Ghostwriter con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

In un settore creativo come quello dei ghostwriter, l’idea di trovarsi travolti dai debiti fiscali o bancari può sembrare paradossale. Tuttavia, liberi professionisti che scrivono per altri senza firmare le opere sono spesso soggetti a fluttuazioni di reddito e talvolta non riescono a gestire correttamente contributi, IVA o finanziamenti. La crisi economica post‑pandemica e le modifiche normative degli ultimi anni hanno acuito i rischi: un mancato pagamento dell’IVA, il versamento di contributi arretrati o l’utilizzo eccessivo di carte di credito possono portare alla ricezione di cartelle esattoriali, pignoramenti o addirittura all’esecuzione forzata.

Questo articolo propone una guida completa, aggiornata a gennaio 2026, sui mezzi che un ghostwriter o qualsiasi professionista indipendente può utilizzare per difendersi da fisco e banche. Saranno illustrate le norme più recenti (Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa, modifiche introdotte dalla riforma Cartabia e dal Decreto legislativo 164/2024, disposizioni del D.P.R. 602/1973 sugli atti di pignoramento ex art. 72‑bis, la riforma dell’esecuzione civile e i limiti di pignorabilità ex art. 72‑ter) insieme alle principali sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Perché è un tema urgente

  • Rischi immediati: la notifica di una cartella di pagamento o di un pignoramento può bloccare il conto corrente e portare alla perdita di eventuali crediti futuri. La Corte di Cassazione (sentenza n. 28520/2025) ha chiarito che, in caso di pignoramento del conto, la banca deve custodire e versare al Fisco tutte le somme maturate nei 60 giorni successivi . Ignorare la notifica espone il debitore al prelievo automatico di ogni bonifico in entrata.
  • Termini brevi: per contestare un avviso di accertamento o una cartella, i termini sono stretti (60 giorni per le imposte, 30 giorni per le multe stradali, 40 giorni per i contributi previdenziali e solo 20 giorni per contestare il pignoramento ). Una difesa tardiva comporta la decadenza del diritto di ricorrere.
  • Errori da evitare: depositare documenti non certificati o fuori termine rende inefficace il pignoramento e può causare la perdita del ricorso. La riforma Cartabia impone al creditore di depositare, entro 30 giorni dalla notifica del pignoramento, copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento ; la mancanza dell’attestazione di conformità determina l’inefficacia dell’atto .

Quali soluzioni saranno illustrate

Nel prosieguo verranno esaminate:

  • Opposizione alla cartella e al pignoramento (vizi formali, prescrizione, difesa in sede giudiziale);
  • Accordi stragiudiziali con banche e agenzia di riscossione: definizione agevolata (rottamazione), dilazione, saldo e stralcio;
  • Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio (ex Legge 3/2012, oggi assorbite nel Codice della Crisi);
  • Esdebitazione e debitore incapiente: liberazione dei debiti residui e procedura per il debitore privo di patrimonio ;
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per chi svolge anche attività imprenditoriale ;
  • Limiti di pignorabilità e tutela del minimo vitale ;
  • Giurisprudenza recente: prescrizione delle sanzioni (Cassazione ord. 7408/2025), inefficacia dei pignoramenti privi di attestazione di conformità (Cassazione n. 28513/2025) e falcidia dell’IVA (Corte Cost. 245/2019 ).

Presentazione dello studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono specializzati a livello nazionale nella tutela dei debitori contro fisco e banche. L’Avvocato è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio in Corte di Cassazione e nelle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, capace di attivare la procedura di composizione negoziata ;
  • Coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale.

Grazie a questa rete, lo Studio Monardo offre assistenza in:

  • Analisi degli atti (cartelle, avvisi, pignoramenti) per individuare vizi formali o prescrizione;
  • Redazione di ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria, al Giudice di Pace o al Tribunale;
  • Sospensione delle procedure esecutive mediante impugnazioni tempestive e istanze di sospensione;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con istituti bancari per rateizzazioni o transazioni stragiudiziali;
  • Predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione nel sovraindebitamento;
  • Attivazione della composizione negoziata per microimprese e gestione delle crisi d’impresa.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione coattiva e pignoramento esattoriale

1.1.1 DPR 602/1973: pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis)

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può sostituire la citazione prevista dall’art. 543 c.p.c. con l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario. La disposizione prevede che il pagamento debba avvenire:

  • Nel termine di 60 giorni dalla notifica, per le somme già maturate ;
  • Alle scadenze successive, per le somme che maturano dopo la notifica .

In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni di cui all’art. 72 . L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione .

L’art. 72‑ter limita l’aggressione sui redditi da lavoro: gli stipendi e salari possono essere pignorati nella misura di un decimo fino a 2.500 euro e un settimo tra 2.500 e 5.000 euro . Se l’importo supera i 5.000 euro si applicano i limiti generali dell’art. 545 c.p.c. (1/5). In caso di accredito in conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato .

Novità 2025. Con la sentenza n. 28520/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che la banca, quale terzo pignorato, non solo deve bloccare le somme presenti sul conto ma è tenuta a versare all’erario ogni importo che maturi entro 60 giorni dalla notifica . Ne consegue che un conto anche “vuoto” al momento della notifica diventa una “scatola vuota” che inghiotte tutte le entrate nei due mesi successivi .

1.1.2 Codice di procedura civile: forma e termini del pignoramento (art. 543 c.p.c.)

La riforma dell’esecuzione civile (legge 206/2021, Decreto legislativo 149/2022 e, da ultimo, D.Lgs. 164/2024) ha introdotto rigide formalità a pena di inefficacia:

  • Deposito entro 30 giorni: il creditore che esegue un pignoramento presso terzi deve depositare nella cancelleria del tribunale, entro 30 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, la nota di iscrizione a ruolo e copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto .
  • Notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo: entro la data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo e depositare tale avviso nel fascicolo . In mancanza, il pignoramento diventa inefficace .
  • Attestazione di conformità: la Cassazione (sentenza 28513/2025) ha stabilito che la mancanza dell’attestazione di conformità delle copie depositate non è sanabile e determina l’estinzione del processo esecutivo .

Queste formalità sono fondamentali: un ghostwriter che riceve un pignoramento potrà eccepire l’inefficacia se non sono rispettati i termini o se le copie non sono certificate. Il vizio è rilevabile d’ufficio e comporta l’estinzione del processo .

1.1.3 Termini di opposizione alla cartella e prescrizione

La tempistica per reagire agli atti di riscossione varia in base alla natura del credito :

  • 60 giorni: imposte, IVA, IRPEF, IRES; impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria;
  • 30 giorni: sanzioni del Codice della Strada, contributi INAIL per malattie professionali; ricorso al Giudice di Pace;
  • 40 giorni: contributi previdenziali INPS e INAIL; ricorso al Tribunale del lavoro;
  • 20 giorni: opposizione agli atti esecutivi (pignoramenti) o vizi formali degli atti;
  • Termini sospesi: se l’ultimo giorno cade di domenica il termine è prorogato al giorno successivo .

Sul versante prescrittivo, l’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 distingue tra decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie. Gli atti di contestazione o irrogazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione . Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni . La Cassazione (ord. 7408/2025) ha ribadito che i crediti tributari (imposte) hanno un termine di prescrizione decennale, mentre le sanzioni si prescrivono in cinque anni .

1.2 Sovraindebitamento: Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa

La Legge 3/2012, abrogata dal luglio 2022 e confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ha introdotto tre procedure a tutela di soggetti non fallibili: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Dal 15 luglio 2022 tali istituti sono disciplinati dagli artt. 65–83 e 268–283 del Codice, ma i principi restano invariati . Di seguito si riportano le norme essenziali.

1.2.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 6–12 L. 3/2012)

L’accordo consente al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione. L’art. 7 prevede che il piano possa anche prevedere che i crediti privilegiati (ipoteca, pegno) non siano pagati integralmente, purché la soddisfazione non sia inferiore al valore di realizzo dei beni e che per IVA, ritenute e risorse proprie dell’UE sia possibile solo la dilazione e non lo stralcio . L’accordo deve essere attestato dall’OCC e omologato dal giudice (art. 12). L’omologazione è obbligatoria se è raggiunta la percentuale di adesione prevista e il piano assicura il pagamento dei crediti impignorabili . L’accordo omologato è vincolante per i creditori anteriori e impedisce azioni esecutive sui beni oggetto del piano .

Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 245/2019) ha dichiarato incostituzionale il divieto di falcidia dell’IVA previsto dal terzo periodo dell’art. 7, comma 1, permettendo la riduzione dei debiti IVA anche nel sovraindebitamento . Ciò ha aperto la strada allo stralcio dell’IVA all’interno di accordi e piani, elemento decisivo per molti freelance.

1.2.2 Piano del consumatore (art. 12‑bis e 12‑ter)

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti e non vi sono atti in frode, fissa l’udienza di omologazione e dispone che la proposta sia comunicata ai creditori almeno 30 giorni prima . Tra il deposito della documentazione e l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni .

Se la prosecuzione di procedure esecutive può pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può sospendere le esecuzioni sino all’omologazione . Il piano è omologato se assicura il pagamento dei crediti impignorabili e se il consumatore non ha contratto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere . Con l’omologazione, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari ; il piano è obbligatorio per tutti i creditori ed impedisce la costituzione di nuovi diritti di prelazione .

1.2.3 Liquidazione del patrimonio (art. 14‑ter e seguenti)

Se non è possibile proporre un accordo o un piano, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista e da un inventario completo . La liquidazione non comprende crediti impignorabili, alimenti, stipendi e altre entrate essenziali per il mantenimento del debitore e della sua famiglia .

Con il decreto di apertura (art. 14‑quinquies) il giudice nomina un liquidatore professionista, dispone la sospensione di azioni esecutive e cautelari, ordina la consegna dei beni e la pubblicità del decreto . La procedura rimane aperta sino alla completa liquidazione . Se l’accordo o il piano non viene rispettato, il procedimento può essere convertito in liquidazione .

1.2.4 Esdebitazione (art. 14‑terdecies) e debitore incapiente

Il cuore delle procedure di sovraindebitamento è la esdebitazione: dopo la liquidazione, il debitore persona fisica può ottenere la liberazione dai debiti residui se coopera con la procedura, non ha provocato la situazione con colpa grave, non ha già ottenuto altra esdebitazione negli otto anni e non è stato condannato per reati gravi . L’esdebitazione è esclusa quando l’indebitamento deriva da ricorso al credito sproporzionato o da atti in frode ai creditori ; non opera per obblighi alimentari, risarcimenti da fatti illeciti e sanzioni penali o amministrative . Il giudice dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti e il provvedimento può essere revocato se emerge che il debitore ha nascosto o simulato beni .

Il debitore incapiente (art. 14‑quaterdecies) è la persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori nemmeno in prospettiva futura; costui può accedere alla procedura di esdebitazione una sola volta , a condizione di pagare i creditori se, entro quattro anni, sopravvengono utilità rilevanti superiori al 10 % . La domanda deve essere presentata tramite l’OCC e corredata da documenti dettagliati sul reddito e sul patrimonio ; il giudice valuta la meritevolezza e fissa le modalità di controllo .

1.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per imprenditori in crisi. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario può richiedere al segretario della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile . L’esperto agevola le trattative con creditori e altri soggetti per individuare soluzioni, anche mediante la cessione dell’azienda o di rami .

La piattaforma telematica, gestita dalle Camere di Commercio, mette a disposizione una lista di controllo, un test pratico e un protocollo di conduzione . L’elenco degli esperti comprende avvocati e commercialisti con esperienza nella ristrutturazione aziendale . Per un ghostwriter che possiede una piccola attività editoriale o collabora con una società, la composizione negoziata può rappresentare un’alternativa alla liquidazione.

1.4 Falcidia dell’IVA e giurisprudenza costituzionale

Prima del 2019 la Legge 3/2012 vietava la falcidia dell’IVA. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 245/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, limitatamente alla parte che impediva la riduzione dell’IVA . Di conseguenza, nelle procedure di sovraindebitamento il debitore può proporre lo stralcio anche dell’IVA, al pari degli altri tributi, purché il piano rispetti i principi dell’equità e dell’alternativa liquidatoria.

1.5 Rottamazioni e definizioni agevolate

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la “rottamazione quater”: i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo l’importo capitale e le spese per la notifica, senza sanzioni né interessi . Debiti composti unicamente da sanzioni sono inclusi, tranne le multe stradali e le sanzioni penali . L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 6/E/2023: è necessario presentare domanda entro i termini stabiliti e pagare le rate in scadenze prefissate.

Ulteriori definizioni agevolate (saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica) consentono di pagare una quota percentuale del debito per redditi ISEE inferiori a una certa soglia; se un ghostwriter dimostra di trovarsi in difficoltà, può beneficiare dello stralcio.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica

Ricevere una cartella o un atto di pignoramento è destabilizzante. Di seguito una guida operativa che illustra come agire tempestivamente.

2.1 Notifica della cartella esattoriale

  1. Raccomandata/PEC: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR) notifica la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. La data di consegna segna l’inizio dei termini.
  2. Verifica dell’atto: controllare che la cartella riporti le generalità corrette, la motivazione del debito, l’indicazione del tributo e le somme dovute. Verificare se l’importo richiesto comprende sanzioni e interessi; in caso di definizione agevolata, tali voci potrebbero essere cancellate.
  3. Calcolo delle scadenze: annotare la data di notifica e calcolare il termine per l’impugnazione (60, 30, 40 o 20 giorni a seconda della natura del debito ). Se la scadenza cade di domenica, slitta al giorno seguente.
  4. Richiesta di estratto di ruolo: se non sono chiari i dettagli, richiedere all’Agenzia copia dell’estratto di ruolo e degli atti presupposti (avviso di accertamento, ingiunzione, ecc.). La mancanza degli atti può costituire vizio.

2.2 Opposizione alla cartella o all’avviso

Se si ritiene che la cartella sia infondata o prescritta:

  • Ricorso alla Commissione Tributaria: per imposte, IRPEF, IVA, IMU, si propone ricorso entro 60 giorni. Occorre depositare l’originale del ricorso, notificare all’Agenzia e versare il contributo unificato. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  • Ricorso al Giudice di Pace: per multe e sanzioni stradali, entro 30 giorni; in alcuni casi 60 se risiede all’estero.
  • Ricorso al Tribunale (lavoro): per contributi INPS/INAIL, entro 40 giorni.
  • Opposizione agli atti esecutivi: se l’atto di pignoramento è viziato (ad esempio mancano la nota di iscrizione a ruolo o l’avviso di iscrizione a ruolo), si propone opposizione entro 20 giorni al giudice dell’esecuzione. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento.

2.3 Richiesta di rateazione o definizione agevolata

Anche durante l’opposizione è possibile chiedere la rateazione del debito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La prima rata sospende le procedure esecutive e consente di bloccare fermi e ipoteche . Il piano prevede rate mensili (fino a 72 o 120 rate), con importo minimo di 50 euro; il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza.

Per i carichi ammissibili alla rottamazione quater o altre definizioni agevolate, è opportuno inviare la domanda online rispettando i termini di legge. Ricordare che la domanda non sospende automaticamente le procedure, ma l’agente della riscossione non può effettuare iscrizioni ipotecarie o pignoramenti finché il contribuente è in regola con i pagamenti.

2.4 Ricezione dell’atto di pignoramento

Quando il creditore (Fisco o banca) avvia la procedura esecutiva:

  1. Verifica dei requisiti formali: controllare che l’atto indichi il titolo esecutivo (cartella, decreto ingiuntivo), il precetto e la citazione. Per i pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis, l’atto può contenere solo l’ordine al terzo di pagare al concessionario .
  2. Controllo del termine di 30 giorni: accertarsi che il creditore abbia depositato le copie conformi e la nota di iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla notifica .
  3. Avviso di iscrizione a ruolo: verificare se il creditore ha notificato, entro l’udienza, l’avviso di iscrizione a ruolo e ha depositato la prova. In mancanza, il pignoramento è inefficace .
  4. Opposizione: entro 20 giorni dalla notifica, il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento. È consigliabile allegare la prova della mancata osservanza delle formalità e chiedere la sospensione.

2.5 Dopo il pignoramento

  • Custodia dei beni: se il pignoramento riguarda il conto corrente, la banca è tenuta a custodire le somme presenti e quelle che affluiranno nei 60 giorni successivi . In caso di pignoramento dello stipendio, si applicano i limiti dell’art. 72‑ter .
  • Istanze di conversione o riduzione: il debitore può chiedere la conversione del pignoramento presso terzi, proponendo il pagamento rateale dell’importo entro un termine stabilito dal giudice.
  • Procedura di sovraindebitamento: in presenza di più debiti, valutare l’accesso al piano del consumatore o alla liquidazione. La domanda sospende il corso degli interessi e può portare alla sospensione delle esecuzioni .

