Introduzione
Nella pratica quotidiana sempre più persone – imprenditori, professionisti e famiglie – si chiedono se il conferimento di beni in trust possa offrire una protezione reale dei propri asset o se sia un semplice “giro di carte” che rischia di aggravare la loro posizione di debitori. L’interesse nasce da diversi fattori: l’aumento dei procedimenti esecutivi e fallimentari, l’aggressività delle agenzie di riscossione e la diffusione, anche in Italia, di strutture giuridiche importate dai paesi anglosassoni. I rischi sono concreti: un trust mal gestito può essere dichiarato inefficace o interposto, esponendo il conferente a revocatorie e azioni dei creditori; al contrario, un trust ben strutturato può assicurare la segregazione patrimoniale e salvaguardare l’eredità familiare.
In questo articolo offriamo una guida giuridico-divulgativa aggiornata a dicembre 2025, focalizzata sulla posizione del debitore e del contribuente. Analizzeremo le fonti normative italiane (Codice civile, TUIR, leggi speciali) e internazionali (Convenzione de L’Aja), le più recenti sentenze della Corte di Cassazione – inclusi gli arresti del 2024-2025 – e le circolari dell’Agenzia delle Entrate. Illustreremo la procedura step-by-step per conferire beni in trust, i termini per impugnare atti e notifiche, le strategie difensive possibili e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione). Saranno riportate tabelle riepilogative con norme e sentenze, FAQ con le domande più frequenti, simulazioni numeriche e, in conclusione, i consigli pratici per evitare errori.
Chi è l’avvocato che ti guiderà
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, è uno degli esperti italiani di diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti sul territorio nazionale; è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio assiste contribuenti e debitori in ogni fase: analisi degli atti (pignoramenti, accertamenti, cartelle), ricorsi d’urgenza, sospensioni, trattative con banche ed enti impositori, piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali.
Se stai valutando di costituire un trust o ti è stato notificato un atto riguardante beni conferiti in trust, non affidarti a modelli preconfezionati: contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata e personalizzata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Cos’è un trust e quali norme lo disciplinano
Il trust non è un istituto tipico del diritto italiano, bensì una figura di derivazione anglosassone. L’Italia ne consente l’utilizzo grazie alla Convenzione de L’Aja del 1º luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata con Legge 9 ottobre 1989, n. 364. La Convenzione definisce il trust come il rapporto giuridico istituito da un soggetto (disponente o settlor) con il quale beni sono posti sotto il controllo di un altro soggetto (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo . Le principali caratteristiche sono:
- Segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono una massa separata e non fanno parte del patrimonio personale del trustee . Sono quindi immuni dalle azioni esecutive dei creditori personali del trustee e del disponente, salvo il caso di fraudolenza.
- Intestazione formale al trustee: la proprietà dei beni è trasferita al trustee, che ne risponde verso i beneficiari secondo le regole dell’atto istitutivo.
- Gestione fiduciaria: il trustee ha il potere e il dovere di amministrare o disporre dei beni secondo i termini del trust e nell’interesse dei beneficiari.
- Scopo definito: il trust può avere beneficiari determinati (trust a beneficiario) o un fine (trust allo scopo, es. beneficenza).
Dal punto di vista interno, il Codice civile non prevede una disciplina organica, ma alcuni articoli vengono richiamati in sede giurisprudenziale. In particolare:
- Art. 2645‑ter c.c. (vincolo di destinazione): consente di vincolare beni immobili o mobili registrati, per un massimo di novant’anni o per la vita del beneficiario, a soddisfare interessi meritevoli come l’assistenza a disabili, la costituzione di fondi patrimoniali, ecc. Gli atti costitutivi devono essere in forma pubblica e trascritti, e i beni possono essere espropriati solo per debiti contratti per il soddisfacimento dello scopo .
- Art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986): include le società ed enti commerciali, le società ed enti non commerciali e le trust fra i soggetti passivi dell’IRES. La norma distingue fra trust residenti con scopo commerciale (lett. b) e trust con scopo non commerciale (lett. c) e prevede la trasparenza fiscale per i trust con beneficiari individuati, imputando i redditi ai beneficiari . Inoltre definisce criteri di residenza presuntiva per i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata quando il disponente e almeno un beneficiario risiedono in Italia .
- Art. 4‑bis del Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), inserito dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: stabilisce che i vincoli di destinazione, compresi i trust, sono rilevanti ai fini dell’imposta su successioni e donazioni solo quando determinano l’arricchimento del beneficiario; la dotazione (conferimento) di beni non è tassata proporzionalmente, ma sconta solo imposte fisse, mentre la tassazione proporzionale avverrà al momento del trasferimento finale ai beneficiari . Questa norma recepisce l’orientamento costante della Cassazione.
- D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): impone l’identificazione del titolare effettivo anche per i trust. L’art. 1 comma 2 lett. pp) prevede che si individui la persona fisica nel cui interesse ultimo è istituito il trust, anche attraverso la catena di controllo ; tale obbligo riguarda anche i professionisti che assistono alla costituzione.
Questi riferimenti normativi, integrati dalla giurisprudenza, consentono di usare il trust nel nostro ordinamento in chiave di gestione patrimoniale, tutela dei beneficiari (figli minori, disabili) e pianificazione successoria. Tuttavia, la mancanza di una disciplina interna specifica crea incertezza su alcuni aspetti, soprattutto fiscali e di opponibilità ai terzi.
1.2 La tutela dei creditori e l’opponibilità
Il trust garantisce la separazione dei beni da quelli del trustee e del disponente; tuttavia, tale segregazione è efficace solo se il trust è valido e se l’atto costitutivo è opponibile ai terzi. La giurisprudenza italiana applica i seguenti principi:
- Art. 2901 c.c. (azione revocatoria): consente ai creditori di far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni, dimostrando l’eventus damni e la consilium fraudis. I conferimenti in trust possono essere assoggettati a revocatoria se mancano la causa meritevole o se sono stati compiuti quando i debiti erano già insorti.
- Art. 2929‑bis c.c. (espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità): consente al creditore munito di titolo esecutivo di pignorare beni conferiti in trust o vincolo di destinazione quando l’atto è successivo al sorgere del credito e non è stato trascritto con data certa. Tuttavia, se l’atto è anteriore e regolarmente trascritto, la segregazione regge.
- Art. 45 legge fallimentare (abrogata e sostituita dal Codice della crisi d’impresa) e art. 2704 c.c.: stabiliscono che la data certa dell’atto è opponibile ai terzi solo se risulta da un atto pubblico o da altri mezzi certificati; per i trust, la data certa e la trascrizione nei registri pubblici sono condizioni essenziali per evitare l’azione dei creditori .
Queste norme, lette insieme all’art. 2645‑ter c.c., implicano che per proteggere i beni in trust occorre redigere l’atto in forma notarile, trascriverlo e fornire prova della data certa (registrazione, asseverazione presso notaio). Inoltre, la causa del trust deve essere meritevole e non simulare una donazione occulta o un intestazione fittizia; altrimenti, i creditori potranno agire per far dichiarare il trust inefficace nei loro confronti.
1.3 Giurisprudenza fondamentale (Cassazione e Corti superiori)
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha delineato una serie di principi sul trust, in particolare con riguardo alla soggettività giuridica, alla tassazione e alla possibilità di attaccare i beni conferiti. Riassumiamo le decisioni principali, seguendo un ordine cronologico.
Cassazione 27 gennaio 2017 n. 2043
Con questa ordinanza la Cassazione ha affermato che il trust non ha soggettività giuridica; è “un complesso di beni e rapporti” e non un soggetto distinto . Di conseguenza, l’atto di pignoramento notificato al trust, anziché al trustee, è nullo e l’esecuzione deve essere chiusa. La Corte ha sottolineato che la trascrizione di un pignoramento contro il trust è viziata perché non può esistere un’iscrizione in favore di un soggetto non esistente. Questo principio è stato poi ribadito in numerose sentenze successive.
Cassazione 7 febbraio 2020 n. 2894
Anche in questa ordinanza la Corte ha precisato che il trust non è un soggetto distinto dal trustee, il quale è l’unico titolare dei rapporti giuridici connessi ai beni conferiti. Di conseguenza, gli atti impositivi e le notifiche dell’Agenzia delle Entrate devono essere indirizzati al trustee e non al trust . La decisione ha confermato che il trust è un “contenitore” e che la soggettività di cui all’art. 73 TUIR ha valenza solo fiscale per l’IRES.
