Fisco e atti simulati tra coniugi: accertamenti, sanzioni e conseguenze

Introduzione

Nell’ordinamento italiano la simulazione di atti giuridici è un tema delicato, che assume contorni ancora più complessi quando riguarda rapporti familiari. Molto spesso, infatti, donazioni apparenti, finte separazioni o cessioni di immobili tra coniugi vengono utilizzate per sottrarre beni alla garanzia dei creditori o alle pretese del fisco. Questi comportamenti, se vengono dimostrati, espongono chi li pone in essere a gravissime conseguenze: oltre alla nullità civile dell’atto simulato e alla revoca dei vantaggi conseguiti, la normativa penale tributaria prevede sanzioni pecuniarie e reclusione per chi compie atti fraudolenti per eludere il pagamento delle imposte. Allo stesso tempo, non tutti i trasferimenti tra coniugi sono sospetti o illegittimi: la legge riconosce che gli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione o divorzio sono strumenti necessari per risolvere la crisi familiare e stabilisce persino un regime di esenzione fiscale per i trasferimenti effettuati nell’ambito di tali accordi .

L’articolo che segue affronta in modo completo e aggiornato a dicembre 2025 la questione degli atti simulati tra coniugi, evidenziandone i rischi, le conseguenze civilistiche e tributarie, le tutele per il debitore e le possibili strategie difensive. La trattazione adotta il punto di vista del debitore o contribuente, ossia di chi rischia di vedersi contestare un atto come simulato o di subire l’aggressione patrimoniale da parte del fisco o di un creditore. Verranno illustrate le norme del codice civile, del codice di procedura civile, del codice penale e del D.Lgs. 74/2000 in materia di reati tributari, nonché le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, circolari dell’Agenzia delle Entrate e altri provvedimenti istituzionali.

Perché leggere questo articolo

Il tema degli atti simulati tra coniugi è estremamente attuale: negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e l’autorità giudiziaria hanno intensificato le verifiche per contrastare l’utilizzo di separazioni “di facciata” o donazioni fittizie volte a occultare patrimoni. Una recente sentenza della Cassazione ha affermato che la finta separazione seguita dalla cessione di un immobile al coniuge configura reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché si tratta di un atto fraudolento connotato da inganno; la prova della convivenza ricavata dalle fotografie postate sui social network è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’inesistenza della crisi coniugale . Inoltre la Cassazione, con ordinanza n. 30788/2025, ha chiarito che il trasferimento di un immobile al coniuge nell’ambito di un accordo di separazione effettiva è legittimo e non può essere revocato, purché la separazione sia reale e il creditore non dimostri un concreto pregiudizio (eventus damni) . Queste decisioni dimostrano che è fondamentale valutare attentamente la causa e la funzione degli atti tra coniugi per evitare guai futuri.

Chi è l’Autore: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’articolo è redatto dallo Studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’avvocato Monardo è cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e delle procedure concorsuali. Lo studio fornisce assistenza completa nella tutela dei contribuenti e debitori, occupandosi di analisi degli atti, ricorsi avverso avvisi di accertamento, difesa nei procedimenti penali tributari, sospensioni e riduzioni del carico fiscale, trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e predisposizione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione del debito. L’avv. Monardo vanta una lunga esperienza nella tutela del patrimonio familiare e nell’impugnazione di atti simulati e revocatorie. Contatta subito lo studio per una valutazione personalizzata e immediata della tua situazione.

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1. Quadro normativo

1.1 La simulazione nel codice civile

L’istituto della simulazione è disciplinato dagli articoli 1414 e seguenti del codice civile. Secondo l’art. 1414, comma 1, “il contratto simulato non produce effetto tra le parti”; se, però, le parti volevano concludere un contratto diverso (atto dissimulato), quest’ultimo produce effetti a condizione che sussistano i requisiti di forma e di sostanza stabiliti dalla legge . La norma si applica non solo ai contratti, ma anche agli atti unilaterali strumentali, quando la dichiarazione simulata risulta da un accordo tra dichiarante e destinatario.

L’art. 1415 c.c. stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi di buona fede, i quali abbiano acquistato diritti dal titolare apparente; tali terzi possono tuttavia far valere la simulazione quando questa pregiudichi i loro diritti . L’art. 1416 c.c. precisa che i creditori del simulato acquirente (che è l’apparente proprietario) non possono invocare la simulazione per contrastare l’azione esecutiva dei creditori dell’effettivo proprietario; per converso, i creditori del reale proprietario possono far valere la simulazione e prevalgono sui creditori dell’acquirente apparente se il loro credito è anteriore all’atto simulato .

L’art. 1417 c.c. prevede la ammissibilità della prova per testimoni senza limiti quando l’azione di simulazione è promossa da creditori o terzi oppure mira a far valere l’illiceità del contratto . Tale deroga al divieto di prova testimoniale per gli atti superiori a 2.582,28 € (art. 2721 c.c.) garantisce ai terzi la possibilità di smascherare i negozi fittizi anche tramite presunzioni e testimonianze.

L’art. 1418 c.c., pur non essendo specifico per la simulazione, enuncia le cause di nullità dei contratti: contrarietà a norme imperative, mancanza dei requisiti di validità, causa illecita, motivo illecito comune e altro . Quando un negozio è simulato, può ricadere in una delle cause di nullità se, ad esempio, persegue finalità illecite (sottrazione fraudolenta al fisco, elusione di diritti ereditari, etc.). La nullità è assoluta e può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, salvo i limiti della simulazione verso i terzi.

