Introduzione: perché è fondamentale conoscere il trust familiare
Nel contesto economico e patrimoniale italiano del 2025, il trust familiare rappresenta uno degli strumenti più raffinati di protezione, pianificazione ereditaria e gestione della crisi d’impresa. Sempre più famiglie, imprenditori e professionisti guardano a questo istituto per tutelare i beni da aggressioni dei creditori, garantire l’assistenza ai soggetti deboli (figli minori, persone con disabilità, coniugi) e gestire passaggi generazionali. Tuttavia, sottovalutare i rischi significa esporsi a contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, a revocatorie dei creditori ed a responsabilità penali per sottrazione fraudolenta.
La legislazione italiana non disciplina direttamente il trust; il suo riconoscimento deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (legge 16 ottobre 1989 n. 364). L’art. 2 della Convenzione definisce il trust come un rapporto giuridico creato dal disponente con atto inter vivos o mortis causa mediante il quale determinati beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato; i beni in trust costituiscono massa distinta dal patrimonio del trustee e sono segregati, non potendo essere aggrediti dai creditori personali del trustee . L’art. 11 stabilisce che la segregazione patrimoniale è essenziale: i beni in trust non sono soggetti alle pretese dei creditori del trustee, non rientrano nella comunione legale del matrimonio e sono esclusi dalla successione del trustee .
Nel corso del 2023‑2025, la Corte di Cassazione e numerosi giudici di merito hanno emesso pronunce decisive sui trust familiari, ribadendo che:
- L’istituzione del trust e la sua dotazione sono fiscalmente neutre: non realizzano un trasferimento definitivo di ricchezza; la tassazione di donazione si applica solo al momento della distribuzione ai beneficiari .
- Le clausole di scelta della giurisdizione estera contenute nell’atto istitutivo vincolano disponente, trustee e beneficiari, ma non possono pregiudicare i diritti dei terzi creditori; la legge applicabile all’opponibilità del trust è quella italiana .
- I trust autodichiarati (settlor e trustee coincidono) sono validi solo se rispettano la segregazione patrimoniale; la mancanza di spossessamento o l’eccessivo controllo del settlor può comportare la nullità .
- La riforma fiscale del D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139 ha introdotto un nuovo art. 4‑bis nel Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (TUSD), confermando la tassazione “in uscita” (al momento dell’attribuzione ai beneficiari) ma concedendo la facoltà di optare per la tassazione “in entrata” sugli apporti .
Non esiste, quindi, un trust “standard”: ogni trust familiare deve essere costruito su misura, rispettando la normativa internazionale, le leggi fiscali italiane, la tutela dei creditori e, soprattutto, gli interessi dei beneficiari. Soprattutto, occorre evitare che l’istituto sia utilizzato come “schermo” per occultare redditi o sottrarre beni al Fisco; in tal caso l’Agenzia delle Entrate può riqualificare il trust come mero interposto e recuperare a tassazione i redditi, applicando sanzioni e interessi .
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Egli è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia);
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- autore di numerosi articoli giuridici sul trust e sulla protezione del patrimonio.
Lo Studio Monardo assiste imprenditori, famiglie e privati su tutto il territorio nazionale nell’analisi degli atti costitutivi di trust, nella redazione e modifica di trust familiari, nella difesa in caso di contestazioni fiscali, e nelle procedure giudiziali e stragiudiziali di sovraindebitamento. L’attenzione del team è rivolta soprattutto ai debitori: si valutano piani di rientro, sospensioni dell’esecuzione, ricorsi contro cartelle o accertamenti e trattative con l’Agenzia delle Entrate.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale del trust in Italia
1.1 La Convenzione dell’Aja del 1985 e la legge 364/1989
L’Italia non ha una legge interna di disciplina organica del trust; per colmare il vuoto normativo, nel 1989 ha ratificato la Convenzione relativa alla legge applicabile al trust e al suo riconoscimento (Aja 1985) tramite la legge 16 ottobre 1989 n. 364. I principali articoli da conoscere sono:
| Normativa | Contenuto essenziale | Fonti ufficiali |
|---|---|---|
| Art. 2 Convenzione Aja | Definisce il trust come rapporto giuridico in cui il disponente trasferisce beni al trustee a vantaggio di un beneficiario o per un fine. I beni costituiscono massa separata, non rientrano nel patrimonio del trustee e sono assoggettati alle sue obbligazioni solo in quanto rientrino nella gestione del trust . | Legge 364/1989 – ratifica Convenzione Aja |
| Art. 6 Convenzione Aja | Consente al disponente di scegliere la legge regolatrice del trust; in mancanza, la legge applicabile è quella con cui il trust ha più strette connessioni (sede di amministrazione, ubicazione dei beni, domicilio del trustee) . | Legge 364/1989 |
| Art. 11 Convenzione Aja | Impone il riconoscimento del trust nei paesi aderenti: i beni in trust sono segregati e non possono essere aggrediti dai creditori del trustee; non fanno parte della comunione legale o della successione del trustee . | Legge 364/1989 |
| Art. 15 Convenzione Aja | Prevede che la Convenzione non pregiudichi l’applicazione delle norme imperative del foro relative al trasferimento dei beni, alla validità dei testamenti, alla protezione dei minori, alla capacità dei coniugi e alla tutela dei creditori (incluse le azioni revocatorie). | Legge 364/1989 |
| Art. 23 Reg. (CE) n. 44/2001 / art. 25 Reg. UE 1215/2012 | Stabilisce la competenza giurisdizionale esclusiva per azioni tra disponente, trustee e beneficiari, ma non per azioni promosse da creditori terzi; la clausola di proroga della giurisdizione non vincola i terzi . | Regolamento UE su competenza giurisdizionale |
1.2 Legislazione italiana complementare
Oltre alla Convenzione, vari atti legislativi disciplinano le ricadute civilistiche e fiscali del trust:
- Art. 2645‑ter c.c. (vincoli di destinazione) – introdotto con la legge 51/2006, permette di trascrivere nei registri immobiliari atti di destinazione di beni immobili e mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela (ad esempio, trust familiari in favore di persone con disabilità).
