Accertamento per utenze domestiche italiane: come evitare la presunzione di residenza da parte dell’Agenzia delle Entrate

Introduzione

L’accertamento della residenza fiscale rappresenta una delle materie più complesse del diritto tributario italiano e, di conseguenza, una delle aree in cui l’Agenzia delle Entrate svolge più frequentemente controlli e verifiche. Il fisco può presumere la residenza in Italia anche quando il contribuente è iscritto all’AIRE o sostiene di vivere stabilmente all’estero se dalle informazioni raccolte emergono utenze domestiche attive (luce, gas, acqua, telefono) in Italia, consumi regolari dell’immobile o altri indizi di collegamento con il territorio nazionale. La presunzione di residenza comporta conseguenze gravissime: l’imposizione in Italia su tutti i redditi (ovunque prodotti), la richiesta di maggiori imposte, l’avvio di accertamenti sintetici e l’irrogazione di sanzioni. In assenza di un’adeguata difesa il contribuente rischia di essere considerato residente fiscale con effetti anche su IMU, TARI, addizionali locali e potenziali pignoramenti.

Nel corso del 2024 è entrata in vigore la riforma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) attuata dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha modificato la definizione di residenza fiscale e ha reso ancora più rilevante la verifica del domicilio e del luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari del contribuente . L’aggiornamento normativo, operativo dal 1° gennaio 2024, non si applica retroattivamente alle annualità precedenti ; pertanto, per i periodi d’imposta antecedenti continuano a valere i criteri fissati dall’art. 2 del d.P.R. 917/1986 (prima della riforma) e dall’art. 2-bis sul trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata . Anche la giurisprudenza di legittimità del 2024 – 2025 ha ribadito che la residenza fiscale va accertata sulla base del centro degli interessi vitali e che le relazioni affettive e familiari assumono rilevanza solo se combinate con altri elementi oggettivi .

Per il contribuente che riceve un avviso di accertamento fondato sulla presunta residenza in Italia, la fase immediatamente successiva alla notifica è cruciale: occorre verificare se l’Ufficio abbia rispettato il contraddittorio preventivo, analizzare i motivi dell’accertamento, raccogliere la documentazione per provare la reale residenza all’estero (utenze domestiche attive all’estero, contratti di lavoro, contratti d’affitto, scuole dei figli, tessere sanitarie, movimenti bancari), presentare osservazioni entro i termini e, se necessario, proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. La stessa necessità di provare la dimora abituale si presenta quando si intende beneficiare dell’esenzione IMU come abitazione principale (art. 1, comma 741, L. 160/2019) o richiedere l’esenzione dalla TARI per locali non utilizzati (art. 1, comma 641, L. 147/2013).

Perché questo tema è urgente

Le ragioni per cui il tema è di stretta attualità sono numerose:

  • Riforma della residenza fiscale (d.lgs. n. 209/2023): dal 2024 il concetto di domicilio è stato ridefinito come luogo in cui si sviluppano principalmente le relazioni personali e familiari del contribuente . L’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente costituisce soltanto una presunzione semplice, superabile con prova contraria. L’interpretazione del “centro degli interessi vitali” si sposta quindi dal luogo degli affari a quello della vita familiare, ma con applicazione esclusivamente per le annualità 2024 e successive.
  • Controlli incrociati sulle utenze domestiche: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utilizzano i dati delle forniture di luce, gas, acqua e telefonia per verificare la permanenza del contribuente in Italia. Le utenze attive, i consumi regolari e le spese di manutenzione costituiscono elementi “gravi, precisi e concordanti” su cui basare la presunzione di residenza. Le sentenze hanno chiarito che il contribuente può superare questa presunzione dimostrando l’attivazione di utenze all’estero o giustificando i consumi italiani con esigenze diverse (es. vacanze, brevi soggiorni, immobili in ristrutturazione).
  • Presunzione legale per chi si trasferisce in Paesi “black list”: l’art. 2, comma 2-bis del TUIR, nella versione vigente fino al 2023, prevede che chi trasferisce la residenza in Stati a fiscalità privilegiata si presume residente in Italia salvo prova contraria . La sezione tributaria della Cassazione ha ribadito (ordinanza n. 19843/2024) che, per i periodi precedenti al 2024, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali e non con le relazioni familiari .
  • Accertamenti su IMU e TARI: la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, L. 160/2019 nella parte in cui subordinava l’esenzione IMU all’unicità della residenza anagrafica e della dimora abituale del nucleo familiare (sentenza n. 209/2022). In tema di TARI la Cassazione ha stabilito che il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; la semplice disdetta delle utenze non è sufficiente a evitare il tributo, mentre il contribuente deve fornire prova della concreta inutilizzabilità dell’immobile .
  • Redditometro e spese certe: l’art. 38 del d.P.R. 600/1973 consente al fisco di determinare il reddito presunto in base al tenore di vita. Utenze domestiche, mutui, rate di leasing, spese per assicurazioni e altri costi ricorrenti sono classificati come “spese certe” e concorrono a formare la capacità contributiva. La giurisprudenza (es. sentenza Cass. n. 28157/2020) riconosce al contribuente il diritto di produrre documentazione bancaria per superare la presunzione .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono analizzate le principali fonti normative e le sentenze più recenti in materia di accertamento per utenze domestiche, presunzione di residenza e tributi locali. Le norme vengono presentate secondo l’ordine di importanza per il debitore: TUIR (residenza fiscale), redditometro, IMU, TARI, Statuto del contribuente. Seguono un’analisi dettagliata della giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale.

1.1 Residenza fiscale delle persone fisiche (art. 2 TUIR)

Il punto di partenza per comprendere la presunzione di residenza è l’art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), aggiornato dalla riforma fiscale 2023.

  • Versione vigente fino al 31 dicembre 2023: si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, oppure vi soggiornano continuativamente. L’iscrizione nell’anagrafe costituisce una presunzione relativa, superabile con prova contraria. Per chi trasferisce la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata l’art. 2-bis prevede una presunzione legale rafforzata: si presume residente in Italia salvo prova che non possiede né domicilio né residenza né la sede principale di affari .
  • Riforma 2023 – d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209: dal 2024 la definizione di residenza viene modificata, introducendo tra i criteri la presenza fisica sul territorio e ridefinendo il concetto di domicilio come luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari del contribuente . L’art. 7, comma 1, del decreto stabilisce che la nuova disciplina si applica alle fattispecie che si verificano dal 1° gennaio 2024 . Questo significa che le annualità precedenti restano regolate dalla normativa precedente; pertanto, per gli accertamenti degli anni fino al 2023, la prova del domicilio deve riguardare il centro degli affari e degli interessi vitali .
  • Articolo 2-bis (Paesi black list): permane la presunzione legale relativa secondo cui chi trasferisce la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata (black list) è considerato residente in Italia salvo prova contraria. La Cassazione (sentenza n. 19843/2024) ha chiarito che il contribuente deve dimostrare di non avere in Italia né il centro degli interessi economici né quello delle relazioni personali . I mezzi di prova includono l’iscrizione all’AIRE, la cessazione delle utenze domestiche italiane, l’attivazione di utenze all’estero, i contratti di lavoro, i conti correnti esteri, la scuola dei figli e l’assistenza sanitaria.