In sintesi, la simulazione si ha quando le parti danno all’atto un’apparenza di volontà che non corrisponde a quella reale (simulazione assoluta) oppure quando si dissimula un negozio diverso (simulazione relativa). L’atto simulato è inefficace tra le parti, ma possono sopravvivere gli effetti del negozio dissimulato se valido. I creditori e terzi possono agire per far dichiarare la simulazione, a tutela dei loro diritti, e la prova può essere offerta con qualsiasi mezzo.

1.2 Azioni dei creditori: revocatoria e azione di simulazione

Quando un debitore compie un atto dispositivo del proprio patrimonio che pregiudica il creditore, quest’ultimo può attivare due strumenti principali:

  1. Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): permette al creditore di far dichiarare inefficaci verso di lui gli atti compiuti dal debitore in danno delle proprie ragioni. Presuppone l’esistenza di un eventus damni, ossia il concreto pregiudizio alla garanzia patrimoniale, e la consapevolezza del debitore (scientia damni). Con la riforma del 2015 (art. 2929-bis c.c.) è stata introdotta una procedura più rapida per l’espropriazione forzata di beni oggetto di atti revocabili, che consente al creditore di procedere direttamente con l’esecuzione se l’atto traslativo non è stato trascritto o se la trascrizione è recente.
  2. Azione di simulazione: consente di far accertare giudizialmente che l’atto è simulato e, dunque, che il bene rimane nel patrimonio del debitore. Questa azione è imprescrittibile, come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perché mira a far accertare una situazione di fatto che non si estingue col passare del tempo . Il creditore che prova la simulazione può agire direttamente sui beni del debitore come se l’atto non fosse mai esistito. Rispetto alla revocatoria, l’azione di simulazione non richiede la prova dell’eventus damni: basta dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio.

L’azione revocatoria e l’azione di simulazione sono complementari. Nel caso di atti tra coniugi, la revocatoria può essere esercitata anche quando l’atto non è simulato ma configura un atto di disposizione a titolo gratuito in frode ai creditori; l’azione di simulazione, invece, è preferibile quando si dispone di elementi per dimostrare che il negozio è fittizio.

1.3 Reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, come modificato dal D.Lgs. 158/2015, prevede due fattispecie di reato. In particolare, commette sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, IVA o sanzioni per un ammontare complessivo superiore a 50.000 €, “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione” . L’art. 11 punisce anche chi occulta o distrae i propri beni mediante altri artifici (ad esempio, costituendo fondi patrimoniali, trust fittizi, intesta i beni a un parente o a una società) per sottrarsi alla riscossione coattiva . La pena base è la reclusione da sei mesi a quattro anni, aumentata da uno a sei anni se l’imposta evasa supera 200.000 € . La condotta punita è un reato di pericolo: non occorre che l’erario abbia già avviato un’esecuzione forzata, basta che l’atto fraudolento sia potenzialmente idoneo a rendere difficile la riscossione. Diversamente dai reati dichiarativi (artt. 2‐5 D.Lgs. 74/2000), il pagamento del debito tributario non estingue il reato di sottrazione fraudolenta, che può essere perseguito anche se il contribuente versa l’imposta prima del processo .

La giurisprudenza ha più volte affermato che l’atto simulato o l’atto dispositivo che riduce artificiosamente il patrimonio costituisce un atto fraudolento punibile ex art. 11: la Cassazione ha precisato che è sufficiente una condotta che, pur formalmente lecita, sia connotata da inganno o artificio, come l’intestazione a un figlio della maggior parte delle quote di una società cui era stato conferito un immobile, mantenendo solo l’1 % e l’amministrazione della società . Sempre la Cassazione, nella nota sentenza n. 8259/2025, ha ribadito che i coniugi che simulano la separazione per trasferire beni e poi continuano a convivere commettono il reato di sottrazione fraudolenta . Le prove dell’inganno possono essere tratte anche dai comportamenti sociali (post su Facebook, foto di vacanze insieme, ecc.) e non è necessario che l’amministrazione abbia già proceduto a iscrivere un ruolo: basta che il debito tributario esista.

1.4 Esenzioni fiscali per gli accordi di separazione e divorzio

La legge riconosce che gli accordi di separazione e divorzio servono a regolare la crisi coniugale e non devono essere ostacolati da costi fiscali. L’art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 dispone che sono esenti da imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso . L’esenzione si applica, in particolare, ai trasferimenti immobiliari o mobiliari eseguiti o programmati dai coniugi nell’accordo di separazione o divorzio, purché tali trasferimenti siano formalizzati nel provvedimento e risultino ad esso collegati . Ciò significa che, se i coniugi concordano di trasferire un immobile a uno di loro o ai figli all’interno dell’accordo omologato, l’atto di trasferimento sarà esente dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale . La ratio dell’agevolazione è stata ribadita dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 176/1992 e n. 202/2003) e dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 27/E/2012) : si vuole favorire la sistemazione dei rapporti patrimoniali della famiglia in crisi.

È fondamentale, tuttavia, che il trasferimento sia funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi matrimoniale; se l’atto ha finalità elusive o non è previsto nell’accordo omologato, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere l’esenzione e riqualificare l’operazione . La Cassazione, con ordinanza n. 3074/2021, ha precisato che l’esenzione si applica a tutti gli atti e convenzioni mediante i quali i coniugi, sotto il controllo del giudice, regolano i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento o alla separazione, compresi i trasferimenti di beni mobili e immobili . L’esenzione non opera, invece, per gli atti che non sono finalizzati a tale regolazione ma sono solo occasionalmente collegati alla separazione .