Cassazione 20 gennaio 2022 n. 1862
La Corte ha ribadito l’assenza di soggettività del trust, chiarendo che la soggettività riconosciuta dall’art. 73 TUIR per fini IRES è eccezionale e non può essere estesa ad altri ambiti: il trust è un patrimonio separato, non un nuovo soggetto . La decisione ha escluso che il trust possa essere destinatario di decreti ingiuntivi o di condanne dirette.
Cassazione 23 dicembre 2024 n. 34075 e ordinanze 2313/2024 e 2334/2024
Con l’ordinanza n. 34075/2024 la Cassazione ha riaffermato che la trascrizione di un pignoramento contro il trust è nulla perché il trust non è un soggetto di diritto . Il pignoramento deve essere trascritto contro il trustee.
Le ordinanze n. 2313/2024 e n. 2334/2024 hanno affrontato il tema fiscale, stabilendo che il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro: non si verifica un trasferimento definitivo di ricchezza, per cui l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere applicata solo al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari . Queste decisioni sono state recepite dal legislatore con l’art. 4‑bis TUS.
Cassazione 11 settembre 2024 n. 24387
Questa sentenza riguarda il conferimento di una prima casa in trust: il contribuente aveva conferito l’immobile nel trust e, successivamente, al momento dell’acquisto di una nuova abitazione aveva chiesto nuovamente le agevolazioni “prima casa”. La Cassazione ha negato la richiesta, affermando che il trust non determina un trasferimento definitivo; il disponente continua a mantenere un legame con l’immobile, che ritornerà nel suo patrimonio o in quello dei beneficiari. Il conferimento è qualificato come mera segregazione temporanea, non sufficiente a far perdere l’agevolazione .
Cassazione 9 aprile 2025 n. 9096
Questa decisione applica il principio della sostanza economica: se il trust è costituito all’estero ma il disponente mantiene il controllo sui beni e coincide con il beneficiario, il trust è considerato interposto e il reddito è imputato al disponente. La Corte ha sottolineato che occorre verificare la concreta gestione dei beni e la finalità; se il trustee svolge un ruolo puramente formale e il disponente dispone liberamente dei beni, si configura un interposizione e il trust è inefficace .
Cassazione 24 giugno 2025 n. 18084
La sentenza ha ribadito che, per i terzi, l’opponibilità del trust è regolata dalla lex fori, ossia dalla legge del foro italiano: non è sufficiente richiamare la legge straniera. Il trust deve rispettare le formalità italiane (data certa, trascrizione, pubblicità) per essere opponibile ai creditori . Se tali formalità non sono rispettate, i creditori possono ignorare il trust e sottoporre i beni ad esecuzione.
Cassazione Sezioni Unite 1 ottobre 2025 n. 26471
Le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto sulla clausola di proroga della giurisdizione inserita in un atto di trust a favore di un tribunale straniero. Hanno stabilito che tale clausola vincola soltanto le parti (disponente, trustee, beneficiari) ma non i creditori. Pertanto, i creditori possono agire in Italia e invocare l’applicazione della legge italiana . Questa pronuncia rafforza la tutela dei terzi e limita la possibilità di sottrarsi alla giurisdizione italiana.
Cassazione 17 ottobre 2025 n. 30343
La Corte ha nuovamente confermato che la dotazione del trust è fiscalmente neutra e che la tassazione proporzionale avviene solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari, come ormai stabilito dal nuovo art. 4‑bis TUS. La decisione si allinea al D.Lgs. 139/2024 e ribadisce che i conferimenti non costituiscono liberalità definitive .
1.4 Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate
La prassi amministrativa ha avuto un ruolo fondamentale nel chiarire gli aspetti fiscali. La Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha sintetizzato l’orientamento della Cassazione, affermando che gli atti di dotazione del trust sono strumentali e non determinano un trasferimento di ricchezza; pertanto sono soggetti a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica in misura proporzionale solo al momento della devoluzione ai beneficiari . La circolare ha inoltre ribadito i criteri per la classificazione fiscale dei trust in trasparenti (reddito imputato ai beneficiari, anche non distribuito) o opachi (tassazione in capo al trust) .
Nel 2025 l’Agenzia ha pubblicato vari interpelli; rilevante è la risposta n. 239/2025, in cui un trust non residente, considerato “non grantor” secondo la legge statunitense, è stato trattato come trust trasparente ai fini italiani poiché i beneficiari erano individuati . Ciò conferma che la qualificazione civilistica straniera non determina automaticamente la qualificazione fiscale in Italia.
2. Procedura passo-passo: come costituire un trust e cosa accade dopo la notifica degli atti
2.1 Pianificazione e analisi preliminare
La costituzione di un trust richiede un’attenta pianificazione. Prima di conferire beni occorre:
- Individuare lo scopo: protezione del patrimonio familiare, gestione di beni per minori o disabili, pianificazione successoria, protezione dagli attacchi dei creditori in caso di attività rischiose, ecc. Lo scopo deve essere meritevole secondo l’ordinamento italiano (art. 1322 c.c.) e non contrario a norme imperative.
- Valutare la situazione debitoria: se i debiti sono già sorti o imminenti, la costituzione del trust può essere revocata dai creditori come atto in frode. È consigliabile creare il trust in fase di prevenzione, quando non esistono debiti attuali.
- Scegliere la tipologia di trust:
- Trust inter vivos (tra vivi) o trust testamentario (istituito con testamento);
- Trust autodichiarato (disponente e trustee coincidono) o trust estero (trustee residente all’estero);
- Trust trasparente o opaco: la scelta incide sulla tassazione dei redditi.
- Individuare i soggetti:
- Il disponente (settlor), che trasferisce i beni e stabilisce le regole;
- Il trustee, che amministrerà i beni; deve essere indipendente e professionalmente idoneo; in caso di trust autodichiarato, disponente e trustee coincidono, ma il rischio di interposizione aumenta;
- Il guardiano (protector), figura di controllo prevista spesso dai trust anglosassoni, che può vigilare sull’operato del trustee e autorizzare atti straordinari;
- I beneficiari, che possono essere individuati nominativamente o per categorie (es. figli, nipoti) e possono avere diritti attuali o eventuali.
- Scegliere la legge applicabile: la Convenzione de L’Aja consente al disponente di scegliere la legge di un ordinamento straniero per regolare il trust; tuttavia, per l’opponibilità ai terzi in Italia restano applicabili le norme italiane (lex fori). È opportuno prevedere l’applicazione di una legge stabile (es. Jersey, Guernsey) e prevedere che la gestione rispetti i requisiti di segregazione.
2.2 Redazione dell’atto costitutivo
L’atto costitutivo di un trust è un contratto che deve contenere elementi essenziali e clausole specifiche, tra cui:
- Identificazione dei beni conferiti: descrizione dettagliata di immobili, quote societarie, conti bancari, titoli o altri asset.
- Durata del trust: limitata nel tempo (max 90 anni per i vincoli di destinazione interni) o fino a un evento (es. raggiungimento di una certa età dei beneficiari).
- Poteri del trustee: indicazione delle attività consentite (amministrazione ordinaria, investimento, alienazione), delle modalità di gestione e dei limiti; il trustee deve agire con diligenza e nell’interesse del trust, rendendo conto periodicamente ai beneficiari e al guardiano.
- Clausole di protezione: possibilità di revocare o modificare il trust, clausole anti‑restituzione, esonero di responsabilità per il trustee se opera in buona fede, clausole arbitrali o di proroga della giurisdizione (pur con i limiti indicati dalle Sezioni Unite 2025 ).
- Regole per l’attribuzione finale: definizione di quando e come i beni saranno assegnati ai beneficiari (al compimento di un’età, al decesso del disponente, all’adempimento di una condizione).
L’atto deve essere redatto in forma pubblica o scrittura privata autenticata se si trasferiscono beni immobili o mobili registrati, affinché sia valido e trascrivibile nei registri immobiliari. La data certa e la trascrizione sono essenziali per l’opponibilità ai terzi .
2.3 Conferimento dei beni e regime fiscale
Una volta predisposto l’atto, occorre trasferire i beni al trustee. L’operazione può riguardare diverse categorie:
- Immobili: l’atto è soggetto a registrazione e trascrizione nei registri immobiliari. Secondo la giurisprudenza e la circolare 34/E 2022, al momento del conferimento si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Grazie all’art. 4‑bis TUS, l’imposta su successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento della devoluzione finale ai beneficiari .
- Mobili registrati (autoveicoli, navi): è necessaria la trascrizione presso i relativi registri; anche qui si applicano imposte fisse.
- Quote societarie: il trasferimento di partecipazioni può richiedere l’intervento del notaio; occorre verificare le clausole statutarie e le limitazioni alla cessione.
- Disponibilità liquide: si procede con bonifico bancario sul conto intestato al trustee.
Non è prevista IVA sul conferimento di beni, poiché non vi è un corrispettivo e non si realizza un’operazione imponibile.
