Artigiano con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

In Italia moltissimi artigiani, micro‐imprenditori e professionisti lavorano ogni giorno con passione per creare valore con le proprie mani. In un mercato sempre più complesso capita tuttavia di accumulare debiti tributari, contributivi e bancari che minacciano di travolgere l’attività e il patrimonio personale. Ignorare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, mutui o finanziamenti in sofferenza può avere conseguenze gravi, come fermi amministrativi, pignoramenti di conti correnti, ipoteche e perfino la vendita forzata dei beni d’impresa o della casa. Le norme italiane prevedono però molti strumenti di difesa che permettono di ridurre i debiti, sospendere le esecuzioni e arrivare a vere e proprie esdebitazioni, cioè alla cancellazione dei debiti residui.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata a gennaio 2026 per chi, in qualità di artigiano o piccolo imprenditore, si trova in difficoltà economica. Analizzeremo le norme e la giurisprudenza più recenti, spiegheremo passo per passo cosa fare dopo la notifica di un atto e illustreremo le strategie legali, amministrative e negoziali per difendersi da Fisco e banche. L’approccio è pratico: forniremo tabelle riepilogative, esempi numerici e risposte alle domande più frequenti. Il punto di vista è sempre quello del debitore: l’obiettivo non è evitare le proprie responsabilità ma trovare soluzioni legali per uscire dall’impasse e ripartire.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati civilisti, tributaristi e commercialisti con competenza su tutto il territorio nazionale. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e svolge la funzione di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, così come integrato nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Lo Studio dell’Avv. Monardo assiste privati e imprese nelle controversie con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate-Riscossione, predisponendo:

  • analisi degli atti e verifica della legittimità della pretesa tributaria o bancaria;
  • redazione di ricorsi e opposizioni per la sospensione delle esecuzioni e l’annullamento di cartelle, avvisi, decreti ingiuntivi;
  • trattative con banche e creditori per rinegoziazione di mutui, piani di rientro e transazioni stragiudiziali;
  • proposte di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazioni controllate presso l’OCC, con l’obiettivo di ottenere esdebitazioni e ripartire;
  • difesa in giudizio nei casi di usura bancaria, anatocismo e clausole abusive dei contratti di fideiussione.

Operiamo sia in sede stragiudiziale che giudiziale. I nostri professionisti possono presentare istanze di sospensione, ricorsi alle commissioni tributarie (ora Corte di giustizia tributaria), opposizioni all’esecuzione, ricorsi straordinari e reclami cautelari, affiancando il cliente sino all’eventuale giudizio di cassazione. Siamo inoltre abilitati a seguire tutte le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII e a partecipare alle trattative con l’Agenzia delle Entrate o con gli istituti di credito per chiudere i debiti in modo sostenibile.

Ti invitiamo, se sei un artigiano in difficoltà o un privato con debiti, a contattare l’Avv. Monardo tramite il modulo in fondo a questa pagina per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è fondamentale: alcune difese devono essere attivate entro termini stretti (10, 30 o 60 giorni), e ogni mese che passa fa crescere interessi e sanzioni. Non aspettare che il problema peggiori: informati ora e costruisci con noi la tua via d’uscita.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Norme fondamentali per artigiani indebitati

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto con D.Lgs. 14/2019 e modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha sostituito definitivamente dal 15 luglio 2022 la precedente Legge 3/2012 sul sovraindebitamento. È il riferimento principale per gli artigiani indebitati che non rientrano nelle procedure di liquidazione giudiziale (ex fallimento) ma che hanno comunque bisogno di strumenti per gestire e ridurre i debiti. Le norme da conoscere includono:

  • Art. 67 CCII: disciplina la moratoria nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, consentendo al debitore di sospendere per un periodo (ora fino a due anni grazie alla modifica del D.Lgs. 136/2024) il pagamento dei creditori privilegiati. La Cassazione ha chiarito che il periodo indicato dalla vecchia legge, “fino a un anno”, era da intendere come termine iniziale per il pagamento, non come limite massimo per saldare tutto .
  • Art. 63 CCII: regola gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le modifiche del 2024 consentono di proporre la falcidia (riduzione) o la dilazione di tributi e contributi con l’intervento del professionista indipendente, e prevedono che le agenzie fiscali si pronuncino entro 90 giorni; decorsi i termini o in caso di mancata adesione, l’accordo può essere omologato con un cram‑down fiscale .
  • Art. 268 CCII e seguenti: introducono la liquidazione controllata, procedura concorsuale destinata a debitori incapaci di proporre un piano o un accordo ma con un patrimonio realizzabile. Il debitore o i creditori (quando il debito supera 50 000 €) possono chiedere la liquidazione; alcuni beni (stipendi, crediti alimentari, beni impignorabili, usufrutto) sono esclusi . La procedura prevede l’esdebitazione nel finale se il debitore ha collaborato e non ha commesso frodi .
  • Art. 281 – 283 CCII: disciplinano l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale (ex fallimento) e nella liquidazione controllata. La Corte Costituzionale ha segnalato un possibile vizio di legittimità costituzionale dell’art. 281, che stabilisce che il giudice decide sull’esdebitazione nel decreto di chiusura della procedura e che le istanze successive sono inammissibili .
  • Art. 72‑bis del DPR 602/1973: disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della riscossione senza intervento del giudice. La Cassazione nel 2025 ha precisato che, se il terzo non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia e l’Agente deve procedere con pignoramento ordinario .
  • Art. 19 DPR 602/1973, modificato dal D.Lgs. 110/2024, consente all’Agenzia delle Entrate di concedere dilazioni di pagamento fino a 84–108 rate per debiti inferiori a 120 000 € (e fino a 109 rate per importi maggiori), con rate non necessariamente costanti . Questo strumento è complementare al piano di rientro o all’accordo di ristrutturazione.

