Atto di donazione impugnato dai creditori: cosa fare e come opporsi

Introduzione

La donazione è un contratto tipico che permette di arricchire un altro soggetto per spirito di liberalità. L’articolo 769 del codice civile definisce la donazione come il contratto mediante il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione . Si tratta dunque di un atto gratuito che modifica la consistenza patrimoniale del donante in favore del beneficiario. Proprio la gratuità e il conseguente impoverimento del patrimonio del debitore ne fanno uno strumento talvolta utilizzato per sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Il codice civile, per evitare che questa libertà negoziale diventi uno strumento fraudolento, prevede una serie di rimedi che consentono ai creditori di impugnare la donazione quando essa arreca pregiudizio alle loro ragioni. L’azione principale è la cosiddetta azione revocatoria ordinaria (o actio pauliana), disciplinata dagli articoli 2901‑2903 c.c., che permette di dichiarare l’atto inopponibile al creditore che l’ha impugnato e di proseguire l’esecuzione sul bene donato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1898/2025, hanno chiarito che, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, l’azione può essere proposta solo se l’atto era dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del futuro credito e il terzo acquirente ne era consapevole .

Per il debitore che ha effettuato una donazione e riceve un’impugnazione dai creditori, la situazione può essere molto delicata. Oltre all’eventuale inefficacia dell’atto, infatti, egli rischia l’esecuzione forzata sui beni donati e ulteriori spese processuali. È quindi fondamentale conoscere i presupposti giuridici per difendersi e le possibili strategie alternative per definire i debiti, inclusi strumenti come rottamazioni fiscali, definizioni agevolate, piani del consumatore e composizione negoziata della crisi. Questo articolo offre un quadro completo e aggiornato (dicembre 2025) su come opporsi a un’azione revocatoria di una donazione, con particolare attenzione alla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, alle norme del codice civile e alle procedure previste dalle leggi sulla crisi d’impresa e sul sovraindebitamento.

Perché la materia è urgente

  • Rischio di pignoramenti e ipoteche – L’azione revocatoria, se accolta, permette al creditore di espropriare il bene donato come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore .
  • Termini perentori – Il creditore ha cinque anni per agire, ma il debitore deve rispettare termini ancora più stringenti per opporsi e far valere le proprie difese . La tempestività è fondamentale.
  • Conseguenze fiscali – Revoca e inefficacia possono avere ripercussioni su imposte di registro, donazioni e successioni. Inoltre, in caso di definizione agevolata, perdere le scadenze porta alla decadenza dalle rottamazioni (ad esempio, la rottamazione quater richiede il pagamento entro determinate date, con tolleranza di cinque giorni ).
  • Evoluzione giurisprudenziale – Le Sezioni Unite e numerose sentenze del 2024‑2025 hanno ridefinito l’interpretazione dell’“elemento soggettivo” della revocatoria, rendendo necessaria un’analisi aggiornata .

Presentazione dello Studio Legale

L’articolo è redatto da professionisti con esperienza multidisciplinare nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista che coordina un team di avvocati e commercialisti con competenze trasversali a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto-legge 118/2021. Il suo staff offre assistenza per:

  • Analisi dell’atto di donazione e verifica dei presupposti per l’azione revocatoria.
  • Predisposizione di ricorsi e difese davanti al Tribunale, inclusa la costituzione nel procedimento revocatorio.
  • Richiesta di sospensione dell’efficacia dell’atto o dell’azione esecutiva.
  • Trattative stragiudiziali con i creditori per concordare piani di rientro o transazioni.
  • Accesso a procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) e composizione negoziata della crisi per imprenditori.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Nel prosieguo dell’articolo troverai un approfondimento dettagliato dei rimedi disponibili e delle difese possibili.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione e natura della donazione

L’atto di donazione è disciplinato dagli articoli 769 e seguenti del codice civile. In particolare l’art. 769 afferma che la donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (il donante) arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione . Da questa definizione emergono i caratteri essenziali:

  • Spirito di liberalità: il donante compie l’atto senza ricevere un corrispettivo; l’arricchimento dell’altro deve essere determinato da un intento liberale.
  • Trasferimento o assunzione: il donante può trasferire un diritto reale (es. proprietà di un immobile), un diritto di credito o assumere un’obbligazione (es. promettere di pagare un debito del donatario).
  • Forma: la donazione deve essere stipulata per atto pubblico in presenza di due testimoni (art. 782 c.c.); in mancanza, è annullabile.

La donazione può essere onerosa (quando è prevista una contropartita) o gratuita. Ai fini della revocatoria, la donazione rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito, che sono assoggettati a regole più severe rispetto a quelli a titolo oneroso, poiché non è necessario dimostrare la consapevolezza del terzo (vedi infra).

1.2 La tutela dei creditori: azione revocatoria ordinaria

Il sistema giuridico tutela i creditori contro gli atti con cui il debitore riduce la propria garanzia patrimoniale. L’azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) è disciplinata dagli articoli 2901‑2903 c.c. e consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio alle sue ragioni.

