Accertamento fiscale a un consulente e‑commerce: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’attività di vendita online è diventata per molti professionisti un’opportunità di business che consente di commercializzare prodotti e servizi in tutto il mondo. L’evoluzione dell’e‑commerce ha però attirato l’attenzione delle autorità fiscali italiane: la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno intensificato i controlli sui volumi di fatturato generati tramite piattaforme come Amazon, eBay, Etsy, Shopify o tramite siti proprietari, per verificare che le operazioni siano correttamente dichiarate ai fini IRPEF/IRES, IVA e IRAP. Per i consulenti che assistono merchant e dropshipper, le ispezioni fiscali rappresentano un rischio concreto, soprattutto quando si configurano come veri e propri concorsi nel reato fiscale del cliente. La Corte di cassazione, infatti, ha recentemente chiarito che la regola di imputare le sanzioni solo alla persona giuridica non esclude affatto la responsabilità di consulenti esterni: la massima della sentenza n. 21092/2024 afferma che l’articolo 7 del DL 269/2003 non deroga al principio di concorso nel reato previsto dall’articolo 9 del D.Lgs. 472/1997, per cui il professionista che contribuisca materialmente o psicologicamente alla frode può essere sanzionato insieme alla società . Un’altra massima del 2025 precisa che, ai fini del penale tributario, il profitto personale non è requisito costitutivo per configurare il concorso del consulente: è sufficiente dimostrare il suo contributo alla realizzazione dell’illecito .

Alla luce di queste pronunce e delle ultime riforme legislative, l’accertamento fiscale per un consulente e‑commerce non deve essere sottovalutato. Le conseguenze possono essere pesantissime: accertamenti induttivi con ricostruzione del reddito presunta, sanzioni proporzionali, richieste di IVA arretrata, contestazioni per omessa iscrizione al Vies e, in casi estremi, ipotesi di reati tributari. È quindi fondamentale conoscere le norme applicabili, i diritti del contribuente e le difese esperibili per bloccare o ridurre l’accertamento. Quest’articolo, aggiornato a dicembre 2025 e fondato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, si propone come guida completa e operativa per chi opera nel settore dell’e‑commerce e vuole proteggersi in modo tempestivo e consapevole.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Nel percorso di difesa contro l’accertamento fiscale, affidarsi a professionisti specializzati è essenziale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista con una consolidata esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, in grado di assistere imprenditori, consulenti fiscali e professionisti del web. È Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua doppia competenza legale e commerciale, lo Studio Monardo affianca il cliente dalla fase di analisi dell’atto all’eventuale ricorso al giudice tributario, passando per sospensioni cautelari, piani di rientro, trattative stragiudiziali, definizioni agevolate e soluzioni di composizione della crisi.

Per consulenti e merchant e‑commerce sottoposti a verifica, lo Studio offre:

  • Analisi preliminare dell’atto: lettura del Processo Verbale di Constatazione (PVC) e dell’avviso di accertamento per evidenziare errori di motivazione o violazioni procedurali.
  • Presentazione di deduzioni e memorie entro i termini previsti dallo Statuto del contribuente e dalle nuove regole sul contraddittorio introdotte dal D.Lgs. 219/2023, che impone all’amministrazione di inviare un atto preliminare almeno 60 giorni prima dell’accertamento definitivo .
  • Assistenza nelle procedure deflative (accertamento con adesione, definizione agevolata, rottamazione), valutando le opportunità di riduzione delle sanzioni e di pagamento rateale ai sensi delle norme vigenti.
  • Tutela in giudizio: ricorsi alla Corte di giustizia tributaria (primo grado e appello), sospensione dell’esecutività dell’atto, opposizione agli atti esecutivi (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche).
  • Soluzioni di crisi e sovraindebitamento: accesso ai piani del consumatore, concordati minori, esdebitazione del debitore incapiente o composizione negoziata per aziende in crisi. Tali strumenti, disciplinati dagli articoli 65–91 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) , consentono di ristrutturare i debiti e ottenere esdebitazione definitiva.

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1. Quadro normativo: leggi, regolamenti e sentenze

Un’eccellente difesa inizia dalla conoscenza accurata delle norme applicabili. Qui riassumiamo le fonti normative e giurisprudenziali più rilevanti al dicembre 2025.

1.1 Classificazione del reddito e obblighi IVA per l’e‑commerce

La corretta qualificazione dei proventi derivanti da attività online è essenziale per determinare l’imposizione fiscale e le sanzioni. Secondo gli articoli 55 e 67 del TUIR (D.P.R. 917/1986), sono redditi d’impresa i proventi da attività abituale, organizzata e finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi. Le vendite occasionali e senza organizzazione rientrano fra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l), mentre le cessioni di beni usati ad uso personale non generano reddito imponibile. In particolare:

Tipologia di attivitàQualificazione fiscaleNormativa di riferimento
Vendite abituali e strutturate (dropshipping, negozio online con assistenza continuativa, magazzino o logistica e promozione)Reddito d’impresa: soggetto a IRPEF/IRES e IRAP; obbligo di apertura di partita IVA e iscrizione al registro imprese.Art. 55 TUIR; art. 2 e 5 D.P.R. 633/1972 (IVA); art. 2195 c.c.
Vendite occasionali ma organizzate (poche operazioni all’anno, ma con organizzazione professionale)Reddito d’impresa: la Cassazione ritiene che un elevato numero di transazioni su piattaforme online costituisca esercizio di impresa, anche se il soggetto non ha aperto un’azienda in senso formale .Cass. 7552/2025 – l’induttivo può ricostruire ricavi non dichiarati; art. 2, 5 D.P.R. 633/1972; art. 55 TUIR
Vendite occasionali e non organizzate (una tantum)Reddito diverso o non imponibile. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni personali non sono tassabili se non si tratta di attività organizzata .Art. 67 TUIR; Cass. 10117/2023

