Infermiere libero professionista con debiti: cosa fare per difendersi da fisco e banche

Introduzione

Perché questo tema è così importante per gli infermieri libero‑professionisti?

L’attività dell’infermiere libero professionista comporta l’assunzione di una serie di obblighi fiscali e contributivi oltre agli adempimenti tipici della sanità. Lavorando a partita IVA, l’infermiere deve gestire fatturazione, dichiarazioni dei redditi, contributi previdenziali, imposte indirette (IVA), oltre a eventuali finanziamenti bancari per l’acquisto di apparecchiature o veicoli. Qualsiasi errore o ritardo nei versamenti può generare cartelle di pagamento, intimazioni, ipoteche o pignoramenti. La crisi economica scatenata dalla pandemia e la riduzione dei compensi in alcune regioni hanno messo in difficoltà molti professionisti, che oggi si trovano sovraindebitati. È fondamentale conoscere i propri diritti, le difese legali e gli strumenti per chiudere le posizioni debitorie.

Anticipazione delle principali soluzioni legali

Questo articolo spiega le normative e la giurisprudenza più recenti al gennaio 2026 su:

  • Contestazione di cartelle e intimazioni di pagamento: quali vizi possono determinare l’annullamento degli atti e quando impugnare l’avviso di intimazione è obbligatorio per fermare l’ipoteca o il pignoramento .
  • Difesa contro pignoramenti bancari e su stipendi/pensioni: limiti alla pignorabilità previsti dall’art. 72‑bis del D.P.R. 600/1973 e dai commi 5 bis e ter che escludono l’ultima mensilità di stipendio o pensione e fissano una quota proporzionale (un decimo o un settimo) per somme comprese entro specifiche soglie .
  • Tutela del patrimonio immobiliare: requisiti per l’iscrizione ipotecaria del concessionario della riscossione (debito superiore a 20 000 € e preavviso di ipoteca ), limiti all’espropriazione della prima casa e giurisprudenza sull’estensione della soglia di 120 000 € anche all’ipoteca .
  • Difesa dalle indagini bancarie: la Corte di Cassazione ha ribadito che la presunzione di redditività riguarda solo i versamenti (depositi) sul conto del professionista e non i prelievi, a meno che l’Agenzia delle Entrate non dimostri l’utilizzo per pagamenti in nero .
  • Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: i quattro strumenti previsti dalla L. 3/2012, aggiornati dal D.Lgs. 14/2019 e dalla riforma del 2022–2023, ossia il concordato minore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione del debitore incapiente .
  • Negoziazione assistita con l’esperto della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021 (artt. 12 ss. del Codice della crisi) per le imprese in difficoltà, estensibile anche ai professionisti per trattare accordi con i creditori.
  • Definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) e rateizzazioni: le ultime misure di pace fiscale introdotte dalle leggi di Bilancio 2023 e 2026, con scadenze e requisiti per presentare domanda e le nuove regole di rateizzazione dei debiti con l’erario valide dal 2025 .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

Questo articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di uno staff di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. L’Avvocato è gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Con competenza tecnica e visione strategica, l’avv. Monardo e il suo team supportano gli infermieri nel:

  • Analizzare gli atti notificati (cartelle, avvisi di intimazione, pignoramenti).
  • Individuare vizi formali e sostanziali per impugnare l’atto o richiedere la sospensione.
  • Negoziare con il fisco e le banche piani di rientro, transazioni stragiudiziali e riduzioni del debito.
  • Attivare soluzioni giudiziali (ricorso in Commissione Tributaria o al giudice ordinario) e stragiudiziali (rottamazione, concordato minore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione).
  • Gestire procedure di composizione della crisi e piani del consumatore con gli OCC.

Contattare professionisti esperti è essenziale perché la normativa è complessa e in continua evoluzione e perché ogni atto ha termini di impugnazione perentori. Non aspettare che la situazione precipiti!

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La difesa dagli atti della riscossione e dalle pretese bancarie si fonda su norme di legge e su un’abbondante giurisprudenza di legittimità e di merito. Di seguito vengono illustrati i testi normativi di riferimento con le sentenze più significative e aggiornate (gennaio 2026), essenziali per costruire una strategia di difesa efficace per un infermiere autonomo.

1.1 Statuto dei diritti del contribuente

La Legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, detta i principi generali che devono informare i rapporti fra fisco e contribuente. L’art. 7 stabilisce che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve contenere i riferimenti normativi, i presupposti di fatto e di diritto, l’indicazione dell’ufficio e del responsabile, il termine e l’organo competente per il ricorso; la motivazione deve essere chiara e adeguata . Se l’atto è privo di motivazione o non indica gli estremi dell’atto presupposto, è nullo. Inoltre, l’art. 7‑bis consente all’amministrazione di annullare d’ufficio gli atti viziati, mentre l’art. 7‑ter disciplina la nullità formale degli atti amministrativi .

L’art. 12 dello stesso Statuto riguarda le ispezioni e i controlli fiscali presso il contribuente: gli accessi devono avvenire durante l’orario di apertura al pubblico o dell’esercizio, durare al massimo 30 giorni lavorativi (prorogabili con provvedimento motivato) e devono essere comunicati i motivi dell’accesso; il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista e le osservazioni formulate dal contribuente devono essere inserite nel processo verbale . Violazioni di queste disposizioni possono rendere invalido l’accertamento.

