Accertamento su dividendi italiani ricevuti all’estero: come difendersi con l’Avvocato

Introduzione

L’accertamento tributario sui dividendi italiani ricevuti all’estero è un tema complesso che coinvolge la fiscalità internazionale, il diritto tributario interno e la tutela del contribuente. Molti risparmiatori e piccoli imprenditori investono in società estere tramite banche italiane o fiduciarie, ricevendo utili in un altro Paese e spesso pagano un’imposta alla fonte all’estero.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, CRS) e i controlli incrociati sul quadro RW, verifica se tali proventi sono stati dichiarati correttamente e se il contribuente ha utilizzato i crediti d’imposta. Il rischio per chi non conosce le regole è la duplice imposizione (versare imposte sia all’estero che in Italia), l’applicazione del prelievo sostitutivo al 26 % sui dividendi di fonte estera (art. 27, comma 1, del DPR 600/1973) e l’irrogazione di pesanti sanzioni per omessa dichiarazione o omessa compilazione del quadro RW .
Negli ultimi anni sono intervenute riforme della fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) che hanno ridefinito il concetto di residenza fiscale e potenziato il contraddittorio preventivo. La giurisprudenza di Cassazione ha sancito l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di riconoscere il credito d’imposta per le imposte estere anche quando il dividendo è assoggettato alla ritenuta sostitutiva del 26 %, richiamando la prevalenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni .

In questa guida analizziamo la normativa vigente, le sentenze più recenti e le procedure da seguire, mettendo sempre al centro la tutela del contribuente. L’obiettivo è fornire uno strumento pratico che consenta a chi ha ricevuto dividendi esteri da partecipazioni italiane di comprendere cosa verificare in caso di accertamento, quali difese sono disponibili e quali strumenti alternativi esistono per ridurre o definire il debito.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in contenzioso fiscale, recupero crediti e procedure di composizione della crisi. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La sua equipe offre assistenza completa nella fase precontenziosa (verifica dell’atto, richieste di sospensione, contraddittorio preventivo), contenziosa (ricorsi innanzi alle Commissioni Tributarie e alla Corte di Cassazione) e extragiudiziale (trattative con l’Amministrazione, definizioni agevolate, rottamazioni, accordi di ristrutturazione). I professionisti dello Studio Monardo affiancano i contribuenti nell’analisi del credito d’imposta, nella redazione del quadro RW, nella richiesta di rimborsi e nella tutela dei beni da eventuali pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Regime fiscale dei dividendi esteri

1.1 Ritenuta sui dividendi e imposta sostitutiva

I dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti, anche relativi a partecipazioni non qualificate, sono assoggettati a una ritenuta del 26 % a titolo d’imposta. L’articolo 27, comma 1, del DPR 600/1973 dispone che le società e gli enti residenti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 % sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti, sia per partecipazioni qualificate che non qualificate . Lo stesso articolo prevede regole specifiche per utili in natura, per soggetti non residenti e per fondi pensione; per i nostri scopi rileva che la ritenuta del 26 % costituisce imposta sostitutiva che esaurisce la tassazione in Italia del dividendo.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’articolo 18, prevede un’imposta sostitutiva anche per i dividendi percepiti da soggetti residenti da parte di società non residenti. Il comma 1 stabilisce che i redditi di capitale di fonte estera corrisposti a persone fisiche residenti sono soggetti a imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per i redditi corrisposti da soggetti residenti e che il contribuente può rinunciare a tale imposta per applicare il regime ordinario (aliquote IRPEF progressiva) e usufruire così del credito d’imposta per le imposte estere previsto dall’art. 165 TUIR . La rinuncia non è possibile per i dividendi soggetti a ritenuta del 26 % dell’art. 27, comma 4, del DPR 600/1973.

In sintesi:

  • Ritenuta obbligatoria al 26 %: per dividendi di società italiane a persone fisiche residenti (partecipazioni qualificate e non) .
  • Ritenuta al 27 % per soggetti non residenti: il comma 3 dell’art. 27 prevede una ritenuta del 27 % per utili corrisposti a soggetti non residenti diversi da società o fondi pensione .
  • Imposta sostitutiva per dividendi esteri (art. 18 TUIR): il contribuente può scegliere di applicare la ritenuta come imposta sostitutiva (generalmente 26 %) oppure rinunciare e assoggettare l’utile a IRPEF, potendo così detrarre le imposte estere ai sensi dell’art. 165 TUIR .

1.2 Credito d’imposta per imposte estere

Quando il reddito complessivo include redditi prodotti all’estero, le imposte estere pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall’imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota di imposta proporzionale ai redditi esteri . L’art. 165 TUIR disciplina in dettaglio il credito d’imposta:

  • Il credito è applicabile solo se il reddito estero è indicato nella dichiarazione dei redditi . Se la dichiarazione è omessa o il reddito estero non è indicato, la detrazione non spetta.
  • Il credito è calcolato separatamente per ciascuno Stato estero .
  • Le imposte estere eccedenti possono essere riportate in avanti o indietro fino a otto anni .
  • La norma, interpretata dal D.Lgs. 147/2015, chiarisce che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di convenzioni contro le doppie imposizioni sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito .

Il contribuente deve conservare la documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento delle imposte estere (certificazioni dell’intermediario, attestazioni dell’autorità fiscale estera) e indicare i dati nel quadro RM della dichiarazione. L’imposta estera non può eccedere la quota d’imposta italiana corrispondente al reddito estero; eventuali eccedenze vanno riportate a nuovo.