- Legge 112/2016 (“Dopo di Noi”) – promuove l’utilizzo di trust, fondi speciali e vincoli di destinazione a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L’art. 1 dichiara che la finalità è garantire benessere, inclusione e autonomia delle persone disabili attraverso strumenti come trust, affidamenti fiduciari e fondi .
- Art. 73 TUIR (D.P.R. 917/1986) – inquadra i trust come soggetti passivi IRES: ai fini dell’imposta sul reddito, i trust residenti che svolgono attività commerciale pagano l’IRES come società, mentre i trust non commerciali e i trust esteri con collegamenti in Italia sono anch’essi soggetti passivi . Il comma 2 stabilisce che, quando i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati direttamente ai beneficiari in proporzione alle loro quote (trust trasparente); se non lo sono, il reddito è tassato in capo al trust (trust opaco).
- D.lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – impone a trustee e guardiani obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette. I trust e gli istituti giuridici affini sono inclusi tra i soggetti tenuti all’identificazione del titolare effettivo, cioè della persona fisica che possiede o controlla l’entità . La normativa è stata aggiornata nel 2025 con il recepimento dell’art. 74 della VI Direttiva Antiriciclaggio, restringendo l’accesso al registro dei titolari effettivi ai soggetti con interesse legittimo .
- D.lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (Riforma fiscale) – modifica il TUSD (D.lgs. 346/1990) introducendo l’art. 4‑bis e prevedendo che l’imposta sulle successioni e donazioni si applichi ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. Il nuovo regime consolida la tassazione “in uscita” (al momento dell’assegnazione ai beneficiari) ma consente al disponente di optare per la tassazione “in entrata” sugli apporti .
1.3 Giurisprudenza recente sulla validità e l’opponibilità dei trust familiari (2023‑2025)
L’interpretazione del trust familiare è stata affinata da numerose sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali di merito. Di seguito si riepilogano le pronunce più rilevanti aggiornate a dicembre 2025:
| Pronuncia | Principio di diritto (massima) | Riferimento |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un., Ord. 1 ottobre 2025 n. 26471 | Nelle azioni revocatorie relative a trust regolato da legge straniera (es. Jersey), la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’atto istitutivo può vincolare disponente, trustee e beneficiari, ma non i creditori terzi. La competenza a conoscere dell’azione revocatoria è del giudice italiano; l’opponibilità del trust ai terzi creditori è disciplinata dalla legge nazionale e non da quella scelta dal disponente . | Cassazione 26471/2025 |
| Cass. civ., Sez. V, Ord. 7 aprile 2025 n. 9096 | In materia di trust esteri, la Cassazione ha ribadito che, ai fini delle imposte sui redditi, conta la titolarità effettiva dei redditi (“substance over form”): se il settlor mantiene ampi poteri di gestione o coincide con il beneficiario, il trust può essere qualificato come interposto; i redditi vanno imputati al disponente, che deve adempiere agli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale (quadro RW) . | Cassazione 9096/2025 |
| Tribunale di Padova, Sent. 329/2025 | Ha dichiarato la nullità di un trust autodichiarato per mancanza di segregazione patrimoniale: il disponente-trustee esercitava poteri diretti, autorizzava distribuzioni a se stesso e poteva sciogliere il trust, vanificando il requisito della separazione dei beni . | Trib. Padova 329/2025 |
| Cass. civ., Sez. V, Ord. 20 agosto 2024 n. 22979 | Ha stabilito che, nel trust autodichiarato, non vi è trasferimento effettivo di ricchezza; la costituzione e la dotazione del trust non comportano arricchimento e sono fiscalmente neutrali . | Cassazione 22979/2024 |
| Cass. civ., Sez. V, Ord. 15 aprile 2024 n. 10076 | Ha confermato che l’apporto di beni al trust non costituisce presupposto per l’imposta sulle successioni e donazioni; l’imposta di registro è dovuta in misura fissa e la tassazione “in uscita” avviene alla distribuzione ai beneficiari . | Cassazione 10076/2024 |
| Cass. civ., Sez. V, Ord. 11 settembre 2024 n. 24387 | Ha precisato che l’istituzione di un trust e il conferimento in esso di beni sono fiscalmente neutri; il trustee acquista formalmente la titolarità dei beni solo per amministrarli e custodirli in regime di segregazione in vista del loro ritrasferimento ai beneficiari; pertanto l’apporto non comporta impossidenza e non consente di fruire nuovamente dell’agevolazione “prima casa” . | Cassazione 24387/2024 |
