Product manager freelance con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

La crisi economica degli ultimi anni ha spinto molti product manager freelance a indebitarsi per investire nella propria attività o per affrontare momenti di difficoltà. Quando i debiti diventano insostenibili e arrivano le cartelle di pagamento, gli avvisi di intimazione o le azioni esecutive di banche e Fisco, si entra in un labirinto fatto di norme, termini, impugnazioni e strategie che non è facile districare da soli. Per i professionisti che operano come freelance, la salvaguardia del patrimonio personale è particolarmente delicata perché impresa e persona coincidono: eventuali ipoteche sui beni, fermi dei veicoli o pignoramenti del conto corrente rischiano di paralizzare l’attività e comprometterne il futuro.

L’ordinamento italiano, però, offre numerosi strumenti di tutela. Il debitore può verificare la regolarità degli atti notificati, eccepire vizi formali e sostanziali, chiedere la rateizzazione del debito, aderire alle definizioni agevolate (“rottamazioni”) o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. A dicembre 2025 è stata approvata la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) che ha introdotto la “rottamazione‑quinquies”, permettendo ai contribuenti di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 senza pagare interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali con interessi al 3 % annuo a partire dal 1 agosto 2026 . La norma sospende fino alla scadenza della prima rata i termini di prescrizione e decadenza, blocca nuovi fermi e ipoteche e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive .

È poi entrato a regime il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) con il decreto correttivo n. 136/2024, che ha riordinato le procedure di sovraindebitamento e consente a professionisti e piccoli imprenditori non fallibili di ottenere un piano di rientro sostenibile, un accordo di ristrutturazione o, nei casi più estremi, la liquidazione controllata con conseguente esdebitazione . La giurisprudenza recente ha definito i confini di queste procedure: la Cassazione ha chiarito che solo i debiti contratti per scopi personali possono rientrare nel piano del consumatore, mentre chi garantisce debiti societari non può accedere a questa procedura ; ha inoltre stabilito che il liquidatore nominato nella procedura può esercitare l’azione revocatoria per recuperare beni trasferiti in frode ai creditori e che la mancata approvazione di un concordato minore non preclude la successiva liquidazione con esdebitazione . Un’importante sentenza del 2025 (Cass. 28574/2025) ha ribadito che nel concordato minore la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione e la par condicio dei creditori; in caso contrario la proposta è inammissibile .

In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, analizzeremo in modo completo e pratico tutte le difese legali e le soluzioni operative a disposizione di un product manager freelance indebitato. L’obiettivo è fornire uno strumento chiaro, autorevole e attuale che aiuti il lettore a comprendere i propri diritti, evitare errori comuni e scegliere la strategia più adatta alla propria situazione. Ci rivolgeremo sempre dal punto di vista del debitore, illustrando i rischi da evitare e le opportunità da cogliere.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista esperto in diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e si occupa di tutelare i contribuenti indebitati. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo offre un’assistenza completa: analisi degli atti ricevuti, presentazione di ricorsi e istanze di sospensione, trattative con Fisco e banche, piani di rientro, nonché accesso alle procedure di sovraindebitamento e alle definizioni agevolate. Tutte le strategie sono personalizzate e mirate a bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre misure esecutive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cartella di pagamento e avviso di intimazione

La riscossione dei tributi avviene mediante ruolo esecutivo. L’Agente della Riscossione notifica al contribuente la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973. La norma prevede che la cartella sia notificata da ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al domicilio digitale . La notifica può avvenire a mani, mediante consegna ai familiari o domicilianti del debitore; in tal caso non occorre la loro firma, ma la relazione deve indicare i motivi dell’assenza . Se il destinatario è irreperibile, si applicano le modalità previste dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973 per le notifiche degli avvisi di accertamento. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime parti dell’art. 26 relative alla notifica ai residenti all’estero .

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare o contestare la cartella. Se non paga e non propone ricorso, l’Agente della riscossione può procedere alla esecuzione forzata. Tuttavia, se trascorre un anno senza che sia iniziata l’esecuzione, l’agente deve notificare un avviso di intimazione che concede altri cinque giorni per pagare; in mancanza di questo avviso l’azione esecutiva è nulla . L’avviso deve essere motivato, indicare le somme dovute e il responsabile del procedimento . Pertanto, prima di qualsiasi pignoramento è essenziale verificare se la cartella e l’avviso sono stati regolarmente notificati e se i termini sono stati rispettati. Ogni irregolarità può essere fatta valere con opposizione all’esecuzione.

1.2 Fermo amministrativo, ipoteca e espropriazione immobiliare

Decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’Agente può adottare misure conservative sui beni del debitore. L’art. 86 D.P.R. 602/1973 disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (fermo auto). Il fermo viene comunicato al debitore con preavviso di 30 giorni e può essere evitato dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività professionale . Circolare con un veicolo colpito da fermo comporta sanzioni ai sensi del Codice della strada.

L’art. 77 D.P.R. 602/1973 consente l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore per il doppio del credito iscritto a ruolo; la misura può essere adottata anche prima dell’espropriazione ma solo se il debito supera 20 mila euro e dopo aver inviato un preavviso di iscrizione ipotecaria con preavviso di 30 giorni . L’ipoteca è un atto autonomo impugnabile davanti al giudice ordinario. Secondo la Cassazione (ord. 17031/2024), se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del debito, l’agente può iscrivere ipoteca solo dopo che la richiesta è stata respinta o decaduta; non è necessario indicare tali circostanze nel preavviso, ma devono essere provate in giudizio . Con l’ord. 23528/2024 la Corte ha precisato che l’impugnazione del preavviso è facoltativa: il contribuente può attendere l’iscrizione e impugnare direttamente l’ipoteca . La Cassazione del 2025 ha inoltre escluso che il preavviso debba indicare l’immobile oggetto di ipoteca, poiché è un atto meramente informativo e il debitore conosce i propri beni .

