Panettiere con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Gestire un laboratorio di panetteria richiede dedizione e risorse: ingredienti, personale, forni e macchinari vanno finanziati con puntualità. Quando le vendite calano o i costi aumentano, il panettiere può accumulare debiti verso il Fisco e le banche. Ritardi nei pagamenti dell’IVA, imposte o contributi previdenziali generano cartelle esattoriali, ipoteche e pignoramenti; altre volte sono mutui e aperture di credito che non si riesce più a sostenere. La mancanza di una reazione tempestiva può condurre alla chiusura dell’attività e alla perdita del patrimonio. L’obiettivo di questa guida è spiegare, con un linguaggio giuridico‑divulgativo, quali strumenti legali consentono a un artigiano indebitato di difendersi, ridurre il debito e ripartire.

Il quadro normativo italiano offre diverse tutele. La Legge 3/2012 disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento: consente a chi non può accedere alle procedure concorsuali (come gli imprenditori artigiani o i professionisti) di presentare un piano per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. L’articolo 6 definisce lo scopo della procedura e identifica il sovraindebitamento come uno squilibrio duraturo tra le obbligazioni e il patrimonio liquidabile . L’articolo 7 prevede che il debitore possa proporre un accordo ai creditori con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi . Anche la normativa sulla riscossione (D.P.R. 602/1973) consente all’agente della riscossione di pignorare crediti verso terzi, ma impone termini e limiti specifici . Le pronunce più recenti della Corte di cassazione ricordano che il pignoramento speciale, pur avvenendo senza l’intervento del giudice, resta un’azione esecutiva e si applicano le garanzie del codice di procedura civile .

Saper interpretare queste norme e scegliere la strategia corretta è complesso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti di diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità di avvisi di accertamento, cartelle, preavvisi di fermo e pignoramenti;
  • Impugnazioni e sospensive: redazione di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi;
  • Trattative con il Fisco e le banche: richiesta di rateazioni e definizioni agevolate, negoziazione di accordi stragiudiziali con gli istituti di credito;
  • Procedure da sovraindebitamento: predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni del patrimonio;
  • Assistenza giudiziale e stragiudiziale: tutela in ogni fase dell’esecuzione, dal pignoramento alla distribuzione del ricavato.

Se sei un panettiere indebitato e ricevi intimazioni di pagamento o preavvisi di ipoteca, non rimandare: ogni atto contiene scadenze rigide e la tua difesa inizia dal controllo degli errori e dei vizi formali. Per una valutazione personalizzata contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff: potrai esaminare la tua posizione e individuare la strategia più efficace.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Legge 3/2012 e Codice della crisi

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) è il punto di partenza per chi, come un panettiere, non può accedere alle procedure concorsuali ordinarie. Il Capo II, come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), disciplina tre strumenti:

  1. Accordo di composizione della crisi: il debitore propone ai creditori un piano di pagamento, con scadenze e modalità che garantiscano l’integrale pagamento dei creditori privilegiati . È ammesso se il debitore non è soggetto a procedure concorsuali e non ha utilizzato lo stesso strumento nei tre anni precedenti.
  2. Piano del consumatore: destinato ai debitori non imprenditori (o ai piccoli imprenditori non fallibili), permette la ristrutturazione del debito senza l’approvazione dei creditori. Il piano deve essere fattibile e conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la vendita dei beni del debitore con l’assistenza di un liquidatore nominato dal tribunale; al termine della procedura il debitore può ottenere l’esdebitazione.

L’articolo 6 Legge 3/2012 stabilisce la finalità di queste procedure: consentire al debitore sovraindebitato di concludere un accordo con i creditori, definendo il sovraindebitamento come «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile», che rende impossibile adempiere regolarmente . L’articolo 7 precisa che la proposta va presentata con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, indicando le modalità di pagamento e le eventuali garanzie . L’articolo 9 elenca i documenti da depositare, compreso l’elenco dei creditori, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e le scritture contabili per l’imprenditore . Questa documentazione è fondamentale per dimostrare la completezza e la veridicità del piano.

Nel 2021 il Decreto‑legge 118/2021 (convertito in legge 147/2021) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, applicabile anche alle imprese artigiane. L’imprenditore può attivare una piattaforma telematica e nominare un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) per trattare con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate. Dal 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa è entrato pienamente in vigore e ha riordinato la disciplina del sovraindebitamento: le procedure sono ora integrate nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (CCI), agli articoli 65‑89 (concordato minore), 92‑109 (piano di ristrutturazione dei debiti) e 268‑283 (esdebitazione del consumatore incapiente). Nel 2024 e 2025 il legislatore ha emanato decreti correttivi (d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 136/2024) per semplificare l’accesso alle procedure e abbreviare i tempi.

1.2 Normativa sulla riscossione e pignoramenti

I debiti fiscali sono riscossi attraverso il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. L’agente della riscossione (ora Agenzia delle Entrate‑Riscossione, “AER”) può procedere al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi senza passare dal giudice. L’articolo 72‑bis consente di notificare al terzo (banca, cliente) un ordine di pagamento diretto: il terzo deve versare all’AER le somme già maturate entro sessanta giorni e quelle future alle scadenze . Se non adempie, si applicano le sanzioni previste per il pignoramento ordinario . La Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che il pignoramento speciale resta una procedura esecutiva soggetta alla disciplina del codice di procedura civile . In particolare:

  • l’ordine di pagamento al terzo equivale a un pignoramento; il terzo diventa custode e deve rispettare le regole previste dall’art. 546 c.p.c.;
  • il pagamento delle somme esigibili al momento della notifica deve avvenire entro sessanta giorni; per i crediti futuri il pagamento avviene alle scadenze ;
  • il pignoramento può riguardare anche saldi di conto corrente maturati dopo la notifica .

Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (“Testo unico in materia di versamenti e riscossione”), entrato in vigore il 27 marzo 2025, ha riordinato le norme sui versamenti e sulla riscossione. Dal 1° gennaio 2026 gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 saranno sostituiti dagli articoli 169‑176 del nuovo testo unico; per i panettieri cambia poco, perché il legislatore ha riprodotto sostanzialmente le stesse regole, con procedure più digitali e un maggiore scambio di dati tra Agenzia delle Entrate e AER. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha autorizzato l’AER ad accedere alle fatture elettroniche emesse nei sei mesi precedenti e a selezionare i terzi da pignorare: il nuovo art. 1, comma 117, prevede che l’AER possa incrociare i dati per individuare i clienti del debitore e inviare loro l’ordine di pagamento.

1.3 Prassi e circolari dell’Agenzia delle Entrate

Oltre alla normativa, sono rilevanti le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Giustizia. La circolare AER n. 12/2024 ha chiarito che la notifica delle cartelle può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) per i soggetti dotati di domicilio digitale. La circolare MEF n. 7/2023 ha precisato che l’imprenditore agricolo o artigiano può accedere al concordato minore se il volume d’affari è inferiore a 700.000 euro. Nel 2025, il Ministero della Giustizia ha pubblicato nuove Linee guida per gli OCC, che impongono al gestore della crisi di verificare con rigore la veridicità dei dati forniti dal debitore e di comunicare eventuali omissioni al tribunale.

1.4 Giurisprudenza recente (2024‑2025)

La giurisprudenza degli ultimi anni ha approfondito vari aspetti del sovraindebitamento e dei pignoramenti fiscali:

  • Cassazione Sez. III n. 28520/2025: ha stabilito che il saldo attivo del conto corrente pignorato deve essere versato all’Agenzia delle Entrate anche se maturato dopo la notifica; la procedura resta esecutiva e applica le garanzie del c.p.c. .
  • Cassazione Sez. I ord. 14835/2025: in tema di esdebitazione, ha affermato che il debitore incapiente deve dimostrare la meritevolezza e l’assenza di frode; la Corte può rigettare la domanda se emerge una gestione gravemente colpevole dell’impresa.
  • Cassazione Sez. I ord. 30108/2025: ha ribadito che l’esdebitazione del consumatore è subordinata all’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e che la valutazione del giudice può basarsi anche su comportamenti precedenti alla procedura.
  • Corte Costituzionale sent. 82/2025: ha dichiarato illegittima la norma che escludeva gli imprenditori agricoli dalla procedura di esdebitazione, estendendo la tutela anche a chi esercita attività agricole e artigianali.

