Introduzione
Nel mondo digitale la figura del UX designer è sempre più richiesta. Tuttavia chi lavora come freelance o svolge questa professione da autonomo non è immune da rischi fiscali e finanziari. Ritardi o errori nei versamenti delle imposte, contributi previdenziali non pagati o l’uso disinvolto di finanziamenti bancari possono generare debiti che, se non gestiti tempestivamente, si trasformano in cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. In un settore basato sulla creatività, la gestione della fiscalità può sembrare un dettaglio, ma ignorarla significa esporsi al rischio di azioni esecutive che bloccano l’attività e compromettono la reputazione professionale. Inoltre, le normative cambiano continuamente e richiedono un approccio specializzato per individuare le soluzioni più convenienti.
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata e nuove procedure di sovraindebitamento che consentono anche ai professionisti digitali di chiudere i debiti con il fisco pagando solo una parte del dovuto. La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha varato la quinta rottamazione (“rottamazione‑quinquies”) con cui è possibile estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 senza pagare sanzioni, interessi di mora e aggio . Parallelamente la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha ampliato gli strumenti per i soggetti non fallibili, come il piano del consumatore e il concordato minore, permettendo anche ai liberi professionisti di ristrutturare i debiti e, al termine, ottenere la esdebitazione.
In questo scenario complesso, l’assistenza di un professionista è fondamentale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È iscritto nell’elenco ministeriale dei Gestori della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, lo studio Monardo assiste debitori e contribuenti su tutto il territorio nazionale, analizzando gli atti ricevuti, predisponendo ricorsi, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le banche, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
L’articolo che segue, scritto con taglio giuridico‑divulgativo, rappresenta una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) dedicata ai UX designer e, più in generale, ai liberi professionisti che si trovano in difficoltà con fisco e banche. Grazie a un’analisi delle norme vigenti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali, vengono illustrati i diritti del contribuente e le strategie di difesa per contrastare o definire il debito. Troverai una panoramica delle procedure di riscossione, strumenti di rateazione e rottamazione, piani di sovraindebitamento, errori da evitare, tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche per orientarti nelle decisioni future.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Norme fondamentali per la riscossione e la tutela del contribuente
Legge 3/2012 e sovraindebitamento
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento per i soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali maggiori (professionisti, consumatori, start‑up, imprenditori agricoli, ecc.). L’articolo 6 chiarisce la finalità della legge: consentire al debitore in stato di sovraindebitamento, cioè in “situazione di persistente squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile”, di riorganizzare i debiti mediante un accordo o piano . L’articolo 7 consente al debitore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione attraverso l’OCC, purché non sia soggetto a procedure concorsuali e non abbia già usufruito della legge nei tre anni precedenti . L’articolo 8 disciplina il piano del consumatore, stabilendo che esso può prevedere una moratoria di massimo un anno nei confronti dei creditori privilegiati, ma solo a certe condizioni .
Questa normativa è stata più volte modificata per coordinarsi con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) introdotto dal D.Lgs. 14/2019. Con il D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo ter”) il legislatore ha ridefinito la figura del consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ma può accedere agli strumenti del sovraindebitamento solo per i debiti contratti in quella veste . Se il debitore è socio o fideiussore di una società, non è considerato consumatore e non può beneficiare del piano del consumatore per i debiti professionali .
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il CCII offre vari strumenti anche ai professionisti e agli imprenditori individuali. Fra questi:
- Concordato minore: accessibile a chi esercita un’attività professionale o d’impresa sotto determinate soglie e consente la continuità dell’attività o la liquidazione, con divisione dei creditori in classi e approvazione da parte della maggioranza . È regolato dagli artt. 74 e seguenti CCII.
- Accordo di ristrutturazione del debito: rivolto agli imprenditori sotto la soglia di fallibilità o ai professionisti che intendono ristrutturare i debiti con una percentuale di soddisfazione superiore a quella in caso di liquidazione.
- Liquidazione controllata: procedura residuale che prevede la liquidazione del patrimonio del debitore, simile al fallimento, con successiva esdebitazione.
- Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021 e ora parte del CCII, consente all’imprenditore di accedere a una procedura volontaria di composizione assistita da un esperto; durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e le banche non possono revocare i fidi .
D.P.R. 602/1973: fermo, ipoteca e pignoramento
Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione coattiva delle imposte. Tra gli istituti più critici per i debitori troviamo:
- Fermo amministrativo (art. 86): trascorsi i termini per il pagamento, l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili registrati. L’iscrizione avviene previa comunicazione al debitore; quest’ultimo può evitare il fermo dimostrando che il veicolo è indispensabile per la sua attività . Guidare un veicolo gravato da fermo è sanzionato con il pagamento di un importo e la confisca .
- Ipoteca (art. 77): dopo sessanta giorni dalla notifica e con debito superiore a € 20.000, l’agente può iscrivere ipoteca su un immobile. La somma iscritta è pari al doppio del credito . Occorre comunque un preavviso di trenta giorni per consentire al contribuente di saldare o contestare .
- Pignoramento di crediti verso terzi (art. 72‑bis): permette al Fisco di intimare a banche, clienti o datori di lavoro di versare direttamente al concessionario le somme dovute al contribuente inadempiente entro sessanta giorni . La procedura può essere avviata anche da dipendenti dell’ente di riscossione e non necessita di autorizzazione del giudice .