Altre norme rilevanti sono l’art. 544 c.p.c. (pignoramento del quinto dello stipendio), l’art. 1 commi 231–252 Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) relativo alla rottamazione quater e quinquies, e gli articoli del Codice civile su obbligazioni e garanzie (ad esempio art. 1815 c.c. sull’interesse oltre soglia usura, art. 1957 c.c. sulla scadenza della fideiussione, art. 2740 c.c. sulla responsabilità patrimoniale del debitore). Nel prosieguo vedremo come queste norme interagiscono.

1.2 Giurisprudenza recente su esdebitazione e sovraindebitamento

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale fornisce chiarimenti fondamentali sull’interpretazione del CCII e delle normative previgenti. Riportiamo alcune sentenze e ordinanze significative, con particolare attenzione agli orientamenti del 2025–2026:

AnnoPronunciaPrincipio affermatoRiferimenti
2025Cass. ord. n. 14835/2025La Suprema Corte ha ribadito che i debitori soggetti a fallimento o a liquidazione del patrimonio (procedura ex art. 14‑terdecies Legge 3/2012) possono ottenere l’esdebitazione solo se rispettano le condizioni specifiche previste dagli articoli 142 L.fall. e 14‑terdecies L. 3/2012; non possono invocare automaticamente gli articoli 278–282 CCII introdotti nel 2022 .Cassazione; massima riportata da siti autorevoli
2025Cass. ord. n. 30108/2025Ha chiarito che l’esdebitazione è la fase conclusiva della procedura e che deve essere richiesta nella stessa istanza di chiusura; i debitori falliti non possono presentare successivamente una domanda di esdebitazione o basarsi sulle nuove norme per ottenere il beneficio .Cassazione (EIUS)
2025Cass. ord. n. 4201/2025In ambito fallimentare, la Corte ha precisato che la semplice accettazione da parte del Fisco di un piano di rateizzazione del debito non esclude tali somme dal calcolo del requisito di insolvenza necessario per la dichiarazione di fallimento; il mancato rispetto del piano consente all’Agenzia delle Entrate la riscossione immediata .Cassazione
2025Corte cost. ord. n. 189/2025Il giudice delle leggi ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281 CCII per eccesso di delega: la norma prevede che l’esdebitazione può essere concessa solo al momento della chiusura della procedura, escludendo le istanze successive; ciò potrebbe violare i principi di ragionevolezza e uguaglianza .Corte costituzionale
2025Cass. n. 9549/2025In tema di moratoria nel piano del consumatore, la Corte ha precisato che il periodo indicato dalla legge (1 anno, ora 2 anni) rappresenta il termine entro il quale si può iniziare a pagare i creditori privilegiati e non un limite alla durata dei pagamenti; la moratoria non preclude piani con rate anche oltre dieci anni, purché i creditori siano soddisfatti equamente .Cassazione
2025Cass. n. 30214/2025Riguardo al pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/73, la Corte ha stabilito che se il terzo non versa le somme entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia senza necessità di un’azione del debitore; l’Agente deve procedere con un nuovo pignoramento ordinario .Cassazione
2025Cass. n. 15114/2025In tema di usura bancaria, la Cassazione ha statuito che nella verifica del tasso effettivo globale (TEG) devono essere inclusi tutti i costi collegati (spese di intermediazione, polizze assicurative). Se il TEG supera il tasso soglia, la clausola di interessi è nulla e l’interesse è sostituito da quello legale .Cassazione
2025Cass. ord. n. 27460/2025Ha ribadito la nullità delle clausole di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) in mancanza di un accordo scritto successivo alla delibera CICR; la banca deve provare che le rimesse erano solutorie prima di eccepire la prescrizione .Cassazione
2025Cass. ord. n. 30214/2025 (pignoramenti)Ha precisato che i pignoramenti ex art. 72‑bis perdono efficacia se il terzo non paga entro 60 giorni e devono essere rinnovati in forma ordinaria .Cassazione
2024Cass. ord. su fideiussioni ABILa Corte ha limitato la nullità delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI alle clausole cosiddette “tossiche” (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.); le altre pattuizioni rimangono valide .Cassazione

Oltre alle pronunce appena elencate, è utile ricordare che il Tribunale di Torino ha pubblicato una guida sulle condizioni per ottenere l’esdebitazione nelle varie procedure. Per la liquidazione ex L. 3/2012 richiede, tra l’altro, la cooperazione del debitore, l’assenza di frodi, l’impegno a cercare lavoro e la parziale soddisfazione dei creditori ; per il fallimento è necessario non aver distratto beni, non aver ricevuto esdebitazioni negli ultimi dieci anni e aver collaborato con gli organi della procedura . Nella liquidazione giudiziale (nuovo fallimento) e nella liquidazione controllata il numero di esdebitazioni ottenibili è limitato e sono esclusi alcuni debiti (ad esempio quelli alimentari, le multe, i risarcimenti per danni da responsabilità extra contrattuale) .

1.3 Rottamazione e definizioni agevolate nella legge di bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 213/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Questa definizione agevolata consente di pagare le somme dovute senza interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione; occorre versare solo il capitale e i costi della procedura. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali: le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026, le rate successive (4–51) il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ogni anno dal 2027, mentre le ultime tre rate cadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 . È previsto un interesse annuo del 3 % dal 1° agosto 2026. L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 .

