Introduzione: perché è essenziale conoscere le tutele
Un mediatore familiare svolge un ruolo cruciale nel gestire i conflitti all’interno delle famiglie, ma come qualsiasi professionista può trovarsi in difficoltà economica a causa di tasse non pagate, prestiti bancari, fideiussioni o garanzie prestate a favore di terzi. L’accumularsi di debiti tributari e bancari può generare una situazione di sovraindebitamento in cui il professionista non riesce più a far fronte alle scadenze. In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) e gli istituti di credito possono avviare procedure esecutive che mettono a rischio beni personali e familiari come il conto corrente, i compensi professionali, l’auto o persino l’abitazione. Comprendere come funziona la riscossione coattiva, quali strumenti di difesa sono disponibili e quali errori evitare è fondamentale per tutelarsi.
In Italia, la disciplina del sovraindebitamento si è evoluta con Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) che ha riformato la materia a partire da luglio 2022. Queste norme permettono a consumatori, professionisti e microimprese di proporre piani di ristrutturazione dei debiti, concordati minori o liquidazioni controllate, con la supervisione di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e sotto il controllo del tribunale. Le procedure offrono strumenti per sospendere le azioni esecutive, ridurre o cancellare parte dei debiti e ripartire con una situazione debitoria sostenibile.
L’articolo che segue è una guida completa per mediatori familiari che si trovano in difficoltà, aggiornato al gennaio 2026 e basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali. Esamina le disposizioni del D.P.R. 602/1973 in materia di riscossione, il codice della crisi, la legge sul sovraindebitamento e le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Per rendere la lettura più scorrevole, il linguaggio è divulgativo ma sempre rigoroso e basato su fonti ufficiali, con citazioni precise e tabelle riepilogative dei termini e delle soglie principali.
Chi è l’avvocato che può aiutarvi
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La Legge 3/2012 e l’evoluzione nel Codice della crisi
L’origine della disciplina sul sovraindebitamento risale alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (nota come legge salva‑suicidi), poi integrata dal d.l. 28 oct 2020 n. 137 e più volte modificata. La legge consente a debitori civili, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up di proporre accordi con i creditori assistiti da un OCC, piani del consumatore per le persone fisiche e liquidazioni del patrimonio. Una circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2017 ha chiarito che i debitori possono presentare la domanda con l’ausilio di un professionista nominato dall’OCC e che la procedura è soggetta al contributo unificato di 98 €, richiamando l’art. 7 e l’art. 15 della Legge 3/2012 .
L’art. 7‑bis della Legge 3/2012, introdotto nel 2020, ha aperto la strada alle procedure familiari: i membri della stessa famiglia (parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, partner conviventi o uniti civilmente) possono presentare una procedura unica quando coabitano o i debiti hanno origine comune. Ciascun patrimonio rimane distinto, ma il giudice coordina le diverse posizioni e l’OCC divide i compensi proporzionalmente. Se uno dei debitori non è consumatore, si applicano le regole dell’accordo con i creditori . Questa norma è particolarmente utile per i mediatori familiari che condividono debiti con il coniuge o con il socio di studio.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) nel luglio 2022, la disciplina è stata riordinata. Il Codice distingue tra:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII): riservato alle persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale. L’art. 69 prevede che il consumatore non possa accedere al piano se negli ultimi cinque anni è stato già esdebitato o se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; inoltre, il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento non può contestare la convenienza del piano .
- Concordato minore (artt. 74–81 CCII): destinato a imprenditori sotto la soglia di fallibilità, professionisti e lavoratori autonomi. L’art. 74 consente ai debitori non consumatori di formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando la continuità della professione è possibile o quando vi sia un apporto di risorse esterne a beneficio dei creditori .
- Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII): procedimento residuale che liquida tutto il patrimonio del debitore in favore dei creditori. La Corte Costituzionale ha affermato nel 2024 che la mancanza di un termine fisso per l’acquisizione dei beni sopravvenuti non viola i principi costituzionali perché l’esdebitazione avviene dopo tre anni e il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità .
1.2 Norme sulla riscossione coattiva (D.P.R. 602/1973)
I mediatori familiari con debiti tributari devono conoscere le regole del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sulla riscossione delle imposte perché determinano i tempi e le modalità con cui ADER può procedere a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Termine per l’inizio dell’esecuzione (art. 50 D.P.R. 602/73)
L’agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; se l’espropriazione non inizia entro un anno, deve essere preceduta da un avviso con intimazione a pagare entro cinque giorni . Questi termini sono essenziali: se l’Agenzia procede prima dei 60 giorni o omette l’avviso annuale, il pignoramento è impugnabile.
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/73)
Il pignoramento dei crediti verso terzi è lo strumento con cui ADER blocca somme dovute al debitore (ad esempio compensi dovuti dai clienti, conti correnti, canoni di locazione). L’atto comanda al terzo di versare direttamente all’agente, entro 60 giorni per i crediti già maturati o alle scadenze future . Il pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione e segue regole semplificate rispetto al codice di procedura civile; ciò rende più facile e rapido per il fisco aggredire i compensi di un mediatore.