1.2.1 Condizioni generali (art. 2901 c.c.)

L’art. 2901 dispone che il creditore può domandare la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore quando concorrono le seguenti condizioni :

Elemento normativoDescrizione
Consilium fraudis o scientia damni (n. 1)Il debitore doveva conoscere il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, se l’atto è anteriore al sorgere del credito, esso doveva essere dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento .
Participatio fraudis del terzo (n. 2)Se l’atto è a titolo oneroso, occorre che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione . Per le donazioni (atti a titolo gratuito) non è necessario dimostrare questa consapevolezza.
Atto di disposizioneL’atto deve essere idoneo a ridurre la garanzia patrimoniale (alienazione, costituzione di diritti reali, rinuncia a crediti, ecc.). Anche l’assunzione di garanzie per debiti altrui è considerata atto a titolo oneroso .
Eventus damniÈ richiesto che l’atto determini un serio pregiudizio per le ragioni creditorie, cioè un peggioramento della garanzia patrimoniale del creditore.

Il legislatore precisa che l’adempimento di un debito scaduto non può essere oggetto di revocatoria e che l’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede .

1.2.2 Effetti e prescrizione (artt. 2902‑2903 c.c.)

L’art. 2902 prevede che, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia, il creditore può promuovere azioni esecutive o conservative nei confronti dei terzi acquirenti sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato . Inoltre, stabilisce che il terzo contraente che ha crediti derivanti dall’atto revocato non può concorrere sul ricavato dei beni prima che il creditore sia soddisfatto .

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto . La decorrenza è oggettiva: il termine inizia dal compimento dell’atto, non dalla sua conoscenza, e decorre anche per gli atti anteriori a crediti condizionali o futuri.

1.2.3 Interpretazione giurisprudenziale dell’elemento soggettivo

La giurisprudenza ha a lungo discusso se, per gli atti anteriores al sorgere del credito, fosse sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio (dolo generico) o se fosse necessario un intento fraudolento (dolo specifico). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 27 gennaio 2025 n. 1898, hanno chiarito che non è sufficiente la mera coscienza del pregiudizio (dolo generico); occorre invece che l’atto sia stato dolosamente preordinato al fine di rendere più difficile o impedire l’azione del creditore, e che, trattandosi di atto oneroso, il terzo fosse consapevole di tale preordinazione . La sentenza spiega che la distinzione tra “conoscere” e “preordinare” utilizzata dall’art. 2901 dimostra la volontà del legislatore di richiedere presupposti soggettivi diversi a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al credito .

Altre pronunce della Corte di cassazione confermano questi principi:

  • Ordinanza Cass. 14 maggio 2024 n. 13265 – In tema di revocatoria ordinaria, per gli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito è necessaria, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente: la conoscenza da parte di quest’ultimo della dolosa preordinazione può essere accertata anche per presunzioni .
  • Sentenza Cass. 29 aprile 2025 n. 11296 – In ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria richiede la dimostrazione dell’eventus damni: il curatore deve provare la consistenza del credito dei creditori ammessi, la preesistenza della loro ragione rispetto all’atto e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio dovuto all’atto; solo se l’atto rende più difficoltosa l’esazione del credito può dirsi provato l’eventus damni .

Queste sentenze impongono al creditore attore e al giudice un rigore probatorio più elevato e offrono al debitore maggiori margini di difesa, specie quando la donazione è stata effettuata prima del sorgere dei debiti.

1.3 Altre azioni e impugnazioni

Accanto all’azione revocatoria ordinaria esistono altri rimedi che i creditori possono esperire, ma che seguono presupposti diversi:

  • Azione revocatoria fallimentare (art. 66 Legge Fallimentare e art. 165 Codice della crisi): consente al curatore di recuperare alla massa atti a titolo oneroso e a titolo gratuito compiuti in un periodo antecedente la sentenza di fallimento. L’atto può essere revocato anche se non ricorrono i presupposti soggettivi del dolo specifico; basta l’obiettiva lesione della par condicio creditorum.
  • Azioni di riduzione per lesione della legittima (artt. 553‑564 c.c.): i legittimari (figli, coniuge, ascendenti) possono impugnare le donazioni che ledono la quota di legittima. L’azione è imprescrittibile contro i beneficiari e si tramuta in azione di restituzione dopo dieci anni dall’apertura della successione.
  • Azione di simulazione: se la donazione è simulata, il creditore può agire per far emergere la reale volontà delle parti e aggredire il bene.

1.4 Legislazione speciale sulla crisi d’impresa e il sovraindebitamento

Il legislatore ha previsto strumenti per aiutare il debitore a risolvere la propria esposizione debitoria senza ricorrere alla revocatoria, che spesso è frutto di condotte elusive. In particolare:

1.4.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Entrato in vigore progressivamente tra il 2021 e il 2022, il Codice della crisi ha introdotto procedure di composizione negoziata della crisi e ristrutturazione dei debiti. Il decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito in legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha istituito la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Come spiegato dalla Camera di Commercio di Napoli, il decreto ha introdotto uno strumento volontario a partire dal 15 novembre 2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di essere affiancato da un esperto indipendente nominato da una commissione regionale per agevolare le trattative con i creditori . Possono accedervi gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario ma per cui esiste la ragionevole prospettiva di risanamento . L’istanza si presenta tramite piattaforma telematica; il pagamento del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo è stabilito dal decreto 10 marzo 2022 .