Queste pronunce sono importanti per i panettieri indebitati, perché dimostrano che l’ordinamento consente il recupero ma tutela anche i diritti dei debitori meritevoli.

1.5 Altre normative rilevanti per i panettieri

Oltre alle leggi citate, vi sono altre normative che incidono sull’attività di panificazione e sulla gestione del debito:

  • Statuto del contribuente (Legge 212/2000): stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati e che il contribuente deve essere informato sui rimedi esperibili. Ad esempio, l’art. 7 impone che gli avvisi riportino tutti gli elementi essenziali (imposte, sanzioni, interessi) e spieghino come e quando ricorrere. Il panettiere può eccepire la nullità di una cartella se la motivazione è carente.
  • D.Lgs. 472/1997 – Sanzioni tributarie: prevede il ravvedimento operoso e consente di ridurre le sanzioni per errori o omissioni. È utile per regolarizzare posizioni fiscali prima che arrivi la cartella.
  • Legge 104/2020 e D.Lgs. 117/2017: hanno introdotto agevolazioni fiscali per le imprese alimentari che investono in macchinari ad alta efficienza energetica o in packaging sostenibile. Il panettiere che investe per ridurre i consumi di gas o energia elettrica può beneficiare di credito d’imposta, riducendo la spesa e prevenendo il sovraindebitamento.
  • Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202: regolamenta la costituzione e il funzionamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Stabilisce i requisiti dei gestori, i controlli, la tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia. Il debitore deve rivolgersi a un OCC iscritto per attivare le procedure di sovraindebitamento; affidarsi a soggetti non autorizzati può compromettere la procedura.
  • Linee guida del 2025 per gli OCC: il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei commercialisti, ha pubblicato linee guida che impongono agli OCC di garantire trasparenza, imparzialità e supporto ai debitori. Il gestore deve verificare la completezza dei documenti e segnalare eventuali omissioni. Questa maggiore professionalità tutela il panettiere e accresce la fiducia nel sistema.

1.6 Cause del sovraindebitamento dei panettieri

Comprendere le cause aiuta a prevenire il problema. Le principali ragioni che portano un panettiere a indebitarsi sono:

  • Aumento dei costi delle materie prime: il prezzo della farina, del burro e dell’energia è aumentato fortemente negli ultimi anni a causa della volatilità dei mercati internazionali e delle crisi geopolitiche. Contratti di fornitura flessibili e clausole di indicizzazione dei prezzi possono aiutare a gestire meglio i costi.
  • Costi dell’energia e dei macchinari: i forni elettrici o a gas consumano molta energia. La sostituzione con macchinari ad alta efficienza, incentivata da crediti d’imposta, può abbattere la bolletta del 30‑40 %. Senza interventi di efficientamento, i costi fissi rimangono alti anche se il fatturato scende.
  • Dipendenza da pochi clienti: alcuni panifici forniscono pane a ristoranti o mense in esclusiva. Se un cliente importante ritarda i pagamenti o rescinde il contratto, il flusso di cassa si riduce bruscamente. Per evitare questo rischio è consigliabile diversificare la clientela.
  • Gestione contabile insufficiente: la tenuta irregolare dei registri IVA e la mancanza di bilanci periodici possono portare a errori di calcolo dell’imposta e a sanzioni. L’articolo 9 della Legge 3/2012 richiede che il debitore depositi le scritture contabili degli ultimi tre esercizi ; chi non tiene correttamente la contabilità rischia di vedersi rigettato il piano.
  • Investimenti eccessivi finanziati a debito: acquistare un nuovo forno o ristrutturare il locale con un leasing senza disporre di un piano finanziario può generare debiti insostenibili. Prima di indebitarsi, è utile redigere un business plan con l’aiuto di un commercialista.
  • Competizione e calo dei consumi: la concorrenza dei grandi supermercati e la riduzione dei consumi di pane pro capite mettono in difficoltà i piccoli panifici. Diversificare l’offerta (dolci, prodotti senza glutine, servizi di consegna) può aiutare.

Analizzando queste cause con il supporto di un professionista è possibile adottare misure preventive: controllo dei costi, contratti più equilibrati, efficientamento energetico, gestione contabile accurata.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando il panettiere riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un pignoramento, deve agire rapidamente. Di seguito viene descritta una procedura standard (le scadenze indicano giorni lavorativi salvo diversa precisazione). È sempre consigliato affidarsi a un professionista per valutare i termini esatti.

2.1 Avviso di accertamento e avviso bonario

  1. Ricezione dell’avviso: l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un avviso di accertamento o un avviso bonario per imposte non versate (IVA, Irpef, contributi). L’atto indica l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
  2. Verifica e richiesta documenti: entro 30 giorni è possibile chiedere l’accesso agli atti per controllare l’esistenza di errori (omessa notificazione, prescrizione, vizio di motivazione). È fondamentale verificare l’indirizzo di notifica e la delega dell’ufficio.
  3. Raccolta delle prove: si analizzano contabilità e documenti (scontrini, fatture, dichiarazioni fiscali) per contestare l’atto.
  4. Ravvedimento operoso: prima della scadenza della cartella si può definire la posizione con il ravvedimento, pagando l’imposta e ridotte sanzioni.
  5. Ricorso: se il contribuente decide di impugnare l’accertamento, deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’atto presentando un’istanza cautelare.
  6. Mediazione: per importi inferiori a 50.000 euro, la presentazione del ricorso produce automaticamente la fase di mediazione con l’ufficio. Se la mediazione non si chiude, il ricorso prosegue.

2.2 Cartella di pagamento e intimazione

  1. Notifica della cartella: la cartella è l’atto con cui l’AER richiede il pagamento di imposte, contributi o sanzioni. Deve indicare dettagliatamente le somme, le causali e la data dell’iscrizione a ruolo. La notifica può avvenire via PEC o a mezzo posta.
  2. Controllo dei termini: la cartella deve essere notificata entro determinati termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione). Un errore sui termini rende l’atto nullo.
  3. 60 giorni per pagare o impugnare: entro 60 giorni dalla notifica, il contribuente può:
  4. Pagare l’intero importo o richiedere la rateizzazione fino a 72 rate mensili (più rate se dimostra temporanea difficoltà economica);
  5. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria per contestare la cartella, eccependo la nullità dell’atto, la prescrizione o l’inesigibilità;
  6. Accedere alla definizione agevolata (rottamazione) se prevista da un decreto legge; in tal caso l’impugnazione va valutata attentamente per evitare decadenze.
  7. Intimazione di pagamento: se la cartella non è pagata e sono trascorsi almeno 120 giorni, l’AER può notificare un avviso di intimazione. Anche qui il contribuente ha 5 giorni per pagare prima che inizi l’esecuzione forzata.

2.3 Pignoramento presso terzi e espropriazione

  1. Ordine di pagamento al terzo: trascorsi 60 giorni dalla cartella (o 5 dall’intimazione), l’AER può procedere al pignoramento. Ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, l’ordine di pagamento diretto al terzo sostituisce l’atto di citazione del pignoramento . Il terzo (banca, cliente, datore di lavoro) è obbligato a versare all’erario le somme presenti sul conto corrente o le pigioni dovute al debitore, entro 60 giorni .
  2. Difese del debitore: il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto dell’AER a procedere (ad esempio perché il debito è già estinto) oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali del pignoramento. È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia del pignoramento.
  3. Pignoramento mobiliare o immobiliare: se il pignoramento presso terzi non è sufficiente, l’AER può procedere al pignoramento dei beni mobili o immobili. La vendita all’asta viene gestita dal giudice dell’esecuzione.
  4. Preavviso di fermo e iscrizione ipotecaria: l’AER può iscrivere un’ipoteca sugli immobili del debitore o disporre il fermo amministrativo dei veicoli previa notifica di un preavviso; anche questi atti sono impugnabili.

2.4 Rapporti con le banche e gli istituti di credito

Molti panettieri contraggono finanziamenti per l’acquisto di macchinari, forni o furgoni. In caso di ritardo, la banca può risolvere il contratto e iscrivere ipoteca sui beni dati in garanzia. È importante:

  • Rinegoziare il mutuo o il leasing: spesso la banca è disposta a allungare la durata o a concedere una moratoria se il debitore dimostra di avere difficoltà temporanee.
  • Verificare l’usura e l’anatocismo: alcuni contratti bancari applicano interessi usurari o prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Un’analisi tecnica può portare all’annullamento di parte del debito e al recupero delle somme indebitamente pagate.
  • Opporsi al decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può opporsi entro 40 giorni e contestare clausole abusive o la validità del contratto.