In sintesi, i trasferimenti immobiliari o patrimoniali compiuti nell’ambito di accordi di separazione o divorzio effettivi sono legittimi, esenti da imposte e non costituiscono reato; al contrario, i trasferimenti simulati, non funzionali alla crisi o effettuati per occultare beni, sono nulli e possono integrare la fattispecie di sottrazione fraudolenta.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica di un atto contestato

Quando l’Agenzia delle Entrate contesta a un contribuente la simulazione di un atto tra coniugi (ad esempio una donazione o un trasferimento di beni in sede di separazione), la procedura di difesa si svolge in diverse fasi. Di seguito un percorso operativo per reagire correttamente e nei termini.

2.1 Ricezione dell’avviso o della contestazione

  1. Verifica dei termini di notifica: la legge prevede che gli avvisi di accertamento o le cartelle di pagamento debbano essere notificati entro termini di decadenza (generalmente cinque anni per le imposte sui redditi). Occorre controllare la data di ricezione, la data di spedizione e la regolarità della notifica.
  2. Controllo del contenuto dell’atto: esaminare con attenzione l’atto per capire quale imposta è contestata, a quale periodo si riferisce e quali fatti vengono ritenuti simulati o fraudolenti. Gli avvisi devono contenere una motivazione adeguata; una carenza di motivazione può essere motivo di annullamento.
  3. Raccolta della documentazione: conservare copia degli atti, dei bonifici, dei contratti, delle dichiarazioni dei redditi, delle comunicazioni di separazione o divorzio e di ogni documento che possa dimostrare la reale volontà delle parti. È utile raccogliere prove della convivenza o non convivenza (utenze, residenza, fotografie) per sostenere o confutare la simulazione.

2.2 Presentazione di memorie e richiesta di annullamento in autotutela

Prima di instaurare un contenzioso, è possibile presentare all’Ufficio osservazioni e documenti integrativi (ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, Statuto del contribuente) entro 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. Inoltre, l’istituto dell’autotutela consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate di annullare in tutto o in parte l’atto viziato per errore di fatto o di diritto, allegando le prove della legittimità dell’operazione.

2.3 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissioni tributarie)

Se l’ufficio conferma la pretesa, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (o 150 giorni se l’avviso non è stato preceduto da un pvc), a pena di decadenza. È necessario:

  1. Redigere il ricorso indicando l’atto impugnato, i motivi di illegittimità (difetto di motivazione, insussistenza della simulazione, errata qualificazione dell’atto, prescrizione, ecc.) e le prove a sostegno.
  2. Depositare il ricorso presso la CGT territorialmente competente tramite il portale telematico (Ptt), versando il contributo unificato previsto.
  3. Chiedere la sospensione della riscossione: in sede di ricorso è possibile presentare un’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/1992) dimostrando il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione.

La difesa dinanzi alla CGT deve evidenziare che l’atto oggetto di contestazione è reale e che le parti hanno eseguito la prestazione concordata (es.: l’immobile è stato realmente trasferito con spirito liberalità, il coniuge vive altrove e non beneficia più del bene, ecc.). Si può eccepire la prevedibilità dell’atto: se il trasferimento era previsto nell’accordo di separazione o divorzio e funzionale alla sistemazione dei rapporti, l’imposta non è dovuta . In presenza di separazione fittizia, tuttavia, la giurisprudenza penale può interferire e occorre coordinare la difesa sia sotto il profilo tributario sia penale.

2.4 Difesa nel procedimento penale

Se la contestazione assume rilevanza penale (ipotesi di art. 11 D.Lgs. 74/2000), il pubblico ministero può aprire un procedimento per sottrazione fraudolenta. In questo caso, il contribuente sarà indagato insieme all’eventuale coniuge o terzo complice. La difesa dovrà:

  1. Dimostrare l’assenza di inganno: fornire prove della legittimità dell’atto (tracciabilità dei pagamenti, effettiva separazione, adempimento degli obblighi di mantenimento, ecc.). Ad esempio, provare che i coniugi non convivono più e che l’immobile trasferito è utilizzato dal coniuge come propria abitazione.
  2. Controdedurre sulla sussistenza del debito tributario: se la cartella o l’accertamento che originano il debito sono illegittimi, ciò può incidere sull’esistenza dell’elemento soggettivo del reato. È possibile dimostrare che non vi era un debito superiore a 50.000 € o che il contribuente aveva già attivato strumenti di definizione (rottamazione, rateizzazione) e non intendeva sottrarsi.
  3. Invocare l’inesistenza del dolo: l’art. 11 richiede il dolo specifico di sottrarsi al pagamento; se l’atto era finalizzato esclusivamente alla regolazione della crisi coniugale o al soddisfacimento di bisogni familiari, può essere escluso il dolo.
  4. Chiedere il sequestro preventivo o la confisca: in caso di procedimento penale, è possibile che il giudice disponga il sequestro preventivo dell’immobile o la confisca per equivalente. La difesa può presentare istanza di riesame per dimostrare l’assenza di nesso tra il bene e l’ipotizzato reato, richiedendo la restituzione.

2.5 Fase dell’appello e della Cassazione

Se la CGT rigetta il ricorso, è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza. Avverso la sentenza di secondo grado si può ricorrere in Cassazione entro 60 giorni. Nei giudizi di legittimità, la Suprema Corte si limita a valutare vizi di motivazione e violazioni di legge, non il merito. La difesa in Cassazione deve essere curata da un avvocato cassazionista.

