Residenza fiscale e famiglia rimasta in Italia: perché il Fisco può presumere la residenza e come difendersi con l’Avvocato

Introduzione

Nel contesto attuale di intensi scambi internazionali e nuove mobilità professionali, trasferire la propria residenza fiscale all’estero sembra una soluzione attrattiva per chi cerca regimi impositivi più favorevoli. Tuttavia il tema presenta numerosi rischi: l’amministrazione finanziaria italiana può contestare la “esterovestizione” e procedere al recupero di tutte le imposte dovute se ritiene che il centro degli interessi vitali sia rimasto nel territorio nazionale. Tra gli elementi che possono far presupporre la residenza in Italia vi è la famiglia rimasta sul territorio italiano, l’utilizzo continuativo di un’abitazione in Italia o la continuazione di relazioni personali ed economiche radicate nel Paese. In questi casi, la mancata conoscenza delle norme e l’assenza di una difesa tempestiva possono portare a un aggravio di sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, a procedimenti penali.

Questo articolo intende offrire un approfondimento pratico e aggiornato a gennaio 2026 sulla disciplina della residenza fiscale, con particolare attenzione alla presunzione derivante dalla presenza della famiglia in Italia. Verrà illustrato il quadro normativo (art. 2 del TUIR e successive modifiche, D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, circolari dell’Agenzia delle entrate), le più recenti pronunce della Corte di cassazione e i criteri applicativi indicati dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre sarà descritta la procedura da seguire dopo la notifica di un accertamento, le strategie difensive, gli strumenti alternativi (definizioni agevolate, rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione), le insidie più comuni e le domande frequenti.

L’obiettivo è quello di fornire al lettore concrete soluzioni legali per evitare errori e difendersi in modo efficace da contestazioni ingiustificate.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con decenni di esperienza in diritto bancario e tributario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In virtù di queste competenze, lo Studio Monardo offre assistenza personalizzata per analizzare gli atti notificati, proporre ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, ottenere sospensioni, intraprendere trattative con l’Agenzia delle Entrate e predisporre piani di rientro o soluzioni stragiudiziali in materia tributaria e bancaria.

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1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti normative principali

La definizione della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società è contenuta nell’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fino al 31 dicembre 2023, l’art. 2 comma 2 prevedeva che si considerassero residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ricorrevano uno dei seguenti tre criteri alternativi:

  • iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
  • residenza ai sensi del Codice civile;
  • domicilio nel territorio dello Stato.

Questi criteri erano indipendenti e ciascuno sufficiente a radicare la residenza. Il comma 2‑bis, introdotto nel 2010, stabiliva inoltre che i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata fossero considerati residenti salvo prova contraria. Chi si trasferiva in Stati della c.d. “black list” aveva quindi l’onere di dimostrare di non aver mantenuto né la residenza né il domicilio in Italia, dovendo provare che il centro degli interessi vitali era effettivamente all’estero.

La riforma fiscale attuata con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha riscritto l’art. 2, comma 2 del TUIR. La nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2024, stabilisce che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti» . Inoltre «per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona» . La disposizione aggiunge che l’iscrizione nelle anagrafi è considerata presunzione relativa (non più assoluta) di residenza .

La riforma introduce due novità rilevanti:

  1. Nuovo criterio della presenza fisica. È ora sufficiente la presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, considerando anche le frazioni di giorno) per essere considerati residenti . La presenza fisica, da sola, può determinare la residenza indipendentemente dall’iscrizione anagrafica o dalla definizione di domicilio. Un esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che, pur non iscritto all’anagrafe, trascorra in Italia 184 giorni complessivi nel 2024: in tal caso è considerato fiscalmente residente .
  2. Nuova definizione di domicilio. Il domicilio fiscale viene svincolato dall’accezione civilistica: per il fisco è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari . La Circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate (4 novembre 2024) ha chiarito che nelle relazioni personali e familiari rientrano i rapporti matrimoniali o unioni civili, le coppie conviventi, le relazioni stabili radicate nel territorio, l’iscrizione a circoli e la partecipazione a comunità locali . Pertanto, la presenza della famiglia in Italia o il mantenimento di abitudini sociali e culturali possono costituire indizi di domicilio fiscale nel nostro Paese.

1.2 La presunzione relativa dell’iscrizione anagrafica e il comma 2‑bis

La riforma non ha abrogato il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR. Pertanto, per i cittadini italiani trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata o non inclusi nella c.d. white list, si applica ancora la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che spetta al contribuente dimostrare di aver realmente trasferito all’estero il proprio centro di interessi vitali, producendo documenti come contratti di lavoro, iscrizione a sistemi sanitari, bollette e attestazioni di dimora. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate può basarsi su indizi quali il mantenimento di una casa in Italia, i familiari stabilmente residenti nel territorio e la percezione di redditi da fonti italiane.

1.3 Le istruzioni della Circolare n. 20/E (4 novembre 2024)

Per dare attuazione pratica al D.Lgs. 209/2023, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, che fornisce istruzioni operative agli uffici. La Circolare conferma che la nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta 2024 e illustra i quattro criteri alternativi di residenza per le persone fisiche :

  1. Residenza ai sensi del codice civile;
  2. Domicilio come luogo principale delle relazioni personali e familiari ;
  3. Presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta;
  4. Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa) .

