Accertamento fiscale a un programmatore software: come difendersi subito e bene

Introduzione: perché il tema è urgente e come un professionista può aiutarti

Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli su professionisti e micro‑imprese del settore digitale. Sviluppatori e programmatori software lavorano spesso con clienti esteri, ricevono compensi su piattaforme come PayPal o Stripe e utilizzano criptovalute o marketplace per la vendita di applicazioni. Queste peculiarità rendono difficoltosa la tracciabilità dei flussi finanziari e fanno sì che l’Amministrazione finanziaria presuma incongruenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente incassato. Un avviso di accertamento può portare al recupero a tassazione dei compensi non dichiarati, all’applicazione di sanzioni anche del 200 %, agli interessi di mora e, nei casi più gravi, alla denuncia penale per dichiarazione infedele. Per chi opera nel mondo IT è fondamentale conoscere le regole e i diritti previsti dalla normativa tributaria, saper contestare ricostruzioni presuntive e agire tempestivamente per evitare che un atto illegittimo diventi definitivo.

Nel corso del 2023‑2025 il legislatore italiano ha profondamente riformato lo Statuto dei diritti del contribuente. Il nuovo decreto legislativo n. 219/2023, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, ha rafforzato il principio del contraddittorio, estendendolo ai procedimenti tributari e imponendo all’Amministrazione di garantire al contribuente un termine di almeno sessanta giorni per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento . Inoltre sono state potenziate la tutela dell’affidamento, l’obbligo di motivazione e le garanzie di accesso agli atti . Il decreto‑legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025 n. 108, ha modificato il comma 1 dell’art. 12 dello Statuto, specificando che gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso devono indicare le circostanze che giustificano la verifica e che le nuove regole si applicano agli accessi effettuati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione .

Le garanzie riconosciute al contribuente durante le verifiche fiscali sono state ampliate: l’art. 12 dello Statuto prevede che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività professionali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto a essere informato delle ragioni della verifica, a farsi assistere da un professionista abilitato e a far verbalizzare le proprie osservazioni . Inoltre, la permanenza dei verificatori non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni solo nei casi di particolare complessità .

Oltre alle verifiche sul campo, l’accertamento sintetico (detto redditometro) consente all’Ufficio di determinare il reddito del contribuente sulla base delle spese sostenute e di altri elementi indicativi di capacità contributiva. L’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che l’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati dichiarati può essere desunta da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti . Il reddito può essere determinato sinteticamente in base alle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta o agli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero dell’Economia . Questa determinazione è ammessa se il reddito accertabile eccede almeno di un quinto quello dichiarato; il contribuente può però dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi esenti, con risparmi accumulati negli anni precedenti o da soggetti diversi . È inoltre imposto all’Ufficio l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie utili prima dell’emissione dell’accertamento .

In questo contesto complesso e in continua evoluzione, è fondamentale rivolgersi a un legale esperto capace di coniugare competenze giuridiche e contabili con una profonda conoscenza del settore informatico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato Monardo affianca contribuenti e imprenditori nelle fasi di verifica, difesa e negoziazione con l’Amministrazione finanziaria. Il suo staff multidisciplinare analizza gli atti di accertamento, individua vizi formali o sostanziali, predispone memorie difensive e ricorsi, gestisce le procedure di accertamento con adesione e di definizione agevolata, assiste nella predisposizione di piani di rientro e nella ricerca di soluzioni giudiziali e stragiudiziali, fino alla tutela patrimoniale in sede di esecuzione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Tipi di accertamento e relativi fondamenti normativi

La normativa italiana prevede diverse modalità di determinazione del reddito imponibile e di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Comprendere le differenze tra questi strumenti è essenziale per elaborare una difesa mirata.

Accertamento analitico e analitico‑induttivo – Il metodo ordinario è l’accertamento analitico, previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. 600/1973. L’Ufficio procede alla rettifica della dichiarazione quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non spettano deduzioni e detrazioni . L’accertamento può essere fondato su dati desunti dalle dichiarazioni stesse, da confronti con anni precedenti o da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . Nell’accertamento analitico‑induttivo (art. 39) l’Amministrazione parte da scritture contabili regolari, ma può disconoscere singole poste o rettificare i ricavi sulla base di presunzioni, elementi finanziari o studi di settore, indici sintetici di affidabilità (ISA) e analisi comparative.

Accertamento sintetico (redditometro) – Ai sensi dell’art. 38, l’Ufficio può determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente basandosi sulle spese sostenute e su elementi indicativi di capacità contributiva pubblicati con decreto biennale . Questa forma di accertamento è stata modernizzata dal decreto legislativo 108/2024 che ha aggiornato le spese e gli indicatori, tenendo conto dell’evoluzione digitale e dei consumi online. Il legislatore ha previsto che l’accertamento sintetico sia avviato solo se il reddito accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato e di almeno dieci volte l’importo dell’assegno sociale . Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti, ritenute alla fonte, o con risparmi accumulati . L’Ufficio deve invitare il contribuente a comparire e avviare il procedimento di accertamento con adesione .

Accertamento induttivo puro – Previsto dall’art. 41 del D.P.R. 600/1973, viene utilizzato quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione o le scritture contabili sono inattendibili. L’Ufficio ricostruisce i ricavi sulla base di dati esterni, studi di settore, parametri o algoritmi (in futuro anche basati su intelligenza artificiale). Il decreto legislativo 13/2024 ha introdotto disposizioni sperimentali che permettono all’Amministrazione di utilizzare sistemi algoritmici per selezionare i contribuenti a rischio e per elaborare preavvisi di accertamento; l’utilizzo di tali sistemi deve tuttavia rispettare il principio di conoscibilità dell’algoritmo e non esclusività della decisione automatizzata.

Accertamento automatizzato e controllo formale – L’art. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni, mentre l’art. 36‑ter prevede il controllo formale. Si tratta di verifiche basate sulla mera comparazione dei dati dichiarati con quelli risultanti dalle certificazioni uniche e dalle banche dati. Anche in questa fase il contribuente può fornire chiarimenti e documenti prima che l’Agenzia emetta l’avviso.

Accertamento IVA – Per l’imposta sul valore aggiunto, l’art. 54 del D.P.R. 633/1972 prevede l’accertamento analitico e induttivo, mentre l’art. 55 disciplina l’accertamento induttivo puro. I poteri istruttori sono disciplinati dall’art. 52, che consente accessi, ispezioni e verifiche nelle sedi del contribuente; tali poteri devono essere esercitati nel rispetto dello Statuto del contribuente.

Accertamento IVA e “esterometro digitale” – Dal 2022 è in vigore l’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni con l’estero (c.d. esterometro), poi sostituito dalla comunicazione elettronica dei dati delle fatture tramite SDI. Per gli sviluppatori che vendono software a soggetti esteri è essenziale emettere fattura elettronica e indicare il codice destinatario corretto. L’Agenzia può contestare la mancata comunicazione all’SDI come omissione di operazioni estere; tale violazione non incide sull’imposta ma comporta sanzioni amministrative. Il D.Lgs. 83/2023 ha ridotto le sanzioni e ha previsto la possibilità di ravvedimento.

Reati tributari (D.Lgs. 74/2000) – Il sistema penale tributario punisce i comportamenti fraudolenti o evasivi con soglie di punibilità. La dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) è punita con reclusione da 4 a 8 anni se l’imposta evasa supera 100.000 €. La dichiarazione infedele (art. 4) è punita se l’imposta evasa supera 50.000 € e i redditi indicati in meno superano il 10 % del reddito dichiarato. L’omessa dichiarazione (art. 5) è reato se l’imposta evasa supera 50.000 €. Ai programmatori può essere contestata la dichiarazione infedele se vengono sottratti compensi derivanti da marketplace digitali. Il Dlgs. 75/2020 ha introdotto l’estinzione del reato in caso di integrale pagamento dei tributi e delle sanzioni prima dell’apertura del dibattimento. È importante avvalersi di un professionista anche nella fase penale per valutare la possibilità di definire l’imposta in via amministrativa e beneficiare della causa di non punibilità.

Riforma della riscossione e concordato preventivo biennale – Il D.Lgs. 110/2024 ha riformato il sistema della riscossione, separando i ruoli dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate‑Riscossione, introducendo procedure telematiche per la notifica degli atti e disponendo nuove regole sui pignoramenti presso terzi. Il decreto ha esteso l’applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti di minori dimensioni: il contribuente può concordare preventivamente con l’Agenzia le imposte dovute per i successivi due periodi d’imposta, sulla base dei dati della dichiarazione e degli ISA. Per i programmatori con redditi variabili è possibile valutare l’adesione al concordato per avere certezza del carico fiscale. Il mancato rispetto dei parametri concordati comporta l’inapplicabilità del concordato e il recupero delle imposte.

Algoritmi e riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024) – La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) ha previsto la sperimentazione di algoritmi predittivi per la selezione dei contribuenti a rischio. Il d.lgs. 13/2024 disciplina l’utilizzo di tali sistemi: l’Amministrazione deve assicurare la conoscibilità dell’algoritmo, cioè la comprensibilità dei criteri utilizzati, e la non esclusività della decisione algoritmica, ossia l’intervento di un funzionario nella fase decisoria. Viene istituito un organismo di vigilanza per garantire la tutela dei dati personali e la trasparenza. Per i professionisti digitali, questo significa che la selezione per i controlli potrà avvenire attraverso incroci di dati (movimenti bancari, flussi su piattaforme, social network) ma che i criteri dovranno essere comunicati e contestabili. La riforma sottolinea l’esigenza di equilibrio tra efficacia del contrasto all’evasione e tutela dei diritti.

Modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico (D.Lgs. 108/2024) – Il decreto legislativo 108/2024, emanato in attuazione della legge delega, ha modificato i commi 4, 5 e 6 dell’art. 38 D.P.R. 600/1973 . Ha aggiornato le spese indicatori da utilizzare nella determinazione sintetica, introducendo voci relative a abbonamenti digitali, acquisto di hardware e software, pagamenti per servizi cloud e acquisti via e‑commerce. Il decreto ha previsto che gli indicatori siano pubblicati con decreto del MEF ogni due anni e che siano differenziati per regione e per cluster professionale. Ha stabilito soglie più elevate per l’accertamento: l’imponibile accertabile deve superare quello dichiarato del 30 % e di almeno dieci volte l’assegno sociale .

Nuove garanzie per l’accesso agli atti e la tutela dell’affidamento – Oltre al rafforzamento del contraddittorio, la riforma 2023‑2025 ha introdotto la figura del Garante nazionale del contribuente e ha previsto una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario . Il contribuente può accedere a documenti, banche dati e algoritmi utilizzati per l’accertamento. Il mancato rispetto del diritto di accesso può comportare l’invalidità dell’atto. Viene ribadito il principio di proporzionalità, secondo cui l’azione dell’Amministrazione deve essere adeguata e non eccedere quanto necessario per il raggiungimento dello scopo fiscale.

Accertamento con adesione – Il D.Lgs. 218/1997 introduce la possibilità per il contribuente di definire l’accertamento con l’Ufficio tramite adesione. Dopo la notifica del processo verbale di constatazione (PVC) o dell’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di adesione; ciò sospende i termini di impugnazione per novanta giorni. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo previsto. L’istituto è stato oggetto di riforme: dal 2024 la presentazione dell’istanza non sospende più i termini in caso di preavviso di accertamento preceduto da invito al contraddittorio.