1.2 Accertamento sintetico (redditometro) – art. 38 d.P.R. 600/1973

L’art. 38 del d.P.R. 600/1973 disciplina l’accertamento sintetico del reddito, comunemente conosciuto come redditometro. La norma consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo del contribuente in base alla spesa sostenuta e agli incrementi patrimoniali nel corso dell’anno. Le spese vengono ripartite in spese certe (documentate da scontrini, bollette, fatture) e spese presunte derivate dal possesso di beni (immobili, auto, barche, investimenti). Le utenze domestiche rientrano fra le spese certe e possono essere utilizzate per stimare la capacità contributiva.

La Cassazione (sentenza n. 28157/2020) ha affermato che, nell’accertamento con metodo sintetico, la prova documentale a carico del contribuente può essere fornita mediante l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari, idonei a dimostrare l’origine lecita dei redditi o la natura di transito delle somme . Pertanto, se le spese per utenze domestiche risultano elevate rispetto ai redditi dichiarati, il contribuente può dimostrare che sono sostenute dai risparmi o da redditi di familiari conviventi per evitare la rettifica.

L’uso del redditometro è stato oggetto di riforme e sospensioni. Nel 2018 e 2022 alcuni provvedimenti hanno temporaneamente sospeso lo strumento, ma nel 2025 si prevede un nuovo decreto attuativo. Nel frattempo l’Agenzia utilizza l’accertamento sintetico “per spese certe” (bollette, mutui, polizze), senza applicare i coefficienti statistici del redditometro. È essenziale monitorare le normative di fine 2025, poiché potrebbero reintrodurre parametri basati sui consumi energetici e idrici.

1.3 IMU – definizione di abitazione principale e dimora abituale (art. 1, comma 741, L. 160/2019)

L’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). L’art. 1, comma 741, lettera b) definisce abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Fino al 2022 l’esenzione era concessa solo se tutti i componenti del nucleo familiare avevano residenza e dimora abituale nella stessa unità immobiliare, precludendola quando i coniugi vivevano in immobili diversi situati nel medesimo comune. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità di questa norma nella parte in cui subordina l’agevolazione all’unicità della residenza di tutto il nucleo familiare, evidenziando che il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile anche se il coniuge vive in altro immobile . Successivamente, la Cassazione (ordinanza n. 432/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Lombardia) ha precisato che i consumi ridotti delle utenze domestiche non giustificano automaticamente la revoca dell’agevolazione. I giudici hanno ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Milano per il periodo 2017–2020 perché il contribuente aveva giustificato i consumi ridotti con l’assenza dell’utenza del gas, la presenza dell’impianto centralizzato e l’uso di elettrodomestici a induzione .

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 20686/2021) aveva già stabilito che le fatture per utenze domestiche costituiscono mezzi di prova idonei per dimostrare la dimora abituale e che il contribuente può produrre bollette dell’elettricità, del gas e dell’acqua per attestarne l’uso . In altre parole, la presenza di consumi regolari prova l’abitazione dell’immobile, mentre l’assenza di utenze attive può far sospettare che la residenza dichiarata sia fittizia o che l’immobile sia sfitto.

1.4 TARI – presupposto e presunzione di produzione di rifiuti (art. 1, comma 641, L. 147/2013)

La Tassa sui rifiuti (TARI) è istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). L’art. 1, comma 641, stabilisce che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La norma precisa che il tributo è dovuto indipendentemente dall’uso effettivo dei locali; ciò che conta è la loro idoneità potenziale a generare rifiuti . Sono escluse le superfici non utilizzabili e non suscettibili di produrre rifiuti (ad esempio fabbricati inagibili o aree in disuso). È possibile richiedere riduzioni o esenzioni se l’immobile è privo di arredi e utenze domestiche e non produce rifiuti.

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (ord. n. 17617/2021, n. 17032/2021, n. 12979/2019), ha chiarito che la disdetta delle utenze e la sospensione temporanea dell’attività non sono sufficienti a dimostrare l’inutilizzabilità dell’immobile; il contribuente deve fornire prova oggettiva dell’impossibilità di produrre rifiuti . La presenza di mobili o il fatto che le utenze siano attive crea una presunzione di occupazione: l’immobile viene considerato produttivo di rifiuti e la TARI è dovuta . Tuttavia, la presunzione è semplice e può essere superata documentando, ad esempio, l’assenza di mobili, la mancata abitabilità o l’inagibilità dell’immobile.

1.5 Diritti del contribuente: Statuto del contribuente (L. 212/2000)

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) rappresenta la carta costituzionale del contribuente. L’art. 12 disciplina le garanzie durante le verifiche fiscali e le modalità del contraddittorio. I punti principali da ricordare sono:

  • Gli accessi, ispezioni e verifiche si svolgono solo in presenza di effettive esigenze di indagine e con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile .
  • Il contribuente deve essere informato delle ragioni della verifica e può farsi assistere da un professionista .
  • La permanenza degli operatori non può superare 30 giorni lavorativi prorogabili per altri 30 in casi complessi .
  • Dopo la conclusione delle operazioni e il rilascio del verbale, il contribuente ha 60 giorni per inviare osservazioni e richieste. L’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, salvo casi urgenti .

La Cassazione (sentenza n. 287/2025) ha precisato che, se durante il contraddittorio l’Ufficio formula nuove contestazioni rispetto a quelle indicate nel processo verbale di constatazione, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione delle nuove contestazioni e non dalla data della consegna del verbale . Questo principio rafforza il diritto al contraddittorio e alla difesa: l’amministrazione deve concedere al contribuente tempo sufficiente per replicare a tutte le contestazioni prima di emettere l’avviso di accertamento.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’avviso di accertamento

La ricezione di un avviso di accertamento basato sulle utenze domestiche o sulla presunta residenza in Italia richiede un’azione immediata. Di seguito viene descritta la procedura da seguire per tutelarsi efficacemente.

2.1 Analisi dell’atto e verifica preliminare

  1. Identificare la base giuridica dell’accertamento: l’avviso deve indicare il tipo di accertamento (ordinario, sintetico, da redditometro, accertamento locale per IMU/TARI) e richiamare la norma applicata. Verificate se l’Ufficio si fonda sul domicilio o sulla residenza (art. 2 TUIR), sul possesso di beni (art. 38 d.P.R. 600/1973) o sul possesso/detenzione di immobili (art. 1, comma 741 e 641, L. 160/2019 e L. 147/2013).
  2. Controllo dei termini di decadenza: verificate che l’avviso sia stato notificato entro i termini: generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (sette anni in caso di dichiarazione omessa). Per tributi locali i termini sono regolati dal d.lgs. n. 446/1997 e variano da cinque a otto anni a seconda della data di notifica.
  3. Valutare la motivazione: la motivazione deve essere chiara e analitica. Se l’atto richiama consumi di utenze domestiche, deve indicare le bollette analizzate, i consumi rilevati, i periodi di riferimento, le modalità di raccolta del dato (richiesta al fornitore, accesso a banche dati). La Cassazione ha più volte annullato accertamenti privi di motivazione sufficiente o fondati su dati generici.
  4. Verificare il rispetto del contraddittorio: l’amministrazione deve aver invitato il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’emissione dell’avviso. L’invito al contraddittorio (ex art. 5, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 218/1997) contiene la descrizione delle irregolarità e concede almeno 30 giorni per rispondere (60 giorni per tributi locali). In mancanza di invito, l’accertamento può essere annullato.

