Introduzione
L’accertamento di esterovestizione è uno degli strumenti più incisivi attraverso cui l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza fiscale di una società che ha spostato la sede legale all’estero. Nel linguaggio comune si parla di sede estera fittizia: la società appare formalmente domiciliata in un altro Paese, spesso con regime fiscale agevolato, ma secondo il Fisco italiano il centro effettivo della direzione e della gestione resta in Italia. Una simile contestazione non solo ridetermina a ritroso le imposte dirette e indirette, ma può generare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali per dichiarazione omessa o fraudolenta. Comprendere le regole, i diritti del contribuente e le strategie di difesa è essenziale per imprenditori, start‑up, holding, manager e professionisti che operano con strutture internazionali.
Nel 2024 e 2025 il legislatore ha riformato profondamente l’art. 73 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) con il D.Lgs. 209/2023, eliminando il criterio dell’“oggetto principale” e introducendo due criteri sostanziali alternativi: sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale . La prassi amministrativa (ad esempio la circolare 20/E del 4 novembre 2024) e la giurisprudenza di Cassazione del 2024–2025 (sentenze n. 17289/2024, 21505/2025, 23707/2025, 32438/2025, 23842/2025) hanno fissato principi chiave: la sede effettiva non coincide con il luogo in cui sono allocati beni o capitali, ma con il luogo in cui si assumono in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche e si eseguono quelle operative . Lo stesso art. 73, comma 5‑bis TUIR mantiene una presunzione relativa di residenza in Italia per le società estere controllate da residenti italiani o amministrate da consigli in prevalenza composti da residenti .
La portata pratica di queste regole è enorme: se l’accertamento di esterovestizione viene confermato, l’intera base imponibile del periodo accertato viene attratta in Italia, con recuperi di IRES, IRAP, IVA, ritenute non versate e relative sanzioni. Spesso si aprono anche procedimenti penali per omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) . Il contribuente deve quindi agire tempestivamente, analizzare il verbale di constatazione, documentare la sostanza estera e, se necessario, contestare l’atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni .
Presentazione dello studio legale
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con competenze trasversali in diritto tributario, bancario e societario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale e specializzati in fiscalità internazionale, contenzioso tributario, diritto bancario e crisi d’impresa. Lo studio offre:
- Analisi preventiva degli atti di accertamento e dei verbali di constatazione, evidenziando eventuali vizi formali, violazioni del diritto di difesa, errori nel calcolo delle imposte e uso improprio di presunzioni.
- Ricorsi e opposizioni dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alla Cassazione, grazie alla qualifica di cassazionista dell’Avv. Monardo, con un focus sul contraddittorio endoprocedimentale e sulle prove dell’effettiva sede estera.
- Sospensioni e trattative, mediante istanze di autotutela, accertamento con adesione (ai sensi del D.Lgs. 218/1997), conciliazioni giudiziali e negoziazione assistita per ridurre sanzioni e interessi.
- Piani di rientro e soluzioni stragiudiziali per gestire il debito fiscale e prevenire misure cautelari (ipoteche, fermi e pignoramenti) con rateazioni, definizioni agevolate e rottamazioni.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento, in virtù dell’iscrizione dell’Avv. Monardo negli elenchi del Ministero della Giustizia; ciò consente di elaborare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di esdebitazione ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della Crisi.
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021), con possibilità di assistere l’impresa nell’accesso alla composizione negoziata e di coordinare le trattative con creditori e autorità fiscali.
Questa guida si propone di offrire un approfondimento giuridico-divulgativo aggiornato (gennaio 2026) sui temi dell’esterovestizione e delle sedi estere fittizie, con particolare attenzione agli strumenti di difesa del contribuente. In chiusura di questa introduzione, si invita chiunque abbia ricevuto un accertamento o desideri prevenire contestazioni a contattare immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 Evoluzione normativa: dal vecchio art. 73 TUIR al D.Lgs. 209/2023
L’art. 73 del TUIR disciplina i criteri di residenza fiscale delle società e degli enti. Fino al 31 dicembre 2023 la norma considerava residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, avevano la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato. Il criterio dell’oggetto principale era fonte di contenziosi perché richiedeva di stabilire la localizzazione dell’attività economica principale, valutazione spesso complessa e suscettibile di interpretazioni contrastanti.
Con il Decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209 (cd. Decreto Internazionalizzazione) il legislatore ha attuato una parte della riforma fiscale (L. 111/2023). L’art. 2 del decreto ha modificato l’art. 73, comma 3 TUIR, eliminando il riferimento all’oggetto principale e introducendo tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale . La stessa norma definisce i due criteri sostanziali:
- Sede di direzione effettiva: è il luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente . Si tratta del centro decisionale dove la governance societaria elabora le strategie, approva i budget, decide gli investimenti e le politiche fiscali. Questa nozione sostituisce il precedente concetto di “sede dell’amministrazione”, sciogliendo alcune ambiguità interpretative.
- Gestione ordinaria in via principale: è il luogo del continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente della società o dell’ente . Qui si realizzano le attività operative quotidiane (produzione, commercializzazione, contabilità, rapporti con clienti e fornitori). Spesso coincide con l’unità operativa principale, ma può essere diversa dal luogo in cui si assumono le decisioni strategiche.
L’eliminazione del criterio dell’oggetto principale sposta l’attenzione dalla localizzazione dei beni o delle attività al centro di gestione: il legislatore privilegia la sostanza e non la forma. Questa filosofia è coerente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che da anni afferma che la sede dell’amministrazione (oggi sede di direzione effettiva) deve coincidere con la sede effettiva, cioè il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione e dove si convocano le assemblee . La riforma chiarisce che le decisioni dei soci prive di contenuto gestionale non assumono rilievo; contano solo quelle che influiscono sull’organizzazione e sulla strategia .
1.2 La presunzione di esterovestizione (art. 73, comma 5‑bis TUIR)
Il comma 5‑bis dell’art. 73 TUIR, introdotto nel 2006 e rimasto invariato dopo il D.Lgs. 209/2023, prevede una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per determinate società esterovestite. In particolare, si presume che la sede dell’amministrazione sia in Italia, salvo prova contraria, quando sussistono congiuntamente due condizioni :
- La società estera detiene partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società residenti in Italia; e
- La società estera è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia oppure il suo consiglio di amministrazione è composto per la maggioranza da residenti in Italia.
La presunzione è definita “relativa” perché può essere superata con prova contraria, ma l’onere della prova grava sul contribuente. L’Agenzia delle Entrate può fondare il proprio accertamento anche su indizi e presunzioni semplici purché siano gravi, precisi e concordanti . La giurisprudenza ritiene ammissibile un giudizio indiziario: i giudici devono valutare gli elementi nel loro complesso, senza analizzarli isolatamente .