1.2 Accertamento e controlli bancari (D.P.R. 600/1973)

Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Due articoli sono particolarmente rilevanti per i professionisti:

  • Art. 32 – L’amministrazione finanziaria può chiedere ai professionisti copia dei conti correnti bancari; i versamenti (depositi) che non risultino dai registri contabili sono presunti ricavi, a meno che il contribuente non dimostri che sono stati già tassati o che non costituiscono compensi. La Corte di Cassazione, con ordinanze n. 31969/2025 e n. 29739/2025, ha ribadito che per i professionisti la presunzione riguarda solo i versamenti, mentre i prelievi non sono automaticamente considerati ricavi occultati . Il contribuente deve fornire prova analitica della provenienza dei versamenti, mentre l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare che i prelievi sono correlati a pagamenti in nero.
  • Art. 36 bis e 36 ter – Regolano il controllo automatizzato e il controllo formale delle dichiarazioni. Qualsiasi omissione o errore può generare un avviso di liquidazione e quindi cartelle di pagamento.

1.3 Procedure e atti della riscossione (D.P.R. 602/1973)

Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione delle imposte e contiene le norme su cartelle, avvisi di intimazione, ipoteche e pignoramenti.

1.3.1 Cartella di pagamento e avviso di intimazione

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione intima al contribuente di pagare tributi o contributi non versati. Dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni per pagare o impugnare l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale. Se trascorsi 60 giorni senza pagamento né impugnazione, l’Agente può iniziare l’esecuzione. Tuttavia, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca o al pignoramento, deve essere notificato l’“avviso di intimazione” (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973). La Corte di Cassazione (ord. 4526/2022) ha stabilito che la mancata notifica di questo avviso rende illegittima l’ipoteca iscritta e il fermo amministrativo . Pertanto, l’infermiere che subisce una misura cautelare senza aver ricevuto l’avviso di intimazione può eccepire la nullità dell’atto.

1.3.2 Iscrizione di ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973)

L’art. 77 autorizza l’Agente della riscossione a iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore. La normativa prevede che l’iscrizione possa avvenire solo se il debito complessivo supera 20 000 € e solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella e del successivo avviso di intimazione. L’ipoteca non comporta immediata espropriazione ma è una misura cautelare. Tuttavia, il D.L. 69/2013 ha introdotto l’art. 77, comma 1-bis, secondo cui l’Agente non può procedere all’espropriazione immobiliare se l’immobile è l’unico immobile di proprietà, adibito a prima casa e non di lusso. Inoltre, l’espropriazione può avviarsi solo se il debito supera 120 000 € e l’ipoteca è stata iscritta da almeno sei mesi .

Il tema del limite di 20 000 € per l’ipoteca e di 120 000 € per l’espropriazione ha generato un ampio dibattito: parte della giurisprudenza considera l’ipoteca legittima sopra i 20 000 €, indipendentemente dal limite di 120 000 €, in quanto misura cautelare autonoma (Cass. civ. 15567/2025) ; altre sentenze (Cass. civ. 17234/2023; 24714/2025) ritengono che l’ipoteca debba seguire il limite di 120 000 € poiché preludio dell’espropriazione . La Corte ha chiarito, con l’ordinanza 25456/2025, che il preavviso di iscrizione ipotecaria deve indicare solo il titolo e l’importo del credito (an e quantum), ma non è necessario specificare la particella catastale; l’immobile viene individuato al momento dell’effettiva iscrizione .

1.3.3 Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973)

L’art. 72‑bis consente al concessionario di procedere al pignoramento di crediti verso terzi (ad esempio, stipendi, pensioni, canoni, crediti professionali) con una procedura semplificata, senza l’intervento del giudice. L’ordine di pagamento impone al terzo di versare le somme al concessionario entro 60 giorni e anche per gli importi che matureranno in futuro . La legge prevede limiti alla pignorabilità: una quota non superiore a un decimo per importi fino a 500 €, un settimo per importi tra 501 € e 5 000 €, mentre per importi superiori si applicano le regole generali dell’art. 545 c.p.c., salvaguardando comunque la quota minima di sussistenza . Il terzo non può pignorare l’ultima mensilità di stipendio o di pensione, né i compensi professionali destinati a esigenze primarie.

La Cassazione (ord. 28520/2025) ha precisato che il pignoramento speciale comprende anche le somme accreditate sul conto corrente dopo la notifica dell’ordine, purché maturino entro 60 giorni . Questa ordinanza segnala che dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il Testo Unico della Riscossione (D.Lgs. 33/2025) che sostituirà gli artt. 72‑75 bis, ma i principi restano sostanzialmente invariati. Pertanto il professionista deve attivarsi tempestivamente per richiedere la sospensione o impugnare l’atto.

1.3.4 Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973) e competenza giurisdizionale

Il fermo amministrativo riguarda i veicoli e si attua iscrivendo un blocco al Pra. La Cassazione (sent. 14831/2008) ha stabilito che il giudice competente dipende dalla natura del credito; se il debito è tributario, la competenza è del giudice tributario, altrimenti del giudice ordinario . Con la legge 248/2006 sono stati inseriti le lettere e‑bis ed e‑ter nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che attribuiscono al giudice tributario la competenza per l’impugnazione di ipoteca e fermo . Questo è importante per definire a quale giudice rivolgersi.

1.4 Sanzioni e loro trasmissibilità (D.Lgs. 472/1997)

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 contiene le regole generali in materia di sanzioni amministrative tributarie. L’art. 8 dispone che le sanzioni sono personali e non si trasmettono agli eredi; in caso di morte del contribuente, l’obbligazione si estingue . Questa norma tutela la famiglia dell’infermiere in caso di decesso del professionista ed è richiamata dalla Cassazione (ord. 22476/2025) come principio di diritto.