Per quanto riguarda l’IVA, gli articoli 2 e 5 del D.P.R. 633/1972 stabiliscono che la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuate nell’esercizio di imprese costituiscono operazioni imponibili; le vendite occasionali e non organizzate sono escluse dal campo di applicazione. In pratica, chi effettua vendite online abituali deve iscriversi alla partita IVA, registrare le transazioni, emettere fatture o scontrini elettronici e versare l’IVA dovuta, rispettando le regole del commercio elettronico diretto e indiretto (e‑commerce mediato da piattaforme). L’omessa apertura di partita IVA comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la contestazione del reato di esercizio abusivo dell’attività commerciale.

1.2 Modalità di accertamento: analitico, induttivo e sintetico

Le imposte dirette sul reddito (IRPEF e IRES) sono accertate secondo le procedure previste dal D.P.R. 600/1973. L’articolo 39 disciplina l’accertamento analitico e presuntivo: l’ufficio può rettificare il reddito d’impresa qualora riscontri incongruenze tra la dichiarazione e le scritture contabili, o quando l’incompletezza o l’inattendibilità delle scritture risulti da verbali, documenti o presunzioni gravi, precise e concordanti . Se le omesse o false registrazioni sono tali da rendere inaffidabile la contabilità, l’ufficio può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, prescindendo dalle scritture . Questa facoltà consente l’accertamento induttivo puro, particolarmente usato nei confronti dei “totali evasori” o di chi opera solo tramite piattaforme estere senza dichiarare alcun reddito.

Altre forme di accertamento previste dal D.P.R. 600/1973 includono:

  • Accertamento sintetico: confronta il reddito dichiarato con le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali (redditometro). Spesso utilizzato per i privati e i professionisti.
  • Accertamento d’ufficio ex art. 41: adottato quando il contribuente non presenta la dichiarazione o la presenta omessa.

Per l’IVA, il potere di accertamento è disciplinato dagli articoli 54 e 55 del D.P.R. 633/1972. Anche qui, l’ufficio può ricorrere a presunzioni e all’utilizzo di dati bancari per determinare il volume d’affari. La Cassazione ha chiarito che nell’accertamento induttivo puro per totali evasori la base imponibile comprende anche l’IVA (neutralità del tributo), ma l’imposta è deducibile nei termini ordinari .

1.3 Diritti del contribuente e contraddittorio

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) rappresenta la “carta costituzionale” dei diritti del soggetto passivo durante le verifiche. L’articolo 12 garantisce che l’accesso degli organi di controllo deve avvenire in orari d’ufficio, con informazioni sui motivi della verifica e sull’estensione dei controlli; il contribuente può farsi assistere da un professionista e chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso lo studio di quest’ultimo; la permanenza presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni prorogabili di altri 30; entro 60 giorni dal ricevimento del PVC l’interessato può presentare osservazioni e richieste .

Questa disciplina è stata profondamente innovata dal D.Lgs. 219/2023, che ha introdotto un generale principio di contraddittorio preventivo (art. 6‑bis). La norma prevede che, salvo per gli atti automatizzati, tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio di almeno 60 giorni: l’amministrazione trasmette un atto di “confronto” al contribuente, con l’indicazione della pretesa, e non può emettere l’avviso definitivo prima dello spirare del termine . Il mancato rispetto di questo contraddittorio rende l’atto annullabile. Il decreto modifica anche gli articoli 7-bis e 7-ter dello Statuto, introducendo la nullità degli atti privi di motivazione e la sanatoria degli errori formali.

1.4 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione: una procedura deflativa che consente al contribuente di definire le pretese fiscali con l’Ufficio prima della fase contenziosa. L’articolo 5 prevede che, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o su istanza del contribuente, l’Ufficio invii un invito a comparire con l’indicazione dei periodi d’imposta, della data dell’incontro, delle somme richieste e dei motivi . L’accettazione dell’invito, con pagamento (anche rateale), comporta la riduzione delle sanzioni fino a un terzo o metà, a seconda delle norme vigenti. Il procedimento sospende il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso e, in caso di accordo, si formalizza con un atto sottoscritto dalle parti. Resta la possibilità di impugnare l’atto davanti alla giustizia tributaria se l’accordo non viene raggiunto.

1.5 Definizione agevolata e rottamazioni

La definizione agevolata delle cartelle (nota come “rottamazione”) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e gli interessi legali, con lo sconto o l’azzeramento di sanzioni e interessi di mora. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 . I successivi decreti (DL 34/2023, DL 51/2023, DL 61/2023, DL 132/2023 e milleproroghe 2024) hanno prorogato le scadenze e riaperto i termini; nel 2025 il Milleproroghe ha consentito la riammissione dei contribuenti decaduti: entro il 30 aprile 2025 è possibile presentare una nuova domanda e pagare entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o in dieci rate . Il D.Lgs. 110/2024 (riordino della riscossione) ha ulteriormente innovato la materia, introducendo:

  • Nuovi termini di notifica: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve tentare la notifica della cartella entro 9 mesi dall’affidamento del carico. Il termine non è decadenziale, ma la tempestività può essere oggetto di censura .
  • Discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni (artt. 3–5): i debiti non riscossi entro 5 anni vengono cancellati dal ruolo, ma l’estinzione non è automatica; l’ente creditore può procedere autonomamente alla riscossione .
  • Impugnazione diretta del ruolo e della cartella se invalidamente notificati e se il debitore subisce un pregiudizio nelle procedure di crisi, nei finanziamenti o nella cessione d’azienda .
  • Nuove rateizzazioni: fino a 84 rate per debiti fino a 120 mila euro (con estensione a 96 e 108 rate dal 2027 e 2029); fino a 120 rate per importi superiori o per comprovata difficoltà .
  • Atti impo‑esattivi (art. 14): estendono l’accertamento auto-esecutivo anche ad altri tributi (registro, bollo, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni) .

