Controlli su carte di credito e movimenti bancari in Italia: come difendere dall’Agenzia delle Entrate

Introduzione

La residenza fiscale determina dove un contribuente è tenuto a dichiarare e versare i propri tributi; una condizione che influenza redditi, investimenti e responsabilità civili. Trasferirsi all’estero senza una corretta pianificazione può portare a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate: i controlli sulle carte di credito, sui prelievi bancomat e sui movimenti bancari sono indizi in grado di smentire un trasferimento dichiarato solo formalmente e rivelare la presenza di fatto in Italia.

Negli ultimi anni la disciplina è cambiata profondamente: il decreto legislativo n. 209/2023 ha ridisegnato i criteri di collegamento per persone fisiche e società e, con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli uffici. La riforma introduce il requisito della presenza fisica (almeno 183 giorni in Italia), ridefinisce il concetto di domicilio come luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari e trasforma l’iscrizione anagrafica in una presunzione relativa, superabile con prova contraria .

Le novità normative si innestano su una ricca giurisprudenza che da tempo valuta tracciamenti elettronici (pagamenti POS, prelievi al bancomat, bonifici, uso di carte estere in Italia), utenze domestiche, contratti di locazione e movimenti bancari come indizi per accertare il centro degli interessi vitali. La Cassazione penale ha evidenziato che movimenti di carte di credito o bancomat effettuati in Italia per 190 giorni e 275 giornate di operazioni bancarie sono segnali concreti di presenza sul territorio nazionale ; la Cassazione civile ha richiamato, tra gli elementi indicativi della dimora abituale, traffico telefonico, prelievi bancomat, contratti di locazione, iscrizione dei figli a scuola e collaboratori domestici .

In questo contesto complesso occorre un’assistenza professionale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti di alto profilo. Il suo studio opera in tutta Italia nel diritto bancario e tributario e si distingue per:

  • Cassazionista abilitato dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a condurre trattative con i creditori per risanare l’azienda.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre analisi degli atti, ricorsi, sospensioni, trattative con l’agenzia e con le banche, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Che si tratti di contestazioni di residenza, cartelle esattoriali, pignoramenti o ipoteche, l’obiettivo è mettere il contribuente nelle condizioni di difendersi con strategie concrete e tempestive.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di residenza fiscale per le persone fisiche

1.1.1 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

L’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), riscritto dal D.Lgs. 209/2023, stabilisce che sono considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente;
  • detengono la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., ossia la dimora abituale ;
  • detengono il domicilio ai sensi dell’art. 43 c.c. (sede principale degli affari e interessi).

Dal 1° gennaio 2024 il legislatore ha introdotto un terzo criterio: la presenza fisica sul territorio italiano per la maggior parte dell’anno, contando anche le frazioni di giorno . La nuova nozione di domicilio non fa più riferimento alla sede degli affari, ma al luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . L’iscrizione all’anagrafe, un tempo presunzione assoluta, diventa ora presunzione relativa: chi è iscritto può dimostrare di essere residente all’estero attraverso documenti idonei . Resta invariata la presunzione sui cittadini italiani che abbiano trasferito la residenza in Stati con regime fiscale privilegiato (black list) .

1.1.2 Civil Code Art. 43

Il codice civile definisce il domicilio come il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, e la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale . Questi concetti, di matrice civilistica, restano punti di riferimento anche nella disciplina fiscale, sebbene la riforma abbia limitato il domicilio alla sfera personale-familiare.

1.1.3 Presenza fisica e conteggio dei giorni

La circolare 20/E spiega che per “maggior parte del periodo d’imposta” si devono considerare 183 giorni (184 negli anni bisestili) e che il calcolo comprende anche le frazioni di giorno . Viene proposto l’esempio di un contribuente che atterra in Italia alle 23:00 del 1° luglio 2024 e riparte alle 1:00 del 31 dicembre dello stesso anno: entrambi i giorni contano interamente, pur avendo trascorso solo un’ora nel territorio . Tale regola accentua l’importanza della tracciabilità di voli, boarding pass, registri aziendali e strumenti di pagamento.

1.1.4 Presunzioni relative e prova contraria

L’art. 2, comma 2-bis TUIR mantiene la presunzione di residenza per i cittadini italiani che risultino cancellati dall’anagrafe e residenti in Stati a regime fiscale privilegiato . Questa presunzione può essere vinta dimostrando la reale residenza all’estero: in tal caso diventano determinanti le prove documentali (contratti di locazione, bollette, iscrizione figli a scuola, presenza fisica inferiore a 183 giorni) e l’uso di carte di credito estere coerente con la vita all’estero.

1.2 Residenza fiscale delle società e degli enti

L’articolo 73 TUIR regola la residenza delle società: fino al 2023 erano rilevanti sede legale, sede dell’amministrazione e oggetto principale. Il D.Lgs. 209/2023 ha sostituito gli ultimi due criteri con la sede di direzione effettiva (luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche) e la gestione ordinaria in via principale . La riforma allinea la disciplina italiana agli standard OCSE, spostando l’attenzione sulla sostanza delle attività: consigli di amministrazione svolti in Italia, firma dei contratti, luogo in cui opera il management e gestione della tesoreria sono elementi che possono far presumere la residenza della società . La circolare 20/E sottolinea che il “centro nervoso” dell’impresa deve essere documentato e che i soggetti formalmente esteri ma diretti dall’Italia rischiano contestazioni di esterovestizione .

