Introduzione
L’interposizione fittizia di persona è un fenomeno antico ma sempre attuale: il debitore o il contribuente, per sottrarre beni o redditi ai creditori o al fisco, intestano formalmente attività, beni o redditi a un soggetto “prestanome” e ne rimangono di fatto i titolari. La tentazione di utilizzare uno schermo fittizio è forte perché consente in apparenza di salvare il patrimonio o di ridurre l’esposizione fiscale; tuttavia la realtà giuridica è ben diversa: le norme tributarie, civilistiche e penali riconducono la titolarità fittizia al vero dominus, prevedono sanzioni severe, consentono al Fisco di imputare i redditi al possessore effettivo e ai creditori di agire per far cadere la simulazione . Inoltre la giurisprudenza di Cassazione degli ultimi anni ha rafforzato il principio di “substance over form”: ciò che conta è chi realmente controlla il bene o il reddito, non il nome che compare sul contratto .
La materia è complessa e gli errori sono frequenti: la differenza fra interposizione fittizia e interposizione reale, i tempi per impugnare un accertamento, le conseguenze sul piano penale e tributario, le possibilità di definire il debito mediante rottamazione o piani del consumatore devono essere comprese e affrontate con tempestività. In questo articolo troverai un approfondimento completo e aggiornato a dicembre 2025 sulle norme, sulle pronunce giurisprudenziali più recenti e sugli strumenti difensivi a disposizione di chi rischia di essere coinvolto in un’accusa di interposizione fittizia. Verranno descritti gli articoli di legge (dalla simulazione degli atti alle norme antielusive e all’art. 512‑bis c.p.), le pronunce della Corte di cassazione (2025 e precedenti), le procedure da seguire dopo la notifica di un atto, le strategie legali per impugnare o sospendere il debito e le alternative come rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento.
Chi siamo – Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
Lo Studio Legale Monardo opera da oltre vent’anni nel diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi d’impresa e da sovraindebitamento. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze a livello nazionale ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012; è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza pluriennale, accompagna imprenditori, professionisti e privati nell’analisi degli atti fiscali, nella predisposizione di ricorsi e opposizioni, nella sospensione delle procedure esecutive, nelle trattative con creditori e nell’elaborazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Lo studio offre soluzioni sia giudiziali (ricorsi alle commissioni tributarie, opposizioni a precetto, domande di esdebitazione) sia stragiudiziali (trattative, transazioni, rottamazioni) in un’ottica di protezione del patrimonio e di riduzione della pressione fiscale.
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1. Contesto normativo e definizioni
1.1 Interposizione fittizia e reale: nozioni civili
Nel linguaggio comune la “interposizione di persona” indica il fenomeno per cui un soggetto (interponente) sostituisce un altro (interposto o prestanome) come titolare apparente di un bene, di un diritto o di un contratto. La disciplina civilistica distingue fra interposizione reale e interposizione fittizia:
- Interposizione reale (o fiduciaria): l’interponente stipula un contratto in nome dell’interposto, che diventa realmente titolare ma si obbliga a ritrasferire o gestire il bene nell’interesse dell’interponente. È spesso accompagnata da un mandato fiduciario e produce effetti reali fra le parti. In ambito tributario la Cassazione ha chiarito che anche l’interposizione reale rientra nella norma antielusiva dell’art. 37 DPR 600/1973, perché rileva il possesso effettivo del reddito .
- Interposizione fittizia: è una simulazione in cui l’interposto è indicato come acquirente o titolare solo di facciata, ma l’accordo simulatorio prevede che il bene appartenga e resti nella disponibilità dell’interponente. L’interposto non acquista realmente il diritto e funge da “schermo”. La disciplina civilistica (artt. 1414 ss. c.c.) consente alle parti o ai terzi di far valere la simulazione; l’art. 1415 c.c. stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi in buona fede e che i terzi possono far valere la simulazione quando pregiudica i loro diritti . In caso di interposizione fittizia immobiliare, la dottrina richiede un accordo tripartito (interponente, interposto e venditore) e riconosce che i creditori del simulato alienante possano provarla anche con testimoni e presunzioni .
1.2 Norme tributarie: art. 37 DPR 600/1973 e principio di effettività
L’art. 37, comma 3 del DPR 600/1973 è la norma cardine in materia di interposizione nella determinazione dei redditi. La disposizione, aggiornata al 2025, prevede che, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti sono imputati al contribuente quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona . L’ultimo periodo consente inoltre al contribuente di richiedere all’Amministrazione un parere preventivo e stabilisce che, qualora sia provata l’interposizione, l’interposto può chiedere il rimborso di imposte erroneamente pagate . Nonostante la distinzione civilistica, la norma non differenzia tra interposizione fittizia e reale: la Cassazione ha ribadito che ciò che rileva è l’effettivo possesso del reddito, anche se il bene è formalmente intestato a terzi . La ratio è antielusiva: impedire che il vero proprietario occulti il reddito dietro un prestanome.
Il principio di effettività è stato affermato in numerose pronunce. La Cassazione ha chiarito che il legislatore tributario usa una nozione di possesso “di fatto” che supera la distinzione tra titolarità effettiva e apparente; basta che il contribuente utilizzi i beni uti dominus per imputargli i relativi redditi . La prova può basarsi su presunzioni gravi e concordanti: ad esempio, l’accreditamento degli incassi sul conto personale dell’interponente, la commistione tra patrimoni, la totale ingerenza nella gestione della società prestanome. Sarà illustrato più avanti come difendersi da tali presunzioni.