| Cass. civ., Sez. III, Ord. 6 ottobre 2023 n. 28146 | Ha qualificato la costituzione di un trust familiare come atto a titolo gratuito suscettibile di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. quando la destinazione non è dovuta in forza di un’obbligazione; l’atto può essere revocato se le condizioni dell’azione revocatoria sussistono . | Cassazione 28146/2023 |
| Cass. civ., Sez. III, Ord. 6 settembre 2023 n. 25964 | Ha riconosciuto che l’azione revocatoria può colpire non solo l’atto di dotazione ma anche l’atto istitutivo del trust, poiché entrambi concorrono a separare i beni e a pregiudicare i creditori . | Cassazione 25964/2023 |
| Cass. civ., Sez. V, Sent. 24 febbraio 2023 n. 5800 | Ha affermato che l’atto costitutivo e l’apporto al trust sono fiscalmente neutrali; l’imposta sulle successioni/donazioni si applica solo al momento dell’attribuzione ai beneficiari . | Cassazione 5800/2023 |
| Cass. civ., Sez. V, Sent. 9 settembre 2022 n. 26562 | Ha ribadito che art. 2 comma 47 del D.L. 262/2006 non introduce un nuovo presupposto impositivo; la tassazione di donazione si applica solo all’atto di disposizione finale; l’atto costitutivo del trust è neutro . | Cassazione 26562/2022 |
Queste pronunce delineano principi fondamentali: (i) la segregazione patrimoniale è requisito indefettibile; (ii) la dotazione del trust non è un atto traslativo e non genera un aumento patrimoniale del trustee; (iii) la tassazione è rinviata al momento dell’attribuzione ai beneficiari; (iv) i trust simulati o con poteri eccessivi del disponente possono essere dichiarati nulli o inopponibili ai creditori.
2. Procedura: cosa accade dopo la costituzione del trust e le scadenze
2.1 Come si costituisce un trust familiare
1. Redazione dell’atto istitutivo – Il disponente (settlor) redige un atto pubblico o una scrittura privata autenticata in cui definisce l’oggetto del trust, i beni conferiti (immobili, quote societarie, conti, titoli), la durata, le modalità di gestione, i poteri del trustee, i beneficiari e l’eventuale guardiano (protector). La forma non è espressamente prevista dalla legge italiana ma, per garantire l’opponibilità, si utilizza l’atto notarile con trascrizione per i beni immobili ai sensi dell’art. 2645‑ter c.c.
2. Scelta della legge applicabile – Il trust interno italiano è normalmente regolato da una legge straniera (es. Jersey, Guernsey, Isle of Man). Il disponente deve scegliere la legge che meglio si adatta agli scopi desiderati; in caso di mancanza di scelta, prevale la legge con cui il trust ha più strette connessioni .
3. Nomina del trustee – Il trustee è il soggetto che acquisisce formalmente la titolarità dei beni e li gestisce nell’interesse dei beneficiari. Può essere una persona fisica, una società fiduciaria o la stessa persona del disponente (trust autodichiarato). Nel trust familiare è consigliabile nominare un guardiano per controllare l’operato del trustee e tutelare i beneficiari.
4. Dotazione dei beni – L’atto di dotazione trasferisce i beni al trust. Per immobili o beni registrati si richiede la stipula di un atto pubblico e la trascrizione nei registri competenti. L’apporto non dà luogo a imposta di donazione: la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno precisato che la tassazione avviene solo al momento della distribuzione . Tuttavia, sono dovute l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale fisse (200 + 50 euro per gli immobili), salvo regime di “prima casa”, che può decadere se il conferimento comporta l’alienazione del bene .
5. Registrazione e comunicazioni fiscali – L’atto deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula (art. 5 D.P.R. 131/1986). Dal 2024, per alcuni trust, è obbligatorio comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese; tuttavia, al dicembre 2025 il registro è sospeso e la comunicazione resta facoltativa per trust non commerciali . Chi costituirà trust commerciali dovrà registrare la propria titolarità effettiva (trustee o guardiano) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo (ordinanza del Consiglio di Stato 2024).
2.2 Gestione del trust: obblighi del trustee e del guardiano
Il trustee ha doveri fiduciari derivanti dalla legge regolatrice del trust e, in caso di trust interno, è soggetto agli obblighi del D.lgs. 231/2007. I principali obblighi sono:
- Separazione e amministrazione diligente – Il trustee deve tenere i beni del trust separati dal proprio patrimonio, gestirli con diligenza professionale e secondo le indicazioni dell’atto istitutivo. In caso di conflitto di interessi, deve astenersi o informare i beneficiari.
