Introduzione
La protezione del patrimonio familiare o aziendale attraverso strutture giuridiche complesse come il trust estero rappresenta una strategia adottata da molti imprenditori, professionisti e risparmiatori per garantire la continuità dei beni e preservare ricchezze da eventi imprevisti. Tuttavia, in Italia non esiste una disciplina organica del trust: l’unico riferimento normativo è la Convenzione dell’Aia del 1985 ratificata con la legge n. 364/1989 , mentre poche disposizioni sparse (ad esempio l’art. 73 del TUIR e la legge 112/2016 “Dopo di Noi”) richiamano espressamente l’istituto. In assenza di una legge interna, il trust si innesta nel nostro sistema come figura di diritto straniero riconosciuta ai sensi delle norme di diritto internazionale privato; la sua valenza nella tutela del patrimonio deve quindi confrontarsi con i principi inderogabili dell’ordinamento italiano, come la responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.) e le norme fiscali e antielusive.
Per il contribuente o debitore che valuta di costituire un trust all’estero al fine di segregare i beni e proteggerli da future pretese creditorie, è essenziale conoscere vantaggi e rischi. Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale confermano da un lato la legittimità della segregazione patrimoniale, dall’altro ricordano che i trust possono essere disconosciuti o ritenuti fittizi se utilizzati in maniera abusiva. La Cassazione a Sezioni Unite n. 26471/2025 ha ribadito che la clausola di proroga della giurisdizione a favore di un giudice straniero inserita nell’atto istitutivo del trust non vincola i creditori: essi possono agire in Italia e far valere i propri diritti poiché l’art. 15 della Convenzione dell’Aia consente l’applicazione delle norme imperative del foro . A ciò si aggiunge la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di qualificare i trust in base alla loro sostanza economica (ad esempio distinguendo tra trust “opaco” e “trasparente”) e di imputare i redditi al beneficiario reale ai sensi dell’art. 37 del DPR 600/1973 .
Oltre al profilo fiscale, occorre ricordare che la costituzione di un trust non impedisce automaticamente l’azione dei creditori: l’atto può essere revocato se lede i diritti dei terzi (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.) , oppure dichiarato simulato se il disponente mantiene pieno controllo sui beni. Le pronunce più recenti (2023–2025) hanno precisato i criteri con cui giudicare la validità di tali trust: il trust autodichiarato non genera un arricchimento reale e non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni ; i trust familiari costituiscono atti gratuiti e sono facilmente revocabili ; un trust con effetti post mortem non pregiudica i diritti dei legittimari, che possono esercitare l’azione di riduzione . Allo stesso tempo, la Corte ha chiarito che i trasferimenti in trust non sono tassati fino alla distribuzione ai beneficiari , ma i trust collocati in paesi a fiscalità privilegiata sono considerati residenti in Italia se il disponente o i beneficiari sono italiani .
La complessità di questo quadro impone di rivolgersi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzato in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. In qualità di Esperto negoziatore della crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo assiste i clienti nell’analisi degli atti costitutivi di trust, nella predisposizione di ricorsi o istanze di sospensione, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e nel piano di rientro del debito. Il team segue procedure giudiziali (opposizioni e ricorsi) e stragiudiziali (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, rottamazioni e definizioni agevolate). Grazie all’esperienza maturata nelle corti di merito e di legittimità, è in grado di valutare la convenienza reale di un trust estero e di proporre soluzioni alternative per proteggere il patrimonio senza incorrere in violazioni fiscali o in cause di annullamento.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La disciplina giuridica del trust in Italia
- Assenza di una legge interna sul trust – L’Italia non dispone di una disciplina organica del trust: l’unica fonte normativa è la Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989 n. 364. La Convenzione consente di riconoscere l’esistenza di un trust istituito all’estero e di applicare al rapporto la legge scelta dal disponente, ma prevede che le norme imperative del foro prevalgano sull’autonomia delle parti (art. 15). La dottrina notarile evidenzia che nel nostro ordinamento il trust è considerato un istituto di origine straniera introdotto tramite rinvio alle norme di diritto internazionale, tant’è che la legge italiana lo menziona solo incidentalmente nell’art. 73 del TUIR e nella legge 112/2016 .
- Art. 73 TUIR (DPR 917/1986) – Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che i trust siano soggetti passivi dell’IRES e distingue tra trust residenti e non residenti. Quando i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati direttamente ai beneficiari in proporzione alle quote . Inoltre, il comma 3 stabilisce una presunzione di residenza in Italia per i trust costituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, qualora il disponente e almeno un beneficiario siano residenti in Italia . Questa regola anti-elusiva consente di tassare in Italia trust che, seppur formalmente esteri, hanno legami sostanziali con il nostro paese.
- Art. 2901 c.c. (Azione revocatoria) – In base all’art. 2901, il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore che pregiudicano le sue ragioni, se sussistono l’elemento oggettivo del pregiudizio e l’elemento soggettivo della consapevolezza del danno. Per gli atti a titolo gratuito, come i trust di famiglia, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del pregiudizio . Ciò rende i trust particolarmente vulnerabili alle revocatorie quando non vi sia un corrispettivo.
- Art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale) – Questo articolo sancisce il principio secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La segregazione patrimoniale derivante dal trust si presenta quindi come una deroga a tale principio, ammessa solo se non in contrasto con norme imperative o con i diritti dei terzi creditori. Le sentenze della Cassazione sottolineano che la segregazione del trust è un’eccezione ammessa dalla Convenzione e dalla prassi, ma non è assoluta: i creditori possono agire sui beni se dimostrano l’abuso dello strumento .
- Legge 112/2016 (“Dopo di Noi”) – Questa legge disciplina i trust istituiti a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. L’art. 6 prevede la possibilità di istituire un trust finalizzato a garantire assistenza e cura al beneficiario disabile. Gli assets trasferiti sono segregati e amministrati da un trustee, mentre un guardiano controlla l’operato del trustee. La norma assicura che i beni destinati a tale trust non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del trustee .
- Legge 3/2012 (Crisi da Sovraindebitamento) – Questa legge introduce procedure concorsuali per i soggetti “non fallibili” (consumatori, professionisti, imprenditori minori). Tra le procedure vi sono il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata del patrimonio. La legge prevede la nomina di un gestore della crisi e l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), istituito presso le Camere di commercio o gli ordini professionali, che assiste il debitore nella presentazione del piano e nella trattativa con i creditori. L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi da sovraindebitamento, supporta i clienti in tali procedure.
- D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Il decreto introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura stragiudiziale che permette all’imprenditore in crisi di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore. L’art. 10 del D.L. consente al debitore di chiedere misure protettive contro le azioni esecutive e cautelari durante le trattative, mentre l’art. 16 disciplina il compenso dell’esperto. Essendo esperto negoziatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia, l’Avv. Monardo può assistere imprenditori in crisi anche quando il trust è parte della struttura patrimoniale.
Sentenze rilevanti
La giurisprudenza degli ultimi anni ha affinato i limiti del trust come strumento di protezione patrimoniale. Si riportano di seguito le decisioni più significative, con la data (aggiornata al dicembre 2025) e i principi affermati:
- Cassazione, Sezioni Unite n. 26471 del 22 novembre 2025 – Ha stabilito che la clausola di proroga della giurisdizione a favore di un tribunale straniero contenuta nell’atto istitutivo del trust non è opponibile ai creditori. Questi ultimi possono agire davanti ai giudici italiani poiché l’art. 15 della Convenzione dell’Aia consente di disapplicare la legge scelta dal disponente quando contrasta con le norme imperative del foro. La Corte ha ribadito che la lex fori prevale sulla lex trusti in materia di tutela dei terzi .
- Cassazione, Sez. V ordinanza n. 22979 del 20 agosto 2024 – Riguardante un trust autodichiarato nel quale il disponente assumeva anche la qualità di trustee e beneficiario. La Corte ha statuito che non vi è effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, l’atto costitutivo è soggetto a imposta fissa e non all’imposta sulle successioni e donazioni . Ciò evidenzia che l’imposta può essere evitata solo quando il trust è meramente formale e non modifica la titolarità economica dei beni.
