Introduzione
Nel panorama giuridico italiano l’azione revocatoria dell’atto di donazione rappresenta uno degli strumenti più incisivi per tutelare i creditori e i soggetti danneggiati da atti di liberalità. Il tema, tuttavia, non riguarda soltanto chi vanta un credito: anche chi ha ricevuto un bene in donazione o chi intende disporre dei propri beni deve conoscere i rischi di revoca e le soluzioni legali per evitarla. Una donazione può essere messa in discussione per ingratitudine, per sopravvenienza di figli o per pregiudizio ai creditori (revocatoria ordinaria). La complessità normativa e la frequenza delle pronunce giurisprudenziali rendono questo istituto un campo in continua evoluzione: essere aggiornati è fondamentale per non commettere errori.
Questo articolo – aggiornato a dicembre 2025 – analizza in modo approfondito quando la revocatoria di una donazione è valida e quali strategie concrete possono essere adottate per evitarla o difendersi. Sarà evidenziato il punto di vista del debitore/donante e del donatario, offrendo un taglio pratico e professionale. Verranno illustrate:
- le norme del Codice civile e della normativa speciale che disciplinano l’azione revocatoria, le cause di revoca e i termini per proporre l’azione;
- le pronunce della Corte di Cassazione più significative del 2023‑2025 (comprese decisioni su ingratitudine e sopravvenienza di figli), accompagnate da riferimenti della Corte costituzionale, della giurisprudenza fallimentare e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate;
- un procedimento passo per passo su cosa accade dopo la notifica dell’atto, quali termini occorre rispettare e quali sono i diritti e gli obblighi del contribuente;
- difese e strategie legali per opporsi all’azione revocatoria o per pianificare una donazione sicura (ad esempio dimostrando l’assenza di pregiudizio ai creditori o contestando la mancanza di ingratitudine);
- gli strumenti alternativi a disposizione dei debitori (come definizioni agevolate, rottamazioni, piani di rientro e procedure di sovraindebitamento);
- errori comuni da evitare e consigli pratici;
- FAQ con risposte chiare a 20 domande frequenti;
- tabelle sintetiche con riferimenti normativi, termini, cause di revoca e strumenti difensivi;
- simulazioni pratiche e numeriche per comprendere l’applicazione delle norme.
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- analizzare la validità dell’atto di donazione e individuare eventuali criticità (elementi soggettivi ed oggettivi della revocatoria);
- predisporre ricorsi e difese per evitare la revoca o limitarne gli effetti;
- proporre e seguire sospensioni e sospensive per bloccare procedure esecutive;
- avviare trattative con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate per concordare piani di rientro o definizioni agevolate;
- elaborare piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e piani di esdebitazione nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’azione revocatoria: struttura, presupposti e finalità
L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinato dagli articoli 2901‑2904 del Codice civile. La sua funzione è permettere al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore pregiudica la soddisfazione del credito, ad esempio trasferendo beni a titolo gratuito o oneroso con l’intento di sottrarli all’aggressione.
1.1.1 Articolo 2901 c.c. – condizioni per l’azione revocatoria (revocatoria ordinaria)
L’articolo 2901 disciplina i presupposti per promuovere la revocatoria ordinaria. Secondo la norma, il creditore può impugnare gli atti compiuti dal debitore che riducono la garanzia patrimoniale a condizione che:
- si verifichi un “eventus damni”: l’atto deve pregiudicare la capacità patrimoniale del debitore; il pregiudizio si realizza quando la disposizione rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito. Il creditore deve dimostrare che, in seguito all’atto, il patrimonio del debitore non è più sufficiente a garantire il credito ;
- sussista il “consilium fraudis” (o scientia damni): il debitore deve aver compiuto l’atto con la consapevolezza di recare pregiudizio ai creditori. Se l’atto è gratuito, è richiesto che il terzo beneficiario fosse consapevole del danno; se l’atto è oneroso, è sufficiente la consapevolezza del debitore ;
- non siano atti dovuti: il compimento di una prestazione dovuta in base a un contratto non è revocabile ;
- l’azione sia esercitata entro cinque anni dalla data dell’atto, come previsto dall’articolo 2903 c.c. .
L’azione revocatoria è un rimedio tipico dei creditori e può essere esercitata anche dal curatore fallimentare o da chi subentra nella posizione del creditore.
1.1.2 Articolo 2902 c.c. – effetti della revocazione
L’articolo 2902 c.c. stabilisce che, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato . Il terzo che ha avuto vantaggio dall’atto non potrà concorrere sul ricavato dell’esecuzione prima che il creditore sia soddisfatto . Ciò significa che la revocatoria ha efficacia relativa: l’atto rimane valido tra le parti ma è inefficace verso il creditore che ha agito.
1.1.3 Articolo 2903 c.c. – prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto . La prescrizione è breve per garantire certezza nelle transazioni: una volta decorso il termine quinquennale, l’atto non può più essere impugnato.
1.1.4 Articolo 2904 c.c. – rinvio alle disposizioni speciali
L’articolo 2904 c.c. chiarisce che rimangono salve le disposizioni dell’azione revocatoria in materia fallimentare e penale . Pertanto l’azione revocatoria concorsuale (o revocatoria fallimentare) e le ipotesi di revoca previste in campo penale (es. sequestri, confische) seguono discipline speciali con termini e presupposti diversi.
