Agenzia delle Entrate e residenza fiscale: come contrastare la presunzione

Introduzione

Determinare la residenza fiscale di una persona fisica è una delle questioni più delicate del diritto tributario italiano. Chi vive o lavora all’estero potrebbe, infatti, continuare a essere considerato residente ai fini fiscali in Italia e, di conseguenza, venire tassato su tutti i redditi ovunque prodotti. La situazione è resa più complessa dalle continue riforme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Un errore di valutazione può portare a accertamenti retroattivi, sanzioni pesanti, interessi e perfino responsabilità penale per dichiarazioni infedeli.

L’articolo che segue nasce proprio per chiarire le regole e le presunzioni legali che comportano la permanenza della residenza fiscale in Italia. Approfondiremo i criteri introdotti dalla riforma del dicembre 2023, illustrati nel D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, che ha riscritto l’art. 2 del TUIR definendo la residenza mediante quattro criteri alternativi (residenza civilistica, domicilio, presenza fisica e iscrizione nelle anagrafi) e trasformando l’iscrizione all’anagrafe da presunzione assoluta a presunzione relativa . Verrà analizzato anche l’art. 2, comma 2‑bis, che stabilisce la presunzione di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata , il D.M. 4 maggio 1999 (black list) che elenca tali giurisdizioni e il decreto del 20 luglio 2023 che ha eliminato la Svizzera da questa lista con effetti dal 2024 .

Perché è fondamentale? Invertire la presunzione legale richiede prove concrete: documenti che attestino la dimora abituale all’estero, l’effettivo trasferimento del centro degli interessi familiari e personali e l’assenza di legami economici rilevanti in Italia. Senza una corretta strategia difensiva, l’onere della prova può risultare insormontabile.

L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con competenze specifiche nel diritto bancario e tributario. Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’avvocato Monardo offre soluzioni integrate a cittadini e imprese in difficoltà con il Fisco.

Lo studio fornisce:

  • Analisi tecnica degli atti: verifica preliminare della legittimità degli avvisi di accertamento, delle cartelle di pagamento e di tutti gli atti impositivi, per individuare vizi formali o sostanziali.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di ricorsi avanti alle Corti di giustizia tributaria, con richiesta di sospensione e annullamento degli atti illegittimi.
  • Sospensive e trattative: presentazione di istanze di sospensione dell’esecuzione, rateizzazioni e trattative per definizioni agevolate.
  • Piani di rientro e soluzioni concorsuali: consulenza per rottamazioni, concordati preventivi o piani del consumatore, con eventuali accordi di ristrutturazione dei debiti.
  • Soluzioni stragiudiziali: definizioni bonarie, autodenuncia e adesione agli istituti di cooperazione volontaria.

L’ampio network di professionisti consente allo studio di operare su tutto il territorio nazionale, sia in fase amministrativa che giudiziale. Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di essere considerato residente fiscale in Italia nonostante il tuo trasferimento, è fondamentale agire immediatamente. Ogni giorno perso può significare maggiori sanzioni e più difficoltà nella raccolta delle prove.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Nozioni civilistiche di residenza e domicilio

Il punto di partenza è l’art. 43 del Codice civile, secondo cui:

  • Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
  • Domicilio: luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.

La distinzione è rilevante perché, fino al 31 dicembre 2023, il concetto di domicilio fiscale faceva riferimento al centro degli interessi economico‑patrimoniali. Molte sentenze (ad esempio Cass. n. 16954/2022, n. 18702/2021, n. 11620/2021) davano prevalenza agli interessi economici nel determinare il domicilio , mentre le relazioni affettive e familiari venivano considerate solo unitamente ad altri elementi.

1.2 La riforma della residenza fiscale (D.Lgs. 209/2023)

L’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 ha sostituito integralmente l’art. 2, comma 2, del TUIR. La nuova formulazione, applicabile dal 1º gennaio 2024, prevede che siano considerati fiscalmente residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • hanno la residenza civilistica (dimora abituale) nel territorio dello Stato;
  • hanno il domicilio, definito come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari ;
  • sono fisicamente presenti in Italia (criterio innovativo, che considera anche le frazioni di giorno);
  • risultano iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente; tale iscrizione costituisce una presunzione relativa, superabile con prova contraria .