- Cassazione, Sez. III ordinanza n. 28146 del 6 ottobre 2023 – Ha qualificato il trust di famiglia come un atto a titolo gratuito; pertanto, in presenza di creditori può essere revocato ex art. 2901 c.c. La Corte ha escluso che il compenso del trustee renda l’atto oneroso . La revocatoria opera più facilmente rispetto agli atti a titolo oneroso e, nel caso del trust familiare, i beni possono tornare nel patrimonio del disponente.
- Cassazione, Sez. V ordinanza n. 5800 del 24 febbraio 2023 – La Corte ha ribadito che il trasferimento di beni a un trust non è tassato ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La tassazione è rimandata al momento in cui i beni vengono attribuiti ai beneficiari . Tale principio conferma la neutralità fiscale della dotazione iniziale del trust, in linea con l’art. 53 della Costituzione che impone la progressività dell’imposizione.
- Cassazione, Sez. II ordinanza n. 5073 del 17 febbraio 2023 – Ha precisato che, quando un trust produce effetti post mortem, i legittimari lesi devono azionare l’azione di riduzione e non possono chiedere la nullità del trust. I convenuti devono essere tanto il trustee quanto i beneficiari . Questo orientamento conferma la compatibilità del trust con le norme sulla successione necessaria.
- Cassazione, Sez. V sentenza n. 9096 del 3 aprile 2025 – Caso noto come “Ferlaino e il King Trust”. La Corte ha ritenuto fittizio un trust inglese perché il disponente aveva mantenuto il controllo sostanziale dei beni. Applicando l’art. 73, comma 3, TUIR, il trust è stato qualificato come residente in Italia e i redditi sono stati tassati in capo al disponente. Inoltre, la Corte ha applicato l’art. 37 del DPR 600/1973 per imputare i redditi al vero titolare in presenza di interposizione fittizia . Questa sentenza conferma che i trust esteri possono essere considerati meri schermi se non vi è reale separazione.
- Cassazione, Sez. V ord. n. 10076 del 15 aprile 2024 (cfr. giuricivile.it) – Ha affrontato l’applicazione dell’imposta sulle donazioni e successioni in un trust che trasferiva quote sociali a favore di un trustee con beneficiari la famiglia del disponente. La Corte ha confermato l’imposta sul vincolo di destinazione e ha respinto le eccezioni del contribuente in merito alla delega di firma e alla direttiva europea, evidenziando la rilevanza dell’imposta sul trasferimento di beni al trust quando si realizza un effettivo incremento patrimoniale.
- Cassazione, Sez. II n. 9320 del 3 aprile 2019 – Ha concluso che il trust familiare è un atto gratuito e perciò soggetto a revocatoria ex art. 2901 c.c. Anche quando il trustee percepisce un compenso, ciò non muta la natura del trasferimento .
- Corte di Cassazione – varie sentenze 2020–2024 – Molte pronunce ribadiscono il principio di segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato e non sono aggredibili dai creditori del disponente o del trustee . Questo principio, tuttavia, non vale in presenza di trust simulati o abusivi.
- Agenzia delle Entrate – Risposte a interpello n. 239/2025 e n. 170/2025 – La risposta n. 239 del 6 ottobre 2025, relativa a un trust statunitense con beneficiari italiani, qualifica il trust come trasparente perché i beneficiari hanno il diritto di ricevere redditi e capitale. Pertanto, i redditi del trust vanno imputati direttamente ai beneficiari residenti, i quali sono tenuti ad indicare i valori degli asset nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, sulla base degli art. 73, co. 2, e 44, co. 1, lett. g-sexies, TUIR . Questa interpretazione segna una linea più rigorosa del fisco italiano verso i trust esteri.
Approfondimento: definizione, struttura del trust e differenze con altri strumenti
Per comprendere appieno il funzionamento del trust estero e valutarne l’adeguatezza rispetto ad altre forme di protezione patrimoniale, è utile analizzarne gli elementi essenziali e confrontarlo con istituti alternativi.
Elementi fondamentali del trust secondo la Convenzione dell’Aia
La Convenzione dell’Aia del 1985 definisce il trust come un rapporto giuridico creato volontariamente da una persona (disponente) quando dei beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. La Convenzione stabilisce:
- Art. 2 – Identifica gli elementi essenziali del trust: segregazione del patrimonio, dovere del trustee di amministrare i beni secondo i termini del trust e poteri fiduciari esercitati nell’interesse dei beneficiari. Il trustee deve separare i beni del trust dal proprio patrimonio e indicarli come tali nei conti.
- Art. 4 – Chiarisce che la Convenzione si applica solo ai trust istituiti volontariamente e non copre le situazioni di trust imposti per legge (es. trust risultanti da legittima o da decisioni giudiziarie).
- Art. 6 – Consente al disponente di scegliere la legge regolatrice del trust; in mancanza di scelta, la legge più strettamente connessa al trust si applica. La scelta può cadere su ordinamenti quali Inghilterra e Galles, Jersey, Guernsey o altri territori di common law.
- Art. 11 – Prevede che i beni del trust costituiscono una massa distinta dal patrimonio del trustee; non sono soggetti alle pretese dei creditori del trustee e non fanno parte del patrimonio ereditario del trustee . Quest’ultimo dispone dei beni solo in funzione dell’incarico fiduciario, circostanza fondamentale per la segregazione patrimoniale.
- Art. 15 – Stabilisce che l’applicazione della legge straniera scelta non può ledere le norme imperative del foro, comprese la tutela dei creditori, la protezione del coniuge e dei figli e le norme fiscali . Ne consegue che anche un trust validamente istituito all’estero deve rispettare i principi inderogabili italiani.
Confronto con il fondo patrimoniale e il vincolo di destinazione
Nel panorama italiano, esistono istituti che, seppur diversi dal trust, consentono di destinare beni a fini specifici:
- Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) – Consente ai coniugi o a un genitore di destinare beni (immobili, titoli) a soddisfare i bisogni della famiglia. I beni non possono essere aggrediti per debiti estranei ai bisogni familiari. Il fondo patrimoniale, tuttavia, richiede che i coniugi siano sposati e non consente la gestione da parte di un trustee, bensì rimane in capo ai coniugi stessi; inoltre, cessa con l’annullamento del matrimonio o con la separazione.
- Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. – Consente di destinare beni immobili o mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, per un periodo non superiore a novant’anni o per la vita del beneficiario. Il patrimonio vincolato è separato da quello del disponente ma non genera un soggetto distinto come il trust; la gestione rimane al proprietario o a un gestore designato. Il vincolo è pubblicizzato mediante trascrizione nei registri immobiliari.
- Patrimoni destinati delle società (art. 2447-bis c.c.) – Permettono alle società per azioni di destinare parte del patrimonio a un particolare affare (project financing). I beni destinati e le obbligazioni assunte rimangono separati dal resto del patrimonio societario. Questo istituto è limitato alle società e non può essere utilizzato da persone fisiche.
Rispetto a tali strumenti, il trust offre maggiore flessibilità (può essere istituito anche da persone fisiche, può prevedere beneficiari non ancora nati, può essere modulato su leggi straniere) e una segregazione patrimoniale più robusta, a condizione che il trustee sia effettivamente indipendente e che i beneficiari siano determinati o determinabili.
Differenza rispetto alle fondazioni e alle holding familiari
Un’alternativa al trust è la costituzione di una fondazione (ad esempio, una fondazione di diritto lussemburghese) per scopi familiari o filantropici. La fondazione è un ente dotato di personalità giuridica; i beni conferiti appartengono alla fondazione stessa. L’organo amministrativo e il consiglio di sorveglianza garantiscono una governance strutturata. Rispetto al trust, la fondazione presenta maggiore trasparenza e registrazione pubblica, ma minore flessibilità. Le holding familiari, invece, consistono nella creazione di una società che detiene partecipazioni; l’azionista di controllo può trasferire le quote ai figli tramite patto di famiglia, riducendo l’impatto fiscale successorio. Tuttavia, la holding non offre la stessa segregazione del trust e richiede una gestione societaria.
Per scegliere tra trust e altri istituti, è necessario valutare: tipo di beni da proteggere, natura dei creditori (bancari, fiscali, privati), orizzonte temporale, necessità di governance professionale e convenienza fiscale. L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo team consente di comparare tali strumenti e individuare la soluzione più idonea al caso concreto.