1.3 Poteri di indagine bancaria e accesso ai dati finanziari

1.3.1 Art. 32 DPR 600/1973: poteri degli uffici

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 disciplina i poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di accertamento. L’articolo 32 consente agli uffici di:

  1. Eseguire accessi, ispezioni e verifiche;
  2. Invitare i contribuenti a fornire dati e notizie, anche relativi a operazioni i cui documenti siano stati acquisiti ;
  3. Richiedere atti e documenti (bilanci, registri) e trattenerli per sessanta giorni ;
  4. Inviare questionari per ottenere informazioni specifiche ;
  5. Richiedere dati a organi dello Stato, assicurazioni, enti pubblici e altri soggetti ;
  6. Richiedere ai contribuenti la dichiarazione dei rapporti intrattenuti con banche, Poste italiane, intermediari finanziari (anche esteri), specificando la natura e gli estremi dei conti ;
  7. Richiedere alle banche, alle assicurazioni e agli intermediari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto od operazione effettuata dal cliente .

Il comma 7 stabilisce che i prelevamenti o i versamenti non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri (5.000 mensili) possono essere imputati a reddito salvo prova contraria . Le banche e gli intermediari devono fornire, su richiesta, l’identità dei soggetti per i quali sono state eseguite operazioni finanziarie .

1.3.2 Art. 51 DPR 633/1972: accertamenti ai fini IVA

L’art. 51 del D.P.R. 633/1972 conferisce analoghi poteri per l’IVA: gli uffici possono ottenere dai soggetti che effettuano prestazioni di servizi bancari e finanziari le informazioni relative a rapporti e operazioni. In combinato con l’art. 32, questi poteri consentono all’amministrazione di ricostruire la capacità contributiva mediante l’analisi dei flussi finanziari.

1.3.3 Archivio dei rapporti finanziari e segnalazioni

Dal 2011 gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere annualmente all’Archivio dei rapporti finanziari le informazioni sui conti, carte di credito e altri strumenti di pagamento. Il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che gli operatori devono comunicare l’esistenza e la natura dei rapporti, la periodicità dell’operazione, l’identità di tutti i soggetti titolari o delegati, e – dal 2012 – gli importi complessivi di accrediti e addebiti registrati nell’anno . L’accesso a tali dati è riservato alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate nell’ambito di controlli fiscali, al fine di selezionare i contribuenti a maggior rischio evasione . Queste banche dati incrociano automaticamente le informazioni provenienti da istituti italiani ed esteri (CRS-DAC2) e sono state ampliate dal D.Lgs. 194/2025 (attuativo della Direttiva UE 2023/2226 – DAC8) per includere le cripto-attività .

1.3.4 Scambio automatico di informazioni internazionali (CRS e DAC8)

L’Italia partecipa al Common Reporting Standard (CRS) e recepisce le direttive europee DAC2 (conti finanziari), DAC7 (vendite tramite piattaforme digitali) e DAC8. Il D.Lgs. 10 dicembre 2025 n. 194 estende lo scambio automatico alle cripto‑attività, imponendo agli operatori di:

  • identificare gli utenti e verificarne la residenza fiscale;
  • raccogliere i dati su transazioni (acquisti, vendite, scambi, trasferimenti verso e da portafogli non custodiali);
  • comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti;
  • conservare le informazioni e applicare sanzioni in caso di omissioni .

Le disposizioni entreranno in vigore il 6 gennaio 2026 e saranno applicabili dal 1° gennaio 2026 .

1.4 Giurisprudenza rilevante

1.4.1 Cassazione penale, sentenza n. 42567/2019

Nel 2019 la Cassazione penale ha confermato la condanna per frode fiscale di un contribuente formalmente residente a Montecarlo. Gli inquirenti hanno raccolto diversi indizi:

  • uso di carte di credito e bancomat in Italia per 190 giorni;
  • 275 giornate di operazioni bancarie effettuate di persona presso sportelli italiani;
  • elevato consumo di energia elettrica in un’abitazione italiana;
  • presenza dei familiari (moglie e figlia) in Italia.

La Corte ha affermato che tali elementi, considerati nel loro complesso, dimostravano la presenza abituale in Italia e la gestione degli interessi familiari ed economici. Le transazioni con carte di credito e prelievi bancomat, ritenute indicatori attendibili della permanenza sul territorio, hanno permesso di ricollegare spese e ricavi al soggetto.

1.4.2 Cassazione civile, ordinanza n. 19410/2018 (tennista residente a Monaco)

L’ordinanza n. 19410/2018 ha riguardato un tennista professionista che dichiarava la residenza a Monte Carlo. Egli sosteneva che documenti come contratto di locazione, iscrizione all’AIRE, carte di credito emesse in Monaco e bollette relative a un appartamento dimostrassero la sua residenza estera. La Cassazione ha rinviato alla Commissione tributaria affinché valutasse compiutamente tali elementi, rilevando che non potevano essere ignorati dall’Agenzia delle Entrate . La decisione sottolinea che l’uso di una carta di credito rilasciata da un istituto estero e il pagamento delle spese in Francia possono costituire prova a favore del contribuente .

1.4.3 Cassazione civile, sentenza n. 33793/2021

Nel caso n. 33793/2021, la Cassazione ha valutato la residenza di un imprenditore norvegese. L’accertamento fiscale si basava su traffico telefonico, movimenti del bancomat, contratti di locazione e iscrizione dei figli a scuola. Il ricorrente sosteneva di non aver superato i 183 giorni in Italia. La Corte ha considerato che la presenza di prelievi bancomat e altri indizi concorre a dimostrare la dimora abituale e il centro degli interessi vitali .