Iscrizione di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/73)
Decorsi inutilmente i 60 giorni di cui all’art. 50, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . L’agente può iscrivere l’ipoteca anche prima di iniziare l’espropriazione, purché il debito superi 20 000 € . Se il valore del credito non supera il 5 % del valore dell’immobile, la legge impone di iscrivere ipoteca prima di procedere all’asta; sei mesi dopo l’iscrizione, se il debito non è saldato, l’agente può avviare l’espropriazione . È obbligatoria una comunicazione preventiva: il contribuente riceve un avviso con 30 giorni per pagare prima dell’iscrizione .
Espropriazione immobiliare (art. 76 D.P.R. 602/73)
L’espropriazione della casa è il passo più drammatico. L’art. 76 limita l’azione dell’ADER: non è possibile espropriare l’unica abitazione del debitore adibita a residenza, salvo che sia classificata come casa di lusso (catastali A/8 o A/9) . In presenza di debiti fiscali superiori a 120 000 € l’agente può procedere all’espropriazione di altri immobili, a condizione che sia stata iscritta ipoteca e siano decorsi sei mesi senza pagamento . Se il valore del bene, al netto delle ipoteche preesistenti, è inferiore alla soglia di 120 000 €, l’espropriazione non può essere iniziata .
Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/73)
Trascorsi 60 giorni dalla cartella, ADER può disporre il fermo dei beni mobili registrati (auto, veicoli, navi, aeromobili) notificando un preavviso che concede 30 giorni per pagare . Se il bene è indispensabile per l’attività d’impresa o professionale, il debitore può provare tale strumentalità per evitare il fermo . Circolare con un veicolo sottoposto a fermo espone a sanzioni amministrative .
1.3 Sentenze recenti della Cassazione e della Corte Costituzionale
La giurisprudenza degli ultimi anni ha chiarito numerosi dubbi sulla meritevolezza, sulla qualifica di consumatore e sulla responsabilità delle banche nel concorso con la colpa del debitore.
- Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2025, n. 30418 – Un erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre un piano del consumatore per i debiti del defunto perché non esiste un vero stato di sovraindebitamento dell’eredità . Il beneficio d’inventario impedisce che i debiti dell’eredità incidano sul patrimonio personale dell’erede.
- Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 – La banca che abbia concesso credito senza adeguata valutazione del merito creditizio può essere ritenuta corresponsabile, ma ciò non elimina la colpa grave o la frode del consumatore. Ai sensi dell’art. 69 CCII, il giudice deve valutare separatamente la responsabilità della banca e quella del debitore .
- Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20725 – Per escludere la banca dalla facoltà di opporsi all’omologazione del piano è necessario dimostrare che abbia omesso le verifiche sul merito creditizio previste dall’art. 124‑bis del Testo Unico Bancario; l’obbligo di raccogliere informazioni aggiuntive sorge solo se necessario .
- Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 – Il creditore che ha concorso a determinare o aggravare l’indebitamento non può contestare la convenienza della proposta; può solo sollevare questioni di legittimità .
- Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 – La Corte di cassazione ha ribadito che il piano del consumatore è riservato a debiti di natura strettamente personale; il fideiussore che ha prestato garanzie per società di cui era socio o amministratore non può qualificarsi come consumatore, anche se ha cessato l’attività . La qualifica dipende dalla genesi dei debiti e non dalla situazione attuale.
- Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6 – La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 268 CCII relativa alla durata indeterminata della liquidazione controllata. Secondo la Corte, la previsione per cui i beni sopravvenuti possono essere acquisiti per tutta la durata del procedimento non viola i principi costituzionali poiché la esdebitazione interviene dopo tre anni .
Queste pronunce rafforzano l’idea che la meritevolezza sia un requisito imprescindibile: il debitore non deve aver determinato volontariamente il sovraindebitamento e deve offrire ai creditori un piano realistico. La giurisprudenza sottolinea inoltre che la qualifica di consumatore è rigorosa e che i creditori possono opporsi al piano solo se non hanno concorso all’indebitamento.
2. Procedura passo per passo: cosa succede dopo la notifica
Affrontare un debito non significa solo pagare: il mediatore familiare dispone di una serie di diritti e opzioni per bloccare o attenuare gli effetti di una cartella, di un preavviso di ipoteca o di un pignoramento. Di seguito viene illustrato un percorso operativo per reagire tempestivamente.
2.1 Ricezione della cartella o dell’atto di riscossione
La procedura inizia con la notifica della cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo. Dal momento della notifica decorre il termine di 60 giorni prima che l’agente possa iniziare l’esecuzione forzata . In questo periodo il mediatore può:
- Pagare il debito integralmente o chiedere la rateizzazione. ADER permette dilazioni fino a 72 rate mensili, con possibilità di allungamento a 120 rate in caso di comprovato peggioramento della situazione economica. La domanda deve essere presentata sul portale dell’agenzia e sospende le azioni esecutive.
- Chiedere la sospensione se ritiene che il debito non sia dovuto (es. prescrizione, doppio pagamento, sgravio in corso). È possibile utilizzare la procedura di sospensione amministrativa disciplinata dalla legge di stabilità 2013, che blocca l’esecuzione fino a 220 giorni; entro tale termine l’ente creditore deve confermare o annullare il debito.
- Proporre ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) entro 60 giorni contro il merito dell’accertamento, oppure avviare un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario (tribunale) se si contestano vizi della cartella o dell’atto di pignoramento.