L’accertamento di esterovestizione può riguardare qualsiasi tipo di imposta (IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali). Le recenti ordinanze della Cassazione hanno sottolineato che la presunzione vale anche ai fini delle imposte indirette, come l’imposta di registro . La prassi dell’Agenzia (ad esempio risposta 27/2022) precisa che la presunzione si applica alle società non residenti che detengono partecipazioni di controllo, ma non riguarda le società di mero trading o le stabili organizzazioni di soggetti non residenti .
1.3 La nozione civilistica di “sede effettiva”
Al di là della riforma normativa, la giurisprudenza continua a far riferimento alla nozione civilistica di “sede effettiva” (art. 46 cod. civ.). La sede effettiva coincide con il luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione, dove si accentra la vita societaria, dove gli organi assumono le decisioni e dove l’impresa intrattiene i rapporti con i terzi . In diverse pronunce la Suprema Corte ha ribadito che la sede effettiva si identifica con la sede dell’amministrazione e non con il luogo in cui sono allocati i beni o si trovano i clienti . La distinzione è cruciale: una società può avere magazzini o immobili in Italia ma se il centro decisionale resta all’estero, l’esterovestizione non sussiste. Al contrario, se le decisioni vengono prese in Italia e la struttura estera è un semplice “contenitore”, la sede legale estera è irrilevante.
1.4 Giurisprudenza di Cassazione e Corte di Giustizia UE
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha depositato numerose sentenze in materia di esterovestizione. Di seguito se ne analizzano le principali, in ordine cronologico, per evidenziare i principi affermati.
Cass. 17289/2024: “la direzione non coincide con il luogo dei beni”
Con la sentenza n. 17289/2024 la Suprema Corte ha ribadito che il criterio della sede dell’amministrazione (oggi sede di direzione effettiva) non può essere ridotto al luogo in cui si trovano i beni sociali. La decisione ha stabilito che la residenza si individua analizzando l’insieme delle attività amministrative, gestionali e decisionali svolte . Anche se i beni sono collocati in Italia, la società può essere considerata residente all’estero se le decisioni strategiche e operative vengono assunte altrove. Il caso riguardava una società immobiliare con sede legale in Lussemburgo: la Cassazione ha ritenuto che la CT di secondo grado non avesse analizzato tutti gli elementi indiziari nel loro complesso e ha cassato la sentenza, ribadendo che gli indizi devono essere valutati cumulativamente e secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza .
Cass. 1883/2023: Libertà di stabilimento nell’UE
La decisione n. 1883/2023 si inserisce nel solco della giurisprudenza comunitaria sulla libertà di stabilimento. La Cassazione ha ricordato che l’esterovestizione costituisce una restrizione ammissibile alla libertà di stabilimento solo se è diretta a prevenire pratiche abusive e deve essere applicata in modo proporzionato. Per le società aventi sede in Paesi UE l’Amministrazione può contrastare esclusivamente le costruzioni puramente artificiali; per le società con sede in Paesi extra‑UE basta invece che ricorra uno dei criteri di collegamento dell’art. 73 . Ne deriva una differenza di disciplina a seconda che la società estera abbia sede in uno Stato membro dell’Unione o in un Paese terzo.
Cass. 21505/2025: Valutazione complessiva degli indizi
L’ordinanza n. 21505/2025 del 26 luglio 2025 ha stabilito che la prova della fittizia localizzazione all’estero può essere fornita tramite presunzioni, ma i giudici devono valutare tutti gli indizi nel loro insieme secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza . Nel caso concreto l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una società austriaca la partecipazione a una frode carosello; la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’accertamento valutando separatamente i singoli indizi (sede amministrativa in Italia, amministratori residenti, cessioni a missing traders italiani). La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che gli indizi devono essere letti globalmente e che la scelta di localizzare la sede in uno Stato membro per beneficiare di un regime fiscale più favorevole non costituisce di per sé abuso, ma può essere censurata se si dimostra l’esistenza di una costruzione artificialmente priva di sostanza economica .
Cass. 23707/2025: La sede dell’amministrazione è la sede effettiva
La sentenza n. 23707/2025 ha ulteriormente precisato che la sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva della società e che tale nozione richiede un’analisi complessiva della struttura e dell’attività. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente individuare il luogo da cui partono gli impulsi gestionali: occorre valutare l’organizzazione societaria, la conformità allo statuto e l’esistenza di un effettivo insediamento nel Paese estero . La sentenza ha anche affermato che la mera stipulazione di contratti di fornitura o di servizi con soggetti italiani non dimostra l’esterovestizione; la presenza di alcuni rapporti economici con l’Italia non è sufficiente a spostare la residenza se la società svolge realmente la sua attività all’estero . Questo principio tutela la libertà di stabilimento nel caso di strutture internazionali genuine.
Cass. 32438/2025: Distinzione tra controllo e amministrazione
Con la sentenza n. 32438 del 12 dicembre 2025 la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in un caso di contestazione di esterovestizione verso una holding lussemburghese controllata da soci italiani. La Corte ha stabilito tre principi fondamentali, sintetizzati dal commento dello Studio Itaxa. In primo luogo, la nozione di “sede dell’amministrazione” coincide con quella civilistica di “sede effettiva” e corrisponde al luogo dove si svolgono le attività amministrative e di direzione . In secondo luogo, la Corte ha distinto l’attività di direzione e coordinamento tipica del socio o della holding dall’attività di amministrazione della società: la residenza fiscale non può essere attratta in Italia solo perché i soci italiani esercitano poteri di indirizzo; occorre dimostrare che essi usurpano l’impulso imprenditoriale comportandosi come amministratori di fatto . In terzo luogo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza UE: la localizzazione all’estero è legittima finché esiste una sostanza economica reale; la ricerca di un vantaggio fiscale non è di per sé abuso . L’onere della prova della fittizietà grava sull’Amministrazione, che non può basarsi su presunzioni generiche come la residenza dei soci .
Cass. 23842/2025: Esterovestizione non contestabile in presenza di attività reale
Nel 2025 la Cassazione ha ribadito il principio di effettività con la sentenza n. 23842/2025. Il caso riguardava una società con sede legale a Madeira che svolgeva un’attività reale di rimorchio marittimo; l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la residenza in Italia per via di legami personali e gestionali con soci italiani. La Corte ha confermato che l’esterovestizione non è contestabile se l’attività economica è reale, stabile e radicata all’estero. La scelta di uno Stato con regime fiscale favorevole non costituisce abuso se il contribuente dimostra di avere una struttura organizzativa effettiva: sede operativa, dipendenti, mezzi propri, riunioni di consiglio all’estero . La Suprema Corte ha sottolineato che l’Amministrazione deve provare la natura artificiosa della sede estera; la semplice esistenza di legami personali con l’Italia non basta .