- Limiti di pignorabilità (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.): l’art. 72‑ter prevede che stipendi e pensioni fino a € 2.500 possano essere pignorati solo nella misura di un decimo; tra € 2.500 e € 5.000 nella misura di un settimo, oltre € 5.000 secondo le regole generali . La norma stabilisce che se tali somme vengono accreditate in conto corrente, il pignoramento non può colpire l’ultimo emolumento . L’art. 545 c.p.c. dispone che la quota pignorabile di salari e stipendi non può superare un quinto e che le pensioni sono intangibili fino al doppio dell’assegno sociale ; inoltre, se l’accredito avviene in banca, solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale può essere pignorata .
Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e rottamazione‑quinquies
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali denominata “rottamazione‑quinquies”. Possono aderire i debitori con carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte e contributi previdenziali (esclusi quelli oggetto di accertamento) . Con la rottamazione si pagano solo il capitale e le spese di notifica/esecutive, senza sanzioni, interessi di mora e aggio .
È possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o un piano di massimo 54 rate bimestrali (9 anni). Le prime tre rate sono fissate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51ª rata si paga ogni bimestre, mentre le ultime tre sono previste nel 2035 . In caso di pagamento rateale si applicano interessi del 3 % dal 1º agosto 2026 . La presentazione della domanda deve avvenire entro il 30 aprile 2026 tramite procedura telematica . Dal deposito della richiesta:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospese le rate di precedenti dilazioni;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate o proseguite azioni esecutive ;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC .
L’inadempimento di due rate (anche non consecutive) fa decadere dai benefici .
Giurisprudenza recente
- Cassazione, Sez. I, ord. 9549/2025: interpretando l’art. 8 L. 3/2012, la Corte ha stabilito che la moratoria per i creditori privilegiati nel piano del consumatore è un termine iniziale, non finale; il debitore deve cominciare a pagare entro un anno dall’omologazione ma non è obbligato a soddisfare integralmente il credito entro tale termine . La Corte ha precisato che il piano non richiede il voto dei creditori e che la convenienza può essere contestata solo nelle opposizioni alla omologazione .
- Cassazione, Sez. I, ord. 29746/2025: ha riaffermato la definizione restrittiva di “consumatore”. Un socio che garantisce (fideiussore) i debiti della propria società non può accedere al piano del consumatore perché il debito è legato all’attività imprenditoriale .
- Cassazione, Sez. I, ord. 28574/2025 (concordato minore): ha stabilito che la proposta di concordato minore non può violare l’ordine di privilegi stabilito dagli articoli 2740 e 2741 c.c.; in particolare è inammissibile pagare integralmente un creditore ipotecario e ridurre drasticamente i privilegiati come il Fisco . L’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio .
- Cassazione, ord. 15567/2025 (ipoteca sulla prima casa): la Suprema Corte ha ribadito che l’ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973 è un atto cautelare distinto dall’esecuzione; l’espropriazione dell’unica abitazione non è consentita se il debito complessivo non supera 120.000 €, ma ciò non impedisce all’agente della riscossione di iscrivere l’ipoteca .
- Tribunale di Torino, ordinanza 345/2025; Cassazione 5678/2024: hanno precisato che la esdebitazione dell’incapiente (art. 14‑terdecies L. 3/2012) non è automatica; per ottenerla occorre la buona fede, l’assenza di dolo o colpa grave e la dimostrazione della completa incapienza del patrimonio .
1.2 Il rapporto tra UX designer e normative fiscali
Il professionista UX, oltre alle competenze tecniche, deve conoscere i propri obblighi fiscali: iscrizione alla Gestione separata INPS, apertura di partita IVA, versamento dell’IVA e delle ritenute d’acconto, dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Spesso, soprattutto nei primi anni di attività, si tende a sottovalutare l’onere tributario, accumulando arretrati. L’evoluzione continua della normativa (vedi regimi forfetari, limiti per i contributi INPS, ritenute su pagamenti esteri) richiede aggiornamento costante; in mancanza, l’Agenzia delle Entrate può procedere con accertamenti e iscrivere cartelle che, con l’aggiunta di sanzioni e interessi, raddoppiano rapidamente il debito.
La familiarità con queste norme permette al designer di prevenire contenziosi. Tuttavia, se il debito si è già formato, l’importante è conoscere le procedure di riscossione e i rimedi legali per bloccarle o ridurle. Di seguito analizziamo come si attivano i principali strumenti coercitivi e quali sono i termini per opporsi.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
2.1 Cartella di pagamento e avviso di accertamento esecutivo
La riscossione fiscale inizia con la cartella di pagamento o con l’avviso di accertamento esecutivo. Nel caso della cartella, l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni) affida all’agente della riscossione l’importo iscritto a ruolo; quest’ultimo notifica al debitore la cartella, che contiene indicazione delle somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, aggio).
Con il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) molti avvisi di accertamento sono diventati esecutivi, cioè costituiscono titolo per l’esecuzione senza la necessità di cartella. L’avviso contiene già l’intimazione al pagamento e, trascorsi 60 giorni, consente all’agente di avviare il recupero forzoso (fermo, ipoteca, pignoramento). È fondamentale verificare la regolarità della notifica: se l’atto non è stato notificato correttamente, l’intero procedimento è illegittimo. Per questo l’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la relata di notifica, i termini e i presupposti dell’accertamento.