Se il trust è istituito con finalità successorie o liberali e si preferisce una tassazione anticipata (“tassazione in entrata”), è possibile richiedere all’ufficio competente l’applicazione immediata dell’imposta proporzionale, calcolata in base al grado di parentela tra disponente e beneficiari; tuttavia tale scelta potrebbe risultare antieconomica se la destinazione finale è incerta o se i beneficiari cambiano.
2.4 Gestione del patrimonio in trust
Dopo il conferimento, il trustee deve amministrare i beni in modo separato rispetto al proprio patrimonio. Ciò implica:
- Tenuta di una contabilità separata: registrazione delle operazioni su un conto dedicato; separazione dei flussi finanziari; redazione di inventari.
- Rendicontazione: il trustee deve rendere conto periodicamente (annualmente o secondo le clausole dell’atto) dell’andamento del trust, indicando investimenti, spese e redditi. I beneficiari o il guardiano possono richiedere informazioni e, se il trustee viola i suoi doveri, chiedere la sua sostituzione.
- Adeguata verifica del titolare effettivo: in base alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) il trustee deve comunicare alla Anagrafe dei rapporti i dati del trust e dei titolari effettivi, depositando le informazioni presso il registro dei trust e dei vincoli di destinazione.
- Conservazione del merito creditizio: un trust ben gestito può migliorare la percezione di solvibilità presso banche e investitori, poiché i beni in trust sono segregati; tuttavia, se il trust è in contropendenza con la realtà (trust di facciata), gli istituti finanziari potrebbero non riconoscerne la validità e includere i beni nel merito creditizio del disponente.
2.5 Opponibilità ai creditori e formalità
Affinché il trust sia opponibile ai creditori è indispensabile:
- Data certa: l’atto deve avere data certa anteriore all’insorgere dei debiti, ottenuta tramite atto pubblico o registrazione.
- Trascrizione: i beni immobili o mobili registrati devono essere trascritti a nome del trustee con l’indicazione che sono destinati al trust. La trascrizione produce l’effetto di rendere l’atto opponibile ai terzi; in mancanza, si applicano le norme sulla pubblicità immobiliare e i creditori potranno trascurarlo .
- Pubblicità nel registro dei trust o nell’anagrafe dei titolari effettivi: alcuni tribunali ritengono necessario iscrivere il trust nei pubblici registri; altri si limitano alla trascrizione; in ogni caso, la registrazione rafforza l’opponibilità e consente di dimostrare la serietà dell’operazione.
Nonostante ciò, un creditore munito di titolo può sempre promuovere un’azione revocatoria se dimostra che il trust è stato costituito in frode (art. 2901 c.c.) oppure avvalersi dell’espropriazione diretta di cui all’art. 2929‑bis c.c. se il trust è successivo al credito e privo di trascrizione opponibile. Per difendersi, il trustee deve provare la causa meritevole e la regolarità formale e sostanziale del trust.
2.6 Cosa succede dopo la notifica di un atto: termini e scadenze
Dopo la costituzione del trust, l’amministrazione del patrimonio può essere turbata da notifiche (pignoramenti, sequestri, accertamenti fiscali) riferiti ai beni conferiti. È fondamentale conoscere le tempistiche per reagire:
- Pignoramento immobiliare: se il creditore notifica un atto di pignoramento al trust anziché al trustee, il pignoramento è nullo . Il trustee deve eccepire la nullità nel termine previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, cioè 20 giorni dalla prima esecuzione o dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’irregolarità (art. 617 c.p.c.).
- Cartella di pagamento o avviso di accertamento: l’Agenzia delle Entrate deve notificare al trustee in quanto soggetto passivo; se notifica al trust, la cartella è nulla . È possibile proporre ricorso entro 60 giorni (avviso) o 30 giorni (cartella), richiedendo la sospensione davanti alla Commissione tributaria o, dopo luglio 2023, alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: il creditore può proporla entro 5 anni dalla data dell’atto dispositivo. Il trustee deve dimostrare la meritevolezza dello scopo e la non conoscenza del pregiudizio ai creditori.
- Azione ex art. 2929‑bis c.c.: consente l’espropriazione dei beni conferiti con atto di destinazione successivo al sorgere del credito e non trascritto; il debitore o il trustee possono chiedere la sospensione per depositare il ricorso ex art. 615 c.p.c. entro 10 giorni dal pignoramento.
- Chiamata in giudizio in veste di terzo: se un creditore cita il trustee per accertare la fittizietà del trust, questi deve costituirsi entro i termini ordinari del procedimento civile (20 giorni prima dell’udienza) e proporre tutte le eccezioni.
2.7 Scioglimento del trust e attribuzione ai beneficiari
Il trust può terminare per scadenza del termine, per realizzazione dello scopo o per decisione del disponente (se prevista la facoltà di revoca). In questi casi il trustee procede a distribuire i beni ai beneficiari secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo. A tal punto si applica la tassazione proporzionale dell’imposta sulle successioni e donazioni, calcolata in base al rapporto tra disponente e beneficiario e alle aliquote vigenti (4 % per coniuge e figli con franchigia di 1 milione di euro, 6 % per fratelli e sorelle con franchigia di 100.000 euro, 8 % senza franchigia per soggetti diversi).
Il trustee deve inoltre estinguere eventuali debiti del trust, redigere un rendiconto finale e chiedere la cancellazione della trascrizione. Se il trust era regolato da legge straniera, occorrerà rispettare le procedure di chiusura previste da quella legge.
3. Difese e strategie legali per tutelare i beni conferiti
Quando un trust è oggetto di aggressione giudiziale o di contestazioni fiscali, esistono diverse strategie difensive. L’esperienza dell’avv. Monardo e del suo team permette di valutare la soluzione più efficace caso per caso.
3.1 Opposizione al pignoramento e alle misure esecutive
Se un creditore pignora beni conferiti in trust, occorre verificare immediatamente:
- Soggetto destinatario: se il pignoramento è indirizzato al trust, è nullo. Occorre presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiarare la nullità per inesistenza del soggetto esecutato .
- Data certa dell’atto di trust: il trustee deve dimostrare che il conferimento è anteriore al credito e che l’atto è trascritto con data certa. Ciò impedisce l’applicazione dell’art. 2929‑bis c.c.
- Esistenza di un diritto personale del trustee: se il trustee ha contratto debiti personali, i suoi creditori non possono aggredire i beni in trust perché sono segregati .
- Azioni del creditore verso il disponente: se il creditore agisce verso il disponente e questo riveste anche il ruolo di trustee, la difesa dovrà dimostrare che i beni conferiti non sono più nel patrimonio del disponente.
Nel corso dell’opposizione, la difesa può allegare la giurisprudenza più recente (Cass. 2043/2017, 34075/2024, 26471/2025) e far valere la nullità del pignoramento, l’inefficacia dell’iscrizione a favore di un soggetto inesistente e la mancata osservanza della legge del foro.
3.2 Azione revocatoria e difesa della causa meritevole
I creditori possono esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci i conferimenti in trust considerati in frode. Per resistere:
- Bisogna dimostrare che il trust è stato costituito prima del sorgere del debito o, comunque, che il disponente non era consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.
- È necessario provare la causa meritevole: scopi di protezione familiare, gestione professionale dei beni, tutela di disabili, ecc. Un trust con scopo solo elusivo (es. impedire il pignoramento a fronte di debiti già certi) rischia di essere revocato.
- L’atto di trust deve essere registrato e trascritto tempestivamente, così da rendere difficile la prova dell’eventus damni.
- Se il creditore fa valere la revocatoria entro 5 anni, il trustee può opporre le eccezioni di decadenza o dimostrare che il credito era modesto rispetto al patrimonio globale del disponente.
3.3 Opposizione a cartelle esattoriali e accertamenti fiscali
Quando l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate–Riscossione pretendono imposte o notificano cartelle relative ai beni del trust, il trustee e i beneficiari possono contestare:
- Soggetto passivo errato: le imposte devono essere notificate al trustee; in mancanza, l’atto è nullo .
- Errata qualifica fiscale: l’Ufficio potrebbe considerare il trust come soggetto opaco e tassarlo con IRES, mentre in realtà è trasparente e i redditi vanno imputati ai beneficiari. È essenziale verificare la presenza di beneficiari individuati, l’atto costitutivo, la legge regolatrice e gli interpelli recenti (interpellos 239/2025).
- Applicazione dell’imposta sulle successioni al momento del conferimento: se l’Ufficio liquida l’imposta proporzionale alla dotazione, occorre richiamare l’art. 4‑bis TUS e le sentenze Cass. 2334/2024 e 30343/2025, che la escludono .