1.4.2 Procedura di sovraindebitamento (legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019)

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 e il successivo Codice della crisi consentono ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up) di avviare una procedura di risoluzione della crisi attraverso gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). La Camera di Commercio Toscana Nord‑Ovest spiega che l’OCC riceve le domande di avvio, nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti e nella ricerca di un accordo . Possono accedervi consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli con determinati limiti di attivo patrimoniale (300 mila euro), ricavi (200 mila euro) e debiti (500 mila euro) . Le procedure attivabili sono:

  • Piano del consumatore: rivolto ai consumatori non esdebitati nei cinque anni precedenti; consente di proporre ai creditori un piano con tempi e modalità di soddisfacimento, anche parziale .
  • Concordato minore: rivolto a imprenditori minori, imprenditori agricoli, professionisti e start‑up; prevede la prosecuzione dell’attività o, in assenza, l’apporto di risorse esterne .
  • Liquidazione controllata: nel caso in cui non sia possibile la continuità, consente la vendita del patrimonio con distribuzione proporzionale ai creditori.

1.4.3 Riforma della riscossione e definizioni agevolate

La riforma della riscossione, attuata con il d.lgs. 29 luglio 2024 n. 110 e successive modifiche, ha introdotto nuove regole sui tentativi di notifica, la dilazione dei carichi e la riapertura della “rottamazione quater”. Un documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Commercialisti (aprile 2025) evidenzia che il 2025 ha segnato l’allungamento delle rateazioni e la riapertura dei termini per versare le rate della rottamazione quater a beneficio di coloro che erano decaduti al 31 dicembre 2024 . Il decreto impone all’Agenzia delle entrate‑Riscossione di notificare la cartella di pagamento entro nove mesi dall’affidamento del carico , e stabilisce nuove modalità di riammissione alla definizione agevolata per chi non ha pagato le rate in tempo . Tali norme, pur non riferite direttamente alla revocatoria, incidono sulla possibilità del debitore di definire i debiti e ridurre l’esposizione con il fisco, influendo quindi sulla valutazione della solvibilità.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’azione revocatoria

Quando un creditore impugna la donazione mediante azione revocatoria, il debitore deve adottare una strategia tempestiva. Di seguito viene illustrato un percorso operativo che parte dalla notifica dell’atto e guida il lettore attraverso le varie fasi del procedimento, con tempi e adempimenti specifici.

2.1 Ricezione della citazione in revocatoria

  1. Notifica dell’atto di citazione – Il creditore attore promuove l’azione revocatoria davanti al tribunale competente citando il donante e il donatario (o altri terzi interessati). La citazione deve indicare gli estremi dell’atto, il credito vantato e i presupposti di consilium/participatio fraudis e eventus damni.
  2. Verifica dei termini di prescrizione – Il debitore deve verificare se l’azione è stata proposta entro cinque anni dalla donazione . Se l’azione è tardiva, è possibile eccepire la prescrizione.
  3. Consultazione legale immediata – È fondamentale rivolgersi subito a un avvocato esperto per analizzare l’atto di donazione e la situazione debitoria. Lo studio dell’Avv. Monardo effettua una preanalisi gratuita per verificare la sussistenza dei requisiti della revocatoria.

2.2 Costituzione in giudizio

  1. Deposito della comparsa di costituzione e risposta – Entro 20 giorni prima dell’udienza fissata, i convenuti devono costituirsi depositando la comparsa con le eccezioni processuali (incompetenza, litispendenza), l’eccezione di prescrizione e le controdeduzioni nel merito.
  2. Proposizione di domanda riconvenzionale – È possibile chiedere il rigetto della domanda revocatoria e, se del caso, proporre azioni di accertamento (es. simulazione, divisione) o chiedere che l’atto sia dichiarato valido per altri motivi.
  3. Prova per testi e per documenti – Occorre raccogliere documenti (contratti, scritture, estratti bancari) e indicare testimoni in grado di provare la buona fede del donatario, l’assenza di consilium fraudis e l’inesistenza di eventus damni. Anche le perizie di stima e i bilanci possono essere utili per dimostrare che la donazione non pregiudicava la solvibilità del debitore.

2.3 Istruttoria e decisione

  1. Udienza di trattazione – Il giudice verifica le questioni preliminari, ammette le prove e fissa i termini per la produzione documentale e le memorie.
  2. Assunzione delle prove – Si procede all’escussione dei testimoni e all’eventuale espletamento di consulenza tecnica contabile per valutare il patrimonio del debitore al momento della donazione.
  3. Discussione e sentenza – Al termine dell’istruttoria, le parti depositano le comparse conclusionali e note di replica. Il giudice pronuncia la sentenza dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione nei confronti del creditore (se accoglie la domanda) o rigettando l’azione.

2.4 Esecuzione e rimedi successivi

  1. Trascrizione della domanda e della sentenza – Per rendere l’inefficacia opponibile ai terzi, il creditore che agisce deve trascrivere la domanda revocatoria e, in caso di accoglimento, la sentenza. La trascrizione impedisce che un successivo acquirente in buona fede sia protetto .
  2. Azioni esecutive – Una volta dichiarato inefficace l’atto, il creditore può procedere a pignorare il bene donato o a iscrivere ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 2902 c.c. .
  3. Opposizioni e impugnazioni – Le parti possono impugnare la sentenza revocatoria in Appello o ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità. In pendenza di appello, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione.

2.5 Il ruolo dell’OCC e della composizione negoziata

Se il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, può parallelamente attivare una procedura presso un Organismo di Composizione della Crisi, presentando un piano del consumatore o un concordato minore. L’OCC, attraverso il gestore della crisi, assisterà nella redazione di un piano che preveda il soddisfacimento parziale dei creditori e la prosecuzione dell’attività . La presentazione di una proposta può anche costituire un elemento di buona fede nel giudizio revocatorio, dimostrando la volontà del debitore di sanare la propria posizione.

