Introduzione
La segregazione patrimoniale è uno strumento giuridico che permette a un soggetto di destinare determinati beni a un fine specifico o a un determinato gruppo di creditori, limitando la responsabilità patrimoniale generale stabilita dall’articolo 2740 del codice civile. In virtù di questa norma, infatti, «il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri» e le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge . La possibilità di “isolare” alcune risorse dal resto del patrimonio costituisce quindi un’eccezione al principio di responsabilità universale ed è riconosciuta dal legislatore solo in presenza di interessi meritevoli di tutela, come la protezione della famiglia, la realizzazione di un affare specifico o l’attuazione di scopi socialmente rilevanti.
Per i debitori e i contribuenti in difficoltà, comprendere la segregazione patrimoniale è fondamentale: un uso corretto dei diversi strumenti può offrire uno scudo contro l’aggressione dei creditori e consentire di gestire le passività in modo efficiente; al contrario, un utilizzo improprio può essere considerato fraudolento e comportare la perdita delle tutele, azioni revocatorie e responsabilità penale. Il dibattito è reso ancora più attuale dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ampliato o ridotto l’ambito di protezione di trust, fondi patrimoniali e vincoli di destinazione; dalle modifiche normative (es. l’art. 2929‑bis c.c. che consente una rapida esecuzione dei beni sottoposti a vincoli di indisponibilità) e dalle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla fiscalità dei trust.
In questo articolo aggiornato a dicembre 2025 analizziamo in modo completo e operativo la segregazione patrimoniale, con un taglio professionale e divulgativo orientato alla difesa del debitore e del contribuente. Dopo un inquadramento normativo e giurisprudenziale, illustreremo i passaggi da seguire quando arriva un atto esecutivo, le difese e strategie legali, gli strumenti alternativi per definire i debiti (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione), gli errori da evitare e le domande frequenti. La prospettiva sarà sempre quella del soggetto che intende proteggere il proprio patrimonio senza incorrere nei divieti di legge.
Presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’articolo è redatto dallo studio legale tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con vasta esperienza in diritto bancario e tributario e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi in tutta Italia. L’avv. Monardo:
- è cassazionista e ha patrocinato numerosi ricorsi in materia di esecuzioni, fallimenti e trust;
- coordina professionisti specializzati nel diritto bancario e tributario, garantendo assistenza integrata su contenzioso, opposizioni a pignoramenti, ristrutturazioni del debito e tutela dei patrimoni;
- è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- è professionista fiduciario di un organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, offrendo assistenza nelle procedure di composizione negoziata della crisi;
- si avvale di una rete di consulenti (notai, consulenti del lavoro, fiscalisti) per analizzare gli atti, impugnare cartelle o atti di pignoramento, sospendere esecuzioni, negoziare con i creditori e predisporre piani di rientro o procedure di sovraindebitamento.
Grazie a questa struttura, lo studio è in grado di fornire analisi preventive degli atti (ad esempio contratti di trust, atti notarili di costituzione di un fondo patrimoniale o vincoli di destinazione), elaborare ricorsi in via giudiziale e tributaria, richiedere sospensioni di pignoramenti o ipoteche, condurre trattative stragiudiziali con banche o Agenzia delle Entrate Riscossione e predisporre piani di ristrutturazione del debito o accordi di composizione della crisi. L’obiettivo è salvaguardare quanto più possibile il patrimonio del debitore e assicurare il rispetto delle procedure.
Per una valutazione legale personalizzata e immediata sul tuo caso specifico, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di esperti tramite il form di contatto presente in fondo all’articolo.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La regola generale: responsabilità patrimoniale universale
La segregazione patrimoniale rappresenta un’eccezione al principio di responsabilità patrimoniale universale sancito dall’articolo 2740 del codice civile. Tale norma dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri delle obbligazioni assunte, e che le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge . In assenza di un espresso riconoscimento legislativo, qualsiasi strumento volto a sottrarre beni alla garanzia dei creditori può essere considerato illecito e soggetto ad azione revocatoria.
Nel diritto italiano le deroghe al principio di responsabilità universale sono considerate tassative e rispondono a interessi meritevoli tutelati dall’ordinamento (ad esempio la tutela della famiglia, la realizzazione di un investimento imprenditoriale, la protezione di persone con disabilità). Tale impostazione risponde anche agli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione, che impongono un bilanciamento tra autonomia privata e tutela dei creditori.
1.2 Tipologie di segregazione patrimoniale
Il legislatore prevede diversi istituti attraverso i quali è possibile creare un patrimonio separato dal resto dei beni del disponente:
- Fondo patrimoniale (artt. 167‑171 c.c.) – consente ai coniugi o a un terzo di destinare determinati beni, immobili o mobili registrati, a far fronte ai bisogni della famiglia . L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
- Trust – istituto di matrice anglosassone riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 . Nel trust il disponente trasferisce beni a un trustee perché li amministri per un fine o nell’interesse di determinati beneficiari; i beni conferiti sono separati dal patrimonio del disponente e del trustee. La Suprema Corte ha chiarito che il trasferimento al trustee è fiscalmente neutro e che il prelievo impositivo avviene solo al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari .
- Atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. – permettono di trascrivere in pubblici registri atti con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati, per un periodo massimo di novanta anni o per la vita del beneficiario, alla realizzazione di interessi meritevoli riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per il fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo .
- Patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447‑bis ss. c.c.) – introdotti con la riforma societaria del 2003, consentono alle società per azioni di costituire uno o più patrimoni autonomi, ciascuno destinato a un affare particolare; i beni e i rapporti giuridici inclusi in ciascun patrimonio rispondono esclusivamente delle obbligazioni relative a quell’affare e non sono aggredibili dai creditori della società per obbligazioni estranee.
- Patrimoni separati previsti dalle leggi speciali – ad esempio, il patrimonio della società di revisione legale (art. 21 D.Lgs. 39/2010), il patrimonio separato dell’impresa di investimento (art. 22 T.U.F.), i patrimoni destinati dei fondi comuni di investimento, i patrimoni dei professionisti iscritti a ordini (art. 10 L. n. 247/2012 per gli avvocati) e il patrimonio destinato ex art. 177 Codice del Terzo Settore per le imprese sociali. Questi istituti presentano analoghe caratteristiche di separazione e destinazione.
1.2.1 La disciplina di contrasto alle segregazioni abusive: l’art. 2929‑bis c.c.
Nel 2015 il legislatore ha introdotto l’articolo 2929‑bis c.c. per contrastare l’uso fraudolento di strumenti di segregazione. La norma consente al creditore pregiudicato da un atto a titolo gratuito o da un vincolo di indisponibilità, compiuto dopo il sorgere del credito, di procedere direttamente alla esecuzione forzata dei beni senza dover prima ottenere la sentenza revocatoria: è sufficiente la trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto . Quando il bene è stato trasferito a un terzo, il creditore può pignorarlo come se fosse ancora nel patrimonio del debitore e beneficia di un grado di preferenza nella distribuzione del ricavato . Rimane salva la tutela dell’acquirente a titolo oneroso in buona fede . L’art. 2929‑bis rappresenta un importante limite alla segregazione patrimoniale perché rende inefficaci, nei confronti dei creditori anteriori, atti di conferimento gratuiti o vincoli di destinazione (come trust e fondi patrimoniali) compiuti successivamente al sorgere del credito.