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni formali e sostanziali alla cartella

  1. Notifica irregolare: la cartella notificata a indirizzo errato o a persona non autorizzata è nulla. La giurisprudenza ritiene essenziale la prova della notificazione.
  2. Mancanza degli atti presupposti: se l’Agenzia non produce l’avviso di accertamento o la liquidazione, la cartella è annullabile.
  3. Prescrizione: eccepire la prescrizione quinquennale per le sanzioni o decennale per i tributi . Attenzione ai termini interrotti da ricorsi e definizioni.
  4. Vizi di motivazione: l’atto deve indicare la norma violata e il calcolo. In assenza, è impugnabile.
  5. Errore di soggetto: capita che il Fisco indichi erroneamente un codice fiscale o si rivolga alla persona sbagliata (es. omonimi). In tal caso si propone ricorso.

3.2 Impugnazione del pignoramento

  • Inefficacia per mancato deposito: come visto, la mancanza della nota di iscrizione a ruolo o delle copie conformi entro 30 giorni rende inefficace il pignoramento . Il debitore deve sollevare l’eccezione con opposizione agli atti esecutivi.
  • Mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo: causa la caducazione del pignoramento .
  • Assenza di attestazione di conformità: la sentenza Cass. 28513/2025 ha stabilito che la mancanza dell’attestazione al momento dell’iscrizione non è sanabile e determina l’estinzione .
  • Preclusione dei limiti di pignoramento: se l’importo pignorato sullo stipendio o sulla pensione eccede le percentuali di legge (1/10 o 1/7 per i tributi ; 1/5 per i debiti ordinari), si può richiedere la riduzione.
  • Violazione del termine di 60 giorni: nel pignoramento esattoriale, se il terzo paga dopo il termine, il debito resta a carico del debitore, ma la banca può incorrere in responsabilità. Occorre vigilare sull’operato del terzo.

3.3 Strategie con le banche

I ghostwriter spesso accendono prestiti personali o utilizzano fidi bancari per esigenze di liquidità. In caso di insolvenza con la banca:

  • Verifica del contratto: controllare se i tassi applicati superano il tasso soglia antiusura. In caso affermativo, gli interessi sono nulli e può essere richiesto il rimborso.
  • Anatocismo: l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è vietata; si può chiedere la restituzione degli interessi non dovuti.
  • Rinegoziazione o saldo e stralcio: proporre alla banca un piano di rientro ridotto, magari con garanzia di un coobbligato.
  • Accesso alla procedura di sovraindebitamento: se i debiti con la banca sono insostenibili, il piano del consumatore può prevedere il pagamento parziale dei mutui, con falcidia del capitale nei limiti dell’alternativa liquidatoria.

3.4 Difese contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • Esecuzione esattoriale ex art. 72‑bis: contestare l’atto se non sono rispettati i limiti di pignorabilità (art. 72‑ter) o se l’atto non contiene l’ordine di pagamento entro 60 giorni .
  • Istanza di sospensione ex art. 12 D.Lgs. 472/1997: chiedere la sospensione dell’esecutività in caso di ricorso.
  • Transazione fiscale: all’interno delle procedure di sovraindebitamento o concordato, è possibile proporre la riduzione dei tributi previa approvazione dell’ente; la normativa post 2019 permette la falcidia dell’IVA .

3.5 Rimedi nel processo esecutivo

Nel caso in cui il pignoramento sia già iscritto, il debitore può:

  • Opporsi all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contestando il diritto del creditore (ad esempio mancanza di titolo o prescrizione);
  • Opporsi agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali dell’atto di pignoramento, come mancanza di notifica, depositi tardivi o inesatta indicazione del terzo;
  • Chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), versando una somma sostitutiva o rateizzando il debito con garanzia;
  • Intervenire nella procedura con un piano del consumatore: la sospensione concessa dal giudice ex art. 12‑bis consente di bloccare l’esecuzione .

4. Strumenti alternativi alla riscossione forzata

4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata

La rottamazione quater (Legge 197/2022) permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione fra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi né sanzioni . Nelle cartelle composte unicamente da sanzioni, queste ultime sono totalmente stralciate, salvo le multe stradali . La domanda va presentata entro i termini fissati (prorogati più volte dal legislatore) e consente il pagamento in rate fino a cinque anni. Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza e la perdita dei benefici.

Per i contribuenti in grave difficoltà economica è prevista la definizione agevolata dei debiti con ISEE basso: nei procedimenti di sovraindebitamento o di esecuzione immobiliare, l’Agenzia può accettare un saldo e stralcio pari a una percentuale del debito in funzione del reddito familiare. Occorre allegare la dichiarazione ISEE e dimostrare l’insolvibilità.

4.2 Rateazione ordinaria e straordinaria

L’Agenzia concede piani di rateizzazione fino a 72 rate (6 anni) per debiti sotto i 120.000 euro; per importi maggiori è possibile chiedere fino a 120 rate (10 anni) previa dimostrazione di grave e comprovata difficoltà. I liberi professionisti possono beneficiare dell’automatico blocco dei pignoramenti una volta pagata la prima rata . Se il debitore salta cinque rate, decade dalla rateizzazione e l’AdeR riprende l’esecuzione.

4.3 Piano del consumatore

Già illustrato nella sezione normativa, il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un pagamento sostenibile, con possibile falcidia del debito. I vantaggi per un ghostwriter sono:

  • Assenza di maggioranze: a differenza dell’accordo di ristrutturazione, non serve il consenso dei creditori; decide il giudice.
  • Sospensione delle esecuzioni: il giudice può sospendere pignoramenti e ipoteche sino all’omologazione .
  • Riduzione dei debiti tributari: è possibile ottenere lo stralcio di IVA e imposte (dopo la pronuncia della Corte Costituzionale) e la dilazione del pagamento delle ritenute; i crediti impignorabili devono essere pagati integralmente .
  • Protezione del patrimonio: il piano può prevedere la cessione di beni non essenziali, lasciando al debitore la casa di abitazione se il pagamento in misura ridotta non lede i diritti degli altri creditori.

4.4 Accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo prevede la negoziazione con i creditori; è necessario il loro consenso e l’attestazione dell’OCC. Vantaggi:

  • Possibilità di falcidia: dopo la pronuncia costituzionale, anche l’IVA può essere ridotta ;
  • Prededucibilità dei finanziamenti: i crediti derivanti da finanziamenti concessi in esecuzione del piano sono prededucibili ;
  • Effetti vincolanti: l’accordo omologato è obbligatorio per i creditori anteriori e impedisce azioni esecutive .

4.5 Liquidazione del patrimonio e conversione

Se non si raggiunge un accordo, il debitore può avviare la liquidazione del patrimonio. Sebbene comporti la vendita di tutti i beni, garantisce alcuni vantaggi:

  • Sospensione delle esecuzioni: con il decreto di apertura il giudice sospende le azioni esecutive e ordina la consegna dei beni ;
  • Mantenimento del minimo vitale: crediti impignorabili, alimenti, stipendi e pensioni necessari alla sopravvivenza non rientrano nella massa ;
  • Esdebitazione finale: alla fine della liquidazione il debitore può ottenere l’esdebitazione totale dei debiti residui .

4.6 Esdebitazione e debitore incapiente

L’esdebitazione consente al debitore persona fisica di ripartire senza debiti. È concessa se il debitore ha cooperato, non ha nascosto beni e ha pagato almeno in parte i creditori . Non opera per obblighi alimentari, risarcimenti e sanzioni penali . Il debitore incapiente può ottenere la liberazione anche senza aver pagato nulla, ma solo una volta nella vita .