La Circolare precisa che nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano i rapporti tipici (matrimonio, unioni civili), le convivenze stabili e la dimensione sociale del soggetto . Un esempio citato riguarda una persona che lavora all’estero, iscritta all’AIRE, ma che mantiene una casa in Italia con le utenze attive e vi rientra frequentemente: in tal caso il Fisco può ritenere sussistente il domicilio in Italia .

1.4 Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avuto un ruolo centrale nell’interpretare la nozione di residenza fiscale. Tra le pronunce più significative:

  • Cass. 18 luglio 2024, n. 19843. La Suprema Corte ha chiarito che la nuova disciplina dell’art. 2 TUIR si applica solo alle fattispecie successive al 1° gennaio 2024; per i periodi precedenti resta valido il criterio previgente . La Corte ha ribadito che, ai fini dell’accertamento della residenza, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali e che le relazioni affettive e familiari non rivestono ruolo prioritario: esse rilevano soltanto unitamente ad altri indici che attestino il luogo di collegamento più stretto . La pronuncia evidenzia inoltre che, quando il contribuente trasferisce la residenza in un paese a fiscalità privilegiata, l’onere della prova incombe su di lui .
  • Cass. n. 32992/2018, n. 11620/2021, n. 18702/2021, richiamate nella massima della sentenza 19843/2024 , confermano la definizione di domicilio come centro degli affari e degli interessi vitali e riconoscono che i legami familiari e affettivi sono solo uno degli elementi da considerare.
  • Cass. n. 14434/2010, n. 21689/2010, n. 24246/2011, n. 5382/2012, n. 6501/2015, n. 5642/2020. Queste pronunce (cit. nell’articolo dell’Osservatorio Giustizia Tributaria ) hanno consolidato l’orientamento secondo cui il centro degli interessi economici è più rilevante rispetto alle relazioni affettive nel determinare il domicilio fiscale.

La costante giurisprudenza della Suprema Corte indica quindi che la semplice presenza della famiglia in Italia non è sufficiente a radicare la residenza se il contribuente dimostra che gli interessi economici e la gestione delle proprie attività sono effettivamente all’estero. Tuttavia, la riforma del 2023 ha attribuito maggiore importanza alle relazioni personali e familiari: di conseguenza, a partire dal 2024 l’amministrazione potrà valorizzare questi elementi per presupporre la residenza in Italia.

1.5 Altri riferimenti normativi

Oltre al TUIR, sono rilevanti:

  • Codice civile: l’art. 43 stabilisce che la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale, mentre il domicilio è la sede principale dei suoi affari e interessi. Queste definizioni continuano a valere nel diritto civile e a essere richiamate per la residenza fiscale sino alla riforma.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38: disciplina l’accertamento sintetico del reddito e viene spesso applicato dall’amministrazione per contestare la residenza; prevede che l’onere probatorio ricada sul contribuente quando sia stato cancellato dall’anagrafe ma mantenga il centro degli interessi vitali in Italia.
  • Legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale): ha conferito al Governo la delega per la riforma della fiscalità internazionale che ha portato al D.Lgs. 209/2023, con l’obiettivo di armonizzare i criteri di residenza con le prassi internazionali e le convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • Circolare n. 24/E (presumibilmente 2025, citata dalla GEPS): fornisce ulteriori esempi su presenza fisica e relazioni personali .

Inoltre occorre considerare eventuali Convenzioni internazionali stipulate dall’Italia per evitare la doppia imposizione. In caso di conflitto tra le norme interne e la Convenzione, prevalgono le regole convenzionali (“treaty override”): le convenzioni contengono le tie‑breaker rules per determinare la residenza quando il soggetto è considerato residente in entrambi gli Stati. L’art. 117 della Costituzione impone il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali .

2. Procedura dopo la notifica di un accertamento

Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che un contribuente abbia simulato la residenza estera, può emettere un avviso di accertamento o un atto di contestazione. È fondamentale conoscere i tempi e i diritti del contribuente per agire tempestivamente.

2.1 I termini per impugnare

La legge garantisce il diritto di difesa entro un termine perentorio. Secondo l’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (che disciplina il processo tributario) e il combinato disposto con altre norme procedimentali, il ricorso contro un avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla sua notifica . Decorso tale termine senza azioni, l’atto diventa definitivo e le somme richieste non potranno più essere contestate .

Nel conteggio dei giorni:

  • si sospendono i termini nel periodo 1° agosto – 31 agosto, c.d. sospensione feriale;
  • il termine si allunga se l’avviso contiene l’invito al contraddittorio obbligatorio (preavviso di accertamento) che concede al contribuente 60 giorni per presentare memorie difensive.

Oltre all’impugnazione, il contribuente può optare per l’acquiescenza, pagando l’imposta e beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo; questa scelta deve essere esercitata entro 60 giorni dalla notifica. Se decide di non impugnare ma di definire il contenzioso, può ricorrere all’accertamento con adesione entro i medesimi termini, ottenendo la riduzione a un terzo delle sanzioni e la rateizzazione del debito.

