Introduzione: perché la residenza fiscale è al centro delle controversie
Il tema della residenza fiscale è diventato uno dei nodi più delicati del diritto tributario italiano, soprattutto per i cittadini che hanno trasferito la propria dimora all’estero e si sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Le regole sulla residenza sono la chiave per determinare dove devono essere pagate le imposte: essere considerati fiscalmente residenti in Italia comporta la tassazione di tutti i redditi, mentre la residenza estera consente di assoggettare a tributo solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli, contestando spesso la presunta fittizia residenza estera di contribuenti iscritti all’AIRE. Ciò avviene perché la semplice iscrizione all’AIRE non basta a escludere la residenza fiscale in Italia, e un accertamento può portare a pesanti richieste di imposte, sanzioni e interessi.
L’importanza della materia è acuita dalla riforma della residenza fiscale introdotta dal decreto legislativo 209/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, che ha modificato l’art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) ridefinendo i criteri di collegamento e introducendo un nuovo concetto di domicilio. Allo stesso tempo, sono state emanate numerose sentenze della Corte di cassazione e circolari dell’Agenzia delle Entrate che forniscono linee guida concrete su come provare la residenza estera o, al contrario, su come dimostrare che il centro degli interessi rimane in Italia. La posta in gioco è elevata: i contribuenti rischiano la tassazione retroattiva degli ultimi anni e l’applicazione di sanzioni elevate, mentre l’amministrazione deve evitare contestazioni infondate o tardive.
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Contesto normativo: evoluzione della residenza fiscale
1. La disciplina precedente al 2024
Prima della riforma del 2023, la residenza fiscale delle persone fisiche era determinata dall’art. 2 del Tuir in base a tre criteri:
1. Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR) per la maggior parte del periodo d’imposta;
2. Residenza “civile” ai sensi dell’art. 43 c.c., intesa come dimora abituale;
3. Domicilio ai sensi dell’art. 43 c.c., identificato dalla giurisprudenza come il luogo in cui si trovava il “centro degli interessi vitali ed economici” del soggetto.
Se ricorreva anche uno solo dei tre criteri per almeno 183 giorni (anche non consecutivi), il contribuente era considerato residente. L’iscrizione all’AIRE, di per sé, non bastava a escludere la residenza; la Corte di cassazione affermava che l’accertamento dell’effettivo trasferimento di residenza all’estero richiedeva l’esame del complesso delle circostanze e della destinazione degli interessi economici e familiari . In particolare, la Cass. 28072/2023 ha ribadito che l’iscrizione all’AIRE è un elemento meramente formale: per escludere la residenza in Italia occorre dimostrare di aver trasferito l’effettivo centro degli interessi personali e lavorativi all’estero .
Nel caso di trasferimento in Paesi inclusi nelle black list (art. 2, comma 2-bis Tuir), sussisteva una presunzione legale di residenza in Italia: il contribuente doveva provare che non era più fiscalmente residente. La Corte di cassazione ha riconosciuto che la presunzione opera anche quando il contribuente si trasferisce in un Paese “black list” da un terzo Stato e non direttamente dall’Italia . Per superare la presunzione servivano prove sostanziali, non solo formali; ad esempio, nel caso di un cittadino italiano che dichiarava di risiedere a Monaco, le prove di iscrizione all’AIRE, patente monegasca e contratti di affitto estero non bastavano, se altri elementi (utenze, spese, telepass, ecc.) dimostravano la permanenza in Italia .
2. La riforma introdotta dal D.Lgs. 209/2023 e la nuova definizione di domicilio
Il decreto legislativo 209/2023, attuativo della legge delega 111/2023, ha ridefinito l’art. 2 del Tuir a partire dal 1° gennaio 2024. La novità principale è la revisione del domicilio, che non coincide più con il centro degli interessi economici ma con il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari; tale modifica intende allineare il diritto interno ai principi europei e OCSE . L’art. 2, nel testo vigente, considera fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta:
| Criterio (2024) | Descrizione e fonti | Ricadute pratiche |
|---|---|---|
| Residenza “anagrafica” | Iscrizione nell’APR per oltre 183 giorni; costituisce una presunzione relativa, superabile con prova contraria . | Il contribuente iscritto all’APR è presumibilmente residente, ma può dimostrare il contrario; è essenziale cancellarsi dall’APR quando ci si trasferisce all’estero. |
| Residenza “civile” | Dimora abituale ai sensi dell’art. 43 c.c.; rileva il luogo in cui la persona trascorre stabilmente le proprie giornate. | Chi continua ad abitare in Italia nonostante l’iscrizione all’AIRE resta residente fiscale. |
| Domicilio (nuova definizione) | È il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari; non più il centro degli interessi economici. La riforma evidenzia che per cancellare il domicilio in Italia occorre trasferire anche i legami familiari all’estero . | Tenere la famiglia o la vita relazionale in Italia comporta la permanenza del domicilio e quindi la residenza fiscale. |
| Presenza fisica | Presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, anche non continuativa; basta il numero complessivo di giorni . | Le giornate trascorse in Italia (anche non consecutive) vengono sommate; se superano 183, la persona è residente. |
| Presunzione per Paesi black list | Chi si trasferisce in Paesi a fiscalità privilegiata è considerato residente fino a prova contraria. | Bisogna dimostrare concretamente di aver stabilito la residenza nel Paese estero. |
Per facilitare la comprensione dei quattro criteri di residenza introdotti dal D.Lgs. 209/2023, l’immagine seguente illustra in forma schematica i diversi elementi (residenza anagrafica, residenza civile, domicilio e presenza fisica) con simboli evocativi. Sebbene non contenga testo, la grafica aiuta a visualizzare le diverse sfaccettature della nuova disciplina.
