Controlli fiscali sui conti esteri: cosa può chiedere l’Agenzia delle Entrate e come difendersi

Introduzione

Perché questo tema è urgente

Negli ultimi anni l’Amministrazione finanziaria italiana ha intensificato in modo esponenziale i controlli sui conti correnti e sugli investimenti detenuti all’estero. La globalizzazione dei mercati finanziari, la diffusione di nuove forme di risparmio (come le cripto‑valute) e l’adozione di standard di scambio automatico di informazioni come il Common Reporting Standard (CRS) hanno abolito il “segreto bancario” e reso più semplice per il Fisco ricostruire i patrimoni dei contribuenti italiani ovunque si trovino. Una semplice omissione, anche non voluta, nella compilazione del quadro RW o la presenza di un versamento non giustificato su un conto estero possono essere letti dall’Agenzia delle Entrate come indizi di evasione fiscale e portare a contestazioni molto pesanti.

Le conseguenze di un accertamento errato sono gravissime: si rischia non solo una sanzione amministrativa dal 3 % al 15 % dell’intero patrimonio non dichiarato (fino al 30 % per i Paesi a fiscalità privilegiata) ma anche la tassazione di importi che magari non costituiscono reddito (per esempio capitale già tassato) e l’allungamento dei termini di accertamento fino a quattordici anni. Per questo motivo è indispensabile comprendere:

  • quali dati l’Agenzia delle Entrate può richiedere e in base a quali norme;
  • quali sono gli obblighi di monitoraggio e le relative sanzioni;
  • come funziona la procedura di accertamento e quali sono i termini per difendersi;
  • quali strategie legali e strumenti deflattivi sono a disposizione del contribuente.

Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare con efficacia un controllo fiscale sui conti esteri occorrono competenze specialistiche in diritto tributario, bancario e in procedure di crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con lunga esperienza nella difesa dei contribuenti contro gli accertamenti bancari e patrimoniali su rapporti finanziari esteri. L’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale. Le qualifiche che emergono dalle sue pubblicazioni ufficiali e dalle presentazioni professionali sono le seguenti:

  • Avvocato cassazionista con competenze specifiche in diritto bancario e tributario ;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della Legge 3/2012 ;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) con esperienza nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .

Grazie a questo profilo, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di fornire una consulenza completa che va dall’analisi dell’atto di accertamento alla redazione del ricorso, passando per la richiesta di sospensioni, la negoziazione di piani di rientro, la valutazione di strumenti deflativi (ravvedimento, rottamazioni, definizioni agevolate) e, quando necessario, la rappresentanza in giudizio fino in Cassazione . Le competenze integrate dei commercialisti del team consentono inoltre di elaborare simulazioni patrimoniali e piani di ristrutturazione del debito personalizzati.

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Nelle sezioni che seguono troverai una guida esaustiva, aggiornata a gennaio 2026, basata su leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenza ufficiale. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e un punto di vista difensivo per chi, da debitore o contribuente, si trovi ad affrontare un controllo sui conti esteri.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Norme di riferimento

1.1 L’obbligo di monitoraggio fiscale (art. 4 D.L. 167/1990)

Il quadro RW è la sezione della dichiarazione dei redditi destinata a monitorare gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti, enti non commerciali e società semplici. L’obbligo nasce dall’articolo 4 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167 (convertito in L. 4 agosto 1990 n. 227). Tale disposizione impone ai soggetti indicati di dichiarare in RW il valore degli investimenti e delle attività finanziarie estere, indipendentemente dal fatto che queste generino redditi . La norma non riguarda soltanto i titolari formali ma si estende ai titolari effettivi o beneficiari, cioè a coloro che, pur non essendo intestatari, hanno il potere di disporre delle attività .

Dal 2013, a seguito della direttiva antiriciclaggio e del D.Lgs. 90/2017, l’obbligo è stato esteso anche ai beneficiari di trust e di altri veicoli di investimento . Restano esonerate le società di capitali e le imprese che tengono la contabilità ordinaria, le quali adempiono ai doveri di monitoraggio con altre modalità contabili .

Oltre al monitoraggio, il D.L. 201/2011 (art. 19, conv. in L. 214/2011) ha introdotto l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), applicata sulla consistenza media annua dei conti esteri e sulle attività finanziarie: la norma dispone un’aliquota dello 0,2 % (pari al 2 ‰) da versare annualmente . In caso di conti correnti e depositi esteri, l’IVAFE si sostituisce con un’imposta fissa di 34,20 € annui. Dal 2024 è stata introdotta l’imposta sulle cripto‑attività (IVCA), con aliquota elevata al 4 ‰ per i crypto‑asset .

1.2 La presunzione sui capitali esteri (art. 12 D.L. 78/2009)

L’articolo 12 del D.L. 1º luglio 2009 n. 78 (conv. in L. 102/2009) è cruciale: esso stabilisce, al comma 2, che i capitali e gli investimenti finanziari detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata si presumono costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione in Italia. Questa disposizione, come ricorda la Corte di Cassazione, è una presunzione “sostanziale” di reddito occulto: spetta al contribuente dimostrare che le somme provengono da capitali già tassati o esenti . La norma comporta l’inversione dell’onere della prova; inoltre prevede il raddoppio delle sanzioni in caso di violazione .

La giurisprudenza ha precisato che questa presunzione non può essere applicata retroattivamente: la Cassazione (Ordinanza 2667/2025) ha qualificato la presunzione come disposizione sostanziale e quindi non retroattiva . Ciò significa che per gli anni d’imposta anteriori al 1º luglio 2009 l’Agenzia delle Entrate non può presumere che i capitali detenuti in paradisi fiscali derivino da redditi non dichiarati; solo i commi 2‑bis e 2‑ter, riguardanti il raddoppio dei termini, sono norme procedurali e dunque applicabili anche ai periodi pregressi .

1.3 La presunzione da indagini bancarie (art. 32 D.P.R. 600/1973)

Oltre alle norme sul monitoraggio e sui paradisi fiscali, esiste un regime generale applicato dall’Agenzia delle Entrate ai conti correnti (nazionali o esteri): l’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 stabilisce una presunzione legale secondo la quale tutti i versamenti non giustificati sui conti correnti dei contribuenti sono considerati ricavi o compensi e tutti i prelievi sono considerati costi sostenuti per attività non dichiarate, salvo prova contraria. Questa presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente documentare, con prova analitica, l’origine lecita di ogni movimento . La Cassazione ha ribadito, con molte ordinanze tra cui la n. 27301/2023 e la n. 29739/2025, che il contribuente non può limitarsi a fornire giustificazioni generiche ma deve indicare la causale di ogni singola operazione .

L’utilizzo di questa presunzione nell’ambito di un controllo su conti esteri avviene mediante le indagini bancarie. L’Agenzia può chiedere alle banche italiane ed estere, attraverso lo scambio di informazioni, tutti i dati relativi ai conti intestati al contribuente o a soggetti collegati . Le indagini possono estendersi anche ai conti di familiari, conviventi, soci o altri soggetti collegati quando vi siano elementi che facciano presumere un collegamento con l’attività del contribuente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13761 del 2025, ha affermato che è legittimo estendere il controllo ai conti di parenti o soci quando vi siano indizi di evasione .

1.4 Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione (D.Lgs. 471/1997)

L’omessa o infedele compilazione del quadro RW comporta sanzioni proporzionali. In base all’art. 5, comma 4, del D.L. 167/1990 e all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, la sanzione varia dal 3 % al 15 % del valore delle attività non dichiarate . Se le attività sono detenute in Paesi non cooperativi, la sanzione raddoppia al 6 %‑30 % . L’omissione della dichiarazione dei redditi esteri (interessi, dividendi, plusvalenze) comporta una sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa. Anche queste percentuali possono raddoppiare se le somme si trovano in paradisi fiscali . Le sanzioni si sommano all’imposta dovuta e agli interessi.

1.5 Termini di accertamento e raddoppio dei termini

In via generale l’Agenzia deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno. Tuttavia, quando l’accertamento riguarda attività estere in Paesi black list, l’art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter, del D.L. 78/2009 consente di raddoppiare i termini: la notifica può avvenire fino al decimo anno (se la dichiarazione è presentata) o addirittura al quattordicesimo anno (in caso di dichiarazione omessa) . La Cassazione ha ritenuto che queste norme sono di natura procedimentale e quindi applicabili retroattivamente .