2.2 Fasi del procedimento

  1. Notifica dell’avviso di accertamento. Può avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, notificazione a mezzo messo comunale o servizio postale all’indirizzo risultante dai registri anagrafici o all’ultima residenza fiscale nota.
  2. Valutazione preliminare. È importante verificare la legittimità dell’atto: deve contenere la motivazione, l’indicazione dei fatti contestati, l’indicazione delle norme violate, la firma del funzionario e l’indicazione dell’ufficio emittente. Vizi di notifica, carenza di motivazione o errata identificazione del soggetto possono comportare l’annullamento dell’avviso.
  3. Scelta della strategia. Entro 60 giorni il contribuente può:
  4. Presentare memorie difensive o documenti per dimostrare la residenza effettiva all’estero (contratti di lavoro, contratti di locazione, documenti di iscrizione a sistemi sanitari, conti bancari esteri, certificati scolastici dei figli, ecc.).
  5. Attivare l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), cioè una fase di contraddittorio con l’ufficio che può portare a un accordo sulle somme dovute con riduzione delle sanzioni.
  6. Proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale), impugnando formalmente l’avviso.
  7. Presentare istanza di autotutela se l’atto è manifestamente infondato; l’ufficio può annullarlo in tutto o in parte senza necessità di ricorso.
  8. Giudizio di primo grado. Il ricorso si introduce con atto notificato all’ufficio che ha emesso l’avviso; il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando il ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria e allegando documenti e prove. L’ufficio deve costituirsi a sua volta entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. La sentenza di primo grado può essere appellata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e, successivamente, è ammesso ricorso in Cassazione.

2.3 Onere della prova e poteri dell’amministrazione

Nel contenzioso tributario sulla residenza fiscale, l’onere della prova è ripartito come segue:

  • Amministrazione finanziaria: deve dimostrare la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che radichino la residenza in Italia. Gli elementi tipici sono la presenza della famiglia, l’utilizzo di immobili in Italia, la disponibilità di conti correnti, la percezione di redditi italiani, l’iscrizione ad associazioni o club, ecc.
  • Contribuente: deve provare la residenza all’estero fornendo documenti che attestino l’effettivo trasferimento (contratti di locazione, certificati di residenza estera, iscrizione AIRE, iscrizione a sistemi sanitari, pagamento di imposte estere, ecc.). Nella presunzione del comma 2‑bis (cittadini trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata) l’onere probatorio è particolarmente gravoso.

Il giudice valuta complessivamente gli elementi presentati dalle parti. In assenza di prove convincenti, prevale la presunzione di residenza in Italia, con conseguente tassazione mondiale dei redditi.

3. Difese e strategie legali

Affrontare una contestazione sulla residenza richiede una valutazione professionale dei fatti. Di seguito alcune strategie difensive che lo Studio Monardo utilizza abitualmente.

3.1 Dimostrazione della residenza effettiva all’estero

Il modo più efficace per superare la presunzione è dimostrare che il centro degli interessi vitali si trova effettivamente all’estero. Per farlo occorre raccogliere ed esibire documenti come:

  • Contratti di lavoro o di collaborazione all’estero; lettera di assunzione e buste paga.
  • Contratti di locazione o di proprietà di immobili nel paese estero; utenze e bollette intestate al contribuente.
  • Iscrizione al sistema sanitario del paese di residenza, certificati medici, abbonamenti a palestre o altre strutture.
  • Iscrizione a scuole e università per i figli, frequenza di corsi di lingua, certificati di immatricolazione.
  • Registrazione della propria auto all’estero, patente locale, assicurazione.
  • Partecipazione a associazioni locali, circoli culturali o sportivi.
  • Dichiarazioni fiscali presentate all’estero e attestazione del pagamento delle imposte.
  • Movimenti bancari che attestino spese correnti nel paese estero.

La documentazione deve essere analitica e coerente. In mancanza, l’Agenzia può ritenere che la presenza della famiglia in Italia, l’uso dell’abitazione italiana o la percezione di redditi da fonti italiane prevalgano.

3.2 Contestazione della presunzione di residenza basata sulla famiglia

A partire dal 2024, il Fisco può valorizzare la permanenza della famiglia in Italia come indice del domicilio fiscale perché, secondo la definizione normativa, il domicilio è il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Tuttavia, questo elemento da solo non basta per radicare la residenza se:

  • il contribuente dimostra che la famiglia è rimasta in Italia per esigenze contingenti (es. scuola dei figli, malattie, lavori temporanei) ma che la gestione degli interessi economici e la vita quotidiana si svolgono all’estero;
  • il contribuente effettua rientri sporadici per motivi affettivi ma non utilizza la casa in Italia come abitazione principale;
  • la famiglia stessa trascorre periodi significativi all’estero e partecipa alla vita sociale nel paese di residenza.

La giurisprudenza anteriore al 2024, confermata dalla Cassazione 19843/2024, sottolinea che l’ubicazione della famiglia è solo uno degli indici da valutare e non prevale sugli affari e interessi vitali . Pertanto, una difesa ben strutturata potrà dimostrare che i legami familiari non sono determinanti.