1.3 Profili penali: art. 512‑bis c.p. e trasferimento fraudolento di valori
Oltre alle conseguenze fiscali, l’interposizione fittizia può integrare un reato autonomo. L’art. 512‑bis del codice penale, inserito dal d.lgs. 21/2018 e modificato nel 2024, punisce con la reclusione da due a sei anni chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali o agevolare delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio . La stessa pena si applica a chi, per eludere la documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente la titolarità di imprese, quote societarie o cariche sociali . Il reato mira a contrastare le intestazioni fittizie utilizzate per aggirare il controllo antimafia, per occultare patrimoni frutto di reati o per partecipare illegalmente a gare pubbliche. In dottrina è considerata una fattispecie di “reato plurisoggettivo improprio”: l’interposto non è punito, ma può rispondere a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p. quando partecipa consapevolmente alla frode .
1.4 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
Come già accennato, la simulazione fittizia non può essere opposta ai terzi in buona fede (creditori, aventi causa) che acquistano diritti dal titolare apparente. L’art. 1415 c.c. dispone infatti che la simulazione non può essere opposta dalle parti o dai creditori del simulato alienante ai terzi in buona fede e che i terzi possono far valere la simulazione quando essa pregiudica i loro diritti . Questo principio consente ai creditori dell’interponente di agire per accertare la simulazione e recuperare i beni, ma protegge chi, in buona fede, ha acquistato dal prestanome.
1.5 Altre normative rilevanti
- Art. 1414 c.c.: il contratto simulato non produce effetti tra le parti, salvo che abbiano voluto concludere un contratto diverso (c.d. contratto dissimulato). La prova della simulazione può essere data con qualunque mezzo dai terzi e dai creditori.
- Art. 2652 n. 4 c.c.: la trascrizione della domanda di simulazione rileva ai fini dell’opponibilità ai terzi. Nei casi immobiliari è fondamentale trascrivere la domanda per tutelarsi.
- Art. 7 D.L. 269/2003: disciplina la responsabilità solidale delle persone fisiche per le sanzioni comminate alle società, ma la Cassazione ha chiarito che in presenza di interposizione il soggetto interponente risponde direttamente delle sanzioni per i redditi occultati .
- Legge 3/2012 (Crisi da Sovraindebitamento): consente al debitore civile non fallibile di accedere a procedure di ristrutturazione o liquidazione, proteggendosi da azioni esecutive. La Cassazione ha stabilito che le spese del gestore della crisi non costituiscono spese generali della procedura e non gravano sui beni oggetto di pegno o ipoteca ; la procedura serve l’interesse del debitore e non dei creditori.
- D.L. 118/2021 – Composizione negoziata della crisi d’impresa: istituisce l’Esperto negoziatore che, su richiesta dell’imprenditore, facilita le trattative con i creditori e aiuta a evitare il fallimento. L’esperto deve essere indipendente, imparziale e iscritto a un apposito elenco presso le Camere di commercio.
2. Giurisprudenza recente e pronunce significative
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso numerose pronunce sulla interposizione di persona. Riassumiamo le decisioni più rilevanti, utili a comprendere gli orientamenti applicativi del principio di effettività e i criteri probatori.
2.1 Cass. civ., sez. trib., 10 gennaio 2025, n. 939
La sentenza n. 939/2025 ha ribadito che l’art. 37 DPR 600/1973 si applica sia all’interposizione fittizia sia a quella reale, in quanto il possesso effettivo del reddito è l’unico elemento rilevante ai fini fiscali . La Corte ha sottolineato che il legislatore tributario ha codificato un principio di “maggiore estensione” rispetto alla distinzione civilistica: se un contribuente utilizza i beni o le partecipazioni uti dominus, i redditi devono essergli imputati anche se formalmente intestati a un trust o a una società. Perciò la prova dell’interposizione può basarsi su indizi quali la gestione effettiva dell’impresa, l’uso personale dei conti, l’assenza di autonomia gestionale del prestanome.
2.2 Cass. civ., sez. trib., 9 febbraio 2025, n. 7948
Con la decisione n. 7948/2025, la Corte ha nuovamente affermato che l’art. 37 non distingue tra interposizione reale e fittizia . Ha precisato che l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente è l’effettivo possessore dei redditi . Nella specie, la Cassazione ha ritenuto sufficiente la prova del controllo totale dell’interponente sulla società prestanome (firma sui conti correnti, conferimenti, decisioni gestionali) per imputargli i redditi occultati. La Corte ha altresì escluso che la prova debba essere diretta all’esistenza di un accordo simulatorio: basta dimostrare l’utilizzo uti dominus della società .
2.3 Cass. civ., sez. trib., 10 aprile 2025, n. 9445 – caso del “King Trust”
Questa pronuncia, relativa a un trust costituito da un gruppo societario italiano, conferma il principio di effettività e fornisce ulteriori spunti. La massima afferma che ai fini tributari non si distingue tra interposizione fittizia e reale e che il possesso del reddito formalmente attribuito a terzi consente di imputarlo all’effettivo dominus, sia quando sono coinvolti soggetti diversi sia nel caso di un unico soggetto che utilizzi un trust . La Corte ha ritenuto legittima la contestazione di sanzioni all’imprenditore italiano che aveva trasferito le partecipazioni societarie in un trust inglese, ritenuto meramente strumentale a occultare redditi all’estero. Le presunzioni si basavano sulla circostanza che il contribuente continuava a gestire le società, a ricevere i profitti e a impartire ordini ai fiduciari. La decisione conferma l’orientamento già espresso nelle pronunce nn. 939 e 7948.