3. Difese e strategie legali

3.1 Dimostrare la realità dell’atto

La principale strategia difensiva consiste nel dimostrare che l’atto contestato non è simulato. Ciò può avvenire attraverso:

  • Tracciabilità delle somme: se si tratta di una vendita o donazione, mostrare il passaggio di denaro tramite bonifico, assegni e relative ricevute notarili. La tracciabilità prova che il corrispettivo è stato effettivamente versato o che la liberalità è stata realizzata.
  • Prova dell’effettiva separazione: in caso di separazione, dimostrare che i coniugi non convivono più (cambiamento di residenza, nuove utenze intestate, testimonianze, documenti anagrafici). Nel procedimento n. 8259/2025 la Cassazione ha ritenuto decisivo l’utilizzo dei social network come prova della convivenza simulata ; perciò è opportuno fare attenzione alle proprie attività online.
  • Funzione dell’atto: dimostrare che il trasferimento è stato effettuato per ragioni legittime (ad esempio, adempiere a obblighi di mantenimento, equa divisione del patrimonio, soddisfare la quota di legittima dei figli). La Cassazione (ord. 30788/2025) ha riconosciuto che il trasferimento di un immobile al coniuge derivante da accordi di separazione effettiva è legittimo .
  • Enfasi sulla transazione: se l’atto è stato stipulato nell’ambito di una transazione con creditori, dimostrare che il trasferimento aveva lo scopo di soddisfare le pretese di un creditore e non di pregiudicarne altri.

3.2 Contestare i presupposti del reato

In sede penale è possibile contestare vari elementi della fattispecie di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000:

  • Assenza del debito tributario: se il debito contestato è oggetto di ricorso o viene definito con rottamazione o saldo e stralcio, si può eccepire che non vi è stata alcuna volontà fraudolenta.
  • Valore inferiore a 50.000 €: la soglia per l’integrazione del reato è elevata; se l’imposta evasa è inferiore, l’illecito non è punibile penalmente, anche se può rilevare sul piano amministrativo.
  • Inidoneità dell’atto a pregiudicare la riscossione: se il trasferimento non riduce il patrimonio o se il contribuente possiede beni sufficienti a soddisfare il debito, l’atto non è idoneo a rendere inefficace la procedura di riscossione. La Cassazione ha sancito che il reato richiede un comportamento connotato da artificio e inganno ; atti giuridici autentici, privi di malizia, non integrano la fattispecie.
  • Mancanza del dolo specifico: bisogna dimostrare che l’atto non è stato compiuto per sottrarre i beni al fisco, ma per ragioni familiari o economiche. L’onere della prova dell’elemento soggettivo spetta all’accusa, ma la difesa può offrire elementi contrari.

3.3 Utilizzare strumenti conciliativi e deflattivi

L’ordinamento prevede diversi strumenti di definizione agevolata del contenzioso tributario e di gestione del debito che possono essere utilizzati anche quando è contestata la simulazione di un atto:

  • Definizioni agevolate delle cartelle (rottamazioni): periodicamente il legislatore consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora. La rottamazione‐quinquies (Legge di bilancio 2023 prorogata al 2024) permette il pagamento delle cartelle 2000‑2023 in rate fino a 5 anni con abbuono degli interessi di mora. Per i tributi locali sono previste definizioni analoghe.
  • Accertamento con adesione: consente di definire un avviso di accertamento prima del ricorso, ottenendo una riduzione delle sanzioni fino a un terzo. In caso di contestazioni relative a donazioni simulate, l’accordo permette di chiudere la lite limitando gli effetti penali (per i reati dichiarativi) e evitando la continuità delle liti civili.
  • Transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali (art. 182-ter L.F. e 63 CCI): i contribuenti in crisi possono proporre un piano di ristrutturazione con falcidia del debito fiscale. L’applicazione richiede la dimostrazione del peggioramento del patrimonio e la serietà della proposta.
  • Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012 (ora Codice della crisi): per persone fisiche non imprenditrici e professionisti è possibile ristrutturare i debiti fiscali con un piano approvato dal giudice. L’Avv. Monardo, come Gestore della Crisi, assiste i debitori nella predisposizione e presentazione delle domande.

L’utilizzo di questi strumenti non esclude la contestazione della simulazione, ma può ridurre l’esposizione debitoria e dimostrare la buona fede del contribuente.

3.4 Soluzioni giudiziali e stragiudiziali

Il contribuente può scegliere tra soluzioni giudiziali (ricorso, azioni in revocatoria o in simulazione, opposizione al sequestro penale) e soluzioni stragiudiziali (piani di rientro, accordi con il fisco, transazioni con i creditori). La scelta dipende dalla gravità della contestazione, dall’ammontare del debito e dalla prova della simulazione. L’Avv. Monardo e il suo team valutano caso per caso la strategia più efficace per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi, salvaguardando il patrimonio familiare.

4. Strumenti alternativi e speciali per la risoluzione del debito

Oltre alle difese tradizionali, esistono strumenti speciali per chi si trova in difficoltà economica o ha commesso atti giudicati simulati:

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore ha introdotto diverse misure straordinarie per consentire ai contribuenti di definire i propri debiti fiscali. Di seguito una tabella che sintetizza le principali.

MisuraPeriodo applicazioneBenefici per il contribuente
Rottamazione-quater (D.L. 34/2023 convertito)Carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Pagamento dell’imposta e degli interessi da ritardato versamento senza sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Rottamazione-quinquies (Legge di bilancio 2024)Cartelle affidate dal 2000 al 31 dicembre 2023Sconto su sanzioni e interessi di mora, rateizzazione in 5 anni, sospensione delle azioni esecutive durante il pagamento.
Definizione agevolata liti pendenti (Legge n. 197/2022)Ricorsi pendenti al 1° gennaio 2023Estinzione della lite con pagamento del solo tributo (senza sanzioni) se l’ultima sentenza è favorevole al contribuente; riduzioni in caso contrario.
Saldo e stralcio per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (Legge di bilancio 2019)Debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 31 dicembre 2017Pagamento in percentuale (16%, 20% o 35%) del debito residuo a seconda dell’ISEE, con stralcio di sanzioni e interessi.