- Attivare un procedimento di sovraindebitamento depositando l’istanza presso un OCC e chiedendo al giudice misure protettive (v. §2.4).
2.2 Preavviso di ipoteca e fermo: termini e azioni
Se non viene pagato nei 60 giorni, ADER può inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria. L’avviso contiene la diffida a versare il debito entro 30 giorni; in assenza di pagamento l’ipoteca viene iscritta . È fondamentale verificare:
- Soglia minima: l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti complessivi superiori a 20 000 € . Se la somma è inferiore, l’atto è illegittimo.
- Preavviso: deve essere notifica separata dalla cartella; l’assenza di un regolare preavviso determina la nullità dell’ipoteca.
- Valore dell’immobile: se il credito non supera il 5 % del valore dell’immobile, l’ipoteca è obbligatoria prima dell’espropriazione .
Contemporaneamente o in alternativa, ADER può inviare un preavviso di fermo amministrativo. In questo caso l’avviso concede 30 giorni per pagare; scaduto il termine, il veicolo viene iscritto nei registri come “fermo” con divieto di circolazione . Il mediatore può difendersi dimostrando che l’auto è strumentale all’attività professionale (ad es. per recarsi presso i clienti), condizione che impedisce il fermo .
2.3 Notifica del pignoramento presso terzi
Se il debitore ignora le cartelle e i preavvisi, ADER può effettuare il pignoramento presso terzi bloccando i crediti che il mediatore vanta verso i propri committenti. La notifica viene inviata sia al debitore sia al terzo (ad es. un cliente o la banca), che è obbligato a versare le somme all’agenzia. Il terzo deve dichiarare i crediti spettanti al debitore; se non ottempera, può essere condannato al pagamento . Il pignoramento ha effetto immediato e non necessita dell’udienza davanti al giudice; ciò rende fondamentale reagire tempestivamente con un’opposizione o con l’attivazione di un procedimento di sovraindebitamento.
2.4 Avvio della procedura di sovraindebitamento e misure protettive
Quando i debiti sono eccessivi, la soluzione più efficace può essere attivare una procedura di sovraindebitamento tramite l’OCC. Il mediatore familiare deve depositare:
- Istanza di nomina dell’OCC con indicazione dei debiti, dei creditori e della scelta della procedura (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione). L’istanza è soggetta al contributo unificato (98 €) e viene esaminata dal giudice .
- Documentazione sullo stato patrimoniale, elenco dei creditori, dichiarazioni dei redditi, spese, certificato di famiglia (utile per la procedura familiare ex art. 7‑bis ).
Una volta aperta la procedura, il giudice può concedere misure protettive che impediscono ai creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive. L’art. 70 CCII stabilisce che il giudice, verificata l’ammissibilità, ordina la pubblicazione della proposta sul sito del tribunale, consente ai creditori di formulare osservazioni e può sospendere i procedimenti esecutivi che pregiudicherebbero la fattibilità del piano . Le misure protettive durano per tutto il procedimento e possono essere revocate solo per frode o inammissibilità.
2.5 Omologazione del piano e esdebitazione
Per i piani del consumatore, non è prevista una votazione. I creditori possono fare osservazioni e il giudice omologa il piano se ritiene che il creditore opponente riceverà almeno quanto otterrebbe in una liquidazione controllata . Per il concordato minore, invece, la proposta deve essere approvata dai creditori con la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Una volta omologato il piano o il concordato, i crediti vengono soddisfatti secondo il programma. Se il debitore rispetta gli adempimenti, al termine del piano ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui.
Nel caso in cui il piano non sia praticabile o i creditori non lo approvino, si accede alla liquidazione controllata. Questa procedura prevede la vendita di tutti i beni pignorabili e, se il debitore collabora, la liberazione dai debiti residui dopo tre anni . Per i debitori incapienti, il Codice prevede una procedura semplificata che consente di ottenere l’esdebitazione senza ripagare alcunché, purché il patrimonio sia inesistente e il debitore si sia comportato con diligenza.
3. Difese e strategie legali
Le normative offrono numerose possibilità di difesa. Di seguito vengono esaminate le strategie più efficaci, con indicazione dei riferimenti normativi e giurisprudenziali.
3.1 Impugnare la cartella o il preavviso
Vizi di notifica e decadenza: se la cartella o il preavviso non sono stati notificati correttamente (es. consegna a persona diversa dal destinatario, notifica oltre i termini di prescrizione, utilizzo di indirizzi errati), il mediatore può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Anche l’omissione dell’avviso annuale di cui all’art. 50, comma 2, rende inefficace il pignoramento .
Violazione delle soglie: l’iscrizione dell’ipoteca è illegittima se il debito complessivo è inferiore a 20 000 € o se l’immobile è la prima casa adibita a residenza . Analogamente, l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo per debiti superiori a 120 000 € e dopo sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca .
Strumentalità del bene: per evitare il fermo amministrativo, il mediatore deve dimostrare che il veicolo è strumentale alla sua attività professionale . In caso di pignoramento di crediti verso terzi, può eccepire l’impignorabilità di somme relative a crediti alimentari o ai compensi minimi necessari al mantenimento.
