Introduzione
Organizzare il patrimonio familiare con una holding permette di separare la proprietà dai rischi dell’attività imprenditoriale e di pianificare il passaggio generazionale in modo efficiente. In Italia la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. è generale: chi contrae debiti risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. La crisi d’impresa, l’insolvenza o la contesa ereditaria possono mettere a rischio case, partecipazioni societarie e risparmi personali. Una corretta pianificazione patrimoniale è quindi indispensabile per imprenditori e professionisti.
In quest’ottica la holding di famiglia – una società (di solito una s.r.l. o una s.p.a.) costituita per detenere partecipazioni e asset familiari – consente di:
- Segregare i beni personali: conferendo le quote in una holding gli asset sono formalmente intestati alla società e diventano meno esposti ai creditori personali del socio/debitore.
- Facilitare il passaggio generazionale: attraverso l’istituto del patto di famiglia (artt. 768‑bis ss. c.c.) l’imprenditore può trasferire le proprie quote o l’azienda ai discendenti stabilendo compensazioni per gli altri legittimari e ottenendo vantaggi fiscali.
- Pianificare la successione: la holding può essere abbinata a un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) o a un trust per vincolare determinati beni alle esigenze familiari, pur restando esposti alla revocatoria se costituiti in frode. La Cassazione ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale è atto gratuito e può essere revocato ex art. 2901 c.c. se pregiudica i creditori .
- Ottimizzare la fiscalità: il regime PEX (art. 87 TUIR), l’esenzione da imposizione sulle plusvalenze e la possibilità di distribuire utili in modo flessibile consentono di gestire in maniera efficiente la ricchezza familiare.
Il tema della holding di famiglia è ancora poco conosciuto dai contribuenti e presenta insidie: trasferimenti improvvisati di asset possono essere revocati o qualificati come simulazioni; confondere la holding con la supersocietà di fatto può esporre tutti i soci a fallimento; trascurare l’onere della prova dell’insolvenza e la posizione dei creditori può invalidare le protezioni. Per questo motivo è essenziale affidarsi a professionisti con esperienza multidisciplinare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario, societario e tributario. È fiduciario di un Organismo di composizione della crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con la sua squadra fornisce:
- analisi preventive degli atti (cartelle, ipoteche, pignoramenti, fideiussioni);
- ricorsi contro accertamenti e misure cautelari;
- sospensioni e trattative stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate e con le banche;
- elaborazione di piani di rientro, piani del consumatore e soluzioni giudiziali/stragiudiziali.
Se vuoi proteggere la tua impresa e i beni della tua famiglia, contatta subito l’Avv. Monardo. Un intervento tempestivo può fare la differenza tra perdere il patrimonio e salvarlo con soluzioni legali appropriate.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Costituzione della holding familiare
Una holding è una società costituita con lo scopo di detenere partecipazioni e asset. In ambito familiare l’imprenditore conferisce nella holding quote di altre società, immobili o beni mobili. Non esiste una disciplina speciale, ma occorre applicare le norme generali sulla costituzione di società di capitali (artt. 2325 ss. c.c. per la s.p.a., artt. 2462 ss. c.c. per la s.r.l.) e del codice civile sulle società controllate e collegate.
Art. 2359 c.c. stabilisce quando una società è considerata “controllata” o “collegata”:
- È controllata la società nella quale un’altra società possiede la maggioranza dei voti nell’assemblea oppure dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o esercita un influsso dominante in virtù di rapporti contrattuali .
- È collegata la società nella quale un’altra società esercita un’influenza notevole; tale influenza si presume quando almeno un quinto (un decimo per le società quotate) dei voti può essere esercitato in assemblea .
Queste definizioni sono rilevanti per individuare il perimetro del gruppo e le responsabilità ex art. 2497 c.c. (direzione e coordinamento). La società capogruppo può essere ritenuta responsabile dei danni causati alle società controllate quando impone scelte pregiudizievoli per il solo interesse del gruppo.
