Introduzione
La professione del counselor comporta un forte investimento in competenze relazionali e intellettuali, ma non mette al riparo dai rischi economici. Molti professionisti si ritrovano infatti sommersi da debiti fiscali e bancari a causa di ritardi nei pagamenti dei clienti, cali di fatturato o errori di pianificazione. Ignorare le intimazioni dell’Agenzia delle Entrate o della banca può portare a ipoteche, pignoramenti e revoche di fidi. In Italia, il legislatore ha predisposto una serie di strumenti che consentono di difendersi e di pianificare il rientro dai debiti, ma è necessario conoscerli e utilizzarli correttamente entro scadenze precise.
In questa guida aggiornata a gennaio 2026 presentiamo un quadro completo delle norme e della giurisprudenza più recente, con un taglio giuridico‑divulgativo e orientato alla pratica. L’obiettivo è fornire al lettore gli strumenti per:
- analizzare i propri debiti e capire se gli atti ricevuti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, decreti ingiuntivi, ecc.) sono legittimi o presentano vizi;
- valutare le diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione controllata) introdotte dalla legge 3/2012 e confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII);
- conoscere le soluzioni stragiudiziali e agevolate (rottamazioni, definizioni agevolate, piani di rientro, esdebitazione) che consentono di ridurre sanzioni e interessi;
- evitare gli errori più frequenti e avvalersi dell’assistenza di professionisti qualificati.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’articolo è redatto con la consulenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. L’avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nella tutela dei debitori. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Il suo staff offre:
- analisi dettagliate degli atti ricevuti (vizi formali, prescrizione, carenza di motivazione);
- predisposizione di ricorsi tributari e opposizioni alle ingiunzioni bancarie;
- richiesta di sospensione delle procedure esecutive e delle cartelle tramite istanze di autotutela o ricorsi cautelari;
- avvio di trattative con Agenzia delle Entrate, banche e finanziarie per la ristrutturazione del debito;
- predisposizione di piani di rientro e accesso alle procedure di sovraindebitamento o di ristrutturazione negoziata;
- assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutto il territorio nazionale.
Alla fine di ogni sezione troverai una call to action per contattare subito l’Avv. Monardo e ottenere una valutazione personalizzata. Non rimandare: molti rimedi hanno termini stretti e il supporto tempestivo di un professionista può fare la differenza.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Negli ultimi anni il quadro normativo relativo alla gestione dei debiti per i soggetti non fallibili (tra cui i counselor e altri professionisti) si è evoluto profondamente. Con la legge 3/2012 l’Italia ha introdotto un sistema di composizione delle crisi da sovraindebitamento, destinato ai debitori che non rientrano nelle procedure concorsuali ordinarie (fallimento, concordato preventivo). Nel 2019 tale disciplina è stata inglobata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), successivamente modificato dai decreti correttivi del 2022 e del 2024. Parallelamente, le leggi di bilancio e i decreti fiscali hanno introdotto strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, stralci parziali, rateazioni) per i debiti tributari.
1.1 La legge 3/2012 e il concetto di sovraindebitamento
La legge 27 gennaio 2012, n. 3, originariamente dedicata alla lotta all’usura e all’estorsione, disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’articolo 6 definisce “sovraindebitamento” come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la difficoltà o l’incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti . Nella stessa disposizione viene definito “consumatore” il debitore persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta . La legge prevede tre strumenti principali:
- Accordo di composizione della crisi: è un piano proposto ai creditori con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC); deve assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati purché venga riconosciuto loro un importo almeno pari a quello realizzabile in caso di liquidazione . Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi.
- Piano del consumatore: rivolto al debitore “consumatore”; non richiede il voto dei creditori ma la sola omologazione del giudice che verifica la fattibilità del piano . È destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari.
- Liquidazione del patrimonio: consente al debitore di liquidare l’intero patrimonio per soddisfare i creditori. Dopo tre anni (o meno) può accedere all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui.
L’articolo 7 della legge fissa i presupposti di ammissibilità: il debitore non deve aver usufruito delle stesse procedure nei precedenti cinque anni, non deve aver fornito documentazione insufficiente e, per il piano del consumatore, non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave o frode . Inoltre, il piano può prevedere la rateizzazione dei crediti privilegiati e la loro soddisfazione in misura inferiore al 100% se il valore riconosciuto è almeno pari a quello che si otterrebbe in una liquidazione giudiziale .
1.2 Il Codice della crisi d’impresa e le modifiche del 2024
Dal 15 luglio 2022 la disciplina della legge 3/2012 è confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha riorganizzato le procedure e introdotto strumenti innovativi. Una modifica particolarmente importante è stata introdotta dal D.Lgs. 136/2024: l’articolo 2 del codice definisce ora il “consumatore” come la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività professionale, incluso il socio di società solo per i debiti non legati alla società . Questa precisazione risponde alla necessità di escludere dalla procedura i soci che prestano garanzie per debiti societari. La Cassazione, nella sentenza n. 29746 del 2025, ha ribadito che la definizione di consumatore è sostanzialmente identica a quella della legge 3/2012 e che solo i debiti non connessi all’attività imprenditoriale consentono l’accesso al piano del consumatore . Il socio fideiussore che garantisce il finanziamento della società, dunque, non può essere considerato consumatore.
Il Codice prevede ulteriori novità rilevanti:
- Moratoria per i creditori privilegiati: l’articolo 67, comma 4, consente di posticipare fino a due anni il pagamento dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca. Il Tribunale di Napoli Nord (13 giugno 2025) ha precisato che la moratoria costituisce un termine finale, non una semplice sospensione: il pagamento deve avvenire entro due anni . La Cassazione n. 9549/2025, riferendosi ancora alla disciplina della legge 3/2012, aveva invece interpretato la moratoria annuale del piano del consumatore come termine iniziale, dopo il quale il debitore può dilazionare ulteriormente i pagamenti purché non si violino i diritti degli altri creditori .