- Determinatezza del patrimonio: l’Amministrazione potrebbe contestare la mancata indicazione del titolare effettivo; il trustee deve fornire la documentazione prevista dal D.Lgs. 231/2007.
Le difese si articolano con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, domandando l’annullamento degli atti impositivi e la restituzione delle somme eventualmente versate. In alcuni casi è opportuno chiedere la sospensione dell’atto tramite istanza di autotutela, soprattutto se l’Ufficio ha applicato normative non più vigenti.
3.4 Difesa in caso di trust interposto
Quando l’Amministrazione finanziaria sospetta che un trust sia interposto (ossia fittizio), può riassegnare i redditi al disponente. Per evitare tale contestazione è necessario:
- Dimostrare l’effettiva autonomia del trustee: il trustee deve amministrare indipendentemente, conservando la documentazione delle decisioni e dei rendiconti.
- Evitare coincidenza piena fra disponente, trustee e beneficiario: se le stesse persone coincidono, la Corte tende a considerare il trust interposto .
- Rispettare le clausole previste dalla legge scelta: la violazione di tali clausole potrebbe confermare la simulazione.
- Gestire i redditi con trasparenza: le somme distribuite ai beneficiari devono essere effettive e tracciate.
In caso di contestazione, il contribuente può presentare ricorso allegando prove della gestione autonoma e richiamando la prassi in tema di interposizione; se i beneficiari sono individuati, l’Amministrazione deve dimostrare l’abuso.
3.5 Intervento nella crisi d’impresa e soluzioni concorsuali
Per l’imprenditore in difficoltà, il trust può convivere con le procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e con gli istituti di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi. Il disponente, con l’assistenza dell’avv. Monardo, può:
- Presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti, in cui vengano esclusi i beni conferiti in trust dalla massa attiva, sempre che la costituzione del trust sia precedente ai debiti e opponibile ai creditori.
- Usare il trust come strumento per realizzare la continuità aziendale, affidando al trustee la gestione di asset strategici (immobili, marchi) per garantire la prosecuzione dell’attività e il soddisfacimento dei creditori secondo il piano.
- Attivare la procedura di composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), con l’intervento dell’esperto negoziatore, in cui il trust possa essere utilizzato per segregare asset e attrarre investitori.
L’utilizzo del trust in tali procedure richiede un’attenta valutazione legale e contabile per evitare conflitti con la par condicio creditorum e per rispettare le nuove disposizioni del Codice della crisi.
4. Strumenti alternativi al trust per gestire debiti e patrimonio
Oltre al trust, il debitore può valutare diverse soluzioni per gestire i debiti e proteggere i beni. Ecco una panoramica:
| Strumento | Descrizione sintetica | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Rottamazione dei ruoli | Procedura speciale prevista da D.Lgs. 193/2016 e successive leggi di bilancio. Consente di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi. | Riduzione dell’importo dovuto; rateizzazione. | Applicabile solo ai debiti tributari iscritti a ruolo; non riguarda debiti civili o penali. |
| Definizione agevolata degli avvisi bonari | Possibilità di definire l’avviso bonario entro determinate scadenze, pagando solo imposta e modesta sanzione. | Evita il contenzioso; riduce la sanzione. | Necessità di liquidità immediata; non copre eventuali interessi di mora. |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Strumento per persone fisiche sovraindebitate; consente di proporre ai creditori un piano di rientro con esdebitazione finale. | Blocca pignoramenti e fermi amministrativi; riduce il debito secondo la capacità di pagamento. | Occorre non essere imprenditori commerciali e dimostrare buona fede; può essere revocato in caso di inadempimento. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Per imprenditori non fallibili o per professionisti; prevede l’approvazione del 60 % dei creditori. | Evita il fallimento; consente la continuità aziendale. | Rischio di revoca; richiede adesione di maggioranza dei creditori. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Istituto introdotto nel 2021 per cancellare i debiti di chi non possiede beni. | Cancella i debiti una tantum; consente un nuovo inizio. | Condizione di incapienza totale; impossibilità di contrarre nuovi debiti per cinque anni. |
| Fondo patrimoniale o vincolo ex art. 2645‑ter c.c. | Vincolo su beni immobili destinati ai bisogni della famiglia. | Protegge l’abitazione familiare da taluni creditori; rapido da costituire. | Non tutela da debiti contratti per bisogni della famiglia; durata massima 90 anni. |
La scelta tra trust e altri strumenti deve essere valutata con un professionista, tenendo conto della situazione personale, dei debiti, della composizione del patrimonio e delle prospettive future.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nonostante l’attrattiva del trust, molti commettono errori che ne compromettono l’efficacia. Ecco i principali e i consigli per evitarli:
- Costituire il trust quando i debiti sono già sorti: se il disponente ha debiti accertati, costituire un trust può integrare una frode ai creditori. Il trust rischia di essere dichiarato inefficace tramite revocatoria. Consiglio: pianificare la segregazione in tempi di serenità, quando non vi sono procedure esecutive in corso.
- Mancanza di causa meritevole: un trust creato senza un vero scopo (es. solo per sottrarre beni ai creditori) può essere dichiarato illecito. Consiglio: prevedere finalità familiari, assistenziali o di pianificazione successoria; coinvolgere un professionista per redigere clausole aderenti alle esigenze.
- Trust autodichiarato non indipendente: se il disponente è anche trustee e continua a gestire i beni come fossero propri, il trust può essere qualificato come interposto . Consiglio: nominare un trustee indipendente o almeno affiancare un guardiano che eserciti un controllo effettivo.
- Assenza di trascrizione e data certa: l’atto non trascritto non è opponibile ai terzi. Consiglio: stipulare in forma notarile, registrare l’atto e trascrivere i beni conferiti. Conservare la documentazione relativa alle comunicazioni agli uffici competenti.
- Beneficiari non individuati: un trust con beneficiari generici è qualificato come opaco e può essere tassato in modo più gravoso. Consiglio: individuare chiaramente i beneficiari o le categorie, valutando l’opzione della tassazione anticipata se necessario.
- Dimenticare gli adempimenti fiscali: il trustee deve dichiarare i redditi prodotti dal trust e pagare l’IRES o imputare i redditi ai beneficiari. Consiglio: consultare un commercialista esperto di fiscalità del trust per compilare le dichiarazioni.
- Trascurare le norme antiriciclaggio: la mancata comunicazione del titolare effettivo può comportare sanzioni e rendere sospetta l’operazione. Consiglio: registrare il trust nel registro dei titolari effettivi e conservare i documenti di identità dei beneficiari.
- Assumere che il trust protegga da ogni azione: il trust non è uno scudo assoluto; se costituito per scopi illeciti può essere aggredito da creditori o autorità. Consiglio: agire con trasparenza e assicurarsi che il trust sia parte di una strategia integrata di protezione e pianificazione.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e leggi di riferimento
| Norma/Legge | Contenuto chiave | Utilità |
|---|---|---|
| Convenzione de L’Aja 1985 (L. 364/1989) | Definisce il trust come rapporto giuridico; stabilisce che i beni formano una massa separata e che il trustee ne detiene il titolo ; prevede il riconoscimento nei paesi firmatari . | Consente il riconoscimento del trust in Italia e l’applicazione della legge scelta dal disponente. |
| Art. 2645‑ter c.c. | Permette di destinare beni a un fine meritevole; la trascrizione rende il vincolo opponibile . | Alternativa interna al trust; utile per proteggere l’abitazione familiare. |
| Art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986) | Individua le società, enti e trust soggetti a IRES; distingue i trust commerciali (lett. b) dai non commerciali (lett. c); prevede la trasparenza fiscale con imputazione del reddito ai beneficiari identificati ; stabilisce criteri di residenza presuntiva per i trust istituiti all’estero quando disponente e beneficiari sono residenti . | Base per la tassazione dei redditi del trust e per la qualificazione come trasparente o opaco. |
| Art. 4‑bis TUS (D.Lgs. 346/1990) | Inserito dal D.Lgs. 139/2024, prevede che i vincoli di destinazione, inclusi i trust, siano tassati solo in caso di arricchimento del beneficiario; la dotazione sconta imposte fisse, mentre la tassazione proporzionale è dovuta al momento dell’attribuzione finale . | Codifica la neutralità fiscale del conferimento e stabilisce il momento impositivo ai fini dell’imposta di successione e donazione. |
| D.Lgs. 139/2024 | Ha introdotto modifiche al Testo unico delle successioni e donazioni, inserendo l’art. 4‑bis e chiarendo che per i trust e i vincoli di destinazione l’imposta proporzionale si applica alla devoluzione, non al conferimento . | Rende coerente la normativa interna con l’orientamento della Cassazione sulla fiscalità dei trust. |
| Circolare 34/E 2022 | L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dotazione del trust è un atto neutro tassato con imposta di registro e ipotecaria/catastale fissa; l’imposta di successione e donazione si applica al trasferimento ai beneficiari; definisce le regole per i trust trasparenti e opachi . | Guida operativa per la tassazione dei trust e per la qualificazione fiscale. |
| Art. 2901 c.c. | Azione revocatoria: consente ai creditori di far dichiarare inefficaci gli atti in frode, compresi i conferimenti in trust, se danneggiano le loro ragioni. | Strumento principale per attaccare i trust costituiti in pregiudizio dei creditori. |
| Art. 2929‑bis c.c. | Consente l’espropriazione di beni vincolati (trust o fondi patrimoniali) per debiti successivi all’atto e non trascritti; prevede un pignoramento rapido senza revocatoria. | Arma di tutela dei creditori contro vincoli di destinazione non opponibili. |
| Art. 45 Codice della crisi d’impresa e art. 2704 c.c. | Richiedono la data certa e la trascrizione dell’atto per l’opponibilità ai terzi; l’atto di trust deve essere registrato e trascritto per non essere ignorato dai creditori . | Stabilisce i requisiti formali per l’efficacia esterna del trust. |
| D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) | Impone l’identificazione del titolare effettivo e la comunicazione al registro; le strutture fiduciarie come i trust devono comunicare i dati dei soggetti che detengono il controllo . | Garantisce trasparenza e prevenzione del riciclaggio nelle strutture fiduciarie. |
| Art. 2645‑ter c.c. (richiamato) | Consente di costituire vincoli di destinazione in ambito domestico per scopi meritevoli; i beni sono segregati e possono essere espropriati solo per debiti contratti per lo scopo . | Alternativa al trust; spesso utilizzato per proteggere l’abitazione familiare. |
6.2 Principali sentenze della Cassazione e dei giudici superiori
La seguente tabella riassume le decisioni più significative in materia di trust emesse dalla Corte di Cassazione e dalle Sezioni Unite negli ultimi anni, evidenziando il principio di diritto stabilito e l’effetto pratico per il debitore o contribuente.