Dal confronto con la disciplina precedente emerge che la riforma ha ampliato i criteri (introducendo la presenza fisica) e ha trasformato la residenza anagrafica in una presunzione relativa, mentre prima aveva carattere assoluto. Inoltre, è stata abrogata la definizione economica di domicilio e sostituita con una nozione incentrata sui legami familiari; ciò significa che un contribuente può mantenere interessi economici in Italia ma non essere più residente se ha spostato la famiglia e la propria vita quotidiana all’estero .
La riforma non ha effetto retroattivo. La Corte di cassazione ha chiarito che per i periodi anteriori al 2024 continua a valere il concetto tradizionale di domicilio come centro degli interessi economici . Pertanto, i contenziosi riguardanti anni precedenti dovranno ancora misurarsi con la giurisprudenza precedente.
3. La circolare 20/E 2024 dell’Agenzia delle Entrate
Per fornire indicazioni operative, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 20/E del 4 novembre 2024. Nel documento l’amministrazione chiarisce che l’obiettivo della riforma è allineare la normativa italiana ai principi internazionali e che i quattro criteri di residenza sono alternativi e autonomi: se ne basta uno perché il soggetto sia considerato residente . La circolare sottolinea che l’APR costituisce solo una presunzione e che la presenza fisica va calcolata sommando tutti i giorni trascorsi in Italia, anche se non consecutivi . Viene inoltre precisato che la riforma non è retroattiva e che per i periodi precedenti si applicano ancora le regole precedenti .
4. Il contraddittorio preventivo generalizzato: D.Lgs. 219/2023
Un’altra novità rilevante per i contribuenti è l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato nello Statuto del contribuente (art. 6‑bis), operata dal D.Lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024. Tale norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . Fanno eccezione gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale .
La procedura si svolge in questo modo:
- Invio dello schema di atto: l’ufficio trasmette al contribuente una bozza di atto impositivo (avviso di accertamento, irrogazione sanzioni, ecc.) contenente gli elementi essenziali della pretesa .
- Termine di 60 giorni: il contribuente dispone di 60 giorni per presentare controdeduzioni, produrre documenti o chiedere l’accesso agli atti . Durante questo periodo l’ufficio non può emettere l’atto definitivo.
- Proroga dei termini: se il termine di decadenza per la notifica dell’atto è troppo vicino alla scadenza del contraddittorio, esso viene prorogato di 120 giorni per consentire la partecipazione effettiva .
- Motivazione rafforzata: l’atto conclusivo deve tenere conto delle osservazioni presentate; la motivazione deve indicare i motivi per cui le difese del contribuente sono state respinte .
Questa procedura crea un dialogo obbligatorio tra fisco e contribuente prima dell’emissione dell’atto, offrendo maggiori garanzie e la possibilità di evitare contenziosi inutili. Nel contesto delle contestazioni sulla residenza fiscale, il contraddittorio preventive permette al contribuente di fornire già in fase amministrativa le prove della propria residenza estera, potendo convincere l’ufficio a rinunciare all’accertamento o ridurre la pretesa.
Giurisprudenza recente: casi pratici e principi consolidati
La Corte di cassazione ha affrontato numerosi casi di presunta residenza fittizia all’estero. Di seguito vengono riepilogate le decisioni più significative degli ultimi anni, utili per comprendere i criteri di valutazione e orientare le difese.
Cass. 19843/2024 – Il principio di irretroattività della riforma
La sentenza Cass. 19843/2024 ha confermato che la riforma della residenza fiscale introdotta dal D.Lgs. 209/2023 non si applica retroattivamente. La Corte ha esaminato un caso riguardante un imprenditore che dichiarava di essersi trasferito a Montecarlo. Poiché l’accertamento riguardava anni precedenti al 2024, la Corte ha applicato la disciplina previgente: per stabilire il domicilio occorre verificare dove è situato il centro degli interessi economici e se il contribuente ha mantenuto la presenza e gli affetti in Italia . La decisione ribadisce che la nuova definizione di domicilio basata sui rapporti personali non può essere utilizzata per accertamenti relativi a periodi antecedenti.
Cass. 28072/2023 – L’iscrizione all’AIRE non basta
Nella sentenza Cass. 28072/2023, la Corte ha affermato che l’iscrizione all’AIRE non è sufficiente a provare la residenza estera; occorre dimostrare il concreto trasferimento del centro degli interessi personali ed economici . Nel caso concreto, il contribuente aveva mantenuto la proprietà dell’abitazione in Italia, dove viveva la famiglia, e continuava a svolgere attività economica nel territorio; l’Agenzia delle Entrate ha quindi legittimamente ritenuto che il soggetto fosse ancora residente, con conseguente tassazione dei redditi prodotti all’estero. La sentenza richiama i principi di prova: spetta al contribuente fornire evidenze (contratti di lavoro, bollette, scuola dei figli, ecc.) idonee a provare l’effettivo trasferimento all’estero.
