Residenza fiscale all’estero contestata: come difendersi dal Fisco italiano

Introduzione

Nel mondo globalizzato, molte persone fisiche e società spostano la propria dimora o sede legale all’estero per motivi di lavoro, investimento o stile di vita. Tuttavia, il trasferimento della residenza fiscale fuori dall’Italia non è privo di rischi: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza monitorano attentamente i soggetti che dichiarano di non essere più residenti in Italia, soprattutto se possiedono immobili, interessi economici o legami familiari nel territorio nazionale. La contestazione della residenza fiscale può portare a richieste di pagamento di imposte e sanzioni per redditi esteri, con potenziali effetti devastanti sul patrimonio. Inoltre, con le recenti modifiche normative del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e della circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, i criteri di collegamento con l’Italia sono diventati più stringenti: ora conta anche la presenza fisica e il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . È quindi fondamentale conoscere le regole per difendersi e agire tempestivamente.

In questo articolo affrontiamo in modo giuridico‑divulgativo la tematica della residenza fiscale all’estero contestata, fornendo una guida pratica aggiornata a gennaio 2026. Spiegheremo il quadro normativo (TUIR, DLgs 209/2023, convenzioni contro la doppia imposizione), la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Tributaria, le procedure di accertamento e i rimedi difensivi (ricorsi, sospensioni, definizioni agevolate), con consigli concreti e simulazioni pratiche. Il punto di vista sarà quello del contribuente/debitore, che deve tutelarsi dalle pretese fiscali dimostrando la propria effettiva residenza all’estero.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare

L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. L’avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie al supporto di avvocati e commercialisti, lo studio offre assistenza legale completa in materia di contestazione della residenza fiscale:

  • Analisi dell’atto di accertamento e valutazione della legittimità.
  • Ricorsi e impugnazioni presso la Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissioni tributarie).
  • Sospensioni e misure cautelari per bloccare recuperi coattivi, fermi e pignoramenti.
  • Trattative stragiudiziali e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.
  • Soluzioni giudiziali e alternative (accertamento con adesione, transazione fiscale, rottamazione delle cartelle, procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata della crisi).

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di residenza fiscale delle persone fisiche

La disciplina italiana della residenza fiscale è contenuta nell’articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Nella versione originaria, vigente fino al 31 dicembre 2023, erano considerati residenti in Italia coloro che, per la maggior parte del periodo di imposta, erano iscritti all’anagrafe della popolazione residente oppure avevano domicilio o residenza nel territorio dello Stato secondo il codice civile . Inoltre, l’articolo 2‑bis prevedeva una presunzione relativa per i cittadini italiani trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato (black list), salvo prova contraria .

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (“decreto internazionalizzazione”), in vigore dal 29 dicembre 2023, ha riscritto il comma 2 dell’articolo 2. La nuova disposizione afferma che si considerano residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (calcolando anche le frazioni di giorno), hanno la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio nel territorio dello Stato oppure sono ivi presenti . Ai fini di questa norma, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona . La norma introduce anche una presunzione: salvo prova contraria, si considerano residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente .

Punti chiave dei nuovi criteri (dal 2024):

  1. Residenza civilistica: il concetto di residenza deriva dall’articolo 43, comma 2, del Codice civile, secondo cui la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La sua valutazione richiede un’analisi fattuale della permanenza e dell’abitualità di vita in Italia.
  2. Domicilio “affettivo”: il decreto attribuisce al domicilio un significato diverso rispetto al passato. Non coincide più con il centro degli affari e degli interessi patrimoniali (c.d. “interessi vitali”), ma con il luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Questa scelta legislativa privilegia i legami affettivi rispetto a quelli economici.
  3. Presenza fisica: è sufficiente la presenza nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 se l’anno è bisestile) perché il soggetto sia considerato residente. Questo criterio oggettivo prescinde dalle motivazioni della permanenza in Italia e assume rilievo anche per i lavoratori in smart working .
  4. Iscrizione anagrafica: l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente resta un elemento probatorio. La cancellazione dall’anagrafe italiana e l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono condizioni necessarie ma non sufficienti per escludere la residenza fiscale.
  5. Presunzione per i Paesi a fiscalità privilegiata: l’articolo 2, comma 2‑bis del TUIR, rimasto in vigore, stabilisce che i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi black list si presumono residenti in Italia salvo prova contraria . Ciò implica un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Il nuovo testo dell’articolo 2 non si applica retroattivamente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19843/2024 (18 luglio 2024), ha affermato che la definizione di residenza e domicilio secondo il TUIR novellato dal d.lgs. 209/2023 si applica solo alle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2024 in poi, considerata la disposizione intertemporale dell’articolo 7, comma 1, del decreto . Per le annualità precedenti continua a valere la nozione previgente, secondo cui il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, prevalendo sulla sfera affettiva .

1.2 Residenza delle società, enti e trust

Per le società e gli enti il parametro di collegamento con il territorio dello Stato è fissato dall’articolo 73 del TUIR. Anche questa norma è stata modificata dal decreto 209/2023. Oggi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato .

  • Sede di direzione effettiva: è il luogo in cui si assumono in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente .
  • Gestione ordinaria: indica il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente .
  • Presunzioni per trust e istituti analoghi: si considerano residenti i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto ministeriale se, tra i disponenti o beneficiari, vi sono soggetti fiscalmente residenti in Italia .

Per i gruppi societari esteri è prevista una presunzione relativa di residenza se detengono partecipazioni di controllo in società italiane . Restano applicabili le norme dell’articolo 167 TUIR in materia di società estere controllate (CFC); il decreto 209/2023 ne ha semplificato la disciplina .

1.3 Principio di worldwide taxation e credito per imposte estere

Il sistema tributario italiano è improntato al principio di tassazione mondiale (worldwide taxation): i residenti fiscali sono tassati in Italia sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L’articolo 3, comma 1, del TUIR stabilisce che l’imposta si applica sul reddito complessivo formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, solo da quelli prodotti in Italia .

