Accertamento per uso continuativo di casa in Italia: come difendersi dall’Agenzia delle Entrate

Introduzione

Quando un cittadino italiano dichiara di risiedere all’estero ma continua a utilizzare in modo continuativo un’abitazione in Italia, l’Agenzia delle Entrate può sospettare che la residenza fiscale sia rimasta nel territorio dello Stato. L’accertamento per uso continuativo di casa in Italia è uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria cerca di dimostrare che il contribuente, sebbene formalmente trasferito, continua a mantenere il proprio centro di interessi nel nostro Paese. In assenza di una corretta difesa giuridica, questa contestazione può portare alla tassazione integrale dei redditi, a sanzioni e a conseguenze patrimoniali e penali. È quindi fondamentale sapere quali prove occorrono per dimostrare l’effettivo radicamento all’estero, quali sono i presupposti legali e giurisprudenziali, e come organizzare una strategia difensiva efficace.

Nel 2024 la definizione di residenza fiscale è stata riscritta dal Decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209. Secondo la nuova formulazione, sono considerati residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (valutando anche le frazioni di giorno) hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato oppure sono ivi presenti . Inoltre, il nuovo testo introduce una definizione autonoma di domicilio fiscale come luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona , degradando l’iscrizione anagrafica a mera presunzione confutabile . Queste norme si applicano dal 1° gennaio 2024 e riguardano anche i contribuenti che si dichiarano residenti all’estero ma mantengono legami significativi con l’Italia.

Perché l’argomento è importante:

  • Le contestazioni di residenza sono sempre più frequenti e possono provocare recuperi d’imposta per molti anni, oltre a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti investigativi avanzati (accesso a dati bancari, consumi energetici, pedinamenti, intercettazioni) che permettono di ricostruire la presenza effettiva sul territorio nazionale. La Corte di cassazione ha ripetutamente ribadito che la sola iscrizione all’AIRE o la disponibilità di un immobile all’estero non bastano per dimostrare il trasferimento ; servono prove concrete che documentino lo spostamento del centro degli interessi vitali.
  • Sottovalutare i termini per impugnare un avviso di accertamento comporta la sua definitiva consolidazione e l’iscrizione a ruolo delle somme. Conoscere la procedura e agire tempestivamente consente di ottenere la sospensione della riscossione e la riduzione del debito.
  • Molti contribuenti fanno affidamento su prove formali – passaporto straniero, iscrizione consolare, utenze intestate – ma ignorano che la giurisprudenza richiede un insieme coerente di elementi fattuali (famiglia, lavoro, scuola dei figli, conti correnti, spese quotidiane) per vincere la presunzione di residenza . La pianificazione preventiva e la corretta conservazione dei documenti sono essenziali per dimostrare la vita effettiva all’estero.

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Normativa di riferimento e giurisprudenza

1. Definizione di residenza fiscale e domicilio prima e dopo la riforma del 2023/2024

1.1 Articolo 2 TUIR (versione ante 2024)

Fino al 31 dicembre 2023 l’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986) definiva residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per oltre 183 giorni), risultavano:

  • iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • o avevano la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;
  • o erano presenti nel territorio dello Stato per più di 183 giorni.

La norma prevedeva inoltre una presunzione relativa di residenza per i cittadini italiani che si cancellano dalle anagrafi e si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata (cd. paradisi fiscali): tali persone si considerano residenti fino a prova contraria . La Circolare 140/E del 24 giugno 1999 del Ministero delle Finanze ha precisato che questa presunzione non introduce una nuova forma di residenza, ma sposta l’onere probatorio sul contribuente, che deve dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero con un complesso di elementi (famiglia, lavoro, scuola, spese, attività economiche) .

Per comprendere cosa si intendeva per residenza e domicilio occorre richiamare l’articolo 43 del Codice civile: la residenza coincide con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi . La giurisprudenza civile richiede che la residenza sia frutto di una permanenza abituale e volontaria, anche se il soggetto lavora altrove; rilevano sia l’elemento oggettivo (stabile permanenza) sia quello soggettivo (intenzione di considerare quel luogo come dimora principale) . Il domicilio, invece, identifica la sede degli affari e degli interessi patrimoniali e personali; per essere rilevante dev’essere riconoscibile dai terzi e riferito alla gestione degli interessi economici, non solo a legami affettivi .

Questa distinzione era essenziale per valutare la posizione del contribuente che, pur iscritto all’AIRE e titolare di un’abitazione all’estero, manteneva in Italia una casa utilizzata per lunghi periodi, un’attività economica o una famiglia. Diversi arresti della Corte di cassazione hanno ritenuto sufficiente la disponibilità di un’abitazione permanente e lo svolgimento di attività economiche in Italia per confermare la residenza fiscale, anche se il contribuente trascorreva gran parte del tempo all’estero . Nel 2017 la Cassazione ha affermato che la nozione di abitazione permanente riguarda la disponibilità di fatto di un alloggio e non la proprietà formale: l’immobile può appartenere al convivente, ma se il contribuente può goderne stabilmente e a suo piacimento, in qualsiasi momento, ciò integra la permanenza . Quando il soggetto dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, occorre verificare dove si trovano le relazioni personali ed economiche più strette .

1.2 Decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 e nuova definizione di residenza (applicabile dal 2024)

La riforma introdotta con il D.Lgs. 209/2023 – attuativo della delega fiscale – ha riscritto l’articolo 2, comma 2, del TUIR. Dal 1° gennaio 2024 si considerano residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (valutando anche le frazioni di giorno), hanno:

  1. la residenza ai sensi del codice civile nel territorio dello Stato;
  2. oppure il domicilio in Italia, definito come luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona ;
  3. oppure sono fisicamente presenti in Italia .