Per gli imprenditori, la composizione negoziata della crisi offre la possibilità di essere affiancati da un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori . Attivare questo strumento può congelare le azioni esecutive e permettere di raggiungere accordi che rendono inutile la revocatoria. Inoltre, se la procedura si conclude con un accordo, l’atto di donazione può essere inserito in un piano complessivo di ristrutturazione.

2.6 Termini e scadenze chiave

AdempimentoTermine
Notifica dell’azione revocatoriaEntro 5 anni dal compimento dell’atto
Costituzione del convenuto20 giorni prima dell’udienza ex art. 166 c.p.c.
Trascrizione domanda revocatoriaPrima della trascrizione di eventuali atti successivi, pena inopponibilità
Composizione negoziataIstanza tramite piattaforma telematica; diritto di segreteria di € 252 e marca da bollo
Definizione agevolata (rottamazione quater)Termine di pagamento rate 2025; possibile riammissione per decaduti sino al 31 dicembre 2024

3. Difese e strategie legali per opporsi alla revocatoria della donazione

L’opposizione all’azione revocatoria richiede una strategia articolata che tenga conto dei presupposti normativi e giurisprudenziali. Di seguito vengono illustrate le principali difese e strategie che il debitore/donante e il donatario possono adottare per contrastare l’azione dei creditori.

3.1 Eccezioni preliminari

  1. Prescrizione – Verificare se l’azione sia stata proposta oltre i cinque anni dalla data dell’atto . In tal caso, eccepire la prescrizione.
  2. Incompetenza territoriale – Contestare la competenza del tribunale adito, indicando il luogo in cui l’atto di donazione è stato stipulato o la residenza del convenuto.
  3. Carenza di legittimazione attiva – Controllare se il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile; se il credito è contestato o condizionale, l’azione può essere inammissibile.

3.2 Assenza di consilium fraudis e eventus damni

  1. Dimostrare la buona fede – Per le donazioni, non è necessario provare la conoscenza del terzo, ma è utile dimostrare che la donazione era motivata da ragioni familiari (es. mantenimento dei figli), che il donante non era indebitato o che il patrimonio residuo era sufficiente. Per gli atti onerosi, occorre provare l’assenza di partecipazione fraudolenta del terzo .
  2. Provare l’insussistenza dell’eventus damni – Dimostrare che la donazione non ha diminuito il patrimonio in modo da rendere più difficile l’esazione del credito. La Cassazione n. 11296/2025 richiede al creditore di provare la consistenza dei debiti, la preesistenza del credito e l’effettivo peggioramento del patrimonio . Il debitore può presentare bilanci, dichiarazioni dei redditi, perizie di stima per dimostrare che la donazione riguardava un bene di valore irrisorio rispetto al patrimonio complessivo.
  3. Dimostrare la finalità non elusiva – Se la donazione è anteriore al sorgere del credito, occorre contrastare la tesi della dolosa preordinazione mostrando l’assenza di consapevolezza del futuro debito e la presenza di motivazioni lecite (es. liberalità familiare, assistenza a un parente malato). Le Sezioni Unite hanno sottolineato che l’atto deve essere finalizzato a pregiudicare il soddisfacimento del futuro credito : dimostrando finalità estranee, si riducono le possibilità di accoglimento.

3.3 Difese specifiche per le donazioni

Le donazioni sono atti a titolo gratuito e, come tali, soggette a revocatoria con maggiore facilità. Tuttavia, esistono argomenti difensivi specifici:

  1. Modestia dell’atto – Se la donazione è di modico valore, può sostenersi che non costituisce un reale pregiudizio. La giurisprudenza ritiene che donazioni di piccoli importi o beni di valore contenuto non integrino un eventus damni significativo.
  2. Rinuncia alla revocatoria – In alcuni casi il creditore può rinunciare all’azione revocatoria nell’ambito di una transazione o di un accordo di ristrutturazione. Il debitore può negoziare la rinuncia offrendo un pagamento parziale del debito.
  3. Decorso del termine di cinque anni – La donazione non può essere impugnata decorsi cinque anni . Se il creditore non ha agito tempestivamente, l’azione è improponibile.
  4. Donazione indiretta – Se l’atto qualificato come donazione è in realtà un’operazione complessa (es. acquisto di un bene intestato al figlio con denaro del genitore), potrebbe non essere soggetto alla revocatoria se dimostrata l’assenza di un vero trasferimento gratuito.

3.4 Soluzioni stragiudiziali

  1. Accordi transattivi – È possibile proporre al creditore un pagamento rateizzato o un saldo e stralcio in cambio della rinuncia all’azione revocatoria. Questa soluzione permette di evitare il giudizio e i relativi costi.
  2. Adesione a definizioni agevolate – Se il creditore è l’Agenzia delle entrate‑Riscossione, aderire a una rottamazione o a un piano di rateazione può sospendere le procedure esecutive. Ad esempio, la rottamazione quinquies, prevista dalla manovra di bilancio 2026, consente di definire i carichi con sanzioni e interessi ridotti . La regolarità dei pagamenti evita il blocco delle compensazioni fiscali .
  3. Accesso alla composizione negoziata o al sovraindebitamento – Attivando una procedura di composizione negoziata o di sovraindebitamento, il debitore può proporre un piano che comprenda il pagamento dei creditori e la ristrutturazione del debito, riducendo il rischio di revocatoria.