Termini per impugnare:
- Cartella di pagamento: 60 giorni dal ricevimento per ricorsi tributari (termine ridotto a 40 giorni per la materia previdenziale). In caso di vizi propri della cartella (es. mancanza di motivazione, prescrizione), il ricorso si propone dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado.
- Avviso di accertamento esecutivo: 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso; trascorso tale termine, il titolo diventa definitivo.
Se il debito deriva da sanzioni amministrative (es. violazioni del Codice della strada), il ricorso si propone al giudice ordinario; per i contributi previdenziali all’INPS la competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2.2 Pre‑avviso e costituzione in mora
Prima di iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, l’agente della riscossione deve inviare un pre‑avviso che concede 30 giorni per pagare o presentare osservazioni. L’assenza di tale comunicazione rende l’atto successivo impugnabile. È quindi necessario controllare la data di notifica e agire immediatamente; lo studio Monardo predispone istanze di sospensione e ricorsi anche in via cautelare.
2.3 Iscrizione di fermo amministrativo
Trascorsi i termini senza pagamento, l’agente può iscrivere il fermo sul veicolo presso il PRA. Il fermo è un atto cautelare: impedisce la circolazione e la vendita del mezzo, pur non trasferendo la proprietà. Il debitor può presentare opposizione se:
- la comunicazione preventiva non è stata inviata;
- il debito è inferiore alla soglia di legge (a partire dal 2024 il fermo non può essere disposto per debiti inferiori a 1.000 €);
- il veicolo è strumentale all’attività professionale e tale circostanza è provata ;
- la cartella è nulla o prescritta.
L’opposizione avviene mediante ricorso alla CGT o al giudice ordinario (a seconda dell’origine del debito) entro 60 giorni dalla notifica. In caso di urgenza è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività.
2.4 Iscrizione di ipoteca
Se il debito supera 20.000 € e sono trascorsi almeno 60 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo, l’agente può iscrivere ipoteca sull’immobile. La somma iscritta è pari al doppio del debito complessivo . La Corte di Cassazione ha precisato che l’ipoteca è un atto cautelare distinto dall’esecuzione; la espropriazione dell’unica abitazione non è consentita se l’immobile non è di lusso e il debito complessivo non supera 120.000 € . Tuttavia l’ipoteca rimane valida e impedisce la vendita dell’immobile. La mancanza del pre‑avviso di trenta giorni rende l’iscrizione nulla .
Per contestare l’ipoteca è possibile:
- impugnare il preavviso di ipoteca (entro 60 giorni) contestando la legittimità del ruolo;
- chiedere la sospensione, dimostrando la carenza di requisiti (debito inferiore, prima casa non di lusso, assenza di notifica) o l’inesigibilità per prescrizione;
- rinegoziare il debito mediante un piano di rateazione o rottamazione.
2.5 Pignoramento presso terzi e sui conti correnti
Con il pignoramento presso terzi l’Agente della Riscossione ordina a un terzo (es. banca, datore di lavoro, cliente) di pagare le somme dovute al debitore direttamente all’erario entro 60 giorni . Questo strumento consente di aggirare l’intervento del giudice e velocizza la riscossione. Tuttavia il terzo deve rispettare i limiti di pignorabilità:
- stipendio e pensione: pignorabili nella misura di un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, e secondo le regole generali oltre tale soglia ;
- solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.600 € nel 2025) può essere pignorata se il denaro è accreditato sul conto ;
- le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale .
Nel 2025 la Cassazione (ord. 28520/2025) ha precisato che il conto corrente pignorato rimane bloccato per 60 giorni e la banca deve trasferire al fisco anche gli accrediti successivi che maturano in questo periodo, salvo i limiti di impignorabilità (questa pronuncia non è pubblicata integralmente, ma vari articoli di stampa la citano). Per difendersi è necessario:
- verificare la legittimità del pignoramento (notifica, importo, tempi);
- richiedere un piano di rateazione o la sospensione presso l’Agente della Riscossione;
- eventualmente proporre ricorso al giudice, evidenziando la violazione dei limiti di pignorabilità.
2.6 Prescrizione e decadenza dei debiti fiscali
Molti contribuenti ignorano che le somme iscritte a ruolo si prescrivono; ad esempio:
- le imposte dirette (IRPEF) si prescrivono in 10 anni;
- l’IVA in 10 anni;
- le sanzioni amministrative in 5 anni;
- i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni.
Inoltre la cartella può decadere se l’accertamento non è stato notificato entro i termini previsti dalla legge (normalmente 5 anni dal periodo d’imposta). La verifica della prescrizione è uno dei primi passi da compiere: se il credito è prescritto, il debito non è più esigibile. Lo studio Monardo effettua questa analisi esaminando le date degli atti e le eventuali interruzioni.
3. Difese e strategie legali
3.1 Analisi dell’atto e contestazione
Il primo passo per difendersi è richiedere copia integrale del fascicolo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e verificare:
- Legittimità della notifica: l’atto deve essere consegnato secondo le forme previste (posta elettronica certificata, raccomandata AR, ufficiale giudiziario). La Cassazione considera la notifica inesistente se avviene tramite servizi privi di validazione.
