Introduzione
La determinazione della residenza fiscale e la prevenzione della doppia imposizione rappresentano temi centrali per chi svolge attività lavorative, professionali o imprenditoriali in più Paesi. Sbagliare a stabilire in quale Stato si è fiscalmente residenti o non attivarsi per ottenere il riconoscimento delle imposte pagate all’estero può avere conseguenze pesanti: dal pagamento di imposte due volte sullo stesso reddito, all’avvio di accertamenti, fino all’applicazione di sanzioni e interessi di mora. Le nuove regole introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, in vigore dal 1° gennaio 2024, hanno rivoluzionato la disciplina della residenza fiscale per le persone fisiche e le società, avvicinando la normativa interna al Modello OCSE e alle convenzioni contro le doppie imposizioni . Al contempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito importanti aspetti sul riconoscimento del credito per imposte pagate all’estero e sui rapporti fra norme interne e trattati internazionali .
Nel corso dell’articolo saranno illustrate le soluzioni per evitare la doppia imposizione: dall’analisi delle convenzioni bilaterali (le cosiddette tie‑breaker rules che risolvono i conflitti di residenza ), alla corretta applicazione del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR , fino alle procedure di rottamazione quater e agli altri strumenti di definizione agevolata dei debiti tributari . Verranno inoltre illustrati i rimedi messi a disposizione dalla Legge 3/2012 per le situazioni di sovraindebitamento, come il piano del consumatore e la esdebitazione .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Cassazionista con competenze in diritto bancario e tributario, l’Avv. Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale nel contenzioso fiscale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), nonché Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Lo studio dell’Avv. Monardo assiste imprenditori, professionisti e privati nella gestione dei debiti tributari e bancari: dall’analisi degli atti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia/Agenzia delle Entrate‑Riscossione, alla predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, dalle trattative con il fisco per accedere alle definizioni agevolate alla predisposizione di piani di rientro o di piani del consumatore per i soggetti in sovraindebitamento. Rivolgendosi allo studio, il contribuente può contare su un team che integra competenze giuridiche e fiscali per individuare la strategia più efficace e tempestiva per ridurre o azzerare l’esposizione debitoria.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La nozione di residenza fiscale dopo il D.lgs. 209/2023
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce chi è considerato residente ai fini fiscali. Prima della riforma, l’art. 2, comma 2, TUIR considerava residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 nei bisestili), risultavano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure avevano domicilio o residenza nel territorio dello Stato . Il D.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo della riforma fiscale, ha riscritto la norma, stabilendo che si considerano fiscalmente residenti le persone che, per la maggior parte dell’anno (considerando anche le frazioni di giorno), soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti :
- Residenza ai sensi del codice civile: è il luogo dove la persona ha dimora abituale (art. 43 c.c.);
- Domicilio fiscale, inteso come il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari . La nuova nozione è distinta dal domicilio civilistico e privilegia i legami personali; la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano il matrimonio, le unioni civili, le convivenze e la dimensione stabile dei rapporti sociali ;
- Presenza fisica nel territorio dello Stato, anche per frazioni di giorno . Questa è una novità della riforma: la mera presenza, anche non continuativa, è sufficiente a determinare la residenza se supera 183 giorni complessivi ;
- Iscrizione anagrafica nell’anagrafe della popolazione residente, che opera come presunzione relativa: la circolare 20/E ha precisato che la mancata iscrizione all’AIRE comporta una sanzione da 200 a 1 000 euro .
Per le società e gli enti, l’art. 73 TUIR, come modificato dal D.lgs. 209/2023, non fa più riferimento all’“oggetto principale”, ma considera residenti le società che hanno sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in via principale in Italia .
Inquadramento temporale. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024. La circolare 20/E ha chiarito che le norme non hanno effetto retroattivo e che per il computo dei 183 giorni si sommano anche i periodi non consecutivi . La residenza civile resta invariata (luogo di dimora abituale), mentre il domicilio assume la nuova connotazione fiscale .