3.2 Sospendere il pagamento e ottenere la rateizzazione
Sospensione amministrativa: la legge 228/2012 consente di chiedere la sospensione dell’esecuzione quando il debito non è dovuto o quando il contribuente ha presentato un’istanza di sgravio. La domanda può essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e sospende l’esecuzione per 220 giorni, entro i quali l’ente creditore deve confermare o annullare il carico. La sospensione è utile per contestare debiti prescritti o duplicazioni.
Rateizzazione: ADER permette di dilazionare i debiti in piano ordinario (fino a 72 rate) e piano straordinario (fino a 120 rate) se si dimostra un peggioramento della situazione economica. La richiesta di rateizzazione impedisce l’iscrizione di ipoteche e fermi e consente di mantenere l’operatività professionale. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio.
3.3 Opporsi al pignoramento presso terzi
Il pignoramento ex art. 72‑bis può essere contrastato presentando opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) davanti al giudice ordinario. Il ricorso può essere proposto entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento e deve evidenziare vizi formali (mancato rispetto dei termini, carenza di delega del funzionario, violazione del minimo vitale sul conto corrente) o sostanziali (debito prescritto, inesistenza del ruolo). In presenza di un procedimento di sovraindebitamento, l’istanza di misure protettive consente di ottenere la sospensione del pignoramento .
3.4 Contestare l’ipoteca e l’espropriazione immobiliare
Per i mediatori che possiedono un immobile, la difesa più importante è verificare il rispetto delle soglie e delle condizioni previste dall’art. 77 e dall’art. 76:
- Prima casa: se l’unico immobile adibito a residenza non è di lusso, l’espropriazione è vietata . L’iscrizione di ipoteca può essere impugnata se la casa è l’unica abitazione e l’atto non specifica la destinazione residenziale.
- Soglia dei 120 000 €: l’espropriazione può essere avviata solo se il debito supera 120 000 € e solo dopo che sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Se il debito è inferiore o se l’immobile vale meno del credito, l’atto è impugnabile.
- Debito inferiore al 5 % del valore dell’immobile: se il debito è molto basso rispetto al valore del bene, l’agente deve iscrivere l’ipoteca prima di avviare l’espropriazione ; l’omissione di tale passaggio è un vizio.
3.5 Dimostrare la meritevolezza e ottenere l’omologa del piano
La meritevolezza è il prerequisito per accedere al piano del consumatore o al concordato minore. Per dimostrarla, il mediatore deve provare di non aver determinato volontariamente la propria situazione debitoria e di aver agito con trasparenza. Le sentenze della Cassazione del 2025 hanno chiarito che:
- La banca può essere corresponsabile quando non verifica il merito creditizio, ma ciò non elimina la colpa del debitore .
- Il creditore colpevole non può contestare la convenienza della proposta .
- La qualifica di consumatore è esclusa se i debiti derivano da fideiussioni imprenditoriali .
Il mediatore familiare dovrà quindi predisporre una relazione dettagliata con l’aiuto dell’OCC, spiegando la causa dell’indebitamento (ad es. riduzione del reddito per crisi familiare, mancato pagamento degli onorari da parte dei clienti, fideiussioni), allegando documenti contabili, bilanci e dichiarazioni fiscali. Un piano realistico prevede il pagamento, anche parziale, dei crediti privilegiati (fisco, Inps, dipendenti) e una percentuale ai creditori chirografari, insieme alla dimostrazione che la condotta futura sarà diligente.
3.6 Utilizzare rottamazioni e definizioni agevolate
Oltre alle procedure concorsuali, la normativa fiscale prevede definizioni agevolate che permettono di estinguere debiti tributari pagando solo il capitale e le spese di notifica. La Rottamazione quater (Legge 197/2022) è stata prorogata nel 2023 e nel 2024. Il Movimento Consumatori ricorda che l’art. 1, comma 231 della legge di bilancio consente di estinguere i carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza interessi e sanzioni, con pagamento in 18 rate: le prime due scadono nel 2023 e le restanti 16 dal 2024 al 2027 . Una cartella da 4 000 € di cui 700 € di imposte può così essere definita pagando solo le imposte e le spese .
Nel 2025 e nel 2026 il governo ha introdotto la Rottamazione quinquies con un orizzonte più lungo. Una guida del Studio legale Ponzo elenca i requisiti: possono aderire tutti i contribuenti con carichi affidati ad ADER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando solo capitale e spese, con possibilità di rateizzare fino a 54 rate bimestrali; la presentazione della domanda deve avvenire entro il 30 aprile 2026, la prima rata scade il 31 luglio 2026 e sulle rate successive si applicano interessi al 4 % . La domanda sospende automaticamente i pignoramenti, i fermi amministrativi e le ipoteche .
3.7 Concordato minore e liquidazione controllata per professionisti
Quando il mediatore familiare svolge l’attività in forma autonoma e non rientra nella definizione di consumatore, la procedura più adatta è il concordato minore. Ai sensi dell’art. 74 CCII, i debitori diversi dal consumatore possono formulare una proposta ai creditori se questa consente di proseguire l’attività professionale o se vi è un apporto di risorse esterne . La proposta può prevedere il pagamento dilazionato dei tributi, la conversione dei debiti in strumenti finanziari, la cessione di beni non essenziali o l’intervento di un terzo garante. L’omologazione richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e l’assenza di opposizioni motivate.