Per evitare la doppia imposizione internazionale, l’articolo 165 del TUIR prevede che, se al reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia fino a concorrenza della quota d’imposta proporzionale al reddito estero . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30800/2024 (2 dicembre 2024), ha ribadito che i redditi ovunque prodotti sono sempre tassati nel Paese in cui si ha la residenza fiscale e che l’imposta pagata all’estero è detraibile secondo le regole dell’articolo 165 . Nel caso esaminato, il contribuente residente in Italia percepiva stipendi negli Stati Uniti; la Corte ha applicato l’articolo 15 della Convenzione Italia‑USA contro le doppie imposizioni e ha riconosciuto la detrazione delle imposte federali versate negli USA .

1.4 Convenzioni internazionali e tie‑breaker rules

L’Italia ha stipulato numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni che prevalgono sul TUIR. Le convenzioni seguono il modello OCSE e definiscono la residenza fiscale del contribuente con criteri progressivi. In caso di doppia residenza (dual residence), il paragrafo 2 dell’articolo 4 del modello OCSE stabilisce i tie‑breaker rules:

  1. Abitazione permanente nel Paese.
  2. Centro degli interessi vitali (centre of vital interests).
  3. Dimora abituale (habitual abode).
  4. Nazionalità.

Un report dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa ricorda che, nelle ipotesi di conflitto di residenza, l’analisi deve valutare un periodo pluriennale e applicare i criteri nell’ordine indicato . Per applicare i benefici delle convenzioni, può essere richiesto un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera; la Cassazione (sentenza n. 35284/2023) ha sottolineato che l’assenza del certificato previsto dall’articolo 28 di una convenzione comporta la legittimità del diniego di rimborso .

1.5 Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione

La giurisprudenza svolge un ruolo fondamentale nell’interpretazione dei criteri di residenza e nella ripartizione dell’onere della prova. Di seguito si riportano alcune pronunce significative degli ultimi anni:

  • Cass., Sez. V, sentenza n. 19843/2024 (18 luglio 2024) – La Corte ha affermato che i nuovi criteri di residenza introdotti dal d.lgs. 209/2023 si applicano solo a partire dal periodo d’imposta 2024 . Per le annualità precedenti, il domicilio coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali . La presunzione di residenza per i cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata resta vigente .
  • Cass., Sez. V, ordinanza n. 30800/2024 (2 dicembre 2024) – Ha ribadito che i redditi ovunque prodotti sono tassati nel paese di residenza fiscale e che le imposte pagate all’estero sono detraibili ai sensi dell’articolo 165 TUIR . In presenza di una convenzione contro la doppia imposizione, occorre applicare l’articolo 15 della convenzione e detrarre le imposte pagate all’estero .
  • Cass., Sez. V, sentenza n. 35284/2023 (18 dicembre 2023) – Ha riconosciuto la prevalenza delle convenzioni internazionali e ha precisato che il contribuente che chiede il rimborso delle ritenute subite in Italia per redditi esteri deve produrre il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità straniera; in difetto la pretesa può essere respinta .
  • Cass., Sez. V, ordinanza n. 30800/2024 – Ha ribadito la nozione di sede di direzione effettiva come luogo in cui si svolgono le attività amministrative e di direzione dell’ente; la sede non coincide con il luogo dei beni ma con il luogo in cui si assumono le decisioni .
  • Corte di Cassazione 2025 (n. 23707/2025) – Pur non essendo disponibile il testo integrale, il commento dottrinale segnala che la Corte ha affermato la prevalenza di criteri oggettivi e sostanziali (sede effettiva, direzione e amministrazione) rispetto ai contratti formali, e che l’esterovestizione richiede una costruzione artificiosa e priva di effettività economica. Le contestazioni devono essere supportate da elementi concreti, nel rispetto del principio di libertà di stabilimento.

1.6 Principi processuali e onere della prova

In tema di residenza fiscale, la giurisprudenza evidenzia alcuni principi processuali:

  • Onere della prova: grava in generale sull’Amministrazione finanziaria dimostrare la sussistenza dei criteri di collegamento con l’Italia. Tuttavia, quando si applica la presunzione dell’articolo 2, comma 2‑bis TUIR (cittadini trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata), l’onere si inverte e spetta al contribuente provare l’effettivo trasferimento all’estero .
  • Valutazione complessiva degli elementi: la residenza non si desume da un singolo fattore (es. iscrizione AIRE), ma da una pluralità di elementi concordanti: abitazione, famiglia, lavoro, interessi economici, iscrizioni, uso di carte di credito, ecc. Il giudice deve svolgere un esame globale e concreto della situazione.
  • Proporzionalità e leale collaborazione: la Corte di Cassazione sottolinea che, pur perseguendo l’anti‑elusione, l’Amministrazione deve rispettare il principio di leale collaborazione e non può basarsi su mere presunzioni senza prova.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto di accertamento

La contestazione della residenza fiscale inizia solitamente con un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza o con un questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate che chiede al contribuente di fornire informazioni sulla propria residenza estera. Se dalle verifiche risulta che il contribuente ha mantenuto legami significativi con l’Italia, l’Ufficio emette un avviso di accertamento per recuperare le imposte sui redditi esteri, con interessi e sanzioni.

Di seguito una guida operativa dei passaggi principali e delle scadenze:

2.1 Notifica del questionario o PVC

  1. Questionario: l’Agenzia invia un questionario (ex art. 32, DPR 600/1973) in cui chiede di indicare gli elementi che comprovano la residenza all’estero: iscrizione AIRE, copie di passaporto con timbri di ingresso/uscita, contratto di lavoro estero, bollette, iscrizione a sistemi sanitari o scolastici, etc. È importante compilare accuratamente il questionario e fornire tutta la documentazione richiesta.
  2. Processo Verbale di Constatazione (PVC): se la Guardia di Finanza esegue accessi o indagini bancarie, redige un PVC che riassume i rilievi (ad esempio: permanenza prolungata in Italia, utilizzo di carte di credito italiane, abbonamento a servizi domestici). Il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni dal rilascio del PVC (art. 12, comma 7, Legge 212/2000, c.d. Statuto del contribuente). Le osservazioni sono importanti per contestare tempestivamente i rilievi.