1.5 Crisi da sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

Per i lavoratori autonomi come l’infermiere, che spesso non rientrano nella nozione di “imprenditore commerciale”, è prevista la disciplina del sovraindebitamento. La L. 3/2012, modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e dal D.Lgs. 83/2022, prevede quattro procedure:

  1. Concordato minore: è un accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti, destinato a imprenditori agricoli, professionisti, start‑up innovative e piccole imprese. Può prevedere la suddivisione del debito e la falcidia di interessi o sanzioni.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: si rivolge alle persone fisiche che non operano come imprenditori e consente di proporre un piano di rientro con la falcidia dei debiti chirografari, sotto l’omologa del tribunale .
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: prevede la liquidazione dei beni per soddisfare i creditori; residuale rispetto alle altre procedure.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: consente di liberarsi dei debiti residui se il patrimonio è insufficiente ed il debitore non ha compiuto atti in frode .

Le procedure sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e richiedono l’assistenza di un professionista qualificato. Per i casi più complessi, la riforma del Codice della crisi consente di accedere alla composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021 e inserito negli artt. 12 ss. del codice . Con la composizione negoziata, un esperto indipendente aiuta il professionista in difficoltà a trattare con i creditori per evitare l’insolvenza.

1.6 Misure di definizione agevolata e rottamazioni fiscali

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con numerosi provvedimenti per consentire la chiusura agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Tra i più rilevanti:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022): introdotta con la Legge di Bilancio 2023, permette di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le somme dovute a titolo di tributi locali, senza sanzioni né interessi. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023, con versamenti dilazionati in un massimo di 18 rate; chi è decaduto dal pagamento può chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 .
  • Rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026): introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. ?, consente di rottamare i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il contribuente paga solo le somme dovute a titolo di imposta e contributi, senza interessi e sanzioni; le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 e il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali, cioè 9 anni, con interessi pari al 3% dal 1° agosto 2026 .
  • Stralcio automatico: è previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1 000 € relativi a carichi affidati tra il 2000 e il 2015, se non saldati entro il 31 marzo 2023.

1.7 Nuove regole per la rateizzazione dei debiti (art. 19 D.P.R. 602/1973 – D.Lgs. 110/2024)

Dal 1° gennaio 2025 le condizioni di rateizzazione dei carichi affidati all’Agente sono state ampliate. Per debiti fino a 120 000 €, è possibile ottenere una rateazione “ordinaria” senza necessità di documentare la temporanea difficoltà economica; la durata massima aumenta a 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025‑2026, a 96 per il 2027‑2028 e a 108 dal 2029 . Per chi dimostra uno stato di grave difficoltà economica (allegando l’ISEE), la durata massima può arrivare a 120 rate con graduazioni: 85‑120 rate per le richieste 2025‑2026, 97‑120 per il 2027‑2028 e 109‑120 dal 2029 . Il versamento minimo di ciascuna rata è 50 €, e la rateizzazione può essere richiesta tramite il servizio online “Rateizza adesso” oppure con modulistica da inviare via PEC .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Molti infermieri ignorano la complessità delle norme procedurali e sottovalutano l’importanza di agire subito dopo la notifica di un atto. Questa sezione spiega in modo pratico cosa succede e quali sono i termini per opporsi o regolarizzare la posizione.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

  • Controllo della notifica: verificare che la cartella sia stata notificata correttamente (via PEC, messo notificatore, posta raccomandata). Se è mancante la relata di notifica, l’atto è nullo.
  • Esame del contenuto: accertare l’esattezza degli importi, la presenza dei riferimenti normativi e dei presupposti di fatto. L’art. 7 dello Statuto impone la motivazione completa ; omissioni possono essere causa di annullamento.
  • Verifica della prescrizione: le imposte si prescrivono in 5 o 10 anni a seconda del tributo; contributi Inps in 5 anni. Se la cartella è tardiva, si può eccepire la prescrizione.
  • Termine di 60 giorni: dalla notifica si hanno 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o proporre ricorso. In questo periodo si può depositare un’istanza di sospensione in autotutela presso l’ente creditore.

2.2 Contestazione tramite ricorso

Se la cartella contiene vizi o se il debito è infondato, l’infermiere può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni, con motivi specifici (nullità della notifica, difetto di motivazione, errata intestazione, prescrizione, inesistenza del titolo). Per i debiti non tributari (es. multe stradali, sanzioni amministrative) la competenza può spettare al giudice ordinario.

Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione e, quando l’atto presupposto non è stato notificato, anche all’ente impositore. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per controversie oltre i 3 000 €.

2.3 Avviso di intimazione e preludio all’esecuzione

Trascorsi 60 giorni dalla cartella senza pagamento o ricorso, l’Agente invia l’avviso di intimazione, che invita il debitore a pagare entro 5 giorni. Secondo la Cassazione, la mancata notifica di tale avviso rende illegittima l’iscrizione di ipoteca o l’avvio dell’espropriazione . Se ricevete un atto cautelare senza aver avuto l’intimazione, è fondamentale sollevare questo vizio.

2.4 Preavviso di ipoteca e ipoteca

L’Agente deve inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria prima di procedere; l’atto è un invito a regolarizzare la posizione. La Cassazione (ord. 25456/2025) chiarisce che il preavviso deve indicare solo il titolo e l’importo del credito, senza dover individuare il bene; l’identificazione dell’immobile avviene al momento della registrazione . Trascorsi 30 giorni dal preavviso senza che il debitore abbia pagato o impugnato, l’Agente può iscrivere l’ipoteca presso la Conservatoria.