1.2 Revoca per ingratitudine: articoli 801‑804 c.c.
Accanto alla revocatoria ordinaria – volta a tutelare i creditori – il Codice civile prevede specifiche cause di revocazione delle donazioni a tutela del donante, fondate su comportamenti del donatario.
1.2.1 Articolo 801 c.c. – revoca per ingratitudine
L’articolo 801 c.c. consente al donante (o ai suoi eredi) di revocare la donazione quando il donatario commette gravi atti di ingratitudine. Tali atti comprendono:
- Attentare alla vita del donante o recare al donante offesa grave (ad es. lesioni personali gravi), rientranti tra i fatti previsti dall’art. 463 n. 1‑3 c.c. ;
- Commettere ingiuria grave: la norma fa riferimento a un comportamento gravemente offensivo verso l’onore e la dignità del donante ;
- Arrecare danno al patrimonio del donante o negargli gli alimenti dovuti .
L’azione deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto e comunque non oltre cinque anni dal fatto stesso. La revoca per ingratitudine produce l’obbligo di restituzione del bene donato, ma non incide sugli atti compiuti dal donatario nel periodo in cui la donazione è stata efficace (es. vendita del bene a terzi in buona fede).
Giurisprudenza recente sulla revoca per ingratitudine
- Cassazione 3811/2024: la Corte ha chiarito che la revoca per ingratitudine richiede un comportamento del donatario che manifesti esteriormente un duraturo sentimento di disistima e di offesa verso la dignità del donante. Non basta l’inosservanza di doveri di assistenza o la mera mancanza di affetto; è necessario che il comportamento sia pubblico, sia percepito da terzi e sia indice di una deliberata volontà di offendere . Il caso riguardava un figlio che aveva cessato i rapporti con la madre: la Corte ha negato la revoca per ingratitudine perché la condotta non integrava ingiuria grave.
- Cassazione 32682/2024: la seconda sezione civile ha affrontato il caso di revoca della donazione da parte di un ex convivente che lamentava l’infedeltà della compagna. La Corte ha sottolineato che l’ingiuria grave non si identifica nella mera violazione del dovere di fedeltà, ma richiede comportamenti ostentati e lesivi della dignità del donante. Nella motivazione l’ingiuria è definita come l’ostentazione di un durevole sentimento di disistima e di irrispettosità nei confronti del donante, percepibile dai terzi e lesiva dell’onore . Nel caso concreto la revoca è stata rigettata perché la condotta consisteva in una relazione extraconiugale nascosta; la Corte ha distinto tra liceità della relazione e modalità della comunicazione, ribadendo che soltanto un’ostentazione offensiva può integrare ingratitudine .
1.2.2 Articolo 803 c.c. – revoca per sopravvenienza di figli
L’articolo 803 c.c. permette di revocare la donazione se, dopo aver donato, il donante scopre di avere o concepire un figlio o se viene riconosciuto un figlio naturale. La revoca può essere chiesta dal donante, dal figlio o dai discendenti entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento del figlio. La donazione non è revocabile se il donante era a conoscenza dell’esistenza del figlio (o del concepimento) al momento della donazione .
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva il riconoscimento di figli naturali oltre due anni dalla nascita ; oggi la revoca per sopravvenienza si applica anche ai figli naturali riconosciuti dopo due anni, purché la donazione sia successiva al concepimento.
Giurisprudenza recente sulla sopravvenienza di figli
- Cassazione 25333/2024: la Corte ha precisato che la revoca per sopravvenienza di figli è ammessa solo se il donante non aveva né era a conoscenza di figli al momento della donazione. Nel caso esaminato un donante aveva due figli quando donò un immobile alla ex moglie; successivamente nacque un terzo figlio e il donante chiese la revoca. La Corte ha respinto la domanda affermando che l’articolo 803 è limitato all’assenza di figli al momento della donazione; la nascita di un terzo figlio non è motivo di revoca .
- Cassazione 25863/2025 (tributaria): seppur relativa all’imposta di registro, la sentenza offre spunti utili. La Corte ha stabilito che la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” previste dall’articolo 1 della Nota II‑bis, D.P.R. 131/1986 si verifica solo con l’atto di trasferimento del bene. La mera costituzione di usufrutto in favore dei genitori non determina la decadenza dai benefici . La pronuncia dimostra come le donazioni possano avere effetti fiscali rilevanti e che occorre valutare attentamente la struttura dell’atto.
1.2.3 Revoca per indegnità e altre ipotesi
Oltre all’ingratitudine e alla sopravvenienza di figli, la donazione può essere revocata per indegnità secondo gli articoli 806‑809 c.c. (ad esempio se il donatario è indegno di succedere). Inoltre, la revoca è ammessa in caso di dolo e violenza nella prestazione della donazione o se vengono meno condizioni apposte all’atto (art. 790 c.c.). Tali ipotesi esulano dall’azione revocatoria ordinaria ma rientrano in un quadro più ampio di invalidità della donazione.