Riforma dello Statuto del contribuente e principio del contraddittorio – La legge 9 agosto 2023 n. 111 ha delegato il Governo a riscrivere lo Statuto dei diritti del contribuente. Tra i principi direttivi vi sono la necessità di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, valorizzare il legittimo affidamento, disciplinare l’accesso agli atti e applicare in via generale il contraddittorio a pena di nullità . Il d.lgs. 219/2023 ha attuato la delega prevedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per formulare osservazioni alla proposta di accertamento e l’obbligo, per l’Agenzia, di motivare puntualmente la decisione . Ha inoltre introdotto la figura del Garante nazionale del contribuente, ha disciplinato le cause di invalidità degli atti impositivi e ha potenziato l’autotutela .

1.2 Poteri istruttori dell’amministrazione e garanzie del contribuente

Durante la verifica, gli Uffici possono svolgere accessi, ispezioni e controlli presso la sede del contribuente. L’art. 12 dello Statuto stabilisce però che tali accessi devono essere giustificati da esigenze effettive, indicare le circostanze e le condizioni che li motivano e svolgersi durante l’orario ordinario di esercizio . Il contribuente deve essere informato dei motivi della verifica, dell’oggetto e dei propri diritti, e può farsi assistere da un professionista . Ha facoltà di chiedere che l’esame dei documenti si svolga presso lo studio del professionista e può far verbalizzare le proprie osservazioni .

Il periodo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni in casi complessi . Nei regimi semplificati e per i lavoratori autonomi questo limite è ridotto a quindici giorni . Se il contribuente ritiene che i verificatori agiscano in modo non conforme alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente .

La riforma del 2025 ha abrogato il comma 7 dell’art. 12, che consentiva al contribuente di presentare osservazioni entro sessanta giorni dal rilascio del verbale di chiusura . Tuttavia il principio del contraddittorio generale è stato trasfuso nel d.lgs. 219/2023: ora l’Amministrazione deve inviare al contribuente una proposta di accertamento, assegnandogli sessanta giorni per presentare osservazioni. L’avviso non può essere emesso prima della scadenza di questo termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza .

1.3 Giurisprudenza recente: prove, firma digitale e nullità degli atti

Nella difesa contro un accertamento è determinante conoscere i più recenti orientamenti della Corte di cassazione. Due pronunce del 2024‑2025 meritano particolare attenzione.

Utilizzabilità delle prove acquisite in modo irrituale – Con sentenza 31 marzo 2025 n. 8452 la sezione tributaria della Cassazione ha escluso l’esistenza, nell’ordinamento tributario, di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. La Corte ha precisato che il principio di inutilizzabilità previsto dall’art. 191 c.p.p. riguarda solo il processo penale e non può essere esteso al procedimento amministrativo. Pertanto l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta, in mancanza di una specifica previsione, l’inutilizzabilità degli stessi. La Guardia di Finanza che collabora con l’Ufficio deve rispettare le disposizioni del D.P.R. 600/1973, ma le indagini hanno carattere amministrativo e vanno distinte dalle indagini penali . Questa pronuncia impone al contribuente di contestare l’attività istruttoria non solo in base alla legittimità della prova, ma anche dimostrando la sua irrilevanza o inattendibilità.

Validità della firma digitale sugli avvisi di accertamento – Con sentenza 12 giugno 2024 n. 16293 la Cassazione ha affrontato l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento firmato digitalmente. La Corte ha stabilito che l’avviso firmato digitalmente nel regime previsto dal Codice dell’amministrazione digitale non è nullo per difetto di sottoscrizione; l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici riguarda infatti solo l’attività di controllo fiscale e non gli atti impositivi. La copia analogica dell’avviso, firmata digitalmente e dichiarata conforme all’originale informatico, tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata al contribuente anche a mezzo del servizio postale . La pronuncia chiarisce che la notifica tramite posta elettronica certificata non è l’unico mezzo ammesso e che la firma digitale non invalida l’atto se rispetta le regole del D.Lgs. 82/2005.

Queste sentenze evidenziano come la difesa debba fondarsi non solo sulla ricerca di vizi formali, ma anche sulla sostanza dell’accertamento. È comunque possibile eccepire la nullità per motivazione insufficiente, difetto di contraddittorio, carenza di potere dell’ufficio procedente o violazione dei termini di decadenza.

1.4 Normativa speciale per il settore digitale e gli sviluppatori

Gli sviluppatori software operano spesso in contesti transnazionali e digitalizzati. Le entrate derivano da vendita di applicazioni, royalty, abbonamenti a servizi cloud, consulenze informatiche o produzione di software personalizzato. Alcune norme particolari coinvolgono questa categoria:

  1. Regime forfettario – I programmatori in regime forfettario (art. 1 commi 54‑89 L. 190/2014) beneficiano di una tassazione sostitutiva al 5 % o 15 % entro determinati limiti di fatturato (85.000 € nel 2025). Gli accertamenti in questo regime sono spesso fondati su incongruenze rispetto agli Indici sintetici di affidabilità (ISA): l’Ufficio confronta i compensi dichiarati con i parametri medi del settore IT. È importante dimostrare che l’attività svolta presenta margini diversi rispetto alle medie.
  2. Prestazioni occasionali – Molti sviluppatori operano senza partita IVA, qualificando l’attività come prestazione occasionale. L’Agenzia può riqualificare tali compensi come attività professionale abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata o di apertura della partita IVA. La difesa deve dimostrare l’occasionalità e l’assenza di organizzazione.
  3. Vendita di software e applicazioni digitali – I corrispettivi per la cessione di software standardizzato sono considerati cessione di beni, mentre quelli per software personalizzato e per le licenze d’uso rientrano tra le prestazioni di servizi. È fondamentale inquadrare correttamente il contratto (cessione di copyright vs. prestazione d’opera intellettuale) per applicare la disciplina IVA e la ritenuta alla fonte.
  4. Pagamenti tramite piattaforme digitali – Le indagini dell’Agenzia si estendono ai conti PayPal, Stripe, Revolut, alle piattaforme di crowdfunding e alle criptovalute. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di richiedere informazioni alle banche e a qualsiasi intermediario finanziario; i movimenti bancari sono presunzione di ricavi salvo prova contraria. Il programmatore deve quindi conservare estratti conto, contratti con marketplace, registrazioni di pagamenti e contratti con clienti esteri per giustificare i flussi finanziari.
  5. Criptovalute e token – Dal 2023 la legge di bilancio ha introdotto una disciplina ad hoc per le cripto‑attività: le plusvalenze sono tassate con aliquota del 26 % sopra la soglia di 2.000 €; i portafogli digitali devono essere indicati nel quadro RW. Le operazioni di mining, staking o vendita di NFT possono essere qualificate come redditi diversi o d’impresa a seconda dell’organizzazione: occorre quindi predisporre una contabilità adeguata.

1.5 Termini di decadenza e di prescrizione

I termini di decadenza sono fondamentali per verificare la legittimità dell’accertamento. L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che l’avviso di accertamento per le imposte dirette debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (sette anni in caso di omessa dichiarazione). L’art. 57 del D.P.R. 633/1972 fissa analoghi termini per l’IVA. La riforma del 2020 (DL «Cura Italia») aveva prorogato di 85 giorni i termini per gli accertamenti notificati nel periodo emergenziale; tale proroga è cessata il 31 dicembre 2025.

In presenza di violazioni penali (ad esempio omessa presentazione della dichiarazione per importi superiori a 50.000 € o dichiarazione fraudolenta) il termine si estende a otto anni. La sospensione del termine si verifica quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione o ricorso; dal 2024 l’istanza non produce più la sospensione se l’accertamento è stato preceduto da invito al contraddittorio.

La prescrizione riguarda invece la riscossione del tributo: la cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate‑Riscossione si prescrive in dieci anni per le imposte erariali (quattro anni per i contributi previdenziali). È possibile eccepire la prescrizione anche in sede di pignoramento.

1.6 Normativa penale tributaria e rapporti con l’accertamento

La sfera penale è collegata all’accertamento quando le violazioni superano determinate soglie. Il decreto legislativo 74/2000 disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Le principali fattispecie che possono riguardare i programmatori sono:

  • Dichiarazione infedele (art. 4) – Si verifica quando chi presenta la dichiarazione indica un reddito inferiore a quello reale, riducendo così l’imposta evasa. Il reato si configura se l’imposta evasa supera 50.000 € e se la falsità degli elementi attivi o passivi supera il 10 % del reddito dichiarato. La pena va da 1 a 3 anni.
  • Omessa dichiarazione (art. 5) – Punisce chi, pur avendo l’obbligo, non presenta la dichiarazione entro il termine per l’accertamento. La soglia di punibilità è di 50.000 € di imposta evasa per ciascun tributo. È un rischio tipico per i programmatori che percepiscono compensi dall’estero e ritengono (erroneamente) di non dover dichiarare. La pena va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni.
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) – Riguarda chi emette fatture o altri documenti per operazioni non realmente effettuate allo scopo di consentire a terzi l’evasione fiscale. La pena va da 4 a 8 anni; può essere contestata qualora un programmatore ceda software inesistenti o gonfi i compensi per generare costi deducibili per altre società.
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) – Sanziona chi sottrae o distrugge i libri contabili al fine di impedire l’accertamento. Le pene variano da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. La digitalizzazione comporta che anche la cancellazione di file e backup possa integrare il reato.

Il legislatore ha previsto cause di non punibilità: l’art. 13‑bis, introdotto dal D.Lgs. 75/2020, stabilisce che i reati di cui agli artt. 4, 5, 8 e 10 sono estinti se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente paga integralmente l’imposta, le sanzioni e gli interessi. È quindi fondamentale definire il debito in via amministrativa entro questa fase.

Nel processo penale il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite è sancito dall’art. 191 c.p.p., ma come affermato dalla Cassazione esso non si estende all’accertamento tributario . Tuttavia, un’indagine penale può portare al sequestro dei conti correnti, al blocco delle piattaforme digitali e alla sospensione della partita IVA. La difesa deve coordinare l’attività amministrativa con quella penale, valutando la convenienza di definire l’imposta, aderire al patteggiamento o dimostrare l’assenza del dolo.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

2.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità o del preavviso di accertamento

La procedura di accertamento inizia spesso con una comunicazione di irregolarità derivante da controlli automatizzati o formali (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973). La comunicazione riassume le differenze tra quanto dichiarato e quanto rilevato dalle banche dati. Il contribuente può:

  • Pagare le somme dovute entro 30 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo;
  • Presentare chiarimenti e documenti integrativi all’Agenzia delle Entrate;
  • In caso di persistenza dell’irregolarità, attendere l’iscrizione a ruolo e impugnare la cartella di pagamento.

Se l’Agenzia intende procedere con un accertamento analitico, analitico‑induttivo o sintetico, deve inviare al contribuente un invito al contraddittorio. Dopo la riforma del 2023‑2025, l’invito deve contenere la motivazione degli elementi presuntivi, indicare la documentazione utilizzata e assegnare al contribuente un termine di sessanta giorni per presentare osservazioni . L’Agenzia ha l’obbligo di valutare le osservazioni e di motivare l’eventuale rigetto.