L’art. 76 D.P.R. 602/1973 disciplina l’espropriazione immobiliare. L’agente non può procedere all’espropriazione della prima casa non di lusso se il debitore vi risiede anagraficamente ; l’espropriazione è comunque possibile solo per debiti superiori a 120 mila euro e dopo che è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Inoltre non possono essere pignorati “beni essenziali” come previsti dalla legge. Queste tutele risultano cruciali per il professionista che lavora da casa e teme di perdere l’abitazione.

1.3 Pignoramento di crediti verso terzi e limiti al prelievo

L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’Agente di disporre il pignoramento dei crediti verso terzi, ordinando al terzo debitore (ad es. banca o committente) di pagare direttamente le somme all’agente entro 60 giorni per i crediti già scaduti e alle relative scadenze per i crediti futuri. Questa procedura è più rapida rispetto al pignoramento ordinario e l’ordine può essere firmato anche da impiegati del concessionario. Tuttavia deve sempre essere notificato al debitore; la Cassazione ha affermato nel 2026 che un pignoramento non notificato è inesistente e non sanabile .

Per salari, stipendi e pensioni si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.: i redditi da lavoro possono essere pignorati nella misura massima di un quinto per i tributi e pari importo per altri debiti, senza superare la metà della retribuzione complessiva . Le pensioni sono impignorabili nella misura corrispondente al doppio dell’assegno sociale (€1000 minimo) e le somme accreditate sul conto prima del pignoramento restano libere fino a tale soglia . Queste tutele garantiscono al freelance un minimo vitale e impediscono il blocco totale della liquidità necessaria all’attività.

1.4 Le definizioni agevolate: rottamazione quater e quinquies

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione‑quater. I contribuenti potevano estinguere i debiti pagando soltanto il capitale e le spese di riscossione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il perfezionamento della definizione si ha con il versamento della prima rata; il giudice tributario dichiara l’estinzione del giudizio su richiesta del debitore o dell’ente .

Con la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, è stata varata la rottamazione‑quinquies che riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . La definizione consente di estinguere i debiti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio . È possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali; le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 e dalla quarta alla cinquantunesima ogni fine bimestre dal 2027, con le ultime tre rate previste nel 2035 . In caso di rateizzazione, il tasso d’interesse è fissato al 3 % annuo dal 1° agosto 2026 . La legge sospende le azioni esecutive: non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive . L’adesione avviene tramite dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026 e l’agente comunica l’ammontare da pagare entro il 30 giugno .

1.5 Sovraindebitamento e codice della crisi: normative e pronunce

La disciplina del sovraindebitamento consente ai soggetti non fallibili (privati, professionisti, partite IVA e piccoli imprenditori) di ridurre o cancellare i debiti insostenibili. La procedura, introdotta con la Legge 3/2012 e confluita nel Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), prevede tre strumenti:

  1. Piano del consumatore, rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi personali. La Cassazione ha chiarito che il socio fideiussore di una società non può accedervi per i debiti di garanzia, in quanto tali debiti sono strumentali all’attività imprenditoriale .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti, destinato a professionisti e imprenditori sotto soglia. Il liquidatore (gestore) può esercitare l’azione revocatoria per recuperare i beni ceduti dal debitore in frode ai creditori .
  3. Liquidazione controllata, che permette di liquidare il patrimonio del debitore e ottenere l’esdebitazione; la Cassazione ha affermato che la mancata approvazione di un concordato minore non preclude il successivo accesso alla liquidazione, in ossequio al principio di favor debitoris .

Il decreto correttivo n. 136/2024 ha semplificato le procedure e chiarito che l’OCC può accedere ai dati fiscali e creditizi del debitore per redigere la relazione . Una sentenza della Cassazione del 28 ottobre 2025 (n. 28574) ha stabilito che, nel concordato minore, la proposta deve rispettare la graduazione dei crediti privilegiati e chirografari in base agli artt. 2740 e 2741 c.c. e agli artt. 84 e 112 CCII; la violazione di tali regole costituisce causa di inammissibilità, rilevabile anche d’ufficio .

1.6 Altre novità normative di interesse per i freelance

  • Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro: la legge di bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro per le entrate statali, mentre per le altre entrate sono cancellati solo interessi e sanzioni . Lo stralcio è stato effettuato d’ufficio il 31 marzo 2023, ma può interessare professionisti con micro‑debiti.
  • Nuove regole sulle notifiche digitali: le cartelle possono essere notificate via PEC al domicilio digitale. È essenziale monitorare la casella PEC per non perdere i termini. La notifica via PEC si perfeziona al momento della consegna nella casella .
  • Riforma delle rateizzazioni: dal 1° agosto 2026 gli interessi sulle rateazioni passano dal 4 % al 3 % annuo . Chi chiede la rateizzazione dovrà versare un acconto del 10 % del debito per i ruoli fino a 120 000 euro o del 20 % per importi superiori.
  • Usura e anatocismo nei contratti bancari: la Cassazione ha ribadito nel 2024 che la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) costituisce un costo del credito e deve essere computata nel tasso per verificare l’usura; ciò vale anche se la capitalizzazione è prevista da delibere della Banca d’Italia . Questo orientamento consente di contestare tassi usurari applicati ai conti correnti e ai prestiti bancari.
  • Pignoramento del conto corrente: l’ordinanza della Cassazione del 2025 n. 28520 ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis può comprendere anche le somme future accreditate sul conto entro 60 giorni; la banca deve versare il saldo disponibile e i futuri accrediti maturati nello spatium deliberandi . Tuttavia il pignoramento deve essere notificato al debitore; la mancata notifica comporta inesistenza dell’atto .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

Quando un freelance riceve una cartella di pagamento, deve innanzitutto verificare la regolarità della notifica (modalità, data, luogo) e la legittimità degli importi. È consigliabile richiedere all’Agente la copia integrale del ruolo e degli atti presupposti (avviso di accertamento, liquidazione, etc.) e controllare se il debito è prescritto (in genere cinque anni per i tributi). La cartella deve contenere l’indicazione dell’ente creditore, del responsabile del procedimento, del totale richiesto e degli estremi del titolo esecutivo.

