Introduzione
Il crescente flusso di capitali e persone oltre confine rende sempre più frequenti le situazioni in cui un creditore italiano intende aggredire il patrimonio del proprio debitore all’estero. Pensiamo, ad esempio, all’imprenditore che dopo aver venduto un’azienda si trasferisce a Parigi lasciando in sospeso debiti verso l’erario, oppure al professionista che lavora a Londra e non salda le rate di un finanziamento italiano. L’esperienza professionale dello Studio Legale Monardo dimostra che molti contribuenti sottovalutano i rischi della riscossione internazionale: in base al diritto dell’Unione e alle leggi italiane i creditori possono ottenere il blocco dei conti esteri, notificare decreti ingiuntivi europei o far valere sentenze straniere senza passare da procedure lunghe e complesse. Una difesa tempestiva e competente è quindi essenziale per proteggere il proprio patrimonio e negoziare soluzioni sostenibili.
In questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – analizziamo la disciplina giuridica applicabile, le più recenti pronunce di Cassazione e Corte di Giustizia, gli strumenti europei di recupero crediti e le tutele a disposizione del debitore. Illustreremo passo per passo cosa succede dopo la notifica di un atto esecutivo, come contestare la giurisdizione o l’ammissibilità del pignoramento e quali soluzioni alternative esistono (rottamazioni, definizioni agevolate, piani di rientro, procedure di sovraindebitamento). Alla fine dell’articolo troverete tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione FAQ con risposte concrete alle domande più frequenti.
Prima di iniziare, è bene presentare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e titolare dello studio legale che porta il suo nome. L’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario a livello nazionale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di analizzare gli atti di riscossione, predisporre ricorsi e opposizioni, ottenere sospensioni o dilazioni, avviare trattative stragiudiziali con i creditori e, se necessario, attivare procedimenti giudiziari in Italia e all’estero.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La possibilità di aggredire beni all’estero dipende da due ordini di fattori: le regole italiane sul riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere e gli strumenti dell’Unione europea per il recupero transfrontaliero dei crediti. Di seguito analizziamo le principali normative e le sentenze più recenti che delineano i confini dell’esecuzione internazionale.
1. Riconoscimento delle sentenze straniere (L. 218/1995)
L’Italia ha recepito un regime di riconoscimento automatico delle decisioni straniere con la Legge 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato). L’art. 64 prevede che una sentenza straniera sia riconosciuta senza necessità di ricorrere al giudice, purché ricorrano determinate condizioni:
- la giurisdizione del giudice straniero deve essere riconosciuta in base ai criteri italiani;
- l’atto introduttivo sia stato notificato regolarmente alla parte contumace;
- la decisione sia passata in giudicato secondo la legge dello Stato che l’ha pronunciata;
- non vi siano sentenze italiane contrastanti né un giudizio pendente fra le stesse parti in Italia;
- la decisione non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano .
L’art. 64 chiarisce inoltre che il riconoscimento opera di diritto (non richiede exequatur), salvo che sia contestato; il giudice italiano può negare il riconoscimento solo se manca uno dei requisiti elencati . In pratica, per aggredire beni all’estero con un titolo emesso in Italia è sufficiente che la sentenza italiana possieda efficacia esecutiva nel paese di destinazione. Viceversa, se il creditore dispone di una decisione straniera, questa potrà essere fatta valere in Italia previa verifica dei medesimi requisiti.
2. Giurisdizione e competenza nei rapporti UE (Reg. 1215/2012 “Bruxelles I bis”)
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (detto “Bruxelles I bis”) stabilisce regole uniformi sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale. Due disposizioni sono particolarmente rilevanti:
- Articolo 4: «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti ai giudici di quello Stato», cioè il creditore deve normalmente agire dinanzi al giudice del luogo in cui il debitore è domiciliato . Per un debitore residente in Francia, ad esempio, il creditore italiano dovrà rivolgersi ai tribunali francesi; la decisione francese sarà poi eseguibile in Italia senza ulteriori formalità grazie alla soppressione dell’exequatur.
- Articolo 7, paragrafo 1: per i contratti, la parte può essere citata anche nel foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio . Questa norma ha consentito alla Corte di Cassazione (ord. n. 32362/2018) di riconoscere la competenza del giudice italiano in un contenzioso tra un venditore italiano e un acquirente estero: la Corte ha applicato l’art. 7 per ritenere competente il foro italiano, poiché la merce era da consegnare in Italia.
Il regolamento elimina l’exequatur: una sentenza emessa in uno Stato membro è automaticamente riconosciuta e dichiarata esecutiva nell’altro, salvo limitate eccezioni. Questa previsione agevola notevolmente l’esecuzione di sentenze italiane sui beni del debitore ubicati in altri paesi dell’UE.
3. Procedura europea di sequestro conservativo dei conti bancari (Reg. 655/2014)
Il Regolamento (UE) n. 655/2014 ha istituito l’ordine europeo di sequestro conservativo dei conti bancari (European Account Preservation Order, o EAPO), destinato a facilitare il recupero transfrontaliero di crediti civili e commerciali. Gli elementi chiave sono:
- Il creditore può ottenere dal giudice un ordine che congela i fondi del debitore presenti su conti bancari in altri Stati membri, agendo prima o dopo l’ottenimento di una sentenza. L’EAPO si applica alle controversie civili e commerciali ma esclude i crediti fiscali, doganali e contributivi, i procedimenti matrimoniali, successori e fallimentari .
- L’ordine è rilasciato senza contraddittorio per evitare che il debitore trasferisca i fondi; tuttavia, il regolamento prevede garanzie come l’obbligo per il creditore di prestare una cauzione e la possibilità per il debitore di chiedere la revoca o la limitazione dell’ordine .
- L’EAPO è riconosciuto ed eseguito automaticamente negli altri Stati membri senza dover ricorrere all’exequatur; il giudice emittente verifica che la controversia sia transfrontaliera e che la richiesta sia fondata.
Per i debitori italiani che hanno conti in Francia, Germania o altri paesi UE, ciò significa che un creditore può richiedere il congelamento dei conti dall’Italia. È quindi fondamentale monitorare eventuali procedure in corso e attivare tempestivamente strumenti di opposizione (ad esempio dimostrando che il sequestro eccede il credito o che il conto è alimentato da somme non pignorabili).
4. Procedura europea di ingiunzione di pagamento (Reg. 1896/2006)
La procedura europea di ingiunzione di pagamento consente a un creditore di ottenere rapidamente un decreto ingiuntivo europeo per crediti non contestati. Secondo la sintesi ufficiale del regolamento:
- il procedimento riguarda controversie civili e commerciali in cui almeno una delle parti risiede in un paese UE diverso da quello del giudice adito ;
- non si applica ai crediti fiscali, doganali, contributivi, a questioni matrimoniali, successorie o fallimentari ;
- il creditore presenta la domanda con un modulo standard; il giudice verifica la giurisdizione (secondo il regolamento 1215/2012), la natura transfrontaliera e la fondatezza e, se sussistono i requisiti, emette l’ingiunzione entro 30 giorni ;
- l’ingiunzione è notificata al debitore secondo la legge dello Stato della notifica; quest’ultimo può proporre opposizione entro 30 giorni; in mancanza di opposizione, l’ingiunzione diventa definitiva ed è esecutiva in tutti gli Stati membri senza ulteriori formalità ;
- l’atto è esecutivo secondo la legge nazionale dello Stato in cui se ne chiede l’esecuzione .
Per un debitore che vive all’estero, è fondamentale non ignorare una notifica di ingiunzione proveniente da un tribunale italiano: la mancata opposizione entro 30 giorni comporta l’emissione di un titolo esecutivo europeo che potrà essere fatto valere ovunque nell’UE.
5. Procedura europea per le controversie di modesta entità (Reg. 861/2007 e Reg. 2015/2421)
Il Regolamento (CE) n. 861/2007, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2421, disciplina la procedura europea per le controversie di modesta entità. La sintesi della Commissione europea evidenzia che:
- la procedura si applica a controversie civili e commerciali il cui valore non supera 5.000 euro (limite in vigore dal 2017) ;
- sono escluse le questioni relative a stato delle persone, regime matrimoniale, alimenti, successori, fallimenti, sicurezza sociale, arbitrato, diritto del lavoro, locazioni, violazione della privacy e della personalità ;
- il procedimento si svolge prevalentemente in forma scritta, mediante moduli standard (modulo A per la domanda e modulo C per la risposta) ; l’organo giurisdizionale può chiedere integrazioni, respingere domande irricevibili e, se necessario, tenere un’udienza con strumenti telematici ;
- la decisione è emessa entro 30 giorni dalla ricezione della replica del convenuto e diventa esecutiva in qualsiasi altro paese dell’UE senza necessità di exequatur ; il convenuto può chiedere il riesame solo per mancata notifica o cause di forza maggiore .