1.5 Prassi amministrativa e Circolari dell’Agenzia delle Entrate
Accanto alle norme e alla giurisprudenza, la prassi dell’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni operative. La circolare 20/E del 4 novembre 2024 (Agenzia delle Entrate) commenta il D.Lgs. 209/2023 e chiarisce la nozione di sede di direzione effettiva: è il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche; per “gestione ordinaria” si intende invece il luogo dove si svolgono gli atti di gestione corrente . La circolare precisa che le decisioni assembleari dei soci prive di contenuto gestionale non sono rilevanti e che occorre coordinare i criteri della residenza con le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni . Inoltre, la circolare ribadisce che il criterio della sede legale è formale ma non decisivo: la sostanza prevale.
La risposta a interpello n. 27/2022 dell’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 73, comma 5‑bis: la presunzione riguarda le società che detengono partecipazioni di controllo; l’Amministrazione deve dimostrare almeno uno degli indici (controllo diretto/indiretto o composizione del consiglio) . La risposta conferma che l’onere della prova si inverte e che il contribuente deve dimostrare l’effettiva localizzazione all’estero attraverso documentazione puntuale.
1.6 Sanzioni amministrative e penali
Il fenomeno dell’esterovestizione può determinare violazioni fiscali e penali. In caso di accertata fittizia sede estera, la società rischia:
- Omessa tenuta delle scritture contabili (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997) se non sono stati tenuti i libri contabili in Italia nonostante la residenza effettiva .
- Omessa richiesta di codice fiscale (art. 13, comma 1, DPR 605/1973) quando la società non residente avrebbe dovuto richiedere un codice fiscale italiano.
- Omissione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA (D.Lgs. 471/1997) in relazione agli anni per cui la residenza viene riconosciuta in Italia .
- Reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) punito con la reclusione da due a sei anni se l’imposta evasa supera 50 000 euro .
Le sanzioni possono essere irrogate anche agli amministratori di fatto se hanno concorso a realizzare l’esterovestizione. È quindi fondamentale adottare una strategia preventiva e difensiva per ridurre il rischio sanzionatorio.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento
Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione che contesta la residenza fiscale estera di una società rappresenta un momento critico. La gestione tempestiva della difesa è essenziale per evitare che l’atto diventi definitivo ed esecutivo. Questa sezione descrive i passaggi principali che il contribuente deve compiere dal momento della notifica all’eventuale contenzioso.
2.1 Analisi dell’atto e dei motivi di accertamento
Il primo passo consiste nell’analizzare nel dettaglio l’avviso di accertamento, il verbale di constatazione e tutta la documentazione ricevuta. Occorre individuare:
- I fatti contestati (es.: luogo di direzione effettiva, composizione del consiglio, partecipazioni di controllo, servizi gestiti dall’Italia, contratti, flussi finanziari).
- Le norme richiamate (art. 73 TUIR, convenzioni contro le doppie imposizioni, art. 162 TUIR sulle stabili organizzazioni, art. 2359 c.c. sulla nozione di controllo, norme tributarie specifiche come art. 12 L. 212/2000 sullo Statuto del Contribuente).
- Le presunzioni o gli indizi utilizzati dall’Ufficio (residenza dei soci, presenza di dirigenti in Italia, contratti di servizio, trasferimenti di dividendi, ecc.).
- Le annualità accertate e la quantificazione delle imposte, sanzioni e interessi richiesti.
- Gli eventuali vizi procedurali: violazione del contraddittorio, mancata allegazione dei documenti, notifica irregolare, difetto di motivazione. La Cassazione ha più volte cassato avvisi carenti di motivazione o basati su presunzioni generiche .
Il controllo dei vizi formali può consentire di ottenere l’annullamento dell’atto in via pregiudiziale, senza entrare nel merito della residenza. È utile predisporre un dossier interno con una cronologia degli eventi, la struttura della società, i luoghi delle riunioni, i soci e gli amministratori, i contratti, la contabilità, le sedi operative e le prove della sostanza estera.
2.2 Osservazioni al verbale e contraddittorio preventivo
Prima che l’avviso di accertamento sia emesso, la Guardia di Finanza o l’Ufficio può redigere un processo verbale di constatazione (PVC). Il contribuente ha il diritto di presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla consegna del PVC ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000. Le osservazioni permettono di contestare le presunzioni e di produrre documenti prima dell’emissione dell’avviso, spingendo l’Ufficio a riconsiderare la propria posizione o a circoscrivere gli addebiti.
Il contraddittorio è un principio fondamentale riconosciuto anche dalla giurisprudenza: la Cassazione ha ritenuto illegittimo l’avviso emesso senza contraddittorio se l’Ufficio non dimostra l’urgenza o altre circostanze specifiche . Per questo motivo è consigliabile partecipare attivamente al contraddittorio, assistiti da un professionista, predisponendo una memoria difensiva con allegati che dimostrino la reale sede estera (verbali di riunione, affitti, stipendi, estratti conto esteri, certificati fiscali esteri, testimonianze).
2.3 Avviso di accertamento e termini per le impugnazioni
Una volta notificato l’avviso di accertamento, decorrono 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) . L’atto diventa definitivo se il ricorso non viene presentato entro tale termine. In alternativa, entro 30 giorni dalla notifica è possibile presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 ; l’istanza sospende i termini del ricorso per un massimo di 90 giorni e consente di avviare una trattativa con l’Ufficio che può portare a riduzioni di sanzioni e interessi. La scelta di aderire dipende dalla solidità della difesa: se la società ritiene di poter dimostrare la sostanza estera, l’accertamento con adesione potrebbe non essere vantaggioso perché l’Ufficio difficilmente rinuncia all’intero imponibile .
Entro i 60 giorni il contribuente può anche proporre istanza di autotutela, chiedendo all’Ufficio l’annullamento totale o parziale dell’atto per vizi evidenti. Tuttavia l’autotutela è discrezionale e non sospende i termini di ricorso. È consigliabile depositare il ricorso e, contestualmente, richiedere in sede giudiziale la sospensione dell’esecutività dell’avviso, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato e la fondatezza della difesa .
2.4 Costituzione in giudizio e fasi del processo tributario
Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro il 60° giorno tramite PEC o ufficiale giudiziario. Nei successivi 30 giorni il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il fascicolo con l’originale del ricorso notificato, la prova di notificazione, gli atti impugnati, la documentazione a sostegno e l’eventuale istanza di sospensiva. La Corte, a sua discrezione, può fissare l’udienza pubblica o decidere in camera di consiglio.
In primo grado la Corte può accogliere o respingere il ricorso; in caso di soccombenza, la parte può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (o entro un anno se la sentenza non viene notificata). Le sentenze di secondo grado possono essere impugnate per motivi di diritto dinanzi alla Corte di Cassazione entro 60 giorni dalla notifica (o un anno dalla pubblicazione). La rappresentanza in Cassazione richiede l’assistenza di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori; l’Avv. Monardo, in qualità di cassazionista, può curare direttamente il giudizio di legittimità.
