Introduzione
Negli ultimi anni l’Italia ha adottato regole sempre più stringenti per contrastare l’evasione fiscale internazionale e la cosiddetta esterovestizione, ossia la fittizia localizzazione all’estero di persone o società che operano in realtà nel territorio nazionale. Per gli imprenditori residenti all’estero che svolgono attività economiche in Italia la linea di demarcazione fra la semplice presenza commerciale e l’insorgenza di obblighi fiscali è sottile: una valutazione errata può comportare accertamenti, sanzioni e imposte arretrate di grande entità. Inoltre, la normativa italiana prevede obblighi specifici in materia di tenuta dei libri, notifiche degli atti, termini per i ricorsi e possibilità di accordi con l’amministrazione finanziaria. Comprendere quando scatta la tassazione è quindi fondamentale per evitare rischi e pianificare correttamente gli investimenti.
In questo articolo analizzeremo in maniera approfondita le norme vigenti e la giurisprudenza recente che definiscono i criteri di residenza fiscale, l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia, le conseguenze fiscali per chi ha attività transfrontaliere e le strategie difensive a disposizione del contribuente. Il taglio sarà professionale e pratico, con un linguaggio giuridico‑divulgativo che renderà accessibili temi complessi anche a imprenditori, professionisti e privati. Dalla definizione di domicilio fiscale alle regole dell’art. 73 del TUIR per le società, dalla nozione di stabile organizzazione dell’art. 162 TUIR alla giurisprudenza della Corte di Cassazione più recente, forniremo un quadro aggiornato al gennaio 2026 con riferimenti normativi puntuali e commenti operativi.
👨⚖️ Chi siamo — L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti vantano un’esperienza pluriennale nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina a livello nazionale professionisti specializzati nelle controversie con l’Agenzia delle Entrate e con gli istituti di credito, fornendo assistenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Il suo team può: esaminare gli atti notificati e verificare la correttezza formale e sostanziale, presentare ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie, richiedere sospensioni e rateizzazioni, intraprendere trattative per accordi transattivi e predisporre piani di rientro o di esdebitazione.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La residenza delle persone fisiche (art. 2 TUIR)
Per comprendere quando un imprenditore che vive all’estero è comunque soggetto alla tassazione italiana, occorre partire dalle regole sulla residenza fiscale. L’art. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che sono considerati fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, o 184 negli anni bisestili):
- Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- Hanno in Italia il domicilio, inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, non solo economici ma anche familiari, secondo il codice civile;
- Hanno in Italia la residenza, che corrisponde al luogo in cui abitualmente la persona dimora .
L’articolo dispone che l’esistenza di una sola di queste condizioni è sufficiente a determinare la residenza fiscale. In particolare, un cittadino italiano che si cancella dall’anagrafe per trasferirsi in un paese a fiscalità privilegiata è comunque considerato residente in Italia salvo prova contraria: l’onere probatorio grava dunque sul contribuente.
Domicilio e residenza: distinzione e rilevanza
La residenza riguarda la presenza fisica stabile sul territorio, mentre il domicilio si riferisce all’insieme degli interessi affettivi ed economici. È possibile che un soggetto abbia la residenza all’estero ma mantenga il domicilio in Italia, ad esempio perché qui risiedono il coniuge e i figli o perché possiede immobili e attività economiche. In tal caso il soggetto è comunque considerato residente ai fini fiscali. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che la residenza va valutata alla luce delle circostanze concrete e che l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) da sola non basta a dimostrare l’effettivo trasferimento .
La residenza delle società (art. 73 TUIR) e la riforma 2023
Per le società ed enti commerciali, la residenza fiscale è disciplinata dall’art. 73 TUIR. Fino alla riforma operata dal D.Lgs. 209/2023, erano considerati residenti i soggetti che avevano in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività. La riforma ha riscritto la norma per recepire i principi OCSE e contrastare meglio le frodi. Dal 2024 una società è considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, sussiste almeno una delle seguenti situazioni:
- Sede legale in Italia;
- Sede di direzione effettiva in Italia, intesa come il luogo in cui vengono assunte in modo continuativo e coordinato le decisioni strategiche sulla gestione dell’entità ;
- Sede di ordinaria gestione in Italia, ossia il luogo in cui viene svolta con continuità l’attività di gestione corrente .
Il decreto ha anche previsto una presunzione di residenza per le società estere che sono controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia o il cui consiglio di amministrazione è composto in prevalenza da amministratori residenti . Tale presunzione può essere superata dimostrando che la direzione effettiva e l’ordinaria gestione si svolgono all’estero. Inoltre, per i trust si considerano residenti quelli con almeno un disponente o beneficiario residente, salvo prova contraria.
La sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria
La sede di direzione effettiva coincide con il luogo in cui si assumono le decisioni strategiche sull’impresa: determinazione delle politiche aziendali, scelte di investimento, indirizzo generale. La sede di ordinaria gestione riguarda invece le decisioni operative quotidiane, come la stipula di contratti con fornitori e clienti, la gestione del personale e la contabilità. Identificare correttamente questi luoghi è fondamentale perché, in base alla nuova disciplina, se la società è diretta o gestita di fatto in Italia è considerata fiscalmente residente, anche se la sede legale è altrove .
La “stabile organizzazione” (art. 162 TUIR)
L’altra figura centrale per l’imprenditore non residente è la stabile organizzazione. Secondo l’art. 162 TUIR, costituisce stabile organizzazione «una sede fissa d’affari mediante la quale un’impresa residente all’estero esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato». Il legislatore elenca esempi di stabile organizzazione: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera, cava, luogo di estrazione di risorse naturali . Rientra nella definizione anche il cantiere di costruzione o montaggio che duri oltre tre mesi. In assenza di un luogo fisico si considera stabile organizzazione «qualsiasi luogo anche presso terzi mediante il quale l’impresa non residente svolge un’attività economica significativa nel territorio dello Stato in modo continuativo» .
Sono invece escluse dalla nozione di stabile organizzazione le attività di carattere preparatorio o ausiliario, come la conservazione di merci, l’esposizione di prodotti, la raccolta di informazioni o la pubblicità, purché non comportino la conclusione di contratti né l’erogazione di servizi principali . La distinzione tra rappresentanza ausiliaria e sede operativa effettiva è spesso oggetto di contestazione: se l’ufficio in Italia conclude contratti o svolge funzioni essenziali, l’Agenzia delle Entrate può qualificare l’ente estero come avente una stabile organizzazione, con conseguente tassazione dei redditi prodotti.
Giurisprudenza: Cassazione 7200/2024 e 23707/2025
La Corte di Cassazione si è espressa ripetutamente sulla nozione di stabile organizzazione. Nella sentenza n. 7200/2024 la Corte ha esaminato il caso di una filiale italiana che svolgeva attività promozionali per una società statunitense. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’esistenza di una stabile organizzazione occulta. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 162 TUIR, il criterio decisivo è la significatività e continuità dell’attività economica svolta in Italia; restano escluse le funzioni meramente preparatorie o ausiliarie . Inoltre, la sentenza ricorda che le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione prevalgono sulla legge interna e disciplinano la tassazione delle stabili organizzazioni .
La sentenza n. 23707/2025 affronta invece un caso di presunta esterovestizione: una società formalmente residente all’estero ma con l’effettiva sede di gestione in Italia. La Corte ha affermato che per determinare la residenza di una società occorre considerare la sede di direzione effettiva e la sede di gestione ordinaria: se le decisioni strategiche e operative sono assunte in Italia, la società è residente e l’esterovestizione è accertata. Le strutture societarie fittizie create all’estero per evitare la tassazione in Italia sono quindi prive di efficacia.
Tassazione mondiale e crediti d’imposta (art. 165 TUIR e circolare 9/E 2015)
L’Italia applica il principio della tassazione mondiale: i soggetti fiscalmente residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione è previsto il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). La circolare n. 9/E del 2 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate spiega che, in caso di redditi prodotti all’estero da soggetti residenti, la doppia imposizione è eliminata tramite detrazione dalle imposte italiane dell’imposta estera nei limiti dell’imposta italiana corrispondente . Ciò significa che se l’imposta estera è superiore a quella italiana, l’eccedenza non può essere rimborsata ma può eventualmente essere riportata nei periodi successivi, entro certi limiti.
La Cassazione ord. 30800/2024 ha confermato questi principi: il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero da un contribuente residente è tassabile in Italia, con riconoscimento del credito d’imposta in base all’art. 165 TUIR e alle convenzioni bilaterali . La Corte ha chiarito che la convenzione contro la doppia imposizione prevale sulla legge nazionale e che la creditabilità delle imposte estere costituisce un diritto del contribuente, purché queste siano definitivamente pagate .
Procedura di accertamento e termini di impugnazione (art. 21 D.Lgs. 546/1992)
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che un imprenditore non residente debba essere tassato in Italia, notifica un avviso di accertamento o un atto impositivo. Il contribuente può difendersi presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (ora denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, salvo proroghe dovute alla sospensione feriale. Dal 1° gennaio 2026 l’articolo sarà abrogato e i termini saranno disciplinati dal nuovo Codice della Giustizia Tributaria, ma le regole attuali rimangono valide fino al 2025 .