2.2 Preparazione della difesa e raccolta delle prove

  1. Documentazione sulle utenze: raccogliete le fatture di luce, gas, acqua, telefono e internet, sia italiane che estere. È fondamentale dimostrare la disattivazione o la ridotta attivazione delle utenze domestiche italiane e l’attivazione di utenze all’estero (contratti di fornitura, consumi, pagamenti). Le bollette estere costituiscono prova delle spese sostenute per l’abitazione all’estero e del radicamento nel Paese straniero.
  2. Contratti e documenti bancari: fornite copie dei contratti di lavoro, contratti di locazione, certificati di proprietà, libretti scolastici dei figli, iscrizioni al sistema sanitario, tessera sanitaria straniera, iscrizione ad associazioni sportive o culturali nel Paese estero. Allegare gli estratti conto bancari (comprovanti entrate e pagamenti di utenze) può dimostrare la fonte dei redditi utilizzati per pagare le spese all’estero .
  3. Prova della dimora abituale: se l’avviso riguarda l’IMU, occorre dimostrare la dimora abituale nell’immobile esente. Oltre alle bollette, si possono esibire fotografie della casa, certificati di residenza, testimonianze dei vicini, contratti di fornitura, certificazioni energetiche. In caso di ridotti consumi (es. uso saltuario o condominio con impianti centralizzati), spiegate le ragioni specifiche come nel caso deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Lombardia .
  4. Dimostrazione dell’inutilizzabilità del locale: per evitare la TARI, presentate documenti che attestino l’inagibilità, la mancanza di arredi, la chiusura delle utenze (certificati dei fornitori, comunicazioni di cessazione), eventuali lavori di ristrutturazione, fotografie e perizie. La semplice disdetta delle utenze non basta ; occorre provare che l’immobile non è utilizzabile e non produce rifiuti.

2.3 Invio di osservazioni e richiesta di autotutela

  1. Osservazioni scritte: entro 60 giorni dal ricevimento del processo verbale di constatazione o dell’invito al contraddittorio, inviate all’Ufficio osservazioni motivate con tutte le prove raccolte. Indicate le ragioni per cui la residenza non è in Italia, spiegate i consumi delle utenze, i periodi di assenza e ogni elemento che possa chiarire la situazione. Ricordate che, se l’Ufficio formula nuove contestazioni durante questa fase, il termine di 60 giorni decorre dalla loro comunicazione .
  2. Istanza di autotutela: contestualmente o successivamente alle osservazioni potete inviare una istanza di autotutela chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’atto. L’amministrazione può accogliere l’istanza se riconosce l’errore nella valutazione dei consumi o se la prova fornita è sufficiente a superare la presunzione.
  3. Accordo con l’amministrazione: in alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate può proporre la definizione dell’accertamento con adesione (d.lgs. n. 218/1997). È un’ipotesi da valutare con il proprio professionista perché consente di ridurre le sanzioni e rateizzare il pagamento. Tuttavia, se la residenza estera è comprovata, l’accordo potrebbe non essere conveniente.

2.4 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se l’Ufficio non accoglie le osservazioni o emette un avviso di accertamento infondato, il contribuente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso va depositato nella piattaforma telematica della Giustizia Tributaria o presso la segreteria della Corte, allegando l’atto impugnato, le prove e l’indicazione dei motivi di illegittimità. È consigliabile chiedere contestualmente la sospensione dell’atto (art. 47 del d.lgs. n. 546/1992) per evitare la riscossione coattiva.

Durante il giudizio di primo grado, l’onere della prova spetta all’amministrazione per dimostrare i presupposti di fatto. Tuttavia, le presunzioni legali relative (come quella del domicilio in Italia) spostano sul contribuente l’onere di fornire prove contrarie. È quindi fondamentale presentare un dossier probatorio completo. Se il ricorso viene rigettato, si può appellare la sentenza entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e successivamente in Cassazione per motivi di diritto.

3. Difese e strategie legali contro la presunzione di residenza

La presunzione basata sulle utenze domestiche può essere superata con un insieme di prove e argomentazioni giuridiche. Di seguito vengono illustrate le principali strategie per tutelarsi.

3.1 Provare l’effettiva residenza all’estero

Per dimostrare di non essere residente in Italia, occorre fornire elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino che il centro degli interessi vitali si trova all’estero. Tra i mezzi di prova più efficaci:

  • Iscrizione all’AIRE: la registrazione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero costituisce un indizio forte ma non sufficiente; va accompagnata da altri elementi.
  • Contratti di locazione o di proprietà in un Paese straniero, intestazione di utenze domestiche estere (luce, gas, acqua, telefonia) con consumi compatibili con l’uso abituale. La Cassazione ha esaminato un caso in cui un lavoratore italiano prestava servizio in Italia ma aveva famiglia e numerose utenze domestiche attive in Svizzera; la Corte ha ritenuto che i contratti di utenze svizzere, l’iscrizione all’AIRE, l’immatricolazione dell’auto all’estero e la presenza della famiglia dimostravano il centro degli interessi vitali all’estero .
  • Attività lavorativa e bancaria: prove di lavoro dipendente o autonomo all’estero, buste paga, dichiarazioni fiscali del Paese estero, estratti conto bancari esteri, pagamenti di imposte estere. Questi elementi attestano che i redditi sono prodotti e tassati fuori dall’Italia.
  • Scuola dei figli e assistenza sanitaria: iscrizione dei figli a scuole straniere, contratti di assicurazione sanitaria estera, tessera sanitaria locale, medici di famiglia esteri. L’abituale frequentazione di servizi pubblici all’estero dimostra l’effettivo radicamento.
  • Assenza di utenze attive in Italia: cessare o intestare a terzi le utenze domestiche italiane (luce, gas, acqua, internet). Se il contribuente mantiene un immobile in Italia, deve dimostrare di utilizzarlo solo per soggiorni saltuari (es. vacanze) e non come abitazione principale. I consumi ridotti o sporadici delle utenze italiane devono essere giustificati con prove (es. condominio con impianto centralizzato). La giurisprudenza ammette che l’assenza di consumi o la presenza di consumi modesti non implica necessariamente la dimora abituale .
  • Movimentazioni e spostamenti: conservare biglietti aerei, timbri sul passaporto, contratti di affitto temporanei, attestazioni di residenza in hotel o abitazioni in Italia per brevi periodi. Questi documenti dimostrano le permanenze temporanee e non la residenza.