2. Il flusso di dati: scambio internazionale e cooperazione

2.1 Common Reporting Standard (CRS)

Lo standard CRS, elaborato dall’OCSE nel 2014 e recepito dall’Unione europea con la direttiva DAC 2 (Direttiva 2014/107/UE), ha segnato la fine del segreto bancario. L’Italia ha recepito la direttiva con la Legge 18 giugno 2015 n. 95 e il D.M. 28 dicembre 2015. Dal 2017, oltre 100 Paesi partecipano allo scambio automatico di informazioni sui conti dei non residenti: le banche raccolgono e inviano al fisco nazionale dati anagrafici, saldi di conto al 31 dicembre, movimenti, interessi, dividendi e plusvalenze . In base a tali informazioni l’Anagrafe tributaria italiana riceve ogni anno una massa enorme di dati sui conti esteri dei residenti .

L’adesione allo standard CRS da parte di Stati tradizionalmente considerati paradisi fiscali (Anguilla, Bermuda, Isole Cayman, ecc.) ha ampliato la portata dei controlli. Per esempio, un articolo del 2025 evidenzia che molti Paesi non cooperativi hanno iniziato a scambiare informazioni dal 2017 in poi . Inoltre l’OCSE sta sviluppando il Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF), destinato a rendere trasparenti anche le transazioni in cripto‑asset: il nuovo standard dovrebbe affiancare il CRS a partire dal 2027 .

2.2 Accordi bilaterali e convenzioni internazionali

Oltre al CRS, l’Italia partecipa a un fitto reticolo di accordi: trattati bilaterali contro la doppia imposizione (modello OCSE art. 26), accordi di scambio di informazioni su richiesta (TIEA) e la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa (MAAT) ratificata con la L. 18 agosto 2016 n. 134. Grazie a questi canali l’Agenzia può ottenere saldi e movimenti di conti esteri specifici con la sola condizione della prevedibile rilevanza . Tuttavia, come sottolinea la Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa Sabou (C‑243/12), il contribuente non ha diritto a partecipare al procedimento di scambio internazionale; solo quando le informazioni sono utilizzate per adottare un atto impositivo egli può contestarne la fondatezza .

Procedura di accertamento passo per passo

Di seguito sono illustrati i passaggi tipici che seguono la notifica di un controllo sui conti esteri. Comprendere la sequenza procedimentale è fondamentale per esercitare tempestivamente i propri diritti.

3. Ricezione di una lettera di compliance o di un questionario

L’Agenzia delle Entrate spesso avvia la verifica tramite una lettera di compliance o un questionario. Questi atti non sono veri e propri accertamenti ma strumenti di collaborazione volontaria: invitano il contribuente a spiegare la propria posizione, a regolarizzare eventuali violazioni mediante ravvedimento operoso o a fornire documenti giustificativi. Dal 2017 tali lettere sfruttano i dati ricevuti tramite CRS; come indica una circolare della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, le comunicazioni evidenziano il Paese estero, l’intermediario, il saldo del conto e l’eventuale percezione di redditi .

Nel 2018 l’Agenzia ha inviato migliaia di lettere di compliance basate sui dati CRS, esortando i contribuenti a verificare la corretta compilazione del quadro RW e a regolarizzare la loro posizione . Ignorare la lettera può portare, dopo 60 giorni, all’apertura di un vero accertamento.

Cosa fare:

  1. Non sottovalutare la comunicazione. È un’opportunità per correggere eventuali errori prima che scattino sanzioni gravi. Verifica la tua dichiarazione, i saldi e i movimenti contestati.
  2. Richiedi immediatamente la documentazione all’intermediario estero (estratti conto, contratti d’apertura, documenti di identificazione). Senza prove analitiche sarà difficile superare la presunzione.
  3. Valuta il ravvedimento operoso o la regolarizzazione spontanea: permette di ridurre notevolmente le sanzioni se la violazione non è stata ancora contestata. Più avanti dedicheremo una sezione agli strumenti alternativi.
  4. Consulta un professionista: anche un piccolo errore di inquadramento giuridico può comportare sanzioni molto elevate.

4. L’avviso di accertamento sui conti esteri

Se il contribuente non fornisce spiegazioni o se la posizione resta irregolare, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento. Nella materia dei conti esteri, l’avviso si basa quasi sempre su due presunzioni:

  1. Presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/1973: i versamenti sono considerati ricavi non dichiarati e i prelievi costi in nero .
  2. Presunzione ex art. 12 D.L. 78/2009: se i conti sono in Paesi a fiscalità privilegiata, le somme si presumono redditi sottratti a tassazione .

L’avviso deve contenere una motivazione adeguata: deve indicare le informazioni acquisite, le ragioni per cui le somme sono considerate redditi imponibili e i calcoli della maggiore imposta dovuta. L’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone che l’amministrazione esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se l’atto si limita a citare il saldo del conto senza analizzare la provenienza delle somme, la motivazione è carente e l’atto è annullabile .

4.1 Contraddittorio preventivo

Dal 2024 è obbligatorio il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000) per la maggior parte degli atti di accertamento, compresi quelli basati su CRS. L’Agenzia deve inviare al contribuente una proposta di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni. L’omissione del contraddittorio costituisce vizio procedurale che determina l’annullabilità dell’accertamento , a meno che si tratti di atti automatizzati (ad esempio controlli formali o liquidazioni). La norma mira a garantire il diritto di difesa e a evitare accertamenti ingiustificati.

5. Diritti del contribuente durante il controllo

Il contribuente ha numerosi diritti che devono essere rispettati durante la verifica:

  1. Diritto al contraddittorio: come visto, l’Amministrazione deve consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni prima di emettere l’atto definitivo .
  2. Diritto alla motivazione: l’avviso deve essere congruo e motivato; in caso contrario è nullo .
  3. Diritto alla prova contraria: il contribuente può produrre documentazione analitica per dimostrare l’origine lecita delle somme . La prova deve essere dettagliata (contratti, ricevute, bonifici, certificazioni fiscali, atti notarili, ecc.).
  4. Diritto all’udienza: se si presenta ricorso, il contribuente ha diritto a essere ascoltato dalla Corte di giustizia tributaria.
  5. Diritto alla riservatezza dei terzi: se l’accertamento coinvolge conti di familiari o soci, l’Amministrazione deve motivare la necessità di estendere le indagini e deve agire nel rispetto del principio di proporzionalità .

6. Notifica e termini per impugnare

L’avviso di accertamento deve essere notificato secondo le regole del codice di procedura tributaria. I termini principali sono i seguenti:

  • Termine ordinario di notifica: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se la dichiarazione è omessa). In presenza di attività estere in Paesi non cooperativi, il termine è raddoppiato a 10 o 14 anni .
  • Termine per impugnare: ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’atto per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Se il termine cade durante la sospensione feriale (dal 1º agosto al 31 agosto), questo resta sospeso .
  • Pagamento in pendenza di ricorso: l’imposta accertata non deve essere versata immediatamente; tuttavia, per ottenere la sospensione della riscossione, il contribuente deve presentare un’istanza cautelare alla Commissione e dimostrare il periculum in mora (il rischio di subire un danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (la ragionevolezza delle proprie pretese).

In caso di avviso relativo al pagamento di imposte e sanzioni collegate al quadro RW, il contribuente può anche presentare domanda di adesione (accertamento con adesione) entro 15 giorni dalla notifica oppure scegliere la definizione agevolata se prevista dalla legge di bilancio in vigore (rottamazione, concordato fiscale, tregua fiscale). La scelta di aderire o ricorrere deve essere ponderata con l’assistenza di un professionista.

Difese e strategie legali

7. Come contestare un accertamento su conti esteri

La difesa deve essere costruita su più piani: contestazione della presunzione, prova dell’origine lecita delle somme e verifica di eventuali vizi formali. Ecco le principali strategie.

7.1 Provare l’origine delle somme

Per superare la presunzione dell’art. 32, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentale di ogni versamento o prelievo. La Cassazione ha chiarito che la presunzione può essere superata solo con “una prova analitica con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario” . Non sono sufficienti affermazioni generiche, note integrative o semplici giustificazioni; occorrono documenti precisi, come:

  • Estratti conto completi del periodo contestato;
  • Contratti di apertura del conto e documenti identificativi dell’intermediario estero;
  • Documentazione di acquisto/vendita di titoli o strumenti finanziari (contratti, note di esecuzione);
  • Bonifici, assegni, distinte di versamento che dimostrino trasferimenti da conti italiani già dichiarati;
  • Atti notarili di donazione, successione o contratti di prestito che provino l’origine patrimoniale;
  • Dichiarazioni dei redditi e certificazioni fiscali estere che attestino il pagamento di imposte all’estero.