Le tie‑breaker rules nelle convenzioni contro le doppie imposizioni
Quando le normative interne di due Stati qualificano contemporaneamente un soggetto come residente, si genera un conflitto di doppia residenza. Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono norme per dirimere questi conflitti, note come tie‑breaker rules. Secondo il Modello OCSE, i criteri si applicano in ordine progressivo finché se ne individua uno risolutivo :
- Abitazione permanente: si attribuisce la residenza allo Stato dove la persona ha un’abitazione permanente.
- Centro degli interessi vitali: se il contribuente dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, la residenza è determinata in base al centro degli interessi vitali (relazioni personali e interessi economici).
- Luogo di soggiorno abituale: qualora non sia individuabile il centro degli interessi vitali, si guarda allo Stato nel quale la persona soggiorna abitualmente.
- Nazionalità: in ultima istanza prevale la cittadinanza.
- Procedura amichevole: se tutti i criteri falliscono, le autorità competenti risolvono la questione tramite negoziazione.
Il documento della Giustizia Tributaria sui criteri di collegamento evidenzia che alcuni trattati stipulati dall’Italia si discostano dal Modello OCSE; ad esempio la convenzione Italia–Giappone non prevede tie‑breaker rules e rimanda alla procedura amichevole . Altre convenzioni, come quella Italia–Bulgaria, individuano nel solo “centro degli interessi vitali” il criterio dirimente .
La riforma italiana introduce il criterio della presenza fisica, che non figura nelle tie‑breaker rules: la relativa slide precisa che il test del luogo di soggiorno abituale non può limitarsi a determinare in quale Stato la persona ha trascorso più giorni . Ne deriva la necessità di confrontare attentamente le norme interne con quelle convenzionali; se il nuovo criterio interno porta a qualificare una persona come residente, ma le tie‑breaker rules attribuiscono la residenza all’altro Stato, quest’ultimo avrà la priorità.
Esempio pratico di conflitto risolto dalle tie‑breaker rules
Il caso illustrato nella presentazione evidenzia un lavoratore frontaliero che vive in Francia ma lavora in Italia. La nuova norma interna considererebbe residente chi è presente fisicamente in Italia per la maggior parte dell’anno; tuttavia la convenzione Italia–Francia attribuisce la residenza allo Stato in cui la persona ha l’abitazione permanente. Poiché il lavoratore possiede solo case in Francia, la tie‑breaker rule prevale e la residenza fiscale si considera francese .
Il principio della worldwide taxation e il credito per imposte estere
Il TUIR applica il principio della tassazione mondiale: i soggetti residenti sono tassati in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti , mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). La doppia imposizione si verifica quando lo stesso reddito è tassato in due Paesi diversi. L’art. 165 TUIR prevede un credito d’imposta che consente di detrarre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero, entro certi limiti.
La giurisprudenza recente ha chiarito che, se esiste una convenzione contro la doppia imposizione che obbliga lo Stato italiano a riconoscere il credito, il diritto del contribuente non può essere subordinato a requisiti ulteriori. La Corte di Cassazione, sentenza n. 24160/2024, ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi in Italia, purché vi sia una convenzione internazionale . In particolare, la Corte ha osservato che l’art. 165, comma 8, TUIR (che nega la detrazione in caso di mancata indicazione dei redditi esteri in dichiarazione) si applica solo in assenza di una convenzione .
Un’altra pronuncia, la sentenza n. 27278/2023 della Cassazione, ha ribadito che, quando un dipendente italiano svolge temporanee trasferte all’estero, i redditi sono imponibili in Italia se il rapporto di lavoro è prevalentemente svolto in Italia e il datore di lavoro è residente . Nella stessa sentenza la Corte ha evidenziato che l’onere della prova di aver subito doppia imposizione e di aver pagato l’imposta all’estero incombe sul contribuente .
Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024
La circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative sulla residenza fiscale dopo la riforma. Oltre a ribadire i criteri sopra indicati, la circolare sottolinea che:
- Il criterio del domicilio si basa sulle relazioni personali e familiari. Sono rilevanti non solo i rapporti tipici (matrimonio e unioni civili), ma anche convivenze stabili e la dimensione sociale del soggetto .
- La presenza fisica è autonoma rispetto a residenza e domicilio; per determinare la presenza si sommano anche le frazioni di giorno .