La norma prevede che, salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta . Rispetto alla disciplina precedente, si osservano alcune differenze cruciali:

  • l’iscrizione anagrafica non è più un criterio autonomo di residenza ma diventa una presunzione (e non più un requisito alternativo);
  • il domicilio fiscale non coincide più con la sede principale di affari e interessi (come nell’art. 43 c.c.), ma con il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari. Per i periodi anteriori al 2024 resta applicabile la nozione civilistica di domicilio, con prevalenza degli interessi economici ; la nuova definizione vale solo per i periodi d’imposta successivi .

L’introduzione del criterio della presenza fisica implica che il soggiorno in Italia anche per frazioni di giorno concorre al calcolo dei 183 giorni; di conseguenza i viaggi ripetuti, i rientri periodici e l’uso continuativo di una casa di proprietà possono determinare la residenza fiscale, a meno che il contribuente provi l’esistenza di un centro di interessi all’estero . La riforma mira ad allineare la legislazione nazionale alla prassi OCSE e alle convenzioni internazionali, rendendo la valutazione più aderente alla realtà e riducendo il peso delle formalità.

1.3 Circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare 140/E/1999, emanata per chiarire la presunzione introdotta dal comma 2‑bis dell’articolo 2, afferma che i contribuenti cancellati dalle anagrafi e trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata devono fornire una prova contraria puntuale. La circolare elenca esempi di elementi probatori: disponibilità di una casa all’estero utilizzata con costanza; trasferimento della famiglia; attività lavorativa principale svolta fuori Italia; iscrizione di figli a scuole straniere; documentazione bancaria e finanziaria estera; relazioni sociali e associative; eventuali contratti di locazione o mutui in Italia. Viene precisato che non basta un insieme di prove formali ma occorre dimostrare il trasferimento effettivo .

La Circolare 20/E del 4 novembre 2024 (non disponibile integralmente sul sito dell’Agenzia ma commentata da diversi studi) interpreta le modifiche del D.Lgs. 209/2023. In sintesi, la circolare spiega che la presenza fisica in Italia, anche non continuativa, concorre al calcolo dei 183 giorni; che il nuovo concetto di domicilio si riferisce al luogo delle relazioni personali e familiari; e che l’iscrizione anagrafica resta una presunzione confutabile. Essa chiarisce inoltre che l’applicazione retroattiva dei nuovi criteri non è consentita, per cui le controversie relative ai periodi fino al 2023 sono valutate con le regole precedenti .

2. I criteri convenzionali OCSE e le tie‑breaker rules

Quando la persona risulta residente sia in Italia sia nello Stato estero secondo le rispettive legislazioni, occorre applicare le convenzioni contro le doppie imposizioni. L’articolo 4 del modello di convenzione OCSE prevede una serie di criteri gerarchici (tie‑breaker rules) per determinare lo Stato di residenza prevalente:

  1. Abitazione permanente disponibile: la persona è considerata residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente. Per abitazione permanente si intende un alloggio in cui il soggetto può abitare in modo stabile, anche se non ne è proprietario .
  2. Centro degli interessi vitali: se la persona dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati o in nessuno dei due, si considera la residenza nello Stato in cui si trovano le relazioni personali ed economiche più strette .
  3. Luogo di soggiorno abituale: se non è possibile determinare il centro degli interessi vitali, prevale lo Stato in cui la persona soggiorna più frequentemente.
  4. Nazionalità: in ultima istanza si guarda alla nazionalità; se la persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, la questione va risolta con procedura amichevole.

Questi criteri sono considerati fonte sovraordinata rispetto alle norme interne. La giurisprudenza italiana ha ribadito che, in caso di conflitto, prevalgono le convenzioni e occorre applicare in ordine i criteri convenzionali .

3. Giurisprudenza recente in materia di residenza e uso dell’abitazione in Italia

3.1 Cassazione 26638/2017: abitazione permanente e centro degli interessi

Nel 2017 la Cassazione, con la sentenza n. 26638, ha affermato che la presenza di una casa di proprietà o di fatto in Italia può essere determinante ai fini della residenza. In quel caso un cittadino russo si era visto contestare l’omessa dichiarazione nel quadro RW. La Suprema Corte ha precisato che il concetto di abitazione permanente riguarda la disponibilità concreta di un alloggio (anche se intestato al convivente) e non il titolo di proprietà . Poiché l’uomo conviveva in Italia con la compagna, la casa italiana era considerata la sua abitazione permanente; avendo abitazioni permanenti in entrambi gli Stati (Russia e Italia), si è applicato il secondo criterio del modello OCSE: il centro degli interessi vitali, che in quel caso era in Italia . La permanenza all’estero per oltre 183 giorni e la proprietà dell’immobile russo non sono bastate per escludere la residenza fiscale italiana .

3.2 Cassazione 29635/2022: rilevanza delle prove indiziarie

Con la sentenza n. 29635/2022 la Cassazione ha ribadito che, per accertare il domicilio, occorre valutare la sede principale di affari e interessi, non solo la residenza anagrafica. La Corte ha considerato prove indiziarie come l’utilizzo di telefoni italiani, la presenza della famiglia e i legami patrimoniali per affermare la residenza in Italia . Anche in assenza di proprietà immobiliare, un utilizzo abituale di un’abitazione in Italia può provare la dimora abituale. La decisione sottolinea l’onere del contribuente di dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero.

