Social media manager con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Il mondo dei social media manager, degli influencer e in generale dei content creator è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni e costituisce ormai un settore economico strutturato. Chi produce contenuti digitali, collabora con brand o monetizza la propria presenza online non può più essere considerato un hobbista: le autorità fiscali e previdenziali hanno emanato disposizioni per inquadrarne correttamente l’attività e imporre regole stringenti. Dal 1º gennaio 2025 è entrato in vigore il codice ATECO 73.11.03 dedicato all’“influencer marketing” e l’INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha stabilito criteri e obblighi contributivi per i content creator . Un social media manager che non è in regola con tasse e contributi rischia sanzioni, accertamenti mirati, iscrizioni a ruolo e perfino pignoramenti.

Oltre alla fiscalità, molti professionisti del digitale accendono mutui o prestiti per avviare collaborazioni o acquistare strumenti; altri hanno garanzie fideiussorie con la banca, magari su moduli ABI, e non sono consapevoli dei profili di nullità. Non mancano casi di usura e anatocismo nei contratti bancari; per questo la Cassazione ha fissato regole precise: il metodo di ammortamento “alla francese” non è automaticamente anatocistico e gli interessi moratori vanno valutati separatamente ; i giudici hanno stabilito che in tema di usura non si possono cumulare interessi corrispettivi e moratori .

A tutto ciò si aggiunge la riscossione forzata: dal 2024 la riforma Cartabia e il d.lgs. 164/2024 hanno modificato l’art. 543 c.p.c., obbligando il creditore a depositare in cancelleria, entro 30 giorni, copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, a pena di inefficacia, e a notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo sia al debitore sia al terzo . La Corte di cassazione, con numerose pronunce, ha precisato che la mancata notifica al terzo comporta l’inefficacia del pignoramento solo nei confronti del soggetto non avvisato . La disattenzione sulle scadenze può far perdere somme o determinare l’invalidità di un atto di pignoramento.

La situazione può diventare ancora più critica se, oltre ai debiti fiscali e contributivi, il social media manager ha un carico debitorio rilevante verso banche, finanziarie o fornitori. In questi casi è necessario conoscere e utilizzare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotti dalla Legge 3/2012 e confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Le procedure come il piano del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione permettono di ristrutturare o addirittura cancellare i debiti, ma la loro applicazione è complessa: la Cassazione ha stabilito, ad esempio, che il piano di ristrutturazione è inammissibile se contiene anche un solo debito di natura imprenditoriale , e che nel concordato minore è vietato derogare all’ordine delle cause di prelazione senza una base legale .

In questo contesto, l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza professionale su tutto il territorio nazionale. L’avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti di diritto bancario e tributario, è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa rete di competenze, lo studio è in grado di:

  • analizzare gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali o i contratti bancari e individuare vizi formali e sostanziali;
  • presentare ricorsi e impugnazioni contro avvisi di accertamento, cartelle o pignoramenti;
  • ottenere sospensioni e piani di rientro con l’Agente della riscossione;
  • condurre trattative con banche e finanziarie per rinegoziare prestiti e ridurre l’indebitamento;
  • proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordato minore;
  • accompagnare il debitore fino all’esdebitazione, cioè alla cancellazione definitiva dei debiti residui.

Se sei un social media manager o un content creator con debiti fiscali o bancari e desideri una valutazione immediata, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per un consulto personalizzato.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: cosa deve sapere un social media manager indebitato

1.1 Inquadramento giuridico dell’attività di social media manager e content creator

1.1.1 Codice ATECO e definizioni

  • Codice ATECO 73.11.03: la circolare INPS n. 44/2025 ricorda che dal 1º gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03 per le attività di influencer marketing . Ciò consente una classificazione univoca delle attività di promozione svolte su piattaforme digitali e impone l’apertura della partita IVA per chi le esercita in modo professionale.
  • Content creator e influencer: la circolare definisce i content creator come coloro che creano contenuti digitali (video, podcast, streaming, post, ecc.) destinati a piattaforme online . Tra questi rientrano figure eterogenee (youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, gamer professionisti), accomunate dall’obiettivo di monetizzare la propria popolarità .
  • Figura dell’influencer: l’influencer è colui che, grazie alla popolarità sui social, orienta gusti e opinioni del pubblico e sfrutta commercialmente la propria immagine per promuovere beni o servizi .

1.1.2 Profili previdenziali e fiscali

La circolare INPS n. 44/2025 distingue tra diverse ipotesi:

  1. Gestione autonoma (impresa): quando l’attività è organizzata come impresa (ad esempio, vendita di video, gestione di banner pubblicitari), il content creator deve iscriversi alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, con partita IVA e codice ATECO 73.11.02 o 73.11.03 . I compensi derivanti dalle campagne di marketing vengono inquadrati come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR .
  2. Lavoro autonomo abituale: se l’attività non è organizzata in forma d’impresa ma è abituale, i compensi sono redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e il creator deve iscriversi alla Gestione separata INPS; la circolare richiama l’art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e l’art. 53, comma 1, TUIR . La presenza della partita IVA, fatture e redditi abituali è indice di professionalità .
  3. Lavoro autonomo occasionale: se l’attività è saltuaria e i compensi annuali non superano 5.000 € (art. 44, comma 2, D.L. 269/2003), l’obbligo contributivo scatta oltre tale soglia .
  4. Lavoro nello spettacolo (FPLS): quando l’attività assume connotati artistici (attore di audiovisivi, regista, fotomodello) o viene svolta dietro impegni contrattuali per la realizzazione di spot pubblicitari, l’INPS indica l’assoggettamento al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) . In questo caso il committente (brand o agenzia) è tenuto a versare i contributi al FPLS .