1.2 Patti di famiglia
Il patto di famiglia è disciplinato dagli articoli 768‑bis ss. c.c. (introdotti dalla L. 55/2006). L’art. 768‑bis definisce il patto come il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più discendenti . Il patto è un atto inter vivos, di natura gratuita e reale, che deroga al divieto di patti successori. La normativa prevede che:
- Devono intervenire nel contratto tutti i legittimari (coniuge, figli, eventuali ascendenti); i non assegnatari ricevono liquidazione in denaro o altri beni (art. 768‑quater c.c.).
- Il trasferimento è immediato e i beni assegnati non rientrano nell’asse ereditario.
- L’atto è revocabile solo per mutuo consenso o gravi inadempimenti, salvo eccezioni.
Per favorire il passaggio generazionale, il D.Lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni) prevede un’agevolazione: l’art. 3, comma 4‑ter, esenta dall’imposta i trasferimenti di aziende o partecipazioni se agli eredi o legatari è conferita o integrata una posizione di controllo e se si impegnano a proseguire l’attività per almeno cinque anni. La Corte di Cassazione (Sez. V, 9 luglio 2024, n. 18732) ha chiarito che l’esenzione si applica anche quando le quote sono in comunione e non vi è perfetta corrispondenza soggettiva tra eredi e titolari; ciò che conta è che il trasferimento consenta ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo e che essi proseguano l’attività .
La revocabilità del patto è un aspetto delicato. La Cassazione (ord. 22 aprile 2025, n. 10536) ha ribadito che il patto di famiglia è un atto a titolo gratuito e, quindi, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. se ricorrono i presupposti dell’eventus damni e del consilium/scientia fraudis. Tuttavia, quando il patto fa parte di un atto complesso e inscindibile (es. due patti stipulati insieme), non è possibile revocare solo una parte: la revocatoria parziale richiede la prova della scindibilità .
1.3 Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167–171 c.c. e consente di destinare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli) a soddisfare esclusivamente i bisogni della famiglia. Può essere costituito dai coniugi o da un terzo mediante atto pubblico; i beni vengono vincolati e iscritti, e sono impignorabili dai creditori per debiti estranei ai bisogni familiari . Tuttavia:
- L’atto costitutivo del fondo è gratuito; la Cassazione lo considera soggetto ad azione revocatoria ordinaria se pregiudica i creditori .
- L’esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Ma spetta al debitore provare l’estraneità del debito e la conoscenza da parte del creditore. La Cassazione (ord. 24 ottobre 2024, n. 26496) ha precisato che la natura del debito (ad esempio, fiscale) non esclude di per sé la relazione con i bisogni familiari; l’onere probatorio grava sul debitore .
- Una recente ordinanza (Cass. 10 ottobre 2025, n. 27178) ha ribadito che il creditore può sempre esercitare la revocatoria contro l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, poiché quest’ultimo riduce la garanzia generale e rende i beni aggredibili solo a determinate condizioni. L’atto resta valido inter partes, ma diventa inopponibile al creditore vittorioso .
1.4 Azione revocatoria
L’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) consente al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti del debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale. I presupposti sono:
- esistenza di un credito (anche futuro ma non eventuale);
- eventus damni: l’atto deve arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
- consilium fraudis (per gli atti a titolo gratuito basta la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore; per gli atti onerosi occorre la partecipazione del terzo o la conoscenza del pregiudizio).
La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 gennaio 2025, n. 1898) ha affrontato l’elemento soggettivo della revocatoria. Secondo la massima, quando l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, non basta la mera conoscenza del pregiudizio (dolo generico); è necessario che l’atto sia compiuto in vista dell’obbligazione per pregiudicare i creditori (dolo specifico) e che, trattandosi di atto oneroso, anche il terzo sia a conoscenza dello scopo . Questa pronuncia rafforza la tutela dell’imprenditore che compie atti prima di contrarre debiti, ma non lo esonera se agisce con consapevolezza fraudolenta.