3.3 Cassazione 3841/2021: residenza anagrafica e luogo di vita abituale

L’ordinanza n. 3841/2021 (Sezione I) ha fornito chiarimenti sulla residenza anagrafica in ambito civile. La Corte ha stabilito che la residenza è il luogo in cui la persona vive abitualmente e con intenzione di stabilirvisi, anche se trascorre parte del tempo altrove . L’iscrizione anagrafica è un elemento formale che può essere disatteso se non corrisponde alla realtà dei fatti; i comuni devono verificare la presenza effettiva con sopralluoghi non preannunciati . Questa pronuncia è importante anche per il fisco, poiché l’accertamento di residenza avviene attraverso la collaborazione tra uffici comunali e Agenzia delle Entrate.

3.4 Cassazione 19843/2024: prevalenza degli interessi economici sui legami personali (periodi ante 2024)

Nel luglio 2024 la Corte di cassazione ha emesso la sentenza n. 19843/2024, riguardante un contribuente formalmente residente nel Principato di Monaco. Poiché i periodi d’imposta contestati erano antecedenti al 2024, la Corte ha applicato la vecchia definizione di domicilio e ha privilegiato il luogo in cui la persona gestiva gli interessi economici. Secondo la sentenza, il domicilio civilistico va individuato nel luogo in cui vi è preminenza dei legami economici e patrimoniali riconoscibili dai terzi ; le relazioni affettive e familiari sono secondarie e diventano rilevanti solo se combinate con altri elementi che attestino il luogo di collegamento più stretto . Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che, pur esistendo legami familiari all’estero, l’esercizio di cariche sociali in aziende italiane e la gestione di interessi patrimoniali dimostrassero la residenza fiscale in Italia .

3.5 Cassazione 9050/2024 e 2878/2024: domicilio e centro di interessi

La giurisprudenza del 2024 ha consolidato il principio secondo cui la residenza fiscale si individua nel luogo in cui la persona gestisce abitualmente i propri interessi economici e personali, riconoscibili da terzi. L’ordinanza n. 9050/2024 ha affermato che il contribuente è fiscalmente residente in Italia se stabilisce il domicilio nel territorio come sede principale di affari e interessi per la maggior parte del periodo d’imposta, indipendentemente dall’iscrizione all’AIRE . La successiva ordinanza n. 2878/2024 ha sottolineato che, nella valutazione del domicilio, hanno priorità i criteri economici: il luogo in cui si gestiscono gli affari prevale rispetto alle relazioni affettive; queste ultime rilevano solo come elemento sussidiario .

3.6 Cassazione 18009/2022 e 16954/2022: confronto di orientamenti

L’ordinanza n. 18009/2022 ha riconosciuto la residenza fiscale in Svizzera a un contribuente che, pur lavorando in Italia, aveva stabilito con la famiglia una reale abitazione permanente oltre confine. La Corte ha evidenziato che il contribuente aveva dimostrato il trasferimento del centro degli interessi vitali all’estero: acquisto della casa, mutuo, presenza della famiglia e frequenza scolastica dei figli in Svizzera; viaggi quotidiani per lavoro documentati con i transiti Telepass; assenza di una casa in Italia . La presunzione di residenza per il trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata può essere vinta con un complesso coerente di elementi conformi alle indicazioni della circolare 140/E .

In contrasto, l’ordinanza n. 16954/2022 (non integralmente trattata qui) e altre pronunce hanno dato rilievo a indizi come la residenza della famiglia in Italia, l’elevato consumo di energia elettrica, la disponibilità di barche o auto immatricolate in Italia, la percezione di compensi da imprese italiane e la disponibilità di uno studio professionale. La Cassazione ha ritenuto irrilevanti, in tali casi, le dichiarazioni del contribuente circa la presenza della famiglia all’estero, considerando prioritari i legami economici e la gestione di interessi in Italia .

3.7 Ordinanza 1292/2025: prova sostanziale e inutilità degli elementi formali

Nel gennaio 2025 la Sezione quinta della Corte di cassazione ha emesso l’ordinanza n. 1292/2025, con cui ha confermato l’inammissibilità del ricorso di un contribuente formalmente residente a Monaco. La decisione ribadisce che l’iscrizione all’AIRE, la disponibilità di un’abitazione all’estero e i documenti di identità stranieri sono prove meramente formali; per vincere la presunzione di residenza occorre dimostrare che il centro degli interessi vitali si trova stabilmente all’estero . L’Agenzia delle Entrate può utilizzare qualunque mezzo probatorio – intercettazioni, pedinamenti, dati telepass, dichiarazioni di terzi, consumi energetici – per attestare la presenza abituale del contribuente in Italia . Solo una sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia vincolante nel processo tributario; l’archiviazione di un procedimento penale non impedisce all’amministrazione di utilizzare i dati raccolti .

4. Rilievi su AIRE e trasferimento all’estero

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) è un adempimento previsto dalla legge 470/1988 ed è condizione per esercitare diritti come il voto per corrispondenza . Tuttavia, l’iscrizione o la cancellazione dalle liste anagrafiche ha valore solo presuntivo e non è sufficiente per determinare la residenza fiscale: la Corte di cassazione ha stabilito che la cancellazione dall’anagrafe e la successiva iscrizione all’AIRE non bastano a escludere la residenza se il contribuente mantiene in Italia residenza o domicilio . Al contrario, l’iscrizione all’AIRE permette di dimostrare, in caso di conflitto, la volontà di spostare la residenza e può essere uno degli elementi della prova contraria . Nei conflitti di residenza tra due paesi, la questione va risolta applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni con i criteri di abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità .

5. Quadro riassuntivo delle norme principali

Norma/ProvvedimentoOggettoPunti chiave
Art. 2 TUIR (fino al 2023)Definizione di residenza e presunzione per trasferimenti in paradisi fiscaliResidenti se iscritti all’anagrafe, o con residenza/domicilio in Italia, o presenti per più di 183 giorni; presunzione di residenza per italiani cancellati e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata .
Art. 43 c.c.Definizione di residenza e domicilioResidenza = dimora abituale; domicilio = sede principale degli affari e interessi .
D.Lgs. 209/2023 (art. 1)Nuova definizione di residenza dal 2024Residenti chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (anche frazioni di giorno), ha residenza civilistica, domicilio (luogo di relazioni personali e familiari), o è presente in Italia . L’iscrizione all’anagrafe diventa presunzione confutabile.
Circolare 140/E/1999Interpretazione presunzione art. 2, comma 2‑bisRichiede prova contraria concreta: trasferimento effettivo del centro degli interessi, famiglia, lavoro e patrimonio estero .
Circolare 20/E/2024Chiarimenti sulle modifiche normativeConsidera la presenza fisica (anche non continuativa) per il calcolo dei giorni; definisce il domicilio come luogo delle relazioni personali e familiari; precisazione della portata retroattiva.
Convenzioni contro le doppie imposizioni (OCSE art. 4)Criteri per conflitti di residenzaAbitazione permanente → centro degli interessi vitali → soggiorno abituale → nazionalità .
Cass. 26638/2017Abitazione permanenteDisponibilità di alloggio (anche non posseduto) determina l’abitazione permanente; se ci sono abitazioni in entrambi gli Stati si guarda al centro degli interessi .
Cass. 19843/2024Prevalenza interessi economiciPer periodi ante 2024, il domicilio è individuato nel luogo dove si gestiscono gli interessi economici in modo riconoscibile; legami familiari hanno peso sussidiario .
Cass. 1292/2025Prova sostanzialeL’iscrizione all’AIRE e la disponibilità di casa estera sono elementi formali; occorre dimostrare con elementi concreti il centro degli interessi all’estero .

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

1. Ricezione dell’avviso: tempi e contenuti

L’accertamento per uso continuativo dell’abitazione in Italia può manifestarsi mediante un avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate o un atto di irrogazione sanzioni. L’atto deve contenere le motivazioni (fatti, norme, elementi probatori), l’imposta recuperata, le sanzioni e l’avviso che il contribuente può presentare ricorso. La notifica avviene tramite posta raccomandata o servizio di messo comunale; la data di ricezione decorre ai fini dei termini.

Termini per l’impugnazione: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica (termini sospesi nei periodi feriali). È possibile presentare un’istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni per cercare una definizione anticipata e ottenere la sospensione dei termini.

2. Analisi dell’atto e raccolta dei documenti

Appena ricevuto l’avviso occorre analizzare se l’Amministrazione ha rispettato i requisiti di legge: motivazione sufficiente, notifica valida, termini di decadenza (il termine ordinario di decadenza è 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). È fondamentale raccogliere tutti i documenti che dimostrano l’effettiva residenza all’estero, come:

  • Contratti di lavoro o incarichi professionali svolti stabilmente all’estero;
  • Titolo di possesso o locazione dell’abitazione estera, con attestazione dei consumi (utenze, tasse locali);
  • Iscrizione dei figli a scuole straniere e relative spese;
  • Documenti bancari: conti correnti, carte di credito, investimenti presso istituti esteri;
  • Assicurazioni sanitarie e iscrizione a sistemi sanitari esteri;
  • Tessera di iscrizione a club, associazioni o enti dello Stato di destinazione;
  • Estratti telepass o biglietti di viaggio che dimostrino la frequenza dei rientri in Italia;
  • Prove delle spese italiane per dimostrare che l’uso della casa in Italia è occasionale (ad esempio, spese condominiali, consumi ridotti di energia). È importante conservare ricevute e bollette per mostrare un consumo compatibile con presenze brevi.

3. Scelta tra ricorso e accertamento con adesione

  • Accertamento con adesione: consente di negoziare con l’Ufficio la quantificazione del reddito e delle sanzioni. Presentando l’istanza entro 60 giorni si sospende il termine per il ricorso per altri 90 giorni. Se la trattativa si conclude positivamente, le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può avvenire in rate.
  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado: se non si trova un accordo, occorre depositare il ricorso entro 60 giorni (o 150 se c’è l’istanza di adesione). Nel ricorso bisogna articolare motivi di illegittimità: mancanza di motivazione, difetto di prova dell’uso continuativo, errata applicazione delle norme e delle convenzioni. È consigliabile allegare perizie tecniche e giustificazioni documentali.
  • Istanza di sospensione: contestualmente al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto per motivi di grave danno. Il giudice può concederla se la pretesa appare manifestamente infondata o se il contribuente dimostra la necessità di evitare un pregiudizio irrimediabile (pignoramento di conti, ipoteche, etc.).

4. Fasi processuali

Il processo tributario si svolge davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (ex commissioni tributarie). In caso di soccombenza è possibile proporre ricorso in Cassazione, ma solo per violazione di legge e non per questioni di merito. La durata media del contenzioso varia da 1 a 3 anni; tuttavia, con una difesa tecnica e la produzione di prove sostanziali si può ottenere il riconoscimento della residenza estera.