Cass. 35284/2023 – Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni
Questa sentenza riguarda un lavoratore residente negli Emirati Arabi Uniti, Paese privo di imposta personale, che era stato considerato dall’Agenzia delle Entrate come residente in Italia in virtù della presunzione per Paesi a fiscalità privilegiata. La Corte ha stabilito che la presunzione può essere superata applicando i criteri della Convenzione contro le doppie imposizioni: non è necessario che il contribuente sia effettivamente tassato nel Paese estero; è sufficiente che sia potenzialmente soggetto a imposta secondo la legislazione locale . L’art. 15 della Convenzione con gli Emirati attribuisce infatti la potestà esclusiva di tassare i redditi da lavoro allo Stato di residenza ; pertanto l’Italia non può pretendere le imposte su tali redditi. Questa sentenza è rilevante perché dimostra che, anche in presenza della presunzione di residenza, le norme pattizie internazionali possono prevalere.
Cass. 14484/2024 – Presunzione in Paesi black list e onere della prova
La decisione Cass. 14484/2024 riguarda un cittadino che si era trasferito nel Principato di Monaco, rientrante fra i Paesi a fiscalità privilegiata. La Corte ha chiarito che la presunzione di residenza in Italia opera anche se il trasferimento avviene da un Paese terzo (non direttamente dall’Italia) e che l’onere della prova grava interamente sul contribuente . Nel caso concreto, le prove prodotte (attestazioni di residenza monegasca, contratti di affitto, iscrizione all’AIRE) sono state ritenute insufficienti, perché non dimostravano l’effettivo spostamento della vita personale e dei rapporti familiari all’estero . La sentenza conferma l’esigenza di un pacchetto probatorio forte per contrastare la presunzione.
Cass. 5563/2024 – Lavoro all’estero ma famiglia in Italia
Con l’ordinanza Cass. 5563/2024 la Corte ha esaminato il caso di un lavoratore italiano che trascorreva più di 183 giorni all’anno in Kazakhstan per motivi di lavoro. Sebbene la nuova definizione di domicilio evidenzi il rilievo dei rapporti personali, la Corte ha sottolineato che se la famiglia rimane in Italia il domicilio e la residenza fiscale restano in Italia . Il contribuente deve dichiarare i redditi in Italia e potrà detrarre le imposte pagate all’estero, salvo che la convenzione bilaterale preveda la tassazione esclusiva (come avviene con l’Arabia Saudita). L’ordinanza evidenzia anche che, quando il contribuente non trasferisce la famiglia, i giorni di permanenza all’estero non sono sufficienti a escludere la residenza.
Cass. 1292/2025 – Intercettazioni e prove concrete
La ordinanza 1292/2025 rappresenta un caso emblematico di residenza fittizia a Monaco. Il contribuente sosteneva di risiedere nel Principato, ma le indagini avevano rivelato che trascorreva la maggior parte del tempo in Italia e conduceva attività economica nel territorio. La Corte di cassazione ha affermato che le prove formali (iscrizione all’AIRE, patente monegasca, bollette estere) non sono sufficienti; occorrono evidenze concrete come l’effettiva permanenza all’estero e lo spostamento del nucleo familiare . Nel procedimento sono state utilizzate intercettazioni telefoniche, transiti autostradali (Telepass) e dichiarazioni di terzi per dimostrare la presenza costante in Italia. La pronuncia ribadisce che il centro di interessi non può essere fittiziamente dislocato: il contribuente deve dimostrare la reale radicazione all’estero . La Corte ha anche precisato che l’archiviazione del procedimento penale per falso in dichiarazioni non incide sul processo tributario; i due procedimenti sono autonomi .
Cass. 22838/2025 – Notifica degli atti agli iscritti AIRE
L’ordinanza 22838/2025 affronta la questione della notifica degli atti tributari ai cittadini iscritti all’AIRE. Il contribuente sosteneva che l’avviso di accertamento era nullo perché notificato per posta al domicilio estero senza la consegna personale da parte del messo. La Corte ha però chiarito che, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 (modificato dal D.L. 40/2010), la notifica agli iscritti AIRE è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nell’Anagrafe . La consegna personale è richiesta solo se la raccomandata risulta impossibile o se l’indirizzo è sconosciuto. La decisione richiama il principio di buona fede e ragionevolezza: l’amministrazione può fare affidamento sull’indirizzo comunicato dal contribuente .
Procedura: cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale, invia al contribuente un avviso di accertamento nel quale recupera le imposte sui redditi presunti e irroga le relative sanzioni. Con la riforma del contraddittorio preventivo, l’iter si articola in più fasi:
- Pre-accertamento e contraddittorio: come visto, l’ufficio deve inviare uno schema di atto e attendere le osservazioni del contribuente per almeno 60 giorni . In questa fase è fondamentale presentare tutta la documentazione che dimostra l’effettiva residenza estera: contratti di lavoro, locazioni, bollette, certificati scolastici dei figli, iscrizioni a società sportive, polizze sanitarie estere, ecc. È anche opportuno far valere eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni (treaty tie-breaker).
- Notifica dell’atto definitivo: decorso il termine e valutate le controdeduzioni, l’ufficio emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato e deve spiegare perché non sono state accolte le osservazioni . La notifica agli iscritti AIRE avviene tramite raccomandata A/R all’indirizzo estero .