1.3 Fondo patrimoniale
1.3.1 Costituzione e funzione
L’articolo 167 del codice civile stabilisce che ciascuno o entrambi i coniugi, oppure un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a fronteggiare i bisogni della famiglia . Se il fondo è costituito da un terzo, l’atto si perfeziona con l’accettazione dei coniugi, che può avvenire successivamente in atto pubblico . La costituzione può avvenire durante o prima del matrimonio e i titoli di credito devono essere nominativi con annotazione del vincolo .
Il fine del fondo patrimoniale è la protezione dei beni destinati contro i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La dottrina e la giurisprudenza includono tra i bisogni familiari non solo le spese necessarie (vitto, alloggio, istruzione) ma anche quelle volte a migliorare la qualità della vita o l’attività professionale se finalizzate indirettamente al benessere familiare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 16909/2025, ha chiarito che rientrano nei bisogni della famiglia anche i debiti contratti per investimenti volti ad accrescere le risorse familiari: i giudici hanno escluso che l’imprenditore possa essere considerato estraneo ai bisogni familiari solo perché l’attività mira a generare utili, affermando che la destinazione del bene conferito rimane protetta .
1.3.2 Limiti all’esecuzione sui beni del fondo
L’articolo 170 c.c. prevede che l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La norma introduce due condizioni per la tutela:
- deve trattarsi di debiti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (qualora invece il debito sia contratto per bisogni familiari, i beni restano aggredibili);
- il creditore deve essere consapevole dell’estraneità del debito rispetto ai bisogni familiari. La prova della conoscenza grava sul debitore e richiede elementi concreti: ad esempio, la natura dell’obbligazione, la documentazione contrattuale e le circostanze del caso.
La protezione del fondo patrimoniale non è quindi assoluta: può essere aggirata se il creditore dimostra la buona fede (non conosceva l’estraneità del debito), se il debito riguarda il fabbisogno familiare o se si applica l’art. 2929‑bis c.c. (espropriazione rapida). La giurisprudenza ha inoltre precisato che la protezione dei beni del fondo non opera nei confronti dello Stato per debiti fiscali sorti prima della costituzione del fondo o per il pagamento di mantenimenti a carico dei coniugi.
1.3.3 Estinzione del fondo
L’articolo 171 c.c. dispone che la destinazione del fondo termina in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio; se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso il giudice, su istanza di chi vi abbia interesse, può dettare norme per l’amministrazione del fondo e attribuire ai figli una quota dei beni in godimento o proprietà . La cessazione può avvenire anche per accordo dei coniugi quando la causa di protezione venga meno.
1.3.4 Giurisprudenza rilevante
Oltre alla già citata ordinanza n. 16909/2025, altre pronunce della Cassazione hanno affinato la disciplina del fondo patrimoniale:
- Ordinanza 10 ottobre 2025 n. 27178 – La Corte ha ribadito che l’esecuzione sui beni del fondo è possibile solo per debiti contratti per bisogni familiari e che spetta al creditore dimostrare la buona fede. Si tratta di una pronuncia che prosegue il filone interpretativo iniziato con la sentenza n. 11432/2005.
- Cass. civ., sez. III, ordinanza 6 ottobre 2023 n. 28146 – In materia di azione revocatoria, la Corte ha chiarito che la costituzione di un trust familiare anche se effettuata per fini di contribuzione ex art. 143 c.c. è un atto a titolo gratuito e, dunque, può essere revocato ai sensi dell’art. 2901 c.c. . La massima ha rilevanza anche per il fondo patrimoniale perché conferma che atti analoghi, pur ispirati a finalità sociali, sono revocabili se privi di corrispettivo.
1.4 Il trust
1.4.1 Normativa di riferimento
Il trust è disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364. La legge n. 364/1989 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione . La Convenzione definisce il trust (art. 2) come l’istituto in cui un soggetto (disponente) trasferisce beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato; stabilisce che il trust crea un patrimonio separato e che il trustee è tenuto a gestirlo secondo i termini dell’atto costitutivo e la legge scelta.
Di fronte alla crescente diffusione di trust interni (istituiti da cittadini italiani con trust regolati da leggi straniere) la giurisprudenza italiana ha dovuto stabilire i limiti di riconoscimento. Di seguito riportiamo le massime più significative.
1.4.2 Cassazione su fiscalità e segregazione
- Cass. civ., sez. V, ordinanza 8 febbraio 2024 n. 3566 – La Corte ha affermato che la domanda di restituzione degli immobili conferiti in un trust, basata sulla nullità del negozio istitutivo, non ha natura reale ma personale: mira a ottenere la riconsegna della res a seguito della verifica della nullità e non presuppone l’accertamento della proprietà . L’azione non è quindi soggetta alle regole sulle azioni reali (trascrizione, limiti decennali), ma a quelle generali sui contratti.
- Cass. civ., sez. V, ordinanza 20 agosto 2024 n. 22979 – Nella particolare ipotesi di trust autodichiarato (dove disponente e trustee coincidono e il beneficiario finale è lo stesso disponente), la Corte ha escluso il presupposto impositivo del reale arricchimento. Poiché non vi è trasferimento effettivo di beni, la costituzione e la dotazione del trust sono fiscalmente neutre e non determinano un incremento definitivo di ricchezza; l’imposizione è differita al momento dell’attribuzione finale ai beneficiari . La massima si ricollega al principio elaborato dalla Corte nella precedente ordinanza n. 2897/2020, secondo cui il trasferimento dei beni al trustee non genera un definitivo incremento patrimoniale .
- Cass. civ., sez. III, ordinanza 6 settembre 2023 n. 25964 – La Corte ha precisato che l’azione revocatoria può essere proposta non solo contro l’atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche contro l’atto istitutivo del trust, in quanto entrambi finalizzati alla segregazione dei beni .
- Cass. civ., sez. II, ordinanza 17 febbraio 2023 n. 5073 – In un trust inter vivos con effetti post mortem e beneficiari discrezionali, la Corte ha affermato che la tutela dei legittimari non è garantita dalla nullità del trust ma dall’azione di riduzione. I legittimari possono agire in riduzione nei confronti dei beneficiari o del trustee a seconda che il trust abbia già avuto esecuzione .
1.4.3 Opponibilità ai creditori e limiti alla giurisdizione
I creditori del disponente spesso contestano i trust sostenendo che l’atto di destinazione è elusivo. La giurisprudenza ha elaborato alcuni principi chiave:
- Opponibilità e registro – L’ordinanza n. 18084/2025 ha stabilito che l’opponibilità del trust ai terzi è regolata dalla legge nazionale e non da quella scelta dal disponente. In caso di crisi d’impresa o insolvenza è necessario rispettare le formalità previste dagli articoli 45 L. Fall. e 2704 c.c. affinché l’atto sia opponibile: l’atto di conferimento deve avere data certa e, se riguarda beni immobili, dev’essere trascritto . La mancata osservanza di tali formalità rende il trust inopponibile e i beni sono aggredibili dal curatore fallimentare o dai creditori.