La circolare evidenzia che i content creator possono monetizzare attraverso diverse modalità (pagamenti diretti della piattaforma, sponsorizzazioni, vendita di prodotti), generando rapporti contrattuali che coinvolgono brand, agenzie di intermediazione e piattaforme . È importante valutare caso per caso la qualificazione giuridica del rapporto (lavoro autonomo, impresa, collaborazione eterorganizzata) per determinare correttamente gli obblighi contributivi.

1.1.3 Obblighi di trasparenza e dichiarazione dei redditi

  • DAC7 e digital economy: dal 2023 è operativa in Italia la direttiva europea DAC7 (D.Lgs. 32/2024 di recepimento), che impone alle piattaforme digitali di comunicare all’Agenzia delle Entrate i ricavi percepiti dagli utenti. Ciò significa che i compensi ricevuti dai social media manager attraverso YouTube, Instagram, TikTok o altre piattaforme vengono segnalati automaticamente e devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi. L’omessa dichiarazione può generare avvisi di accertamento e sanzioni.
  • Fatturazione e IVA: l’influencer professionista deve emettere fattura con IVA (salvo regime forfettario) e adempiere agli obblighi di fatturazione elettronica. La mancata emissione di fattura è punita come omessa fatturazione (art. 6 D.Lgs. 471/1997) e può sfociare in reati penali se l’importo è elevato.
  • Imposte dirette: i redditi di lavoro autonomo o d’impresa concorrono al reddito imponibile IRPEF o IRES. L’influencer deve versare le imposte in acconto e saldo; l’omissione determina sanzioni amministrative (30 % delle imposte non versate) e interessi.

1.2 Il diritto alla difesa del contribuente: Statuto del contribuente e obbligo di contraddittorio

1.2.1 Statuto del contribuente – art. 12 e art. 6-bis

  • Art. 12, comma 7, della legge 212/2000: stabilisce che, dopo accessi, ispezioni o verifiche, l’ufficio deve rilasciare al contribuente il processo verbale e consentirgli, entro 60 giorni, di comunicare osservazioni e richieste. L’Amministrazione non può emanare l’atto prima di tale termine; la violazione comporta l’annullamento dell’atto . La Corte di cassazione, con le Sezioni Unite (sentenza 18184/2013), ha sancito che l’avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni è nullo .
  • Art. 6-bis Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. 219/2023 e operativo dal 18 gennaio 2024, estende il contraddittorio preventivo a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi ai giudici tributari . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando almeno 60 giorni per le controdeduzioni, e deve motivare sulle osservazioni non accolte . Restano esclusi gli atti automatizzati o di controllo formale e i casi di fondato pericolo per la riscossione . La legge di conversione del D.L. 39/2024 ha chiarito che il contraddittorio si applica solo agli atti recanti una pretesa impositiva, mentre sono esclusi gli atti che prevedono altre forme di interlocuzione .

1.2.2 La giurisprudenza sul contraddittorio: prova di resistenza e annullabilità

  • SS.UU. 24823/2015: le Sezioni Unite hanno stabilito che per i tributi armonizzati (IVA, dazi) la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le circostanze di fatto che avrebbe potuto dedurre (principio della “prova di resistenza”) .
  • SS.UU. 21271/2025: la decisione del 25 luglio 2025 (Sezioni Unite) ha chiarito l’ambito applicativo della prova di resistenza. In sintesi, la violazione dell’obbligo di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente allega elementi fattuali specifici che avrebbero potuto portare a un esito diverso del procedimento . Non è sufficiente affermare genericamente che si sarebbero potute presentare difese: occorre dimostrare la potenziale rilevanza delle osservazioni. La sentenza ha inoltre osservato che, con l’introduzione dell’art. 6-bis, il contraddittorio è diventato la regola generale e la violazione rende l’atto annullabile (art. 7-bis L. 212/2000) .
  • Altre pronunce: la Cassazione ha ribadito che il contraddittorio è obbligatorio solo per tributi armonizzati o quando previsto dalla legge, ma dopo il 2024 la disciplina è stata innovata. Ordinanze recenti (es. ord. 14163/2024) hanno confermato l’assenza di un obbligo generale prima della riforma; le Sezioni Unite 21271/2025 hanno risolto i contrasti e fissato la soglia probatoria.