4.7 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per ghostwriter che esercitano anche attività imprenditoriale (ad esempio come titolari di un’agenzia di servizi editoriali), la composizione negoziata offre un percorso per evitare l’insolvenza. L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto che facilita le trattative con creditori e fornitori . La procedura è flessibile: non presuppone l’insolvenza ma solo la probabilità della crisi; si svolge sulla piattaforma telematica, e l’esperto può proporre sospensioni temporanee dei pagamenti e misure protettive.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da non commettere

  • Ignorare le notifiche: pensare che una cartella “sparisca” da sola è un grave errore. Se non si agisce entro i termini, il debito diventa definitivo.
  • Ricorrere fuori tempo: presentare un ricorso oltre i 60/30/40/20 giorni porta all’inammissibilità .
  • Pagare solo parte della cartella: versare importi non concordati non blocca la riscossione e può essere considerato semplice acconto.
  • Non richiedere la sospensione: durante il ricorso o la trattativa, è fondamentale chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice o all’Agenzia.
  • Trascurare i vizi formali: molti pignoramenti diventano inefficaci per errori del creditore (mancata attestazione di conformità o mancata notifica dell’avviso ). Verificare sempre.
  • Affidarsi a soluzioni miracolose: diffidare da chi promette l’annullamento immediato senza analizzare gli atti; solo un professionista può valutare la strategia corretta.

5.2 Consigli operativi

  • Conservare la documentazione: raccogliere cartelle, avvisi, raccomandate, estratti di ruolo. Serviranno per dimostrare vizi e termini.
  • Verificare la prescrizione: calcolare gli anni trascorsi dalla violazione e verificare eventuali interruzioni; ricordare che le sanzioni si prescrivono in cinque anni .
  • Usare la Pec: comunicare con l’Agenzia tramite PEC per avere prova certa delle domande di rateazione o rottamazione.
  • Valutare il sovraindebitamento: se i debiti sono multipli e ingenti, chiedere all’Avvocato la fattibilità di un piano del consumatore o della liquidazione.
  • Seguire un professionista: l’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare possono analizzare la posizione debitoria, individuare la procedura adeguata e trattare con i creditori.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini per l’impugnazione degli atti di riscossione

Tipo di atto/creditoTermine per ricorrereGiudice competente
Imposte (IVA, IRPEF, IRES)60 giorni dalla notificaCommissione Tributaria
Sanzioni del Codice della Strada30 giorniGiudice di Pace
Contributi previdenziali (INPS/INAIL)40 giorniTribunale (sezione lavoro)
Vizi del pignoramento o atti esecutivi20 giorniGiudice dell’esecuzione
Opposizione a fermo amministrativo o ipoteca30 giorniGiudice tributario o civile

6.2 Limiti di pignorabilità sui redditi

Reddito o emolumentoLimite di pignorabilità ex art. 72‑ter DPR 602/1973
Stipendi, salari, indennità fino a 2.500 €1/10 (10 %)
Stipendi tra 2.500 € e 5.000 €1/7 (≈14,29 %)
Stipendi superiori a 5.000 €1/5 (20 %) (rimando all’art. 545 c.p.c.)
Ultimo emolumento accreditato in contoNon pignorabile

6.3 Procedure di sovraindebitamento a confronto

ProceduraSoggetti ammessiConsenso dei creditoriEffetti
Accordo di ristrutturazioneDebitori non fallibili (anche imprenditori minori)Necessita di adesione dei creditori e omologazioneBlocca esecuzioni, consente falcidia di IVA dopo Corte Cost. 2019
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti non legati all’impresaNon serve consenso, decide il giudiceSospensione delle esecuzioni, vincola tutti i creditori
Liquidazione del patrimonioDebitori che non possono proporre piano o accordoNon richiede consensoVendita dei beni, esdebitazione finale
Debitore incapientePersona fisica senza utilità per i creditoriNon richiede pagamento immediatoEsdebitazione concessa una sola volta se sopravvenienze <10 %

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una cartella esattoriale?
    È un documento con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento di imposte, contributi o sanzioni non versati. Contiene la descrizione del tributo, l’importo dovuto e la scadenza.
  2. Quanto tempo ho per impugnare una cartella?
    Dipende dal tipo di debito: 60 giorni per le imposte, 30 giorni per le sanzioni stradali, 40 giorni per i contributi e 20 giorni per contestare un pignoramento .
  3. Posso rateizzare tutti i debiti?
    Sì, la legge consente la rateizzazione fino a 72 rate (o 120 per importi elevati). Tuttavia, il mancato pagamento di cinque rate consecutive comporta la decadenza.
  4. Cos’è il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis?
    È un pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della riscossione senza l’intervento del giudice. L’atto ordina al terzo di pagare direttamente all’ente entro 60 giorni .
  5. Il conto corrente vuoto è al sicuro?
    No. La Cassazione ha stabilito che la banca deve custodire e versare al Fisco tutte le somme che maturano nei 60 giorni successivi alla notifica .
  6. Come posso sospendere un pignoramento?
    Presentando opposizione agli atti esecutivi per vizi formali o chiedendo la sospensione nell’ambito del ricorso. Inoltre, l’accesso al piano del consumatore può sospendere le esecuzioni .
  7. Cos’è la falcidia dell’IVA?
    È la possibilità di ridurre l’IVA dovuta all’interno di un piano o accordo di sovraindebitamento. È stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 245/2019 .
  8. Quali debiti sono impignorabili?
    Crediti impignorabili sono: assegni di mantenimento, somme necessarie al sostentamento, crediti alimentari e alcuni stipendi e pensioni nei limiti fissati dal codice di procedura civile .
  9. Cosa succede dopo la liquidazione del patrimonio?
    I beni vengono venduti per pagare i creditori. Se il debitore rispetta la procedura può chiedere l’esdebitazione, liberandosi dai debiti residui .
  10. Posso ottenere la cancellazione totale dei debiti?
    Con l’esdebitazione sì, a condizione di aver cooperato e non aver commesso frodi . Il debitore incapiente può ottenerla anche senza pagare nulla, ma solo una volta .
  11. Se non pago la rata della rottamazione perdo tutto?
    Sì. L’omesso pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino delle somme originarie comprensive di sanzioni e interessi.
  12. È possibile ridurre i debiti con le banche?
    Sì, tramite rinegoziazione, accordi di saldo e stralcio o nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento che prevede la falcidia del debito bancario.
  13. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori ed è riservato alle persone fisiche. L’accordo invece necessita dell’adesione dei creditori e può essere proposto anche da imprenditori minori.
  14. Posso continuare a lavorare durante la procedura di liquidazione?
    Sì. I redditi futuri derivanti dall’attività lavorativa restano al debitore nei limiti necessari al sostentamento; l’eccedenza viene versata ai creditori .
  15. Cosa fa l’esperto nella composizione negoziata?
    L’esperto nominato dalla camera di commercio aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori, individua soluzioni di risanamento e può proporre misure protettive .
  16. Esistono limiti di età o reddito per accedere alla procedura di sovraindebitamento?
    No. È sufficiente essere sovraindebitati e non assoggettabili ad altre procedure concorsuali (fallimento). Nel piano del consumatore il debitore deve essere persona fisica, mentre negli accordi possono accedere anche imprenditori agricoli o professionisti.
  17. È possibile annullare una cartella per vizi formali?
    Sì. Errori come la mancata indicazione delle leggi, l’assenza di firma digitale o la mancata motivazione possono comportare l’annullamento in sede giudiziale.
  18. Cosa significa “alternativa liquidatoria”?
    È la comparazione tra quanto i creditori riceverebbero con il piano o l’accordo e quanto riceverebbero in caso di liquidazione. Il giudice omologa il piano anche se i creditori contestano la convenienza, purché il pagamento proposto non sia inferiore all’alternativa liquidatoria .
  19. Posso inserire debiti recenti nel piano del consumatore?
    Sì, purché antecedenti alla presentazione della domanda. I debiti sorti dopo l’omologazione sono esclusi e dovranno essere pagati normalmente.
  20. Che ruolo ha l’OCC?
    L’Organismo di Composizione della Crisi assiste il debitore, verifica la documentazione, attesta la fattibilità del piano e funge da liquidatore; è nominato dal giudice e iscritto in un apposito registro del Ministero della Giustizia .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Calcolo del pignoramento dello stipendio

Supponiamo che un ghostwriter percepisca un reddito da collaboratore pari a 3.000 € netti al mese. L’Agente della riscossione notifica un pignoramento per un debito tributario di 15.000 €. Secondo l’art. 72‑ter, le somme tra 2.500 € e 5.000 € sono pignorabili in misura pari a un settimo .

  • Importo mensile: 3.000 €
  • Quota pignorabile: 3.000 €/7 ≈ 428,57 €
  • Quota residua al debitore: 3.000 € – 428,57 € = 2.571,43 €

Se invece il reddito fosse di 2.200 €, il pignoramento sarebbe di 1/10: 2.200 €/10 = 220 €, lasciando al debitore 1.980 €.