2.4 Cass. civ., sez. trib., 27 dicembre 2024, n. 33457 e pronunce 2023–2024
Nel 2024 la Sezione Tributaria ha affrontato più volte la questione della interposizione fittizia: la sentenza n. 33457/2024 ha confermato l’imputazione di redditi al socio amministratore che utilizzava la società come mero “guscio” per schermare i proventi; la n. 33367/2022 (tema “estero vestizione”) ha stabilito che l’interposizione di società estere fittizie integra un abuso del diritto; la n. 23231/2022 ha ribadito che la prova dell’interposizione può basarsi sulla commistione dei conti bancari. In campo penale, la Cassazione penale ha emesso varie sentenze (ad esempio, n. 4822/2022 e n. 39774/2022) sul reato di trasferimento fraudolento di valori, evidenziando che l’interposto può rispondere a titolo di concorso quando la condotta costituisce un segmento della più ampia attività di riciclaggio .
2.5 Giurisprudenza sulla simulazione immobiliare e tutela dei creditori
La giurisprudenza civile distingue la simulazione relativa (contratto dissimulato) dalla simulazione assoluta (inesistenza dell’atto). Nelle interposizioni fittizie di beni immobili, i creditori dell’interponente possono agire per far accertare la simulazione e recuperare l’immobile. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, è necessario un accordo tripartito (venditore, interponente e prestanome) e i creditori possono provare la simulazione con testimoni e presunzioni, senza essere vincolati al divieto di prova testimoniale previsto per le parti . Una volta accertata la simulazione, l’immobile torna nella disponibilità dell’interponente ed è aggredibile dai suoi creditori .
2.6 Spese del gestore della crisi da sovraindebitamento
Un’importante pronuncia della Cassazione in tema di procedure di sovraindebitamento (Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865) ha statuito che le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite generali della procedura e non possono quindi essere ripartite sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati . La motivazione sottolinea che la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14‑ter L. 3/2012 è di natura volontaria, promossa nell’interesse esclusivo del debitore, e i creditori non ricavano alcun beneficio diretto dall’apertura; perciò le spese del gestore non vanno a detrimento dei creditori ipotecari. Tale orientamento rafforza la tutela del debitore che ricorre alla procedura di sovraindebitamento come alternativa all’esecuzione.
3. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta un’ipotesi di interposizione fittizia, l’atto può assumere varie forme (avviso di accertamento, atto di contestazione di sanzioni, cartella di pagamento, avviso di rettifica). È fondamentale reagire tempestivamente rispettando i termini per impugnare. Ecco una guida operativa per il contribuente.
3.1 Ricezione dell’atto e verifica dei termini
- Notifica dell’atto: l’avviso di accertamento o l’atto di contestazione deve essere notificato al contribuente. La notifica può avvenire mediante raccomandata, PEC o ufficiale giudiziario. Controlla la data di ricezione e conserva l’avviso di notifica.
- Termine per il ricorso: l’avviso di accertamento può essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per alcune sanzioni). In alcuni casi, prima del ricorso è necessario attivare il procedimento di accertamento con adesione o di mediazione. Se l’accertamento riguarda IVA o imposte dirette e supera € 50.000, l’adesione è facoltativa ma consigliata.
- Contraddittorio preventivo: in molte ipotesi l’Amministrazione deve attivare un contraddittorio con il contribuente prima di emettere l’atto. Se il contraddittorio non viene instaurato, l’atto può essere impugnato per violazione del diritto di difesa.
- Richiesta di accesso agli atti: è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’accesso al fascicolo e agli atti d’indagine che hanno portato all’accertamento. Conoscere gli elementi su cui si basa la presunzione di interposizione è fondamentale per predisporre la difesa.
- Verifica della notifica al prestanome: l’atto potrebbe essere stato notificato anche all’interposto. Occorre verificare se il prestanome è stato coinvolto e se le sue dichiarazioni sono state acquisite.
3.2 Accertamento con adesione e definizione agevolata
Prima di impugnare è opportuno valutare la possibilità di aderire all’accertamento con adesione: si tratta di un procedimento amministrativo che consente di ridurre le sanzioni di un terzo e di evitare il contenzioso. Per attivarlo occorre presentare domanda entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Nel corso del contraddittorio possono essere proposte eccezioni relative all’inesistenza dell’interposizione, alla mancanza di prove e alla corretta determinazione dei redditi. Se l’esito è favorevole, si sottoscrive un atto di adesione con pagamento rateale e riduzione delle sanzioni.
3.3 Ricorso alla Commissione Tributaria
Se non si aderisce all’accertamento, è necessario predisporre un ricorso da depositare presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve indicare:
- i dati del contribuente e dell’atto impugnato;
- le eccezioni di merito (assenza di interposizione, prova insufficiente, illegittimità delle presunzioni, violazione di norme procedurali);
- le eccezioni procedurali (mancata notifica, violazione del contraddittorio, incompetenza dell’Ufficio);
- la richiesta di sospensione dell’atto: occorre allegare documenti che dimostrino il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (ragioni di fondatezza). La Commissione può sospendere la riscossione in via cautelare.
La decisione della Commissione può essere impugnata davanti alla Commissione Regionale e successivamente in Cassazione. L’assistenza di un avvocato specializzato in diritto tributario, come l’avv. Monardo, è essenziale per redigere atti tecnici e individuare le violazioni dell’Ufficio.