Il debitore può:

  • Pagare entro 60 giorni, beneficiando dello sconto del 30 % sulle sanzioni in caso di pagamento spontaneo.
  • Chiedere la rateizzazione presentando istanza all’Agente della riscossione; per debiti fino a 120 000 euro la concessione è automatica e può durare fino a 72 rate, con possibilità di rate variabili. È importante rispettare i piani: la decadenza dalla rateizzazione consente all’agente di iscrivere ipoteca .
  • Presentare ricorso entro 60 giorni all’autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria o giudice ordinario) contestando motivi sostanziali (es. mancanza del titolo, prescrizione, nullità della notifica, vizi di motivazione) o formali (omessa sottoscrizione, mancanza della relata). L’opposizione sospende l’esecutività se il giudice concede la sospensiva.
  • Aderire alla definizione agevolata (rottamazione quater o quinquies) o allo stralcio se rientra nei requisiti; la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive .

2.2 Avviso di intimazione

Se la cartella non è stata pagata né impugnata e l’esecuzione non è iniziata entro un anno, l’agente deve notificare un avviso di intimazione che concede cinque giorni per il pagamento . L’avviso costituisce un nuovo titolo autonomamente impugnabile e deve essere adeguatamente motivato . In assenza dell’avviso o se l’esecuzione inizia dopo il termine annuale, l’atto successivo (fermo, ipoteca, pignoramento) è nullo e può essere annullato dal giudice. Anche l’avviso può essere definito tramite rottamazione.

2.3 Preavviso e iscrizione di ipoteca

Prima di iscrivere ipoteca l’agente deve inviare un preavviso di iscrizione con termine di 30 giorni . Il preavviso è impugnabile ma la contestazione è facoltativa; si può attendere l’iscrizione e impugnare direttamente l’ipoteca . Se il debitore ha richiesto una rateazione, l’agente non può procedere finché la richiesta non è stata respinta o decaduta . È fondamentale verificare se il debito supera la soglia di 20 000 euro e se l’agente ha rispettato il termine di 30 giorni. La Cassazione ha chiarito che il preavviso non deve indicare esattamente il bene ipotecato ; tuttavia deve riportare il titolo del credito e l’importo dovuto.

2.4 Fermo amministrativo dei veicoli

L’agente può disporre il fermo amministrativo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, notificando un preavviso di 30 giorni . L’opposizione può essere presentata entro 60 giorni dalla notifica del fermo; vizi di notifica o prescrizione rendono nullo l’atto. È possibile ottenere la sospensione del fermo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività professionale o che la misura è sproporzionata. L’estinzione del fermo avviene con il pagamento o tramite definizione agevolata.

2.5 Pignoramento del conto corrente e dei crediti verso terzi

L’atto di pignoramento ex art. 72‑bis ordina al terzo (banca o committente) di vincolare le somme del debitore e versarle all’agente. Il pignoramento deve essere notificato al debitore; l’omissione comporta inesistenza giuridica . Il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme maturate e quelle future alle relative scadenze. L’ordinanza n. 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento si estende anche ai crediti futuri maturati nello spatium deliberandi: la banca deve versare al concessionario anche le somme accreditate dopo la notifica fino allo scadere dei 60 giorni . Se il conto era in rosso al momento della notifica, le somme successive sono comunque vincolate entro il termine; per liberare le somme occorre pagare il debito o ottenere la sospensione dal giudice.

2.6 Pignoramento di stipendi e pensioni

Per i professionisti dipendenti o per chi percepisce una pensione, il pignoramento deve rispettare i limiti dell’art. 545 c.p.c.: non è possibile pignorare più di un quinto dello stipendio per debiti tributari e non oltre la metà in caso di concorso di cause . Per le pensioni, è impignorabile una somma pari al doppio dell’assegno sociale (almeno 1 000 euro); l’eventuale eccedenza può essere pignorata in misura di un quinto . Le somme accreditate prima del pignoramento sono libere entro tale limite, mentre quelle future sono soggette al vincolo. È possibile chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata in caso di particolare situazione familiare.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la cartella e gli atti esecutivi

Un product manager freelance che riceve un atto di riscossione deve considerare le seguenti strategie di difesa:

  1. Eccepire la prescrizione: i crediti tributari si prescrivono in cinque anni (dieci per l’Iva). Se la cartella è notificata dopo la scadenza o se tra un atto e l’altro trascorre un periodo superiore al termine di decadenza senza atti interruttivi, il debito si estingue.
  2. Contestare la notifica: l’omessa o irregolare notifica della cartella o dell’avviso di intimazione rende nullo l’atto. Ad esempio, la mancata notifica al debitore dell’atto di pignoramento rende l’atto inesistente . Anche la notifica via PEC priva di allegati leggibili o indirizzata a un domicilio digitale errato è nulla.
  3. Verificare l’estratto di ruolo: spesso le cartelle contengono ruoli inesistenti o importi duplicati. Il tribunale può annullare il debito se l’agente non produce il titolo originale.
  4. Impugnare l’ipoteca: oltre a contestare il debito, si può eccepire che non è stata rispettata la soglia dei 20 000 euro, che non è stato inviato il preavviso o che il preavviso è stato notificato all’indirizzo errato. La Cassazione ha riconosciuto che il preavviso è impugnabile in via autonoma ma non è obbligatorio ricorrervi .
  5. Opporsi al fermo amministrativo: il fermo può essere impugnato davanti al giudice ordinario per vizi formali o per sproporzione; la sospensione è possibile dimostrando che il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa .
  6. Chiedere la sospensione giudiziale: in presenza di vizi, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto esecutivo. Per esempio, il giudice può sospendere l’ipoteca o il pignoramento se rileva la mancata notifica dell’avviso di intimazione o la prescrizione del credito.