Nella pratica è frequente che l’Agenzia contesti versamenti eseguiti negli anni precedenti, ritenendoli redditi dell’anno in accertamento. In tal caso è necessario dimostrare che le somme derivano da risparmi accumulati, da cessioni di beni o da redditi già tassati in anni precedenti. È altrettanto importante dimostrare che eventuali prelievi non rappresentano costi in nero ma trasferimenti tra conti o investimenti.

7.2 Contestare la qualificazione di “reddito”

Molte contestazioni nascono perché l’Agenzia equipara la semplice giacenza su un conto estero a un reddito non dichiarato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il possesso di un conto estero non costituisce di per sé prova di evasione e che la presunzione di redditività può essere superata se il contribuente dimostra la natura non reddituale delle somme . Ad esempio, se il conto contiene capitali derivanti da un’eredità, da un disinvestimento immobiliare o da risparmi di anni precedenti, non è corretto tassarli come redditi. La difesa deve allora individuare la reale natura del movimento e contestare l’automatismo dell’amministrazione.

7.3 Contestare la retroattività e l’errata applicazione delle presunzioni

Se l’accertamento si fonda sulla presunzione dell’art. 12 D.L. 78/2009 per periodi antecedenti al 1º luglio 2009, occorre eccepire la non retroattività. La Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione ha natura sostanziale e non può applicarsi a fatti antecedenti all’entrata in vigore della norma . Diversamente, le disposizioni sul raddoppio dei termini (commi 2‑bis e 2‑ter) sono norme procedimentali e possono applicarsi retroattivamente . In sede di ricorso conviene quindi analizzare l’anno oggetto di accertamento e verificare se la norma è stata applicata correttamente.

7.4 Contestare vizi di forma e motivazione

Molti accertamenti possono essere annullati per errori procedurali. È necessario verificare:

  1. La validità della notifica: l’atto deve essere notificato secondo le regole previste per gli atti tributari; eventuali errori nella notifica possono comportare la nullità.
  2. La competenza dell’ufficio: l’avviso deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente.
  3. La motivazione: se l’avviso non espone le ragioni per cui le somme sono considerate redditi o se non specifica i singoli movimenti contestati, è nullo .
  4. Il rispetto del contraddittorio: se l’accertamento è stato emesso dopo il 30 aprile 2024 senza che sia stato concesso il termine di 60 giorni per le osservazioni, l’atto è viziato .

7.5 Contestare la legittimità delle indagini bancarie sui conti di terzi

Se l’Agenzia ha esteso il controllo ai conti di familiari o soci, la difesa deve verificare che esistano elementi oggettivi che giustifichino tale estensione. L’ordinanza n. 13761/2025 ha affermato che è legittimo indagare sui conti di soggetti collegati quando emergano indizi di collegamento a condotte evasive ; tuttavia l’Amministrazione deve rispettare i principi di legalità e proporzionalità. In assenza di tali elementi, l’accesso ai conti di terzi è illegittimo e i dati non possono essere utilizzati.

7.6 Richiedere la sospensione della riscossione

Se l’accertamento comporta un’iscrizione a ruolo e l’avvio della riscossione (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo), è possibile richiedere la sospensione sia in sede amministrativa (all’Agenzia) sia in sede giudiziale. Il contribuente deve dimostrare il periculum in mora, ad esempio la mancanza di liquidità per pagare salari o spese di prima necessità. Spesso è utile depositare un ricorso ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 chiedendo la sospensione della riscossione in attesa della decisione di merito.

8. Strumenti alternativi per definire il debito

8.1 Ravvedimento operoso e regolarizzazione spontanea

Il ravvedimento operoso consente al contribuente che ha omesso o compilato in modo infedele il quadro RW di regolarizzare la propria posizione versando un’imposta e una sanzione ridotta, prima che l’Agenzia notifica un avviso di accertamento. È previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Le riduzioni sono più consistenti se il ravvedimento avviene entro i primi 90 giorni dalla scadenza; si applicano sanzioni dal 1/9 al 1/7 della misura ordinaria. Ad esempio, se il conto estero è stato omesso e la sanzione ordinaria sarebbe del 6 %, con il ravvedimento la sanzione può ridursi a meno dell’1 %. Il ravvedimento richiede il pagamento dell’imposta dovuta (IVAFE), degli interessi legali e della sanzione ridotta.

In alternativa, è possibile utilizzare le lettere di compliance ricevute dall’Agenzia per regolarizzare spontaneamente; ciò consente di beneficiare di ulteriori riduzioni di sanzioni e di evitare l’apertura di un contenzioso .

8.2 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è un istituto deflativo che consente di chiudere la lite prima del ricorso con uno sconto sulle sanzioni. Il contribuente può presentare domanda di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Segue un contraddittorio con l’Ufficio in cui si analizzano i movimenti e si concorda la base imponibile. Se l’accordo è raggiunto, le sanzioni vengono ridotte a 1/3 del minimo e le somme concordate possono essere pagate in rate.

8.3 Definizioni agevolate e rottamazioni

Negli ultimi anni varie leggi di bilancio hanno previsto definizioni agevolate (la cosiddetta rottamazione delle cartelle). Queste misure consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta senza le sanzioni e gli interessi di mora. Ad esempio, la Legge di bilancio 2023 ha introdotto la “rottamazione‑quater” per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. È possibile che la Legge di bilancio 2026 preveda una nuova definizione per i ruoli 2023‑2024; sarà necessario verificare le disposizioni aggiornate.

8.4 Sovraindebitamento e piani del consumatore

Per le persone fisiche e gli imprenditori minori sovraindebitati, la Legge 3/2012 (così come riformata dal Codice della crisi d’impresa) consente di presentare un piano del consumatore o un accordo di composizione della crisi. Questi strumenti permettono di ristrutturare i debiti (anche tributari) con una proposta di pagamento parziale e di bloccare le procedure esecutive. Essendo l’Avv. Monardo gestore della crisi da sovraindebitamento, la sua esperienza consente di integrare la difesa tributaria con soluzioni di ristrutturazione del debito che evitano il pignoramento di beni e conti.

8.5 Transazioni fiscali nelle procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali o di crisi d’impresa (es. concordato preventivo, liquidazione giudiziale), è possibile proporre una transazione fiscale: un accordo con l’Erario per la falcidia del debito tributario. La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, se l’imposta richiesta è eccessiva o se vi sono vizi nell’accertamento, la transazione può prevedere un pagamento ridotto, a condizione che sia più conveniente del fallimento per l’Erario. L’esperto negoziatore della crisi d’impresa può assistere nella predisposizione della proposta.

Errori comuni e consigli pratici

Nel corso della nostra attività abbiamo riscontrato una serie di errori ricorrenti commessi dai contribuenti quando detengono o aprono conti esteri. Elencarli aiuta a prevenire sanzioni e a costruire una difesa più efficace.

  1. Omettere il quadro RW perché il conto non produce reddito. Molti pensano che la dichiarazione sia necessaria solo se il conto estero produce interessi. In realtà, l’obbligo riguarda la mera detenzione dell’attività .
  2. Considerare esonerati i conti con saldo inferiore a 15 000 €. È vero che per i conti con giacenza media annua inferiore a 5 000 € e saldo massimo annuo inferiore a 15 000 € non è dovuta l’IVAFE, ma l’obbligo di monitoraggio continua a sussistere .
  3. Ignorare le soglie dei trasferimenti transfrontalieri. Dal 2024 le banche segnalano all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) i trasferimenti superiori a 5 000 €; per importi più elevati scatta la segnalazione di operazione sospetta, con possibili controlli incrociati. Occorre sempre conservare la documentazione che giustifica i movimenti.
  4. Non richiedere la documentazione bancaria in tempo. In caso di accertamento, le banche estere possono impiegare settimane per inviare gli estratti conto. Attivarsi subito è fondamentale per rispettare i termini del contraddittorio.
  5. Affidarsi a genericamente “altri Paesi sono riservati”. Dopo l’adozione del CRS perfino i paradisi fiscali tradizionali scambiano dati . Supporre di essere al riparo è un errore.
  6. Confondere capitale e reddito. Le presunzioni fiscali non distinguono automaticamente; il contribuente deve dimostrare la differenza con prove analitiche .
  7. Trascurare i conti cointestati. Se si è cointestatari di un conto estero, ognuno deve dichiarare l’intero importo se ha disponibilità dell’attività .
  8. Dimenticare la compilazione RW in caso di delega. Anche il solo potere di firma su un conto estero fa sorgere l’obbligo di monitoraggio: bisogna dichiarare il saldo complessivo.
  9. Non considerare l’incidenza delle cripto‑valute. Dal 2023 la normativa prevede l’obbligo di monitoraggio e l’IVCA; molti contribuenti detengono crypto‑asset su exchange esteri e non li dichiarano. I controlli incrociati si stanno intensificando.
  10. Presentare ricorsi senza fondamento. L’impugnazione richiede una strategia: contestare vizi formali, presentare prova analitica e, se opportuno, valutare strumenti alternativi come l’adesione o la regolarizzazione. Un ricorso debole può risultare in ulteriori sanzioni.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e presunzioni