La norma prevede anche una sospensione di 90 giorni per la presentazione del ricorso in caso di istanza di annullamento in autotutela o per la mediazione tributaria (ex art. 17-bis D.Lgs. 546/1992), che si applica ai tributi di importo non superiore a 50.000 euro. Tale periodo consente all’amministrazione e al contribuente di definire la controversia in via amministrativa.
Sospensione feriale dei termini (L. 742/1969 e D.L. 132/2014)
La legge 742/1969 stabilisce la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Il D.L. 132/2014 ha ridotto la pausa estiva al solo mese di agosto e ha chiarito che la sospensione riguarda tutti i termini processuali civili e tributari, salvo specifiche eccezioni . La stessa legge prevede che sono sospesi anche i termini per la presentazione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, nonché quelli per l’accertamento con adesione e per la mediazione . Pertanto, chi riceve un atto a luglio avrà più tempo per impugnarlo, perché i giorni compresi nel mese di agosto non si calcolano.
Notifiche all’estero (art. 142 c.p.c.)
In mancanza di convenzioni internazionali che disciplinino la notifica degli atti all’estero, si applica l’art. 142 del codice di procedura civile (c.p.c.). La norma stabilisce che, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nel territorio dello Stato e non ha eletto domicilio, l’atto è notificato mediante piego raccomandato all’indirizzo estero e la consegna avviene tramite il ministero della Giustizia e degli affari esteri . Tuttavia si tratta di una disposizione residuale: se esiste una convenzione internazionale (es. Convenzione dell’Aja sulle notificazioni all’estero degli atti giudiziari) o un regolamento dell’UE, queste prevalgono. .
Altre norme rilevanti
- Art. 167 TUIR (Controlled Foreign Companies): disciplina la tassazione in Italia dei redditi delle società controllate residenti in paradisi fiscali; la riforma 2023 ha modificato la soglia di effettiva tassazione e le condizioni per la disapplicazione.
- Art. 165 TUIR: credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): prevede strumenti negoziali (composizione negoziata, concordato semplificato) che possono essere utili per imprenditori in difficoltà.
- Legge 3/2012 (sovraindebitamento): consente ai debitori civili e ai piccoli imprenditori di accedere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazione controllata.
Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o un atto impositivo dall’Agenzia delle Entrate può essere fonte di ansia, soprattutto se si ritiene di essere fiscalmente residenti all’estero. Tuttavia, una gestione tempestiva permette di far valere i propri diritti e, se necessario, di ridurre o annullare il debito. Vediamo le fasi principali.
- Verifica dell’atto – Occorre innanzitutto leggere con attenzione il contenuto dell’atto: vengono contestati redditi non dichiarati? Si afferma l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia? La motivazione deve essere chiara e precisa; in caso contrario l’atto può essere nullo. È opportuno controllare anche la legittimità della notifica (es. se effettuata all’estero secondo art. 142 c.p.c.) e la competenza dell’ufficio.
- Raccolta della documentazione – Se si ritiene di essere fiscalmente residenti all’estero, bisogna raccogliere prove concrete: certificato di residenza nel paese straniero, bollette di utenze, contratto di lavoro, iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), prove di pagamenti di imposte estere e di iscrizione agli enti previdenziali locali. Per le società, vanno prodotti verbali del consiglio d’amministrazione, contratti stipulati all’estero, organigramma e struttura organizzativa.
- Consultazione con il professionista – L’analisi dell’atto richiede competenze tributarie e giuridiche. L’Avv. Monardo e il suo team esaminano la situazione e valutano se è opportuno procedere con ricorso, con richiesta di annullamento in autotutela o con istanza di accertamento con adesione.
- Ricorso e mediazione – Se l’importo è inferiore a 50.000 euro, prima di proporre ricorso è obbligatorio attivare la mediazione tributaria; ciò comporta la sospensione dei termini per 90 giorni. Per importi superiori, il ricorso si propone direttamente alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni (sospesi ad agosto). Nel ricorso è essenziale argomentare i motivi di fatto e di diritto: inesistenza della stabile organizzazione, residenza all’estero, violazione di norme procedurali, carenza di motivazione, ecc.
- Istanza di sospensione – Per evitare il pagamento immediato dell’imposta e delle sanzioni, si può chiedere la sospensione cautelare della riscossione, dimostrando che la pretesa è infondata e che il pagamento provocherebbe un danno grave e irreparabile.
- Fase istruttoria e decisione – Dopo la costituzione in giudizio delle parti, la Corte fissa l’udienza. Le prove possono consistere in documenti, contratti, testimonianze. Il giudice valuta se l’attività in Italia costituisce stabile organizzazione e se l’impresa è di fatto residente. La sentenza può annullare parzialmente o totalmente l’atto o confermarlo.