3.2 Rateizzazione e piani di pagamento

La rateizzazione è uno strumento utile per dilazionare il debito. È possibile ottenere fino a 72 rate mensili ordinarie e, nei casi di grave difficoltà economica, rate variabili fino a 120 mesi. La richiesta deve essere motivata con la documentazione che attesta l’effettivo stato di bisogno. Una volta concessa la rateizzazione, il debitore deve rispettare i pagamenti; in caso di mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive) si decade dal beneficio e l’agente può iscrivere ipoteca .

Con la rottamazione quater e quinquies, la rateizzazione è alternativa alla definizione agevolata: chi aderisce non può poi chiedere un’ulteriore dilazione per i debiti inclusi nella rottamazione. Tuttavia i debiti esclusi possono essere dilazionati, ad esempio i contributi richiesti a seguito di accertamento o le multe stradali.

3.3 Rottamazione quater e quinquies: come aderire

Per aderire alla rottamazione quater (legge di bilancio 2023) o alla rottamazione quinquies (legge di bilancio 2026) occorre presentare una dichiarazione telematica entro i termini indicati: per la quater il termine era il 30 aprile 2023, mentre per la quinquies è il 30 aprile 2026 . L’agente comunica l’importo da pagare e il piano rateale entro il 30 giugno 2026 . Il versamento della prima rata perfeziona la definizione . Nei giudizi in corso, il giudice dichiara l’estinzione dopo l’esibizione della dichiarazione e della prova del versamento .

È importante analizzare se la rottamazione conviene rispetto ad altre soluzioni. Essa cancella sanzioni e interessi ma non riduce il capitale. Se il debito è elevato e il contribuente non ha la capacità di pagare il capitale nel termine di nove anni, può essere più conveniente ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per ottenere anche la riduzione del capitale.

3.4 Procedure di sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento offrono al debitore la possibilità di ridurre o cancellare i debiti in base alla propria capacità economica. Si distinguono in:

  • Piano del consumatore: riservato a consumatori persone fisiche. Occorre dimostrare la meritevolezza (assenza di colpa grave o mala fede nell’indebitamento). La Cassazione ha ribadito nel 2025 che il fideiussore di una società non può accedere al piano per i debiti di garanzia .
  • Concordato minore: rivolto a professionisti e imprenditori non fallibili; prevede il pagamento parziale dei debiti secondo un piano approvato dalla maggioranza dei creditori e omologato dal tribunale. La sentenza 28574/2025 ha stabilito che la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e che la violazione è causa di inammissibilità .
  • Liquidazione controllata: il patrimonio del debitore viene liquidato sotto la supervisione del tribunale e al termine si ottiene l’esdebitazione. È un rimedio estremo ma garantisce la cancellazione totale dei debiti residui. La Cassazione ha affermato che, anche dopo il fallimento di un concordato minore, è possibile accedere alla liquidazione .

Per accedere a queste procedure il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che redige la relazione sulla situazione patrimoniale e propone un piano. Il tribunale valuta la meritevolezza e, se necessario, nomina un commissario giudiziale. Le procedure sospendono le azioni esecutive e i pignoramenti in corso, consentendo al debitore di proseguire l’attività.

3.5 Contestare interessi usurari e anatocismo

Molti freelance finanziano la propria attività con prestiti bancari o scoperti di conto corrente. È fondamentale verificare che i tassi applicati non superino i tassi soglia usura stabiliti trimestralmente dalla Banca d’Italia. La Cassazione (ord. 8383/2024) ha affermato che anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) deve essere considerata ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG): il costo degli interessi composti rientra tra gli oneri del credito e, se la somma degli oneri supera il tasso soglia, il contratto è usurario . In presenza di usura, il debitore può chiedere la restituzione degli interessi pagati e la riduzione del debito residuo.

3.6 Vizi formali e inesistenza degli atti

Un’arma spesso sottovalutata è la verifica dei vizi formali degli atti di riscossione. L’omessa indicazione del responsabile del procedimento, l’assenza della firma digitale, l’utilizzo di indirizzi errati o la mancata indicazione del titolo esecutivo possono rendere l’atto inesistente o nullo. La Cassazione del 2026 ha ribadito che il pignoramento di crediti verso terzi è inesistente se non è notificato al debitore . Anche il mancato rispetto dell’intervallo di un anno tra cartella e azione esecutiva rende l’esecuzione illegittima .

3.7 Strategie negoziali con banche e finanziarie

Oltre alle azioni giudiziali, il debitore può intraprendere trattative stragiudiziali con banche e finanziarie per rinegoziare i prestiti. Presentare un piano di rientro realistico, magari supportato da un professionista, può indurre la banca a ridurre il debito (saldo e stralcio), abbassare i tassi o dilazionare i pagamenti. Le banche sono spesso propense a trovare un accordo quando il debitore è assistito da un avvocato e dimostra di voler regolarizzare la situazione.