3. Difese e strategie legali

La scelta dello strumento difensivo dipende dalla natura del debito, dal tipo di atto notificato e dalle condizioni economiche del panettiere. Di seguito sono illustrate le principali strategie.

3.1 Contestare gli atti impositivi e di riscossione

  1. Eccepire la prescrizione: molti tributi si prescrivono in cinque o dieci anni; se l’AER notifica la cartella oltre tale termine, il debito è estinto. Il termine decorre dall’anno in cui l’imposta doveva essere versata.
  2. Verificare la notifica: la cartella deve essere notificata al domicilio fiscale o via PEC. Notifiche a indirizzi errati o a soggetti diversi dal contribuente sono nulle.
  3. Motivazione dell’avviso: l’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei fatti e degli elementi di prova. La mancanza di motivazione comporta la nullità.
  4. Opposizione al pignoramento: come visto, il pignoramento speciale è esecutivo ma resta soggetto al controllo giudiziale . Il debitore può opporsi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo o se il terzo non è effettivamente debitore.
  5. Transazione fiscale: per le procedure concorsuali (concordato minore o piani di ristrutturazione) il debitore può formulare una proposta di transazione all’Erario, chiedendo la riduzione o la dilazione delle imposte.

3.2 Rottamazione e definizioni agevolate

Periodicamente il legislatore introduce definizioni agevolate delle cartelle. Nel 2023 è stata istituita la “rottamazione quater”, prorogata nel 2024, che consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta e una piccola parte delle sanzioni. La legge di bilancio 2026 prevede una nuova definizione agevolata con le seguenti caratteristiche:

  • Ambito: cartelle affidate alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2021; importo massimo per singola cartella 1.000 euro.
  • Benefici: stralcio totale di sanzioni e interessi, pagamento del capitale in un’unica soluzione o in 18 rate.
  • Procedura: presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2026 tramite il portale AER; l’esito viene comunicato via PEC. Il pagamento della prima rata avviene a luglio 2026.

Sebbene la rottamazione riduca l’importo dovuto, occorre valutare se sia più conveniente proporre un ricorso (che può annullare completamente la cartella) o aderire alla definizione. In alcuni casi la rottamazione sospende i termini del contenzioso; in altri no. È quindi utile farsi assistere da un professionista.

3.3 Sovraindebitamento: accordo, piano e liquidazione

Quando i debiti sono troppo elevati per essere pagati tramite rateizzazione o rottamazione, il panettiere può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il percorso prevede:

  1. Analisi della situazione: il gestore della crisi raccoglie i documenti (bilanci, dichiarazioni, elenco dei debiti e dei creditori) e valuta la sostenibilità di un accordo.
  2. Nomina dell’OCC: il debitore si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina un gestore. L’Avv. Monardo, come professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione della domanda.
  3. Predisposizione del piano: a seconda della situazione, si sceglie tra:
  4. Accordo di ristrutturazione: richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi; prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati .
  5. Piano del consumatore: non richiede il voto dei creditori ma la valutazione di fattibilità del tribunale; adatto a debitori persone fisiche con debiti personali o derivanti da piccole imprese.
  6. Liquidazione controllata: i beni del debitore vengono liquidati e il ricavato distribuito ai creditori; al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione.
  7. Deposito dell’istanza: la domanda, accompagnata dal piano e dalla documentazione, viene depositata presso il tribunale competente . Il giudice convoca i creditori e, se il piano è ammissibile, omologa la procedura.
  8. Esecuzione e controllo: il gestore vigila sull’esecuzione del piano, sulla distribuzione delle somme e sul rispetto delle scadenze. In caso di inadempimento, i creditori possono chiedere la risoluzione.

3.4 Piano del consumatore: requisiti di meritevolezza

Il piano del consumatore è spesso la soluzione per un panettiere con debiti personali (mutui, finanziamenti, garanzie personali). Il tribunale valuta la meritevolezza, cioè l’assenza di dolo o colpa grave. La Cassazione ha precisato che il giudice può rigettare la domanda se il debitore ha nascosto beni, distratto il patrimonio o assunto obbligazioni imprudenti . È quindi essenziale documentare ogni spesa e dimostrare di aver agito con buona fede. Per ottenere l’approvazione, il piano deve prevedere il pagamento di almeno una parte dei debiti e offrire un vantaggio rispetto alla liquidazione.

3.5 Liquidazione e esdebitazione del consumatore incapiente

Se il patrimonio è insufficiente a soddisfare i creditori, il debitore può optare per la liquidazione controllata. Un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni e distribuisce il ricavato. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). La procedura è prevista dagli articoli 268‑283 CCI; l’articolo 283 richiede che il debitore dimostri di essere meritevole e di non avere commesso atti in frode. La giurisprudenza del 2025 ha chiarito che l’esdebitazione può essere negata se il fallito ha tenuto una contabilità lacunosa o ha distratto beni, anche se il comportamento risale agli anni precedenti alla procedura.

3.6 Approfondimento sui contenuti dell’accordo e sull’omologazione

L’articolo 8 della Legge 3/2012 stabilisce cosa deve contenere la proposta di accordo con i creditori. Oltre alla ristrutturazione dei debiti con cessione dei redditi futuri , la norma prevede che, se i beni del debitore non sono sufficienti, il piano sia sottoscritto da terzi che apportano ulteriori garanzie . Il legislatore consente inoltre di prevedere una moratoria fino a un anno per i creditori estranei al piano, a condizione che (a) il piano garantisca comunque il pagamento a scadenza, (b) l’esecuzione sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice e (c) la moratoria non riguardi crediti impignorabili . Questa flessibilità permette al panettiere di proporre un programma di rientro sostenibile, magari con un periodo iniziale di respiro per investire nel rilancio del business.

L’articolo 10 disciplina il procedimento. Se la proposta è completa, il giudice fissa un’udienza e dispone la comunicazione ai creditori tramite raccomandata o PEC ; ordina inoltre la pubblicazione della proposta nel registro delle imprese per le attività commerciali . Durante la fase di esame, per un massimo di 120 giorni non possono essere avviate o proseguite azioni esecutive o sequestri . Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano , consentendo al panettiere di lavorare senza la minaccia di pignoramenti. Le procedure esecutive possono essere sospese una sola volta .

L’articolo 11 regola il raggiungimento dell’accordo: i creditori comunicano il proprio voto all’OCC; per l’omologazione è necessario il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70 % dei crediti . Il piano non pregiudica i diritti dei fideiussori e non determina la novazione delle obbligazioni . Se il debitore non rispetta i pagamenti verso le agenzie fiscali entro 90 giorni, l’accordo è revocato .

Infine, l’articolo 12 prevede che l’OCC trasmetta al giudice la relazione sui consensi espressi. Il giudice omologa l’accordo se sono rispettati i requisiti; gli effetti dell’accordo durano fino a un anno e sospendono le azioni esecutive . Se il piano viene risolto o i creditori estranei non sono pagati, gli effetti cessano e l’accordo può essere revocato.

Conoscere nel dettaglio queste norme aiuta il professionista a predisporre piani efficaci e a spiegare ai creditori perché accettare l’accordo conviene anche a loro: in assenza di un piano, la procedura esecutiva rischia di produrre un ricavato inferiore e tempi più lunghi.

3.7 Pignoramento speciale: articoli 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973

Per comprendere come difendersi dal pignoramento, occorre analizzare più da vicino gli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973. L’articolo 72 disciplina il pignoramento di fitti o pigioni: l’agente della riscossione ordina all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente i canoni all’erario entro quindici giorni dalla notifica . Se l’affittuario non paga, si applicano le norme del codice di procedura civile .

L’articolo 72‑bis, invece, introduce il pignoramento dei crediti verso terzi. L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario le somme già maturate entro 60 giorni e quelle future alle rispettive scadenze . La norma precisa che questo strumento non si applica ai crediti pensionistici e che resta fermo il limite stabilito dall’articolo 545 c.p.c. per la pignorabilità dei salari .