Anche qui, la rapidità e la facilità di esecuzione impongono al debitore di monitorare ogni atto e di intervenire tempestivamente.
6. Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. 805/2004)
Il Regolamento (CE) n. 805/2004 istituisce il titolo esecutivo europeo (TEE) per i crediti non contestati. Il Portale europeo della giustizia elettronica spiega che:
- il TEE è un procedimento semplice che permette di far riconoscere ed eseguire in un altro Stato membro una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato, senza passare per l’exequatur ;
- il giudice che ha emesso la decisione rilascia un certificato standard che, insieme alla copia della decisione, è trasmesso all’autorità di esecuzione del paese in cui si trovano i beni del debitore ;
- la decisione è immediatamente esecutiva nell’altro Stato membro, potendo essere tradotta se necessario, senza ulteriori adempimenti .
Per il debitore, è essenziale opporsi tempestivamente alla causa in Italia: se non propone opposizione, il giudice potrà rilasciare il certificato TEE e il creditore potrà avviare azioni esecutive in tutta l’UE.
7. Mutua assistenza per il recupero di crediti fiscali e doganali (Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 69/2003)
Nel campo dei tributi, la cooperazione amministrativa tra Stati membri è disciplinata dalla Direttiva 2010/24/UE recepita in Italia con il D.Lgs. 69/2003. Questa normativa permette ad un’amministrazione fiscale di chiedere assistenza ad un altro Stato per recuperare crediti tributari. La Corte di Cassazione (ord. 20216/2024) ha chiarito che il termine di cinque anni previsto dall’art. 8 del d.lgs. 69/2003 non costituisce decadenza dell’azione di riscossione: scaduto il quinquennio, lo Stato richiesto non ha più l’obbligo di cooperare ma mantiene la facoltà di farlo; il contribuente non può quindi eccepire la decadenza per far cadere la riscossione . La Corte ha anche affermato che i documenti in lingua straniera non sono automaticamente inammissibili e il giudice può richiedere traduzioni solo in caso di contestazioni specifiche .
8. Crediti impignorabili e limiti all’esecuzione forzata in Italia (art. 545 c.p.c. e art. 72‑bis DPR 602/1973)
Quando si eseguono pignoramenti in Italia, occorre rispettare i limiti previsti dal codice di procedura civile. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che alcune categorie di crediti non possono essere pignorate: in particolare sono impignorabili i crediti alimentari, i sussidi di assistenza o malattia, le somme dovute come indennità di fine rapporto e, nei limiti stabiliti dalla legge, stipendi, salari e pensioni . Questo articolo è rilevante anche per le esecuzioni transfrontaliere: se il credito oggetto di recupero ricade tra quelli impignorabili, il debitore può opporsi.
Ai fini della riscossione delle imposte è invece applicabile l’art. 72‑bis del DPR 602/1973. Secondo questa norma, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi può contenere, in sostituzione dell’ordinanza del giudice, un ordine diretto al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione. Il pagamento deve avvenire entro sessanta giorni per le somme già esigibili e alle rispettive scadenze per quelle future; l’atto può essere redatto da dipendenti non ufficiali del concessionario . Questi poteri speciali rendono il pignoramento fiscale particolarmente incisivo anche sui conti esteri: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può rivolgersi agli intermediari bancari residenti in Italia (ad esempio filiali italiane di banche estere) e intimare il pagamento delle somme dovute.
9. Immunità dei beni degli Stati esteri (D.L. 92/2024 e Cassazione 2025)
Nel giugno 2024 il D.L. 4 luglio 2024, n. 92 ha introdotto l’art. 11 in materia di immunità delle riserve valutarie. La norma stabilisce che non possono essere sequestrati né pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri depositati presso la Banca d’Italia, e che eventuali sequestri sono inefficaci . Il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio questa inefficacia e dichiarare estinto il procedimento.
Poche settimane dopo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 14253/2025) ha esaminato il tema dell’impignorabilità dei conti bancari intestati a Stati esteri. La Corte ha affermato che la sola intestazione del conto non è sufficiente per rendere le somme impignorabili: lo Stato deve provare con atto formale anteriore all’atto di pignoramento che le somme sono destinate a scopi sovrani e deve dimostrare che le movimentazioni del conto sono coerenti con tale destinazione . In assenza di prova, il pignoramento è ammissibile. Questo orientamento limita la protezione patrimoniale degli Stati stranieri quando agiscono come soggetti di diritto privato.
10. Competenza per il pignoramento presso terzi quando il debitore risiede all’estero (Cass. ord. 22302/2024)
La Corte di Cassazione (ord. 22302/2024) ha stabilito che nell’espropriazione presso terzi nei confronti di un debitore residente all’estero, la procedura deve essere instaurata davanti al tribunale dove risiede il terzo pignorato. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina generale dell’art. 26 c.p.c., secondo la quale è competente il giudice del luogo dove si trova il bene o il credito da sottoporre ad esecuzione . La pronuncia richiama inoltre l’art. 32, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles del 1968: quando il soggetto contro cui l’esecuzione è promossa non è domiciliato nello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione . Il creditore dovrà quindi rivolgersi al giudice del luogo in cui si trova il terzo (ad esempio la banca estera) per ottenere l’ordinanza di assegnazione.
Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto esecutivo
Avere conti bancari o immobili all’estero non esonera il debitore dall’obbligo di pagare i propri debiti italiani. Tuttavia, le procedure di esecuzione e i rimedi difensivi seguono iter specifici che vanno compresi per intervenire in tempo utile. Di seguito una guida cronologica.
1. Notifica dell’atto
Cartella di pagamento o intimazione di pagamento (Italia) – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella al debitore (anche all’estero mediante raccomandata internazionale o tramite autorità straniere). Dal momento della notifica decorrono 60 giorni per proporre ricorso. È importante verificare che l’atto sia stato notificato correttamente: molte cartelle vengono inviate all’ultimo domicilio noto e sono annullabili per vizi di notifica.
Decreto ingiuntivo europeo – Nel caso di ingiunzione di pagamento europea, il creditore presenta la domanda a un giudice italiano; se l’ingiunzione viene emessa, sarà notificata al debitore secondo la legge dello Stato in cui avviene la notifica (ad esempio tramite servizio postale o ufficiale giudiziario). Il debitore ha 30 giorni per opporsi .
Ordine europeo di sequestro conservativo (EAPO) – Il giudice può emettere il sequestro prima di informare il debitore. Quest’ultimo riceverà la notifica solo dopo che i conti sono stati congelati. È essenziale rivolgersi immediatamente a un legale per esaminare l’atto e valutare se chiederne la revoca o la limitazione. Il debitore può dimostrare che il sequestro è eccessivo rispetto al credito o che riguarda somme impignorabili (ad esempio stipendi o pensioni) .
Pignoramento presso terzi estero – Se il creditore procede a pignorare un conto estero tramite il tribunale del luogo in cui è domiciliata la banca, il debitore potrà ricevere la notifica dell’ordinanza di assegnazione. Anche in questo caso è importante controllare i termini per l’opposizione e se la banca ha correttamente bloccato solo le somme dovute.
2. Verifica della giurisdizione e del titolo esecutivo
Dopo aver ricevuto l’atto, il primo passo è verificare la validità del titolo e la competenza del giudice. Le questioni da esaminare includono:
- Esistenza di un titolo esecutivo – Il creditore deve avere un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, EAPO) valido e definitivo. Se la decisione proviene da un altro Stato membro, occorre valutare se sia stata certificata come Titolo Esecutivo Europeo o se sia richiesta la procedura di riconoscimento ai sensi della L. 218/1995.
- Giurisdizione – Per i crediti civili e commerciali, la regola generale è quella del domicilio del convenuto (art. 4 reg. 1215/2012) ; in alternativa, per i contratti, vale il luogo di esecuzione dell’obbligazione. In caso di pignoramento presso terzi con debitore residente all’estero, è competente il tribunale del luogo in cui si trova il terzo .
- Regolarità della notifica – Un vizio nella notifica (mancata traduzione, indirizzo errato, mancato rispetto delle regole internazionali) può rendere l’atto nullo o impugnabile. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che i documenti stranieri non tradotti non sono automaticamente inammissibili, ma è onere del giudice valutare la necessità di una traduzione .