1.3 Revocatoria fallimentare e concorsuale: norme speciali
L’azione revocatoria fallimentare (o concorsuale) è disciplinata dagli articoli 165 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e corrisponde alla tradizionale revocatoria prevista dagli articoli 64‑70 della Legge Fallimentare. Si differenzia dalla revocatoria ordinaria per diversi aspetti:
- è promossa dal curatore o dall’esperto della procedura di liquidazione giudiziale, non dai singoli creditori;
- è finalizzata a reintegrare la garanzia patrimoniale in favore di tutti i creditori e a garantire la par condicio creditorum;
- prevede termini più stringenti e regole presuntive: gli atti compiuti dal fallito in un determinato periodo (“periodo sospetto”) sono considerati inefficaci o revocabili se il curatore dimostra lo stato di insolvenza.
L’articolo 166 CCII stabilisce che sono revocati, salvo prova della buona fede del terzo, gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e le garanzie compiuti nel periodo sospetto. La giurisprudenza recente ha approfondito questi temi:
- Cassazione 28352/2025: la Corte ha confermato che un mutuo solutorio utilizzato per estinguere debiti preesistenti non è nullo ma è revocabile; di conseguenza, la garanzia ipotecaria concessa contestualmente è inefficace nei confronti dei creditori . La decisione sottolinea che ciò che viene revocato non è il contratto di mutuo, ma gli effetti estintivi dei debiti e la garanzia ipotecaria.
- Cassazione 27178/2025: la Corte ha ribadito che il creditore che già possiede un’ipoteca sul bene oggetto della disposizione non può proporre revocatoria, perché manca l’eventus damni; la garanzia reale consente comunque la soddisfazione del credito .
Il Diritto Bancario ha messo in luce come il CCII abbia ribadito il doppio requisito di consilium fraudis ed eventus damni per la revocatoria ordinaria (anche nelle procedure concorsuali), mentre la revocatoria fallimentare prevede presunzioni legali e un periodo sospetto più breve . La riforma del CCII del 2023‑2024 ha inoltre spostato l’inizio del periodo sospetto dalla data di dichiarazione di fallimento alla data di deposito dell’istanza di apertura della procedura .
1.4 Aspetti fiscali e circolari dell’Agenzia delle Entrate
Le donazioni rilevano anche ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria, catastale e di donazione). Con il decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139 e la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riformato la disciplina dell’imposta di successione e donazione, introducendo il principio di autoliquidazione, l’estensione dell’imposta ai trust e la semplificazione delle dichiarazioni. La circolare evidenzia che le liberalità indirette, comprese alcune donazioni c.d. “simulate”, devono essere dichiarate e possono essere assoggettate a imposta .
È importante considerare che, se la donazione viene revocata, gli effetti fiscali (imposta già versata) possono essere recuperati in determinate condizioni, ma l’esito dipende dalle circostanze. Chi riceve beni in donazione dovrebbe sempre valutare gli oneri tributari con l’assistenza di un professionista.
1.5 Donazioni di modico valore (art. 783 c.c.) e liberalità indirette
L’articolo 783 c.c. prevede che la donazione di modico valore avente per oggetto beni mobili è valida anche senza atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione . La modicità deve essere valutata in relazione alle condizioni economiche del donante . Le donazioni di modico valore, proprio per la loro esiguità, difficilmente integrano l’eventus damni richiesto per la revocatoria ordinaria.
La Cassazione (sentenza 16329/2024) ha inoltre chiarito che non costituisce donazione indiretta dell’immobile la semplice corresponsione di una somma destinata all’acquisto di un bene se la somma non copre l’intero prezzo. In tal caso, per la collazione e gli effetti successori conta solo il denaro donato, non la quota dell’immobile acquistato . Sebbene non trattasse direttamente la revoca, la pronuncia evidenzia che la qualificazione della liberalità influisce sui rimedi giuridici: un aiuto economico parziale non potrà essere revocato come donazione dell’immobile, ma come donazione di denaro.
2. Procedura passo per passo
2.1 Chi può promuovere l’azione e in quali casi
- Revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): può essere promossa da creditori chirografari o privilegiati il cui credito sia certo, anche se non ancora esigibile. Possono agire anche i titolari di un diritto di regresso (ad es. fideiussori) e il curatore fallimentare per conto della massa.
- Revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.): spetta al donante o ai suoi eredi/legatari. L’azione ha natura personale e si prescrive in un anno dal giorno in cui il donante ha avuto conoscenza del fatto ingratitudine.
- Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): può essere proposta dal donante, dal figlio, dai discendenti o dai loro rappresentanti legali. Il termine è di un anno dalla nascita o dal riconoscimento del figlio.
- Revocatoria fallimentare: compete al curatore e, nei casi di crisi da sovraindebitamento, al gestore della crisi o all’esperto negoziatore.
2.2 Termini e decadenze
| Tipo di revoca | Soggetti legittimati | Termine per agire | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Revocatoria ordinaria | Creditori (anche futuri) | 5 anni dalla data dell’atto | art. 2903 c.c. |
| Revoca per ingratitudine | Donante o eredi | 1 anno dalla conoscenza del fatto; max 5 anni dal fatto | art. 802 c.c. |
| Revoca per sopravvenienza di figli | Donante, figlio o discendenti | 1 anno dalla nascita/riconoscimento | art. 803 c.c. |
| Revocatoria fallimentare | Curatore/gestore | Termini previsti dal CCII; periodo sospetto variabile (fino a 1 anno per atti a titolo oneroso; 2 anni per atti gratuiti) | art. 166 CCII |
Attenzione: i termini sono prescrizionali, dunque decorrono dall’atto o dall’evento (ingratitudine/nascita), indipendentemente dalla consapevolezza del creditore, salvo quanto previsto dall’art. 802 c.c.