3.2 Dimostrare la dimora abituale per l’IMU prima casa

Per beneficiare dell’esenzione IMU sull’abitazione principale, occorre dimostrare che l’immobile costituisce la dimora abituale oltre che la residenza anagrafica del possessore. Le strategie difensive includono:

  • Produrre le bollette dell’elettricità, del gas, dell’acqua, i contratti di fornitura, i registri di consumi. Secondo la Cassazione, le fatture di utenze domestiche sono mezzi di prova pienamente ammissibili per dimostrare l’abitazione dell’immobile . Nel caso di consumi ridotti, spiegare le ragioni (impianto centralizzato, assenza di gas, uso solo nei weekend) come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia .
  • Esibire certificati di residenza e documenti d’identità che attestino la residenza anagrafica del possessore nell’immobile. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, l’esenzione non richiede più che tutti i componenti del nucleo familiare risiedano nello stesso immobile ; tuttavia occorre dimostrare che il possessore vi dimora abitualmente.
  • Prove di utilizzo quotidiano: contratti di lavoro nelle vicinanze, iscrizione dei figli alle scuole del comune, frequentazione di servizi sanitari locali, ricevute di acquisti di beni di prima necessità. Tutti questi elementi contribuiscono a dimostrare che l’immobile è realmente abitato.
  • Attività sociali e affettive: partecipazione ad associazioni locali, palestra, parrocchia, voto in sezioni locali, testimonianze dei vicini. Questi elementi rafforzano la tesi della dimora abituale.

3.3 Opporsi alla TARI su locali non utilizzati

La TARI è dovuta quando il locale è suscettibile di produrre rifiuti urbani. La difesa dovrà dimostrare l’inidoneità del locale o l’assenza di produzione di rifiuti. Le strategie sono:

  • Prova dell’inutilizzabilità: presentare certificati di inagibilità, ordinanze comunali, perizie che attestino lo stato di rovina o l’impossibilità di accedere. Anche fotografie e perizie giurate possono supportare la tesi.
  • Mancanza di arredi e utenze: mostrare che l’immobile è vuoto (inventario, fatture di vendita dei mobili) e che le utenze sono cessate. Tuttavia, la giurisprudenza richiede di dimostrare che l’assenza di utenze non è temporanea ma strutturale; il semplice distacco non basta .
  • Uso saltuario o stagionale: se l’immobile è utilizzato solo in determinati periodi (es. casa vacanze), è possibile chiedere la riduzione proporzionale prevista dai regolamenti comunali. Alcuni comuni riconoscono riduzioni per seconde case utilizzate per meno di sei mesi l’anno.
  • Dimostrare che il locale non è operativo: se l’area scoperta o il magazzino non è operativo e non produce rifiuti, dimostrare l’assenza di attività produttiva tramite fotografie, contratti, dichiarazioni di cessazione dell’attività. L’articolo 1, comma 641 della L. 147/2013 considera tassabili solo i locali operativi e suscettibili di produrre rifiuti .

3.4 Difendersi dagli accertamenti sintetici (redditometro)

Gli accertamenti sintetici basati sulle spese certe (tra cui le utenze domestiche) possono essere contestati dimostrando che le spese sono sostenute con redditi esenti, redditi di familiari o risparmi preesistenti. Le strategie comprendono:

  • Esibire estratti conto bancari e documentazione finanziaria da cui si evince l’origine dei fondi utilizzati per pagare le spese . È essenziale che la documentazione mostri non solo il transito ma anche la disponibilità delle somme per un periodo adeguato (durata del possesso).
  • Prova di redditi non imponibili: se le spese sono coperte da redditi esenti (es. borse di studio, indennizzi, donazioni, disinvestimenti), bisogna documentare l’origine e la natura esente con certificati, atti notarili e dichiarazioni.
  • Giustificazioni per spese ritenute incoerenti: spiegare perché determinati consumi (utenze elevate) non sono indice di reddito extra. Ad esempio, un immobile utilizzato come sede di una comunità familiare, un condominio con impianti centralizzati o un immobile dato in comodato d’uso gratuito. La difesa deve evidenziare la distinzione fra intestazione dell’utenza e effettivo pagamento: se le bollette sono intestate al contribuente ma i costi sono rimborsati da terzi (azienda, coniuge), occorre produrre ricevute o contratti che lo dimostrino.
  • Contestare l’omessa considerazione delle prove: se l’Ufficio ignora le bollette estere o le prove documentali presentate, si può eccepire la violazione dell’art. 2697 c.c. (ripartizione dell’onere della prova) e chiedere che la Corte annulli l’accertamento per difetto di motivazione.

3.5 Uso delle procedure di composizione della crisi e degli strumenti deflativi

Quando l’accertamento si accompagna a debiti tributari ingenti, il contribuente può ricorrere a soluzioni alternative per gestire l’esposizione:

  • Rottamazione e saldo e stralcio: le definizioni agevolate permettono di pagare l’imposta e una parte delle sanzioni/interessi con rateizzazione fino a 5 anni. Le rottamazioni sono periodicamente introdotte dal legislatore (es. Rottamazione-quater 2023–2024) e consentono di ridurre notevolmente l’importo dovuto.
  • Piani di rateizzazione: è possibile richiedere la rateizzazione del debito alle agenzie di riscossione (fino a 72 rate ordinariamente, 120 rate in casi di comprovata difficoltà).
  • Strumenti per la crisi da sovraindebitamento: la L. 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019) prevedono il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione del debitore incapiente. Queste procedure, gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), consentono di proporre ai creditori (incluse le amministrazioni fiscali) un pagamento parziale o dilazionato. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore nella predisposizione della domanda e nella trattativa con il Fisco.
  • Concordato preventivo biennale: la riforma fiscale 2023 ha introdotto un nuovo istituto che consente ai contribuenti titolari di partita IVA di concordare preventivamente il reddito per due anni e di beneficiare di un regime agevolato. In alcuni casi può essere uno strumento per stabilizzare i redditi e prevenire accertamenti futuri basati su spese e consumi.
  • Negoziazione della crisi d’impresa: per le aziende che rischiano l’insolvenza, l’esperto negoziatore (titolo posseduto dall’Avv. Monardo) può avviare una trattativa con l’Agenzia delle Entrate per ottenere dilazioni, stralci o transazioni fiscali.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

In aggiunta alle strategie difensive, esistono strumenti che consentono di gestire o ridurre il debito derivante dagli accertamenti. Questi strumenti devono essere valutati con attenzione, poiché spesso comportano la rinuncia al contenzioso o la definizione del debito in via transattiva.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

  • Rottamazione delle cartelle: la “Rottamazione-quater” introdotta dalla legge di bilancio 2023 permetteva ai contribuenti di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate. È probabile che il legislatore proroghi la misura anche per il 2026. La domanda deve essere presentata attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione entro le scadenze stabilite e può riguardare debiti derivanti da accertamenti definitivi, ruoli e ingiunzioni.
  • Definizione agevolata degli avvisi di accertamento: in alcune leggi di bilancio sono previste definizioni agevolate su avvisi di accertamento non ancora definitivi (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 119/2018). Tale procedura consente di pagare il tributo dovuto e una parte delle sanzioni con riduzione dei tassi d’interesse.
  • Definizione liti pendenti: se pende un contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, il contribuente può aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti pagando un importo ridotto a seconda del grado di giudizio (100 % del tributo se si è soccombenti in primo grado, 40 % se si è vinto in primo grado e il Fisco ha appellato, ecc.). È una scelta da valutare con il proprio legale.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consentono alle persone fisiche sovraindebitate (che non possono accedere alle procedure fallimentari) di proporre:

  • Un piano del consumatore: rivolto ai consumatori, prevede il pagamento parziale dei debiti in base alla capacità reddituale e patrimoniale, con la sospensione delle azioni esecutive. È omologato dal tribunale se soddisfa i requisiti di meritevolezza e convenienza.
  • Un accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto ai soggetti non fallibili (es. professionisti, piccoli imprenditori) e richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei debiti. Prevede la falcidia del debito e la dilazione dei pagamenti.
  • L’esdebitazione del debitore incapiente: consente di ottenere la definitiva liberazione dai debiti residui quando il patrimonio è insufficiente a soddisfarli, a condizione che siano state rispettate determinate condizioni di meritevolezza.

Queste procedure possono includere i debiti tributari (anche derivanti da accertamenti di residenza), ma è necessario l’assenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della Riscossione. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può predisporre il piano e negoziare con l’Erario l’accettazione della proposta.

4.3 Transazione fiscale e accordi extragiudiziali

Nel contesto delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), è possibile stipulare una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per ridurre sanzioni e interessi o rateizzare l’importo. La recente riforma del Codice della crisi ha ampliato l’ambito della transazione, consentendo anche la falcidia dell’IVA e delle ritenute. L’accordo può essere raggiunto anche in sede extragiudiziale, con il supporto di un professionista, per definire un piano di pagamento che tenga conto della capacità reddituale del contribuente.

4.4 Regime di concordato preventivo biennale per le partite IVA

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal d.lgs. n. 13/2024 (attuazione della delega fiscale 2023), consente ai contribuenti titolari di partita IVA di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due periodi d’imposta, sulla base di algoritmi e indicatori di affidabilità fiscale. In cambio di minori adempimenti e di una tassazione certa, il contribuente si impegna a versare le imposte concordate. Questo strumento può prevenire futuri accertamenti basati su consumi e spese: l’adesione comporta la preclusione degli accertamenti sintetici per i periodi concordati, salvo il caso di omesso o infedele invio di documenti. L’avv. Monardo può assistere i professionisti nel valutare la convenienza del CPB e nella compilazione dei questionari ISA.

4.5 Esoneri e riduzioni per cause particolari

A livello locale, i regolamenti comunali possono prevedere riduzioni o esoneri dei tributi sulla base di determinate situazioni:

  • Esenzione TARI per locali inagibili o non idonei alla produzione di rifiuti.
  • Riduzione TARI per seconde case utilizzate meno di sei mesi l’anno o prive di arredi e utenze.
  • Riduzioni IMU per immobili concessi in comodato ai figli o ai genitori (art. 1, commi 749 e 747, L. 160/2019).
  • Esonero IMU per militari, forze di polizia e personale del servizio sanitario quando destinati a immobili di servizio.
  • Esenzioni per cittadini esteri: alcune convenzioni internazionali riconoscono l’esenzione dall’IMU alle sedi diplomatiche, ai consolati e a certe organizzazioni internazionali.

È indispensabile consultare i regolamenti comunali aggiornati e presentare la dichiarazione IMU/TARI entro i termini per beneficiare delle agevolazioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

Durante i controlli fiscali e la gestione degli avvisi di accertamento basati sulle utenze domestiche, i contribuenti commettono spesso errori che possono compromettere la difesa. Ecco una lista di errori da evitare e consigli utili.

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare la notifica dell’avviso: molti contribuenti non aprono le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o ritardano la risposta. Questo atteggiamento porta alla decadenza dei termini per presentare osservazioni e ricorso.
  2. Non interrompere le utenze italiane: lasciare attive le utenze domestiche in Italia (anche con consumi minimi) può essere interpretato come segno di residenza. È fondamentale disdire o intestare le utenze a terzi se non si utilizza l’immobile, conservando le prove delle cessazioni.
  3. Sottovalutare i consumi ridotti: alcuni pensano che consumi bassi (es. 50 kWh al mese) siano irrilevanti. Invece, il Comune potrebbe contestare la mancanza di dimora abituale sulla base di consumi modesti. È necessario documentare perché i consumi sono bassi (impianti centralizzati, assenza del gas, uso sporadico) .
  4. Omettere la dichiarazione IMU/TARI: anche se si ritiene di non essere soggetti al tributo, è spesso obbligatorio presentare la dichiarazione quando si verificano variazioni (acquisto, vendita, inizio detenzione). La mancata presentazione può dar luogo a sanzioni.
  5. Fidarsi di consigli non professionali: i casi di residenza sono complessi e richiedono competenze specialistiche. Rivolgersi a professionisti non qualificati o seguire consigli on line può portare a difese inefficaci o, peggio, all’inutilizzo di strumenti agevolativi.
  6. Non conservare la documentazione: buttare le bollette, i contratti e gli estratti conto bancari può impedire di dimostrare la provenienza dei fondi o la reale situazione abitativa. Conservate ogni documento per almeno dieci anni.
  7. Negare l’accesso ai verificatori: impedire l’ingresso agli agenti della Guardia di Finanza durante le ispezioni può portare a contestazioni più gravi e a ulteriori sanzioni. È legittimo richiedere l’assistenza di un difensore e pretendere che l’ispezione avvenga nel rispetto dell’art. 12 dello Statuto del contribuente .

5.2 Consigli pratici

  1. Cessate le utenze italiane non utilizzate e attivate quelle estere a vostro nome. In caso di immobili in Italia utilizzati saltuariamente, intestate l’utenza a un familiare che realmente utilizza l’immobile oppure stipulate contratti pay-per-use.
  2. Registratevi all’AIRE immediatamente dopo il trasferimento all’estero e conservate la comunicazione di iscrizione. Registrate anche i familiari e segnalate eventuali cambi di domicilio.
  3. Conservate i documenti: contratti di lavoro, di affitto, buste paga, bollette, estratti conto, ricevute, certificati scolastici. Organizzate un archivio (cartaceo o digitale) per averli prontamente disponibili in caso di controllo.
  4. Verificate la coerenza dei consumi: se avete consumi energetici bassi, preparate una spiegazione plausibile supportata da prove (es. bollette condominiali, piani a induzione, impianti centralizzati). Evitate di lasciare consumi irrisori per lunghi periodi senza giustificazione.
  5. Preparate un dossier probatorio: su consiglio di un avvocato, predisponete un fascicolo che includa tutti gli elementi che dimostrano la residenza estera o la dimora abituale. Aggiornate il fascicolo ogni anno.
  6. Rispondete all’invito al contraddittorio: non trascurate la fase pre‑contenziosa. Presentare osservazioni puntuali può evitare la notifica di un avviso di accertamento o portare a una definizione con adesione.
  7. Affidatevi a professionisti esperti: un avvocato tributarista e commercialisti esperti in diritto internazionale possono valutare la vostra posizione, suggerire la migliore strategia e rappresentarvi in giudizio. Lo studio dell’Avv. Monardo ha esperienza pluriennale in difese basate su utenze domestiche e residenza fiscale.
  8. Monitora i termini: segnate in agenda le scadenze di 60 giorni per le osservazioni, di 60 giorni per il ricorso e di 30 giorni per richiedere la sospensione. La tempestività è fondamentale per non perdere i diritti.
  9. Evitate contraddizioni: le dichiarazioni fornite all’Agenzia delle Entrate devono essere coerenti con quelle presentate alle autorità estere (es. dichiarazione di residenza, dichiarazioni fiscali). Qualsiasi incongruenza può essere sfruttata dal Fisco.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle forniscono una sintesi delle normative, dei termini e degli strumenti difensivi trattati nell’articolo. Per ragioni di chiarezza, le tabelle contengono solo parole chiave e brevi frasi, evitando periodi complessi.