1.3 Obblighi di monitoraggio e quadro RW

Il Decreto Legge 28 giugno 1990 n. 167 impone il cosiddetto monitoraggio fiscale: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti che detengono investimenti o attività finanziarie estere devono indicare tali attività nel quadro RW della dichiarazione. L’obbligo riguarda anche i titolari effettivi, non solo i possessori formali. L’omessa compilazione comporta sanzioni:

  • Sanzione amministrativa dal 3 % al 15 % dell’ammontare non dichiarato (art. 5, comma 2, primo periodo del DL 167/1990) .
  • Se le attività estere sono detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato, la sanzione è elevata dal 6 % al 30 % .
  • Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione fissa di 258 euro .
  • Il Dl 78/2009 raddoppia i termini di accertamento e le sanzioni in caso di investimenti in Paesi “black list” .

I soggetti obbligati al monitoraggio sono anche tenuti al versamento dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) prevista dall’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, pari allo 0,20 % annuo sul valore dei prodotti finanziari. L’importo è calcolato sul valore al 31 dicembre o al termine della detenzione.

1.4 Principio del contraddittorio (art. 6-bis Statuto del Contribuente)

L’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, salvo eccezioni, ogni atto impositivo deve essere preceduto da un contraddittorio con il contribuente. L’Amministrazione finanziaria deve comunicare gli elementi su cui si basa la pretesa e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’atto . In assenza di contraddittorio, l’atto può essere annullato. Il contraddittorio non è richiesto per gli atti automatizzati o per i casi previsti da un decreto ministeriale, ma l’Agenzia deve motivare l’urgenza.

1.5 Termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973)

L’atto di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . In presenza di violazioni “black list” o illeciti più gravi, i termini possono essere raddoppiati. L’Agenzia può emettere un nuovo avviso di accertamento prima della scadenza se emergono nuovi elementi; tuttavia deve indicare i fatti sopravvenuti che legittimano la revisione .

2. Modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2023 sulla residenza fiscale

Il D.Lgs. 209/2023 (riforma della fiscalità internazionale) e la successiva Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 hanno ridefinito i criteri di residenza fiscale. La circolare afferma che la residenza in Italia si considera per la maggior parte del periodo d’imposta quando ricorre almeno uno dei seguenti criteri:

  • Domicilio fiscale: non più la sede principale degli affari, bensì il luogo in cui si svolgono le relazioni personali e familiari . Il domicilio deve privilegiare i legami sociali rispetto a quelli economici.
  • Iscrizione all’anagrafe dei residenti: presunzione ridotta da assoluta a relativa, quindi superabile se il contribuente dimostra di non aver dimora o domicilio in Italia .
  • Presenza fisica nel territorio: anche per frazioni di giorno. La Circolare spiega che il nuovo criterio della presenza fisica consente di considerare residente chi svolge smart working in Italia per la maggior parte dell’anno .

Queste novità hanno impatto diretto sull’accertamento dei dividendi esteri: se il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia per presenza fisica, i redditi di capitale esteri concorrono integralmente al reddito imponibile italiano e devono essere dichiarati; inoltre l’obbligo di compilare il quadro RW è collegato alla residenza.

3. Giurisprudenza di riferimento

La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha emesso importanti pronunce che tutelano i contribuenti in materia di dividendi esteri:

  • Cass. civ. Sez. Tributaria 16 aprile 2024 n. 10204: la Corte ha riconosciuto che i dividendi percepiti da un residente italiano da una partecipazione in una società statunitense (partnership) erano assoggettati alla ritenuta del 26 %. Il contribuente aveva chiesto il credito d’imposta in base alla Convenzione Italia–USA. L’Agenzia negava il credito ritenendo che l’imposta sostitutiva esaurisse la tassazione. La Corte ha affermato che le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sul diritto interno e che, quando la ritenuta sostitutiva è obbligatoria (art. 27, comma 4, DPR 600/1973 e art. 18 TUIR), l’imposta estera pagata è detraibile dall’imposta italiana . Questo principio tutela i contribuenti dall’effetto di doppia imposizione.
  • Cass. civ. Sez. Tributaria 4 luglio 2022 n. 25698: estendendo l’orientamento, la Corte ha dichiarato che, per i dividendi esteri soggetti alla ritenuta del 26 % a titolo di imposta, l’imposta estera pagata all’origine è detrabile dall’imposta italiana, in quanto la ritenuta e l’imposta sostitutiva hanno funzione analoga. La detrazione spetta anche se il contribuente non ha optato per il regime ordinario . La sentenza precisa che il credito d’imposta va riconosciuto anche in assenza di specifiche disposizioni nella convenzione.
  • Cass. civ. Sez. Tributaria 2023-2025: numerose pronunce (ad es. Cass. n. 24160/2024, 24189/2024, 24205/2024, 28801/2024) hanno confermato l’interpretazione secondo cui l’imposta sostitutiva non impedisce la detrazione dell’imposta estera; tuttavia è necessario che il contribuente dimostri la ritenuta estera con idonea documentazione (certificazione dell’intermediario, attestazione dell’autorità fiscale estera). La mancanza di documenti può legittimare il recupero dell’intera imposta.
  • Corte Costituzionale: pur non essendo intervenuta direttamente sulla materia dei dividendi esteri, la Corte ha ribadito l’importanza del principio di equità fiscale e della tutela del contribuente. La sentenza n. 1/2019 ha dichiarato l’illegittimità di norme che limitano l’accesso al contraddittorio preventivo, rafforzando la valenza dell’art. 6-bis della Legge 212/2000. Ciò significa che l’Agenzia deve sempre comunicare gli elementi dell’accertamento e consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni prima di emettere l’atto.
  • Commissioni Tributarie: in molte pronunce di merito (es. CTR Lombardia 2023, CTR Veneto 2024) è stato affermato che l’accertamento sui dividendi esteri deve tenere conto dei criteri di residenza introdotti dal D.Lgs. 209/2023 e che la semplice iscrizione all’AIRE non è sufficiente per escludere la residenza italiana. La presenza fisica e i legami familiari assumono un ruolo preponderante, come chiarito dalla Circolare 20/E/2024 .