4. Strumenti alternativi alla revocatoria: rottamazioni, piani di rientro e procedure concorsuali

Oltre a difendersi nel giudizio revocatorio, il debitore può ricorrere a strumenti che consentono di ridurre o definire il debito, migliorando la propria situazione patrimoniale e diminuendo l’interesse dei creditori ad agire. Di seguito i principali strumenti disponibili a dicembre 2025.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate sono misure straordinarie introdotte per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali con il pagamento del solo capitale e di una parte degli interessi e delle sanzioni. Le diverse edizioni (rottamazione ter, quater, quinquies) presentano caratteristiche specifiche:

StrumentoCarichi interessatiVantaggiTermini principali
Rottamazione quater (legge 197/2022)Debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.Pagamento integrale delle somme dovute a titolo di imposte e contributi, senza sanzioni e interessi di mora; possibilità di rateizzare fino a 18 rate (5 anni).Pagamento entro il 31 luglio 2023 per le rate ordinarie; riapertura dei termini nel 2025 per i decaduti .
Rottamazione quinquies (manovra 2026)Carichi affidati nel 2022‑2023; introdotta dal disegno di legge di bilancio 2026.Riduzione delle sanzioni e degli interessi; consente di evitare il blocco delle compensazioni fiscali se si aderisce alla definizione e si rispettano i pagamenti .Versamenti in 20 rate; la prima rata dovrà essere pagata nel 2026; tolleranza di 5 giorni.
Saldo e stralcioDebiti di persone fisiche con indicatori ISEE inferiore a 20 mila euro.Stralcio di sanzioni e interessi, pagamento ridotto del capitale.Accesso subordinato al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali.

La scelta di aderire a una definizione agevolata va valutata attentamente: il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza e la perdita dei benefici; tuttavia, come ricordato dal documento dei commercialisti, nel 2025 è prevista la riammissione alla rottamazione quater per chi era decaduto . Questo permette al debitore di regolarizzare i propri debiti e ridurre l’interesse dei creditori ad agire in revocatoria.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (OCC)

Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione offrono strumenti per soddisfare i creditori in modo proporzionale. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori e consente il pagamento parziale o dilazionato dei debiti con il controllo del tribunale . L’accordo di ristrutturazione, invece, è rivolto agli imprenditori minori e ad altri soggetti indicati dalla legge; può prevedere la prosecuzione dell’attività e l’apporto di risorse esterne . Entrambe le procedure sono gestite dall’OCC e richiedono la nomina di un gestore della crisi.

L’adesione a queste procedure può sospendere o paralizzare le azioni esecutive e le iniziative revocatorie, poiché il piano approvato dal giudice è vincolante per i creditori. Inoltre, l’esdebitazione finale consente al debitore di ripartire senza il peso dei debiti residui.

4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori in difficoltà, la composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 offre uno strumento innovativo. L’imprenditore può presentare un’istanza tramite piattaforma telematica e ottenere la nomina di un esperto negoziatore, il cui compito è agevolare le trattative con i creditori . La procedura è volontaria e può portare alla conclusione di accordi, alla cessione di azienda, alla ristrutturazione del debito o ad altre soluzioni concordate. Anche in questo caso, la pendenza della procedura può sospendere le azioni revocatorie, specie se l’atto di donazione viene inserito in un accordo globale.

4.4 Dilazioni e rateazioni ordinarie

Fuori dalle definizioni agevolate, il contribuente può chiedere la dilazione ordinaria dei carichi iscritti a ruolo. La riforma della riscossione ha aumentato il numero di rate concedibile su semplice richiesta del contribuente . Ciò consente di ottenere una maggiore flessibilità e di evitare l’escussione immediata. Un pagamento regolare delle rate può essere argomento a favore nella revocatoria, dimostrando l’impegno del debitore a saldare i debiti.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare la notifica – Non reagire tempestivamente alla citazione per revocatoria espone a sentenze contumaciali e alla perdita di ogni eccezione. Occorre costituirsi e difendersi attivamente.
  • Trascurare la prescrizione – Molti debitori non eccepiscono la prescrizione quinquennale. È essenziale verificare la data di stipula della donazione e sollevare l’eccezione nel primo atto difensivo .
  • Non documentare il patrimonio residuo – Per dimostrare l’assenza di eventus damni bisogna produrre prove del valore del patrimonio al momento della donazione. L’assenza di documentazione favorisce il creditore.
  • Sottovalutare la partecipazione del terzo – Se la donazione è stata effettuata a un familiare, non basta invocare la parentela; occorre dimostrarne l’ignoranza del debito e la buona fede, specie se l’atto è anteriore al credito .
  • Ritardare l’adesione a procedure agevolate – Perdere le scadenze delle rottamazioni o delle rateizzazioni comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive . È fondamentale monitorare le scadenze e pagare in tempo.