- Termine per ricorrere: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica (90 giorni in caso di domicilio all’estero) per proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’atto deve essere depositato telematicamente tramite il processo tributario telematico (PTT).
- Sospensione della riscossione: contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione degli effetti dell’atto, dimostrando che sussistono gravi e irreparabili danni in caso di pagamento immediato. La Corte può sospendere in tutto o in parte la riscossione.
- Fase di merito: il giudizio di primo grado consente di dedurre tutti i motivi di annullamento dell’accertamento: errata interpretazione della normativa, difetto di motivazione, mancanza di contraddittorio, erronea valutazione delle prove, violazione di convenzioni internazionali. È fondamentale depositare documenti e testimonianze che provino l’effettivo trasferimento all’estero.
- Secondo grado e cassazione: avverso la sentenza di primo grado è ammesso appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, successivamente, ricorso per cassazione. L’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può assistere il contribuente in tutte le fasi, compreso il ricorso per cassazione.
Cronologia degli atti e termini di decadenza
La tempistica è un aspetto cruciale. La tabella seguente riassume le principali scadenze:
| Fase | Termine ordinario | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Invio schema di atto e contraddittorio preventivo | L’Agenzia delle Entrate invia lo schema; il contribuente ha 60 giorni per rispondere . Se il termine di decadenza per l’accertamento scade prima, è prorogato di 120 giorni . | Art. 6‑bis L. 212/2000, introdotto da D.Lgs. 219/2023. |
| Notifica dell’avviso di accertamento | Deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). La proroga di 120 giorni si applica se necessario per consentire il contraddittorio. | Art. 43 D.P.R. 600/1973. |
| Presentazione del ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (90 giorni per i residenti esteri). | Art. 21 D.Lgs. 546/1992. |
| Pagamento rateale | In presenza di pretesa definitiva, il contribuente può chiedere la rateazione dell’importo; la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione se non è stato ottenuto un provvedimento di sospensione. | Artt. 67 e 68 D.Lgs. 546/1992; art. 3-bis D.Lgs. 462/1997. |
Difese e strategie legali: come dimostrare la residenza estera
La strategia difensiva si costruisce su tre pilastri: onere della prova, documentazione probatoria e utilizzo delle convenzioni internazionali. Di seguito vengono illustrati gli strumenti più efficaci.
1. Dimostrare la residenza effettiva
La giurisprudenza richiede prove concrete dell’effettivo trasferimento all’estero. L’iscrizione all’AIRE e i documenti formali, pur necessari, sono insufficienti. È indispensabile predisporre un dossier probatorio che documenti:
- Alloggio estero stabile: contratto di locazione, acquisto di immobile, bollette di utenze (luce, gas, telefono) intestate al contribuente o al coniuge, documenti di residenza. La Circolare 304/E/1997 (richiamata dalla dottrina) elenca come elementi indicativi l’intestazione delle utenze e la disponibilità di un’abitazione all’estero .
- Lavoro o attività professionale: contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato o iscrizione a un ordine professionale nel Paese estero; attestazioni del datore di lavoro; buste paga; versamenti di contributi.
- Trasferimento della famiglia: residenza del coniuge e dei figli all’estero, iscrizione dei figli a scuole o asili locali, contratti di copertura sanitaria estera, abbonamenti a palestre o associazioni sportive. Il nuovo concetto di domicilio enfatizza l’importanza delle relazioni familiari : mantenere la famiglia in Italia significa conservare il domicilio e quindi la residenza fiscale.
- Centri di interessi economici: chi mantiene partecipazioni in società italiane, immobili o conti correnti in Italia deve dimostrare che tali interessi non determinano il centro della vita economica. È utile dimostrare che la gestione di tali beni è affidata a terzi o che gli introiti sono marginali.
- Presenza fisica: occorre annotare i giorni trascorsi in Italia e all’estero, conservando biglietti aerei, timbri sul passaporto, registrazioni di ingressi/uscite alle frontiere, estratti telepass, e-mail di prenotazioni. La presenza fisica è un criterio autonomo; superare i 183 giorni in Italia implica residenza . Nel caso di Cass. 1292/2025, i dati di transito autostradale e le intercettazioni hanno contribuito a dimostrare che il contribuente restava in Italia .
2. Contraddittorio con l’Agenzia e produzione di documenti
Grazie al contraddittorio preventivo generalizzato, il contribuente può presentare le proprie prove prima della notifica dell’atto. È consigliabile predisporre un memoriale dettagliato con l’analisi di ciascun criterio di residenza, allegando i documenti sopra indicati e invocando le convenzioni internazionali. Se l’ufficio non tiene conto delle osservazioni, ciò può costituire vizio di motivazione e portare all’annullamento dell’atto .
3. Invocare le convenzioni contro le doppie imposizioni
Le convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni (stipulate dall’Italia con numerosi Stati) contengono criteri di tie‑breaker per stabilire la residenza ai fini convenzionali (abitazione permanente, legami personali ed economici più stretti, residenza abituale, nazionalità). Le sentenze Cass. 35284/2023 e 5563/2024 dimostrano che le norme convenzionali possono prevalere sulla presunzione nazionale: nel caso degli Emirati Arabi, la potenziale assoggettabilità a un’imposta estera è sufficiente ; nel caso del Kazakhstan, la convenzione consente la doppia imposizione, per cui il contribuente deve dichiarare i redditi in Italia e detrarre l’imposta pagata all’estero .