Questa riforma ha ampliato i criteri di collegamento, introducendo la presenza fisica come criterio autonomo e spostando l’attenzione del domicilio dalle relazioni economiche a quelle personali e familiari . Per i periodi d’imposta precedenti al 2024 continua ad applicarsi la disciplina previgente, basata sul centro degli affari e degli interessi vitali .

1.3 La presunzione relativa per i Paesi a fiscalità privilegiata

Il comma 2‑bis dell’art. 2 TUIR, introdotto nel 2007 e non modificato dalla riforma del 2023, stabilisce che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani che si cancellano dalle anagrafi della popolazione residente e si trasferiscono in Stati o territori non inclusi nella white list individuata con decreto ministeriale . Tale norma crea una presunzione legale relativa: il contribuente è considerato residente in Italia fino a quando non dimostra di aver effettivamente trasferito la propria residenza all’estero.

1.3.1 Il D.M. 4 maggio 1999 (c.d. “black list”)

L’elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato è contenuto nel Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella G.U. n. 107 del 10 maggio 1999. Il decreto indica numerosi Stati e territori, tra cui Alderney, Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Bahama, Barbados, Guernsey, Hong Kong, Jersey, Liechtenstein, Panama, Singapore, Tonga, Vanuatu e altri. L’iscrizione del contribuente all’AIRE, unita al trasferimento in uno di questi Paesi, comporta l’applicazione della presunzione di residenza in Italia. Nel corso degli anni l’elenco è stato aggiornato: il D.M. 20 luglio 2023 ha eliminato la Svizzera dall’elenco, con effetto dal periodo d’imposta 2024 . La Svizzera, dunque, non è più considerata Paese black list per le persone fisiche, e la presunzione di cui al comma 2‑bis non si applica ai trasferimenti in questo Paese a partire dal 2024 .

1.3.2 Onere della prova e giurisprudenza

La presunzione di residenza comporta una inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l’effettività del trasferimento. La Cassazione ha più volte precisato che il giudice è tenuto a valutare attentamente la documentazione prodotta dal contribuente; ad esempio, l’ordinanza n. 19410/2018 ha censurato la decisione di merito che si era limitata ad affermare la validità dell’avviso di accertamento senza esaminare le prove prodotte (contratti di affitto, utenze, carta di credito, ecc.) .

Più recentemente la sentenza n. 14484/2024 ha ribadito che l’onere della prova grava sul contribuente che si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata e che tale presunzione opera anche se il trasferimento avviene non direttamente dall’Italia ma da un Paese terzo . Nella stessa pronuncia la Corte ha confermato che l’elenco dei Paesi black list individuato dal decreto del 1999 si applica anche a questi casi e che il contribuente deve fornire la prova dell’effettiva permanenza all’estero .

La sentenza n. 19843/2024 (Sez. V) ha invece chiarito che la nuova definizione di domicilio introdotta dal D.Lgs. 209/2023 non può essere applicata retroattivamente: per i periodi anteriori al 2024 continua a valere il criterio del centro degli interessi economici e vitali . Questo principio impedisce all’Agenzia delle Entrate di estendere il nuovo concetto di domicilio a situazioni passate.

1.4 Residenza delle società: la presunzione di “esterovestizione”

Sebbene l’obiettivo principale di questo articolo sia la residenza delle persone fisiche, è utile ricordare la disciplina relativa alle società estere eterodirette. L’art. 73 del TUIR stabilisce che sono considerati residenti le società che hanno sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in Italia . Il comma 5‑bis introduce una presunzione di residenza (c.d. esterovestizione) per le società estere con organi amministrativi formati in maggioranza da soggetti residenti o controllate da soggetti residenti. La recente sentenza Cass. n. 23707/2025 ha confermato che la sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui vengono assunte le decisioni strategiche e che spetta al contribuente dimostrare l’effettiva localizzazione all’estero. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si applica sia alle società sia alle persone fisiche.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

In caso di contestazione della residenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate notifica un processo verbale di constatazione (PVC) seguito da un avviso di accertamento. Di seguito i passaggi più rilevanti:

  1. Notifica del PVC: la Guardia di Finanza o l’ufficio accertatore recapita al contribuente il processo verbale con i rilievi relativi alla residenza. In questa fase è possibile presentare osservazioni entro 60 giorni (art. 12, comma 7, L. 212/2000).
  2. Avviso di accertamento: trascorsi 60 giorni dalla notifica del PVC, l’Agenzia emette l’avviso. L’atto deve indicare i motivi dell’accertamento, le prove raccolte e le norme violate. La mancata motivazione è causa di nullità.
  3. Termine per il ricorso: il contribuente può impugnare l’avviso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’atto depositando un’istanza cautelare.
  4. Mediazione e adesione: per gli atti di valore fino a 50.000 € si applica la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 546/1992; in alternativa, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione.
  5. Fase giudiziale: se la mediazione fallisce, il processo prosegue davanti alla Corte di giustizia tributaria. In caso di soccombenza, la parte interessata può proporre appello e, successivamente, ricorso per Cassazione.
  6. Esecuzione: l’avviso di accertamento è esecutivo trascorsi 60 giorni; le somme richieste devono essere pagate o garantite. Nel caso di impugnazione l’esecuzione può essere sospesa dal giudice tributario.

2.1 Termini e decadenze

L’azione accertatrice è soggetta ai termini di decadenza previsti dal D.P.R. 600/1973. In generale l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo anno se non è stata presentata. Per i contribuenti trasferiti in Paesi black list, l’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 prevede il raddoppio dei termini; tuttavia questa norma non è più applicabile alla Svizzera a partire dal periodo d’imposta 2024 .

2.2 Diritti del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) garantisce numerose tutele, tra cui:

  • il diritto a essere informato sui motivi dell’accertamento;
  • la possibilità di presentare memorie difensive e documentazione integrativa;
  • il contraddittorio preventivo obbligatorio nei casi di controlli in materia di imposte sui redditi e IVA;
  • il diritto a un giudice imparziale e al rispetto del giusto processo;
  • l’accesso agli atti dell’Amministrazione finanziaria.

3 Difese e strategie legali

Superare la presunzione di residenza fiscale richiede una prova contraria robusta e coerente. Di seguito le principali strategie operative.

3.1 Raccolta e organizzazione delle prove

Il contribuente deve dimostrare che durante il periodo d’imposta contestato:

  • Dimora abituale all’estero: contratto di locazione o proprietà dell’abitazione, bollette intestate, atti di iscrizione scolastica dei figli.
  • Centro degli interessi personali e familiari: residenza del nucleo familiare, iscrizione dei figli a scuole estere, iscrizione a club o associazioni locali.
  • Assenza di legami economici rilevanti in Italia: vendita o affitto dell’abitazione italiana, chiusura di conti correnti o spostamento dei conti all’estero, cessazione di cariche sociali in società italiane.
  • Integrazione nella comunità estera: contratto di lavoro o certificazioni fiscali del Paese ospitante, tessera sanitaria straniera, versamento di contributi previdenziali esteri.

È opportuno predisporre un dossier cronologico contenente tutti i documenti che attestano la permanenza all’estero (bollette, ricevute, biglietti aerei, contratti, iscrizioni a enti locali). Le prove devono coprire l’intero periodo d’imposta; lacune documentali possono essere sfruttate dall’Agenzia per dimostrare la presenza in Italia.

3.2 Dimostrazione del trasferimento effettivo

Per i Paesi inclusi nella black list, l’onere della prova è più gravoso. La giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri di aver trasferito il proprio centro degli interessi vitali all’estero e di non aver mantenuto in Italia né la residenza né il domicilio ai sensi dell’art. 43 c.c. Le prove più efficaci comprendono:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Paese ospitante;
  • iscrizione all’anagrafe locale e permesso di soggiorno;
  • certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera;
  • iscrizione all’AIRE e certificazione del consolato italiano.