3.4 Sospensione e rateizzazione della cartella
Se, nonostante il ricorso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione avvia la riscossione (tramite cartella o avviso di addebito), è possibile chiedere sospensione amministrativa presentando istanza di autotutela all’Agente della Riscossione, allegando copia del ricorso e della richiesta di sospensione cautelare. In alternativa, si può chiedere una rateizzazione ordinaria: per importi fino a € 120.000 si può ottenere un piano fino a 72 rate mensili; per importi superiori è necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica. Le rate possono essere ulteriormente dilazionate in caso di sopravvenuta difficoltà.
3.5 Sequestri e confische nei procedimenti penali
Nei procedimenti penali ex art. 512‑bis c.p. il giudice può disporre sequestri preventivi sui beni in ipotesi di intestazioni fittizie. La confisca del bene è obbligatoria in caso di condanna per riciclaggio o autoriciclaggio, mentre per il reato di trasferimento fraudolento di valori la confisca è facoltativa. La difesa deve dimostrare l’assenza di finalità fraudolente (ad esempio l’intestazione fiduciaria per ragioni organizzative) e contestare la sussistenza del dolo specifico.
4. Difese e strategie legali
L’accertamento di interposizione fittizia comporta effetti gravi: recupero delle imposte evase, sanzioni, interessi, eventuale responsabilità penale. Tuttavia il contribuente dispone di diversi strumenti difensivi per contestare l’addebito o per ridurre l’esborso.
4.1 Contestare la prova presuntiva
L’Amministrazione finanziaria può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare l’interposizione , ma il contribuente può confutarle dimostrando l’autonomia del prestanome. Tra gli elementi a favore della difesa vi sono:
- Autonomia patrimoniale e contabile del prestanome: se la società prestanome ha una propria contabilità, un consiglio d’amministrazione autonomo, effettua operazioni con terzi e ha risorse proprie, è più difficile sostenere l’interposizione.
- Assenza di commistione di conti: l’utilizzo di conti correnti separati, la mancanza di prelievi personali dell’interponente e la tracciabilità dei flussi finanziari possono escludere il possesso uti dominus.
- Esistenza di un mandato fiduciario: nella interposizione reale, l’interposto è legittimo titolare e agisce per conto dell’interponente in virtù di un mandato. Il mandato, se regolarmente registrato, può dimostrare l’assenza di simulazione.
- Motivazioni economiche: la creazione di una società per proteggere il patrimonio o per ottimizzare la gestione non configura di per sé interposizione fittizia. Occorre dimostrare che vi erano ragioni economiche oggettive (es. business estero, trust per la successione).
- Rispetto delle formalità societarie: verbali, delibere, statuti, dichiarazioni fiscali dimostrano l’esistenza reale dell’ente.
4.2 Eccepire la nullità dell’atto per vizi procedurali
Molti accertamenti vengono annullati per vizi formali:
- Mancato contraddittorio: se l’Ufficio ha omesso l’invito al contraddittorio preventivo quando obbligatorio (es. in materia di imposte dirette), l’atto è nullo. La giurisprudenza richiede che il contraddittorio sia effettivo.
- Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare i fatti e le presunzioni posti a base della rettifica. La mancanza di motivazione comporta l’invalidità.
- Incompetenza territoriale: l’Ufficio che emette l’atto deve essere territorialmente competente. In caso contrario l’atto è nullo.
- Prescrizione: il diritto dell’Amministrazione di accertare le imposte si prescrive in generale entro 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; occorre verificare il termine specifico.
4.3 Richiedere la sospensione e la rateizzazione
Come illustrato, è possibile chiedere la sospensione della cartella con istanza motivata e la rateizzazione del debito residuo. La concessione della rateizzazione blocca le azioni esecutive e consente di pagare in modo sostenibile. Per importi elevati si può presentare la rateizzazione straordinaria in dieci anni con documentazione attestante la temporanea difficoltà.
4.4 Accedere alla definizione agevolata (rottamazione)
In mancanza di contestazioni fondate o per ridurre l’esborso si può aderire alla definizione agevolata delle cartelle, nota come rottamazione‑quater (legge 197/2022) o alle riaperture successive. La legge prevede che il debitore paghi solo il capitale, gli interessi da ritardata iscrizione e le spese di notifica, con esclusione di sanzioni e interessi di mora . I carichi devono essere stati affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022; l’adesione iniziale era possibile fino al 30 aprile 2023 ed è stata prorogata con successive norme . Per mantenere i benefici, occorre effettuare i pagamenti secondo il proprio piano e, per i soggetti riammessi, la rata del 30 novembre 2025 (considerata tempestiva fino al 9 dicembre 2025) è fondamentale . Il mancato pagamento o il pagamento insufficiente comporta la perdita del beneficio e le somme versate restano acconto sul debito .
4.4.1 Riammissione alla rottamazione‑quater nel 2025
Il decreto Milleproroghe 2024 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e di Confcommercio, fino al 30 aprile 2025 è stato possibile presentare online la domanda di riammissione . Possono accedere solo i debiti già ricompresi nella definizione agevolata per i quali il contribuente non aveva versato una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024 o aveva pagato in ritardo o parzialmente . La domanda può essere presentata nell’area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure nell’area pubblica indicandone la cartella e allegando un documento . Il piano di riammissione prevede pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure rateazione in 10 rate, con prime due scadenze il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le altre al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026‑2027 . Presentata la domanda, vengono sospesi i pagamenti delle rateizzazioni precedenti fino alla scadenza della prima rata .