3.8 Impostare un piano patrimoniale

Un product manager freelance dovrebbe pianificare il proprio patrimonio personale per ridurre i rischi. È possibile, nel rispetto delle norme, separare i beni destinati all’attività professionale da quelli personali, utilizzare strumenti di tutela patrimoniale (ad esempio il fondo patrimoniale o il trust) e stipulare polizze assicurative per coprire eventuali inadempimenti. Tuttavia, queste operazioni devono essere effettuate con largo anticipo rispetto all’insorgere del debito e con la consulenza di un professionista, poiché l’azione revocatoria può rendere inefficaci gli atti compiuti in frode ai creditori .

3.9 Assistenza professionale e ruolo dell’OCC

Le procedure di difesa richiedono competenze tecniche e conoscenza della giurisprudenza. Rivolgersi a un avvocato cassazionista e a un commercialista esperto di crisi d’impresa permette di individuare immediatamente gli errori degli atti, scegliere tra ricorso, rateizzazione, rottamazione o sovraindebitamento e presentare le domande nei termini corretti. L’OCC verifica la veridicità dei dati forniti dal debitore, redige la relazione e assiste nella predisposizione del piano. Scegliere un professionista di fiducia inserito in un OCC garantisce l’efficacia della procedura.

4. Strumenti alternativi e soluzioni operative

4.1 Definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies)

La definizione agevolata è una procedura che consente di saldare i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese di riscossione, azzerando sanzioni e interessi. La rottamazione quater (Legge 197/2022) si applicava ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevedeva il versamento delle somme entro il 31 marzo 2024 o in massimo 18 rate. La rottamazione quinquies (Legge 199/2025) si applica ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consente il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . Le rate successive decorrono ogni due mesi fino al 2035, con interessi al 3 % . L’adesione sospende i pignoramenti, i fermi e le ipoteche .

Quando conviene aderire

La rottamazione conviene quando:

  • il debito è prevalentemente costituito da sanzioni e interessi; l’abbattimento può ridurre sensibilmente l’importo da pagare;
  • il contribuente dispone della liquidità necessaria per pagare la quota capitale nei tempi previsti (massimo nove anni);
  • si vuole evitare l’iscrizione di ipoteche o fermi e sospendere le azioni esecutive.

Non conviene quando il debito è molto alto e non si dispone della capacità di pagare il capitale; in tal caso, meglio valutare le procedure di sovraindebitamento per ottenere una riduzione anche del capitale.

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre alla definizione agevolata, è sempre possibile chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) presentando domanda all’Agente della riscossione con allegata documentazione sui redditi. Dal 1° agosto 2026 gli interessi sulle rate scenderanno al 3 % . La rateizzazione permette di dilazionare il pagamento del debito e blocca le azioni esecutive finché si rimane in regola con le rate. La decadenza dal piano, anche per poche rate, riattiva la possibilità per l’agente di procedere con fermi, ipoteche e pignoramenti .

4.3 Stralcio di debiti inferiori a 1 000 euro

Per i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015 e di importo residuo fino a 1 000 euro, lo stralcio automatico ha cancellato al 31 marzo 2023 l’intero importo per le entrate statali e, per le entrate locali, ha cancellato interessi e sanzioni . Ciò può risultare utile per liberarsi di vecchie cartelle di modesta entità.

4.4 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

Questi strumenti consentono una riduzione consistente dei debiti e la cancellazione dei debiti residui:

  • Piano del consumatore: il debitore propone un piano di pagamento che deve essere approvato dal giudice e non richiede l’approvazione dei creditori. È applicabile solo ai debiti personali. La Cassazione nel 2025 (n. 29746) ha stabilito che chi garantisce un debito societario non può accedere al piano .
  • Concordato minore: prevede il consenso dei creditori rappresentanti la maggioranza e deve rispettare l’ordine di prelazione. La sentenza 28574/2025 ha affermato che la violazione di tali regole rende la proposta inammissibile .
  • Liquidazione controllata: il patrimonio viene liquidato e i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione). La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di accedere alla liquidazione anche dopo il fallimento di un concordato minore .

La scelta della procedura dipende dalla natura dei debiti (personali o professionali), dall’entità del patrimonio e dalla capacità di pagamento. Un libero professionista che ha contratto debiti bancari per l’attività potrà proporre un concordato minore o, se non dispone di beni, chiedere la liquidazione controllata. Per i debiti personali (es. mutuo prima casa) si può optare per il piano del consumatore.

4.5 Soluzioni stragiudiziali con banche e fornitori

In molti casi è possibile trovare un accordo direttamente con la banca o con il creditore prima dell’intervento dell’agente della riscossione. Le banche sono interessate a recuperare almeno parte del credito senza dover intraprendere lunghe procedure giudiziarie. Il debitore può proporre:

  • Saldo e stralcio: pagamento di una parte del debito a saldo della posizione, ottenendo la cancellazione del residuo. È spesso applicato per debiti deteriorati.
  • Rinegoziazione del tasso e delle condizioni: adeguamento del tasso d’interesse e allungamento dei termini. La contestazione di interessi usurari può costituire leva per ottenere condizioni più favorevoli. .

È consigliabile formalizzare gli accordi in forma scritta e verificare la convenienza rispetto alle procedure giudiziali.

5. Errori comuni e consigli pratici

Spesso i contribuenti commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare gli avvisi: non aprire le raccomandate o le PEC è pericoloso. Le notifiche via PEC si perfezionano al momento della consegna . Monitorare la casella e ritirare sempre le raccomandate evita decadenze.
  2. Pagare in ritardo: anche un solo giorno di ritardo nei pagamenti della rottamazione quinquies comporta la perdita dei benefici . È fondamentale rispettare le scadenze con puntualità.
  3. Presentare domande incomplete: le istanze di rateizzazione o le domande di sovraindebitamento devono essere accompagnate da documenti completi (bilanci, estratti conto, dichiarazioni fiscali). Omessi documenti rallentano le pratiche o determinano rigetti.
  4. Non verificare gli interessi: molti prestiti includono anatocismo e spese occulte. Verificare i tassi e contestare l’usura può ridurre il debito .
  5. Rivolgersi a intermediari improvvisati: affidarsi a pseudo‑consulenti o agenzie non specializzate può portare a soluzioni inefficaci. È preferibile scegliere un avvocato esperto e, se necessario, un commercialista.
  6. Tralasciare la pianificazione patrimoniale: una gestione disordinata dei beni (conto unico per famiglie e attività, mancanza di assicurazioni) espone a pignoramenti totali. Separare le finanze personali da quelle professionali e predisporre tutele patrimoniali in tempo utile può fare la differenza.