- Appello e Cassazione – La parte soccombente può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni e, contro la sentenza d’appello, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
- Soluzioni alternative – Parallelamente o in alternativa al contenzioso, il contribuente può optare per l’accertamento con adesione (una procedura di confronto con l’ufficio con possibilità di riduzione delle sanzioni), aderire a rottamazioni o definizioni agevolate delle cartelle, richiedere una rateizzazione o avvalersi di istituti di composizione della crisi se il debito è insostenibile.
Difese e strategie legali
Dimostrare la residenza all’estero
La prima linea di difesa è provare che l’imprenditore (o la società) ha effettivamente trasferito all’estero la propria residenza o sede di gestione. Questo richiede la produzione di una serie di elementi di fatto:
- Iscrizione all’AIRE per le persone fisiche, accompagnata da un effettivo trasferimento della dimora abituale e del centro dei propri interessi familiari e sociali all’estero;
- Certificato di residenza fiscale estero rilasciato dalle autorità fiscali del paese di insediamento, attestante che il soggetto è ivi considerato residente ai fini fiscali;
- Documentazione di lavoro: contratto di lavoro o di amministratore presso l’azienda estera, busta paga, versamenti contributivi;
- Utenze e contratto d’affitto: bollette, contratto di locazione o di proprietà dell’immobile all’estero;
- Conti correnti esteri: dimostrazione di conti bancari attivi nel paese di residenza;
- Per le società: verbali degli organi amministrativi tenuti all’estero, sede effettiva dei dirigenti, luogo in cui vengono presi i principali atti di gestione.
La Cassazione ha affermato che la prova della residenza estera deve essere concreta e non meramente formale: un cittadino iscritto all’AIRE ma che continua a vivere e lavorare in Italia rimane fiscalmente residente . L’amministrazione potrà contestare il carattere strumentale del trasferimento; di conseguenza, è consigliabile predisporre la documentazione sin dal momento del trasferimento.
Negare l’esistenza di una stabile organizzazione
Per le imprese estere che operano in Italia, la principale contestazione riguarda l’esistenza di una stabile organizzazione occulta. Per evitare la tassazione in Italia, occorre dimostrare che l’attività svolta in Italia è meramente preparatoria o ausiliaria e non comporta la conclusione di affari. Ad esempio:
- Un ufficio in Italia che si limita a fare pubblicità o ricerca di mercato non configura stabile organizzazione se la conclusione dei contratti e la fatturazione avvengono all’estero .
- La presenza di un agente dipendente che agisce in modo indipendente può non costituire stabile organizzazione se l’agente non dispone di poteri per concludere contratti in nome dell’impresa estera.
- La detenzione di un magazzino per stoccare merce destinata a clienti italiani è in genere considerata attività ausiliaria se la vendita avviene direttamente dall’estero e le scorte servono solo per garantire consegne rapide .
Al contrario, se il personale in Italia partecipa alle trattative e ha poteri per concludere contratti, se l’ufficio gestisce il servizio post‑vendita o se l’attività in Italia dura a lungo ed è essenziale alla produzione del reddito, l’Agenzia delle Entrate può qualificare la sede come stabile organizzazione, imponendo la tassazione dei redditi prodotti in Italia. La difesa deve pertanto fornire prove relative al ruolo effettivo della sede italiana, come contratti, e-mail, organigrammi e, se necessario, testimonianze.
Contestare la notifica e i vizi formali
Un’altra strategia consiste nel verificare se la notifica dell’atto sia avvenuta correttamente. Gli avvisi di accertamento notificati all’estero devono rispettare le convenzioni internazionali applicabili (es. Regolamento UE 1393/2007 sulle notificazioni transfrontaliere) o, in mancanza, l’art. 142 c.p.c. che prevede l’invio tramite raccomandata e la consegna a mezzo del ministero . Eventuali violazioni possono comportare la nullità della notifica e la decadenza dell’atto. Va inoltre verificato che l’atto riporti la motivazione obbligatoria, cioè l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che giustificano la pretesa impositiva; la mancanza di motivazione rende l’atto nullo.
Opporre l’intervenuta prescrizione o decadenza
Gli accertamenti fiscali devono essere notificati entro termini di decadenza previsti dalla legge (es. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del settimo anno se la dichiarazione è omessa). Se l’atto è tardivo, la difesa può eccepire la decadenza. Inoltre, i tributi si prescrivono in dieci anni, le sanzioni in cinque; se è trascorso tale periodo dalla notifica della cartella e non sono state intraprese azioni esecutive, il debito può essere considerato estinto.