3.3 Contestazione della presunzione “black list”

Il contribuente può contestare l’applicazione dell’art. 2, comma 2‑bis, quando:

  • Il Paese non è più presente nella black list (es. Svizzera dal 2024 ). In tal caso la presunzione non opera e spetta all’Agenzia delle Entrate provare la residenza in Italia.
  • Il trasferimento avviene da un Paese terzo non black list: la Cassazione ha stabilito che la presunzione opera anche in questa ipotesi , ma il contribuente può eccepire l’inapplicabilità qualora il periodo contestato sia antecedente all’inserimento del Paese nella lista.
  • Mancata motivazione dell’avviso: l’atto deve indicare in modo preciso gli indizi su cui si fonda l’accertamento; se la motivazione è generica, può essere impugnato.

3.4 Eccezione di illegittimità costituzionale

In alcuni casi è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. Ad esempio, nel 2019 la Corte ha dichiarato incostituzionali alcune norme su limitazioni alla compensazione tributaria, segno che le presunzioni legali devono rispettare il principio di ragionevolezza. Anche per l’art. 2, comma 2‑bis, la difesa potrebbe eccepire violazioni dei princìpi di uguaglianza e capacità contributiva.

4 Strumenti alternativi per regolarizzare la posizione

Oltre al contenzioso, esistono strumenti che consentono di definire la propria posizione con il Fisco in modo agevolato. Di seguito quelli più rilevanti:

StrumentoDescrizioneBenefici
Rottamazione dei ruoliConsente di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi di mora. La legge di bilancio 2024 ha previsto la “rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31/12/2023.Riduzione dell’importo da pagare e dilazione fino a 18 rate.
Definizione agevolata degli accertamentiPermette di chiudere le controversie con l’Agenzia versando una percentuale dell’imposta accertata entro termini stabiliti.Riduzione delle sanzioni e abbattimento del contenzioso.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazionePrevisti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consentono a privati e imprenditori sotto soglia di ristrutturare i debiti, compresi quelli tributari.Sospensione delle azioni esecutive, rateizzazione a lungo termine e possibilità di falcidia.
EsdebitazioneAl termine della procedura di liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012) è possibile ottenere l’esdebitazione dai debiti fiscali residui.Cancellazione definitiva dei debiti non soddisfatti.
Concordato preventivo biennaleIntrodotto dalla riforma fiscale, permette ad autonomi e imprese di concordare con l’Agenzia un’imposta forfettaria per i due anni successivi, evitando accertamenti.Previsione certa del carico fiscale e riduzione dei controlli.

4.1 Accordi con il Fisco: la cooperative compliance

Dal 2022 esiste un regime di collaborazione volontaria (cooperative compliance) che consente alle grandi imprese di instaurare un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Sebbene non sia rivolto alle persone fisiche, il meccanismo dimostra l’orientamento verso un rapporto collaborativo basato sulla trasparenza. Presentare spontaneamente documenti e spiegazioni all’Agenzia, anche fuori da questo regime, può costituire elemento favorevole nella valutazione della buona fede.

5 Errori comuni e consigli pratici

  1. Trasferirsi senza iscriversi all’AIRE: la cancellazione dall’anagrafe italiana è condizione formale indispensabile per non essere considerati residenti; il mancato aggiornamento comporta l’applicazione della presunzione di residenza.
  2. Mantenere legami economici in Italia: l’intestazione di immobili, la presenza di conti correnti, l’amministrazione di società o la disponibilità di autovetture sono indici che fanno propendere per la residenza italiana. È consigliabile valutare la cessione o la gestione tramite soggetti terzi.
  3. Non documentare la presenza all’estero: scontrini, biglietti di viaggio e registrazioni elettroniche costituiscono prova utile; le lacune documentali indeboliscono la difesa.
  4. Sottovalutare i controlli incrociati: grazie agli accordi di scambio di informazioni, l’Agenzia delle Entrate riceve dati bancari e fiscali dai Paesi esteri. Dichiarazioni non coerenti possono emergere facilmente.
  5. Ignorare i termini processuali: i 60 giorni per presentare il ricorso decorrono dalla notifica e non sono prorogabili. È fondamentale affidarsi a un professionista per evitare decadenze.
  6. Confondere domicilio e residenza: dal 2024 il domicilio fiscale coincide con il luogo delle relazioni personali; prima era il centro degli interessi economici. Applicare il criterio sbagliato può compromettere la difesa .