1.4.4 Cassazione civile, ordinanza n. 20816/2024 (indagini bancarie sui conti del coniuge)

L’ordinanza n. 20816/2024 affronta il tema della presunzione di riferibilità delle operazioni bancarie ai contribuenti quando i conti sono intestati al coniuge. La Cassazione ha ribadito che gli uffici possono estendere le verifiche ai conti dei familiari se emergono indizi che tali conti siano usati per occultare operazioni. Tuttavia, la mera esistenza di un rapporto di coniugio non è sufficiente: occorre dimostrare che la capacità reddituale del coniuge non giustifica le movimentazioni . Nel caso specifico la Corte ha ritenuto legittima la presunzione in quanto la moglie lavorava per il contribuente e alcuni movimenti erano riconducibili a lui . La decisione evidenzia che il nuovo art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 (introdotto dalla legge n. 130/2022) non modifica la disciplina delle presunzioni legali: resta l’onere del contribuente di fornire prova contraria .

1.4.5 Cassazione civile, ordinanza n. 19843/2024

Con l’ordinanza n. 19843/2024 la Cassazione ha chiarito la portata della riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023. Il nuovo concetto di domicilio e la presunzione relativa di iscrizione all’anagrafe si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2024; per i periodi antecedenti continuano a valere le regole precedenti basate su centro degli affari e degli interessi . La pronuncia conferma che le modifiche non hanno effetto retroattivo e che il giudice deve valutare i criteri civilistici per gli anni passati.

1.5 Rilevanza delle carte di credito e dei movimenti bancari come segnali di residenza

La moderna tecnologia consente alle autorità fiscali di ricostruire la presenza fisica dei contribuenti grazie alle tracce digitali. Le carte di credito e le carte di debito (bancomat) generano registrazioni di data, ora e luogo di ciascuna operazione; i prelievi consentono di localizzare lo sportello. I movimenti bancari (bonifici, versamenti, pagamenti) lasciano un’impronta cronologica che può essere incrociata con l’anagrafe tributaria.

Nel contesto probatorio, questi dati hanno assunto valore sempre maggiore:

  • Indicatori temporali: il numero di operazioni e la loro distribuzione nel tempo consentono di verificare se il contribuente ha trascorso più di 183 giorni in Italia. Nel caso del 2019 la Corte ha valorizzato 190 giorni di utilizzo della carta ;
  • Indicatori geografici: la localizzazione delle transazioni (POS o sportello) permette di collocare il contribuente in un determinato luogo. La giurisprudenza considera questi dati come presunzioni gravi, precise e concordanti, soprattutto quando combinate con utenze, contratti di locazione e spese familiari;
  • Incrocio con altre prove: i movimenti bancari sono integrati con altri elementi, come la proprietà di immobili, le iscrizioni scolastiche, i registri aziendali e le prove elettroniche (email, chat, badge). La combinazione di fattori crea un quadro complessivo determinante.

Non mancano, tuttavia, pronunce che invitano a valutare tutte le prove e a dare peso anche ai documenti prodotti dal contribuente (contratti esteri, bollette, iscrizione AIRE, tessere sanitarie) . Il principio di proporzionalità e ragionevolezza richiede che l’amministrazione non si limiti a estrapolare singole operazioni ma verifichi la coerenza del quadro probatorio nel suo insieme.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale e notifica un avviso di accertamento, il contribuente deve agire con tempestività. Di seguito una guida operativa:

2.1 Ricezione dell’avviso

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’ufficio recupera imposte e sanzioni. Deve contenere motivazioni, riferimenti alle prove raccolte (tra cui le operazioni con carte di credito e i movimenti bancari) e l’indicazione dei termini per impugnare. In caso di accertamento con adesione, l’ufficio può invitare il contribuente a comparire per fornire chiarimenti (art. 32 DPR 600/1973) .

2.2 Tempo per presentare osservazioni e istanza di accertamento con adesione

Dalla ricezione del processo verbale di constatazione (pvc) il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e memorie ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In questo periodo è possibile chiedere l’accertamento con adesione: un procedimento che consente di discutere con l’ufficio le contestazioni e di definire l’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni. L’accettazione del contraddittorio sospende i termini per l’impugnazione.

2.3 Impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria

Se non si raggiunge un accordo, l’avviso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:

  1. Indicazione delle parti e del codice fiscale;
  2. Motivi di ricorso, contestando la ricostruzione della residenza e l’interpretazione dei dati bancari;
  3. Prove documentali: contratti di locazione esteri, bollette, certificazioni di presenza all’estero, registri di lavoro, estratti conto che dimostrino che i movimenti bancari sono riferibili ad attività straniere o a delegati;
  4. Istanza di sospensione: il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’atto per gravi motivi (rischio di danno grave e irreparabile).

L’udienza è prevista dopo la notifica del ricorso all’ufficio; è opportuno depositare ulteriore documentazione durante la fase istruttoria. In caso di soccombenza in primo grado, si può proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Il giudizio di cassazione può essere instaurato per violazioni di legge entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello.

2.4 Diritti del contribuente durante il controllo

Nel corso dei controlli bancari, il contribuente ha diritti specifici:

  • Conoscere l’autorizzazione alle indagini bancarie. La giurisprudenza afferma che l’autorizzazione non deve essere allegata all’avviso, ma il contribuente può eccepire la sua mancanza se produce un pregiudizio concreto .
  • Richiedere copia dei verbali e degli estratti bancari utilizzati a base dell’accertamento;
  • Presentare osservazioni sugli elementi indiziari, indicando la provenienza delle somme (ad esempio bonifici dal coniuge o da società estere) e producendo prove documentali;
  • Contestare la presunzione di riferibilità dei movimenti sui conti dei familiari, dimostrando che il coniuge ha redditi propri sufficienti o che le somme sono pertinenti ad attività autonome .

2.5 Esecuzione e riscossione

Se l’accertamento diventa definitivo, le somme richieste vengono iscritte a ruolo e la riscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente riceve la cartella di pagamento; in caso di mancato pagamento sono avviate azioni esecutive (pignoramento di conti, ipoteca, fermo amministrativo). In presenza di contestazione di residenza, è essenziale intervenire prima che l’atto diventi esecutivo.