- Motivazione e determinazione del debito: la cartella deve indicare la base imponibile, l’aliquota applicata, la norma violata, l’ente impositore e l’anno d’imposta. In mancanza, l’atto è nullo.
- Prescrizione e decadenza: verifica delle date di iscrizione a ruolo e delle eventuali interruzioni. Se il debito è prescritto, è possibile ottenerne l’annullamento.
- Importo degli interessi e dell’aggio: controllare il calcolo per evitare applicazioni eccessive. Con la rottamazione‑quinquies non sono dovuti interessi di mora né aggio .
3.2 Ricorso alle Commissioni Giustizia Tributaria
Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di Giustizia Tributaria (CGT) competente (ex Commissione Tributaria). Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione dell’atto impugnato e delle parti;
- i motivi di impugnazione (vizi formali e sostanziali);
- le richieste istruttorie (prove documentali, eventuali testi);
- la richiesta di sospensione cautelare.
Durante il contenzioso è possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione se sussistono gravi e irreparabili danni. La sospensione blocca fermi, ipoteche e pignoramenti fino alla decisione.
3.3 Trattativa e rateazione
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di richiedere un piano di rateazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) per debiti di importo rilevante o in caso di comprovata difficoltà economica. Il piano comporta il riconoscimento integrale del debito ma permette di dilazionare il pagamento. L’accesso può essere concesso anche dopo la notifica di fermo o ipoteca e sospende le procedure esecutive.
La rateazione è incompatibile con la rottamazione; pertanto, se si sceglie la rottamazione‑quinquies bisogna rinunciare alle rate precedenti. In caso di mancato pagamento di più rate, il piano decade e riprendono le azioni esecutive.
3.4 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate
Come indicato, la rottamazione‑quinquies permette di estinguere i debiti affidati dal 2000 al 2023 senza sanzioni né interessi . Per aderire occorre:
- Accedere al sito dell’Agente della riscossione: verrà pubblicato entro gennaio 2026 un modulo telematico.
- Compilare la dichiarazione di adesione: indicare i carichi che si intendono rottamare e scegliere la modalità di pagamento (unica soluzione o fino a 54 rate). La domanda va inviata entro il 30 aprile 2026 .
- Attendere la comunicazione delle somme dovute: l’Agente fornirà l’elenco dei carichi e l’ammontare dovuto.
- Effettuare il pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate bimestrali secondo il calendario prefissato . Se si paga in ritardo oltre 5 giorni dalla scadenza o si saltano due rate, si decade e i versamenti già effettuati sono considerati acconti .
Oltre alla rottamazione quinquies, restano attivi altri strumenti come:
- Saldo e stralcio: limitato a soggetti con ISEE inferiore a 20.000 € e debiti derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni;
- Definizione agevolata liti pendenti: consente di chiudere le controversie tributarie con pagamento di una percentuale stabilita a seconda del grado di giudizio e dell’esito;
- Concordato preventivo biennale: in vigore dal 2023, permette alle partite IVA in regime forfetario o semplificato di concordare l’imposta per due anni.
Lo studio Monardo valuta la convenienza di ciascuna soluzione in base all’ammontare del debito, alla natura delle somme e alla capacità reddituale del cliente.
3.5 Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e concordato minore
Quando la posizione debitoria non riguarda solo il Fisco ma comprende anche debiti bancari, finanziari o con fornitori, e l’importo è tale da rendere impossibile il pagamento integrale, è opportuno accedere alle procedure di sovraindebitamento. Queste procedure consentono di ridurre i debiti fino a un livello sostenibile e di ottenere la esdebitazione finale.
Piano del consumatore
Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei alla loro attività d’impresa o professionale (consumatori). Con il correttivo del 2024 è stato chiarito che solo i debiti contratti nella veste di consumatore possono essere inclusi . I passi principali sono:
- Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore incaricato di redigere il piano.
- Redazione del piano: con l’assistenza dell’OCC il debitore propone ai creditori un piano di pagamento, che può prevedere una moratoria di un anno per i creditori privilegiati , la ristrutturazione del debito con falcidia e la liquidazione di parte del patrimonio. Non è necessario il voto dei creditori; il giudice valuta la fattibilità e l’adeguatezza .
- Udienza e omologazione: il giudice convoca le parti entro 60 giorni, può sospendere le procedure esecutive e, se non vi sono irregolarità, omologa il piano entro 6 mesi . L’omologazione produce l’effetto di sospendere e vietare nuove azioni esecutive .
Al termine del piano, se il debitore adempie ai pagamenti, i debiti residui sono cancellati. La procedura è ideale per il libero professionista con debiti personali e bancari, purché questi non siano legati a un’attività d’impresa.
Accordo di ristrutturazione e concordato minore
Per i debitori che esercitano attività di impresa o professione, il concordato minore è spesso la soluzione più appropriata. Esso permette di proseguire l’attività, dividere i creditori in classi e pagare i privilegiati secondo l’ordine di graduazione, anche con percentuali diverse . La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori e può prevedere l’intervento di un terzo finanziatore.
La Cassazione ha chiarito che, pur essendo libero nella forma, il concordato minore non può derogare alle norme sulla parità di trattamento dei creditori privilegiati: pagare integralmente una banca ipotecaria e quasi nulla al Fisco rende il piano inammissibile . Inoltre, il proponente deve dimostrare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 74 CCII) è simile al concordato minore ma richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e può prevedere transazioni con il Fisco. È particolarmente utile quando i debiti verso l’erario sono ingenti e si desidera evitare contenziosi.