4.4.2 Caso di mancato rispetto del piano
La definizione agevolata si basa sul principio del “tutto o niente”: se il contribuente non paga una rata nei termini (con tolleranza di 5 giorni) o paga meno dell’importo previsto, perde definitivamente i benefici . Le somme già versate si imputano a capitale e interessi e vengono trattenute. In questo caso l’interessato può comunque richiedere una rateizzazione ordinaria o presentare la domanda di riammissione (se entro il termine) o valutare strumenti alternativi come l’accordo con i creditori o la procedura di sovraindebitamento.
4.5 Procedure di sovraindebitamento e accordi di ristrutturazione
Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up) che non possono far fronte ai debiti, la legge 3/2012 offre varie procedure:
- Accordo di composizione della crisi: è un piano proposto dal debitore con l’ausilio di un Gestore della crisi (OCC). Il piano può prevedere il pagamento integrale o parziale dei creditori, eventuali apporti di terzi e la falcidia dei debiti chirografari. Necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori e dell’omologazione del tribunale. Durante l’omologazione si sospendono le esecuzioni e non maturano interessi.
- Piano del consumatore: è riservato ai consumatori sovraindebitati e non richiede l’approvazione dei creditori. Il giudice omologa il piano se accerta la meritevolezza del debitore. Il pagamento può avvenire con rate sostenibili e prevede la falcidia dei debiti chirografari.
- Liquidazione del patrimonio: comporta la vendita dei beni del debitore e la distribuzione del ricavato ai creditori. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione. La Cassazione ha precisato che le spese del gestore della crisi non gravano sui beni ipotecati .
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: consente al debitore privo di beni e redditi di ottenere la liberazione dai debiti residui dopo aver messo a disposizione il proprio patrimonio, anche se insufficiente.
Queste procedure, se gestite da professionisti esperti come l’avv. Monardo, consentono di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e di ripartire con un nuovo inizio. Per le imprese è possibile attivare la composizione negoziata della crisi ex D.L. 118/2021, con l’assistenza di un esperto che media tra imprenditore e creditori e può sfociare in piani attestati o convenzioni di moratoria.
4.6 Transazione fiscale e conciliazione giudiziale
Oltre alla rottamazione, la normativa consente di definire le liti fiscali pendenti attraverso la transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. per le procedure concorsuali e art. 25‑bis D.Lgs. 546/1992 per le controversie tributaria) e la conciliazione giudiziale. In sede di giudizio è possibile raggiungere un accordo con l’Ufficio sulle imposte, interessi e sanzioni, con riduzione delle stesse e pagamento rateale. Per la conciliazione è richiesta l’assistenza di un difensore. Gli accordi possono prevedere la rinuncia alle sanzioni e la riduzione del debito fino al 50 % in caso di incertezza giuridica.
5. Strumenti alternativi e opportunità
Oltre ai rimedi processuali, esistono strumenti di gestione del debito e opportunità normative che il contribuente deve conoscere.
5.1 Rateizzazione e sospensioni
Come visto, le rateizzazioni ordinarie consentono di dilazionare le cartelle fino a 72 rate (6 anni) per importi inferiori a € 120.000 e fino a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata difficoltà economica. La domanda si presenta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; l’ente rilascia un piano di pagamento e, se vengono rispettate le rate, non procede a ulteriori azioni. L’omesso pagamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza. È inoltre possibile richiedere la sospensione legale in caso di ricorso, autotutela, sospensione giudiziaria o amministrativa (ad esempio in caso di rottamazione o piani del consumatore).
5.2 Definizioni agevolate successive (rottamazione quinquies)
Il governo ha annunciato per il 2026 una rottamazione quinquies, che dovrebbe estendere ai carichi affidati fino al 30 giugno 2024 le stesse regole della rottamazione‑quater. Una bozza di legge di Bilancio 2026, diffusa a settembre 2025, prevede la possibilità di aderire entro il 31 marzo 2026 e di pagare in un massimo di 20 rate in 5 anni. Il testo non è ancora definitivo ma si consiglia di monitorare gli aggiornamenti legislativi.
5.3 Adesione e conciliazione agevolata (decreto “tregua fiscale”)
Il decreto legge “tregua fiscale” del 2023 ha introdotto istituti di adesione e conciliazione agevolata per le liti pendenti. I contribuenti con controversie pendenti al 31 dicembre 2022 possono definire la lite con il pagamento di un importo ridotto. La disciplina è stata prorogata con la legge di bilancio 2024. Sebbene questa misura non sia specifica per l’interposizione, può essere sfruttata per chiudere le liti fiscali derivanti da accertamenti antielusivi.
6. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare la distinzione tra interposizione fittizia e reale: molti contribuenti credono che se esiste un mandato fiduciario o un trust i redditi siano al sicuro. In realtà l’art. 37 DPR 600/1973 prescinde dalla natura formale dell’operazione . Bisogna dimostrare l’effettiva autonomia del soggetto interposto.
- Utilizzare conti correnti promiscuamente: mescolare i fondi personali e quelli della società prestanome alimenta la presunzione di interposizione. Occorre mantenere conti separati e tracciabilità.
- Non conservare documentazione: l’Amministrazione si avvale di presunzioni; senza documenti (contratti, verbali, bilanci) è difficile confutarle. Conserva sempre la corrispondenza con i fiduciari e le prove dei conferimenti.