Il pignoramento speciale presenta diversi vantaggi per l’agente della riscossione: non richiede l’intervento del giudice e consente di bloccare immediatamente i flussi di denaro. Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che si tratta comunque di un’azione esecutiva: il terzo diventa custode delle somme e si applicano le garanzie previste dagli articoli 546 e 547 c.p.c. . Il debitore può proporre opposizione se la somma pignorata è superiore a quanto effettivamente dovuto o se il pignoramento riguarda crediti non ancora esigibili.

Dal 1° gennaio 2026 gli articoli 72 e 72‑bis saranno sostituiti dagli articoli 169‑176 del nuovo testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025). Le nuove disposizioni confermano la struttura del pignoramento speciale ma introducono procedure digitali e un maggiore scambio di informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e la banca dati della fatturazione elettronica. Per i panettieri questo significa che l’AER potrà individuare rapidamente i clienti a cui emettere l’ordine di pagamento. Il tempestivo ricorso e l’assistenza legale diventano quindi ancora più cruciali.

4. Strumenti alternativi e negoziazione con banche e fornitori

Oltre alle procedure descritte, esistono altri strumenti utili al panettiere indebitato:

  1. Accordo di ristrutturazione con gli istituti di credito: è una trattativa privata con la banca per ridurre o riscadenzare il debito. Può prevedere la conversione di linee di credito a breve in finanziamenti a medio termine, l’abbattimento degli interessi o la rinuncia a parte del capitale. Il creditore può accettare per evitare l’azione giudiziaria.
  2. Piani di rientro con i fornitori: i fornitori (mulini, grossisti) preferiscono incassare gradualmente anziché perdere il cliente. Un piano di rientro scritto, con scadenze e garanzie (ad esempio cambiali o pagamento a mezzo RIBA), può evitare azioni monitorie.
  3. Transazione stragiudiziale: con l’assistenza di un avvocato, è possibile definire transazioni che estinguano il debito in cambio del pagamento di una quota parte. La transazione deve essere formalizzata in scrittura privata autenticata e notificata per evitare pretese future.
  4. Assicurazioni del credito: in alcuni contratti di fornitura è possibile attivare la copertura assicurativa per i mancati pagamenti; ciò riduce il rischio e permette di ottenere dilazioni.
  5. Mediazione e arbitrato: per le controversie con banche e fornitori si può attivare la mediazione civile (obbligatoria per controversie bancarie) o l’arbitrato presso la Camera di Commercio. Queste procedure sono più rapide del giudizio ordinario e consentono soluzioni creative.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori sottovalutano i segnali di allarme e commettono errori che aggravano la situazione. Ecco i principali e i consigli per evitarli:

ErrorePerché è pericolosoConsiglio pratico
Ignorare le notificheLa legge presume la conoscenza degli atti: non ritirare la raccomandata non ferma i termini.Ritira sempre le raccomandate e controlla la PEC. In caso di vacanza contatta l’ufficio postale o delega un familiare.
Pagare solo una parte del debito senza accordoIl pagamento parziale non sospende l’esecuzione e può essere considerato riconoscimento del debito.Richiedi la rateazione tramite l’apposito modulo all’AER; se non puoi pagare, valuta la rottamazione o la procedura di sovraindebitamento.
Aspettare troppo prima di agireI termini per ricorrere sono brevi: 60 giorni per le cartelle e 5 giorni per l’intimazione.Contatta subito un professionista per valutare la difesa; chiedi la sospensione in via cautelare.
Nascondere beni o trasferirli a familiariLe donazioni e le vendite simulate sono revocabili e possono comportare reati.Prima di compiere qualsiasi atto di disposizione, valuta la procedura di sovraindebitamento che consente di salvaguardare il patrimonio essenziale.
Affidarsi a soggetti non qualificatiConsulenti improvvisati possono consigliare pratiche illegali come l’auto fallimento o l’evasione fiscale.Rivolgiti a professionisti iscritti in albi (avvocati, commercialisti) e ad OCC autorizzati.
Non fornire documenti completi all’OCCL’omissione di debiti o cespiti può comportare la revoca della procedura e l’accusa di frode.Prepara con cura l’elenco dei debiti, dei beni e dei redditi; collabora con il gestore per costruire un piano credibile.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Procedure e termini principali

Atto/ProceduraRiferimento normativoTermini per agireEffetti
Avviso di accertamentoD.P.R. 600/1973 e L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; mediazione obbligatoria sotto 50.000 €.Contesta l’imposta accertata; in assenza di ricorso diventa definitivo.
Cartella di pagamentoD.P.R. 602/197360 giorni per pagare, richiedere rateazione o ricorrere.Decorso il termine, l’AER può iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento.
Intimazione di pagamentoArt. 50 D.P.R. 602/19735 giorni per pagare prima della procedura esecutiva.L’AER può procedere al pignoramento e al fermo amministrativo.
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973Il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme già esigibili; alle scadenze quelle future .Blocco dei crediti verso terzi senza intervento del giudice; il debitore può proporre opposizione.
Accordo di composizione della crisiLegge 3/2012 artt. 6‑10Deposito del piano presso il tribunale; tempi variabili.Consente la ristrutturazione dei debiti con l’approvazione dei creditori; sospende le azioni esecutive.
Piano del consumatoreArtt. 65‑79 CCIDomanda presentata tramite OCC; omologazione del tribunale.Ristruttura i debiti senza voto dei creditori; richiede meritevolezza.
Liquidazione controllata ed esdebitazioneArtt. 268‑283 CCILiquidazione del patrimonio e riparto; esdebitazione se meritevole.Estinzione dei debiti residui dopo la liquidazione; tutela il debitore incapiente.

6.2 Strumenti di definizione agevolata (in vigore a gennaio 2026)

StrumentoNormativa di riferimentoCaratteristicheScadenze
Rottamazione quater (2023‑2024)D.L. 34/2023 conv. in L. 56/2023Estinzione di cartelle affidate entro il 30/06/2022; pagamento del capitale e riduzione delle sanzioni.Domande chiuse nel 2024; pagamenti delle rate in corso.
Definizione agevolata 2026Legge 199/2025, art. 1 comma 117Stralcio di sanzioni e interessi per debiti fino a 1.000 €; pagamento del capitale in 18 rate.Istanza entro 30/04/2026; prima rata a luglio 2026.
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Riduce le sanzioni se il contribuente regolarizza spontaneamente l’imposta prima della cartella.Varia in base al ritardo (entro 14 giorni sanzione 0,1% al giorno).
Transazione fiscaleArt. 182‑ter L.F. (applicabile per concordato e piani)Permette di ridurre imposte e interessi in concordato o accordi di ristrutturazione.Tempistica legata alla procedura concorsuale.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un panettiere e ho ricevuto una cartella di pagamento per IVA non versata. Posso impugnarla?

Sì. La cartella di pagamento può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. È opportuno verificare se l’imposta sia effettivamente dovuta, se la cartella sia motivata e se sia stata notificata nei termini. In caso di errori, è possibile chiedere l’annullamento.

2. Quali termini ho per richiedere la rateizzazione della cartella?

La domanda di rateizzazione va presentata all’AER entro 60 giorni dalla notifica. Puoi ottenere fino a 72 rate mensili (o più, se dimostri la temporanea situazione di difficoltà). Se rispetti le scadenze, la procedura esecutiva è sospesa.

3. Se non pago la cartella entro 60 giorni, cosa succede?

L’AER può iscrivere un’ipoteca sui tuoi immobili, notificare un preavviso di fermo sul veicolo o procedere al pignoramento presso terzi. Riceverai un’intimazione di pagamento con 5 giorni di tempo per saldare prima del pignoramento.

4. Il pignoramento presso terzi deve essere convalidato dal giudice?

No. L’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 consente all’AER di inviare direttamente al terzo (ad esempio la banca) un ordine di pagamento . Tuttavia si applicano le garanzie del processo esecutivo e puoi proporre opposizione per contestare la legittimità .

5. Posso proteggere il mio conto corrente aziendale dal pignoramento?

È difficile impedire il pignoramento se la cartella è legittima, ma puoi ridurre il danno aprendo un conto dedicato alle spese correnti e chiedendo la rateizzazione. Se ritieni il pignoramento illegittimo (per esempio per prescrizione), puoi proporre opposizione.