- Tenuta delle scritture – Deve mantenere una contabilità separata, predisporre bilanci periodici e rendiconti per i beneficiari.
- Pagamento delle imposte – È responsabile del pagamento delle imposte dirette (IRES o imputazione ai beneficiari ex art. 73 TUIR) e delle imposte immobiliari (IMU), nonché della dichiarazione dei redditi. Nei trust opachi, il trust paga l’IRES sul reddito prodotto; nei trust trasparenti, i redditi sono imputati ai beneficiari pro quota .
- Monitoraggio fiscale e quadro RW – Per i trust con beni o attività finanziarie detenute all’estero, il trustee o i beneficiari devono compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nel 2025 la Cassazione ha precisato che il criterio della titolarità effettiva prevale sulla forma: se il settlor mantiene poteri e coincide con beneficiario, egli è tenuto a dichiarare i redditi anche se il trust è formalmente separato .
- Obblighi antiriciclaggio – Trustee e guardiano devono svolgere adeguata verifica della clientela, identificare i titolari effettivi e segnalare operazioni sospette. L’omessa comunicazione al registro dei titolari effettivi comporta sanzioni amministrative (fino a 1.032 euro) e può integrare violazioni penali nei casi di riciclaggio.
2.3 Notifica di contestazioni fiscali o revocatorie: termini e procedure
Quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che il trust sia simulato o elusivo, o quando un creditore impugna l’atto con azione revocatoria, il contribuente (disponente, trustee o beneficiario) deve conoscere i termini per reagire:
| Atto/Procedura | Terminologia | Termini e passaggi |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento per trust interposto | L’Ufficio accerta che i redditi del trust vanno imputati al disponente (interposizione soggettiva). | L’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica; è possibile chiedere mediazione se l’importo è inferiore a 50.000 €. |
| Avviso di recupero imposta di donazione | L’agenzia contesta la mancata tassazione in entrata. | Da dicembre 2025, in virtù del D.lgs. 139/2024, l’imposta può essere applicata in entrata solo se il disponente ha optato per tale regime. Ricorso entro 60 giorni; richiesta sospensione in presenza di gravi motivi. |
| Cartella di pagamento | Richiesta di pagamento di imposte, sanzioni e interessi a seguito di accertamento definitivo. | Ricorso al giudice tributario entro 60 giorni; possibilità di richiedere sospensione dell’esecuzione in caso di periculum in mora. |
| Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. | Creditori contestano l’atto istitutivo o l’apporto al trust per lesione della garanzia patrimoniale. | Azione promossa entro 5 anni dalla data dell’atto, se il debitore era a conoscenza del pregiudizio. Possibilità di eccepire la mancanza di danno (conservazione di patrimonio residuo) o di eccepire la buona fede del trustee. |
| Opposizione agli atti esecutivi | Esecuzione forzata sui beni del trust (pignoramento). | Se un creditore tenta di pignorare beni in trust, il trustee deve opporsi entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, eccependo la segregazione patrimoniale riconosciuta dalla Convenzione Aja e dalla Cassazione . |
3. Difese e strategie legali per il debitore/contribuente
3.1 Dimostrare la genuinità del trust
La prima strategia consiste nel provare che il trust è reale e genuino e non un mero schermo per sottrarre beni al Fisco. Gli elementi utili sono:
- Segregazione effettiva dei beni: dimostrare che i beni sono realmente separati dal patrimonio personale del disponente; i conti correnti, i titoli e gli immobili devono essere intestati al trustee; il disponente non deve compiere atti di disposizione o di gestione diretta. .
- Coinvolgimento di un trustee indipendente: la presenza di un trustee professionale o di una società fiduciaria rafforza la genuinità. L’autodichiarazione può essere ammessa solo se il disponente si spossessa davvero dei beni e rinuncia ai poteri gestori .
- Guardiano o protector: nomina di un soggetto terzo con potere di controllo e di sostituzione del trustee; l’assenza del guardiano può essere indice di trust simulato.
- Beneficiari individuati e finalità meritevoli: indicare beneficiari determinati e scopi leciti (tutela di figli minori, pianificazione successoria, assistenza a persone con disabilità). Evitare beneficiari generici o la coincidenza tra settlor e beneficiario finale .
- Rendicontazione e trasparenza: predisporre bilanci e rendiconti periodici; trasmettere ai beneficiari e al guardiano i documenti di gestione; pagare le imposte e adempiere agli obblighi fiscali (quadro RW, IRES, IMU).
3.2 Eccepire l’inesistenza del presupposto impositivo
Nel caso di avvisi di accertamento per imposta di donazione sull’apporto al trust, si può eccepire che non vi è arricchimento fino alla distribuzione ai beneficiari. La Cassazione (n. 5800/2023, n. 26562/2022) e la circolare 34/E del 2022 hanno affermato che la dotazione del trust è fiscalmente neutra . Pertanto l’imposta in entrata si applica solo se il contribuente ha optato per la tassazione anticipata introdotta dal D.lgs. 139/2024 .