| Sentenza | Principio affermato | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Cass. 2043/2017 | Il trust non ha soggettività giuridica; è un insieme di beni e rapporti. Il pignoramento notificato al trust è nullo . | In caso di esecuzione forzata, il pignoramento deve essere indirizzato al trustee; l’esecuzione contro il trust va chiusa. |
| Cass. 2894/2020 | Il trust non può essere destinatario di atti impositivi; le notifiche fiscali devono essere effettuate al trustee . | Le cartelle o gli avvisi indirizzati al trust sono nulli; il trustee può impugnare l’atto per difetto di legittimazione passiva. |
| Cass. 1862/2022 | La soggettività del trust prevista dall’art. 73 TUIR è solo fiscale; non si estende ad altri ambiti . | Il trust non è ente dotato di capacità giuridica; non può essere convenuto o destinatario di decreti ingiuntivi. |
| Cass. 34075/2024 | La trascrizione del pignoramento contro il trust è nulla; occorre pignorare il trustee . | I creditori devono procedere contro il trustee; eventuali trascrizioni a carico del trust sono inefficaci. |
| Cass. 2313/2024 e 2334/2024 | Il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro; l’imposta di donazione si applica solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari . | L’Agenzia delle Entrate non può esigere l’imposta proporzionale alla dotazione; il trustee deve pagare solo le imposte fisse. |
| Cass. 24387/2024 | Il conferimento della prima casa in trust non determina un trasferimento definitivo; non consente di fruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” . | Il disponente non può acquistare un nuovo immobile con le agevolazioni prima casa dopo aver conferito il precedente immobile in trust. |
| Cass. 9096/2025 | Il trust interposto: se il disponente mantiene controllo e coincide con il beneficiario, il trust è inesistente ai fini fiscali . | L’Agenzia delle Entrate può imputare i redditi direttamente al disponente; il trust non offre protezione fiscale. |
| Cass. 18084/2025 | Per i terzi, l’opponibilità del trust è regolata dalla legge del foro; la data certa e la trascrizione sono necessarie . | Senza formalità adeguate, i creditori possono aggredire i beni; la scelta della legge straniera non vincola i terzi. |
| Cass. SU 26471/2025 | La clausola di proroga della giurisdizione in favore di tribunali stranieri vincola solo le parti; i creditori possono agire in Italia . | I creditori non sono tenuti a rispettare la clausola; possono promuovere azioni davanti ai giudici italiani. |
| Cass. 30343/2025 | Conferma la neutralità fiscale della dotazione del trust e l’applicazione dell’imposta di successione/donazione solo all’attribuzione . | Ribadisce l’applicabilità dell’art. 4‑bis TUS e consolida l’orientamento amministrativo e giurisprudenziale. |
6.3 Regime fiscale del trust
Il trattamento tributario dei trust è complesso e varia a seconda delle caratteristiche dell’atto e dei beneficiari. La tabella seguente riepiloga i principali profili fiscali.
| Fase/Tipo di imposta | Disciplina applicabile | Impatto fiscale |
|---|---|---|
| Dotazione di beni | Art. 4‑bis TUS e circolare 34/E 2022: il conferimento non determina arricchimento; si applicano imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa . | Nessuna imposta proporzionale su donazioni o successioni; costi limitati (es. 200 € per ciascuna imposta fissa su immobili). |
| Attribuzione ai beneficiari | Imposta di successione e donazione proporzionale, in base al rapporto di parentela e alle aliquote vigenti; agevolazioni prima casa non spettano se l’immobile torna al disponente . | Tassazione differita al momento del trasferimento; aliquote dal 4 % all’8 %, con franchigie. |
| Imposte sui redditi | Art. 73 TUIR: per i trust trasparenti i redditi sono imputati ai beneficiari individuati ; per i trust opachi il reddito è tassato con IRES in capo al trust; il trust può essere considerato non residente se amministrato da trustee stranieri; presunzioni di residenza se disponente e beneficiari sono italiani . | La classificazione influenza la dichiarazione; i beneficiari devono indicare i redditi imputati; il trust opaco paga l’IRES al 24 %. |
| Altre imposte (IMU, TARI, IRAP) | Il trustee è soggetto passivo IMU per gli immobili conferiti; l’IRAP si applica ai trust commerciali; i trust non commerciali non sono soggetti a IRAP salvo svolgimento di attività d’impresa. | Occorre versare l’IMU e gli altri tributi locali; gli enti commerciali sono tenuti alla dichiarazione IRAP. |
6.4 Termini e scadenze rilevanti
Questa tabella riassume i termini principali per reagire a notifiche e attacchi riguardanti beni in trust.
| Atto o procedura | Termine per l’azione | Riferimento normativo/prassi |
|---|---|---|
| Opposizione a pignoramento | 20 giorni dalla prima esecuzione o conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.) | Da usare se il pignoramento è notificato al trust anziché al trustee . |
| Ricorso contro cartella/avviso | 30 giorni per la cartella, 60 giorni per l’avviso di accertamento | Permette di contestare la notifica errata e la qualifica fiscale . |
| Azione revocatoria (art. 2901 c.c.) | 5 anni dalla data dell’atto dispositivo | Consente al creditore di far dichiarare inefficace il conferimento. |
| Richiesta sospensione ex art. 2929‑bis c.c. | 10 giorni dal pignoramento per proporre opposizione | Utile quando il creditore espropria beni conferiti senza passare per la revocatoria. |
| Dichiarazione dei redditi del trust | Termine ordinario per la dichiarazione (30 novembre dell’anno successivo per IRES/IRPEF) | Il trustee o i beneficiari devono dichiarare i redditi secondo la natura del trust. |
| Deposito rendiconto ai beneficiari | Annuale o secondo l’atto costitutivo | Fondamentale per la trasparenza e per evitare contestazioni di gestione. |
7. Domande frequenti (FAQ)
In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni poste da chi desidera costituire un trust o si trova a fronteggiare atti esecutivi e fiscali riguardanti i beni conferiti. Ogni risposta fornisce indicazioni pratiche ed è basata su fonti normative e giurisprudenziali aggiornate.
1. Cos’è esattamente un trust?
Il trust è un rapporto giuridico creato da un disponente con il quale determinati beni vengono posti sotto il controllo di un trustee per uno scopo o nell’interesse di uno o più beneficiari. I beni in trust formano una massa separata dal patrimonio del trustee e del disponente . L’istituto ha origine anglosassone ma è riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione de L’Aja del 1985 ratificata con L. 364/1989. Il trust consente di pianificare il passaggio generazionale, proteggere minorenni o soggetti fragili e gestire patrimoni complessi.