6.1 Normative principali

NormativaContenuto rilevanteCitazione
Art. 2 TUIRDefinisce i criteri di residenza: iscrizione anagrafica, domicilio, residenza, presenza. Presunzione per iscrizione APR; presunzione legale per Paesi black list.
D.Lgs. 209/2023Riforma la residenza dal 1° gennaio 2024: domicilio = luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari; presunzione per iscrizione APR rimane semplice.
Art. 38 d.P.R. 600/1973Accertamento sintetico (redditometro). Le spese certe includono le utenze domestiche. Il contribuente può produrre estratti bancari per dimostrare l’origine dei redditi .
Art. 1, comma 741, L. 160/2019Definisce l’abitazione principale per IMU: immobile dove il possessore risiede e dimora abitualmente. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 l’agevolazione spetta anche se il coniuge vive altrove .
Art. 1, comma 641, L. 147/2013Stabilisce il presupposto della TARI: possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; presunzione superabile con prova dell’inutilizzabilità .
Art. 12 L. 212/2000Garanzie durante le verifiche fiscali: diritto alla motivazione, facoltà di farsi assistere, permanenza massima di 30 giorni, 60 giorni per osservazioni .

6.2 Procedura e termini

FaseTermineNote
Invito al contraddittorio30 giorni (60 giorni per tributi locali)Il contribuente può presentare osservazioni prima dell’emissione dell’avviso.
Presentazione osservazioni (art. 12, L. 212/2000)60 giorni dal verbale o dalla comunicazione delle nuove contestazioniIl termine decorre dal momento della comunicazione di tutte le contestazioni .
Notifica dell’avviso di accertamentoEntro il 31 dicembre del 5º anno successivo (7º in caso di omessa dichiarazione)Per tributi locali i termini possono variare tra 5 e 8 anni.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’avvisoIl ricorso deve essere depositato telematicamente.
Istanza di sospensione30 giorni dalla notifica dell’attoPermette di sospendere la riscossione in pendenza di giudizio.
Definizione agevolata (rottamazione)Variabile in base alla leggeOccorre presentare domanda entro la scadenza stabilita nella legge di riferimento.

6.3 Strumenti di difesa

StrumentoFinalitàRequisiti principali
Iscrizione AIREDimostrare residenza all’esteroRegistrazione presso il comune italiano entro 90 giorni dal trasferimento; aggiornamento periodico
Contratti di utenze estereProvare il centro degli interessi vitali all’esteroUtenze intestate al contribuente o al nucleo familiare; consumi compatibili con uso abituale
Estratti conti bancariDimostrare l’origine lecita delle somme utilizzate per spese e consumiDocumentare entrate, giustificare prelievi, evidenziare trasferimenti da conti esteri
Certificati di inagibilitàEsenzione TARIRilasciati dal comune o da professionista abilitato; dimostrano la non utilizzabilità del locale
Contraddittorio pre‑accertamentoPrevenire la notifica dell’avvisoPresentare osservazioni entro 60 giorni; fornire prove e giustificazioni
Ricorso alla Corte di Giustizia TributariaAnnullare l’accertamentoDeposito telematico; rappresentanza da parte di un avvocato; allegazione prove
Rottamazione / Saldo e StralcioRidurre debiti e sanzioniDomanda entro i termini; pagamento rateale
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazioneGestire la crisi da sovraindebitamentoPresentazione a OCC; meritevolezza; approvazione dei creditori

7. Domande e risposte (FAQ)

Questa sezione risponde alle domande più frequenti che i contribuenti si pongono in merito alla presunzione di residenza basata sulle utenze domestiche, all’IMU, alla TARI e agli accertamenti sintetici.

  1. Sono iscritto all’AIRE e lavoro all’estero, ma ho mantenuto una casa in Italia con le utenze attive. Posso essere considerato residente fiscale in Italia?

La sola iscrizione all’AIRE non basta a evitare la presunzione di residenza. L’Agenzia delle Entrate verifica se in Italia sussistono il centro degli interessi economici o familiari. Se le utenze domestiche italiane sono attive con consumi regolari, il Fisco può presumere la residenza. Per superare la presunzione occorre provare che l’immobile è utilizzato solo saltuariamente (es. casa di vacanza), cessare o intestare le utenze a terzi, dimostrare che il centro degli interessi vitali è all’estero attraverso contratti di lavoro, utenze estere, scuola dei figli .

  1. Quali elementi dimostrano il centro degli interessi vitali all’estero?

I principali sono: iscrizione all’AIRE; contratto di lavoro o impresa nel Paese estero; bollette di luce, gas, acqua e telefono intestate al contribuente con consumi compatibili; contratto di locazione o proprietà; iscrizione dei figli a scuole straniere; tessere sanitarie e medici di famiglia all’estero; conto corrente estero; auto immatricolata all’estero; partecipazione a associazioni locali; iscrizione a sistemi previdenziali esteri. Tutti questi elementi, se combinati, rafforzano la prova che il centro degli interessi vitali è all’estero .

  1. La presenza di consumi minimi in Italia può far presumere la residenza?

I consumi minimi (es. 50 kWh al mese) non rappresentano automaticamente dimora abituale. Tuttavia, se l’Agenzia riscontra consumi costanti e regolari, può presumere che l’immobile sia abitato. Occorre spiegare con documenti le ragioni dei consumi ridotti (impianto centralizzato, uso solo nei weekend, immobili destinati a studenti). La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha affermato che gli scarsi consumi devono essere contestualizzati e non giustificano la revoca dell’agevolazione IMU .

  1. Se trasferisco la residenza in un Paese black list, quali sono gli oneri probatori?

L’art. 2, comma 2-bis, TUIR prevede la presunzione legale di residenza in Italia per chi trasferisce la residenza in Stati a fiscalità privilegiata. La prova contraria deve dimostrare che non sussistono in Italia né la residenza né il domicilio né il centro degli affari e degli interessi vitali . È necessario fornire prove ancora più solide: certificazioni fiscali estere, contratti di lavoro, iscrizione a sistemi sanitari esteri, estratti conto, prova che i familiari risiedono stabilmente all’estero e che le utenze italiane sono cessate.