3. Difese e strategie legali per contestare l’accertamento sulla residenza

3.1 Documentare la presenza all’estero e i legami economici

La prima linea di difesa consiste nel raccogliere prove concrete della permanenza all’estero e dell’assenza di legami significativi con l’Italia. Tra le prove utili:

  • Calendario di viaggio: biglietti aerei, timbri di ingresso/uscita, contratti di noleggio auto, registri alberghieri;
  • Contratto di locazione o titolo di proprietà di un’abitazione all’estero, con relative bollette e attestati di residenza comunale;
  • Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) con prova di cancellazione dal comune italiano;
  • Iscrizione dei figli a scuola e iscrizione sanitaria nel Paese estero;
  • Estratti conto di carte di credito emesse in Italia per dimostrare un uso occasionale in Italia e prevalentemente estero;
  • Carte di credito estere: la presenza di una carta estera legata a un conto in un altro Paese, utilizzata per la vita quotidiana, è considerata elemento favorevole ;
  • Contratti di lavoro o iscrizioni professionali nel Paese estero;
  • Prova di pagamento delle imposte all’estero e certificazioni di residenza fiscale rilasciate dalle autorità locali.

3.2 Dimostrare la natura delle transazioni bancarie

Quando l’amministrazione contesta movimenti bancari su conti italiani o esteri, è fondamentale:

  • Spiegare l’origine delle somme, fornendo documenti (fatture, note di credito, contratti) che dimostrino che i versamenti provengono da attività dichiarate o da finanziamenti intersocietari;
  • Giustificare i prelievi, indicando se servono a trasferire fondi all’estero, a pagare spese occasionali in Italia o a sostenere familiari; il contribuente può dimostrare che le somme sono state già dichiarate o non sono imponibili;
  • Forni re deleghe e poteri: se il contribuente ha delegato un familiare a operare sul conto, occorre indicare la delega e spiegare che i movimenti sono a beneficio del delegato, non del contribuente;
  • Produrre estratti conto completi per l’intero periodo, dimostrando la coerenza tra entrate e dichiarazioni fiscali.

3.3 Contestare la presunzione sui conti del coniuge

In base alla giurisprudenza, l’onere di provare che le operazioni sul conto del coniuge sono riconducibili al contribuente grava sull’ufficio. Il contribuente può opporsi dimostrando che il coniuge dispone di redditi propri e che i movimenti sono compatibili con tali redditi. La Cassazione richiede ulteriori elementi oltre al rapporto familiare per estendere la presunzione . È utile esibire:

  • dichiarazioni dei redditi del coniuge;
  • buste paga, cedolini o fatture che attestino l’attività lavorativa del coniuge;
  • estratti conto e contratti dai quali si evinca l’autonomia finanziaria;
  • eventuale regime di separazione dei beni, per dimostrare l’indipendenza patrimoniale .

3.4 Valutare la retroattività delle riforme

Per gli anni fino al 2023 continuano ad applicarsi i vecchi criteri basati su domicilio (affari e interessi) e residenza (dimora abituale). Se il controllo riguarda periodi anteriori al 2024, l’ufficio non può applicare il nuovo criterio della presenza fisica né la definizione “familiare” di domicilio . In tali casi conviene richiamare la giurisprudenza precedente (ad esempio Cass. n. 33793/2021) e le convenzioni contro le doppie imposizioni (tie‑breaker rules: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) .

3.5 Istanze cautelari e sospensioni

Durante il giudizio, il contribuente può chiedere:

  • Sospensione della riscossione: il giudice può sospendere l’esecuzione dell’atto se vi è pericolo di danno grave e irreparabile (ad esempio rischio di blocco del conto corrente o di sequestro di beni).
  • Sospensione amministrativa ex art. 39 del DPR 602/1973, chiedendo all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di sospendere la riscossione in presenza di autotutela o di istanza di accertamento con adesione.

3.6 Transazioni fiscali e accordi con l’amministrazione

Il D.L. 118/2021 e il codice della crisi d’impresa prevedono la transazione fiscale: un accordo con il Fisco nell’ambito di procedure di composizione della crisi, che può ridurre l’imposta e dilazionare i pagamenti. Con l’assistenza di un esperto negoziatore, è possibile proporre piani di ristrutturazione del debito che tengano conto dell’effettiva capacità contributiva. Gli imprenditori possono accedere alla composizione negoziata, gestita da un esperto nominato dalla Camera di Commercio, per prevenire l’insolvenza e negoziare con il Fisco e i creditori. L’Avv. Monardo e il suo team offrono supporto nella predisposizione del piano, nella comunicazione con i creditori e nell’eventuale accesso a procedure concorsuali.

3.7 Tutela della privacy e protezione dei dati

I dati bancari e delle carte di credito raccolti dall’Agenzia delle Entrate sono soggetti alle norme sulla privacy. Il Garante ha stabilito che l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari è consentito solo per finalità fiscali e che gli operatori devono adottare misure di sicurezza per la trasmissione e la conservazione delle informazioni . Nel contestare un accertamento, il contribuente può verificare che i dati siano stati acquisiti nel rispetto delle autorizzazioni e dei limiti di legge (art. 32 DPR 600/1973). Una raccolta illecita o una violazione della riservatezza possono rendere inutilizzabili le prove.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Oltre alla contestazione nel merito, esistono strumenti per regolare la propria posizione e ridurre il carico fiscale. Ecco le principali opportunità:

4.1 Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata

Il legislatore ha introdotto diversi meccanismi di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (rottamazione “quater” prevista dalla legge di bilancio 2023 e successive proroghe). Essi consentono di estinguere i debiti fiscali pagando le imposte e gli interessi senza sanzioni e aggio. Per aderire alla rottamazione è necessario presentare domanda entro i termini fissati dai provvedimenti normativi; i piani di rateazione possono arrivare fino a 18 rate in 5 anni. L’adesione può essere valutata anche dal contribuente che contesti la residenza: definire i debiti pregressi può evitare ulteriori accertamenti e liberare la situazione.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti

Le leggi di bilancio recenti hanno previsto la chiusura agevolata delle liti pendenti con sconto sulle sanzioni in base al grado di giudizio. Il contribuente può valutare se aderire alla definizione della lite – soprattutto se le somme contestate non sono eccessive – per ottenere un risparmio immediato e porre fine alla controversia.