2.2 Emissione dell’avviso di accertamento

Se l’Agenzia ritiene che il soggetto sia residente in Italia, emette un avviso di accertamento (art. 37 e 38 DPR 600/1973). L’atto contiene:

  • Le motivazioni della contestazione (presunzione ex art. 2, comma 2‑bis; mancanza di prova dell’estero; centro di interessi in Italia, ecc.).
  • Il recupero delle imposte non versate e relative sanzioni.
  • L’invito al contraddittorio o all’adesione (accertamento con adesione).

2.3 Difesa in via amministrativa: accertamento con adesione e autotutela

Prima di ricorrere al giudice, è possibile attivare soluzioni amministrative:

  1. Accertamento con adesione (art. 6, D.Lgs. 218/1997): il contribuente può chiedere un contraddittorio con l’Ufficio per definire la controversia. Questa procedura consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il pagamento in 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera 50.000 euro). Durante il contraddittorio, è possibile fornire documenti e chiarimenti per dimostrare la residenza estera e cercare un accordo.
  2. Istanza di autotutela: se l’avviso è manifestamente illegittimo (es. si dimostra la residenza estera con certificato e la contestazione è infondata), si può chiedere all’Ufficio l’annullamento o la rettifica dell’atto.

2.4 Presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se la controversia non si risolve in sede amministrativa, si può impugnare l’avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). I passaggi sono:

  1. Termine: il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Se si è presentato un’istanza di accertamento con adesione, il termine si sospende per 90 giorni.
  2. Sospensione dell’esecuzione: contestualmente al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 47, D.lgs. 546/1992), depositando istanza motivata e documenti che dimostrano il fumus boni iuris (validità della propria tesi) e il periculum in mora (danno grave). La corte decide sulla sospensione in camera di consiglio.
  3. Deposito del ricorso: entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve depositare l’originale del ricorso con la prova della notifica e della costituzione in giudizio, versando il contributo unificato.
  4. Fase istruttoria e decisione: la causa è decisa in media entro 12–24 mesi. In udienza è possibile produrre ulteriore documentazione (contratti di locazione estera, iscrizioni scolastiche dei figli, contratti di lavoro, fatture, attestazioni della banca estera). In caso di soccombenza, si può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. La decisione di appello è appellabile in Cassazione.

2.5 Riscossione e misure cautelari

Durante il contenzioso, l’Amministrazione può procedere alla riscossione frazionata delle somme contestate: il contribuente deve versare un terzo delle imposte e un terzo delle sanzioni entro 60 giorni dall’avviso, salvo sospensione. Se non paga, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può iscrivere ipoteca, eseguire pignoramenti su conti o beni mobili e immobili o iscrivere il fermo amministrativo sull’auto.

Per evitare la riscossione si può chiedere la sospensione in sede giudiziaria (art. 47 cit.) o proporre un piano di rateizzazione in 72 o 120 rate con l’Agente della Riscossione. In alternativa, si possono utilizzare strumenti come la rottamazione delle cartelle e la definizione agevolata dei debiti tributari (si veda § 4).

3. Difese e strategie legali per contestare la residenza fiscale

Affrontare una contestazione di residenza richiede un approccio strategico che coniughi aspetti giuridici, probatori e procedurali. Di seguito le principali linee difensive:

3.1 Dimostrare l’effettivo trasferimento all’estero

Il primo e più importante aspetto consiste nel provare la reale estinzione dei legami con l’Italia e l’effettivo radicamento all’estero. I giudici richiedono un’analisi complessiva di diversi fattori. Ecco i documenti e le prove da presentare:

  • Iscrizione all’AIRE e cancellazione dall’anagrafe italiana.
  • Titolo di soggiorno o permesso di residenza nel Paese estero.
  • Contratto di lavoro o di collaborazione con datore estero o partita IVA locale.
  • Contratto di locazione o atto di proprietà dell’abitazione principale all’estero.
  • Fatture di utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet) intestate al contribuente nell’abitazione estera.
  • Iscrizione a servizi sanitari, previdenziali o assicurativi del Paese estero.
  • Iscrizione dei figli alle scuole estere o università.
  • Movimenti bancari (conti correnti e carte) che dimostrino l’operatività principale all’estero.
  • Certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera (ad esempio, dal fisco francese, spagnolo, inglese). Questo documento è spesso richiesto per applicare le convenzioni contro la doppia imposizione .
  • Dichiarazioni dei redditi presentate nel Paese estero.

È utile organizzare tali prove in un dossier cronologico, evidenziando la data del trasferimento e la continuità della presenza all’estero. Più forte e coerente è la documentazione, minore è il rischio che l’Amministrazione vinca la presunzione.

3.2 Utilizzo delle tie‑breaker rules delle convenzioni internazionali

Se il contribuente è residente sia in Italia (secondo il TUIR) sia nel Paese estero (secondo la normativa locale), occorre applicare le tie‑breaker rules delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. In base all’articolo 4 del modello OCSE e delle convenzioni italiane, l’ordine dei criteri è il seguente :

  1. Abitazione permanente: dove la persona dispone di una casa permanente (indipendentemente dal fatto che sia in locazione o proprietà). Se si dispone di abitazioni in entrambi gli Stati, si passa al criterio successivo.
  2. Centro degli interessi vitali: valutazione delle relazioni personali (famiglia, amici) e professionali (sede di lavoro, affari). È un criterio qualitativo. La Cassazione, nella giurisprudenza ante 2024, ha dato rilievo prevalente al centro degli interessi economici e alla gestione degli affari ; dal 2024 il legislatore ha privilegiato le relazioni personali , ma nei conflitti convenzionali resta valida la regola dell’OCSE.
  3. Dimora abituale: luogo in cui la persona soggiorna abitualmente, anche se non in maniera permanente. Conta la frequenza e durata delle permanenze.
  4. Nazionalità: in ultima istanza, se i criteri precedenti non risolvono il conflitto, prevale la nazionalità.

Se il contribuente dimostra che la sua abitazione permanente e il centro degli interessi vitali sono all’estero, l’Italia non può tassare i redditi esteri. È dunque consigliabile richiedere il certificato di residenza fiscale dallo Stato estero, come prova determinante.