2.3 Procedimento giudiziale
- Analisi preliminare: il creditore o il donante deve verificare l’esistenza dei presupposti (eventus damni, consilium fraudis, ingratitudine, sopravvenienza). È fondamentale raccogliere prove documentali (contratto di donazione, estratti patrimoniali, atti di alienazione) e testimoniali.
- Notifica dell’atto di citazione: l’azione revocatoria è introdotta con citazione innanzi al tribunale competente (foro del convenuto). Si deve allegare la documentazione probatoria e indicare i testimoni.
- Costituzione delle parti: il convenuto (debitore e terzo donatario) deposita la comparsa di costituzione e risposta, proponendo eventuali eccezioni (buona fede, assenza di pregiudizio, prescrizione, modicità della donazione).
- Fase istruttoria: il giudice ammette i mezzi di prova (documenti, testimonianze, CTU). Nell’azione di ingratitudine è fondamentale dimostrare la natura grave dell’offesa; nella revocatoria ordinaria occorre provare l’eventus damni e la consapevolezza del debitore.
- Decisione: se la domanda viene accolta, il tribunale dichiara l’atto inefficace nei confronti del creditore e ordina la restituzione dei beni (revoca per ingratitudine o per sopravvenienza). La pronuncia è esecutiva ma può essere appellata.
- Esecuzione: il creditore può espropriare i beni oggetto dell’atto revocato, dando priorità sul terzo donatario . Nel caso di revoca per ingratitudine, il donatario deve restituire il bene o l’equivalente.
2.4 Effetti sui terzi
L’atto revocato rimane valido tra le parti ma è inefficace verso il creditore che ha agito: questo è il principio dell’efficacia relativa . Tuttavia, i terzi che hanno acquisito il bene dal donatario in buona fede e a titolo oneroso (es. acquirenti di un immobile) non sono tenuti alla restituzione; il creditore potrà rivalersi solo sul prezzo incassato dal donatario. Di conseguenza, la tempestiva trascrizione della domanda di revocazione è essenziale per tutelare i creditori.
2.5 Interazione con la crisi d’impresa e la sovraindebitamento
Quando il debitore è un imprenditore o un consumatore in stato di crisi, la revocatoria si intreccia con le procedure previste dalla Legge 3/2012 e dal CCII. Il gestore della crisi può proporre revocatoria per annullare atti dannosi e integrare il patrimonio nella massa per soddisfare i creditori. L’esperto negoziatore (D.L. 118/2021) può richiedere la revocatoria durante le trattative di composizione.
3. Difese e strategie legali per evitare la revoca o limitarne gli effetti
3.1 Strategie preventive per il donante e il donatario
- Valutare la consistenza patrimoniale: prima di donare, il donante dovrebbe verificare che la donazione non pregiudichi i propri creditori. Se vi sono debiti potenzialmente esposti (es. cartelle esattoriali, mutui, fideiussioni), è opportuno considerare strumenti alternativi come vincoli di destinazione o affidamenti fiduciari.
- Verificare la presenza di figli o futuri eredi: la donazione eseguita in assenza di figli è revocabile se in seguito nasce o viene riconosciuto un figlio . Se il donante intende evitare la revoca, può ricorrere a un pacto di famiglia (art. 768 bis c.c.), un atto con cui trasferisce l’azienda o le partecipazioni in favore dei figli e del coniuge, evitando successive pretese.
- Redigere clausole di salvaguardia: è possibile inserire nell’atto di donazione clausole risolutive che subordinano la donazione a determinati eventi (es. mancato insorgere di debiti). Queste clausole devono essere compatibili con l’art. 793 c.c. e con la natura della liberalità.
- Ricorrere a donazioni di modico valore: quando l’oggetto della donazione ha valore modesto rispetto al patrimonio del donante, l’atto è meno esposto a revocatoria. L’art. 783 c.c. richiede che il valore sia valutato in relazione alla capacità economica del donante . Donazioni di beni mobili di modico valore non necessitano di atto pubblico e, non riducendo la garanzia patrimoniale, non integrano l’eventus damni.
- Simulare la vendita con pagamento reale: se il donante desidera trasferire un bene senza rischiare la revoca, può optare per una vendita reale (non simulata) a un corrispettivo congruo. In tal caso l’atto è oneroso e, secondo l’art. 2901 c.c., la revocatoria presuppone la malafede del terzo acquirente, che è difficile dimostrare .
3.2 Difese nel giudizio di revocatoria ordinaria
- Assenza di eventus damni: il debitore può dimostrare che la donazione non ha pregiudicato la garanzia patrimoniale perché rimangono beni sufficienti a soddisfare il credito (es. altri immobili, titoli, stipendi). La Cassazione ha escluso l’eventus damni quando il creditore possiede già un’ipoteca sul bene perché la garanzia reale è sufficiente .