2.2 Accessi, ispezioni e verifiche

Gli accessi avvengono quando l’Ufficio ritiene necessario esaminare documenti o verificare l’attività presso la sede del contribuente. Il processo verbale di accesso e ispezione deve indicare l’autorità che lo dispone, le ragioni e l’oggetto della verifica e riportare l’ora di inizio e di conclusione. Durante il controllo, il contribuente può ottenere che l’esame dei documenti sia svolto presso lo studio del proprio professionista . Le osservazioni vengono riportate nel verbale .

Al termine dell’accesso, viene redatto il processo verbale di chiusura (PVC), che descrive le violazioni riscontrate. Nella disciplina previgente il contribuente poteva formulare osservazioni entro sessanta giorni prima dell’emissione dell’avviso. Dopo l’abrogazione del comma 7 dell’art. 12, la tutela è ora fornita dal termine di sessanta giorni previsto dal d.lgs. 219/2023 per la proposta di accertamento.

2.3 Proposta di accertamento e avviso definitivo

La proposta di accertamento (introdotta dal d.lgs. 219/2023) costituisce la nuova fase intermedia tra il PVC e l’avviso. Contiene la ricostruzione dell’imponibile, le prove raccolte e l’indicazione delle norme violate. Il contribuente dispone di sessanta giorni per inviare una memoria difensiva. L’avviso di accertamento definitivo può essere emesso solo dopo la scadenza del termine, salvo casi di urgenza motivata . L’avviso deve essere motivatamente adottato dall’ufficio competente e indicare il funzionario che lo ha sottoscritto; se firmato digitalmente, non è nullo per difetto di sottoscrizione .

La notifica avviene tramite posta elettronica certificata (PEC) o servizio postale. La Cassazione ha riconosciuto la validità dell’invio postale della copia analogica firmata digitalmente . L’avviso deve contenere l’indicazione del termine e dell’organo presso cui presentare il ricorso (Corte di giustizia tributaria provinciale).

2.4 Impugnazione e ricorso

Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria provinciale. La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende, per 90 giorni, il termine per impugnare (sospensione non più operante quando l’accertamento è stato preceduto da invito al contraddittorio). Il ricorso deve essere motivato, contenere le eccezioni di diritto e di merito e può essere preceduto da un’istanza di autotutela.

3. Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, contestare o definire il debito

3.1 Analisi dell’atto e identificazione dei vizi

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è essenziale esaminare attentamente l’atto di accertamento. Un professionista esperto verifica:

  1. Competenza dell’ufficio – L’avviso deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente. La competenza può essere contestata quando l’attività professionale è svolta prevalentemente all’estero o quando l’ufficio non dimostra la propria giurisdizione.
  2. Motivazione – L’atto deve indicare in modo chiaro i fatti contestati, le prove raccolte e le norme applicate. L’obbligo di motivazione è stato rafforzato dal d.lgs. 219/2023 . È possibile eccepire la nullità per motivazione generica o per mancato riferimento alle osservazioni del contribuente.
  3. Termini di decadenza – Verificare la tempestività dell’atto rispetto ai termini di cui agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972. In caso di notifica tardiva, l’accertamento è nullo.
  4. Firma e notificazione – Verificare la presenza della firma digitale del funzionario competente e la corretta notificazione tramite PEC o posta. La cassazione ha escluso la nullità per firma digitale , ma permangono casi di notifica inesistente (ad esempio PEC inviata ad indirizzo non valido).
  5. Deroga al principio di inutilizzabilità – Come affermato dalla Cassazione, non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite irritualmente . Tuttavia, il contribuente può contestare la violazione del diritto di difesa qualora le indagini siano state condotte senza autorizzazione o senza verbalizzazione, o se l’Amministrazione abbia utilizzato dati non pertinenti all’anno d’imposta.

3.2 Presentare memorie difensive e attivare il contraddittorio

Il contraddittorio preventivo consente di ridurre l’accertamento o di evitarne l’emissione. È fondamentale:

  • Richiedere gli atti e la documentazione – In base allo Statuto e alla legge sul procedimento amministrativo, il contribuente ha diritto di accedere agli atti che lo riguardano. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente; l’Ufficio ha trenta giorni per rispondere.
  • Formulare osservazioni puntuali – Occorre contestare le presunzioni e fornire prove contrarie: contratti, fatture, corrispondenza con i clienti, estratti conto bancari e PayPal, documentazione contabile. Le osservazioni devono essere corredate da richieste istruttorie (ad esempio l’audizione di testimoni se è ammissibile, analisi peritale del codice sorgente). Nel caso di accertamento sintetico, bisogna dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o risparmi.
  • Eccepire la non spettanza della riqualificazione – Se l’Ufficio riqualifica l’attività come abituale o ritiene che i compensi percepiti come royalty costituiscano ricavi d’impresa, è necessario fornire elementi idonei a dimostrare l’occasionalità o la natura di sfruttamento del diritto d’autore. Nei contratti di sviluppo software è consigliabile distinguere tra cessione di licenze d’uso e prestazioni di servizi.

3.3 Impugnare l’avviso di accertamento e ottenere la sospensione

Se l’Ufficio non accoglie le osservazioni e notifica l’avviso, è possibile proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. La difesa può chiedere la sospensione dell’atto presentando istanza di sospensione cautelare; per ottenere l’accoglimento è necessario dimostrare sia il fumus boni iuris (fondamento delle proprie ragioni) sia il periculum in mora (danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione). La sospensione blocca l’iscrizione a ruolo e gli atti esecutivi.

Durante il processo, è importante:

  1. Contestare le prove – Anche se la prova irregolare non è inutilizzabile, si può sostenere che l’Amministrazione non ha rispettato il principio di proporzionalità o ha violato la privacy del contribuente. Ad esempio, la Corte di cassazione ha ammesso l’utilizzo di documenti acquisiti in procedimenti penali ma solo se pertinenti .
  2. Richiedere la prova presuntiva – Secondo l’art. 38, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . Se l’Ufficio si basa su medie di settore o su algoritmi generici, è possibile contestare la mancanza di analisi specifica sulla propria attività.
  3. Sostenere l’operatività del contraddittorio – Laddove l’Agenzia non abbia rispettato i sessanta giorni o non abbia motivato il rigetto delle osservazioni, l’avviso è annullabile per violazione del contraddittorio .

3.4 Accertamento con adesione: definire il debito con riduzione delle sanzioni

Il procedimento di accertamento con adesione è uno strumento deflativo che consente di definire la pretesa prima del contenzioso. Può essere attivato:

  • Su iniziativa dell’Ufficio, tramite invito rivolto al contribuente;
  • Su iniziativa del contribuente, presentando istanza entro il termine di impugnazione dell’avviso.

La procedura prevede un contraddittorio nel quale le parti ricostruiscono il reddito imponibile. Se si raggiunge l’accordo, l’Ufficio emette un atto di adesione con riduzione delle sanzioni a un terzo. Il pagamento deve avvenire entro venti giorni. È possibile rateizzare l’importo fino a otto rate trimestrali. L’adesione si estende ai tributi erariali, IVA, IRAP, contributi previdenziali e imposte sostitutive.

Gli sviluppatori software possono valutare l’adesione quando:

  • Le violazioni contestate sono fondate ma vi sono margini per ridurre i ricavi presunti;
  • Si vuole evitare un contenzioso lungo e costoso;
  • Si intende accedere a definizioni agevolate (rottamazioni, ravvedimento speciale) che richiedono la definizione dell’accertamento come condizione di accesso.

3.5 Autotutela e annullamento in via di revoca

L’Amministrazione può annullare d’ufficio l’avviso di accertamento viziato, anche se è divenuto definitivo, in presenza di errore manifesto. La riforma del 2023‑2025 ha potenziato l’autotutela, consentendo al contribuente di impugnare il diniego o il silenzio sulla richiesta di autotutela . In particolare, l’atto può essere annullato in caso di:

  • Errore di persona o calcolo;
  • Illegittimità dell’atto per violazione di legge;
  • Sopravvenienze normative o giurisprudenziali che rendono ingiustificata la pretesa.

La richiesta di autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma un intervento tempestivo dell’ufficio può evitare il contenzioso.

3.6 Soluzioni alternative: rottamazioni, definizioni agevolate, esdebitazione

Oltre all’accertamento con adesione, il legislatore ha introdotto numerosi strumenti deflativi per definire le posizioni debitorie.

  1. Definizione agevolata delle liti pendenti – Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti mediante il pagamento di una percentuale del valore (proporzionata al grado di giudizio e all’esito sfavorevole). In genere, se la controversia è pendente in primo grado e il contribuente è soccombente, si paga il 100 % della maggiore imposta e il 10 % delle sanzioni; se è pendente in cassazione e il contribuente ha vinto in tutti i gradi, la definizione comporta il pagamento di appena il 5 % dell’imposta.
  2. Ravvedimento speciale e definizione agevolata degli avvisi bonari – Alcuni decreti (DL 145/2023, L. 197/2022) consentono di regolarizzare violazioni dichiarative spontaneamente con sanzioni ridotte a un diciottesimo. Gli sviluppatori che hanno omesso di dichiarare parte dei ricavi possono aderire al ravvedimento prima che inizi la verifica.
  3. Rottamazione delle cartelle e stralcio dei debiti – Le “rottamazioni quater” e successive edizioni hanno permesso di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né aggio, con dilazioni fino a cinque anni. Lo stralcio dei debiti fino a 1.000 € di cartelle affidate all’Agente della riscossione fino al 2015 ha rappresentato un ulteriore sollievo. Le rottamazioni hanno scadenze prefissate: è importante verificare la finestra temporale in vigore.
  4. Procedura di sovraindebitamento (L. 3/2012) – Gli sviluppatori che accumulano debiti fiscali e bancari possono accedere alla procedura di sovraindebitamento, ora confluita nel Codice della crisi. La procedura consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione del debito che prevede il pagamento parziale dei debiti. Se approvato, comporta l’esdebitazione del residuo. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, guida il debitore nella predisposizione del piano.
  5. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – Per le start‑up e le società di sviluppo software in difficoltà, il decreto ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore. Il professionista affianca l’imprenditore nella ricerca di soluzioni con i creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, al fine di preservare la continuità aziendale. L’Avv. Monardo è abilitato come esperto negoziatore, potendo così assistere le imprese in questa delicata fase.