3.3 Rimedi amministrativi: autotutela e accertamento con adesione

  • Istanza di autotutela: quando l’avviso è viziato da errori palesi (es. notifica a soggetto sbagliato, errore di persona, mancata considerazione di versamenti effettuati), l’ufficio può annullarlo o ridurlo senza necessità di contenzioso. È uno strumento previsto dall’art. 10‑quater dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000). L’istanza non sospende i termini per l’impugnazione, quindi è opportuno presentarla in parallelo al ricorso.
  • Accertamento con adesione: consente di definire la contestazione con un accordo; il contribuente può ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo e la rateizzazione. La procedura si avvia presentando all’ufficio un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’adesione sospende i termini per il ricorso fino a 90 giorni. È efficace quando le prove non consentono un annullamento totale ma permettono di ridurre l’importo accertato.

3.4 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se la contestazione è infondata o la trattativa con l’ufficio non porta a un risultato soddisfacente, si può presentare ricorso. È consigliabile affidarsi a professionisti con esperienza nel contenzioso tributario; le Corti di Giustizia Tributaria richiedono atti ben motivati e supportati da prove. Nel processo possono essere chieste sospensioni dell’atto per danno grave e irreparabile (art. 47 del D.Lgs. 546/1992) e sospensioni della riscossione.

3.5 Definizione agevolata e rottamazioni

Le definizioni agevolate (cd. “rottamazioni”) consentono di estinguere cartelle e debiti fiscali pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie versioni (Legge di Bilancio 2023 “rottamazione quater”, Legge di Bilancio 2024, ecc.). Per accedervi è necessario che l’atto sia iscritto a ruolo e che rientri tra gli anni previsti dalla norma; le istanze vanno presentate entro i termini stabiliti (solitamente entro aprile o maggio dell’anno della definizione). Le definizioni non sanano la contestazione di residenza ma riducono l’onere economico.

3.6 Conciliazione giudiziale

La riforma del processo tributario ha potenziato la conciliazione. Durante il giudizio, le parti possono proporre una conciliazione giudiziale che comporta la riduzione delle sanzioni al 40% (o al 50% in secondo grado). È un’opportunità da valutare quando la lite presenta margini di incertezza.

4. Strumenti alternativi: sovraindebitamento e ristrutturazioni

Quando le contestazioni fiscali si sommano ad altri debiti (mutui, finanziamenti, carte di credito) e la persona non è in grado di farvi fronte, è possibile ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluite nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori in queste procedure.

4.1 Piano del consumatore

È lo strumento dedicato ai consumatori (persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale). Il debitore presenta al giudice una proposta di piano di ristrutturazione basata sulle proprie effettive capacità di pagamento; il piano deve essere sostenibile, prevedere il pagamento integrale dei crediti privilegiati (nei limiti di legge) e può prevedere una falcidia dei crediti chirografari. Se il giudice omologa il piano, il debitore è tenuto a rispettare i pagamenti e alla fine ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. Le condizioni di accesso richiedono che il consumatore sia meritevole, non abbia commesso colpe gravi, non sia soggetto a procedure concorsuali e non abbia usufruito della medesima procedura nei cinque anni precedenti.

4.2 Concordato minore

Denominato in passato accordo di composizione della crisi, è rivolto a imprenditori individuali, professionisti, start‑up innovative e altre categorie non soggette a fallimento. Anche in questo caso si presenta una proposta ai creditori attraverso l’OCC. Il concordato prevede l’approvazione della maggioranza dei creditori e il controllo del giudice; se approvato, consente di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività economica.

4.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Quando non è possibile proporre un piano o un concordato minore, il debitore può chiedere la liquidazione controllata dei beni. Un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni del debitore e soddisfa i creditori secondo l’ordine delle cause legittime di prelazione. Al termine della procedura, il debitore può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti.

4.4 Esdebitazione dell’incapiente

È una procedura introdotta dal Codice della Crisi per i debitori che, pur essendo meritevoli, non dispongono di alcun attivo da ripartire. In presenza di specifici requisiti, il giudice può dichiarare l’esdebitazione immediata.