Nella scelta di una definizione agevolata occorre verificare se il debito deriva da un atto simulato; in tal caso, l’accesso alla definizione può comportare la rinuncia a contestare la simulazione in sede civile, ma può evitare il procedimento penale per reati dichiarativi e ridurre l’esposizione economica.

4.2 Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi e dell’insolvenza) prevede tre strumenti per le persone fisiche e le microimprese sovraindebitate:

  1. Piano del consumatore: riservato a consumatori non imprenditori, consente di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori con abbattimento del debito e rateizzazione. Il giudice omologa il piano se verifica l’adeguatezza e l’esecuzione. Anche i debiti fiscali possono essere falcidiati, ma è necessario il parere dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Accordo di composizione della crisi: destinato alle imprese minori, richiede l’assenso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Permette di ridurre il debito e di evitare il fallimento.
  3. Liquidazione controllata: alternativa alla procedura fallimentare per i soggetti non fallibili; prevede la liquidazione del patrimonio residuo con liberazione dai debiti al termine.

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al registro ministeriale e professionista fiduciario di un OCC, assiste i clienti nella predisposizione di questi piani. In presenza di atti simulati, la procedura di sovraindebitamento può prevedere la revoca degli atti fittizi per ripristinare la par condicio dei creditori; tuttavia, l’effetto liberatorio finale consente al debitore di ripartire da zero.

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale per l’impresa

Le imprese che hanno posto in essere atti simulati (ad esempio, cessione di rami d’azienda ai familiari) possono ricorrere a:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 Codice della crisi): stipulati con il consenso di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, consentono di ristrutturare i debiti fiscali e previdenziali con il consenso dell’Agenzia delle Entrate. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e può prevedere moratorie, falcidie e conversione dei crediti in partecipazioni.
  • Concordato preventivo e concordato semplificato: strumenti per l’imprenditore insolvente che vuole evitare il fallimento. Nel concordato preventivo, il debitore presenta un piano ai creditori; nel concordato semplificato, introdotto nel 2021, è sufficiente la proposta di liquidazione del patrimonio.
  • Transazione fiscale: nell’ambito del concordato, è possibile trattare con l’Erario per una riduzione dei debiti tributari, con parziale pagamento. La transazione deve essere motivata e dimostrare che la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale.

Nella predisposizione di tali piani, l’attento esame degli atti simulati è imprescindibile: gli atti fittizi devono essere revocati o neutralizzati per garantire la parità di trattamento dei creditori; diversamente, il tribunale può dichiarare l’inammissibilità del piano.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

I contribuenti e i coniugi che intendono regolare i rapporti patrimoniali devono prestare massima attenzione per evitare di commettere errori che potrebbero compromettere la validità degli atti e generare contenzioso civile e penale. Ecco gli errori più frequenti e i consigli pratici per evitarli:

5.1 Errori comuni

  1. Simulare una separazione per sfuggire al fisco: come evidenziato dalla Cassazione, una separazione solo formale, seguita dal trasferimento di beni e dalla continuazione della convivenza, integra il reato di sottrazione fraudolenta . Pubblicare foto e post sui social che dimostrano la convivenza può diventare una prova a carico.
  2. Trasferire beni poco prima di ricevere un avviso di accertamento: la tempistica ravvicinata tra l’avviso e l’atto può far presupporre l’intento fraudolento. La cessione simulata a un figlio, seguita dal mantenimento della disponibilità del bene da parte del donante, è un indizio forte .
  3. Non formalizzare nell’accordo di separazione i trasferimenti patrimoniali: se il trasferimento non è inserito nell’accordo omologato, l’Agenzia delle Entrate può negare l’esenzione fiscale . È necessario che il provvedimento giudiziale menzioni espressamente l’obbligo di trasferimento.
  4. Mancanza di tracciabilità: donazioni o vendite senza documentazione bancaria fanno presumere la simulazione. È indispensabile utilizzare strumenti tracciabili e conservare le quietanze.
  5. Affidarsi a consulenti improvvisati: la complessità delle norme richiede l’assistenza di professionisti specializzati in diritto tributario e bancario. Soluzioni fai-da-te possono aggravare la situazione e generare contestazioni insuperabili.

5.2 Consigli pratici

  • Valutare preventivamente le conseguenze fiscali: prima di porre in essere un trasferimento, consultare un avvocato e un commercialista per verificare la convenienza fiscale e i rischi.
  • Redigere accordi chiari e completi: negli accordi di separazione o divorzio inserire in modo esplicito i trasferimenti patrimoniali e precisare che sono necessari per la regolazione della crisi. Ciò consente di beneficiare delle esenzioni fiscali e di dimostrare la legittimità dell’atto.
  • Assicurarsi della reale volontà liberale: nelle donazioni è essenziale che il donante non conservi la disponibilità del bene; se l’immobile continua a essere utilizzato dal donante, la donazione potrebbe essere riqualificata come simulata.
  • Conservare tutta la documentazione: atti notarili, bonifici, email, messaggi, visure catastali e certificati di residenza sono indispensabili per provare la veridicità degli atti.
  • Prestare attenzione ai social media: evitare di pubblicare contenuti che possano contraddire la tesi della separazione o della cessione reale. Anche i post di amici e parenti possono costituire prova.
  • Utilizzare la consulenza di un professionista: l’intervento di un avvocato esperto e di un commercialista consente di valutare le ipotesi di abuso, di predisporre contratti solidi e di pianificare soluzioni per eventuali debiti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali sulla simulazione e sugli atti tra coniugi