3.3 Impugnare l’onere della prova e contestare l’esterovestizione

In assenza di presunzioni (Paesi non black list), l’Amministrazione deve fornire elementi concreti per dimostrare che il contribuente è ancora residente in Italia. Spesso i verificatori si basano su indizi, come l’uso di carte di credito italiane, la proprietà di un immobile o la frequente presenza nel territorio. Tuttavia, tali indizi devono essere precisi, gravi e concordanti. Le difese possibili includono:

  • Dimostrare la natura transitoria dei soggiorni in Italia: ad esempio, per visita a familiari o per vacanza. È utile conservare biglietti aerei, certificazioni di ingresso/uscita, contratti di lavoro temporanei all’estero.
  • Provare che l’immobile in Italia non è l’abitazione principale: se il contribuente possiede un immobile in Italia, può dimostrare di destinarlo a seconda casa o di concederlo in locazione.
  • Controdedurre sugli interessi economici: un investimento o la percezione di redditi da fonte italiana non implica residenza fiscale, ma solo tassazione in Italia sui redditi prodotti qui. È possibile richiamare l’articolo 3 TUIR: i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia .
  • Rivolgersi alle convenzioni internazionali: se la convenzione prevede la tassazione esclusiva nello Stato estero (es. art. 15 della Convenzione Italia‑USA per i redditi da lavoro dipendente), la sussistenza di una doppia imposizione può essere contestata e si possono dedurre le imposte estere .

Per le società, la contestazione di esterovestizione (localizzazione fittizia all’estero) si fonda sulla verifica della sede di direzione effettiva o della gestione ordinaria. Le difese includono:

  • Dimostrare la realtà economica della società estera: sede operativa, organi societari che deliberano all’estero, personale, conto corrente e pagamenti gestiti localmente.
  • Documentare le riunioni dell’organo amministrativo (verbali, registri sociali) che si tengono nello Stato estero.
  • Evidenziare la struttura organizzativa: dimostrare che non si tratta di una società schermo priva di effettività economica.
  • Controdedurre le contestazioni: se l’Amministrazione si basa sul luogo in cui sono situati i beni immobili o si svolge l’attività principale, è possibile richiamare la giurisprudenza secondo la quale la sede di direzione effettiva non coincide con il luogo dei beni ma con il luogo in cui si adottano le decisioni strategiche .

3.4 Ricorso e sospensione: elementi chiave per vincere il giudizio

Nel predisporre il ricorso, occorre:

  • Contestare puntualmente ogni rilievo dell’avviso di accertamento, allegando la documentazione a supporto.
  • Chiedere la sospensione dell’atto se l’immediata riscossione può arrecare danni gravi (pignoramenti, ipoteche). È necessario dimostrare la fondatezza del ricorso (fumus) e il danno (periculum). La Corte di Giustizia Tributaria può disporre la sospensione totale o parziale.
  • Indicare testimoni e prove ulteriori: ad esempio, dichiarazioni di datori di lavoro esteri, contratti di affitto, estratti conto bancari esteri, certificati scolastici dei figli. In alcuni casi è possibile chiedere istruttorie fuori dall’Italia tramite rogatorie.
  • Richiamare la giurisprudenza e le norme delle convenzioni applicabili. Ad esempio, se l’atto riguarda redditi di lavoro dipendente all’estero, citare l’articolo 15 della convenzione e l’ordinanza n. 30800/2024 . Se si contesta la presunzione dell’articolo 2, comma 2‑bis, ricordare che essa è relativa e richiede prova contraria.

3.5 Accordi transattivi e definizioni agevolate

Spesso può essere conveniente definire la controversia senza arrivare in Cassazione, specie quando le prove sono controverse. Tra le opzioni:

  1. Conciliazione giudiziale: in pendenza di giudizio, si può proporre una conciliazione con l’Ufficio. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% e la rateizzazione.
  2. Definizione agevolata delle liti pendenti (possibile quando previsto dalla legge di bilancio o da norme speciali). Ad esempio, la legge 197/2022 ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie al 100% del tributo, con riduzioni a seconda del grado di giudizio; se in futuro saranno introdotte nuove definizioni, conviene valutare la possibilità di aderire.
  3. Rottamazione e saldo e stralcio: se il debito è già iscritto a ruolo, le varie leggi di bilancio hanno previsto la rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio per debiti inferiori a determinati importi. Al momento (gennaio 2026) non è attiva una nuova rottamazione, ma occorre monitorare i provvedimenti futuri.
  4. Piano di rateazione con l’Agente della Riscossione: consente di dilazionare il pagamento fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate (10 anni) in caso di comprovata difficoltà economica.

3.6 Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Quando il contribuente non riesce a far fronte alle pretese fiscali, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato da numerosi decreti. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, offre assistenza in queste procedure, che consentono di:

  • Proporre un piano del consumatore: riservato a persone fisiche non imprenditori; permette di ristrutturare i debiti (inclusi quelli fiscali) con rate sostenibili e la falcidia delle sanzioni.
  • Accordo di composizione della crisi: per debitori che svolgono attività d’impresa o professionale di modesta dimensione; richiede l’approvazione dei creditori e l’intervento dell’OCC.
  • Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori con esdebitazione finale.

Dal 2021 è inoltre possibile attivare la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), una procedura volontaria per imprese in crisi che, con l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’avv. Monardo), favorisce accordi con creditori, transazioni fiscali e ristrutturazioni del debito senza procedure concorsuali tradizionali.

3.7 Aspetti penali: reati tributari e sanzioni amministrative

La contestazione della residenza fiscale può avere anche profili penali. Se la residenza fittizia è finalizzata a nascondere redditi o evadere le imposte, possono configurarsi reati previsti dal D.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). È quindi essenziale valutare, con il proprio avvocato, l’eventuale rischio di denuncia e concordare la strategia difensiva.

Le sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione dei redditi variano dal 120% al 240% dell’imposta evasa, oltre a interessi. Con l’adesione o la conciliazione, le sanzioni sono ridotte; l’adesione in fase di accertamento consente la riduzione a un terzo, mentre la conciliazione giudiziale al 40%.

4. Strumenti alternativi per definire il debito

Quando il debito con il Fisco è certo e non contestabile, esistono comunque strumenti per ridurne l’importo o dilazionarne il pagamento. Di seguito i principali strumenti, con riferimento alle normative vigenti fino a gennaio 2026.