4. Strumenti alternativi di definizione: piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali

Oltre ai rimedi previsti dalla normativa tributaria, il contribuente può negoziare con i creditori per evitare l’esecuzione forzata o salvaguardare i beni strumentali necessari all’attività professionale. Le opzioni includono:

  1. Rateizzazione delle somme dovute – Dopo la notifica della cartella di pagamento, è possibile richiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione del debito fino a dieci anni. In caso di temporanea difficoltà, la sospensione può essere concessa su istanza motivata. La perdita del beneficio della rateazione può avvenire solo dopo il mancato pagamento di cinque rate.
  2. Transazione fiscale – Nell’ambito delle procedure concorsuali, il contribuente può proporre all’Erario una riduzione del debito. La transazione fiscale è prevista nel concordato preventivo, nel concordato minore e negli accordi di ristrutturazione. Per i programmatori che operano tramite società, la transazione può includere la riduzione di IVA, imposte dirette, addizionali e sanzioni.
  3. Esecuzione e tutela patrimoniale – L’avviso di accertamento può essere seguito da iscrizione a ruolo e da atti esecutivi (pignoramento di conti, crediti, beni mobili e immobili). È possibile opporsi alla iscrizione ipotecaria o al fermo amministrativo dimostrando l’inesistenza del credito o l’illegittimità della procedura. Un professionista può presentare istanza di sospensione e ricorso cautelare per bloccare il pignoramento.
  4. Patrimonializzazione e protezione degli assets – Per chi gestisce un’attività in proprio, è consigliabile valutare la costituzione di una società di capitali (SRL) per limitare la responsabilità. La separazione del patrimonio personale da quello societario riduce il rischio di aggressione da parte dell’Erario. Inoltre, è possibile stipulare contratti di trust o fondi patrimoniali, nel rispetto dei limiti di legge, per tutelare la famiglia.
  5. Negoziazione individuale con l’Agenzia delle Entrate – In alcuni casi l’ufficio locale può concedere una riduzione delle sanzioni o un piano di rateizzazione “fuori sacco” previa rappresentazione delle difficoltà economiche. È consigliabile presentare documenti che attestino l’impossibilità di pagare integralmente e proporre un piano realistico.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Sottovalutare le comunicazioni dell’Agenzia – Le prime lettere di compliance non devono essere ignorate. Una risposta tempestiva con documenti giustificativi può evitare l’emissione dell’avviso.
  2. Non conservare le prove – Gli sviluppatori spesso archiviano i contratti in formato digitale ma non mantengono una contabilità ordinata. È essenziale conservare fatture, contratti, mail, screenshot dei pagamenti e documenti di trasporto per dimostrare la corrispondenza tra i progetti realizzati e i compensi incassati.
  3. Confondere prestazione occasionale e attività professionale – Una prestazione si considera occasionale quando è episodica, non organizzata e non abituale; superare la soglia di 5.000 € o avere più clienti abituali può portare alla riqualificazione e a sanzioni per mancata apertura della partita IVA.
  4. Non controllare i limiti del regime forfettario – Se il fatturato supera la soglia, occorre passare al regime ordinario. L’Agenzia effettua controlli incrociati con i dati dell’Anagrafe tributaria e delle piattaforme digitali; la permanenza indebita nel forfettario comporta la decadenza e il recupero dell’IVA e dell’Irpef.
  5. Omettere il quadro RW – Le criptovalute e i conti esteri devono essere dichiarati nel quadro RW. L’omissione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato, raddoppiate se il bene è detenuto in un Paese black list. Le sanzioni possono essere ridotte con ravvedimento operoso.
  6. Trascurare il contraddittorio – Molti contribuenti non rispondono agli inviti al contraddittorio o si presentano senza consulente. È fondamentale partecipare con un professionista per contestare le presunzioni e fornire prove alternative.
  7. Impugnare senza strategie – Presentare ricorso genericamente, senza argomentazioni solide, può portare a condanna alle spese. È necessario affidarsi ad avvocati specializzati che conoscano la giurisprudenza e sappiano individuare i vizi.
  8. Aspettare la cartella per saldare – Pagare solo quando arriva la cartella comporta l’iscrizione a ruolo e l’aumento degli interessi e delle sanzioni. Spesso è conveniente definire la controversia in fase di accertamento.
  9. Non considerare la procedura di sovraindebitamento – Chi accumula debiti fiscali, bancari e commerciali può accedere alla procedura di sovraindebitamento, ma molti ignorano questa opportunità. Rivolgersi a un Gestore qualificato consente di ridurre i debiti e ripartire.
  10. Ignorare i termini di decadenza – Conoscere i termini per contestare un avviso e per il recupero delle imposte è fondamentale. Un atto notificato oltre i termini è nullo, ma se non viene eccepito tempestivamente l’illegittimità non può essere fatta valere in seguito.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e riferimenti

NormaOggettoCenni chiave
Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Diritti del contribuente durante accessi e verificheAccessi motivati da esigenze effettive; diritto di essere informato e di farsi assistere; limite di permanenza; verbalizzazione delle osservazioni
Art. 38 D.P.R. 600/1973Rettifica delle dichiarazioni e accertamento sinteticoRettifica se il reddito dichiarato è inferiore all’effettivo; presunzioni gravi, precise e concordanti; determinazione sintetica basata sulle spese
D.lgs. 219/2023Riforma dello Statuto del contribuenteRafforza il contraddittorio, prevede termine di 60 giorni per osservazioni, obbligo di motivazione degli atti, istituisce il Garante del contribuente
Sentenza Cassazione 31 marzo 2025 n. 8452Utilizzabilità delle proveNon esiste principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite in materia tributaria; l’acquisizione irrituale non comporta inutilizzabilità
Sentenza Cassazione 12 giugno 2024 n. 16293Firma digitale e notificaL’avviso firmato digitalmente è valido; l’utilizzo di strumenti informatici si riferisce alle sole attività ispettive; la copia analogica firmata digitalmente può essere notificata per posta
D.lgs. 218/1997Accertamento con adesioneDefinizione del contenzioso con riduzione delle sanzioni a 1/3; sospensione dei termini; procedure per l’istanza
D.l. 17 giugno 2025 n. 84 (convertito in L. 108/2025)Modifiche allo StatutoModifica il comma 1 dell’art. 12; nuove regole per gli accessi e per l’applicazione del contraddittorio
L. 3/2012 e Codice della crisiSovraindebitamentoConsente piani del consumatore e accordi di ristrutturazione per ridurre i debiti fiscali
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi d’impresaIntroduce l’esperto negoziatore e procedure assistite per risanare l’azienda

6.2 Termini e scadenze principali

Fase/attoTermineRiferimento
Comunicazione di irregolaritàPagamento entro 30 giorni per sanzioni ridotteArt. 36‑bis D.P.R. 600/1973
Invito al contraddittorioOsservazioni entro 60 giorniD.lgs. 219/2023
Notifica avviso di accertamento (imposte dirette)31 dicembre del quinto anno successivo (settimo per omessa dichiarazione)Art. 43 D.P.R. 600/1973
Notifica avviso di accertamento IVA31 dicembre del quinto anno successivo (settimo per omessa dichiarazione)Art. 57 D.P.R. 633/1972
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine di impugnazione, sospende per 90 giorniD.lgs. 218/1997
Pagamento dell’atto di adesione20 giorni dall’atto, rateizzabileD.lgs. 218/1997
Presentazione del quadro RW (criptovalute)Entro la scadenza della dichiarazione dei redditiL. 197/2022

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiNote
Contraddittorio preventivoPossibilità di evitare l’avviso; obbligo di motivazione del rigettoObbligatorio per gli accertamenti non automatizzati
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a 1/3; rateizzazioni; sospensione della riscossioneÈ escluso se l’accertamento è preceduto da invito al contraddittorio con proposta
Definizione agevolata delle litiRiduzione dell’imposta e azzeramento delle sanzioni; rapiditàDisponibile solo in periodi fissati dalle leggi di bilancio
Rottamazione delle cartellePagamento dell’imposta senza sanzioni; dilazione fino a 5 anniFinestre temporali specifiche; occorre verificare le scadenze vigenti
Ravvedimento operoso/specialeSanzioni molto ridotte (1/9 o 1/18); regolarizzazione spontaneaDeve avvenire prima della notifica della contestazione
SovraindebitamentoPossibilità di ridurre i debiti fiscali e bancari; esdebitazioneRichiede l’intervento di un OCC e l’omologazione del tribunale
Composizione negoziata della crisiProtegge la continuità aziendale; evita il fallimentoNecessita dell’assistenza di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021)

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Sono un programmatore freelance senza partita IVA. La prestazione occasionale è sufficiente? La prestazione occasionale è ammessa solo se l’attività è episodica, non organizzata e non abituale. Se superi 5.000 € di compensi annui, hai più committenti o metti a disposizione un’organizzazione (es. sito web, pubblicità, periodicità), l’Agenzia può riqualificare l’attività e contestare l’omessa apertura della partita IVA. È consigliabile valutare l’inquadramento corretto con un professionista.

2. Posso ricevere pagamenti su PayPal o su piattaforme di crowdfunding senza rischiare accertamenti? Sì, ma occorre dichiarare tutti i compensi e conservare la documentazione. L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Amministrazione di acquisire i movimenti su conti bancari e di pagamento; le entrate non giustificate possono essere considerate ricavi salvo prova contraria. È utile scaricare periodicamente gli estratti, annotarli in contabilità e spiegare l’origine di ogni accredito.

3. Se ricevo un preavviso di accertamento basato su ISA o su medie di settore, come posso difendermi? Gli indici sintetici di affidabilità rappresentano parametri statistici. Puoi contestare l’applicazione a casi particolari (es. progetti altamente specializzati, commesse con remunerazioni dilazionate, attività di ricerca). Devi produrre contratti, specificare le ore dedicate a ciascun progetto e dimostrare che i tuoi margini sono diversi da quelli medi. La presunzione non può essere generica ma deve essere fondata su dati gravi, precisi e concordanti .

4. La presenza di fatture estere in valuta straniera può determinare l’accertamento? Sì, i compensi in valuta estera devono essere convertiti al tasso di cambio del giorno di incasso e dichiarati. L’omessa conversione o la sottostima possono dare luogo a recuperi. È consigliabile allegare alle dichiarazioni i prospetti di conversione e conservare le ricevute di pagamento.

5. Quali sono i rischi se non dichiaro le criptovalute? Le criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RW e, dal 2023, le plusvalenze sono tassate al 26 %. L’omessa indicazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 %, raddoppiate per Paesi black list. Inoltre, la detenzione di wallet può essere oggetto di indagine finanziaria. È opportuno regolarizzare con ravvedimento operoso prima di eventuali controlli.

6. L’Amministrazione può considerare i prelievi bancari come ricavi non dichiarati? Secondo la giurisprudenza, i versamenti ingiustificati sono presunzione di ricavi, mentre i prelievi sono rilevanti solo per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali. Se sei un programmatore titolare di ditta individuale, l’Agenzia può presumere che i prelievi siano spese in nero; è necessario provare l’uso personale (es. bonifici a parenti) o la formazione di riserve.

7. L’avviso firmato digitalmente senza timbro è nullo? No. La Cassazione ha chiarito che l’avviso firmato digitalmente è valido e che l’esclusione degli strumenti informatici riguarda solo le attività ispettive . La copia analogica firmata digitalmente e dichiarata conforme all’originale informatico può essere notificata anche per posta.

8. Cosa succede se l’Agenzia utilizza documenti acquisiti in modo irregolare? La Cassazione ha affermato che non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite . Tuttavia, è possibile contestare la violazione dei diritti fondamentali e dimostrare che la prova è irrilevante o inattendibile. Le prove ottenute senza autorizzazione giudiziaria sono utilizzabili solo se pertinenti e se non violano disposizioni specifiche.