6. Come funziona il concordato minore?

Il concordato minore (artt. 65‑89 CCI) consente all’imprenditore sotto soglia di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori con l’assistenza di un OCC. Serve il voto dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti e l’omologazione del tribunale. Prevede la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di continuare l’attività.

7. Posso accedere al piano del consumatore se ho debiti con la banca?

Sì, se sei una persona fisica e i debiti derivano da bisogni personali o dall’attività artigiana non assoggettabile al fallimento. Il piano può includere debiti bancari, fiscali e verso fornitori. Il giudice valuta la meritevolezza e la fattibilità.

8. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

L’accordo richiede il voto dei creditori e può essere impedito da una minoranza qualificata; il piano del consumatore non richiede votazione ma è controllato dal tribunale. Il piano è più adatto per i debiti personali e di piccole imprese, mentre l’accordo è utile quando occorre la ristrutturazione dei debiti commerciali con maggioranza di consensi.

9. Cosa succede se non rispetto le rate di un accordo o del piano?

Il mancato pagamento di due rate consecutive può determinare la risoluzione dell’accordo o del piano e la ripresa delle azioni esecutive. Alcuni piani prevedono una tolleranza del 10% sulle rate. È importante avvisare il gestore e proporre modifiche prima di incorrere nella decadenza.

10. Posso includere le cartelle esattoriali nella procedura di sovraindebitamento?

Sì. Le imposte e le cartelle possono essere comprese nell’accordo o nel piano. L’Agenzia delle Entrate si comporta come un creditore e può votare; in molti casi accetta la riduzione o la dilazione perché il piano garantisce un recupero maggiore rispetto all’esecuzione individuale.

11. Se aderisco alla rottamazione, posso ancora presentare ricorso?

La presentazione della domanda di rottamazione sospende l’esecuzione ma non sempre sospende i termini del ricorso. In generale, se intendi impugnare la cartella per vizi sostanziali, è consigliabile proporre il ricorso entro i termini e valutare la rottamazione come soluzione alternativa. In caso di accoglimento del ricorso, la domanda di rottamazione resta senza oggetto.

12. Posso salvare la mia abitazione?

L’AER può iscrivere ipoteca sulla casa ma può procedere all’esecuzione solo se il debito supera 120.000 euro e l’immobile non è l’unica abitazione principale del debitore. La procedura di sovraindebitamento e il piano del consumatore possono prevedere il mantenimento della casa, con pagamenti rateizzati e la sospensione delle azioni esecutive.

13. Come si calcola il compenso del gestore della crisi?

Il compenso del gestore è stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 e dipende dalla complessità della pratica e dall’attivo realizzato. Spesso viene anticipato dal debitore e rimborsato parzialmente dai creditori in sede di riparto. L’Avv. Monardo fornisce un preventivo trasparente prima di iniziare la procedura.

14. Cosa devo fare se la banca mi notifica un decreto ingiuntivo?

Hai 40 giorni per presentare opposizione al tribunale competente. Puoi eccepire la nullità del contratto, l’usurarietà degli interessi o la presenza di anatocismo. Se il giudice sospende la provvisoria esecuzione del decreto, la banca non può procedere al pignoramento fino alla decisione finale.

15. È possibile cancellare un fermo amministrativo sul veicolo?

Sì. Il fermo viene iscritto dopo la notifica del preavviso e il mancato pagamento del debito. Puoi chiederne la cancellazione pagando il debito o aderendo alla rateizzazione/rottamazione. In caso di impugnazione della cartella, è possibile chiedere al giudice la sospensione del fermo.

16. Posso avviare un’attività estera se sono sovraindebitato in Italia?

In teoria sì, ma l’AER può pignorare i crediti e i beni che hai in Italia. Inoltre, aprire conti esteri o trasferire beni potrebbe essere considerato fraudolento. È preferibile risolvere la crisi con gli strumenti previsti dalla legge e ripartire in modo legale.

17. Quali documenti devo preparare per l’OCC?

Devi fornire l’elenco completo dei tuoi debiti (cartelle, prestiti, fornitori), l’elenco dei beni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le scritture contabili (se sei imprenditore), i contratti bancari, i registri IVA e ogni documento relativo alle entrate e alle uscite. Questa documentazione servirà a predisporre il piano .

18. Quanto tempo dura la procedura di sovraindebitamento?

La durata varia: la fase preliminare (nomina dell’OCC e predisposizione del piano) dura in media 2‑3 mesi; l’omologa del tribunale può richiedere altri 2‑4 mesi. L’esecuzione del piano dura fino a quando sono pagate le rate (di solito 3‑5 anni). La liquidazione può durare più a lungo se occorre vendere immobili.

19. Se ho pagato parte del debito, posso ancora accedere all’esdebitazione?

Sì. Il pagamento parziale non preclude l’accesso alla procedura, ma sarà considerato nella ripartizione. L’esdebitazione è concessa se restano debiti non soddisfatti al termine della liquidazione e se il debitore è meritevole.

20. Come posso contattare lo studio dell’Avv. Monardo?

Puoi compilare il form di contatto alla fine di questa guida o scrivere una PEC all’indirizzo dello studio. Indica i tuoi dati, il tipo di atto ricevuto e allega documenti (cartella, avviso, contratto). Riceverai una risposta rapida con le prime indicazioni e un preventivo per l’assistenza.

21. Posso trasformare la mia ditta individuale in SRL per proteggere il patrimonio?

Sì. La trasformazione è possibile e consente di limitare la responsabilità dei soci ai conferimenti. Tuttavia, i debiti contratti prima della trasformazione restano personali e possono essere recuperati dai creditori sul patrimonio personale. La trasformazione comporta costi notarili e obblighi di bilancio, ma offre una maggiore protezione per i nuovi debiti. Prima di procedere è consigliabile consultare un commercialista e un avvocato per valutare costi e benefici.

22. La banca può applicare tassi usurari su un mutuo per l’acquisto del forno?

No. La legge sull’usura (legge 108/1996) stabilisce che i tassi d’interesse non possono superare il “tasso soglia” stabilito trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Se un contratto di mutuo o leasing applica interessi superiori alla soglia, il giudice può dichiarare la nullità delle clausole usurarie e ricalcolare il debito. Un’analisi econometrica del contratto può far emergere l’usura e ridurre l’importo dovuto. L’Avv. Monardo collabora con consulenti tecnici per verificare questi aspetti.

23. Posso compensare crediti d’imposta con le cartelle esattoriali?

Sì. Il sistema F24 consente di compensare crediti d’imposta (ad esempio IVA a credito, bonus investimenti) con debiti iscritti a ruolo. La compensazione è ammessa se il credito è certo, liquido ed esigibile e se il contribuente è in regola con la presentazione delle dichiarazioni. Attenzione: l’utilizzo in compensazione non sospende la riscossione; è necessario presentare la richiesta all’AER e attendere la verifica.

24. Esistono beni impignorabili che l’AER non può aggredire?

Sì. Alcuni beni sono protetti: gli stipendi e le pensioni sono pignorabili solo nei limiti fissati dall’art. 545 c.p.c.; gli strumenti necessari per l’attività lavorativa (ad esempio un forno professionale) sono impignorabili fino a un certo valore; l’unica abitazione principale è impignorabile se il debito verso l’AER non supera 120.000 € e non è di lusso. Tuttavia, l’iscrizione di ipoteca è comunque possibile e può essere eseguita se il debito supera 20.000 €. È importante verificare la categoria catastale dell’immobile e l’importo del debito prima di agire.

25. Se lavoro come dipendente, la cessione del quinto può essere pignorata dall’AER?

La cessione del quinto dello stipendio è un finanziamento garantito da trattenuta diretta. Secondo la Cassazione, l’AER può pignorare la parte residua dello stipendio, ma non può superare il limite complessivo previsto dall’art. 545 c.p.c. (che considera anche la cessione del quinto). Ad esempio, se già paghi il 20 % dello stipendio per la cessione, il pignoramento non può superare un ulteriore 10 % per i crediti fiscali. È dunque possibile che lo stipendio subisca più trattenute, ma sempre entro il limite complessivo del 50 % stabilito dalla legge.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione di rottamazione

Scenario: un panettiere ha accumulato debiti con l’AER per 35.000 € (imposte e interessi) relativi agli anni 2018‑2020. Nel 2024 ha ricevuto tre cartelle (15.000 €, 12.000 €, 8.000 €). Nel 2026 viene introdotta la definizione agevolata per debiti inferiori a 1.000 €, ma queste cartelle superano tale limite.