Un aspetto importante è l’effetto protettivo automatico della rottamazione quinquies: dal momento in cui l’istanza è ricevuta, l’Agente della riscossione non può avviare né proseguire azioni esecutive, non può iscrivere nuove ipoteche o fermi amministrativi e i termini di prescrizione restano sospesi . Ciò offre una boccata d’ossigeno a chi sta subendo o teme pignoramenti. Le rate della rottamazione devono tuttavia essere pagate puntualmente; il mancato versamento di due rate consecutive fa decadere dal beneficio, con conseguente ripresa delle azioni di riscossione .

1.4 Moratoria e piani del consumatore

La figura dell’artigiano sovraindebitato ricade spesso nella definizione di “consumatore” per la parte di debiti non professionali. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) è uno strumento negoziale in cui il debitore propone un piano di rimborsi sostenibile, con possibile moratoria. La Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 9549/2025, che la moratoria è un termine di sospensione dell’inizio del pagamento ai privilegiati e non di completamento, consentendo piani di lunga durata . Inoltre, il Tribunale può emettere un decreto ai sensi dell’art. 70 CCII che, fino all’omologazione, blocca nuove azioni esecutive e nuove iscrizioni di ipoteche o fermi . Tra i requisiti per ottenere tale decreto rientrano la competenza territoriale, l’assenza di procedure concorsuali in corso, la completezza della documentazione e la meritevolezza, cioè il comportamento diligente del debitore . La giurisprudenza ammette piani anche di sette-dieci anni se equilibrati e idonei a soddisfare i creditori .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un artigiano riceve una cartella di pagamento, un avviso di accertamento, un precetto o un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate o di una banca, è fondamentale reagire tempestivamente e in modo strutturato. Di seguito viene illustrato un percorso operativo basato su normative e prassi aggiornate.

2.1 Verifica della notifica e raccolta documenti

  1. Controlla la regolarità della notifica: accertati che l’atto sia stato notificato all’indirizzo corretto e nel rispetto delle forme (raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, ufficiale giudiziario). Molte opposizioni si vincono per difetto di notifica.
  2. Richiedi l’estratto di ruolo: per le cartelle di pagamento è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’estratto di ruolo per verificare la corretta iscrizione del debito, eventuali prescrizioni e duplicazioni.
  3. Raccogli tutti i contratti bancari: recupera i contratti di finanziamento, i piani di ammortamento, gli estratti conto e la documentazione sulle garanzie (fideiussioni). Spesso contengono clausole abusive (anatocismo, usura) che possono essere contestate .
  4. Calcola l’esposizione debitoria totale: redigi un prospetto dei debiti tributari, previdenziali, bancari, locativi, fornitori, distingui tra debiti con privilegio, chirografari (senza garanzia), debiti personali e dell’impresa. Solo conoscendo il perimetro si può scegliere la strategia adeguata.

2.2 Scadenze per impugnare e sospendere

Tipo di attoTermine per ricorsoNorme di riferimentoNote
Cartella di pagamento60 giorni per ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria).Art. 19 D.Lgs. 546/1992.Se il contribuente richiede la rottamazione, i termini sono sospesi fino al pagamento della prima rata .
Avviso di accertamento esecutivo60 giorni per ricorso; entro 30 giorni dalla notifica bisogna pagare 1/10 delle sanzioni per ottenere la sospensione.Art. 1 commi 541–552 L. 228/2012.Il mancato ricorso rende definitivo l’accertamento e consente il pignoramento.
Cartella per contributi previdenziali (INPS, INAIL)40 giorni per proporre opposizione presso il giudice del lavoro (se riguarda contributi) o 30 giorni per ricorso amministrativo.Art. 24 D.Lgs. 46/1999.In alcuni casi è possibile chiedere la sospensione amministrativa in attesa di definizione agevolata.
Pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/73L’efficacia si estingue automaticamente se il terzo non paga entro 60 giorni; il debitore può richiedere la cancellazione delle iscrizioni irrugulari.Cass. n. 30214/2025 .È opportuno monitorare la scadenza e diffidare l’Agente dalla prosecuzione illegittima.
Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)20 giorni dalla notifica dell’atto per proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).Codice di procedura civile.L’opposizione inibisce il trasferimento dei beni; occorre dedurre motivi attinenti la nullità del titolo o dell’atto.
Decreto ingiuntivo40 giorni per proporre opposizione; 10 giorni se il decreto è provvisoriamente esecutivo.Artt. 641 ss. c.p.c.Se il giudice concede provvisoria esecutorietà, il debitore può chiedere la sospensione solo con istanza motivata.

2.3 Richiesta di sospensione e misure cautelari

Oltre al ricorso nel merito, è possibile presentare un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto (es. cartella o pignoramento) quando sussistono gravi motivi. La sospensione può essere richiesta:

  • In sede tributaria: la Corte di giustizia tributaria può sospendere la riscossione fino alla definizione del giudizio.
  • In sede civile: il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento se il titolo è nullo o se vi sono gravi motivi (es. fideiussione nulla, anatocismo, usura, prescrizione).
  • Con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.: quando vi è periculum in mora (danno grave e irreparabile) e fumus boni iuris (ragionevolezza delle pretese), si può ottenere la sospensione del pagamento in attesa del giudizio.
  • Nel piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione: la presentazione dell’istanza di omologazione presso il tribunale comporta l’emissione del decreto di blocco delle procedure esecutive fino alla decisione .