- Inesistenza della soggettività giuridica del trust – La sentenza n. 34075/2024 ha affermato che il trust non è un soggetto giuridico autonomo ma un insieme di beni e rapporti facenti capo al trustee; di conseguenza il trust non è un necessario contraddittore nei giudizi promossi da o contro i terzi. Il trustee è l’unico interlocutore legittimato . Questa pronuncia conferma che la segregazione non crea un nuovo soggetto distinto dal trustee.
- Clausole di proroga della giurisdizione – La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza 1º ottobre 2025 n. 26471. La Corte ha chiarito che la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo di un trust vincola soltanto disponente, trustee e beneficiari, ma non i creditori terzi: questi possono agire davanti ai giudici italiani secondo i criteri ordinari di competenza . La Corte ha ribadito che l’opponibilità ai terzi è regolata dalla legge nazionale e non dalla legge del trust ; l’ordinanza sottolinea che la lex fori prevale sulla lex voluntatis quando sono in gioco norme imperative a tutela dei creditori, come l’azione revocatoria . La pronuncia rafforza la tutela dei creditori e riduce l’efficacia delle clausole di proroga a favore di fori stranieri.
- Trust fittizi e abuso di diritto – La Cassazione ha contrastato l’uso abusivo del trust per fini elusivi. La sentenza n. 9096/2025 ha considerato fittizio un trust estero nel quale il disponente manteneva il controllo effettivo dei beni e ha riconosciuto all’amministrazione finanziaria il diritto di recuperare le imposte evase . La pronuncia evidenzia che, quando il trust è privo di autonomia reale e i beni restano nella disponibilità del disponente, il regime fiscale di segregazione viene disconosciuto.
1.4.4 Principi fiscali
La fiscalità dei trust è stata oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate e di pronunce giurisprudenziali. In sintesi:
- Neutralità della dotazione – Come affermato dalla Cassazione e ribadito dalla giurisprudenza costante, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee e la dotazione del trust sono atti fiscalmente neutri perché non determinano un arricchimento definitivo: il trustee diventa proprietario formale ma non beneficiario del patrimonio . L’imposta di successione e donazione è dovuta al momento dell’attribuzione definitiva ai beneficiari .
- Imposte indirette – Secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 34/E/2022), l’atto istitutivo è soggetto a imposta di registro in misura fissa; l’atto di dotazione di beni immobili o mobili registrati sconta le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa se i beni sono conferiti in regime di segregazione e non vi è un incremento patrimoniale immediato. Tuttavia, la circolare (e la giurisprudenza) precisano che tali benefici non si applicano in caso di trust fittizi o interposti.
- Redditi del trust – I redditi prodotti dai beni in trust sono tassati in capo al trust o ai beneficiari in base al tipo di trust (opaco o trasparente). Il trust opaco (in cui i beneficiari non hanno diritto certo a percepire i redditi) è soggetto autonomo passivo d’imposta; il trust trasparente imputa i redditi ai beneficiari pro quota.
1.5 Atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c.
L’articolo 2645‑ter c.c. consente di trascrivere atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita del beneficiario, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela (ad esempio sostegno a persone con disabilità, finalità solidaristiche o sostegno a enti pubblici). La norma prevede che i beni conferiti e i loro frutti possano essere utilizzati solo per il fine di destinazione e che l’esecuzione su tali beni possa avvenire solo per debiti contratti per realizzare quello scopo .
La giurisprudenza ritiene che l’articolo 2645‑ter crei un vincolo di destinazione reale sul bene, opponibile ai terzi tramite la trascrizione nei pubblici registri. È pertanto necessaria la forma pubblica (atto notarile) e la trascrizione per l’opponibilità. Come per il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione può essere revocato o dichiarato inefficace se manca un interesse meritevole di tutela o se è stipulato a titolo gratuito per sottrarre beni ai creditori. L’art. 2929‑bis c.c. consente ai creditori di procedere all’esecuzione dei beni soggetti a vincoli di destinazione onerosi qualora il vincolo sia stato istituito dopo il sorgere del credito .
1.6 Patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447‑bis ss. c.c.)
La disciplina dei patrimoni destinati è contenuta negli articoli 2447‑bis e seguenti del codice civile e consente alle società per azioni di costituire uno o più patrimoni autonomi per l’esecuzione di specifici affari. Ogni patrimonio è separato dal resto dei beni sociali e risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l’affare cui è destinato. Per costituire un patrimonio destinato è necessaria una deliberazione dell’assemblea straordinaria; gli amministratori devono redigere un regolamento contenente gli elementi dell’affare, l’ammontare del patrimonio, la durata e i criteri di gestione. Ogni patrimonio deve avere una contabilità separata e dev’essere pubblicato e registrato per essere opponibile ai terzi.
La finalità di questi patrimoni è favorire il finanziamento di grandi progetti (es. infrastrutture) senza coinvolgere l’intera massa patrimoniale della società. Tuttavia, l’istituto rappresenta una forma di segregazione limitata: i creditori del patrimonio destinato hanno un privilegio sui beni ad esso assegnati ma, in caso di insufficienza, possono agire sul patrimonio generale della società. Anche qui opera l’art. 2929‑bis c.c. in caso di atti fraudolenti a titolo gratuito.
1.7 Altre forme di separazione patrimoniale
Oltre agli istituti analizzati, esistono altre forme di separazione previste da leggi speciali, ad esempio:
- Fondi comuni di investimento – I beni del fondo sono separati sia dal patrimonio della società di gestione sia da quello dei partecipanti; in caso di insolvenza della SGR, i creditori non possono aggredire il fondo.
- Patrimoni destinati nelle imprese sociali – Il Codice del Terzo Settore consente alle imprese sociali di costituire patrimoni destinati per determinate attività, con regole simili a quelle previste per le società per azioni.
- Patrimonio separato degli avvocati – La legge professionale forense prevede che il patrimonio necessario all’esercizio della professione sia separato da quello personale per le obbligazioni contratte nell’esercizio professionale (art. 10 L. 247/2012). Tale separazione limita l’aggressione dei creditori personali su beni strumentali.
2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto
Quando un debitore riceve la notifica di un atto esecutivo (es. pignoramento, avviso di vendita, cartella esattoriale) o teme che un creditore possa agire sui beni segregati, è fondamentale seguire alcuni passaggi per salvaguardare i propri diritti.
2.1 Verificare la natura dell’atto e la data di costituzione del vincolo
Il primo passo consiste nell’analisi accurata dell’atto ricevuto: si tratta di un atto di precetto, di un pignoramento presso terzi, di una cartella esattoriale o di un avviso di accertamento? È importante confrontare la data di costituzione del fondo patrimoniale, del trust o dell’atto di destinazione con la data di insorgenza del debito. L’art. 2929‑bis c.c. consente l’espropriazione veloce dei beni se il vincolo è stato istituito dopo il sorgere del credito ; pertanto, se il vincolo è successivo, il creditore potrebbe procedere direttamente alla vendita senza attendere la revocatoria.
2.2 Accertare la natura del debito
Per i fondi patrimoniali, occorre stabilire se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia. Se il debito è collegato a spese per la casa, l’istruzione dei figli, la salute o anche a investimenti destinati a migliorare il benessere familiare, il bene può essere aggredito. Se il debito riguarda attività aziendali, speculazioni personali o obbligazioni sorte prima della costituzione del fondo, il bene è tendenzialmente protetto. È altresì necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni familiari.