- Buona fede del terzo: nelle donazioni a titolo oneroso o indirette, il terzo può provare di aver agito in buona fede, ignorando la condizione debitoria del donante. Il creditore dovrà dimostrare la scientia damni anche del terzo .
- Prescrizione e decadenza: eccepire il decorso del termine quinquennale (revocatoria ordinaria) o dell’anno (ingratitudine e sopravvenienza). L’azione intrapresa fuori termine è inammissibile.
- Compensazione e soddisfazione del credito: se il donatario restituisce il bene o un valore equivalente, il creditore potrebbe non avere più interesse ad agire. Le parti possono concordare un piano di rientro o una transazione.
3.3 Difese nella revoca per ingratitudine
- Contestare l’ingiuria grave: la Cassazione richiede che l’offesa sia manifestata esteriormente e sia idonea a ledere la dignità del donante . La mera rottura di un fidanzamento, l’infedeltà coniugale o la cessazione della convivenza non costituiscono ingratitudine se non accompagnate da comportamenti ostentatamente offensivi .
- Dimostrare il perdono: se il donante ha perdonato il donatario (perdonationis causa), non può più chiedere la revoca. Il perdono può essere esplicito (atto scritto) o tacito (comportamenti incompatibili con la volontà di revocare).
3.4 Difese nella revoca per sopravvenienza di figli
- Prova della conoscenza: se il donante sapeva di avere o di aspettare un figlio al momento della donazione, la revoca non è ammessa . Il donatario dovrà dimostrare che il donante era a conoscenza della gravidanza o del figlio naturale.
- Limiti temporali: la nascita di un figlio posteriore non sempre consente la revoca. La Cassazione ha chiarito che la revoca non spetta se il donante aveva già altri figli quando donò .
3.5 Strategie nella revocatoria fallimentare
- Dimostrare l’estraneità allo stato di insolvenza: il terzo può provare di non essere a conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore al momento dell’atto (buona fede). L’onere della prova spetta al curatore .
- Contestare la gratuità dell’atto: se l’atto ha un corrispettivo congruo e non costituisce anomalia, la revoca può essere esclusa.
- Verificare il periodo sospetto: accertare se l’atto è compreso nel periodo sospetto; per alcune operazioni il periodo è di un anno, per altre (garanzie reali) può essere inferiore. La riforma ha spostato l’inizio del periodo alla data di deposito dell’istanza .
3.6 Ruolo delle transazioni fiscali e della definizione agevolata
Oltre alla difesa giudiziale, il debitore può avvalersi di strumenti di definizione agevolata dei debiti tributari (es. rottamazione delle cartelle, definizione degli avvisi bonari) per ridurre l’esposizione e dimostrare l’assenza di eventus damni. La Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione-quater e successive proroghe fino al 2025; tali strumenti consentono di sanare debiti pregressi pagando in forma ridotta e dilazionata.
4. Strumenti alternativi per gestire il debito e preservare i beni
4.1 Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha, negli ultimi anni, previsto numerose rottamazioni delle cartelle esattoriali e condoni parziali. La rottamazione-quater (Legge 197/2022 e successive modifiche) permette di estinguere le cartelle affidate dal 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e gli interessi legali, con esclusione delle sanzioni. Nel 2025 sono state prorogate le scadenze di pagamento e introdotte ulteriori definizioni per carichi di modesta entità. Per i debitori, aderire a queste procedure può ridurre l’esposizione e rendere meno probabile l’accoglimento di una revocatoria.
4.2 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione
Le procedure concorsuali e di sovraindebitamento consentono al debitore di proporre accordi di ristrutturazione del debito con l’erario. La transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII) permette di trattare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per ridurre il debito tributario all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. L’accettazione dell’accordo da parte del Fisco può evitare azioni esecutive o revocatorie da parte dei creditori pubblici.
4.3 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e CCII)
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up, piccoli imprenditori) la Legge 3/2012 offre procedure di composizione della crisi: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata. Dal 15 luglio 2022 tali procedure sono confluite nel Codice della crisi. Con l’ausilio di un Gestore della crisi (figura di cui l’Avv. Monardo è qualificato), il debitore può proporre un piano di rimborso sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale, salvaguardando i beni essenziali. Durante queste procedure, eventuali atti di donazione sospetti possono essere annullati o ristrutturati, ma il professionista può negoziare con i creditori per evitare la revocatoria.
4.4 Patti di famiglia e trust
Il pacto di famiglia (art. 768 bis c.c.) consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie ai discendenti con l’accordo degli altri legittimari. Il patto di famiglia esclude la revoca per sopravvenienza di figli e tutela l’unitarietà aziendale. Nel campo patrimoniale, l’utilizzo di trust o vincoli di destinazione (art. 2645‑ter c.c.) può proteggere i beni dalla revocatoria, purché il trasferimento avvenga con finalità lecite e sia proporzionato alle esigenze familiari. Tuttavia, se il trust è costituito in frode ai creditori, può anch’esso essere assoggettato a revocatoria.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Sottovalutare i termini: molti perdono il diritto di agire o di difendersi perché ignorano i termini prescrizionali. È essenziale consultare un avvocato non appena si verifica un evento di ingratitudine o si riceve un atto di revocatoria.
- Ignorare l’analisi patrimoniale: donare un immobile quando si hanno debiti significativi espone al rischio di revocatoria. È consigliabile predisporre un bilancio patrimoniale, individuando i beni necessari a garantire i creditori.