Utilizzare le convenzioni contro la doppia imposizione e il credito d’imposta
Se il reddito è stato tassato anche all’estero, il contribuente può invocare la convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra l’Italia e il paese interessato. La maggior parte delle convenzioni si ispira al modello OCSE e stabilisce che i redditi d’impresa sono tassati solo nello Stato della sede del soggetto, salvo esistenza di una stabile organizzazione nello Stato in cui si svolge l’attività. Le convenzioni attribuiscono inoltre ai lavoratori frontalieri o ai dirigenti d’azienda regimi particolari. È necessario presentare il certificato di residenza fiscale e la documentazione del reddito prodotto per ottenere l’applicazione della convenzione.
Il credito d’imposta dell’art. 165 TUIR consente di scomputare dalle imposte italiane quelle pagate all’estero . Ciò non elimina la necessità di verificare se i redditi siano imponibili in Italia, ma limita l’imposizione complessiva.
Ricorrere agli strumenti di definizione e alla crisi d’impresa
Se il contenzioso appare rischioso o oneroso, il contribuente può valutare forme di definizione agevolata:
- Accertamento con adesione – Consente di definire la controversia con l’ufficio riducendo le sanzioni a un terzo e dilazionando il pagamento in 8 rate trimestrali. È particolarmente utile quando la prova della residenza all’estero non è solida.
- Rottamazione delle cartelle – Misure straordinarie (es. definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio) consentono di pagare solo imposta e interessi legali, stralciando sanzioni e interessi di mora.
- Transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo – Le società in crisi possono proporre un concordato con pagamento parziale dei debiti fiscali; l’amministrazione può aderire a fronte di un piano di risanamento sostenibile.
- Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012) – Strumenti riservati a persone fisiche sovraindebitate e piccoli imprenditori. Prevedono la possibilità di stralciare i debiti e di pagare una quota tramite un piano gestito da un OCC.
- Composizione negoziata della crisi – Introdotta dal D.L. 118/2021 e dal nuovo Codice della crisi d’impresa, permette a imprenditori in difficoltà di negoziare con i creditori (compreso il fisco) un accordo sotto la supervisione di un esperto.
L’Avv. Monardo è esperto di queste procedure e può valutare la soluzione più adeguata al caso concreto.
Strumenti alternativi e agevolazioni
Oltre alle strategie difensive ordinarie, la normativa italiana mette a disposizione strumenti che possono ridurre il carico fiscale o rateizzare il debito:
- Rottamazione quater e definizione agevolata 2025/2026 – Ogni legge di bilancio degli ultimi anni ha previsto sanatorie per cartelle e avvisi di pagamento. Queste misure permettono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con sconto su sanzioni e interessi di mora. Gli imprenditori non residenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali per redditi prodotti in Italia possono aderire presentando domanda online entro i termini stabiliti dalla norma.
- Rateizzazione ordinaria – L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a 120 rate mensili. Per importi inferiori a 120.000 euro non è necessaria la prova della temporanea difficoltà; per importi superiori occorre allegare la documentazione reddituale. L’omesso pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio.
- Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – In fase di contenzioso, la conciliazione giudiziale permette di chiudere la lite con una riduzione delle sanzioni fino al 40 per cento. L’accordo viene siglato davanti al giudice tributario.
- Esdebitazione ex L. 3/2012 – Le persone fisiche sovraindebitate che non hanno accesso alle procedure concorsuali possono ottenere la liberazione dei debiti residui dopo aver pagato quanto concordato nel piano del consumatore.
Errori comuni e consigli pratici
Nel corso della nostra esperienza professionale abbiamo rilevato alcuni errori frequenti commessi dagli imprenditori non residenti:
- Credere che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente – Molti ritengono che la sola iscrizione all’AIRE li esenti dalla tassazione italiana. In realtà occorre provare lo spostamento del domicilio e della residenza all’estero, dimostrare che la famiglia e l’attività economica non sono più in Italia e che non esiste una stabile organizzazione.
- Sottovalutare l’importanza della documentazione – Ricevute di affitto, bollette, verbali societari, contratti con clienti esteri e movimenti bancari sono prove essenziali. Senza di esse risulta difficile confutare le presunzioni dell’amministrazione.
- Aprire uffici in Italia che svolgono funzioni essenziali – Avere personale che partecipa alle trattative e concludere contratti in Italia configura stabile organizzazione. È preferibile, quando possibile, che la sede italiana svolga solo funzioni ausiliarie (marketing, promozione) e che le trattative e la fatturazione avvengano all’estero.
- Ignorare i termini per i ricorsi – Molti imprenditori non leggono con attenzione le notifiche e perdono i termini per impugnare. Ricordiamo che il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica (sospesi ad agosto) ; la mediazione richiede l’istanza entro 30 giorni dall’atto e sospende i termini per 90 giorni.