Ulteriore giurisprudenza e orientamenti interpretativi (2023–2025)
Oltre alle sentenze già menzionate, altri provvedimenti giudiziari e interpretazioni amministrative hanno inciso sulla disciplina dei trust nei recenti anni:
- Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 22979 del 20 agosto 2024 – Ha esaminato un trust autodichiarato in cui il disponente era anche trustee. La Corte ha stabilito che non si realizza un vero arricchimento del patrimonio e che il trasferimento non costituisce un presupposto imponibile ai fini dell’imposta sulle donazioni, applicandosi l’imposta fissa . Tuttavia, la Corte ha precisato che in caso di attribuzione finale ai beneficiari si applicherà l’imposta proporzionale.
- Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 28146 del 6 ottobre 2023 – Ha considerato il trust familiare un atto gratuito non fondato su obbligazioni legali. Pertanto, esso può essere revocato dai creditori mediante azione revocatoria ordinaria . La Corte ha richiamato l’art. 2901 c.c., evidenziando che la carenza di causa onerosa rende più agevole la dimostrazione del pregiudizio.
- Cassazione, Sez. V, sentenza n. 5800 del 24 febbraio 2023 – Ha ribadito che il conferimento di beni in trust non genera tassazione immediata ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e che l’imposta è dovuta solo al momento della distribuzione ai beneficiari . Questa decisione conferma la natura neutrale del trust se correttamente strutturato.
- Tribunale di Milano, decreto del 5 luglio 2024 – In tema di misure cautelari, ha concesso la sospensione di un pignoramento immobiliare su beni in trust, ritenendo che la segregazione patrimoniale fosse valida e che l’esecuzione avrebbe causato un danno grave e irreparabile. Il giudice ha richiamato l’art. 11 della Convenzione dell’Aia e l’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, concedendo la sospensione previa cauzione.
- Corte d’Appello di Torino, sentenza del 12 giugno 2025 – Ha confermato la responsabilità del trustee per negligenza nella gestione dei beni, condannandolo al risarcimento nei confronti dei beneficiari. La Corte ha precisato che il trustee non è un mero esecutore delle istruzioni del disponente ma deve agire in autonomia nel rispetto del trust deed; in caso contrario, risponde ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 1710 c.c. (responsabilità del mandatario).
- Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 170 del 4 aprile 2025 – Ha esaminato un trust di diritto canadese con beni immobili situati in Italia. L’Agenzia ha ritenuto che, nonostante il trustee fosse estero, la gestione si svolgesse in Italia e i beneficiari fossero residenti, per cui il trust si presume residente in Italia. Di conseguenza, i redditi immobiliari prodotti in Italia sono soggetti all’IRPEF in capo ai beneficiari, e il trust è tenuto a rispettare gli obblighi di registrazione e monitoraggio.
Queste pronunce dimostrano un trend di rigore interpretativo: i giudici e l’amministrazione tendono a privilegiare la sostanza sulla forma, a considerare la posizione effettiva dei soggetti coinvolti e a contrastare l’uso abusivo del trust.
Implicazioni fiscali dei trust esteri
L’imposizione dei trust dipende dalla classificazione operata dall’Agenzia delle Entrate tra trust opaco (o “discrezionale”) e trust trasparente (o “determinato”):
- Nel trust opaco, i beneficiari non hanno diritto a percepire automaticamente il reddito; questo resta a disposizione del trustee e viene tassato direttamente in capo al trust al 24 % di IRES. In caso di trust estero opaco situato in Stati a fiscalità privilegiata, i redditi possono essere imputati ai beneficiari italiani per trasparenza, applicando la norma sul rientro dei redditi dal paradiso fiscale.
- Nel trust trasparente, i beneficiari hanno diritto certo a ricevere i redditi e/o il patrimonio. In tal caso, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari proporzionalmente alla loro quota, a prescindere dalla distribuzione materiale . Questa regola evita che il trust sia utilizzato come schermo per occultare utili.
L’interpello n. 239/2025 conferma che la qualificazione non dipende dalla legge straniera di riferimento (ad esempio, un trust statunitense che diventa “opaco” dopo la morte del settlor), bensì dalla situazione concreta dei beneficiari italiani . L’Agenzia ricorda inoltre l’obbligo di monitorare i trust esteri nel quadro RW e di indicare i beneficial owners secondo il provvedimento direttoriale del 25 maggio 2022.
Rischi nell’uso di trust esteri
- Rischio di interposizione fittizia – Se il disponente mantiene di fatto il controllo dei beni, il trust può essere considerato simulato o interposto. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate può imputare i redditi al disponente ai sensi dell’art. 37, co. 3, DPR 600/1973 . La Cassazione 9096/2025 è esemplificativa: il trust inglese è stato assimilato al patrimonio del disponente e tassato come se il trasferimento non fosse avvenuto .
- Revocatoria dei beni in trust – Poiché il trust familiare è un atto gratuito, i creditori possono esperire l’azione revocatoria entro cinque anni dalla costituzione del trust. Nel caso di atti onerosi (ad esempio trust di garanzia), i creditori devono dimostrare la collusione del terzo (trustee) nel pregiudizio . Le sentenze 28146/2023 e 9320/2019 confermano la facilità con cui i creditori possono revocare i trust gratuiti .
- Clausole di proroga della giurisdizione – Le clausole che attribuiscono competenza esclusiva ai giudici stranieri non proteggono il trust dagli attacchi dei creditori. Le Sezioni Unite 26471/2025 hanno chiarito che tali clausole non vincolano i terzi, i quali possono rivolgersi alle corti italiane .
- Presunzione di residenza – I trust istituiti in paesi a fiscalità privilegiata sono presunti residenti in Italia se il settlor o i beneficiari sono italiani. Tale presunzione può essere superata dimostrando che la gestione effettiva si svolge all’estero, ma nella pratica è difficile, specie se il trustee o il protector sono legati al disponente. La sentenza 9096/2025 dimostra che l’amministrazione può ribaltare la presunzione quando vi è controllo sostanziale .
- Monitoraggio e sanzioni – I beneficiari di trust esteri devono indicare gli importi in dichiarazione e rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale. L’omesso o errato adempimento può comportare sanzioni pesanti. Inoltre, i trust opachi in paradisi fiscali sono soggetti alla disciplina del rientro dei capitali e alla tassazione per trasparenza.
Vantaggi del trust estero
Nonostante i rischi evidenziati, il trust rimane un importante strumento di pianificazione patrimoniale, con numerosi vantaggi se utilizzato correttamente:
- Segregazione patrimoniale – I beni conferiti in trust non fanno parte del patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari fino all’attribuzione finale. Essi costituiscono un patrimonio separato e sono protetti dalle vicende personali dei soggetti coinvolti . Questo permette di tutelare le risorse familiari da eventi imprevisti come divorzi, fallimenti o richieste risarcitorie.
- Flessibilità e personalizzazione – Il trust consente al disponente di stabilire regole sulla gestione e destinazione dei beni, definendo diritti e poteri di trustee, protector e beneficiari. La legge del trust può essere scelta liberamente (in genere una legge anglosassone come quella inglese o di Jersey) e adeguata alle esigenze del caso.
- Ottimizzazione fiscale – La neutralità fiscale al momento del conferimento e la possibilità di imputare i redditi direttamente ai beneficiari consentono di pianificare in modo efficiente la tassazione, evitando duplicazioni o imposte anticipate . Inoltre, i trust possono essere utilizzati per gestire successioni internazionali e per proteggere patrimoni transfrontalieri.
- Tutela di soggetti deboli – I trust istituiti per persone disabili o minori consentono di assicurare continuità assistenziale e protezione economica nel tempo, come previsto dalla legge “Dopo di Noi” . Anche in ambito imprenditoriale, i trust di scopo possono finanziare progetti filantropici o proteggere beni culturali.
- Gestione professionale – Affidare la gestione a un trustee professionista garantisce imparzialità e competenza. Quando il trustee è un soggetto estero indipendente, la segregazione patrimoniale è più forte e riduce i rischi di interposizione.
In conclusione, la valutazione dei vantaggi e dei rischi di un trust estero richiede un’analisi approfondita del contesto familiare, fiscale e giuridico. Le sezioni seguenti illustrano le procedure da seguire dopo la notifica di un atto impositivo, le difese e le strategie da adottare e gli strumenti alternativi a disposizione del debitore.