Opzione 1 – Rottamazione quater (già chiusa): se il panettiere avesse aderito entro il 2024, avrebbe potuto pagare solo l’imposta e i contributi, risparmiando sanzioni e interessi per circa 8.000 €. La prima rata sarebbe stata dovuta entro il luglio 2023, ma il termine è ormai decorso.

Opzione 2 – Ricorso: il professionista analizza le cartelle e scopre che una cartella contiene sanzioni prescritte. Presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria; dopo la sospensione, la cartella viene annullata e il debito si riduce a 23.000 €.

Opzione 3 – Accordo di ristrutturazione: con il supporto di un OCC, il panettiere presenta un accordo ai creditori. Il piano prevede il pagamento di 23.000 € in 60 rate (circa 383 € al mese) e l’esdebitazione del residuo. I creditori approvano perché la vendita coattiva della panetteria darebbe un ricavo inferiore. Il panettiere mantiene l’attività e paga le rate con gli incassi.

8.2 Simulazione di pignoramento presso terzi

Scenario: il panettiere non paga la cartella di 10.000 € entro 60 giorni. L’AER, grazie all’accesso ai dati delle fatture elettroniche previsto dalla legge di bilancio 2026, individua il principale cliente (un ristorante) a cui il panettiere fornisce pane e pizze.

Azione dell’AER: notifica al ristorante un ordine di pagamento diretto per 10.000 €. Il ristorante deve versare le somme dovute al panettiere entro 60 giorni . Il panettiere viene informato e si vede negare i pagamenti.

Difesa: il panettiere, assistito dall’Avv. Monardo, contesta che il debito sia prescritto e propone opposizione agli atti esecutivi. Il giudice sospende il pignoramento perché l’AER non ha rispettato i termini di notifica della cartella. Il ristorante può quindi pagare il panettiere. Nel frattempo si negozia con l’AER una rateizzazione.

8.3 Simulazione di esdebitazione del consumatore incapiente

Scenario: un panettiere, dopo aver chiuso l’attività, ha debiti personali per 120.000 € e un unico immobile di valore modesto. Non lavora più come imprenditore e percepisce un reddito da lavoro dipendente di 1.200 € al mese.

Procedura: si avvale dell’art. 283 CCI per l’esdebitazione del consumatore incapiente. Presenta domanda al tribunale tramite l’OCC, allegando la documentazione . Il giudice verifica l’assenza di dolo o colpa grave (meritevolezza) e, dopo la liquidazione del piccolo patrimonio, dichiara cancellati i debiti residui. Il panettiere può così ripartire senza gravami.

9. Prevenire il sovraindebitamento e gestire la ripartenza

Evitare di cadere nella spirale del debito è meglio che doverne uscire. Sebbene alcune circostanze (crisi economiche, pandemie, fluttuazioni dei prezzi) non dipendano dal singolo imprenditore, esistono pratiche preventive che un panettiere può adottare:

  1. Pianificazione finanziaria: predisporre un business plan realista che includa proiezioni di entrate, costi fissi (affitti, utenze, leasing) e costi variabili (materie prime). Un piano consente di capire quante vendite servono per coprire le spese e quale margine resta per investimenti o imprevisti. Aggiornare il piano ogni semestre aiuta a reagire agli aumenti dei costi.
  2. Monitoraggio della liquidità: tenere un cash flow mensile consente di individuare in anticipo eventuali picchi di uscite. Se a fine mese scade il leasing del forno e i pagamenti dei fornitori, occorre assicurarsi di avere incassato dai clienti. Utilizzare software di gestione contabile o farsi assistere da un commercialista permette di avere sempre sotto controllo l’andamento.
  3. Diversificazione della clientela e dei prodotti: non dipendere da un unico cliente riduce il rischio di insolvenza. Offrire anche pasticceria, pizza al taglio, pane biologico o senza glutine amplia la platea di consumatori. Investire in servizi di consegna a domicilio o e‑commerce può aprire nuovi mercati.
  4. Contratti chiari con i clienti: quando si fornisce pane a ristoranti o mense, è importante stipulare contratti che prevedano tempi di pagamento certi e penali per il ritardo. In questo modo si riduce la possibilità di ritardi cronici e si può agire rapidamente in caso di insolvenza.
  5. Ricorso alle assicurazioni sul credito: le polizze assicurative sui crediti commerciali tutelano l’imprenditore in caso di mancato pagamento da parte dei clienti. Il costo della polizza è spesso inferiore alle perdite subite per insolvenza.
  6. Aggiornamento professionale: conoscere la normativa fiscale e le agevolazioni consente di sfruttare opportunità come il credito d’imposta per investimenti 4.0 o i bonus energia. Partecipare a corsi di formazione e seguire le circolari dell’Agenzia delle Entrate aiuta a evitare errori e sanzioni.
  7. Creazione di una riserva: destinare una parte degli utili a un fondo di riserva permette di far fronte a imprevisti senza ricorrere a prestiti costosi. Anche un piccolo accantonamento mensile può fare la differenza quando occorre sostituire un macchinario.
  8. Dialogo con il commercialista: un rapporto continuo con il commercialista o il consulente del lavoro consente di ottimizzare il carico fiscale, evitare versamenti errati e gestire le scadenze. Il commercialista può inoltre avvisare tempestivamente se i pagamenti dei contributi sono in ritardo e proporre rateazioni.
  9. Promozione del benessere psicologico: l’indebitamento può avere conseguenze sulla salute mentale dell’imprenditore. Monitorare lo stress, chiedere supporto a familiari, colleghi o professionisti aiuta a mantenere lucidità nelle scelte. Un imprenditore sereno gestisce meglio la propria attività.

Quando la crisi è stata superata grazie alla ristrutturazione o all’esdebitazione, è importante non ripetere gli errori. Ripartire con una struttura di costi più leggera, adottare la pianificazione finanziaria e mantenere un dialogo aperto con i creditori consente alla panetteria di crescere in modo sostenibile. L’Avv. Monardo e il suo team non si limitano a gestire le procedure ma offrono anche supporto strategico per la ripartenza, collaborando con commercialisti e consulenti aziendali.

10. Procedura giudiziale di opposizione alle cartelle e agli atti esecutivi

Nonostante il tentativo di definire il debito in via amministrativa, può rendersi necessario agire in giudizio. La procedura dipende dal tipo di atto contestato e dalla norma che si ritiene violata.

10.1 Ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento

L’avviso di accertamento, l’avviso di addebito o la cartella di pagamento possono essere impugnati dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (CGT). Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per gli avvisi emessi dagli enti previdenziali). Le principali fasi sono:

  1. Redazione del ricorso: deve indicare l’ufficio che ha emesso l’atto, il numero e la data della notifica, i motivi di impugnazione (vizi di motivazione, calcolo errato, prescrizione) e la domanda (annullamento totale o parziale). Il ricorso è sottoscritto dal contribuente o dal difensore abilitato (avvocato, commercialista iscritto nell’elenco).
  2. Mediazione tributaria: per gli atti fino a 50.000 euro, il ricorso produce un periodo di sospensione di 90 giorni in cui l’ufficio può proporre una mediazione. Il contribuente può accettare una riduzione del debito e definire la controversia senza andare a sentenza.
  3. Deposito presso la CGT: il ricorso si deposita telematicamente tramite il sistema SIGIT o presso la segreteria della CGT competente. Occorre allegare la prova della notifica del ricorso all’ufficio, l’atto impugnato e l’eventuale documentazione probatoria. Viene versato il contributo unificato in base al valore della controversia.
  4. Istanza cautelare: per evitare che nel frattempo l’AER proceda alla riscossione, è possibile presentare un’istanza di sospensione degli effetti dell’atto. Il presidente della CGT valuta il fumus boni iuris (la probabilità di accoglimento) e il periculum in mora (il danno grave e irreparabile).
  5. Discussione e sentenza: dopo la fase istruttoria, la CGT fissa l’udienza. Le parti depositano memorie illustrative e documenti. La sentenza può confermare o annullare in tutto o in parte l’atto. Se la CGT dà torto al contribuente, è possibile proporre appello alla CGT di secondo grado e poi ricorso in Cassazione per motivi di diritto.