4.3 Piani del consumatore e esdebitazione

La legge 3/2012 offre strumenti per i consumatori sovraindebitati: il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione, omologati dal tribunale, permettono di ristrutturare i debiti fiscali e bancari e ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui). L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere nel predisporre la domanda e nell’interlocuzione con l’OCC.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per le imprese in difficoltà. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore, che coadiuva le trattative con i creditori, incluso il Fisco, al fine di trovare un accordo che eviti l’insolvenza. Tra i vantaggi:

  • sospensione delle azioni esecutive per la durata delle trattative;
  • possibilità di ottenere misure protettive e finanziamenti prededucibili;
  • definizione di piani di ristrutturazione con tagli del debito fiscale.

4.5 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti tributari

Nel contesto del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), la transazione fiscale consente di ridurre imposte, interessi e sanzioni in proporzione al soddisfacimento previsto per i creditori chirografari. L’accordo di ristrutturazione dei debiti tributari è un istituto specifico che permette di definire i debiti con il Fisco a condizioni favorevoli. È indispensabile una perizia sulla convenienza della proposta e l’approvazione dell’Agenzia.

4.6 Istanza di autotutela e sospensione amministrativa

Se emergono errori nell’accertamento (ad esempio calcolo errato dei giorni di presenza, transazioni attribuite per errore), il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendone l’annullamento totale o parziale. Durante l’esame dell’istanza, è possibile ottenere la sospensione amministrativa della riscossione. L’Avv. Monardo e il suo staff supportano nella redazione dell’istanza, allegando documenti e sentenze a favore.

5. Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza professionale mostra che molte contestazioni nascono da errori o leggerezze. Ecco i più frequenti:

  1. Continuare a utilizzare carte di credito italiane dopo essersi trasferiti all’estero: i pagamenti effettuati in Italia o all’estero con carte emesse da banche italiane generano tracce che possono essere interpretate come presenza in Italia. È consigliabile chiudere i rapporti bancari italiani o limitare l’uso a necessità documentate.
  2. Mantenere utenze domestiche attive (luce, gas, telefono) in immobili italiani: consumi elevati suggeriscono dimora abituale. In caso di trasferimento reale è preferibile disdire o ridurre al minimo le utenze.
  3. Non cancellarsi dall’anagrafe o dall’AIRE: l’iscrizione all’anagrafe è una presunzione legale di residenza. Chi si trasferisce all’estero deve iscriversi all’AIRE e comunicare immediatamente l’indirizzo estero.
  4. Lasciare familiari in Italia: se il coniuge e i figli rimangono in Italia, l’Agenzia può considerare che il centro degli interessi vitali sia qui. In tali casi la pianificazione deve essere supportata da prove robuste (contratti di lavoro all’estero del coniuge, scuole estere per i figli).
  5. Non conservare documenti: spesso i contribuenti non raccolgono boarding pass, timbri, contratti di locazione e altre prove utili. La mancanza di documentazione rende difficile contestare l’accertamento.
  6. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia: non rispondere agli inviti o ai questionari (art. 32 DPR 600/1973) può aggravare la posizione e far perdere l’opportunità di chiarire la provenienza dei fondi.
  7. Usare conti di familiari: versare o prelevare denaro da conti di coniugi o parenti senza documentazione può far scattare la presunzione di riferibilità . Occorre evitare commistioni e mantenere la tracciabilità.
  8. Interpretare la presenza fisica in modo errato: alcune persone pensano che trascorrere meno di 183 giorni in Italia li esonererà da qualunque contestazione; la legge prevede che il calcolo delle frazioni di giorno e l’esistenza di legami familiari possano comunque determinare la residenza .
  9. Affidarsi a consulenti non specializzati: la materia è complessa e richiede conoscenza di norme internazionali, giurisprudenza e procedure. Un team multidisciplinare può valutare soluzioni alternative (esdebitazione, transazione fiscale, piani di rientro).
  10. Trascurare l’aspetto penale: l’omessa dichiarazione dei redditi in Italia può integrare reati tributari. La raccolta di prove e la definizione della posizione devono essere tempestive per evitare denunce penali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Criteri di residenza fiscale (persone fisiche)

CriterioDisciplina fino al 31 dicembre 2023Disciplina dal 1° gennaio 2024Fonti
Residenza (art. 2 TUIR)Dimora abituale (art. 43 c.c.) per la maggior parte del periodo d’impostaDimora abituale per la maggior parte del periodo d’impostaTUIR art. 2, comma 2; riforma 2023
DomicilioSede principale degli affari e interessi (art. 43 c.c.)Luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiariTUIR art. 2, comma 2 novellato
Iscrizione anagraficaPresunzione assoluta di residenzaPresunzione relativa, superabile con prova contrariaTUIR art. 2, comma 2
Presenza fisicaNon prevista espressamente; rilevanza giurisprudenzialePresenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni), considerando le frazioniD.Lgs. 209/2023; Circolare 20/E