9. Posso rateizzare le somme richieste nell’avviso di accertamento? Dopo la definizione con adesione o dopo la cartella, puoi richiedere la rateizzazione fino a dieci anni. Nel caso di accertamento con adesione, il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni; è possibile rateizzare in un massimo di otto rate trimestrali.

10. Se non presento il ricorso entro 60 giorni cosa succede? L’avviso diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo. Puoi solo chiedere l’autotutela in caso di errori manifesti. In mancanza di impugnazione, la pretesa non può più essere contestata giudizialmente.

11. È possibile dichiarare fallimento per debiti fiscali? Con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, l’imprenditore individuale che esercita un’attività professionale può accedere alla liquidazione controllata se possiede i requisiti dimensionali; il programmatore persona fisica può accedere alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) per ottenere l’esdebitazione.

12. Quali sono le conseguenze penali dell’accertamento? Se l’Agenzia riscontra una omessa dichiarazione con imposta evasa superiore a 50.000 € per imposte dirette o IVA, o una dichiarazione infedele con imposta evasa superiore a 100.000 €, può segnalare la fattispecie alla Procura. I reati tributari sono puniti dal D.Lgs. 74/2000 con pene fino a 6 anni. La definizione in sede amministrativa non estingue il reato, ma la riforma 2023 ha previsto un ampliamento delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto e per adesione integrale ai verbali.

13. Posso far valere il principio del favor rei se è intervenuta una norma più favorevole? In materia tributaria non si applica il principio del favor rei come nel diritto penale. Tuttavia, le norme sul ravvedimento speciale o sulle definizioni agevolate possono ridurre le sanzioni se applicate prima che l’atto diventi definitivo.

14. Come posso prevenire gli accertamenti futuri? È consigliabile adottare una contabilità ordinata, emettere fatture per ogni prestazione, conservare i contratti e i codici sorgente, registrare i pagamenti su piattaforme digitali, aggiornare periodicamente il proprio profilo ISA, dichiarare le criptovalute e versare i contributi previdenziali. L’assistenza di un commercialista esperto in fiscalità informatica riduce il rischio di errori.

15. Perché affidarsi a un legale cassazionista per il ricorso? Le controversie tributarie richiedono competenze specialistiche e una conoscenza approfondita della giurisprudenza. L’Avv. Monardo, cassazionista e coordinatore di un team nazionale, garantisce un inquadramento strategico che va oltre il singolo atto: verifica la legittimità delle procedure, valuta la convenienza della definizione, cura la redazione degli atti difensivi e, se necessario, affronta il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

16. Posso richiedere l’intervento del Garante del contribuente? Sì. Lo Statuto prevede che, in caso di comportamenti irregolari dei verificatori, il contribuente possa rivolgersi al Garante del contribuente . Il Garante interviene nelle controversie di minore entità e può sollecitare l’ufficio a rivalutare l’operato.

17. Cosa accade se l’ufficio non risponde alla mia richiesta di accesso agli atti? La mancata risposta entro il termine di legge costituisce silenzio‑rigetto, impugnabile in sede giurisdizionale. L’accesso agli atti è un diritto previsto dalla legge n. 241/1990 e dallo Statuto; la sua violazione può costituire vizio dell’atto impositivo.

18. Le spese di formazione e acquisto di libri o corsi online sono deducibili? Per i professionisti in regime ordinario, le spese di formazione sono deducibili al 50 % entro il limite di 10.000 € annui; per i forfettari non sono deducibili ma incidono sul calcolo del reddito imponibile forfettario. È importante conservare le ricevute e indicare correttamente le spese nel quadro RE o LM.

19. Come tutelare i beni di famiglia da eventuali pignoramenti? È consigliabile separare il patrimonio personale da quello professionale tramite una società di capitali. È inoltre possibile costituire un fondo patrimoniale o un trust ma occorre valutare l’opponibilità ai creditori. In sede esecutiva, la prima casa è impignorabile dall’Agenzia delle Entrate solo se il debitore non è imprenditore e se il valore catastale non supera i limiti previsti.

20. È possibile contestare le sanzioni anche se si paga l’imposta? Sì. Le sanzioni sono autonome rispetto all’imposta. Anche se il contribuente paga l’imposta per evitare gli interessi, può impugnare le sanzioni per violazione dei principi di colpevolezza e proporzionalità. Molte pronunce hanno ridotto le sanzioni quando l’errore deriva da interpretazioni giurisprudenziali controverse.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Accertamento analitico su compensi non dichiarati

Scenario: Anna è una sviluppatrice freelance in regime ordinario. Nel 2024 dichiara un reddito di 40.000 € ma riceve anche 20.000 € tramite PayPal da un cliente estero per la realizzazione di un’app mobile. Non avendo emesso fattura, non include questo importo nella dichiarazione. Nel 2025 riceve un invito al contraddittorio con cui l’Agenzia contesta la mancata dichiarazione.

Procedura:

  1. L’Agenzia invia l’invito indicando le prove (estratti conto PayPal) e assegnando sessanta giorni per le osservazioni .
  2. Anna si rivolge all’Avv. Monardo, che verifica la documentazione e consiglia di emettere una fattura tardiva integrativa. Si redige memoria difensiva allegando il contratto con il cliente estero, la prova che l’app è stata consegnata e le conversioni valutaria.
  3. L’Ufficio, valutate le osservazioni, riduce i ricavi accertati a 15.000 €, riconosce i costi collegati per 5.000 € e notifica un avviso per maggiori imposte di 4.000 € più sanzioni del 30 %. Anna presenta istanza di accertamento con adesione; si perviene a una definizione per 3.500 € di imposta e sanzioni ridotte a un terzo (700 €). Pagando in tre rate trimestrali, Anna evita il contenzioso.

Analisi: La tempestiva produzione dei documenti e l’adesione hanno consentito di ridurre la base imponibile e le sanzioni. Se Anna avesse ignorato l’invito, l’Ufficio avrebbe potuto ricostruire l’intero importo e applicare sanzioni fino al 200 %. Inoltre, grazie alla procedura, si è evitato il rischio di segnalazione per dichiarazione infedele.

8.2 Caso 2 – Redditometro e contestazione delle presunzioni

Scenario: Marco è un programmatore in regime forfettario con reddito dichiarato di 60.000 €. Nel 2025 acquista un’autovettura dal valore di 80.000 €, soggiorna per due mesi in un resort alle Maldive e versa 30.000 € in depositi cripto. L’Agenzia avvia un accertamento sintetico contestando l’incompatibilità tra il reddito dichiarato e le spese sostenute.

Procedura:

  1. L’Ufficio invia la proposta di accertamento sintetico, basata su spese di 120.000 €, e concede sessanta giorni per le osservazioni. Le spese eccedono di oltre un quinto il reddito dichiarato .
  2. Marco, assistito dallo staff dell’Avv. Monardo, dimostra che l’auto è stata acquistata tramite un leasing finanziato con il suo patrimonio personale (risparmio accumulato negli anni precedenti) e che il viaggio è stato pagato da un amico (regalo di compleanno). Inoltre, le criptovalute derivano da plusvalenze tassate negli anni precedenti e non distribuite.
  3. L’ufficio accetta parte delle giustificazioni ma mantiene una differenza di 30.000 € riferita a spese non documentate. Notifica un avviso per maggiore reddito di 30.000 €, con imposta di 7.500 € (aliquota 25 %) e sanzioni di 4.500 € (60 %). Marco propone ricorso, eccependo l’erronea applicazione delle presunzioni e la mancata considerazione dei risparmi. La Corte di giustizia tributaria riduce la base imponibile a 10.000 € e annulla le sanzioni per carenza di colpevolezza.

Analisi: Il caso evidenzia l’importanza di documentare la provenienza delle risorse. Le presunzioni del redditometro sono relative e possono essere superate dimostrando che le spese sono state finanziate con risparmi, donazioni o redditi esenti . Inoltre, la partecipazione al contraddittorio ha consentito di ridurre l’imponibile prima dell’emissione dell’avviso.

8.3 Caso 3 – Firma digitale e nullità dell’avviso

Scenario: Lucia riceve un avviso di accertamento via PEC, firmato digitalmente dal direttore dell’ufficio. Nel documento non compare la firma autografa ma è indicato il nominativo del funzionario. Lucia eccepisce la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e per notifica non valida.

Procedura:

  1. L’Avvocato Monardo esamina l’avviso e verifica che la firma digitale sia apposta secondo i requisiti del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e che il documento contenga la dichiarazione di conformità all’originale informatico.
  2. In sede di ricorso, Lucia sostiene che l’art. 2, comma 6 del CAD esclude l’uso degli strumenti informatici per le attività ispettive e di controllo fiscale. Tuttavia, l’Ufficio replica che tale esclusione non si estende agli atti impositivi.
  3. La Corte richiama la pronuncia della Cassazione n. 16293/2024, la quale ha affermato che l’avviso firmato digitalmente è valido e che la copia analogica notificata per posta è equiparata all’originale . Il ricorso è respinto.

Analisi: È importante distinguere tra atti di controllo (verbali di accertamento) e atti impositivi. Le eccezioni formali devono essere fondate su giurisprudenza aggiornata; diversamente, si rischia di sostenere una tesi infondata e di incorrere in condanna alle spese.

9. Conclusione: agire tempestivamente e affidarsi a professionisti competenti

L’accertamento fiscale per uno sviluppatore software può nascere da cause diverse: incongruenze tra i movimenti bancari e i ricavi dichiarati, applicazione di algoritmi che segnalano anomalie rispetto agli indici ISA, utilizzo di piattaforme digitali senza adeguata documentazione, omissioni nel quadro RW per le cripto‑attività o riqualificazione di prestazioni occasionali in attività abituale. La complessità del sistema tributario, le frequenti riforme normative e l’evoluzione della tecnologia rendono i controlli sempre più mirati.

Nel 2023‑2025 il legislatore ha riscritto lo Statuto del contribuente, rafforzando il principio del contraddittorio e stabilendo che l’Amministrazione deve motivare gli atti e garantire al contribuente un termine di almeno sessanta giorni per formulare osservazioni . La Cassazione ha chiarito che la prova acquisita irritualmente non è automaticamente inutilizzabile , che l’avviso firmato digitalmente è valido e che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . Conoscere queste regole è fondamentale per difendersi.

L’esperienza dimostra che una difesa tempestiva può ridurre le somme dovute, evitare la segnalazione penale e sfruttare le definizioni agevolate. Il contribuente deve conservare la documentazione, rispondere agli inviti al contraddittorio, contestare le presunzioni generiche e proporre memorie ben strutturate. In presenza di errori manifesti, si può ricorrere all’autotutela; quando le difficoltà economiche lo impongono, è possibile accedere alla procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata della crisi.

Il valore aggiunto di un professionista cassazionista come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consiste nella capacità di coordinare un team multidisciplinare, analizzare gli atti con competenza tecnica e giuridica, individuare i vizi formali e sostanziali, proporre soluzioni personalizzate (dalla difesa giudiziale ai piani di rientro) e gestire anche gli aspetti bancari e finanziari. Essere gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa consente di offrire un supporto completo che va oltre la fase tributaria e protegge il patrimonio del contribuente.