4.1 Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno più volte previsto la rottamazione delle cartelle (salvo e stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora) e la definizione agevolata delle liti pendenti. L’ultima rottamazione (“rottamazione‑quater”) è stata introdotta dalla legge 197/2022; i termini sono scaduti nel 2023 ma potrebbe essere riproposta in futuro. Questa misura consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione versando solo l’imposta e gli interessi da dilazione, con esclusione delle sanzioni.

Per verificare se una nuova definizione è in vigore, conviene consultare il sito dell’Agenzia Entrate Riscossione o rivolgersi a un professionista. L’avv. Monardo monitora costantemente tali opportunità e assiste i clienti nella presentazione delle domande.

4.2 Transazione fiscale e accordi nel codice della crisi

Nelle procedure concorsuali e nelle crisi d’impresa, è possibile proporre all’Amministrazione finanziaria una transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII), che consente di falcidiare l’IVA, le imposte dirette e i relativi accessori. Nelle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore e accordi di composizione), l’adesione dell’Erario è necessaria per l’omologazione; l’avv. Monardo, in qualità di gestore e negoziatore, può formulare proposte sostenibili tenendo conto delle esigenze del contribuente e dei vincoli dell’Erario.

4.3 Rateazioni e piani del consumatore

Se non sussistono le condizioni per definizioni agevolate, è possibile rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 72 rate (ordinaria) o 120 rate (straordinaria) presentando richiesta all’Agente della Riscossione. La rateazione straordinaria richiede la dimostrazione di una grave situazione economica.

Nel caso di persone fisiche in difficoltà economica, la procedura di sovraindebitamento consente di ridurre e rateizzare i debiti con un piano omologato dal tribunale; le sanzioni fiscali possono essere falcidiate e i debiti residui, al termine del piano, possono essere esdebitati.

4.4 Esonero per decadenza dei termini di accertamento

Infine, è bene ricordare che l’Amministrazione può effettuare accertamenti solo entro determinati termini di decadenza: per le persone fisiche il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Se l’avviso di accertamento viene notificato oltre tali termini, è possibile eccepire la decadenza.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che facilitano la contestazione della residenza. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli.

5.1 Fare affidamento solo sull’iscrizione all’AIRE

Errore: pensare che l’iscrizione all’AIRE sia sufficiente per non essere considerati residenti in Italia.

Rimedio: l’iscrizione all’AIRE è condizione necessaria, ma bisogna dimostrare di aver spostato la propria vita all’estero: domicilio, centro degli interessi, presenza fisica. Conservare prove di abitazione permanente, lavoro, relazioni familiari all’estero.

5.2 Mantenere troppe connessioni con l’Italia

Errore: mantenere la famiglia, l’abitazione principale, conti bancari attivi o un’elevata presenza in Italia.

Rimedio: se la famiglia resta in Italia, occorre una motivazione valida (es. separazione), altrimenti l’Amministrazione potrebbe considerare il centro degli interessi vitali in Italia. Chiudere o utilizzare con moderazione conti italiani; evitare di trascorrere più di 183 giorni in Italia.

5.3 Ignorare il questionario dell’Agenzia

Errore: non rispondere al questionario o non fornire documenti.

Rimedio: rispondere in modo puntuale e allegare quante più prove possibili. La mancata risposta può essere considerata indice di evasione. È consigliabile farsi assistere da un professionista nel compilare il questionario.

5.4 Ritardare l’impugnazione dell’avviso

Errore: attendere la scadenza dei 60 giorni per depositare il ricorso o non presentare istanza di sospensione.

Rimedio: agire tempestivamente; valutare con l’avvocato la strategia; depositare ricorso entro i termini; chiedere la sospensione per evitare misure cautelari.

5.5 Non considerare le convenzioni internazionali

Errore: ignorare le disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione e non chiedere il certificato di residenza fiscale estero.

Rimedio: verificare sempre se esiste una convenzione applicabile e quali articoli regolano la tassazione del reddito contestato; richiedere il certificato di residenza fiscale allo Stato estero e allegarlo al fascicolo.

5.6 Fidarsi di società o consulenti improvvisati

Errore: affidarsi a consulenti non qualificati o a strutture estere create ad hoc (trust o società di comodo) per nascondere redditi in paradisi fiscali.

Rimedio: rivolgersi a professionisti qualificati. Lo studio dell’avv. Monardo offre consulenza legale e tributaria coordinata, evitando soluzioni rischiose.

5.7 Non valutare le implicazioni penali

Errore: non considerare che la residenza fittizia può comportare reati tributari.

Rimedio: in caso di contestazione, verificare con l’avvocato se emergono profili penali e se conviene regolarizzare la posizione (ad esempio mediante ravvedimento operoso o adesione) per ridurre il rischio.

5.8 Trascurare i termini per l’accertamento

Errore: ritenere che il Fisco possa accertare in qualsiasi momento.

Rimedio: conoscere i termini di decadenza e farli valere, soprattutto quando si è trasferiti da molti anni. Se l’avviso di accertamento arriva oltre il termine legale, può essere impugnato per decadenza.

5.9 Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento

Errore: pensare che, una volta ricevuto il debito fiscale, non ci siano vie d’uscita.

Rimedio: valutare l’accesso ai piani del consumatore o alle procedure di composizione della crisi. Con l’assistenza di professionisti qualificati, è possibile ridurre i debiti e ripartirli in modo sostenibile.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche per facilitare la consultazione delle norme, dei termini e dei rimedi difensivi. Le tabelle sono pensate per fornire informazioni concise; i testi lunghi sono spiegati nel corpo dell’articolo.