5. Verifiche e collaborazioni tra enti

L’accertamento della residenza comporta la collaborazione tra uffici comunali (anagrafe), Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. I comuni sono tenuti a verificare periodicamente la permanenza degli iscritti, svolgendo sopralluoghi; secondo la Cassazione, tali verifiche devono essere reali e non preannunciate . Le forze di polizia economico-finanziaria possono effettuare controlli bancari, pedinamenti e acquisire dati telematici; è quindi importante che il contribuente fornisca informazioni veritiere e non ostacoli le indagini.

Difese e strategie legali per dimostrare l’estero effettivo

1. Dimostrare l’abitazione permanente all’estero

Secondo la giurisprudenza e le convenzioni internazionali, il primo criterio per dirimere il conflitto di residenza è la disponibilità di un’abitazione permanente al di fuori dell’Italia . Perché la prova sia efficace:

  • L’abitazione deve essere abitabile tutto l’anno e nella piena disponibilità del contribuente. Sono indizi favorevoli: il possesso o la locazione di un appartamento, il pagamento di utenze (gas, luce, acqua), l’adesione a un condominio o la gestione di spese straordinarie;
  • La casa non deve essere un mero appoggio per le vacanze; serve dimostrare che la vita quotidiana (lavoro, famiglia, attività sociali) si svolge lì. Ad esempio, presentare contratti di acquisto, planimetrie, foto dell’arredamento, iscrizione della famiglia all’indirizzo estero;
  • Se si vive presso un convivente o un familiare, occorre provare la disponibilità stabile (es. accordo di comodato, corrispondenza inviata a quell’indirizzo). La Cassazione ha chiarito che il titolo formale non è indispensabile, ma l’abitazione deve essere sempre accessibile al contribuente .

2. Trasferire il centro degli interessi vitali

Il centro degli interessi vitali comprende sia i rapporti personali che quelli economici. Per dimostrare che questo centro si trova all’estero bisogna documentare:

  • Famiglia e relazioni personali: presenza del coniuge e dei figli nello Stato estero, loro iscrizione alle scuole, partecipazione a eventi locali;
  • Lavoro o attività d’impresa: contratto di lavoro, apertura di una sede commerciale, posizioni dirigenziali; eventuali comunicazioni con autorità fiscali estere o registrazioni come contribuente nello Stato di destinazione;
  • Interessi economici: conti bancari, investimenti, immobili; se si possiedono immobili in Italia occorre dimostrarne l’uso saltuario e la funzione di casa vacanze. È bene chiudere conti italiani non necessari o mantenere saldi minimi per evitare l’apparenza di una gestione finanziaria domestica;
  • Servizi sanitari e assicurativi: iscrizione al sistema sanitario estero, polizze mediche locali, assistenza sanitaria dei figli.

Documentare tali aspetti consente di ribaltare l’onere probatorio e vincere la presunzione di residenza, come riconosciuto nella sentenza 18009/2022 . In assenza di tali elementi, l’amministrazione può presumere che il centro degli interessi rimanga in Italia anche se il contribuente trascorre più di 183 giorni all’estero .

3. Limitare l’uso dell’abitazione italiana

Per evitare che l’uso continuativo della casa italiana diventi un indizio di residenza, è consigliabile:

  1. Non utilizzare l’immobile come dimora principale: limitare i soggiorni a periodi brevi e documentati; mantenere consumi energetici modesti (l’elevato consumo di energia è stato considerato indice di residenza in varie cause ).
  2. Affittare o concedere in comodato l’immobile quando non lo si utilizza: un contratto regolarmente registrato prova che l’abitazione non è a disposizione del proprietario.
  3. Non mantenere posta o documenti ufficiali (banche, assicurazioni) domiciliati presso l’abitazione italiana; utilizzare indirizzi esteri per corrispondenza e recapiti.
  4. Evitate la registrazione di auto o barche in Italia se si vive stabilmente all’estero; la disponibilità di veicoli immatricolati in Italia è stata considerata indice di residenza .
  5. Conservare prove dell’uso saltuario: biglietti aerei, registri di ingresso e uscita, scontrini di pedaggi.

4. Utilizzare la procedura di sovraindebitamento o altre soluzioni in caso di debiti

Se l’accertamento produce un debito che non può essere saldato immediatamente, lo Studio Monardo può affiancarti con strumenti alternativi:

  • Definizioni agevolate (rottamazione quater, definizione agevolata delle liti pendenti): consentono di pagare l’imposta e gli interessi con riduzione delle sanzioni e dilazioni fino a 5 anni. Occorre presentare la domanda entro i termini fissati dalla legge (solitamente pochi mesi dalla pubblicazione della norma).
  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (L. 3/2012): procedure di sovraindebitamento che permettono al contribuente di concordare con i creditori un piano di rientro proporzionato alle proprie risorse. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può redigere la proposta e ottenere l’omologazione dal tribunale.
  • Esdebitazione: al termine della procedura di sovraindebitamento, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui, liberandosi dalle pretese fiscali e bancarie.