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore persona fisica che, al termine della liquidazione, non ha beni da distribuire di ottenere la cancellazione dei debiti residui. La Cassazione n. 30108/2025 ha però stabilito che chi è già stato dichiarato fallito senza aver ottenuto l’esdebitazione ai sensi della legge fallimentare non può beneficiare successivamente dell’esdebitazione dell’incapiente per gli stessi debiti .
- Tutela del creditore colpevole: l’articolo 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha concorso a determinare il sovraindebitamento (ad esempio concedendo credito irresponsabilmente in violazione dell’art. 124‑bis TUB) può contestare la legittimità del piano ma non la sua convenienza. Questo principio è stato confermato dalla Cassazione n. 20672/2025 .
- Procedura familiare (art. 7‑bis L. 3/2012): permette ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica procedura mantenendo distinte le masse attive e passive . È utile per i nuclei familiari in cui più componenti condividono l’origine dei debiti.
1.3 Giurisprudenza recente (2024‑2025)
Oltre alle modifiche normative, la giurisprudenza ha chiarito alcuni punti controversi:
- Esclusione degli eredi: la Cassazione n. 30412/2025 ha stabilito che l’erede che accetta l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre un piano del consumatore per debiti del de cuius, poiché non diventa sovraindebitato ma conserva la responsabilità limitata ai beni ereditati .
- Colpa del consumatore e responsabilità della banca: la Cassazione n. 21048/2025 ha chiarito che la responsabilità della banca per mancata valutazione del merito creditizio non esclude la colpa grave del consumatore. Anche se il finanziatore non ha rispettato l’obbligo di valutare la capacità di rimborso, il consumatore può essere escluso dalla procedura se ha agito con malafede o frode .
- Obblighi di indagine del finanziatore: secondo la Cassazione n. 20725/2025, per evitare di essere esclusa dalla procedura la banca deve svolgere le indagini “necessarie” sul merito creditizio. L’entità delle verifiche dipende dal caso concreto; non è sempre necessario acquisire documenti ulteriori rispetto alle dichiarazioni del consumatore .
- Moratoria e pagamento dei privilegiati: la già citata sentenza n. 9549/2025 ribadisce che nel piano del consumatore la moratoria di un anno rappresenta un termine iniziale, e che il giudice non può attribuire diritti di voto ai creditori privilegiati. Eventuali importi non pagati diventano chirografari e vengono soddisfatti pro quota .
- Liquidazione controllata e durata delle procedure: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 6/2024, ha rigettato l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 142, comma 2, CCII. La Corte ha riconosciuto che la mancanza di un termine fisso per l’acquisto di nuovi beni in liquidazione non viola il principio di ragionevolezza, poiché la durata dipende dall’entità del patrimonio e il debitore può comunque ottenere l’esdebitazione dopo tre anni .
1.4 Normativa tributaria e definizioni agevolate
L’ambito fiscale è uno dei più delicati per i professionisti. Negli ultimi anni il legislatore ha previsto diverse definizioni agevolate che consentono di regolarizzare situazioni pendenti con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Rottamazione e definizione agevolata 2023 (Legge 197/2022 e Circolare 6/E 2023)
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la “definizione agevolata delle cartelle” affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione‑quater”). La circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- la definizione riguarda anche i debiti derivanti dai controlli automatizzati (commi 153‑159) e consente di stralciare sanzioni e interessi, pagando solo imposta e contributi ;
- per le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023, le sanzioni sono ridotte al 3% ;
- restano escluse le somme dovute per risorse proprie dell’Unione europea, l’IVA riscossa all’importazione e le sanzioni per violazioni penali.
Il termine per aderire alla rottamazione‑quater era il 30 giugno 2023; tuttavia il legislatore ha successivamente prorogato e ampliato gli strumenti, come vedremo con la rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge 199/2025.
Rottamazione‑quinquies 2026 (Legge 199/2025)
La Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, un’ulteriore definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione. Le principali disposizioni sono contenute nei commi 82 e ss. dell’articolo 1 e prevedono che il contribuente possa:
- presentare entro il 30 aprile 2026 una dichiarazione di adesione, indicando se intende pagare in un’unica soluzione o in rate ;
- versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali; le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, le successive rate bimestrali dal 2027 al 2035 con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno ;
- applicare agli importi rateizzati un interesse annuale del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 ;
- ottenere la sospensione della prescrizione, degli obblighi di pagamento di precedenti rateazioni e il blocco delle nuove procedure cautelari o esecutive dalla data di presentazione dell’adesione ;
- includere nella definizione anche i debiti oggetto di procedure concorsuali o piani di sovraindebitamento già omologati, assicurando ai creditori falcidiati il pagamento degli importi previsti dal decreto di omologazione ;
- usufruire dello stralcio parziale delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, con la cancellazione degli interessi e degli aggi di riscossione mentre resta dovuta la quota capitale ;
- beneficiare della prededucibilità delle somme necessarie a concludere la definizione in presenza di procedure concorsuali o negoziate .
Restano escluse dalla rottamazione‑quinquies le posizioni per le quali alla data del 30 settembre 2025 risultano pagate tutte le rate dovute nell’ambito delle precedenti rottamazioni .
1.5 La composizione negoziata (D.L. 118/2021)
Nel 2021 il legislatore ha introdotto una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa destinata alle micro, piccole e medie imprese che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico. Il D.L. 118/2021, convertito in legge n. 147/2021 e successivamente integrato nel CCII, consente all’imprenditore di richiedere la nomina di un esperto indipendente che assista la società nell’elaborazione di un piano di risanamento. Le slide ministeriali precisano che l’imprenditore può attivare la procedura quando vi è probabilità di crisi o di insolvenza e che l’esperto deve essere imparziale e dotato di specifiche competenze . Il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 ha definito un protocollo operativo che prevede la verifica della situazione aziendale, l’analisi della fattibilità del risanamento e la redazione di un accordo con i creditori . Sebbene la composizione negoziata riguardi principalmente le imprese, il counselor che opera in forma societaria o come ditta individuale può valutarla per ristrutturare l’indebitamento professionale.