NormaContenuto (sintesi)Implicazioni per il contribuente
Art. 4 D.L. 167/1990Impone l’obbligo di dichiarare gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero nel quadro RW .Devono compilare il RW le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti. Sono inclusi titolari effettivi e beneficiari; sono esclusi i soggetti in contabilità ordinaria.
Art. 12 D.L. 78/2009 (comma 2)Presunzione di reddito per capitali e investimenti finanziari detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata .Inversione dell’onere della prova; raddoppio delle sanzioni; applicazione solo per i periodi successivi al 1º luglio 2009 .
Art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/1973Prevede che i versamenti sui conti correnti, se non giustificati, sono considerati ricavi non dichiarati; i prelievi sono considerati costi in nero .Presunzione legale (iuris tantum) a favore del Fisco; onere di provare con documenti analitici la non imponibilità di ogni movimento.
Art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter D.L. 78/2009Raddoppiano i termini di accertamento (10/14 anni) per le attività estere non dichiarate in Stati non cooperativi .Norme procedurali; si applicano anche retroattivamente .
Art. 5 D.L. 167/1990 e art. 1 D.Lgs. 471/1997Sanzioni dal 3 % al 15 % (6 %‑30 % per black list) per omessa o infedele compilazione RW .Sanzioni proporzionali al valore non dichiarato; cumulo con sanzioni sui redditi.
Art. 32 D.P.R. 600/1973 (autorizzazione)Prevede che le indagini bancarie sui conti correnti debbano essere autorizzate dal Direttore centrale o regionale .L’assenza di autorizzazione può invalidare la richiesta di informazioni.
Art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Impone la motivazione degli atti e la partecipazione del contribuente .Gli avvisi carenti di motivazione o privi di contraddittorio sono annullabili.

Tabella 2 – Termini di accertamento per i conti esteri

DichiarazionePaese cooperativoPaese non cooperativo (raddoppio)
Dichiarazione presentataNotifica entro il 31 dicembre del 5º anno successivoNotifica entro il 31 dicembre del 10º anno successivo
Dichiarazione omessaNotifica entro il 31 dicembre del 7º anno successivoNotifica entro il 31 dicembre del 14º anno successivo
Crediti d’imposta inesistentiNotifica entro il 31 dicembre dell’8º annoNotifica entro il 31 dicembre del 16º anno

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono raccolte alcune delle domande che gli utenti rivolgono più spesso quando si trovano ad affrontare controlli sui conti esteri. Le risposte sono formulate in termini chiari ma riferite a norme e giurisprudenza.

  1. È legale avere un conto all’estero?

Sì. Possedere un conto corrente, un deposito o un investimento all’estero è perfettamente lecito. Tuttavia, la normativa italiana prevede l’obbligo di monitoraggio: bisogna indicare tali attività nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e pagare l’IVAFE, l’IVIE o l’IVCA se dovute. L’illecito nasce solo se il conto non viene dichiarato o se i redditi derivanti da quell’attività non vengono tassati.

  1. Sono obbligato a dichiarare anche se il conto estero è a zero?

Sì, la legge richiede di dichiarare la detenzione del conto, indipendentemente dalla produzione di redditi. L’unica esenzione riguarda i conti con giacenza media annua inferiore a 5 000 € e saldo massimo inferiore a 15 000 €: in questo caso non si applica l’IVAFE ma resta l’obbligo di monitoraggio .

  1. Devo dichiarare il conto estero se sono solo delegato?

Sì. La Circolare dell’Agenzia n. 38/E/2013 e la giurisprudenza ritengono che anche il semplice potere di firma o la delega di operatività su un conto estero comportino l’obbligo di inserimento in RW, poiché il delegato ha la possibilità di operare sul conto.

  1. Come viene calcolata la sanzione se non compilo il quadro RW?

La sanzione è proporzionale al valore non indicato. Normalmente è pari al 3 %‑15 % dell’importo (per ogni anno non dichiarato). Se il conto è in un Paese non cooperativo la sanzione sale al 6 %‑30 % . Le sanzioni si cumulano per ogni annualità omessa e possono quindi diventare molto onerose.

  1. Che cos’è la presunzione sui paradisi fiscali?

Per i conti esteri situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l’art. 12 D.L. 78/2009 presume che i capitali siano costituiti da redditi non dichiarati . Questa presunzione può essere vinta solo dimostrando l’origine lecita dei fondi. Se il conto si trova in un Paese aderente al CRS, la presunzione non scatta, ma resta comunque la presunzione generica ex art. 32 D.P.R. 600/1973.

  1. La presunzione si applica anche agli anni prima del 2009?

No. La Cassazione ha stabilito che la presunzione del comma 2 art. 12 è norma sostanziale e non può essere applicata retroattivamente . Quindi per i periodi anteriori al 1º luglio 2009 l’Agenzia non può basare l’accertamento su questa presunzione. Può però applicare le altre presunzioni (art. 32) e richiedere documentazione.

  1. Cosa succede se il mio conto è cointestato?

La giurisprudenza ritiene che, in presenza di conti cointestati, ciascun cointestatario debba dichiarare l’intero importo se ha disponibilità del conto. L’ordinanza n. 5964/2024 ha chiarito che la quota va dichiarata per intero se il soggetto ha “piena disponibilità” dell’attività .

  1. Come dimostrare che il capitale nel conto estero non è reddito?

Occorre fornire prove documentali: contratti, bonifici, documenti di donazione o di successione, certificazioni fiscali, estratti conto di anni precedenti. La prova deve essere analitica e riferita a ogni versamento . Le dichiarazioni generiche non bastano.

  1. La banca estera deve fornire i miei dati all’Italia?

Sì. Con l’adozione del CRS, le banche estere comunicano ogni anno i dati dei conti dei non residenti alle rispettive autorità fiscali, che li trasmettono poi all’Agenzia delle Entrate . La trasmissione è obbligatoria anche in molti paradisi fiscali che hanno aderito allo standard .

  1. Posso evitare l’obbligo di contraddittorio?

No. Dal 30 aprile 2024 il contraddittorio preventivo è obbligatorio per la maggior parte degli accertamenti (tranne atti automatizzati). Se l’Agenzia emette un avviso senza contraddittorio, l’atto è annullabile . Se ricevi la comunicazione, devi rispondere entro 60 giorni.

  1. Il Fisco può controllare i conti dei miei familiari?

Solo se sussistono indizi di collegamento a condotte evasive. L’ordinanza 13761/2025 consente all’Agenzia di estendere le indagini a conti intestati a familiari, conviventi o soci quando emergono elementi oggettivi di collegamento . L’Ufficio deve tuttavia rispettare i principi di legalità e proporzionalità.

  1. È vero che i termini di accertamento possono arrivare a 14 anni?

Sì. In generale il termine è di 5 anni (o 7 anni se la dichiarazione è omessa). Ma per le attività estere in Paesi non cooperativi, l’art. 12 commi 2‑bis e 2‑ter consente il raddoppio: la notifica può avvenire entro 10 o 14 anni .

  1. Ho trasferito il denaro da un conto italiano a quello estero: è tassabile?

Il trasferimento di capitali da un conto italiano a uno estero non genera di per sé un reddito imponibile. Tuttavia, in sede di accertamento l’Agenzia può presumere che i versamenti siano ricavi: bisogna quindi provare che la somma deriva da risparmi già tassati e non da redditi non dichiarati. Conserva i bonifici e i documenti di provenienza.

  1. Posso regolarizzare la mia posizione senza ricorrere?

Sì. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso (con sanzioni ridotte) o l’accertamento con adesione. In alcuni periodi sono previste rottamazioni che consentono di definire i debiti con il solo pagamento delle imposte. La scelta dipende dalla gravità della violazione e dalla convenienza economica.