Liquidazione controllata e esdebitazione
Se il debitore non dispone di un reddito sufficiente a pagare neppure una parte dei debiti, può optare per la liquidazione controllata (ex art. 14‑ter L. 3/2012 ora trasfusa nel CCII). In questo caso un liquidatore vende i beni del debitore e ripartisce il ricavato tra i creditori. Alla fine, se il debitore ha collaborato con le autorità e non ha commesso atti di frode, può ottenere la esdebitazione dell’incapiente. Le pronunce del Tribunale di Torino 345/2025 e della Cassazione 5678/2024 hanno ribadito che la cancellazione dei debiti richiede buona fede e assenza di dolo o colpa grave .
3.6 Composizione negoziata della crisi
Per i professionisti che operano attraverso una società o che hanno un volume d’affari significativo, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII rappresenta un’ulteriore risorsa. È una procedura volontaria assistita da un esperto nominato dalla Camera di Commercio; consente di negoziare con creditori, banche e Fisco senza cedere il controllo dell’azienda. Il correttivo ter ha ampliato la platea dei soggetti ammessi, estendendola ai soggetti in squilibrio finanziario anche non insolventi . Durante la procedura:
- il debitore ottiene misure protettive fino a 240 giorni; le azioni esecutive sono sospese ;
- le banche non possono revocare i fidi e non possono modificare le condizioni per la sola apertura della composizione ;
- possono essere concluse transazioni, ristrutturazioni e accordi con i creditori.
Il ruolo dell’avvocato esperto è fondamentale per gestire la documentazione, le trattative e proporre l’eventuale conversione in una procedura di concordato.
4. Strumenti alternativi e misure di prevenzione
4.1 Verifica preventiva e consulenza fiscale
La prima difesa contro il sovraindebitamento è una gestione fiscale accurata. I UX designer dovrebbero avvalersi di un commercialista per:
- scegliere il regime fiscale più adatto (forfetario, semplificato o ordinario);
- pianificare i pagamenti di imposte e contributi per evitare accumuli;
- tenere una contabilità chiara e aggiornata;
- accantonare fondi per il pagamento dell’IVA e delle imposte sui redditi.
Lo studio Monardo collabora con dottori commercialisti che possono assistere i clienti anche in questa fase preventiva.
4.2 Rateazione con banche e finanziarie
Oltre al fisco, molti professionisti hanno debiti bancari (mutui, prestiti personali, linee di credito). È consigliabile contattare tempestivamente la banca per negoziare una ristrutturazione, soprattutto in presenza di difficoltà temporanee. Possibili soluzioni:
- Consolidamento dei debiti: accorpamento di vari prestiti in un’unica rata con durata maggiore;
- Piano di rientro: rimodulazione delle scadenze e riduzione temporanea della rata;
- Sospensione del mutuo (moratoria ABI): per eventi eccezionali è possibile sospendere fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale.
Un legale esperto può assistere nella trattativa e verificare eventuali clausole vessatorie o anatocismo nei contratti bancari. In alcuni casi, se il tasso supera la soglia antiusura, è possibile agire giudizialmente per ottenere la restituzione degli interessi.
4.3 Opposizione a procedure esecutive bancarie
Se la banca avvia il pignoramento del conto o l’esecuzione immobiliare, il debitore può tutelarsi mediante:
- Opposizione all’esecuzione: contestazione del titolo (es. decreto ingiuntivo non notificato, contratto nullo, interessi usurari) dinanzi al tribunale;
- Opposizione agli atti esecutivi: contestazione di singoli atti (pignoramento, vendita) per vizi formali;
- Istanza di conversione del pignoramento: chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma rateizzata;
- Accordo di composizione negoziata con la banca.
4.4 Errori comuni da evitare
Molti debitori commettono errori che aggravano la propria posizione:
- Ignorare le comunicazioni: non ritirare la posta o ignorare le PEC non fa scomparire i debiti; al contrario, i termini decorrono ugualmente.
- Pagare senza contestare: versare una somma “a titolo di acconto” senza verificare la prescrizione può interrompere i termini e riconoscere il debito.
- Rivolgersi a intermediari non qualificati: affidarsi a sedicenti consulenti che promettono stralci miracolosi espone a truffe e perdita di tempo. È sempre necessario rivolgersi a professionisti iscritti (avvocati, commercialisti, OCC).
- Presentare ricorsi generici: un ricorso privo di motivi specifici o prove è destinato al rigetto.
- Non distinguere tra debiti personali e professionali: miscelare i debiti dell’attività con quelli privati può precludere l’accesso al piano del consumatore e rendere più complessa la difesa.
5. Tabelle riepilogative
Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche (solo parole chiave e numeri). Le frasi complesse sono spiegate nel testo, qui vengono elencate le principali norme, termini e strumenti.