2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto
Quando si riceve un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o di una banca, è fondamentale non sottovalutarlo. Ogni tipo di atto ha termini e modalità di impugnazione diversi; reagire tempestivamente permette di evitare l’aggravarsi della situazione. Di seguito proponiamo due percorsi: uno per i debiti tributari e contributivi e uno per i debiti bancari o finanziari.
2.1 Atti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
Gli atti più frequenti sono:
- Avviso bonario o avviso di accertamento: è un atto dell’Agenzia delle Entrate che indica le imposte dovute dopo un controllo. L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorsi 60 giorni e può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Se il contribuente non ricorre, l’importo diventa iscritto a ruolo.
- Cartella di pagamento: è emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la riscossione coattiva di tributi e contributi. Il debitore deve controllare che la cartella sia stata notificata correttamente, sia firmata dall’ente competente e contenga la descrizione del carico. I termini per impugnare sono generalmente di 60 giorni dalla notifica. In alcuni casi (per esempio mancata notifica dell’atto presupposto) la cartella può essere annullata con un ricorso per motivi di merito o di legittimità.
- Intimazione di pagamento e preavviso di fermo o ipoteca: successivamente alla cartella, l’agente della riscossione può notificare un’intimazione che sollecita il pagamento entro cinque giorni e informa circa l’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi. Anche questi atti sono impugnabili per vizi formali o per intervenuta prescrizione.
- Pignoramento presso terzi o presso la banca: se il debitore non paga, l’agente può avviare pignoramenti di conti correnti, stipendi o pensioni. Anche in questa fase è possibile chiedere la sospensione o presentare opposizione all’esecuzione, ad esempio contestando la notifica irregolare o la prescrizione.
Passi operativi per reagire agli atti fiscali
- Verifica dell’atto: controllare la data di notifica, l’ente che lo ha emesso, la firma del funzionario, la motivazione e l’eventuale riferimento a un atto presupposto. Gli atti privi di motivazione o non firmati possono essere annullati. L’Avv. Monardo effettua una due diligence per verificare vizi formali e di merito.
- Calcolo dei termini: annotare la data di notifica e calcolare i termini per presentare ricorso (generalmente 60 giorni). In caso di avviso bonario il termine per pagare con riduzione delle sanzioni è di 30 giorni.
- Richiesta di sospensione: presentare un’istanza di sospensione all’ente creditore se si rilevano vizi evidenti (mancata notifica del presupposto, prescrizione). La sospensione blocca temporaneamente le procedure di riscossione. Alcune sospensioni sono automatiche, ad esempio dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies), che sospende le procedure esecutive .
- Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: redigere un ricorso motivato, allegando i documenti e chiedendo l’annullamento totale o parziale. Il ricorso può essere presentato telematicamente. È importante rispettare il termine di 60 giorni e depositare la prova di notifica dell’atto.
- Scelta della definizione agevolata: valutare la possibilità di aderire alle rottamazioni o alla definizione agevolata. Ad esempio, la rottamazione‑quinquies consente di pagare il dovuto in 54 rate con interessi al 3% e sospende nuove iscrizioni ipotecarie . Bisogna presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026 e allegare la rinuncia ai contenziosi pendenti .
- Rateizzazione ordinaria: se non si aderisce alle definizioni, è possibile richiedere all’agente della riscossione la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate o 120 rate per comprovato disagio economico). La domanda va presentata prima dell’inizio dell’esecuzione e comporta la sospensione delle misure cautelari.
- Procedura di sovraindebitamento: se il debito è tale da rendere impossibile il pagamento, il counselor può attivare una procedura di accordo o piano del consumatore. La presentazione della domanda determina la sospensione delle azioni esecutive fino all’omologazione .
2.2 Debiti bancari e finanziari
I debiti bancari derivano spesso da linee di credito, mutui, leasing o carte di credito. Il professionista deve analizzare la documentazione contrattuale e verificare l’eventuale applicazione di interessi usurari o anatocistici. Se la banca ha applicato tassi superiori ai limiti di legge o ha calcolato interessi anatocistici (interessi su interessi) senza pattuizione esplicita, il contratto può essere impugnato per nullità parziale o totale.
Passi operativi per difendersi dai debiti bancari:
- Raccolta della documentazione: estratti conto, contratti di mutuo, quietanze, corrispondenza con l’istituto. L’Avv. Monardo collabora con consulenti tecnici per ricostruire il saldo reale e verificare l’eventuale presenza di usura o anatocismo.
- Diffida e negoziazione: prima di adire il giudice è consigliabile inviare una diffida alla banca contestando le clausole illegittime e chiedendo la rinegoziazione del debito. Molte banche accettano di ridurre interessi e spese per evitare un contenzioso.
- Accertamento tecnico: se la banca non accetta, si può promuovere un accertamento tecnico preventivo o una causa ordinaria per ottenere la riduzione del debito. La giurisprudenza riconosce la nullità delle clausole anatocistiche e la restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
- Procedura di sovraindebitamento: se il debito è insostenibile, anche i debiti bancari possono essere inseriti in un accordo di composizione o in un piano del consumatore. Il giudice può prevedere la falcidia dei crediti bancari qualora superino il valore realizzabile in liquidazione .
2.3 Avvio della procedura di sovraindebitamento
La procedura inizia con la domanda all’Organismo di composizione della crisi (OCC) competente per il territorio di residenza o sede dell’attività. Ecco i passaggi:
- Raccolta dei documenti: elenco completo dei creditori, ultime tre dichiarazioni dei redditi, atti relativi alla proprietà di beni immobili o mobili registrati, elenco delle spese mensili, certificazione dello stato di famiglia, bilancio sociale se il counselor opera come cooperativa. È fondamentale fornire documentazione veritiera; in caso contrario la domanda può essere dichiarata inammissibile .
- Nomina del gestore: l’OCC nomina un gestore della crisi (spesso un commercialista o un avvocato) che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e redige la relazione di attestazione. Nel piano del consumatore non è necessario il voto dei creditori; nell’accordo di composizione si procede invece alla votazione.