- L’iscrizione anagrafica resta una presunzione relativa; la mancata iscrizione all’AIRE comporta una sanzione pecuniaria .
- Lavoratori in smart working dall’estero: se il lavoratore trascorre la maggior parte del periodo d’imposta all’estero ma soddisfa uno degli altri criteri (residenza o domicilio), può essere comunque considerato residente in Italia .
La Legge 3/2012 e il Codice della crisi: strumenti per sovraindebitati
Quando la doppia imposizione o la cattiva gestione fiscale generano un debito insostenibile, la Legge 3/2012 offre tre strumenti: accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi (D.lgs. 14/2019), molte disposizioni sono state assorbite, ma la struttura di base permane.
L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la situazione di squilibrio duraturo tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che determina incapacità di adempiere regolarmente . Il consumatore può proporre un piano per soddisfare i creditori, con l’assistenza dell’OCC .
L’art. 12‑bis disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore: il giudice, verificati i requisiti e l’assenza di frodi, fissa l’udienza, può sospendere le procedure esecutive e, se il piano è fattibile e non vi sono colpe del consumatore, lo omologa . L’omologazione vincola tutti i creditori e impedisce nuove azioni esecutive .
L’art. 14‑terdecies prevede la esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui dopo la procedura di liquidazione: il debitore persona fisica è ammesso al beneficio se coopera alla procedura, non ha ottenuto altre esdebitazioni negli ultimi otto anni e soddisfa determinate condizioni . L’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento deriva da ricorso al credito colposo o sproporzionato, o se il debitore ha commesso atti in frode .
Questi strumenti consentono ai contribuenti sovraindebitati di liberarsi dai debiti (inclusi quelli fiscali) e ripartire. Lo studio dell’Avv. Monardo assiste i clienti nella predisposizione delle domande e nell’interlocuzione con gli OCC.
Rottamazione quater e definizioni agevolate
La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (cosiddetta rottamazione quater). Successivi interventi normativi hanno riaperto i termini. In base alla Legge 15/2025, di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), i contribuenti decaduti possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025 . La rottamazione consente di:
- Pagare solo il capitale, eliminando sanzioni e interessi .
- Rateizzare il pagamento fino a cinque anni (18 rate) o optare per il versamento in un’unica soluzione .
- Sospendere le procedure esecutive e i fermi amministrativi .
Per la riammissione dei contribuenti decaduti, occorre che:
- Si tratti di soggetti che avevano già aderito alla rottamazione ma non hanno versato le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024 ;
- La domanda di riammissione sia presentata entro il 30 aprile 2025 tramite procedura telematica ;
- Il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate, di cui le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027 .
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino del debito originario . Inoltre, l’Agenzia delle Entrate invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con l’importo complessivo, il piano delle rate e gli interessi dovuti al 2% annuo . Lo studio dell’Avv. Monardo supporta i clienti nella verifica dei requisiti e nella predisposizione delle domande di definizione agevolata.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un avviso bonario riguardante redditi prodotti all’estero, è fondamentale reagire tempestivamente. Ecco le fasi da seguire:
- Analisi dell’atto: individuare la natura dell’imposta (Irpef, Ires, Irap), l’anno d’imposta e il motivo del recupero. Verificare se il reddito estero è stato correttamente indicato in dichiarazione e se esiste una convenzione contro la doppia imposizione che attribuisca la potestà impositiva a un altro Stato.
- Verifica della residenza fiscale: stabilire se il contribuente era residente in Italia secondo i criteri vigenti nell’anno d’imposta contestato. Per gli anni fino al 2023 si applica la versione previgente dell’art. 2 TUIR; dal 2024 si applica la versione riformata. È importante raccogliere documenti che provino la residenza/domicilio (contratti di lavoro, iscrizione AIRE, affitti, bollette, ecc.) e, in caso di contestazione, applicare le tie‑breaker rules.
- Calcolo del credito per imposte estere: se il reddito è stato tassato all’estero, occorre procurarsi la certificazione rilasciata dallo Stato straniero attestante l’imposta pagata. Il credito d’imposta spetta fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al medesimo reddito e deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi. In caso di contestazione, è possibile dimostrare che la detrazione è obbligatoria in virtù della convenzione internazionale .