4. Rottamazione-quater e strumenti di definizione agevolata

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, all’art. 1 commi 231–252, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nota come rottamazione-quater. La norma permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi per ritardata iscrizione, con abbattimento totale di sanzioni e interessi di mora . Possono essere rottamati i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 , con esclusione di alcune categorie (risorse proprie UE, sanzioni penali, ecc.).

I benefici della definizione agevolata sono stati prorogati da successivi provvedimenti, tra cui la Legge 14/2023 (conversione del DL 198/2022) che ha prorogato i termini di adesione, il Decreto Bollette (DL 34/2023) che ha spostato le scadenze delle rate e, più recentemente, la Legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha introdotto la riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione . In pratica, chi non ha pagato una rata può essere riammesso presentando domanda entro termini stabiliti e regolarizzando il pagamento.

Per i nostri fini, la rottamazione-quater può costituire uno strumento alternativo per definire eventuali somme dovute a seguito di accertamenti sui dividendi esteri qualora tali somme siano confluite in cartelle esattoriali. Anche se le somme oggetto di contestazione derivano da imposte non pagate, il contribuente può, aderendo alla definizione agevolata, pagare solo il tributo e le spese senza sanzioni né interessi, riducendo notevolmente il debito .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento

Quando si riceve un avviso di accertamento o una lettera di compliance relativa a dividendi esteri, è essenziale seguire una procedura strutturata per tutelare i propri diritti. Di seguito una guida in 10 passi:

  1. Verifica della notifica e del termine: accertarsi che l’atto sia stato notificato correttamente (via raccomandata A/R, PEC o mani proprie) e annotare la data di ricezione. Ricordare che il termine per proporre ricorso è generalmente 60 giorni dalla notifica; questo termine può essere sospeso per 90 giorni in caso di proposizione di un’istanza di mediazione tributaria per importi fino a 50.000 euro.
  2. Controllo dei dati anagrafici e della residenza: verificare se l’Agenzia delle Entrate ha correttamente identificato la residenza fiscale. In base alla nuova disciplina (art. 2 TUIR come modificato dal D.Lgs. 209/2023), contare i giorni di presenza in Italia e valutare i legami personali e familiari . L’iscrizione all’AIRE non è più sufficiente a escludere la residenza .
  3. Richiesta di contraddittorio: se l’avviso non è stato preceduto da un contraddittorio, presentare un’istanza ai sensi dell’art. 6‑bis L. 212/2000 per chiedere la sospensione dell’atto e l’apertura di un confronto. L’Agenzia deve concedere almeno 60 giorni per le osservazioni .
  4. Raccolta della documentazione:
  5. Certificazioni estere: richiedere alla banca estera o all’intermediario (o direttamente all’emittente) una certificazione delle imposte estere trattenute. Senza certificazione non è possibile usufruire del credito d’imposta.
  6. Prospetti di dividendo: recuperare gli estratti conto e la documentazione sulle operazioni effettuate dalla banca/fiduciaria.
  7. Quadro RW e RM: verificare se nella propria dichiarazione dei redditi sono stati compilati correttamente il quadro RW (investimenti esteri) e il quadro RM (redditi di capitale di fonte estera) negli anni interessati.
  8. Analisi della convenzione contro le doppie imposizioni: individuare la convenzione applicabile (es. Convenzione Italia–USA, Italia–Svizzera, ecc.) e verificare l’aliquota di ritenuta prevista per i dividendi. In molti casi la convenzione limita la ritenuta estera al 15 % e prevede la detrazione della ritenuta italiana.
  9. Calcolo del credito d’imposta: applicare l’art. 165 TUIR per determinare la quota d’imposta estera detraibile. Il credito non può superare la quota d’imposta italiana. Se la ritenuta sostitutiva del 26 % è obbligatoria (art. 27 DPR 600/1973), il credito è comunque ammesso secondo le sentenze della Cassazione .
  10. Verifica delle sanzioni e possibilità di ravvedimento operoso: se il problema riguarda l’omessa compilazione del quadro RW o il tardivo versamento dell’IVAFE, valutare il ravvedimento operoso. L’art. 5, comma 2, del DL 167/1990 prevede sanzioni dal 3 % al 15 % (o dal 6 % al 30 % per Paesi black list) . Il ravvedimento operoso consente di ridurre la sanzione a un terzo e di regolarizzare la posizione versando imposta, interessi e sanzione ridotta .
  11. Valutazione di strumenti alternativi: se l’importo accertato è elevato e confluirà in cartella, considerare l’adesione alla rottamazione‑quater o ad altre definizioni agevolate (definizione liti pendenti, conciliazione giudiziale, ecc.). Ricordare che la definizione agevolata consente di pagare solo il tributo e le spese .
  12. Impugnazione dell’atto: in assenza di accordo, presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. La difesa può eccepire l’erronea applicazione dell’art. 27 DPR 600/1973, l’omessa considerazione del credito d’imposta ex art. 165 TUIR, il difetto di contraddittorio, l’errata determinazione della residenza e l’illegittimità della sanzione per quadro RW.
  13. Richiesta di sospensione: durante il giudizio, chiedere la sospensione dell’atto per evitare l’esecuzione (pignoramenti, ipoteche, iscrizioni a ruolo). Il giudice decide in base alla sussistenza di un fumus boni iuris e periculum in mora (probabilità di esito favorevole e danno grave e irreparabile).

Difese e strategie legali

L’accertamento sui dividendi esteri offre diverse linee difensive. Alcune si fondano su norme interne, altre su convenzioni internazionali e giurisprudenza. Vediamo le principali.

1. Mancato riconoscimento del credito d’imposta

Argomento: l’Ufficio recupera l’intera ritenuta del 26 % senza concedere la detrazione per le imposte estere pagate.
Strategia: invocare la prevalenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni e degli articoli 165 e 18 TUIR. La Cassazione n. 10204/2024 e n. 25698/2022 hanno stabilito che la ritenuta sostitutiva non esclude il credito . Occorre depositare la certificazione della ritenuta estera e dimostrare che l’imposta estera è stata pagata a titolo definitivo. Se la convenzione prevede un’aliquota ridotta (es. 15 %), si può chiedere il rimborso della quota eccedente.