Se il debito supera 20 000 €, l’ipoteca è possibile. In caso di abitazione principale non di lusso, l’ipoteca è ammessa ma l’espropriazione è vietata se è l’unico immobile e se il debito non supera 120 000 € . I tempi per impugnare l’iscrizione ipotecaria sono di 60 giorni dalla notifica.

2.5 Fermo amministrativo (veicoli)

Per i veicoli intestati al professionista, l’Agente può iscrivere il fermo dopo la notifica dell’avviso di intimazione. È possibile impugnare il fermo entro 60 giorni di fronte al giudice competente (giudice tributario per crediti tributari, giudice di pace o tribunale per crediti non tributari), anche invocando l’esimente del veicolo strumentale indispensabile per l’attività professionale.

2.6 Pignoramento dei crediti e del conto corrente

Se il debito persiste, l’Agente può procedere con il pignoramento. La procedura ex art. 72‑bis consente un pignoramento presso terzi rapido: il debitore e il terzo (banca o datore di lavoro) ricevono un ordine di pagamento; le somme devono essere versate entro 60 giorni e il terzo non può opporre giustificazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge. Il pignoramento può riguardare:

  • Crediti professionali: lo stesso infermiere può subire il sequestro di compensi da parte delle ASL o di strutture private; in tal caso, l’Agente preleva la quota pignorabile (un decimo o un settimo) e lascia l’ultima mensilità .
  • Stipendi o pensioni: se l’infermiere percepisce anche un reddito da dipendente o pensione (es. pensione inps quota B), si applicano le stesse percentuali. Il prelievo avviene alla fonte.
  • Conto corrente: il conto può essere bloccato. La Cassazione ha precisato che l’ordine di pagamento riguarda anche gli importi che maturano entro 60 giorni dopo la notifica . È importante agire subito per evitare il blocco prolungato.

2.7 Rateizzazione e sospensione dell’esecuzione

In qualsiasi fase, il professionista può chiedere la rateizzazione del debito, anche dopo l’avviso di intimazione ma prima dell’atto esecutivo. Come visto, dal 2025 la rateizzazione ordinaria arriva fino a 84 rate e quella straordinaria fino a 120 rate con adeguata documentazione . La richiesta sospende l’esecuzione. È possibile chiedere la sospensione anche al giudice tributario o al giudice ordinario tramite un’istanza cautelare qualora ricorrano i presupposti di grave e irreparabile danno.

2.8 Casi speciali: conto in comune o fideiussioni

Se il conto corrente è cointestato con un familiare, il pignoramento presso terzi può colpire solo la quota di spettanza del debitore. Se l’infermiere ha sottoscritto fideiussioni per terzi (es. prestiti per parenti), potrebbe essere chiamato a rispondere del debito; occorre valutare la validità della fideiussione e contestare eventuali clausole abusive.

3. Difese e strategie legali per l’infermiere con debiti

Una volta individuati gli atti e i termini, l’infermiere può attivare varie difese, sia processuali sia stragiudiziali. Di seguito sono illustrate le strategie principali.

3.1 Eccepire i vizi formali e la mancanza di motivazione

Mancata notifica dell’atto presupposto: se l’Agente procede con ipoteca o pignoramento senza aver notificato l’avviso di intimazione, l’atto è nullo . Allo stesso modo, se non è stata notificata la cartella di pagamento o se la relata di notifica è incompleta, l’esecuzione è illegittima. In sede di ricorso, occorre richiedere la produzione della relata.

Difetto di motivazione: l’art. 7 dello Statuto impone che gli atti indichino fatti, norme, ufficio competente e responsabile, mezzi di ricorso . Se la cartella non contiene tali elementi (es. non riporta il dettaglio del calcolo degli interessi, non indica l’atto impositivo presupposto), può essere annullata. Analogamente, il preavviso di ipoteca deve indicare l’an e il quantum del credito .

Prescrizione: i crediti tributari si prescrivono di norma in 5 o 10 anni; i contributi INPS in 5 anni; le sanzioni in 5 anni. Se la cartella è notificata oltre il termine, si può eccepire la prescrizione. La Cassazione ha chiarito che la prescrizione può essere interrotta solo da atti di riscossione validamente notificati.

3.2 Contestazione degli accertamenti bancari

In caso di accertamento da indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate utilizza i movimenti bancari per ricostruire i compensi. Tuttavia, la giurisprudenza recente favorisce i professionisti: la presunzione riguarda solo i versamenti e non i prelievi . L’infermiere deve fornire prova documentale (fatture, ricevute) che i versamenti sono stati già assoggettati a imposta o provengono da prestiti o rimborsi. Per i prelievi, l’Agenzia deve dimostrare che sono stati utilizzati per pagare prestazioni in nero. La difesa deve analizzare i conti e ricostruire analiticamente le voci per confutare la presunzione.

3.3 Opposizione a ipoteca e fermo amministrativo

Se l’infermiere riceve un preavviso di ipoteca, può:

  • Eccepire l’illegittimità per soglia: se il debito è inferiore a 20 000 € l’ipoteca non può essere iscritta ; se l’immobile è prima casa non di lusso, l’espropriazione è vietata e l’ipoteca non può essere seguita da vendita forzata se il debito non supera 120 000 € .
  • Impugnare l’atto: entro 60 giorni dalla notifica dinanzi al giudice tributario. Argomentare la mancanza di motivazione, la carenza di notifica dell’avviso di intimazione, la prescrizione, la sproporzione dell’azione rispetto al debito.
  • Chiedere la sospensione: tramite istanza in autotutela o domanda cautelare al giudice.