Per i trust, l’indagine riguarda la validità dell’atto costitutivo e l’effettiva separazione tra disponente, trustee e beneficiari. Un trust autodichiarato in cui il disponente conserva il controllo può essere disconosciuto . Inoltre occorre verificare se l’atto è stato trascritto e ha data certa . In mancanza di trascrizione o data certa, il creditore può dedurre l’inopponibilità del trust.
Per gli atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c., bisogna verificare l’effettivo interesse meritevole e la trascrizione. Se l’atto manca della forma pubblica o è privo di trascrizione, non è opponibile. Anche qui è necessario valutare se il vincolo è stato istituito dopo l’insorgenza del debito.
2.3 Richiedere la sospensione o l’opposizione all’esecuzione
Una volta verificata la validità del vincolo, è possibile intraprendere azioni difensive:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – se si ritiene che l’atto di esecuzione sia illegittimo (ad esempio perché riguarda beni segregati o perché il creditore non aveva titolo), si può proporre opposizione nel termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento. Per i fondi patrimoniali, si potrà eccepire l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. fornendo prova della non pertinenza del debito ai bisogni familiari; per i trust si potrà dedurre la mancanza di trascrizione o la natura fittizia dell’atto.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – se l’atto presenta vizi formali (mancanza di notifica, errori nella individuazione dei beni, omissione di indicazioni obbligatorie), l’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Ricorso cautelare per la sospensione – è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del processo esecutivo, dimostrando la probabile fondatezza dell’opposizione e il pericolo nell’attesa. Anche il giudice tributario può sospendere l’esecuzione della cartella esattoriale se ricorrono gravi motivi.
- Ricorso per revocatoria – se si è un creditore e si vuole annullare il vincolo, si può proporre azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) dimostrando il pregiudizio e la consapevolezza del debitore; nel caso di trust o fondi patrimoniali, l’azione può riguardare sia l’atto istitutivo sia l’atto di trasferimento . In alternativa, si può utilizzare la procedura semplificata di espropriazione ex art. 2929‑bis c.c. se ne ricorrono i presupposti .
2.4 Rispetto dei termini processuali
La difesa efficace presuppone il rispetto dei termini. Per i ricorsi tributari contro avvisi di accertamento o cartelle di pagamento il termine per l’impugnazione è di 60 giorni dalla notifica; per i ricorsi in Cassazione avverso le sentenze di merito il termine è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza se eseguita, altrimenti sei mesi dalla pubblicazione; per le opposizioni all’esecuzione i termini sono, come visto, di 20 giorni. È essenziale non perdere queste scadenze, perché decorso il termine l’atto diventa definitivo e non più impugnabile.
2.5 Onere della prova
Chi invoca la segregazione deve provare la sussistenza dei presupposti. Nel fondo patrimoniale il debitore deve dimostrare che il debito non riguarda i bisogni familiari e che il creditore ne era a conoscenza; nel trust il trustee deve dimostrare che il vincolo è valido, che esiste un effettivo trasferimento e che l’atto ha data certa e trascrizione; nell’atto di destinazione occorre provare l’esistenza di un interesse meritevole di tutela. In molti casi è necessaria una consulenza professionale per reperire documenti, testimonianze e per eseguire visure catastali o ricerche nei registri immobiliari.
2.6 Assistenza professionale
Data la complessità delle procedure e l’evoluzione della giurisprudenza, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto. Lo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un servizio completo: esamina gli atti, valuta l’eventuale esistenza di presupposti per l’opposizione, la revocatoria o la composizione della crisi, prepara istanze di sospensione e ricorsi, e avvia negoziazioni con i creditori per trovare soluzioni equilibrate.
3. Difese e strategie legali
3.1 Difese nel fondo patrimoniale
Le principali strategie difensive per proteggere i beni conferiti in un fondo patrimoniale sono:
- Dimostrare l’estraneità del debito ai bisogni familiari – Bisogna raccogliere prove che il debito è stato contratto per finalità personali o professionali del debitore (ad esempio investimenti speculativi, finanziamenti a terzi) e non per il sostentamento della famiglia. La giurisprudenza recente, come già ricordato, considera parte dei bisogni familiari anche gli investimenti destinati ad aumentare le risorse del nucleo , per cui la distinzione va argomentata con attenzione.
- Dimostrare la mancanza di conoscenza del creditore – Anche qualora il debito sia estraneo ai bisogni familiari, il creditore può aggredire il fondo se era in buona fede. È quindi necessario dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità (ad esempio fornendo corrispondenza, clausole contrattuali o evidenziando la destinazione palesemente estranea ai bisogni familiari).
- Eccepire la perenzione del vincolo – Se il fondo è stato costituito dopo il sorgere del debito, l’attore può eccepire la sua inefficacia ai sensi dell’art. 2929‑bis c.c. e chiedere l’esecuzione sui beni; viceversa il debitore può sostenere che il vincolo è anteriore o che il creditore non ha trascritto il pignoramento entro l’anno .
- Opporsi alle azioni esecutive – Qualora il bene sia pignorato, si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. e chiedere la sospensione della vendita dimostrando l’illegittimità dell’atto.
- Valutare la revoca consensuale – In alcuni casi potrebbe essere opportuno revocare il fondo patrimoniale e procedere a una rinegoziazione dei debiti, soprattutto quando il fondo non è più funzionale alla protezione del nucleo familiare.
3.2 Difese nei trust
- Verificare la validità formale – È necessario controllare se l’atto istitutivo è redatto in forma scritta, se i beni sono stati effettivamente trasferiti al trustee, se esiste una data certa (registrazione, autenticazione) e se l’atto è stato trascritto nei pubblici registri. L’ordinanza 18084/2025 ha ribadito che la trascrizione e la data certa sono requisiti essenziali per l’opponibilità . In mancanza, il trust è inefficace verso i creditori.
- Dimostrare la genuinità del trust – Il trust deve perseguire una finalità lecita e non elusiva; il disponente non deve mantenere il controllo materiale dei beni. La sentenza 9096/2025 ha invalidato un trust in cui il settlor continuava a gestire i beni . Per resistere alle contestazioni occorre documentare le reali ragioni della costituzione (es. pianificazione successoria, tutela di soggetti deboli) e l’indipendenza del trustee.
- Contestare la clausola di proroga del foro – Se l’atto prevede un foro straniero, i creditori possono adire i giudici italiani; l’ordinanza 26471/2025 ha sancito che la clausola di proroga vincola solo disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi . Se il creditore tenta di far valere la clausola per bloccare l’azione, il debitore può opporsi invocando tale principio.
- Controllare la qualifica dei beneficiari – La distinzione tra trust opaco e trust trasparente ha rilevanza ai fini fiscali. Nel trust trasparente i beneficiari hanno un diritto certo ai redditi e quindi possono essere aggrediti dai creditori; nel trust opaco il trustee detiene i redditi fino alla eventuale attribuzione.