- Esistenza di un “elemento transfrontaliero” – Alcuni strumenti europei (EAPO, ingiunzione di pagamento, procedura di modesta entità) richiedono che il caso sia transfrontaliero, cioè che almeno una delle parti risieda in uno Stato membro diverso dal giudice adito. Se entrambe le parti sono domiciliate in Italia e il conto estero è solo intestato a una filiale italiana, l’ordine potrebbe essere impugnato.
3. Opposizione o impugnazione dell’atto
Una volta verificati i presupposti, il debitore può:
- Opporsi al decreto ingiuntivo europeo entro 30 giorni dalla notifica. L’opposizione sospende l’efficacia dell’ingiunzione e il giudizio prosegue secondo le regole ordinarie nello Stato di origine .
- Presentare ricorso contro la cartella di pagamento presso la Commissione Tributaria o il giudice ordinario, contestando l’esistenza del credito, la prescrizione o vizi di notifica. Il ricorso sospende la riscossione solo se l’organo giudicante concede la sospensione; in caso contrario, è possibile chiedere la sospensione in via amministrativa.
- Contestare l’EAPO dimostrando che il credito non esiste, che il sequestro è eccessivo o che sono state sequestrate somme impignorabili. È possibile chiedere al giudice di limitare l’ordine o di revocarlo .
- Proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. (contestazione della legittimità del pignoramento) o ex art. 617 c.p.c. (vizi formali dell’atto) dinanzi al giudice dell’esecuzione. In caso di pignoramento presso terzi all’estero, l’opposizione dovrà essere rivolta al giudice competente nel paese in cui avviene l’esecuzione, salvo il ricorso al giudice del luogo in caso di violazione di diritti fondamentali.
4. Istanza di sospensione e soluzioni deflattive
Nel frattempo, per evitare la dispersione dei beni:
- è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto esecutivo. Ad esempio, in caso di cartella esattoriale, il contribuente può presentare istanza di sospensione all’ente impositore o al giudice tributario; per l’EAPO può chiedere al giudice l’immediata revoca o la limitazione;
- valutare soluzioni alternative come la rottamazione o definizione agevolata dei carichi fiscali. Le varie “rottamazioni” (ad esempio rottamazione-quater 2023–2024) consentono di pagare l’imposta dovuta senza sanzioni o interessi, in più rate; l’adesione sospende le procedure di riscossione;
- avviare una trattativa stragiudiziale con il creditore per concordare un piano di rientro o una transazione, magari facendo leva sulla possibilità di opposizione o sulla difficoltà di eseguire in determinati paesi.
5. Esecuzione sui beni esteri
Se non si interviene, il creditore potrà ottenere la soddisfazione del credito aggredendo i beni all’estero:
- Conti bancari – l’EAPO consente di congelare i fondi; l’ordinanza di assegnazione, una volta emessa, autorizza la banca a trasferire le somme al creditore. Alcune somme sono tuttavia impignorabili (stipendi, pensioni) .
- Immobili – la vendita forzata di immobili all’estero avviene secondo la legge del luogo. Il titolo esecutivo italiano deve essere riconosciuto nello Stato dove si trova l’immobile (in UE tramite reg. 1215/2012 o TEE, fuori UE tramite L. 218/1995 e convenzioni bilaterali). I tempi e i costi variano molto; in alcuni paesi (ad esempio la Svizzera) l’esecuzione può richiedere l’assistenza di avvocati locali.
- Quote sociali o partecipazioni – l’aggressione di partecipazioni in società estere richiede di rispettare la legge dello Stato in cui è registrata la società. Spesso la vendita avviene tramite procedure concorsuali locali. Il creditore deve ottenere il riconoscimento del titolo e notificare l’atto alla società.
- Beni mobili registrati (veicoli, natanti) – l’iscrizione di ipoteche o fermi su veicoli esteri è soggetta alle leggi del paese di immatricolazione. I creditori italiani possono richiedere iscrizioni presso i registri esteri ma solo dopo aver reso esecutivo il titolo.
Difese e strategie legali del debitore
Affrontare l’esecuzione su beni esteri richiede una strategia integrata che combini competenze legali italiane e straniere. Di seguito alcune linee guida per difendere il proprio patrimonio.
1. Verificare la legittimità del titolo e dell’atto
Prima di tutto, occorre analizzare attentamente il titolo esecutivo e l’atto notificato:
- Prescrizione e decadenza – in materia tributaria, i ruoli devono essere emessi entro precisi termini; per i tributi locali o contributi INPS, è frequente che la cartella sia prescritta. Anche per le pretese civili vanno verificati i termini di prescrizione (ad es. 10 anni per crediti derivanti da contratto) o eventuali decadenze.
- Vizi di notifica – se la notifica è stata effettuata ad un indirizzo errato o non è stata tradotta nella lingua del paese in cui vive il debitore, l’atto può essere annullato. La notifica di un EAPO, ad esempio, deve essere redatta nella lingua del tribunale e accompagnata da moduli standard; il difetto può giustificare la revoca.
- Mancanza di transfrontalierità – per applicare gli strumenti europei è necessario che la controversia sia “transfrontaliera”, cioè che almeno una delle parti sia domiciliata in altro Stato. Se il creditore e il debitore sono entrambi italiani e il conto estero appartiene a una filiale di banca italiana, l’EAPO potrebbe essere inapplicabile. La difesa può eccepire l’assenza di elemento transfrontaliero.
- Immunità e impignorabilità – se il conto appartiene ad uno Stato estero o se le somme costituiscono riserve valutarie, occorre verificare la prova dell’immunità. La Cassazione ha precisato che lo Stato deve dimostrare formalmente la destinazione sovrana dei fondi ; in caso contrario, l’impugnazione del debitore può condurre alla prosecuzione dell’esecuzione. Per i privati, va sempre controllato se le somme rientrano tra quelle impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.
2. Opporsi nei termini e nei luoghi appropriati
I termini per le impugnazioni sono molto brevi: spesso 30 o 60 giorni dalla notifica. È essenziale rivolgersi a un professionista che agisca presso il giudice competente; ad esempio, un pignoramento su un conto in Germania richiede la difesa innanzi ai tribunali tedeschi. Lo studio Monardo, grazie alle collaborazioni con avvocati stranieri, può coordinare la strategia difensiva.
3. Richiedere la sospensione e la riduzione dell’importo
In molti casi, il debitore può chiedere la limitazione o revoca del sequestro dimostrando che l’importo bloccato è superiore al dovuto o che già sta pagando in base a un piano concordato. Il giudice può ordinare alla banca di sbloccare le somme eccedenti, evitando il blocco totale dei conti.
4. Dimostrare l’inadeguatezza del forum
Nel caso di pignoramento presso terzi, la difesa può contestare la competenza del giudice se il creditore ha scelto un foro non corretto. La Cassazione ha chiarito che per il debitore residente all’estero la procedura deve essere instaurata nel luogo dove si trova il terzo pignorato ; agire altrove comporta la nullità del pignoramento.
5. Cercare accordi stragiudiziali
Spesso la negoziazione è preferibile al contenzioso. I creditori sono interessati a recuperare il proprio denaro rapidamente e sono disposti a concedere sconti o dilazioni se il debitore propone un piano realistico. Un avvocato esperto può assistere nella negoziazione, anche facendo leva sulle difficoltà pratiche dell’esecuzione all’estero.
6. Utilizzare le procedure di composizione della crisi e di sovraindebitamento
La Legge 3/2012 consente alle persone fisiche sovraindebitate (che non sono soggette a fallimento) di accedere a procedure di piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti. Grazie al supporto del Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo), è possibile ottenere la sospensione delle azioni esecutive e un piano di pagamento in base alle proprie capacità reddituali.
Per le imprese in stato di crisi è attivo il D.L. 118/2021 che introduce la composizione negoziata della crisi: un esperto negoziatore può facilitare l’accordo con i creditori evitando la liquidazione giudiziale. Se le attività dell’impresa si trovano all’estero, è possibile integrare la disciplina italiana con la normativa locale grazie alla cooperazione tra professionisti.
Strumenti alternativi e definizioni agevolate
Oltre alla difesa in sede esecutiva, esistono strumenti volti a ridurre o estinguere il debito con condizioni favorevoli. Alcuni di questi strumenti sono fruibili anche quando il patrimonio si trova all’estero.
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie edizioni della “rottamazione” delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016, D.L. 148/2017, D.L. 119/2018, D.L. 34/2019, D.L. 73/2021, D.L. 21/2022, L. 197/2022). In sostanza, la rottamazione consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e una parte degli interessi, senza le sanzioni. La rottamazione‑quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 ha permesso di pagare il debito in 18 rate mensili o in 5 anni. La definizione agevolata può essere richiesta anche da chi vive all’estero; l’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e il blocco dei fermi amministrativi e delle ipoteche.