5. Valutare accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate

Per i lavoratori che si trasferiscono all’estero o tornano in Italia esistono strumenti preventivi, come l’interpello e gli accordi preventivi per le persone fisiche (art. 24 bis TUIR per i neo‑residenti con regime dei forfetari “lavoratori impatriati”). Presentare un’istanza di interpello prima di trasferirsi consente di ottenere un parere ufficiale sulla residenza fiscale e sul regime applicabile, riducendo il rischio di contestazioni future.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Confondere la residenza anagrafica con quella fiscale: iscriversi all’AIRE o cancellarsi dall’anagrafe non basta; occorre dimostrare il trasferimento effettivo di famiglia, lavoro e patrimonio .
  2. Ignorare la presunzione per i paradisi fiscali: chi si trasferisce in Stati a fiscalità privilegiata è presunto residente in Italia fino a prova contraria ; è necessario predisporre prove solide prima del trasferimento.
  3. Mantenere legami economici rilevanti in Italia: essere titolari di società, esercitare attività professionale o possedere immobili utilizzati abitualmente possono far emergere la residenza italiana anche se si vive all’estero .
  4. Non registrare i contratti di locazione o comodato dell’immobile italiano: un contratto registrato dimostra che la casa non è a disposizione; senza questo documento l’Agenzia può presumere l’uso continuativo.
  5. Sottovalutare la fase di raccolta prove: occorre conservare documenti (contratti di lavoro, bollette, iscrizione a scuole) e testimonianze; la prova contraria deve essere precisa e coerente .
  6. Trascorrere periodi lunghi in Italia senza traccia: la riforma del 2024 considera anche le frazioni di giorno. È opportuno tenere un diario dei rientri, biglietti di viaggio, timbri sui passaporti e registrazioni telepass.
  7. Non chiedere consulenza professionale: la materia è complessa; un avvocato tributarista può valutare l’opportunità di ricorsi, interpelli, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento.

FAQ – Domande frequenti

1. Che cos’è l’accertamento per uso continuativo di casa in Italia?

L’accertamento per uso continuativo di casa in Italia è un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta a un contribuente formalmente residente all’estero la permanenza della residenza fiscale in Italia. L’ufficio verifica se l’immobile italiano è utilizzato come dimora abituale, analizzando consumi, presenze, spese, e se la casa all’estero è effettivamente abitata. In caso di esito negativo, i redditi esteri possono essere tassati in Italia e possono essere irrogate sanzioni.

2. Quali sono i criteri per stabilire la residenza fiscale dal 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024 si considera residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta (anche frazioni di giorno), ha la residenza civilistica, il domicilio (luogo delle relazioni personali e familiari) o la presenza fisica in Italia . L’iscrizione all’anagrafe è una presunzione che può essere superata.

3. La presunzione vale per chi si trasferisce in qualsiasi Paese estero?

No. Il comma 2‑bis dell’articolo 2 TUIR prevede una presunzione di residenza per i cittadini italiani che si cancellano dalle anagrafi e si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata (indicati nel D.M. 4 maggio 1999). Per gli altri Paesi non esiste tale presunzione, ma l’Agenzia delle Entrate può comunque contestare la residenza sulla base di indizi di fatto.

4. Se trascorro più di 183 giorni all’estero sarò automaticamente considerato non residente?

No. La Corte di cassazione ha affermato che la permanenza all’estero per oltre 183 giorni e l’iscrizione all’AIRE non bastano se si dispone di un’abitazione permanente in Italia e si mantengono interessi economici nel nostro Paese . Dopo la riforma del 2024 conta anche la presenza fisica; tuttavia, i legami familiari e patrimoniali in Italia possono prevalere.

5. Che cosa significa “abitazione permanente disponibile”?

È la casa in cui il contribuente può abitare stabilmente e liberamente, a prescindere dalla proprietà. La Cassazione ha chiarito che basta la possibilità di disporne a proprio piacimento per un periodo indeterminato . Se si dispone di case permanenti in entrambi gli Stati, si guarda al centro degli interessi vitali.

6. Quali prove posso presentare per dimostrare la residenza all’estero?

Si possono presentare contratti di lavoro, permessi di soggiorno, iscrizioni a scuole o università, contratti di locazione o proprietà dell’abitazione estera, bollette e spese sostenute, estratti di transazioni bancarie estere, tessere sanitarie e assicurative, iscrizione ad associazioni locali, documenti fiscali rilasciati dallo Stato estero. È utile allegare anche testimonianze e dichiarazioni giurate di vicini o colleghi.

7. Come viene calcolata la presenza fisica in Italia?

Dal 2024 si contano anche le frazioni di giorno: ogni rientro in Italia (anche di poche ore) concorre alla somma dei giorni. La presenza fisica deve superare 183 giorni per essere rilevante. È consigliabile registrare gli ingressi e le uscite (biglietti aerei, pedaggi, timbri) per dimostrare la durata delle permanenze.

8. Cosa succede se ricevo un avviso di accertamento per residenza fiscale?

Bisogna innanzitutto verificare che l’avviso sia stato notificato correttamente e contenga le motivazioni. Entro 60 giorni si può presentare ricorso oppure un’istanza di accertamento con adesione. Nel frattempo è possibile chiedere la sospensione dell’atto. Se non si impugna nei termini, l’avviso diventa definitivo.

9. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per trasferirsi all’estero?

L’iscrizione è un diritto-dovere del cittadino; è necessaria per esercitare alcuni diritti (es. voto per corrispondenza) . Tuttavia, la sua mancanza può generare conflitti di residenza: la persona risulterà residente in Italia per l’Agenzia delle Entrate ma potrebbe essere considerata residente anche dallo Stato estero . È quindi consigliabile iscriversi all’AIRE e aggiornare l’indirizzo.

10. Cosa significa che l’iscrizione all’anagrafe è una presunzione?

Significa che chi è iscritto per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi italiane si presume residente, salvo prova contraria . Questa presunzione può essere vinta dimostrando che si possiede la residenza civile o il domicilio all’estero e che la presenza in Italia è sporadica.