2. Qual è la differenza tra trust e fondo patrimoniale o vincolo di destinazione?
Il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) e il vincolo di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. sono istituti tipicamente italiani. Essi vincolano beni a favore della famiglia o per finalità meritevoli ma hanno durata limitata (max 90 anni) e tutelano solo da debiti non contratti per bisogni della famiglia . Il trust, invece, può essere regolato da legge straniera, offre maggiore flessibilità nella designazione dei beneficiari e nella durata, e può prevedere clausole personalizzate. Tuttavia richiede maggiore attenzione formale e potrebbe essere oggetto di contestazioni se non validamente costituito.
3. È possibile costituire un trust autodichiarato?
Sì, nel trust autodichiarato il disponente assume anche il ruolo di trustee. È uno strumento utilizzato per semplificare la gestione, ma espone al rischio di interposizione: se il disponente controlla integralmente i beni e coincide con il beneficiario, l’Amministrazione finanziaria può considerare il trust inesistente e imputare i redditi direttamente a lui . È consigliabile nominare un guardiano o un co‑trustee indipendente per ridurre il rischio.
4. Quali beni si possono conferire in trust?
Si possono conferire immobili, mobili registrati, denaro, titoli, partecipazioni societarie, opere d’arte e persino aziende. È importante descrivere dettagliatamente i beni nell’atto costitutivo e completare tutte le formalità (trascrizione degli immobili, registrazione delle quote, bonifici bancari). I beni devono essere liberi o, se gravati da ipoteche o pegni, occorre il consenso dei creditori.
5. Il trust protegge la mia casa dal pignoramento?
Se costituito regolarmente e con causa meritevole, il trust può proteggere l’immobile dal pignoramento dei creditori personali del disponente o del trustee, poiché i beni sono segregati . Tuttavia, se il trust è stato istituito in frode ai creditori (quando i debiti erano già conosciuti) o non è stato trascritto con data certa, i creditori possono agire in revocatoria o con l’art. 2929‑bis c.c. Per proteggere la casa è necessario costituire il trust prima dell’insorgere dei debiti e rispettare le formalità.
6. Quanto costa costituire un trust?
I costi variano in base al tipo di beni conferiti e alla complessità dell’atto. Occorre considerare: onorario del notaio per la stipula (se si conferiscono immobili), onorario dell’avvocato o del professionista che redige l’atto, imposta di registro fissa (200 €), imposta ipotecaria e catastale fissa per gli immobili (200 € ciascuna), eventuali tasse sui titoli. A ciò si aggiungono i compensi del trustee, che possono essere percentuali sul patrimonio o fissi annuali. Nel complesso, per un trust immobiliare semplice i costi iniziali possono variare da 3.000 a 6.000 euro, mentre per patrimoni più complessi i costi aumentano.
7. Un trust può essere revocato?
Dipende dalle previsioni dell’atto costitutivo. Il disponente può riservarsi la facoltà di revoca, ma un trust revocabile è più vulnerabile alle contestazioni dei creditori. In assenza di clausola di revoca, il trust si scioglie alla scadenza o al raggiungimento dello scopo. In ogni caso, il trust può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori tramite azione revocatoria se è stato costituito con finalità fraudolente.
8. Quali sono le responsabilità del trustee?
Il trustee ha l’obbligo di amministrare il patrimonio secondo i termini dell’atto, con la diligenza del buon padre di famiglia. Risponde verso i beneficiari per dolo e colpa; deve tenere contabilità separata, rendere conto periodicamente e non può utilizzare i beni per fini propri. In caso di violazione, i beneficiari o il guardiano possono chiedere la sua rimozione e il risarcimento.
9. Posso essere sia disponente che beneficiario del trust?
Sì, è possibile essere disponente e beneficiario; tuttavia occorre evitare conflitti di interesse. La Cassazione ha riconosciuto la validità di trust in cui il disponente è beneficiario, purché il trustee sia indipendente e vi sia causa meritevole. Se invece il disponente assume anche il ruolo di trustee e beneficiario, il trust può essere considerato interposto.
10. Il trust è opponibile ai creditori della società di cui sono socio?
Se conferisci le tue quote societarie in trust, i creditori personali non possono aggredire le quote; tuttavia i creditori sociali possono ancora far valere i loro diritti sul patrimonio della società. Inoltre, se sei amministratore o socio di maggioranza, il giudice potrebbe considerare la cessione di quote in trust come simulata. È fondamentale analizzare la situazione societaria prima del conferimento.
11. Come vengono tassati i redditi prodotti dal trust?
I redditi di un trust trasparente sono imputati ai beneficiari individuati, anche se non distribuiti, e tassati come redditi di capitale o diversi a seconda della loro natura . Per i trust opachi, i redditi sono tassati con IRES al 24 % in capo al trust. La classificazione dipende dall’atto costitutivo e dalla determinazione dei beneficiari: se non sono identificati o se il trust prevede un guardiano che possa designarli in futuro, il trust sarà opaco.
12. Il trust deve pagare l’IMU?
Sì, il trustee è soggetto passivo dell’IMU per gli immobili conferiti. Se l’immobile è dato in uso gratuito al disponente o a un beneficiario, l’agevolazione “abitazione principale” non si applica; l’IMU dovuta sarà quindi quella ordinaria. È bene valutare i costi complessivi dell’IMU prima di trasferire l’abitazione in trust.
13. Un trust estero è valido in Italia?
I trust istituiti secondo leggi straniere (es. Jersey, Guernsey, Isle of Man) sono riconosciuti in Italia se rispettano i requisiti della Convenzione de L’Aja e se non sono contrari all’ordine pubblico. Tuttavia l’opponibilità ai terzi è regolata dalla legge italiana; occorre quindi procedere alla trascrizione dei beni e alla registrazione dell’atto anche in Italia . Inoltre, ai fini fiscali, il trust può essere considerato residente se il disponente o i beneficiari sono residenti .
14. Come si difende un trust da un’azione di revocatoria?
Il trustee deve dimostrare che il trust è stato costituito quando i debiti non erano ancora sorti o che, se esistenti, erano di importo modesto rispetto al patrimonio complessivo. Deve inoltre provare la causa meritevole (es. tutela di figli disabili, pianificazione successoria) e la regolarità formale (atto notarile, trascrizione, data certa). Se il giudice accerta l’eventus damni e la consilium fraudis, dichiarerà l’inefficacia del trust nei confronti del creditore limitatamente ai beni conferiti.
15. Qual è la differenza tra trust trasparente e trust opaco?
In un trust trasparente i beneficiari sono determinati e hanno diritto a ricevere i redditi; il reddito è tassato direttamente in capo a loro. Nel trust opaco, i beneficiari non sono individuati o non hanno diritto immediato ai redditi; di conseguenza il trust è soggetto a IRES. La scelta dipende dagli scopi dell’atto; la trasparenza comporta obblighi dichiarativi per i beneficiari, mentre l’opacità centralizza la tassazione.
16. È possibile utilizzare un trust per tutelare un soggetto disabile?
Sì, il trust è spesso utilizzato per dopo di noi, assicurando assistenza a persone disabili dopo la morte dei genitori. La legge italiana prevede anche il trust solidale con benefici fiscali: gli atti di destinazione a favore di disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/1992 godono di esenzioni dall’imposta sulle donazioni. Occorre redigere l’atto con precisione, nominando un trustee affidabile e stabilendo le modalità di gestione dei fondi.
17. Un trust può essere utilizzato per evitare il pagamento delle tasse?
No. Il trust non è un modo per eludere le imposte. Le autorità fiscali controllano gli atti di trust per accertare che non siano interposti e che i redditi siano correttamente dichiarati. L’uso del trust deve avere uno scopo lecito; eventuali risparmi d’imposta derivano dal differimento della tassazione all’atto dell’attribuzione e dalle aliquote più favorevoli in base al grado di parentela, ma non comporta l’esenzione totale.
18. Cosa succede se il trustee non svolge correttamente i suoi doveri?
I beneficiari o il guardiano possono agire giudizialmente per la sostituzione del trustee, chiedere il rendiconto e il risarcimento del danno. Nei casi più gravi, possono promuovere un’azione civile per responsabilità professionale. È opportuno inserire nell’atto clausole che disciplinino la revoca e la nomina di un nuovo trustee, e scegliere persone di fiducia o società fiduciarie con comprovata esperienza.
19. Il trust può fallire o essere sottoposto a procedura concorsuale?
Il trust non è un soggetto distinto, quindi non può fallire. Tuttavia, se il trustee è un imprenditore, può fallire e i suoi creditori potranno aggredire i beni personali ma non quelli in trust. Se il disponente è imprenditore e il trust è stato costituito in fraudem creditorum, il curatore può promuovere la revocatoria per recuperare i beni. Nel Codice della crisi d’impresa, gli atti di trust sono valutati nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione, e i creditori possono contestarli per tutelare la massa fallimentare.