1.5 Supersocietà di fatto e holding di fatto
Le controversie sulle “supersocietà di fatto” e sulle “holding di fatto” interessano la pianificazione patrimoniale perché l’esistenza di un gruppo di società informalmente gestite in modo unitario può estendere la responsabilità dei soci e portare al fallimento di tutte. La Corte d’Appello di L’Aquila (sent. 22 ottobre 2025) ha chiarito i criteri per distinguere tali figure:
- Si ha supersocietà di fatto quando vi sono elementi quali omogeneità delle denominazioni sociali, commistione delle compagini, sedi operative comuni, utilizzo condiviso di strutture, modulistica e segni distintivi. La separazione contabile e l’autonomia formale dei bilanci non sono sufficienti, se la gestione è unitaria .
- La holding di fatto presuppone la presenza di una società capogruppo che coordina le controllate nell’interesse proprio, in violazione dell’autonomia delle stesse. Nel caso deciso dalla Corte, non è stata riscontrata una holding di fatto perché mancava una società sovraordinata; invece è stata rilevata un’unica realtà sociale con gestione unitaria .
- Ai fini della dichiarazione di insolvenza della supersocietà è necessario accertare l’insolvenza della società stessa (non basta l’insolvenza di uno dei soci) .
1.6 Trust e intestazioni fiduciarie
Il trust è uno strumento di origine anglosassone utilizzato per segregare beni. La legge italiana non lo disciplina ma riconosce i trust interni con la Convenzione dell’Aja del 1985 (resa esecutiva con L. 364/1989). In una decisione del 2020, la Cassazione ha affermato che il trust non ha personalità giuridica e che, in un’azione revocatoria, è necessario citare il trustee perché è il titolare formale dei beni; i beneficiari sono litisconsorti solo se il trust è oneroso .
L’intestazione fiduciaria (art. 17 L. 1966/1939 e art. 2467 c.c. per la s.r.l.) consente al fiduciante di trasferire formalmente un bene al fiduciario che lo gestirà nell’interesse del fiduciante. Anche l’intestazione fiduciaria è soggetta a revocatoria se utilizzata in frode.
1.7 Altri strumenti di tutela
- Polizze vita: l’art. 1923 c.c. stabilisce che i diritti derivanti da assicurazioni sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili; la Cassazione ha confermato che, in caso di fallimento del contraente, il contratto di assicurazione non può essere sciolto e la somma spetta ai beneficiari, con l’unico rimedio per i creditori rappresentato dalla revocatoria delle somme versate .
- Separazione dei beni coniugali e fondo patrimoniale: permettono di limitare l’aggressione dei creditori al patrimonio familiare, ma non proteggono in caso di debiti contratti per bisogni della famiglia o atti in frode.
- Accordi di ristrutturazione e piano di risanamento: il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza) e il D.L. 118/2021 hanno introdotto strumenti per negoziare con i creditori e salvaguardare l’impresa. Il D.L. 118/2021 ha creato la procedura di composizione negoziata assistita da un esperto nominato via piattaforma telematica . La definizione agevolata dei debiti (“rottamazione-quater”) introdotta dalla L. 197/2022 consente di estinguere i processi tributari sospendendo gli atti esecutivi una volta avviata la procedura .
2. Costituire una holding di famiglia: procedura passo‑passo
- Analisi preliminare. Valutare il patrimonio da proteggere (immobili, quote societarie, partecipazioni in società di persone), i debiti esistenti e la situazione fiscale. È essenziale evitare la costituzione della holding in prossimità di insolvenza o in presenza di azioni esecutive, altrimenti l’operazione può essere revocata.
- Scelta della forma societaria. La società a responsabilità limitata (s.r.l.) offre flessibilità nella gestione e nella distribuzione di utili. La società per azioni (s.p.a.) è preferibile se gli asset sono rilevanti o se si intende aprire a terzi. La s.r.l. consente l’adozione di quote con diritti diversi e agevola la stipula di patti parasociali.