Per il fermo amministrativo, l’opposizione va presentata entro 60 giorni. Se il veicolo è strumentale (utilizzato per l’attività sanitaria domiciliare) si può chiedere la sospensione e la cancellazione del fermo.

3.4 Difesa contro il pignoramento speciale

Il pignoramento presso terzi, pur essendo una procedura semplificata, non è insindacabile. È possibile contestare:

  • Mancanza di notifica: se l’ordine è stato notificato solo al terzo e non al debitore o viceversa, l’atto è nullo.
  • Violazione dei limiti di pignorabilità: se il pignoramento eccede le quote previste (un decimo o un settimo fino a 5 000 €, o quanto previsto dall’art. 545 c.p.c. per importi superiori), il debitore può ottenere la riduzione .
  • Inesistenza del credito: è possibile dimostrare che il credito è estinto o prescritto.
  • Fondi destinati a finalità vincolate: somme destinate al pagamento di stipendi di collaboratori, ritenute per conto terzi, contributi previdenziali non sono pignorabili. Occorre esibire la contabilità.

È consigliabile presentare un’istanza di sospensione della riscossione e contestualmente un ricorso al giudice tributario o al tribunale per chiedere la riduzione o l’annullamento del pignoramento.

3.5 Soluzioni stragiudiziali e negoziate

Transazione con la banca: nel caso di debiti bancari (mutui, prestiti), è possibile negoziare una transazione stragiudiziale. L’infermiere può chiedere la rinegoziazione del tasso, l’allungamento della durata del prestito o la moratoria. Con l’assistenza di un avvocato e di un commercialista si può presentare un piano di rientro compatibile con il reddito.

Composizione negoziata della crisi d’impresa: se l’attività dell’infermiere assume le dimensioni di impresa (ad esempio cooperativa o studio associato), può accedere alla composizione negoziata ai sensi degli artt. 12 ss. del Codice della crisi: un esperto, nominato dalla Camera di Commercio, assiste nelle trattative con i creditori . Lo strumento mira alla continuazione dell’attività e alla riduzione dei debiti.

Gestione con gli OCC: per i debiti di natura sia tributaria sia bancario‑privata, le procedure di sovraindebitamento della L. 3/2012 permettono di definire un accordo o un piano del consumatore presso l’OCC, con la possibile falcidia dei debiti chirografari e la sospensione delle azioni esecutive. È necessario predisporre un piano finanziario sostenibile sotto la supervisione di un gestore e ottenere l’omologazione del tribunale.

3.6 Accesso alle definizioni agevolate (rottamazioni e stralci)

Quando la posizione debitoria è composta da cartelle di pagamento, rottamazioni e definizioni agevolate possono rappresentare un’ottima opportunità:

  • Verifica della spettanza: controllare che i debiti rientrino nelle finestre temporali previste (2000‑2022 per la rottamazione quater; 2000‑2023 per la quinquies). I debiti da accertamento o da condono non sono ammessi.
  • Domanda nei termini: per la rottamazione quinquies, la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; per chi era decaduto dalla rottamazione precedente, è possibile il rientro .
  • Scelta del piano: si può optare per il versamento in un’unica soluzione o per le rate (fino a 54). Le rate bimestrali iniziano il 31 luglio 2026 e proseguono con gli interessi del 3% . Saltare due rate consecutive comporta la perdita del beneficio.

3.7 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Oltre alle rottamazioni, la rateizzazione ordinaria consente di diluire il pagamento. È consigliabile:

  • Calcolare la sostenibilità: verificare il reddito netto e la spesa mensile per determinare quante rate si possono sostenere senza pregiudicare l’attività.
  • Richiedere la rateizzazione online: utilizzando il portale dell’Agente della riscossione (“Rateizza adesso”) si ottiene una risposta rapida. Altrimenti, si può inviare la modulistica via PEC .
  • Evitare decadenze: il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive fa decadere dal beneficio, con ripresa dell’azione esecutiva. È opportuno predisporre un conto dedicato per non saltare scadenze.

4. Strumenti alternativi e complementari per la risoluzione del debito

4.1 Concordato minore e accordo di ristrutturazione

Il concordato minore e l’accordo di ristrutturazione dei debiti permettono di rinegoziare globalmente i debiti con creditori pubblici e privati. Sono procedure giudiziali ma di natura volontaria; richiedono la predisposizione di un piano di rientro elaborato da un professionista e l’omologa del tribunale. Spesso consentono di ottenere un taglio significativo dei debiti chirografari.

Vantaggi del concordato minore

  • Consente di continuare l’attività professionale.
  • Prevede la falcidia dei debiti non privilegiati.
  • Sospende azioni esecutive e cautelari.

Limiti

  • Necessità del voto favorevole della maggioranza dei creditori.
  • Durata dell’intera procedura (alcuni mesi).
  • Necessità di un patrimonio o reddito che consenta di offrire un soddisfacimento almeno parziale ai creditori.

4.2 Liquidazione controllata ed esdebitazione

Quando la situazione è irreversibile e non vi sono risorse per soddisfare i creditori, si può ricorrere alla liquidazione controllata del patrimonio e alla successiva esdebitazione del debitore incapiente . La liquidazione consiste nel vendere i beni per soddisfare i creditori. Terminata la procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, purché non abbia tenuto condotte fraudolente e risulti incapiente.

4.3 Composizione negoziata ex D.L. 118/2021

Per le situazioni di crisi aziendale, il decreto 118/2021 (artt. 12 ss. del Codice della crisi) introduce la composizione negoziata . Un esperto indipendente nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio aiuta l’imprenditore o il professionista a elaborare piani industriali, a trattare con i creditori e a gestire eventuali procedure di ristrutturazione. L’obiettivo è evitare la liquidazione e salvare la continuità aziendale.