5.1 Strumenti di riscossione e soglie
| Strumento | Norma di riferimento | Soglia/termine | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|
| Fermo amministrativo | Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Debito ≥ 1.000 € | Atto cautelare che blocca veicoli; necessaria comunicazione preventiva e possibilità di evitare il fermo dimostrando uso strumentale . |
| Ipoteca | Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Debito > 20.000 €, iscrizione dopo 60 giorni; importo pari al doppio del credito | Atto cautelare su immobili; preavviso di 30 giorni; non comporta immediata espropriazione . |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Intimazione al terzo entro 60 giorni | Ordine di pagamento diretto; riguarda conti correnti, stipendi, pensioni; non richiede intervento del giudice. |
| Limiti di pignorabilità | Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 e art. 545 c.p.c. | Varia in base all’importo | Un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, un quinto oltre; le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale . |
| Rottamazione‑quinquies | Legge n. 199/2025 (art. 1, commi 161‑174) | Carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Estingue debiti senza sanzioni né interessi; domanda entro 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate . |
| Piano del consumatore | Artt. 8‑9 L. 3/2012 | Debitore consumatore | Piano di rientro senza voto dei creditori; moratoria fino a 1 anno per privilegiati . |
| Concordato minore | Artt. 74‑83 CCII | Debitore professionista/imprenditore sotto soglia | Proposta libera ma deve rispettare l’ordine dei privilegi; richiede voto dei creditori . |
| Liquidazione controllata | Art. 14‑ter L. 3/2012 | In caso di incapienza | Liquidazione del patrimonio con eventuale esdebitazione finale . |
5.2 Termini principali
| Adempimento | Scadenza/termine |
|---|---|
| Impugnazione cartella/avviso | 60 giorni dalla notifica |
| Preavviso di fermo/ipoteca | 30 giorni |
| Rottamazione‑quinquies – presentazione domanda | 30 aprile 2026 |
| Rottamazione – pagamento unico | 31 luglio 2026 |
| Rottamazione – rate bimestrali | Fino a 54 rate (dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035) |
| Udienza piano del consumatore | Entro 60 giorni dal deposito |
| Omologazione piano del consumatore | Entro 6 mesi |
| Moratoria creditori privilegiati (piano del consumatore) | Fino a 1 anno |
5.3 Strumenti di sovraindebitamento
| Procedura | Beneficiari | Principali caratteristiche |
|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori (debiti personali non imprenditoriali) | Nessun voto dei creditori; possibile moratoria per privilegiati; omologa del giudice . |
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, start‑up innovative | Richiede voto dei creditori; rispetto dei privilegi; possibile continuità aziendale . |
| Accordo di ristrutturazione | Imprenditori non fallibili | Adesione di almeno 60 % dei creditori; possibilità di transazione fiscale. |
| Liquidazione controllata | Debitori incapienti | Vendita del patrimonio; esdebitazione a fine procedura . |
| Composizione negoziata | Imprese in squilibrio finanziario | Procedura volontaria assistita da esperto; sospensione azioni esecutive; banche non possono revocare fidi . |
6. Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Sono un UX designer con partita IVA forfetaria e non ho pagato l’IVA di alcune fatture. Rischio il pignoramento del conto?
Sì. Se l’Agenzia delle Entrate accerta l’omesso versamento e notifica un avviso esecutivo, trascorsi 60 giorni può attivare il pignoramento del conto corrente attraverso l’ordine al terzo previsto dall’art. 72‑bis . Tuttavia il pignoramento deve rispettare i limiti di pignorabilità: per le somme accreditate come compenso professionale sul conto, solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale è aggredibile . È consigliabile contattare un avvocato prima che la banca blocchi i fondi.
- Posso utilizzare il piano del consumatore se ho debiti per la mia attività professionale?
No. Il piano del consumatore è riservato ai debiti contratti in qualità di consumatore, cioè per esigenze personali. Il correttivo ter del CCII chiarisce che l’accesso è limitato ai debiti estranei all’attività professionale . I debiti professionali rientrano invece nel concordato minore o nell’accordo di ristrutturazione.
- La prima casa può essere pignorata dal Fisco?
La espropriazione dell’unica abitazione non di lusso è vietata se il debito complessivo non supera € 120.000 e se non sono trascorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca . Tuttavia l’Agente può iscrivere ipoteca come atto cautelare . Se le somme sono superiori o il contribuente possiede altri immobili, l’espropriazione è ammessa. In caso di ipoteca illegittima (mancanza di preavviso, importo inferiore alla soglia), si può proporre ricorso.
- Cos’è la rottamazione‑quinquies e quali debiti comprende?
È la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte e contributi non versati, pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi . Sono escluse le somme derivanti da accertamenti ancora in contestazione o da piani della precedente “rottamazione quater” regolarmente versati fino al 30 settembre 2025 .
- Quando va presentata la domanda di rottamazione?
La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 in modalità telematica . Dopo l’invio, l’Agenzia sospende le azioni esecutive e i termini di prescrizione; il debitore riceverà l’elenco dei carichi e le somme dovute. Il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali .
- Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?
In caso di omesso o insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’unica rata scelta, si decade dalla rottamazione. Le somme versate sono considerate acconti e vengono richieste le sanzioni e gli interessi originari . È quindi fondamentale programmare i pagamenti.
- È possibile combinare rateazione e rottamazione?
No. Le procedure sono alternative. Se si aderisce alla rottamazione, le rate precedenti vengono sospese e decadono. Viceversa, un debito inserito in un piano di rateazione non può essere incluso in rottamazione, a meno che non si rinunci alla dilazione.
- Come posso contestare un fermo amministrativo se il veicolo è necessario per il mio lavoro?