La definizione agevolata rappresenta una valida alternativa alla contestazione giudiziale, soprattutto quando le prove sono scarse o le sanzioni ridotte rendono conveniente la transazione. Tuttavia, è necessario valutare attentamente il carico residuo e le eventuali ulteriori conseguenze (durata delle rate, perdita di benefici fiscali).

1.6 Procedure di sovraindebitamento e strumenti della crisi

Per i consulenti e‑commerce che, a causa delle richieste fiscali, si trovano in grave difficoltà finanziaria, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre diverse procedure di composizione della crisi. La disciplina del sovraindebitamento, originariamente prevista dalla Legge 3/2012, è confluita nel Codice: gli articoli 65–91 regolano il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e l’esdebitazione del debitore incapiente . Possono accedere:

  • Consumatori e privati che hanno contratto debiti per motivi personali (piano del consumatore);
  • Professionisti e lavoratori autonomi con debiti misti personali e professionali (concordato minore);
  • Imprese minori e agricole, non soggette alla liquidazione giudiziale;
  • Ex imprenditori e enti del Terzo settore .

La composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 e ora disciplinata dagli articoli 12–25‑sexies del Codice, consente alle imprese in squilibrio patrimoniale di affidarsi a un esperto negoziatore indipendente. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 ne hanno esteso e semplificato l’applicazione . L’esperto negoziatore non giudica ma facilita le trattative con i creditori, proponendo soluzioni sostenibili e monitorando l’attuazione del piano . Questi strumenti possono essere utili quando le richieste fiscali e i debiti complessivi mettono a rischio la continuità aziendale del professionista o dell’impresa e‑commerce.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica: termini e scadenze

Quando un consulente e‑commerce riceve un avviso di accertamento o un processo verbale (PVC), è importante reagire rapidamente per non perdere i diritti di difesa. Di seguito descriviamo le fasi principali, i termini e le azioni consigliate.

2.1 Ricezione del PVC e fase istruttoria

  • Notifica del Processo Verbale di Constatazione: la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate redige un PVC a seguito di verifica fiscale. Contiene i rilievi, le violazioni riscontrate e l’eventuale proposta di recupero d’imposta. Il PVC deve essere motivato e consegnato al contribuente.
  • Termine di 60 giorni per osservazioni: in base all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, entro 60 giorni dalla consegna del PVC il contribuente può inviare osservazioni e richieste all’Ufficio . Queste memorie sono cruciali per correggere errori di fatto o di diritto e dimostrare la correttezza del proprio operato. Nel frattempo, l’Ufficio non può emettere l’avviso di accertamento (tranne in casi di particolare urgenza).
  • Obbligo di contraddittorio: dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023, l’amministrazione deve notificare un atto di contraddittorio almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso definitivo, salvo eccezioni. L’atto indica i rilievi, la motivazione e concede al contribuente il termine per rispondere . Il mancato rispetto di questo contraddittorio rende l’accertamento annullabile.

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento o di irrogazione sanzioni

L’avviso di accertamento contiene la rettifica del reddito o del volume d’affari, con l’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti. Può essere notificato personalmente o via PEC e deve contenere:

  1. Motivazione e riferimenti normativi.
  2. Indici o elementi presuntivi utilizzati per ricostruire il reddito (per l’accertamento induttivo), come operazioni registrate sulla piattaforma, flussi bancari o dati forniti dai marketplace.
  3. Invito alla definizione: l’avviso può contenere l’invito ad aderire alla definizione agevolata (per gli avvisi bonari) o all’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997), indicando la data della convocazione .
  4. Termini di impugnazione: se il contribuente non vuole aderire, deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni se è emesso nel periodo dal 1º agosto al 15 settembre, per effetto della sospensione feriale). Con il D.Lgs. 13/2024 (riforma della giustizia tributaria), la notifica via PEC inizia a decorrere dal giorno successivo all’accesso al documento.

2.3 Decisione strategica: adesione o contenzioso

Giunti a questo punto, il consulente deve scegliere se:

  • Presentare memorie difensive: fornire documenti che dimostrino la correttezza della dichiarazione e la legittimità dei ricavi (ad es. prove della natura occasionale delle vendite, corrispondenza con il cliente estero, contratti). La memoria può portare al parziale o totale annullamento dell’accertamento.
  • Accedere all’accertamento con adesione: se i rilievi sono fondati ma si vuole ridurre il carico, si può partecipare al confronto con l’Ufficio. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte (in genere a un terzo) e si può pagare in rate.
  • Ricorrere alla definizione agevolata/rottamazione: valutare se l’atto rientra nei carichi definibili con rottamazione (avvisi bonari, ruoli affidati). Questa opzione consente di versare solo l’imposta e i diritti di notifica, azzerando sanzioni e interessi di mora.
  • Presentare ricorso: se l’accertamento è viziato da errori formali, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio o incompetenza dell’ufficio, il ricorso alla Corte di giustizia tributaria può portare all’annullamento totale. È necessario depositare il ricorso telematicamente entro 60 giorni, allegando l’atto impugnato, le prove e versando il contributo unificato.