- Conferimento dei beni. I soci conferiscono alla holding le partecipazioni e i beni. Il conferimento può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; quando riguarda beni immobili o aziende è necessaria la forma pubblica. Il valore dei beni deve essere determinato tramite perizia. Per le partecipazioni, le plusvalenze sono esenti in capo alla holding grazie al regime PEX (art. 87 TUIR) se possiede i requisiti di partecipazione qualificata.
- Patti parasociali e governance. Predisporre un pactum familiae interno (diverso dal patto di famiglia) per regolare la gestione della holding: clausole di prelazione o gradimento sulle cessioni di quote, meccanismi di voto plurimo per garantire la continuità gestionale, patti di sindacato tra i discendenti. A livello codicistico, occorre rispettare il divieto di pacto leonino (art. 2265 c.c.).
- Passaggio generazionale. Se si desidera trasferire il controllo ai figli, è possibile stipulare un patto di famiglia conferendo le quote della holding. Occorre coinvolgere tutti i legittimari e disciplinare le compensazioni. Le quote conferite restano esenti da imposta di donazione se si rispettano i requisiti dell’art. 3, comma 4‑ter, D.Lgs. 346/1990 e se gli aventi causa si impegnano a proseguire l’attività per almeno cinque anni .
- Gestione fiscale e bilancio. La holding beneficerà della detassazione dei dividendi (95 % esenti per le società di capitali) e della disciplina delle società di comodo; è necessario prestare attenzione alla normativa antielusiva (art. 10‑bis L. 212/2000) per evitare contestazioni di abuso del diritto. In presenza di conferimenti immobiliare, l’imposta di registro varia (4 % per conferimenti immobiliari in società di capitali, esenzione per conferimenti in società semplici).
- Contratti di finanziamento. La holding può finanziare o essere finanziata dalle società operative tramite prestiti infragruppo. È fondamentale rispettare le norme sulla thin capitalization e l’art. 2467 c.c. (postergazione dei finanziamenti dei soci) per evitare che i creditori facciano valere la restituzione in via concorsuale.
3. Difese e strategie legali
3.1 Prevenzione della revocatoria
Per evitare che i conferimenti di beni alla holding siano impugnati:
- Tempestività: effettuare i conferimenti in periodi di stabilità patrimoniale, non quando vi sono azioni esecutive imminenti. La revocatoria può essere proposta entro cinque anni dall’atto.
- Valore congruo: dimostrare che il conferimento è avvenuto a valore reale (in caso di atto oneroso) e che la holding ha corrisposto un prezzo o attribuito quote di pari valore; ciò riduce il rischio di considerare l’atto gratuito.
- Business plan e scopo lecito: predisporre documentazione che dimostri la finalità economica dell’operazione (es. ristrutturazione societaria, efficientamento fiscale, passaggio generazionale).
- Prova della solvibilità: mantenere nel patrimonio personale beni e liquidità sufficienti a soddisfare i creditori, così da escludere l’eventus damni.
3.2 Opposizione agli atti esecutivi
Quando l’imprenditore subisce un pignoramento o un’ipoteca:
- Verificare la notifica e i termini. Per le cartelle di pagamento, il termine per proporre ricorso alla Commissione tributaria è di 60 giorni; per l’opposizione agli atti esecutivi (pignoramenti, fermi) il termine è di 20 giorni. È possibile chiedere la sospensione cautelare.
- Eccepire l’inesistenza del credito o la decadenza (es. mancanza di avviso di accertamento).
- Invocare il vincolo del fondo patrimoniale: se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole, l’azione esecutiva non può proseguire ; occorre provare l’estraneità e la scientia damni.
- Azionare la definizione agevolata: in caso di debiti fiscali, la richiesta di rottamazione quater sospende il processo; la Cassazione ha riconosciuto che il contribuente non deve saldare l’intero debito per vedere dichiarato estinto il giudizio .