2. Errori nella qualificazione del dividendo

Argomento: l’Agenzia considera i dividendi come redditi di capitale interamente tassabili in Italia, senza distinguere tra partecipazioni qualificate (20 %) e non qualificate.
Strategia: applicare la distinzione prevista dal TUIR: per le partecipazioni qualificate detenute in società residenti in Paesi white list, il 40 % del dividendo concorre al reddito (fino al 31 dicembre 2017 era il 49,72 %; dal 2018 l’intera quota è tassata in misura ordinaria). Per i dividendi da partecipazioni non qualificate è prevista la ritenuta a titolo d’imposta. In caso di dividendi esteri non soggetti a ritenuta sostitutiva, il contribuente può scegliere tra regime sostitutivo e ordinario .

3. Accertamento senza contraddittorio

Argomento: l’Ufficio emette l’avviso senza aver convocato il contribuente né avergli concesso 60 giorni per difendersi.
Strategia: eccepire la violazione dell’art. 6-bis L. 212/2000 e chiedere l’annullamento dell’atto. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale considerano il contraddittorio un principio generale. L’atto privo di contraddittorio è nullo per violazione del diritto di difesa . È possibile anche ricorrere in sede amministrativa chiedendo l’autotutela.

4. Controllo dei termini di accertamento

Argomento: la pretesa riguarda annualità per le quali è già scaduto il termine quinquennale o settennale.
Strategia: verificare la data di notifica e confrontarla con i termini dell’art. 43 DPR 600/1973. Se l’atto è tardivo, contestare l’intervenuta decadenza . Se l’Ufficio invoca i termini raddoppiati per violazioni “black list”, occorre verificare se esistono i presupposti (mancata risposta al questionario) e se la raddoppio è stato eccepito nel provvedimento.

5. Ricorso per difetto di motivazione o di prova

Argomento: l’Amministrazione non allega documenti, non identifica la fonte dei dati (es. CRS) o si limita a contestare importi senza spiegare il calcolo.
Strategia: eccepire la carenza di motivazione e di prova. L’Agenzia ha l’onere di provare l’esistenza del reddito e dell’imposta; il contribuente può contestare l’ammontare dimostrando che gli importi indicati comprendono già la ritenuta estera o che si riferiscono a periodi prescritti.

6. Utilizzo delle procedure deflattive

Prima di arrivare al giudizio, è possibile usufruire di procedimenti deflattivi:

  • Autotutela: presentare istanza all’Ufficio chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto in presenza di errori evidenti (es. doppia imposizione).
  • Mediazione tributaria: obbligatoria per atti di valore fino a 50.000 euro; consente di ridurre le sanzioni fino al 35 %.
  • Accertamento con adesione: consente di ridurre le sanzioni a 1/3 e di rateizzare il pagamento, con sospensione dei termini.
  • Conciliazione giudiziale: in sede processuale, le parti possono accordarsi riducendo le sanzioni a 1/3.
  • Definizione agevolata delle controversie pendenti (L. 197/2022 art. 1 commi 186–205), definizione degli avvisi bonari (commi 153–159) e altre misure previste dalle leggi di bilancio.

7. Strumenti di composizione della crisi

Per i contribuenti in grave difficoltà economica, il ricorso ad uno strumento di composizione della crisi può permettere di ridurre o cancellare i debiti tributari:

  • Piano del consumatore: disciplinato dalla Legge 3/2012, consente alle persone fisiche sovraindebitate (non imprenditori) di proporre un piano di rientro omologato dal tribunale. Il piano permette di pagare i debiti secondo le proprie possibilità, anche con falcidia, e blocca le procedure esecutive . Il consumatore deve depositare una proposta tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o un professionista abilitato, corredata da un’attestazione sulla fattibilità .
  • Accordo di composizione della crisi: sempre ex L. 3/2012, consente a imprenditori non fallibili (ditte individuali, professionisti) di raggiungere un accordo con i creditori che, se omologato, è obbligatorio per la maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione del patrimonio: permette al debitore di liquidare i propri beni per soddisfare i creditori, con esdebitazione al termine della procedura.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): strumento per imprenditori in crisi d’impresa che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere gli imprenditori nel predisporre un piano di risanamento e ristrutturazione del debito.

Questi strumenti consentono di sospendere le azioni esecutive e, in alcuni casi, di ottenere la fal­ci­dia dei debiti fiscali, previa omologazione del tribunale.

Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che possono essere evitati con un’adeguata informazione e un’assistenza professionale. Eccone alcuni:

  1. Non richiedere la certificazione della ritenuta estera: senza documentazione l’Agenzia può recuperare l’intero 26 % e disconoscere il credito d’imposta. Occorre rivolgersi all’intermediario o alla banca estera per ottenere l’attestazione.
  2. Omettere il quadro RW e l’IVAFE: molti credono che l’imposta sostitutiva esaurisca gli obblighi dichiarativi. Invece, chi detiene partecipazioni estere deve compilare il quadro RW e pagare l’IVAFE (0,20 %). La sanzione per omessa compilazione varia dal 3 % al 15 % (o 6 % al 30 % per Paesi black list) .
  3. Confondere la ritenuta obbligatoria con l’opzione facoltativa: l’art. 18 TUIR consente di rinunciare all’imposta sostitutiva e optare per l’IRPEF. In alcuni casi ciò è conveniente per chi ha redditi complessivamente bassi. Tuttavia, quando la ritenuta del 26 % è obbligatoria (art. 27 DPR 600/1973), non è possibile optare e il credito d’imposta va comunque riconosciuto .
  4. Non considerare le regole sulla residenza: trasferirsi all’estero senza staccare i legami familiari o mantenendo la presenza fisica in Italia può comportare la presunzione di residenza e la tassazione integrale. Dal 2024 la presenza fisica anche per frazioni di giorno conta ai fini della residenza .
  5. Ignorare i termini di accertamento e le procedure di tutela: non controllare la scadenza del termine di accertamento (5 o 7 anni) o non richiedere il contraddittorio può far perdere difese preziose.
  6. Non valutare le definizioni agevolate: molti contribuenti pagano cartelle senza sapere che esistono rottamazioni, stralci e definizioni agevolate che abbattono sanzioni e interessi .