Procedura dopo la notifica dell’atto: termini e diritti del contribuente
Quando un soggetto riceve una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o un altro atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardante beni conferiti in trust, deve valutare immediatamente i termini per impugnare o definire il debito. La disciplina processuale tributaria è contenuta nel D.Lgs. 546/1992, recentemente modificato dal D.Lgs. 220/2023 e dal D.Lgs. 175/2024 (riforma della giustizia tributaria). Di seguito si sintetizzano i passaggi principali.
1. Atti impugnabili e oggetto del ricorso
L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti che possono essere impugnati innanzi alle corti di giustizia tributaria: avvisi di accertamento e liquidazione, avvisi di mora, cartelle di pagamento, ruoli, iscrizioni ipotecarie ex art. 77 DPR 602/1973, fermi amministrativi ex art. 86 DPR 602/1973, atti catastali e il rifiuto (espresso o tacito) alla restituzione di tributi . Anche il diniego o la revoca di agevolazioni e il rigetto di domande di definizione agevolata sono impugnabili . È fondamentale verificare se l’atto ricevuto rientra tra quelli autonomamente impugnabili, poiché la mancata impugnazione nei termini ne determina la definitività.
2. Termine per la proposizione del ricorso
L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (ancora in vigore fino al 1° gennaio 2026) stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato . Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione, il ricorso può essere presentato dopo novanta giorni dalla domanda e fino alla prescrizione del diritto . L’omessa indicazione del termine nell’atto da impugnare costituisce vizio di motivazione, ma non esime dal rispetto del termine; pertanto è prudente calcolare i sessanta giorni dalla data di notifica.
3. Istanza di sospensione dell’atto
Per evitare l’esecuzione immediata dell’atto impositivo (ad esempio il pignoramento dei beni conferiti in trust), il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. La norma prevede che il ricorrente, se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile, presenti un’istanza motivata in sede di ricorso o con atto separato. Il presidente della corte di giustizia tributaria fissa l’udienza per la trattazione entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza e non oltre . In caso di eccezionale urgenza, il presidente può concedere una sospensione provvisoria con decreto monocratico . L’ordinanza di sospensione è impugnabile entro quindici giorni. La sospensione può essere totale o parziale e può essere subordinata al rilascio di garanzie .
4. Impugnazione e svolgimento del processo
Il ricorso, notificato all’ente impositore, deve essere depositato presso la segreteria della corte di giustizia tributaria entro trenta giorni dalla notifica (art. 22 D.Lgs. 546/1992). Le parti possono costituirsi con memorie e controdeduzioni. Il processo tributario si svolge prevalentemente in forma telematica mediante il processo tributario telematico (PTT). La riforma 2022–2024 ha introdotto il giudice monocratico per le cause di valore fino a 3.000 euro e ha potenziato la conciliazione giudiziale.
5. Ricorso in appello e per Cassazione
La sentenza di primo grado può essere impugnata con appello entro sessanta giorni dalla notifica (art. 52 D.Lgs. 546/1992). Contro la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado è ammesso ricorso per Cassazione per motivi di diritto. È importante verificare se vi siano profili di legittimità costituzionale o violazione di legge nell’interpretazione del trust.
6. Azione civile ordinaria e revocatoria
Oltre al processo tributario, il creditore o l’Amministrazione possono agire in sede civile: per esempio per far dichiarare simulato un trust fittizio, per chiederne la revocazione ex art. 2901 c.c. o per opporsi a un atto di disposizione pregiudizievole. I termini per l’azione revocatoria sono cinque anni dalla data dell’atto (per gli atti gratuiti) o cinque anni dal pregiudizio (per gli atti onerosi). La revocatoria non richiede che il debito sia certo, ma che esista un diritto anche eventuale.
Difese e strategie legali per proteggere il patrimonio
1. Verifica della validità del trust
La prima strategia consiste nel verificare la legittimità del trust: se il trust estero è stato costituito correttamente, con l’individuazione di un trustee indipendente, la previsione di un protector e l’assenza di poteri di controllo da parte del disponente, è più difficile contestarne la validità. È opportuno esaminare l’atto istitutivo (trust deed) per verificare la legge regolatrice, la durata, i poteri del trustee e le condizioni di revoca. È consigliabile che il trust preveda un governance system con un guardiano che vigila sul trustee e che limiti la possibilità per il disponente di rientrare in possesso dei beni.
L’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare il trust deed e individuare eventuali clausole che potrebbero generare contestazioni (ad esempio, la possibilità del disponente di sostituire il trustee o di rientrare in possesso dei beni). In presenza di trust non perfettamente segregati, si può valutare la trasformazione del trust in fideicommissum o in fondazione di diritto estero più idonea alla protezione dei beni.
2. Contestazione della pretesa erariale
Se l’Agenzia delle Entrate contesta la residenza del trust o la qualificazione come trust opaco, occorre predisporre un ricorso motivato entro i termini. Il ricorso può sostenere, ad esempio:
- Assenza di elementi di residenza in Italia: documentare che la gestione effettiva avviene all’estero, che il trustee è indipendente e non residente, che le decisioni vengono prese all’estero.
- Beneficiari non individuati: se i beneficiari sono genericamente indicati o determinabili solo in futuro, il trust deve essere considerato opaco e i redditi imputati al trust, non ai beneficiari.
- Legittimità della legge straniera: richiamare l’art. 6 della Convenzione dell’Aia che impone il riconoscimento del trust e dell’autorità estera, salvo violazione di norme imperative italiane.
- Sussistenza di un atto oneroso: per evitare la revocatoria, dimostrare che il trust è stato costituito per garantire un debito o un’obbligazione preesistente (trust di garanzia) e che non vi è pregiudizio per i creditori.
L’Avv. Monardo segue tutte le fasi del contenzioso tributario, dalla redazione del ricorso alla discussione in udienza, e assiste il cliente nella predisposizione della documentazione necessaria.
3. Richiesta di sospensione e misure cautelari
Se il trust è minacciato da un pignoramento, da un fermo amministrativo o da un’ipoteca sui beni immobili in trust, è fondamentale presentare un’istanza di sospensione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) o ricorrere al giudice civile per ottenere un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) che inibisca l’azione esecutiva. L’Avv. Monardo prepara l’istanza dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione e depositando garanzie ove richiesto.
4. Transazione e definizione stragiudiziale
Nel corso del processo è possibile proporre la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) o la transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F. (oggi nel Codice della Crisi d’Impresa). L’accettazione di un piano di rientro da parte dell’Agenzia delle Entrate può prevedere la riduzione di sanzioni e interessi e la dilazione del pagamento, preservando i beni in trust. La definizione stragiudiziale può essere particolarmente vantaggiosa quando i debiti sono elevati e la contestazione giudiziaria è incerta.
5. Utilizzo di strumenti alternativi di composizione della crisi
Quando il trust non è sufficiente a proteggere i beni o quando il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, è possibile ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della Crisi d’Impresa):
- Piano del consumatore – Procedura riservata alle persone fisiche consumatrici che prevede la ristrutturazione dei debiti con il favore del giudice. Non richiede l’accordo della maggioranza dei creditori ed è particolarmente utile per evitare l’esecuzione sui beni personali. Il piano può prevedere la conservazione del trust e il pagamento dei debiti attraverso rate compatibili con le risorse disponibili.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Consente di proporre ai creditori un pagamento parziale o differito. Il trust può essere utilizzato per gestire i flussi finanziari, garantendo l’adempimento del piano.
- Liquidazione controllata – Prevede la cessione del patrimonio per soddisfare i creditori; tuttavia, i beni in trust potrebbero essere esclusi se effettivamente segregati.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, accompagna il cliente nella scelta della procedura più idonea e nella predisposizione della proposta ai creditori.
6. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per gli imprenditori, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata. Attraverso l’assistenza di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo), l’impresa può negoziare con i creditori, ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e ristrutturare i debiti. La presenza di un trust patrimoniale può essere valorizzata nella negoziazione per garantire i crediti o come fonte di liquidità. L’istituto consente di evitare il fallimento e di preservare il patrimonio aziendale.