5.2 Consigli operativi

  • Analisi preventiva del patrimonio – Prima di effettuare una donazione, è consigliabile effettuare un’analisi del proprio patrimonio e della situazione debitoria. Una consulenza legale preventiva può evitare impugnazioni.
  • Predisporre clausole di garanzia – In alcune donazioni è possibile inserire clausole (es. riserva di usufrutto, obbligo di mantenimento) che limitano la sottrazione dei beni e rendono meno attraente l’azione revocatoria.
  • Utilizzare strumenti alternativi – Se il debitore prevede difficoltà finanziarie, è preferibile utilizzare strumenti come la composizione negoziata o il piano del consumatore prima di effettuare donazioni.
  • Negoziare con i creditori – In molti casi un accordo transattivo permette di evitare la revocatoria e di risolvere il debito con pagamenti dilazionati.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Condizioni e presupposti dell’azione revocatoria

PresuppostiDettaglio
Atto di disposizioneAlienazione, donazione, costituzione di diritti reali, rinuncia a crediti.
Consilium fraudisIl debitore conosce il pregiudizio arrecato al creditore o, se l’atto è anteriore, l’atto è dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento .
Participatio fraudis (atti onerosi)Il terzo contraente è consapevole del pregiudizio o partecipa alla dolosa preordinazione .
Eventus damniL’atto riduce la garanzia patrimoniale; occorre dimostrare un serio pregiudizio.
Termine di prescrizione5 anni dalla data dell’atto .

6.2 Procedure di sovraindebitamento e composizione

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche
Piano del consumatoreConsumatori non imprenditori, non già esdebitati negli ultimi 5 anniPiano di pagamento parziale o dilazionato dei debiti, approvato dal giudice; consente l’esdebitazione.
Concordato minoreImprenditori minori, agricoltori, professionisti, start‑upAccordo con i creditori per proseguire l’attività o apportare nuove risorse; richiede il voto favorevole dei creditori.
Liquidazione controllataQualsiasi soggetto sovraindebitatoVendita del patrimonio con distribuzione ai creditori e successiva esdebitazione.
Composizione negoziataImprenditori in crisi, con prospettiva di risanamentoNomina di un esperto, trattative con i creditori, possibile accordo sulla ristrutturazione.

6.3 Definizioni agevolate e rateizzazioni

MisuraAnni/carichi ammessiVantaggi
Rottamazione quaterCarichi 2000‑2022Eliminazione di sanzioni e interessi di mora; pagamento in 18 rate; riapertura per decaduti .
Rottamazione quinquiesCarichi 2022‑2023 (manovra 2026)Riduzione sanzioni e interessi; evita il blocco delle compensazioni fiscali .
Saldo e stralcioDebitori con ISEE < € 20 000Riduzione del capitale dovuto in misura percentuale, oltre a sanzioni e interessi.
Rateazione ordinariaTutti i carichiMaggiore numero di rate; sospensione dell’esecuzione se i pagamenti sono regolari .

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Cos’è l’azione revocatoria e quando si può esercitare?
È l’azione con cui il creditore chiede che un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore venga dichiarato inefficace nei suoi confronti. Può essere proposta quando l’atto arreca pregiudizio alle ragioni del creditore e ricorrono le condizioni previste dall’art. 2901 c.c. (consilium fraudis, participatio fraudis, eventus damni) .

2. Tutte le donazioni sono revocabili?
Le donazioni sono assoggettate alla revocatoria perché atti a titolo gratuito; tuttavia, occorre dimostrare che la donazione arreca pregiudizio. Donazioni di modico valore o effettuate quando il debitore non aveva debiti possono essere difficilmente revocate.

3. Se il credito è futuro o condizionale, si può agire?
Sì. Il creditore può agire anche se il credito è sottoposto a condizione o a termine . In tal caso, per gli atti anteriori al credito è necessario dimostrare la dolosa preordinazione e la partecipazione del terzo .

4. Cosa succede se la revocatoria viene accolta?
L’atto di donazione diventa inefficace nei confronti del creditore attore: questi può pignorare il bene donato, iscrivervi ipoteca o adottare altre azioni esecutive . L’atto rimane valido tra le parti, ma non è opponibile al creditore.

5. È possibile evitare la revocatoria dopo che è stata proposta?
È possibile raggiungere un accordo con il creditore (ad esempio pagando parzialmente il debito o aderendo a una definizione agevolata) e ottenere la rinuncia all’azione. In alternativa, si può eccepire la prescrizione quinquennale o dimostrare l’assenza dei presupposti.

6. Qual è la differenza tra dolo generico e dolo specifico?
Il dolo generico consiste nella mera conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca ai creditori; il dolo specifico implica l’intenzione di preordinare l’atto al fine di pregiudicare il credito futuro. Le Sezioni Unite hanno stabilito che per gli atti anteriori al sorgere del credito è richiesto il dolo specifico .

7. Il terzo donatario può essere chiamato a rispondere?
Sì. Nella donazione il terzo non deve essere consapevole del pregiudizio (la legge presume la partecipatio fraudis), ma partecipa al giudizio e, se la revocatoria è accolta, subisce l’inefficacia dell’atto. Se il terzo è in buona fede e ha a sua volta alienato il bene a un terzo a titolo oneroso e di buona fede, l’azione non pregiudica quest’ultimo .

8. Cosa succede se la donazione riguarda un immobile?
È necessario trascrivere la domanda revocatoria nei registri immobiliari per rendere opponibile la domanda ai terzi. Se la revocatoria è accolta, il creditore potrà iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento .

9. L’adempimento di un debito scaduto può essere revocato?
No. L’art. 2901 esclude la revocatoria per l’adempimento di un debito scaduto .

10. In caso di fallimento, quali sono le differenze?
Nel fallimento opera l’azione revocatoria fallimentare, disciplinata dalla legge fallimentare (ora confluita nel Codice della crisi). I presupposti sono diversi e il curatore deve dimostrare solo l’obiettiva lesione della par condicio e l’eventus damni .