4. Proporre ricorso e dedurre vizi dell’atto
Nel ricorso è possibile eccepire vari vizi:
- Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha consentito il contraddittorio preventivo o non ha rispettato i termini;
- Difetto di motivazione: se l’atto non espone le ragioni per cui le osservazioni del contribuente sono state respinte;
- Errata applicazione dei criteri di residenza: ad esempio, se l’Agenzia applica il nuovo concetto di domicilio a periodi antecedenti al 2024 ;
- Mancato coordinamento con le convenzioni internazionali: se non si applicano correttamente i tie‑breaker;
- Illegittimità della notifica: se l’atto non è stato notificato correttamente all’indirizzo AIRE .
5. Strategie alternative: definizioni agevolate e rottamazioni
Nei casi in cui la prova della residenza estera risulti debole o i costi del contenzioso siano elevati, è possibile valutare l’adesione a strumenti di definizione agevolata per ridurre l’importo da pagare. La legislazione italiana ha introdotto, negli ultimi anni, varie procedure di rottamazione delle cartelle e definizione agevolata degli accertamenti.
Rottamazione‑quater e definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
La legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle, disciplinata dai commi 231‑252 dell’art. 1. La procedura consente ai contribuenti di pagare solo le somme dovute a titolo di capitale e i rimborsi spese, senza interessi e sanzioni; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in fino a 18 rate. Sono inclusi i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 .
Successive proroghe (D.L. 51/2023 convertito nella L. 87/2023, D.L. 132/2023 convertito nella L. 18/2024 e D.Lgs. 108/2024) hanno esteso i termini. Dal 2025 è prevista la riammissione per i contribuenti decaduti per mancato pagamento delle rate; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2025 e consente di ottenere un nuovo piano di pagamento .
L’adesione alla rottamazione‑quater può essere vantaggiosa quando l’Agenzia contesta la residenza e chiede il pagamento di imposte e sanzioni relative a più anni: grazie all’azzeramento delle sanzioni, si può ridurre significativamente l’esborso. Tuttavia, l’adesione comporta la rinuncia al contenzioso sulle somme oggetto di rottamazione. È quindi opportuno valutare con un professionista se conviene accettare la pretesa e sfruttare lo sconto oppure continuare la lite per dimostrare la residenza estera.
Definizione agevolata degli atti di accertamento e conciliazione giudiziale
Accanto alla rottamazione delle cartelle esistono strumenti per definire in maniera agevolata gli avvisi di accertamento e i giudizi pendenti. Ad esempio, la Legge 197/2022 ha previsto la definizione agevolata degli avvisi di accertamento non impugnati (commi 186‑219): pagando l’imposta principale, con sanzioni ridotte al 1/18, si evita il contenzioso. Per i ricorsi pendenti sono previste la definizione agevolata delle controversie e la conciliazione agevolata; i contribuenti possono chiudere il giudizio versando una percentuale della maggiore imposta (dal 5 % al 15 % a seconda del grado di giudizio). Anche queste misure sono state prorogate e rifinanziate nel 2024.
Accertamento con adesione e altre procedure
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) consente di definire il debito prima di avviare il contenzioso: il contribuente può proporre all’ufficio una transazione basata sul riconoscimento parziale della pretesa. Dal 2024 tale procedimento si coordina con il contraddittorio preventivo: il contribuente può chiedere l’adesione durante il contraddittorio e ottenere sconti sulle sanzioni (fino a 1/3).
Un’altra forma di definizione è la conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/1992) che permette di chiudere la controversia con un accordo davanti al giudice; le sanzioni vengono ridotte al 40 % nel primo grado e al 50 % nel secondo grado. Infine, la autotutela consente all’Agenzia di annullare o modificare d’ufficio l’atto illegittimo o infondato.
Ristrutturazione dei debiti e crisi da sovraindebitamento
Quando la contestazione della residenza comporta debiti fiscali ingenti che non possono essere pagati, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 (oggi confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: rivolto a privati e professionisti con reddito regolare; consente di proporre un piano di pagamento sostenibile, che può prevedere lo stralcio di una parte dei debiti e la ristrutturazione della posizione, anche senza il consenso dei creditori .
- Concordato minore: destinato a imprenditori e società non assoggettabili a fallimento; richiede l’approvazione dei creditori (almeno il 50 % dei crediti) e può prevedere la continuità aziendale .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex accordo di composizione): consente di trattare con i creditori attraverso l’OCC; è adatto a debitori con beni patrimoniali limitati; per accedervi occorre avere un passivo inferiore a 500 000 € e ricavi inferiori a 200 000 € .
- Esdebitazione: prevede la cancellazione dei debiti residui dopo l’adempimento del piano o la liquidazione del patrimonio; esiste anche una forma di esdebitazione senza utilità, che consente di liberarsi dai debiti quando non si dispone di alcun patrimonio utile .
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, è in grado di assistere i contribuenti nella scelta e nell’implementazione della procedura più adeguata, elaborando un piano personalizzato che integri gli aspetti fiscali, patrimoniali e familiari.
Errori comuni e consigli pratici
Le contestazioni sulla residenza fiscale sono spesso il frutto di errori evitabili. I principali sbagli da non commettere includono:
- Iscriversi all’AIRE senza cancellarsi dall’APR: l’iscrizione all’anagrafe italiana mantiene la presunzione di residenza ; è indispensabile chiedere la cancellazione e trasferire la residenza anagrafica all’estero.