Tabella 1 – Criteri di residenza fiscale delle persone fisiche (prima e dopo il 2024)

PeriodoCriteri di residenzaDescrizione sinteticaFonte normativa
Fino al 31/12/2023• Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente; • Domicilio (centro degli affari e interessi vitali); • Residenza civilistica (dimora abituale)Bastava uno dei criteri per la maggior parte del periodo d’imposta. Il domicilio coincideva con il centro degli interessi economici, non necessariamente affettivi .Art. 2 TUIR previgente
Dal 01/01/2024• Residenza civilistica; • Domicilio (luogo delle relazioni personali e familiari); • Presenza fisica (183/184 giorni)Conta la presenza fisica e il luogo in cui si sviluppano le relazioni affettive. Iscrizione anagrafica comporta presunzione relativa .Art. 2, comma 2 TUIR come modificato dal DLgs 209/2023
Presunzione Paesi black listI cittadini cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata si presumono residenti, salvo prova contrariaInversione dell’onere della prova: il contribuente deve dimostrare l’effettiva residenza estera .Art. 2, comma 2‑bis TUIR

Tabella 2 – Criteri di residenza per società ed enti (modifica DLgs 209/2023)

CriterioDescrizioneFonte normativa
Sede legaleLa società è residente se la sede legale è in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.Art. 73, comma 3 TUIR
Sede di direzione effettivaLuogo di assunzione delle decisioni strategiche, continuo e coordinato .Art. 73, comma 3 TUIR modificato
Gestione ordinariaLuogo in cui si compiono gli atti della gestione corrente .Art. 73, comma 3 TUIR
Trust e istituti analoghiPresunzione di residenza se disponenti o beneficiari sono residenti italiani o se un soggetto residente trasferisce beni immobili al trust .Art. 73, comma 3 TUIR
Società controllate (partecipazioni di controllo)Presunzione di residenza per società che controllano entità italiane (comma 5‑bis) .Art. 73, comma 5‑bis TUIR

Tabella 3 – Termini e procedura dopo la notifica

PassoTermine/descrizioneRiferimento
Osservazioni al PVC60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione per presentare osservazioni difensive.Art. 12, comma 7, L. 212/2000
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (sospesi per 90 giorni se si chiede l’accertamento con adesione).Art. 21, D.lgs. 546/1992
Istanza di sospensionePuò essere depositata contestualmente al ricorso; il giudice decide in camera di consiglio.Art. 47, D.lgs. 546/1992
Appello60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.Art. 51, D.lgs. 546/1992
Termine di decadenza per l’accertamento31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o dell’ottavo anno in caso di omessa dichiarazione.Art. 43, DPR 600/1973

Tabella 4 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiCondizioni
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a 1/3; possibilità di rateizzare in 8 o 12 rate; evita il giudizio.Richiesta entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Conciliazione giudizialeRiduzione delle sanzioni al 40%; definizione della lite in corso di giudizio.Può essere proposta fino alla decisione; richiede accordo con l’Ufficio.
Rottamazione delle cartelleStralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento del solo tributo e interessi da dilazione.Norme periodiche; verificare se attive (ultima rottamazione‑quater legge 197/2022).
Procedura di sovraindebitamentoPossibile falcidia del debito e rateizzazione; esdebitazione finale.Necessaria la nomina di un gestore/OCC; piano del consumatore o accordo di composizione.
Composizione negoziata della crisiNegoziazione assistita con i creditori; transazione fiscale; protezione da azioni esecutive.Riservata a imprese; nomina di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021).

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Mi basta iscrivermi all’AIRE per non essere più residente in Italia?
    No. L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente. È necessario dimostrare che la residenza, il domicilio e la presenza fisica per la maggior parte dell’anno sono all’estero . Serve documentare l’abitazione permanente, il lavoro, la famiglia e l’iscrizione ai servizi locali.
  2. Quanti giorni posso trascorrere in Italia senza essere considerato residente?
    Dal 2024, la presunzione di residenza si basa sulla presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in anni non bisestili). Tuttavia, anche soggiorni più brevi possono essere rilevanti se il centro degli interessi vitali resta in Italia.
  3. Se lavoro in smart working dall’Italia per un’azienda estera, sono residente in Italia?
    Sì, la circolare n. 20/E/2024 chiarisce che il criterio della presenza fisica si applica anche ai lavoratori da remoto: se il soggetto svolge l’attività dall’Italia per 183 giorni, è considerato residente .
  4. Ho la famiglia in Italia ma lavoro all’estero. Posso trasferire la residenza fiscale?
    È difficile. La presenza della famiglia in Italia è un forte indice del centro degli interessi vitali. Occorre dimostrare che il nucleo familiare ha anch’esso trasferito l’abitazione o, in caso di separazione, che la permanenza della famiglia non comporta la residenza fiscale del contribuente.
  5. Se mi trasferisco in un Paese europeo (es. Spagna) e mi iscrivo all’anagrafe spagnola, sono automaticamente non residente in Italia?
    No. Devi comunque cancellarti dall’anagrafe italiana, iscriverti all’AIRE, trasferire il domicilio e la residenza civilistica all’estero e dimostrare di vivere e lavorare stabilmente nello Stato estero.
  6. Come posso provare la residenza fiscale estera?
    È consigliabile munirsi di certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera, contratti di lavoro o locazione, utenze domestiche, iscrizione a servizi sanitari, estratti conto esteri e qualsiasi prova della vita quotidiana all’estero.
  7. Cosa succede se l’Agenzia mi invia un questionario?
    Bisogna rispondere entro il termine indicato (solitamente 30 giorni) allegando tutti i documenti richiesti. La mancata risposta può essere interpretata come evasione. È opportuno farsi assistere da un professionista per compilare correttamente il questionario.
  8. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento?
    60 giorni dalla notifica. Il termine è sospeso per 90 giorni se si richiede l’accertamento con adesione.
  9. Posso rateizzare il pagamento delle somme contestate?
    Sì, è possibile chiedere la rateazione all’Agente della Riscossione (72 o 120 rate). In alternativa, l’accertamento con adesione consente la rateizzazione in 8 o 12 rate. Nelle procedure di sovraindebitamento si possono ottenere rate più lunghe.
  10. Cosa succede se non pago dopo l’avviso?
    L’Ufficio iscriverà a ruolo l’imposta e le sanzioni. L’Agente della Riscossione potrà notificare la cartella e, in caso di mancato pagamento, procedere con ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento presso terzi o esecuzione immobiliare.
  11. È possibile evitare le sanzioni?
    Le sanzioni possono essere ridotte aderendo all’accertamento con adesione (1/3) o alla conciliazione giudiziale (40%). Con la rottamazione si possono stralciare completamente le sanzioni e gli interessi di mora. In alcuni casi l’autotutela può annullare l’atto e quindi eliminare le sanzioni.
  12. L’Agenzia può accertare la mia residenza per sempre?
    No. I termini di decadenza sono cinque anni (otto per omessa dichiarazione). Se l’avviso arriva oltre tali termini, è illegittimo e può essere impugnato per decadenza.
  13. Se ho una società estera, come evito l’esterovestizione?
    Bisogna dimostrare che la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria sono all’estero: riunioni degli organi societari, contabilità, funzioni strategiche e operative devono avvenire nello Stato estero . È utile avere personale, uffici, contratti e prove tangibili dell’attività svolta.
  14. Posso impugnare la pretesa se ho pagato le imposte all’estero?
    Sì. L’articolo 165 TUIR consente di detrarre dall’imposta italiana le imposte pagate all’estero . La Cassazione (ordinanza 30800/2024) ha confermato che in presenza di una convenzione occorre detrarre l’imposta estera . È quindi possibile impugnare l’avviso chiedendo la detrazione o il rimborso.
  15. Cosa succede se la mia attività è classificata come reato tributario?
    La procura della Repubblica può avviare un procedimento penale per dichiarazione infedele, omessa dichiarazione o sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. È fondamentale consultare un avvocato penalista. In alcuni casi è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso o aderendo all’accertamento.
  16. Posso utilizzare i procedimenti di sovraindebitamento per le imposte?
    Sì. Le procedure della legge 3/2012 consentono di includere i debiti fiscali, riducendoli e rateizzandoli con il consenso del giudice e dell’Amministrazione. Al termine del piano è possibile l’esdebitazione. Lo studio dell’avv. Monardo, abilitato come gestore e negoziatore, può assistere nella predisposizione del piano.
  17. Cosa prevede il D.Lgs. 209/2023 per le società controllate estere?
    Ha riscritto l’articolo 73 TUIR introducendo i criteri di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria , e ha modificato la disciplina delle società estere controllate (CFC) all’articolo 167 .
  18. È possibile essere residenti in due Paesi?
    Sì, ma la doppia residenza viene risolta applicando le convenzioni e i tie‑breaker rules. La residenza fiscale sarà allocata in un solo Paese ai fini della tassazione sul reddito mondiale. L’altro Stato potrà tassare solo i redditi prodotti sul proprio territorio.
  19. Come influisce il nuovo concetto di domicilio sul mio status?
    Dal 2024, il domicilio è definito come luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari . Se la tua famiglia e la tua vita privata sono in Italia, potresti essere considerato residente anche se lavori all’estero.
  20. Ho ricevuto un avviso di accertamento per anni precedenti al 2024: posso invocare i nuovi criteri di residenza?
    No. La Cassazione ha stabilito che la nuova definizione di residenza/domicilio si applica solo alle fattispecie dal 1 gennaio 2024 . Per gli anni precedenti, vale il criterio del centro degli interessi vitali (interessi economici) .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come applicare i principi sopra descritti, si presentano alcune simulazioni pratiche.