  1. Cosa succede se non rispondo alla lettera di compliance?

Se ignori la lettera, l’Agenzia può procedere d’ufficio con l’accertamento, applicando le presunzioni di reddito e irrogando le sanzioni massime. È quindi sconsigliato non rispondere. È preferibile verificare la propria posizione e, se necessario, regolarizzare per evitare conseguenze peggiori.

  1. Le cripto‑valute detenute su piattaforme estere devono essere dichiarate?

Sì. Dal 2023 le cripto‑valute e le altre cripto‑attività rientrano tra le attività finanziarie da monitorare. Devono essere indicate in RW (o nella nuova sezione del modello 730) e sono soggette a IVCA. La mancanza di una sede fisica non esime dall’obbligo: quello che conta è la residenza fiscale del detentore.

  1. Come viene tassato un conto estero in caso di trasferimento di residenza all’estero?

Se il contribuente trasferisce la residenza in un altro Paese, cessa l’obbligo di monitoraggio in Italia dal periodo successivo. Tuttavia, l’Agenzia può continuare a contestare le annualità pregresse. Occorre inoltre valutare se l’uscita dall’Italia è effettiva (non fittizia) secondo l’art. 2 TUIR e se il Paese di destinazione ha firmato accordi di cooperazione: i conti esteri continueranno a essere segnalati se la banca estera rientra nel CRS.

  1. È possibile rateizzare le somme accertate?

Sì. In sede di adesione o a seguito di sentenza è spesso possibile rateizzare l’imposta e le sanzioni fino a un massimo di otto rate trimestrali (o trenta rate mensili in caso di definizioni agevolate). Tuttavia, la rateazione non sospende la riscossione a meno che non sia stata richiesta e ottenuta una sospensione cautelare.

  1. Quali sono le conseguenze penali?

L’omessa compilazione del quadro RW, di per sé, non integra un reato tributario. Tuttavia, se la violazione è collegata a imposte evase superiori alle soglie penali (50 000 € per l’evasione dell’Irpef, 100 000 € per l’Iva), può configurarsi il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 74/2000. Le sanzioni penali includono la reclusione. Anche la detenzione di cripto‑asset non dichiarati può sfociare in reati se collegata a riciclaggio.

  1. Cosa cambia con il nuovo Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF)?

Il CARF è lo standard OCSE destinato a disciplinare lo scambio di informazioni su cripto‑asset. Il Fisco italiano potrà ricevere dati sui wallet e sulle operazioni in cripto‑valute; ciò renderà impossibile nascondere queste attività all’estero. L’adozione del CARF è attesa nei prossimi anni e richiederà un adeguamento delle dichiarazioni fiscali.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto economico delle sanzioni e delle strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Attenzione: si tratta di esempi generici; la consulenza personalizzata è indispensabile per valutare i dati reali.

Simulazione 1 – Conto non dichiarato in Svizzera

Situazione: Il contribuente detiene un conto corrente in Svizzera con saldo medio di 100 000 € per tre anni (2023‑2025) e non lo indica nel quadro RW. Il conto produce interessi annui di 500 €, che non vengono dichiarati in Italia.

Calcolo delle sanzioni:

  1. Sanzione RW: 100 000 € × 3 % = 3 000 € per ciascun anno (poiché la Svizzera dal 2017 è paese cooperativo); totale 9 000 € per tre anni.
  2. Sanzione per redditi non dichiarati: l’imposta sul 500 € di interessi è circa 130 € all’anno; la sanzione va dal 120 % al 240 % dell’imposta. Ipotizzando il 150 %, la sanzione è 195 € all’anno; totale 585 €.
  3. IVAFE: 100 000 € × 0,2 % = 200 € all’anno; totale 600 €.

Totale dovuto (imposte + sanzioni + interessi): circa 10 185 €, oltre agli interessi legali. Se il contribuente regolarizza con il ravvedimento operoso entro 1 anno, la sanzione RW può ridursi fino a 0,33 % per anno (anziché 3 %), abbattendo la sanzione a circa 330 € per anno. In tal caso il totale si riduce drasticamente.

Simulazione 2 – Conto non dichiarato in un Paese non cooperativo

Situazione: Una persona fisica detiene in un Paese non cooperativo (paradiso fiscale) un deposito di 300 000 € per cinque anni (2018‑2022) senza dichiararlo. Non ci sono redditi prodotti perché si tratta di capitale.

Calcolo delle sanzioni:

  1. Sanzione RW: 300 000 € × 6 % = 18 000 € all’anno (perché la sanzione raddoppia); totale 90 000 € per cinque anni.
  2. Presunzione di reddito: l’Agenzia può presumere che l’intero saldo costituisca reddito. Supponendo che il reddito presunto sia 300 000 €, la tassazione potrebbe arrivare a circa 120 000 € di imposte e sanzioni. Tuttavia, se il contribuente dimostra che il capitale deriva da risparmi già tassati, questa presunzione può essere superata. Senza prova, la pretesa è molto più alta.
  3. Termini di accertamento: trattandosi di un Paese non cooperativo, l’Agenzia può notificare entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. Dunque nel 2026 è ancora possibile accertare il 2018.

Strategia difensiva: fornirsi di documenti che attestino la provenienza dei 300 000 € (ad esempio, vendita di un immobile, eredità) e dimostrare che non costituiscono reddito dell’anno. In assenza di prova, l’imposizione sarà molto elevata.

Simulazione 3 – Conto cointestato e presunzione di reddito

Situazione: Due coniugi hanno un conto in Lussemburgo con saldo medio di 50 000 € nel 2024. Solo il marito ha potere di firma; la moglie è cointestataria formale ma non opera sul conto.

Calcolo delle sanzioni: secondo la giurisprudenza, il marito deve dichiarare l’intero importo perché dispone del conto; la moglie può essere esonerata se dimostra l’assenza di disponibilità . Se entrambi lo dichiarano per metà, l’Agenzia potrebbe contestare la quota non dichiarata.

Strategia difensiva: dimostrare che solo il marito opera sul conto, fornendo documenti di delega e estratti conto che evidenziano l’assenza di operazioni della moglie. In sede di accertamento, chiedere la riduzione delle sanzioni per la moglie.

9. Giurisprudenza recente e limiti ai poteri di indagine

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno emanato decisioni che ridefiniscono i limiti dei poteri investigativi dell’amministrazione finanziaria e rafforzano le garanzie per i contribuenti. È importante conoscerle per comprendere come e quando opporsi a controlli intrusivi.

9.1 Accessi domiciliari e motivazione dell’autorizzazione

L’art. 52, comma 2, del D.P.R. 633/1972 consente l’accesso domiciliare della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate solo in presenza di gravi indizi di violazioni tributarie e previa autorizzazione del Pubblico Ministero. Con l’ordinanza n. 25049/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’autorizzazione non può essere un atto meramente formale: deve contenere una motivazione concreta e specifica, capace di dimostrare l’esistenza dei gravi indizi . Inoltre, se l’autorizzazione si limita a richiamare per relationem i rilievi dell’organo che l’ha richiesta, l’amministrazione che la produce in giudizio deve depositare anche l’informativa dalla quale emergono gli indizi; in mancanza di tale documentazione l’autorizzazione e l’atto impositivo conseguente sono nulli . Questo principio si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nella sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025 ha censurato la disciplina italiana degli accessi per carenza di garanzie, richiamando l’art. 8 CEDU sulla tutela della vita privata.

Oltre all’autorizzazione giudiziaria, l’amministrazione deve rispettare i limiti previsti dall’art. 52: l’accesso è ammesso solo per reperire libri, registri e documenti fiscali e deve avvenire in orari compatibili con l’attività professionale; i verbali vanno sottoscritti dal contribuente o deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Le prove raccolte in violazione di questi limiti sono inutilizzabili. Se l’accesso riguarda un’abitazione privata, è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice; la Cassazione ha annullato numerosi accertamenti basati su ispezioni domiciliari prive di adeguata motivazione.

9.2 La “prova di resistenza” nel contraddittorio preventivo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno affrontato il tema del contraddittorio endoprocedimentale e della cosiddetta “prova di resistenza”. La questione riguarda se la violazione del contraddittorio comporti l’invalidità automatica dell’atto impositivo o se il contribuente debba provare che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. La Corte ha chiarito che:

  • Per i tributi armonizzati (ad esempio IVA), la violazione del contraddittorio è causa di invalidità dell’atto solo se il contribuente allega elementi concreti che avrebbero potuto influenzare l’esito del procedimento; non è sufficiente una contestazione formale . In altre parole, occorre dimostrare che, se il Fisco avesse ascoltato il contribuente, l’accertamento avrebbe potuto essere diverso (“prova di resistenza”).
  • Per i tributi non armonizzati, invece, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio; esso sussiste solo quando è espressamente previsto dalla norma. La Corte ha pertanto limitato la portata della nullità automatica degli atti per violazione del contraddittorio, invitando i giudici a valutare caso per caso .