6 Tabelle riepilogative

6.1 Criteri di residenza fiscale dal 2024 (art. 2 TUIR)

CriterioDescrizionePresunzione
Residenza civilisticaDimora abituale nel territorio italiano; si desume dalle iscrizioni anagrafiche e dalle prove di abitazione.Nessuna presunzione: va dimostrata dalla PA.
DomicilioLuogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari ; criteri affettivi prevalgono su quelli economici.Nessuna presunzione; valutazione caso per caso.
Presenza fisicaPresenza nel territorio italiano per oltre metà dell’anno, includendo frazioni di giorno .L’Amministrazione può utilizzare registrazioni di accessi, telepass, carte di credito.
Iscrizione anagraficaIscrizione nelle anagrafi per la maggior parte del periodo d’imposta. È presunzione relativa superabile con prova contraria .Il contribuente può dimostrare di risiedere effettivamente all’estero.

6.2 Trasferimento in Paesi black list (art. 2, comma 2‑bis TUIR)

ElementoDettaglioRiferimento
Soggetti interessatiCittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto di white list .Art. 2, comma 2‑bis TUIR
ConseguenzaSi presumono residenti in Italia salvo prova contraria.Art. 2, comma 2‑bis TUIR
Onere della provaInversione dell’onere a carico del contribuente; deve dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza .Cass. n. 14484/2024
Black listElenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999; la Svizzera è stata eliminata con effetto dal 2024 .D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 20 luglio 2023
EffettiApplicazione del raddoppio dei termini di accertamento (fino al 2023) e delle sanzioni aggravate.Art. 12, D.L. 78/2009

6.3 Termini processuali

FaseTermineNormativa
Presentazione osservazioni al PVC60 giorni dalla notificaArt. 12, comma 7, L. 212/2000
Ricorso contro l’avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (30 giorni in caso di adesione)D.Lgs. 546/1992
Mediazione obbligatoria90 giorni dalla presentazione del reclamoD.Lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo gradoD.Lgs. 546/1992

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Sono iscritto all’AIRE ma ho ancora un immobile in Italia: rischio la presunzione di residenza?
Sì, l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente. Possedere un immobile e utilizzarlo abitualmente può essere indice di residenza. Occorre dimostrare che l’immobile è affittato o non utilizzato, e che la dimora abituale è all’estero.

2. Il solo possesso di un conto corrente in Italia è indice di residenza?
Il possesso di conti bancari italiani non comporta automaticamente la residenza fiscale. Tuttavia, se il conto è operativo (per es. per ricevere redditi o pagare spese quotidiane) può essere considerato elemento indiziario. È consigliabile chiudere o ridurre i conti italiani e aprirne uno nel Paese di effettiva residenza.

3. Come viene calcolata la “presenza fisica”?
Dal 2024 la presenza fisica è un criterio autonomo: se si rimane in Italia per più di 183 giorni, anche sommando frazioni di giorno, si è considerati residenti . I giorni si contano dalla mezzanotte di ogni giorno di permanenza.

4. La riforma 2023 si applica anche ai periodi d’imposta precedenti?
No. La Cassazione ha stabilito che la nuova definizione di domicilio non è retroattiva e si applica solo dal 2024 .

5. Cosa succede se mi trasferisco in un Paese black list da un altro Paese?
La presunzione di residenza si applica anche se il trasferimento in un Paese black list avviene da un Paese terzo . Il contribuente dovrà comunque dimostrare l’effettivo trasferimento.

6. Ho trasferito la residenza in Svizzera nel 2024. Devo comunque provare qualcosa?
Dal 2024 la Svizzera è stata esclusa dalla black list . L’onere della prova torna quindi all’Amministrazione finanziaria, ma è prudente conservare documentazione che attesti la dimora abituale e il centro degli interessi personali e familiari in Svizzera.

7. Quante prove devo produrre per vincere la presunzione?
Non esiste un numero prefissato; la prova deve essere grave, precisa e concordante. È consigliabile fornire ogni documento utile a dimostrare la vita quotidiana all’estero: contratti di lavoro, pagamenti delle utenze, iscrizioni scolastiche, tessere sanitarie, ricevute fiscali e iscrizione a club locali.