11. È possibile combinare la revocatoria con la procedura di sovraindebitamento?
Sì. L’azione revocatoria può essere proposta anche durante una procedura di sovraindebitamento, ma il giudice può valutarla nell’ambito della procedura e eventualmente sospenderla. Un piano del consumatore o un concordato minore approvato può rendere inutile la revocatoria.

12. Quali documenti servono per difendersi?
Documentazione bancaria e contabile, perizie di stima, bilanci, contratti di mutuo e prove del patrimonio residuo. Anche testimonianze su finalità della donazione e buona fede del donatario sono importanti.

13. Le donazioni tra coniugi sono più tutelate?
No. Anche le donazioni tra coniugi o parenti stretti sono revocabili se pregiudicano i creditori. Tuttavia, la finalità di mantenimento familiare può essere un elemento per dimostrare l’assenza di dolo.

14. Se il donatario aliena il bene prima della revocatoria?
Se il bene è stato trasferito a terzi a titolo oneroso e questi hanno agito in buona fede e hanno trascritto il titolo prima della domanda revocatoria, il credito non può essere soddisfatto su quel bene . In caso contrario, la revocatoria colpisce anche la seconda alienazione.

15. Come funziona la composizione negoziata?
È una procedura volontaria in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori. Si presenta tramite piattaforma telematica e può portare a accordi che evitano l’insolvenza. L’esperto valuta la situazione, convoca le parti e propone soluzioni .

16. Quando conviene aderire alla rottamazione?
Conviene quando i debiti sono concentrati in cartelle esattoriali e si desidera chiudere la posizione con un importo ridotto. La rottamazione comporta l’eliminazione di sanzioni e interessi, ma richiede il pagamento regolare delle rate. È utile verificare con un professionista se il carico rientra negli anni ammessi e se si dispone delle risorse per onorare i pagamenti .

17. Cos’è l’eventus damni?
È il serio pregiudizio arrecato ai creditori dalla donazione. Per gli atti anteriori al credito, deve essere dimostrato che la donazione rende più difficile l’esazione; per gli atti posteriori, basta la riduzione della garanzia patrimoniale .

18. Si può revocare una donazione eseguita più di cinque anni fa ma trascritta solo recentemente?
No. Il termine di cinque anni decorre dal compimento dell’atto (data della stipula); la trascrizione successiva non incide sul decorso della prescrizione .

19. Il creditore può agire se non ha ancora un titolo esecutivo?
Sì. È sufficiente che il credito sia certo, anche se non ancora giudizialmente accertato. Se il credito è sottoposto a condizione, l’azione è proponibile, ma la sentenza produce effetti solo quando si avvera la condizione.

20. Quali sono i costi di una difesa efficace?
I costi dipendono dalla complessità del giudizio, dalla necessità di consulenze tecniche e dalla durata del processo. Lo studio dell’Avv. Monardo offre una prima consulenza orientativa gratuita e preventivi trasparenti.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere l’applicazione concreta delle norme, si propongono alcune simulazioni che illustrano come il giudice valuta i presupposti della revocatoria e come le diverse strategie possono incidere sull’esito della controversia.

8.1 Donazione di un immobile da parte di un imprenditore con debiti preesistenti

Scenario: il signor Marco, imprenditore, dona a suo figlio un immobile del valore di € 300 000 nel 2020. Al momento della donazione, Marco aveva debiti verso fornitori per € 250 000, poi onorati nel 2021; successivamente, nel 2023, riceve una cartella esattoriale per € 150 000. Nel 2025 l’Agenzia delle entrate agisce in revocatoria.

  1. Termine di prescrizione – L’azione è proposta entro cinque anni (2020‑2025), quindi non è prescritta. Marco non può opporre la prescrizione.
  2. Consilium fraudis – Al momento della donazione, Marco conosceva i debiti verso i fornitori (già esistenti). Anche se li ha poi pagati, la donazione potrebbe essere considerata pregiudizievole perché ha ridotto il patrimonio a scapito dei creditori successivi. Il giudice valuterà se esisteva consilium fraudis e se la donazione era preordinata a rendere più difficile l’esazione per l’Agenzia delle entrate. Poiché l’atto è precedente al credito del 2023, occorre dimostrare la dolosa preordinazione .
  3. Eventus damni – Occorre valutare se, dopo la donazione, il patrimonio residuo era sufficiente a soddisfare le pretese dell’Agenzia. Se Marco possedeva altri beni di valore e il suo patrimonio complessivo superava i debiti, l’eventus damni potrebbe essere escluso.
  4. Difesa – Marco può dimostrare che la donazione aveva finalità familiari (assegnazione anticipata dell’eredità) e che, al 2020, non aveva previsto l’insorgenza del debito fiscale del 2023. Può produrre bilanci che dimostrino una situazione patrimoniale solida. L’assenza di dolosa preordinazione e di eventus damni può portare al rigetto della revocatoria.

Epilogo: se il giudice ritiene che non ci fosse intenzione fraudolenta e che la donazione non ha compromesso la solvibilità, l’azione revocatoria sarà respinta. In caso contrario, la sentenza dichiarerà l’inefficacia della donazione nei confronti dell’Agenzia, che potrà pignorare l’immobile.

8.2 Donazione di denaro a favore del coniuge prima dell’acquisto di un bene

Scenario: nel 2019 Sara dona € 50 000 al marito affinché costui acquisti una casa intestata a lui. Nel 2021 Sara contrare un debito con la banca per € 60 000. Nel 2024 la banca agisce in revocatoria nei confronti della donazione indiretta.