2.4 Dal ricorso alla sentenza: fasi del processo tributario

  1. Ricorso in primo grado: presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale), contiene i motivi, le domande, le prove e la richiesta di sospensione. L’ufficio deve depositare la propria costituzione entro 60 giorni.
  2. Udienza e discussione: le parti illustrano le proprie tesi. Si possono produrre documenti, chiedere la sospensione per definizione agevolata, evidenziare vizi procedurali (es. mancanza di contraddittorio). La decisione viene depositata entro il termine previsto dalla legge.
  3. Appello: la sentenza può essere impugnata davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni. La riforma 2022–2024 ha previsto giudici professionali, pubblicità delle udienze e la prova testimoniale in casi eccezionali.
  4. Ricorso in Cassazione: solo per motivi di legittimità (violazione di legge). Il termine è di 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Nel contenzioso tributario, la prova è quasi sempre documentale; la testimonianza è ammessa solo su fatti determinati. È quindi fondamentale allegare contratti, fatture, documenti bancari, registri di vendita e chiarimenti sulle modalità di utilizzo delle piattaforme e‑commerce.

3. Difese e strategie legali per il consulente e‑commerce

3.1 Contestare la qualificazione di “reddito d’impresa”

Molti accertamenti si basano sull’assunto che il professionista o il cliente svolga un’attività abituale e organizzata. È possibile difendersi dimostrando che:

  • L’attività è occasionale: presentare evidenze (contratti sporadici, assenza di magazzino, numero ridotto di transazioni) per dimostrare che i proventi rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR .
  • L’attività non è organizzata: mancanza di dipendenti, di struttura d’impresa e di mezzi organizzati; vendita di beni di proprietà personale (es. collezioni di abiti o libri) che non comporta obbligo di apertura di partita IVA.
  • Le vendite avvengono per conto di terzi: il consulente agisce in nome e per conto del cliente e non incassa direttamente i ricavi; deve essere dimostrato con contratti di mandato.

3.2 Eccepire vizi dell’accertamento

Le principali eccezioni da sollevare sono:

  • Violazione del contraddittorio: assenza dell’atto preliminare o mancato rispetto del termine di 60 giorni prima dell’avviso definitivo .
  • Mancanza o insufficiente motivazione: l’avviso deve indicare tutti gli elementi presuntivi e le ragioni di diritto; se l’atto si limita a richiamare formule generiche, è nullo.
  • Riferimento a presunzioni semplici non gravi, precise e concordanti: l’accertamento induttivo deve basarsi su presunzioni qualificate . Ad esempio, il mero numero di visite al sito o l’importo dei versamenti PayPal potrebbe non essere sufficiente se non contestualizzato.
  • Errata ricostruzione del volume d’affari: contestare l’inclusione di importi che non sono ricavi (ad es. rimborsi spese o somme transitate per conto terzi); dimostrare l’esistenza di costi deducibili che l’Ufficio ha ignorato; evidenziare errori nei calcoli (aliquote IVA errate).
  • Prescrizione e decadenza: verificare che l’atto sia stato notificato entro i termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; raddoppio dei termini in caso di reato fiscale). Con la riforma 2024, la notifica della cartella deve avvenire entro 9 mesi dall’affidamento del carico .

3.3 Responsabilità del consulente e concorso nel reato

Le pronunce del 2024–2025 hanno ridefinito la responsabilità del professionista che assiste l’impresa. Secondo la Cassazione, l’art. 7 del DL 269/2003, che prevede la riferibilità delle sanzioni alla sola persona giuridica, non abroga il principio del concorso. Pertanto, se il consulente partecipa all’illecito, ad esempio inserendo dati falsi nella dichiarazione o strutturando fittiziamente la società per evadere, può essere sanzionato autonomamente . Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che la prova del profitto personale del consulente non è necessaria per configurare il concorso : basta dimostrare il contributo materiale o psicologico al reato.

Difendersi significa dimostrare di aver agito correttamente, ad esempio:

  • Prova del ruolo limitato: dimostrare che il proprio incarico si limitava alla tenuta della contabilità e alle comunicazioni fiscali, senza ingerenza nella gestione aziendale o nella scelta delle operazioni contestate.
  • Assenza di dolo o colpa grave: fornire prove documentali (e‑mail, lettere, avvisi) che attestino l’avvertimento al cliente dei rischi fiscali e l’uso corretto dei dati forniti.
  • Rifiuto o revoca dell’incarico: dimostrare di aver revocato l’incarico quando si sono manifestate irregolarità, come nel caso trattato dalla Cassazione in cui il consulente aveva comunicato il recesso prima della fusione fittizia .

3.4 Valutare la convenienza della definizione agevolata e della transazione

In presenza di contestazioni fondate o di rischi elevati di soccombenza, le procedure di rottamazione, definizione agevolata delle liti o accertamento con adesione possono ridurre notevolmente le somme dovute. È necessario verificare se:

  • L’atto rientra tra i carichi definibili (es. ruoli affidati dal 2000 al 30/6/2022 per la rottamazione‑quater ).
  • Esistono sospensioni e riaperture dei termini (come il milleproroghe 2025 che consente la riammissione dei decaduti ).
  • Le sanzioni da ridurre sono elevate (in genere dal 30% al 60% dell’imposta) e quindi la riduzione è vantaggiosa.
  • Si dispone della liquidità necessaria per aderire alla sanatoria o alle rate. Ricordare che la rateizzazione può arrivare fino a 120 rate nei casi di comprovata difficoltà .