  1. Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento senza essere stato invitato al contraddittorio?

Se l’Agenzia delle Entrate non ha rispettato l’obbligo di contraddittorio preventivo, l’accertamento è nullo e può essere impugnato. L’omissione dell’invito costituisce violazione del principio di cooperazione e buona fede. È consigliabile eccepire immediatamente la nullità e richiedere l’annullamento dell’atto. Tuttavia, per i tributi “privi di autonoma dichiarazione” (IMU, TARI) la normativa ha recentemente previsto ipotesi in cui il contraddittorio non è obbligatorio; occorre verificare caso per caso.

  1. Come posso giustificare spese elevate di utenze domestiche rispetto al reddito dichiarato?

È necessario dimostrare l’origine delle somme con estratti conto bancari, donazioni, prestiti, risparmi. La Cassazione ha riconosciuto che la prova può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti . Se le bollette sono pagate da terzi (es. genitori, società), occorre produrre ricevute o contratti che dimostrino il rimborso.

  1. Sono proprietario di una seconda casa in Italia che utilizzo per le vacanze; devo pagare la TARI anche se le utenze sono cessate?

La TARI è dovuta quando il locale è suscettibile di produrre rifiuti urbani. La cessazione delle utenze non basta a escludere l’imposta . Per evitare la TARI occorre provare che l’immobile è privo di arredi e non utilizzabile (ad esempio perché inagibile) oppure richiedere le riduzioni previste dal regolamento comunale per seconde case utilizzate saltuariamente. Alcuni comuni prevedono esoneri per case vacanza sprovviste di arredi e utenze.

  1. Posso usufruire dell’esenzione IMU se il mio coniuge risiede in un’altra abitazione nello stesso comune?

Sì. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 l’agevolazione IMU spetta al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge risiede e dimora altrove nello stesso comune . La Cassazione ha confermato che la residenza del nucleo familiare non deve essere unitaria e che la dimora abituale può essere provata con i consumi delle utenze domestiche .

  1. Se l’Agenzia delle Entrate formula nuove contestazioni dopo il verbale, quando decorre il termine di 60 giorni per le osservazioni?

Secondo la Cassazione (sentenza n. 287/2025), il termine di 60 giorni decorre dalla data in cui l’Ufficio comunica al contribuente le nuove contestazioni . Pertanto, se ricevete nuove contestazioni dopo la consegna del verbale, avrete 60 giorni dalla comunicazione per rispondere.

  1. Devo pagare l’IMU se ho un immobile in comodato gratuito a un familiare?

La L. 160/2019 prevede una riduzione del 50 % della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato a figli o genitori, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda nello stesso comune e che il contratto sia registrato. Non sono rilevanti i consumi delle utenze in questo caso, ma occorre che il contratto di comodato sia in regola e che l’immobile non rientri nelle categorie di lusso.

  1. Quali sono le conseguenze penali di un falso trasferimento di residenza?

Dichiarare fittiziamente la residenza all’estero per eludere le imposte può integrare i reati di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), puniti con la reclusione. Inoltre, la residenza fittizia in Paesi black list può configurare il reato di esterovestizione societaria. È fondamentale che il trasferimento di residenza sia reale e supportato da prove concrete.

  1. La cancellazione dalle utenze italiane costituisce prova sufficiente di residenza all’estero?

No. La disdetta delle utenze domestiche italiane è un indizio della non permanenza in Italia, ma da sola non è sufficiente. Occorre dimostrare la contestuale attivazione di utenze all’estero e fornire altri elementi (lavoro, famiglia, scuola) che attestino il trasferimento. La Cassazione ha sottolineato che la presunzione di residenza può essere superata solo con un quadro probatorio completo .

  1. Posso difendermi da un accertamento sintetico anche se non ho conservato tutte le bollette?

È preferibile avere la documentazione; tuttavia, è possibile ricostruire le spese mediante i movimenti bancari o richiedere duplicati ai fornitori. È anche possibile dimostrare che le spese sono sostenute da un’altra persona (es. coniuge) con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o contratti. L’importante è fornire elementi che smentiscano la presunzione di maggior reddito.

  1. Che cosa succede se non pago l’IMU o la TARI?

Il mancato pagamento comporta l’iscrizione a ruolo del tributo con interessi e sanzioni. In caso di importi elevati, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può attivare procedure esecutive: pignoramento dello stipendio o del conto, fermo amministrativo dei veicoli, iscrizione di ipoteca sui beni immobili. È consigliabile richiedere la rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate per evitare l’esecuzione forzata.

  1. Il mio immobile ha utenze attive ma è vuoto perché sto eseguendo lavori di ristrutturazione. Devo pagare la TARI?

Se l’immobile è inagibile durante la ristrutturazione, potete chiedere l’esenzione totale o parziale della TARI presentando la documentazione (SCIA, DIA, permessi edilizi, certificazioni di inagibilità). La giurisprudenza ritiene che l’esenzione spetti quando l’immobile non è utilizzabile; però la semplice sospensione delle utenze non è sufficiente .

  1. Ho ricevuto un invito al contraddittorio per l’IMU; posso presentare documenti dopo l’avviso di accertamento?

In generale, tutte le prove devono essere presentate durante la fase del contraddittorio. Tuttavia, il ricorso in giudizio consente di depositare nuovi documenti fino a 20 giorni prima dell’udienza di comparizione (art. 32 d.lgs. n. 546/1992). È comunque preferibile fornire tutte le prove subito per evitare che l’Ufficio le ignori.

  1. È possibile rateizzare l’IMU e la TARI dovute in seguito all’accertamento?

Sì. I comuni possono concedere la rateizzazione delle somme dovute (generalmente fino a 24 rate). Per le imposte erariali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione offre piani ordinari (fino a 72 rate) e piani straordinari (fino a 120 rate) in caso di comprovata difficoltà economica. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

  1. Se ho più abitazioni in Italia e all’estero, come stabilire dove sono residente?

Si valuta il luogo in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, il domicilio, il centro degli interessi vitali e la permanenza fisica. Occorre verificare dove si svolgono le principali relazioni familiari, sociali, economiche. Se emergono consumi e utenze attive in Italia, spetterà al contribuente dimostrare che si tratta di case vacanza o seconde case e che il centro degli interessi vitali è all’estero.

  1. Il pagamento delle bollette può essere considerato spesa personale nel redditometro se l’utenza è intestata a una società?

Se l’utenza è intestata a una società ma il beneficiario effettivo è il socio o l’amministratore, l’Agenzia delle Entrate può imputare la spesa al contribuente in base al principio dell’antieconomicità. Per evitarlo occorre dimostrare che la società utilizza l’immobile per fini aziendali e che le spese sono dedotte correttamente. Contratti di comodato o di sublocazione e bilanci societari possono essere utili.