20. Devo dichiarare l’esistenza del trust nell’ISEE?
Sì. Ai fini dell’ISEE, i beni e i redditi in trust si considerano appartenenti al beneficiario in quanto vengono valutati nella disponibilità potenziale. Nel caso di trust opaco, i beni possono essere imputati al disponente. È quindi necessario indicare nella DSU la presenza del trust e fornire la documentazione, al fine di evitare contestazioni.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio gli effetti fiscali e patrimoniali del trust, presentiamo alcune simulazioni realistiche. Le cifre sono indicative e servono a evidenziare le differenze tra conferimento e attribuzione, nonché l’importanza delle formalità.
Simulazione 1 – Conferimento di un immobile e tassazione differita
Supponiamo che il signor Mario desideri proteggere un appartamento del valore di 300.000 euro, acquistato senza ipoteche, destinandolo alla figlia minorenne. Mario decide di costituire un trust inter vivos, nominando un trustee indipendente e un guardiano. Ecco i passaggi e le imposte applicate:
- Redazione dell’atto e conferimento dell’immobile: si stipula l’atto presso un notaio, specificando lo scopo (protezione della figlia fino ai 25 anni). L’atto viene registrato e trascritto a favore del trustee.
- Imposte di registro, ipotecaria e catastale: al conferimento, poiché non c’è arricchimento immediato, si applicano imposte fisse di 200 € ciascuna, per un totale di 600 euro .
- Nessuna imposta di donazione: grazie all’art. 4‑bis TUS, non si applica l’imposta proporzionale fino al trasferimento finale .
- Gestione del trust: il trustee gestisce l’immobile, può locarlo e reinvestire i canoni. I redditi da locazione, pari a 12.000 € annui, sono tassati come segue: essendo il trust trasparente (beneficiaria individuata), i redditi vengono imputati a Mario fino al raggiungimento della maggiore età della figlia e tassati nella sua dichiarazione dei redditi.
- Attribuzione finale: quando la figlia compie 25 anni, l’immobile viene attribuito a lei. L’imposta di successione sarà dovuta con l’aliquota del 4 % sulla base imponibile (300.000 €), con franchigia di 1 milione per figli. Poiché il valore è inferiore a 1 milione, l’imposta sarà zero. Se nel frattempo il valore dell’immobile è salito a 400.000 €, la base imponibile rimarrà 400.000 €, ma la franchigia continuerà a coprire la cifra.
Risultato: Mario ha segregato l’immobile evitando l’imposta immediata e ha garantito alla figlia la protezione del bene. I canoni di locazione sono stati tassati a Mario, ma l’imposizione sull’attribuzione è stata nulla grazie alla franchigia.
Simulazione 2 – Pignoramento inefficace contro il trust
Immaginiamo che la signora Laura abbia costituito un trust per proteggere un terreno agricolo del valore di 100.000 euro, nominando come trustee una società fiduciaria. Due anni dopo sorge un debito personale verso una banca di 50.000 euro. La banca notifica un atto di pignoramento al trust, ignorando il trustee.
- Errore del creditore: ai sensi della Cassazione 2043/2017 e 34075/2024, il trust non è soggetto giuridico; il pignoramento deve essere intestato al trustee .
- Opposizione tempestiva: il trustee, assistito dall’avv. Monardo, propone opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni. Il giudice dell’esecuzione dichiara la nullità del pignoramento e ordina la cancellazione della trascrizione.
- Reazione della banca: la banca può riproporre il pignoramento contro il trustee, ma dovrà prima contestare la validità del trust tramite revocatoria, dimostrando che l’atto è stato fatto in frode. Poiché il trust era stato costituito prima del debito e regolarmente trascritto, la revocatoria non avrà successo.
Risultato: Laura conserva la proprietà segregata del terreno; la banca dovrà cercare altri beni per soddisfare il proprio credito oppure concordare un piano di rientro.
Simulazione 3 – Trust interposto e tassazione dei redditi
Il signor Paolo costituisce un trust alle isole Cayman con se stesso come trustee e beneficiario, trasferendovi un portafoglio titoli da 500.000 euro. Paolo continua a operare sul conto e a percepire i dividendi senza formalità.
- Analisi dell’Agenzia delle Entrate: in seguito a un controllo, l’Agenzia ritiene che il trust sia interposto perché Paolo ha pieno potere sui beni e coincide con il beneficiario .
- Riassegnazione dei redditi: i redditi derivanti dai titoli (es. 20.000 € annui) vengono imputati direttamente a Paolo e tassati secondo la sua aliquota IRPEF.
- Sanzioni: l’Amministrazione irroga sanzioni per dichiarazione infedele; Paolo ricorre, ma la Cassazione (sentenza 9096/2025) conferma la posizione del Fisco .
Risultato: l’uso di un trust estero con trustee e beneficiario coincidenti è inefficace; i redditi sono tassati in Italia e il contribuente subisce sanzioni. È quindi fondamentale assicurare l’indipendenza del trustee e la reale destinazione dei beni.
Simulazione 4 – Trust e procedura di sovraindebitamento
La signora Giulia, professionista, ha debiti per 200.000 euro nei confronti di banche e fornitori. Anni prima aveva istituito un trust per i suoi figli, conferendo un immobile del valore di 150.000 euro. Ora desidera accedere alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) e teme che il trust venga aggredito.
- Verifica del trust: il trust è stato costituito cinque anni prima dell’insorgere dei debiti, con causa meritevole di assistenza ai figli e regolare trascrizione.
- Esclusione dalla massa: nella proposta di piano del consumatore, l’avv. Monardo chiede che l’immobile in trust sia escluso dalla massa attiva, in quanto non fa parte del patrimonio della debitrice.
- Opposizione dei creditori: alcuni creditori eccepiscono la frode, ma non riescono a dimostrare la consilium fraudis e l’eventus damni, poiché il valore del trust era proporzionato al patrimonio complessivo e la costituzione è anteriore ai debiti.
- Omologa del piano: il giudice omologa il piano, prevedendo il pagamento del 60 % dei debiti in dieci anni e confermando l’integrità del trust.
Risultato: Giulia ottiene l’esdebitazione parziale e protegge l’immobile destinato ai figli grazie alla corretta strutturazione del trust. L’esempio mostra come il trust possa essere compatibile con le procedure concorsuali se costituito in tempi non sospetti e con finalità meritevoli.
9. Conclusioni e call to action
L’analisi condotta dimostra che il conferimento di beni in trust è un’operazione complessa ma potenzialmente vantaggiosa per la protezione patrimoniale e la pianificazione fiscale. Le principali conclusioni sono:
- Il trust è riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione de L’Aja e alle numerose pronunce della Cassazione; tuttavia non è dotato di soggettività giuridica e la sua efficacia dipende dalla corretta costituzione e trascrizione .
- L’art. 4‑bis TUS introdotto dal D.Lgs. 139/2024 ha codificato la neutralità fiscale della dotazione: le imposte proporzionali su successioni e donazioni si applicano solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari .
- Le sentenze più recenti (Cass. 34075/2024, 2313/2024, 30343/2025) confermano che i pignoramenti contro il trust sono nulli e che i conferimenti non sono tassati .
- Il trust può essere attaccato dai creditori tramite revocatoria o art. 2929‑bis c.c. se non rispetta la data certa, se manca la causa meritevole o se è stato costituito in prossimità del sorgere dei debiti; per difendersi occorre prova documentale e assistenza legale specializzata.
- La strutturazione del trust richiede la collaborazione di professionisti (avvocati, notai, commercialisti) e la cura di adempimenti formali (atto pubblico, trascrizione, registrazione presso il registro dei titolari effettivi).
Perché un trust funzioni davvero e resista ai controlli, è fondamentale agire tempestivamente e con competenza. Solo così il conferimento di beni in trust può divenire uno strumento di salvaguardia del patrimonio, di tutela dei propri cari e di pianificazione ottimale.
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10. Approfondimenti pratici: ulteriori questioni da considerare
Nonostante le sezioni precedenti offrano un quadro completo del conferimento di beni in trust, esistono numerose questioni pratiche che emergono nella vita quotidiana e che meritano un ulteriore approfondimento. Qui di seguito esaminiamo alcune di queste problematiche e forniamo consigli utili per evitare errori e massimizzare i benefici del trust.