Questa decisione richiede una strategia difensiva più articolata: in sede di ricorso bisogna non solo eccepire la mancata instaurazione del contraddittorio ma anche dimostrare quali argomenti o prove avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Per esempio, se l’avviso di accertamento riguarda un conto estero, occorre mostrare che l’Ufficio non ha considerato documenti (contratti, estratti conto) che giustificano i movimenti e che sarebbero stati prodotti se il contribuente fosse stato ascoltato.

9.3 L’art. 32 D.P.R. 600/1973: limiti e diritti del contribuente

L’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 600/1973 non solo introduce la presunzione sui versamenti non giustificati ma regola i poteri istruttori dell’amministrazione. La norma prevede che gli uffici possano invitare i contribuenti a comparire e a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento; i dati acquisiti dalle indagini bancarie sono posti a base delle rettifiche solo se il contribuente non dimostra di averli considerati o che non hanno rilevanza fiscale . Le richieste e le risposte devono risultare da verbale sottoscritto dal contribuente; il contribuente ha diritto a ricevere copia del verbale .

Sempre l’art. 32 stabilisce soglie e cautele: i prelevamenti o i versamenti superiori a 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili non annotati nelle scritture contabili possono essere qualificati come ricavi ; le indagini sui rapporti bancari devono essere autorizzate dal direttore centrale o regionale dell’Agenzia ; i soggetti sottoposti a verifica devono rilasciare una dichiarazione con l’indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, intermediari e fiduciarie, anche esteri, estinti da non più di cinque anni . Le banche e gli intermediari sono obbligati a trasmettere all’Agenzia i dati e le generalità dei soggetti per i quali hanno svolto operazioni . Tuttavia, tutti questi poteri devono essere esercitati nel rispetto della riservatezza: i funzionari che acquisiscono le informazioni sono tenuti a segretezza e non possono divulgare i dati raccolti a soggetti estranei.

9.4 La tutela della privacy nelle indagini sui conti dei terzi

L’ordinanza n. 13761/2025, oltre a legittimare l’estensione delle indagini ai conti di parenti o soci se esistono indizi di evasione , sottolinea il principio di proporzionalità: l’ingerenza nella sfera privata di terzi deve essere giustificata da elementi oggettivi e deve limitarsi a quanto necessario per l’accertamento. La raccolta massiva di dati senza collegamento concreto alle contestazioni è vietata. In caso di accesso ai conti di un familiare, è opportuno richiedere copia dell’autorizzazione e verificare la motivazione: se non esistono elementi tali da giustificare l’estensione, è possibile chiedere la nullità dell’atto e l’esclusione delle prove.

10. Cripto‑asset, DAC8 e nuove frontiere del monitoraggio

La diffusione delle cripto‑valute e dei token digitali ha aperto nuove sfide per il Fisco. Per contrastare l’utilizzo di cripto‑asset a fini di evasione, l’OCSE ha elaborato il Crypto‑Asset Reporting Framework (CARF), recepito dall’Unione Europea con la direttiva DAC8. La versione definitiva della DAC8 è stata adottata il 17 ottobre 2023 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2025. Essa entrerà in vigore il 1º gennaio 2026 e prevede uno scambio automatico di informazioni sulle transazioni in cripto‑asset tra le autorità fiscali europee .

10.1 Obblighi per gli operatori di cripto‑asset

La direttiva DAC8, che rappresenta l’ottava modifica della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), amplia lo scambio automatico di informazioni per includere le operazioni in cripto‑asset. In sintesi:

  • Applicazione dal 2026: gli operatori di cripto‑asset (RCASP, cioè Crypto‑Asset Service Providers) dovranno iniziare a raccogliere i dati sulle transazioni effettuate da clienti residenti in UE a partire dal 1º gennaio 2026 . I dati raccolti nel 2026 dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale entro 9 mesi dal termine dell’anno fiscale, cioè entro il 30 settembre 2027 .
  • Registrazione unica: le imprese che operano in più Stati membri ma non sono autorizzate ai sensi del regolamento MiCA dovranno scegliere uno Stato membro di registrazione, nel quale saranno sottoposte alla vigilanza .
  • Dovuta diligenza: gli operatori dovranno identificare i clienti, acquisire le informazioni sulle loro transazioni e trasmettere i dati all’amministrazione fiscale nazionale; quest’ultima provvederà a scambiarli con gli altri Stati membri .
  • Ambito oggettivo: sono incluse nel perimetro della DAC8 la maggior parte delle cripto‑valute, i token di utilità, i stablecoin, i token non fungibili (NFT) e gli asset emessi in modo decentralizzato .

La DAC8 si basa sullo standard CARF elaborato dall’OCSE e mira a evitare che le cripto‑valute siano usate per nascondere profitti non tassati. Il Fisco potrà quindi ricevere annualmente informazioni sui wallet, sui volumi di acquisto e vendita e sui saldi detenuti sui crypto‑exchange. Chi detiene cripto‑asset su piattaforme estere dovrà indicarne il valore nel quadro RW e sarà soggetto all’IVCA (imposta sul valore delle cripto‑attività) introdotta dal 2024.

10.2 Implicazioni per i contribuenti italiani

Per i contribuenti, la DAC8 comporta un importante cambiamento: dal 2026 le transazioni in cripto‑valute saranno conosciute dal Fisco allo stesso modo dei conti correnti tradizionali. Chi oggi non indica le proprie cripto‑attività potrebbe essere individuato grazie agli scambi di informazioni. La normativa prevede l’obbligo di dichiarare il valore di mercato delle cripto‑valute al 31 dicembre e di pagare l’IVCA; gli eventuali redditi (plusvalenze) derivanti da cessioni a titolo oneroso sono tassati come redditi diversi.

È quindi consigliabile iniziare fin da subito a raccogliere documenti e registri delle transazioni: molti exchange mettono a disposizione report dettagliati. Chi opera su piattaforme decentralizzate dovrà mantenere traccia delle operazioni (indirizzi dei wallet, chiavi pubbliche, copie delle transazioni sulla blockchain). In caso di accertamento, l’onere della prova resta in capo al contribuente: occorrerà dimostrare l’origine dei fondi investiti in cripto‑asset e le eventuali minusvalenze.

11. Glossario essenziale

Per facilitare la comprensione dei termini tecnici, ecco un glossario dei concetti utilizzati nel presente articolo:

  • Quadro RW: sezione della dichiarazione dei redditi in cui vanno indicati gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti . Include anche le cripto‑valute.
  • IVAFE: imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, pari allo 0,2 % annuo (2 ‰); per conti correnti è sostituita da un’imposta fissa di 34,20 € .
  • IVIE: imposta sul valore degli immobili situati all’estero, pari allo 0,76 % annuo. Non riguarda direttamente i conti correnti ma può interessare chi possiede immobili oltreconfine.
  • IVCA: imposta sul valore delle cripto‑attività detenute al 31 dicembre, introdotta nel 2024. L’aliquota è pari al 4 ‰ (0,4 %) e si applica sul valore di mercato delle cripto‑valute .
  • CRS (Common Reporting Standard): standard OCSE che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra le autorità fiscali di oltre 100 Paesi; è stato adottato dall’Italia nel 2017 .
  • DAC2: direttiva europea di cooperazione amministrativa che recepisce il CRS e obbliga gli Stati membri ad effettuare lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
  • DAC8: ottava modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa, entrata in vigore il 1º gennaio 2026, che estende l’automatismo alle transazioni in cripto‑asset .
  • Presunzione di reddito (art. 12 D.L. 78/2009): presunzione per cui i capitali detenuti in paradisi fiscali si presumono frutto di redditi non dichiarati .
  • Presunzione bancaria (art. 32 D.P.R. 600/1973): prevede che i versamenti e prelievi non giustificati sui conti correnti sono considerati ricavi o compensi, salvo prova contraria .
  • Raddoppio dei termini: proroga dei termini di accertamento (fino a 10/14 anni) prevista dai commi 2‑bis e 2‑ter dell’art. 12 D.L. 78/2009 per investimenti all’estero .
  • Lettera di compliance: comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate che segnala omissioni o incongruenze emerse dallo scambio automatico di informazioni (CRS). Non è un avviso di accertamento ma un invito a regolarizzare .
  • Prova di resistenza: onere probatorio a carico del contribuente, introdotto dalle Sezioni Unite della Cassazione, volto a dimostrare che la violazione del contraddittorio avrebbe potuto determinare un esito diverso dell’accertamento .
  • RCASP (Reporting Crypto‑Asset Service Provider): soggetto (impresa o individuo) che offre servizi di scambio, custodia o gestione di cripto‑asset. È tenuto a raccogliere e trasmettere i dati delle transazioni ai sensi della DAC8 .
  • MiCA (Markets in Crypto‑Assets Regulation): regolamento UE che disciplina i servizi in cripto‑asset; fornisce definizioni uniformi e procedure di autorizzazione che interagiscono con la DAC8.