- Mantenere la famiglia in Italia: con la nuova definizione di domicilio, la presenza del coniuge e dei figli in Italia fa presumere la permanenza del centro degli interessi .
- Conservare l’abitazione principale e le utenze: una casa attrezzata e funzionante in Italia (con contratti di luce, gas e telefono) dimostra che la dimora abituale non è stata trasferita; è preferibile vendere l’immobile o concederlo in locazione.
- Lasciare tracce di presenza fisica in Italia: viaggi frequenti, transiti autostradali, scontrini, spese ricorrenti e partecipazione a eventi in Italia possono essere utilizzati come prove contro il contribuente .
- Non raccogliere prove della vita all’estero: è importante custodire documenti relativi a lavoro, casa, scuola, medico, sport, banca, assicurazioni, associazioni locali. Più la documentazione è ampia, maggiore è la credibilità della residenza estera.
- Ignorare la notifica: non rispondere allo schema di atto o non impugnare l’avviso nei termini porta alla definitività dell’accertamento. Occorre sempre attivarsi tempestivamente e, se del caso, richiedere la sospensione.
- Rinunciare al contenzioso senza valutare alternative: talvolta aderire alla rottamazione o all’accertamento con adesione è conveniente; in altri casi, però, la pretesa è infondata e conviene difendersi in giudizio. La scelta deve essere ponderata con l’aiuto di un professionista.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito vengono raccolte alcune delle domande più frequenti che i contribuenti iscritti all’AIRE rivolgono agli avvocati. Le risposte sono fornite con un taglio pratico e prendono in considerazione la normativa vigente al gennaio 2026.
- Che cos’è l’AIRE e a cosa serve?
L’AIRE è l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero; l’iscrizione è obbligatoria per chi trasferisce la residenza all’estero per più di 12 mesi. Serve a garantire l’esercizio dei diritti politici (voto, certificati) e a permettere al consolato di contattare il cittadino. Tuttavia, l’iscrizione non basta a escludere la residenza fiscale: occorre dimostrare di non avere più residenza, domicilio o presenza in Italia . - Devo cancellarmi dall’anagrafe italiana (APR) se mi iscrivo all’AIRE?
Sì. Dopo la riforma del 2023 l’iscrizione all’APR costituisce una presunzione relativa di residenza . Per evitare contestazioni bisogna richiedere la cancellazione dall’APR al comune di residenza e iscriversi all’AIRE attraverso il consolato. - Quali sono i nuovi criteri di residenza introdotti dal D.Lgs. 209/2023?
Dal 1° gennaio 2024 una persona fisica è considerata fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, soddisfa anche uno solo dei seguenti requisiti: (i) è iscritta all’APR; (ii) ha la residenza “civile” in Italia (dimora abituale); (iii) ha il domicilio in Italia (luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari); (iv) è fisicamente presente in Italia per più di 183 giorni . - Ho mantenuto un’abitazione in Italia: rischio di essere considerato residente?
La semplice proprietà di un immobile non comporta automaticamente la residenza. Tuttavia, se l’abitazione è abitabile e viene utilizzata dal contribuente o dalla famiglia, costituisce un indizio rilevante; se vi sono utenze attive e mobili arredo, l’Agenzia può ritenere che la dimora abituale sia ancora in Italia . - La mia famiglia vive ancora in Italia, ma io lavoro all’estero più di 183 giorni: dove sono residente?
Con la nuova definizione di domicilio, la presenza della famiglia in Italia fa sì che il domicilio resti in Italia ; anche se lavori all’estero per la maggior parte dell’anno, sarai considerato fiscalmente residente e dovrai dichiarare tutti i redditi, detraendo le imposte pagate all’estero secondo la convenzione (se esistente). - Cosa devo fare per provare la residenza estera in caso di accertamento?
Devi predisporre un pacchetto di prove documentali: contratto di affitto o titolo di proprietà all’estero; bollette; contratti di lavoro o iscrizione a ordini professionali; certificati di residenza; iscrizione dei figli a scuola; certificati sanitari; conto corrente bancario estero; iscrizione a circoli sportivi; registrazione dell’automobile estera; ecc. È importante dimostrare il trasferimento della famiglia e delle relazioni sociali . - Quali convenzioni internazionali possono essermi utili?
L’Italia ha stipulato numerose convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono criteri per stabilire la residenza in caso di conflitto. Ad esempio, la Convenzione con gli Emirati Arabi attribuisce l’imposizione esclusiva dei redditi da lavoro allo Stato di residenza . È importante verificare se la convenzione prevede la tassazione esclusiva o concorrente e invocare i tie‑breaker (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, residenza abituale, nazionalità) per dimostrare che la residenza è nel Paese estero. - Posso essere tassato in due Paesi contemporaneamente?
Sì. Alcune convenzioni prevedono la tassazione concorrente: ad esempio, la Convenzione con il Kazakhstan consente a entrambi gli Stati di tassare i redditi da lavoro . In questi casi devi dichiarare i redditi in Italia e recuperare le imposte pagate all’estero sotto forma di credito d’imposta (art. 165 Tuir). Se però trasferisci la famiglia e dimostri di essere residente all’estero, potresti ottenere la tassazione esclusiva. - Se mi trasferisco in un Paese “black list”, posso essere considerato comunque residente all’estero?