4.5 Accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori

Per le imprese e le società vi sono strumenti negoziali previsti dal Codice della Crisi (accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento, composizione negoziata). L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, può assistere imprenditori e società nella predisposizione di tali accordi, che consentono di prevenire la crisi e ristrutturare i debiti prima di arrivare all’insolvenza.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Sottovalutare l’importanza dell’iscrizione AIRE. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per chi trasferisce la residenza all’estero per più di 12 mesi e ha effetti anagrafici ma non è sufficiente da sola a dimostrare la residenza estera. Dopo il 2024 l’iscrizione costituisce una presunzione relativa ; è quindi necessario completarla con prove sostanziali (contratti, bollette, iscrizione a servizi pubblici).
  2. Mantenere la famiglia in Italia senza documentare i motivi. Se la famiglia rimane in Italia per ragioni specifiche (cura dei genitori, studio dei figli), occorre documentare tali ragioni e dimostrare che il centro degli interessi economici è all’estero. In mancanza, il Fisco potrebbe considerare il mantenimento della famiglia come indice di domicilio fiscale.
  3. Non disattivare utenze e servizi in Italia. Lasciare attive le utenze (luce, gas, telefono) e utilizzare frequentemente l’abitazione italiana può essere interpretato come prova di presenza abituale. È consigliabile chiudere o intestare a terzi le utenze o dimostrare che l’immobile è stato locato a terzi.
  4. Continuare a percepire redditi da fonti italiane. La percezione di redditi di lavoro in Italia, l’amministrazione di società italiane o la presenza di cariche sociali, senza versare imposte in Italia, sono indizi forti di residenza. In tali casi è opportuno valutare se applicare le convenzioni contro la doppia imposizione o se mantenere la residenza fiscale italiana.
  5. Non presentare ricorso nei termini. Molti contribuenti ignorano la scadenza di 60 giorni e perdono la possibilità di contestare l’atto. Occorre rivolgersi tempestivamente a un professionista.
  6. Trascurare le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Ignorare l’invito al contraddittorio, non presentarsi agli incontri o non depositare i documenti richiesti può aggravare la posizione. È bene partecipare e far valere i propri diritti.
  7. Confondere residenza anagrafica e residenza fiscale. La residenza anagrafica (iscrizione in Comune) ha valore formale; la residenza fiscale si basa su criteri sostanziali (residenza civilistica, domicilio, presenza, relazioni familiari). Un soggetto può essere iscritto all’AIRE ma considerato fiscalmente residente in Italia se soddisfa uno degli altri criteri.
  8. Aspettare che il Fisco dimostri tutto. In presenza di presunzioni (art. 2 comma 2‑bis per i Paesi a fiscalità privilegiata) l’onere della prova si sposta sul contribuente. Non fornire prove equivale a riconoscere la presunzione.
  9. Assumere che le nuove regole abbiano effetto retroattivo. Le modifiche del D.Lgs. 209/2023 si applicano dal 1° gennaio 2024 . I periodi precedenti sono disciplinati dalla norma previgente; pertanto, un avviso relativo agli anni 2020‑2023 non può basarsi sul nuovo criterio del domicilio.
  10. Ignorare le convenzioni internazionali. In presenza di doppia residenza (es. Italia e Regno Unito) è necessario consultare la convenzione contro la doppia imposizione per applicare i tie‑breaker rules (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, abitudini personali, nazionalità) che prevalgono sulla norma interna .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Criteri di residenza delle persone fisiche (dal 2024)

CriterioDescrizione essenziale
Residenza civilisticaPermanenza abituale in un luogo con intenzione di stabilirvisi (art. 43 c.c.); rimane invariata anche dopo la riforma.
Domicilio fiscaleLuogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari ; la famiglia in Italia diviene indice di domicilio.
Presenza fisicaPresenza sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni/184 se bisestile), considerando anche le frazioni di giorno .
Iscrizione anagraficaIscrizione nelle anagrafi della popolazione residente; costituisce presunzione relativa di residenza .

6.2 Termini e strumenti difensivi

PassaggioScadenza principaleRiferimento
Notifica avviso di accertamentoAvviso è inviato via raccomandata o messo notificatore
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1° – 31 agosto)Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica; sospende termini per ricorso fino a 90 giorniD.Lgs. 218/1997
AcquiescenzaEntro 60 giorni; riduzione sanzioni a 1/3Art. 15 D.Lgs. 218/1997
Istanza di autotutelaPossibile in ogni momento; non sospende termini di ricorsoArt. 10‑quater L. 212/2000
Ricorso in appello (secondo grado)60 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoArt. 22 D.Lgs. 546/1992
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza d’appelloArt. 62 D.Lgs. 546/1992

6.3 Sanzioni e benefici

SituazioneConseguenze
Presunzione di residenza confermataTassazione in Italia su redditi mondiali; recupero imposte non versate; sanzioni (dal 90% al 180% dell’imposta evasa); interessi moratori; possibile denuncia penale per dichiarazione infedele in caso di imposta evasa oltre soglie penali
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a 1/3; pagamento rateizzato; si evita il contenzioso
AcquiescenzaRiduzione sanzioni a 1/3; definizione immediata
Rottamazione/definizione agevolataPossibile abbuono sanzioni e interessi di mora, pagamento imposta e interessi legali
Piano del consumatore / concordato minoreRistrutturazione dei debiti complessivi; esdebitazione finale; sospensione delle procedure esecutive

7. Domande frequenti (FAQ)

1 – Trasferendo la residenza all’estero e iscrivendomi all’AIRE, sono automaticamente non residente in Italia?

No. L’iscrizione all’AIRE è un adempimento formale e costituisce una presunzione relativa di residenza estera. L’Agenzia delle Entrate può contestare la residenza se ritiene che il contribuente mantenga in Italia la residenza civilistica, il domicilio (relazioni personali e familiari) o la presenza fisica prevalente . Per superare la presunzione occorre dimostrare con documenti l’effettivo trasferimento all’estero.

2 – La permanenza della famiglia in Italia è sufficiente per radicare la residenza fiscale?

Dal 2024 la definizione di domicilio fiscale considera come elemento centrale le relazioni personali e familiari . Tuttavia la giurisprudenza (Cass. 19843/2024) evidenzia che i legami affettivi non hanno carattere prioritario e devono essere valutati insieme ad altri indici come il centro degli affari e degli interessi vitali . La presenza della famiglia può essere un forte indizio ma può essere superato con prove contrarie.

3 – Se lavoro all’estero in smart working ma trascorro più di metà anno in Italia, sono residente?

Sì. Il nuovo art. 2 TUIR stabilisce che la presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta è sufficiente a determinare la residenza . Questo vale anche per i lavoratori in smart working: se restano in Italia più di 183 giorni, sono fiscalmente residenti e devono dichiarare tutti i redditi in Italia. Anche una presenza frammentata (frazioni di giorno) è considerata .