Si può inoltre contestare la riqualificazione del trust come interposto se l’Agenzia si limita a dedurre la coincidenza tra settlor e trustee, senza provare la carenza di segregazione; la Cassazione richiede l’accertamento concreto delle circostanze (poteri gestori, beneficiari, atti dispositivi) .
3.3 Difendersi dall’azione revocatoria
Per resistere all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., il debitore deve provare che il trust non è stato costituito con dolo o conoscenza del pregiudizio. Le difese possibili:
- Capacità patrimoniale residua: dimostrare che, anche dopo l’apporto, si disponeva di altri beni per soddisfare i creditori; l’atto non ha pregiudicato la garanzia patrimoniale.
- Causa meritevole e buona fede: dimostrare che la costituzione del trust aveva finalità lecite (protezione di figli minori, tutela di persona disabile) e che non era conosciuto il rischio di insolvenza. Se i debiti sono sorti dopo la costituzione, l’azione revocatoria potrebbe non essere accolta.
- Tempestività della domanda: eccepire la prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria; il termine decorre dalla data dell’atto di dotazione o da quella dell’atto istitutivo, secondo Cassazione 25964/2023 .
3.4 Richiedere sospensione e mediazione
Quando l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso o una cartella, il contribuente può richiedere la sospensione della riscossione presentando istanza motivata al giudice tributario. Inoltre, se l’importo contestato è fino a 50.000 €, è obbligatoria la procedura di mediazione prima del ricorso: in questa fase è possibile spiegare la struttura del trust e fornire documentazione, cercando di chiudere la controversia con una riduzione delle sanzioni. Lo Studio Monardo assiste i clienti in tutte le fasi: predisposizione del ricorso, richiesta di sospensione, partecipazione alla mediazione e gestione delle prove documentali.
3.5 Soluzioni concorsuali e sovraindebitamento
Se il debitore non riesce a pagare i debiti nonostante il trust, è possibile ricorrere agli strumenti della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). L’Avv. Monardo, gestore della crisi, può valutare:
- Piano del consumatore: riservato a privati e famiglie; prevede il pagamento parziale dei debiti con falcidia e dilazione. Il giudice approva il piano se il debitore dimostra la propria meritevolezza.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede un accordo con i creditori e l’omologazione da parte del tribunale; può coinvolgere il trust per la liquidazione parziale dei beni destinati ai creditori.
- Liquidazione controllata: consente di liquidare il patrimonio del debitore con la supervisione di un liquidatore nominato dal giudice; il trust può essere escluso se la segregazione è stata corretta e non costituisce atto fraudolento.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani di pagamento e comparazione con altri istituti
4.1 Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Per i debitori fiscali che hanno instaurato un trust, è possibile accedere alle misure di definizione agevolata previste periodicamente dal legislatore (rottamazione “quater” 2023, definizione liti pendenti 2024). L’opportunità di utilizzare tali strumenti dipende dalla tipologia di debito e dal fatto che sia stato contestato al disponente o al trust. Il trustee può presentare domanda di definizione, allegando l’atto costitutivo per dimostrare che la responsabilità fiscale appartiene ai beneficiari (trust trasparente) o al trust (opaco).
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Come evidenziato, la legge 3/2012 consente al debitore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento che prevede la falcidia dei debiti e la liberazione residua. Il trust può essere uno strumento per mantenere parte del patrimonio a beneficio dei familiari non coinvolti nei debiti; tuttavia, il giudice verificherà se l’atto sia stato compiuto in frode ai creditori. Un piano ben strutturato può salvaguardare il trust, prevedendo il pagamento dei creditori entro le capacità del debitore.