- Valutare la ristrutturazione – In presenza di debiti ingenti si può prendere in considerazione una rinegoziazione con i creditori o il ricorso alle procedure di sovraindebitamento. Il trust può essere modificato o sciolto consensualmente se l’interesse dei beneficiari lo consente.
3.3 Difese negli atti di destinazione ex art. 2645‑ter
- Interesse meritevole di tutela – È fondamentale dimostrare che l’atto persegue un interesse meritevole (ad esempio tutela di una persona con disabilità) e non una finalità elusiva. Se l’atto è puramente strumentale a sottrarre beni ai creditori, la sua validità è contestabile.
- Forma pubblica e trascrizione – L’atto deve essere stipulato davanti a un notaio e trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile. In mancanza, i creditori possono aggredire i beni.
- Esclusività del fine – I beni conferiti e i frutti possono essere utilizzati solo per il fine designato; se il disponente li usa per altre finalità, il vincolo decade e i creditori possono procedere .
- Debiti contratti per il fine di destinazione – Se il debitore contrae debiti per realizzare l’interesse meritevole, quei debiti sono garantiti dal patrimonio destinato; il vincolo non protegge da tali obbligazioni.
3.4 Difese nei patrimoni destinati a uno specifico affare
In ambito societario le difese vertono sulla corretta costituzione e pubblicità del patrimonio destinato. Occorre verificare che la deliberazione assembleare sia stata regolarmente assunta, che siano stati individuati i beni e i rapporti destinati e che la contabilità separata sia stata mantenuta. In caso contrario, i creditori della società possono estendere l’esecuzione ai beni destinati. Il patrimonio destinato può essere sciolto se l’affare si conclude o se viene meno la causa.
3.5 Revoca e responsabilità dei professionisti
Gli atti di segregazione patrimoniale spesso coinvolgono notai, avvocati e consulenti. Se il vincolo è costituito senza il rispetto delle norme o con finalità elusive, i professionisti potrebbero essere chiamati a rispondere. La Cassazione, nelle varie pronunce citate, ha ribadito che la forma pubblica e la trascrizione sono imprescindibili. È quindi fondamentale farsi assistere da professionisti esperti per evitare nullità e sanzioni.
4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti
Quando la segregazione patrimoniale non è sufficiente o non è possibile, è necessario considerare strumenti alternativi per gestire i debiti. Di seguito vengono analizzati i più rilevanti.
4.1 Rottamazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure di rottamazione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tali misure consentono di pagare le imposte dovute con sanzioni e interessi ridotti o azzerati. Le definizioni agevolate consentono di estinguere il debito pagando solo la quota capitale e una parte delle sanzioni. È importante verificare le finestre temporali e i requisiti, poiché le rottamazioni sono previste da leggi contingenti e variano di anno in anno (ad esempio rottamazione quater 2023–2024, definizione agevolata 2024–2025). Con la rottamazione, i beni segregati non vengono più minacciati da pignoramenti fiscali.
4.2 Piani del consumatore e ristrutturazione del debito (Legge 3/2012)
La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (cosiddetta “salva suicidi”), abrogata in parte dal Codice della crisi d’impresa ma ancora applicabile ai procedimenti pendenti, consente ai soggetti non fallibili di presentare un piano del consumatore (se il debitore è un consumatore) o un accordo di ristrutturazione dei debiti (se è imprenditore minore, professionista, socio illimitatamente responsabile, ecc.). Il piano consente di proporre al giudice una ristrutturazione dell’indebitamento con falcidia delle somme dovute, moratorie e cessione di parte del patrimonio. L’apertura della procedura comporta la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di mantenere i beni indispensabili, anche se segregati in un fondo o trust. Alla fine del piano il debitore ottiene l’esdebitazione.
4.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il Decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un procedimento volontario in cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto negoziatore per gestire la crisi d’impresa. La procedura mira a favorire la continuità aziendale e prevede la possibilità di adottare misure protettive, sospendere i contratti e negoziare con i creditori. Per i debitori che hanno costituito trust o patrimoni destinati, la composizione negoziata permette di tutelare i beni segregati attraverso accordi con i creditori e ridurre il rischio di azioni esecutive. L’avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore nella redazione del piano e nella trattativa con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate.
4.4 Concordato minore e liquidazione controllata (Codice della crisi d’impresa)
Dal 15 luglio 2022 è entrato pienamente in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha sostituito la legge 3/2012 per le procedure di sovraindebitamento. Il nuovo Codice prevede il concordato minore (alternativo al piano del consumatore) e la liquidazione controllata. Queste procedure consentono anche di individuare beni segregati che possono essere parzialmente destinati a soddisfare i creditori. Lo studio legale valuta caso per caso se conviene aderire alle nuove procedure o continuare con la disciplina della legge 3/2012.
4.5 Accordi stragiudiziali e piani di rientro
Spesso i debitori possono evitare l’esecuzione stipulando accordi stragiudiziali con i creditori (banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate Riscossione). Attraverso un piano di rientro rateizzato o una transazione fiscale, si possono ottenere sconti su interessi e sanzioni e bloccare i pignoramenti. L’avv. Monardo tratta con i creditori per definire un accordo sostenibile, salvaguardando i beni segregati e tutelando la reputazione del cliente.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel ricorrere alla segregazione patrimoniale i debitori commettono spesso errori che compromettono la protezione dei beni. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
- Costituire il trust o il fondo patrimoniale quando i debiti sono già sorti – Se il vincolo viene creato successivamente al sorgere del credito, il creditore può avvalersi dell’art. 2929‑bis c.c. e pignorare direttamente i beni . È essenziale pianificare con anticipo e non in prossimità di azioni esecutive.
- Mantenere il controllo dei beni conferiti – Se il disponente continua a utilizzare i beni conferiti nel trust o nel fondo come se fossero propri (ad esempio percependo canoni di locazione o decidendo autonomamente gli investimenti), il vincolo può essere considerato fittizio e disconosciuto . È necessario che il trustee gestisca i beni in autonomia e secondo l’atto costitutivo.
- Non trascrivere gli atti nei registri – Senza la trascrizione nei registri immobiliari o nei registri mobiliari, il vincolo non è opponibile ai terzi. Occorre assicurarsi che il notaio provveda alle formalità di registrazione.
- Trascurare l’obbligo di tenere una contabilità separata – Per i patrimoni destinati ad uno specifico affare è essenziale tenere contabilità e bilanci separati; in caso contrario i creditori possono estendere l’aggressione al patrimonio generale.
- Utilizzare il vincolo per fini elusivi – Costituire un trust o un fondo patrimoniale per sottrarre beni ai creditori o al fisco può integrare il reato di sottrazione fraudolenta e comportare la nullità degli atti. È necessario motivare sempre la costituzione con finalità lecite e documentabili.
- Non aggiornare l’atto – In presenza di variazioni (matrimonio, nascita di figli, modifiche dell’impresa) il vincolo deve essere adeguato per evitare problemi di opponibilità.
- Agire senza consulenza – La materia è complessa e ogni caso richiede valutazioni specifiche. Affidarsi a professionisti competenti evita errori formali e sostanziali.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare il confronto tra i diversi strumenti di segregazione patrimoniale, presentiamo alcune tabelle sintetiche. Le celle contengono parole chiave o brevi frasi per facilitare la lettura; il testo descrittivo e le spiegazioni dettagliate si trovano nelle sezioni precedenti.