- Concordare piani di rientro o ristrutturazione con i creditori, eventualmente tramite la composizione negoziata (art. 12 D.L. 118/2021) .
3.3 Protezione attraverso trust o fondo patrimoniale
- Trust: per essere efficace deve essere istituito con atto pubblico anteriore alle difficoltà finanziarie. Il trustee deve essere indipendente e gestire i beni nell’interesse dei beneficiari; i beni possono restare segregati a condizione che il trust non sia simulato e che sia previsto un programma gestionale. In revocatoria, il trustee è sempre litisconsorte necessario .
- Fondo patrimoniale: può proteggere la casa familiare e altri beni, ma i creditori possono agire in revocatoria se il fondo pregiudica la garanzia generale . È più sicuro quando costituito all’inizio del matrimonio e con beni donati da terzi.
3.4 Gestione della responsabilità nella holding
Il socio o amministratore di una holding può essere esposto a responsabilità se:
- Viola l’interesse delle controllate: l’art. 2497 c.c. stabilisce che la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento risponde nei confronti dei soci e dei creditori delle società eterodirette per i danni arrecati, salvo che siano integralmente eliminati mediante modifica o revoca dell’atto. Occorre quindi adottare delibere informate e rispettare l’interesse delle controllate.
- Confonde patrimoni e gestioni: la commistione di conti correnti, l’utilizzo indistinto di marchi e strutture può far presumere una supersocietà di fatto e portare alla dichiarazione di insolvenza con responsabilità illimitata dei soci .
- Garantisce debiti con fideiussioni: firmare garanzie personali elimina il beneficio della responsabilità limitata. È possibile chiedere la revoca delle fideiussioni nulle (es. schema ABI) e la rideterminazione del debito.
4. Strumenti alternativi e procedure di composizione
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (“rottamazione quater”). L’ordinanza della Cassazione n. 24428/2024 ha chiarito che, una volta presentata la dichiarazione di voler aderire, il contribuente non deve depositare il versamento integrale del debito; il giudizio si estingue quando è perfezionata la procedura amministrativa e sono stati versati gli importi indicati nelle rate .
4.2 Composizione negoziata e strumenti del Codice della crisi
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha modificato profondamente la disciplina concorsuale, privilegiando la prevenzione e la ristrutturazione. Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata: l’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto che, tramite una piattaforma telematica nazionale, assiste nella negoziazione con creditori e istituti finanziari . La procedura consente di:
- ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive);
- proporre accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII);
- accedere, se necessario, al concordato semplificato (art. 25‑quinquies) o al concordato minore (per imprenditori minori).
Altri strumenti sono il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi previsti dalla L. 3/2012 per i debitori civili e i professionisti. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i clienti nella predisposizione di queste procedure.
4.3 Accordi con i creditori e saldo e stralcio
Prima di arrivare alla composizione giudiziale, è consigliabile tentare soluzioni stragiudiziali:
- Saldo e stralcio: accordo con i creditori per pagare una somma inferiore a quella dovuta. È utile quando i debiti sono concentrati su pochi creditori e il debitore dispone di risorse immediate.
- Dilazione del debito: l’Agenzia delle Entrate Riscossione concede piani di dilazione fino a 10 anni. Il piano deve essere sostenibile e può includere la garanzia di fideiussioni.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Costituzione tardiva della holding: conferire i beni quando i problemi sono già emersi espone all’azione revocatoria. È opportuno pianificare per tempo.
- Assenza di documentazione: mancanza di perizie e piani giustificativi fa presumere l’intento fraudolento. Tenere traccia delle motivazioni economiche dell’operazione.
- Confusione tra patrimonio personale e societario: utilizzare i beni conferiti alla holding per fini personali compromette la separazione patrimoniale e può far emergere una supersocietà di fatto .
- Trascurare i legittimari: nel patto di famiglia tutti i legittimari devono partecipare; omissioni determinano la nullità dell’atto.