Se il concordato non è praticabile, rimane la liquidazione controllata. In questa procedura non vi è proposta ma solo vendita del patrimonio; il debitore collaborativo può ottenere l’esdebitazione dopo tre anni . La liquidazione può essere richiesta anche dai creditori e si applica a consumatori e professionisti che non superano le soglie di fallibilità (i cosiddetti microimprenditori). Per i mediatori che non hanno un patrimonio significativo può essere la soluzione più rapida per ripartire da zero.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani e accordi
Di seguito una panoramica sintetica degli strumenti disponibili oltre alla semplice rateizzazione e alle procedure concorsuali.
4.1 Piani del consumatore
Destinatari: persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale. È la procedura più snella, non richiede il voto dei creditori ma solo l’omologa del giudice e consente di sospendere subito le azioni esecutive . Per i mediatori che svolgono esclusivamente attività di mediazione familiare senza Partita IVA o che hanno cessato ogni attività professionale, questa procedura può essere utilizzata. Tuttavia, la Cassazione 29746/2025 ha sottolineato che la qualifica di consumatore non ricorre quando i debiti derivano da garanzie prestate per società in cui il debitore svolgeva un ruolo attivo .
4.2 Concordato minore
Destinatari: professionisti, autonomi, imprenditori agricoli e start‑up che non superano le soglie di fallibilità. Richiede la proposta ai creditori con indicazione di tempi e modalità di pagamento; consente di preservare la professione e di dilazionare i debiti, ma richiede la maggioranza per l’approvazione . È consigliabile quando si prevedono entrate future (ad es. contratti di mediazione a lungo termine) o quando un terzo (socio o familiare) è disposto ad apportare liquidità.
4.3 Accordo di ristrutturazione e accordo di composizione
Prima del CCII, la Legge 3/2012 prevedeva l’accordo di composizione della crisi per debitori non consumatori. Con l’entrata in vigore del Codice, l’istituto è stato assorbito dal concordato minore. Tuttavia, possono ancora esservi accordi di ristrutturazione con gli istituti bancari in sede stragiudiziale: un mediatore può negoziare con la banca la riduzione del tasso di interesse o l’allungamento del piano di rimborso sulla base delle Linee guida dell’ABI. In questi casi è essenziale l’assistenza di un legale esperto di diritto bancario.
4.4 Rottamazione e definizione agevolata
Le definizioni agevolate (rottamazioni) sono strumenti fiscali che permettono di estinguere i debiti con notevoli sconti su sanzioni e interessi. La Rottamazione quater e la successiva Rottamazione quinquies offrono a mediatori e professionisti la possibilità di chiudere carichi esattoriali con un risparmio fino al 30–40 %. La presentazione della domanda sospende l’iscrizione di ipoteche, fermi e pignoramenti . Si tratta di misure temporanee, introdotte dal legislatore in risposta alla crisi economica, e i termini variano di anno in anno; è quindi fondamentale rivolgersi a un professionista per sapere se si rientra nei requisiti e quali scadenze rispettare.
4.5 Piano del consumatore familiare (art. 7‑bis)
Quando i debiti hanno origine comune e i membri della stessa famiglia convivono, è possibile presentare un piano unico. Ogni patrimonio rimane distinto, ma il giudice coordina le procedure e l’OCC divide i compensi in proporzione . Per un mediatore sposato o convivente con il socio di studio, questa opzione può evitare duplicazioni di costi e conflitti tra procedure. Si tratta di un’innovazione rilevante introdotta nel 2020.
4.6 Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente
La liquidazione controllata è lo strumento residuale quando non si riesce a proporre un piano sostenibile. Tutto il patrimonio viene liquidato sotto la direzione di un curatore; i crediti alimentari e gli stipendi non sono inclusi . Dopo tre anni di buon comportamento, il debitore ottiene l’esdebitazione, che estingue tutti i debiti residui. Per i debitori incapienti, il Codice prevede la esdebitazione del debitore incapiente, che consente la cancellazione dei debiti senza liquidazione, purché non vi siano beni da ripartire. Tale procedura è concessa una sola volta nella vita.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da evitare
- Ignorare gli atti. Molti mediatori sottovalutano la gravità di una cartella esattoriale o di un preavviso di fermo. La mancata reazione entro i termini impedisce di eccepire vizi formali e rende più difficile sospendere l’esecuzione.
- Pagare somme a caso. Alcuni contribuenti effettuano pagamenti parziali senza indicare la cartella di riferimento. Questo comportamento non blocca le azioni esecutive e può essere interpretato come riconoscimento del debito, ostacolando una successiva contestazione.
- Fare accordi verbali con il funzionario di banca. Le trattative con gli istituti di credito richiedono formalità e conoscenza delle norme: un accordo verbale sul tasso di interesse non ha efficacia se non è confermato per iscritto.
- Affidarsi a modelli generici. Redigere da soli un piano di ristrutturazione senza l’assistenza di un professionista spesso porta a errori (ad esempio non considerare i crediti privilegiati, ignorare l’ordine delle cause di prelazione) e a un rigetto da parte del giudice.
- Omettere di segnalare fideiussioni. Le garanzie prestate a favore di terzi rientrano nei debiti da dichiarare; la loro omissione può far decadere la procedura per malafede.
- Confondere le procedure. Molti credono che il piano del consumatore sia applicabile a qualsiasi persona fisica; in realtà, i professionisti e gli imprenditori devono ricorrere al concordato minore .