4.4 Altre misure: sospensione del mutuo prima casa e fondo di solidarietà

Il professionista proprietario di un’abitazione principale può richiedere la sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi in caso di calo del fatturato superiore al 33%, grazie al Fondo di solidarietà per i mutui (noto come Fondo Gasparrini). È necessario presentare domanda presso la propria banca allegando l’autocertificazione e la documentazione del calo.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori cadono in errori che possono aggravare la loro situazione. Di seguito una lista di errori da evitare e consigli pratici:

  1. Ignorare gli atti notificati. Spesso l’infermiere, impegnato nel lavoro, lascia le comunicazioni non aperte; trascorsi i termini, le misure diventano definitive. Consiglio: aprite subito la posta cartacea e la PEC e conservate tutti gli avvisi.
  2. Pagare senza verificare. Molti pagano la cartella pensando di non avere alternative. Consiglio: verificate sempre la prescrizione, i vizi di notifica e la legittimità dell’importo; una consulenza legale può farvi risparmiare migliaia di euro.
  3. Confondere versamenti e prelievi. In caso di verifica bancaria, ricordate che la presunzione di ricavo si riferisce solo ai versamenti e non ai prelievi . Consiglio: conservate le prove dei movimenti (fatture, bonifici, ricevute) e annotate la causale dei prelievi.
  4. Non chiedere la rateizzazione. Anche se il debito sembra ingente, la rateizzazione può renderlo sostenibile e bloccare l’esecuzione . Consiglio: calcolate la rata in base al vostro reddito e chiedete la rateazione prima che inizi il pignoramento.
  5. Trascurare le definizioni agevolate. Molti non presentano la domanda di rottamazione per disinformazione. Consiglio: fatevi assistere da un professionista per verificare l’ammissibilità e rispettare le scadenze .
  6. Cointestare beni per sfuggire ai pignoramenti. Cointestare conti o immobili a parenti senza un reale trasferimento può essere considerato atto fraudolento e comportare l’azione revocatoria. Consiglio: evitate manovre apparenti; preferite soluzioni legali come piani di rientro e procedure di composizione.
  7. Utilizzare in modo improprio i prestiti bancari. Contrarre debiti personali per saldare quelli fiscali può peggiorare la situazione. Consiglio: valutate sempre l’impatto complessivo e ricorrete a strumenti come la composizione della crisi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e atti della riscossione

AttoPresupposto normativoTermine per agireAzione consigliata
Cartella di pagamentoArt. 25 D.P.R. 602/197360 giorni dalla notificaVerificare notifica e importo; pagare, rateizzare o presentare ricorso
Avviso di intimazioneArt. 50, comma 2 D.P.R. 602/19735 giorni dalla notificaPagare o chiedere sospensione; eventuale ricorso per vizio di notifica
Preavviso di ipotecaArt. 77 D.P.R. 602/197330 giorni dalla notificaPagare, rateizzare o proporre ricorso; verificare soglia minima di 20 000 €
Iscrizione ipotecaArt. 77 D.P.R. 602/197360 giorni dal preavvisoImpugnare entro 60 giorni; eccepire prima casa o soglia 120 000 €
Fermo amministrativoArt. 86 D.P.R. 602/197360 giorni dalla notificaImpugnare davanti al giudice competente; chiedere sospensione se veicolo strumentale
Pignoramento presso terziArt. 72‑bis D.P.R. 602/1973Entro 60 giorni per il terzoContestare notifiche, limiti di pignorabilità e estinzione del credito

6.2 Limiti di pignorabilità

Tipologia di entrataQuota pignorabileRiferimento normativo
Stipendi/pensioni fino a 500 €Massimo 1/10Art. 72‑bis comma 3 e art. 545 c.p.c.
Stipendi/pensioni 501–5 000 €Massimo 1/7Art. 72‑bis comma 3
Stipendi/pensioni oltre 5 000 €Regole generali art. 545 c.p.c.Art. 72‑bis comma 3
Ultima mensilità di stipendio o pensioneNon pignorabileArt. 72‑bis comma 3
Conto correntePignorabile nei limiti delle somme disponibili; quote entro 60 giorniCass. ord. 28520/2025

6.3 Opzioni di definizione agevolata

StrumentoPeriodo dei carichiScadenza domandaModalità di pagamento
Rottamazione quaterCarichi 2000–30 giugno 202230 aprile 2023 (termine scaduto)Unica soluzione o max 18 rate; riammissione per decaduti entro 30 aprile 2025
Rottamazione quinquiesCarichi 2000–31 dicembre 202330 aprile 2026Unica soluzione entro 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali con interesse 3%
Stralcio automaticoCarichi 2000–2015 sotto 1 000 €Automatico (fino a marzo 2023)Cancellazione integrale