  1. Natura dell’atto – Non si tratta di una donazione diretta di un bene, ma di una donazione indiretta (attribuzione di somme usate per comprare un bene). In questi casi, la revocatoria richiede la dimostrazione del consilium fraudis al momento della donazione.
  2. Prescrizione – L’azione è proposta entro cinque anni; quindi è ammissibile.
  3. Consilium fraudis – Nel 2019 Sara non aveva debiti. Il debito bancario è sorto solo nel 2021. La Corte di cassazione richiede che, per gli atti anteriori al credito, l’atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il credito futuro . In questo caso, Sara non poteva prevedere il debito sorto due anni dopo. La banca dovrà dimostrare che la donazione aveva finalità elusive, il che appare difficile.
  4. Difesa – Sara può sostenere che la donazione rispondeva a esigenze familiari; la mancanza di previsione del debito rende inesistente l’animus nocendi. Anche la modicità della donazione (rispetto al patrimonio complessivo) può escludere l’eventus damni.

Epilogo: è probabile che l’azione revocatoria venga rigettata per mancanza di dolosa preordinazione. Il creditore dovrebbe eventualmente agire con strumenti diversi (es. pignoramento di altri beni).

8.3 Aderire alla rottamazione per evitare la revocatoria

Scenario: Andrea riceve nel 2023 una cartella esattoriale per € 120 000. Nel 2020 aveva donato un immobile del valore di € 100 000 alla sorella. Nel 2024 aderisce alla rottamazione quater e versa le prime rate. Tuttavia, è decaduto dai benefici nel 2024 per il mancato pagamento di una rata. Nel 2025 l’Agenzia delle entrate-Riscossione agisce in revocatoria.

  1. Aderire alla riammissione – Grazie alla riapertura dei termini per la rottamazione quater nel 2025 , Andrea può presentare domanda di riammissione e pagare le rate scadute. In tal modo, riattiva la definizione agevolata.
  2. Effetti sulla revocatoria – Se Andrea si rimette in regola con i pagamenti, dimostra la volontà di saldare il debito. Il giudice potrà valutare questa condotta come indice di buona fede e di capacità di pagamento, riducendo l’interesse a dichiarare inefficace la donazione. Inoltre, la definizione agevolata riduce il debito e migliora la posizione patrimoniale di Andrea, incidendo sull’eventus damni.
  3. Difesa – Andrea potrà sostenere che la donazione non era preordinata (essendo anteriore al debito) e che il pagamento mediante rottamazione rende l’azione revocatoria priva di utilità. Se l’Agenzia insiste, potrà comunque recuperare il bene ma le somme ricavate dovranno essere compensate con il debito residuo.

Epilogo: la riammissione alla rottamazione può costituire un valido argomento per evitare la revocatoria. Tuttavia, se la donazione era di valore elevato e Andrea non dispone di altri beni, il giudice potrebbe comunque accogliere la domanda.

8.4 Composizione negoziata con inserimento della donazione

Scenario: un’azienda agricola, indebitata per € 500 000, ha donato nel 2019 un terreno al figlio. Nel 2025 l’impresa avvia la composizione negoziata della crisi. Nel frattempo, un creditore agisce per revocare la donazione.

  1. Nomina dell’esperto – L’imprenditore presenta istanza tramite piattaforma; un esperto viene nominato per agevolare le trattative . Si convoca il creditore e il figlio donatario.
  2. Proposta di restituzione o permuta – Nel piano di ristrutturazione, l’imprenditore può proporre al figlio di restituire il terreno o di permutarlo con un altro bene; in cambio, i creditori rinunceranno a parte dei loro crediti. L’esperto verifica la fattibilità della proposta.
  3. Sospensione dell’azione – Durante la composizione negoziata, le azioni esecutive e le revocatorie possono essere sospese se ciò favorisce le trattative. Il creditore potrebbe essere indotto a rinunciare alla revocatoria in cambio di un pagamento parziale.

Epilogo: la composizione negoziata consente soluzioni creative per salvaguardare il bene donato e raggiungere un accordo con i creditori. Se la proposta è accettata, la revocatoria diventa inutile.

9. Conclusione

L’atto di donazione impugnato dai creditori è un tema complesso che richiede la conoscenza delle norme del codice civile, delle procedure concorsuali e della più recente giurisprudenza. L’articolo ha illustrato i presupposti dell’azione revocatoria (consilium fraudis, participatio fraudis, eventus damni), evidenziando le interpretazioni restrittive delle Sezioni Unite della Corte di cassazione . Ha inoltre fornito un percorso operativo per difendersi dalla revocatoria, suggerendo le principali eccezioni e le strategie processuali.

È emerso che il successo dell’azione revocatoria dipende dalla prova dell’elemento soggettivo e dell’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale. Al contempo, il debitore dispone di numerosi strumenti alternativi per ridurre o definire il debito: rottamazioni e definizioni agevolate, piani del consumatore, concordati minori, composizione negoziata e rateizzazioni ordinarie. L’utilizzo tempestivo di tali strumenti può impedire o rendere inutile la revocatoria.

Per gestire correttamente un’impugnazione e prevenire errori, è fondamentale agire con tempestività, documentare il patrimonio residuo e affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre assistenza completa: dalla verifica dei presupposti della revocatoria alla predisposizione di piani di ristrutturazione e all’adesione alle definizioni agevolate. Il loro approccio multidisciplinare consente di affrontare contemporaneamente gli aspetti civilistici, fiscali e concorsuali, individuando la soluzione più efficace per il debitore.

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