Consigli pratici

  • Conservare tutta la documentazione relativa ai dividendi esteri: attestazioni, estratti conto, certificazioni.
  • Compilare correttamente il quadro RW e il quadro RM, indicando il valore e la quota di partecipazione.
  • Verificare l’aliquota di ritenuta prevista dalla convenzione ed, eventualmente, presentare l’istanza di rimborso allo Stato estero per la quota eccedente.
  • In caso di accertamento, rivolgersi subito a un professionista per valutare la strategia difensiva e non superare i termini di impugnazione.
  • Esaminare la possibilità di definizione agevolata (rottamazione-quater, definizione liti pendenti, rottamazione delle cartelle) e di procedure di composizione della crisi se i debiti sono ingenti.
  • Prestare attenzione alle lettere di compliance: rispondere con documentazione può evitare la notifica di avvisi.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme di riferimento

Norma / fonteOggettoPunto chiave
Art. 27 DPR 600/1973Ritenuta sui dividendiLe società italiane devono operare una ritenuta del 26 % a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti .
Art. 18 TUIRImposta sostitutiva sui redditi di capitale esteriI dividendi esteri sono soggetti a imposta sostitutiva; il contribuente può rinunciare al regime sostitutivo e applicare l’IRPEF, potendo così detrarre l’imposta estera .
Art. 165 TUIRCredito d’imposta per imposte estereLe imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta italiana fino alla quota proporzionale ai redditi esteri; la detrazione spetta solo se il reddito estero è dichiarato .
Art. 4 DL 167/1990Monitoraggio fiscale – quadro RWLe persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti che detengono investimenti o attività finanziarie estere devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.
Art. 5 DL 167/1990Sanzioni quadro RWSanzione dal 3 % al 15 % (6 %–30 % per Paesi black list) dell’ammontare non dichiarato ; sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva .
Art. 6-bis L. 212/2000ContraddittorioOgni atto impositivo deve essere preceduto da contraddittorio: l’Amministrazione deve comunicare al contribuente le ragioni della pretesa e attendere 60 giorni .
Art. 43 DPR 600/1973Termini di accertamentoL’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il 31 dicembre del settimo anno .
D.Lgs. 209/2023 e Circ. 20/E 2024Residenza fiscaleIntroducono la nozione di domicilio basato sulle relazioni personali e familiari e il criterio della presenza fisica anche per frazioni di giorno .
Legge 197/2022 art. 1 commi 231–252Definizione agevolata (rottamazione-quater)Consente di estinguere i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo tributo e interessi, senza sanzioni e aggio .
Legge 3/2012Sovraindebitamento – piano del consumatoreIntroduce il piano del consumatore che permette alle persone fisiche di proporre al tribunale un piano per il pagamento parziale dei debiti, con blocco delle azioni esecutive .

Tabella 2 – Scadenze e termini principali

Fase / adempimentoTermineRiferimento
Presentazione del quadro RWTermine ordinario della dichiarazione dei redditi (30 novembre per i modelli Redditi PF)DL 167/1990, art. 4
Contraddittorio prima dell’emissione dell’attoLa risposta del contribuente deve essere fornita entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito .L. 212/2000 art. 6‑bis
Impugnazione dell’avvisoRicorso entro 60 giorni dalla notifica; sospensione di 90 giorni in caso di mediazione tributaria
Termine di accertamento (dichiarazione presentata)31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di imposta
Termine di accertamento (dichiarazione omessa)31 dicembre del settimo anno
Rottamazione-quaterAdesione entro i termini fissati dai provvedimenti (scaduti nel 2023, ma con riammissione nel 2025)

Tabella 3 – Sanzioni per violazioni del quadro RW

ViolazioneSanzioneNormativa
Omessa o infedele dichiarazione di investimenti esteri non dichiarati3 % – 15 % dell’importo non dichiaratoDL 167/1990, art. 5
Omessa o infedele dichiarazione per attività in Paesi a regime fiscale privilegiato6 % – 30 % dell’importo non dichiaratoDL 167/1990, art. 5
Dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni)€ 258DL 167/1990, art. 5
Sanzioni raddoppiate per attività in paradisi fiscaliRaddoppio dei termini e delle sanzioniDL 78/2009

Tabella 4 – Strumenti di definizione e composizione del debito

StrumentoAmbitoBenefici
Rottamazione-quater (Legge 197/2022)Carichi iscritti a ruolo dal 1/1/2000 al 30/6/2022Consente di estinguere il debito pagando solo imposta e interessi, con stralcio di sanzioni e interessi di mora . Possibilità di rateizzazione fino a 18 rate; riammissione per decaduti (Legge 15/2025).
Definizione liti pendentiControversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023Pagamento di una percentuale del valore controverso (es. 90 % in primo grado, 40 % in appello) con estinzione del giudizio.
Accertamento con adesioneAccertamenti emessi dall’AgenziaRiduzione sanzioni a 1/3, sospensione dei termini e possibilità di rateizzare.
Mediazione tributariaAtti di valore fino a 50.000 €Sospensione del termine per ricorso e possibile accordo con sanzioni ridotte al 35 %.
Piano del consumatore (L. 3/2012)Persone fisiche sovraindebitatePresentazione di un piano al tribunale con pagamento parziale dei debiti; blocco delle azioni esecutive e falcidia delle sanzioni .
Accordo di composizione della crisiImprenditori non fallibiliAccordo con i creditori, omologato dal tribunale, con stralcio di debiti e blocco delle procedure.
Composizione negoziata della crisiImprese in stato di crisiProcedura di negoziazione assistita da un esperto; sospensione di interessi e possibilità di transazione fiscale.