4.3 Patto di famiglia, fondo patrimoniale e vincoli di destinazione: confronto con il trust
| Istituto | Fonte normativa | Caratteristiche | Vantaggi e limiti |
|---|---|---|---|
| Trust familiare | Convenzione Aja 1985; art. 73 TUIR; legge 112/2016; D.lgs. 139/2024 | Rapporto fiduciario con segregazione patrimoniale. Il trustee gestisce beni per i beneficiari o per uno scopo determinato. Possibilità di legge straniera. | Elevata flessibilità e protezione; tassazione posticipata; ma può essere dichiarato nullo se simulato, è soggetto a controlli antiriciclaggio e comporta costi di gestione. |
| Fondo patrimoniale (art. 167‑171 c.c.) | Codice civile | Atto pubblico con cui i coniugi o un terzo destinano beni immobili o mobili registrati a soddisfare i bisogni della famiglia . I beni sono vincolati e non aggredibili per debiti estranei ai bisogni familiari. | Facile da costituire; tutela limitata ai debiti estranei ai bisogni della famiglia; scioglimento automatico in caso di divorzio o morte e inefficacia se i debiti sono connessi ai bisogni familiari . |
| Patto di famiglia (art. 768 bis‑octies c.c.) | Codice civile | Contratto mediante il quale l’imprenditore trasferisce l’azienda o le quote societarie ai discendenti, liquidando gli altri legittimari. Serve a pianificare il passaggio generazionale. | Consente di escludere l’azienda dalla successione legittima, ma richiede il consenso di tutti i legittimari e non tutela contro i creditori dell’imprenditore. |
| Vincolo di destinazione ex art. 2645‑ter c.c. | Codice civile | Consente di destinare beni immobili o mobili registrati a un fine meritevole di tutela per un periodo non superiore a 90 anni o alla vita del beneficiario; la trascrizione rende opponibile ai terzi. | Strumento più semplice e meno costoso del trust; tuttavia non consente la stessa flessibilità nella gestione e non permette la legge straniera. |
| Contratto di affidamento fiduciario | Legge 112/2016, art. 1; art. 2645‑ter c.c. | Figura introdotta per la gestione patrimoniale a favore di persone con disabilità; il fiduciante trasferisce beni al fiduciario che li amministra per un programma di vita. | Strumento specifico per il “Dopo di Noi”; meno flessibile del trust; non sempre adeguato per patrimoni complessi. |
5. Errori comuni nella costituzione di un trust familiare e consigli pratici
- Autodichiarazione senza spossessamento reale – Molti contribuenti nominano se stessi trustee mantenendo il controllo totale sui beni. La giurisprudenza ha chiarito che, senza un effettivo spossessamento e con poteri discrezionali sul fondo, il trust è nullo . Consiglio: nominare un trustee indipendente o limitare drasticamente i poteri del disponente.
- Beneficiari generici o coincidenti con il settlor – La coincidenza tra settlor e beneficiario è indice di trust simulato e può portare alla riqualificazione fiscale . Consiglio: individuare beneficiari reali (es. figli, coniuge, ente assistenziale) e prevedere meccanismi di protezione per loro.
- Clausole di revoca eccessive – Riservarsi la possibilità di revocare il trust, sostituire trustee o sciogliere il vincolo rende il trust inefficace. Consiglio: inserire clausole di modifica solo per motivi gravi e con il consenso del guardiano.
- Mancata registrazione o trascrizione – L’atto istitutivo non trascritto non è opponibile ai terzi; il trust può essere disconosciuto in sede revocatoria. Consiglio: utilizzare atto notarile, registrare l’atto e trascrivere l’apporto immobiliare.
- Omissione degli obblighi fiscali – Non presentare la dichiarazione dei redditi, non compilare il quadro RW o non pagare l’IMU può portare a sanzioni e a contestazioni di interposizione. Consiglio: avvalersi di un commercialista esperto in fiscalità dei trust.
- Confusione con fondo patrimoniale o patto di famiglia – Questi istituti non garantiscono la stessa segregazione; il fondo patrimoniale tutela solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia . Consiglio: valutare con un professionista l’istituto più adeguato alle esigenze.
6. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un trust familiare?
Un trust familiare è un rapporto giuridico creato da un soggetto (disponente) che trasferisce beni a un trustee affinché li gestisca nell’interesse di beneficiari familiari (figli, coniuge, persone con disabilità) o per un fine meritevole. I beni in trust sono segregati e non fanno parte del patrimonio del trustee .
2. Posso costituire un trust in Italia?
L’Italia non disciplina direttamente il trust, ma lo riconosce tramite la Convenzione dell’Aja del 1985 ratificata con la legge 364/1989. È necessario adottare una legge straniera (es. Jersey, Guernsey) come legge regolatrice del trust .
3. Quali beni posso conferire?
È possibile conferire immobili, beni mobili registrati, quote societarie, crediti e denaro. I beni devono essere determinati nell’atto di dotazione; per gli immobili serve un atto pubblico e la trascrizione nei registri immobiliari.
4. La dotazione del trust è soggetta a imposta di donazione?
No, la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno stabilito che l’apporto al trust non è un trasferimento definitivo di ricchezza; la tassazione si applica solo al momento della distribuzione ai beneficiari . Dal 2024, è possibile optare per la tassazione in entrata ai sensi dell’art. 4‑bis TUSD .
5. Chi paga le imposte sui redditi generati dai beni in trust?
Dipende dalla tipologia: nei trust opachi (beneficiari non individuati), il trust è soggetto a IRES; nei trust trasparenti (beneficiari individuati), i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari secondo le quote .
6. Il trust protegge sempre dai creditori?
La segregazione patrimoniale tutela i beni in trust dai creditori personali del trustee e del beneficiario, ma non da quelli del disponente se l’atto è stato compiuto in frode. I creditori possono esperire l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. entro cinque anni .
7. Il disponente può essere trustee?
Sì, ma il trust autodichiarato è valido solo se il disponente si spossessa davvero dei beni e non mantiene poteri di gestione. La mancanza di segregazione può comportare la nullità del trust .