5.2 Consigli per agire correttamente
- Consultare un professionista qualificato subito dopo aver ricevuto la cartella. L’avvocato potrà verificare la legittimità dell’atto e consigliare la strategia migliore.
- Raccogliere tutta la documentazione: estratti conti, avvisi di pagamento, contratti di mutuo, atti giudiziari, bilanci e dichiarazioni fiscali. La trasparenza è cruciale per dimostrare la meritevolezza.
- Valutare la procedura familiare se convivete con il coniuge o il partner e i debiti hanno origine comune .
- Considerare la rottamazione se avete debiti esattoriali di vecchia data. La definizione agevolata può essere combinata con un piano di ristrutturazione, con pagamento delle rate all’interno del piano .
- Monitorare le scadenze: 60 giorni per impugnare la cartella; 30 giorni dal preavviso di ipoteca o fermo; 20 giorni per opporsi al pignoramento presso terzi; termini specifici per la presentazione delle domande di rottamazione.
- Evitare la mala fede: non compiere atti di frode (ad es. trasferimento di beni a familiari per sottrarsi ai creditori) perché i giudici e l’OCC lo valutano negativamente e possono revocare la procedura .
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme e termini
| Norma | Oggetto | Termini/Soglie principali |
|---|---|---|
| Art. 50 D.P.R. 602/73 | Termine per l’esecuzione | Esecuzione solo dopo 60 giorni dalla cartella; avviso annuale con intimazione entro 5 giorni |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/73 | Pignoramento presso terzi | Il terzo deve versare entro 60 giorni; atto redatto dai dipendenti dell’agenzia |
| Art. 77 D.P.R. 602/73 | Iscrizione di ipoteca | Debito ≥20 000 €; importo ipoteca pari al doppio del credito; obbligo di preavviso 30 giorni |
| Art. 76 D.P.R. 602/73 | Espropriazione immobiliare | Vietata sulla prima casa non di lusso; soglia di 120 000 € per procedere; ipoteca da sei mesi |
| Art. 86 D.P.R. 602/73 | Fermo amministrativo | Preavviso 30 giorni; esenzione se il veicolo è strumentale |
| Art. 7‑bis L. 3/2012 | Procedura familiare | Possibilità di un unico piano familiare; debiti e patrimoni restano separati |
| Art. 69 CCII | Condizioni ostative | Divieto di accesso se il consumatore ha colpa grave, malafede o frode; creditori colpevoli non possono contestare la convenienza |
| Art. 70 CCII | Apertura e omologazione piano | Pubblicazione del piano e comunicazione ai creditori; sospensione delle azioni esecutive; misure protettive |
| Art. 74 CCII | Concordato minore | Riservato a non consumatori; proposta ai creditori con continuità o risorse esterne |
6.2 Strumenti difensivi
| Strumento | Destinatari | Vantaggi |
|---|---|---|
| Rateizzazione ADER | Tutti i contribuenti | Dilazione fino a 120 rate; blocca l’iscrizione di ipoteche e fermi |
| Sospensione amministrativa | Debitori contestatori | Sospende l’esecuzione per 220 giorni in attesa della risposta dell’ente |
| Rottamazione quater/quinquies | Debitori con carichi iscritti a ruolo | Pagamento del solo capitale e spese; sospensione automatica delle azioni esecutive |
| Piano del consumatore | Consumatori | Nessun voto dei creditori; sospensione immediata; esdebitazione al termine |
| Concordato minore | Professionisti, mediatori, microimprese | Prosecuzione dell’attività; possibilità di apportare risorse esterne; voto dei creditori richiesto |
| Procedura familiare | Membri conviventi della stessa famiglia | Unica procedura; riduzione dei costi; coordinamento tra le posizioni |
| Liquidazione controllata | Consumatori e professionisti con patrimonio da liquidare | Vendita dell’intero patrimonio; esdebitazione dopo tre anni |
7. FAQ – Domande frequenti
1. Cos’è il sovraindebitamento?
Il sovraindebitamento è lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente. Può riguardare privati, consumatori, professionisti e imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale. Le norme di riferimento sono la Legge 3/2012 e il CCII.
2. Un mediatore familiare può accedere al piano del consumatore?
Solo se i suoi debiti non derivano dall’attività professionale. La Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore per il fideiussore che aveva garantito debiti societari . Se l’indebitamento deriva dall’attività di mediazione svolta con Partita IVA, la procedura corretta è il concordato minore.
3. Quali documenti servono per la procedura di sovraindebitamento?
È necessario presentare l’elenco dei creditori, le scritture contabili, i contratti, le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, gli estratti conto bancari, lo stato di famiglia e ogni documento che provi le cause della crisi. La mancanza di documentazione può portare all’inammissibilità.
4. È possibile bloccare un pignoramento sul conto corrente?
Sì, si può presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi se ci sono vizi di notifica, prescrizione o violazione del minimo vitale. In alternativa, l’attivazione della procedura di sovraindebitamento consente di chiedere la sospensione del pignoramento .
5. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata oltre i cinque giorni di tolleranza determina la decadenza dalla definizione agevolata. Gli interessi e le sanzioni vengono ripristinati e il debito torna ad essere immediatamente esigibile. È quindi fondamentale programmare le scadenze e, in caso di difficoltà, contattare tempestivamente l’ADER.