8.2 Esempio di rottamazione quater

Un ghostwriter riceve tre cartelle per un importo complessivo di 10.000 €, composto da:

  • Capitale: 6.000 €
  • Sanzioni: 2.500 €
  • Interessi e aggio: 1.500 €

Presentando domanda di rottamazione quater paga solo il capitale e le spese. Pertanto:

  • Somma dovuta: 6.000 € + eventuali spese notifica (es. 100 €) = 6.100 €
  • Risparmio: 2.500 € (sanzioni) + 1.500 € (interessi) = 4.000 €
  • Pagamento rateale: può suddividere 6.100 € in 18 rate (ad esempio), cioè circa 339 € a rata.

8.3 Simulazione di piano del consumatore

Il professionista ha debiti complessivi per 80.000 € (tributi, finanziamenti bancari, fornitori). Possiede un’auto del valore di 10.000 € e un reddito mensile di 2.500 €. Propone un piano quinquennale:

  1. Cessione dell’auto: 10.000 € vengono destinati ai creditori.
  2. Rate mensili: destina 300 € al mese per 5 anni (300 € × 60 = 18.000 €).
  3. Totale offerto: 28.000 €.
  4. Alternativa liquidatoria: se si vendessero tutti i beni (auto e redditi da lavoro eccedenti il minimo vitale), i creditori ricaverebbero circa 25.000 €. Poiché il piano offre 28.000 € (più dell’alternativa), il giudice omologa il piano anche se i creditori contestano .

Grazie alla falcidia dell’IVA, l’imposta può essere ridotta; il professionista pagherà integralmente le ritenute e i crediti impignorabili e in percentuale gli altri debiti. Al termine del piano, i debiti residui vengono cancellati.

8.4 Caso di esdebitazione del debitore incapiente

Maria, ghostwriter con tre figli, ha debiti per 50.000 € ma non possiede beni né redditi sufficienti. Presenta domanda di esdebitazione come debitore incapiente. Dopo la verifica della meritevolezza, il giudice concede la liberazione dai debiti senza alcun pagamento immediato . Tuttavia, se nei quattro anni successivi Maria riceve un’eredità o un guadagno significativo, dovrà versare ai creditori almeno il 10 % del suo valore .

9. Approfondimento giurisprudenziale su nullità e sanatoria del pignoramento

L’analisi delle pronunce più recenti della Corte di cassazione consente di comprendere come vengono valutati i vizi degli atti di pignoramento e quali irregolarità conducono alla nullità o all’inefficacia dell’esecuzione. Dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia e del D.Lgs. 164/2024, i giudici si sono espressi su casi in cui l’agente della riscossione aveva commesso errori formali.

9.1 La sanatoria dei vizi di notifica

Con ordinanza n. 1687/2024, la Corte di cassazione ha affrontato un’opposizione a un pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Il contribuente lamentava l’assenza di firma del funzionario e irregolarità nella notifica. La Suprema Corte ha ricordato che l’atto è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto purché rechi «l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione» e sia quindi inequivocabilmente riferibile all’agente . Ha inoltre ribadito che eventuali irregolarità nella notifica sono sanabili quando il contribuente propone opposizione e dimostra di aver raggiunto lo scopo della notificazione . In sostanza, il vizio di notifica può essere considerato una mera nullità, sanabile se l’atto raggiunge il suo scopo informativo.

Questa sentenza si contrappone all’indirizzo più rigoroso adottato dalla Cassazione nel 2025 (ord. n. 28513/2025), secondo cui il mancato deposito delle copie conformi del titolo e del precetto entro trenta giorni rende il pignoramento inefficace e tale viziatura non è sanabile . La differenza risiede nel tipo di irregolarità: mentre la mancanza di attestazione di conformità attiene alla validità dell’azione esecutiva e costituisce una condizione imprescindibile, le violazioni riguardanti la firma del funzionario e la modalità di notifica non intaccano l’attribuibilità dell’atto all’ente procedente e possono essere superate mediante la sanatoria.

9.2 Vizi sostanziali e nullità dell’esecuzione

Le irregolarità sostanziali, invece, comportano la nullità del pignoramento. Rientrano in questa categoria l’omesso rispetto del divieto di cumulo tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale, l’inosservanza delle percentuali di pignorabilità di stipendi e pensioni e la mancata indicazione del titolo esecutivo. Se l’agente della riscossione non rispetta i limiti previsti dall’art. 72‑ter per la quota pignorabile (1/10 del salario fino a 2 500 € e 1/7 fino a 5 000 €, con esclusione dell’ultimo emolumento ), l’atto può essere contestato davanti al giudice dell’esecuzione e dichiarato invalido. Allo stesso modo, il pignoramento “cumulativo” (un unico atto per diversi debiti di natura distinta) è stato ritenuto nullo dalla Cassazione (sent. n. 29422/2024) perché genera confusione e viola il diritto di difesa: il creditore deve emettere un atto per ciascun debito o indicare in modo chiaro la correlazione tra titoli e somme dovute .

9.3 Il principio del raggiungimento dello scopo

Un criterio fondamentale utilizzato dalla giurisprudenza è il principio del raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156, ultimo comma, c.p.c. e richiamato dalla Cassazione. In virtù di tale principio, non ogni violazione formale comporta l’invalidità dell’atto: occorre accertare se la finalità della norma violata – fornire conoscenza dell’atto al debitore – sia stata comunque raggiunta. Se il contribuente riceve l’atto e si difende tempestivamente, la nullità è sanata . Questa impostazione invita i debitori ad agire immediatamente: contestare l’atto, depositare opposizione e far valere i vizi consente non solo di sospendere l’esecuzione ma anche di sanare eventuali irregolarità che, in caso di inerzia, diventerebbero definitive.

9.4 Coordinamento tra giurisdizioni e competenze

Le controversie sulla regolarità del pignoramento possono essere incardinate davanti a diversi giudici a seconda della natura del credito: la Commissione tributaria se il debito deriva da tributi, il Giudice di pace per le sanzioni amministrative, il Tribunale ordinario per contributi previdenziali e per le controversie sull’esecuzione forzata. La Cassazione ha chiarito che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. compete al giudice dell’esecuzione, mentre i vizi del titolo esecutivo (ad esempio l’inesistenza del tributo) vanno dedotti innanzi alle commissioni tributarie. È essenziale rivolgersi a un professionista che individui il giudice competente e imposti correttamente il ricorso.

10. Prescrizione e decadenza: concetti e difese

Un’altra area spesso trascurata dai debitori è quella della prescrizione e della decadenza dei crediti fiscali e bancari. Comprendere la differenza tra tali istituti e applicare correttamente i termini consente di far valere l’extinzione del debito e ottenere l’annullamento della cartella o del pignoramento.

10.1 Differenza tra prescrizione e decadenza

La prescrizione è il termine oltre il quale il diritto di credito non può più essere esercitato; decorre da quando il diritto può essere fatto valere. La decadenza indica il termine entro cui un atto deve essere compiuto o un diritto esercitato a pena di estinzione. Nel campo della riscossione, la decadenza riguarda il termine per iscrivere a ruolo e notificare la cartella, mentre la prescrizione concerne il termine per riscuotere il credito.

10.2 Prescrizione delle imposte e delle sanzioni

Le imposte erariali prescritte sono soggette a un termine decennale in assenza di disposizioni specifiche (art. 2946 c.c.). Tuttavia, il D.P.R. 602/1973 stabilisce termini diversi per alcune entrate: ad esempio, la tassa automobilistica si prescrive in tre anni e i contributi previdenziali in cinque anni. La Cassazione ha confermato che i crediti tributari dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione, se non riscossi, si prescrivono in 10 anni . Per le sanzioni amministrative tributarie, invece, si applica l’art. 20 del D.Lgs. 472/1997, che prevede la decadenza dell’azione di irrogazione entro cinque anni e la prescrizione del diritto a riscuotere entro cinque anni dalla definitività . La sentenza n. 7408/2025 della Cassazione ha ribadito che la sanzione fiscale si prescrive in cinque anni, mentre il credito d’imposta resta soggetto al termine decennale, creando un doppio binario sanzionatorio.