2.4 Analisi e contestazione dei debiti bancari

Gli artigiani si trovano spesso a fronteggiare finanziamenti bancari, leasing e mutui ipotecari. La legge e la giurisprudenza mettono a disposizione strumenti importanti per contestare la legittimità di tassi e clausole:

  1. Usura: secondo la Cassazione, nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG) vanno inclusi tutti i costi, comprese le polizze assicurative e le spese di intermediazione; se il TEG supera il tasso soglia, la clausola di interessi è nulla e il cliente deve restituire solo il capitale con il tasso legale . È opportuno far verificare i contratti da un perito.
  2. Anatocismo: la capitalizzazione trimestrale degli interessi su conti correnti o mutui è vietata se non vi è un accordo scritto successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000; la Cassazione ha ribadito che la banca deve dimostrare la natura solutoria delle rimesse prima di eccepire la prescrizione . Ciò permette di recuperare somme pagate illegittimamente.
  3. Fideiussioni ABI: se l’artigiano ha sottoscritto garanzie fideiussorie predisposte secondo lo schema ABI del 2003, la giurisprudenza sancisce la nullità solo delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.; le altre restano valide . Questo consente di limitare la responsabilità del garante.
  4. Istruttoria e carenza di trasparenza: banche e finanziarie devono fornire tutta la documentazione contrattuale; la mancata consegna di copia del contratto o di estratti analitici costituisce violazione del TUB e della normativa antiriciclaggio. Il debitore può opporre l’inesigibilità del credito.
  5. Prescrizione e decadenza: i crediti bancari si prescrivono in dieci anni (contratti di mutuo) o cinque anni (rate di leasing e canoni), mentre le sanzioni amministrative e gli interessi moratori si prescrivono in cinque anni. Occorre calcolare con precisione la decorrenza per eccepire l’estinzione del debito.

3. Difese e strategie legali

3.1 Ricorsi tributari e opposizioni giudiziali

Per contrastare un debito fiscale o contributivo ingiusto, l’artigiano può ricorrere agli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento. Le principali strategie sono:

  1. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: consente di contestare avvisi di accertamento, cartelle e atti dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorso va depositato entro 60 giorni dalla notifica, indicando i motivi di illegittimità (incompetenza, violazione di legge, vizi di motivazione). È possibile chiedere la sospensione.
  2. Autotutela: prima del contenzioso, si può presentare all’Agenzia un’istanza di annullamento in autotutela per errori evidenti (pagamenti già effettuati, prescrizione, errata intestazione). Anche se l’amministrazione non è obbligata ad accogliere l’istanza, la prassi segnala che molte cartelle vengono stralciate.
  3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quando il titolo esecutivo (es. cartella) è illegittimo, si può chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare inesistente il diritto della parte creditrice. L’opposizione blocca l’esecuzione.
  4. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se l’illegittimità riguarda le modalità di notifica o l’atto di pignoramento, l’opposizione contesta specificamente quell’atto senza incidere sul titolo.
  5. Ricorso al TAR: per alcune sanzioni amministrative (es. violazioni urbanistiche) è competente il giudice amministrativo. È necessario verificare se l’atto è impugnabile dinanzi alla giustizia tributaria o amministrativa.
  6. Deposito di istanza ex art. 36 bis DPR 602/1973: consente di rateizzare il debito durante il contenzioso o di sospendere il pignoramento in attesa della definizione.

3.2 Accordi con l’Agenzia e definizione agevolata

Le norme sulla definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, stralcio automatico) costituiscono strumenti fondamentali per ridurre i debiti fiscali e contributivi. Le principali misure vigenti nel 2026 sono:

  1. Rottamazione quater (L. 197/2022): riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare le somme dovute senza sanzioni e interessi di mora in un massimo di 18 rate; la scadenza per aderire era il 30 giugno 2023, ma chi ha aderito può ancora beneficiare del pagamento dilazionato. Il mancato versamento di 5 rate determina la decadenza.
  2. Rottamazione quinquies (Legge 213/2025): come visto, permette di definire i carichi fino al 31 dicembre 2023 con un piano di 54 rate e protezione da ipoteche, fermi e pignoramenti . L’adesione va presentata entro il 30 aprile 2026 e le prime tre rate scadono nel 2026. La rottamazione sospende i termini di prescrizione e di decadenza e impedisce nuove azioni esecutive .
  3. Saldo e stralcio: per i debitori con ISEE inferiore a 20 000 €, la legge consente di pagare percentuali ridotte del debito (16–35 % a seconda della categoria). Nel 2026 non è previsto un nuovo saldo e stralcio ma non si esclude che futuri provvedimenti reintroducano lo strumento.
  4. Definizioni agevolate locali: Regioni e Comuni possono prevedere rottamazioni locali per tributi propri (IMU, TARI). È opportuno consultare i bandi regionali.

3.3 Esdebitazione nella liquidazione controllata e nella liquidazione giudiziale

L’esdebitazione è l’istituto che consente al debitore onesto ma sfortunato di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine di una procedura concorsuale, consentendo un nuovo inizio. L’accesso all’esdebitazione varia a seconda della procedura:

  1. Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII): è destinata a debitori civili e imprenditori commerciali non soggetti a liquidazione giudiziale. Il debitore (o i creditori) può chiedere che il patrimonio sia liquidato da un liquidatore nominato dal giudice. Al termine, se ricorrono le condizioni (assenza di dolo o colpa grave, collaborazione, parziale soddisfazione dei creditori), il debitore ottiene l’esdebitazione automatico . Sono esclusi alcuni debiti: quelli alimentari, le somme dovute a titolo di risarcimento di danni da fatto illecito, le multe penali e amministrative e i debiti per i quali il debitore abbia agito con dolo.
  2. Liquidazione giudiziale (artt. 278–283 CCII): corrisponde al fallimento. Anche qui è prevista l’esdebitazione, ma le condizioni sono più stringenti. La Cassazione ha ribadito che chi non ha ottenuto l’esdebitazione nel vecchio fallimento non può invocare le nuove regole per chiedere il beneficio; si applicano le norme transitorie . La Corte costituzionale ha rilevato dubbi di legittimità sull’art. 281, che consente di chiedere l’esdebitazione solo alla chiusura della procedura .
  3. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): è prevista per chi non ha beni da liquidare o ha solo beni di modesto valore. Il beneficio è concesso per una sola volta. La Cassazione ha precisato che i falliti che hanno già ottenuto un’esdebitazione non possono richiedere quella da incapiente .

Per valutare la procedura più adatta è necessario esaminare il patrimonio del debitore, la tipologia dei debiti e la possibilità di proporre un piano di pagamento. Lo Studio Monardo accompagna il cliente nella scelta e nella redazione dell’istanza al tribunale competente.

3.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta dal D.L. 118/2021 e integrata nel CCII, la composizione negoziata permette all’imprenditore in crisi ma con prospettive di risanamento di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di Commercio . Per un artigiano con debiti, la procedura consente di:

  • sospendere temporaneamente i pagamenti e le azioni esecutive grazie alle misure protettive concesse dal tribunale;
  • rinegoziare con banche e fornitori il debito, anche mediante conversione di debiti in capitale o concessioni su garanzie;
  • predisporre un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione facilitato;
  • accedere ai finanziamenti prededucibili o ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica.

La composizione negoziata è uno strumento complesso ma efficace; richiede trasparenza, interventi del commercialista e dell’esperto e comporta la pubblicazione sul registro delle imprese. Lo Studio Monardo è abilitato ad assistere l’imprenditore in ogni fase, dalla richiesta alla predisposizione delle misure protettive.

4. Strumenti alternativi per ridurre o estinguere i debiti

4.1 Accordo di ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali

L’accordo di ristrutturazione (Art. 57 e 63 CCII) consente di negoziare con i creditori un pagamento parziale o differito, ottenendo l’omologazione del tribunale che lo rende vincolante anche per i dissenzienti. Grazie alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, l’accordo può includere la falcidia e la dilazione dei debiti fiscali e previdenziali se il professionista indipendente attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione . L’accettazione degli enti impositori deve pervenire entro 90 giorni; in difetto, il tribunale può disporre comunque l’omologazione (c.d. cram‑down fiscale). Questo strumento è utile per l’artigiano con debiti tributari elevati che dispone di una quota di attivo da offrire ai creditori.

4.2 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano del consumatore (artt. 67–73 CCII) è destinato ai debitori persone fisiche non imprenditori o a imprenditori minori per la parte di debiti personali. Permette di proporre un piano di rimborso sostenibile, con percentuali anche molto ridotte sui debiti chirografari, la falcidia delle sanzioni e la moratoria per i privilegiati. Le caratteristiche principali sono:

  • Accesso semplice: la domanda si presenta all’OCC con l’assistenza di un gestore della crisi; non serve l’accordo dei creditori, ma il piano deve essere omologato dal giudice.
  • Moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati (art. 67 CCII modificato nel 2024); la Cassazione ha confermato che la moratoria indica solo l’inizio dei pagamenti e non limita la durata complessiva .
  • Protezione durante la procedura: dal deposito dell’istanza e fino all’omologazione, il giudice può inibire pignoramenti, fermi e nuove iscrizioni ipotecarie .
  • Prededucibilità dei debiti contratti per il piano: le spese necessarie per dare esecuzione al piano sono prededucibili, cioè pagate prima degli altri creditori.

4.3 Liquidazione controllata

Quando il debitore non è in grado di proporre un piano o un accordo, può optare per la liquidazione controllata. Questa procedura consente di soddisfare i creditori mediante la vendita del patrimonio. I beni necessari al sostentamento del debitore sono tutelati: non sono pignorabili il mobilio necessario, i beni indispensabili alla professione, gli stipendi e pensioni nei limiti di legge, i crediti alimentari e le somme destinate al mantenimento. Al termine, se il debitore ha collaborato e non ha agito con dolo o colpa grave, può ottenere l’esdebitazione .

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII introduce l’esdebitazione del debitore incapiente, rivolta a chi non possiede beni da liquidare e non ha prospettive di reddito immediate. Il tribunale può concedere una sola volta la cancellazione dei debiti, purché:

  • il debitore non abbia ottenuto altre esdebitazioni negli otto anni precedenti;
  • non abbia causato l’insolvenza con dolo o colpa grave;
  • abbia soddisfatto (anche in minima parte) i creditori durante la procedura;
  • si impegni a versare ai creditori futuri eventuali sopravvenienze attive per i quattro anni successivi.

Questa possibilità rappresenta un vero e proprio “fresh start” per chi non ha alcuna prospettiva di adempiere i debiti, ma è soggetta a regole severe e al controllo del tribunale.