3.5 Utilizzare gli strumenti della crisi da sovraindebitamento

Quando il debito fiscale e gli altri debiti superano la capacità di pagamento del professionista, si può ricorrere a strumenti quali:

  • Piano del consumatore (artt. 67–70 CCII): consente ai privati di proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile; approvato dal giudice, prevede l’esdebitazione al termine dell’adempimento. È particolarmente utile per ex consulenti in pensione o lavoratori autonomi con debiti personali.
  • Concordato minore (artt. 74–79 CCII): destinato a imprenditori minori e professionisti; consente la ristrutturazione del debito attraverso un accordo con la maggioranza dei creditori e l’omologa del giudice.
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): permette al debitore privo di beni e di redditi di ottenere l’esdebitazione immediata, con la cancellazione totale dei debiti residui, purché sia meritevole e abbia agito con correttezza.
  • Composizione negoziata della crisi: per le imprese in attività ma con squilibrio economico, consente la sospensione delle azioni esecutive e la negoziazione con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore .

Lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di gestore della crisi e esperto negoziatore, può assistere nella predisposizione dei piani, nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate e nella richiesta di misure protettive. In molti casi, la presentazione di un piano del consumatore sospende automaticamente le procedure esecutive, inclusi i pignoramenti e i fermi amministrativi.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni fiscali

Oltre alle procedure giudiziali e conciliative, l’ordinamento italiano offre diverse misure per regolarizzare la posizione fiscale con costi ridotti.

4.1 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente errori od omissioni, beneficiando di sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso: entro 30 giorni la sanzione è ridotta a 1/10, entro un anno a 1/8 e così via. La Legge 197/2022 ha introdotto un ravvedimento speciale per le violazioni dichiarative fino al 2021, con sanzioni pari a 1/18 del minimo . Questa misura consente di correggere dichiarazioni infedeli versando l’imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta.

4.2 Regolarizzazione delle violazioni formali

I commi 166–173 della Legge 197/2022 prevedono la regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31/10/2022 (omesse comunicazioni, ritardi nella fatturazione elettronica, errori di registrazione), mediante il versamento di 200 euro per anno . La regolarizzazione estingue le sanzioni, ma non incide sulle imposte dovute.

4.3 Stralcio dei micro‑debiti

La stessa legge dispone lo stralcio automatico dei debiti fino a 1000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 . Il debitore non deve presentare istanza; l’Agente provvede d’ufficio alla cancellazione. Per i debiti tra 1000 e 5000 euro affidati fino al 2010, si può richiedere lo stralcio parziale nell’ambito della rottamazione.

4.4 Definizione agevolata delle controversie tributarie

I commi 186–205 della Legge 197/2022 introducono la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere la controversia pagando una percentuale dell’imposta contestata variabile a seconda dell’esito nei gradi di giudizio (40% se soccombente in primo grado, 15% se vinto dal contribuente in primo grado ma pendente in appello, 5% se vinto in appello e pendente in Cassazione). Questa misura si applica alle cause pendenti al 1° gennaio 2023 e consente di evitare ulteriori spese legali e interessi.

4.5 Piano di rateazione ordinaria e straordinaria

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973, modificato dal D.Lgs. 110/2024, disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo . Le principali novità sono:

  • Debiti fino a 120 mila euro: concessione automatica fino a 84 rate mensili nel 2025–2026, 96 rate nel 2027–2028 e 108 rate dal 2029.
  • Debiti superiori a 120 mila euro: rateazione fino a 120 mesi se il debitore dimostra la situazione di obiettiva difficoltà.
  • Coobbligati solidali: la richiesta di rateizzazione da parte del debitore principale sospende la prescrizione anche per i coobbligati .

La rateizzazione sospende le azioni esecutive e consente di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), utile per partecipare a gare d’appalto. Tuttavia, il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.

4.6 Bonus e incentivi per l’e‑commerce

Il legislatore ha previsto alcune agevolazioni per favorire la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese che vendono online, tra cui:

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: applicabile anche a software e piattaforme e‑commerce (art. 1, commi 1057–1058 Legge 178/2020).
  • Voucher digitali delle Camere di Commercio: contributi a fondo perduto per sviluppare siti e‑commerce, marketing digitale e cybersecurity.
  • Bonus pubblicità: credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari su internet e social network (50% con tetti massimi).

Sfruttare questi incentivi può migliorare la struttura aziendale e, indirettamente, ridurre il rischio fiscale grazie a una gestione più ordinata delle vendite e dei costi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori digitali e consulenti commettono errori che espongono a verifiche fiscali. Eccone alcuni e i consigli per evitarli:

  • Non aprire la partita IVA: anche poche decine di transazioni al mese possono far presumere l’attività d’impresa. È opportuno aprire la partita IVA e registrare le vendite secondo il regime più adatto (forfettario per fatturati fino a 100 mila euro annui). Le sanzioni per omessa iscrizione possono superare il 30% dell’IVA dovuta.
  • Non emettere fattura o scontrino: l’e‑commerce indiretto (vendita di beni fisici) richiede l’emissione di fattura solo su richiesta del cliente italiano; per le vendite B2B intracomunitarie è obbligatoria la fattura e l’iscrizione al Vies. Conservare le prove degli invii e i numeri di tracking.
  • Mancata conservazione delle prove: archiviare digitalmente ordini, ricevute, pagamenti, comunicazioni con i clienti e report delle piattaforme; possono essere decisive nel dimostrare l’operatività e il rispetto delle norme.
  • Ignorare l’IVA all’estero (OSS/IOSS): dal 2021, per le vendite verso consumatori UE si applica il regime OSS (One Stop Shop), che consente di dichiarare l’IVA in un unico Paese. Superare il tetto di 10 mila euro senza iscriversi all’OSS porta a sanzioni e duplicazioni d’imposta.
  • Acquistare stock senza registrare la merce: la Guardia di Finanza può contestare la presenza di magazzini occulti. Mantenere un inventario aggiornato.
  • Sottovalutare l’importanza del contraddittorio: ignorare l’invito al contraddittorio o presentare memorie generiche aumenta il rischio di un avviso definitivo rigido. È meglio farsi assistere da un professionista per elaborare deduzioni puntuali.
  • Perdere le scadenze della rottamazione o della rateazione: la decadenza da queste procedure reintroduce sanzioni e interessi. Utilizzare un’agenda fiscale.
  • Non considerare la responsabilità personale: il consulente che esegue operazioni sospette o trasmette dichiarazioni infedeli è responsabile ex art. 9 D.Lgs. 472/1997 . Agire con diligenza e rifiutare incarichi a rischio.

6. Tabelle riepilogative

Le tabelle seguenti sintetizzano le informazioni più rilevanti per una consultazione rapida.

6.1 Tipologie di accertamento e strumenti difensivi

Tipo di accertamentoBase normativaElementi caratterizzantiStrumenti difensivi
AnaliticoArt. 39, comma 1 D.P.R. 600/1973Retifica del reddito in base ai dati contabili; contestazione di costi non documentati o ricavi non dichiaratiEsibire la contabilità, produrre documenti giustificativi; memorie difensive; accertamento con adesione; ricorso
PresuntivoArt. 39, comma 1 lett. d D.P.R. 600/1973Uso di presunzioni gravi, precise e concordanti per determinare ricavi non dichiaratiDimostrare l’inidoneità delle presunzioni; presentare prove contrarie; eccepire difetto di motivazione
Induttivo puroArt. 39, comma 2 D.P.R. 600/1973L’Ufficio prescinde totalmente dalle scritture; ricostruzione del reddito con dati bancari e altri indiziContestare la totale inattendibilità delle scritture; provare la reale entità del reddito con documentazione alternativa
Accertamento sinteticoArt. 38 D.P.R. 600/1973Confronto tra spese sostenute e reddito dichiarato; si basa sul redditometroFornire prove su risparmi accumulati, donazioni, finanziamenti; ricorso

6.2 Termini principali

FaseTermineRiferimento normativo
Invio osservazioni al PVC60 giorni dalla notificaArt. 12, comma 7, Statuto contribuente
Contraddittorio obbligatorioAlmeno 60 giorni prima dell’avviso definitivoArt. 6‑bis Statuto contribuente
Ricorso alla Corte tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso
Definizione agevolata (rottamazione)Termine variabile; riapertura fino al 30/4/2025 per i decaduti
Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73Fino a 84 rate per debiti ≤ 120 mila € (2025–2026); 96 rate (2027–2028); 108 rate (dal 2029)

6.3 Confronto tra procedure di crisi

ProceduraDestinatariVantaggiNormativa
Piano del consumatorePersone fisiche con debiti personaliPagamento di una parte dei debiti in base al reddito disponibile; cancellazione del residuo; conservazione dei beni essenzialiArtt. 65–70 CCII
Concordato minoreImprese minori, professionisti, lavoratori autonomiRistrutturazione dei debiti con accordo della maggioranza dei creditori; continuità aziendale; possibile transazione fiscaleArtt. 74–79 CCII
Esdebitazione del debitore incapienteDebitori privi di beni e redditiCancellazione totale dei debiti (una sola volta nella vita), senza piano di pagamentoArt. 283 CCII
Composizione negoziataImprese in squilibrio patrimonialeSospensione azioni esecutive; trattative riservate con i creditori guidate da un esperto negoziatoreArtt. 12–25‑sexies CCII; D.L. 118/2021

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’accertamento induttivo e quando viene utilizzato?

L’accertamento induttivo è la procedura con cui l’Agenzia delle Entrate determina il reddito o il volume d’affari prescindendo dalle scritture contabili, basandosi su presunzioni e dati esterni. Si applica quando le scritture sono inesistenti, inattendibili o il contribuente non risponde agli inviti, ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 .

  1. È vero che vendere oggetti usati su eBay o Vinted può portare a un accertamento?

Occasionalmente vendere beni personali non configura reddito d’impresa. Tuttavia, se le vendite sono frequenti, di valore elevato e organizzate, l’attività può essere considerata abituale e soggetta a tassazione. La Cassazione ha ribadito che la soglia tra hobby e impresa si valuta in base alla ricorrenza e all’organizzazione .

  1. Il consulente che assiste un e‑commerce può essere sanzionato per le violazioni del cliente?

Sì. Le sentenze n. 21092/2024 e n. 7948/2025 della Corte di cassazione hanno confermato che l’art. 7 del DL 269/2003, che imputa le sanzioni alla persona giuridica, non esclude la responsabilità del consulente esterno ex art. 9 D.Lgs. 472/1997 . Non è necessario che il consulente tragga un profitto personale dagli illeciti ; basta la partecipazione consapevole.