Chi si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata (black list) è presunto residente in Italia fino a prova contraria. Secondo la Cassazione l’onere della prova è particolarmente rigoroso; la presunzione opera anche se ci si trasferisce da un Paese terzo . Occorre dimostrare il reale trasferimento, la stabilità dell’abitazione estera e il distacco dal contesto economico e familiare italiano . - Cos’è il contraddittorio preventivo e quali vantaggi offre?
È un procedimento introdotto dal D.Lgs. 219/2023 che prevede l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di dialogare con il contribuente prima di emettere l’atto definitivo . Riceverai uno schema di atto e avrai 60 giorni per presentare le tue osservazioni ; l’ufficio dovrà esaminarle e motivare l’eventuale rigetto . Questo strumento aumenta le possibilità di chiudere il contenzioso in fase amministrativa e di correggere errori. - Se ricevo un avviso di accertamento mentre sono all’estero, come mi viene notificato?
L’avviso è notificato a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’AIRE; non è necessaria la consegna personale da parte del messo. La notifica è valida anche se il contribuente è temporaneamente assente . Se hai cambiato indirizzo, devi aggiornare tempestivamente l’AIRE. - Quanto tempo ho per impugnare l’avviso?
Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica; per i residenti all’estero il termine è 90 giorni. Se nel frattempo hai presentato una domanda di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. È importante rispettare i termini per evitare l’irrevocabilità dell’atto. - Cosa succede se non pago le somme richieste?
Se non impugni l’avviso o se il giudice conferma la pretesa, l’imposta diventa definitiva. L’Agenzia delle Entrate potrà iscrivere a ruolo le somme e l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà avviare la riscossione (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Puoi chiedere una rateazione o aderire alla rottamazione se prevista . - Come funziona la rottamazione‑quater?
Riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Pagando solo il capitale e le spese di notifica (senza interessi e sanzioni) puoi estinguere il debito; è possibile dilazionare in 18 rate . Per chi è decaduto dal beneficio sono previste finestre di riammissione: ad esempio, entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare nuova domanda e pagare le rate arretrate . - Che cos’è il piano del consumatore?
È una procedura di sovraindebitamento rivolta a persone fisiche e professionisti con reddito regolare; consente di proporre un piano di pagamento sostenibile che può prevedere la falcidia dei debiti, anche senza il voto dei creditori, con l’approvazione del giudice . Può essere utilizzato anche per debiti tributari; l’omologazione impedisce all’ente creditore di proseguire le azioni esecutive. - Cosa accade se dichiaro redditi in Italia e all’estero?
Se sei fiscalmente residente in Italia devi dichiarare anche i redditi prodotti all’estero; potrai dedurre le imposte pagate fuori dal Paese come credito d’imposta. Se invece sei residente all’estero e non soddisfi alcun criterio di residenza, dovrai dichiarare in Italia solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato. È importante non omettere redditi esteri per evitare sanzioni (monitoraggio fiscale). - Il controllo della residenza può riguardare anche gli anni passati?
Sì. L’Agenzia delle Entrate può rettificare le dichiarazioni fino al quinto anno successivo alla dichiarazione (o all’ottavo anno se la dichiarazione è omessa). Se l’accertamento riguarda periodi antecedenti al 2024, si applicano le regole della disciplina precedente sulla residenza . - Posso regolarizzare la mia posizione se mi accorgo di non aver rispettato le regole?
È possibile presentare una dichiarazione integrativa per regolarizzare spontaneamente errori o omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni (ravvedimento operoso). In alternativa, puoi aderire alla definizione agevolata o al concordato preventivo. Per le posizioni più complesse, l’adesione a un piano del consumatore può consentire di ristrutturare il debito tributario.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio l’impatto delle contestazioni sulla residenza, si presentano alcune simulazioni pratiche. I valori sono indicativi e hanno il solo scopo illustrativo.
Simulazione 1 – Trasferimento a Monaco e contestazione del Fisco
Scenario: Mario, imprenditore italiano, si iscrive all’AIRE nel 2019 dichiarando di trasferirsi a Monaco. Mantiene però la casa di famiglia in Italia, dove rimangono la moglie e i figli. Dal 2020 al 2023 percepisce un reddito imponibile medio di 150 000 € l’anno. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento per residenza fittizia.
Imposta e sanzioni richieste:
– Imposte IRPEF per quattro anni: circa 180 000 €.
– Sanzioni (30 % per omesso versamento) e interessi: circa 70 000 €.
– Totale richiesto: 250 000 €.
Difesa: Mario ritiene di essere residente a Monaco, ma non ha trasferito la famiglia né cancellato l’anagrafe. Le prove (iscrizione AIRE, patente monegasca, affitto di un appartamento a Monaco) sono insufficienti . Durante il contraddittorio porta nuovi documenti (bollette, contratto di lavoro con società estera), ma l’Agenzia mantiene la pretesa.
Opzioni:
1. Ricorso: può impugnare l’avviso dimostrando di avere speso oltre 200 giorni all’estero, di aver indirizzato i propri affari a Monaco e di non avere più il centro degli interessi in Italia. Tuttavia, la presenza della famiglia in Italia e le tracce di presenza (telepass) rendono difficile la prova.