6.1 Confronto tra strumenti di segregazione
| Strumento | Normativa di riferimento | Beni conferibili | Destinatari/Beneficiari | Opponibilità e limiti |
|---|---|---|---|---|
| Fondo patrimoniale | Artt. 167‑171 c.c.; regole su trascrizione | Immobili, mobili registrati, titoli di credito | Coniugi e figli della famiglia | Esecuzione esclusa per debiti estranei ai bisogni familiari se il creditore conosceva l’estraneità; revocabile ex art. 2901 c.c.; applicabile art. 2929‑bis |
| Trust | Convenzione dell’Aja 1985; L. 364/1989; artt. 45 L. Fall., 2704 c.c.; giurisprudenza Cassazione | Qualsiasi bene; immobili, mobili, partecipazioni | Beneficiari indicati nell’atto; trustee | Opponibile se l’atto ha data certa e trascrizione ; soggetto a revocatoria; clausola di proroga non vincola i creditori |
| Atto di destinazione (2645‑ter) | Art. 2645‑ter c.c. | Immobili, mobili registrati | Beneficiario con interesse meritevole (es. disabile) | Opponibile se trascritto; beni e frutti utilizzabili solo per lo scopo; esecuzione ammessa solo per debiti contratti per il fine |
| Patrimonio destinato a uno specifico affare | Artt. 2447‑bis ss. c.c. | Beni e rapporti identificati dalla società | Investitori e creditori del singolo affare | Necessaria deliberazione assembleare e contabilità separata; i beni rispondono solo delle obbligazioni dell’affare; residuo garante dei creditori generali |
| Vincoli di legge speciali | L. professionale forense, T.U.F., Codice del Terzo Settore, ecc. | Beni strumentali o fondi di investimento | Clienti, investitori, soggetti protetti | Norme specifiche prevedono separatezza patrimoniale e responsabilità limitata |
6.2 Articoli e norme chiave
| Norma | Contenuto essenziale | Citazione |
|---|---|---|
| Art. 2740 c.c. | Responsabilità patrimoniale universale: il debitore risponde con tutti i suoi beni; limitazioni solo nei casi previsti dalla legge | |
| Art. 167 c.c. | Costituzione del fondo patrimoniale: beni destinati ai bisogni della famiglia; forma pubblica e possibilità di costituzione da parte di un terzo | |
| Art. 170 c.c. | Esecuzione sui beni del fondo: è esclusa per i debiti che il creditore sapeva estranei ai bisogni familiari | |
| Art. 171 c.c. | Cessazione del fondo patrimoniale: si estingue in caso di annullamento o scioglimento del matrimonio; dura fino alla maggiore età dell’ultimo figlio | |
| Art. 2645‑ter c.c. | Atti di destinazione: beni destinati per 90 anni o per la vita del beneficiario; vincolo opponibile se trascritto; beni e frutti utilizzabili solo per il fine di destinazione | |
| Art. 2929‑bis c.c. | Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: il creditore può procedere all’esecuzione senza sentenza revocatoria, trascrivendo il pignoramento entro un anno | |
| L. 364/1989 | Ratifica della Convenzione dell’Aja e riconoscimento del trust in Italia | |
| Cassazione 2897/2020 | Il conferimento di beni in trust è fiscalmente neutro; l’imposizione avviene al momento del trasferimento ai beneficiari | |
| Cassazione 16909/2025 | I bisogni della famiglia comprendono anche debiti finalizzati ad aumentare le risorse familiari; la protezione del fondo patrimoniale è ampia | |
| Cassazione 18084/2025 | L’opponibilità del trust è regolata dalla legge nazionale; necessità di data certa e trascrizione | |
| Cassazione 34075/2024 | Il trust non è un soggetto giuridico; il trustee è l’unico legittimato | |
| Cassazione 26471/2025 (SS.UU.) | La clausola di proroga della giurisdizione del trust non vincola i creditori; la lex fori prevale sulla lex voluntatis | |
| Cassazione 9096/2025 | Trust estero fittizio: se il disponente mantiene il controllo, il trust è inefficace e i beni restano imponibili |
7. Domande frequenti (FAQ)
7.1 Cos’è la segregazione patrimoniale e quali sono le sue finalità?
La segregazione patrimoniale è un meccanismo giuridico che consente di separare determinati beni dal patrimonio generale di una persona fisica o giuridica destinandoli a un fine specifico. I beni segregati non sono aggredibili dai creditori per obbligazioni estranee allo scopo del vincolo (ad esempio, i bisogni della famiglia nel fondo patrimoniale o gli interessi meritevoli negli atti di destinazione). La finalità è proteggere le risorse necessarie per scopi ritenuti meritevoli (familiare, filantropico, imprenditoriale) e facilitare l’accesso al credito o la pianificazione successoria.
7.2 Qual è la differenza tra fondo patrimoniale e trust?
Il fondo patrimoniale è un istituto codicistico disciplinato dagli articoli 167‑171 c.c.; consente ai coniugi o a un terzo di destinare beni alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, con protezione relativa ai debiti estranei. Il trust, invece, è un istituto di derivazione anglosassone riconosciuto in Italia dalla Convenzione dell’Aja; prevede che il disponente trasferisca beni al trustee, che li amministra nell’interesse di beneficiari o per un fine. Nel trust i beni sono segregati anche rispetto al trustee, mentre nel fondo patrimoniale restano di proprietà dei coniugi ma vincolati allo scopo.
7.3 Quali beni possono essere conferiti nel fondo patrimoniale?
Possono essere conferiti immobili, mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio automobili, imbarcazioni) e titoli di credito nominativi . Non possono essere conferiti beni mobili non registrati (es. denaro contante), che restano aggredibili dai creditori. La scelta dei beni deve tenere conto delle esigenze della famiglia e della loro idoneità a produrre frutti per i bisogni familiari.
7.4 Il fondo patrimoniale protegge da tutti i debiti?
No. La protezione opera solo per i debiti che il creditore conosce essere estranei ai bisogni della famiglia. Se il debito riguarda bisogni familiari (mutuo per l’acquisto della casa familiare, spese mediche, istruzione dei figli) o se il creditore non conosce l’estraneità, i beni possono essere aggrediti. Inoltre, la protezione non opera per debiti fiscali preesistenti al fondo o per mantenimenti.
7.5 È possibile costituire un fondo patrimoniale con beni acquisiti prima del matrimonio?
Sì. Il fondo patrimoniale può essere costituito durante il matrimonio destinando anche beni preesistenti. Se uno solo dei coniugi dispone il fondo con beni personali, occorre il consenso dell’altro, che diventa comproprietario dei beni conferiti.
7.6 Come si scioglie un fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale si scioglie per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se ci sono figli minori, il fondo dura fino alla maggiore età dell’ultimo figlio e il giudice può impartire regole per l’amministrazione . In assenza di figli, si applicano le regole sullo scioglimento della comunione legale. La revoca consensuale è possibile se il vincolo non risponde più ai bisogni familiari.