7. Trust di garanzia e protezione legale
Un’alternativa al trust familiare è il trust di garanzia, finalizzato alla tutela di un creditore specifico (ad esempio una banca). In questo caso l’atto ha natura onerosa e non è revocabile se il trust viene costituito prima del sorgere del credito. Tuttavia, se il trust viene utilizzato per sottrarre beni ai creditori già esistenti, rimane soggetto a revocatoria. La Cassazione ha riconosciuto la validità dei trust di garanzia quando costituiti per soddisfare un’obbligazione legittima.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e altre misure
1. Definizione agevolata (“Rottamazione”) dei carichi iscritti a ruolo
La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, ai commi 231–252 dell’art. 1, la rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Questa misura, prorogata nel 2024 e nel 2025 e destinata ad evolversi nella rottamazione-quinquies, consente ai contribuenti di estinguere i debiti pagandone solo il capitale e le spese di riscossione, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio . Secondo le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate a maggio 2023, per aderire alla definizione agevolata il contribuente deve presentare una domanda entro il termine stabilito (30 aprile 2023 per la rottamazione quater), indicando le cartelle da definire e scegliendo se pagare in unica soluzione o in un massimo di 18 rate . Il pagamento rateizzato comporta un interesse del 2 % annuo a partire dal 1° novembre 2023 .
Le principali caratteristiche della rottamazione sono:
- Ambito soggettivo – Possono aderire tutti i contribuenti con carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce penali e i carichi relativi al recupero di aiuti di Stato.
- Debiti ammessi – Sono definibili i carichi iscritti a ruolo per imposte, contributi, tributi locali, compresi i carichi già inclusi in precedenti rottamazioni decadute. I debiti inferiori a 1.000 euro, affidati dal 2000 al 2015, sono stati automaticamente stralciati al 31 marzo 2023 .
- Modalità di pagamento – Il contribuente può scegliere tra il pagamento integrale entro il 31 ottobre 2023 (per la quater) o in un massimo di 18 rate, con la prima e la seconda rata pari al 10 % del dovuto e le restanti di importo costante . Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni comporta la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del debito .
- Effetti – L’adesione alla rottamazione sospende le azioni esecutive e le procedure concorsuali pendenti. Il pagamento totale determina l’estinzione del debito e la cancellazione di ipoteche e fermi.
Nel 2025 il legislatore sta valutando la rottamazione-quinquies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, con l’estensione della definizione e la possibilità di sanare le posizioni di coloro che erano decaduti dalla quater . Le rate della quinquies potrebbero essere più flessibili (decadenza dopo due rate) . L’analisi della convenienza di aderire a una nuova rottamazione richiede la valutazione del proprio cash flow e dell’effetto sulle garanzie (ipoteche e pignoramenti) .
2. Saldo e stralcio e definizione delle liti pendenti
Precedenti leggi di bilancio (ad esempio la legge 145/2018) hanno previsto il saldo e stralcio dei debiti per contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, con riduzioni variabili in base all’ISEE. Sebbene tali misure non siano attualmente vigenti, in futuro potrebbero essere riproposte. In parallelo, la legge 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (commi 186–205): chi ha un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate può chiuderlo pagando una percentuale del tributo, a seconda del grado di giudizio (100 % in Cassazione, 40 % in primo grado, 15 % se il fisco ha perso in appello). Il trust può beneficiare della definizione delle liti se il suo reddito o patrimonio è oggetto di contestazione.
3. Piani del consumatore, accordi e liquidazione (Legge 3/2012)
Per i debitori non fallibili, il ricorso alla legge 3/2012 rappresenta un’alternativa alla rottamazione. Come accennato, il piano del consumatore permette di proporre al giudice il pagamento dei debiti con risorse compatibili; l’accordo di ristrutturazione richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; la liquidazione controllata consente di vendere i beni per soddisfare i creditori, ma può salvare il trust se i beni sono realmente segregati. L’esdebitazione al termine della procedura cancella i debiti residui e permette al debitore di ripartire.
4. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti (Codice della Crisi d’Impresa)
Per le imprese, gli strumenti del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) consentono di accedere al concordato preventivo, all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al concordato semplificato (introdotto dal D.L. 118/2021). Il trust può essere utilizzato per isolare un ramo d’azienda o per costituire una garanzia a favore dei creditori. Tuttavia, l’operazione deve essere strutturata con attenzione per evitare la revoca.
5. Esdebitazione e cancellazione dei debiti
Uno dei vantaggi delle procedure concorsuali personali è l’esdebitazione: al termine del piano del consumatore o della liquidazione controllata, il debitore è liberato dai debiti insoddisfatti. Ciò consente di riemergere dalla crisi con un patrimonio residuale protetto, eventualmente gestito tramite un trust per tutelare i risparmi futuri.
Errori comuni e consigli pratici
La scelta di costituire un trust estero deve essere ponderata attentamente. Gli errori ricorrenti, dovuti alla fretta o all’errata convinzione che il trust sia uno “scudo” assoluto, possono compromettere la tutela del patrimonio e portare a sanzioni fiscali. Di seguito alcuni degli sbagli più frequenti e i relativi rimedi pratici:
- Costituire un trust senza analizzare la posizione debitoria – Molti disponendi si affrettano a istituire un trust subito dopo aver ricevuto una cartella esattoriale o una diffida del creditore, pensando di sottrarre i beni all’esecuzione. Questo comportamento è pericoloso perché il creditore può agire con l’azione revocatoria entro cinque anni e ottenere l’inefficacia del trasferimento . Consiglio: prima di costituire un trust, analizzare la propria posizione debitoria con un professionista, verificare se esistono già crediti certi ed esigibili e valutare se un trust di garanzia possa essere legittimo. In caso di esposizione debitoria rilevante, è preferibile avviare una procedura di composizione della crisi o negoziare con i creditori.
- Utilizzare trust “fai-da-te” o documenti standard – Alcuni ricorrono a modelli trovati online o predisposti da professionisti stranieri non qualificati in Italia. Questi atti spesso non tengono conto della normativa italiana, della tassazione e delle clausole necessarie per la segregazione. Consiglio: redigere l’atto istitutivo con l’assistenza di un avvocato esperto in trust, scegliere una legge regolatrice consolidata (ad esempio diritto inglese o Jersey) e curare la traduzione giurata per l’uso in Italia.
- Mantenere il controllo sui beni conferiti – Quando il disponente si nomina trustee o riserva il potere di sostituire il trustee a suo piacimento, il trust rischia di essere considerato simulato o interposto. La Cassazione 9096/2025 ha disconosciuto un trust nel quale il disponente aveva mantenuto il controllo . Consiglio: evitare il trust autodichiarato salvo esigenze particolari, nominare un trustee professionista indipendente e limitare i poteri di revoca o sostituzione.
- Ignorare gli obblighi fiscali e di monitoraggio – I beneficiari di trust esteri devono indicare in dichiarazione i redditi imputati e compilare il quadro RW, anche se non ricevono materialmente le somme . Trascurare tali adempimenti comporta pesanti sanzioni. Consiglio: affidarsi a un commercialista specializzato per redigere la dichiarazione e monitorare i trust esteri, conservando la documentazione relativa alle distribuzioni e ai valori patrimoniali.
- Sottovalutare la convenienza economica – Il trust ha costi di istituzione (onorari del trustee, spese notarili, consulenze), costi di mantenimento (compenso annuale del trustee, eventuale guardian e protector) e implicazioni fiscali variabili. La rottamazione o l’accordo di ristrutturazione dei debiti possono offrire soluzioni più economiche e sicure. Consiglio: prima di istituire un trust, chiedere un preventivo e confrontarlo con altre soluzioni, valutando il valore dei beni, il rischio di revocatoria e l’eventuale convenienza fiscale.
- Non aggiornare periodicamente il trust – Il trust è uno strumento dinamico: la composizione del patrimonio, la situazione familiare e le normative fiscali cambiano nel tempo. Un trust istituito vent’anni fa potrebbe non essere più adeguato. Consiglio: effettuare una revisione periodica dell’atto di trust con il proprio avvocato e modificare le clausole (se necessario) tramite deed of variation, nel rispetto della legge regolatrice.