- Predisposizione del piano o dell’accordo: il debitore, con l’assistenza del gestore, formula una proposta che prevede le modalità di soddisfacimento dei creditori (pagamento integrale dei crediti impignorabili, falcidia dei privilegiati, cessione di beni, eventuale apporto di terzi). La proposta deve essere sostenibile e credibile, pena la dichiarazione di inammissibilità.
- Omologazione del giudice: per l’accordo di composizione, l’OCC deposita la relazione sui consensi e il giudice verifica il raggiungimento della maggioranza dei creditori e la fattibilità del piano. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa l’accordo se il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria . Nel piano del consumatore il giudice convoca l’udienza, valuta la fattibilità e la buona fede del debitore e, se sussistono i requisiti, omologa il piano .
- Esecuzione e monitoraggio: dopo l’omologazione, il debitore deve rispettare le scadenze previste dal piano. I creditori anteriori non possono promuovere o proseguire azioni esecutive . Eventuali finanziamenti concessi per eseguire il piano sono prededucibili e non possono essere revocati .
3. Difese e strategie legali
Oltre alle procedure ordinarie, esistono numerosi strumenti che consentono al counselor di difendersi efficacemente da fisco e banche. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito, dal patrimonio disponibile e dalla posizione familiare. Di seguito analizziamo le principali linee difensive.
3.1 Contestazione degli atti fiscali
- Difetto di motivazione: gli avvisi di accertamento e le cartelle devono contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria. La mancanza di motivazione determina la nullità dell’atto. Ad esempio, la Suprema Corte ha ribadito che l’agente della riscossione deve specificare l’atto presupposto e la natura del debito; in mancanza, la cartella è nulla.
- Prescrizione e decadenza: i tributi si prescrivono in termini differenti (10 anni per imposte erariali, 5 anni per contributi previdenziali, 3 anni per multe stradali). La decadenza riguarda invece l’atto di accertamento (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). Verificare la prescrizione è essenziale per chiedere l’annullamento della cartella.
- Sottoscrizione: l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal dirigente competente; in caso contrario è nullo. Le recenti pronunce hanno dichiarato illegittimi gli avvisi firmati digitalmente da dirigenti non autorizzati.
- Notifica irregolare: la notifica deve avvenire secondo le modalità previste dal codice di procedura civile (raccomandata a.r. o PEC). La notifica a un indirizzo errato o a persona diversa dal contribuente determina la nullità dell’atto.
- Autotutela: prima di adire il giudice, si può presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate per chiedere l’annullamento dell’atto viziato. L’ente può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento; tuttavia l’istanza non sospende i termini per il ricorso.
3.2 Contestazione dei debiti bancari
- Usura: i contratti di mutuo o credito al consumo con tassi superiori al limite legale (tasso soglia stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia) sono nulli e comportano l’obbligo per la banca di restituire gli interessi versati. Il counselor può far valere l’usura anche se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia solo in alcuni periodi del rapporto.
- Anatocismo: l’addebito di interessi su interessi (capitalizzazione trimestrale) è vietato se non espressamente pattuito e se la banca non applica la medesima periodicità sia per gli interessi a debito sia per quelli a credito. In caso di anatocismo illegittimo, gli interessi sono dovuti solo sul capitale.
- Commissione di massimo scoperto e oneri occulti: molte banche applicano costi non pattuiti (commissione onnicomprensiva, spese incasso rate). È possibile contestare l’illegittimità di tali oneri.
- Vizi formali nel decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare il credito, il counselor può opporsi entro 40 giorni eccependo usura, anatocismo e nullità delle clausole contrattuali.
3.3 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
3.3.1 Accordo di composizione della crisi
L’accordo è rivolto a debitori “non consumatori” (es. counselor che hanno anche partita IVA o lavoratori autonomi). Prevede la proposta di un piano ai creditori con l’aiuto dell’OCC. Le caratteristiche principali sono:
- Adesione dei creditori: è necessario il consenso di almeno il 60% dei crediti ammessi. I creditori privilegiati possono subire una falcidia purché sia garantito loro un pagamento non inferiore al valore di liquidazione .
- Durata flessibile: il piano può durare anche più di cinque anni, salvo che il gestore e i creditori ritengano eccessivo il periodo. È possibile prevedere l’intervento di un terzo finanziatore.
- Tutela degli atti: gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato non sono soggetti a revocatoria . Se il debitore non adempie, l’accordo può essere risolto e il creditore può chiedere la revoca dell’esdebitazione.
3.3.2 Piano del consumatore
Il piano del consumatore è riservato ai debitori che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari. Non richiede il voto dei creditori ma deve essere omologato dal giudice. Le peculiarità sono:
- Valutazione della buona fede: il giudice verifica che il consumatore non abbia contratto debiti senza ragionevole prospettiva di adempiere o con colpa grave . Eventuali comportamenti in malafede portano all’inammissibilità della procedura.
- Sospensione dell’esecuzione: con il decreto di ammissione il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso .
- Esclusione del creditore colpevole: il creditore che ha concorso a determinare il sovraindebitamento non può opporsi all’omologazione e non può eccepire la convenienza se ha violato i principi di correttezza (art. 124‑bis TUB) .
- Moratoria e falcidia dei crediti privilegiati: il piano può prevedere la sospensione del pagamento dei crediti privilegiati per un anno (termine iniziale secondo Cass. 9549/2025 ) e la soddisfazione parziale degli stessi se è assicurato un importo almeno pari all’alternativa liquidatoria .
3.3.3 Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) consiste nella vendita dei beni del debitore sotto la vigilanza del tribunale. Al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti. La Corte Costituzionale ha confermato che la durata della liquidazione non ha un termine fisso e dipende dall’entità del patrimonio, ma il debitore può comunque chiedere l’esdebitazione decorso un triennio . Questa procedura è utile per chi non ha margini per proporre un piano o un accordo.