Un panettiere che impugna una cartella perché prescritta deve allegare la prova dell’ultimo atto interruttivo notificato dall’Agenzia; se l’AER non dimostra la notifica, la CGT annulla l’atto. È inoltre possibile contestare la qualificazione dell’attività: ad esempio, i proventi derivanti da prodotti senza glutine possono beneficiare dell’aliquota IVA agevolata (4 %) se rientrano tra gli alimenti di prima necessità. Una corretta difesa può ridurre notevolmente il debito.

10.2 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando l’AER avvia il pignoramento o iscrive ipoteca, la tutela passa al giudice civile ordinario. Esistono due tipi di opposizione:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto dell’AER di procedere. È ammessa quando il debito è già stato pagato, quando la cartella è nulla o prescritta, o quando manca la notifica. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o entro il termine stabilito per la conversione del pignoramento. La domanda si propone con citazione avanti al tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’AER. Il giudice può sospendere l’esecuzione se sussistono gravi motivi.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali dell’atto, ad esempio l’errata indicazione dell’importo, l’assenza di autorizzazione o la violazione delle modalità di notifica. Il termine è di 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Anche in questo caso il giudice può concedere la sospensione.

Nel giudizio di opposizione la parte deve depositare copia della cartella, della notifica e degli eventuali pagamenti. Se la causa riguarda la proprietà o la qualificazione giuridica di un bene pignorato, può essere coinvolto anche un terzo che rivendica la titolarità (art. 619 c.p.c.). La competenza spetta al tribunale in composizione monocratica; la decisione è impugnabile in Corte d’Appello.

10.3 Costi e tempi del giudizio

Agire in giudizio comporta costi (contributo unificato, compensi professionali, eventuali consulenze tecniche) e tempi non sempre brevi. Tuttavia, per importi elevati o quando l’atto è palesemente illegittimo, il risparmio ottenuto può essere significativo. Ad esempio, contestare un pignoramento illegittimo può evitare il blocco del fatturato e consentire di stipulare un accordo con l’AER. L’Avv. Monardo valuta sempre la convenienza economica del giudizio e propone soluzioni alternative (transazioni, rottamazioni) se più vantaggiose.

11. Differenze tra imprenditore individuale e società

Un panificio può essere gestito come impresa individuale o come società (di persone o di capitali). La forma giuridica incide sulla responsabilità e sulle procedure applicabili in caso di debiti.

11.1 Impresa individuale e ditta familiare

La maggior parte dei panifici artigianali in Italia è costituita come impresa individuale o ditta familiare. In questi casi:

  • Responsabilità illimitata: il titolare risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti dell’impresa. Se il panettiere non paga, i creditori possono pignorare la casa (salvo che si tratti dell’unica abitazione e il debito non superi 120.000 €), il conto personale e altri beni.
  • Non fallibilità: l’impresa individuale è soggetta alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e dal CCI; non può essere dichiarata fallita (ora “liquidazione giudiziale”) se non supera i requisiti di fallibilità (ricavi inferiori a 200.000 € e debiti inferiori a 500.000 €). Questo consente di accedere al piano del consumatore o al concordato minore.
  • Agevolazioni fiscali: i redditi dell’impresa confluiscono nell’IRPEF del titolare; esistono regimi forfettari che consentono di pagare un’imposta sostitutiva ridotta se i ricavi non superano 85.000 €. Questi regimi semplificati possono ridurre il carico fiscale e prevenire debiti tributari.

11.2 Società di persone (SNC, SAS)

In una società in nome collettivo (SNC) o in una società in accomandita semplice (SAS), i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, salvo l’accomandante nella SAS che risponde nei limiti della quota. In caso di debiti fiscali o bancari:

  • L’AER può iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci e procedere al pignoramento; tuttavia deve prima escutere la società e poi i soci.
  • Le società di persone sono fallibili (liquidazione giudiziale) se superano le soglie di ricavi e debiti; in tal caso si applica il CCI con nomina del curatore. Anche i soci illimitatamente responsabili possono essere coinvolti nella procedura.
  • I soci possono accedere individualmente alla procedura di sovraindebitamento solo per i debiti estranei all’attività sociale; altrimenti devono ricorrere al concordato minore o agli accordi di ristrutturazione disciplinati dal CCI.

11.3 Società di capitali (SRL, SPA)

Le società a responsabilità limitata (SRL) e le società per azioni (SPA) separano il patrimonio sociale da quello dei soci. Le principali caratteristiche sono:

  • Responsabilità limitata: i soci rischiano solo il capitale conferito; i creditori possono agire sui beni sociali ma non sul patrimonio personale (salvo garanzie personali). Ciò rende più sicura l’investimento ma richiede adempimenti contabili più rigidi.
  • Fallibilità: se la società è insolvente, può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale. Per prevenire l’insolvenza, l’amministratore deve attivare tempestivamente gli strumenti di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) e segnalare la perdita di continuità aziendale.
  • Possibilità di transazione fiscale: le società possono proporre transazioni fiscali in sede di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione ex artt. 63‑84 CCI. Ciò consente di ridurre imposte e interessi in cambio di un piano di pagamento credibile.

Per un panettiere che lavora da anni come impresa individuale, valutare la trasformazione in SRL può essere opportuno per limitare la responsabilità; tuttavia, occorre considerare i maggiori costi di gestione e le regole più rigide in tema di bilancio e capitale sociale.

12. Ruolo del Gestore della crisi e dell’OCC

Il Gestore della crisi è la figura centrale nelle procedure di sovraindebitamento. Nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi, ha compiti di controllo, verifica e mediazione. Le principali funzioni sono:

  • Verifica della documentazione: il gestore controlla che il debitore abbia prodotto tutti i documenti richiesti dall’articolo 9 della Legge 3/2012 (elenco dei creditori, dichiarazioni dei redditi, scritture contabili) . In caso di omissioni segnala al tribunale l’incompletezza.
  • Redazione della relazione particolareggiata: descrive la situazione economica del debitore, il valore dei beni, l’ammontare dei debiti e la fattibilità del piano. La relazione viene trasmessa ai creditori e al giudice ed è fondamentale per la valutazione del piano.
  • Gestione delle trattative: il gestore contatta i creditori, illustra la proposta e raccoglie i voti. Può proporre modifiche al piano per favorire il consenso.
  • Controllo dell’esecuzione: una volta omologato l’accordo o il piano, il gestore vigila sull’adempimento. Se il debitore non paga, riferisce al giudice e ai creditori e propone la risoluzione.
  • Imparzialità: il gestore è terzo e indipendente; non può essere parente del debitore o del creditore e deve rispettare il codice deontologico. Le linee guida del 2025 sottolineano l’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo.

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è l’ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia a gestire le procedure. Ogni OCC tiene un registro dei gestori disponibili e attribuisce le pratiche in base all’ordine cronologico e alle competenze. Rivolgersi a un OCC riconosciuto garantisce la validità della procedura; l’elenco completo è pubblicato sul sito del Ministero.

Per i panettieri indebitati, scegliere un gestore esperto nel settore alimentare può fare la differenza: conosce le dinamiche delle forniture, i margini e le stagionalità e può proporre ai creditori piani realistici. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore e professionista fiduciario di un OCC, offre questa competenza unita all’esperienza forense.

13. Storia delle definizioni agevolate e delle rottamazioni

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate (o “rottamazioni”) per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali pagando solo imposte e contributi. Conoscere la storia di queste misure aiuta a comprendere come possono evolvere in futuro.