2.5 Possibili definizioni agevolate e strumenti deflativi
In parallelo al ricorso o in alternativa ad esso, il contribuente può valutare alcuni strumenti deflativi che riducono il contenzioso:
- Accertamento con adesione: la trattativa con l’Ufficio può comportare una riduzione delle sanzioni (generalmente un terzo di quelle irrogate) e un piano di pagamento rateale. È utile quando la società riconosce almeno in parte la pretesa.
- Conciliazione giudiziale: dopo la proposizione del ricorso, le parti possono raggiungere un accordo in udienza; ciò comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo o a un quinto, a seconda del grado di giudizio.
- Definizioni agevolate (rottamazioni): le leggi di bilancio 2023–2025 hanno introdotto diverse rottamazioni dei ruoli (es. “rottamazione quater” per carichi 2000–2023), che consentono di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Questi strumenti sono applicabili anche ai debiti derivanti da accertamenti per esterovestizione, purché gli importi siano iscritti a ruolo e rientrino nei periodi ammessi. È necessario monitorare le proroghe e i nuovi condoni disposti dalla Legge di Bilancio 2026.
- Transazione fiscale e composizione negoziata: nelle procedure di crisi d’impresa, la società può negoziare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione e la dilazione del debito, presentando un piano attestato. L’esperto negoziatore nominato ai sensi del D.L. 118/2021 può assistere l’impresa nel proporre soluzioni sostenibili.
2.6 Gestione della riscossione e misure cautelari
Se l’accertamento diventa definitivo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) iscrive a ruolo i tributi e può avviare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Per evitare che le misure colpiscano il patrimonio, è possibile:
- Presentare istanza di sospensione della cartella in pendenza di ricorso, dimostrando la fondatezza del ricorso e l’irreparabilità del danno.
- Richiedere la rateizzazione del debito; l’ADER concede rateazioni fino a 10 anni in caso di comprovata difficoltà economica. Il pagamento rateale non costituisce riconoscimento del debito a fini penali, ma può evitare l’aggravarsi delle sanzioni.
- Avvalersi di strumenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata, che permettono di azzerare o ridurre il debito fiscale in base alla capacità patrimoniale. L’Avv. Monardo, come Gestore della Crisi, può assistere il debitore nella predisposizione e nell’omologazione di queste procedure.
3. Difese e strategie legali: come contestare l’esterovestizione
Dimostrare l’inesistenza di una sede estera fittizia richiede un approccio integrato, che combina argomentazioni giuridiche, prova documentale e analisi economico-organizzativa. Di seguito vengono analizzate le principali strategie difensive a disposizione del contribuente.
3.1 Dimostrare la sostanza estera: il “puzzle della sostanza”
Per superare la presunzione di residenza italiana occorre provare che la società ha un insediamento reale nel Paese estero. La giurisprudenza e la dottrina suggeriscono di costruire un fascicolo probatorio basato su più tasselli, come evidenziato dalla guida BCFM. La difesa deve mostrare coerenza tra governance, persone, luoghi, finanza, catena del valore e documentazione . Ecco gli elementi principali da raccogliere:
- Governance e decisioni: verbali di consiglio di amministrazione e assemblee, deleghe, statuti, convocationi, ordini del giorno, minute delle riunioni svolte all’estero; documentazione che dimostri che le decisioni strategiche sono state prese all’estero .
- Persone e funzioni: contratti di lavoro dei dirigenti e del personale, buste paga, badge di accesso, log di presenze; prova che i manager e i dipendenti lavorano effettivamente nella sede estera .
- Luoghi e asset: contratto di locazione o proprietà degli uffici, planimetrie, fotografie, infrastruttura IT, server locali; dimostrazione che la sede non è un semplice “PO box” .
- Dati e finanza: conti correnti aperti nel Paese estero, deleghe bancarie, procedure di tesoreria, documenti contabili elaborati all’estero, prova che i flussi finanziari passano per banche estere .
- Catena del valore: contratti con fornitori e clienti, luoghi di negoziazione e firma dei contratti, termini di consegna (Incoterms), logistica; prova che le transazioni commerciali sono gestite dall’estero e non dall’Italia .
- Documentazione e tracciabilità: e‑mail aziendali, sistemi collaborativi con tracciabilità, firme elettroniche, audit trail, protocolli di compliance; tutti i documenti devono essere conservati e prodotti in giudizio .
Non esiste una “prova regina”: ogni elemento contribuisce a dimostrare la sostanza. La difesa deve evidenziare la coerenza complessiva: se i dirigenti sono all’estero, se la società paga tasse locali, se le riunioni avvengono all’estero e se la struttura operativa è genuina, la residenza non può essere attratta in Italia. È importante produrre documenti in lingua originale con traduzione asseverata e, se necessario, testimonianze di terzi.
3.2 Contestare le presunzioni: controllo vs amministrazione
L’art. 73, comma 5‑bis TUIR pone due condizioni per presumere la residenza italiana: controllo da parte di residenti e amministratori residenti. Tuttavia, la Cassazione 32438/2025 ha affermato che controllo e amministrazione sono concetti distinti. La mera presenza di soci italiani che detengono la maggioranza o esercitano la direzione e coordinamento non prova l’esterovestizione se la gestione è affidata a organi esteri autonomi . La difesa deve quindi:
- Dimostrare che le decisioni di indirizzo dei soci (es. approvazione del budget o della strategia) non equivalgono alla gestione quotidiana.
- Evidenziare che gli amministratori esteri sono indipendenti, posseggono poteri reali e sono responsabili delle decisioni operative.
- Produrre documentazione che distingua le riunioni dei soci (assemblee) da quelle del consiglio di amministrazione.
Se la società fa parte di un gruppo italiano, bisogna dimostrare che non esiste un amministratore di fatto in Italia. La Cassazione 18143/2025 ha ricordato che l’amministratore di fatto è chi dirige concretamente la società; per provarlo servono elementi come la presenza in Italia, la firma di contratti, la gestione di conti italiani. L’Amministrazione, non il contribuente, deve dimostrare l’esistenza di tale figura . La difesa dovrà quindi confutare le prove dell’Ufficio e, se necessario, chiedere l’audizione dei soggetti coinvolti.
3.3 Invocare la libertà di stabilimento e la giurisprudenza europea
Per le società con sede in Paesi UE/SEE, la difesa può richiamare l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE) sulla libertà di stabilimento. La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la libertà non impedisce agli Stati membri di adottare misure anti‑abuso ma tali misure devono essere proporzionate e giustificate dalla necessità di prevenire costruzioni puramente artificiali. La Cassazione 1883/2023 ha recepito questo principio, affermando che l’esterovestizione è contestabile solo in presenza di costruzioni artificiali e che la residenza non può essere attratta in Italia solo per ragioni di risparmio d’imposta . La difesa dovrà quindi evidenziare che la sede estera ha una sostanza economica, che la scelta di un Paese con fiscalità più favorevole è legittima nell’ambito della pianificazione fiscale e che l’intervento del Fisco violerebbe la libertà di stabilimento.