- Non utilizzare le convenzioni internazionali – Spesso i contribuenti non producono il certificato di residenza fiscale estero; di conseguenza non possono beneficiare delle convenzioni contro la doppia imposizione. È indispensabile richiedere il certificato alle autorità fiscali estere e allegarlo al ricorso.
- Dimenticare le sanzioni – L’Agenzia delle Entrate applica sanzioni elevate per l’omessa dichiarazione di redditi, la mancata imposta e l’esterovestizione. Le sanzioni possono raggiungere il 100 per cento dell’imposta; definire la controversia con l’accertamento con adesione o le sanatorie può ridurle sensibilmente.
Consigli pratici
- Pianificare il trasferimento all’estero con anticipo e redigere un memoriale che descriva le ragioni del trasferimento e l’organizzazione dell’attività.
- Assicurarsi che i contratti con i clienti italiani siano stipulati e firmati all’estero; utilizzare sistemi di firma digitale con server ubicati nel paese estero.
- Evitare che i dipendenti italiani partecipino a riunioni decisionali; limitare il loro ruolo a funzioni ancillari.
- Mantenere una tracciabilità finanziaria: i pagamenti devono transitare su conti esteri e non su conti italiani.
- Rivolgersi a professionisti specializzati per redigere pareri pro veritate da allegare in caso di contestazioni.
Tabelle riepilogative
Criteri di residenza fiscale per persone fisiche e società
| Soggetto | Condizione determinante | Normativa | Spiegazione sintetica |
|---|---|---|---|
| Persona fisica | Presenza per almeno 183 giorni, domicilio o residenza in Italia | Art. 2 TUIR | La residenza si basa sull’iscrizione anagrafica, domicilio o dimora abituale |
| Società | Sede legale, sede di direzione effettiva o sede di ordinaria gestione in Italia | Art. 73 TUIR | Se una sola di queste condizioni è presente per la maggior parte del periodo d’imposta la società è residente |
| Presunzione di residenza | Società estere controllate da soggetti residenti o amministrate da maggioranza di amministratori residenti | D.Lgs. 209/2023 | La presunzione è superabile dimostrando che la direzione e la gestione avvengono all’estero |
| Stabile organizzazione | Sede fissa d’affari o luogo di esercizio economico significativo | Art. 162 TUIR | Include sede di direzione, succursale, officina; esclude attività ausiliarie |
Termini e procedura per il ricorso tributario
| Fase | Termine | Riferimento normativo | Note |
|---|---|---|---|
| Presentazione ricorso | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Termine sospeso dall’1 al 31 agosto |
| Mediazione tributaria | Istanza entro 30 giorni; sospensione di 90 giorni | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 | Obbligatoria per tributi ≤ 50.000 euro |
| Accertamento con adesione | 60 giorni dalla notifica per presentare istanza; sospensione dei termini | D.Lgs. 218/1997 | Riduzione sanzioni a un terzo, possibile rateizzazione |
| Rottamazione/definizioni | Termine variabile secondo legge di bilancio | Leggi di bilancio annuali | Permettono di pagare solo imposta e interessi legali |
Domande e risposte frequenti
- Sono un professionista italiano iscritto all’AIRE e lavoro come consulente per un’azienda italiana. Devo pagare le tasse in Italia? — Dipende dal luogo in cui svolgi l’attività e dal centro dei tuoi interessi. Se fornisci le prestazioni dall’estero, con domicilio e residenza all’estero e non hai una stabile organizzazione in Italia, i redditi potrebbero essere tassati solo all’estero. Tuttavia, se trascorri in Italia più di 183 giorni o mantieni qui il domicilio, l’Agenzia delle Entrate può considerarti residente . Potresti comunque godere del credito d’imposta per le imposte estere .
- Ho costituito una società in Slovenia ma i clienti sono italiani e gestisco tutto da Milano. La società è residente in Italia? — Sì. Secondo l’art. 73 TUIR e la riforma 2023, la società è residente se la direzione effettiva o la gestione ordinaria sono in Italia . Se le decisioni strategiche e operative vengono prese a Milano, l’esterovestizione viene contestata.
- Quali attività in Italia non generano stabile organizzazione? — Le attività preparatorie o ausiliarie, come la conservazione di merci, l’esposizione di prodotti, la pubblicità o la raccolta di informazioni, purché non comportino la conclusione di contratti e non siano essenziali alla produzione del reddito .
- Sono un’azienda estera e ho un agente monomandatario in Italia. Rischio di essere tassata qui? — L’esistenza di un agente dipendente può costituire stabile organizzazione se l’agente ha il potere di concludere contratti in nome e per conto dell’impresa. Se l’agente si limita a promuovere le vendite e i contratti vengono conclusi all’estero, non si configura stabile organizzazione .