1.2.3 Autotutela: art. 10-quater e 10-quinquies

Il d.lgs. 219/2023 ha introdotto nell’art. 10 quater e 10 quinquies dello Statuto del contribuente un regime di autotutela obbligatoria: dal 18 gennaio 2024, l’Amministrazione deve annullare d’ufficio gli atti viziati in una serie di casi tassativi (errore di persona, evidente errore di calcolo, doppia imposizione, mancanza di motivazione, ecc.) . La riforma distingue l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater) da quella facoltativa (art. 10-quinquies) . La Cassazione ha chiarito che l’autotutela sostitutiva in malam partem (aumento della pretesa) resta possibile entro i termini di decadenza, ma non può ledere il legittimo affidamento del contribuente .

1.3 Normativa e giurisprudenza bancaria: anatocismo, usura e fideiussioni

1.3.1 Metodo di ammortamento francese e anatocismo

Molte banche propongono prestiti con piano di ammortamento alla francese. Una corrente giurisprudenziale accusava tale metodo di generare anatocismo (calcolo di interessi su interessi). La Cassazione, con l’ordinanza n. 24197/2025, ha ribadito che l’ammortamento alla francese non comporta anatocismo se l’ammortamento è a rata costante con piano di quote interessi decrescenti e quote capitali crescenti . Per eccepire errori nel piano, il cliente deve fornire prova specifica e non può limitarsi a contestazioni generiche .

1.3.2 Usura e separazione degli interessi

La Cassazione ha più volte ribadito che gli interessi moratori non possono essere sommati agli interessi corrispettivi per verificare il superamento del tasso soglia: essi vanno considerati separatamente . Inoltre, l’interesse a far accertare l’usura sull’intero rapporto sorge solo quando il contratto è inadempiuto e si applicano interessi moratori; prima della mora il tasso applicato al capitale non rileva ai fini del reato di usura .

1.3.3 Nullità delle fideiussioni ABI

Le fideiussioni predisposte su modulo ABI contengono clausole standard (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) ritenute restrittive della concorrenza dall’Autorità Garante (provvedimento Banca d’Italia 55/05). Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41994/2021) hanno dichiarato la nullità parziale di queste clausole solo se riprodotte integralmente in contratti stipulati tra il 2002 e il 2005 . Successive pronunce (Cass. 26380 e 26382/2024) hanno precisato che la nullità riguarda esclusivamente i contratti che replicano tutte e tre le clausole vietate e che il garante deve produrre in giudizio il provvedimento della Banca d’Italia . Nel 2025, la Prima Presidente della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite ulteriori questioni: se la nullità si estenda alle fideiussioni “specifiche” (non omnibus), se riguardi contratti successivi al 2005 e se incida sulla clausola di pagamento a semplice richiesta .

1.4 Riscossione forzata e pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è la forma di espropriazione più utilizzata dall’Agente della riscossione per recuperare i crediti dai soggetti indebitati. La riforma Cartabia e il d.lgs. 164/2024 hanno modificato l’art. 543 c.p.c. e introdotto nuovi adempimenti a carico del creditore:

  • L’atto di pignoramento deve contenere l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto . Il creditore deve dichiarare il domicilio nel comune dove ha sede il tribunale e indicare la PEC .
  • Una volta eseguito l’ultimo atto di notifica, l’ufficiale giudiziario consegna l’atto al creditore, che entro 30 giorni deve depositare in cancelleria copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, a pena di inefficacia del pignoramento . Le copie devono essere attestati conformi dall’avvocato.
  • Il creditore deve notificare al terzo e al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione; la mancata notifica o il mancato deposito determina l’inefficacia del pignoramento . Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia colpisce solo il terzo che non ha ricevuto l’avviso .
  • Se il creditore riceve il pagamento prima di iscrivere a ruolo la procedura, deve comunicare immediatamente l’avvenuto pagamento al terzo e al debitore, comportando la cessazione degli obblighi .

Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato:

  • Cass. 26519/2017: il pignoramento deve indicare le cartelle di pagamento che si intendono soddisfare; l’assenza di tale indicazione rende nullo l’atto .
  • Cass. 32804/2023: la notifica del pignoramento al debitore è essenziale; la sua mancanza determina l’inesistenza dell’atto, che non può essere sanata .
  • Cass. 29422/2024: un unico pignoramento verso più terzi costituisce tanti pignoramenti autonomi; la mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo rende inefficace il pignoramento solo verso il terzo non avvisato .
  • Cass. 28513/2025: la mancata presentazione entro 30 giorni di copie conformi dell’atto di pignoramento e del precetto in cancelleria comporta l’inefficacia del pignoramento e non è suscettibile di sanatoria .

Conoscere queste regole è fondamentale per contestare pignoramenti illegittimi e per difendersi se si è il debitore o il terzo pignorato.