- Confondere modicità e gratuità: ritenere che una donazione di valore modesto sia sempre esente da revoca è sbagliato. La modicità è valutata in rapporto al patrimonio del donante ; una donazione di 10 000 euro può essere modica per un milionario ma non per chi possiede solo tale somma.
- Affidarsi a modelli standard: molti atti di donazione vengono redatti con formulari generici. Ogni caso richiede una personalizzazione: vanno considerate clausole di riserva, vincoli di destinazione, patti di famiglia, condizioni risolutive.
- Trascurare gli aspetti fiscali: la donazione è soggetta a imposta e può avere riflessi su agevolazioni (prima casa). La sentenza 25863/2025 dimostra che una costituzione di usufrutto non determina la decadenza dalle agevolazioni . Occorre quindi pianificare anche il profilo fiscale.
- Non documentare la buona fede: in un giudizio di revocatoria è fondamentale provare di aver agito in buona fede, ad esempio con consulenze, pareri legali, valutazioni di congruità. Mantenere traccia delle comunicazioni riduce il rischio.
- Ignorare le procedure di composizione della crisi: molti debitori non conoscono la possibilità di ricorrere a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o esdebitazione. Questi strumenti possono evitare la dispersione del patrimonio e le azioni revocatorie.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’azione revocatoria di una donazione?
È l’azione con cui il creditore o il donante chiede al giudice di dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di donazione che riduce la garanzia patrimoniale o che è stato compiuto con ingratitudine o senza conoscenza di figli, ai sensi degli articoli 2901 e seguenti c.c.
- Quali sono i presupposti per la revocatoria ordinaria?
Serve la presenza dell’eventus damni (pregiudizio patrimoniale) e del consilium fraudis (consapevolezza del pregiudizio) . Se l’atto è a titolo oneroso, la malafede del terzo deve essere provata; se è gratuito, basta la conoscenza del debitore.
- In quanto tempo si prescrive l’azione?
La revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto ; la revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro un anno dalla scoperta del fatto.
- Cosa succede se il bene donato è stato venduto a un terzo?
L’azione revocatoria produce effetti relativi: l’atto rimane valido tra donante e donatario ma è inefficace verso il creditore. Se il bene è stato trasferito a un terzo in buona fede, il creditore potrà rivalersi solo sul prezzo ricevuto dal donatario e non potrà colpire il bene nelle mani del terzo .
- È possibile revocare una donazione di modico valore?
In linea di principio sì, ma il valore modico riduce la probabilità di configurare l’eventus damni. La donazione di modico valore è valida anche senza atto pubblico .
- Quali atti non sono revocabili?
Gli atti dovuti (pagamento di debiti scaduti), gli atti a titolo oneroso conclusi con terzi in buona fede e le donazioni indirette che non pregiudicano i creditori non sono revocabili. Inoltre, il patto di famiglia non è soggetto a revoca per sopravvenienza di figli.
- Chi può chiedere la revoca per ingratitudine?
Il donante o i suoi eredi entro un anno dalla conoscenza del fatto ingratitudine. La Cassazione richiede che l’offesa sia oggettivamente grave e ostentata .
- La nascita di un terzo figlio consente la revoca?
No. Secondo la Cassazione, la revoca per sopravvenienza è ammessa solo se il donante non aveva altri figli quando ha effettuato la donazione .
- Cosa accade se il donatario compie atti di violenza verso il donante?
Può essere richiesta la revoca per ingratitudine. Gli atti di violenza fisica rientrano tra le ipotesi di revoca (art. 801 c.c.) e devono essere provati.
- L’azione revocatoria si applica anche ai trust o ai vincoli di destinazione?
- Sì, se il trust è istituito in frode ai creditori. Il giudice può dichiarare inefficace l’atto istitutivo nei confronti dei creditori, soprattutto se manca una giustificazione economica.
- L’esdebitazione impedisce la revocatoria?
- L’esdebitazione cancella i debiti residui ma non incide sulle azioni già pendenti. Tuttavia, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, è possibile ristrutturare o risolvere l’atto contestato.
- Qual è la differenza tra revoca per ingratitudine e riduzione delle donazioni?
- La revoca per ingratitudine cancella la donazione per un comportamento offensivo; la riduzione (artt. 555‑563 c.c.) è un’azione con cui gli eredi legittimari lesi nella quota di legittima chiedono di ridurre le donazioni e le disposizioni testamentarie eccedenti. Sono rimedi diversi con presupposti diversi.
- È possibile concordare la restituzione spontanea del bene?
- Sì. Il donatario può restituire volontariamente il bene al donante o al creditore per evitare il giudizio. In tal caso è consigliabile stipulare un accordo che disciplini il trasferimento e l’eventuale rimborso delle spese.
- La revocatoria incide sulle agevolazioni “prima casa”?
- L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la costituzione di usufrutto in favore di terzi non fa perdere le agevolazioni “prima casa” . Tuttavia, la vendita dell’immobile entro cinque anni può determinare la decadenza e l’obbligo di versare l’imposta risparmiata.
- La revoca per ingratitudine può essere esclusa se il donatario era convivente?