- Credere che il patto di famiglia sia inattaccabile: la Cassazione ha ribadito che è un atto gratuito soggetto a revocatoria; inoltre, se inserito in un atto complesso non si può revocare parzialmente .
6. Tabelle riepilogative
6.1 Strumenti di protezione
| Strumento | Caratteristiche principali | Limiti/criticità |
|---|---|---|
| Holding di famiglia | Società di capitali (s.r.l./s.p.a.) che detiene partecipazioni e asset. Permette di separare proprietà e controllo. Favorisce la governance e la fiscalità (PEX). | Conferimenti soggetti a revocatoria se fatti in frode. Necessaria pianificazione anticipata e gestione professionale. |
| Patto di famiglia | Contratto con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le quote a uno o più discendenti, liquidando gli altri legittimari . Agevolazioni fiscali se trasferisce il controllo e i beneficiari si impegnano a proseguire l’attività . | È atto gratuito; soggetto a revocatoria ordinaria. Non è revocabile parzialmente se inserito in un atto complesso . |
| Fondo patrimoniale | Vincola beni per soddisfare i bisogni della famiglia . Protegge dall’esecuzione per debiti estranei ai bisogni familiari. | Atto gratuito; revocabile se pregiudica i creditori . Il debitore deve provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari . |
| Trust interno | Segregazione dei beni affidati a un trustee; il trust non è persona giuridica . | Revocabile se simulato; trustee litisconsorte necessario nelle azioni revocatorie . |
| Polizze vita | Capitali non pignorabili né sequestrabili (art. 1923 c.c.) e non fallibili . | Premi versati possono essere revocati se pagati in frode ai creditori. |
6.2 Presupposti per l’azione revocatoria ordinaria
| Presupposto | Descrizione |
|---|---|
| Credito | Deve esistere un credito certo, liquido ed esigibile al momento dell’atto o insorgere successivamente ma non essere meramente eventuale. |
| Eventus damni | L’atto deve arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore diminuendo la garanzia patrimoniale. Nel caso del fondo patrimoniale, il conferimento riduce la garanzia generale . |
| Consilium fraudis / scientia damni | Per gli atti gratuiti basta che il debitore conosca il pregiudizio; per gli atti onerosi è richiesto anche che il terzo ne sia consapevole (scientia damni). Le Sezioni Unite richiedono dolo specifico per gli atti anteriori al sorgere del credito . |
| Termine | L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Qual è la differenza tra holding di famiglia e supersocietà di fatto?
La holding è una società legittima che detiene partecipazioni; la supersocietà di fatto si realizza quando più società apparentemente autonome operano come un’unica impresa, con commistione di organi, sedi e attività. La Corte d’Appello di L’Aquila ha precisato che la supersocietà si riconosce da elementi materiali come l’omogeneità di denominazioni, strutture e marchi . Una holding di fatto, invece, presuppone la direzione unitaria da parte di una società capogruppo; se manca questa figura, si configura una supersocietà e i soci rispondono illimitatamente .
2. Posso proteggere la casa con la holding?
Puoi conferire l’immobile alla holding, ma se tale conferimento avviene per evitare l’azione dei creditori può essere revocato. È più sicuro costituire un fondo patrimoniale o stipulare un mutuo ipotecario per creare una garanzia reale a favore di un creditore scelto.
3. Il patto di famiglia è sempre esente da imposte?
No. L’esenzione da imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 4‑ter, D.Lgs. 346/1990 si applica solo quando il trasferimento consente ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo e se si impegnano a proseguire l’attività per almeno cinque anni . In caso contrario si applicano le aliquote ordinarie.
4. È vero che il patto di famiglia non può essere impugnato?
No. La Cassazione ha stabilito che il patto di famiglia è un atto gratuito e può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. se sussistono i presupposti . Tuttavia, se il patto è parte di un atto complesso non è possibile revocare solo una parte, a meno che non si dimostri la scindibilità.