8.1 Simulazione 1 – Lavoratore trasferito in Spagna con famiglia in Italia

Fatti: Mario, ingegnere informatico, si trasferisce a Barcellona il 1 gennaio 2025 per lavorare in una multinazionale. Si iscrive all’AIRE, affitta un appartamento e apre un conto corrente spagnolo. Tuttavia, la moglie e i figli rimangono a Napoli nell’abitazione di proprietà. Mario trascorre circa 210 giorni in Spagna e 155 in Italia (nei fine settimana e durante le ferie). Nel 2026 riceve un avviso di accertamento in cui l’Agenzia delle Entrate lo considera residente in Italia per il 2025.

Analisi:

  1. Criteri di residenza (dal 2024): Mario ha la residenza civilistica in Spagna (dimora abituale), il domicilio (legato alle relazioni familiari) resta in Italia, mentre la presenza fisica prevalente è in Spagna (210 giorni).
  2. Onere della prova: poiché la famiglia e la casa restano in Italia, l’Agenzia potrebbe considerare che il domicilio è in Italia. Mario deve dimostrare che il centro degli interessi vitali (lavoro, vita sociale) si è spostato in Spagna e che la famiglia farà lo stesso a breve.
  3. Tie‑breaker rules: se la Spagna considera Mario residente, si applicano i tie‑breaker: abitazione permanente (ha case in entrambi i paesi), centro degli interessi vitali (lavoro e nuova vita in Spagna), dimora abituale (più giorni in Spagna). Prevale dunque la residenza spagnola.
  4. Difesa: Mario dovrà presentare il certificato di residenza fiscale spagnolo, il contratto di lavoro, l’affitto, estratti conto spagnoli, testimonianze della vita sociale e documentare i viaggi in Italia. Potrà inoltre argomentare che la moglie sta programmando di trasferirsi e che la presenza in Italia è occasionale. Il ricorso dovrà contestare la nozione di domicilio e fare valere la convenzione Italia‑Spagna.
  5. Risultato atteso: se la prova è convincente, la Corte può riconoscere la residenza spagnola e annullare l’accertamento. In alternativa, si può definire la controversia con adesione.

8.2 Simulazione 2 – Imprenditore con società in Romania e sede effettiva in Italia

Fatti: Lucia costituisce nel 2022 una società di consulenza in Romania, con sede legale a Bucarest. In Italia possiede un ufficio dove incontra i clienti e vive a Milano per la maggior parte dell’anno. Le decisioni strategiche e le operazioni sono assunte da lei in Italia. L’Agenzia delle Entrate contesta l’esterovestizione e riqualifica i redditi della società come italiani.

Analisi:

  1. Articolo 73 TUIR novellato dal 2024: sono residenti le società che hanno sede legale, sede di direzione effettiva o gestione ordinaria in Italia . Anche se la sede legale è in Romania, Lucia assume tutte le decisioni in Italia e gestisce l’attività qui, quindi la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria risultano italiane.
  2. Prova dell’esterovestizione: l’Amministrazione deve dimostrare la fittizia localizzazione all’estero; Lucia potrebbe contestare provando che il consiglio di amministrazione si riunisce a Bucarest, che esiste personale locale e che i contratti con i clienti sono stipulati e gestiti dalla sede rumena. Tuttavia, se tale prova manca, la contestazione è fondata.
  3. Difesa: Lucia può dimostrare di essere stata presente in Romania per periodi significativi, di aver pagato le imposte in Romania e di avere un’organizzazione stabile. In mancanza, conviene valutare un accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.