8. Posso regolarizzare la mia posizione prima che arrivi un accertamento?
Sì. È possibile aderire a definizioni agevolate (rottamazioni) per i carichi pregressi o presentare un’istanza di “cooperative compliance” se si è un contribuente di grandi dimensioni. Puoi anche valutare l’autodenuncia con pagamento spontaneo per mitigare le sanzioni.

9. Quali sono le sanzioni se vengo considerato residente?
Se il Fisco dimostra la residenza in Italia, saranno recuperate le imposte dovute su tutti i redditi mondiali con sanzioni dal 90 al 180 % dell’imposta non versata, oltre interessi di mora. Nel caso di occultamento rilevante potrebbe essere contestato il reato di omessa o infedele dichiarazione.

10. Ho dei figli minorenni che studiano in Italia: questo incide sulla mia residenza?
La presenza di figli minorenni in Italia è un indice rilevante, soprattutto se il loro mantenimento avviene attraverso redditi prodotti dal genitore all’estero. Occorrerà dimostrare che la residenza familiare è stabilmente all’estero e che la permanenza dei figli è temporanea (per esempio per motivi di studio).

11. Cosa accade se non presento ricorso in tempo?
L’avviso di accertamento diventa definitivo e il debito risulta esecutivo. In mancanza di pagamento si attivano procedure di riscossione coattiva (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti), con rischio di sequestro dei beni in Italia. Per questo è essenziale rivolgersi subito a un professionista.

12. Il rientro in Italia per brevi periodi compromette la residenza estera?
Brevi soggiorni non impediscono il riconoscimento della residenza estera. Tuttavia, se la somma dei giorni trascorsi in Italia supera 183 giorni l’anno, si applica il criterio della presenza fisica. È importante conservare biglietti e prove dei periodi trascorsi all’estero.

13. Come influisce il lavoro da remoto (smart working)?
La legge delega fiscale del 2023 richiede che la definizione di residenza tenga conto del lavoro agile. In assenza di un contratto di lavoro nel Paese estero, il lavoro svolto per un datore italiano può essere interpretato come indizio di residenza in Italia, specie se avviene in Italia. È consigliabile formalizzare un contratto estero e dimostrare che l’attività è svolta fuori dall’Italia.

14. Posso trasferire la residenza in più Paesi durante l’anno?
La residenza fiscale riguarda la maggior parte del periodo d’imposta. È possibile essere considerati residenti in Italia anche se si divide l’anno tra più Stati. Alcune convenzioni contro le doppie imposizioni (es. con l’Argentina) prevedono regole specifiche per determinare la residenza nei casi di soggiorni plurimi.

15. Le convenzioni contro le doppie imposizioni possono prevalere sulla presunzione?
Sì. In presenza di una convenzione (DTC) l’art. 169 del TUIR prevede che la norma convenzionale prevalga sulla normativa interna, a condizione che il contribuente dimostri la residenza nell’altro Stato secondo i criteri convenzionali. La convenzione può quindi escludere l’applicazione dell’art. 2, comma 2‑bis.

16. Se sono cittadino straniero iscritto all’anagrafe italiana, posso essere considerato residente?
Sì. La normativa sulla presunzione di residenza black list si applica solo ai cittadini italiani. Tuttavia i criteri generali dell’art. 2 (residenza, domicilio, presenza fisica, iscrizione anagrafica) si applicano a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla cittadinanza .

17. Quali sono gli effetti penali?
Se il contribuente omette di dichiarare redditi esteri pur essendo considerato fiscalmente residente in Italia, può essere indagato per omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) o dichiarazione infedele (art. 4). La pena può arrivare a 4 anni di reclusione. Regolarizzare tempestivamente la posizione riduce il rischio penale.

18. È possibile chiedere l’autotutela?
Sì. L’autotutela è lo strumento con cui l’amministrazione può annullare d’ufficio un atto illegittimo o infondato. Presentare un’istanza di autotutela, con documenti probatori allegati, può evitare l’avvio di un contenzioso.