3.3.4 Esdebitazione dell’incapiente
Quando, a seguito della liquidazione, non vi è alcuna somma da distribuire ai creditori, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione “dell’incapiente” (art. 283 CCII). Tuttavia, come specificato dalla Cassazione n. 30108/2025, chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può ricorrere a questo istituto per gli stessi debiti .
3.4 Transazioni fiscali e accordi stragiudiziali
Oltre agli strumenti del sovraindebitamento, esistono altre soluzioni di natura stragiudiziale:
- Transazione fiscale: prevista dall’art. 63 CCII, consente a debitori commerciali in stato di crisi di proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento parziale del debito fiscale. Richiede un parere dell’Agenzia e l’omologazione del giudice. Per i professionisti, la transazione può essere inserita in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182‑bis l.f.: rivolti a imprenditori, consentono di concludere un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Dopo l’omologazione, l’accordo è opponibile agli altri creditori. Possono essere utili per i counselor che operano in forma societaria o come startup innovative.
- Piani di rientro e consolidamento: molte banche e finanziarie offrono soluzioni di consolidamento del debito, che raggruppano i prestiti in un’unica rata mensile. Sebbene non comportino una falcidia delle somme dovute, permettono di ridurre l’importo della rata e di evitare il sovraindebitamento.
- Composizione negoziata (D.L. 118/2021): come già illustrato, questa procedura prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’impresa nella negoziazione con i creditori. È uno strumento preventivo, da utilizzare quando la crisi è reversibile .
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e misure straordinarie
Le definizioni agevolate rappresentano strumenti fondamentali per ridurre il carico fiscale e contributivo e risolvere i contenziosi con il fisco. In questa sezione approfondiamo le misure di rottamazione e gli altri strumenti introdotti dal legislatore.
4.1 Rottamazione‑quater (legge 197/2022)
La rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni e interessi di mora. La circolare 6/E 2023 ha chiarito che la definizione comprende anche gli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e i debiti derivanti da avvisi bonari . Per aderire era necessario presentare un’istanza entro il 30 giugno 2023 e pagare in 18 rate.
I principali vantaggi della rottamazione‑quater erano:
- riduzione delle sanzioni al 3% per le rateazioni in corso ;
- possibilità di versare il dovuto in 18 rate in cinque anni;
- sospensione delle procedure esecutive una volta presentata l’istanza.
4.2 Rottamazione‑quinquies (legge 199/2025)
Con la rottamazione‑quinquies la definizione agevolata viene ulteriormente estesa. Le caratteristiche principali sono:
- Adesione telematica entro il 30 aprile 2026: il contribuente deve presentare la dichiarazione sul sito dell’agente della riscossione, specificando il numero di rate .
- Pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali: le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51ª le rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027 al 2035; le ultime tre rate scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 .
- Interessi al 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 .
- Effetti sospensivi: la presentazione della domanda sospende la prescrizione, interrompe l’obbligo di versare le rate pregresse e blocca nuovi fermi o ipoteche .
- Inclusione dei debiti in procedure concorsuali: possono essere inseriti i debiti falcidiati da una procedura di sovraindebitamento o da un concordato, con pagamento nella misura prevista dal decreto di omologazione .
- Stralcio delle sanzioni sulle multe stradali: vengono cancellati interessi e aggi di riscossione per le sanzioni amministrative relative al codice della strada .
- Prededucibilità: i versamenti effettuati nell’ambito di procedure concorsuali sono prededucibili .
Il contribuente che aderisce si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti e a versare le rate puntualmente. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici e la ripresa delle procedure di riscossione.
4.3 Definizione agevolata delle liti pendenti (legge 197/2022 e successive)
Oltre alla rottamazione, il legislatore ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Il contribuente può estinguere la causa versando l’intero tributo quando ha perso in primo grado o metà del tributo se ha vinto. L’agevolazione consente di ridurre sanzioni e interessi. La domanda deve essere presentata entro la data indicata dalla legge di riferimento (ad esempio 30 settembre 2023 per la definizione agevolata 2023). La definizione agevolata delle liti è spesso combinata con le rottamazioni per chiudere definitivamente i contenziosi.
4.4 Stralcio dei mini‑debiti e sanatorie straordinarie
Negli ultimi anni sono state introdotte sanatorie per cancellare i debiti di importo ridotto (cd. “mini‑cartelle”). La legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico dei carichi affidati alla riscossione fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000‑2015, con esclusione di risorse UE e sanzioni penali. Analoghi stralci sono stati riproposti nel 2025 e 2026 per importi fino a 200 euro. È fondamentale verificare la propria posizione per comprendere se alcune cartelle siano già state annullate.
4.5 Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Al di fuori delle definizioni agevolate, il contribuente può richiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) dei debiti iscritti a ruolo. Per importi inferiori a 120.000 euro la rateizzazione è concessa automaticamente; per importi superiori occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica. È possibile decadere dalla rateizzazione se non si pagano cinque rate anche non consecutive, ma si può richiedere una nuova rateizzazione per le somme residue.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori cadono in errori che aggravano la loro posizione e rendono più difficile l’accesso alle soluzioni legali. Ecco i più frequenti:
- Ignorare gli atti o buttare le notifiche: non rispondere alle cartelle non le fa sparire; anzi, trascorsi i termini, le somme diventano definitivamente dovute e aumentano di interessi e sanzioni.
- Pagare senza verificare: molti versano somme senza controllare la legittimità dell’atto. Prima di pagare, chiedi a un professionista di analizzare la cartella: potresti scoprire vizi che ne comportano l’annullamento.
- Sottovalutare i tempi: molte procedure hanno termini perentori (30 o 60 giorni). Presentare un ricorso in ritardo comporta l’inammissibilità. Allo stesso modo, le istanze di rottamazione devono essere inviate entro le scadenze previste dalla legge.
- Occultare beni: trasferire beni a parenti o intestare l’immobile al coniuge per sottrarlo ai creditori può configurare reati (es. sottrazione fraudolenta) e rende impossibile accedere alla procedura di sovraindebitamento.