10.1 Trust, responsabilità penale e antiriciclaggio
Uno dei timori più diffusi fra i contribuenti riguarda l’eventuale coinvolgimento del trust in fenomeni di evasione fiscale o riciclaggio di denaro. È bene chiarire che il trust, di per sé, non è uno strumento illecito; tuttavia, l’utilizzo distorto può integrare reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele) o reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Per questo motivo, è fondamentale:
- Conservare documentazione completa: tutti i movimenti patrimoniali del trust devono essere tracciati, dalle dotazioni alle distribuzioni, passando per i proventi derivanti da investimenti. La mancanza di documentazione può essere interpretata come indice di irregolarità.
- Dichiarare i redditi correttamente: i redditi prodotti dal trust devono essere dichiarati nei termini previsti. In caso di trust trasparente, i beneficiari devono inserirli nella propria dichiarazione personale; per i trust opachi, il trustee è responsabile della dichiarazione IRES.
- Adeguata verifica del titolare effettivo: la normativa antiriciclaggio richiede che si identifichi il titolare effettivo del trust . Le banche e i professionisti devono eseguire l’adeguata verifica e segnalare eventuali operazioni sospette.
- Collaborazione con le autorità: in caso di controlli, il trustee e i professionisti devono fornire tutte le informazioni richieste. La collaborazione evita l’applicazione di sanzioni e agevola la risoluzione delle contestazioni.
La responsabilità penale per reati tributari può ricadere sul trustee se questi omette di versare le imposte dovute o dichiara il falso. Per evitare rischi penali è opportuno affidarsi a professionisti esperti e rispettare rigorosamente gli adempimenti fiscali e antiriciclaggio.
10.2 Trust e pianificazione successoria
Il trust è uno strumento versatile per la pianificazione successoria, ma occorre integrarlo con le norme del diritto ereditario italiano. Elementi da considerare:
- Legittima e riserva: in Italia la quota di legittima tutela i figli e il coniuge del defunto. Se il disponente trasferisce beni in trust privando i legittimari della loro quota, questi possono agire in riduzione dopo la morte del disponente. Pertanto, è consigliabile non conferire in trust l’intero patrimonio, ma lasciarne una parte sufficiente a soddisfare la legittima.
- Divisione ereditaria: il trust consente di differire la divisione del patrimonio fra gli eredi e di affidare la gestione a un trustee professionista. Ciò può evitare conflitti fra i coeredi e garantire una gestione unitaria, soprattutto in presenza di aziende di famiglia.
- Patti di famiglia e donazioni: il trust può convivere con i patti di famiglia (art. 768-bis c.c.) e con donazioni tradizionali. L’importante è coordinare tutti gli strumenti in un piano unitario, evitando sovrapposizioni e tenendo conto delle imposte.
10.3 Trust immobiliare e gestione del patrimonio
Chi conferisce immobili in trust deve prestare attenzione non solo alle imposte di registro e successione, ma anche alla gestione del bene. Alcuni aspetti pratici:
- Manutenzione e spese ordinarie: il trustee è responsabile della manutenzione e può utilizzare i frutti del bene (es. canoni di locazione) per coprire le spese. Occorre prevedere nell’atto chi sopporta i costi straordinari (disponente, trust, beneficiari).
- Locazione e gestione del reddito: il trustee può concedere in locazione l’immobile; tuttavia deve rispettare le norme sulla locazione e gli obblighi fiscali (cedolare secca o tassazione ordinaria). I canoni devono essere incassati sul conto del trust e contabilizzati.
- Vendita dell’immobile: se l’atto prevede la possibilità di vendere l’immobile, il trustee potrà farlo solo previa autorizzazione del guardiano o del disponente, a seconda delle clausole. La vendita potrebbe generare plusvalenze tassabili; occorre quindi pianificare la tempistica.
10.4 Trust e affidamento fiduciario
Spesso si confonde il trust con il contratto di affidamento fiduciario introdotto dalla Legge 112/2016 (cosiddetta legge “Dopo di noi”). Tale contratto consente di destinare beni in favore di persone con disabilità grave, ma differisce dal trust perché:
- Prevede la partecipazione del beneficiario o dei suoi rappresentanti alla stipula;
- Richiede la presenza di un programma individuale di assistenza;
- È disciplinato da norme italiane e offre agevolazioni fiscali particolari;
- È sottoposto alla vigilanza di un giudice tutelare.
Il trust, invece, è più flessibile e può essere utilizzato per una varietà di scopi oltre all’assistenza di persone con disabilità. Tuttavia, chi desidera tutelare un familiare disabile dovrebbe valutare entrambe le opzioni e scegliere quella più adatta, eventualmente combinandole.
10.5 Criteri per scegliere il trustee
La scelta del trustee è cruciale per il successo di un trust. Il trustee deve essere affidabile, competente e indipendente. Alcuni criteri da considerare:
- Competenze professionali: un trustee professionista (avvocato, commercialista, società fiduciaria) può garantire una gestione adeguata.
- Indipendenza: evitare soggetti che hanno conflitti di interesse con il disponente o i beneficiari; la coincidenza di ruoli aumenta il rischio di interposizione.
- Monitoraggio e rendicontazione: verificare che il trustee sia tenuto a presentare un rendiconto periodico ai beneficiari e al guardiano.
- Garanzie patrimoniali: un trustee solido può offrire maggiori garanzie ai creditori e rassicurare i beneficiari.
È possibile nominare più trustee (co-trustees) o affiancare un protector che controlli l’operato del trustee e abbia poteri di veto su determinate decisioni. Questo assetto può ridurre il rischio di abusi e aumentare la fiducia nel trust.
10.6 Trust e investimenti finanziari
Molti utilizzano il trust per gestire portafogli di titoli, partecipazioni e altri investimenti. In questo caso è importante:
- Stabilire una politica di investimento: l’atto di trust può prevedere linee guida per gli investimenti, ad esempio prediligendo asset a basso rischio per la tutela di minori o soggetti fragili.
- Diversificare: il trustee dovrebbe diversificare gli investimenti per ridurre i rischi e massimizzare i rendimenti.
- Gestire gli utili: i dividendi e le plusvalenze devono essere registrati e tassati secondo la natura del trust; se i beneficiari sono individuati, gli utili devono essere imputati a loro.
- Controllare i costi: le spese di gestione (commissioni, consulenze) devono essere proporzionate e trasparenti; un eccesso di costi può erodere il patrimonio.
10.7 Trust e responsabilità civile
Un’altra funzione del trust è proteggere i beni da responsabilità civile derivanti da attività professionali o imprenditoriali del disponente. Tuttavia, questa protezione non è assoluta. Occorre ricordare che:
- Atti anteriori: il trust non protegge da responsabilità antecedenti alla sua costituzione; se il debito nasce prima del trust, i creditori potranno agire sul patrimonio conferito tramite revocatoria o azione diretta.
- Responsabilità da reato: in presenza di comportamenti illeciti, il giudice può disapplicare la segregazione e aggredire i beni in trust.
- Garanzie a terzi: in ambito bancario e finanziario, le banche potrebbero richiedere al disponente garanzie personali anche se i beni sono in trust; ciò limita l’efficacia della segregazione.
10.8 Future prospettive normative
Il mondo del trust è in continua evoluzione. Nel 2024 il legislatore italiano ha adottato il D.Lgs. 139/2024 per armonizzare la disciplina fiscale; per il 2026 sono previste ulteriori iniziative, come l’introduzione di un registro dei trust pubblico con maggiore trasparenza e la possibilità di accesso da parte dei creditori e delle autorità. Inoltre, a livello europeo si discute l’adozione di una direttiva sulla tassazione dei trust e di altre entità fiduciari, al fine di contrastare l’evasione e l’elusione internazionale. Chi vuole costituire un trust deve quindi monitorare gli sviluppi normativi per adeguare tempestivamente la propria struttura.
10.9 Consigli finali
In conclusione, per sfruttare al meglio le potenzialità del trust occorre adottare un approccio professionale e prudente:
- Analisi personalizzata: ogni situazione patrimoniale è diversa. È fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati, come l’avv. Monardo, per una consulenza su misura.
- Trasparenza e legalità: il trust deve essere fondato su cause lecite e meritevoli, con adempimenti formali puntuali e contabilità trasparente.
- Aggiornamento continuo: la normativa e la giurisprudenza evolvono costantemente. Tenersi aggiornati consente di modificare l’atto o adottare correttivi prima che sorgano problemi.
- Integrazione con altri strumenti: il trust non esclude l’uso di altri istituti (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, fondi patrimoniali). Una strategia integrata consente di gestire al meglio il rischio e la fiscalità.
Ricordiamo che la scelta del trust deve essere ponderata: un approccio superficiale può portare a inefficacia, revoca o sanzioni. Con il supporto di professionisti competenti, invece, il trust si rivela uno strumento versatile e sicuro per la protezione del patrimonio e il benessere dei propri cari.