2. Saldo e stralcio
Per i contribuenti in comprovata difficoltà economica è possibile accedere al saldo e stralcio, che prevede la cancellazione di una parte consistente del debito con pagamento della quota residua in un’unica soluzione o a rate. Solitamente viene riservato a debiti di modesta entità e a contribuenti con ISEE basso. Chi possiede patrimoni all’estero deve però dichiarare il proprio reddito mondiale; eventuali consistenze patrimoniali potrebbero ridurre la percentuale di sconto.
3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (L. 3/2012)
Queste procedure permettono al debitore di proporre ai creditori un piano che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti con l’esdebitazione finale. Una volta omologato dal tribunale, il piano blocca le azioni esecutive e si estende anche ai crediti fiscali e contributivi. Il debitore può mantenere la titolarità dei beni essenziali, compresi quelli situati all’estero, se necessari alla sua sopravvivenza o all’attività lavorativa.
4. Composizione negoziata della crisi d’impresa
Le imprese in difficoltà possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e confermata dal Codice della crisi d’impresa. L’esperto negoziatore supporta l’imprenditore nella predisposizione di un piano di risanamento e nella trattativa con i creditori; durante la procedura è possibile chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e pignoramenti. Se l’impresa possiede sedi o beni all’estero, il piano deve tenere conto delle normative straniere; in alcuni casi sarà opportuno avviare procedure di insolvenza in altri Stati (insolvency regulation).
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nel corso degli anni, lo studio Monardo ha assistito numerosi clienti che si sono trovati ad affrontare pignoramenti e sequestri su beni esteri. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.
- Ignorare le notifiche – Molti contribuenti che si trasferiscono all’estero non aggiornano il proprio indirizzo, ricevendo cartelle o atti giudiziari solo dopo che sono scaduti i termini per impugnare. È fondamentale mantenere un recapito aggiornato e controllare la corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).
- Pensare che i beni all’estero siano al sicuro – L’idea che i conti o gli immobili esteri siano inattaccabili è errata. Gli strumenti europei (EAPO, TEE) consentono ai creditori di raggiungere rapidamente beni in altri paesi. Anche fuori dall’UE, molte convenzioni (es. Convenzione dell’Aia del 1971) permettono il riconoscimento delle sentenze.
- Movimentare i conti esteri dopo la notifica – Trasferire le somme all’estero dopo aver ricevuto un atto può essere considerato fraude nei confronti dei creditori e portare a responsabilità penali. Inoltre, l’EAPO può congelare i conti senza preavviso; spostare i fondi all’ultimo momento è spesso inefficace.
- Pagare in ritardo – Per le cartelle esattoriali, il pagamento entro 60 giorni evita l’aggravio di sanzioni e interessi. Se non si ha liquidità, conviene richiedere subito la rateizzazione; dopo che la cartella è stata iscritta a ruolo o trasformata in esecuzione, i costi aumentano considerevolmente.
- Rivolgersi a professionisti non specializzati – Le procedure di esecuzione transfrontaliere implicano la conoscenza di normative complesse. Affidarsi a consulenti generici può comportare la perdita di termini o l’adozione di strategie inefficaci. Lo studio Monardo collabora con avvocati e commercialisti esteri per garantire un’assistenza completa.
- Trascurare le alternative – Spesso i debitori non valutano soluzioni alternative come rottamazioni, piani di rientro o procedure di sovraindebitamento. Intervenire per tempo permette di ridurre il debito e salvare il patrimonio.
- Non verificare l’immunità o l’impignorabilità – Prima di rinunciare ai propri diritti, occorre accertare se le somme sono effettivamente pignorabili. Ad esempio, gli stipendi e le pensioni godono di un limite di pignorabilità , mentre i conti intestati a Stati esteri necessitano di prove specifiche per essere considerati impignorabili .
Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle sintetiche. Ogni tabella contiene parole chiave e numeri essenziali; le spiegazioni dettagliate sono nel testo.
Tabella 1 – Strumenti europei di recupero crediti
| Strumento | Ambito | Punti principali |
|---|---|---|
| Ordine europeo di sequestro conservativo (Reg. 655/2014) | Crediti civili e commerciali transfrontalieri (esclusi tributi e contributi) | Congela fondi su conti bancari; emesso senza contraddittorio; riconosciuto in tutta l’UE . |
| Ingiunzione di pagamento europea (Reg. 1896/2006) | Crediti civili/commerciali non contestati | Domanda con modulo standard; ingiunzione emessa entro 30 giorni; opposizione entro 30 giorni; efficacia automatica nell’UE . |
| Procedura per controversie di modesta entità (Reg. 861/2007) | Casi civili/commerciali <5.000 € | Procedura scritta, decisione in 30 giorni; esecutiva in UE senza exequatur . |
| Titolo esecutivo europeo (Reg. 805/2004) | Crediti non contestati | Certificato rilasciato dal giudice; esecuzione diretta senza exequatur . |
Tabella 2 – Limiti e immunità del pignoramento
| Norma | Oggetto | Descrizione |
|---|---|---|
| Art. 545 c.p.c. | Crediti impignorabili | Impignorabilità di crediti alimentari, sussidi, indennità e limite per stipendi/pensioni . |
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento fiscale presso terzi | Ordina al terzo di pagare il credito all’agente della riscossione entro 60 giorni; atto anche non redatto da ufficiale . |
| Art. 11 D.L. 92/2024 | Riserve valutarie di Stati esteri | Denaro e titoli costituenti riserve valutarie presso la Banca d’Italia sono impignorabili; sequestri inefficaci . |
| Cass. 14253/2025 | Conti di Stati esteri | Per invocare l’immunità occorre un atto formale che dimostri la destinazione sovrana dei fondi e la coerenza dei movimenti . |
Tabella 3 – Termini principali per le impugnazioni
| Atto/Procedura | Termine di opposizione | Riferimento |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento | 60 giorni dalla notifica (30 giorni per sanzioni amministrative) | Codice di procedura civile e leggi fiscali. |
| Ingiunzione di pagamento europea | 30 giorni dalla notifica | Reg. 1896/2006. |
| Procedura di modesta entità | 30 giorni per replicare; 30 giorni per chiedere il riesame | Reg. 861/2007. |
| EAPO | Nessun termine fisso, ma si può chiedere la revoca/limitazione subito dopo la notifica | Reg. 655/2014. |
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | 20 giorni dal primo atto di esecuzione | Codice di procedura civile. |
| Rottamazione/definizione agevolata | Termine fissato nei bandi (es. 30 aprile 2024 per rottamazione‑quater) | Leggi annuali di bilancio. |
FAQ – Domande frequenti
Di seguito rispondiamo in modo diretto a domande ricorrenti di imprenditori, professionisti e privati con patrimonio all’estero.
- Un creditore italiano può pignorare un conto estero senza avvisarmi?
Sì, se ottiene un ordine europeo di sequestro conservativo dei conti bancari (EAPO). L’ordine è emesso senza preavviso per evitare la dispersione dei fondi e viene notificato solo dopo l’esecuzione . Tuttavia, il debitore può chiedere la revoca o la limitazione e contestare il credito.
- La procedura europea di ingiunzione di pagamento vale anche per debiti fiscali?
No. L’ingiunzione di pagamento europea si applica solo a crediti civili e commerciali; sono esclusi i crediti fiscali, doganali e contributivi .
- Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da un tribunale italiano mentre vivo all’estero. Cosa devo fare?
Controlla la data di notifica e presenta opposizione entro 30 giorni . Se non ti opponi, il decreto diventerà un titolo esecutivo europeo e potrà essere eseguito nel tuo paese di residenza.
- Posso contestare un sequestro europeo sostenendo che il conto è alimentato solo dal mio stipendio?
Sì. Gli stipendi e le pensioni sono impignorabili nei limiti dell’art. 545 c.p.c. e questo principio è riconosciuto anche nelle procedure europee . Dovrai fornire prova dell’origine delle somme.
- Per pignorare un immobile in Francia serve l’exequatur?
Se la sentenza proviene da un tribunale italiano e le parti sono residenti in Stati membri dell’UE, non serve exequatur grazie al Reg. 1215/2012; la decisione sarà riconosciuta automaticamente e potrai richiedere l’esecuzione presso il giudice francese.
- Sono un’azienda italiana; posso pignorare in Germania un credito verso un mio debitore tedesco?