- Omettere informazioni: nella domanda al OCC occorre presentare una documentazione completa e veritiera. Fornire dati incompleti o falsi può portare all’inammissibilità della procedura e a responsabilità penali .
- Non rivolgersi a un professionista: le normative cambiano continuamente; interpretare da soli i termini e le condizioni può portare a errori. L’assistenza di un avvocato esperto consente di scegliere la strategia più adatta.
Consiglio pratico: conserva sempre le buste delle raccomandate per provare la data di notifica, mantieni una copia di tutti i pagamenti effettuati e non firmare piani di rientro senza averli fatti controllare da un legale.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e sentenze principali
| Fonte | Oggetto | Contenuto chiave |
|---|---|---|
| Legge 3/2012, art. 6 | Definizioni | Definisce sovraindebitamento e consumatore come persona fisica che agisce per fini non professionali |
| Legge 3/2012, art. 7 | Presupposti del piano | Prevede il pagamento integrale dei crediti impignorabili e la possibilità di falcidiare i crediti privilegiati al valore di liquidazione ; elenca cause di inammissibilità (recidiva, documentazione incompleta) |
| D.Lgs. 14/2019 (CCII), art. 2 | Definizione di consumatore | Include i soci per i debiti personali e chiarisce che i debiti sociali escludono la qualifica di consumatore |
| Cass. 29746/2025 | Consumatore e fideiussione | Solo i debiti personali consentono l’accesso al piano del consumatore; il socio fideiussore per debiti societari non è consumatore |
| Cass. 30108/2025 | Esdebitazione dell’incapiente | Chi è stato fallito senza esdebitazione non può accedere all’esdebitazione dell’incapiente |
| Cass. 20672/2025 | Creditore colpevole | Il creditore che ha concorso a determinare il sovraindebitamento non può opporsi all’omologazione |
| Cass. 30412/2025 | Eredi e piano del consumatore | L’erede con beneficio d’inventario non può proporre il piano del consumatore |
| Cass. 21048/2025 | Merito creditizio | La negligenza della banca non esclude la colpa del consumatore che contrae debiti senza possibilità di rimborso |
| Cass. 20725/2025 | Obblighi della banca | La banca deve svolgere le indagini necessarie sul merito creditizio, ma l’estensione delle verifiche è valutata caso per caso |
| Cass. 9549/2025 | Moratoria privilegiati | La moratoria di un anno nel piano del consumatore è un termine iniziale e i creditori privilegiati non hanno diritto di voto |
| Tribunale Napoli Nord 2025 | Moratoria come termine finale | La moratoria di due anni nell’accordo di composizione è un termine finale |
| Corte Costituzionale 6/2024 | Liquidazione controllata | Manca un termine fisso per la liquidazione; l’esdebitazione dopo tre anni limita la durata |
| Circolare 6/E 2023 | Definizione agevolata 2023 | Riduce le sanzioni al 3% e spiega la definizione delle cartelle |
| Legge 199/2025, commi 82‑104 | Rottamazione‑quinquies | Regola i termini di adesione, le rate, l’interesse del 3%, gli effetti sospensivi e l’inclusione dei debiti concorsuali |
6.2 Termini e scadenze principali
| Procedura/Atto | Termine | Note |
|---|---|---|
| Ricorso contro avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Presentare alla Corte di giustizia tributaria; in caso di conciliazione, il termine è sospeso |
| Pagamento avviso bonario | 30 giorni | Riduzione delle sanzioni al 10% |
| Rateizzazione cartella di pagamento | 72 rate (fino a 120 straordinaria) | Richiedere prima dell’esecuzione; decadenza dopo cinque rate non pagate |
| Presentazione domanda rottamazione‑quinquies | 30 aprile 2026 | Dichiarazione telematica all’agente della riscossione |
| Prima rata rottamazione‑quinquies | 31 luglio 2026 | Le successive rate a settembre e novembre 2026, poi bimestralmente |
| Interessi rottamazione‑quinquies | Dal 1° agosto 2026 | Tasso del 3% |
| Presentazione domanda di sovraindebitamento | Nessun termine fisso | Dipende dalla tempestività del debitore; la domanda sospende le esecuzioni |
| Omologazione accordo/piano | 6 mesi | Il giudice deve omologare entro sei mesi dalla presentazione |
6.3 Confronto tra strumenti di composizione
| Strumento | Soggetti destinatari | Voto dei creditori | Falcidia dei privilegiati | Durata | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordo di composizione | Imprenditori non fallibili, professionisti con partita IVA | Sì, 60% dei crediti | Sì, pagamento non inferiore alla liquidazione | Variabile (di norma 4‑5 anni) | Possibilità di negoziare con i creditori; tutela degli atti eseguiti |
| Piano del consumatore | Persone fisiche con debiti personali | No | Sì, con moratoria annuale | Variabile (fino a 7 anni) | Non richiede il voto dei creditori; valutazione della buona fede |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori | No | Non applicabile | Dipende dalla vendita dei beni | Cancelled il debito residuo con esdebitazione; tutela del debitore |
| Rottamazione‑quinquies | Titolari di debiti fiscali iscritti a ruolo | Non applicabile | Stralcio sanzioni | Fino a 9 anni (54 rate) | Riduce sanzioni e interessi; sospende le procedure |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Dipende dall’accordo | Non applicabile | Variabile | Assistenza di un esperto indipendente; riservatezza |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Chi può accedere al piano del consumatore?
Il piano è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Anche chi svolge un’attività autonoma può accedere se i debiti da regolarizzare sono personali. La definizione di “consumatore” include i soci di società solo per i debiti non connessi all’impresa . - Cosa succede se la banca ha concesso credito in modo irresponsabile?
Se la banca non ha valutato adeguatamente il merito creditizio, può essere considerata creditore “colpevole”. In tal caso non può contestare la convenienza del piano del consumatore . Tuttavia la responsabilità della banca non esclude la colpa del debitore, come precisato dalla Cassazione n. 21048/2025 . - È possibile inserire i debiti tributari nel piano del consumatore?