5. Quanto tempo ho per impugnare un atto in revocatoria?
Cinque anni dalla data dell’atto, secondo l’art. 2903 c.c. Se si tratta di revocatoria fallimentare i termini sono più brevi (un anno o sei mesi). Dopo questi termini l’atto diventa definitivamente opponibile.
6. La holding mi permette di evitare le imposte sulla plusvalenza?
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni possono beneficiare del regime PEX (participation exemption) che esenta il 95 % della plusvalenza realizzata dalla holding se sono soddisfatti determinati requisiti (possedere la partecipazione da almeno 12 mesi, iscrizione in bilancio, residenza della partecipata in Paesi non black‑list, esercizio d’impresa). È comunque consigliabile una consulenza fiscale.
7. È possibile costituire una holding all’estero per proteggere i beni?
L’utilizzo di holding estere in giurisdizioni con fiscalità vantaggiosa è possibile ma rischioso: l’Agenzia delle Entrate può contestare l’interposizione fittizia e applicare la normativa CFC (Controlled Foreign Companies). Inoltre, l’atto può essere revocato se compiuto in frode ai creditori.
8. La holding può emettere strumenti finanziari partecipativi?
Sì. La s.r.l. può emettere strumenti finanziari disciplinati dall’art. 2479‑bis c.c. per reperire capitali da investitori senza cedere il controllo. Tuttavia, se gli strumenti attribuiscono diritti patrimoniali preferenziali, occorre attenzione alla normativa civilistica e fiscale.
9. Quali garanzie posso dare ai creditori per evitare l’esecuzione?
Si possono concedere ipoteche o pegni su determinati beni per ottenere dilazioni. L’esistenza di garanzie reali riduce l’interesse del creditore ad attaccare altri beni. Anche il ricorso alla composizione negoziata permette di ottenere misure protettive.
10. Il trust è sempre opponibile ai creditori?
No. Il trust può essere dichiarato inefficace in revocatoria se costituito in frode ai creditori o se non è dotato di una concreta attività gestionale. Inoltre, il trustee è parte necessaria nel giudizio di revocatoria .
11. La separazione dei beni tra coniugi tutela i beni dal fisco?
La separazione dei beni rende ciascun coniuge proprietario esclusivo dei beni acquisiti dopo la separazione. Tuttavia, le imposte e i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni familiari possono comunque riguardare entrambi. Inoltre, eventuali atti di conferimento alla holding restano revocabili.
12. È possibile trasferire alla holding un bene gravato da ipoteca?
Sì, ma l’ipoteca segue il bene. Il creditore ipotecario mantiene il diritto di escutere il bene conferito. La revocatoria può essere proposta solo per la parte non coperta dall’ipoteca .
13. Come funziona il piano del consumatore?
Il piano del consumatore, previsto dalla L. 3/2012, consente a persone fisiche sovraindebitate (non imprenditori) di proporre un piano di rientro ai creditori con durata massima di 5 anni. Il giudice può omologarlo anche senza l’accordo dei creditori se sono rispettati determinati requisiti. L’Avv. Monardo assiste nella predisposizione del piano.
14. Cosa succede se la holding fallisce?
La holding è soggetta alle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale o concordato). I soci rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto, salvo responsabilità per mala gestio o finanziamenti postergati. Le partecipazioni nelle società operative possono essere vendute per soddisfare i creditori della holding.
15. Posso sciogliere il fondo patrimoniale o il patto di famiglia?
Il fondo patrimoniale può essere sciolto per volontà concorde dei coniugi o per cause previste (divorzio). Il patto di famiglia può essere sciolto per mutuo consenso tra le parti o per inadempimento degli obblighi compensativi. In entrambi i casi la revoca non produce effetti retroattivi rispetto ai creditori già tutelati.
8. Simulazioni e casi pratici
8.1 Conferimento di immobili nella holding
Scenario: l’imprenditore Tizio possiede una ditta individuale con un capannone del valore di 1 milione di euro e teme il pignoramento per debiti commerciali di 300 000 €. Decide di costituire una s.r.l. holding di cui è socio unico e conferisce l’immobile.