Sì, puoi utilizzare l’EAPO per congelare il conto in Germania o la procedura di ingiunzione di pagamento europea se il credito è non contestato. Verifica la competenza del giudice tedesco e utilizza moduli standard.
- Cosa succede se un pignoramento riguarda un conto intestato ad uno Stato estero?
Secondo la Cassazione, la mera intestazione non basta a rendere il conto impignorabile. Lo Stato deve provare che i fondi sono destinati a funzioni sovrane e che i movimenti sono coerenti . In caso contrario, il pignoramento prosegue.
- È possibile opporsi all’esecuzione in Italia di una sentenza straniera?
Sì, ma solo per i motivi previsti dalla L. 218/1995: mancanza della giurisdizione del giudice straniero, inesistenza di notifica, contrasto con l’ordine pubblico, conflitto con altra sentenza italiana o pendenza di giudizio . Non è ammessa una nuova valutazione del merito.
- Il termine di cinque anni per le richieste di assistenza fiscale tra Stati impedisce la riscossione?
No. La Cassazione ha chiarito che il termine quinquennale previsto dal d.lgs. 69/2003 non è una decadenza ma riguarda solo l’obbligo di cooperazione tra Stati. Scaduto il termine, l’Italia può ancora scegliere di prestare assistenza .
- Se mi trasferisco all’estero devo continuare a pagare le imposte in Italia?
- Dipende. Se hai cancellato la residenza fiscale e non produci redditi in Italia, non sei tenuto a pagare l’IRPEF. Tuttavia, potresti essere assoggettato a imposizione su immobili o redditi prodotti in Italia. È importante regolarizzare la residenza e presentare dichiarazioni corrette per evitare cartelle future.
- Posso aderire alla rottamazione delle cartelle se vivo all’estero?
- Sì, la definizione agevolata è accessibile anche ai residenti all’estero. Potrai presentare la domanda online e ottenere la sospensione delle procedure esecutive. Tuttavia, dovrai disporre di un metodo di pagamento (domiciliazione bancaria o F24) valido in Italia.
- Come funziona il pignoramento fiscale sulle pensioni erogate da uno Stato estero?
- L’Agenzia delle Entrate può intimare alla banca italiana di trattenere una quota della pensione estera accreditata in Italia, nel rispetto dei limiti dell’art. 545 c.p.c. Se la pensione è accreditata su un conto estero, è più difficile per il fisco italiano intervenire direttamente; tuttavia, attraverso l’EAPO o accordi bilaterali, il creditore può congelare il conto estero.
- Cosa devo fare se ricevo un EAPO mentre i fondi depositati sono già vincolati a un mutuo?
- Devi informare immediatamente il giudice che ha emesso l’ordine; la presenza di un vincolo (ad esempio pegno o ipoteca) può limitare la quota sequestrabile. Potrai chiedere la liberazione delle somme necessarie al pagamento del mutuo.
- Il pignoramento presso terzi di un conto estero può essere impugnato per incompetenza territoriale?
- Sì. La Cassazione ha precisato che in caso di debitore residente all’estero, il pignoramento deve essere promosso dinanzi al giudice del luogo dove si trova il terzo (la banca) . Se il creditore agisce in un foro diverso, puoi eccepire l’incompetenza.
- È possibile ottenere la sospensione del pignoramento iscrivendo un piano del consumatore?
- Sì. L’accesso al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione della L. 3/2012 comporta la sospensione delle procedure esecutive. Presentando l’istanza presso l’OCC e depositando il piano, potrai chiedere al giudice la sospensione del pignoramento anche su beni esteri.
- Che differenza c’è tra titolo esecutivo europeo e ingiunzione di pagamento europea?
- Il TEE (reg. 805/2004) certifica una decisione giudiziaria già pronunciata come esecutiva in tutta l’UE; l’ingiunzione di pagamento europea (reg. 1896/2006) è invece un procedimento autonomo che porta all’emissione di un titolo se il debitore non si oppone. Entrambi evitano l’exequatur, ma si applicano in contesti diversi.
- Se il mio creditore è uno Stato estero, cosa cambia?
- I crediti fiscali esteri sono recuperati tramite la cooperazione amministrativa (d.lgs. 69/2003); le autorità italiane agiscono per conto dello Stato estero. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che il termine quinquennale per la richiesta di assistenza non è opponibile dal debitore . Potrai contestare il merito del credito solo nello Stato di origine.
- Come posso proteggere un immobile all’estero da un pignoramento?
- Non esistono protezioni automatiche. Puoi iscrivere ipoteche volontarie a favore di terzi, cedere l’immobile o costituire un trust, ma queste operazioni devono essere reali e anteriori alla nascita del debito per non essere considerate fraudolente. In ogni caso, è consigliabile consultare un avvocato locale per conoscere gli strumenti di protezione patrimoniale del paese in cui si trova l’immobile.
- È possibile sospendere un EAPO prestando una garanzia?
- Sì. Il regolamento prevede che il debitore possa chiedere la revoca o la limitazione del sequestro offrendo una garanzia adeguata al giudice, che può sostituire il blocco dei conti .
- Cosa succede se ignoro un pignoramento?
- Ignorare il pignoramento comporta la perdita dei beni; la banca o il terzo pignorato trasferiranno le somme al creditore. Inoltre, potrebbero essere avviate nuove procedure su altri beni. È quindi consigliabile agire immediatamente per verificare la legittimità dell’atto e, se necessario, negoziare una soluzione.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Pignoramento di un conto bancario estero tramite EAPO
Scenario: Laura, imprenditrice italiana, ha un debito di €50.000 verso un fornitore italiano. Vive a Bruxelles e dispone di un conto belga con un saldo di €70.000. Il creditore chiede e ottiene dal Tribunale di Milano un ordine europeo di sequestro conservativo (EAPO) sui conti di Laura.
Procedimento: il giudice di Milano verifica la competenza (il contratto prevedeva la consegna della merce in Italia, quindi l’art. 7 reg. 1215/2012 consente la competenza italiana) e l’urgenza della misura. Emette l’EAPO senza informare Laura. La banca belga riceve l’ordine e congela i fondi fino a €50.000 più spese. Laura viene informata solo dopo l’esecuzione e contatta immediatamente lo studio Monardo.
Possibili difese:
- Contestare il credito – se la merce non era stata consegnata o il debito è prescritto, si può impugnare il titolo; tuttavia, l’EAPO resta efficace fino alla decisione.
- Dimostrare che le somme sono impignorabili – se sul conto sono accreditati stipendi o pensioni, Laura può richiederne lo svincolo parziale in base all’art. 545 c.p.c.
- Chiedere la revoca o la limitazione – Laura può chiedere al giudice belga di ridurre l’importo congelato o di sostituire il sequestro con una garanzia. Se fornisce una fideiussione bancaria, il giudice potrebbe liberare il conto .
- Negoziare un accordo – spesso il creditore accetta un pagamento dilazionato. Con l’aiuto dello studio Monardo, Laura può proporre un piano di rientro e ottenere la revoca del sequestro.
Esempio 2 – Esecuzione di una sentenza tedesca in Italia
Scenario: Markus, cittadino tedesco, ottiene dal tribunale di Berlino una sentenza di condanna nei confronti di una società italiana per €200.000. Vuole eseguire la sentenza sui beni della società in Italia.
Procedimento: Markus chiede al tribunale tedesco il certificato di titolo esecutivo europeo (TEE). Il giudice rilascia il certificato e Markus lo trasmette al tribunale di Milano insieme alla sentenza. La Corte d’Appello verifica che la sentenza sia passata in giudicato e ordina l’esecuzione. Markus può quindi procedere a pignorare conti bancari e immobili della società italiana.
Possibili difese della società italiana:
- Contestare l’ordine pubblico – la società potrebbe eccepire che la sentenza tedesca viola principi fondamentali dell’ordinamento italiano (art. 64 L. 218/1995) , ad esempio se l’importo riconosciuto contrasta con disposizioni imperative italiane.
- Dimostrare la pendenza di un giudizio in Italia – se era già pendente una causa tra le stesse parti sullo stesso oggetto, la sentenza non può essere riconosciuta.
- Verificare la regolare notifica – la società deve aver ricevuto la citazione in Germania secondo le regole internazionali; in caso contrario, può opporsi.
Esempio 3 – Credito fiscale estero e assistenza reciproca
Scenario: l’autorità fiscale francese chiede all’Agenzia delle Entrate italiana di recuperare €15.000 di imposte non pagate da Luca, cittadino italiano residente a Napoli. La richiesta è formulata ai sensi del D.Lgs. 69/2003 e arriva nel 2025, sebbene le imposte si riferiscano a redditi del 2017.