7.7 Chi è il trustee e quali sono le sue responsabilità?
Il trustee è la persona (fisica o giuridica) cui il disponente trasferisce i beni del trust. Ha il dovere di amministrare il patrimonio segregato secondo le disposizioni dell’atto costitutivo e nell’interesse dei beneficiari. È responsabile per colpa o dolo nella gestione; deve redigere rendiconti e tutelare l’integrità del patrimonio. Non è proprietario dei beni in senso pieno ma titolare di una proprietà fiduciaria. In caso di mala gestio risponde con il proprio patrimonio.
7.8 È possibile nominare se stessi come trustee o beneficiario?
La legge non lo vieta, ma la Cassazione ha precisato che nel trust autodichiarato (disponente = trustee) l’assenza di effettivo trasferimento patrimoniale implica la neutralità fiscale e, in taluni casi, l’inefficacia del trust . Se il beneficiario finale coincide con il disponente, il trust può essere considerato interposto e perdere le tutele. È pertanto sconsigliabile nominarsi unico trustee e beneficiario senza finalità sostanziali.
7.9 Cosa accade ai beni in trust se fallisce il disponente?
I beni segregati non entrano nella massa fallimentare se il trust è valido e opponibile. Tuttavia il curatore può aggredire i beni se l’atto non è stato trascritto, non ha data certa o è revocabile. La giurisprudenza (ordinanza 18084/2025) ha ribadito che l’opponibilità è soggetta alle formalità previste dalla legge italiana .
7.10 Il trust estero è sempre valido in Italia?
No. L’ordinanza 26471/2025 delle Sezioni Unite ha stabilito che la clausola di scelta del foro straniero non vincola i creditori italiani . Inoltre, se il trust estero è fittizio e il disponente mantiene il controllo dei beni, può essere disconosciuto e i beni possono essere aggrediti . Occorre verificare che il trust rispetti la Convenzione dell’Aja e la legge nazionale (trascrizione, interesse meritevole, assenza di abuso).
7.11 Cosa sono gli atti di destinazione e quando convengono?
Gli atti di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. servono per destinare beni a favore di persone con disabilità o enti pubblici per finalità meritevoli. Sono utili quando si vuole garantire un bene (ad esempio un immobile) per il sostentamento di un figlio con disabilità o per finanziare un progetto pubblico. Il vincolo è opponibile se trascritto e protegge il bene da esecuzioni estranee allo scopo . Tuttavia, il vincolo dura al massimo 90 anni o per la vita del beneficiario e non si applica a tutte le finalità.
7.12 Cosa prevede l’art. 2929‑bis c.c. e quando viene applicato?
L’art. 2929‑bis c.c. introduce una procedura accelerata per i creditori che subiscono pregiudizio da atti a titolo gratuito o vincoli di indisponibilità (come trust o fondi patrimoniali) compiuti dopo il sorgere del credito. Il creditore munito di titolo esecutivo può procedere direttamente al pignoramento e all’espropriazione del bene trascrivendo l’atto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole . La norma si applica anche ai patrimoni destinati e agli atti di destinazione. È uno strumento potente perché non richiede la sentenza revocatoria.
7.13 È possibile proteggere i beni aziendali attraverso la segregazione?
Le società per azioni possono costituire patrimoni destinati per specifici affari (artt. 2447‑bis ss. c.c.), che isolano i beni destinati dalle altre obbligazioni. Inoltre, gli imprenditori possono utilizzare trust o fondi patrimoniali per trasferire beni personali (ad esempio immobili) e sottrarli agli effetti di eventuali insolvenze. Tuttavia, la validità di tali atti dipende dalla corretta costituzione, dalla registrazione e dall’assenza di finalità fraudolente. L’art. 2929‑bis c.c. limita gli effetti protettivi se il vincolo è successivo al sorgere dei debiti.
7.14 Quali sono le implicazioni fiscali della segregazione?
La fiscalità dei fondi patrimoniali è generalmente neutra; l’atto di costituzione e l’eventuale trasferimento di beni tra coniugi scontano imposte fisse (registro, ipotecarie, catastali). I trust, secondo la giurisprudenza, sono fiscalmente neutri fino all’attribuzione definitiva ai beneficiari . Tuttavia, se il trust è fittizio o interposto, l’amministrazione finanziaria può recuperare le imposte evase . Gli atti di destinazione sono soggetti a imposte di registro e ipotecarie in misura fissa se rispondono a finalità sociali.
7.15 È possibile combinare diversi strumenti (trust, fondo patrimoniale) per aumentare la protezione?
In teoria è possibile utilizzare più strumenti, ad esempio costituendo un fondo patrimoniale per la casa familiare e un trust per altri beni. Tuttavia, la combinazione deve essere attentamente valutata per evitare conflitti, duplicazioni di costi e sospetti di abuso. Inoltre, la protezione non è cumulativa: se un debito riguarda i bisogni familiari o se il trust è inopponibile, i beni possono comunque essere aggrediti. È quindi essenziale pianificare con il supporto di professionisti.
7.16 Cosa succede se i beneficiari del trust sono minorenni o incapaci?
Quando i beneficiari sono minorenni o incapaci, il trust può rappresentare uno strumento efficace per garantire la gestione dei beni senza rischi. Tuttavia, l’autorità tutoria o il giudice possono imporre controlli sulla gestione del trustee. Nel fondo patrimoniale, se vi sono figli minori il fondo dura fino alla loro maggiore età e il giudice può dettare norme per l’amministrazione .
7.17 La segregazione protegge dai debiti tributari?
La protezione è limitata. Se il debito tributario è sorto prima della costituzione del vincolo o è collegato a bisogni della famiglia (ad esempio ICI/IMU sulla casa familiare), la segregazione non impedisce l’esecuzione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca e procedere al pignoramento. Inoltre, l’art. 2929‑bis consente l’esecuzione rapida in presenza di vincoli successivi al sorgere del debito . In tali casi conviene valutare rottamazioni o accordi.
7.18 Come agiscono i creditori nel caso di patrimoni destinati a uno specifico affare?
I creditori dell’affare specifico hanno un diritto di prelazione sui beni destinati. I creditori generali della società possono agire sul patrimonio destinato solo se i beni sono in eccesso rispetto alle obbligazioni dell’affare o se la società ha violato le regole di separazione. In caso di insolvenza, il curatore deve gestire distintamente i patrimoni destinati e il patrimonio generale, ma può far valere l’inopponibilità se la separazione non è stata corretta.
7.19 Le procedure di sovraindebitamento consentono di mantenere i beni segregati?
Sì, sia la legge 3/2012 sia il Codice della crisi d’impresa permettono di conservare alcuni beni essenziali. Nel piano del consumatore e nel concordato minore è possibile prevedere che alcuni beni (ad esempio l’abitazione principale o i beni segregati per persone con disabilità) non siano liquidati, purché ciò non pregiudichi eccessivamente i creditori. Tuttavia, il giudice deve approvare il piano considerando l’interesse dei creditori.