- Presentazione di un’istanza di rimborso o di sgravio: se l’imposta è stata pagata due volte, il contribuente può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate presentando istanza motivata entro 48 mesi dalla data del pagamento. In alternativa, può proporre un ricorso alla Commissione tributaria contro il diniego.
- Impugnazione dell’atto: l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento possono essere impugnati entro 60 giorni davanti alla Commissione tributaria. Il ricorso deve eccepire la violazione della convenzione, l’erronea qualificazione della residenza o la mancata concessione del credito d’imposta. In sede cautelare si può chiedere la sospensione della riscossione.
- Definizioni agevolate: se il debito è certo ma il contribuente non può pagare, è possibile aderire a:
- Rottamazione quater, presentando domanda di riammissione nei termini ;
- Definizioni agevolate di liti pendenti previste dalle leggi di bilancio;
- Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro previsto dalla Legge 197/2022, per i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 2015.
- Gestione della crisi da sovraindebitamento: se il debito fiscale si cumula con altri debiti e il contribuente non è in grado di farvi fronte, può accedere alle procedure della Legge 3/2012. Il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti presentando una proposta fattibile che il giudice omologa , mentre la liquidazione del patrimonio permette di soddisfare i creditori e ottenere la liberazione dai debiti residui mediante l’esdebitazione .
Difese e strategie legali per contestare la doppia imposizione
Contestare la residenza fiscale in Italia
- Prova della residenza all’estero: per dimostrare di non essere residenti in Italia, occorre produrre documenti che attestino l’iscrizione all’anagrafe estera o all’AIRE, la residenza/domicilio effettivo (contratti di affitto, bollette, tasse locali), l’attività lavorativa continuativa all’estero, l’iscrizione a sistemi sanitari esteri, ecc.
- Applicazione delle tie‑breaker rules: in presenza di conflitti, bisogna applicare i criteri contenuti nelle convenzioni. Le tie‑breaker rules hanno priorità sulle norme interne .
- Impossibilità di presunzione assoluta: l’iscrizione anagrafica in Italia è oggi una presunzione relativa; spetta all’Agenzia delle Entrate provare che l’iscrizione corrisponde ad effettiva residenza .
- Domicilio e centro degli interessi vitali: la nuova definizione di domicilio privilegia i legami personali, ma le tie‑breaker rules considerano anche gli interessi economici. È quindi opportuno dimostrare dove si svolgono gli affari principali e dove è il centro della vita familiare .
Ottenere il credito per imposte estere
- Documentare l’imposta pagata: procurarsi la certificazione dell’imposta estera e tradurla ove necessario. In caso di lavoro dipendente, la certificazione dovrà indicare la base imponibile e l’imposta versata.
- Verificare il limite di detrazione: il credito è riconosciuto fino a concorrenza dell’imposta italiana relativa al medesimo reddito.
- Richiedere la detrazione in dichiarazione: il credito va indicato nel quadro CR della dichiarazione dei redditi. In caso di dichiarazioni omesse o errate, è possibile presentare una dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso.
- Far valere la prevalenza della convenzione: la Cassazione ha chiarito che la convenzione prevale sulle disposizioni interne che limitano la detrazione . Nel ricorso occorre richiamare l’articolo della convenzione che prevede la detrazione e dimostrare che lo Stato estero ha tassato effettivamente il reddito.
Impugnare accertamenti su redditi di lavoro dipendente
La sentenza n. 27278/2023 della Cassazione ha affermato che i redditi di lavoro dipendente sono imponibili in Italia se il lavoro è svolto prevalentemente in Italia e il datore di lavoro è italiano . Tuttavia, se il lavoratore svolge una parte significativa dell’attività all’estero, occorre verificare la convenzione applicabile (art. 15 del modello OCSE) che prevede l’imposizione nello Stato dove si svolge l’attività, salvo permanere in quel Paese meno di 183 giorni e altre condizioni. Nel ricorso conviene evidenziare:
- La permanenza all’estero superiore a 183 giorni;
- La presenza di datore di lavoro estero;
- L’esistenza di una stabile organizzazione all’estero;
- Il rispetto delle tie‑breaker rules per evitare la doppia residenza.