2. Rottamazione‑quater: aderendo alla definizione, Mario può azzerare le sanzioni e gli interessi: pagherebbe solo i 180 000 € di imposta, dilazionabili in 18 rate da 10 000 € al semestre.
3. Accertamento con adesione: può negoziare con l’ufficio un importo inferiore (ad esempio 150 000 €) in cambio della rinuncia a contestare.
Simulazione 2 – Lavoratore in Kazakistan con famiglia in Italia
Scenario: Lucia lavora come ingegnere in Kazakistan e vi trascorre circa 200 giorni l’anno; la famiglia rimane in Italia. Per i redditi 2024 percepisce 80 000 € in Kazakistan, dove paga 10 % di imposte.
Controversia: L’Agenzia delle Entrate la considera residente in Italia perché la famiglia vive qui. La convenzione Italia–Kazakistan prevede la tassazione concorrente : Lucia deve dichiarare il reddito in Italia e potrà dedurre l’imposta pagata all’estero.
Calcolo: L’IRPEF italiana sulla base imponibile di 80 000 € ammonta a circa 27 600 €. Detraendo il 10 % pagato in Kazakistan (8 000 €), l’imposta netta italiana è 19 600 €. Se Lucia avesse trasferito la famiglia in Kazakistan, avrebbe potuto invocare la tassazione esclusiva e pagare solo l’imposta locale, risparmiando circa 20 000 €.
Simulazione 3 – Rottamazione di un debito tributario contestato
Scenario: Giovanni ha ricevuto nel 2024 un avviso di accertamento per residenza fittizia all’estero relativo agli anni 2017‑2019. La pretesa è di 90 000 € tra imposta, sanzioni e interessi. Giovanni è indeciso se fare ricorso o aderire alla rottamazione.
Rottamazione‑quater: Supponiamo che la quota di imposta sia 60 000 €, le sanzioni 20 000 € e gli interessi 10 000 €. Con la rottamazione‑quater Giovanni pagherebbe solo i 60 000 € di imposta e le spese di notifica (poche centinaia di euro), senza sanzioni né interessi. Dividendo il debito in 18 rate semestrali, verserebbe 3 333 € per rata.
Valutazione: Se la prova della residenza estera è fragile, la rottamazione rappresenta un’opportunità per chiudere la posizione a un costo inferiore. Se invece il contribuente ha solide prove, può intraprendere il contenzioso e, in caso di vittoria, annullare totalmente il debito.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Elementi per dimostrare la residenza estera
| Categoria di prova | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Alloggio | Contratto di locazione o attestazione di proprietà all’estero, bollette di luce, gas, acqua, internet intestate al contribuente. | Le bollette dimostrano l’effettiva fruizione dell’immobile . |
| Lavoro | Contratto di lavoro con azienda estera, buste paga, dichiarazione del datore di lavoro, iscrizione a enti previdenziali. | Serve a dimostrare che l’attività principale è svolta all’estero. |
| Famiglia | Documenti che attestano la residenza del coniuge/figli all’estero, iscrizione dei figli a scuole locali, tessere sanitarie estere. | Con la riforma, la famiglia è determinante per il domicilio . |
| Mobilità | Biglietti aerei, timbri sul passaporto, carte d’imbarco, ricevute telepass, tracce digitali di presenza. | Utili a dimostrare la presenza estera; attenzione alle tracce di presenza in Italia . |
| Associazioni e vita sociale | Iscrizione ad associazioni sportive, culturali, religiose estere; abbonamenti a palestre; conti bancari locali. | Dimostrano l’integrazione nel tessuto sociale del Paese di residenza. |
Tabella 2 – Principali scadenze e strumenti difensivi
| Scadenza/strumento | Termini e condizioni | Riferimenti |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | 60 giorni per le osservazioni; proroga di 120 giorni se il termine di decadenza scade prima . | Art. 6‑bis L. 212/2000. |
| Ricorso tributario | 60 giorni (90 per residenti all’estero) dalla notifica dell’avviso. | Art. 21 D.Lgs. 546/1992. |
| Rottamazione‑quater | Domanda entro il 30 aprile 2025 (per riammissione); pagamento del solo capitale; fino a 18 rate . | L. 197/2022; D.L. 51/2023; D.Lgs. 108/2024. |
| Accertamento con adesione | Domanda entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; sospende i termini per 90 giorni; riduzione delle sanzioni (1/3). | D.Lgs. 218/1997. |
| Piano del consumatore | Proposta di pagamento sostenibile; approvazione giudiziale; cancellazione parziale dei debiti . | L. 3/2012; Codice della crisi. |
| Concordato minore/accordo di ristrutturazione | Richiede l’approvazione dei creditori (50 %); prevede la continuità aziendale . | Codice della crisi. |
Conclusione
Il sistema della residenza fiscale è in costante evoluzione: la riforma del 2023 ha introdotto criteri più severi e ha rafforzato il concetto di domicilio come sede delle relazioni familiari. Le sentenze più recenti della Cassazione confermano che la sola iscrizione all’AIRE non basta e che è necessario dimostrare con rigore l’effettivo trasferimento all’estero. Allo stesso tempo, il nuovo contraddittorio preventivo e le convenzioni internazionali offrono strumenti di tutela efficaci per chi ha realmente spostato la propria vita fuori dall’Italia. La scelta tra la difesa nel merito e l’adesione a una definizione agevolata richiede una valutazione attenta dei rischi e dei benefici.
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