FAQ (Domande Frequenti)

1. Devo dichiarare i dividendi percepiti da società estere?

Sì. I dividendi da società estere devono essere indicati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi. Inoltre, l’investimento estero (azioni, quote, conti esteri) va indicato nel quadro RW ai fini del monitoraggio e dell’IVAFE.

2. Qual è l’aliquota di tassazione sui dividendi esteri?

Generalmente i dividendi esteri sono assoggettati a una imposta sostitutiva del 26 % (art. 18 TUIR e art. 27 DPR 600/1973). Tuttavia, il contribuente può rinunciare all’imposta sostitutiva e assoggettare il dividendo a IRPEF ordinaria, potendo così detrarre le imposte estere . Se la ritenuta del 26 % è obbligatoria (ad esempio perché il dividendo è incassato tramite un intermediario residente), il credito d’imposta spetta comunque grazie alle recenti sentenze della Cassazione .

3. Come posso ottenere il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero?

È necessario indicare il reddito estero e l’imposta estera nel quadro RM della dichiarazione e conservare la certificazione dell’imposta pagata. Il credito è detratto dall’imposta italiana fino alla quota corrispondente ai redditi esteri . Se la ritenuta estera eccede tale quota, l’eccedenza può essere riportata a nuovo fino a otto anni .

4. Cosa succede se non compilo il quadro RW?

L’omessa compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3 % al 15 % dell’ammontare delle somme non dichiarate; se l’investimento è in un Paese a regime fiscale privilegiato, la sanzione sale al 6 %–30 % . Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni, la sanzione fissa è di 258 euro . È possibile regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso, riducendo la sanzione a un terzo .

5. È sempre obbligatoria la ritenuta del 26 % sui dividendi esteri?

No. L’art. 18 TUIR consente al contribuente di optare per l’imposizione ordinaria e rinunciare all’imposta sostitutiva . Questa scelta è conveniente se si ha un’aliquota IRPEF marginale inferiore al 26 % o se si vuole recuperare le imposte estere pagate. Tuttavia, quando la ritenuta del 26 % è operata dall’intermediario e corrisposta a titolo d’imposta (art. 27 DPR 600/1973), l’opzione non è ammessa; in tal caso il credito d’imposta è comunque riconosciuto grazie alla giurisprudenza .

6. La residenza all’estero mi esonera dalla tassazione in Italia?

Solo se si dimostra di non essere fiscalmente residente in Italia. Dal 2024 il criterio della residenza considera, oltre all’iscrizione all’AIRE, il domicilio basato sulle relazioni personali e familiari e la presenza fisica anche per frazioni di giorno . Se si mantengono legami familiari, abitazione, interessi economici o si soggiorna in Italia per la maggior parte dell’anno, l’Agenzia può ritenere che la residenza fiscale sia ancora in Italia e tassare i redditi mondiali.

7. Posso evitare la doppia imposizione se la convenzione prevede una ritenuta massima del 15 %?

Sì. La maggior parte delle convenzioni prevede che l’imposta estera non possa eccedere il 15 % del dividendo. Se lo Stato estero applica una ritenuta maggiore, si può richiedere il rimborso della quota eccedente. In Italia, l’imposta estera è detraibile dall’imposta sostitutiva o dall’IRPEF entro i limiti dell’art. 165 TUIR . È essenziale conservare la certificazione della ritenuta.

8. Cosa fare se l’Agenzia non mi concede il credito d’imposta?

Si può presentare istanza di rimborso o ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, allegando la documentazione e invocando la prevalenza della convenzione e delle sentenze della Cassazione (n. 10204/2024, 25698/2022). Spesso l’Agenzia riconosce il credito in autotutela se si dimostra la ritenuta estera. In caso di contenzioso, è importante farsi assistere da un professionista.

9. Quali sono i termini per l’accertamento sui redditi di capitale esteri?

L’Agenzia deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il 31 dicembre del settimo anno . Per investimenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, i termini sono raddoppiati. In caso di accertamenti basati su nuove informazioni (scambi CRS), l’Ufficio può emettere un nuovo avviso prima della scadenza, indicando i nuovi elementi.

10. È possibile rateizzare l’imposta dovuta a seguito di accertamento?

Sì. Se si aderisce all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale, l’imposta può essere pagata a rate; la sanzione è ridotta a un terzo. Se l’imposta diventa definitiva e confluisce in cartella, si può richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o aderire alla rottamazione-quater, che consente fino a 18 rate .

11. Cosa succede se pago una rata della rottamazione-quater in ritardo?

Il mancato pagamento della rata oltre la tolleranza di 5 giorni comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata. Tuttavia, la Legge 15/2025 ha previsto la riammissione per i contribuenti decaduti: è possibile essere riammessi pagando le rate scadute entro termini stabiliti .

12. In quali casi posso ricorrere al piano del consumatore?

Il piano del consumatore, previsto dalla Legge 3/2012, è riservato a persone fisiche sovraindebitate che hanno contratto debiti per esigenze personali, non aziendali. Consente di ristrutturare i debiti presentando una proposta al tribunale, bloccando le azioni esecutive e prevedendo il pagamento di una percentuale ridotta . È necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi o a un professionista abilitato .

13. Posso evitare di compilare il quadro RW se l’intermediario italiano applica la ritenuta del 26 %?

No. Anche se la banca italiana ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta, il titolare dell’investimento estero deve compilare il quadro RW indicando il valore delle attività detenute all’estero. Tuttavia, per i titoli dematerializzati depositati presso un intermediario residente che aderisce al regime di custodia accentrata, l’obbligo di monitoraggio può essere limitato; occorre verificare se l’intermediario fornisce dichiarazione sostitutiva e comunica i dati all’Agenzia (Provvedimento AdE 18 dicembre 2013 e successive modifiche).