Procedure giudiziali e stragiudiziali
- Ricorso tributario: deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, indicando chiaramente i vizi di legittimità e di merito. È consigliabile chiedere la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti o fermi amministrativi.
- Mediazione tributaria: per gli atti fino a 50 000 euro è obbligatoria la presentazione di un’istanza di mediazione.
- Accordi transattivi: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate può proporre un accordo per ridurre le sanzioni e rateizzare il dovuto.
- Istanza di autotutela: se l’avviso è manifestamente infondato, è possibile chiedere l’annullamento in autotutela.
- Definizioni agevolate: rottamazione quater, definizione agevolata di liti pendenti, stralcio cartelle. Lo studio dell’Avv. Monardo aiuta a individuare la soluzione più vantaggiosa e a perfezionare le domande nei termini.
Strumenti alternativi per gestire i debiti
| Strumento | Normativa di riferimento | Funzione | Vantaggi principali |
|---|---|---|---|
| Rottamazione quater | Legge 197/2022, art. 1 commi 231‑252; Legge 15/2025 (riapertura termini) | Pagamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione con eliminazione di sanzioni e interessi. | Possibilità di rateizzare fino a 5 anni; sospensione procedure esecutive; riammissione dei decaduti con domanda entro 30.04.2025. |
| Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro | Legge 197/2022, commi 222‑230 | Annullamento automatico dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro. | Cancellazione integrale del debito senza necessità di domanda. |
| Definizione agevolata delle liti pendenti | Leggi di bilancio 2019‑2026 | Estinzione delle controversie pendenti con pagamento di una percentuale del tributo (ad esempio 90% in primo grado, 40% in Cassazione). | Riduzione del contenzioso, pagamento rateizzato e sanzioni azzerate. |
| Piano del consumatore (Legge 3/2012) | Art. 12‑bis e 12‑ter Legge 3/2012 | Proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal consumatore con l’ausilio dell’OCC; è omologata dal tribunale. | Sospensione delle procedure esecutive; piano obbligatorio per tutti i creditori; possibilità di pagare in misura inferiore all’importo originario. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Artt. 7‑10 Legge 3/2012 | Accordo tra debitore e creditori assistito dall’OCC. | È vincolante solo per i creditori che aderiscono; consente di ridurre l’esposizione e proseguire l’attività. |
| Liquidazione del patrimonio | Artt. 14‑bis e ss. Legge 3/2012 | Vendita dei beni del debitore per soddisfare i creditori con successiva esdebitazione . | Liberazione dai debiti residui grazie all’esdebitazione; possibilità di conservare alcuni beni indispensabili. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Art. 14‑quaterdecies Legge 3/2012 | Permette al debitore persona fisica, meritevole e privo di beni, di ottenere la liberazione dai debiti una sola volta, previo pagamento eventuale entro 4 anni se sopravvengono utilità. | Consente una “fresh start” anche senza pagare integralmente i crediti; alleggerisce il carico debitorio. |
Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare l’importanza dell’iscrizione AIRE: molti contribuenti che si trasferiscono all’estero non si iscrivono all’AIRE. La mancata iscrizione comporta la presunzione di residenza in Italia e dal 2024 una sanzione da 200 a 1 000 euro .
- Non considerare le tie‑breaker rules: alcuni credono che la residenza sia determinata solo dalla legge italiana. In realtà, le convenzioni prevalgono e possono risolvere conflitti a favore dell’altro Stato .
- Non richiedere il credito d’imposta: talvolta i contribuenti omettono di richiedere in dichiarazione il credito per le imposte estere o non conservano la documentazione. Ciò comporta il pagamento integrale dell’imposta italiana e la perdita del rimborso.
- Omettere la dichiarazione: ritenendo che i redditi esteri non siano imponibili in Italia, alcuni non presentano la dichiarazione. Come chiarito dalla Cassazione, anche in caso di omessa dichiarazione si può ottenere la detrazione grazie alla convenzione , ma è preferibile dichiarare i redditi e indicare il credito d’imposta.