10.3 Decadenza per la notifica dell’atto e opponibilità dei termini

La notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro termini precisi: 31 dicembre del terzo anno successivo per le imposte accertate e il 31 dicembre del quinto anno per le imposte liquidate d’ufficio. Se l’Agenzia delle entrate‑Riscossione notifica l’atto oltre tali termini, la cartella è nulla e va contestata innanzi alla commissione tributaria provinciale. La decadenza può essere opposta anche in sede di esecuzione se la cartella è divenuta definitiva ma l’azione esecutiva è intrapresa oltre i dieci anni dalla notifica.

10.4 Come far valere la prescrizione e la decadenza

Per eccepire la prescrizione o la decadenza è necessario:

  1. Verificare le date: controllare la data di notifica dell’avviso di accertamento, dell’atto di pignoramento e della successiva cartella. Confrontare le date con i termini legali.
  2. Presentare un’istanza in autotutela all’Agenzia delle entrate‑Riscossione richiedendo l’annullamento dell’atto per intervenuta prescrizione.
  3. Proporre ricorso al giudice competente entro 60 giorni (tributario) o 20 giorni (giudice dell’esecuzione) evidenziando la prescrizione e depositando la documentazione che prova il decorso del termine.

È opportuno farsi assistere da un avvocato o un commercialista esperto per calcolare correttamente i termini e predisporre la difesa.

11. Ipoteca esattoriale e fermo amministrativo: norme e difese

Oltre al pignoramento, l’agente della riscossione può ricorrere a misure cautelari come l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo sui veicoli. Queste misure sono disciplinate dagli artt. 77 e 86 del D.P.R. 602/1973 e comportano conseguenze gravi per il patrimonio del debitore.

11.1 Iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973

L’ipoteca esattoriale è una garanzia reale che vincola gli immobili del debitore per assicurare il pagamento dei tributi. L’agente può iscrivere ipoteca trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, a condizione che il debito sia almeno 20 000 € e per un importo pari al doppio del credito . Se il debito non è pagato dopo sei mesi dalla registrazione, l’agente può procedere all’espropriazione forzata. Il preavviso di ipoteca non è sempre obbligatorio, ma la giurisprudenza ne ha affermato l’opportunità per garantire il diritto di difesa del contribuente. La Corte di cassazione ha precisato che il preavviso di iscrizione ipotecaria non richiede una motivazione particolare, essendo sufficiente l’indicazione del debito e dell’intenzione di procedere .

Difese possibili: il debitore può opporsi all’iscrizione se:

  • l’importo del debito è inferiore al limite di legge (20 000 €);
  • l’immobile è l’unica abitazione del debitore non di lusso (prima casa) e il debito riguarda imposte erariali – in tal caso l’ipoteca è illegittima;
  • il valore dell’immobile è sproporzionato rispetto al debito e non è stata proposta una soluzione meno invasiva;
  • il preavviso è stato omesso o non contiene l’indicazione del termine per opporsi.

La contestazione deve essere proposta entro 60 giorni innanzi alla commissione tributaria provinciale o al giudice ordinario, a seconda della natura del tributo.

11.2 Fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973

Il fermo amministrativo è un vincolo che blocca i beni mobili registrati (tipicamente veicoli) impedendone la circolazione. L’Agente della riscossione invia un preavviso al debitore che concede 30 giorni per pagare, rateizzare o contestare il debito. Trascorso questo termine, procede all’iscrizione del fermo nel PRA . Il preavviso deve indicare la targa, gli atti a cui si riferisce e invitare il debitore a regolarizzarsi . L’iscrizione è esclusa se il debitore dimostra, entro lo stesso termine, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale .

Difese possibili: per opporsi al fermo è necessario:

  • dimostrare che il veicolo è bene strumentale indispensabile per l’attività (ad esempio, veicolo per autotrasportatore o agente di commercio); è richiesta documentazione fiscale e contratti che provino l’uso professionale;
  • evidenziare vizi di notifica del preavviso o dell’atto di iscrizione;
  • contestare l’esistenza del debito o far valere la prescrizione;
  • aderire a una definizione agevolata (rottamazione) o richiedere un piano di rateizzazione.

La giurisprudenza costituzionale ha recentemente limitato le conseguenze del fermo: la Corte costituzionale con sentenza n. 52/2024 ha dichiarato illegittima la revoca automatica della patente per chi guida un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, ritenendo la sanzione eccessiva e sproporzionata . Ciò significa che, sebbene la circolazione con veicolo fermato resti vietata e punita con multa e confisca, non comporta più la perdita del titolo di guida, alleggerendo in parte la pressione sul debitore.

11.3 Strategie per rimuovere ipoteca e fermo

Di fronte a un’ipoteca o a un fermo amministrativo, il debitore ha varie opzioni:

  1. Pagamento o rateizzazione: saldare il debito o stipulare un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle entrate‑Riscossione permette la cancellazione dell’iscrizione. Le rateazioni possono essere concesse fino a 72 rate, o 120 rate in caso di comprovata difficoltà.
  2. Definizione agevolata (rottamazione): aderire a una rottamazione consente di pagare solo la quota capitale e le spese di notifica, evitando sanzioni e interessi ; la rottamazione sospende le procedure cautelari.
  3. Opposizione giudiziale: proporre ricorso per contestare i vizi di notifica, l’illegittimità della misura o l’inesistenza del debito. In caso di ipoteca sulla prima casa, il ricorso può comportare la cancellazione dell’iscrizione e il risarcimento del danno.
  4. Procedure di sovraindebitamento: avviare un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio sospende le azioni cautelari e consente di ridiscutere il debito .

12. Il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi

Nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e il gestore svolgono un ruolo fondamentale. L’OCC è un ente pubblico o privato iscritto presso il Ministero della giustizia, composto da professionisti abilitati (avvocati, commercialisti, notai) che assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nei rapporti con i creditori.

12.1 Funzioni dell’OCC

L’art. 65 del Codice della crisi stabilisce che il debitore, definito all’art. 2, può proporre al tribunale soluzioni di composizione della crisi e che l’OCC assume funzioni di commissario giudiziale o di liquidatore . In particolare, l’OCC:

  • esamina la documentazione presentata dal debitore e verifica l’ammissibilità della procedura;
  • redige una relazione sulla situazione economica e patrimoniale del debitore, illustrando le cause dell’indebitamento e le soluzioni prospettate;
  • convoca i creditori e gestisce le trattative per l’accordo o il piano del consumatore;
  • sorveglia l’attuazione del piano omologato e, in caso di liquidazione, gestisce la vendita dei beni.

La riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha conferito all’OCC la facoltà di accedere alla anagrafe tributaria e ai registri creditizi, al fine di ottenere informazioni sui redditi e sui patrimoni dei debitori . Ciò consente al gestore di redigere relazioni complete e di evitare omissioni che potrebbero compromettere l’omologazione.

12.2 Il gestore della crisi come figura centrale

Il gestore della crisi è il professionista che opera all’interno dell’OCC e accompagna il debitore per tutta la procedura. Deve possedere competenze in diritto civile, tributario, contabile e bancario. Nel caso dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, la qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e la sua iscrizione negli elenchi ministeriali attestano la capacità di operare come commissario e liquidatore, garantendo al cliente una guida affidabile e autorevole. Il gestore propone soluzioni sostenibili, redige la relazione preliminare prevista dagli artt. 70 e 71 del Codice della crisi, assiste nelle trattative con i creditori e relaziona al giudice sull’attuazione del piano.

12.3 Professionista fiduciario di un OCC

Essere professionista fiduciario di un OCC significa avere un rapporto stabile con l’organismo e ricevere incarichi in via preferenziale. L’avv. Monardo, in tale veste, può attivare rapidamente le procedure e beneficiare di un network di esperti. Questo comporta tempi più rapidi nella convocazione dei creditori e maggiore efficacia nelle trattative.

12.4 Esperto negoziatore della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi per gli imprenditori in difficoltà. L’art. 2 prevede che l’imprenditore possa chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori e nell’elaborazione di piani di risanamento . L’esperto negoziatore facilita la comunicazione tra le parti, propone soluzioni equilibrate e monitora l’esecuzione degli accordi. Nel caso di liberi professionisti con debiti bancari e fiscali, l’esperto può intervenire per rinegoziare finanziamenti, ridurre i tassi di interesse e sospendere le azioni esecutive.

13. Ulteriori simulazioni pratiche

Per integrare le simulazioni già esposte, presentiamo altri scenari che riflettono situazioni comuni tra i ghostwriter e i liberi professionisti in difficoltà.