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10. Aggiornamenti normativi e giurisprudenziali 2024‑2025

Gli anni 2024 e 2025 sono stati caratterizzati da un’intensa attività legislativa e giurisprudenziale in materia tributaria. Le riforme attuative della legge delega per la riforma fiscale, le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e le sentenze di Cassazione hanno modificato in profondità i diritti del contribuente e gli obblighi dell’Amministrazione finanziaria. In questa sezione vengono analizzate le principali novità intervenute dopo la stesura iniziale dell’articolo, evidenziandone l’impatto per i professionisti del settore IT e per i programmatori software.

10.1 La sentenza Italgomme della CEDU e il nuovo obbligo di motivazione degli accessi

Il 6 febbraio 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha pronunciato un’importante sentenza nel caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia. La Corte ha analizzato la compatibilità del sistema italiano di accessi fiscali con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza) e con l’art. 13 (diritto a un ricorso effettivo). Secondo la CEDU, la normativa italiana all’epoca vigente conferiva alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato in relazione alla portata e alle condizioni delle misure di accesso e ispezione nei locali aziendali. La Corte ha rilevato la mancanza di garanzie procedurali sufficienti e l’assenza di un controllo giurisdizionale efficace sulle misure adottate . In particolare, la sentenza afferma che il quadro giuridico interno non soddisfaceva la condizione della “qualità di legge” perché non erano individuate le circostanze in cui l’Amministrazione può accedere ai locali, né era previsto un bilanciamento tra le esigenze di indagine e la tutela dei diritti fondamentali . Per tali motivi l’ingerenza veniva qualificata come “non prevista dalla legge” .

La CEDU ha altresì stabilito che lo Stato convenuto deve allineare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte, introducendo norme specifiche che indichino le circostanze in cui è possibile accedere e condurre ispezioni, stabiliscano adeguate garanzie procedurali e prevedano un controllo giurisdizionale effettivo . Per i programmatori e i professionisti digitali, tale pronuncia assume una valenza dirompente: la tutela dei locali in cui si svolge l’attività lavorativa viene equiparata a quella del domicilio, e l’Amministrazione deve motivare con precisione le ragioni dell’accesso, il suo oggetto e le modalità con cui sarà eseguito. La decisione evidenzia inoltre che i contribuenti devono poter contestare tempestivamente la legittimità delle verifiche.

L’intervento normativo: art. 13‑bis del D.L. 84/2025 e nuovo art. 12 dello Statuto

Per dare attuazione alla sentenza Italgomme, il Governo italiano ha emanato il decreto‑legge 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. L’art. 13‑bis del decreto ha inserito, nel nuovo art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, un secondo periodo che impone un obbligo stringente di motivazione: dal 3 agosto 2025, gli atti di autorizzazione all’accesso e i processi verbali di accesso nei locali destinati ad attività commerciali, artistiche e professionali devono indicare chiaramente le circostanze e le condizioni che giustificano la verifica . Le ragioni e le circostanze devono essere comunicate sin dall’inizio al contribuente, che deve conoscere i presupposti fattuali e giuridici del controllo .

Il documento elaborato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione nazionale commercialisti (FNC) ha spiegato che la nuova norma intende garantire trasparenza e proporzionalità, richiedendo che la motivazione contenga l’innesco della verifica (ad esempio un’anomalia nei dati ISA o un’incrocio con i flussi bancari), gli elementi che hanno giustificato l’accesso e le effettive esigenze d’indagine . La disposizione non prevede una sanzione automatica in caso di mancata motivazione, ma la violazione può determinare l’inutilizzabilità delle prove acquisite, ai sensi dell’art. 7‑quinquies dello Statuto, e quindi l’annullamento dell’avviso di accertamento . I professionisti del settore IT devono pertanto verificare con attenzione l’atto di autorizzazione: se privo di motivazione o se la motivazione è generica (ad esempio “accertamento per incongruenze”), sarà possibile contestarne la legittimità.

Possibili strategie difensive

Alla luce della riforma, la strategia difensiva si focalizza sull’analisi dell’atto di autorizzazione e del verbale di accesso. In caso di accesso eseguito senza motivazione dettagliata o senza indicazione dei presupposti, il contribuente può:

  1. Chiedere l’intervento del Garante nazionale del contribuente – L’organo, introdotto dal d.lgs. 219/2023, può essere interpellato per segnalare abusi o illegittimità nelle verifiche. Una segnalazione tempestiva può indurre l’Amministrazione a revocare l’accesso o annullare i suoi effetti.
  2. Eccepire la violazione dell’art. 12 nei confronti dell’avviso di accertamento – In sede contenziosa si dovrà dimostrare che l’accesso è avvenuto in assenza dei requisiti previsti dalla legge e che tale vizio ha comportato l’irrilevanza delle prove raccolte. La difesa potrà richiamare la sentenza Italgomme e la giurisprudenza di legittimità che qualifica l’accesso illegittimo come causa di nullità procedurale.
  3. Richiedere l’annullamento in autotutela – Qualora l’avviso di accertamento si fondi su prove acquisite mediante accesso non motivato, il contribuente può proporre un’istanza di autotutela all’Ufficio, evidenziando l’irregolarità e minacciando ricorso. L’amministrazione, per evitare il contenzioso, potrebbe annullare o ridurre l’atto.

È opportuno sottolineare che, nonostante il principio di inutilizzabilità di cui all’art. 191 del codice di procedura penale non si applichi automaticamente al processo tributario , la mancata motivazione dell’accesso può determinare la nullità dell’avviso per violazione di norme imperative. Il contribuente, assistito da un professionista, dovrà dimostrare che il vizio ha inciso sul contenuto dell’atto impositivo.

10.2 Le novità del decreto fiscale 2025 (D.L. 84/2025): concordato preventivo, ravvedimento e termini

Il decreto fiscale 2025 è un provvedimento ampio, composto da 21 articoli, che interviene su diverse disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), sul concordato preventivo biennale, sul ravvedimento speciale e sulla tempistica dei versamenti. Tra le misure di maggior interesse per i programmatori e le imprese digitali si segnalano:

  1. Concordato preventivo biennale – adeguamento dei termini e integrazione dell’astero – L’art. 12 del decreto prevede che le dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate entro l’8 novembre 2024 si considerino tempestive ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale . Questo istituto consente al contribuente di concordare in via preventiva la base imponibile per i successivi due anni, fornendo stabilità e riducendo il rischio di accertamenti. Per un programmatore con entrate variabili, il concordato può garantire un carico fiscale prevedibile. Si raccomanda tuttavia di analizzare attentamente gli indicatori ISA e i dati dichiarati, perché il mancato rispetto dei parametri concordati comporta la decadenza e il recupero delle imposte.
  2. Definizione agevolata e interpretazione autentica – L’art. 12‑bis, introdotto in sede referente, chiarisce che la definizione agevolata dei debiti fiscali perfeziona i suoi effetti con il versamento della prima rata; l’estinzione del giudizio avviene d’ufficio previa presentazione della documentazione . Per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione o al saldo e stralcio, è essenziale rispettare i versamenti per evitare la revoca dei benefici.
  3. Ravvedimento speciale per i soggetti ISA – L’art. 12‑ter estende il ravvedimento speciale ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo. I soggetti che versano l’imposta sostitutiva possono sanare omissioni e irregolarità relative agli anni 2019‑2023 . Per gli sviluppatori che intendono regolarizzare l’IVA o le ritenute su compensi percepiti via piattaforme digitali, il ravvedimento speciale rappresenta un’opportunità di chiudere le pendenze con sanzioni ridotte.
  4. Proroga dei versamenti per chi applica gli ISA – L’art. 13 rinvia dal 30 giugno al 21 luglio 2025 il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i contribuenti in regime forfetario . I versamenti possono essere effettuati entro 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,4 %. Tale proroga offre un margine di respiro a chi deve reperire fondi per il pagamento degli acconti.
  5. Obbligo di motivazione nell’atto di autorizzazione – L’art. 13‑bis, come illustrato sopra, richiede che l’autorizzazione e il verbale di accesso indichino le circostanze che giustificano la verifica . Questa norma si inserisce nel contesto della riforma del nuovo art. 12, garantendo maggiore tutela del contribuente.
  6. Altri interventi – Il decreto modifica varie disposizioni del TUIR in materia di tracciabilità delle spese di trasferta, plusvalenze da cessione di partecipazioni e regime CFC; estende l’addizionale IRPEF su compensi variabili solo ai dirigenti di intermediari finanziari e introduce semplificazioni nella determinazione delle perdite fiscali . Pur non riferendosi direttamente agli sviluppatori software, tali norme possono avere riflessi in caso di partecipazioni societarie o di svolgimento di attività in forma associata.

10.3 Segreto professionale e limitazioni all’accesso ai documenti (Cassazione 2025)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025, ha affrontato un tema cruciale per la tutela del segreto professionale. Il caso riguardava un avvocato al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omessa fatturazione di compensi sulla base di un block notes rinvenuto durante un accesso presso lo studio. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva annullato l’avviso ritenendo illegittima l’acquisizione del documento in quanto l’autorizzazione del Pubblico Ministero a derogare al segreto professionale era stata rilasciata prima dell’effettiva eccezione del professionista e senza indicare quali documenti acquisire .

In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la validità di un’autorizzazione preventiva e la rilevanza probatoria dei documenti extracontabili. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che:

  1. L’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e dall’art. 103 del codice di procedura penale, che consente di derogare al segreto professionale per acquisire documenti coperti da segreto, può essere legittimamente rilasciata solo dopo l’eccezione del professionista. È proprio l’opposizione a determinare la necessità di valutare in concreto il bilanciamento tra le esigenze di indagine e la tutela del segreto .
  2. L’autorizzazione deve essere specifica e motivata: un provvedimento preventivo e generico, che non individui i documenti da acquisire e non illustri le ragioni del sacrificio del segreto, non soddisfa il requisito richiesto .
  3. La documentazione extracontabile può costituire indizio per accertamenti induttivi, ma se è acquisita illegittimamente non può essere utilizzata .

Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale favorevole alla tutela del segreto professionale. Per i programmatori e i consulenti che detengono documenti relativi ai propri clienti (es. informazioni su software proprietari o codici sorgente), la sentenza ribadisce che l’Amministrazione non può acquisire liberamente tali documenti senza l’autorizzazione del giudice. In sede di verifica, l’opposizione al segreto professionale deve essere fatta valere subito e l’eventuale autorizzazione dovrà essere motivata caso per caso. In mancanza, le prove raccolte sono inutilizzabili e l’avviso di accertamento può essere annullato.

10.4 Ulteriori riforme del 2024: algoritmi, accertamento sintetico, riscossione e concordato

Le riforme varate nel corso del 2024 hanno introdotto strumenti innovativi e modificato profondamente alcune procedure. Di seguito le novità più rilevanti.