6.4 Durata rateizzazioni ordinarie e straordinarie dal 2025

Anno di richiestaDurata massima ordinariaDurata massima straordinariaNorma
2025–202684 rate mensili85–120 rate (con ISEE)D.Lgs. 110/2024, art. 19 D.P.R. 602/1973
2027–202896 rate mensili97–120 rateId.
Dal 2029108 rate mensili109–120 rateId.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi Inps non versati: devo pagare subito? Non necessariamente. Controlli la notifica, verifichi la prescrizione e la correttezza degli importi. Entro 60 giorni può chiedere la rateizzazione, aderire (se i carichi rientrano) alla rottamazione o presentare ricorso.
  2. Posso contestare una cartella senza aver ricevuto l’avviso di intimazione? Sì. Se l’Agente procede a ipoteca o pignoramento senza notificarle l’avviso di intimazione, l’atto è nullo . Può eccepirlo in sede di ricorso.
  3. Il fisco può presumere che i prelievi dal mio conto corrente siano compensi non dichiarati? No. La presunzione legale riguarda i versamenti e non i prelievi . Per i prelievi, l’Agenzia deve dimostrare che sono serviti a pagare prestazioni in nero. Lei dovrà però giustificare i versamenti sul conto.
  4. Qual è la differenza tra ipoteca e pignoramento? L’ipoteca è una garanzia reale iscritta su un bene immobile; non comporta la vendita immediata. Il pignoramento è un atto esecutivo che può portare alla vendita forzata del bene. L’ipoteca può essere iscritta per debiti superiori a 20 000 € , mentre l’espropriazione dell’unica casa è vietata se il debito non supera 120 000 € .
  5. La prima casa è sempre impignorabile? La prima casa non di lusso non può essere espropriata per debiti fiscali ordinari. Tuttavia, l’Agente può comunque iscrivere ipoteca. Debiti per mutui o crediti ipotecari bancari possono permettere l’espropriazione. Occorre analizzare la natura del credito.
  6. Quanto mi possono pignorare sullo stipendio o sul compenso professionale? La quota dipende dall’ammontare: un decimo per importi fino a 500 €; un settimo da 501 a 5 000 €; oltre 5 000 € si applicano le regole dell’art. 545 c.p.c., mantenendo una quota minima di sussistenza .
  7. Posso chiedere la rateizzazione anche se ho già ricevuto il pignoramento? Sì, a condizione che il debito non sia stato integralmente riscosso. La richiesta di rateizzazione sospende l’esecuzione. È importante presentarla tempestivamente e dimostrare la temporanea difficoltà.
  8. È possibile sanare i debiti tramite rottamazione se ho aderito a una rottamazione precedente decaduta? Sì. La rottamazione quinquies consente l’accesso anche a chi è decaduto da rottamazioni precedenti; però non si può includere carichi per i quali si è aderito alla rottamazione quater con versamenti regolari fino al 30 settembre 2025 .
  9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quinquies? La legge prevede che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determini la perdita del beneficio e il ripristino degli interessi e delle sanzioni. Le somme già versate restano acquisite a titolo di acconto .
  10. Posso aderire alla rottamazione se ho debiti da accertamenti dell’Agenzia? In generale no; le definizioni agevolate riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione. Se il debito deriva da avvisi bonari o accertamenti esecutivi non ancora affidati, occorre pagare o impugnare diversamente.
  11. Come funziona la composizione della crisi da sovraindebitamento? Presentando un’istanza presso l’OCC, un gestore valuta la situazione patrimoniale e propone un piano (concordato minore, accordo del consumatore, liquidazione). Il tribunale verifica la fattibilità e omologa il piano . Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive.
  12. Cosa significa “esdebitazione del debitore incapiente”? È la cancellazione dei debiti residui per chi non ha alcun patrimonio utile; si ottiene dopo la liquidazione controllata ed è subordinata all’assenza di frodi .
  13. Posso vendere la mia casa per evitare l’ipoteca? Atti dispositivi del patrimonio eseguiti dopo la notifica della cartella possono essere considerati fraudolenti e soggetti a revocatoria. È opportuno consultare un professionista prima di cedere beni.
  14. Come si calcola la prescrizione dei contributi Inps per gli infermieri? In generale i contributi Inps si prescrivono in 5 anni. La prescrizione decorre dal momento in cui il contributo è dovuto; eventuali atti interruttivi validamente notificati interrompono il termine.
  15. Cosa devo fare se ricevo un’ispezione fiscale? L’ispezione deve rispettare i limiti dell’art. 12 dello Statuto (durata massimo 30 giorni, motivazione, orari) . Lei può farsi assistere da un professionista e far verbalizzare le osservazioni. Violazioni procedurali possono annullare l’accertamento.
  16. Se muoio, i miei debiti fiscali si trasmetteranno agli eredi? Le sanzioni amministrative tributarie sono personali e non si trasmettono . I tributi e le imposte possono trasmettersi entro i limiti dell’eredità accettata; tuttavia, l’erede può rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio d’inventario.
  17. Quando conviene ricorrere alla composizione negoziata con l’esperto? Quando l’attività professionale ha dimensioni aziendali, con fatturato rilevante e diversi creditori, la composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021 permette di trattare con tutti in modo coordinato . È utile per evitare l’insolvenza e per salvare l’avviamento.
  18. La rateizzazione blocca l’iscrizione di ipoteca? Sì. La presentazione e l’accoglimento della domanda di rateizzazione sospendono le procedure esecutive; l’Agente non può iscrivere ipoteca o proseguire con il pignoramento fino a decadenza dalla rateizzazione.
  19. I debiti professionali con banche possono essere inseriti nel piano del consumatore? Sì, se il professionista non è qualificabile come imprenditore commerciale (art. 1, comma 1, lett. c, L. 3/2012). In tal caso i debiti bancari possono essere ristrutturati con la procedura del piano del consumatore.
  20. I crediti vantati dall’infermiere (ad esempio crediti verso la ASL) possono essere pignorati dalla riscossione? Sì, attraverso il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis. L’ASL, in qualità di terzo, deve trattenere la quota pignorabile e versarla all’Agente. L’infermiere può contestare solo la quota eccedente o eventuali vizi formali.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione 1 – Debiti fiscali e rottamazione quinquies

Scenario: un infermiere libero professionista residente a Reggio Calabria ha un debito con l’Agenzia delle Entrate di 48 000 € relativo a IRPEF 2021 e 2022 (carichi affidati nel 2023) e 7 000 € di sanzioni e interessi. Ha inoltre una cartella per contributi Inps di 8 000 € affidata nel 2022. Vuole capire se conviene aderire alla rottamazione quinquies.