- Ignorare i termini di impugnazione: un avviso di accertamento o una cartella va impugnata entro 60 giorni; trascorso il termine, l’atto diventa definitivo. È necessario rivolgersi subito a un professionista per valutare la convenienza del ricorso e le eventuali definizioni agevolate.
- Rinunciare alle definizioni agevolate: molti non aderiscono alle rottamazioni ritenendo che non convengano. In realtà, eliminare sanzioni e interessi e ottenere piani pluriennali può ridurre notevolmente l’esposizione .
- Trascurare le procedure di sovraindebitamento: chi non è in grado di pagare i debiti può ottenere la liberazione attraverso piano del consumatore o esdebitazione. Non attivarsi può portare a pignoramenti e pregiudicare il patrimonio.
FAQ – Domande frequenti sulla residenza fiscale e la doppia imposizione
- Come si determina la residenza fiscale di una persona fisica?
Dal 2024 si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno la residenza civilistica, il domicilio (luogo delle relazioni personali e familiari), sono fisicamente presenti o risultano iscritte nell’anagrafe della popolazione residente . - Cosa cambia con la nuova definizione di domicilio?
Il domicilio non è più il luogo dove si svolgono gli affari e interessi economici, ma dove si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona . - La presenza fisica di oltre 183 giorni è sufficiente a determinare la residenza?
Sì. La riforma riconosce la presenza fisica come criterio autonomo; è sufficiente trovarsi in Italia per la maggior parte dell’anno, anche per frazioni di giorno . - Cosa succede se sono iscritto all’AIRE ma mantengo un’abitazione in Italia?
Secondo la circolare 20/E, il possesso di una casa in Italia e la frequente permanenza possono essere sintomi di domicilio in Italia . La presunzione di residenza anagrafica è relativa, quindi l’Agenzia può contestare la residenza nonostante l’iscrizione AIRE. - Se lavoro all’estero per meno di 183 giorni, dove pago le tasse?
Nelle convenzioni, il reddito da lavoro dipendente è tassato nello Stato di residenza salvo che l’attività sia svolta nell’altro Stato per più di 183 giorni e il datore di lavoro sia ivi residente. La Cassazione ha confermato che le trasferte occasionali all’estero non bastano a trasferire la residenza . - Come si calcola il credito d’imposta per le imposte estere?
Il credito si calcola applicando la formula: (imposta estera pagata × reddito estero / reddito complessivo). È detraibile fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta su quel reddito. - Posso detrarre le imposte estere anche se non ho dichiarato il reddito in Italia?
Secondo la Cassazione, in presenza di una convenzione contro la doppia imposizione il credito spetta anche se il reddito non è stato dichiarato . Tuttavia, è consigliabile dichiarare i redditi per evitare sanzioni. - Che cos’è la tie‑breaker rule?
È un criterio contenuto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che risolve i conflitti di doppia residenza. Si applicano in ordine: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, luogo di soggiorno abituale, nazionalità e procedura amichevole . - Posso essere considerato residente in due Stati contemporaneamente?
Sì, secondo le normative interne. Tuttavia, ai fini della convenzione la tie‑breaker rule attribuirà la residenza a uno solo dei due Stati. - Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore è rivolto ai debitori consumatori e viene omologato dal giudice anche senza l’accordo dei creditori . L’accordo di ristrutturazione richiede il consenso della maggioranza dei creditori. - Chi può accedere all’esdebitazione?
Il debitore persona fisica che ha cooperato alla procedura, non ha beneficiato di altre esdebitazioni negli ultimi otto anni e ha soddisfatto almeno in parte i creditori . Sono esclusi i debiti per obblighi di mantenimento, risarcimento danni e sanzioni . - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quater?
La decadenza è automatica: si perde il beneficio e il debito originario (comprensivo di sanzioni e interessi) viene ripristinato . - È possibile rateizzare il credito d’imposta per le imposte estere?
No. Il credito d’imposta si compensa con l’imposta italiana dovuta nell’anno. L’eventuale eccedenza si può riportare nei periodi successivi o chiedere a rimborso, ma non è rateizzabile. - Le regole di residenza fiscale sono uguali per le società?