10.4.1 Algoritmi predittivi e intelligenza artificiale (D.Lgs. 13/2024)

In attuazione della legge delega 111/2023, il decreto legislativo 13/2024 ha disciplinato l’uso di algoritmi predittivi per la selezione dei contribuenti a rischio. Gli algoritmi possono analizzare i flussi bancari, i dati trasmessi mediante fattura elettronica e piattaforme di pagamento, i movimenti sulle cripto‑valute e persino le attività sui social network per individuare anomalie. Tuttavia, il decreto impone alcune garanzie:

  • Conoscibilità dell’algoritmo – L’Amministrazione deve rendere comprensibili i criteri alla base dei sistemi utilizzati, evitando decisioni basate su “black box”. Ciò significa che il contribuente può chiedere quale regola ha fatto emergere l’anomalia che ha determinato la selezione.
  • Non esclusività della decisione automatica – L’esito dell’algoritmo costituisce un mero elemento di orientamento; la decisione finale deve essere adottata da un funzionario in carne e ossa. La riforma vieta che un accertamento venga emesso automaticamente senza un intervento umano.
  • Protezione dei dati – Gli algoritmi devono rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I dati personali devono essere trattati secondo principi di minimizzazione e proporzionalità; non è consentito incrociare dati senza base giuridica.

Per i programmatori software, il rischio è di essere selezionati a causa di flussi non tracciati (ad esempio incassi su wallet digitali). È importante conservare documentazione sulle origini dei proventi e chiedere all’Ufficio, al momento dell’avvio della verifica, quali criteri algoritmici abbiano giustificato il controllo. In caso di risposta evasiva o generica, si potrà sollevare la violazione del diritto di conoscenza e contestare l’atto in sede contenziosa.

10.4.2 Modifiche all’accertamento sintetico (D.Lgs. 108/2024)

Il decreto legislativo 108/2024 ha aggiornato la disciplina dell’accertamento sintetico prevista dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973, introducendo nuove categorie di spesa e innalzando le soglie per l’attivazione della procedura. Le spese considerate ora includono:

  • Abbonamenti digitali e licenze software – Gli importi spesi per servizi di cloud computing, SaaS, streaming, acquisti di software e hardware entrano tra gli indicatori della capacità contributiva.
  • Pagamenti con carte e piattaforme – I pagamenti effettuati tramite PayPal, Stripe, Apple Pay, Google Pay e wallet di cripto‑valute sono tracciati e incrociati con la dichiarazione dei redditi. Spese superiori alle soglie definiscono una capacità contributiva superiore a quanto dichiarato.
  • E‑commerce e marketplace – I volumi di vendita su marketplace digitali (Amazon, eBay, GitHub Sponsors) e gli introiti da pubblicità o affiliazioni (ad esempio Google AdSense) sono rilevati come indicatori di reddito.

Il decreto stabilisce che l’accertamento sintetico può essere avviato solo se il reddito accertabile eccede del 30 % quello dichiarato e di almeno dieci volte il valore dell’assegno sociale . Inoltre, gli indicatori sono differenziati per area geografica e cluster professionale e saranno aggiornati con cadenza biennale dal Ministero dell’Economia. Per i programmatori residenti all’estero o che lavorano da remoto (es. digital nomads), l’Amministrazione terrà conto dei costi della vita e delle spese sostenute in Italia e all’estero. Il contribuente mantiene la possibilità di dimostrare che le spese sono state finanziate con risparmi preesistenti, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o con somme ricevute da terzi .

10.4.3 Riforma della riscossione e notifiche digitali (D.Lgs. 110/2024)

Il decreto legislativo 110/2024 ha riformato la riscossione, separando in modo più netto i ruoli dell’Agenzia delle Entrate (che emette gli atti di accertamento) e dell’Agenzia Entrate‑Riscossione (che gestisce la riscossione coattiva). Le principali innovazioni sono:

  • Notifiche telematiche – Tutti gli atti di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni, preavvisi di fermo o ipoteca) devono essere notificati in via telematica agli indirizzi digitali del contribuente (PEC o domicilio digitale). Se il contribuente non dispone di un domicilio digitale, l’atto è depositato in un’area riservata del portale dell’Agenzia, con avviso tramite raccomandata.
  • Rateizzazione flessibile – Viene ampliato il numero di rate concedibili (fino a 120) per debiti fino a 120.000 €. La procedura è automatizzata: presentando domanda online, il contribuente ottiene la rateizzazione senza dover produrre documenti. In caso di decadenza, è possibile chiedere una nuova dilazione se il debito residuo è inferiore a 5.000 €.
  • Sospensione immediata delle azioni esecutive – Se il contribuente propone ricorso avverso la cartella e chiede la sospensione al giudice tributario, l’agente della riscossione deve sospendere le procedure esecutive fino alla decisione. Questa disposizione offre maggiore tutela rispetto al passato, quando le azioni esecutive proseguivano fino alla sospensione giudiziale.

La riforma, unita alla digitalizzazione degli atti, rende più rapida la riscossione ma impone al contribuente di monitorare regolarmente la propria casella PEC e l’area riservata sul sito dell’Agenzia. Per i programmatori che lavorano spesso all’estero, è fondamentale attivare un domicilio digitale e delegare un professionista alla consultazione. La perdita di una notifica può comportare la decadenza dai termini per il ricorso.

10.4.4 Concordato preventivo biennale e compliance collaborativa

Il concordato preventivo biennale, introdotto dal d.lgs. 73/2024 e integrato dal decreto fiscale 2025, consente ai contribuenti di definire in anticipo la propria base imponibile sulla base degli indici di affidabilità fiscale (ISA) e di dati reddituali storici. Per aderire è necessario:

  • Aver presentato la dichiarazione dei redditi e dell’IVA nei termini e aver regolarmente versato i tributi dovuti.
  • Aver ottenuto un indice ISA non inferiore a 8 (o 9 per la versione “premio”).
  • Comunicare l’adesione mediante apposita opzione telematica.

In cambio, l’Agenzia si impegna a non emettere accertamenti analitici o sintetici sui periodi concordati, salvo il riscontro di violazioni gravi. Per i programmatori con redditi molto variabili (ad esempio perché alternano commesse importanti a periodi di inattività), il concordato può essere vantaggioso: consente di pianificare il carico fiscale e riduce i controlli. Tuttavia occorre valutare attentamente se i redditi dei prossimi due anni saranno allineati con il valore concordato; in caso contrario si rischia di pagare più del dovuto o di decadere dal beneficio.

10.4.5 Rafforzamento dell’autotutela e accesso agli atti

La riforma dello Statuto del contribuente, attuata dal d.lgs. 219/2023 e integrata nel 2024, ha potenziato gli istituti di autotutela. L’Amministrazione è ora obbligata a riesaminare d’ufficio gli atti viziati da errori manifesti o da illegittimità sopravvenute. Il contribuente può presentare istanza di autotutela in qualsiasi momento, allegando documenti che dimostrino l’errore. In caso di silenzio o rigetto, può rivolgersi al Garante del contribuente. Inoltre, è stato generalizzato il diritto di accesso agli atti: il contribuente può ottenere copia dei documenti, delle banche dati e degli algoritmi utilizzati per l’accertamento . La mancata messa a disposizione di tali elementi può comportare la nullità dell’atto. Per i programmatori software, che spesso subiscono accertamenti basati su algoritmi, il diritto di accesso permette di verificare se l’algoritmo ha utilizzato dati corretti e se è stato applicato nel rispetto dei criteri normativi.

10.5 Nuovi casi pratici e simulazioni

Di seguito sono presentati ulteriori esempi per illustrare come applicare le riforme e le pronunce più recenti nella realtà quotidiana di uno sviluppatore software. Le simulazioni integrano quelle già proposte nella sezione 8 e offrono spunti operativi.

Caso 4: Programmatore con clienti esteri e uso di criptovalute

Scenario: Marco è uno sviluppatore freelance che realizza applicazioni mobile per clienti statunitensi e canadesi. I compensi gli vengono accreditati su un conto PayPal in dollari. Marco è appassionato di criptovalute: utilizza una piattaforma di exchange per convertire una parte dei proventi in Bitcoin ed Ether, che successivamente scambia su piattaforme decentralizzate. Nella dichiarazione dei redditi 2024 indica ricavi per 60.000 € ma omette il quadro RW relativo alla detenzione di cripto‑attività all’estero. Nel 2025 riceve un invito al contraddittorio perché l’Agenzia ha rilevato movimenti in dollari e transazioni crypto.

Rischi: Oltre alla contestazione di ricavi non dichiarati, Marco rischia sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (sanzione dal 3 % al 15 % del valore delle attività estere, elevata dal 6 % al 30 % se le attività sono detenute in Stati a fiscalità privilegiata) e l’applicazione dell’accertamento sintetico su tutte le spese sostenute con carte e wallet. Le transazioni crypto potrebbero far sospettare l’esistenza di redditi non dichiarati. Inoltre, se la differenza tra quanto accertato e quanto dichiarato supera 50.000 €, Marco potrebbe essere denunciato per dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000).

Difesa:

  1. Ricostruire i flussi finanziari: Marco deve presentare estratti PayPal, documenti bancari e report dell’exchange per dimostrare la provenienza dei fondi e il valore delle criptovalute all’atto dell’acquisto e della vendita. È essenziale ricostruire il costo di acquisto (c.d. costo fiscale) per calcolare eventuali plusvalenze.
  2. Regolarizzare il quadro RW: È consigliabile presentare una dichiarazione integrativa e aderire al ravvedimento speciale previsto dall’art. 12‑ter del D.L. 84/2025 per sanare la violazione con sanzioni ridotte.
  3. Contestare l’utilizzo del redditometro: Se l’Agenzia avvia l’accertamento sintetico basato sui movimenti crypto, Marco può dimostrare che le operazioni sono state finanziate con redditi già tassati o con risparmi, invocando l’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e fornendo prova dei depositi iniziali. La recente riforma prevede soglie più elevate (eccedenza del 30 %) e indicatori specifici per gli investimenti digitali; eventuali scostamenti inferiori non giustificano il ricorso al redditometro.
  4. Verificare la legittimità dell’accesso: Qualora la verifica sia stata preceduta da un accesso presso l’abitazione o lo studio, occorre controllare la motivazione dell’autorizzazione. Se manca o è generica, la prova acquisita potrebbe essere inutilizzabile in base al nuovo art. 12 .

Caso 5: Società di software con contratto di licenza internazionale

Scenario: La società SoftItalia S.r.l. sviluppa e commercializza un software gestionale. Nel 2024 stipula un contratto con una multinazionale tedesca per la licenza d’uso annuale. Il corrispettivo di 200.000 € viene incassato tramite bonifico su un conto estero. La società emette fattura con inversione contabile (reverse charge) ai sensi della direttiva UE 2006/112. Nel 2025 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento IVA contestando l’omessa registrazione della fattura nell’esterometro e la mancata applicazione dell’IVA.

Rischi: L’omessa comunicazione all’SDI delle operazioni transfrontaliere comporta sanzioni amministrative (da 2 € a 400 € per ciascuna fattura); la mancata applicazione del reverse charge può determinare il recupero dell’IVA con sanzioni. Inoltre l’Agenzia, sulla base dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972, può procedere a un accertamento induttivo recuperando l’IVA sulle vendite estere e disconoscendo i costi per mancanza di inerenza.