  1. Cosa devo fare entro 60 giorni dal PVC?

Presentare osservazioni e documenti per contestare i rilievi. È fondamentale rispettare il termine, poiché l’Ufficio non può emettere l’avviso prima della scadenza (salvo urgenze). Con il D.Lgs. 219/2023, questa fase è parte integrante del contraddittorio .

  1. Posso impugnare l’avviso se l’Ufficio non ha rispettato il contraddittorio?

Sì. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede che l’atto emesso senza contraddittorio preventivo è annullabile. Nei ricorsi, è possibile far valere questo vizio e chiedere l’annullamento totale dell’atto.

  1. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e definizione agevolata?

L’accertamento con adesione si riferisce all’avviso prima della fase giudiziale e prevede un confronto tra contribuente e Ufficio, con riduzione delle sanzioni. La definizione agevolata riguarda invece i carichi già iscritti a ruolo (cartelle), che possono essere estinti versando l’imposta e gli interessi legali, con l’azzeramento delle sanzioni.

  1. Posso rateizzare le somme richieste con l’accertamento con adesione?

Sì. L’accordo può prevedere il pagamento in rate, con interessi al saggio legale. In caso di mancato pagamento di una rata, l’importo residuo viene iscritto a ruolo .

  1. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Si decade dai benefici: le sanzioni e gli interessi di mora tornano applicabili e la cartella riprende la sua esecutività. È quindi importante rispettare tutte le scadenze.

  1. La mia attività e‑commerce è iniziata nel 2022; posso aderire alla rottamazione‑quater?

La rottamazione‑quater riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Pertanto, i debiti riferiti a periodi successivi non sono inclusi, ma potrebbero rientrare in future sanatorie.

  1. Devo essere iscritto al Vies per vendere nei Paesi UE?

Se vendi beni a soggetti passivi IVA di altri Stati membri (B2B), devi iscriverti all’elenco Vies e presentare elenchi Intrastat. Per le vendite a consumatori UE (B2C) è consigliato aderire al regime OSS.

  1. Quali prove devo conservare per dimostrare la natura occasionale delle vendite?

Contratti di cessione sporadica, dichiarazioni sostitutive, foto degli oggetti personali, registri degli accessi alla piattaforma e‑commerce, estratti conto che mostrano l’assenza di ricorrenza. È opportuno predisporre un dossier prima della verifica.

  1. Il consulente può chiedere la sospensione dell’atto in attesa della decisione di merito?

Sì. Nel ricorso si può formulare un’istanza cautelare per la sospensione dell’esecutività; il giudice valuterà la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora (es. rischio di danni irreparabili).

  1. È possibile utilizzare criptovalute nei pagamenti e‑commerce senza attirare l’attenzione del Fisco?

Le transazioni in criptovalute sono monitorate come le altre. Occorre dichiarare i redditi da cessione e indicare eventuali plusvalenze. Ricevere pagamenti in Bitcoin o altcoin senza registrarli può generare contestazioni, soprattutto per l’impossibilità di tracciare le operazioni.

  1. Come funzionano le misure di composizione negoziata della crisi?

L’imprenditore in difficoltà può, tramite una piattaforma telematica, chiedere l’assistenza di un esperto negoziatore. Segue l’analisi dei flussi finanziari, l’elaborazione di un piano e le trattative con i creditori per ripianare i debiti o cedere l’azienda .

  1. Cosa significa esdebitazione del debitore incapiente?

È la cancellazione totale dei debiti, prevista per il consumatore o il professionista che non possiede beni o redditi sufficienti. Viene concessa dal tribunale su richiesta ed è un rimedio “ultima ratio” .

  1. L’estratto di ruolo è impugnabile?

Dopo il D.Lgs. 110/2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile; tuttavia, il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere impugnati se il debitore dimostra che gli deriverebbe un pregiudizio nell’ambito delle procedure di crisi, finanziamenti o cessione d’azienda .

  1. Quanto tempo ha l’Agenzia per notificare la cartella di pagamento?

Dal 2025, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve tentare la notifica entro 9 mesi dall’affidamento del carico . La violazione del termine non rende la cartella nulla ma può costituire un elemento di valutazione nel contenzioso.

  1. È possibile sospendere un pignoramento tramite la composizione della crisi?

Sì. Con la presentazione di un piano del consumatore o di una composizione negoziata della crisi si possono ottenere misure protettive che sospendono azioni esecutive e pignoramenti.

  1. Le vendite di servizi digitali (software, e‑book) seguono le stesse regole?

Le prestazioni di servizi digitali rientrano nel regime dell’e‑commerce diretto. L’IVA è dovuta nel Paese del consumatore; occorre utilizzare il regime OSS e registrare le operazioni. La qualificazione come reddito d’impresa segue gli stessi principi di abitualità e organizzazione.

  1. Cosa rischio se ignoro totalmente l’avviso di accertamento?

L’avviso diventa definitivo; l’Agenzia iscrive a ruolo le somme richieste; segue la notifica della cartella e, in caso di mancato pagamento, si procede a fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria, pignoramento di conti correnti e stipendio. È fondamentale reagire tempestivamente con una difesa strutturata.

8. Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse opzioni, presentiamo alcune simulazioni con cifre ipotetiche (in euro). Le simulazioni non sostituiscono la consulenza professionale e servono solo a scopo illustrativo.

8.1 Accertamento induttivo con transazioni PayPal

Scenario: un consulente digitale vende corsi e‑learning tramite una piattaforma straniera. L’Agenzia verifica il conto PayPal e ricostruisce 200 000 € di incassi in un anno, ipotizzando che siano tutti ricavi non dichiarati.