- La Cassazione 32682/2024 ha escluso la revoca per ingratitudine in un rapporto di convivenza perché la relazione extraconiugale non era stata ostentata pubblicamente. La stabilità della convivenza comporta doveri di solidarietà ma non equipara il convivente al coniuge .
- Come si dimostra la buona fede del terzo acquirente?
- Il terzo può provare di non essere a conoscenza dello stato debitorio del donante (es. mediante visure ipotecarie, dichiarazioni di solvibilità) e di aver corrisposto un prezzo congruo. È utile allegare pareri notarili o attestazioni bancarie.
- Cosa succede se il creditore ipotecario agisce in revocatoria?
- La Cassazione ha negato la revocatoria al creditore titolare di ipoteca sul bene venduto o donato perché la garanzia reale assicura la soddisfazione del credito . In tali casi l’eventus damni è escluso.
- La revocatoria si applica ai pagamenti effettuati prima della procedura concorsuale?
- Sì, la revocatoria fallimentare può colpire i pagamenti effettuati nel periodo sospetto (art. 166 CCII). Il curatore può chiedere la restituzione delle somme se dimostra la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del creditore .
- Esistono mezzi stragiudiziali per evitare la revoca?
- La transazione con il creditore, la restituzione spontanea del bene o la definizione agevolata del debito possono evitare il ricorso al giudice. Spesso le parti raggiungono un accordo con l’ausilio di un mediatore o di un avvocato.
- L’Agenzia delle Entrate può proporre revocatoria?
- Sì. In presenza di debiti tributari non pagati, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può agire ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci le donazioni che pregiudicano la riscossione. L’ente pubblico agisce con gli stessi presupposti del creditore privato, ma beneficia di termini processuali più favorevoli.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso 1 – Donazione immobiliare con debiti preesistenti
Scenario: Tizio, imprenditore con un debito di 200 000 euro verso l’Agenzia delle Entrate, dona alla figlia Caia un appartamento del valore di 150 000 euro. Tizio possiede altri beni per 100 000 euro. L’Agenzia notifica una cartella esattoriale e, dopo la donazione, promuove l’azione revocatoria.
Analisi:
- Eventus damni: la donazione riduce il patrimonio di Tizio a 100 000 euro, insufficiente a soddisfare il debito di 200 000 euro; sussiste quindi il pregiudizio patrimoniale.
- Consilium fraudis: essendo un atto gratuito, l’Agenzia deve provare la consapevolezza di Tizio di recare danno e la malafede della figlia. La circostanza che la cartella fosse già stata notificata prima della donazione dimostra la consapevolezza. La figlia, avendo partecipato all’atto notarile, era a conoscenza della situazione debitoria.
- Esito: con alta probabilità il giudice dichiarerà l’atto inefficace verso l’Agenzia. L’Avv. Monardo può tuttavia negoziare un piano di pagamento con l’Agenzia o proporre un accordo di ristrutturazione, riducendo l’esposizione e magari evitando l’azione giudiziaria.
7.2 Caso 2 – Revoca per ingratitudine con convivenza
Scenario: Sempronio dona al convivente Mevio un appartamento. Dopo la donazione, Mevio intraprende una relazione con un’altra persona e chiede a Sempronio di lasciare la casa; comunica la fine della convivenza due giorni dopo aver ricevuto il bene. Sempronio agisce per ingratitudine.
Analisi:
- L’atto di tradimento non integra automaticamente l’ingiuria grave se non è ostentato o offensivo. La Cassazione 32682/2024 ha escluso la revoca in un caso simile perché l’ingiuria richiede comportamenti ostentati, percepibili da terzi e lesivi della dignità .
- Per ottenere la revoca, Sempronio dovrebbe dimostrare che Mevio ha offeso la sua dignità in modo grave e pubblico (ad es. portando l’amante nella casa dinanzi a parenti e amici). La sola infedeltà nascosta non basta.
- Possibile difesa: l’Avv. Monardo potrebbe sconsigliare l’azione e suggerire un accordo stragiudiziale (restituzione del bene o pagamento di una somma) per evitare costi e incognite.
7.3 Caso 3 – Revoca per sopravvenienza di figli
Scenario: Lucia, vedova senza figli, dona al nipote un terreno. Tre anni dopo, riconosce un figlio naturale che non aveva mai conosciuto. Chiede la revoca della donazione.
Analisi:
- La revoca per sopravvenienza di figli è ammessa se al momento della donazione la donante era ignara dell’esistenza del figlio . Tuttavia, l’azione deve essere proposta entro un anno dal riconoscimento del figlio e non oltre cinque anni.
- La Corte costituzionale ha esteso la revoca anche ai figli naturali riconosciuti successivamente . Pertanto, Lucia può agire.
- L’Avv. Monardo dovrà provare che al momento della donazione Lucia non sapeva del figlio. Se il termine annuale è trascorso, l’azione non sarà più proponibile.