12. Ulteriori domande frequenti (FAQ)

Di seguito ulteriori quesiti pratici che spesso emergono nei colloqui con i clienti. Le risposte fanno riferimento alla normativa e alla giurisprudenza più recente.

  1. Posso oppormi all’accesso domiciliare della Guardia di Finanza?
  • Solo in presenza di vizi formali. L’accesso domiciliare richiede l’autorizzazione del PM con motivazione specifica. Se l’autorizzazione non contiene i gravi indizi o se non viene depositata in giudizio, l’atto e le prove raccolte sono nulli . È comunque opportuno farsi assistere da un professionista durante l’accesso.
  1. Qual è la differenza tra lettera di compliance e avviso di accertamento?
  • La lettera di compliance segnala irregolarità e invita alla regolarizzazione; non prevede sanzioni immediate . L’avviso di accertamento è un atto impositivo che quantifica le imposte e le sanzioni e avvia i termini per il ricorso. Ignorare la compliance può sfociare in un avviso con sanzioni maggiori.
  1. Se ricevo un bonifico dall’estero, devo dichiararlo?
  • Ricevere denaro da un soggetto estero non genera automaticamente un reddito tassabile. Tuttavia, in base all’art. 32 la somma confluita sul conto può essere considerata un ricavo se non se ne prova l’origine. È consigliabile conservare documenti (contratti, fatture) che dimostrino la natura della transazione .
  1. Le carte prepagate estere rientrano nel monitoraggio?
  • Sì. Le carte di pagamento con IBAN estero o associate a conti esteri sono considerate attività finanziarie e devono essere indicate in RW se il saldo supera le soglie previste. Gli importi caricati e prelevati sono soggetti alle presunzioni di reddito se non giustificati.
  1. Come si calcola l’IVCA sulle cripto‑valute?
  • L’IVCA si applica sul valore di mercato delle cripto‑valute detenute al 31 dicembre. Occorre determinare la valutazione media dei principali exchange o, in mancanza, il valore più basso tra costo storico e valore di mercato. L’imposta è pari allo 0,4 % (4 ‰). Se le cripto‑valute generano plusvalenze, queste devono essere tassate separatamente come redditi diversi.
  1. Cosa succede se l’accesso domiciliare avviene senza la mia presenza?
  • L’accesso domiciliare deve avvenire alla presenza del contribuente o di un suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo dell’assenza e il verbale deve essere notificato. Se manca la giustificazione o la notifica, si può eccepire la nullità dell’atto e l’inutilizzabilità delle prove.
  1. Come dimostrare la provenienza di fondi investiti in cripto‑asset?
  • È necessario conservare i documenti che attestano l’acquisto delle cripto‑valute (ricevute dell’exchange, estratto conto bancario, bonifici). In mancanza, la somma investita può essere considerata reddito. Se le criptovalute sono state acquistate con proventi già tassati, occorre documentarlo; altrimenti l’Agenzia potrebbe presumere evasione.
  1. Il contraddittorio è sempre obbligatorio per gli accertamenti bancari?
  • No. Secondo le Sezioni Unite, l’obbligo generalizzato di contraddittorio riguarda solo i tributi armonizzati; per altri tributi il contraddittorio sussiste solo se previsto. Tuttavia, dal 30 aprile 2024 molte norme hanno reso obbligatorio il contraddittorio in via generale: se l’atto è emesso senza concedere i 60 giorni per le osservazioni, è annullabile .
  1. Posso chiedere l’esonero dall’IVAFE per doppia imposizione?
  • Alcuni Stati applicano un’imposta patrimoniale simile all’IVAFE (ad esempio la wealth tax in Francia). In tali casi, l’art. 165 del TUIR consente di detrarre l’imposta estera dal tributo italiano entro certi limiti. Bisogna comunque presentare la dichiarazione RW e indicare l’imposta pagata all’estero.
  1. Esistono ancora gli scudi fiscali per i capitali esteri?
  • Gli scudi fiscali (voluntary disclosure) sono state misure straordinarie del passato. Attualmente non sono attivi. La regolarizzazione spontanea avviene tramite il ravvedimento operoso o, se l’Agenzia ha già inviato la lettera, con la definizione agevolata. È sempre consigliabile agire prima che venga notificato un avviso di accertamento.

13. Ulteriori simulazioni e casi particolari

Simulazione 4 – Accesso domiciliare e invalidità dell’accertamento

Situazione: L’Agenzia delle Entrate esegue un accesso domiciliare in uno studio professionale sospettando un’evasione derivante da conti esteri. L’autorizzazione del PM contiene solo un generico riferimento a “gravi indizi di evasione” senza dettagli. Nel verbale non viene allegata l’informativa che ha giustificato la richiesta.

Esito: In sede di giudizio, il contribuente eccepisce la nullità dell’autorizzazione. La Cassazione, richiamando l’ordinanza 25049/2025, ritiene che l’autorizzazione è priva di motivazione concreta e che l’amministrazione non ha depositato l’informativa . Ne consegue l’annullamento dell’accertamento e l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

Strategia difensiva: verificare sempre il contenuto dell’autorizzazione e pretendere la produzione dell’informativa. Se l’autorizzazione è motivata per relationem senza documenti allegati, si può richiedere l’annullamento.

Simulazione 5 – Violazione del contraddittorio e prova di resistenza

Situazione: L’Agenzia emette un avviso di accertamento per maggiori redditi presunti su un conto estero. Non è stato attivato il contraddittorio; il contribuente propone ricorso lamentando la violazione ma non allega elementi specifici oltre a dichiarare che avrebbe potuto fornire giustificazioni.

Esito: Richiamando le Sezioni Unite n. 21271/2025, la Corte ritiene che l’assenza di contraddittorio non comporta automaticamente l’invalidità. Il ricorso viene respinto perché il contribuente non ha fornito la prova di resistenza: non ha indicato quali documenti o argomentazioni avrebbero potuto modificare l’esito .

Strategia difensiva: in caso di violazione del contraddittorio, elencare nel ricorso i documenti non considerati e spiegare perché avrebbero potuto cambiare l’atto (ad esempio dimostrare l’origine lecita di versamenti). La sola affermazione generica non è sufficiente.

Simulazione 6 – Cripto‑asset non dichiarati e DAC8

Situazione: Un contribuente negozia cripto‑valute su un exchange con sede a Malta nel 2026. Non indica il saldo e le operazioni nel quadro RW, convinto che la piattaforma non comunichi i dati. Nel 2027, l’exchange trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle operazioni ai sensi della DAC8. L’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione e applica l’IVCA e le sanzioni.

Calcolo delle sanzioni: supponiamo che il saldo al 31 dicembre 2026 fosse 50 000 € e che la plusvalenza realizzata sia di 15 000 €. L’IVCA dovuta è 50 000 × 0,4 % = 200 €. La sanzione per omessa indicazione nel quadro RW varia dal 3 % al 15 %: ipotizzando il minimo (3 %), la sanzione è 1 500 €. Sulla plusvalenza di 15 000 € è dovuta l’imposta sostitutiva del 26 % (3 900 €) e la sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta: assumendo il 120 %, la sanzione è 4 680 €. Totale imposte e sanzioni: circa 10 280 €, oltre agli interessi.

Strategia difensiva: regolarizzare prima dell’avviso sfruttando il ravvedimento operoso, indicando le cripto‑valute nel quadro RW e pagando IVCA e imposta. Conservare report degli exchange; in caso di contestazione, dimostrare che gli investimenti derivavano da capitali già tassati.