- Trasferire tutti i beni nel trust – Alcuni disponenti trasferiscono l’intero patrimonio nel trust, privandosi di risorse personali. Oltre a rischiare la revocatoria, si espongono al pericolo di non avere mezzi sufficienti per vivere. Consiglio: mantenere un patrimonio personale sufficiente a garantire la propria solvibilità e trasferire nel trust solo i beni destinati alla protezione di lungo periodo.
- Ignorare le implicazioni successorie – Il trust può comprimere i diritti dei legittimari e dei coeredi. Sebbene l’azione di riduzione sia l’unico rimedio nei trust post mortem , è opportuno assicurare che le quote di legittima non siano violate. Consiglio: coordinare il trust con il testamento e, se necessario, con polizze vita o altri strumenti per compensare i legittimari.
- Non considerare gli accordi internazionali – Alcuni trust esteri sono soggetti alla normativa antiriciclaggio e alle convenzioni internazionali sulla trasparenza fiscale. La mancata collaborazione con l’Agenzia delle Entrate può portare a sanzioni. Consiglio: verificare la compliance del trust con le normative FATCA, CRS e con eventuali accordi bilaterali tra Italia e lo Stato del trustee.
- Agire da soli senza consulenza – Il trust è un istituto complesso che richiede competenze legali, fiscali e contabili. Provare a costituire o gestire un trust senza assistenza può portare a errori irreparabili. Consiglio: affidarsi a un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti come quello dell’Avv. Monardo per una protezione patrimoniale realmente efficace.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme rilevanti
| Norma | Oggetto/Principio | Riferimento |
|---|---|---|
| Convenzione dell’Aia 1985 | Riconoscimento del trust estero e legge applicabile; prevalenza delle norme imperative italiane (art. 15) | |
| Art. 73 TUIR | Trust soggetti a IRES; imputazione dei redditi ai beneficiari individuati; presunzione di residenza per trust in paradisi fiscali | |
| Art. 2901 c.c. | Azione revocatoria degli atti pregiudizievoli; per gli atti gratuiti è sufficiente la consapevolezza del danno | |
| Art. 2740 c.c. | Responsabilità patrimoniale universale; i debiti si soddisfano con tutti i beni del debitore | |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Termine di 60 giorni per proporre ricorso; 90 giorni per il rifiuto tacito | |
| Art. 19 D.Lgs. 546/1992 | Elenco degli atti impugnabili: avvisi di accertamento, cartelle, iscrizioni ipotecarie, fermi, dinieghi | |
| Art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Sospensione dell’atto impugnato; udienza entro 30 giorni; revoca in caso di mutamento delle circostanze | |
| Art. 73 TUIR comma 3 | Presunzione di residenza in Italia per trust esteri con disponente o beneficiario italiano | |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata della crisi; misure protettive per l’imprenditore | – |
| Legge 3/2012 | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata; esdebitazione | – |
| Legge 197/2022, commi 231–252 | Definizione agevolata (rottamazione-quater) dei carichi affidati tra 2000 e 2022 | |
| Legge 197/2022, commi 222–230 | Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro; annullamento automatico al 31 marzo 2023 |
Tabella 2 – Tipi di trust a confronto
| Tipo di trust | Caratteristiche | Vantaggi | Rischi |
|---|---|---|---|
| Autodichiarato | Il disponente è anche trustee. Non vi è effettivo trasferimento di beni. | Semplicità, costi ridotti. | Più facilmente considerato fittizio; non genera arricchimento ; revocabile; rischi di interposizione. |
| Trust familiare | Beni destinati a favore di familiari. Atto gratuito, il trustee gestisce e attribuisce ai beneficiari. | Protezione dei figli, pianificazione successoria. | Soggetto a revocatoria ; i legittimari possono agire in riduzione ; tassazione alla distribuzione. |
| Trust di garanzia | Costituito per garantire un’obbligazione (es. debiti bancari). L’atto è oneroso. | Resistente alla revocatoria; tutela creditori specifici. | Può essere aggredito da creditori anteriori; richiede struttura complessa. |
| Trust trasparente | Beneficiari determinati hanno diritto a redditi e capitale. | Redditi tassati direttamente ai beneficiari ; flessibilità nella gestione fiscale. | Beneficiari devono monitorare il trust e dichiarare i redditi ; eventuale imposizione patrimoniale. |
| Trust opaco | Beneficiari non individuati o privi di diritto immediato ai redditi. | Patrimonio gestito dal trustee con maggiore discrezionalità; tassazione a livello di trust. | Presunzione di residenza per trust in paradisi fiscali; possibili contestazioni di interposizione. |
Domande e risposte frequenti (FAQ)
1. Cos’è un trust e quali norme lo regolano in Italia?
Il trust è un istituto di origine anglosassone con il quale il disponente trasferisce beni a un trustee affinché li gestisca nell’interesse di uno o più beneficiari o per un determinato scopo. In Italia non esiste una legge organica sul trust; il riconoscimento deriva dalla Convenzione dell’Aia del 1985 ratificata con la legge n. 364/1989 . Altre norme rilevanti sono l’art. 73 TUIR e la legge 112/2016.
2. Un trust estero può proteggere il patrimonio da pignoramenti e ipoteche?
Il trust crea una segregazione patrimoniale: i beni conferiti non fanno parte del patrimonio del disponente e non sono aggredibili dai suoi creditori . Tuttavia, se il trust è simulato o se il creditore dimostra la natura gratuita dell’atto, può agire con l’azione revocatoria per recuperare i beni . Inoltre, clausole di proroga della giurisdizione non impediscono ai creditori di agire davanti ai giudici italiani .
3. Qual è la differenza tra trust opaco e trust trasparente?
Nel trust opaco i beneficiari non hanno diritto immediato ai redditi e questi sono tassati in capo al trust (IRES). Nel trust trasparente i beneficiari hanno un diritto certo a percepire i redditi; questi sono imputati direttamente ai beneficiari secondo l’art. 73, comma 2, TUIR . L’Agenzia delle Entrate può considerare trasparente un trust estero se i beneficiari italiani hanno diritti sul patrimonio .
4. Il trust autodichiarato è valido?
Sì, ma presenta rischi. La Cassazione n. 22979/2024 ha affermato che il trust autodichiarato non genera un effettivo arricchimento e pertanto è soggetto ad imposta fissa . Tuttavia, se il disponente mantiene il controllo, l’Agenzia può considerarlo fittizio e imputare i redditi al disponente .
5. È possibile revocare un trust?
Il creditore può chiedere la revoca del trust (azione revocatoria) se dimostra che l’atto ha pregiudicato le sue ragioni e che il debitore ne era consapevole . I trust gratuiti, come i trust familiari, sono più facilmente revocabili . I trust di garanzia sono meno vulnerabili, ma la revocatoria può essere esercitata se il trust è stato costituito dopo il sorgere del credito.
6. Il trust è tassato all’atto della costituzione?
In linea generale, la costituzione del trust non comporta imposta sulle successioni e donazioni: la tassazione è rinviata al momento della distribuzione ai beneficiari . Fa eccezione il trust che produce un effetto immediato di arricchimento (es. trust autodichiarato con arricchimento), soggetto a imposta fissa. Inoltre, l’imposta di registro può essere dovuta per gli immobili.
7. Cosa succede se il trustee è anche beneficiario?
Il trust può essere invalido o considerato simulato se il trustee è anche beneficiario e controlla i beni. La Cassazione 9096/2025 ha qualificato come interposto un trust inglese gestito dal disponente-beneficiario . Per evitare contestazioni, è preferibile nominare trustee indipendenti.
8. Quali sono i termini per impugnare una cartella di pagamento riferita a un trust?
Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica della cartella . Se si contesta un rifiuto tacito di rimborso, il termine è di novanta giorni . È fondamentale verificare la data di notifica e presentare l’istanza di sospensione se si teme l’esecuzione.
9. Quali documenti servono per dimostrare la residenza estera del trust?
È necessario produrre la copia autentica del trust deed, la certificazione della legge regolatrice, il registro dei verbali del trustee, le dichiarazioni fiscali estere, le prove che le decisioni vengono prese all’estero e che il trustee è indipendente. L’assenza di tali documenti può portare alla presunzione di residenza in Italia ai sensi dell’art. 73 TUIR .