- Che cos’è l’esterovestizione? — È la pratica di localizzare all’estero la sede legale di una società che in realtà è diretta e gestita in Italia. Secondo la Cassazione, se le decisioni strategiche e operative sono prese in Italia, la società è considerata residente e deve pagare le imposte in Italia.
- È vero che basta essere amministratore unico residente all’estero per evitare l’esterovestizione? — No. L’art. 73 TUIR considera anche la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria. Anche se l’amministratore unico è residente all’estero, se la maggioranza dei consiglieri o se la dirigenza e l’organizzazione sono in Italia, si presume la residenza .
- Come posso dimostrare che la direzione effettiva è all’estero? — Mantenendo verbali e delibere degli organi sociali in lingua estera, conservando documentazione che attesti che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengono all’estero, mostrando che i principali dirigenti e le decisioni strategiche sono localizzate nel paese estero. Inoltre, è utile avere un ufficio realmente operativo all’estero, con personale e infrastrutture.
- Se la mia società non paga le tasse in Italia, rischio sanzioni penali? — L’omessa dichiarazione dei redditi e l’occultamento di attività in Italia possono configurare il reato di dichiarazione infedele o omessa (art. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera determinati importi. L’esterovestizione, inoltre, può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È quindi fondamentale regolarizzare la posizione per tempo.
- Posso presentare il ricorso oltre i 60 giorni? — Solo se ricorrono cause di forza maggiore o se si applicano sospensioni (ad esempio la sospensione feriale in agosto ). In assenza di proroghe, il ricorso presentato dopo 60 giorni è irricevibile.
- Posso rateizzare il debito anche se risiedo all’estero? — Sì. L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente la rateizzazione anche ai contribuenti non residenti, purché siano in regola con le precedenti rateizzazioni e non abbiano iscrizioni ipotecarie o pignoramenti in atto. L’istanza può essere presentata online tramite il portale web.
- Quali documenti servono per aderire alla mediazione tributaria? — Occorre presentare l’istanza con i dati dell’atto impugnato, i motivi di opposizione e la proposta conciliativa. È consigliabile allegare il certificato di residenza fiscale estero e la documentazione che dimostra l’insussistenza della stabile organizzazione.
- Cos’è la sospensione cautelare della riscossione? — È una misura richiesta al giudice tributario per sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione di merito. Va dimostrato che l’atto è illegittimo o manifestamente infondato e che l’esecuzione causerebbe un danno grave e irreparabile.
- Gli utili distribuiti da una società estera a un residente italiano sono tassati in Italia? — In linea generale sì, per il principio della tassazione mondiale. Tuttavia le convenzioni contro la doppia imposizione possono prevedere ritenute alla fonte ridotte e la possibilità di scomputare l’imposta estera tramite il credito d’imposta .
- Se ho una società all’estero con magazzino in Italia, cosa devo fare? — Se il magazzino svolge funzioni ausiliarie (deposito, consegna), non costituisce stabile organizzazione . Tuttavia, è opportuno registrare l’esistenza del deposito presso l’Agenzia delle Entrate e indicare chiaramente che le vendite sono concluse all’estero. In caso contrario, l’amministrazione potrebbe contestare la stabile organizzazione.
- La sospensione feriale vale anche per le controversie fiscali? — Sì. La legge 742/1969, modificata dal D.L. 132/2014, prevede che i termini processuali, compresi quelli tributari, sono sospesi dal 1° al 31 agosto . Tuttavia, non si applica alle procedure esecutive di riscossione e ad altri atti urgenti.
- Se l’atto è stato notificato via PEC, come posso contestarlo? — La notifica via PEC è valida se l’indirizzo del destinatario è presente negli elenchi pubblici (INI-PEC, REGIM). Occorre verificare che l’atto allegato sia immodificabile (formato PDF/A), che sia firmato digitalmente e che la marca temporale sia corretta. Eventuali vizi possono essere fatti valere nel ricorso.
- Un libero professionista straniero che opera in smart working da un coworking italiano è tassabile qui? — Se la permanenza in Italia supera 183 giorni e il centro degli interessi rimane in Italia, il professionista può essere considerato residente . Se invece la permanenza è temporanea e i contratti vengono conclusi all’estero, non dovrebbe scattare la tassazione italiana.
- È possibile evitare la stabile organizzazione attraverso un contratto di commissione? — Non sempre. Anche se il contratto prevede che l’agente agisce in nome proprio, l’Agenzia delle Entrate può comunque contestare la stabile organizzazione se l’agente svolge funzioni essenziali e non indipendenti. Occorre analizzare il caso concreto.