8. Tabelle riepilogative
8.1 Sintesi delle principali norme
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 2901 c.c. | Revocatoria ordinaria | Presuppone eventus damni e consilium fraudis; consente al creditore di impugnare atti dispositivi a titolo oneroso e gratuito . |
| Art. 2902 c.c. | Effetti della revocazione | Il creditore può espropriare i beni oggetto dell’atto impugnato; il terzo non può concorrere sul ricavato prima del creditore . |
| Art. 2903 c.c. | Prescrizione | L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto . |
| Art. 2904 c.c. | Rinvio | Salva le disposizioni sulla revocatoria fallimentare e penale . |
| Art. 801 c.c. | Revoca per ingratitudine | Prevede la revoca per gravi offese, violenza, danno al patrimonio o mancata assistenza . |
| Art. 803 c.c. | Revoca per sopravvenienza di figli | Permette la revoca se, dopo la donazione, il donante scopre l’esistenza o la concezione di un figlio . |
| Art. 783 c.c. | Donazioni di modico valore | La donazione di modico valore di beni mobili è valida anche senza atto pubblico . |
| Art. 166 CCII | Revocatoria fallimentare | Stabilisce la revoca di atti a titolo oneroso e pagamenti nel periodo sospetto salvo prova della buona fede del terzo . |
8.2 Termini e caratteristiche a confronto
| Tipo di revoca | Presupposti | Termine d’azione | Efficacia |
|---|---|---|---|
| Revocatoria ordinaria | Eventus damni, consilium fraudis | 5 anni dalla data dell’atto | Inefficacia relativa verso il creditore |
| Revoca per ingratitudine | Ingiuria grave, violenza, ingratitudine | 1 anno dalla conoscenza del fatto; max 5 anni | Ritorno del bene al donante; effetti sui terzi subordinati alla buona fede |
| Revoca per sopravvenienza di figli | Assenza di figli al momento della donazione | 1 anno dalla nascita/riconoscimento; max 5 anni | Restituzione del bene; tutela dei figli |
| Revocatoria fallimentare | Atti anomali nel periodo sospetto; conoscenza dello stato di insolvenza | Termini del CCII | Reintegrazione della massa fallimentare |
9. Sentenze aggiornate (2023‑2025)
Di seguito una selezione delle sentenze più recenti e significative, con indicazione della Corte e degli estremi pubblici:
| Anno/sentenza | Corte | Principio di diritto | Indicazioni fonte |
|---|---|---|---|
| Cass. 34256/2023 | Corte di Cassazione, Sez. III Civile | Nella revocatoria di atto a titolo gratuito, la volontà del donatario è irrilevante; occorre dimostrare solo l’eventus damni e la scientia damni del donante . | Exparte Creditoris, 2023 |
| Cass. 25333/2024 | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | La revoca per sopravvenienza di figli è ammessa solo se il donante non aveva e non era a conoscenza di figli al momento della donazione; la nascita di figli ulteriori non giustifica la revoca . | Avvocatolianadoro.it, 2024 |
| Cass. 32682/2024 | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | L’ingiuria grave richiede l’ostentazione di un durevole sentimento di disistima verso il donante; la relazione extraconiugale nascosta non basta . | Avvocatocivilista.net, 2025 |
| Cass. 3811/2024 | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | La revoca per ingratitudine non può basarsi sulla mera omissione di assistenza o su contrasti familiari; occorre un comportamento gravemente offensivo . | DirittoPratico.it, 2024 |
| Cass. 16329/2024 | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | La donazione di denaro destinata all’acquisto di un immobile non costituisce donazione indiretta dell’immobile se la somma non copre l’intero prezzo . | StudioLegaleDolce.com, 2024 |
| Cass. 28352/2025 | Corte di Cassazione, Sez. I Civile | Il mutuo solutorio che serve a pagare debiti preesistenti è valido ma la garanzia ipotecaria concessa è revocabile; la revoca non incide sulla validità del contratto . | Unijuris.it, 2025 |
| Cass. 27178/2025 | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | Il creditore ipotecario non può agire in revocatoria perché l’ipoteca esclude l’eventus damni . | Unijuris.it, 2025 |
| Cass. 25863/2025 | Corte di Cassazione, Sez. Tributaria | La costituzione di usufrutto non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”; la revoca dei benefici avviene solo con la cessione del bene . | StudioCerbone.com, 2025 |
10. Conclusione
L’azione revocatoria dell’atto di donazione è uno strumento potente, sia per i creditori sia per i donanti, che permette di reintegrare la garanzia patrimoniale e di sanzionare comportamenti scorretti. La complessità della materia richiede un’approfondita conoscenza delle norme e della giurisprudenza: dal doppio requisito di eventus damni e consilium fraudis nella revocatoria ordinaria alla necessità di un’ingiuria grave ostentata per la revoca per ingratitudine , passando per i requisiti della sopravvenienza di figli e le peculiarità della revocatoria fallimentare. Le sentenze più recenti (2023‑2025) confermano l’orientamento rigoroso della Corte di Cassazione e offrono criteri applicativi aggiornati.
Dall’analisi di procedure, difese e strategie emergono alcune linee guida pratiche: pianificare la donazione con attenzione, rispettare i termini, documentare la propria buona fede e valutare soluzioni alternative (rottamazione cartelle, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore) sono elementi essenziali per evitare o vincere una revocatoria. Il punto di vista del debitore/donante è centrale: chi dona deve essere consapevole delle proprie esposizioni e agire in modo tale da non ledere i diritti dei creditori o degli eredi.
In quest’ottica, l’assistenza di un professionista specializzato è cruciale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze trasversali in diritto civile, bancario e tributario, offrendo:
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