3.4 Sfruttare i vizi procedurali: motivazione, contraddittorio e onere della prova
Spesso gli avvisi di accertamento sono viziati da mancanza di motivazione, contraddittorio carente o violazione dello Statuto del Contribuente. La difesa deve verificare se l’Ufficio ha allegato il PVC, se ha indicato gli elementi di prova, se ha offerto al contribuente la possibilità di replicare e se ha rispettato le norme sui termini. La Cassazione ha più volte annullato avvisi carenti di motivazione o notificati irregolarmente . Il ricorso deve sollevare tali eccezioni preliminari, che possono portare all’annullamento senza affrontare il merito.
Inoltre, l’onere della prova spetta all’Amministrazione: l’Ufficio deve dimostrare l’esistenza della sede effettiva in Italia. La difesa potrà lamentare la insufficienza e genericità degli indizi; ad esempio, nella sentenza 23842/2025 la Cassazione ha censurato l’Ufficio per aver fondato l’accertamento su legami personali senza provare la natura artificiosa della sede estera . Se le prove dell’Ufficio sono deboli, la presunzione non regge.
3.5 Gestione dei rapporti bancari e dei flussi finanziari
Le indagini bancarie costituiscono uno degli strumenti più utilizzati dal Fisco per contestare la residenza. Nelle contestazioni di residenza personale, la Cassazione 31439/2025 ha ribadito che i dati bancari generano presunzioni legali relative: le somme versate e prelevate sono considerate reddito salvo prova contraria . Nelle società, l’Ufficio verifica i conti correnti e i flussi di denaro per dedurre che le decisioni vengono prese in Italia o che i fondi transitano per banche italiane. Per contestare queste presunzioni bisogna:
- Spiegare ogni movimento bancario con documenti (contratti di prestito, fatture, note spese) e dimostrare che le transazioni italiane sono occasionali o di supporto .
- Dimostrare che la tesoreria è gestita all’estero: conti correnti aperti, deleghe bancarie, bonifici in uscita e in entrata che transitano sui conti esteri .
- Evidenziare che le eventuali spese in Italia sono riconducibili ad attività preparatorie o ausiliarie (es. ricerca di mercato, marketing, assistenza post‑vendita) e non determinano una stabile organizzazione .
3.6 Utilizzare le convenzioni contro le doppie imposizioni
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate dall’Italia con molti Paesi prevedono criteri per determinare la residenza fiscale e attribuire il potere impositivo. In caso di doppia residenza, l’art. 4 del modello OCSE stabilisce criteri di tie‑breaker: sede dell’amministrazione, luogo di costituzione, luogo dove si trova la direzione effettiva e, in via residuale, procedura amichevole. Invocare la Convenzione può comportare che la controversia sia risolta tramite competent authority procedure e che la tassazione sia ripartita tra i Paesi. Tuttavia, se l’esterovestizione è accertata in base alla normativa interna, l’Italia può tassare tutti i redditi mondiali; pertanto è cruciale dimostrare la sostanza estera anche ai fini della CDI.
3.7 Difesa nell’ipotesi di stabile organizzazione occulta
In alcuni accertamenti l’Agenzia non contesta l’esterovestizione ma l’esistenza di una stabile organizzazione (S.O.) occulta in Italia. La stabile organizzazione è una sede fissa d’affari attraverso cui l’impresa non residente svolge, in tutto o in parte, la propria attività (art. 162 TUIR). Se esiste, la società estera è tassata in Italia limitatamente ai redditi attribuibili alla S.O. La difesa, in questo caso, deve:
- Dimostrare che le attività svolte in Italia sono preparatorie o ausiliarie (es. magazzino per deposito, esposizione prodotti, raccolta informazioni) e rientrano tra le esenzioni dell’art. 162, comma 4 TUIR .
- Qualificare eventuali agenti italiani come agenti indipendenti e non dipendenti, evidenziando che operano in nome proprio e assumono i rischi .
- Produrre contratti che definiscono la natura dei servizi in Italia e che limitano le funzioni a supporto.
Se l’Agenzia sostiene che esiste una S.O. oculta, l’onere della prova grava su di essa; la difesa può presentare memorie e consulenze tecniche per quantificare correttamente l’utile attribuibile all’Italia e per contestare l’applicazione di sanzioni.
3.8 Strategie processuali e probatorie
Per predisporre una difesa efficace è opportuno:
- Raccogliere la documentazione prima della verifica: predisporre un fascicolo digitale con contratti, verbali, estratti conto, certificazioni fiscali, registrazioni video delle assemblee, log di accesso ai server, corrispondenza, in modo da fornirla tempestivamente quando richiesta.
- Richiedere perizia tecnica: un consulente esperto può redigere una relazione che dimostri la sostanza estera, analizzando i dati contabili e organizzativi. La perizia potrà essere depositata in giudizio come prova scientifica.
- Individuare testimoni: amministratori esteri, dipendenti, consulenti possono essere chiamati a testimoniare sulle attività svolte all’estero. Anche se la testimonianza è poco utilizzata nel processo tributario, può rafforzare l’argomentazione.
- Citare la giurisprudenza: riportare sentenze favorevoli (Cass. 17289/2024, 23707/2025, 23842/2025, ecc.) nel ricorso per evidenziare l’orientamento dei giudici e la similitudine con il proprio caso .
- Richiedere la sospensione dell’atto: allegare documenti che provino il danno grave (ad es. blocco della produzione, rischio di insolvenza) e la fondatezza della difesa per convincere la Corte a sospendere l’esecutività dell’avviso.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione
Oltre al contenzioso, l’ordinamento prevede strumenti che consentono al contribuente di definire il debito o di gestire la crisi in maniera più sostenibile. Questi strumenti possono essere utili sia in fase di trattativa sia dopo la formazione del ruolo.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni le leggi di bilancio hanno introdotto varie misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’ADER. Tra le più rilevanti:
- Rottamazione quater (Legge di Bilancio 2023): consentiva di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora; era possibile rateizzare fino a 18 rate in 5 anni. La misura è stata prorogata più volte e potrebbe essere riaperta con la Legge di Bilancio 2026.
- Stralcio dei mini debiti: previsto dal D.L. 119/2018 e prorogato, consente la cancellazione automatica dei debiti fino a 1 000 euro relativi al periodo 2000–2015.
- Definizione liti pendenti: in determinate leggi di bilancio (es. 2023) è stata prevista la definizione delle controversie tributarie pendenti pagando un importo ridotto a seconda dello stato del giudizio; se la società ha un contenzioso in corso su questioni di esterovestizione, questa opzione può essere valutata.