- La riforma 2023 ha cambiato la tassazione dei trust? — Sì. Il D.Lgs. 209/2023 prevede che i trust sono considerati residenti se almeno un disponente o un beneficiario è residente in Italia, salvo prova contraria . Ciò comporta la tassazione dei redditi del trust in Italia.
- Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento per esterovestizione? — Contattare immediatamente un professionista. Occorre raccogliere la documentazione che dimostri la residenza all’estero e preparare il ricorso entro i termini. L’Avv. Monardo può assisterti per contestare l’atto, chiedere la sospensione, valutare un accordo con l’Agenzia delle Entrate o proporre soluzioni di esdebitazione.
Simulazioni pratiche e numeriche
Caso 1 – Società estera con direzione in Italia (esterovestizione)
Scenario: La società “Alpha Ltd” è costituita a Malta con capitale di 50.000 euro. Il socio unico e amministratore è un cittadino italiano che vive formalmente a La Valletta ma in realtà trascorre gran parte dell’anno a Roma. L’azienda produce software venduto a clienti italiani. I contratti sono negoziati e conclusi presso l’ufficio di Roma, dove lavorano cinque dipendenti italiani; i ricavi annui ammontano a 1.000.000 euro.
Contestazione dell’Agenzia delle Entrate: L’ufficio di Roma è considerato sede di direzione effettiva e ordinaria gestione; la società è quindi residente in Italia e i ricavi devono essere tassati in Italia. Viene contestata inoltre l’omessa dichiarazione dei redditi (sanzione del 100 %) e l’esterovestizione.
Difesa possibile:
- Dimostrare che la direzione strategica avviene a Malta (verbali del board, contratti stipulati a Malta, server e sistemi informatici nel paese estero).
- Produrre documentazione sulla presenza continuativa dell’amministratore a Malta (contratto di locazione, fatture di utenze, iscrizione all’AIRE).
- Dimostrare che l’ufficio di Roma svolge solo funzioni ausiliarie (customer care, marketing) e che la fatturazione e il pagamento avvengono tramite la sede maltese.
Risultato: Se si dimostra che l’attività italiana è ausiliaria, la stabile organizzazione non sussiste . In caso contrario l’azienda sarà considerata residente in Italia con tassazione sul reddito mondiale; si potrà comunque fruire del credito d’imposta per le imposte pagate a Malta.
Caso 2 – Professionista italiano residente all’estero senza stabile organizzazione
Scenario: Maria, architetto italiano, si trasferisce in Portogallo e si iscrive all’AIRE. Dal Portogallo offre servizi di progettazione a clienti italiani; torna in Italia solo per sopralluoghi di pochi giorni. Le fatture sono emesse con partita IVA portoghese. Nel 2025 fattura 200.000 euro, paga le imposte sul reddito in Portogallo e versa i contributi nel regime portoghese.
Contestazione dell’Agenzia delle Entrate: L’agenzia sostiene che Maria ha mantenuto il centro degli interessi in Italia perché la maggior parte dei clienti è italiana e che è presente una stabile organizzazione. Notifica un avviso di accertamento per 100.000 euro di imposta e 70.000 euro di sanzioni.
Difesa possibile:
- Presentare certificato di residenza fiscale portoghese; dimostrare che Maria vive in Portogallo stabilmente; documentare l’iscrizione all’AIRE e la presenza della famiglia in Portogallo.
- Dimostrare che le prestazioni sono rese in modalità telematica e che Maria si reca in Italia per pochi giorni (non supera 183 giorni); nessun ufficio o dipendente in Italia, quindi non esiste una stabile organizzazione.
- Chiedere l’applicazione della convenzione Italia‑Portogallo e il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate in Portogallo.
Risultato: Se la prova è sufficiente, l’avviso può essere annullato. Maria resterà tassata solo in Portogallo; in caso di doppia imposizione, potrà detrarre l’imposta estera.
Conclusione
La disciplina della tassazione degli imprenditori residenti all’estero che operano in Italia è complessa e in continua evoluzione. La riforma 2023 del TUIR ha introdotto criteri più stringenti per la residenza delle società e presunzioni di esterovestizione; la giurisprudenza della Cassazione ribadisce che prevale la sostanza sulla forma e che le strutture fittizie non bastano a evitare le imposte. La nozione di stabile organizzazione, in linea con il modello OCSE, richiede un’attività economica significativa e non meramente ausiliaria .
Per gli imprenditori è essenziale pianificare accuratamente la propria struttura internazionale, documentare la residenza all’estero, limitare le funzioni esercitate in Italia e avvalersi delle convenzioni contro la doppia imposizione e del credito d’imposta. È altrettanto importante conoscere i propri diritti in caso di accertamento: termini di impugnazione, possibilità di mediazione, accertamento con adesione, conciliazione e strumenti di esdebitazione.
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