Sì, i debiti fiscali possono essere inclusi nel piano. Le imposte che rappresentano risorse proprie dell’UE, l’IVA riscossa e le ritenute non versate non possono essere falcidiate ma solo rateizzate . Gli altri tributi possono essere pagati anche in misura inferiore, purché i creditori ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione . - Qual è la differenza tra accordo di composizione e piano del consumatore?
L’accordo richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, mentre il piano del consumatore non necessita di votazione ma richiede la valutazione della buona fede. L’accordo è adatto a professionisti e imprenditori non fallibili; il piano è riservato ai debitori consumatori. - Cosa accade se non pago le rate della rottamazione‑quinquies?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dai benefici della rottamazione. L’intero debito, comprensivo di sanzioni e interessi, torna esigibile e riprendono le procedure cautelari ed esecutive. - Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho già un piano del consumatore omologato?
Sì, il comma 96 della legge 199/2025 prevede che i debiti oggetto di procedure concorsuali o di sovraindebitamento possono essere compresi nella definizione agevolata . Tuttavia il pagamento deve rispettare quanto stabilito dal decreto di omologazione. - Quanto tempo dura la liquidazione controllata?
Non esiste un termine fisso: la durata dipende dal tempo necessario a liquidare i beni. La Corte Costituzionale ha sottolineato che l’esdebitazione può essere richiesta dopo tre anni . - Cosa succede se ho accettato un’eredità con beneficio d’inventario?
L’erede con beneficio d’inventario risponde dei debiti solo entro i limiti dell’attivo ereditario. Pertanto non può proporre un piano del consumatore, come ribadito dalla Cassazione n. 30412/2025 . - Il creditore ipotecario può opporsi al piano del consumatore?
Può contestare l’ammissione ma non la convenienza se ha concorso a determinare il sovraindebitamento. Inoltre non ha diritto di voto nella procedura . - È possibile richiedere un nuovo piano del consumatore dopo averne già beneficiato?
La legge prevede un limite: non è ammesso presentare un nuovo piano se si è già beneficiato dell’esdebitazione per due volte . Occorre quindi valutare l’opportunità di richiedere una liquidazione controllata o un accordo di composizione. - Cosa sono i crediti impignorabili?
Sono crediti che non possono essere soggetti a esecuzione forzata, come ad esempio gli emolumenti arretrati di stipendio e pensione entro i limiti di legge. Nel piano o accordo devono essere pagati integralmente . - Il debitore può conservare i beni di prima necessità?
Sì, sia nella liquidazione controllata sia nel piano del consumatore è possibile prevedere la conservazione di beni indispensabili (abitazione principale, autovettura per lavoro) se funzionali al sostentamento del debitore e della famiglia. Tale previsione deve essere attentamente valutata e motivata dal gestore. - Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?
È l’istituto che consente al debitore persona fisica, al termine della liquidazione, di ottenere la cancellazione dei debiti residui anche quando non è stato possibile distribuire alcunché ai creditori. Tuttavia non si applica a chi è stato dichiarato fallito senza esdebitazione . - Posso includere i debiti da multe stradali nella rottamazione?
Sì, ma la legge prevede lo stralcio solo degli interessi e degli aggi di riscossione; la quota capitale deve essere pagata interamente . - Come funziona la composizione negoziata per le imprese?
L’imprenditore che prevede la crisi può richiedere la nomina di un esperto indipendente il quale analizza i dati aziendali e aiuta a negoziare con i creditori un piano di risanamento . Il procedimento è volontario, confidenziale e può portare a un accordo che evita la liquidazione giudiziale. - Se vendo la mia casa prima di iniziare la procedura, posso evitare di includerla nel piano?
No. Il trasferimento di beni pochi anni prima della procedura può essere revocato come atto in frode ai creditori. Inoltre il giudice può considerare la vendita come prova di malafede e dichiarare inammissibile il piano. - Quanto costa la procedura di sovraindebitamento?
I costi comprendono il compenso dell’OCC, del gestore e le spese legali. Tali importi possono essere inseriti nel piano e suddivisi tra i membri della famiglia in caso di procedura familiare . In situazioni di particolare fragilità economica è possibile chiedere l’esonero o la riduzione. - Cosa devo fare se ricevo un preavviso di fermo amministrativo?
Contattare subito un professionista per verificare la legittimità della cartella sottostante. È possibile presentare istanza di sospensione e, se si aderisce alla rottamazione, il fermo viene sospeso . - In quanto tempo ottengo l’omologazione del piano?
Il giudice deve decidere entro sei mesi dalla presentazione della proposta . Tuttavia i tempi possono variare a seconda del tribunale e della complessità della situazione. - Una volta ottenuta l’esdebitazione, posso contrarre nuovi debiti?
Sì, ma è consigliabile pianificare con prudenza. In caso di nuovo sovraindebitamento, la legge limita l’accesso alle procedure (es. esdebitazione concessa al massimo due volte ), e la ripetuta insolvenza può compromettere la tua reputazione creditizia.
8. Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’applicazione concreta delle normative, presentiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia). Ogni caso illustra la strategia adottata e i risultati ottenuti.
8.1 Caso 1 – Counselor con debiti tributari e bancari
Profilo: Luigi è un counselor con partita IVA, residente in Calabria, che nel 2023 ha accumulato debiti fiscali per 40.000 euro (IVA e IRPEF) e debiti bancari per 20.000 euro relativi a un prestito personale. Nel 2024 riceve diverse cartelle e un preavviso di fermo sul suo autoveicolo.
Strategia:
- Analisi degli atti: l’Avv. Monardo verifica che alcune cartelle contengono importi prescritti e presenta un’istanza di autotutela per lo stralcio dei debiti prescritti. Contemporaneamente impugna un avviso di accertamento per difetto di motivazione.