7.20 Perché è importante rivolgersi a un avvocato esperto?
La legislazione e la giurisprudenza in materia di segregazione patrimoniale sono complesse e in continua evoluzione. Errori formali (mancata trascrizione, mancanza di data certa) o sostanziali (fini elusivi) possono rendere inefficaci i vincoli. Un avvocato esperto analizza la situazione, suggerisce lo strumento più adatto, si occupa delle formalità e difende il cliente in caso di contestazioni. Lo studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, grazie all’esperienza multidisciplinare e alla competenza in diritto bancario e tributario, offre assistenza completa in questo ambito.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente come funzionano gli strumenti di segregazione patrimoniale, presentiamo alcune simulazioni con dati ipotetici. I casi non rappresentano consulenza personalizzata ma aiutano a illustrare l’applicazione delle norme.
8.1 Simulazione 1 – Fondo patrimoniale e credito estraneo ai bisogni familiari
Scenario: Anna e Marco, coniugi con due figli, costituiscono un fondo patrimoniale conferendo la casa di famiglia del valore di 300 000 € e un’autovettura registrata. Due anni dopo Marco firma una fideiussione per garantire un finanziamento a un amico. L’amico non paga e la banca inizia l’esecuzione sui beni del fondo.
Analisi: Il debito di Marco (fideiussione) è estraneo ai bisogni della famiglia perché non è stato contratto per finalità familiari. Anna e Marco possono eccepire l’inapplicabilità dell’esecuzione sul fondo ai sensi dell’art. 170 c.c., dimostrando che la banca conosceva la natura personale del debito. Se la banca era a conoscenza del fine estraneo, l’esecuzione sui beni del fondo è illegittima. Tuttavia, se la fideiussione è stata stipulata prima della costituzione del fondo o se il creditore era in buona fede, l’esecuzione potrebbe essere ammessa. In questo caso una difesa efficace consiste nell’opposizione all’esecuzione e nella ricerca di un accordo con la banca, magari offrendo altri beni o un piano di rientro.
8.2 Simulazione 2 – Trust per pianificazione successoria
Scenario: Un imprenditore conferisce un complesso immobiliare del valore di 2 milioni di euro in un trust familiare istituito secondo la legge di Jersey, nominando un trustee professionista e indicando come beneficiari la moglie e i figli. Dopo cinque anni, l’imprenditore fallisce e i creditori chiedono l’esecuzione sugli immobili.
Analisi: La validità e l’opponibilità del trust dipendono dalla sua corretta costituzione. Se l’atto è stato redatto per iscritto, ha data certa, è stato trascritto nei registri e non prevede clausole abusive, i beni del trust non entrano nella massa fallimentare. Tuttavia, i creditori possono contestare il trust sostenendo che manca un effettivo trasferimento (trust autodichiarato) o che il disponente ha mantenuto il controllo dei beni . Possono inoltre avvalersi dell’art. 2929‑bis c.c. se il trust è successivo al sorgere del credito. Lo studio legale deve raccogliere le prove della genuinità del trust (contratto, registro, contabilità, gestione indipendente del trustee) e, se necessario, opporsi in giudizio all’esecuzione.
8.3 Simulazione 3 – Atto di destinazione per figlio disabile
Scenario: Un padre vuole garantire l’assistenza economica al figlio affetto da grave disabilità. Destina una casa valutata 400 000 € e un portafoglio titoli di 100 000 € a un atto di destinazione ex art. 2645‑ter c.c., indicando che i beni dovranno essere utilizzati per le cure e il sostentamento del figlio. Dopo dieci anni, il padre accumula un debito fiscale per imposte non versate.
Analisi: L’atto di destinazione, se redatto in forma pubblica e trascritto, è opponibile e i beni destinati sono utilizzabili solo per il sostegno del figlio disabile. Il debito fiscale non è stato contratto per realizzare tale scopo, quindi i beni dovrebbero essere protetti . Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate può contestare l’atto se non è stato trascritto o se non sussiste un interesse meritevole. In caso di accertamento, è opportuno ricorrere contro le cartelle e richiedere la sospensione del pignoramento, allegando la documentazione che attesta la destinazione e l’interesse meritevole. Può essere utile anche aderire a una rottamazione per definire i debiti.
8.4 Simulazione 4 – Patrimonio destinato e finanziamento di un’opera
Scenario: Una società per azioni costituisce un patrimonio destinato di 10 milioni di euro per realizzare un parco fotovoltaico. Il patrimonio comprende terreni, impianti e finanziamenti specifici. Un fornitore del progetto non è pagato e promuove esecuzione sui beni della società.
Analisi: Il patrimonio destinato è separato dal resto dei beni sociali; i creditori del progetto (tra cui il fornitore) possono agire su tali beni con prelazione. I creditori generali della società non possono aggredire il patrimonio destinato. Tuttavia, se la società non ha mantenuto una contabilità separata o ha utilizzato i beni destinati per scopi diversi, il vincolo può essere considerato inesistente e i beni diventano aggredibili. In questa ipotesi la società deve dimostrare la corretta gestione del patrimonio destinato, allegando la deliberazione, i registri contabili separati e i contratti di finanziamento.
Conclusione
La segregazione patrimoniale è uno strumento prezioso per proteggere determinati beni dal rischio derivante da obbligazioni estranee, ma la sua efficacia dipende dal rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Il principio generale di responsabilità patrimoniale universale impone che le limitazioni siano interpretate in modo restrittivo e che siano applicabili solo quando sussistono interessi meritevoli e norme di legge espresse . Il legislatore, attraverso il fondo patrimoniale, i trust, gli atti di destinazione, i patrimoni destinati e le altre figure speciali, ha individuato ipotesi in cui la separazione dei beni è consentita; la giurisprudenza della Cassazione ha affinato tali istituti, chiarendo i vantaggi (protezione dai debiti estranei, pianificazione familiare e successoria, neutralità fiscale) e i limiti (necessità di forma pubblica, trascrizione, data certa, finalità lecita, opponibilità ai terzi, applicazione dell’art. 2929‑bis c.c.).
Per i debitori e i contribuenti è essenziale agire con tempestività e competenza: analizzare l’atto costitutivo, verificare la data del debito, raccogliere la prova della sua estraneità, impugnare tempestivamente gli atti esecutivi, proporre ricorsi e chiedere sospensioni, valutare soluzioni stragiudiziali o accesso alle procedure di sovraindebitamento. Errori formali (mancata trascrizione, trust autodichiarato, assenza di interesse meritevole) possono vanificare la segregazione. Al contempo, anche i creditori dispongono di strumenti efficaci (revocatoria ordinaria e fallimentare, art. 2929‑bis) per contrastare segregazioni abusive.
In questo scenario complesso, il supporto di professionisti qualificati è determinante. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa: analisi preliminare degli atti, pianificazione della segregazione, redazione di trust e fondi patrimoniali, opposizioni a pignoramenti e cartelle, negoziazioni con creditori, predisposizione di piani di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito. Con competenza in diritto bancario, tributario e fallimentare, lo studio è in grado di individuare la strategia più idonea per proteggere il patrimonio e garantire al cliente una tutela efficace.
Se hai ricevuto un atto di pignoramento, se desideri costituire un fondo patrimoniale, un trust o un atto di destinazione, o se vuoi valutare procedure di sovraindebitamento, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Agire per tempo può fare la differenza tra salvare i propri beni e subire l’aggressione dei creditori. Lo studio valuterà la tua situazione, individuerà le soluzioni praticabili e ti accompagnerà passo dopo passo verso la risoluzione della crisi.