10. Cosa prevede la legge “Dopo di Noi” per i trust?
La legge 112/2016 consente di istituire trust a favore di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. I beni conferiti sono segregati e gestiti da un trustee sotto il controllo di un guardiano; il progetto individuale del beneficiario definisce le modalità di impiego. I trust “Dopo di Noi” beneficiano di agevolazioni fiscali e non sono aggredibili dai creditori .
11. È possibile trasferire beni immobili italiani in un trust estero?
Sì, ma è necessario stipulare un atto pubblico con un notaio italiano per trasferire la proprietà al trustee e trascrivere l’atto nei registri immobiliari. L’atto è soggetto a imposta ipotecaria e catastale. Inoltre, se il trustee è estero, occorre verificare la compatibilità con la normativa italiana sulla proprietà straniera.
12. Come vengono tassati i redditi prodotti dal trust?
Se il trust è opaco, paga l’IRES sui redditi; se è trasparente, i redditi sono imputati ai beneficiari. Se il trust è collocato in uno Stato a fiscalità privilegiata, i beneficiari italiani possono essere tassati per trasparenza anche se il trust è opaco . I beneficiari devono dichiarare i redditi nel periodo d’imposta in cui maturano, non al momento della distribuzione.
13. Cos’è la composizione negoziata e come incide sul trust?
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, consente alle imprese in crisi di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Durante le trattative si possono ottenere misure protettive delle azioni esecutive. Se il patrimonio dell’imprenditore è custodito in un trust, il trustee può partecipare alle trattative come creditore o garante. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, assiste l’impresa nella gestione del trust e nella predisposizione del piano.
14. I beneficiari devono accettare formalmente il trust?
In molti ordinamenti, l’accettazione del trust avviene tacitamente con la manifestazione di volontà a beneficiare del patrimonio. Tuttavia, per dimostrare che il trust è trasparente, i beneficiari italiani devono essere identificati e avere diritti certi . È consigliabile che i beneficiari sottoscrivano una lettera di accettazione e che siano informati sugli obblighi fiscali.
15. Cosa accade se il trust viene dichiarato nullo?
Se il trust è dichiarato nullo o revocato, i beni tornano nella piena disponibilità del disponente o della massa attiva fallimentare. I creditori possono aggredire i beni come parte del patrimonio. L’annullamento del trust può derivare da violazione di norme imperative (ad esempio, divieto di patto successorio), da simulazione o da difformità rispetto alla legge regolatrice.
16. È possibile combinare un trust con polizze assicurative o fondi pensione?
Sì, molti piani di protezione prevedono la stipula di polizze vita o di fondi pensione intestati al trust o ai beneficiari. Questi strumenti offrono ulteriori tutele e possono garantire liquidità al trust. È importante coordinare le clausole per evitare conflitti tra i beneficiari del trust e quelli della polizza.
17. Come gestire un trust in caso di crisi coniugale?
Il trust può proteggere i beni dalla comunione legale dei coniugi e dalle pretese in caso di separazione o divorzio. Tuttavia, il giudice può tenere conto dei beni in trust per determinare l’assegno di mantenimento. Per evitare contestazioni, è opportuno creare il trust prima del matrimonio o concordare un regime di separazione dei beni. In caso di trust esistente, la trasparenza e la documentazione corretta tutelano i beneficiari.
18. Cosa prevede la normativa antiriciclaggio per i trust?
Il decreto legislativo 231/2007 stabilisce che i trustee devono identificare e comunicare i titolari effettivi del trust al Registro dei trust e dei titolari effettivi (istituito nel 2022). I professionisti che assistono il trust sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e segnalazione. I trust opachi in paradisi fiscali sono particolarmente monitorati. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative e penali.
19. Che ruolo ha il protector nel trust?
Il protector è una figura facoltativa che controlla il trustee e può autorizzare o veto alcune decisioni. La sua presenza rafforza la trasparenza e riduce il rischio di abuso da parte del trustee. Tuttavia, se il protector è il disponente stesso o un familiare, l’Agenzia può sospettare un controllo occulto. È preferibile nominare un protector indipendente.
20. È possibile istituire un trust in Italia?
Sebbene l’Italia non abbia una legge interna sul trust, è possibile costituire un trust con legge regolatrice straniera tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il trust avrà efficacia in Italia se conforme alla legge scelta e alla Convenzione dell’Aia. In alternativa, il legislatore italiano ha introdotto istituti simili come il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il patrimonio destinato nelle società.
Simulazioni pratiche
Per comprendere concretamente i vantaggi e i rischi del trust e delle procedure alternative, si propongono di seguito due simulazioni numeriche.
Simulazione 1 – Tassazione di un trust estero trasparente
Scenario: Il sig. Mario costituisce nel 2022 un trust di diritto inglese, nominando un trustee indipendente. I beneficiari sono due figli residenti in Italia, ciascuno con diritto al 50 % dei redditi. Il trust possiede un portafoglio di investimenti che nel 2024 genera un reddito netto di 100.000 €.
Applicazione della normativa: Poiché i beneficiari sono individuati, il trust è considerato trasparente e i redditi devono essere imputati direttamente ai beneficiari in proporzione alle quote (art. 73, co. 2, TUIR) . Ciascun figlio dovrà dichiarare 50.000 € nel proprio modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024) e versare l’IRPEF in base al proprio scaglione. Il trust, in quanto soggetto estero, non presenterà dichiarazione in Italia. I beneficiari dovranno compilare il quadro RW indicando il valore delle quote del trust. Se omettono la dichiarazione, potranno essere sanzionati.
Risultati: Se i figli hanno altre fonti di reddito, il trust può far aumentare l’aliquota marginale. Ad esempio, con un reddito complessivo di 60.000 €, l’aliquota IRPEF marginale è circa il 38 %; con un reddito complessivo di 110.000 € (incluso il reddito del trust) l’aliquota marginale sale al 43 %. Pertanto, è opportuno pianificare la distribuzione del reddito in anni in cui i beneficiari hanno minori entrate.
Simulazione 2 – Definizione agevolata di un debito iscritto a ruolo
Scenario: La sig.ra Laura ha un debito erariale di 30.000 € per IVA e IRPEF relative agli anni 2015–2017, iscritto a ruolo nel 2019 con interessi e sanzioni che portano il totale a 45.000 €. Nel 2023 aderisce alla rottamazione-quater e chiede la rateizzazione in 18 rate.
Calcolo delle somme dovute: La rottamazione consente di pagare solo il capitale e le spese di riscossione, escludendo sanzioni e interessi . Supponendo che il capitale originario sia 30.000 € e le spese di riscossione 3.000 €, il debito da versare è 33.000 €. La sig.ra Laura deve versare due rate del 10 % ciascuna (3.300 €) entro il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 , mentre le restanti 16 rate (2024–2027) saranno di 1.681,25 € ciascuna (33.000 € / 18 × 0,8), maggiorate degli interessi al 2 % annuo sui saldi dal 1° novembre 2023 .
Effetti: Una volta completato il pagamento, la sig.ra Laura otterrà l’estinzione del debito e la cancellazione di eventuali ipoteche. In caso di mancato pagamento di una rata con oltre 5 giorni di ritardo, la rottamazione decade e le somme versate saranno considerate acconto. Grazie alla rateizzazione, la sig.ra può pianificare il cash flow senza intaccare eccessivamente il patrimonio. Nel frattempo, i beni eventualmente posti in trust rimangono segregati e non vengono aggrediti.
Approfondimento fiscale: imputazione dei redditi e imposta sulle donazioni
La fiscalità dei trust, oltre a essere regolata dall’art. 73 TUIR, è influenzata da varie disposizioni del DPR 917/1986 e del DPR 600/1973. Di seguito vengono analizzati alcuni profili rilevanti.
Imputazione dei redditi ai sensi dell’art. 44 TUIR
L’art. 44, comma 1, lett. g-sexies del TUIR include tra i redditi di capitale le somme corrisposte ai beneficiari da trust opachi residenti in paesi a fiscalità privilegiata. In virtù di tale norma, i beneficiari residenti che percepiscono somme da un trust estero devono dichiarare tali importi come redditi di capitale. Le somme distribuite da trust trasparenti, invece, sono imputate secondo l’art. 73, comma 2. La risposta ad interpello n. 239/2025 richiama espressamente questa disposizione, sottolineando che la trasparenza è determinata dalla reale posizione dei beneficiari .