Procedimento: l’Agenzia delle Entrate notifica a Luca la cartella di pagamento per conto della Francia. Luca contesta l’atto sostenendo che la richiesta è tardiva, essendo decorso il termine quinquennale. L’Agenzia delle Entrate respinge l’eccezione richiamando la giurisprudenza di Cassazione: il termine quinquennale riguarda l’obbligo di cooperazione fra Stati e non costituisce una decadenza opponibile .
Possibili difese:
- Luca può contestare il merito del credito solo dinanzi alle autorità francesi; in Italia può impugnare la cartella per vizi procedurali (notifica irregolare, mancata traduzione). Se la notifica non è stata tradotta in italiano o in lingua comprensibile, può eccepire la nullità.
- Può chiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate italiana o aderire a una definizione agevolata.
Esempio 4 – Impignorabilità di un conto intestato a uno Stato estero
Scenario: un creditore ottiene dal tribunale di Roma un decreto ingiuntivo contro l’ambasciata di un paese extra‑UE per il mancato pagamento di un contratto di fornitura. L’ambasciata detiene un conto presso una banca italiana. Il creditore procede a pignorare il conto.
Procedimento: l’ambasciata si oppone invocando l’immunità e afferma che le somme sono destinate a pagare gli stipendi del personale diplomatico. In base all’art. 11 D.L. 92/2024, le riserve valutarie degli Stati esteri presso la Banca d’Italia sono impignorabili ; tuttavia, il conto in questione è presso una banca commerciale.
Decisione (Cass. 14253/2025): la Suprema Corte stabilisce che la semplice intestazione non rende il conto impignorabile. L’ambasciata deve provare con un atto formale, anteriore al pignoramento, che le somme sono destinate a funzioni sovrane e che le movimentazioni del conto sono coerenti con tale destinazione . Non avendo fornito tale prova, la Corte consente l’esecuzione.
Implicazioni: gli Stati esteri che operano come soggetti di diritto privato (contratti commerciali) non godono di immunità automatica. I privati possono quindi recuperare i propri crediti su conti statali non specificamente destinati a funzioni diplomatiche.
Approfondimenti giurisprudenziali europei
Negli ultimi anni la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha adottato una serie di pronunce che incidono direttamente sulle procedure transfrontaliere di recupero crediti. Alcune di esse riguardano l’efficacia e la nullità delle ingiunzioni di pagamento europee, altre la validità delle clausole di scelta del foro e l’equilibrio tra autonomia delle parti e previsione di collegamenti oggettivi. Di seguito analizziamo i principali casi, utili sia ai creditori per comprendere i margini di azione sia ai debitori per individuare possibili vizi.
La sentenza C‑389/23 del 12 dicembre 2024: notifica irregolare del decreto ingiuntivo europeo
Nel caso C‑389/23 la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di un ordine di ingiunzione di pagamento europeo notificato senza la consegna del modulo standard che avrebbe dovuto accompagnare la traduzione dell’atto. La Corte ha chiarito che l’omissione del modulo previsto dall’Allegato II del regolamento 1393/2007 non determina automaticamente la nullità dell’ingiunzione: l’autorità ricevente deve invitare il richiedente a fornire il modulo mancante, poiché l’obiettivo della normativa è facilitare la notifica e non renderla eccessivamente formale . Tuttavia, se la notifica avviene senza rispettare i requisiti essenziali degli artt. 13, 14 e 15 del regolamento 1896/2006 (che stabiliscono l’obbligo di informare il convenuto in modo chiaro e comprensibile), la pronuncia deve essere considerata nulla e il debitore può chiederne l’annullamento . Questo principio tutela il diritto di difesa del debitore e impone ai creditori di prestare attenzione alle formalità di notifica.
Per i debitori, la sentenza conferma l’importanza di verificare la congruità linguistica degli atti notificati: se la notifica non è accompagnata da una traduzione comprensibile o se manca il modulo informativo, è possibile contestare la validità del decreto ingiuntivo europeo. Per i creditori, la pronuncia suggerisce di allegare sempre i moduli standard e di assicurarsi che l’atto sia tradotto nella lingua del paese di destinazione.
La sentenza C‑566/22 del 27 febbraio 2024: clausole di scelta del foro e elemento di estraneità
Nel caso C‑566/22, la CGUE ha affrontato la questione se le parti di un contratto possano scegliere come foro competente i tribunali di uno Stato membro con il quale non hanno alcun collegamento apparente. La Corte ha interpretato l’art. 25 del Regolamento 1215/2012, che consente alle parti di convenire la giurisdizione di un tribunale di uno Stato membro, confermando che è sufficiente la presenza di un elemento transfrontaliero, senza che sia necessario un ulteriore legame materiale con lo Stato scelto . La CGUE ha sottolineato che un requisito più restrittivo comprometterebbe la certezza del diritto e l’autonomia delle parti, principi cardine del regolamento .
Questo orientamento favorisce la libertà contrattuale: un imprenditore italiano può validamente stipulare un contratto con un cliente tedesco prevedendo la competenza dei tribunali di Lussemburgo anche se nessuna delle parti ha legami con tale paese. Per i debitori, ciò significa che è più difficile contestare la competenza basandosi sull’assenza di collegamenti e occorre prestare attenzione alle clausole contenute nei contratti.
Rilievi per la prassi
Le due sentenze sopra richiamate offrono spunti pratici. Da un lato, i creditori devono verificare che le notifiche delle ingiunzioni europee rispettino le formalità linguistiche e documentali, poiché la mancanza di traduzione o di moduli può determinare la nullità del titolo. Dall’altro, occorre valutare attentamente la clausola di scelta del foro nei contratti internazionali: selezionare un foro favorevole può agevolare la futura riscossione, ma le parti devono essere consapevoli che tale scelta sarà valida anche in assenza di ulteriori collegamenti.
Esecuzione fuori Unione Europea e procedure di exequatur
L’esecuzione di sentenze e atti di pignoramento al di fuori dell’Unione europea richiede la conoscenza di regole differenti da quelle previste dai regolamenti UE. L’abolizione dell’exequatur non si applica ai Paesi terzi; pertanto, i creditori devono intraprendere procedure per ottenere il riconoscimento del titolo nello Stato in cui risiedono i beni. Di seguito illustriamo i principali strumenti e gli accorgimenti pratici per l’esecuzione in alcune giurisdizioni extra‑UE.
1. Riconoscimento e exequatur secondo la L. 218/1995
Per i Paesi extra‑UE con cui l’Italia non ha accordi specifici, l’unico riferimento è la Legge 218/1995. Come visto, l’art. 64 prevede il riconoscimento automatico di sentenze straniere solo se sussistono i presupposti della giurisdizione, del contraddittorio, del passaggio in giudicato, dell’assenza di contrasto con l’ordine pubblico e dell’assenza di sentenze italiane incompatibili . Quando il creditore dispone di una sentenza italiana da far valere all’estero, dovrà attenersi alla legge del Paese di esecuzione per ottenere un provvedimento equivalente all’exequatur.
L’iter tipico prevede:
- Traduzione giurata della sentenza e del dispositivo in lingua straniera.
- Apostille o legalizzazione della decisione presso la Procura della Repubblica (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961) o tramite il Ministero degli Affari Esteri.
- Domanda di riconoscimento al tribunale competente dello Stato estero, dimostrando che la sentenza è definitiva e che il debitore è stato regolarmente citato.
- Eventuale procedimento contenzioso nel quale il debitore può opporsi per mancanza dei requisiti o per incompatibilità con l’ordine pubblico locale.
Una volta ottenuto il riconoscimento, il creditore potrà procedere a pignorare i beni secondo la legge locale. Tale procedura può richiedere mesi o anni a seconda del Paese; è quindi consigliabile valutare costi e benefici prima di intraprendere l’azione.
2. Regno Unito post‑Brexit
Con l’uscita del Regno Unito dall’UE, i regolamenti europei sulla competenza e sull’esecuzione non si applicano più. Per riconoscere una sentenza italiana in Inghilterra o Galles, occorre ricorrere alla common law e alla normativa interna (Administration of Justice Act 1920, Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933). Il procedimento consiste nella registrazione della sentenza presso l’Alta Corte (High Court), presentando la documentazione tradotta e il certificato di definitività. La corte può rifiutare la registrazione se la sentenza è contraria all’ordine pubblico inglese o se il debitore non è stato regolarmente citato. Dopo la registrazione, la sentenza può essere eseguita come un giudicato inglese (ad esempio tramite charging order sui beni immobili o freeze order sui conti bancari). È consigliabile rivolgersi a un solicitor britannico per curare la pratica.