Calcoli:

  • I carichi rientrano nel periodo 2000–2023, quindi sono ammissibili. Le sanzioni e gli interessi vengono stralciati: il debito da pagare sarà di 48 000 € + 8 000 € = 56 000 €.
  • Presenta domanda entro il 30 aprile 2026 e sceglie la rateizzazione in 54 rate bimestrali. La prima rata scade il 31 luglio 2026 e l’ultima il 31 maggio 2035. L’interesse del 3% si applica dal 1° agosto 2026. Supponendo un interesse medio annuo del 3%, la quota di interesse per nove anni è di circa 7 560 € complessivi (il calcolo esatto dipende dal piano di ammortamento).
  • La rata bimestrale di 54 rate su 56 000 € con 3% annuo è circa 1 216 €.

Valutazione: se il reddito netto dell’infermiere consente di sostenere una rata bimestrale di 1 216 €, la rottamazione quinquies permette di eliminare le sanzioni e gli interessi, riducendo il debito complessivo. In caso di calo del fatturato, si può valutare una rateizzazione ordinaria con durata maggiore ma con interessi e sanzioni integrali.

8.2 Simulazione 2 – Pignoramento del conto corrente

Scenario: un infermiere ha un debito fiscale di 15 000 €. Non paga né impugna la cartella entro 60 giorni. Riceve l’avviso di intimazione ma non versa. Il 20 ottobre 2025 l’Agente notifica l’ordine di pagamento alla banca (pignoramento speciale). Il saldo sul conto il 20 ottobre è 6 000 €; il 5 novembre riceve un bonifico di 3 000 € per una prestazione professionale.

Regole:

  • L’art. 72‑bis impone alla banca di versare al concessionario le somme presenti e quelle che maturano entro 60 giorni .
  • La quota pignorabile sui compensi è un settimo, ma trattandosi di saldo di conto, non di stipendio, la banca deve versare tutto il saldo disponibile fino a concorrenza del debito, salvo importi destinati a spese vitali (ultima mensilità di stipendio ecc.).

Esempio di calcolo:

  • Il 20 ottobre la banca blocca il saldo di 6 000 €. Lo comunica all’Agente e al debitore.
  • Il 5 novembre riceve un versamento di 3 000 €; poiché cade entro 60 giorni dall’ordine, la banca lo accantona e lo versa all’Agente. Il totale versato sarà 9 000 €, riducendo il debito a 6 000 €.
  • L’infermiere ha 60 giorni per impugnare l’atto o chiedere la rateizzazione. Se chiede una rateizzazione di 84 rate, il debito residuo di 6 000 € può essere suddiviso in 84 rate da circa 71,5 € al mese.

Conclusioni: in presenza di saldo sul conto, il pignoramento speciale può azzerare rapidamente le disponibilità. È fondamentale intervenire prima che l’ordine venga eseguito, chiedendo la rateizzazione o la sospensione.

8.3 Simulazione 3 – Concordato minore per un infermiere socio di uno studio associato

Scenario: un infermiere, socio di uno studio associato, ha debiti fiscali di 120 000 € e debiti bancari di 60 000 € per l’acquisto di apparecchiature. L’attività è in crisi ma genera ancora un reddito di 30 000 € annui. Il professionista vuole salvare lo studio e evitare la liquidazione.

Soluzione: attivare un concordato minore con l’assistenza di un OCC e dell’Avv. Monardo.

  • Si predispone un piano in cui, grazie alla cessione dei macchinari non indispensabili (valore 40 000 €) e al versamento di 1 000 € al mese per 5 anni (60 000 €), si raggiunge un pagamento di 100 000 € sui 180 000 € totali, con una falcidia del 44%.
  • I creditori chirografari accettano il piano poiché l’alternativa della liquidazione darebbe minori soddisfazioni. Il tribunale omologa il concordato.

Benefici: l’attività continua, i pignoramenti e le ipoteche sono sospesi, il professionista paga una quota sostenibile e ottiene la liberazione integrale dai debiti residui.

9. Conclusione

L’infermiere libero professionista che si trova in difficoltà economica non è solo. La legislazione italiana offre numerosi strumenti per difendersi da fisco e banche e per ristrutturare i debiti. Conoscere la normativa, i termini e le procedure è fondamentale per non perdere occasioni di riduzione o annullamento del debito. L’articolo ha illustrato:

  • I principi dello Statuto del contribuente (motivazione degli atti, diritti durante le ispezioni ).
  • Le norme sulla riscossione (cartelle, avvisi di intimazione, ipoteche, pignoramenti) e la giurisprudenza più recente sulle presunzioni bancarie , sulle soglie per ipoteche e pignoramenti e sul pignoramento speciale .
  • Le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione) e la composizione negoziata per imprese in crisi .
  • Le definizioni agevolate e le rateizzazioni (rottamazione quater e quinquies, nuove rateizzazioni 2025) .

Agire tempestivamente è essenziale: ogni atto ha termini ristretti per il ricorso, la rateizzazione o la rottamazione. Rivolgersi a un professionista esperto permette di valutare tutte le opzioni e di evitare errori che potrebbero costare caro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a valutare la vostra situazione specifica, individuare i vizi degli atti, negoziare con il fisco e le banche, predisporre piani di rientro sostenibili e, se necessario, attivare le procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione.

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