14. Come posso dimostrare di non essere fiscalmente residente in Italia?

Bisogna provare che nel corso dell’anno non ricorre alcuno dei criteri dell’art. 2 TUIR: residenza anagrafica, domicilio o dimora abituale. Con la riforma del 2023 è necessario dimostrare che le relazioni personali e familiari si svolgono all’estero e che la presenza fisica in Italia non supera la maggior parte del periodo d’imposta . La prova deve essere documentata (contratti di affitto, certificati scolastici, bollette, ecc.).

15. Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi ma ricevo dividendi esteri?

L’omessa presentazione comporta l’applicazione della sanzione per omessa dichiarazione (dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta) e la perdita del credito d’imposta: l’art. 165 TUIR non consente la detrazione se il reddito estero non è indicato . Inoltre, i termini di accertamento si estendono da 5 a 7 anni . È fondamentale presentare la dichiarazione, anche tardivamente, per ridurre le sanzioni.

16. Che cos’è il Common Reporting Standard (CRS) e come incide sui controlli?

Il CRS è un sistema di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali dei Paesi aderenti, coordinato dall’OCSE. Le banche e gli intermediari comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati dei conti e dei redditi percepiti dai contribuenti italiani all’estero. Tali informazioni permettono all’Agenzia di inviare lettere di compliance e avvisi di accertamento. L’esistenza del CRS rende più difficile sottrarsi al monitoraggio fiscale; per questo è importante dichiarare correttamente i redditi e conservare la documentazione.

17. Cosa comporta la presunzione di residenza nei Paesi black list?

L’art. 2, comma 2-bis, TUIR mantiene la presunzione di residenza per i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. La presunzione è assoluta e può essere superata solo dimostrando effettiva residenza all’estero per la maggior parte del periodo d’imposta. Tale regola è stata confermata anche dalla riforma del 2023 . Se la presunzione opera, i dividendi esteri sono tassati integralmente in Italia e il contribuente deve compilare il quadro RW e versare l’IVAFE.

18. Qual è la differenza tra rottamazione-quater e stralcio automatico delle mini-cartelle?

La rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 e permette di pagare solo il tributo e gli interessi . Lo stralcio automatico previsto dalla stessa Legge 197/2022 riguarda, invece, i debiti residui fino a € 1.000 relativi al periodo 2000–2015, che sono cancellati d’ufficio al 31 marzo 2023 . I mini-debiti non necessitano di adesione: l’agente della riscossione li annulla automaticamente salvo diversa deliberazione dell’ente creditore.

19. Posso aderire alla rottamazione-quater se ho un ricorso pendente sullo stesso debito?

Sì. L’adesione alla definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio tributario in corso; il contribuente deve versare l’importo dovuto secondo il piano di pagamento. Se decidi di aderire, dovrai rinunciare al ricorso e a eventuali sospensive. Verifica con un professionista se la rottamazione è più conveniente rispetto alla continuazione del contenzioso.

20. Chi può aiutarmi a gestire un accertamento sui dividendi esteri?

È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario internazionale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono assisterti in tutte le fasi: verifica della documentazione, calcolo del credito d’imposta, redazione di memorie, richiesta di contraddittorio, ricorso tributario, adesione a definizioni agevolate, piani di rientro e procedure di composizione della crisi.
Puoi contattarli tramite il form in fondo alla pagina o inviando un’email per ottenere una consulenza personalizzata.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni. I dati sono ipotetici e servono solo a illustrare le logiche di calcolo.

Caso 1 – Dividendi statunitensi con ritenuta estera al 15 %

Dati: Marco, residente in Italia, possiede azioni di una società statunitense e ha ricevuto dividendi per 10.000 euro nel 2024. Gli Stati Uniti hanno applicato una ritenuta del 15 % (1.500 euro) in base alla Convenzione Italia–USA. La banca italiana ha applicato la ritenuta del 26 % (2.600 euro) come imposta sostitutiva.

Calcoli:

  1. Aliquota convenzionale: la Convenzione Italia–USA prevede che i dividendi possano essere tassati nello Stato di fonte con aliquota massima del 15 %. Marco paga 1.500 euro negli USA.
  2. Imposta italiana: l’intermediario italiano applica 2.600 euro (26 %) di ritenuta a titolo d’imposta.
  3. Credito d’imposta: secondo l’art. 165 TUIR e le sentenze della Cassazione, Marco può detrarre l’imposta estera (1.500 €) dall’imposta italiana. Poiché la ritenuta del 26 % è superiore al 15 %, l’intermediario avrebbe dovuto applicare la ritenuta sul dividendo al netto della ritenuta estera (10.000 € – 1.500 € = 8.500 €). Il 26 % di 8.500 € è 2.210 €. Quindi la tassazione complessiva sarebbe 1.500 € + 2.210 € = 3.710 € (37,1 %). Senza il credito d’imposta, Marco avrebbe pagato 4.100 € (41 %).
  4. Rimborso della quota eccedente: Marco può chiedere all’intermediario o all’Agenzia Entrate la restituzione della parte di ritenuta italiana non dovuta (2.600 € – 2.210 € = 390 €) e detrarre l’imposta estera nella dichiarazione.

Conclusione: l’applicazione automatica del 26 % sul lordo determina una doppia imposizione. Grazie alla giurisprudenza e all’art. 165 TUIR, Marco può recuperare parte dell’imposta italiana e ottenere il credito per l’imposta estera .