- Trascurare i termini: scaduti i 60 giorni per il ricorso, l’accertamento diventa definitivo. Controlla sempre la data di notifica e attiva subito un professionista.
- Ignorare le opportunità di definizione agevolata: rottamazioni, riammissioni e rateizzazioni possono ridurre notevolmente il debito. Rimanere inerti comporta la decadenza dai benefici .
- Confondere la simulazione con il reato di trasferimento fraudolento: non tutte le interposizioni sono penalmente rilevanti; occorre l’intento di eludere misure di prevenzione o di agevolare reati . Tuttavia, la guardia di finanza può segnalare ipotesi di autoriciclaggio se l’intestazione fittizia è finalizzata a occultare proventi delittuosi.
- Non rivolgersi a un professionista esperto: la materia richiede conoscenze tecniche in diritto tributario, societario e penale. Uno studio multidisciplinare come quello dell’avv. Monardo garantisce una difesa completa e la valutazione di tutte le opzioni.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Norme principali
| Normativa | Ambito e contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Art. 37, comma 3 DPR 600/1973 | Imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a terzi quando è dimostrato che ne è l’effettivo possessore . Non distingue tra interposizione fittizia e reale . | Normattiva, DPR 600/1973 |
| Art. 1415 c.c. | La simulazione non può essere opposta ai terzi in buona fede. I terzi possono far valere la simulazione quando pregiudica i loro diritti . | Codice civile |
| Art. 512‑bis c.p. | Punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi attribuisce fittiziamente ad altri beni o utilità per eludere misure di prevenzione o agevolare il riciclaggio . | Codice penale |
| Legge 3/2012 | Disciplina le procedure di sovraindebitamento (accordo, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio). Cassazione 6865/2025: le spese del gestore non costituiscono uscite generali della procedura . | Normativa sovraindebitamento |
| Legge 197/2022 (rottamazione‑quater) | Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Consente di pagare solo capitale e spese, escludendo sanzioni e interessi . | Pace fiscale |
| Decreto Milleproroghe 2024 | Riapre i termini della rottamazione‑quater: domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 con pagamento in unica soluzione o in 10 rate . | Confcommercio / Agenzia Riscossione |
7.2 Termini principali
| Atto/Procedura | Termine | Note |
|---|---|---|
| Ricorso contro avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Termine per impugnare davanti alla Commissione Tributaria, salvo adesione o mediazione |
| Richiesta accertamento con adesione | 60 giorni | Possibile riduzione sanzioni di un terzo |
| Pagamento rate rottamazione‑quater (riammessi) | 30 novembre 2025 (tolleranza 5 giorni) | Pagamento tempestivo entro 9 dicembre 2025 mantiene i benefici |
| Domanda di riammissione rottamazione | 30 aprile 2025 | Accesso per debiti già inseriti nella definizione agevolata e decaduti |
| Prima rata riammissione | 31 luglio 2025 | Sospende rateizzazioni precedenti |
| Procedure di sovraindebitamento | variabile | Domanda al tribunale competente con assistenza OCC |
8. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è l’interposizione fittizia di persona?
È una simulazione nella quale un bene, un reddito o una società vengono intestati formalmente a un soggetto (prestanome) ma sono in realtà nella disponibilità di un’altra persona che ne esercita i poteri e ne trae i vantaggi. In tal caso il prestanome svolge il ruolo di schermo e non ha autonoma titolarità. L’interposizione è punita fiscalmente perché consente di occultare redditi .
2. Qual è la differenza tra interposizione fittizia e interposizione reale?
Nell’interposizione reale l’interposto diventa realmente titolare dei beni e agisce in virtù di un mandato fiduciario; nell’interposizione fittizia l’interposto è solo apparente e non acquista mai la titolarità. Tuttavia, ai fini fiscali, la distinzione non rileva: l’art. 37 DPR 600/1973 imputa i redditi al possessore effettivo in entrambi i casi .
3. Come dimostra il Fisco l’interposizione?
L’Amministrazione si basa su presunzioni gravi, precise e concordanti: il controllo dell’interponente sulla gestione, la commistione di fondi, l’assenza di autonomia decisionale del prestanome, la disponibilità dei beni uti dominus . I documenti bancari, le intercettazioni e i rapporti informativi possono rafforzare le presunzioni. La prova non richiede la dimostrazione di un accordo simulatorio.
4. È possibile difendersi sostenendo che l’intestazione era reale o fiduciaria?
Sì, il contribuente può dimostrare che l’interposizione era reale e giustificata da un mandato fiduciario, da esigenze di riservatezza o da ragioni economiche legittime. È fondamentale produrre il contratto fiduciario, le delibere societarie, i bilanci e la documentazione che attesta l’autonomia del soggetto interposto. La difesa deve confutare le presunzioni e dimostrare l’assenza di beneficio economico occulto.
5. Che cosa rischia chi effettua interposizione fittizia?
Sul piano fiscale si rischiano il recupero delle imposte evase, sanzioni (dal 90 % al 180 % dell’imposta) e interessi di mora; in sede penale la condotta può integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, punito con la reclusione da 2 a 6 anni . Nei casi gravi può configurarsi il reato di riciclaggio o autoriciclaggio (artt. 648‑bis e 648‑ter c.p.).