- Adesione alla rottamazione‑quinquies: Luigi presenta la domanda entro il 30 aprile 2026 inserendo i carichi residui (circa 30.000 euro). Sceglie il piano in 54 rate da circa 600 euro bimestrali; gli interessi al 3% portano la spesa totale a 33.000 euro .
- Procedura di sovraindebitamento: per i debiti bancari, Luigi avvia un accordo di composizione con l’ausilio dell’OCC. Propone di pagare 20.000 euro in sei anni con il contributo di un familiare, offrendo la cessione di un piccolo immobile di valore pari a 15.000 euro. I creditori votano favorevolmente e il giudice omologa l’accordo.
Risultato: Luigi ottiene la sospensione dei fermi amministrativi e paga le somme dovute in maniera sostenibile. Al termine del piano e della rottamazione resta senza debiti e può continuare l’attività.
8.2 Caso 2 – Piano del consumatore per debiti da garanzie
Profilo: Anna è una counselor che aveva prestato fideiussione per il mutuo della società del marito. Dopo la crisi dell’azienda, la banca chiede a Anna 100.000 euro. Anna non ha attività imprenditoriale e il debito nasce da garanzia.
Strategia:
- Verifica della qualifica di consumatore: secondo la definizione del CCII, Anna è consumatore perché la fideiussione garantiva debiti societari ma era legata all’impresa del marito. Tuttavia la Cassazione n. 29746/2025 ha affermato che il socio fideiussore non è consumatore se la garanzia è strumentale all’attività . Nel caso di Anna, non essendo socia, la fideiussione può essere considerata personale.
- Proposta di piano del consumatore: Anna presenta un piano con l’ausilio dell’OCC: cede una casa di valore 80.000 euro e versa 20.000 euro ottenuti da un prestito familiare. Il piano prevede la falcidia del credito della banca e una moratoria di un anno per i creditori privilegiati .
- Opposizione del creditore: la banca contesta la convenienza, sostenendo che il valore offerto è inferiore al credito. Il giudice verifica che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria e omologa il piano .
Risultato: Anna paga 100.000 euro in due anni, ottenendo la cancellazione del debito residuo grazie all’esdebitazione. La banca non può intraprendere azioni esecutive dopo l’omologazione.
8.3 Caso 3 – Liquidazione controllata per professionista senza beni
Profilo: Marco è un counselor che nel 2022 ha chiuso la sua attività a causa della perdita di clienti. Non ha immobili e possiede solo un’auto di modesto valore. Debiti totali: 50.000 euro (tributari e bancari). Non dispone di redditi per pagare le rate.
Strategia:
- Verifica dell’esdebitazione precedente: Marco non ha mai beneficiato dell’esdebitazione e non è stato dichiarato fallito. Pertanto può accedere alla liquidazione controllata.
- Domanda di liquidazione: presenta la domanda al tribunale, che nomina un liquidatore. L’auto viene venduta per 3.000 euro e distribuita ai creditori. Dopo tre anni, Marco chiede l’esdebitazione.
- Esdebitazione dell’incapiente: poiché il ricavato è insufficiente a soddisfare i creditori, Marco ottiene l’esdebitazione dell’incapiente. In caso contrario avrebbe potuto chiedere l’esdebitazione ordinaria. Si ricorda che l’esdebitazione non è disponibile a chi è stato fallito senza averla ottenuta .
Risultato: i suoi debiti vengono cancellati. Marco può ripartire senza pendenze e, se ottiene nuovi redditi, questi non sono aggredibili dai creditori antecedenti.
8.4 Caso 4 – Composizione negoziata per studio associato
Profilo: Lo studio associato “Counseling & Co.” opera come società tra professionisti (STP) e ha debiti bancari e fornitori per 200.000 euro. La crisi di mercato nel 2025 ha ridotto i ricavi del 30%. I soci vogliono evitare il default e continuare l’attività.
Strategia:
- Attivazione della composizione negoziata: la STP utilizza la piattaforma telematica e richiede la nomina di un esperto negoziatore. L’esperto, indipendente, analizza i conti e rileva che l’impresa è in situazione di squilibrio ma può tornare all’equilibrio con un taglio dei costi e un accordo con le banche.
- Proposta ai creditori: lo studio propone alle banche di allungare la durata dei finanziamenti e ai fornitori di accettare una riduzione del 30% dei crediti. L’esperto redige un documento attestante la fattibilità e lo invia ai creditori .
- Accordo: la maggior parte dei creditori aderisce, preferendo un recupero parziale a un’eventuale liquidazione giudiziale. La STP continua l’attività con un piano di risanamento triennale.
Risultato: grazie alla composizione negoziata, lo studio evita la liquidazione e preserva posti di lavoro. Gli accordi raggiunti sono esecutivi e non soggetti a revocatoria.
Conclusione
Affrontare la crisi personale o professionale non è un segno di debolezza, ma un atto di responsabilità. Il legislatore italiano ha messo a disposizione una vasta gamma di strumenti per consentire ai debitori onesti di uscire dall’impasse e di ricominciare. Dalla rottamazione‑quinquies che permette di estinguere i debiti fiscali con sconti significativi , al piano del consumatore che consente di ristrutturare i debiti personali senza bisogno del voto dei creditori , fino alla liquidazione controllata che offre una via d’uscita anche a chi non dispone di beni , le possibilità sono molte. È però fondamentale scegliere lo strumento giusto e agire tempestivamente.
L’esperienza dimostra che i risultati migliori si ottengono con l’assistenza di un professionista preparato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare vantano anni di pratica nel diritto bancario e tributario e sono in grado di analizzare ogni singolo caso, individuare i vizi degli atti, negoziare con banche e fisco e costruire piani di rientro sostenibili. La sua qualifica di cassazionista, di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore garantisce un approccio completo e aggiornato alle ultime sentenze della Cassazione e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Non rimandare: le scadenze sono stringenti e ogni giorno di ritardo può compromettere la possibilità di azzerare o ridurre i debiti. Grazie agli strumenti illustrati, molti counselor hanno già ottenuto la cancellazione dei debiti e la ripartenza della propria attività. Ora tocca a te.
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