Analisi: il conferimento avviene a titolo oneroso perché Tizio riceve quote della holding di pari valore; l’atto è trascritto nei registri immobiliari e soggetto a imposta di registro proporzionale. Per evitare l’azione revocatoria deve dimostrare di essere ancora solvibile dopo il conferimento (ad esempio con altri beni o con l’indennizzo della cessione) e che il conferimento serve a riorganizzare l’attività. Se, invece, Tizio conferisce l’immobile poco prima di una condanna al pagamento, il creditore potrà proporre la revocatoria; in giudizio, Tizio dovrebbe provare che l’atto non ha pregiudicato la sua garanzia patrimoniale.
8.2 Patto di famiglia e creditori
Scenario: l’imprenditore Caio, titolare del 100 % di una s.r.l. con valore di 5 milioni di euro, stipula un patto di famiglia con due figli: assegna il 70 % delle quote al figlio maggiore e il 30 % al figlio minore; la moglie e un terzo figlio ricevono un immobile come liquidazione. Tre anni dopo un creditore pretende il pagamento di un debito preesistente di 500 000 € e propone l’azione revocatoria.
Analisi: il patto è un atto a titolo gratuito e può essere revocato se sussiste l’eventus damni e Caio era consapevole del pregiudizio. La Cassazione ha stabilito che l’atto non si può revocare parzialmente se è parte di una fattispecie complessa ; il creditore dovrebbe quindi dimostrare la scindibilità per colpire solo la quota assegnata a un figlio. Se Caio dimostra di avere altri beni sufficienti a soddisfare il debito o che il patto mirava a garantire la continuazione dell’azienda (beneficio per i creditori), la revocatoria potrebbe essere respinta.
8.3 Fondo patrimoniale e revocatoria
Scenario: Sempronio e sua moglie costituiscono un fondo patrimoniale sulla loro casa di valore 400 000 €. Due anni dopo, Sempronio contrarrà un debito fiscale di 80 000 €, ma i coniugi non pagano le imposte. L’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca e agisce in revocatoria.
Analisi: secondo la Cassazione il fondo patrimoniale è revocabile poiché è un atto gratuito che riduce la garanzia patrimoniale . Il debitore potrebbe eccepire che il debito fiscale è estraneo ai bisogni familiari e che l’Agenzia ne era consapevole, ma deve provare entrambi gli elementi . In mancanza di prova, la revocatoria è accolta e l’ipoteca può essere eseguita.
Conclusione
La holding di famiglia rappresenta uno strumento versatile per proteggere beni, favorire il passaggio generazionale e ottimizzare la fiscalità. Tuttavia, non è una “cassaforte” inviolabile: i conferimenti sono soggetti ad azione revocatoria se effettuati in pregiudizio dei creditori; il patto di famiglia rimane revocabile come qualsiasi atto gratuito e non può essere scisso se inserito in un contratto complesso ; il fondo patrimoniale riduce la garanzia patrimoniale generale ed è revocabile . Le Sezioni Unite hanno poi ribadito che per gli atti anteriori al sorgere del credito serve il dolo specifico per la revocatoria .
Per utilizzare efficacemente la holding occorre pianificare con anticipo, tenere contabilità separate, giustificare economicamente i conferimenti, coinvolgere tutti i legittimari nei patti di famiglia e monitorare i rapporti con i creditori. Le procedure di composizione della crisi (rottamazione, composizione negoziata, piani del consumatore) offrono ulteriori strumenti per ristrutturare i debiti senza compromettere il patrimonio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad assisterti in tutte le fasi: costituzione della holding, predisposizione di patti di famiglia, difesa contro azioni esecutive e revocatorie, accesso alle procedure di sovraindebitamento e negoziazione dei debiti. Grazie all’esperienza nel diritto bancario, societario e tributario e all’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi, l’Avv. Monardo offre soluzioni rapide e concrete.
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