6. Quali sono i diritti dei terzi creditori?
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione e aggredire i beni dell’interponente. L’art. 1415 c.c. riconosce loro la possibilità di provare la simulazione con testimoni e presunzioni ; la simulazione non può invece essere opposta ai terzi in buona fede che abbiano acquistato dal prestanome.
7. Se l’interposto vende il bene, la vendita è valida?
Se il terzo acquirente è in buona fede, la vendita è valida e la simulazione non può essere opposta; il creditore potrà agire contro l’interponente per il risarcimento. Se invece il terzo era consapevole della simulazione, la vendita può essere dichiarata inefficace.
8. Quali sono i termini per impugnare l’avviso di accertamento per interposizione?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per alcune sanzioni). Prima di impugnare è possibile presentare istanza di accertamento con adesione o di mediazione per ridurre le sanzioni e definire la lite.
9. Cos’è l’accertamento con adesione e quando conviene?
È una procedura amministrativa che consente di definire l’accertamento con il pagamento di imposte e interessi e la riduzione delle sanzioni di un terzo. Conviene quando le prove a favore del contribuente sono deboli o quando si desidera evitare i tempi del contenzioso. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e sospende i termini per il ricorso.
10. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Se il contribuente non paga una rata nei termini (con tolleranza di 5 giorni) o versa un importo inferiore a quello dovuto, perde i benefici della definizione agevolata e quanto pagato è considerato acconto . L’interessato può chiedere una rateizzazione ordinaria o, se si rientra nei termini, presentare la domanda di riammissione .
11. È possibile accedere alla rottamazione dopo la decadenza?
Sì, il decreto Milleproroghe 2024 ha riaperto i termini. I contribuenti decaduti per mancato pagamento delle rate scadute entro il 31 dicembre 2024 potevano presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 , con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate .
12. Come si prova la simulazione immobiliare?
Nelle compravendite immobiliari simulate occorre dimostrare l’accordo simulatorio tra venditore, interponente e prestanome. I creditori possono provare la simulazione con testimoni e presunzioni (ad es. mancato pagamento del prezzo da parte del prestanome, utilizzo dell’immobile da parte dell’interponente) . La domanda di simulazione deve essere trascritta per essere opposta ai terzi.
13. Che cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa?
È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto negoziatore che assista nelle trattative con i creditori. L’esperto, iscritto a un elenco presso le Camere di commercio, verifica la sostenibilità del debito, propone soluzioni e può suggerire l’accesso a strumenti come il concordato semplificato. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può affiancare l’imprenditore in questo percorso.
14. Quali sono le conseguenze penali per il prestanome?
L’art. 512‑bis punisce la condotta del soggetto che attribuisce fittiziamente i beni, ma non prevede la responsabilità del prestanome. Tuttavia la giurisprudenza punisce l’interposto a titolo di concorso ex art. 110 c.p. se partecipa consapevolmente alla frode . Inoltre, se il bene proviene da reati, l’interposto può essere perseguito per riciclaggio o autoriciclaggio.
15. La procedura di sovraindebitamento può bloccare le azioni dell’Agenzia delle Entrate?
Sì. Con la presentazione del piano del consumatore o dell’accordo di composizione si ottiene la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, comprese cartelle, ipoteche e fermi amministrativi. La Cassazione ha specificato che le spese del gestore della crisi non gravano sui beni ipotecati perché la procedura è volontaria e tutela il debitore .
16. È conveniente costituire un trust per tutelare i beni?
Un trust può essere utilizzato legittimamente per pianificare la successione o proteggere il patrimonio; tuttavia, se è strumentale a occultare redditi o a sottrarre beni ai creditori, può essere considerato interposizione fittizia. La Cassazione (sentenza 9445/2025) ha disconosciuto la validità di un trust inglese costituito da un imprenditore, ritenendo che il trust fosse un mero schermo . È essenziale affidarsi a un professionista per la strutturazione del trust e per valutarne la sostenibilità fiscale.
17. Come vengono tassati i redditi nascosti attraverso prestanome?
I redditi formalmente intestati al prestanome sono imputati al vero possessore in base all’art. 37 DPR 600/1973 . Di conseguenza, le imposte vengono calcolate sul titolare effettivo, con sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa. Se l’interposto ha versato le imposte, può chiederne il rimborso .
18. È possibile regolarizzare spontaneamente la situazione?
Sì. Prima che venga avviato un controllo fiscale, il contribuente può presentare un’istanza di ravvedimento operoso versando imposta, interessi e sanzioni ridotte. Inoltre, l’art. 37 DPR 600/1973 consente di chiedere un parere all’Amministrazione sulla fattispecie ; se l’ufficio riconosce l’interposizione, l’interposto può chiedere il rimborso delle imposte.
19. Quali documenti servono per dimostrare la legittimità dell’operazione?
È opportuno conservare:
- Contratti fiduciari o statuti del trust;
- Verbali di consiglio e di assemblea della società prestanome;
- Bilanci, fatture e documenti che attestano l’effettiva attività della società;
- Estratti conto bancari separati;
- Corrispondenza con professionisti (commercialisti, notai) che conferma la natura dell’operazione;
- Dichiarazioni fiscali presentate dal prestanome.
20. Come può aiutarti l’avvocato Monardo?
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono un’assistenza completa: analisi preliminare dell’atto e dei rischi, predisposizione del ricorso o dell’istanza di accertamento con adesione, richiesta di sospensione cautelare, trattative per la transazione fiscale, pianificazione della rottamazione o della riammissione, elaborazione di piani del consumatore, attivazione di procedure di sovraindebitamento e gestione del contenzioso penale per il reato di trasferimento fraudolento di valori. La competenza multidisciplinare consente di valutare l’impatto civile, tributario e penale e di proteggere il patrimonio del cliente.
9. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio le conseguenze fiscali e le opportunità di difesa, proponiamo alcune simulazioni. I numeri sono indicativi ma rappresentano casi reali affrontati dallo Studio Monardo.
9.1 Società prestanome e recupero delle imposte
Scenario: un imprenditore utilizza una società a responsabilità limitata intestata alla moglie (prestanome) per fatturare i lavori della sua impresa artigiana. La società incassa € 800.000 di ricavi all’anno, paga l’IVA e l’IRES, ma i profitti vengono prelevati dall’imprenditore attraverso bonifici e contanti. L’Agenzia delle Entrate contesta l’interposizione e reimputa i redditi all’imprenditore.
Calcolo: i redditi imponibili reimputati ammontano a € 300.000 per ciascun anno (differenza tra ricavi e costi reali). L’aliquota IRPEF massima è del 43 % più addizionali; l’IVA già versata non è recuperata. L’imposta evasa per tre anni è pari a 300 000 × 43 % × 3 = € 387.000. Le sanzioni vanno dal 90 % al 180 %: assumendo il 100 %, la sanzione è € 387.000. Interessi legali (4 %) per tre anni: circa € 46.440. Totale dovuto: € 820.440. Se l’imprenditore accede alla rottamazione‑quater con riammissione nel 2025, può pagare solo l’imposta e interessi (capitale) ma non le sanzioni, riducendo il debito a € 433.440 .
Difesa: si può contestare la presunzione dimostrando la gestione autonoma della società, oppure si può proporre un piano di rateizzazione in 72 rate da circa € 6.000 al mese. In alternativa, l’imprenditore può attivare una procedura di sovraindebitamento per liquidare parte del patrimonio e ottenere l’esdebitazione.
9.2 Simulazione immobiliare
Scenario: Tizio acquista un appartamento tramite Caio (prestanome), che firma il rogito e registra l’immobile a suo nome. Tizio paga il prezzo (€ 200.000) con assegno e rimane di fatto nel possesso dell’immobile, che concede in locazione a un terzo incassandone i canoni. Caio non dichiara il reddito da locazione.
Conseguenze: l’Agenzia delle Entrate contesta a Tizio l’interposizione e imputa i canoni (€ 12.000 annui) a Tizio. Inoltre i creditori di Tizio chiedono l’accertamento della simulazione per aggredire l’immobile. In giudizio viene dimostrato l’accordo simulatorio: Caio non ha mai pagato il prezzo e non si è mai occupato dell’immobile. Il giudice dichiara la simulazione e l’immobile torna nella disponibilità di Tizio; i creditori possono pignorarlo. Sul piano fiscale, Tizio dovrà versare l’IRPEF sui canoni più sanzioni, mentre Caio potrà chiedere il rimborso delle imposte versate .
9.3 Rottamazione‑quater con riammissione
Scenario: un contribuente ha aderito alla rottamazione‑quater con un debito di € 50.000 relativo a cartelle per IVA e IRPEF. Ha versato le prime tre rate ma non ha pagato le rate in scadenza a novembre 2024 e febbraio 2025 (importo totale € 6.000). A marzo 2025 presenta domanda di riammissione.
Piano di riammissione: la normativa prevede che l’importo residuo (€ 44.000) possa essere pagato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in 10 rate: 2 rate nel 2025 (31 luglio e 30 novembre) e 8 rate tra 2026 e 2027 . Supponendo di scegliere la rateizzazione, le prime due rate saranno di € 8.800 ciascuna; le successive di circa € 4.400. Pagando puntualmente si recupera il beneficio (esclusione di sanzioni e interessi di mora). L’eventuale rateizzazione ordinaria avrebbe comportato un tasso del 4 % e il versamento delle sanzioni.
10. Conclusione
L’interposizione fittizia di persona non è un semplice espediente per risparmiare sulle imposte o proteggere il patrimonio: è un comportamento gravemente sanzionato dal nostro ordinamento. L’art. 37 DPR 600/1973 imputa i redditi al titolare effettivo indipendentemente dall’intestazione formale , la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che non c’è distinzione tra interposizione fittizia e reale , mentre l’art. 512‑bis c.p. punisce penalmente chi trasferisce fittiziamente beni per eludere le misure di prevenzione . I rischi fiscali e penali sono quindi elevati.
L’esperienza dimostra tuttavia che molti accertamenti per interposizione si fondano su presunzioni poco solide o su vizi procedurali; con un’adeguata difesa è possibile contestare la prova, evidenziare l’autonomia del prestanome e ottenere l’annullamento dell’atto. Anche quando la violazione è accertata, esistono strumenti per ridurre l’esborso: accertamento con adesione, transazione fiscale, rottamazione‑quater e riammissione, rateizzazioni e procedure di sovraindebitamento. È cruciale agire tempestivamente, rispettare i termini e valutare con un professionista la strategia più adatta.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della Crisi e Esperto Negoziatore, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre assistenza personalizzata ai debitori e ai contribuenti coinvolti in ipotesi di interposizione fittizia. Analizziamo l’atto, predisponiamo ricorsi efficaci, otteniamo sospensioni e trattative, elaboriamo piani del consumatore e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. La nostra esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario e nelle procedure di crisi garantisce un approccio multidisciplinare e risolutivo.
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