Difesa:

  1. Dimostrare la correttezza del trattamento IVA: Il contratto con la società tedesca prevede la prestazione di servizi elettronici; la normativa comunitaria stabilisce che l’IVA è dovuta nel paese del committente. Di conseguenza, SoftItalia ha correttamente applicato il reverse charge; deve esibire la documentazione contrattuale e la normativa di riferimento.
  2. Ravvedimento per l’esterometro: È possibile sanare l’omessa comunicazione mediante ravvedimento operoso, presentando la trasmissione tardiva e versando la sanzione minima. Il D.Lgs. 83/2023 ha ridotto le sanzioni e previsto la possibilità di riduzione a un terzo.
  3. Eccepire il vizio di motivazione: Se l’atto di accertamento non indica le ragioni specifiche per cui l’Ufficio ritiene inattendibili le scritture, si potrà dedurre la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzato dal nuovo Statuto del contribuente .
  4. Valutare l’adesione al concordato preventivo: Per ridurre l’esposizione a controlli futuri, la società può valutare l’adesione al concordato preventivo biennale, in modo da stabilizzare il proprio carico fiscale e ottenere un indice di affidabilità elevato.

Caso 6: Freelancer convocato a seguito di algoritmo predittivo

Scenario: Laura, programmatrice freelance, riceve un invito al contraddittorio nel 2025 a seguito di un algoritmo predittivo che ha segnalato anomalie tra i ricavi dichiarati e i pagamenti ricevuti tramite app di crowdfunding. Secondo l’Agenzia, Laura ha ricevuto donazioni su una piattaforma internazionale per circa 15.000 € non dichiarati. L’algoritmo ha incrociato i movimenti bancari con i dati delle piattaforme e con i social network.

Rischi: L’avviso di accertamento potrebbe determinare il recupero a tassazione delle somme ricevute, con sanzioni per omessa dichiarazione; se l’importo dell’imposta evasa supera 50.000 € potrebbe configurarsi l’omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 74/2000. Inoltre, la prova algoritmica potrebbe essere contestata per mancanza di trasparenza.

Difesa:

  1. Richiedere la spiegazione dell’algoritmo: In sede di contraddittorio, Laura deve pretendere che l’Agenzia indichi i criteri utilizzati dall’algoritmo e i dati elaborati. Il d.lgs. 13/2024 obbliga l’Amministrazione a garantire la conoscibilità del sistema e a spiegare perché il contribuente è stato selezionato.
  2. Dimostrare l’origine delle somme: È fondamentale dimostrare che le donazioni via crowdfunding sono state destinate a progetti di utilità sociale o rappresentano liberalità non soggette a tassazione. Se si tratta di compensi per lavori svolti, Laura dovrà emettere le fatture in regime forfetario o ordinario e integrare la dichiarazione.
  3. Contestare l’efficacia probatoria dell’algoritmo: Qualora l’Ufficio non fornisca elementi concreti o si limiti a esibire un report algoritmico, si potrà eccepire la violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 12. Se l’atto impositivo è basato esclusivamente su un algoritmo non conoscibile, potrà essere dichiarato nullo per difetto di motivazione.

10.6 Ulteriori domande e risposte (FAQ)

1. Il nuovo art. 12 si applica solo agli accessi nei locali di imprese o anche a quelli presso l’abitazione del professionista?
Il nuovo art. 12, come modificato dall’art. 13‑bis del D.L. 84/2025, si applica a tutti gli accessi nei locali destinati all’attività professionale o commerciale. Tuttavia la giurisprudenza CEDU equipara il domicilio e il luogo di lavoro, per cui l’obbligo di motivazione potrà essere esteso anche agli accessi presso l’abitazione del libero professionista .

2. Cosa accade se l’autorizzazione all’accesso non contiene motivazione?
In assenza di motivazione o quando essa è generica, il contribuente può chiedere l’annullamento dell’avviso per violazione dell’art. 12. La prova acquisita potrebbe essere considerata inutilizzabile e l’atto impositivo viziato . È consigliabile eccepire il vizio subito, anche in sede di contraddittorio, e chiedere l’intervento del Garante.

3. L’uso di algoritmi predittivi consente all’Agenzia di emettere accertamenti automatici?
No. Il d.lgs. 13/2024 stabilisce che l’esito dell’algoritmo è solo un elemento di selezione; la decisione finale deve essere adottata da un funzionario. Se l’atto è generato automaticamente senza valutazione umana, può essere annullato per violazione del principio di non esclusività dell’algoritmo.

4. È possibile ottenere l’algoritmo utilizzato dall’Agenzia?
Il contribuente può chiedere l’accesso ai criteri e alle logiche su cui si basa l’algoritmo. L’Amministrazione deve garantire la conoscibilità e la trasparenza, nel rispetto del GDPR. Tuttavia non è tenuta a fornire il codice sorgente; deve comunque spiegare quali dati sono stati utilizzati e perché il contribuente è stato selezionato.

5. Come gestire i compensi ricevuti in criptovalute?
Le criptovalute non sono considerate valuta legale ma beni immateriali. Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conversione superiori a 2.000 € annui sono tassabili come redditi diversi. È necessario monitorare l’andamento dei valori, conservare i report delle piattaforme e dichiarare le operazioni nella dichiarazione dei redditi. Inoltre è obbligatorio compilare il quadro RW per la detenzione di cripto‑valute su piattaforme estere.

6. L’omessa presentazione del quadro RW comporta sempre sanzioni?
Sì, l’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore delle attività detenute all’estero. Tuttavia il contribuente può ricorrere al ravvedimento speciale (art. 12‑ter del D.L. 84/2025) per ridurre le sanzioni . È consigliabile sanare spontaneamente la violazione prima dell’avvio della verifica.

7. L’Agenzia può utilizzare documenti extracontabili trovati in ufficio?
La Cassazione ha ribadito che la documentazione extracontabile può costituire indizio, ma se acquisita in violazione del segreto professionale o senza autorizzazione specifica non può essere utilizzata . Il contribuente può eccepire la nullità dell’atto se l’acquisizione è avvenuta prima dell’eccezione del segreto o senza motivazione.

8. Cosa cambia con la riforma della riscossione per chi vive all’estero?
Le notifiche degli atti avvengono tramite PEC o domicilio digitale. Se il contribuente vive all’estero, deve attivare un domicilio digitale e controllare l’area riservata sul portale dell’Agenzia. La mancata consultazione non sospende i termini. È possibile delegare un professionista a gestire la casella PEC per evitare decadenze.

9. Il concordato preventivo conviene sempre a un programmatore freelance?
No. Il concordato è vantaggioso se si prevede che i redditi nei due anni concordati siano stabili o in aumento. Se si attendono fluttuazioni o contrazioni (ad esempio per un cambio di lavoro), il concordato potrebbe comportare il pagamento di imposte superiori al dovuto. È opportuno valutare con il proprio commercialista l’andamento dei ricavi e l’indice ISA prima di aderire.

10. È ancora possibile impugnare un avviso firmato digitalmente?
La Cassazione ha chiarito che la firma digitale sugli avvisi di accertamento è valida e che l’atto notificato in copia analogica è equiparato all’originale . Pertanto non è possibile eccepire la nullità per difetto di sottoscrizione. Ciò non esclude tuttavia di contestare altri vizi formali, come la mancanza di motivazione o l’erronea individuazione del destinatario.

11. Se l’algoritmo segnala un rischio ma non c’è preavviso, è legittimo?
Secondo il principio del contraddittorio rafforzato, l’Agenzia deve notificare al contribuente una proposta di accertamento e concedere almeno sessanta giorni per presentare osservazioni . Se l’algoritmo segnala un rischio ma l’Ufficio emette immediatamente l’avviso senza preavviso, si può eccepire la violazione del contraddittorio e chiedere l’annullamento dell’atto.

12. Come difendersi se l’Agenzia contesta ricavi da crowdfunding?
Occorre distinguere tra donazioni liberali (che non costituiscono reddito) e compensi per prestazioni professionali (soggetti a IVA e imposte dirette). È fondamentale dimostrare la natura delle somme e predisporre la documentazione. Se l’algoritmo ha segnalato l’anomalia, bisogna richiedere l’accesso alle informazioni e contestarne l’affidabilità.

13. È possibile rateizzare le somme dovute a seguito dell’accertamento?
Sì. Dopo la notifica della cartella di pagamento è possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia Entrate‑Riscossione. Il d.lgs. 110/2024 prevede la concessione fino a 120 rate mensili per debiti fino a 120.000 €, con procedure automatizzate. È opportuno presentare la domanda tempestivamente, poiché in caso di ritardo l’agente della riscossione può avviare azioni esecutive.

14. Come funzionano le notifiche digitali per chi non ha PEC?
Se il contribuente non possiede una PEC o un domicilio digitale, l’Agenzia deposita l’atto nell’area riservata e invia un avviso tramite raccomandata o SMS. La notifica si considera perfezionata dopo dieci giorni. È quindi necessario registrarsi al portale e verificare periodicamente eventuali depositi.

15. Cosa succede se l’Agenzia non risponde all’istanza di autotutela?
L’autotutela non è vincolata da termini per l’Amministrazione, ma il contribuente può sollecitare la risposta e ricorrere al Garante del contribuente. Se la risposta tarda, il contribuente può comunque proporre ricorso al giudice tributario per evitare la decadenza dei termini.

16. Le spese sostenute per l’acquisto di hardware/software possono giustificare un accertamento sintetico?
Sì, il d.lgs. 108/2024 ha inserito gli acquisti di hardware e software tra gli indicatori di capacità contributiva. Se tali spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato, possono far presumere redditi ulteriori. Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o risparmi preesistenti .

17. Qual è il ruolo del Garante nazionale del contribuente?
Il Garante, istituito dal d.lgs. 219/2023, tutela i diritti dei contribuenti, promuove la mediazione con l’Amministrazione e può segnalare al Parlamento e al Governo le disfunzioni. Può essere interpellato in caso di accessi illegittimi, mancata motivazione degli atti o omissioni nel diritto di accesso. Il suo parere non è vincolante ma ha forte valore persuasivo.

18. È legittimo un accertamento basato su post pubblicati sui social network?
L’Agenzia può utilizzare informazioni pubblicamente disponibili sui social come indizi, ma deve verificarle con altre fonti e garantire il contraddittorio. Un accertamento basato solo sui social potrebbe essere contestato per mancanza di prova certa e per violazione della privacy. L’uso dei social rientra comunque negli algoritmi di selezione; è quindi importante prestare attenzione alle informazioni pubblicate.

19. Il segreto professionale tutela anche il contenuto dei codici sorgente?
Sì. I codici sorgente e la documentazione tecnica possono essere coperti dal segreto professionale o dal segreto industriale. Se l’Amministrazione intende acquisirli, deve ottenere l’autorizzazione del giudice e motivarne le ragioni. L’ordinanza n. 17228/2025 afferma che l’autorizzazione deve essere successiva all’eccezione del professionista e deve indicare specificamente i documenti da acquisire .

20. Le riforme 2024‑2025 hanno introdotto nuove sanzioni penali per gli sviluppatori?
No. Le soglie penali del d.lgs. 74/2000 non sono state modificate. Tuttavia l’utilizzo di algoritmi può aumentare il rischio di essere individuati per dichiarazioni infedeli o omesse. È quindi consigliabile mantenere una contabilità puntuale, emettere fatture elettroniche anche verso clienti esteri e compilare correttamente il quadro RW. In caso di rischio penale, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in reati tributari per valutare l’integrale pagamento del dovuto e beneficiare della causa di non punibilità.

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