8.3 Simulazione 3 – Dirigente con redditi USA e detrazione delle imposte estere

Fatti: Alessandro, manager di una multinazionale, è residente in Italia e presta servizio negli Stati Uniti per 6 mesi all’anno. I redditi percepiti in USA subiscono ritenute fiscali statunitensi. In Italia dichiara i redditi e chiede il credito d’imposta per le imposte estere. L’Agenzia nega il credito sostenendo che il reddito non è imponibile in Italia.

Analisi:

  1. Convenzione Italia‑USA e art. 15: i redditi da lavoro dipendente sono tassati nel Paese in cui si svolge l’attività salvo eccezioni. Tuttavia, se il lavoratore è residente in Italia, il reddito è imponibile anche in Italia.
  2. Articolo 165 TUIR: riconosce il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero . La Cassazione (ordinanza 30800/2024) ha chiarito che il reddito estero è tassato in Italia e che l’imposta pagata negli USA è detraibile .
  3. Difesa: Alessandro deve produrre i documenti che attestano le imposte pagate negli USA (form W‑2, certificati di withholding) e calcolare il credito d’imposta secondo l’art. 165. È possibile ricorrere in giudizio se l’Ufficio nega la detrazione.

8.4 Simulazione 4 – Applicazione della presunzione “black list”

Fatti: Giorgio, cittadino italiano, si trasferisce nel 2019 a Montecarlo (principato di Monaco), stato a fiscalità privilegiata, senza iscriversi all’AIRE. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento con cui l’Agenzia presume la sua residenza in Italia dal 2019. Giorgio sostiene di vivere stabilmente nel principato.

Analisi:

  1. Presunzione ex art. 2, comma 2‑bis TUIR: i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Paesi black list si presumono residenti in Italia salvo prova contraria . Giorgio non si è nemmeno cancellato dall’anagrafe, quindi la presunzione è ancor più forte.
  2. Onere della prova invertito: spetta a Giorgio dimostrare l’effettiva residenza a Montecarlo. Deve presentare il certificato di residenza monegasco, contratto di locazione, utenze e prova di permanenza.
  3. Giurisprudenza: la Cassazione (sentenza 19843/2024) evidenzia che, per gli anni ante 2024, il centro degli interessi vitali rileva in via principale . Giorgio dovrà dimostrare di aver spostato il centro dei suoi affari (impieghi, investimenti) a Monaco.
  4. Difesa: se la prova è insufficiente, conviene valutare un accordo con l’Ufficio tramite adesione o rateazione.

9. Sentenze aggiornate da fonti istituzionali (2023–2025)

Prima della conclusione, proponiamo un riepilogo delle sentenze più recenti e rilevanti tratte da fonti istituzionali (Ministero dell’Economia e Finanze, Corte di Cassazione). Queste pronunce costituiscono precedenti utili per chi si difende dalle contestazioni di residenza fiscale.

Data e numeroCorteOggettoMassima/Rilevanza
Cass., Sez. V, sentenza n. 35284/2023 (18 dicembre 2023)Corte di CassazioneRimborso ritenute su redditi esteri; richiesta di certificato di residenza fiscaleIl contribuente che chiede il rimborso delle imposte subite in Italia su redditi esteri deve produrre il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera; in mancanza, il diniego è legittimo .
Cass., Sez. V, sentenza n. 19843/2024 (18 luglio 2024)Corte di CassazioneResidenza fisica e domicilio; applicazione intertemporale del d.lgs. 209/2023La nuova definizione di residenza e domicilio introdotta dal d.lgs. 209/2023 si applica solo ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2024; per gli anni precedenti resta valida la nozione di centro degli interessi vitali .
Cass., Sez. V, ordinanza n. 30800/2024 (2 dicembre 2024)Corte di CassazioneRedditi percepiti all’estero e detrazione delle imposteI redditi percepiti all’estero da un soggetto residente in Italia sono tassati in Italia; l’imposta pagata all’estero è detraibile ai sensi dell’art. 165 TUIR . La convenzione Italia‑USA regola la tassazione dei redditi da lavoro dipendente .
Cass., Sez. V, sentenza n. 23707/2025 (22 agosto 2025)Corte di CassazioneEsterovestizione delle società; sede di direzione effettivaLa residenza fiscale di una società estera si determina sulla base di criteri oggettivi e sostanziali (sede effettiva di direzione e amministrazione), non su contratti formali. L’esterovestizione ricorre solo in presenza di strutture artificiali. La contestazione deve essere supportata da elementi concreti, nel rispetto del principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).

Conclusione

La materia della residenza fiscale è complessa e in continua evoluzione. Le recenti modifiche del decreto legislativo 209/2023 e le interpretazioni della Corte di Cassazione hanno reso più stringente l’accertamento: dal 2024 conta non solo l’iscrizione anagrafica, ma anche la presenza fisica e il luogo delle relazioni personali e familiari . La Giurisprudenza ha precisato che per gli anni precedenti continua a valere il concetto di centro degli interessi vitali e che il credito per le imposte pagate all’estero è detraibile .

Per difendersi efficacemente dalle contestazioni del Fisco occorre:

  • Conoscere norme e sentenze applicabili e monitorare gli aggiornamenti.
  • Documentare scrupolosamente l’effettivo trasferimento all’estero, raccogliendo certificati, contratti, prove di presenza e relazioni personali.
  • Rispondere tempestivamente ai questionari e agli avvisi, eventualmente avvalendosi dell’accertamento con adesione o della conciliazione.
  • Valutare le convenzioni internazionali, applicando le tie‑breaker rules per risolvere i conflitti di residenza.
  • Considerare strumenti alternativi (rottamazione, transazione fiscale, sovraindebitamento) per gestire i debiti fiscali.

Infine, agire da soli può essere rischioso: la disciplina coinvolge aspetti normativi, giurisprudenziali e procedurali complessi. Affidarsi a un professionista esperto consente di tutelare i propri diritti e di individuare la strategia migliore.

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