11. Se svolgo attività lavorativa in Italia posso essere considerato residente?

Sì, l’esercizio di un’attività lavorativa o professionale stabile in Italia è un forte indizio di domicilio e residenza fiscale. Tuttavia, in alcuni casi la Corte ha riconosciuto la residenza estera quando il lavoratore pendolare dimostrava che il centro degli interessi vitali era altrove, come nel caso 18009/2022: il contribuente lavorava in Italia ma viveva con la famiglia in Svizzera e rientrava quotidianamente . Il giudice valuterà caso per caso.

12. Qual è la differenza tra residenza fiscale e residenza anagrafica?

La residenza anagrafica è l’iscrizione presso il comune in cui la persona vive abitualmente; serve per fini civilistici (diritto al voto, servizi comunali). La residenza fiscale è la sede degli interessi economici e personali ai fini delle imposte; può non coincidere con la residenza anagrafica. Un soggetto può essere iscritto all’AIRE ma fiscalmente residente in Italia se i suoi interessi restano qui .

13. Che cos’è il centro degli interessi vitali?

È il luogo in cui si concentrano le relazioni personali e economiche più strette della persona. Comprende la famiglia, il lavoro, il patrimonio e le attività sociali. Per determinarlo si guarda a dove la persona trascorre la maggior parte del tempo libero, dove sono iscritti i figli, dove lavora il coniuge, dove si svolgono attività culturali e dove sono localizzati i beni patrimoniali. Il centro degli interessi vitali è il secondo criterio nelle convenzioni contro le doppie imposizioni .

14. Posso dedurre le spese per l’abitazione estera?

La possibilità di dedurre le spese dipende dalla normativa del Paese di residenza fiscale. In Italia, se il contribuente è considerato residente, dovrà dichiarare tutti i redditi e potrà dedurre le spese previste dalla normativa interna. Se è considerato non residente, normalmente non può dedurre spese italiane ma deve dichiarare solo i redditi prodotti in Italia. È opportuno consultare un fiscalista internazionale per verificare eventuali crediti d’imposta e convenzioni.

15. Cosa succede se non presento il quadro RW?

Il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato dai residenti che detengono attività finanziarie o immobili all’estero. La mancata compilazione comporta sanzioni dal 3% al 15% del valore degli attivi non dichiarati, aumentabili in caso di Paesi black list. Se il contribuente si ritiene non residente, deve comunque essere pronto a dimostrare la residenza estera; in caso contrario l’omessa compilazione può aggravare la posizione.

16. Quali sono gli strumenti alternativi per definire il debito?

Oltre all’accertamento con adesione, esistono le definizioni agevolate (rottamazione, conciliazione giudiziale), i piani di rateazione e le procedure di sovraindebitamento. Lo Studio Monardo, grazie all’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei gestori della crisi e alla collaborazione con commercialisti, può guidarti nella scelta dello strumento più adatto, negoziare piani con l’Erario e ottenere la riduzione delle sanzioni.

17. Posso chiudere il contenzioso con la transazione fiscale?

In alcune procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riduzione del debito tributario in cambio del pagamento parziale entro un piano concordato. È uno strumento complesso che richiede l’assistenza di professionisti e l’intervento del tribunale.

18. Se ho più case all’estero e in Italia come si determina l’abitazione permanente?

Si guarda alla disponibilità di fatto: quante case sono effettivamente abitate e dove si svolge la vita quotidiana. Se si hanno case in più Stati, l’amministrazione valuterà l’uso di ciascuna: consumi, presenza, spese. Le seconde case al mare o in montagna, se utilizzate occasionalmente, non sono abitazioni permanenti; viceversa una casa in Italia frequentata regolarmente può configurare una seconda abitazione permanente che porta a valutare il centro degli interessi vitali.

19. Esiste il rischio di doppia imposizione?

Sì. Se sia l’Italia sia lo Stato estero considerano la persona residente, il contribuente potrebbe essere tassato in entrambi i Paesi. Le convenzioni contro le doppie imposizioni contengono criteri per risolvere il conflitto (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità) . È possibile chiedere una procedura amichevole tra gli Stati.

20. Quando conviene presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate?

L’interpello è consigliato per i soggetti che hanno situazioni complesse (lavoro in più Stati, doppie abitazioni, cariche sociali) e vogliono conoscere in anticipo il parere dell’Amministrazione sulla loro residenza fiscale. L’interpello può essere preventivo (prima del trasferimento) o disapplicativo (per disapplicare normative anti‑elusive). Presentando un interpello si ottiene una risposta vincolante per l’Agenzia che offre maggiore certezza.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’applicazione pratica delle norme, si propongono alcune simulazioni basate su casi tipici.

Caso A: uso continuativo della casa in Italia e prova insufficiente dell’estero

Fatti: Mario si è trasferito a Dubai nel 2019 e si è iscritto all’AIRE. Lavora per una società di consulenza internazionale con contratto locale e possiede un appartamento in Italia. Trascorre circa 150 giorni l’anno a Dubai e 215 giorni in Italia, spesso nella casa di proprietà dove incontrano amici e parenti. Non ha affittato l’immobile italiano, le bollette dell’energia mostrano consumi elevati e mantiene conti bancari italiani. La moglie e i figli vivono a Milano e i figli frequentano la scuola italiana.