4 – Sono cittadino italiano residente a Dubai con moglie e figli in Italia. L’Agenzia può considerarmi residente?

Sì, soprattutto se Dubai è considerato Paese a fiscalità privilegiata. In base al comma 2‑bis, i cittadini italiani iscritti all’AIRE e trasferiti in Stati “black list” sono considerati residenti in Italia salvo prova contraria. La permanenza della famiglia in Italia, l’utilizzo di un’abitazione italiana e la percezione di redditi in Italia sono indizi forti. Per contestare l’accertamento occorre dimostrare che il centro degli interessi economici è all’estero e che la permanenza dei familiari in Italia ha ragioni contingenti.

5 – Se la mia famiglia si trasferisce con me all’estero ma torno in Italia per qualche settimana ogni anno, rischio la residenza italiana?

In linea generale no, purché le permanenze in Italia non superino i 183 giorni e non vi siano altri indici di radicamento (immobili utilizzati, iscrizione a club, gestione di affari). È opportuno comunque mantenere documenti che attestino la permanenza all’estero e annotare le date di soggiorno in Italia.

6 – Ho un conto corrente in Italia e percepisco dividendi da società italiane: questo comporta la residenza?

No. La mera apertura di un conto o la percezione di dividendi non determinano da sole la residenza. Tuttavia, se gli altri indici (famiglia, immobili, presenza) portano a considerare l’Italia come centro degli interessi, la disponibilità di conti e redditi può rafforzare la presunzione.

7 – Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?

Il mancato ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’avviso rende l’atto definitivo . Le somme divengono dovute e l’Agenzia potrà iscriverle a ruolo ed eventualmente procedere a pignoramenti o ipoteche. È quindi essenziale agire tempestivamente.

8 – Quali documenti è bene conservare per provare la residenza all’estero?

Contratti di lavoro, bollette estere, contratti di locazione o atti di proprietà, certificati di residenza rilasciati dall’autorità estera, iscrizione a sistemi sanitari, registrazioni scolastiche dei figli, abbonamenti a palestre o circoli, estratti conto bancari, dichiarazioni dei redditi estere, permessi di soggiorno. Più la documentazione è ampia e coerente, maggiori sono le possibilità di superare la presunzione.

9 – È possibile rateizzare le somme richieste dall’Agenzia mentre si presenta ricorso?

Sì. L’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateizzazione fino a 72 rate mensili (96 se sussistono situazioni di grave difficoltà), previa richiesta motivata. Tuttavia, la rateizzazione non sospende l’obbligo di impugnare l’avviso nei termini. Nel processo tributario è anche possibile chiedere la sospensione della riscossione.

10 – Le somme pagate in seguito all’accertamento con adesione possono essere recuperate se il giudice annulla l’avviso?

No. L’accertamento con adesione è un accordo definitivo; una volta perfezionato e pagato (anche parzialmente), non è più contestabile. Per questo occorre valutare attentamente la convenienza dell’adesione con un professionista.

11 – Cosa accade se la residenza fiscale viene contestata ma io ho già presentato la dichiarazione dei redditi estera?

Se la residenza viene riconosciuta in Italia, il contribuente dovrà dichiarare anche i redditi esteri in Italia. Per evitare la doppia imposizione si applicano le convenzioni internazionali: l’imposta pagata all’estero può essere dedotta in Italia entro i limiti previsti. È necessario compilare il quadro RW (monitoraggio fiscale) per le attività finanziarie estere.

12 – Posso chiedere l’esdebitazione dei debiti fiscali tramite la Legge 3/2012?

Sì. I debiti fiscali rientrano tra quelli che possono essere inclusi nel piano del consumatore o nel concordato minore. Tuttavia, occorre dimostrare di essere meritevoli (non aver agito con colpa grave), di non avere beni sufficienti e di proporre un piano che garantisca il pagamento parziale dei crediti privilegiati. Lo Studio Monardo assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nell’interlocuzione con l’Organismo di Composizione della Crisi.

13 – La riforma della residenza fiscale ha effetto retroattivo?

No. La Cassazione ha affermato che il nuovo art. 2 TUIR si applica solo alle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2024 . Per gli anni precedenti restano validi i criteri previgenti e la presunzione assoluta dell’iscrizione anagrafica. Chi ha ricevuto avvisi riferiti a periodi antecedenti non può invocare la nuova disciplina per escludere la residenza.

14 – Posso avvalermi delle tie‑breaker rules se risulto residente sia in Italia sia all’estero?

Sì. Le convenzioni contro la doppia imposizione contengono criteri per risolvere i conflitti di doppia residenza: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di dimora abituale, nazionalità. In caso di conflitto, la Convenzione prevale sulla legge interna . È consigliabile rivolgersi a un esperto in fiscalità internazionale per analizzare la Convenzione rilevante.

15 – Come funziona la “presenza fisica” se mi sposto spesso tra Italia ed estero?

La presenza si computa sommando tutti i giorni (anche frazioni) trascorsi in Italia nel periodo d’imposta . Ad esempio, se atterri in Italia alle 23:00 di un giorno e riparti il giorno seguente alle 01:00, quel giorno conta come presenza completa . È consigliabile tenere un calendario dei soggiorni per calcolare esattamente il numero di giorni.