8. Può essere beneficiario anche il disponente?
In linea di principio sì, ma la coincidenza totale tra settlor e beneficiario è indice di trust simulato e può portare alla riqualificazione fiscale (interposizione soggettiva) .
9. È necessario nominare un guardiano?
Non è obbligatorio ma fortemente consigliato; il guardiano controlla l’operato del trustee, tutela i beneficiari e può autorizzare modifiche all’atto, garantendo la corretta amministrazione.
10. I beni in trust sono soggetti a IMU e tasse locali?
Sì. Il trustee (o il beneficiario in trust trasparente) deve pagare l’IMU sugli immobili e le altre imposte locali; tuttavia, se il trust è utilizzato per persone con disabilità (legge 112/2016) possono essere previste agevolazioni.
11. Quanto dura un trust familiare?
La durata è stabilita nell’atto istitutivo; può essere a termine (es. 20 anni, 90 anni) o legata alla vita dei beneficiari. La legge del Jersey prevede un massimo di 125 anni; la Convenzione Aja non impone limiti.
12. Come posso modificare o revocare un trust?
Le modifiche e la revoca devono essere previste nell’atto istitutivo e autorizzate dal guardiano. Una revoca unilaterale del disponente potrebbe vanificare la segregazione e rendere il trust inefficace.
13. Cosa succede alla morte del disponente?
Il trust continua secondo le regole dell’atto. I beni non entrano nella successione del disponente grazie alla segregazione . È possibile prevedere la sostituzione del trustee o la nomina di un nuovo guardiano.
14. Il trust è compatibile con il fondo patrimoniale?
È possibile trasformare o integrare il fondo patrimoniale con un trust, ma occorre estinguere il fondo e trasferire i beni in trust. Il fondo patrimoniale è meno efficace per proteggere da debiti professionali e imprenditoriali .
15. Quali sono i costi di un trust familiare?
I costi comprendono: parcella notarile e professionale per l’atto istitutivo, imposta di registro fissa, imposte ipotecaria e catastale sugli immobili, compenso annuale del trustee, consulenza fiscale e spese di tenuta contabile.
16. I trust istituiti per persone con disabilità beneficiano di agevolazioni fiscali?
Sì. La legge 112/2016 (“Dopo di Noi”) prevede detrazioni IRPEF e deduzioni per i trasferimenti in trust finalizzati all’assistenza di persone con disabilità grave. Occorre che il trust sia istituito ai sensi di tale legge e che i beni siano destinati a programmi di vita per la persona disabile.
17. Come viene gestita la tassazione indiretta nel 2025?
Dopo la riforma del 2024 (D.lgs. 139/2024), la tassazione ordinaria è “in uscita”: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento della distribuzione ai beneficiari . È possibile optare per la tassazione in entrata pagando l’imposta al momento dell’apporto se tutti i beneficiari appartengono alla stessa categoria parentale.
18. Un trust estero con beni in Italia è soggetto a IRES?
Sì se è considerato residente ai sensi dell’art. 73 TUIR: ciò accade quando la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria è in Italia o quando un disponente e un beneficiario sono residenti in Italia e il trust è istituito in un paese non white list . In tal caso, il trust è soggetto a IRES e deve presentare dichiarazione dei redditi.
19. Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate contesta l’uso del trust?
Occorre analizzare le motivazioni dell’avviso; se l’Amministrazione ritiene il trust simulato o interposto, il contribuente può difendersi dimostrando la genuinità della segregazione, impugnando l’avviso entro 60 giorni e richiedendo la sospensione. Lo Studio Monardo assiste nella predisposizione del ricorso e nella prova documentale .
20. È possibile trasferire l’azienda familiare in trust?
Sì, il trust può essere utilizzato per il passaggio generazionale dell’azienda, tutelando la continuità e la gestione unitaria. Può coesistere con il patto di famiglia (art. 768 bis c.c.), ma occorre valutare le conseguenze fiscali e le eventuali azioni di riduzione dei legittimari.
7. Simulazioni pratiche
7.1 Costituzione di un trust familiare con immobili e quote societarie
Scenario: Mario, imprenditore 55enne di Napoli, coniugato e con due figli maggiorenni, intende proteggere i suoi beni dagli eventuali creditori dell’azienda e pianificare la successione. Possiede:
- un appartamento (valore 400.000 €);
- un capannone industriale (valore 800.000 €);
- il 60 % delle quote della propria s.r.l. (valore stimato 600.000 €);
- investimenti finanziari per 200.000 €.
Soluzione con trust familiare:
- Atto istitutivo redatto da notaio, scegliendo la legge di Jersey come legge regolatrice. Beneficiari: i figli; scopo: mantenere il patrimonio per i bisogni familiari e per la continuità aziendale. Durata: 40 anni o fino alla morte dell’ultimo figlio.
- Nomina trustee: società fiduciaria indipendente. Guardiano: consulente di fiducia della famiglia.
- Apporto: conferisce i due immobili, le quote societarie e gli investimenti. L’atto di dotazione degli immobili è trascritto e soggetto a imposta di registro fissa (200 € + 50 € per ipotecaria e catastale) e diritti catastali. Non viene applicata l’imposta di donazione perché la tassazione è rinviata alla distribuzione.