DisposizioneOggettoContenuto essenziale
Art. 1414 c.c.Effetti dei contratti simulatiL’atto simulato è inefficace tra le parti; se le parti volevano un negozio diverso, esso produce effetto se ha forma e requisiti di legge .
Art. 1415 c.c.Tutela dei terziLa simulazione non può essere opposta ai terzi in buona fede; i terzi pregiudicati possono far valere la simulazione .
Art. 1416 c.c.CreditoriI creditori del vero proprietario possono far valere la simulazione e prevalgono sui creditori dell’acquirente apparente .
Art. 1417 c.c.Prova per testimoniI creditori e i terzi possono provare la simulazione con testimoni e presunzioni senza limiti .
Art. 11 D.Lgs. 74/2000Sottrazione fraudolenta al pagamento delle impostePunisce con reclusione chi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti per evitare il pagamento delle imposte superiori a 50.000 € .
Art. 19 L. 74/1987Esenzione fiscaleEsenta da imposta di registro, bollo e altre tasse gli atti, documenti e provvedimenti connessi alla separazione o al divorzio .
Cass. 8259/2025Finta separazioneAffermata la natura fraudolenta della separazione simulata ai fini dell’art. 11 D.Lgs. 74/2000; i social network possono costituire prova .
Cass. ord. 30788/2025Legittimità dei trasferimentiSe la separazione è reale, il trasferimento immobiliare al coniuge è legittimo e non revocabile; occorre provare l’eventus damni per la revocatoria .
Cass. ord. 3074/2021Ambito dell’esenzioneL’esenzione ex art. 19 L. 74/1987 si applica a tutti gli atti necessari per la regolazione dei rapporti patrimoniali nella separazione; non si estende ad atti solo occasionalmente collegati .

6.2 Termini e scadenze rilevanti

Fase/attoTermineRiferimento
Presentazione memorie difensive su PVC60 giorni dalla consegnaArt. 12, comma 7, L. 212/2000
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria60 giorni dalla notifica dell’atto; 150 giorni se preceduto da pvcArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Istanza di sospensione dell’attoNello stesso ricorso o in pendenza del giudizioArt. 47 D.Lgs. 546/1992
Appello contro la sentenza di CGT I grado30 giorni dalla notificaArt. 54 D.Lgs. 546/1992
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di appelloArt. 360 c.p.c.
Termine di prescrizione dell’accertamento fiscale5 anni (ordinario) o 7 anni (dichiarazione omessa)Artt. 43 DPR 600/1973, 57 DPR 633/1972
Termine per l’azione revocatoria ordinaria5 anni dalla data dell’attoArt. 2903 c.c.
Azione di simulazioneImprescrittibileArt. 1415 c.c.
Soglia di punibilità art. 11 D.Lgs. 74/2000Debiti tributari superiori a 50.000 €D.Lgs. 74/2000

6.3 Sanzioni e benefici

Violazione o condottaSanzione/penaBenefici se si regolarizza
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)Reclusione da 6 mesi a 4 anni (1–6 anni oltre 200.000 €); confisca dei beniIl pagamento del debito non estingue il reato; si può richiedere il patteggiamento, ma il giudice valuta la gravità.
Simulazione di donazione con riqualificazione fiscaleRecupero imposta di registro, ipotecaria, catastale; sanzioni amministrative; interessiPossibile definizione agevolata tramite accertamento con adesione o rottamazione; azione revocatoria dei creditori.
Trasferimento patrimoniale in sede di separazione effettivaEsenzione da imposteNessuna sanzione; l’atto è valido se inserito nell’accordo omologato.
Revocatoria dell’atto gratuito in frode ai creditoriInefficacia dell’atto verso i creditori, espropriazione del bene; spese legaliIl debitore può evitare l’azione soddisfacendo i creditori o proponendo un piano di rientro.
Intestazione fittizia di beni a figli o coniuge per sfuggire al fiscoRiqualificazione dell’atto, recupero delle imposte, reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000Dimostrare la tracciabilità e la reale volontà; definire il debito con rottamazioni.

7. Domande frequenti (FAQ)

Per aiutare i lettori a comprendere meglio la materia, ecco una sezione con domande e risposte pratiche. Ogni risposta è redatta in modo chiaro e conciso, ma sempre con riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale.