Per le società e gli enti la residenza si determina in base alla sede legale, alla sede di direzione effettiva o alla gestione ordinaria in via principale . - Posso richiedere l’interpello per conoscere la mia residenza fiscale?
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la determinazione della residenza fiscale richiede valutazioni di fatto e non può formare oggetto di interpello . È consigliabile consultare un professionista per un’analisi preventiva. - Esiste una regola di frazionamento del periodo d’imposta (split year) nella legge italiana?
La normativa interna non prevede lo split year; tuttavia alcune convenzioni (Italia–Svizzera, Italia–Germania, Italia–Panama) lo prevedono. La prassi italiana è tendenzialmente contraria all’applicazione dello split year se non è previsto dal trattato . - Se trasferisco la residenza all’estero per motivi di studio o lavoro, devo comunque pagare le tasse in Italia?
Dipende dalla durata del soggiorno e dalla soddisfazione dei criteri di residenza. Se il trasferimento è temporaneo e si mantiene il domicilio o la presenza in Italia per la maggior parte dell’anno, si rimane residenti. In caso contrario, occorre iscriversi all’AIRE, cessare il centro degli interessi in Italia e applicare le tie‑breaker rules. - Che documenti servono per dimostrare le imposte pagate all’estero?
Certificazioni rilasciate dall’autorità estera, ricevute di pagamento, dichiarazioni fiscali estere, e ogni documento idoneo a provare l’effettivo pagamento dell’imposta. - Come scegliere tra rottamazione, piano del consumatore o esdebitazione?
La scelta dipende dalla tipologia e dall’ammontare del debito, dal patrimonio disponibile, dalla possibilità di ottenere il consenso dei creditori e dalla necessità di sospendere procedure esecutive. Lo studio dell’Avv. Monardo effettua un’analisi personalizzata per indicare la soluzione più adatta. - Quali sono le sanzioni per chi omette di dichiarare il trasferimento di residenza all’estero?
Oltre alla presunzione di residenza in Italia, dal 2024 è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1 000 euro per la mancata iscrizione all’AIRE . Inoltre, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi comporta sanzioni fino a cinque volte l’imposta evasa e, nei casi più gravi, responsabilità penale.
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione 1 – Lavoratore dipendente in Germania
Fatto: Luca, ingegnere italiano, è assunto da una società tedesca con contratto a tempo indeterminato. Nel 2025 ha trascorso 200 giorni in Germania e 165 giorni in Italia (compresi weekend). È iscritto all’AIRE dall’inizio del 2024 e ha domicilio in Germania dove vive con la sua famiglia. Per il 2025 ha percepito un reddito lordo di 80 000 €, tassato in Germania con 20 000 € di imposte. In Italia non ha presentato la dichiarazione.
Analisi:
- Residenza: Luca è iscritto all’AIRE, ha il domicilio e l’abitazione permanente in Germania e soggiorna in Germania più di 183 giorni. Pertanto non è residente in Italia.
- Tie‑breaker rules: la convenzione Italia–Germania attribuisce la residenza allo Stato dove il soggetto ha l’abitazione permanente e, in subordine, il centro degli interessi vitali. Luca ha abitazione permanente e famiglia in Germania; la convenzione lo considera residente in Germania.
- Tassazione: il reddito è tassato in Germania. L’Italia, in qualità di Stato di residenza secondo le tie‑breaker rules, non può tassare il reddito.
- Obblighi in Italia: poiché la convenzione attribuisce la potestà impositiva esclusiva alla Germania, Luca non deve presentare dichiarazione in Italia. Tuttavia, per evitare contestazioni, è consigliabile presentare comunque la dichiarazione barrando la casella di non residenti e allegando la documentazione.
Risultato: nessuna doppia imposizione. Se l’Agenzia italiana emettesse un accertamento, Luca dovrebbe impugnare allegando la convenzione e le tie‑breaker rules.
Simulazione 2 – Manager italiano in smart working dall’estero
Fatto: Anna, dirigente italiana, lavora per una multinazionale con sede a Milano ma dal gennaio 2024 si trasferisce in Francia, dove lavora in smart working. Nel 2024 trascorre 200 giorni in Francia e 165 giorni in Italia per incontri periodici. Mantiene la residenza anagrafica in Italia e non si iscrive all’AIRE. Ha una casa in Italia dove rientra nei weekend. Per il 2024 percepisce un reddito lordo di 120 000 € pagato dalla società italiana.