Per accedere alle rottamazioni occorre essere in regola con i pagamenti delle rate e rispettare le scadenze; in caso di decadenza, i benefici vengono persi. È importante valutare se aderire a tali misure, considerato che una definizione agevolata implica il riconoscimento del debito e può incidere su altre imposte.
4.2 Accordi di ristrutturazione, piani del consumatore ed esdebitazione
Quando la società o i soci non sono in grado di pagare il debito fiscale, è possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 e ora confluite nel Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure permettono di ristrutturare o cancellare i debiti, compresi quelli tributari, tramite un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Tra gli strumenti:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche (es. soci o amministratori che hanno garantito debiti sociali); consente di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti sulla base della capacità reddituale; il residuo viene esdebitato.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori non fallibili o start‑up; prevede il voto dei creditori e l’omologa del giudice; è possibile stralciare una parte dei debiti fiscali, previa adesione dell’ente.
- Liquidazione controllata: liquidazione dei beni del debitore con esdebitazione finale.
L’accesso a tali procedure richiede la nomina di un Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo svolge tale ruolo, quindi può assistere il debitore nella redazione del piano e nella presentazione al tribunale. Le procedure prevedono la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, per cui possono essere una soluzione efficace per bloccare ipoteche, fermi e pignoramenti.
4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Introdotta con il D.L. 118/2021, la composizione negoziata permette alle imprese in crisi di avviare un percorso di risanamento con l’ausilio di un esperto negoziatore nominato dalla Camera di commercio. L’esperto monitora le trattative con i creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate, e può proporre misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e l’eventuale accesso a strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, piani di ristrutturazione, accordi di ristrutturazione). L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, è in grado di gestire tali procedure, coordinando commercialisti e consulenti per elaborare un piano industriale e finanziario.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nella gestione di un accertamento per esterovestizione è facile commettere errori che compromettono la difesa. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli degli esperti per evitarli:
- Ignorare o sottovalutare l’avviso. Molti imprenditori pensano che la sede legale estera sia sufficiente; non rispondono al PVC o non presentano ricorso entro 60 giorni. Questa inerzia porta alla definitività dell’atto e rende difficile qualsiasi difesa successiva.
- Non partecipare al contraddittorio. Il contraddittorio è un diritto ma anche un’opportunità: permette di chiarire al Fisco la sostanza estera e di evitare l’emissione dell’avviso. Presentare osservazioni ben documentate può fermare il procedimento.
- Affidarsi solo a prove formali. Documenti come l’iscrizione alla Camera di Commercio estera o la registrazione fiscale non bastano: occorre dimostrare l’operatività (es. riunioni del CdA, personale, conti bancari). La Cassazione riconosce la prevalenza della sostanza sulla forma .
- Ignorare i rapporti bancari. I flussi bancari sono un indizio forte; vanno spiegati puntualmente con documenti (contratti, fatture, estratti conto). In mancanza di prova analitica, la Cassazione presume che i versamenti e prelievi siano redditi imponibili .
- Confondere direzione e coordinamento con amministrazione. Per i gruppi internazionali, è normale che i soci italiani diano indirizzi strategici; ciò non significa che la sede dell’amministrazione sia in Italia. La difesa deve chiarire la distinzione e dimostrare che il management esecutivo è all’estero .
- Non considerare le convenzioni contro le doppie imposizioni. Le CDI possono risolvere conflitti di residenza e limitare la potestà impositiva. Trascurarle può comportare doppie tassazioni.
- Non valutare le procedure stragiudiziali. A volte è più conveniente trattare con l’Ufficio attraverso l’adesione o la conciliazione per ridurre sanzioni e interessi; altre volte è preferibile affrontare il processo per far valere l’inesistenza di esterovestizione. Occorre una valutazione tecnica.
- Non agire contro misure cautelari. Dopo l’iscrizione a ruolo possono arrivare pignoramenti, ipoteche e fermi; occorre chiedere subito la sospensione e valutare la rateizzazione o la sovraindebitamento per proteggere il patrimonio.
6. Tabelle riepilogative
Le tabelle seguenti sintetizzano i principali riferimenti normativi, i termini procedurali, gli strumenti difensivi e le sanzioni connesse all’esterovestizione. Le informazioni sono riportate in forma concisa; per l’interpretazione completa occorre fare riferimento ai testi ufficiali e alle sentenze.
6.1 Criteri di residenza delle società (art. 73 TUIR)
| Criterio | Descrizione | Fonti normative |
|---|---|---|
| Sede legale | Luogo di costituzione e registrazione della società. Ha rilievo formale ma non decisivo; l’Amministrazione può contestare la residenza se la sede legale non coincide con la sede effettiva. | Art. 73 TUIR modificato dal D.Lgs. 209/2023. |
| Sede di direzione effettiva | Luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche. Equivale alla sede dell’amministrazione/effettiva . | Art. 73 TUIR; circolare AE 20/E/2024 . |
| Gestione ordinaria in via principale | Luogo in cui si svolgono gli atti di gestione corrente in modo continuo e coordinato . Rileva per individuare la base operativa dell’impresa. | Art. 73 TUIR; circolare AE 20/E/2024. |
| Oggetto principale (abrogato) | Criterio eliminato dal D.Lgs. 209/2023; in passato considerava il luogo dove si svolgeva l’attività economica prevalente. | Art. 73 TUIR (versione previgente). |
6.2 Presunzione di esterovestizione (art. 73, co. 5‑bis TUIR)
| Indice | Contenuto sintetico |
|---|---|
| Partecipazioni di controllo | La società estera detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in società italiane . |
| Controllo da parte di residenti | La società estera è controllata da soggetti residenti in Italia (in base agli artt. 2359 c.c. e 73 TUIR) . |
| Amministratori residenti | Il consiglio di amministrazione è composto in prevalenza da persone residenti in Italia . |
| Prova contraria | Il contribuente può superare la presunzione documentando la sede di direzione effettiva estera e la gestione ordinaria all’estero. |
6.3 Termini e strumenti processuali
| Fase | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Osservazioni al PVC | 60 giorni dalla consegna del processo verbale (art. 12 L. 212/2000). | Permette di presentare memorie prima dell’avviso. |
| Richiesta di accertamento con adesione | Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso . Sospende i termini del ricorso per massimo 90 giorni. | D.Lgs. 218/1997. |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso . | D.Lgs. 546/1992; L. 130/2022 (riforma giustizia tributaria). |
| Costituzione in giudizio | 30 giorni dalla notifica del ricorso. | D.Lgs. 546/1992. |
| Sospensione dell’esecutività | Può essere richiesta contestualmente al ricorso; è concessa se c’è periculum in mora e fumus boni iuris. | Art. 47 D.Lgs. 546/1992. |
6.4 Sanzioni
| Violazione | Sanzioni principali | Riferimenti |
|---|---|---|
| Omessa tenuta delle scritture contabili | Sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 471/1997 . | |
| Omessa richiesta del codice fiscale | Sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13 DPR 605/1973 . | |
| Omissione dichiarazioni (IRES, IVA, IRAP) | Sanzioni proporzionali (dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta) e recupero delle imposte . | |
| Omessa dichiarazione (reato penale) | Reclusione da 2 a 6 anni se l’imposta evasa supera 50 000 euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000) . | |
| Sanzioni agli amministratori di fatto | Applicazione delle stesse sanzioni e, se rilevante, responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta. |
7. Domande frequenti (FAQ)
Di seguito sono riportate alcune delle domande più frequenti che gli imprenditori e i professionisti rivolgono quando ricevono un accertamento per fittizia sede estera. Le risposte sono sintetiche e hanno scopo divulgativo; per un parere personalizzato si consiglia di rivolgersi a un professionista.