Anno e riferimento normativoCaratteristiche principaliScadenzeOutcome
Rottamazione 2016 (D.L. 193/2016)Estinzione delle cartelle affidate entro il 31/12/2016, pagamento in max 5 rate, esclusione di sanzioni e interessi di mora.Domande entro aprile 2017; prima rata luglio 2017.Molti contribuenti hanno aderito, riducendo il debito ma pagando in tempi rapidi.
Rottamazione bis 2017 (D.L. 148/2017)Inclusione delle cartelle 2017, possibilità di rateizzare in 10 rate.Domande entro ottobre 2017; ultimi pagamenti 2018.Consentì di rientrare a chi era decaduto dalla prima rottamazione.
Rottamazione ter 2018 (D.L. 119/2018)Dilazione in 18 rate (5 anni), stralcio delle sanzioni, possibilità di utilizzare F24 con compensazione.Domande entro aprile 2019; pagamento dal 2019 al 2023.Ha avuto larga adesione grazie alla dilazione lunga.
Saldo e stralcio 2019 (Legge 145/2018)Stralcio di imposte e contributi per i contribuenti con ISEE sotto 20.000 €; pagamento in percentuale (16%, 20%, 35%).Domande entro luglio 2019; pagamenti fino al 2021.Ha permesso a molti contribuenti con reddito basso di estinguere i debiti a costo ridotto.
Rottamazione quater 2023 (D.L. 34/2023)Inclusione delle cartelle fino al 30/06/2022; pagamento in 18 rate su 5 anni; stralcio di sanzioni e interessi; possibilità di rate non costanti.Domande entro ottobre 2023; pagamenti dal 2023 al 2028.Molti debitori hanno aderito, ma il numero di rate lunghe ha diluito gli incassi dello Stato.
Definizione agevolata 2026 (Legge 199/2025)Stralcio totale di sanzioni e interessi per cartelle inferiori a 1.000 €; pagamento del capitale in 18 rate; possibilità di compensare con crediti.Istanza entro aprile 2026; prima rata luglio 2026.Mira a liberare l’AER dai crediti di difficile recupero e dare sollievo ai piccoli debitori.

Per i panettieri, aderire a queste definizioni può essere utile se il debito è composto da molte cartelle di importo medio/basso e non vi sono vizi rilevanti da far valere in giudizio. Tuttavia, ogni definizione richiede il pagamento puntuale di tutte le rate; l’omesso versamento fa decadere dal beneficio e comporta la perdita delle somme già versate. È quindi fondamentale valutare se la rata sia sostenibile nel lungo periodo.

13.1 Vantaggi e limiti delle definizioni agevolate

Vantaggi:

  • Riduzione del debito: si pagano solo imposte e contributi; si eliminano sanzioni, interessi e aggio.
  • Sospensione delle azioni esecutive: durante la rottamazione, l’AER non può procedere con pignoramenti o ipoteche.
  • Programmazione dei pagamenti: rateizzare consente di distribuire l’impatto finanziario su più anni.

Limiti:

  • Perdita di ogni altra agevolazione: aderendo alla rottamazione si rinuncia a contestare la cartella; eventuali ricorsi pendenti devono essere rinunciati.
  • Decadenza: il mancato pagamento di una rata comporta la revoca della definizione e la riattivazione del debito con l’aggiunta di sanzioni e interessi; le somme già versate vengono trattenute.
  • Esclusione di alcune cartelle: multe stradali, contributi previdenziali di iscritti alle casse professionali e recupero di aiuti di Stato non sono rottamabili.

Valutare i pro e i contro con l’assistenza di un avvocato esperto è essenziale per evitare scelte impulsive.

14. Novità 2026 e prospettive future

Gli anni 2025 e 2026 segnano un passaggio importante nel sistema della riscossione e nella pace fiscale italiana. Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) riordina le norme sulle imposte e sui prelievi e sostituirà, dal 1° gennaio 2027, molte disposizioni del D.P.R. 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999. Tra le novità, l’articolo 47 del nuovo testo prevede che, quando il pagamento è eseguito tramite pignoramento presso terzi, il terzo che riveste la qualifica di sostituto d’imposta deve applicare una ritenuta del 20 % sulle somme pagate ; questa disposizione estende alle esecuzioni fiscali le regole sulle ritenute alla fonte, aumentando la collaborazione tra sostituti d’imposta e fisco. Il decreto, inoltre, digitalizza le procedure: l’Agenzia delle Entrate potrà accedere alle fatture elettroniche per individuare i crediti pignorabili e inviare gli ordini di pagamento via piattaforma telematica. Per i panettieri ciò significa che i clienti potranno ricevere gli ordini di pignoramento in tempi rapidissimi; sarà quindi ancora più importante contestare tempestivamente eventuali vizi dell’atto e farsi assistere da un professionista.

Sul fronte della pace fiscale, la Legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) introduce la “Rottamazione‑quinquies”, una nuova definizione agevolata delle cartelle. Secondo l’articolo 1, la misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 senza pagare sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio . Possono aderire anche i contribuenti che erano decaduti dalle precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nel nuovo ambito applicativo . Restano esclusi i debiti già estinti con la Rottamazione‑quater e quelli relativi a contributi oggetto di accertamento . La rottamazione riguarda non solo le imposte derivanti dalle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973) ma anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS ; il contribuente deve versare solo il capitale e le spese di notifica ed esecutive .

Le regole operative sono dettagliate: entro il 30 aprile 2026 occorre presentare la domanda tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Si può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o un piano di 54 rate bimestrali spalmate su nove anni . Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; le rate successive seguono una cadenza bimestrale fino al 2035 . Dal 1° agosto 2026 è previsto l’addebito di interessi al 3 % annuo . La procedura sospende le azioni esecutive dal momento della domanda fino alla scadenza della prima rata. In caso di mancato pagamento di una rata si decade dai benefici e le somme già versate sono considerate acconto ; si applicano quindi nuovamente sanzioni e interessi. L’AER metterà a disposizione, nella propria area riservata, l’elenco dei carichi definibili .

Questa nuova rottamazione, ribattezzata “quinquies”, rappresenta un’ulteriore opportunità per i panettieri con cartelle di vecchia data. Permette di estinguere debiti risalenti a più di venti anni con un versamento diluito; tuttavia richiede impegno e puntualità. Occorre quindi valutare se aderire convenga rispetto ad altre soluzioni: chi ha un debito elevato, ma viziato da prescrizione o errori, potrebbe ottenere un annullamento completo tramite ricorso; chi invece ha molte cartelle di modico importo può trarre vantaggio dalla rottamazione. La scelta dipende dalla situazione economica e dalla prospettiva a lungo termine. Inoltre, le future riforme annunciate dal Governo prevedono un rafforzamento del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte se il contribuente si regolarizza spontaneamente entro un anno e una riforma del processo tributario che aumenterà il ruolo del contraddittorio preventivo. Seguire l’evoluzione normativa è fondamentale per non perdere occasioni di risanamento.

L’Avv. Monardo e il suo staff monitorano costantemente queste novità. Come esperti nella gestione delle crisi da sovraindebitamento, possono spiegare ai panettieri come funziona la nuova rottamazione, predisporre la domanda telematica e verificare se conviene aderire o proporre un ricorso. Inoltre, il team assiste nella verifica del nuovo Testo unico della riscossione e dei suoi effetti: ad esempio, il terzo che effettua pagamenti a seguito di pignoramento deve ora trattenere il 20 % come ritenuta , e la digitalizzazione aumenterà i controlli incrociati tra fatture elettroniche e incassi. Agire con anticipo, informarsi e farsi guidare da professionisti qualificati permette di sfruttare le opportunità offerte dalla legge e di prevenire le future azioni esecutive.

Conclusione

Essere panettieri con debiti non significa essere senza speranza. L’ordinamento italiano offre molteplici strumenti per difendersi dal Fisco e dalle banche, dalla contestazione degli atti impositivi alle procedure di sovraindebitamento. La Legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come un perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio e consente di proporre accordi con i creditori . Il D.P.R. 602/1973 prevede pignoramenti diretti ma impone termini e garanzie , e la giurisprudenza ha chiarito che la procedura resta soggetta al controllo giudiziale . Le novità legislative del 2025 – dal Testo unico sui versamenti alla legge di bilancio 2026 – rendono la riscossione più efficiente, ma il contribuente meritevole può comunque ottenere la tutela.

Agire tempestivamente è fondamentale. Ignorare una cartella o un pignoramento comporta il blocco dei conti e la perdita di beni. Affidarsi a professionisti esperti permette di individuare vizi formali, eccepire la prescrizione, negoziare piani sostenibili e, se necessario, accedere alla procedura di sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per analizzare gratuitamente il tuo caso, predisporre ricorsi, trattare con l’Agenzia delle Entrate e le banche e accompagnarti nella ristrutturazione dei debiti.

Se sei in difficoltà con il Fisco o con le banche, non aspettare che la situazione precipiti. Contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata: insieme potete bloccare le azioni esecutive, evitare pignoramenti e ipoteche e costruire un piano di rientro su misura. La tua panetteria può tornare a sfornare pane con serenità: basta scegliere la strategia legale giusta.

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