1.5 Normativa sul sovraindebitamento e sulla ristrutturazione dei debiti

1.5.1 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)

La Legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, come modificato), offre strumenti per chi non può accedere al fallimento: privati, piccoli imprenditori, professionisti. Le procedure sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65–73 CCII): riservato ai consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari, escluse le obbligazioni derivanti dall’attività imprenditoriale o professionale . La Cassazione ha confermato che anche un solo debito non consumeristico (ad esempio fideiussione in favore di una società) rende inammissibile il piano . Il correttivo d.lgs. 136/2024 ha ribadito che il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione solo per debiti contratti nella qualità di consumatore .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ora confluito nel piano unico) e Concordato minore (artt. 74–80 CCII): rivolto ai soggetti diversi dai consumatori (professionisti, piccoli imprenditori). È necessaria l’adesione dei creditori; il tribunale omologa se la proposta è superiore alla liquidazione. La Cassazione (sentenza n. 28574/2025) ha chiarito che non è consentito derogare all’ordine delle cause di prelazione e alla par condicio creditorum: pagare un creditore ipotecario al 100 % e un creditore privilegiato solo al 5 % viola gli artt. 2740 e 2741 c.c. e rende inammissibile il piano . Tuttavia, il cram down fiscale consente al giudice di omologare la proposta anche contro il voto negativo del Fisco se l’offerta è più vantaggiosa della liquidazione .
  3. Liquidazione controllata (artt. 268–283 CCII): consente al debitore di liquidare tutti i beni per soddisfare i creditori, ottenendo l’esdebitazione dopo tre anni di comportamento corretto. Nell’ambito della vecchia Legge 3/2012, l’art. 14‑ter prevede che il debitore possa chiedere la liquidazione di tutti i beni, depositando la domanda con l’elenco dei creditori e l’inventario; alcuni beni (stipendio nei limiti di mantenimento, pensione, assegni di mantenimento, beni necessari alla vita) sono esclusi dalla liquidazione .
  4. Esdebitazione (art. 283 CCII): la liberazione dai debiti residui dopo la liquidazione. La Cassazione (sent. 15246/2022) ha affermato che l’esdebitazione non può essere negata per motivi meramente quantitativi e che anche una soddisfazione minima dei creditori è sufficiente, salvo il caso in cui la soddisfazione sia “meramente simbolica” . La Corte ha ribadito il principio del favor debitoris: l’esdebitazione è un istituto volto a dare una nuova chance al debitore onesto. Un’altra pronuncia (Cass. 27562/2024) ha precisato che i giudici non possono negare l’esdebitazione solo perché l’attivo è minimo, ma devono valutare la meritevolezza del debitore .

L’evoluzione normativa è stata significativa: nel 2020, durante l’emergenza Covid, il D.L. 137/2020 ha introdotto la esdebitazione del debitore incapiente (fresh start), che permette di cancellare i debiti anche senza pagamenti se il debitore non possiede beni né redditi . L’esdebitazione incapiente è oggi contenuta nel CCII e prevede un controllo di quattro anni su eventuali sopravvenienze.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto: termini, diritti e scadenze

Nell’esperienza di uno social media manager indebitato, le notifiche che può ricevere sono principalmente di tre tipi: avviso di accertamento fiscale, cartella di pagamento (o atto di intimazione) da parte dell’Agente della riscossione e atto di pignoramento (o fermo amministrativo). Comprendere le scadenze e i diritti è fondamentale per attivare tempestivamente le difese.

2.1 Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

  1. Ricezione della bozza o schema di atto: con il nuovo art. 6‑bis L. 212/2000, l’Agenzia delle Entrate deve inviare lo schema di avviso di accertamento e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni. Se l’atto viene emesso senza attendere il termine, è annullabile .
  2. Accessi e verifiche in sede: se la verifica avviene presso l’abitazione o l’azienda (ispezione), si applica l’art. 12, comma 7, L. 212/2000: il contribuente ha sempre 60 giorni per presentare deduzioni .
  3. Ricezione dell’avviso definitivo: l’avviso di accertamento definitivo deve essere motivato con riferimento alle osservazioni non accolte . Contro l’atto si può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (ora 30 giorni se l’importo è inferiore a 50.000 € con definizione agevolata) o ricorso in adesione.
  4. Ricorso e sospensione: l’Avv. Monardo può impugnare l’atto per vizi formali (mancato contraddittorio, difetto di motivazione, decadenza del potere accertativo) o per vizi di merito (errata qualificazione di un reddito, applicazione di sanzioni non dovute, ecc.). In sede di ricorso, si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se il contribuente prova un pregiudizio grave e irreparabile.

2.2 Cartella di pagamento e intimazione

  1. Notifica della cartella/avviso di pagamento: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella via PEC o raccomandata. Entro 60 giorni (o 30 in alcuni casi) è possibile presentare ricorso contro i vizi della cartella. È possibile chiedere all’Agente la rateizzazione o la rottamazione.
  2. Verifica delle partite iscritte: spesso le cartelle contengono carichi prescritti o duplicati. Si può presentare richiesta di estratto di ruolo e verificare l’eventuale prescrizione (cinque anni per tributi locali, dieci anni per contributi, ecc.).
  3. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: se la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento valido o se mancano gli elementi essenziali, si può proporre opposizione. Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che il pignoramento deve menzionare le cartelle di pagamento altrimenti è nullo .