Analisi:
- Residenza: secondo la nuova norma, Anna è residente in Italia perché è iscritta all’anagrafe e vi trascorre 165 giorni; la presenza fisica all’estero non supera 183 giorni e non ha trasferito il domicilio (le relazioni familiari restano in Italia).
- Tie‑breaker rules: la convenzione Italia–Francia potrebbe qualificare Anna come residente in Francia se avesse l’abitazione permanente e la famiglia in Francia, ma nel caso di specie ciò non avviene.
- Tassazione: il reddito da lavoro dipendente è tassato in Italia. Le imposte pagate in Francia (eventuale imposizione per presenza sul territorio) possono essere detratte come credito d’imposta.
- Conseguenze: Anna deve presentare la dichiarazione italiana indicando l’imposta estera e chiedendo il credito. Se non si iscrive all’AIRE, rischia una sanzione da 200 a 1 000 euro .
Risultato: Anna paga l’imposta in Italia e ottiene la detrazione di eventuali imposte pagate in Francia.
Simulazione 3 – Contribuente in sovraindebitamento con debiti fiscali
Fatto: Marco, lavoratore autonomo, accumula debiti per imposte non versate (Iva e Irpef) per 150 000 €, oltre a debiti bancari per 50 000 €. Non possiede immobili e i beni mobili sono limitati.
Soluzione: Marco può accedere al piano del consumatore ex Legge 3/2012. Presenta, tramite un OCC, una proposta di pagamento del 30% dei debiti fiscali e del 20% dei debiti bancari, rateizzando su 5 anni. Il giudice verifica la fattibilità del piano e lo omologa ; da quel momento, tutte le azioni esecutive sono sospese e i creditori sono vincolati al piano . Alla fine del piano, Marco potrà chiedere l’esdebitazione , liberandosi dai debiti residui.
Simulazione 4 – Riammissione alla rottamazione quater
Fatto: Carla aveva aderito alla rottamazione quater nel 2023 ma ha saltato le rate di novembre 2023 e maggio 2024. Il suo debito residuo è di 20 000 €.
Soluzione: grazie alla Legge 15/2025 può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Opta per la rateizzazione in 10 rate: 31 luglio e 30 novembre 2025, poi 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2026 e 2027. Gli interessi del 2% annuo sono calcolati sull’importo dilazionato . Se Carla salta anche una sola rata, decadrà nuovamente e dovrà pagare l’intero debito con sanzioni . Lo studio dell’Avv. Monardo può assisterla nella predisposizione della domanda e nel calcolo delle rate.
Conclusione
Determinare correttamente la residenza fiscale e gestire la doppia imposizione richiede un’attenta analisi delle norme interne, delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza aggiornata. La riforma introdotta dal D.lgs. 209/2023 ha innovato profondamente i criteri di residenza, introducendo la presenza fisica e una nuova nozione di domicilio . Le tie‑breaker rules restano fondamentali per risolvere i conflitti di doppia residenza . Il principio della worldwide taxation impone di tassare i redditi ovunque prodotti, ma grazie al credito d’imposta e alle convenzioni è possibile evitare la doppia imposizione .
In caso di accertamenti o debiti fiscali, è essenziale agire tempestivamente: contestare la residenza, richiedere il credito per imposte estere, impugnare gli atti nei termini e valutare le definizioni agevolate. Gli strumenti della rottamazione quater e dello stralcio delle cartelle consentono di ridurre sensibilmente l’esposizione , mentre la Legge 3/2012 offre soluzioni definitive per il sovraindebitamento come il piano del consumatore e l’esdebitazione .
Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team di avvocati e commercialisti è al fianco dei contribuenti per analizzare la situazione, proporre ricorsi, richiedere sospensioni e definizioni agevolate, negoziare con il fisco e predisporre piani di rientro o procedure di composizione della crisi. La competenza multidisciplinare dello studio consente di affrontare ogni aspetto, dalla tutela del patrimonio alla gestione delle trattative internazionali, con un approccio professionale e operativo.
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