6. La prima casa può essere ipotecata dal fisco?
Sì, l’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa, purché il debito superi 20 000 € . Tuttavia, l’espropriazione della casa è vietata se si tratta dell’unica abitazione non di lusso .
7. Come posso dimostrare che l’auto è strumentale alla mia attività?
Occorre fornire documentazione (es. contratti di mediazione, appuntamenti, dichiarazioni di clienti) che dimostri l’uso del veicolo per l’attività professionale. È utile anche un’autocertificazione accompagnata da prove fotografiche o registri di utilizzo. Se l’ader accetta, il fermo viene revocato .
8. Posso includere nel piano un debito bancario garantito da fideiussione?
I debiti bancari possono essere inclusi in un piano o in un concordato minore. Tuttavia, se il mediatore ha prestato fideiussioni per società in cui era socio o amministratore, la Cassazione ha escluso la qualifica di consumatore ; dunque è necessario optare per un concordato minore o per una liquidazione controllata.
9. Cosa accade ai debiti con l’INPS?
I contributi previdenziali sono crediti privilegiati e devono essere pagati in misura integrale o con una percentuale superiore rispetto agli altri creditori. Nelle rottamazioni sono inclusi ma non vengono abbuonati. Nel piano di ristrutturazione è possibile dilazionarli.
10. Devo chiudere la Partita IVA per accedere alla procedura?
No, la chiusura non è obbligatoria. Il mediatore può continuare l’attività durante il piano o il concordato minore, purché rispetti le limitazioni eventualmente imposte dal giudice (es. divieto di nuovi debiti, autorizzazione per spese straordinarie).
11. Le cartelle di Equitalia vecchie di più di 10 anni sono prescritte?
La prescrizione varia in base al tributo (cinque anni per tasse automobilistiche e multe, dieci anni per imposte erariali). Tuttavia, la notifica della cartella e degli atti interruttivi ricomincia il termine. È necessario esaminare ogni posizione e, se vi sono prescrizioni, impugnare la cartella.
12. Cosa si intende per esdebitazione?
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento. Nel piano del consumatore e nel concordato minore avviene con l’omologa; nella liquidazione controllata dopo tre anni ; per i debitori incapienti può avvenire senza pagare nulla.
13. In cosa consiste la procedura familiare?
È una procedura introdotta dal 2020 che consente ai membri della stessa famiglia che convivono o hanno debiti comuni di presentare un unico piano. Ciascuno rimane responsabile solo dei propri debiti, ma la proposta è coordinata e i costi dell’OCC sono ripartiti .
14. Cosa succede se i creditori non accettano il concordato minore?
Se non si raggiunge la maggioranza dei crediti a favore, il concordato non viene omologato e il debitore può accedere alla liquidazione controllata. È quindi importante valutare anticipatamente il consenso dei creditori e prevedere risorse aggiuntive per convincerli.
15. È possibile combinare la rottamazione con la procedura di sovraindebitamento?
Sì. Il CCII prevede che i debiti inclusi nella rottamazione possano essere pagati secondo il piano omologato; le somme versate assumono carattere prededucibile . In pratica, il contribuente presenta la domanda di rottamazione, l’ADER comunica l’importo e il piano del consumatore o il concordato minore prevede il pagamento delle rate.
16. Quali crediti non possono essere falcidiati?
I crediti alimentari, le pensioni, i salari e le somme destinate al mantenimento hanno natura alimentare e non possono essere ridotti. Inoltre, i debiti per sanzioni penali tributarie e le risorse proprie dell’Unione Europea sono esclusi dalle definizioni agevolate .
17. Posso recedere da un piano del consumatore?
No. Una volta omologato, il piano è vincolante sia per il debitore sia per i creditori. Se il debitore non rispetta le scadenze, il piano può essere revocato e i creditori possono riprendere le azioni esecutive. Eventuali modifiche devono essere approvate dal giudice e, nel concordato minore, votate dai creditori.
18. Le fideiussioni prestate per i debiti dei clienti rientrano nel sovraindebitamento?
Sì, ma la Cassazione ha stabilito che le fideiussioni collegate all’attività imprenditoriale o professionale possono escludere la qualifica di consumatore . Nel caso di un mediatore che garantisca debiti di una cooperativa familiare o di una società, occorre valutare se ricorrere al concordato minore.
19. È possibile ottenere la sospensione dell’ipoteca una volta iscritta?
L’iscrizione di ipoteca non si sospende automaticamente; tuttavia, con l’avvio di una procedura di sovraindebitamento e la concessione delle misure protettive, l’agente non può procedere alla vendita dell’immobile. Al termine del piano o con il pagamento del debito, l’ipoteca può essere cancellata.