2.3 Atto di pignoramento e fermo amministrativo

  1. Forma dell’atto: l’atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al debitore sia al terzo e contenere l’indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto . Deve inoltre citare il debitore a comparire e invitare il terzo a rendere la dichiarazione entro dieci giorni .
  2. Iscrizione a ruolo e avviso: dopo l’ultima notificazione, il creditore deve depositare in cancelleria, entro 30 giorni, copie conformi dell’atto, del titolo e del precetto . Inoltre deve notificare al terzo e al debitore l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo .
  3. Mancata notifica: se il creditore non notifica o non deposita l’avviso di iscrizione a ruolo, il pignoramento diventa inefficace . Se il pignoramento è verso più terzi, l’inefficacia riguarda solo il terzo non avvisato .
  4. Difesa del terzo e del debitore: il terzo può opporsi se ritiene di non essere debitore; il debitore può proporre opposizione all’esecuzione per contestare la legittimità del titolo o dell’atto (artt. 615 e 617 c.p.c.). Le Cassazioni sopra richiamate offrono numerosi motivi per eccepire l’inefficacia o l’inesistenza del pignoramento.

2.4 Termini e scadenze principali

FaseTermineRiferimento normativo
Osservazioni su schema di atto (contraddittorio)60 giorniArt. 6‑bis L. 212/2000
Presentazione delle deduzioni dopo una verifica60 giorniArt. 12, comma 7, L. 212/2000
Ricorso contro avviso di accertamento60 giorni (ridotti a 30 in alcuni casi)Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Deposito copie conformi in pignoramento30 giorni dalla consegna dell’attoArt. 543 c.p.c.
Notifica avviso di iscrizione a ruoloEntro la data di udienza indicataArt. 543 c.p.c.
Ricorso contro cartella di pagamento60 giorni (con eccezioni)Art. 24 D.Lgs. 546/1992

3. Difese e strategie legali

La complessità della normativa fiscale e bancaria richiede un approccio strategico e personalizzato. Un social media manager con debiti deve valutare diversi strumenti per proteggersi da fisco e banche. Di seguito esaminiamo le principali strategie difensive.

3.1 Contestazione degli atti fiscali

  1. Verifica preliminare: è fondamentale ottenere l’estratto di ruolo e gli atti richiamati dall’Amministrazione per verificare l’esistenza di vizi formali o sostanziali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, notifica inesistente, carichi prescritti). L’avv. Monardo e il suo team analizzano la documentazione per individuare eventuali irregolarità.
  2. Eccezione di nullità per violazione del contraddittorio: se l’avviso di accertamento è stato emanato senza osservare i 60 giorni o senza invio della bozza, si può eccepire la nullità. Occorre tuttavia provare, in base alla sentenza 21271/2025, quali elementi fattuali si sarebbero potuti dedurre .
  3. Eccezione di decadenza: l’Agenzia deve emettere gli atti entro termini specifici (31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). Eventuali ritardi rendono l’atto nullo.
  4. Ricorso per vizi sostanziali: errori nel calcolo del reddito, mancata deduzione di costi, determinazione del reddito su basi presuntive senza motivazione adeguata sono motivi per impugnare. Molti influencer lavorano con piattaforme estere e devono dichiarare redditi esteri: l’avv. Monardo può contestare la doppia imposizione e applicare le convenzioni internazionali.
  5. Rottamazione e definizione agevolata: se il debito è certo e non contestabile, conviene valutare la definizione agevolata (rottamazione). La rottamazione‑quater (legge 197/2022) ha consentito di estinguere debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese . La rottamazione‑quinquies, prevista dalla legge 199/2025 per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consente di pagare il debito senza interessi, sanzioni e aggio in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interesse al 3 % . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Lo studio assiste nella scelta e nella presentazione delle domande.

3.2 Difesa nei confronti delle banche e finanziarie

  1. Controllo del contratto di mutuo o prestito: il team legale verifica la correttezza del tasso di interesse, la presenza di clausole abusive, l’applicazione della normativa anti-usura. Se il TEG supera il tasso soglia, si può chiedere la restituzione degli interessi e l’applicazione del tasso legale.
  2. Usura e anatocismo: per contestare l’usura occorre distinguere gli interessi corrispettivi da quelli moratori; se i moratori superano il tasso soglia, il cliente ha diritto alla restituzione degli interessi e all’applicazione del tasso legale . Sul piano anatocistico, la Cassazione ha chiarito che il metodo francese non è di per sé anatocistico , ma è possibile chiedere ricalcoli se la banca ha applicato interessi composti illegittimi (ad esempio, capitalizzazione infrannuale senza pattuizione).
  3. Nullità delle fideiussioni ABI: se il cliente ha firmato una fideiussione bancaria su modulo ABI, lo studio verifica se sono presenti le clausole vietate (reviviscenza, sopravvivenza, rinuncia ai termini). In presenza di tutte le clausole, il garante può eccepire la nullità parziale e liberarsi dall’obbligo . È opportuno allegare in giudizio il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare che la fideiussione è stata stipulata nel periodo 2002‑2005 .
  4. Accordi stragiudiziali e rinegoziazione: in molti casi, prima di intraprendere una causa, è possibile ottenere un accordo di ristrutturazione del debito con la banca (riduzione del tasso, allungamento della durata, saldo e stralcio). Lo studio Monardo intraprende trattative con le banche per ottenere condizioni sostenibili.