Consigli pratici:

  • Raccogli tutta la documentazione: conserva cartelle, avvisi, estratti di ruolo, contratti bancari e documenti contabili. Serviranno per contestare i debiti.
  • Verifica sempre la notifica: controlla la relata di notifica, l’indirizzo utilizzato e se la consegna è stata effettuata a persona legittimata. Ogni vizio è un’arma difensiva.
  • Attiva la PEC personale: se non hai un domicilio digitale attivo, iscriviti al servizio. Riceverai le notifiche e potrai controllare i termini.
  • Non firmare impegni senza riflettere: prima di accettare un piano di rientro proposto da banche o Fisco, valuta con un professionista la sostenibilità nel lungo periodo.
  • Tieni in ordine i conti: non confondere le uscite personali con quelle professionali. Mantieni un bilancio mensile e prefigura le scadenze future.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche con le norme principali, i termini e gli strumenti difensivi.

Tabella 1 – Norme principali in materia di riscossione

NormaContenuto sinteticoRiferimenti
Art. 26 D.P.R. 602/1973Disciplina la notifica della cartella di pagamento: è eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati; è valida la consegna a familiari conviventi; la notifica può avvenire per raccomandata o PEC .
Art. 50 D.P.R. 602/1973Prevede che, decorso un anno dalla notifica della cartella senza avvio dell’esecuzione, l’agente deve notificare un avviso di intimazione dando 5 giorni per pagare .
Art. 86 D.P.R. 602/1973Disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati: preavviso 30 giorni; il fermo può essere evitato dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività .
Art. 77 D.P.R. 602/1973Consente l’iscrizione ipotecaria per il doppio del credito; soglia minima 20 000 €. Necessario preavviso di 30 giorni; l’ipoteca può essere iscritta prima dell’espropriazione .
Art. 76 D.P.R. 602/1973Regola l’espropriazione immobiliare: esclusa sulla prima casa non di lusso abitata; possibile solo per debiti >120 000 € e dopo 6 mesi dall’ipoteca .
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Permette il pignoramento dei crediti verso terzi mediante ordine al terzo di pagare all’agente; vale anche per crediti futuri; l’ordine può essere firmato da dipendenti del concessionario.
Art. 545 c.p.c.Stabilisce i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni: massimo un quinto per i tributi; non oltre la metà per più cause; soglia impignorabile per le pensioni pari a doppio dell’assegno sociale .
Art. 1 commi 82‑110 L. 199/2025Introduce la rottamazione‑quinquies: definizione agevolata dei carichi affidati 2000‑2023; pagamento del solo capitale, possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali; interessi al 3 % .
Cass. ord. 17031/2024L’ipoteca può essere iscritta solo dopo la reiezione o la decadenza della rateizzazione richiesta dal contribuente; tale circostanza non deve essere indicata nel preavviso .
Cass. ord. 23528/2024L’impugnazione del preavviso di ipoteca è facoltativa; il contribuente può attendere l’iscrizione e impugnare direttamente l’ipoteca .
Cass. ord. 28520/2025Nel pignoramento ex art. 72‑bis il terzo deve versare anche i crediti futuri maturati entro 60 giorni; il pignoramento deve essere notificato al debitore, altrimenti è inesistente .
Cass. civ. n. 28574/2025Nel concordato minore la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; la violazione è causa di inammissibilità .

Tabella 2 – Scadenze e termini

Atto/ProceduraTermine/PrioritàOsservazioni
Pagamento cartella di pagamento60 giorni dalla notificaPossibile rateizzazione o ricorso entro lo stesso termine.
Impugnazione cartella/avviso di intimazione60 giorniIl ricorso sospende l’esecuzione se il giudice concede la sospensiva.
Avviso di intimazioneDeve essere notificato dopo 1 anno senza esecuzioneIl debitore ha 5 giorni per pagare.
Preavviso di ipoteca/fermo30 giorni prima dell’iscrizioneL’atto è impugnabile ma la contestazione è facoltativa.
Rottamazione‑quinquies: domandaentro 30 aprile 2026Solo telematica.
Rottamazione‑quinquies: comunicazione importientro 30 giugno 2026L’agente indica le rate e l’importo minimo (100 €).
Rottamazione‑quinquies: versamenti31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026 per le prime tre rate; poi rate bimestrali fino al 2035In caso di unica soluzione, pagamento entro il 31 luglio 2026.
Rateizzazione ordinariaFino a 72 rate mensiliRichiede documentazione sulla situazione economica.
Rateizzazione straordinariaFino a 120 rateConcessa in situazioni di grave difficoltà economica.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?

Se non paghi né presenti ricorso entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva e l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione. Se trascorre più di un anno senza azioni, l’agente deve notificare un avviso di intimazione che concede altri cinque giorni per pagare .

2. Posso contestare il preavviso di iscrizione ipotecaria?

Sì, ma non è obbligatorio: la Cassazione ha chiarito che l’impugnazione del preavviso è facoltativa e il contribuente può attendere l’iscrizione dell’ipoteca per impugnarla .