20. Cosa accade ai debiti verso banche in presenza di un mutuo sulla casa?
I crediti bancari garantiti da ipoteca sono privilegiati e devono essere soddisfatti integralmente o con una percentuale concordata. Se il debito con la banca supera il valore dell’immobile, si può proporre un accordo di saldo e stralcio. L’esdebitazione non cancella l’ipoteca; solo il pagamento o l’accordo con la banca ne consente la cancellazione.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Rottamazione Quater: esempio numerico
Supponiamo che un mediatore familiare abbia ricevuto nel 2018 una cartella con un importo totale di 4 000 €, così suddiviso:
| Componente | Importo |
|---|---|
| Imposta originaria | 700 € |
| Sanzioni | 1 500 € |
| Interessi di mora | 1 200 € |
| Aggio e spese di notifica | 600 € |
Con la Rottamazione quater (Legge 197/2022) i contribuenti possono estinguere i debiti affidati a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese. Nel caso indicato si pagheranno 700 € di imposta + 600 € di aggio e notifica = 1 300 €. Il debito si riduce quindi di circa 2 700 €. Il pagamento può avvenire in 18 rate: le prime due nel corso del 2023 e le successive 16 tra il 2024 e il 2027 . Questa opzione consente al mediatore di liberare liquidità per la propria attività.
8.2 Rottamazione Quinquies 2026: calcolo rate
Un mediatore professionista ha carichi iscritti a ruolo per 30 000 € (capitale 12 000 €, sanzioni e interessi 18 000 €) affidati all’ADER tra il 2000 e il 2023. Con la Rottamazione quinquies introdotta nella legge di bilancio 2026, potrà pagare solo i 12 000 € di capitale e le spese di notifica. Supponendo 1 000 € di spese, l’importo da pagare sarà 13 000 €. La normativa consente di rateizzare in 54 rate bimestrali (9 anni). Se sceglie questa opzione, la prima rata (minimo il 10 %) scade il 31 luglio 2026 e le successive rate saranno di circa 225 € ogni due mesi (13 000 €/54 ≈ 240 €), con interessi fissi al 4 % dal 1° agosto 2026 . La rottamazione sospende le azioni esecutive in corso e consente di mantenere l’attività professionale.
8.3 Piano del consumatore: esempio di rimborso
Una mediatrice familiare con 20 000 € di debiti (8 000 € con il fisco, 7 000 € con una banca e 5 000 € con fornitori) decide di aderire al piano del consumatore. Grazie alla valutazione dell’OCC, propone di pagare integralmente le imposte e i contributi (8 000 €) e di soddisfare gli altri creditori nella misura del 40 % (4 800 € per la banca e 2 000 € per i fornitori). Il piano prevede il pagamento in cinque anni con rate mensili di 200 €. I creditori non possono votare ma possono fare osservazioni; il giudice omologa il piano se ritiene che i creditori ottengano almeno quanto riceverebbero nella liquidazione . Al termine del piano, la mediatrice ottiene l’esdebitazione e riparte con una situazione debitoria sostenibile.
8.4 Concordato minore con apporto esterno
Un mediatore familiare esercita la professione con Partita IVA e ha debiti fiscali per 50 000 € e debiti bancari per 80 000 €. La sua attività genera redditi modesti ma un familiare è disposto a versare 30 000 € per aiutarlo. Il professionista, con l’assistenza dell’OCC, propone un concordato minore: il piano prevede di pagare integralmente i debiti fiscali (50 000 €), di destinare 20 000 € dei 30 000 € all’80 % dei debiti bancari (16 000 €) e di pagare il restante 60 000 € in 10 anni con una percentuale del 50 %. I creditori votano; se la maggioranza accetta, il piano viene omologato e le azioni esecutive si sospendono . L’attività viene salvata e il familiare recupera parte dell’apporto sotto forma di restituzione.
Conclusione
I mediatori familiari che si trovano sommersi dai debiti non sono soli: la legge offre strumenti per resistere all’aggressione del fisco e delle banche, sospendere le azioni esecutive, ristrutturare i debiti e ripartire. Conoscere le norme sulla riscossione (D.P.R. 602/73) permette di individuare vizi negli atti, verificare le soglie (20 000 € per l’ipoteca, 120 000 € per l’espropriazione), opporsi a pignoramenti e fermo amministrativo e difendersi efficacemente. Le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi consentono a consumatori, professionisti e famiglie di proporre piani sostenibili e di ottenere l’esdebitazione, come confermano le più recenti sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale.
La meritevolezza è la chiave: i mediatori devono dimostrare di non aver agito con colpa grave o frode e di offrire ai creditori un trattamento equo. Le sentenze del 2025 ribadiscono che i debiti professionali escludono la qualifica di consumatore e che la banca che concede credito senza verifiche non elimina la colpa del debitore . Occorre quindi costruire un piano realistico e trasparente, magari con l’aiuto di apporti esterni.
Infine, le definizioni agevolate (rottamazioni) costituiscono un’opportunità straordinaria per abbattere le sanzioni e gli interessi. La Rottamazione Quinquies 2026, se colta in tempo, consente di rateizzare il solo capitale e di sospendere ipoteche e pignoramenti . Tuttavia, le scadenze sono rigide e la normativa cambia di anno in anno; un errore può comportare la perdita del beneficio.
Per evitare errori e sfruttare al meglio questi strumenti, è essenziale rivolgersi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, può accompagnarvi in ogni fase: dalla valutazione della posizione debitoria all’analisi degli atti di riscossione, dalla predisposizione dei ricorsi alla redazione del piano del consumatore o del concordato minore, fino alla negoziazione con banche e fisco. Il team opera su tutto il territorio nazionale e dispone di competenze trasversali che uniscono diritto bancario, tributario e crisi d’impresa.
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