3.3 Opposizione al pignoramento e misure cautelari

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si propone se il titolo esecutivo non esiste o è nullo (ad esempio, cartella prescritta, avviso di accertamento annullato). Il giudice può sospendere la procedura di pignoramento.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): serve per contestare vizi del pignoramento (mancata notifica, mancato deposito dell’avviso, omissione di elementi essenziali). È da proporre entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato.
  3. Istanza di riduzione del pignoramento: se l’importo pignorato supera il debito, si può chiedere la riduzione.
  4. Misure protettive nel concordato minore: all’avvio di una procedura di concordato minore o piano del consumatore, il tribunale concede una misura protettiva che blocca temporaneamente le azioni esecutive (pignoramenti, sequestri). Ciò permette di negoziare con i creditori durante la procedura.

4. Strumenti alternativi per definire i debiti

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

StrumentoCarichi ammessiVantaggiScadenze principali
Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)Debiti affidati all’Agenzia della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022Pagamento del solo capitale, spese di notifica e diritti di riscossione; esclusione di interessi, sanzioni e aggioDomanda entro il 30 aprile 2023; pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 o in 18 rate (5 anni)
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)Debiti affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Pagamento di capitale e spese; esonero da interessi, sanzioni e aggioPresentazione domanda entro il 30 aprile 2026 ; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate (fino a 5 anni) con interesse al 3 %
Saldo e stralcio (Legge 145/2018)Carichi fino a 1.000 € o debiti di persone in grave e comprovata difficoltà economicaRiduzione dell’importo fino al 35 % o 16 % del debito residuo; cancellazione completa per alcuni carichiDomande chiuse; possibili nuove versioni in leggi di bilancio future
Definizioni agevolate localiDebiti comunali (IMU, TARI)Stralcio interessi e sanzioni, pagamento della sola impostaTermine variabile in base a regolamenti locali

L’avv. Monardo e il suo team valutano per ciascun cliente se conviene aderire alla rottamazione o proporre un ricorso; in alcuni casi, un ricorso ben argomentato può portare all’annullamento totale del debito, mentre in altri è preferibile una definizione agevolata per evitare rischi processuali e costi.

4.2 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con falcidia dei debiti e durata fino a cinque anni. Requisiti:

  • Il proponente deve essere consumatore ai sensi dell’art. 2 CCII: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Non sono ammessi debiti imprenditoriali neanche in minima parte .
  • La proposta va depositata con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC); il giudice verifica la meritevolezza (assenza di colpa grave, dolo o frode) e la fattibilità.
  • La procedura si svolge senza il voto dei creditori: il giudice omologa se ritiene il piano conveniente.

Gli accordi di ristrutturazione con i creditori erano previsti dalla legge 3/2012 ma sono stati assorbiti dal CCII; oggi esiste il concordato minore, che richiede la votazione dei creditori. È adatto a chi ha anche debiti d’impresa (es. social media manager con partita IVA e attività d’impresa), consente di suddividere i creditori in classi e ottenere falcidi.

Nel concordato minore:

  • Si possono proporre trattamenti differenziati ai creditori ma è vietato alterare l’ordine delle prelazioni senza base legale, come ha stabilito la Cassazione n. 28574/2025 .
  • Grazie al cram down fiscale (art. 80, comma 3 CCII), il giudice può omologare la proposta anche se il Fisco vota contro, purché la proposta offra all’Erario almeno quanto otterrebbe in una liquidazione .
  • Il voto dei creditori si esprime per iscritto entro 30 giorni e il silenzio vale assenso , facilitando l’approvazione del piano.

4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione

Per i debitori che non possono proporre un piano di pagamento, la liquidazione controllata consente di liquidare il patrimonio sotto la supervisione di un liquidatore. È un procedimento più impegnativo perché comporta la vendita dei beni, ma al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione:

  • La domanda deve contenere l’inventario dei beni e la lista dei creditori .
  • Non rientrano nella liquidazione beni essenziali (stipendio entro i limiti di mantenimento, crediti alimentari, beni del fondo patrimoniale, ecc.) .
  • Dopo la chiusura della liquidazione, il debitore può chiedere l’esdebitazione; la Cassazione ha stabilito che non può essere negata per ragioni solo quantitative .
  • Esiste anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che consente di cancellare i debiti anche senza soddisfare i creditori se il debitore non possiede beni né redditi; il tribunale vigila per quattro anni sulle sopravvenienze .

4.4 Errori da evitare e consigli pratici

  • Ignorare gli avvisi: non aprire una PEC o una raccomandata non elimina le scadenze. L’avviso si considera notificato quando è disponibile. È essenziale controllare la posta elettronica certificata e l’indirizzo di residenza.
  • Non aprire la partita IVA: percepire compensi come influencer senza partita IVA quando l’attività è abituale espone a sanzioni e accertamenti. Valuta con un commercialista la giusta modalità fiscale.
  • Pagare spontaneamente senza controllare: molti debitori pagano cartelle o rate senza verificare la prescrizione o la legittimità. È bene far esaminare gli atti prima di versare.
  • Rinviare l’azione: i termini processuali sono perentori; perdere un termine può precludere la difesa. Contatta subito un professionista.
  • Fidarsi delle banche senza verificare: firma dei contratti standard, fideiussioni ABI e accettazione di tassi usurari possono essere contestate. Richiedi una perizia.

5. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un influencer e non ho mai aperto la partita IVA: cosa rischio?

Se l’attività di creazione di contenuti è abituale, i compensi sono redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). L’INPS richiede l’iscrizione alla Gestione separata e l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento per redditi non dichiarati. È inoltre obbligatorio aprire la partita IVA per le attività professionali continuative .

2. Cosa succede se ricevo uno “schema di avviso” dall’Agenzia delle Entrate?

Con il nuovo art. 6‑bis L. 212/2000, l’Amministrazione deve inviarti lo schema di atto e attendere 60 giorni per le tue osservazioni. Presenta per iscritto le difese e allega prove documentali; l’atto emesso senza attendere il termine è annullabile .

3. Posso contestare una cartella di pagamento dopo molti anni?

Sì, se la cartella riguarda tributi prescritti (es. cinque anni per TARI) o se l’avviso di accertamento è decaduto. È necessario verificare le date e proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

4. Come faccio a sapere se la mia fideiussione ABI è nulla?

Occorre leggere il contratto: se riproduce integralmente le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., stipulate tra il 2002 e il 2005, è parzialmente nullo . È necessario depositare in giudizio il provvedimento della Banca d’Italia che dichiarò le clausole anticoncorrenziali .

5. In un pignoramento presso terzi, cos’è l’avviso di iscrizione a ruolo?

È la comunicazione che il creditore deve notificare al terzo e al debitore per informare che ha depositato il fascicolo in tribunale. La mancata notifica o il mancato deposito rende inefficace il pignoramento .

6. Il pignoramento del mio conto PayPal è possibile?

Sì. Il conto PayPal è assimilato a un conto corrente. Il terzo (PayPal Europe) deve bloccare le somme. Tuttavia, il creditore deve rispettare l’iter dell’art. 543 c.p.c. e depositare l’avviso; se omette questi passaggi, il pignoramento è inefficace e può essere contestato .

7. Posso includere l’IVA nei debiti del piano del consumatore?

Sì. La Corte costituzionale (sent. 245/2019) ha dichiarato l’illegittimità del divieto di falcidia dell’IVA. Pertanto l’IVA può essere ridotta nei piani di sovraindebitamento, purché si garantisca un pagamento proporzionale.

8. Ho un solo debito imprenditoriale di 2.000 €; posso accedere al piano del consumatore?

No. La Cassazione ha ribadito che la presenza di anche un solo debito non consumeristico rende inammissibile il piano . In questi casi, occorre optare per il concordato minore o la liquidazione controllata.

9. Cos’è il cram down fiscale nel concordato minore?

È la possibilità per il giudice di omologare il piano anche senza il voto favorevole dell’Erario o degli enti previdenziali, se la proposta offre loro quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione .

10. Come vengono trattati i miei strumenti informatici nella liquidazione controllata?

L’art. 14‑ter L. 3/2012 (oggi art. 274 CCII) prevede che alcuni beni indispensabili non sono liquidabili, come gli strumenti necessari all’attività lavorativa del debitore, entro un limite ragionevole . Un social media manager potrà quindi continuare a utilizzare il proprio computer e la strumentazione essenziale.

11. Cosa succede se non deposito le copie conformi del pignoramento entro 30 giorni?

Il pignoramento diventa inefficace e il giudice dichiara l’estinzione della procedura . Questa inefficacia è insanabile; la Cassazione ha affermato che non è possibile sanare il vizio con un deposito tardivo .

12. Se pago i crediti dopo l’esecuzione, posso chiedere l’esdebitazione?

Sì. Il pagamento totale o parziale durante la liquidazione controllata agevola l’esdebitazione. La Cassazione ha ritenuto che l’esdebitazione non richiede una soddisfazione sostanziosa dei creditori, salvo che il pagamento sia del tutto simbolico .

13. Le piattaforme che mi pagano (YouTube, Twitch) devono trattenere contributi?

No. La piattaforma è un intermediario. I contributi vanno versati dal professionista (per la Gestione separata) o dal committente (agenzia/talent/brand) se il content creator rientra nel FPLS .

14. Posso aderire contemporaneamente alla rottamazione e presentare un ricorso?

È possibile proporre ricorso e, in caso di soccombenza, aderire alla rottamazione, ma solo entro i termini previsti. Tuttavia, presentando la domanda di rottamazione si rinuncia agli eventuali ricorsi pendenti. Lo studio consiglia di valutare pro e contro.

15. Che documenti devo preparare per un piano del consumatore?

Bilancio personale e familiare, elenco creditori, situazioni lavorative, dichiarazioni dei redditi, contratti bancari, eventuali garanzie. Il Gestore della crisi (OCC) predisporrà una relazione sullo stato di meritevolezza.

16. Sono coobbligato con la mia società, ma ho anche debiti personali: posso presentare un’unica procedura?

Sì, il CCII prevede la procedura familiare se i debitori hanno una comune situazione di sovraindebitamento e sono legati da un rapporto familiare. In presenza di debiti misti (personali e imprenditoriali), la procedura deve seguire lo strumento riservato al soggetto non consumatore .