  1. Cosa succede se il Comune rifiuta l’esenzione TARI nonostante l’immobile sia inagibile?

È possibile impugnare l’atto di accertamento TARI davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Occorre dimostrare l’inagibilità con certificazioni tecniche o ordinanze comunali. La giurisprudenza riconosce l’esenzione quando l’immobile non è utilizzabile e non produce rifiuti, ma l’onere della prova spetta al contribuente .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funzionano gli accertamenti basati sulle utenze domestiche e le conseguenze in termini economici, proponiamo alcune simulazioni realistiche. Le cifre indicate sono esemplificative e servono a illustrare l’applicazione delle norme.

8.1 Simulazione A: Residenza in Svizzera e utenze italiane

Scenario: Maria, cittadina italiana, si trasferisce a Lugano nel 2022 con la famiglia. È iscritta all’AIRE, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e affitta un appartamento a Lugano con utenze attive. Mantiene una casa di proprietà a Como, dove torna durante le vacanze. L’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento per il 2023 perché le utenze italiane (luce e gas) risultano ancora attive con consumi annuali di 1.200 kWh e 300 Smc di gas.

Valutazione del Fisco:

  • Il Fisco presume che Maria abbia continuato a dimorare in Italia a causa dei consumi energetici, del pagamento di IMU e della residenza fiscale pregressa.
  • Applica l’art. 2 TUIR (versione vigente fino al 2023) e l’art. 2-bis (Paese non black list) e formula un avviso di accertamento chiedendo il pagamento dell’IRPEF su redditi esteri per € 40.000.

Difesa:

  • Maria produce l’iscrizione all’AIRE, il contratto di lavoro svizzero, il contratto di affitto e le bollette dell’elettricità e del gas in Svizzera. Dimostra che l’immobile di Como è utilizzato solo durante le ferie e che i consumi italiani derivano dall’impianto centralizzato condominiale. Presenta estratti conto bancari per provare che i redditi sono stati tassati in Svizzera e che non vi sono redditi prodotti in Italia.

Esito possibile:

  • L’Agenzia riconosce che il centro degli interessi vitali è all’estero. In applicazione della giurisprudenza (Cass. 18009/2022) che riteneva sufficienti le utenze estere e la presenza della famiglia all’estero per escludere la residenza , annulla l’accertamento. Maria continua a pagare l’IMU sulla casa di Como e la TARI nella misura ridotta per seconde case. Nessuna imposta sul reddito estero è dovuta in Italia.

8.2 Simulazione B: Presunzione di dimora abituale per IMU

Scenario: Giovanni possiede un appartamento a Milano dove risiede formalmente. Nel 2021 si trasferisce a Roma per lavoro e prende in affitto una casa. Mantiene le utenze attive a Milano con consumi bassi (800 kWh di elettricità annui) perché usa l’immobile solo nei weekend. L’ufficio tributi del Comune di Milano revoca l’esenzione IMU per l’abitazione principale e chiede € 1.500 di IMU per il 2022–2023, sostenendo che Giovanni non dimora abitualmente nell’immobile.

Valutazione del Comune:

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 741, L. 160/2019, l’esenzione spetta solo se l’abitazione è dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
  • Il Comune ritiene che i consumi ridotti indicano un uso sporadico e quindi revoca l’esenzione.

Difesa:

  • Giovanni impugna l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Produce le bollette, la certificazione condominiale che attesta la presenza di impianto centralizzato e l’assenza dell’utenza del gas. Dimostra di tornare a Milano ogni weekend (biglietti ferroviari) e di mantenere relazioni sociali nel quartiere. Si avvale della giurisprudenza (Cass. 20686/2021) che riconosce la validità delle fatture delle utenze domestiche come prova e della sentenza n. 432/2025 che ha escluso la revoca dell’agevolazione IMU quando i consumi ridotti sono giustificati .

Esito possibile:

  • La Corte annulla l’avviso perché i consumi ridotti sono compatibili con l’uso nel weekend. L’esenzione IMU viene ripristinata. Giovanni continua a pagare la TARI e l’IMU come prima casa.

8.3 Simulazione C: TARI su locale privo di utenze

Scenario: La società Alfa possiede un magazzino di 150 m² a Bari, utilizzato in passato per stoccare merce. Nel 2023 la società trasferisce l’attività altrove e chiede l’esenzione TARI perché il magazzino è vuoto, privo di arredi, con le utenze disdette. Il Comune emette comunque un avviso di pagamento TARI di € 1.200 per il 2024.

Valutazione del Comune:

  • Ai sensi dell’art. 1, comma 641, L. 147/2013, la TARI è dovuta per i locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. La disdetta delle utenze e la chiusura temporanea non escludono l’idoneità del locale .

Difesa:

  • La società impugna l’atto e dimostra con fotografie, perizie e dichiarazione asseverata che il magazzino è inagibile per infiltrazioni d’acqua. Presenta l’ordinanza comunale che ne vieta l’uso e dimostra la rimozione di tutti i mobili. Invoca la norma che esclude dalla TARI i locali non utilizzabili e la giurisprudenza secondo cui l’assenza di arredi e utenze permanenti può escludere il tributo .

Esito possibile:

  • La Corte accoglie il ricorso, annullando la TARI per il 2024. Il Comune riconosce che il magazzino non è suscettibile di produrre rifiuti. La società non deve versare la tassa finché il locale resta inagibile.

Conclusione

L’accertamento per utenze domestiche e la conseguente presunzione di residenza costituiscono un tema delicato che richiede conoscenze approfondite di diritto tributario, internazionale e procedurale. La normativa italiana prevede criteri di residenza (art. 2 TUIR) che valorizzano la presenza, la residenza anagrafica e il domicilio; per le annualità fino al 2023, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali , mentre dal 2024 conta il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Le utenze domestiche rappresentano indizi rilevanti ma non unici; il contribuente può dimostrare la residenza all’estero tramite contratti di lavoro, utenze estere, scuola dei figli, iscrizione all’AIRE e altri elementi .

La giurisprudenza recente offre spunti utili: la Cassazione ha confermato che le fatture delle utenze domestiche sono prove ammissibili per dimostrare la dimora abituale ; la Corte Costituzionale ha esteso l’esenzione IMU anche ai casi in cui i coniugi risiedono in immobili diversi nello stesso comune ; la Cassazione ha ribadito che, per la TARI, la cessazione delle utenze non è sufficiente a evitare il tributo e occorre dimostrare l’inutilizzabilità del locale . Inoltre, la pronuncia n. 287/2025 rafforza il diritto al contraddittorio, stabilendo che il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione delle nuove contestazioni .

Per i contribuenti è essenziale agire tempestivamente. La prima linea di difesa è documentare in modo accurato la propria situazione: conservare le bollette, i contratti, gli estratti conto, le certificazioni di residenza e di lavoro. La seconda linea è interagire con l’amministrazione durante la fase del contraddittorio, presentando osservazioni dettagliate e richiedendo l’autotutela quando ci sono errori o vizi di motivazione. La terza linea è ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria, dove l’assistenza di un professionista esperto può fare la differenza.

Infine, è opportuno considerare gli strumenti deflativi (rottamazioni, definizioni agevolate) e le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) per gestire debiti già iscritti a ruolo. L’approccio deve essere personalizzato: ogni caso è diverso e richiede un’analisi tecnica basata sui fatti e sulla documentazione.

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