- Che cos’è l’esterovestizione?
L’esterovestizione è la fittizia localizzazione della sede fiscale all’estero di una società che in realtà è amministrata e gestita dall’Italia. Il Fisco disconosce la residenza estera e tassa la società in Italia . - Quali criteri determinano la residenza fiscale di una società?
Dal 2024 la residenza si stabilisce con tre criteri alternativi: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale . La sede effettiva coincide con il luogo dove si assumono decisioni strategiche e dove si svolge la gestione corrente. - Cosa significa “sede di direzione effettiva”?
È il luogo della continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società . Non coincide con il luogo in cui sono ubicati i beni o i clienti ma con il centro della governance societaria. - La sede legale all’estero è sufficiente per essere considerati non residenti?
No. La sede legale è un criterio formale e non decisivo. L’Amministrazione può contestare la residenza se dimostra che la sede effettiva è in Italia . - Quando scatta la presunzione di residenza in Italia?
Quando una società estera detiene partecipazioni di controllo in società italiane ed è controllata da soggetti residenti o amministrata da un consiglio composto in prevalenza da residenti . La presunzione è relativa: può essere superata con prova contraria. - Qual è l’onere della prova in un giudizio di esterovestizione?
L’onere della prova della fittizietà della sede estera spetta all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, quando ricorrono gli indici della presunzione, il contribuente deve fornire una prova contraria grave, precisa e concordante . - Cosa devo fare se ricevo un processo verbale di constatazione?
Hai 60 giorni per presentare osservazioni e documenti che possano indurre l’Ufficio a non emettere l’avviso di accertamento. È fondamentale partecipare al contraddittorio con una memoria difensiva completa. - In quanto tempo devo presentare ricorso contro un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . Se si presenta un’istanza di accertamento con adesione, i termini si sospendono per un massimo di 90 giorni . - Quali documenti servono per provare che la sede è davvero all’estero?
Verbali di CdA, contratti di affitto, buste paga dei dipendenti esteri, estratti conto bancari esteri, fatture emesse e ricevute all’estero, contratti con fornitori e clienti stranieri, prove delle riunioni all’estero, registrazioni fiscali locali e altre evidenze della sostanza . - Se i soci italiani dirigono la società, è automaticamente esterovestita?
No. La Cassazione ha chiarito che l’attività di direzione e coordinamento dei soci non equivale alla gestione . L’esterovestizione scatta solo se i soci agiscono come amministratori di fatto usurpando l’impulso imprenditoriale. - Quali sono le sanzioni per l’esterovestizione?
Oltre al recupero delle imposte, si applicano sanzioni amministrative per omissione delle dichiarazioni e omessa tenuta delle scritture; nei casi più gravi, scatta il reato di omessa dichiarazione punito con la reclusione da 2 a 6 anni . - È possibile regolarizzare la posizione con la rottamazione?
Sì, se gli importi sono stati iscritti a ruolo e rientrano nelle finestre temporali delle definizioni agevolate. La rottamazione consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni; bisogna verificare le scadenze previste dalla legge. - Le società con sede in Paesi UE sono tutelate dalla libertà di stabilimento?
Sì, ma la libertà di stabilimento non impedisce misure anti‑abuso. L’esterovestizione è contestabile solo in presenza di costruzioni puramente artificiali. Se la società dimostra una sostanza economica reale all’estero, l’accertamento non è legittimo . - Cosa succede se non presento ricorso nei termini?
L’avviso di accertamento diventa definitivo; l’imposta, gli interessi e le sanzioni sono iscritti a ruolo e la riscossione può iniziare. È comunque possibile chiedere la rateizzazione del debito o aderire a definizioni agevolate, ma non si potrà contestare il merito dell’accertamento. - L’avvocato deve essere cassazionista per difendermi?
Per il giudizio di Cassazione occorre un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori (cassazionista). L’Avv. Monardo possiede tale abilitazione e può assisterti in tutte le fasi del contenzioso, fino alla Suprema Corte. - Le società di persone o i trust sono soggetti alle stesse regole?
Il D.Lgs. 209/2023 riguarda le società e gli enti; i criteri di residenza per i trust e le società di persone sono in parte diversi ma la giurisprudenza sul principio di effettività vale anche per loro. Ad esempio, per i trust il criterio della sede legale è irrilevante: conta la sede effettiva e il luogo di gestione . - Posso trasferire davvero la sede all’estero senza rischi?
Sì, ma occorre pianificare correttamente il trasferimento, dotando la società di struttura, personale, conti, governance e autonomia nel Paese estero. È consigliabile farsi assistere da un consulente per evitare errori formali e dimostrare la sostanza. - Una stabile organizzazione occulta è la stessa cosa dell’esterovestizione?
No. L’esterovestizione riguarda la residenza fiscale della società estera; la stabile organizzazione riguarda la presenza in Italia di una sede d’affari attraverso cui l’impresa estera svolge la sua attività. Le due fattispecie sono distinte e hanno regimi impositivi diversi . - Che ruolo hanno le convenzioni contro le doppie imposizioni?
Le CDI determinano quale Paese può tassare i redditi in caso di doppia residenza. In presenza di un conflitto, occorre applicare i criteri del tie‑breaker; se l’Italia accerta l’esterovestizione, può comunque tassare i redditi mondiali salvo accordo tra autorità competenti. - È possibile chiedere l’esdebitazione dei debiti fiscali?
Sì, tramite le procedure di sovraindebitamento e, per le imprese, tramite i piani di ristrutturazione e la composizione negoziata. L’esdebitazione totale o parziale è possibile se vengono soddisfatti i requisiti di meritevolezza e se si offre ai creditori quanto è concretamente realizzabile.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti dell’esterovestizione e le strategie difensive, si propongono due simulazioni. Si tratta di esempi ipotetici con numeri semplificati; i casi reali possono essere più complessi.