ElementoImporto
Incassi ricostruiti dall’Ufficio200 000
Costi documentati dal contribuente (software, marketing, hosting)–70 000
Reddito netto presunto130 000
Aliquota IRPEF media (27% + addizionali)28 %
Imposta dovuta (senza difesa)36 400
IVA ricostruita (22%)44 000
Totale pretesa (imposta + IVA + sanzioni 30%)104 680

Difesa: il consulente dimostra che 50 000 € erano rimborsi ai clienti e altri 30 000 € erano somme incassate per conto di un partner. Fornisce contratti e bonifici che riducono l’imponibile a 120 000 €. Propone l’accertamento con adesione e ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo. Versando l’imposta e l’IVA dovuta (meno il credito IVA), paga 60 000 € in rate da 10 000 € al mese. Risparmia circa 30 000 € di sanzioni rispetto all’ipotesi iniziale.

8.2 Rottamazione‑quater di cartelle pregresse

Scenario: un consulente ha tre cartelle relative agli anni 2015–2018 per un totale di 25 000 € (di cui 10 000 € di imposta, 9 000 € di sanzioni e 6 000 € di interessi di mora). Aderisce alla rottamazione‑quater nel 2023, ma perde due rate nel 2024. Nel 2025 presenta domanda di riammissione.

VoceImporto
Imposta10 000
Interessi legali600
Sanzioni e interessi di mora condonati–9 000
Totale dovuto dopo riammissione10 600
Rate possibili10 rate da 1 060 €

Il consulente paga 1 060 € al mese per dieci mesi e regolarizza la propria posizione. L’importo condonato (9 000 €) rappresenta un risparmio significativo rispetto alla prosecuzione del contenzioso.

8.3 Piano del consumatore per un professionista in crisi

Scenario: un consulente e‑commerce accumula 150 000 € di debiti (70 000 € fiscali e 80 000 € verso banche e fornitori). Il suo reddito annuo è di 25 000 €. Presenta un piano del consumatore:

VoceImporto
Debiti fiscali70 000
Altri debiti80 000
Totale debiti150 000
Patrimonio (automobile e piccoli risparmi)20 000
Reddito disponibile (dopo spese essenziali)6 000 annui
Durata del piano5 anni

Nel piano propone di cedere l’auto (10 000 €) e di versare 6 000 € all’anno per 5 anni (30 000 €) ai creditori. Dopo l’omologa del giudice, paga complessivamente 40 000 € in cinque anni e ottiene l’esdebitazione del residuo di 110 000 €. Nel frattempo le azioni esecutive sono sospese. Questo strumento permette al professionista di ripartire mantenendo un tenore di vita dignitoso.

9. Fonti normative e giurisprudenziali più aggiornate (selezione 2024–2025)

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – art. 1, commi 1064–1067: istituisce il Registro degli aiuti di Stato.
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39: regola l’accertamento analitico, presuntivo e induttivo .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19: disciplina la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, modificato dal D.Lgs. 110/2024 .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5: descrive l’invito all’accertamento con adesione e gli elementi da indicare .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12: riconosce il diritto all’assistenza professionale, alla durata massima della verifica e alle osservazioni prima dell’accertamento ; art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023: contraddittorio obbligatorio .
  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219: riforma dello Statuto dei diritti del contribuente; introduce il principio generale del contraddittorio e la nullità degli atti privi di motivazione.
  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110: riorganizzazione del sistema nazionale della riscossione; discarico automatico dei ruoli, impugnabilità del ruolo e nuove rateizzazioni .
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023): prevede la rottamazione‑quater e le altre misure della tregua fiscale .
  • D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021: introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa; integrato nel D.Lgs. 14/2019 con il D.Lgs. 83/2022 e 136/2024 .
  • D.Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 65–91: disciplina le procedure di sovraindebitamento .
  • Cassazione, sez. V, sentenza n. 21092 del 29 luglio 2024: conferma che la responsabilità delle sanzioni tributarie non è limitata alla persona giuridica; l’art. 7 DL 269/2003 non deroga al concorso previsto dall’art. 9 D.Lgs. 472/1997 .
  • Cassazione, sez. V, sentenza n. 7948 del 25 marzo 2025: la prova del vantaggio economico non è necessaria per configurare il concorso del consulente nel reato tributario .
  • Cassazione, sentenza n. 7552/2025: l’elevato numero di transazioni via piattaforma qualifica l’attività come impresa, anche senza struttura organizzata .

Conclusioni

L’attività e‑commerce offre enormi opportunità, ma espone a rischi fiscali in caso di gestione superficiale. Il Fisco utilizza strumenti sofisticati per ricostruire i ricavi (dati bancari, dati delle piattaforme, algoritmi) e ritiene responsabili non solo gli imprenditori, ma anche i consulenti che li assistono. Nel 2024–2025 la giurisprudenza della Cassazione ha ampliato la responsabilità dei professionisti, affermando che il concorso nel reato sussiste anche senza un vantaggio economico personale . Le riforme legislative hanno introdotto un contraddittorio obbligatorio, nuove opportunità di definizione agevolata, strumenti di rateazione più flessibili e procedure di composizione della crisi più efficaci.

Per difendersi bene occorre agire tempestivamente: analizzare con attenzione il PVC, presentare deduzioni circostanziate, valutare l’adesione o il ricorso, sfruttare le sanatorie se convenienti e, nei casi di sovraindebitamento, ricorrere agli strumenti del Codice della crisi. Non esiste una strategia valida per tutti: ogni caso richiede una valutazione tecnica e fiscale personalizzata.

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