- Gestione: la società fiduciaria percepisce i dividendi e i canoni di locazione, paga le spese e reinveste secondo le istruzioni dell’atto. L’azienda continua a essere amministrata da Mario fino al suo pensionamento, ma il trustee controlla le quote societarie.
- Fiscalità: se i beneficiari sono individuati, i redditi del trust sono imputati ai figli (trust trasparente) proporzionalmente; in alternativa, se i beneficiari sono discrezionali, il trust paga l’IRES (24 %) sui redditi.
Risultati: i beni sono segregati; eventuali creditori di Mario non possono pignorarli; la successione è pianificata; i figli riceveranno i beni alle condizioni stabilite dal trust. Gli svantaggi includono i costi di gestione e la necessità di rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali.
7.2 Contestazione dell’Agenzia delle Entrate su trust autodichiarato
Scenario: Anna conferisce nel 2018 la propria casa (valore 300.000 €) in un trust autodichiarato; resta trustee e beneficiaria, si riserva il potere di revoca e la facoltà di utilizzare l’immobile. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi prodotti (locazione dell’immobile) e per l’inesistenza del trust. L’Agenzia ritiene che il trust sia fittizio e che i redditi vadano tassati in capo ad Anna.
Difesa:
- Il trust manca di separazione effettiva: la disponibilità del bene, il potere di revoca e la coincidenza tra settlor e beneficiaria rendono l’istituto uno “sham trust” . È quindi probabile che il giudice confermi la riqualificazione.
- Anna può, tuttavia, dimostrare di aver tenuto contabilità separata, di aver versato i canoni sul conto dedicato e di aver informato i beneficiari (figli) dell’esistenza del trust. Potrebbe chiedere la conversione del trust in uno strumento valido, nominando un trustee indipendente.
- In sede contenziosa, è possibile contestare l’applicazione delle sanzioni per la mancata tassazione in entrata, richiamando la circolare 34/E e le sentenze della Cassazione che escludono l’imposta di donazione sugli apporti .
Esito: la difesa può ottenere la riduzione delle sanzioni e la regolarizzazione della posizione; tuttavia, il trust autodichiarato rischia di essere dichiarato inefficace.
7.3 Revocatoria dei creditori su trust familiare
Scenario: Luigi costituisce nel 2022 un trust familiare conferendo la propria villa (valore 500.000 €) a beneficio della moglie e dei figli. Nel 2023 contrae un debito professionale di 200.000 €; nel 2024 il creditore promuove azione revocatoria per far dichiarare inefficace il trust.
Analisi:
- Il trust è stato costituito prima del sorgere del debito; Luigi può dimostrare che l’atto aveva finalità successione e assistenza, non di frode. Pertanto la scientia damni (conoscenza del danno ai creditori) potrebbe non essere presente.
- Tuttavia, se Luigi era già in precarie condizioni finanziarie o prevedeva i debiti, il giudice potrebbe ritenere sussistenti gli elementi della revocatoria ex art. 2901 c.c., specialmente perché la Cassazione considera il trust atto a titolo gratuito .
Difesa: produrre prova della solvibilità al momento dell’atto, documentare la presenza di altri beni, dimostrare l’interesse familiare e la buona fede. È possibile proporre una transazione con il creditore, offrendo un piano di rientro con risorse esterne al trust.
8. Conclusioni e call to action
Il trust familiare si conferma, nel panorama giuridico italiano del 2025, uno strumento di grande utilità per proteggere i beni, pianificare la successione e gestire la crisi d’impresa. La normativa internazionale (Convenzione dell’Aja) e le leggi italiane in materia fiscale e civilistica ne disciplinano gli effetti, ma l’assenza di una legge organica richiede particolare attenzione nella redazione e nella gestione. La giurisprudenza più recente ha sottolineato che:
- La segregazione patrimoniale è il fulcro del trust; senza un effettivo spossessamento il trust può essere dichiarato nullo .
- L’apporto di beni nel trust è fiscalmente neutro, con tassazione rinviata alla distribuzione ai beneficiari .
- I trust possono essere dichiarati inefficaci o simulati se il disponente ne mantiene il controllo o se l’atto è volto a pregiudicare i creditori .
- Dal 2024 la riforma fiscale consente al disponente di scegliere la tassazione “in entrata” o “in uscita” , rendendo ancor più strategica la pianificazione.
Per sfruttare appieno i vantaggi del trust e per evitare contestazioni, è fondamentale farsi assistere da professionisti esperti. Lo Studio Monardo combina competenze legali e fiscali per:
- analizzare e predisporre l’atto istitutivo del trust;
- verificare la segregazione e la validità del trust esistente;
- difendere il contribuente nelle contestazioni fiscali, nel contenzioso tributario e nelle azioni revocatorie;
- predisporre piani di rientro e soluzioni di sovraindebitamento;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate e i creditori per raggiungere definizioni agevolate.
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