14. Profili penali e responsabilità

Finora abbiamo considerato le sanzioni amministrative per l’omessa o infedele dichiarazione delle attività estere. Ma quando può scattare la responsabilità penale? La materia è disciplinata dal D.Lgs. 74/2000, che prevede reati quali la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per i conti esteri, la giurisprudenza ha chiarito importanti limiti:

14.1 L’omessa compilazione del quadro RW non è reato

La Corte di Cassazione penale (Sezione III) con la sentenza n. 20649/2025 ha escluso che l’omessa compilazione del quadro RW integri di per sé il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000. La Corte ha ricordato che il modello RW ha finalità conoscitiva: serve a rilevare i trasferimenti da e per l’estero e a monitorare la capacità contributiva . Il calcolo dell’imposta e l’eventuale evasione derivano dall’omessa dichiarazione dei redditi esteri (interessi, dividendi, plusvalenze) e non dalla sola mancata compilazione del quadro . Pertanto, le sanzioni previste dall’art. 5 del D.L. 167/1990 sono amministrative e non costituiscono il presupposto per il reato di sottrazione fraudolenta .

La Cassazione ha ribadito che la sottrazione fraudolenta richiede atti di occultamento o di frode finalizzati a sottrarre al pagamento imposte sui redditi o IVA; non è sufficiente che riguardino sanzioni patrimoniali prive di collegamento con un tributo . Dunque, chi trasferisce capitali all’estero per evitare la sanzione RW non commette reato, a meno che non vi sia anche evasione d’imposta o frode nelle procedure di riscossione. Questa interpretazione è coerente con la natura del quadro RW come strumento di monitoraggio: la violazione è punita solo con una sanzione pecuniaria.

14.2 Quando l’omessa dichiarazione può assumere rilievo penale

L’assenza di rilevanza penale dell’omessa compilazione RW non significa che i conti esteri siano sempre esenti da rischi penali. Se il contribuente non dichiara i redditi prodotti all’estero (interessi, dividendi, plusvalenze) e l’imposta evasa supera determinate soglie penali, può configurarsi il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) o omessa dichiarazione (art. 5). Attualmente la soglia per l’infedeltà è pari a 100 000 € di imposta evasa; per l’omessa dichiarazione è 50 000 €. Inoltre, se il contribuente compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento di imposte o sanzioni relative a redditi, può incorrere nel reato di cui all’art. 11. In questi casi, i conti esteri e le relative movimentazioni diventano prove a carico e possono portare a sequestri preventivi. La Cassazione, nella sentenza 20649/2025, ha sottolineato che il sequestro preventivo non può essere disposto solo per la mancata dichiarazione RW, ma può essere legittimo se esistono indizi di reati tributari connessi .

Per chi detiene conti esteri è dunque fondamentale distinguere tra sanzioni amministrative (quadro RW, IVAFE/IVCA) e responsabilità penale derivante dall’occultamento di redditi. Nel dubbio, è consigliabile regolarizzare spontaneamente la posizione mediante ravvedimento e, se emergono profili penali, rivolgersi a un penalista tributario.

14.3 Cooperazione internazionale nelle indagini penali

L’adozione del CRS e della DAC8 ha ripercussioni anche in sede penale. Grazie allo scambio automatico di informazioni, il pubblico ministero può acquisire elementi sulle movimentazioni internazionali e utilizzarli come prove. L’assistenza giudiziaria internazionale consente all’Italia di ottenere documenti bancari esteri in tempi più rapidi. Tuttavia, anche in sede penale vale il principio del doppio binario: l’utilizzo delle presunzioni fiscali non esonera l’accusa dall’onere di provare il dolo specifico del reato. Per esempio, la presunzione di redditività dell’art. 12 D.L. 78/2009 può essere sufficiente per l’accertamento amministrativo ma non per una condanna penale, che richiede la prova dell’evasione e dell’intenzione fraudolenta.

15. Best practice e raccomandazioni finali

Concludiamo con alcune best practice per evitare contestazioni e gestire correttamente i rapporti finanziari esteri. Seguendo questi consigli potrai ridurre notevolmente i rischi di sanzioni e contenziosi:

  1. Mantieni una documentazione completa: conserva estratti conto, contratti, ricevute di bonifici, report degli exchange e ogni documento che attesti l’origine delle somme depositate o investite. Senza prova documentale è difficile superare le presunzioni di reddito.
  2. Dichiara tutto nel quadro RW, anche se l’attività non produce reddito o se il saldo è modesto. Ricorda che l’obbligo riguarda la mera detenzione e non solo gli interessi maturati . La prudenza paga: omettere può costare caro.
  3. Verifica periodicamente la tua posizione: controlla che tutte le attività estere siano correttamente indicate, soprattutto in caso di conti cointestati o deleghe. In dubbio, consulta un professionista. L’Agenzia può ricevere dati erronei: se ricevi una lettera di compliance, non ignorarla.
  4. Monitora i trasferimenti di denaro: per importi superiori ai limiti (5 000 € dal 2024) le banche segnalano le operazioni. Suddividere un importo in più bonifici per eludere la soglia può essere considerato frazionamento e destare sospetti.
  5. Adegua i tuoi investimenti alle nuove regole su cripto‑asset: prepara la rendicontazione per l’IVCA, conserva gli indirizzi dei wallet e utilizza piattaforme che forniscono report dettagliati. Dal 2026 i dati saranno scambiati tra gli Stati UE .
  6. Approfitta degli strumenti deflativi: se ti accorgi di omissioni, utilizza il ravvedimento operoso prima di ricevere un avviso. In caso di accertamento, valuta l’adesione per ridurre le sanzioni o le definizioni agevolate. L’assistenza di un professionista è fondamentale per calcolare la convenienza.
  7. Rispetta il contraddittorio e prepara la prova di resistenza: se ricevi un invito al contraddittorio, utilizza i 60 giorni per raccogliere documenti e argomenti. Se l’Ufficio emette un atto senza averti ascoltato, in ricorso devi spiegare in modo concreto quali elementi avrebbero potuto modificare l’esito .
  8. Controlla la legittimità delle indagini bancarie: verifica che l’autorizzazione alle indagini sia firmata dal direttore competente, che i verbali siano sottoscritti e che siano rispettate le soglie previste (1 000 € giornalieri, 5 000 € mensili) . Se l’accesso domiciliare avviene senza adeguata motivazione, richiedine l’annullamento .
  9. Utilizza l’assistenza professionale: il diritto tributario internazionale e la disciplina dei conti esteri sono complessi. Un avvocato tributarista e un commercialista esperto possono aiutarti a prevenire errori, a redigere un piano di rientro sostenibile e a interloquire con l’Agenzia delle Entrate.
  10. Aggiornati sulle novità normative: la materia evolve rapidamente (CRS, DAC8, riforma della giustizia tributaria, digitalizzazione del processo). Seguire un consulente specializzato o fonti ufficiali ti permette di anticipare i cambiamenti e di adeguarti per tempo.

Seguendo queste best practice e agendo con tempestività, è possibile gestire in modo sereno e conforme la detenzione di conti esteri, riducendo al minimo i rischi fiscali e penali. La prevenzione è il miglior investimento quando si parla di rapporti finanziari internazionali.

Conclusione

Il controllo fiscale sui conti esteri è oggi uno dei fronti più delicati della lotta all’evasione. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di indagine molto penetranti: lo scambio automatico di informazioni, le indagini bancarie sui conti di terzi e le presunzioni legali consentono di ricostruire anche movimenti avvenuti molti anni prima. Tuttavia, come dimostrano le recenti pronunce della Cassazione, il possesso di un conto all’estero non equivale di per sé a evasione fiscale; le presunzioni possono essere superate attraverso prove analitiche e una corretta strategia difensiva .

Agire tempestivamente fa la differenza: rispondere alla lettera di compliance, fornire documenti, verificare i termini e i vizi procedurali permette di evitare l’applicazione di sanzioni sproporzionate. Gli strumenti deflativi come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate sono opportunità da valutare con attenzione. In caso di contenzioso, è fondamentale preparare un ricorso ben strutturato, che contesti la presunzione e fornisca prova dell’origine lecita dei fondi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti, ha maturato una lunga esperienza nella difesa dei contribuenti contro gli accertamenti sui conti esteri. Le sue qualifiche – gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa – permettono di affrontare il problema non solo sul piano tributario ma anche dal punto di vista patrimoniale e finanziario . Grazie a un approccio multidisciplinare, lo studio è in grado di analizzare gli atti, sospendere le azioni esecutive, proporre ricorsi e negoziare piani di rientro personalizzati.

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