  1. Cos’è la simulazione di un atto tra coniugi?
    La simulazione si verifica quando le parti danno all’atto un’apparenza di volontà diversa da quella reale. Può trattarsi di simulazione assoluta (l’atto non è voluto) o relativa (si dissimula un atto diverso). Gli atti simulati tra coniugi sono spesso donazioni o vendite fittizie di beni per occultare il patrimonio. L’atto simulato è inefficace tra le parti e può essere impugnato dai creditori .
  2. È possibile opporsi alla simulazione se si è terzi di buona fede?
    Sì. L’art. 1415 c.c. stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi in buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. Tuttavia, i terzi pregiudicati possono far valere la simulazione per tutelare i propri diritti .
  3. Cosa rischia chi compie un atto simulato per eludere il fisco?
    Oltre alla nullità civile dell’atto e alla revoca del trasferimento, si incorre nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000), punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni (da 1 a 6 anni se l’imposta evasa supera 200.000 €) . È previsto anche il sequestro e la confisca dei beni utilizzati per la frode.
  4. L’Agenzia delle Entrate può contestare la simulazione basandosi su presunzioni?
    Sì. La prova della simulazione può derivare da indizi gravi, precisi e concordanti: ad esempio, la continuazione della disponibilità del bene da parte del donante, la mancanza di tracciabilità dei pagamenti, la tempistica sospetta dell’atto, la convivenza nonostante la separazione. La Cassazione ha ammesso anche l’utilizzo delle foto sui social network come prova della finta separazione .
  5. Se il trasferimento dell’immobile al coniuge è previsto nell’accordo di separazione, è sempre valido?
    Se la separazione è reale e il trasferimento è espressamente previsto nell’accordo omologato, l’atto è valido e non può essere revocato; inoltre è esente da imposte ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987 . Il creditore potrà agire soltanto se dimostra l’eventus damni (cioè un concreto pregiudizio) .
  6. La donazione diretta ai figli può essere considerata simulata?
    Può esserlo se il genitore continua a godere del bene donato o se non è dimostrata la volontà liberale. L’Agenzia delle Entrate può riqualificare la donazione come vendita o come atto simulato e recuperare le imposte; i creditori possono agire per simulazione o revocatoria se la donazione pregiudica i loro diritti.
  7. Qual è la differenza tra azione revocatoria e azione di simulazione?
    L’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) mira a far dichiarare l’inefficacia di un atto dannoso, richiede la prova dell’eventus damni e ha un termine di cinque anni; l’azione di simulazione mira ad accertare che l’atto è fittizio ed è imprescrittibile . La revocatoria non annulla l’atto, ma lo rende inefficace rispetto al creditore; la simulazione lo priva di effetti tra le parti.
  8. Se la donazione è indiretta, è sempre soggetta a tassazione?
    Le donazioni indirette (ad esempio, vendita a prezzo simbolico in favore di un figlio) sono soggette all’imposta sulle donazioni solo quando risultino da atti soggetti a registrazione o da dichiarazioni; le cosiddette donazioni indirette dissimulate possono essere accertate dall’amministrazione, ma sono imprescrittibili quanto alla qualificazione come donazioni ai fini della collazione . In assenza di prova scritta, i legittimari possono dimostrare la natura donativa anche con testimoni.
  9. La separazione simulata può generare altri reati?
    Oltre alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la finta separazione può integrare la truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) se viene utilizzata per ottenere indebitamente agevolazioni fiscali o assegni di mantenimento, e il reato di falsità ideologica se si depositano dichiarazioni false in tribunale.
  10. È possibile ottenere la rateizzazione del debito derivante da un atto simulato?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate (e in casi eccezionali fino a 120) per debiti fino a 120.000 €; per debiti superiori si può richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 60 rate. In presenza di piani di definizione agevolata (rottamazioni), le rate possono arrivare a 5 anni. La rateizzazione non estingue l’eventuale reato di art. 11 D.Lgs. 74/2000, ma dimostra la volontà di pagare.
  11. Cosa succede se l’atto simulato è stato stipulato molti anni fa?
    L’azione di simulazione è imprescrittibile, quindi i creditori o gli eredi possono agire in qualsiasi momento per far valere la simulazione. Tuttavia, l’azione revocatoria deve essere proposta entro cinque anni dalla data dell’atto; scaduti i cinque anni, l’atto rimane valido verso i creditori, salvo prova della simulazione.
  12. Posso costituire un trust nell’accordo di separazione?
    Sì, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di inserire un trust nell’accordo di separazione o divorzio per garantire il mantenimento dei figli . Tuttavia, il trust deve avere una causa lecita e non deve essere utilizzato per sottrarre beni ai creditori; se c’è abuso, l’atto può essere considerato simulato e revocato.
  13. È legittimo l’intestazione di beni a un familiare per proteggere il patrimonio?
    È legittimo se si tratta di una vendita reale a prezzo di mercato o di una donazione regolarmente formalizzata; è invece illegittimo se l’intestazione è fittizia e il disponente mantiene la disponibilità del bene. In tal caso, i creditori possono far valere la simulazione e l’Agenzia delle Entrate può contestare l’evasione.
  14. Che ruolo ha la prova testimoniale nella simulazione?
    La prova testimoniale è ammessa senza limiti quando l’azione è promossa da creditori o terzi . I testimoni possono riferire sull’effettiva volontà delle parti, sulle circostanze dell’atto e sul comportamento successivo che dimostra la simulazione.
  15. Se pago il debito, evito il processo penale?
    No. A differenza dei reati dichiarativi, il pagamento del debito tributario non estingue il reato di sottrazione fraudolenta . Il procedimento penale può proseguire, ma il giudice può considerare il pagamento come attenuante o concedere il beneficio della sospensione condizionale.
  16. È possibile sanare un atto simulato?
    In linea generale, l’atto simulato è nullo e non sanabile, poiché mancano i requisiti essenziali. Tuttavia, le parti possono stipulare un nuovo atto reale, con effetti ex nunc, e regolarizzare la situazione. Per gli atti tra coniugi, inserire il trasferimento in un accordo di separazione reale può legittimarlo.
  17. Quando si considera valida la donazione ai figli a fronte di debiti del genitore?
    La donazione è valida se il genitore dona un bene con spirito di liberalità e non mantiene la disponibilità del bene. I creditori possono però esercitare l’azione revocatoria entro cinque anni. Se la donazione è impugnata per simulazione, il donatario deve dimostrare la legittimità dell’atto e la reale volontà del donante.
  18. Quali sono i rischi per il coniuge che riceve un bene da una donazione simulata?
    Il coniuge può essere coinvolto nel procedimento penale come concorrente nel reato (art. 110 c.p.) se partecipa all’inganno, come accaduto nel caso 8259/2025 . Inoltre, il bene ricevuto può essere sequestrato o confiscato e il coniuge può essere chiamato a restituirlo.
  19. È possibile contestare la simulazione in sede successoria?
    Sì. I legittimari lesi possono esercitare l’azione di simulazione per far emergere donazioni indirette o vendite fittizie fatte in vita dal de cuius. L’azione è imprescrittibile e consente di reintegrare la quota di legittima. La Cassazione ha ribadito che il legittimario pretermesso è considerato terzo e può provare la simulazione anche con testimoni.
  20. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate considera simulata una donazione fatta molti anni fa?
    L’amministrazione può recuperare l’imposta di donazione e comminare sanzioni entro i termini di decadenza (cinque o dieci anni a seconda dei casi). Tuttavia, se l’atto è molto risalente e l’amministrazione non può provare la simulazione, la contestazione può essere infondata. Nel dubbio, è consigliabile difendersi presentando prove della reale donazione e, se necessario, ricorrere.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