6.2 Poteri di controllo e strumenti probatori

StrumentoDescrizioneFonte normativo-giurisprudenziale
Indagini bancarieRichiesta di dati e documenti a banche, Poste e intermediari; autorizzazione del direttore regionale; possibilità di analizzare rapporti di familiari in presenza di indiziArt. 32 DPR 600/1973; Cass. 20816/2024
Archivio rapporti finanziariComunicazione annuale di conti, carte di credito, saldi, movimenti; accesso selettivo per indagini fiscaliArt. 7 DPR 605/1973; DL 201/2011; provvedimento AE 2012
Scambio automatico di informazioni (CRS/DAC)Condivisione internazionale di dati finanziari; DAC8 estende lo scambio alle cripto‑attivitàDirettiva UE 2011/16/UE e successive modifiche; D.Lgs. 194/2025
Utenze domestiche e prove collateraliConsumi di energia, gas e telefonia sono indizi di dimora abituale; contratto di locazione e iscrizione scolastica rafforzano la provaCass. 33793/2021 ; Cass. 42567/2019
Carte di credito e bancomatNumero di operazioni e localizzazione dei pagamenti indicano la presenza fisica; possono essere utilizzate come prova di residenzaCassazione varie; circolare AE 20/E

6.3 Cronologia procedimentale

FaseDescrizioneTempi
Processo verbale di constatazione (PVC)Consegna da parte della Guardia di Finanza con gli esiti del controllo; avvia il termine per osservazioni60 giorni per presentare memorie e richiedere accertamento con adesione
Accertamento con adesioneProcedura di confronto con l’ufficio per definire l’imposta con riduzione sanzioniSospende i termini del ricorso; dura 90 giorni prorogabili
Notifica dell’avviso di accertamentoAtto impositivo con motivazioni e quantificazione delle impostePuò essere notificato al termine dell’adesione o immediatamente se il contribuente non aderisce
Ricorso in primo gradoImpugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica
Appello e cassazioneSuccessivi gradi di giudizio60 giorni dalla notifica della sentenza
Riscossione e azioni esecutiveIscrizione a ruolo, cartella di pagamento, pignoramenti, fermi, ipotecheDopo il passaggio in giudicato o con titolo esecutivo provvisorio