13.1 Pignoramento cumulativo di più crediti

Supponiamo che Luca, ghostwriter con debiti tributari di 8 000 € relativi a IVA e 5 000 € di multe stradali, riceva un unico atto di pignoramento presso terzi in cui l’Agenzia delle entrate‑Riscossione cumula entrambe le somme senza specificare quale quota si riferisce alle imposte e quale alle sanzioni. Il suo avvocato eccepisce la nullità dell’atto in quanto il pignoramento cumulativo viola il principio di determinatezza e il diritto di difesa, come affermato dalla Cassazione 2024 . Il giudice accoglie l’opposizione e dichiara l’inefficacia dell’atto; l’Agenzia dovrà procedere con atti distinti.

13.2 Ipoteca su immobile adibito a prima casa

Marco possiede un appartamento adibito a prima casa e ha un debito fiscale di 25 000 €. L’agente della riscossione iscrive ipoteca sul bene per un importo pari a 50 000 €. L’avvocato presenta ricorso evidenziando che l’immobile è l’unica abitazione del debitore e non è di lusso; ai sensensi della normativa e della giurisprudenza prevalente, l’ipoteca è illegittima perché l’espropriazione della prima casa per debiti tributari è vietata salvo che il debito superi i 120 000 € o riguardi procedure concorsuali. Il giudice ordina la cancellazione dell’iscrizione e condanna l’agente alla restituzione delle spese.

13.3 Preavviso di fermo amministrativo e bene strumentale

Sara, ghostwriter e consulente editoriale, riceve un preavviso di fermo per cartelle non pagate per un totale di 7 000 €. Possiede un’autovettura che utilizza per recarsi alle presentazioni dei libri e agli incontri con i clienti. Entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, Sara presenta istanza allegando contratti di lavoro e fatture che dimostrano l’uso professionale del veicolo. L’Agente della riscossione riconosce la strumentalità del bene e revoca il provvedimento, consentendole di continuare a utilizzare l’auto .

13.4 Rateizzazione e sospensione delle procedure esecutive

Giovanni, autore fantasma per società editoriali, accumula un debito IVA di 30 000 €. Dopo la notifica della cartella, chiede all’Agente della riscossione di rateizzare l’importo in 60 rate mensili. L’ente concede il piano e sospende le procedure cautelari e esecutive. Giovanni versa regolarmente le rate; dopo 36 mesi, decide di aderire a una rottamazione quater introdotta dalla Legge di bilancio 2023, saldando il residuo senza sanzioni e interessi .

13.5 Procedura di composizione negoziata

L’associazione di ghostwriter “Inchiostro” si trova in crisi perché l’editore per il quale lavorava non ha pagato le commesse. I debiti verso i soci e l’IVA ammontano a 150 000 €. Il presidente chiede alla camera di commercio la nomina di un esperto negoziatore ai sensi dell’art. 2 del D.L. 118/2021 . L’esperto valuta la situazione, predispone un piano di risanamento che prevede la ristrutturazione dei debiti bancari, la rinuncia a parte dei crediti da parte dei soci e l’accesso a un finanziamento agevolato. I creditori aderiscono all’accordo e l’associazione evita la liquidazione.

14. FAQ aggiuntive

Per completare la sezione delle domande frequenti, ecco ulteriori quesiti che affrontano problemi specifici affrontati dai ghostwriter e dai liberi professionisti in situazione debitoria. Per le prime 20 domande si rimanda alla sezione FAQ già presentata; le seguenti risposte ampliano ulteriormente il panorama.

D21. Cosa succede se ricevo un pignoramento per un debito prescritto?

Puoi eccepire la prescrizione innanzi al giudice dell’esecuzione o alla commissione tributaria. È necessario dimostrare che il termine decennale o quinquennale è spirato attraverso la documentazione delle notifiche e degli atti. Se la prescrizione è riconosciuta, il pignoramento viene revocato e la cartella annullata.

D22. Posso utilizzare l’istituto della compensazione per estinguere un debito esattoriale con un credito verso la Pubblica Amministrazione?

Sì, l’art. 28-quater del D.P.R. 602/1973 consente la compensazione tra crediti commerciali certificati e debiti iscritti a ruolo. Occorre presentare istanza al Mef e attendere l’autorizzazione. In molti casi, la compensazione blocca le procedure esecutive.

D23. Se l’atto di pignoramento non indica espressamente l’intimazione al terzo di non disporre dei beni cosa posso fare?

L’ingiunzione al terzo è un elemento essenziale dell’atto (art. 492 c.p.c.). Se manca, il pignoramento è viziato e può essere impugnato con opposizione ex art. 617 c.p.c. In mancanza dell’intimazione, il terzo non è obbligato a bloccare le somme e l’esecuzione non può proseguire.

D24. Quanto tempo ho per impugnare l’iscrizione ipotecaria?

Il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto davanti alla commissione tributaria provinciale o, nei casi di contributi previdenziali, al tribunale ordinario. La tempestività è fondamentale perché decorso il termine l’ipoteca diventa definitiva.

D25. È possibile rateizzare un debito già oggetto di procedura esecutiva?

Sì, l’Agente della riscossione può concedere la rateizzazione anche dopo l’inizio dell’esecuzione. La concessione del piano sospende le misure cautelari (fermi, ipoteche) e consente la revoca del pignoramento se le rate vengono pagate regolarmente.

D26. Come influisce una procedura fallimentare sulla riscossione esattoriale?

Se il professionista è titolare di una ditta e viene dichiarato fallito, i crediti tributari e contributivi rientrano nel passivo fallimentare e l’Agenzia delle entrate deve insinuarsi al passivo. Le procedure esecutive individuali vengono sospese e il curatore gestisce il patrimonio; eventuali esdebitazioni seguono le regole della legge fallimentare.

D27. Quali documenti devono essere allegati alla domanda di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione?

È necessario presentare un elenco dettagliato dei creditori, la descrizione delle cause del sovraindebitamento, l’indicazione del reddito e dei beni, l’estratto delle iscrizioni ipotecarie e dei gravami, i contratti bancari e i bilanci o le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, oltre alla relazione dell’OCC.

D28. Posso chiedere l’esdebitazione se ho soltanto debiti bancari e nessun debito fiscale?

Sì, la procedura di esdebitazione è aperta anche ai debiti di natura privata. Tuttavia, la presenza di sole passività bancarie rende più difficile ottenere la meritevolezza: occorre dimostrare che il sovraindebitamento non deriva da colpa grave e che è stato tentato un accordo con i creditori.

D29. Il pagamento parziale del debito interrompe la prescrizione?

No, i versamenti volontari non interrompono la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo salvo che siano qualificati come riconoscimento del debito. Diverso è l’effetto del piano di rateizzazione, che sospende l’azione esecutiva ma non estingue il termine decennale; alla scadenza, se la rateizzazione non è conclusa, l’Agente può riprendere l’esecuzione.

D30. Posso utilizzare un’azione di accertamento negativo per far dichiarare l’inesistenza del debito prima di ricevere il pignoramento?

È possibile promuovere un’azione di accertamento negativo del credito tributario dinanzi alla commissione tributaria o, per i crediti contributivi, al tribunale del lavoro. Tuttavia, tale azione richiede interesse ad agire, che sorge solo quando vi è una concreta minaccia di riscossione. Generalmente è più efficace attendere la notifica dell’avviso di accertamento o della cartella per contestare il debito.

15. Check‑list operativa e consigli pratici

Per garantire un approccio sistematico alla gestione dei debiti fiscali e bancari, è utile predisporre una check‑list operativa. Questa guida pratica accompagna il debitore dall’arrivo del primo sollecito fino alla definizione della controversia, suggerendo azioni concrete e attenzioni da adottare.

15.1 Alla ricezione della cartella o del preavviso

  1. Leggi attentamente l’atto: verifica se l’intestazione riporta il tuo nome e indirizzo corretti, controlla i riferimenti alla cartella (numero e data) e al titolo esecutivo.
  2. Controlla le scadenze: segna sul calendario il termine per impugnare (60 giorni per le imposte, 30 per le multe, 20 per contestare il pignoramento ). Ricorda che i termini decorrono dal giorno successivo alla notifica e che le scadenze che cadono di domenica slittano al giorno successivo .
  3. Accertati della regolarità della notifica: la cartella deve essere stata notificata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata; il pignoramento deve essere notificato a te e al terzo. Eventuali anomalie nella notifica possono essere eccepite .
  4. Verifica la prescrizione e la decadenza: confronta la data del presunto debito con i termini di legge. Se l’ultima richiesta di pagamento risale a oltre cinque o dieci anni fa, è possibile che il diritto sia prescritto .
  5. Raccogli la documentazione: conserva tutte le comunicazioni, le ricevute di pagamento, i contratti con i clienti e le banche. Questi documenti saranno utili per dimostrare la tua posizione e calcolare eventuali compensazioni.