8.1 Caso 1: separazione reale con trasferimento dell’immobile

Situazione: Luca e Marta, coniugi in regime di comunione legale, decidono di separarsi. Nella separazione consensuale omologata dal tribunale viene stabilito che l’abitazione familiare (valore 200.000 €) viene trasferita integralmente a Marta in luogo dell’assegno di mantenimento, mentre Luca riceve altri beni mobili. L’atto di trasferimento è stipulato dal notaio e riportato integralmente nell’accordo.

Analisi: Il trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi e previsto nell’accordo omologato. Ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987 è esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale . Il bene esce dal patrimonio di Luca e diventa di Marta; i creditori di Luca non possono revocare l’atto, salvo dimostrare l’esistenza di un concreto pregiudizio (eventus damni) e la simulazione. Poiché la separazione è reale, la Cassazione (ord. 30788/2025) esclude la revocatoria .

Risultato: Nessuna imposta di trasferimento; nessun reato; trasferimento valido.

8.2 Caso 2: finta separazione e donazione simulata

Situazione: Antonio è imprenditore e ha un debito fiscale di 100.000 €. Per sottrarsi alla riscossione, stipula con la moglie un accordo di separazione in cui si impegna a trasferirle l’unica casa di proprietà (valore 150.000 €) a titolo di contributo una tantum. L’accordo viene omologato, ma in realtà i coniugi continuano a vivere insieme. Dopo pochi mesi l’Agenzia delle Entrate avvia un accertamento e contesta la donazione simulata.

Analisi: La separazione è solo formale, come dimostrano la convivenza e le prove tratte dai social network. L’accordo di separazione non è finalizzato a regolare la crisi, ma a occultare il bene; pertanto, non si applica l’esenzione dell’art. 19 L. 74/1987. L’atto è simulato e configura il reato di sottrazione fraudolenta ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 . L’immobile può essere sottoposto a sequestro e confiscato; i creditori possono agire in simulazione per far dichiarare la nullità dell’atto.

Risultato: Nullità dell’atto, recupero delle imposte, sanzioni penali e civili.

8.3 Caso 3: donazione ai figli prima di un accertamento

Situazione: Maria dona ai figli due appartamenti (valore totale 300.000 €) pochi giorni prima di ricevere un avviso di accertamento da 80.000 €. Gli atti di donazione sono regolarmente stipulati, ma Maria continua a percepire gli affitti e a gestire gli immobili.

Analisi: La donazione è sospetta perché avviene poco prima dell’accertamento e la donante mantiene il possesso dei beni. L’Agenzia delle Entrate può contestare la simulazione e riqualificare l’atto come vendita fittizia; i creditori possono proporre l’azione revocatoria o di simulazione. L’atto può integrare il reato di art. 11 se l’imposta evasa supera 50.000 €. Per difendersi, Maria dovrebbe dimostrare la reale volontà liberale (ad esempio, trasferimento degli affitti ai figli, comunicazione all’amministratore di condominio, ecc.).

Risultato: Elevato rischio di contestazione; possibile nullità; reato di sottrazione fraudolenta.

Conclusione

La simulazione di atti tra coniugi rappresenta un terreno minato per il debitore: una finta separazione, una donazione apparente o un’intestazione fittizia possono sembrare soluzioni rapide per proteggere il patrimonio, ma nella realtà espongono a rischi gravissimi. La disciplina civilistica prevede la nullità degli atti simulati, mentre il diritto tributario e penale punisce severamente le condotte fraudolente: il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte comporta la reclusione e la confisca dei beni . Le recenti pronunce della Cassazione confermano l’orientamento rigoroso: la separazione simulata è sempre un atto fraudolento, mentre i trasferimenti in sede di separazione reale sono esenti da imposte e non revocabili . L’azione di simulazione rimane imprescrittibile e consente ai creditori e agli eredi di smascherare i negozi fittizi anche a distanza di anni .

Per evitare queste insidie è essenziale agire con trasparenza e competenza. Prima di cedere un bene al coniuge o ai figli, occorre valutare le conseguenze giuridiche e fiscali, verificare la reale necessità dell’atto, redigere accordi chiari e documentare le operazioni. Nei casi di crisi matrimoniale, inserire i trasferimenti nell’accordo di separazione o divorzio e farli omologare dal giudice consente di beneficiare dell’esenzione fiscale . In presenza di debiti fiscali, è consigliabile esplorare le definizioni agevolate, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione invece di ricorrere a simulazioni.

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