4.5 Definizione transattiva dei debiti bancari e piani di rientro

Oltre agli strumenti concorsuali, è spesso possibile trovare una soluzione stragiudiziale con le banche e i fornitori. Lo Studio Monardo negozia con gli istituti di credito per ottenere:

  • Saldo e stralcio: pagamento immediato di una quota del debito (spesso tra il 10 % e il 30 %) a fronte della rinuncia del creditore al resto. È praticato soprattutto per crediti deteriorati ceduti a società di recupero.
  • Piani di rientro a rata costante: rinegoziazione della durata e del tasso per rendere la rata compatibile con le entrate dell’artigiano. È possibile chiedere la riduzione del tasso applicato quando la TEG supera la soglia usuraria .
  • Rinegoziazione di mutui: conversione del tasso variabile in fisso o allungamento della durata; sospensione temporanea del pagamento di capitale e interessi (cosiddetti “periodi di preammortamento”) per le imprese in difficoltà.
  • Cancellazione di clausole abusive: eliminazione di anatocismo e di penali di estinzione anticipata, con restituzione delle somme illegittimamente addebitate .

Queste trattative richiedono competenza tecnica e una precisa documentazione della situazione economica. In molti casi, la banca preferisce un accordo immediato piuttosto che un costoso contenzioso.

4.6 Misure preventive e buon governo d’impresa

Per evitare il sovraindebitamento è fondamentale adottare comportamenti prudenti prima che la crisi esploda. Consigli pratici:

  1. Contabilità aggiornata: mantenere scritture contabili e fiscali in ordine consente di individuare subito i problemi di liquidità e di prevedere gli oneri fiscali futuri.
  2. Fondo per imposte e contributi: accantonare periodicamente somme per il pagamento di IVA, contributi previdenziali e imposte dirette, evitando di utilizzarle per spese correnti.
  3. Assicurazioni e garanzie: stipulare polizze sulla vita e sull’attività per tutelare la famiglia e l’azienda da eventi imprevisti; evitare di firmare fideiussioni personali se non strettamente necessario.
  4. Diversificazione dei fornitori e dei clienti: ridurre la dipendenza da pochi committenti; questo diminuisce il rischio di insolvenza a catena.
  5. Ricorso tempestivo agli strumenti di crisi: non attendere che la situazione degeneri; rivolgersi ad un professionista appena si manifestano ritardi nei pagamenti. L’esperto di composizione negoziata può aiutare a prevenire il fallimento.

5. Errori comuni e consigli pratici per l’artigiano

L’esperienza quotidiana con artigiani e piccoli imprenditori indebitati ha evidenziato alcuni errori ricorrenti che aggravano la situazione e riducono le possibilità di successo delle procedure. Ecco quelli più frequenti:

  1. Ignorare gli atti: molti imprenditori non ritirano le raccomandate o lasciano scadere i termini per ricorrere. Così facendo rinunciano ai propri diritti di difesa. È essenziale aprire e leggere ogni notifica.
  2. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: rinegoziare con le banche senza assistenza legale può portare a firmare clausole ancora più penalizzanti, come riconoscimenti di debito o nuove garanzie personali. Un professionista valuta se la proposta è conveniente.
  3. Confondere la chiusura della ditta con l’estinzione dei debiti: la cessazione dell’attività non cancella i debiti. Secondo il codice civile, l’imprenditore individuale risponde con tutto il proprio patrimonio passato, presente e futuro (art. 2740 c.c.). La chiusura serve solo ad interrompere l’attività ma non elimina i debiti pendenti.
  4. Firmare fideiussioni e cambiali a cuor leggero: molte banche richiedono garanzie personali; occorre leggere attentamente le clausole, soprattutto quelle relative alla reviviscenza e alla deroga all’art. 1957 c.c. che possono essere nulle .
  5. Trascurare la prescrizione: non tutti sanno che cartelle e debiti bancari si prescrivono. Tuttavia la prescrizione deve essere eccepita; se il debitore effettua pagamenti parziali, può interrompere i termini. È importante farsi calcolare le scadenze.
  6. Non presentare piani realistici: sia nei piani del consumatore che negli accordi di ristrutturazione, i giudici e i creditori valutano la sostenibilità del piano. Chi propone rate troppo basse rispetto al reddito rischia il rigetto. Meglio predisporre piani seri, magari di lunga durata ma compatibili con le entrate .
  7. Aspettare che la banca agisca: avviare la composizione negoziata o un piano del consumatore prima che la banca esegua il pignoramento consente di bloccare l’azione e di trattare da una posizione di maggior forza. È quindi consigliabile agire preventivamente.

6. Tabelle riepilogative

Per rendere più intuitiva la consultazione, presentiamo alcune tabelle sintetiche con i principali strumenti difensivi, i termini e i benefici. Attenzione: le tabelle contengono parole chiave e dati essenziali, non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.

6.1 Strumenti difensivi contro il Fisco

StrumentoRequisiti principaliDurata/TerminiBenefici
Ricorso tributarioNotifica atto entro 60 gg.; indicazione vizi di legittimità; pagamento del contributo unificato.Sospensione possibile; giudizio in 1–3 anni.Annullamento totale o parziale del debito; rimborso delle spese.
Rottamazione quaterDebiti affidati sino al 30/6/2022; presentazione domanda (termine scaduto).Max 18 rate; decaduto se non pagate 5 rate.Stralcio di sanzioni e interessi; sospensione esecuzioni.
Rottamazione quinquiesDebiti 2000–2023; domanda entro 30/4/2026 .54 rate bimestrali (3 nel 2026; 48 dal 2027; ultime 3 nel 2035); interesse 3 % .Stralcio sanzioni, interessi e aggio; sospensione azioni esecutive .
Saldo e stralcioISEE < 20 000 €; solo tributi 2010–2017 (precedenti definizioni).Rate variabili; termini scaduti.Pagamento da 16 % a 35 % del debito; estinzione integrale.
AutotutelaErrori evidenti nell’atto; duplicazioni; prescrizione.Termine non perentorio.Annullamento senza contenzioso; sospensione dell’esecuzione.