3. Quali beni non possono essere pignorati?

Non sono pignorabili la prima casa non di lusso in cui il debitore risiede , gli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa (computer, attrezzature), alcuni beni essenziali e le somme di pensione fino al doppio dell’assegno sociale .

4. Il pignoramento del conto corrente deve essere notificato al debitore?

Sì. Il pignoramento ex art. 72‑bis è inesistente se non è stato notificato al debitore . Il terzo deve versare le somme maturate e quelle future entro 60 giorni .

5. Qual è la differenza tra rottamazione e rateizzazione?

La rottamazione consente di pagare solo il capitale (senza interessi e sanzioni) entro termini prestabiliti . La rateizzazione prevede il pagamento dell’intero importo (capitale + interessi + aggio) in rate mensili con interessi ridotti (dal 3 % dal 2026 ).

6. Posso aderire alla rottamazione quinquies se sono decaduto dalla quater?

Sì. La legge 199/2025 consente anche a chi è decaduto dalla precedente rottamazione di aderire alla quinquies, purché i debiti rientrino nell’ambito applicativo della nuova definizione .

7. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione quinquies?

La rottamazione quinquies non prevede tolleranze: il ritardo anche di un solo giorno determina la decadenza dai benefici e il debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi .

8. È possibile inserire i debiti bancari nelle procedure di sovraindebitamento?

Sì, i debiti con banche e finanziarie possono essere inclusi. Nel piano del consumatore si possono inserire solo i debiti personali; i debiti contratti per l’attività professionale vanno trattati nel concordato minore o nella liquidazione controllata. È possibile proporre ai creditori un pagamento parziale e ottenere l’esdebitazione al termine .

9. Posso salvare la casa con la procedura di sovraindebitamento?

Dipende. Nel piano del consumatore o nel concordato minore è possibile prevedere il mantenimento della casa se si dimostra che il bene è necessario per la vita familiare e che la proposta garantisce ai creditori un soddisfacimento migliore dell’alternativa liquidatoria. Tuttavia, se la casa è gravata da ipoteca e i crediti ipotecari devono essere soddisfatti integralmente , potrebbe essere necessario venderla o prevedere il pagamento integrale dell’ipoteca.

10. Esiste la possibilità di cancellare totalmente i debiti senza pagare nulla?

L’unica procedura che può portare a una cancellazione totale è la liquidazione controllata con esdebitazione del debitore incapiente. In questa procedura il patrimonio del debitore viene liquidato e, al termine, i debiti residui sono cancellati. È necessario dimostrare l’incapienza e l’assenza di colpa grave.

11. Cosa è l’esdebitazione del debitore incapiente?

È una procedura introdotta dalla riforma del 2021 che consente a chi non ha beni né redditi sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla. Il giudice verifica che il debitore sia meritevole e che non abbia commesso atti in frode .

12. I contributi Inps possono essere rottamati?

La rottamazione quinquies comprende i contributi previdenziali dovuti all’INPS derivanti da omesso versamento, con esclusione di quelli derivanti da accertamento . I contributi richiesti a seguito di accertamento (es. verbale ispettivo) non possono essere inclusi e devono essere pagati per intero o rateizzati.

13. Quali sono i requisiti per accedere al piano del consumatore?

Il richiedente deve essere un consumatore (debiti personali), trovarsi in stato di sovraindebitamento, essere meritevole (assenza di colpa grave) e avere una capacità di pagamento che consenta di offrire ai creditori un piano ragionevole. Il socio che ha garantito debiti societari non è qualificabile come consumatore .

14. È possibile pignorare i beni strumentali di un professionista?

Gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale (come computer, smartphone, attrezzature) sono impignorabili fino a un quinto del loro valore salvo che siano oggetto di ipoteca. Il fermo amministrativo sul veicolo può essere evitato dimostrando che il mezzo è strumentale all’attività .

15. Come si calcola l’usura su un contratto di finanziamento?

Per verificare l’usura bisogna sommare tutti gli oneri (interessi nominali, commissioni, spese, anche l’anatocismo) e confrontare il tasso effettivo globale (TEG) con il tasso soglia pubblicato trimestralmente. La Cassazione ha ribadito che la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve essere inclusa nel calcolo . Se il TEG supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli e il debitore deve restituire solo il capitale.

16. Cosa accade se nella rottamazione quinquies sbaglio il numero di rate?

La scelta del numero di rate va indicata nella dichiarazione di adesione; non si può modificare successivamente (salvo integrazione entro il 30 aprile 2026 ). Se si opta per un numero inferiore di rate ma poi non si riesce a pagare, si decade e si perde il beneficio della definizione.

17. È possibile proporre più procedure di sovraindebitamento?

La normativa consente di proporre una nuova procedura solo se sono decorsi cinque anni dall’esdebitazione precedente o se la prima procedura è stata rigettata senza colpa del debitore. La Cassazione ha comunque riconosciuto che il fallimento di un concordato minore non preclude l’accesso alla liquidazione .

18. Chi decide se la proposta di concordato minore è ammissibile?

Il tribunale, sulla base della relazione dell’OCC, verifica la completezza della documentazione e il rispetto delle regole di prelazione. La Cassazione ha affermato che la violazione dell’ordine delle cause di prelazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio .

19. Cosa succede ai giudizi pendenti se aderisco alla rottamazione?

I giudizi aventi a oggetto i debiti inclusi nella definizione agevolata si estinguono con il versamento della prima rata; il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione su richiesta del debitore o dell’Agenzia .

20. Posso subire un’ipoteca se il mio debito è inferiore a 20 000 euro?

No. La legge prevede che l’ipoteca possa essere iscritta solo per debiti superiori a 20 000 euro . In caso contrario l’atto è nullo.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione concreta delle norme, proponiamo alcune simulazioni.