15.2 Prima di agire: strategie da valutare

  1. Richiedi un estratto di ruolo: l’Agenzia delle entrate‑Riscossione può fornire l’elenco completo dei carichi pendenti, con indicazione di importi, interessi e sanzioni. Verifica se alcuni carichi sono già stati pagati o annullati.
  2. Controlla eventuali rottamazioni: se hai aderito a una precedente definizione agevolata e non hai pagato tutte le rate, potrebbe essere possibile chiedere la riammissione. Le leggi di bilancio spesso prevedono la riapertura dei termini.
  3. Valuta la rateizzazione: se il debito è consistente ma non contestabile, richiedere un piano di pagamento in 72 o 120 rate può evitare azioni esecutive e alleggerire la pressione.
  4. Analizza la tua capacità di rimborso: prepara un bilancio personale o familiare per capire quanto puoi destinare mensilmente al pagamento dei debiti senza compromettere le spese essenziali.
  5. Chiedi una consulenza professionale: un avvocato o un commercialista esperto potrà valutare i vizi dell’atto, calcolare la prescrizione, proporre sospensioni e guidare nella scelta tra ricorso, definizione agevolata o procedura di sovraindebitamento.

15.3 Durante la procedura esecutiva

  1. Presenta opposizione tempestiva: se scegli di contestare la cartella o il pignoramento, deposita il ricorso entro i termini. L’opposizione può essere di merito (contro il debito) o agli atti esecutivi (contro le modalità dell’esecuzione). La tempestività è essenziale per evitare la sanatoria dei vizi .
  2. Richiedi la sospensione: insieme al ricorso puoi chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il fumus boni iuris (fondamento della pretesa) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Se la sospensione viene concessa, il pignoramento o l’ipoteca restano inefficaci fino alla decisione.
  3. Comunica con il terzo pignorato: se il pignoramento colpisce il tuo datore di lavoro o la banca, informa il terzo che hai proposto opposizione. Ciò può evitarne l’adempimento spontaneo.
  4. Continua a verificare le notifiche: spesso l’Agenzia delle entrate‑Riscossione invia più atti in tempi ravvicinati; ogni atto può richiedere una diversa azione difensiva.
  5. Mantieni la documentazione aggiornata: allega copie autenticate, procura alle liti e fatture in modo che il giudice possa apprezzare la tua collaborazione e trasparenza.

15.4 Dopo la definizione della controversia

  1. Monitora i pagamenti: se hai ottenuto una rateizzazione, rispetta puntualmente le scadenze per evitare la revoca del beneficio. Considera di domiciliare le rate sul conto corrente per non incorrere in ritardi.
  2. Verifica la cancellazione dell’ipoteca o del fermo: dopo il pagamento o l’annullamento della cartella, richiedi all’Agenzia delle entrate‑Riscossione la cancellazione delle misure cautelari dal PRA o dalla conservatoria dei registri immobiliari.
  3. Aggiorna la tua situazione fiscale: verifica se restano carichi pendenti e valuta la possibilità di aderire a ulteriori definizioni agevolate o alla nuova pace fiscale.
  4. Pianifica la prevenzione: per evitare futuri indebitamenti, considera di adottare un regime fiscale forfettario, tenere un registro delle entrate e uscite, accantonare l’IVA e i contributi e utilizzare strumenti di pianificazione finanziaria.
  5. Mantieni il contatto con il professionista: spesso i debiti nascono da errori di gestione o ignoranza delle norme. Un rapporto continuativo con un consulente può prevenire future contestazioni e garantire la conformità fiscale.

15.5 Errori da evitare

  • Ignorare gli atti: non aprire una cartella o un preavviso e sperare che il problema scompaia è uno degli errori più gravi. La mancata reazione comporta l’irrevocabilità dell’atto.
  • Aspettare l’ultimo giorno: ridursi a depositare il ricorso all’ultimo momento aumenta il rischio di errori procedurali e di rigetto. È consigliabile agire con alcuni giorni di anticipo.
  • Sottovalutare la prescrizione: talvolta i debitori pagano somme prescritte per paura di procedimenti; è importante far verificare ogni debito.
  • Affidarsi a non professionisti: le tematiche tributarie e bancarie richiedono competenze specifiche; rivolgersi a intermediari improvvisati può aggravare la situazione.
  • Omettere informazioni al professionista: fornire al consulente tutti i dettagli (anche quelli imbarazzanti) è fondamentale per costruire una difesa efficace.

16. Glossario giuridico essenziale

Per comprendere meglio la terminologia utilizzata nelle procedure di riscossione e sovraindebitamento, è utile familiarizzare con alcuni termini chiave:

  • Cartella di pagamento: atto con il quale l’Agenzia delle entrate‑Riscossione richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo (imposte, contributi, multe). La cartella contiene l’elenco dei debiti e indica il termine per il pagamento o per il ricorso.
  • Avviso di accertamento esecutivo: atto dell’Agenzia delle entrate che accerta un tributo e, decorso il termine per ricorrere, costituisce automaticamente titolo esecutivo; consente l’iscrizione a ruolo e il pignoramento.
  • Iscrizione a ruolo: registrazione del debito presso gli uffici di riscossione; avviene dopo l’avviso di accertamento o la sentenza e consente la formazione della cartella.
  • Preavviso di fermo: comunicazione con cui l’Agente della riscossione informa il debitore dell’intenzione di iscrivere un fermo amministrativo sul veicolo, concedendo 30 giorni per mettersi in regola .
  • Piano del consumatore: procedura di sovraindebitamento che permette a un consumatore di proporre un piano di pagamento sostenibile ai creditori, garantendo la soddisfazione di almeno una parte del debito e la tutela dei beni essenziali .
  • Accordo di ristrutturazione: procedura negoziale in cui il debitore propone ai creditori un accordo per la falcidia o la dilazione dei debiti. L’omologazione comporta la sospensione delle azioni esecutive e l’obbligo per tutti i creditori di rispettare l’accordo.
  • Liquidazione del patrimonio: procedura con cui il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; il giudice nomina un liquidatore che gestisce la vendita e distribuisce il ricavato .
  • Esdebitazione: liberazione del debitore residuo dopo aver adempiuto agli obblighi del piano o dopo la liquidazione; può essere concessa anche al debitore incapiente se ricorrono determinati requisiti .
  • Falcidia dell’IVA: possibilità, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 245/2019, di ridurre l’imposta sul valore aggiunto in sede di accordo o piano del consumatore .
  • Anagrafe tributaria: banca dati che raccoglie le informazioni fiscali e patrimoniali dei contribuenti; l’OCC può accedervi per redigere le relazioni .

Conclusione

La gestione del debito è una questione tecnica e delicata che richiede tempestività, conoscenza delle norme e capacità di negoziare con creditori pubblici e privati. Per i ghostwriter e, più in generale, per tutti i professionisti freelance, il rischio di indebitarsi con il fisco e con le banche è concreto, ma la legge offre numerosi strumenti per difendersi.

Abbiamo visto che le cartelle possono essere impugnate entro termini precisi, che i pignoramenti esattoriali devono rispettare forme rigide a pena di inefficacia e che l’art. 72‑ter limita la porzione di reddito aggredibile . Le procedure di sovraindebitamento – accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio – permettono di rinegoziare o falcidiare i debiti e, in alcuni casi, di ottenere l’esdebitazione. La Corte Costituzionale ha aperto alla falcidia dell’IVA , mentre le sentenze della Cassazione del 2025 hanno chiarito la prescrizione delle sanzioni e l’inefficacia dei pignoramenti privi di attestazione .

Agire tempestivamente è essenziale: la mancata reazione può trasformare un debito gestibile in un incubo. È quindi fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati che analizzino la posizione debitoria, individuino i vizi degli atti, propongano ricorsi efficaci e attivino procedure di composizione della crisi.

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