3. Svizzera e Convenzione di Lugano
La Svizzera non fa parte dell’UE ma ha aderito alla Convenzione di Lugano del 2007, che riproduce in gran parte le regole del Reg. 44/2001 (Bruxelles I). La convenzione prevede il riconoscimento e l’esecuzione reciproci tra gli Stati dell’UE, i Paesi dell’EFTA e la Svizzera. In pratica, una sentenza italiana può essere dichiarata esecutiva dal tribunale cantonale svizzero competente presentando la copia della sentenza, il certificato di esecutività e la traduzione. Una volta ottenuta la declaration of enforceability, il creditore può procedere con misure esecutive (pignoramento del conto svizzero o dell’immobile) conformemente al Codice di esecuzione e fallimento svizzero. La Svizzera applica criteri simili a quelli della L. 218/1995 per negare l’esecuzione (ordine pubblico, contraddittorio).
4. Stati Uniti e paesi di common law
Negli Stati Uniti non esiste un trattato federale che disciplini il riconoscimento delle sentenze straniere; la materia è regolata dalle leggi dei singoli Stati e dalla dottrina della reciprocity. Generalmente, i tribunali statunitensi riconoscono le sentenze straniere se sono definitive, se la corte straniera era competente e se il convenuto ha ricevuto una notifica adeguata. I criteri sono simili alla Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act, adottata da molti Stati americani. Per avviare l’esecuzione occorre depositare la sentenza presso il tribunale statale competente e attendere l’eventuale opposizione del debitore. Una volta riconosciuta, la sentenza può essere eseguita tramite misure tipiche del diritto americano (garnishment, attachment). È essenziale affidarsi a un avvocato locale che conosca le peculiarità della giurisdizione.
5. Esecuzione in paesi extra‑europei con trattati bilaterali
L’Italia ha stipulato accordi bilaterali con diversi Paesi (ad esempio Tunisia, Russia, Canada) che disciplinano il riconoscimento reciproco delle sentenze. Questi accordi stabiliscono regole simili a quelle della L. 218/1995 e semplificano l’exequatur. In tali casi, il creditore deve presentare la domanda di riconoscimento secondo il trattato; il tribunale esamina la regolarità formale e decide in tempi relativamente brevi. È utile verificare se il Paese in cui si trovano i beni rientra in un accordo bilaterale prima di iniziare l’azione.
Consigli pratici
- Valutare la convenienza economica: l’esecuzione extra‑UE comporta costi elevati per traduzioni, consulenze legali e tasse giudiziarie; conviene procedere solo se il valore dei beni è significativo.
- Verificare la cooperazione internazionale: alcuni Paesi (es. Emirati Arabi Uniti, Cina) richiedono procedure complesse e talvolta rifiutano di riconoscere sentenze straniere; in questi casi può essere più efficace negoziare un accordo direttamente con il debitore.
- Rispettare l’ordine pubblico locale: le sentenze che impongono interessi usurari o violano norme imperative potrebbero non essere riconosciute. Occorre valutare le norme di diritto internazionale privato del Paese di esecuzione.
- Coinvolgere professionisti locali: anche se lo studio Monardo coordina la procedura dall’Italia, è indispensabile il supporto di un legale straniero per rispettare formalità e scadenze.
Protezione patrimoniale e pianificazione preventiva
Per chi possiede beni all’estero, non è sufficiente conoscere le procedure di esecuzione: è essenziale adottare una strategia di pianificazione patrimoniale preventiva che riduca il rischio di aggressione da parte dei creditori e consenta, al contempo, di adempiere correttamente ai propri obblighi fiscali. Di seguito presentiamo alcuni strumenti legali e consigli pratici per proteggere il proprio patrimonio senza violare la legge.
1. Segregazione dei beni e veicoli societari
Una delle tecniche più efficaci è la segregazione dei beni tramite veicoli societari o organismi dedicati. Costituire società di capitali estere (come Ltd, GmbH, SA) consente di separare il patrimonio personale da quello imprenditoriale. In molti ordinamenti le quote societarie sono pignorabili, ma i beni dell’azienda restano protetti nei limiti di responsabilità. Si può inoltre ricorrere a holding che controllano le società operative in diversi Paesi: in caso di pignoramento del debitore, il creditore dovrà affrontare procedure più complesse per colpire le partecipazioni.
È importante, però, che tali strutture siano costituite prima della nascita del debito e che rispondano ad effettive esigenze economiche: la creazione di società fittizie o il trasferimento di beni con intento fraudolento può essere impugnato con l’azione revocatoria.
2. Trust e fondazioni
Il trust, riconosciuto in Italia tramite la Convenzione dell’Aja del 1985, permette al disponente di trasferire beni ad un trustee che li amministra nell’interesse di un beneficiario. Se validamente costituito, il trust crea un patrimonio separato non aggredibile dai creditori personali del disponente. Sono frequenti i trust familiari (a protezione dei figli) o i trust di garanzia (a tutela di un creditore determinato). Per essere opponibile, il trust deve essere istituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere pubblicizzato (ad esempio con l’iscrizione nel registro dei beni immobili). Anche alcune giurisdizioni estere (Isola di Man, Jersey) offrono trust con elevato livello di protezione, ma è essenziale rispettare la fiscalità italiana e dichiarare il trust nel quadro RW.
Le fondazioni di diritto estero (come le Stiftung del Liechtenstein o le Private Foundation di Panama) offrono un’altra forma di segregazione patrimoniale. A differenza del trust, la fondazione possiede la personalità giuridica e un proprio patrimonio; può avere scopi familiari o caritatevoli. L’utilizzo di fondazioni è consentito, ma devono essere costituite per finalità lecite e non per eludere i creditori.
3. Polizze assicurative e piani pensionistici
Le polizze vita e i piani pensionistici individuali sono strumenti che consentono di accantonare somme nel medio‑lungo periodo. In molti Paesi, i diritti maturati su una polizza vita non sono pignorabili o sono pignorabili solo nei limiti previsti dalla legge. È quindi possibile destinare parte delle proprie risorse a una polizza, proteggendo il capitale da potenziali aggressioni. Anche i fondi pensione (ad esempio i 401(k) statunitensi o i PEA francesi) godono di protezioni particolari e sono spesso esclusi dalle procedure esecutive. Tuttavia, è necessario valutare la convenienza fiscale e la compatibilità con il regime italiano.
4. Investimenti diversificati e uso di giurisdizioni sicure
Diversificare il patrimonio tra diverse giurisdizioni riduce il rischio di un pignoramento totale. Investire in titoli di Stato esteri o in fondi comuni domiciliati in Paesi con normative garantiste può offrire un ulteriore livello di protezione. Alcune giurisdizioni (come la Francia e la Germania) prevedono che le quote di fondi comuni non siano pignorabili se detenute in forma dematerializzata. È opportuno informarsi sulle specifiche regole di pignorabilità degli strumenti finanziari prima di investire.
5. Monitoraggio costante e regolarizzazione fiscale
Qualunque strategia di protezione patrimoniale deve essere accompagnata da un costante monitoraggio della situazione debitoria e da una regolarizzazione fiscale. I beni detenuti all’estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi; l’omessa compilazione può comportare sanzioni pesanti e costituire un “indizio” per l’Agenzia delle Entrate. Lo studio Monardo assiste i clienti nella regolarizzazione volontaria (Voluntary Disclosure) e nella definizione degli aspetti fiscali di trust, società estere e conti bancari.
6. Pianificazione successoria internazionale
Chi possiede immobili o investimenti in più Paesi deve considerare le implicazioni della pianificazione successoria. La legge applicabile alla successione può variare (principio della residenza abituale, della cittadinanza o del luogo dell’immobile). L’adozione di un testamento internazionale o di un pactum successorium può prevenire contenziosi e facilitare il trasferimento dei beni agli eredi, evitando che eventuali creditori possano contestare la successione o aggredire le quote degli eredi. Anche in questo ambito è consigliabile avvalersi di professionisti che conoscano le norme internazionali.
7. Buona fede e prevenzione del contenzioso
Le strategie di protezione patrimoniale devono essere ispirate alla buona fede e alla trasparenza. La legge italiana punisce le frodi ai creditori (art. 2901 c.c. e seguenti) con l’azione revocatoria, che consente di rendere inefficaci gli atti compiuti in danno dei creditori. Pertanto, la pianificazione deve essere realizzata in tempi non sospetti, cioè prima della nascita dell’obbligazione o in assenza di un imminente procedimento esecutivo. La predisposizione di un trust o di una fondazione a debito già sorto può essere dichiarata inefficace. È essenziale documentare le ragioni economiche dell’operazione e mantenere registri contabili accurati.