16 – Cosa devo fare se ricevo un invito al contraddittorio (preavviso di accertamento)?

Rispondere entro il termine indicato (solitamente 30 giorni) presentando memorie difensive e documenti. Il contraddittorio è obbligatorio per alcune tipologie di accertamento; non partecipare può precludere la possibilità di addurre elementi difensivi successivamente. La presenza di un professionista aiuta a far valere le proprie ragioni e, se possibile, a chiudere la vertenza in fase amministrativa.

17 – Posso usare la rottamazione per un avviso di accertamento sulla residenza?

No. La rottamazione riguarda cartelle esattoriali già iscritte a ruolo, mentre l’avviso di accertamento deve ancora essere definito. Solo dopo la formazione del ruolo (mancata impugnazione o sentenza sfavorevole) e se la cartella rientra nel periodo oggetto di rottamazione, si può accedere alla definizione agevolata.

18 – Ho trasferito l’azienda all’estero ma la sede legale è rimasta in Italia. Che implicazioni ha?

Per le società, il nuovo art. 73 TUIR considera residenti le società che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale . Mantenere la sede legale in Italia comporta la residenza fiscale della società, con tassazione dei redditi mondiali. È possibile spostare la sede legale all’estero ma bisogna osservare le procedure societarie, civilistiche e fiscali (iscrizione nel registro estero, cancellazione dal registro italiano, eventuali exit tax).

19 – Quali rischi penali comporta la falsa dichiarazione di residenza?

La dichiarazione fraudolenta o infedele con utilizzo di documenti falsi può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) o dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera determinate soglie. È quindi fondamentale non falsificare documenti e presentare dati veritieri.

20 – Cosa può fare lo Studio Monardo per me?

Lo Studio Monardo offre una gamma completa di servizi:

  • Analisi approfondita dell’avviso e della situazione personale/familiare.
  • Raccolta e organizzazione delle prove per dimostrare la residenza effettiva all’estero.
  • Assistenza nel contraddittorio e nell’accertamento con adesione.
  • Redazione di ricorsi e rappresentanza nelle Corti di Giustizia Tributaria e in Cassazione.
  • Negoziazione di piani di rientro, accordi con l’Agenzia delle Entrate e definizioni agevolate.
  • Gestione di procedure di sovraindebitamento e piani del consumatore, grazie alla qualifica di Gestore della crisi.

Il team multidisciplinare, costituito da avvocati cassazionisti e commercialisti, garantisce un approccio integrato e la difesa più adeguata per imprenditori, professionisti e privati.

8. Simulazioni pratiche

Simulazione 1: lavoratore estero con famiglia in Italia

Situazione: Luca, cittadino italiano, vive e lavora in Svizzera dal 2018. È iscritto all’AIRE, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e paga le imposte in Svizzera. Sua moglie e due figli sono rimasti a Milano perché i bambini frequentano la scuola italiana e la moglie assiste i genitori anziani. Luca torna a Milano ogni due settimane e utilizza la propria abitazione nelle ferie. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento contestando la residenza in Italia per gli anni 2021‑2023.

Analisi: Per i periodi antecedenti al 2024 vale la disciplina previgente. L’iscrizione all’AIRE non è sufficiente. La permanenza della famiglia, l’utilizzo della casa e i frequenti rientri sono elementi a favore della residenza italiana. Tuttavia Luca può difendersi fornendo:

  • prova della residenza civilistica in Svizzera (contratto di locazione, bollette, certificato di residenza);
  • buste paga e dichiarazioni fiscali svizzere;
  • iscrizione al sistema sanitario elvetico;
  • prova che la moglie è rimasta in Italia per assistere i genitori e che i figli torneranno in Svizzera a fine ciclo scolastico.

Esito probabile: se la documentazione è coerente e dimostra che gli interessi economici e sociali si sono sviluppati in Svizzera, la presunzione può essere superata. In alternativa, si può cercare un accertamento con adesione per ridurre sanzioni e definire l’importo.

Simulazione 2: lavoratore in smart working

Situazione: Maria, programmatrice freelance, vive formalmente in Germania dal 2024. Lavora da remoto per aziende tedesche ma decide di trascorrere gran parte dell’anno 2024 a Napoli con la sua famiglia di origine. Non si iscrive all’AIRE e viaggia frequentemente tra Germania e Italia. Nel 2025 riceve un accertamento per l’anno 2024.

Analisi: La nuova normativa considera la presenza fisica come criterio autonomo. Se Maria ha trascorso più di 183 giorni in Italia nel 2024, è considerata residente, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica o dal domicilio . La presenza della famiglia rafforza l’indizio del domicilio. La difesa potrebbe tentare di dimostrare che Maria ha passato meno di 183 giorni in Italia, presentando biglietti aerei, registrazioni alberghiere e documenti di soggiorno in Germania. In caso contrario, dovrà dichiarare i redditi in Italia o valutare definizioni agevolate.

Simulazione 3: imprenditore con sede legale in Italia e operatività all’estero

Situazione: La società Alfa S.r.l. opera nel settore IT. Nel 2022 gli amministratori trasferiscono l’intera attività a Malta, dove assumono personale e stipulano contratti di locazione per gli uffici. Tuttavia, la sede legale rimane a Roma. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza italiana della società.