Imposta sulle successioni e donazioni
La costituzione del trust di per sé non genera imposta proporzionale, salvo che si realizzino trasferimenti che comportano un arricchimento immediato. La Cassazione ha chiarito che l’imposta è dovuta al momento dell’attribuzione ai beneficiari . Tuttavia, in presenza di un trust con beneficiari determinati e benefici contingenti (per esempio, distribuzione di beni immobili o somme di denaro), l’Agenzia delle Entrate può contestare la maturazione anticipata dell’imposta se ritiene che l’attribuzione sia già avvenuta in sede di istituzione.
È importante distinguere tra trust traslativo (in cui il trustee diventa proprietario effettivo) e trust dichiarativo (in cui il trustee dichiara di detenere i beni nell’interesse dei beneficiari). I giudici hanno confermato che nel trust dichiarativo non si verifica un effettivo trasferimento e l’imposta rimane fissa . Diversamente, nel trust traslativo la dotazione potrebbe essere soggetta a imposizione proporzionale se il trasferimento comporta un incremento patrimoniale in capo al trustee o ai beneficiari.
Controllo antielusivo e clausola generale
L’art. 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dalla legge 157/2019, ha codificato la clausola generale anti-abuso: gli atti e i negozi, pur formalmente legittimi, privi di sostanza economica, diretti a ottenere un vantaggio fiscale indebito, possono essere disconosciuti dall’amministrazione. Ciò vale anche per i trust: se la finalità principale è ridurre indebitamente le imposte o sottrarre beni ai creditori, l’Amministrazione può riqualificare le operazioni e contestare la natura interposta. L’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 37, comma 3, DPR 600/1973 che consente di imputare i redditi al titolare effettivo in presenza di fittizia intestazione .
Costituzione di un trust estero: guida passo-passo
La creazione di un trust all’estero richiede una pianificazione accurata. Di seguito un percorso operativo che l’Avv. Monardo e il suo team propongono per costituire un trust in modo conforme alla normativa.
- Analisi della situazione patrimoniale e degli obiettivi – Occorre valutare il patrimonio (immobili, partecipazioni, risparmi), i debiti, i potenziali rischi e definire gli obiettivi: protezione dei beni, pianificazione successoria, tutela di soggetti deboli.
- Scelta della legge regolatrice – È fondamentale scegliere un ordinamento affidabile con una giurisprudenza consolidata e infrastrutture fiduciarie sicure. La scelta incide su diritti e doveri del trustee, sulla tassazione locale e sulla supervisione dei tribunali.
- Nomina del trustee e del protector – Il trustee deve essere indipendente; il protector, se nominato, controlla l’operato del trustee. Una trust company professionale assicura competenza e neutralità.
- Redazione del trust deed – L’atto costitutivo deve indicare la legge applicabile, i beni conferiti, i beneficiari, i poteri del trustee, le regole di distribuzione e la durata. È consigliabile includere clausole di variazione e un comitato consultivo.
- Trasferimento dei beni – I beni devono essere formalmente trasferiti al trustee secondo le regole del paese di ubicazione; per immobili italiani, serve un atto notarile con trascrizione; per conti bancari, occorre la modifica dell’intestazione.
- Registrazione e monitoraggio – In Italia, il trustee deve comunicare i titolari effettivi al Registro dei trust e dei titolari effettivi. I beneficiari residenti devono compilare il quadro RW e rispettare gli obblighi antiriciclaggio.
- Gestione e compliance – Il trustee deve tenere una contabilità separata, predisporre bilanci e comunicare regolarmente con i beneficiari. È opportuno stipulare un Trust Service Agreement che regoli i compensi e le modalità operative.
- Revisione periodica – La struttura del trust va aggiornata alla luce di cambi normativi o familiari. Una revisione ogni 3–5 anni consente di adeguare il trust agli obiettivi.
La mancanza di uno di questi passaggi può compromettere la validità del trust o esporre il disponente a contestazioni; l’assistenza professionale è essenziale.
Antiriciclaggio, trasparenza e responsabilità penale del trustee
Oltre agli aspetti civilistici e fiscali, i trust devono rispettare le normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In Italia, il D.Lgs. 231/2007 impone agli intermediari finanziari, ai professionisti e ai trustee di eseguire l’adeguata verifica della clientela, conservare i dati e segnalare le operazioni sospette. Il trustee deve inoltre iscriversi al registro dei titolari effettivi e comunicare i beneficiari . La violazione può comportare sanzioni amministrative e penali; l’autoriciclaggio è punito ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p.
Confronto con giurisdizioni estere e scelte operative
La scelta della giurisdizione è determinante per la riuscita del trust. Alcune peculiarità da valutare: la solidità delle leggi sul trust, la reputazione dei tribunali, il livello di cooperazione fiscale e le normative sulla trasparenza. Ordinamenti come Inghilterra e Galles, Jersey, Guernsey, Svizzera e alcune giurisdizioni statunitensi offrono regole differenti su governance e riservatezza. È necessario considerare la residenza dei beneficiari e la localizzazione dei beni per evitare conflitti di legge.
Domande e risposte aggiuntive
21. Il trust può essere utilizzato per proteggere partecipazioni societarie?
Sì. Le quote o azioni di una società possono essere conferite nel trust per garantirne la continuità e tutelare gli eredi minori o incapaci. Il trustee eserciterà i diritti di voto secondo il trust deed. È necessario rispettare le clausole statutarie e verificare eventuali patti parasociali.
22. Qual è la differenza tra trust revocabile e irrevocabile?
Nel trust revocabile, il disponente si riserva il diritto di sciogliere il trust o di richiamare i beni; ciò comporta un minore grado di segregazione e può costituire elemento di simulazione se esercitato arbitrariamente. Nel trust irrevocabile, il disponente non può revocare il trust; la segregazione è più forte. La revoca può essere prevista solo per cause specifiche.
23. Quali sono i costi di un trust estero?
I costi includono consulenza legale, onorari del trustee e del protector, spese notarili per il trasferimento di immobili, tasse di registrazione e adempimenti fiscali. L’Avv. Monardo fornisce preventivi dettagliati per valutare la convenienza.
24. È possibile modificare i beneficiari di un trust dopo la sua costituzione?
Sì, se il trust deed prevede una clausola di variazione. Tuttavia, modifiche frequenti potrebbero indicare un controllo eccessivo del disponente e indebolire la segregazione. È preferibile che tali poteri siano esercitati dal protector o da un comitato.
25. Cosa succede al trust in caso di morte del trustee?
Se il trustee è una persona fisica, l’atto costitutivo deve prevedere la nomina di un successore; in mancanza, il giudice competente può nominarlo. Se il trustee è una trust company, la continuità è assicurata dal soggetto giuridico. È essenziale prevedere più livelli di sostituzione per garantire la gestione senza interruzioni.
Conclusione
Il trust estero è uno strumento flessibile e potente per la protezione patrimoniale, ma richiede una conoscenza approfondita della normativa italiana e internazionale. La manovra legislativa degli ultimi anni dimostra che il legislatore e la giurisprudenza sono sempre più attenti a prevenire abusi: le disposizioni dell’art. 73 TUIR, le presunzioni di residenza, la disciplina antielusiva e le sentenze della Cassazione (da 26471/2025 a 9096/2025) hanno tracciato confini chiari. La segregazione patrimoniale rimane efficace solo se il trust è genuino, con un trustee indipendente e beneficiari correttamente individuati. Diversamente, il trust può essere disconosciuto o revocato .
Per il debitore o contribuente che deve fronteggiare cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti o semplicemente vuole pianificare la successione, il trust non è l’unica soluzione: rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata e procedimenti cautelari offrono alternative flessibili e spesso più convenienti. La scelta richiede una valutazione tecnica ed economica, l’analisi della posizione debitoria, della natura dei beni e dei rischi fiscali.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un partner qualificato per affrontare queste sfide: dalla verifica dell’atto di trust, alla predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, fino alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate. Come cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo combina competenze processuali e conoscenze di diritto tributario, bancario e fallimentare. La consulenza personalizzata permette di valutare se il trust estero sia conveniente, di prevenire contestazioni e di salvaguardare il patrimonio con soluzioni legali concrete.
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