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Perché l’Agenzia delle Entrate controlla le carte di credito?
    I pagamenti con carte di credito e i prelievi bancomat lasciano tracce digitali che consentono di ricostruire la presenza fisica di un soggetto in Italia. Se il contribuente dichiara residenza estera ma effettua molte operazioni in Italia, l’Agenzia può contestare la residenza e recuperare le imposte dovute.
  2. Quanti giorni devo restare all’estero per non essere considerato residente in Italia?
    La normativa dal 2024 prevede che la presenza in Italia deve essere inferiore a 183 giorni (184 negli anni bisestili). Si considerano anche le frazioni di giorno . Occorre però valutare anche il domicilio (relazioni personali e familiari) e l’iscrizione anagrafica.
  3. L’iscrizione all’AIRE basta a dimostrare la residenza estera?
    No. L’iscrizione all’AIRE è una presunzione relativa e può essere superata se l’Agenzia dimostra che la persona ha domicilio o presenza in Italia. È necessario affiancare l’iscrizione con prove concrete (contratti di locazione, lavoro, famiglia) che testimonino la stabile presenza all’estero .
  4. Le spese fatte con la carta di credito estera in Italia possono essere contestate?
    Se un contribuente utilizza una carta estera occasionalmente mentre si trova in Italia (ad esempio per vacanza), queste spese non bastano da sole a dimostrare la residenza. Tuttavia, un uso frequente e sistematico, soprattutto per spese quotidiane, può essere interpretato come indizio di presenza abituale. È bene conservare documenti che provino la temporaneità del soggiorno.
  5. Cosa succede se uso la carta di credito italiana dall’estero?
    Le transazioni effettuate all’estero con carte italiane dimostrano la gestione di patrimoni tramite banche italiane. Non sono di per sé indizio di residenza in Italia, ma possono sollevare dubbi se coesistono con altri elementi (utenze domestiche, famiglia in Italia). Meglio chiudere o ridurre al minimo i conti italiani se si vive all’estero.
  6. L’Agenzia può controllare i conti dei miei familiari?
    Sì, in presenza di indizi che tali conti siano utilizzati per occultare ricavi o spostare somme. Tuttavia, la presunzione di riferibilità richiede elementi aggiuntivi oltre al rapporto familiare . Il contribuente può difendersi mostrando l’autonomia patrimoniale del familiare.
  7. Come si calcolano i 183 giorni?
    Si sommano tutti i giorni (e frazioni di giorno) in cui il contribuente è presente in Italia. Anche se si arriva alle 23:00 e si riparte alle 01:00 del giorno dopo, entrambe le giornate contano interamente . È quindi fondamentale conservare biglietti e prove per dimostrare la durata effettiva dei soggiorni all’estero.
  8. Le operazioni di bonifico da conti esteri verso l’Italia sono indicatori di residenza?
    I bonifici possono essere indizi se ricorrenti e se non giustificati. Se il contribuente trasferisce regolarmente somme su conti italiani per pagare spese domestiche, l’Agenzia potrebbe dedurre che mantenga il centro dei propri interessi in Italia. Occorre spiegare la ragione dei trasferimenti e dimostrare la provenienza dei fondi.
  9. È possibile aderire alla rottamazione delle cartelle se contesto la residenza?
    Sì. La rottamazione è indipendente dal merito della controversia. Pagando le somme dovute (imposta e interessi) senza sanzioni, si chiude la posizione debitoria. Questa scelta deve essere valutata sulla base dell’importo e della probabilità di vittoria nel giudizio.
  10. Cosa succede se l’Agenzia usa dati bancari ottenuti senza autorizzazione?
    Se l’autorizzazione prevista dall’art. 32 DPR 600/1973 è mancante e ciò provoca un concreto pregiudizio al contribuente, l’acquisizione dei dati può essere dichiarata illegittima . È però raro che ciò avvenga, perché l’amministrazione può regolarizzare l’atto e l’autorizzazione non deve essere allegata all’avviso.
  11. Come posso proteggere la mia privacy?
    Le banche e l’Agenzia devono adottare misure di sicurezza per la trasmissione dei dati. Il contribuente può segnalare al Garante per la privacy eventuali violazioni. Inoltre, può chiedere all’ufficio copia dei dati acquisiti e contestare la loro pertinenza.
  12. Che cos’è la transazione fiscale?
    È un accordo con l’amministrazione finanziaria nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata) che permette di ridurre il debito tributario. Occorre una proposta motivata e una relazione dell’esperto che dimostri la convenienza dell’accordo.
  13. Posso presentare ricorso anche se pago le somme contestate?
    Sì. Il pagamento può essere effettuato a titolo provvisorio per evitare la riscossione coattiva, senza rinunciare al giudizio. Se la sentenza sarà favorevole, sarà possibile chiedere il rimborso.
  14. Quali sono le conseguenze penali?
    L’omessa dichiarazione di redditi può integrare il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione. Se la contestazione riguarda importi elevati, è consigliabile consultare un penalista per valutare un eventuale patteggiamento o la definizione del procedimento penale.
  15. Che ruolo ha l’Avv. Monardo nella mia difesa?
    L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, affiancato da commercialisti e avvocati esperti, analizza l’atto impositivo, identifica gli errori dell’amministrazione, predispone ricorsi e memorie difensive, rappresenta il contribuente nei vari gradi di giudizio e negozia con l’ufficio per sospensioni e transazioni. Grazie alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, può proporre piani di rientro e accordi di ristrutturazione, evitando l’insolvenza.
  16. Come posso contattare lo studio per una consulenza immediata?
    In fondo a questo articolo troverai un modulo di contatto. Compilalo con i tuoi dati e allega eventuali documenti; sarai contattato dall’Avv. Monardo o da un membro del suo staff per una prima valutazione gratuita e senza impegno.
  17. Quali documenti devo portare al primo appuntamento?
    È utile predisporre l’avviso di accertamento, eventuali estratti conto e movimenti delle carte di credito, contratti di locazione, bollette, certificazioni estere, registri di viaggio e ogni altro documento utile a ricostruire la tua posizione. Lo staff ti guiderà nella raccolta.
  18. Le contestazioni possono riguardare anni passati?
    Sì. L’Agenzia può accertare le imposte nei termini di decadenza (generalmente 7 anni per omessa dichiarazione). Per i periodi fino al 2023 si applicano le vecchie regole sulla residenza; dal 2024 si applicano i nuovi criteri. Verifica sempre la prescrizione.
  19. Cosa succede se la mia società è considerata residente in Italia?
    Se la direzione effettiva e la gestione ordinaria avvengono in Italia, la società estera può essere considerata residente e tassata su tutti i redditi mondiali . È necessario dimostrare che le decisioni strategiche e la gestione quotidiana avvengono effettivamente all’estero e che l’Italia non è il centro delle attività.
  20. Le cripto‑attività sono tracciate ai fini della residenza?
    Sì. Dal 2026 gli operatori dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle transazioni in cripto‑valute e individuare la residenza fiscale degli utenti . Anche i movimenti di cripto‑asset possono essere utilizzati per valutare la presenza in Italia. È consigliabile tenere registri e documentare l’uso delle piattaforme.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Calcolo dei giorni di presenza: esempio numerico

Scenario: Maria è una consulente italiana che nel 2025 si trasferisce a Madrid. Mantiene un appartamento a Milano dove trascorre alcuni periodi per lavoro e per visitare la famiglia. Vuole verificare se supera i 183 giorni di presenza in Italia.

  • Periodo in Italia: dal 5 gennaio al 20 febbraio (46 giorni); dal 10 aprile al 30 maggio (51 giorni); dal 1° agosto al 15 settembre (46 giorni); 5 giorni a dicembre (dal 27 al 31).
  • Periodo all’estero: tutti gli altri giorni.

Calcolo:

  • Totale giorni in Italia: 46 + 51 + 46 + 5 = 148.
  • Totale giorni all’estero: 365 – 148 = 217.

Maria trascorre 148 giorni in Italia, quindi non supera i 183 giorni. Tuttavia dovrà verificare se mantiene il domicilio in Italia (famiglia, interessi economici) e se l’appartamento milanese è a sua disposizione in modo permanente. Le operazioni con carte di credito in Italia (ad esempio spesa al supermercato, carburante) potrebbero essere utilizzate per stimare la presenza effettiva: se i pagamenti coprono anche periodi non dichiarati (ad esempio marzo o giugno), l’Agenzia potrebbe sostenere che Maria ha trascorso più tempo in Italia. Conservare biglietti aerei, contratti di locazione spagnoli e registri aziendali diventa essenziale.

8.2 Ricostruzione dei movimenti bancari e provenienza dei fondi

Scenario: Giovanni, imprenditore italiano residente a Dubai, ha un conto corrente in Italia che utilizza saltuariamente. Nel 2024 riceve un bonifico di 200.000 € da una sua società estera e successivamente effettua prelievi per 50.000 € su varie carte di credito, alcuni dei quali in Italia. L’Agenzia contesta che il conto sia utilizzato per occultare redditi italiani.