6.2 Strumenti concorsuali e negoziali

ProceduraDestinatariBeni esclusiDurata/Esiti
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditori o imprenditori minori (per debiti personali).Beni impignorabili (mobilio, strumenti di lavoro, crediti alimentari).Piano 5–10 anni; moratoria 2 anni .
Accordo di ristrutturazioneImprenditori commerciali, artigiani, professionisti con debiti < 200 000 €; accordo con 60 % creditori.Beni non necessari alla professione.Durata variabile; cram-down fiscale possibile .
Liquidazione controllataDebitori civili e imprenditori non fallibili; debiti > 50 000 €.Stipendi, pensioni, crediti alimentari, beni impignorabili .Liquidazione 1–3 anni; esdebitazione finale .
Liquidazione giudiziale (fallimento)Imprese commerciali con debiti > 500 000 €; insolvenza.Beni previsti dalla legge (impignorabili).Durata pluriennale; esdebitazione sotto condizioni .
Composizione negoziataImprese in crisi con prospettive di risanamento.Nessuna cessione obbligatoria; negoziazione guidata dall’esperto.Durata 4–12 mesi; misure protettive immediatamente applicabili .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Posso chiudere la mia ditta individuale per liberarmi dai debiti? No. La cessazione dell’attività non estingue i debiti; l’imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.), quindi i creditori possono aggredire i beni personali anche dopo la chiusura. La soluzione è definire o rinegoziare i debiti.
  2. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento entro 60 giorni? L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo e procedere con il pignoramento. È però possibile presentare ricorso o aderire alla rottamazione per sospendere gli atti .
  3. La rateizzazione concessa dall’Agenzia impedisce il fallimento? La Cassazione ha stabilito che la concessione di un piano di rateizzazione non esclude quei debiti dal calcolo dell’insolvenza e quindi non impedisce la dichiarazione di fallimento; in caso di mancato pagamento, l’ente può procedere immediatamente .
  4. Quando è nullo il pignoramento esattoriale? Secondo la Cassazione, se il terzo (ad es. il datore di lavoro o la banca) non versa le somme entro 60 giorni dall’atto di pignoramento ex art. 72‑bis, il pignoramento perde efficacia senza bisogno di ricorso . L’agente della riscossione deve notificare un nuovo atto tramite la procedura ordinaria.
  5. Posso ottenere una sospensione dei pagamenti ai creditori privilegiati? Sì, nel piano del consumatore è prevista una moratoria fino a due anni (ex art. 67 CCII) che sospende l’inizio dei pagamenti ai creditori privilegiati . Tuttavia, gli interessi continuano a maturare e vanno pagati.
  6. La fideiussione che ho firmato con la banca è totalmente nulla? No. La Cassazione ha precisato che nelle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI sono nulle solo le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.; le altre rimangono efficaci . È però possibile ridurre l’importo dovuto.
  7. È vero che la banca deve restituire gli interessi se il TAEG supera il tasso soglia? Sì. La Cassazione ha stabilito che vanno computati nel TAEG tutti i costi, comprese le spese assicurative. Superata la soglia, gli interessi sono nulli e il cliente deve pagare solo il capitale con il tasso legale .
  8. Quanto durano i piani del consumatore? In genere da tre a dieci anni. Non vi è un limite massimo; i giudici valutano la sostenibilità del piano. La moratoria può essere di due anni per i creditori privilegiati .
  9. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione quinquies? Il mancato pagamento di due rate successive determina la decadenza dal beneficio con riattivazione delle sanzioni e degli interessi e ripresa delle azioni esecutive .
  10. Se ho solo debiti personali posso accedere all’esdebitazione? Sì, attraverso il piano del consumatore o la liquidazione controllata. L’esdebitazione da debitore incapiente (art. 283 CCII) è prevista solo per chi non ha beni da liquidare e non ha già beneficiato di altre esdebitazioni .
  11. Quando è conveniente la composizione negoziata? È utile per imprese in crisi ma con prospettive di risanamento; consente di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto, sospendere le azioni esecutive e accedere a nuova finanza .
  12. Quali beni non possono essere pignorati? Sono impignorabili gli arredi indispensabili della casa, gli strumenti di lavoro, gli stipendi e le pensioni entro i limiti di legge, i crediti alimentari, i beni sacri. Nel piano del consumatore e nella liquidazione controllata restano esclusi anche i crediti da prestazioni assistenziali .
  13. Posso chiedere l’esdebitazione se ho commesso reati tributari? No. Chi è stato condannato per reati tributari o bancari e ha causato dolosamente la propria insolvenza è escluso dall’esdebitazione .
  14. Cosa prevede la legge sulla capitalizzazione degli interessi? La capitalizzazione trimestrale (anatocismo) è vietata se non vi è un accordo scritto successivo alla delibera CICR del 2000. In assenza, la banca deve restituire gli interessi applicati illegittimamente .
  15. Esiste una soglia di debito sotto la quale posso evitare il fallimento? Per le imprese commerciali, la soglia di indebitamento per la liquidazione giudiziale (fallimento) è 500 000 €; sotto tale soglia, se l’impresa non è insolvente, si può evitare la procedura e ricorrere ad accordi o piani del consumatore.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

8.1 Caso di artigiano con debiti fiscali e bancari

Situazione iniziale: un artigiano falegname di Reggio Calabria deve 40 000 € all’Agenzia delle Entrate per IRES e IVA non pagate, 20 000 € di contributi previdenziali arretrati, 60 000 € alla banca per un mutuo ipotecario e 15 000 € ad un fornitore. Il reddito familiare è di 1 800 € al mese. La banca minaccia il pignoramento della casa.