19. L’Agenzia può utilizzare dati di geolocalizzazione?
Sì. Le banche dati dell’Agenzia possono includere informazioni sulle transazioni con carte di credito, passaggi al telepass, accessi alle reti telefoniche. Tali elementi concorrono a dimostrare la presenza fisica in Italia.

20. Le sentenze straniere sono rilevanti?
Le decisioni di giudici esteri possono essere utilizzate come prova (es. riconoscimento di residenza fiscale all’estero), ma non vincolano l’Agenzia italiana. È comunque utile presentarle in giudizio.

8 Simulazioni pratiche

8.1 Presunzione di residenza e recupero d’imposta

Esempio 1 – Trasferimento in Monaco (Paese black list):
Tizio si trasferisce nel Principato di Monaco nel 2022. Si iscrive all’AIRE ma non chiude il conto corrente in Italia, mantiene un appartamento sfitto e continua a percepire canoni di locazione. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento per l’anno 2023, sostenendo che Tizio è ancora residente in Italia. Il reddito estero non dichiarato ammonta a 150.000 €. L’aliquota IRPEF media del 38 % comporta un’imposta dovuta di 57.000 €. Con le sanzioni (100 % dell’imposta) e gli interessi (5 %), il debito complessivo sale a circa 120.000 €. Se Tizio avesse dimostrato con prove concrete l’effettivo trasferimento (contratto di lavoro monegasco, affitto dell’immobile italiano, assenza di presenze in Italia), avrebbe potuto invertire la presunzione.

Esempio 2 – Presenza fisica senza iscrizione anagrafica:
Caia vive in Francia per la maggior parte del 2024 ma non si cancella dall’anagrafe italiana. Torna in Italia per 190 giorni sparsi durante l’anno e rimane iscritta nell’anagrafe italiana. Il Fisco considera Caia residente in Italia ai sensi dei criteri di presenza fisica e iscrizione anagrafica . Pur lavorando in Francia, dovrà dichiarare in Italia tutti i redditi esteri. La differenza di imposta (tra Francia e Italia) potrà essere recuperata tramite credito d’imposta ma, in assenza di documentazione, il rischio di doppia imposizione è elevato.

Esempio 3 – Trasferimento in Svizzera post 2024:
Giulio si trasferisce in Svizzera nel 2024 dopo l’eliminazione del Paese dalla black list . Si iscrive all’AIRE, lavora per una società svizzera e chiude tutte le posizioni in Italia. Nel 2026 un’indagine verifica l’effettivo trasferimento. Essendo la Svizzera fuori dalla black list, l’onere della prova ricade sull’Agenzia. Giulio produce documenti sulla residenza e viene considerato residente svizzero. L’esito positivo gli permette di evitare l’imposizione in Italia e di beneficiare dell’aliquota svizzera del 20 %. Se, al contrario, avesse mantenuto interessi economici in Italia (ad esempio partecipazioni sociali), la prova contraria dell’Agenzia avrebbe potuto riportare la residenza in Italia.

Conclusione

La disciplina della residenza fiscale è complessa e in continua evoluzione. La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023, le modifiche alla definizione di domicilio e l’introduzione del criterio della presenza fisica hanno reso più stringente il controllo dei movimenti transnazionali. Al contempo, l’art. 2, comma 2‑bis e il D.M. 4 maggio 1999 continuano a prevedere una presunzione di residenza per i cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, presunzione che può essere superata solo con prove puntuali e coerenti .

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione confermano che:

  • La nuova definizione di domicilio si applica solo dal 2024 ;
  • L’onere della prova grava sul contribuente che si trasferisce in un Paese black list ;
  • La presunzione opera anche nei trasferimenti da Paesi terzi, e si applica finché lo Stato rimane nell’elenco ;
  • L’eliminazione della Svizzera dalla black list sposta l’onere della prova sull’Amministrazione .

In questo scenario, agire tempestivamente è cruciale. Verificare la propria posizione, raccogliere prove prima della notifica dell’accertamento e predisporre una strategia difensiva possono fare la differenza tra il riconoscimento della residenza estera e l’applicazione di imposte e sanzioni pesantissime. La collaborazione con professionisti esperti consente di individuare la soluzione più adatta, sia sul piano giudiziale sia su quello stragiudiziale.

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