Bisogna dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività professionale (ad esempio, per trasporto di attrezzature o trasferte di lavoro). Presentando istanza motivata all’Agente della Riscossione entro 30 giorni dalla comunicazione, è possibile ottenere la revoca. In mancanza, si può ricorrere al giudice. La legge ammette la cancellazione del fermo per veicoli indispensabili .
- In quali casi la cartella è prescritta?
La prescrizione varia secondo il tributo: 10 anni per IRPEF e IVA, 5 anni per contributi e sanzioni amministrative. Se tra due atti di recupero (notifica, intimazione, sollecito) decorre un periodo superiore, il debito si estingue. È necessario analizzare la cronologia degli atti; se la prescrizione è maturata, si può chiedere l’annullamento.
- Posso proporre un concordato minore se ho dipendenti?
Sì. Il concordato minore è accessibile anche a imprenditori con dipendenti purché rientrino nelle soglie di non fallibilità (ricavi non superiori a 200.000 €, attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € e debiti non superiori a 500.000 €). Consente di continuare l’attività con un piano approvato dai creditori .
- Che differenza c’è tra concordato minore e accordo di ristrutturazione?
Il concordato minore richiede la divisione dei creditori in classi, la votazione e il rispetto dei privilegi; può prevedere la continuità aziendale. L’accordo di ristrutturazione necessita dell’adesione di almeno il 60 % dei creditori ed è più flessibile nella falcidia dei crediti fiscali. Entrambi prevedono la nomina di un gestore e l’omologazione giudiziale.
- Cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?
È la cancellazione dei debiti residui a favore di chi, dopo la liquidazione del patrimonio, non è in grado di soddisfare i creditori. Per ottenerla occorrono la buona fede e l’assenza di atti di frode . Il giudice valuta se il debitore ha collaborato e se non sono emerse cause ostative; in caso positivo dichiara l’esdebitazione, liberandolo da ogni debito residuo.
- La banca può revocare il fido mentre sono in composizione negoziata?
No. Durante la composizione negoziata della crisi le banche non possono revocare i fidi in essere né rifiutare nuove erogazioni per il solo fatto di aver attivato la procedura. Il correttivo ter ha introdotto questa tutela per favorire la continuità dell’impresa .
- Un socio che ha prestato fideiussioni può accedere al piano del consumatore?
Generalmente no. La Cassazione ha stabilito che il socio fideiussore non è “consumatore”, poiché il debito è connesso all’attività imprenditoriale . Potrà eventualmente accedere a un concordato minore o a un accordo di ristrutturazione per gestire le fideiussioni.
- La moratoria per i creditori privilegiati nel piano del consumatore dura esattamente un anno?
No. L’ordinanza Cass. 9549/2025 chiarisce che il termine di un anno è solo il termine iniziale: entro un anno il debitore deve iniziare a pagare i privilegiati, ma il pagamento può essere dilazionato oltre l’anno . Ciò garantisce maggiore flessibilità nella strutturazione del piano.
- Cosa succede se, durante il piano, non riesco a pagare una rata?
In caso di inadempimento, il giudice può revocare l’omologazione e riprendono le azioni esecutive. Tuttavia, la legge consente al debitore di chiedere una modifica del piano se dimostra che l’inadempimento è dovuto a causa non imputabile e propone misure alternative. È quindi essenziale mantenere un dialogo costante con l’OCC e il giudice.
- Le spese legali e gli onorari del professionista sono deducibili nel piano?
Sì. Le spese per la procedura (onorari dell’OCC, consulente legale, tributi) sono considerate prededucibili e vanno pagate con priorità. Il piano deve prevedere la copertura di queste somme prima di distribuire ai creditori.
- È possibile presentare più piani del consumatore o concordati?
La legge non consente di proporre un nuovo piano o accordo se sono trascorsi meno di 3 anni dalla precedente procedura omologata . Fa eccezione il caso in cui la precedente procedura si sia conclusa senza colpa del debitore o per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- Come faccio a sapere se i miei debiti sono stati affidati alla riscossione e sono inclusi nella rottamazione?
L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione mette a disposizione un’area riservata sul proprio sito dove è possibile consultare i carichi iscritti a ruolo. In alternativa, è possibile richiedere un estratto di ruolo agli sportelli o tramite PEC. L’avvocato può assisterti nella verifica e nella scelta dei carichi da includere nella domanda.
- Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?
Occorrono: documenti identità, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari, elenco dei debiti e dei crediti, situazioni patrimoniali (immobili, auto), contratti in essere, eventuali atti di pignoramento o ipoteca. Lo staff Monardo predispone un check‑list completa e assiste nella raccolta.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Caso 1: UX designer con debiti fiscali e bancari
Scenario: Marco è un UX designer freelance. Nel 2022 ha omesso il versamento dell’IVA per 20.000 € e non ha dichiarato compensi per 15.000 €. L’Agenzia delle Entrate, dopo un accertamento, emette un avviso esecutivo per 30.000 € (imposta, sanzioni e interessi). Nel frattempo Marco ha un prestito personale di 25.000 € con una banca, con rate mensili di 500 €. Nel 2025 non riesce più a sostenere i pagamenti.
Problema: Marco riceve il preavviso di fermo amministrativo per l’auto. Temendo il pignoramento del conto, si rivolge all’Avv. Monardo.