8.1 Caso A – Holding lussemburghese con società operativa in Italia
Scenario: Due soci italiani (Tizio e Caio) detengono al 50 % ciascuno una holding con sede legale in Lussemburgo (Gamma International S.A.) che possiede il 48 % di una società italiana (Gamma Ita S.p.A.). La holding è amministrata da un consiglio composto da tre membri, di cui uno residente in Lussemburgo e due in Belgio. Tutte le riunioni del CdA si svolgono a Lussemburgo; la holding ha uffici reali, dipendenti e conti bancari nel Granducato. La società italiana versa dividendi alla holding. L’Agenzia delle Entrate contesta la residenza italiana della holding, sostenendo che la gestione effettiva avviene in Italia perché i soci italiani esercitano direzione e coordinamento.
Contestazione: L’Ufficio emette un avviso di accertamento per gli anni 2023–2025, imponendo IRES e IRAP su 10 milioni di utili, con sanzioni del 100 % e interessi al 4 % annuo. Totale richiesto: 20 milioni di euro.
Strategia difensiva:
- Documentazione: la holding produce verbali di CdA, contratti di lavoro dei dirigenti lussemburghesi, pagamenti di stipendi e tasse sociali nel Granducato, documenti bancari che attestano la gestione finanziaria all’estero, contratti con fornitori e clienti lussemburghesi, certificati fiscali locali.
- Distinzione controllo/amministrazione: si evidenzia che i soci italiani partecipano alle assemblee ma non esercitano funzioni gestionali; la gestione ordinaria e straordinaria è svolta dal CdA a Lussemburgo, come dimostrato dai verbali .
- Libertà di stabilimento: si richiama l’art. 49 TFUE e la giurisprudenza UE, sottolineando che l’insediamento in Lussemburgo non è artificioso. La holding svolge un’attività reale di gestione partecipazioni e servizi finanziari; la scelta del Granducato è motivata dalla vicinanza a partner internazionali e dal regime societario stabile.
- Vizi procedurali: si contesta la mancata allegazione del PVC e l’assenza di contraddittorio preventivo; l’avviso non spiega perché gli indizi sarebbero gravi, precisi e concordanti.
Risultato atteso: In fase di contraddittorio o di giudizio la società può ottenere l’annullamento dell’avviso o la riduzione delle imposte. Se la difesa dimostra la sede effettiva a Lussemburgo, l’Amministrazione dovrà revocare la pretesa. In alternativa, si potrebbe ipotizzare un accordo con adesione per ridurre le sanzioni del 50 %.
8.2 Caso B – Impresa di servizi con sede a Malta e gestione in Italia
Scenario: La Mediterranean Consulting Ltd. è una società con sede legale a Malta che presta servizi di consulenza informatica. Ha un ufficio registrato a La Valletta ma nessun dipendente locale; i due soci/amministratori sono residenti in Italia. Tutti i clienti sono italiani; i contratti vengono negoziati via email dall’Italia; i pagamenti transitano su un conto maltese ma vengono poi trasferiti su conti personali in Italia. La società non dispone di uffici operativi a Malta. Nel 2024 ha realizzato ricavi per 800 000 euro.
Contestazione: L’Agenzia delle Entrate effettua una verifica in Italia presso l’abitazione dei soci e acquisisce contratti, fatture e conti bancari. Emette un avviso di accertamento contestando l’esterovestizione e richiedendo il pagamento di IRES, IRAP e IVA per 400 000 euro di imposte, oltre a sanzioni del 200 % e interessi. Viene inoltre contestato il reato di omessa dichiarazione.
Valutazione:
- Elementi a favore del Fisco: i soci/amministratori sono residenti in Italia; non esiste una struttura operativa a Malta; le decisioni sono prese in Italia; i clienti e i fornitori sono italiani; i trasferimenti bancari rientrano rapidamente sui conti personali in Italia. La società appare come una “scatola vuota”.
- Difesa possibile: difficilmente si può dimostrare la sostanza estera. È preferibile cercare un accordo con adesione per ridurre sanzioni. Potrebbe essere possibile contestare eventuali vizi formali (notifica, motivazione). In caso di reato, si può chiedere la causa di non punibilità se l’imposta evasa non supera la soglia o se vengono pagate le imposte prima della pronuncia.
Risultato atteso: Probabilmente l’esterovestizione verrà riconosciuta; la società dovrà pagare le imposte dovute. Si consiglia di riorganizzare la struttura con uffici reali e personale all’estero oppure trasferire la residenza in Italia e aderire al regime fiscale nazionale.
9. Conclusione
L’accertamento per fittizia sede estera è una materia complessa che unisce diritto tributario, societario e diritto dell’Unione Europea. La riforma del 2023 ha accentuato il peso dei criteri sostanziali di residenza, in particolare della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale, e ha confermato la presunzione relativa per le società controllate da residenti italiani . La giurisprudenza degli ultimi anni pone al centro la sostanza economica: l’esterovestizione è contestabile solo se la struttura estera è artificiosa, priva di autonomia e utilizzata esclusivamente per sottrarsi alla fiscalità nazionale . I giudici richiedono una valutazione complessiva degli indizi e respingono le presunzioni basate su elementi isolati .
Per difendersi efficacemente è necessario:
- Agire tempestivamente: analizzare l’avviso, partecipare al contraddittorio, presentare ricorso entro i termini e richiedere la sospensione. Lasciare decorrere i termini significa perdere la possibilità di contestare l’atto.
- Documentare la sostanza estera: predisporre un fascicolo probatorio completo con documenti, verbali, conti bancari, contratti, buste paga e ogni prova utile a dimostrare che la sede effettiva è all’estero .
- Contestare le presunzioni: distinguere tra controllo e amministrazione, confutare l’esistenza di un amministratore di fatto in Italia, richiamare la libertà di stabilimento e la giurisprudenza europea .
- Valutare gli strumenti deflativi e alternativi: accertamento con adesione, conciliazione, rottamazioni, piani di sovraindebitamento e composizione negoziata possono ridurre il peso del debito e prevenire azioni esecutive.
- Affidarsi a professionisti qualificati: la materia richiede competenze specialistiche; un avvocato cassazionista con esperienza in fiscalità internazionale può valutare i vizi formali, costruire la prova della sostanza estera, citare la giurisprudenza più recente e gestire il contenzioso fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza a 360°: analisi degli atti, redazione di memorie, rappresentanza in giudizio, trattative con l’Agenzia, elaborazione di piani di rientro, gestione della crisi da sovraindebitamento e composizione negoziata. Grazie alla sua qualifica di cassazionista e alla sua iscrizione come Gestore della Crisi e come Esperto Negoziatore, lo studio può intervenire sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale, coordinando avvocati e commercialisti per fornire al cliente soluzioni concrete e personalizzate.
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