8.1 Notifica irregolare e nullità dell’ipoteca

Scenario: Marco, product manager freelance, riceve nel gennaio 2025 un preavviso di iscrizione ipotecaria per un debito di 22 000 euro relativo a imposte non versate. Nel preavviso l’agente non specifica l’immobile da ipotecare. Marco ha presentato nel 2024 una richiesta di rateizzazione che non è stata ancora respinta.

Analisi: Secondo la Cassazione (ord. 17031/2024), l’agente non può iscrivere ipoteca se non ha prima respinto la rateizzazione o dichiarato la decadenza del contribuente . La mancata indicazione dell’immobile nel preavviso non comporta nullità, poiché il preavviso è un atto meramente informativo . Tuttavia Marco può impugnare l’ipoteca eccependo l’illegittimità della iscrizione per mancanza dei presupposti e chiedere la sospensione.

8.2 Rottamazione quinquies con rateizzazione

Scenario: Laura ha debiti con l’Agenzia delle Entrate per 30 000 euro (capitale 20 000 euro, interessi e sanzioni 10 000 euro) affidati nel 2021. A gennaio 2026 vuole aderire alla rottamazione quinquies.

Calcolo: Con la definizione agevolata Laura paga solo il capitale (20 000 €) e le spese di notifica, escludendo interessi, sanzioni e aggio . Opta per il pagamento in 54 rate bimestrali. L’importo minimo per rata è 100 €, quindi il piano prevede rate da circa 370 € (20 000 €/54 ≈ 370,37). Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3 % . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 . Se Laura paga regolarmente, sospende ogni procedura esecutiva e alla fine della rateizzazione il debito si considera estinto. In caso di ritardo, anche di un solo giorno, perde i benefici e dovrà pagare interamente il debito residuo .

8.3 Concordato minore e prelazione dei creditori

Scenario: Paolo, freelance con debiti totali per 200 000 euro (100 000 € di mutuo ipotecario sulla casa, 60 000 € di imposte e contributi, 40 000 € di debiti chirografari), propone un concordato minore nel quale prevede di pagare integralmente il mutuo ipotecario e il 10 % degli altri debiti in 60 rate. Il tribunale dichiara la proposta inammissibile.

Motivazione: Come evidenziato dalla Cassazione nella sentenza 28574/2025, la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione . Nel caso di Paolo, la proposta soddisfa i creditori ipotecari integralmente ma prevede un trattamento parziale identico per i creditori privilegiati (imposte e contributi) e per quelli chirografari, violando l’ordine di prelazione. Il tribunale può quindi dichiarare la proposta inammissibile. Paolo dovrà riformulare la proposta garantendo un pagamento superiore ai crediti privilegiati rispetto a quelli chirografari oppure optare per la liquidazione controllata.

8.4 Contestazione di usura su un conto corrente

Scenario: Sara, freelance, gestisce la sua attività tramite un conto corrente con affidamento di 20 000 euro. La banca applica un tasso nominale dell’8 % e capitalizza gli interessi trimestralmente. Le commissioni e spese varie ammontano a 2 000 euro annui.

Analisi: Per calcolare il tasso effettivo globale (TEG) si devono sommare tutti gli oneri (interessi nominali + interessi da capitalizzazione + commissioni) e rapportarli al capitale medio. La Cassazione ha stabilito che anche l’anatocismo deve essere incluso nel TEG . Se il TEG risultante supera il tasso soglia usura pubblicato dalla Banca d’Italia (ad esempio 11 % nel trimestre considerato), il contratto è usurario. In tal caso Sara può chiedere la restituzione degli interessi pagati oltre il capitale e la rinegoziazione del contratto.

8.5 Pignoramento non notificato

Scenario: Luca riceve dalla propria banca una comunicazione in cui si informa che, a seguito di un pignoramento ricevuto dall’Agente della riscossione, il saldo del conto corrente è stato versato al concessionario. Luca non ha mai ricevuto alcuna notifica di pignoramento.

Soluzione: Il pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore; se ciò non avviene, l’atto è inesistente . Luca può impugnare l’atto dinanzi al giudice ordinario chiedendone la dichiarazione di inesistenza e il rimborso delle somme indebitamente trattenute. Potrà inoltre chiedere la sospensione di ulteriori prelievi e proporre un ricorso per la restituzione.

9. Conclusione

Affrontare un grave indebitamento come freelance non è facile, ma l’ordinamento prevede numerosi strumenti di difesa e di risanamento. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente permette di evitare pignoramenti, ipoteche e altre misure invasive. Le cartelle di pagamento devono essere notificate regolarmente; l’avviso di intimazione è obbligatorio dopo un anno di inattività; l’iscrizione di ipoteca richiede il rispetto di soglie e tempi; il pignoramento deve sempre essere notificato al debitore. Le definizioni agevolate come la rottamazione quater e quinquies rappresentano opportunità importanti per ridurre il carico fiscale. Le procedure di sovraindebitamento offrono una seconda possibilità anche a chi non può pagare il capitale, permettendo di proporre un piano sostenibile o, nei casi più gravi, di liquidare il patrimonio con l’esdebitazione.

Non bisogna mai affrontare da soli questa sfida: le norme sono complesse e in continuo cambiamento, la giurisprudenza evolve (come dimostrano le sentenze recenti sulla validità dei pignoramenti e sul rispetto delle prelazioni), e gli errori procedurali possono vanificare le difese. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per fornire una consulenza personalizzata, analizzare gli atti ricevuti, individuare i vizi, presentare i ricorsi, sospendere le procedure esecutive, aderire alle definizioni agevolate, trattare con banche e Fisco e, se necessario, avviare le procedure di sovraindebitamento con il supporto di un OCC. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni efficaci e tempestive.

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