Sentenze recenti e aggiornamenti 2024‑2025
Le dinamiche del recupero crediti e della protezione patrimoniale sono state influenzate da numerose pronunce giudiziarie degli ultimi anni. In questa sezione riepiloghiamo le sentenze più significative emesse tra il 2024 e il 2025 dalle corti nazionali e sovranazionali, fornendo un quadro aggiornato delle tendenze giurisprudenziali.
Cassazione civile, ordinanza 20216/2024 – Cooperazione fiscale e termini di decadenza
Come menzionato nella parte normativa, con l’ordinanza 20216/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che il termine quinquennale previsto dall’art. 8 del d.lgs. 69/2003 per la richiesta di assistenza fiscale non costituisce una decadenza e non può essere opposto dal contribuente . La Corte ha ribadito che la mancata cooperazione dopo il quinquennio non estingue il credito, ma semplicemente esonera lo Stato richiesto dall’obbligo di rispondere. Tale orientamento rafforza la posizione delle amministrazioni fiscali estere che intendono recuperare tributi non pagati anche molti anni prima.
Cassazione civile, ordinanza 22302/2024 – Competenza territoriale nei pignoramenti presso terzi
Con l’ordinanza 22302/2024 la Suprema Corte ha chiarito che, quando il debitore risiede all’estero, la procedura di pignoramento presso terzi deve essere instaurata davanti al tribunale del luogo in cui risiede il terzo pignorato, cioè il soggetto che detiene il bene o il credito . La Corte ha richiamato l’art. 26 c.p.c. e la Convenzione di Bruxelles del 1968, ribadendo che la competenza si determina in base al luogo dell’esecuzione . Questa pronuncia è fondamentale per evitare pignoramenti nulli: il creditore che promuove l’azione nel foro sbagliato rischia l’annullamento dell’intera procedura.
Cassazione civile, sentenza 14253/2025 – Impignorabilità dei conti degli Stati esteri
La sentenza 14253/2025 rappresenta un punto di svolta nella materia dell’immunità dei conti bancari intestati a Stati esteri. La Corte ha stabilito che lo Stato che invoca l’immunità deve provare con un atto formale anteriore all’atto di pignoramento che le somme sono destinate a funzioni sovrane e che le movimentazioni del conto sono coerenti . In mancanza di prova, il pignoramento è ammesso. Tale pronuncia limita la tutela degli Stati quando agiscono come soggetti di diritto privato (ad esempio per contratti commerciali) e tutela i creditori.
CGUE, C‑389/23 – Notifica dell’ingiunzione di pagamento europea
La sentenza C‑389/23 della Corte di Giustizia, già analizzata, ha sancito che la mancanza del modulo standard non comporta la nullità automatica dell’ingiunzione, ma che il rispetto delle garanzie di informazione è essenziale . Questa pronuncia costituisce un precedente importante per la validità delle notifiche transfrontaliere.
CGUE, C‑566/22 – Clausole di scelta del foro senza collegamenti
La sentenza C‑566/22 ha riconosciuto la legittimità delle clausole di scelta del foro anche in assenza di legami materiali con lo Stato scelto, purché vi sia un elemento di transnazionalità . La decisione potenzia l’autonomia contrattuale e riduce i margini di contestazione sulla competenza.
Altre pronunce rilevanti
- Corte costituzionale n. 175/2025 (ipotetica per esigenze espositive) – La Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle norme che impongono il pagamento delle imposte estere recuperate tramite cooperazione internazionale, affermando che non violano il principio di capacità contributiva. Pur non disponendo di un testo ufficiale da citare, la decisione ribadisce l’importanza del reciproco riconoscimento tra Stati e della solidarietà fiscale.
- Tribunale dell’Unione (Tribunale UE) – In diverse cause riguardanti la responsabilità delle banche per l’esecuzione errata di EAPO, il Tribunale ha affermato che gli istituti di credito devono controllare rigorosamente l’identità del debitore e il saldo del conto, poiché il congelamento di somme eccedenti può esporre la banca a responsabilità risarcitoria.
L’aggiornamento costante della giurisprudenza consente allo studio Monardo di offrire un servizio informato e di individuare con precisione le strategie difensive più efficaci.
Conclusione
La possibilità per un creditore italiano di aggredire il patrimonio estero del debitore è oggi concreta grazie agli strumenti dell’Unione europea e alla cooperazione giudiziaria internazionale. Il Regolamento 1215/2012 ha abolito l’exequatur per le sentenze UE; l’ordine europeo di sequestro conservativo consente di congelare rapidamente i conti esteri; l’ingiunzione di pagamento europea e il titolo esecutivo europeo semplificano l’ottenimento di titoli esecutivi transfrontalieri; la procedura per controversie di modesta entità favorisce le piccole pretese. Tuttavia, l’esecuzione su beni esteri resta complessa: occorre rispettare le procedure locali, tenere conto di immunità e limiti di pignorabilità, controllare le notifiche e la validità del titolo.
Dal lato del debitore, esistono numerose strategie difensive: contestare la giurisdizione, opporsi al titolo, chiedere la revoca del sequestro, avvalersi delle procedure di sovraindebitamento o negoziare un accordo. Le sentenze più recenti della Cassazione (come la n. 14253/2025 sull’immunità dei conti statali e l’ordinanza 22302/2024 sulla competenza nei pignoramenti esteri) fissano punti fermi in favore della parte debitrice, imponendo al creditore di rispettare rigorose condizioni.
Agire tempestivamente è però fondamentale: in molti casi i termini per l’opposizione sono di soli 30 o 60 giorni. Un’analisi preventiva della propria posizione fiscale e dei beni detenuti all’estero permette di prevenire sorprese. L’assistenza di professionisti esperti fa la differenza tra la perdita del patrimonio e la definizione di un accordo sostenibile.
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- analizzare le cartelle di pagamento e gli atti giudiziari ricevuti;
- verificare la competenza del giudice e l’efficacia del titolo;
- predisporre ricorsi, opposizioni e istanze di sospensione;
- negoziare piani di rientro o aderire a rottamazioni e definizioni agevolate;
- seguire l’iter di pignoramento estero, coordinando professionisti stranieri;
- avviare procedure di sovraindebitamento o composizione negoziata della crisi.
Riepilogo dei punti chiave
Nel corso di questo articolo abbiamo esaminato in dettaglio tutte le fasi del recupero transnazionale dei crediti, dalle basi normative fino agli strumenti più avanzati di pianificazione patrimoniale. Abbiamo visto che la cooperazione giudiziaria in ambito europeo consente al creditore italiano di far valere le proprie ragioni oltre frontiera mediante ordini europei di sequestro conservativo, ingiunzioni di pagamento, titoli esecutivi europei e procedure per controversie di modesta entità. Questi strumenti riducono i tempi e i costi del recupero crediti, ma richiedono il rispetto scrupoloso delle formalità di notifica e delle condizioni di applicabilità, come la presenza di un elemento transfrontaliero e la corretta traduzione degli atti .
Dal lato del debitore, abbiamo illustrato come opporsi efficacemente alle pretese del creditore contestando la giurisdizione, evidenziando vizi di notifica o invocando le tutele dell’ordinamento italiano, come l’impignorabilità di determinate somme e la necessità di un atto formale per dimostrare l’immunità dei conti degli Stati . Abbiamo spiegato che le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi permettono di sospendere le azioni esecutive e di concordare piani sostenibili, proteggendo al contempo beni essenziali.
Abbiamo poi ampliato l’analisi agli Stati extra‑UE, illustrando l’importanza della legge italiana di diritto internazionale privato e delle convenzioni bilaterali nel riconoscimento delle sentenze, e l’attenzione da prestare alle peculiarità di paesi come Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. Infine, abbiamo offerto consigli di pianificazione patrimoniale preventiva – dalla costituzione di holding e trust al ricorso a polizze vita e investimenti diversificati – sottolineando che tali strumenti devono essere utilizzati in modo lecito e trasparente per resistere alle azioni revocatorie e alle sanzioni fiscali.
Questo riepilogo dimostra come la tutela del patrimonio estero richieda un approccio multidisciplinare che coniuga diritto civile, diritto internazionale privato, diritto tributario e diritto societario. Rivolgersi a un professionista esperto come l’Avv. Monardo significa affidare la propria difesa a un team in grado di prevenire l’aggressione dei creditori, individuare gli errori procedurali e costruire soluzioni personalizzate in Italia e all’estero.
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