17. Chi paga le spese della procedura di sovraindebitamento?

Le spese dell’OCC e del liquidatore sono a carico del debitore e sono incluse nel piano di rientro. Esistono fondi regionali per l’accesso alle procedure per chi non può anticipare le spese.

18. Cosa succede se non rispetto le rate del piano?

La decadenza dal piano comporta il venir meno degli effetti protettivi: i creditori riacquistano i loro diritti originari e possono riprendere le azioni esecutive. Tuttavia, in alcune rottamazioni è ammessa una tolleranza di cinque giorni .

19. Ho un debito di 1.500 € con il Fisco; vale la pena fare una procedura?

Probabilmente no. Le procedure di sovraindebitamento comportano costi (onorari del gestore, pubblicità legale, compensi dell’OCC) che possono superare l’entità del debito. In questi casi conviene una trattativa diretta o attendere eventuali stralci automatici.

20. Posso chiedere la sospensione dei pagamenti alla banca se avvio un concordato minore?

Sì. Con l’avvio della procedura, il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e vietano l’iscrizione di nuove ipoteche. È importante però rispettare i termini e collaborare con l’OCC.

6. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio gli strumenti a disposizione, proponiamo alcune simulazioni numeriche.

6.1 Simulazione di rottamazione‑quinquies

Supponiamo che un social media manager abbia una cartella esattoriale di 20.000 € relativa a imposte non versate tra il 2018 e il 2022, con sanzioni e interessi per 8.000 €. Con la rottamazione‑quinquies, il contribuente dovrà pagare solo il capitale (20.000 €) più le spese di notifica e interessi da riscossione. Se opta per il pagamento in 54 rate bimestrali, l’importo viene maggiorato da un interesse del 3 % annuo. Il piano potrebbe essere:

  • Importo dovuto: 20.000 € (capitale) + 300 € (spese) = 20.300 €;
  • Interesse: 3 % annuo = circa 609 € per 3 anni;
  • 54 rate: circa 382 € a rata.

Rispetto al pagamento integrale con sanzioni (28.000 €), la rottamazione consente un risparmio di 7.700 €.

6.2 Piano del consumatore

Una influencer ha debiti per 70.000 €: 40.000 € verso banche e 30.000 € verso il Fisco. I suoi redditi mensili sono di 2.000 €, con spese di vita di 1.200 €. In base al CCII, può proporre un piano del consumatore di cinque anni versando ai creditori il suo surplus di reddito (800 € mensili) per 60 mesi, pari a 48.000 €. Il piano prevede una falcidia del 31 % del debito (22.000 €). Se il giudice ritiene il piano fattibile e il debitore è meritevole, omologa il piano e il debito residuo viene cancellato.

6.3 Concordato minore con cram down fiscale

Un social media manager titolare di impresa individuale ha debiti per 150.000 €: 100.000 € verso la banca garantiti da ipoteca e 50.000 € verso l’Erario. L’immobile vale 110.000 €. Proponendo un concordato minore, offre:

  • alla banca: 100.000 € (valore dell’immobile);
  • all’Erario: 10.000 € (il 20 % del suo credito) mediante pagamenti rateali provenienti dal reddito futuro;
  • ai chirografari: nulla.

La banca vota a favore, il Fisco vota contro. Il tribunale verifica che la proposta all’Erario è superiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione (5.000 €) e applica il cram down fiscale: omologa il piano nonostante il voto negativo del Fisco . L’imprenditore salvaguarda l’immobile e paga il Fisco solo 10.000 €.

Conclusioni

La professione di social media manager o content creator offre opportunità di reddito impensabili fino a pochi anni fa. Allo stesso tempo, comporta obblighi fiscali e contributivi complessi, rischi di contenzioso con il Fisco e possibili indebitamenti con banche e fornitori. La normativa si è evoluta rapidamente: il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente ha introdotto il contraddittorio preventivo generale ; l’art. 10‑quater ha imposto un’autotutela obbligatoria ; le procedure di sovraindebitamento sono state integrate nel CCII e potenziate per favorire il debitore meritevole. La giurisprudenza ha definito l’ambito della prova di resistenza , ha limitato la nullità delle fideiussioni ABI , ha affermato che il metodo francese non genera anatocismo e ha ribadito l’impossibilità di cumulare interessi moratori e corrispettivi in materia di usura .

Per un social media manager indebitato, difendersi non significa solo bloccare un pignoramento o contestare un accertamento, ma pianificare la propria posizione debitoria in modo strategico: valutare la rottamazione, proporre un piano del consumatore o un concordato minore, ottenere l’esdebitazione. Affrontare il problema da soli può portare a errori irreparabili; per questo è determinante affidarsi a professionisti esperti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre un servizio completo: dalla verifica degli atti alla redazione dei ricorsi, dalla trattativa con banche alla predisposizione di piani di ristrutturazione. Il team conosce le novità normative e giurisprudenziali e opera con un approccio concreto, difensivo e orientato alla risoluzione, mettendo sempre al centro il debitore.

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