Caso 2 – Dividendi svizzeri con ritenuta estera superiore al 26 %

Dati: Lucia, residente in Italia, detiene azioni di una società svizzera e nel 2023 ha percepito dividendi per 5.000 €. La Svizzera ha trattenuto una ritenuta del 35 % (1.750 €) in assenza di richiesta di rimborso parziale (la convenzione consente di ridurre al 15 %). L’intermediario italiano non ha operato alcuna ritenuta perché il dividendo è stato incassato direttamente su un conto svizzero.

Calcoli:

  1. Imposta estera: 1.750 € (35 %).
  2. Opzione per l’IRPEF: Lucia sceglie di non applicare l’imposta sostitutiva e include il dividendo nel reddito complessivo.
  3. Aliquota IRPEF: supponiamo che Lucia sia nello scaglione del 25 %. L’imposta italiana sul dividendo è 5.000 € × 25 % = 1.250 €.
  4. Credito d’imposta: l’imposta estera detraibile è la quota minima tra 1.750 € e 1.250 €; quindi, solo 1.250 € può essere detratta e Lucia non paga imposta italiana. La quota eccedente di 500 € non può essere detratta e può essere eventualmente richiesta in rimborso alla Svizzera o riportata a nuovo per otto anni .

Conclusione: quando la ritenuta estera eccede l’imposta italiana, conviene optare per l’IRPEF. Tuttavia, è opportuno chiedere all’estero la riduzione dell’aliquota al 15 % prevista dalla convenzione per non perdere parte del credito.

Caso 3 – Omissione quadro RW e ravvedimento operoso

Dati: Andrea, residente in Italia, possiede da anni azioni di una società tedesca depositate presso un intermediario estero. Non ha mai compilato il quadro RW né versato l’IVAFE. Nel 2025 riceve una lettera di compliance che lo invita a regolarizzare la posizione.

Calcoli:

  1. Imposta dovuta: l’IVAFE è pari allo 0,20 % del valore medio delle azioni. Se il portafoglio vale 50.000 €, l’IVAFE annua è 100 €. Per tre anni l’imposta dovuta è 300 €.
  2. Sanzione: la sanzione base per omessa indicazione è dal 3 % al 15 % dell’ammontare non dichiarato . Supponiamo che l’Agenzia applichi il minimo del 3 %: 50.000 € × 3 % = 1.500 € per ciascun anno, totale 4.500 €.
  3. Ravvedimento operoso: se Andrea presenta il quadro RW e versa l’IVAFE con ravvedimento, la sanzione è ridotta a un terzo (500 € per anno) . Inoltre deve pagare interessi legali (1–2 % annuo).
  4. Regolarizzazione: Andrea versa l’IVAFE (300 €), la sanzione ridotta (1.500 €), e gli interessi (supponiamo 50 €). La regolarizzazione evita ulteriori accertamenti e il raddoppio delle sanzioni per investimenti in Paesi black list.

Conclusione: è sempre consigliabile regolarizzare spontaneamente la propria posizione per usufruire del ravvedimento operoso e ridurre le sanzioni. L’IVAFE è generalmente modesta rispetto alle possibili sanzioni.

Sentenze recenti da fonti istituzionali

Per completare la panoramica giuridica, riportiamo una selezione di sentenze e provvedimenti autorevoli con riferimenti alle istituzioni che le hanno emesse:

  • Cassazione civ. sez. trib. 16/04/2024 n. 10204(Corte di Cassazione): ha riconosciuto la detraibilità dell’imposta estera su dividendi di società USA percepiti tramite fiduciaria, affermando la prevalenza della convenzione e l’equiparazione della ritenuta sostitutiva del 26 % alla ritenuta alla fonte .
  • Cassazione civ. sez. trib. 04/07/2022 n. 25698(Corte di Cassazione): ha stabilito che, per i dividendi di fonte estera soggetti a ritenuta sostitutiva obbligatoria, la detrazione dell’imposta estera è consentita. Questa pronuncia è fondamentale per evitare la doppia imposizione .
  • Cassazione civ. sez. trib. 2023–2025(Corte di Cassazione): numerose ordinanze hanno confermato l’orientamento favorevole alla detrazione dell’imposta estera e alla necessità di valutare la residenza fiscale secondo i nuovi criteri (domicilio, presenza fisica).
  • Corte Costituzionale n. 1/2019(Corte Costituzionale): pur non direttamente sui dividendi, la sentenza ha ribadito la centralità del contraddittorio e la nullità degli atti impositivi privi di adeguata partecipazione del contribuente.
  • Commissioni Tributarie (varie regioni): numerose sentenze del 2024–2025 hanno annullato accertamenti per omessa applicazione del credito d’imposta, per difetto di contraddittorio e per errata qualificazione della residenza.

Conclusione

L’accertamento sui dividendi italiani ricevuti all’estero è un campo in continua evoluzione, influenzato da riforme legislative, convenzioni internazionali e pronunce giurisprudenziali. La riforma della fiscalità internazionale del 2023 ha ridefinito i criteri di residenza, rendendo più incisivi i controlli sui contribuenti che operano o risiedono all’estero . Parallelamente, la Corte di Cassazione ha tutelato i contribuenti riconoscendo il diritto al credito d’imposta per le imposte estere anche in presenza della ritenuta sostitutiva del 26 % .

Per difendersi efficacemente occorre:

  • Conoscere la normativa (art. 27 DPR 600/1973, art. 18 e 165 TUIR, art. 4 e 5 DL 167/1990, art. 6-bis L. 212/2000, ecc.) e applicarla correttamente.
  • Verificare la propria residenza fiscale secondo i criteri aggiornati (domicilio, presenza fisica) .
  • Conservare la documentazione relativa alla ritenuta estera per ottenere il credito d’imposta.
  • Compilare il quadro RW e versare l’IVAFE, evitando pesanti sanzioni .
  • Utilizzare le procedure deflattive (contraddittorio, adesione, mediazione) e valutare gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione-quater, definizione liti pendenti).
  • Agire tempestivamente: i termini per impugnare l’avviso e per accedere alle sanatorie sono perentori.

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