Analisi:

  • Giovanni deve dimostrare che il bonifico proviene da dividendi regolarmente distribuiti dalla società estera e che le somme sono state già tassate negli Emirati. Produrrà bilanci, delibere assembleari e certificazioni di residenza fiscale della società.
  • I prelievi in Italia potrebbero essere interpretati come spese personali; per giustificarli Giovanni deve esibire le fatture delle spese sostenute (ad esempio acquisto di beni destinati all’uso all’estero) e provare che la permanenza in Italia è stata inferiore a 183 giorni.
  • Se alcuni prelievi sono stati effettuati dal suo commercialista italiano per pagare fornitori o professionisti, occorre presentare la delega e la documentazione del pagamento.
  • L’uso di carte di credito estere per la maggior parte delle spese quotidiane all’estero rafforza la prova della residenza a Dubai.

8.3 Presunzione sui conti del coniuge: difesa

Scenario: Luca vive in Francia con la moglie, iscritti entrambi all’AIRE. Tuttavia mantiene un conto corrente cointestato con la madre anziana, residente in Italia, per pagare le spese mediche e domestiche della madre. L’Agenzia, esaminando i movimenti del conto, presume che Luca sia residente in Italia.

Strategia difensiva:

  • Luca deve dimostrare che i movimenti riguardano la madre: presenterà estratti conto dettagliati, fatture mediche, bollette e ricevute di spesa; dimostrerà di avere delegato la madre ad operare sul conto.
  • Potrà produrre la propria dichiarazione dei redditi francese, contratti di lavoro e iscrizione dei figli a scuola per rafforzare la residenza estera.
  • Potrà far rilevare che la capacità reddituale della madre è compatibile con i movimenti, per superare la presunzione di riferibilità .

8.4 Applicazione della DAC8 alle cripto‑attività

Scenario: Silvia è una giovane imprenditrice che opera con cripto‑valute e possiede un portafoglio su una piattaforma estera. Vive a Londra, ma spesso torna in Italia. Dal 2026 gli operatori delle piattaforme cripto trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate le operazioni di Silvia .

Impatto:

  • Se Silvia effettua transazioni frequenti mentre si trova in Italia, queste potranno essere incrociate con i dati di geolocalizzazione e con altre prove per contestare la residenza.
  • Silvia dovrà registrare la propria residenza fiscale presso la piattaforma e conservare le prove della permanenza all’estero.
  • L’uso di portafogli non custodiali, con trasferimenti da e verso l’Italia, sarà tracciato. Silvia dovrà spiegare ogni operazione e dimostrare l’origine dei fondi.

9. Sentenze e fonti normative da consultare

Per un approfondimento, ecco un elenco di sentenze e provvedimenti utili (in ordine cronologico inverso):

AnnoTipoRiferimento e contenuto
2025NormativaD.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194: attuazione DAC8; estende lo scambio automatico alle cripto‑attività, impone obblighi di due diligence e reporting per gli operatori .
2024Cassazione – ord. 20816Presunzione di riferibilità delle operazioni bancarie sul conto del coniuge; necessità di ulteriori indizi oltre al rapporto familiare .
2024Cassazione – ord. 19843Applicazione non retroattiva della riforma sulla residenza; nuovo concetto di domicilio valido solo dal 1° gennaio 2024 .
2023D.Lgs. 209/2023Riforma dei criteri di residenza per persone fisiche e società; introduce presenza fisica e sede di direzione effettiva .
2021Cassazione – sent. 33793Ricostruzione della residenza tramite traffico telefonico, movimenti bancomat, contratti di locazione; importanza della prova complessiva .
2019Cassazione penale – sent. 42567Utilizzo di carte di credito e bancomat come prova di presenza in Italia; consumo elettrico e domicilio familiare .
2018Cassazione – ord. 19410Valutazione di documenti a sostegno della residenza estera (carte di credito estere, contratti di locazione) .
2014Corte Costituzionale – sent. 228Abroga la presunzione di equiparare i prelievi su conti correnti dei professionisti a compensi non dichiarati (tema collegato alle indagini bancarie).
1973DPR 600/1973Art. 32 disciplina i poteri di indagine bancaria dell’amministrazione .
1972DPR 633/1972Art. 51 conferisce poteri analoghi ai fini IVA.
1986TUIR, art. 2 e art. 73Definisce la residenza fiscale di persone e società; riforme successive hanno modificato tali articoli.

Conclusione

I controlli su carte di credito, bancomat e movimenti bancari rappresentano oggi uno strumento di indagine potentissimo per l’Agenzia delle Entrate. La normativa, aggiornata dal D.Lgs. 209/2023 e dalla circolare 20/E, e la giurisprudenza recente mostrano come questi dati, incrociati con utenze domestiche e rapporti familiari, siano utilizzati per dimostrare la residenza fiscale in Italia e recuperare imposte. La presunzione di residenza basata sull’iscrizione anagrafica è diventata relativa, ma la presenza fisica (183 giorni) è ora un criterio esplicito; i conti bancari e le carte di credito sono il principale mezzo di prova per verificare dove una persona realmente vive e svolge le proprie attività.

Il contribuente deve quindi pianificare con attenzione le proprie scelte: chi si trasferisce all’estero deve chiudere o limitare i conti in Italia, iscriversi all’AIRE, documentare le presenze e mantenere la coerenza tra vita reale e dichiarazioni fiscali. In caso di contestazioni, è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti che sappiano analizzare le evidenze e predisporre la difesa più adeguata, oltre a valutare strumenti alternativi come la rottamazione, la transazione fiscale o i piani del consumatore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un’assistenza completa: dalla fase precontenziosa a quella giudiziale, fino alla negoziazione con l’amministrazione. Grazie alla competenza in diritto bancario e tributario, alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento e di esperto negoziatore, lo studio è in grado di bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi, proporre piani di rientro sostenibili e trovare soluzioni giudiziali e stragiudiziali efficaci.

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