Analisi: il debito totale di 135 000 € è insostenibile rispetto al reddito. La casa è gravata da ipoteca a favore della banca. L’artigiano non è soggetto a liquidazione giudiziale (debiti sotto 500 000 €). Pertanto può accedere a un piano del consumatore.

Soluzione proposta:

  • Moratoria di 2 anni sui creditori privilegiati (banca e Agenzia Entrate) ai sensi dell’art. 67 CCII .
  • Proposta di pagamento del 15 % del debito chirografario (fornitore), pari a 2 250 € in 10 anni.
  • Offerta alla banca di mantenere l’immobile e proseguire il mutuo per altri 25 anni con tasso fisso ridotto (da negoziare) e rinuncia alle clausole di anatocismo; contestazione dell’usura con verifica della TEG .
  • Offerta all’Agenzia Entrate di pagare 10 000 € rateizzati in 15 anni (circa 55 € al mese), rinunciando alle sanzioni tramite rottamazione.
  • Contestazione di parte del debito previdenziale come prescritto (rate di oltre 5 anni) e proposta di saldo del residuo in 10 anni.
  • Presentazione del piano all’OCC con garanzia delle spese prededucibili e del mantenimento minimo vitale.

Risultato atteso: il giudice omologa il piano; la famiglia trattiene l’abitazione, le rate vengono ridotte a circa 250 € mensili (post moratoria) e al termine dei 10 anni i debiti residui sono cancellati. L’artigiano torna solvibile.

8.2 Caso di debiti bancari con usura

Situazione: un artigiano conciatore ha stipulato nel 2018 un prestito di 50 000 € con una finanziaria con TAEG del 16 %, comprensivo di polizza assicurativa onerosa. Nel 2025 la finanziaria richiede 75 000 € tra capitale e interessi. L’artigiano sospetta l’usura.

Analisi: il tasso soglia medio per prestiti personali nel 2018 era intorno al 13 %; includendo la polizza, la TEG supera la soglia, quindi la clausola degli interessi è nulla .

Strategia: 1. Affidare a un perito il calcolo del TEG effettivo. 2. Inviare alla finanziaria una diffida a restituire gli interessi pagati e a ricalcolare il debito residuo al tasso legale. 3. In caso di rifiuto, proporre opposizione all’esecuzione se già notificato il precetto, allegando la prova dell’usura e chiedendo al giudice di dichiarare nullo l’interesse. 4. Parallelamente, negoziare un saldo e stralcio sul capitale residuo, proponendo il pagamento del 60 % immediato.

Risultato: la finanziaria, conscia del rischio di perdere in giudizio e di dover restituire gli interessi, accetta di chiudere il debito con 20 000 €. L’artigiano paga in un’unica soluzione (magari con l’aiuto di un familiare o un prestito di importo inferiore a tasso legale) e ottiene la liberatoria.

8.3 Esempio di rottamazione quinquies

Debiti: un artigiano possiede cartelle relative a IRPEF e IVA per 30 000 € affidate alla riscossione tra il 2010 e il 2018. Ha perso le precedenti rottamazioni e rischia un pignoramento.

Adesione alla rottamazione: presenta istanza di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026 . Supponendo che le sanzioni e gli interessi di mora ammontino a 12 000 €, paga solo 30 000 € di capitale più circa 2 000 € di aggio e spese. Opta per il pagamento rateale in 10 anni (54 rate), con prima rata di 3 000 € il 31 luglio 2026 e rate successive da circa 600 €. L’interesse annuo del 3 % è sostenibile.

Effetti: dal momento dell’istanza, l’Agente non può proseguire l’esecuzione né iscrivere fermi o ipoteche . Il debitore può continuare la sua attività con la certezza di un piano di pagamento certo e dilazionato.

9. Conclusioni: perché rivolgersi a un professionista subito

L’artigiano che si trova sommerso dai debiti deve sapere che esistono molteplici strumenti di tutela. Le norme vigenti nel 2026 (CCII, Legge di Bilancio 2026, DPR 602/73 modificato) offrono possibilità concrete di riduzione, sospensione e cancellazione dei debiti. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito aspetti cruciali – dall’esdebitazione al pignoramento esattoriale, dall’usura alla moratoria – che consentono di costruire difese efficaci.

Tuttavia, queste opportunità devono essere colte in tempi brevi e con competenza. Ogni atto ha termini perentori: 20, 40 o 60 giorni per impugnare; la rottamazione quinquies richiede la domanda entro il 30 aprile 2026; la moratoria nel piano del consumatore va proposta con un progetto concreto. Inoltre, le trattative con le banche richiedono la conoscenza delle clausole abusive e della giurisprudenza recente per evitare di firmare accordi svantaggiosi.

Per questi motivi è consigliabile affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi, e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione per:

  • analizzare la tua situazione debitoria e individuare la strategia migliore;
  • contestare cartelle, avvisi e pignoramenti illegittimi;
  • predisporre ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione;
  • negoziare con le banche piani di rientro e saldo e stralcio;
  • presentare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o richieste di liquidazione controllata;
  • accompagnarti sino all’eventuale esdebitazione, assicurandoti un nuovo inizio.

Agisci ora: ogni giorno di ritardo comporta nuove sanzioni e interessi. Non affrontare da solo una materia complessa; affidati a professionisti che operano quotidianamente in questo campo e che possono proteggere i tuoi beni e la tua famiglia.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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