Analisi:
- Verifica dell’atto: lo studio controlla la notifica dell’avviso, riscontrando che l’accertamento è stato notificato tramite PEC corretta; pertanto il titolo è valido. Tuttavia alcune sanzioni sono calcolate in misura superiore al massimo consentito.
- Prescrizione: non maturata (decorrono 10 anni).
- Soluzione stragiudiziale: si valuta la possibilità di aderire alla rottamazione‑quinquies. I carichi del 2024 non rientrano perché la rottamazione riguarda solo debiti affidati fino al 31 dicembre 2023; tuttavia il debito principale deriva da omesso versamento IVA 2022, affidato nel 2024. Quindi Marco non può includerlo nella rottamazione; potrà invece rateizzare il debito fiscale ex art. 19 D.P.R. 602/1973.
- Piano di rateazione: l’Agenzia approva un piano straordinario di 120 rate (10 anni) con pagamento di 250 € al mese, riducendo l’importo della sanzione e sospendendo il fermo.
- Debito bancario: attraverso una trattativa l’avvocato ottiene dalla banca un piano di ristrutturazione con rata ridotta a 200 € per 15 anni. In alternativa, si ipotizzava un concordato minore, ma i debiti professionali sono limitati e la rateazione appare più vantaggiosa.
Risultato: Marco conserva l’auto, evita il pignoramento del conto, ottiene la dilazione del debito e continua l’attività professionale.
7.2 Caso 2: UX designer socio di una start‑up con fideiussioni
Scenario: Laura è UX designer e socia al 50 % di una start‑up innovativa. Ha sottoscritto fideiussioni personali per un mutuo aziendale di 150.000 €. Nel 2025 la società entra in crisi e non riesce più a pagare. Le banche iniziano la procedura di pignoramento nei confronti dei soci. Laura ha anche un debito personale con l’INPS per 10.000 €.
Problema: Laura vorrebbe accedere al piano del consumatore per liberarsi dei debiti personali e della fideiussione.
Analisi:
- Figura giuridica: essendo socio fideiussore per un debito dell’impresa, Laura non può qualificarsi come consumatore. La Cassazione ha escluso che il fideiussore possa accedere al piano del consumatore .
- Soluzione: viene valutato il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione. L’importo dei debiti (150.000 €) supera la soglia di fallibilità per l’impresa; tuttavia la start‑up è innovativa e beneficia di deroghe. L’OCC prepara un concordato minore che prevede il pagamento del 30 % ai creditori privilegiati e il 10 % ai chirografari, grazie all’apporto di un investitore. Il piano viene approvato dalla maggioranza e omologato. Laura, come garante, beneficia della liberazione grazie alla falcidia dei debiti e al pagamento concordato.
- Debito personale INPS: viene inserito nel concordato e pagato integralmente poiché privilegiato, ma con una moratoria di 8 mesi.
Risultato: Laura evita l’esecuzione sui beni personali e mantiene la partecipazione societaria.
7.3 Caso 3: UX designer incapiente
Scenario: Giovanni, 28 anni, ha intrapreso la carriera di UX designer in modalità freelance nel 2020 ma non ha avuto successo. Ha debiti fiscali per 8.000 €, debiti con carta di credito per 5.000 € e non possiede beni immobili. È disoccupato dal 2024 e riceve solo piccole collaborazioni occasionali.
Problema: Gli arriva una cartella esattoriale e teme il pignoramento del conto. Vuole liberarsi dei debiti ma non ha reddito.
Analisi:
- Stato di sovraindebitamento: Giovanni è privo di beni e di reddito stabile.
- Liquidazione controllata ed esdebitazione: L’avvocato propone la liquidazione controllata. Vengono venduti i pochi beni (computer e smartphone) con ricavato di 1.500 €. I creditori ricevono una minima percentuale. Trascorsi tre anni, il giudice dichiara l’esdebitazione in applicazione dell’art. 14‑terdecies L. 3/2012. Le sentenze citate dimostrano che, se il debitore agisce in buona fede e non commette frodi, l’esdebitazione viene concessa .
Risultato: Giovanni è liberato dai debiti e può ripartire con la sua attività professionale.
8. Conclusione
L’evoluzione della normativa fiscale e concorsuale offre oggi a UX designer e liberi professionisti diverse opportunità per gestire e risolvere i propri debiti. Dal fermo amministrativo all’ipoteca e al pignoramento, è essenziale conoscere i propri diritti e agire nei termini stabiliti per evitare che le somme dovute si ingigantiscano. Le procedure di sovraindebitamento consentono di proporre piani sostenibili e, quando il patrimonio è insufficiente, ottenere l’esdebitazione. La rottamazione‑quinquies rappresenta una chance unica (fino al 30 aprile 2026) per estinguere i carichi affidati fino al 2023 senza sanzioni né interessi .
Di fronte alla complessità delle norme, affidarsi a professionisti esperti è la strategia più sicura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un servizio completo: analisi degli atti, verifica della prescrizione, ricorsi alle Corti di Giustizia Tributaria, assistenza per la rottamazione, piani di rateazione, difesa contro fermi, ipoteche e pignoramenti, nonché redazione di piani del consumatore, concordati minori e soluzioni di composizione negoziata. La combinazione delle competenze legali e fiscali dello studio garantisce al cliente una tutela efficace e personalizzata.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.