Analisi: L’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento per uso continuativo dell’abitazione italiana. Nonostante l’iscrizione all’AIRE e il lavoro estero, il centro degli interessi vitali appare in Italia. Mario trascorre più giorni in Italia (215), possiede una casa utilizzata in modo abituale, ha la famiglia e le relazioni sociali nel territorio nazionale; l’attività lavorativa è svolta per una società estera ma molti clienti sono italiani. La presunzione di residenza risulta difficile da superare. La possibile difesa consiste nel dimostrare che i giorni trascorsi in Italia sono legati a ferie o trasferte di lavoro e che la casa è usata solo come alloggio temporaneo (ad esempio fornendo prove di soggiorni in hotel o a casa di parenti durante alcuni periodi), ma i consumi elevati e la permanenza della famiglia rendono la difesa debole.

Esito probabile: L’accertamento sarà confermato e i redditi esteri saranno tassati in Italia; Mario dovrà ricalcolare le imposte per gli anni contestati, eventualmente ricorrendo a un accordo o a un piano di rateazione per pagare. Lo Studio Monardo può assistere nel ridurre le sanzioni e valutare la procedura di sovraindebitamento.

Caso B: residenza all’estero con pendolarismo e uso saltuario della casa in Italia

Fatti: Laura è ingegnere e vive con il marito e i figli a Zurigo dal 2018. Lavora per una società svizzera ma collabora con un’azienda italiana a Milano; viaggia tre giorni a settimana. È iscritta all’AIRE e ha venduto l’appartamento italiano; torna in Italia sporadicamente in un appartamento preso in affitto dall’azienda per i dipendenti. I consumi in Italia sono ridotti, i figli frequentano scuole svizzere, le polizze sanitarie sono svizzere, e la famiglia partecipa ad associazioni locali. Tiene un unico conto corrente in Svizzera e un conto italiano con saldo minimo per gestire le spese in Italia.

Analisi: In caso di accertamento, Laura può dimostrare l’esistenza di un’abitazione permanente in Svizzera (mutuo, bollette, scuola dei figli) e l’uso saltuario dell’alloggio italiano. Pur lavorando in Italia alcuni giorni a settimana, il centro degli interessi vitali è in Svizzera: la famiglia vive lì, partecipa alla vita sociale, paga le tasse e utilizza i servizi sanitari. Inoltre, l’Italia e la Svizzera hanno una convenzione contro le doppie imposizioni che prevede l’applicazione delle tie‑breaker rules. Il caso è simile all’ordinanza 18009/2022 .

Esito probabile: Laura riuscirà a dimostrare la residenza svizzera e l’Agenzia dovrà riconoscere l’assenza della residenza fiscale italiana. Tuttavia, potrebbe essere necessario un contenzioso per contrastare l’interpretazione restrittiva dell’Ufficio. Lo Studio Monardo può presentare ricorso e fornire le prove della vita all’estero.

Caso C: doppia residenza e convenzione internazionale

Fatti: Giovanni, cittadino italiano, ha una casa di proprietà in Italia e una in Francia; trascorre sei mesi in ciascun Paese. È iscritto all’AIRE e lavora come consulente freelance con clienti in entrambi gli Stati. Ha conti bancari in Francia e in Italia. La compagna vive in Francia, ma Giovanni ha interessi patrimoniali (immobili, investimenti) in Italia e partecipa alla gestione di una società italiana.

Analisi: Questo è un caso di doppia residenza potenziale. L’Italia potrebbe sostenere che Giovanni è residente perché svolge attività economiche e ha investimenti nel Paese. La Francia potrebbe fare lo stesso perché vi risiede la compagna e perché la casa francese è abitata per metà dell’anno. Si applicherà la convenzione italo‑francese che contiene le tie‑breaker rules: il primo criterio è l’abitazione permanente. Poiché Giovanni ha abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, si passa al centro degli interessi vitali: qui occorrerà analizzare dove sono più stretti i legami economici e personali. La partecipazione societaria in Italia potrebbe far pendere la bilancia a favore dell’Italia. Per evitare la doppia imposizione, Giovanni può richiedere una procedura amichevole.

Esito probabile: senza una pianificazione accurata, Giovanni rischia la doppia tassazione. È consigliabile spostare il centro degli interessi vitali in un solo Paese (vendendo o affittando la casa in Italia o in Francia) e ridurre gli investimenti nell’altro Paese. Lo Studio Monardo può consigliarlo su come ristrutturare le proprie attività per evitare conflitti di residenza.

Conclusione

L’uso continuativo di una casa in Italia mentre ci si dichiara residenti all’estero può esporre a pesanti contestazioni fiscali e a sanzioni. La normativa italiana – sia nella versione vigente fino al 2023 sia nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 209/2023 – attribuisce valore determinante ai fatti concreti: l’abitazione permanente, la gestione degli interessi economici, la presenza fisica e la collocazione della famiglia. La Cassazione ha ribadito che le prove formali (iscrizione all’AIRE, passaporto, utenze estere) non sono sufficienti; occorre dimostrare un effettivo trasferimento del centro degli interessi . Gli accertamenti vengono condotti con strumenti sofisticati e l’Agenzia delle Entrate può utilizzare qualsiasi elemento indiziario, dalle intercettazioni ai dati telepass .

Per evitare contestazioni è essenziale pianificare il trasferimento all’estero prima di partire: iscriversi all’AIRE, chiudere i legami economici in Italia, documentare l’abitazione permanente e la vita all’estero. In caso di ricezione di un avviso di accertamento occorre agire tempestivamente, presentando ricorso o chiedendo l’accertamento con adesione e allegando prove sostanziali. Non bisogna mai sottovalutare i termini per l’impugnazione né aspettare che l’Agenzia proceda alla riscossione.

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