Analisi: Il nuovo art. 73 TUIR stabilisce che sono residenti le società che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria . Poiché la sede legale è rimasta in Italia, la società è fiscalmente residente e deve dichiarare in Italia tutti i redditi. Per evitare la contestazione, avrebbe dovuto trasferire anche la sede legale, cancellando l’iscrizione al registro italiano e adempiendo agli obblighi civilistici. In alternativa, può valutare la stipula di un accordo preventivo per l’espatrio con l’Agenzia delle Entrate (advance tax ruling) o la trasformazione in società estera.

Simulazione 4: pensionato in Portogallo con ritorni in Italia

Situazione: Giovanni, pensionato, si trasferisce in Portogallo nel 2023 per usufruire del regime fiscale agevolato per pensionati stranieri. Si iscrive all’AIRE e percepisce la pensione italiana. Nel 2024 trascorre 7 mesi in Italia perché deve sottoporsi a cure mediche e assistere un parente malato. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento.

Analisi: Nel 2024 si applica la nuova disciplina. Avendo trascorso più di metà dell’anno in Italia, Giovanni è considerato residente e dovrà versare le imposte in Italia, salvo poter dimostrare che alcune permanenze sono giustificate da cause di forza maggiore e che la presenza effettiva (conteggiando frazioni di giorno) non supera i 183 giorni. Inoltre, la percezione della pensione italiana senza trattenute fiscali portoghesi può essere un ulteriore indizio di residenza italiana. È consigliabile concordare con l’INPS l’applicazione delle ritenute alla fonte in Italia e, se si supera il limite dei giorni, valutare l’adesione o il ricorso.

Simulazione 5: artista con residenza negli Stati Uniti e familiare in Italia

Situazione: Anna, artista internazionale, vive a New York da 10 anni. È sposata con un cittadino italiano che vive a Firenze per esigenze lavorative. Anna visita l’Italia per tre mesi all’anno per stare con la famiglia. Guadagna principalmente all’estero ma percepisce royalties da opere esposte in musei italiani. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate apre un’indagine sulla sua residenza.

Analisi: Anna è iscritta all’AIRE, vive abitualmente a New York e ha lì il centro dei suoi interessi economici. La presenza del coniuge in Italia non è, da sola, elemento decisivo. Secondo la Cassazione, le relazioni affettive non hanno ruolo prioritario . Anna dovrà comunque dimostrare che i tre mesi trascorsi in Italia non superano la soglia dei 183 giorni e che la gestione delle royalties avviene tramite società estere. In caso di contestazione, potrà far valere le tie‑breaker rules della Convenzione Italia‑USA.

9. Sentenze recenti rilevanti

Di seguito un elenco delle principali sentenze di Cassazione e provvedimenti normativi citati, con indicazione dell’ente o della corte che li ha emessi.

AnnoProvvedimentoCorte/entePrincipio
2024Sentenza Cassazione n. 19843/2024Corte di Cassazione, Sez. VApplicabilità dal 2024 del nuovo art. 2 TUIR; centralità degli interessi economici per il domicilio; relazioni familiari non prioritarie.
2024D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209Governo italianoRiforma della fiscalità internazionale; nuova definizione di residenza per persone fisiche e società; introduzione del criterio della presenza fisica e della definizione di domicilio in chiave familiare.
2024Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024Agenzia delle EntrateIstruzioni operative sulla nuova disciplina della residenza: criteri di presenza, relazioni personali e familiari, presunzione relativa dell’iscrizione anagrafica.
2018Sentenza Cassazione n. 32992/2018Corte di CassazioneConferma che il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali; le relazioni familiari sono solo un elemento.
2010‑2015Sentenze Cassazione n. 14434/2010, n. 21689/2010, n. 24246/2011, n. 5382/2012, n. 6501/2015Corte di CassazioneConsolidamento dell’orientamento sul centro degli interessi vitali; legami affettivi non determinanti.
2021Sentenze Cassazione n. 11620/2021, n. 18702/2021, n. 5642/2020Corte di CassazioneContinuazione dell’orientamento; onere della prova sulla residenza a carico del contribuente trasferito in Paesi a fiscalità privilegiata.

Conclusione

La disciplina della residenza fiscale è stata profondamente innovata dalla riforma 2023/2024. Dal 1° gennaio 2024 sono entrati in vigore il nuovo criterio della presenza fisica e una definizione di domicilio che valorizza le relazioni personali e familiari . Contestualmente, l’iscrizione anagrafica ha perso il carattere di presunzione assoluta per diventare presunzione relativa .

Queste novità rendono più facile per l’amministrazione finanziaria presumere la residenza in Italia quando la famiglia rimane nel territorio nazionale, anche se il contribuente vive o lavora all’estero. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione insegna che il centro degli interessi economici continua a essere il parametro di riferimento principale ; le relazioni affettive assumono valore solo insieme ad altri indici. Per i periodi antecedenti al 2024, la nuova disciplina non si applica, e il contribuente può far valere i principi previgenti.

Chi riceve un avviso di accertamento deve agire tempestivamente: entro 60 giorni occorre decidere se presentare ricorso , attivare l’accertamento con adesione o aderire con acquiescenza. In presenza di debiti ingenti è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento o agli accordi di ristrutturazione per proteggere il patrimonio.

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