Introduzione
L’accertamento fiscale è uno degli incubi peggiori per chi lavora da libero professionista nel settore digitale. Un web designer o uno sviluppatore freelance che riceve un avviso di accertamento rischia di vedersi contestare redditi non dichiarati, recuperi d’imposta, sanzioni elevatissime e – nei casi più gravi – contestazioni di evasione con profili penali. Il fenomeno è aumentato con la digitalizzazione dell’economia: le transazioni online, i pagamenti su piattaforme di commercio elettronico e l’utilizzo di conti correnti “ibridi” (professionali e personali) fanno emergere continuamente casi di accertamenti induttivi.
Comprendere cosa accade dopo la notifica e quali strumenti difensivi mettere in campo è fondamentale per evitare errori fatali. La riforma fiscale avviata con la legge delega (L. 9 agosto 2023 n. 111) e attuata dai decreti legislativi n. 13/2024 e n. 81/2025 ha introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio, ha rivisto l’istituto dell’accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997), ha creato il concordato preventivo biennale e ha previsto nuove opportunità di definizione agevolata. Nello stesso tempo l’Agenzia delle Entrate ottiene dati sui compensi tramite gli obblighi di comunicazione imposti ai gestori di piattaforme digitali (D.Lgs 32/2023, attuativo della direttiva DAC 7), in modo che i redditi generati da professionisti e venditori online non sfuggano più al fisco. La normativa e la giurisprudenza recente impongono quindi attenzione e professionalità.
In questa guida – aggiornata a dicembre 2025 – si spiegano tutte le fasi del procedimento di accertamento, le difese e le strategie legali che un web developer freelance può utilizzare, gli strumenti alternativi come rottamazione, concordato preventivo biennale e soluzioni per sovraindebitamento (L. 3/2012), gli errori da evitare e i consigli pratici per affrontare controlli fiscali. L’obiettivo è fornire un vademecum operativo dal punto di vista del contribuente, con un linguaggio chiaro ma rigoroso e citazioni normative e giurisprudenziali ufficiali.
Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti con competenze nazionali in materia bancaria e tributaria. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In qualità di cassazionista, assiste contribuenti e imprese dinanzi alle Commissioni tributarie, alla Corte di Cassazione e negli arbitrati con l’Agenzia delle Entrate.
Grazie alla sua esperienza, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:
- Analizzare l’atto di accertamento o la cartella esattoriale, verificando vizi formali e sostanziali, termini di decadenza, difetto di motivazione, mancanza di contraddittorio.
- Presentare ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie, con istanze di sospensione dell’esecuzione e strategie processuali che tengano conto delle pronunce più recenti (Cass. SS.UU. 21271/2025, Cass. 7552/2025, ecc.).
- Domandare l’adesione (accertamento con adesione) o l’accesso al concordato preventivo biennale, analizzando la convenienza economica e predisponendo la documentazione necessaria.
- Assistere nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere piani di rateizzazione, definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) e sospensioni di fermo amministrativo o ipoteche.
- Proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per il sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio ed esdebitazione), bloccando pignoramenti e tutelando il patrimonio.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
Per comprendere l’accertamento fiscale nei confronti di un lavoratore autonomo digitale è necessario richiamare le norme che regolano i poteri dell’amministrazione e i diritti del contribuente.
1.1.1 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)
La Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) definisce i principi generali del rapporto tra fisco e cittadino. I principali articoli da conoscere sono:
- Art. 1, comma 1: le disposizioni tributarie non possono essere retroattive e devono essere interpretate secondo criteri di equità e imparzialità . Ogni modifica normativa deve essere coordinata con le leggi preesistenti.
- Art. 5: l’amministrazione finanziaria deve garantire completa conoscibilità delle norme e delle circolari, pubblicandole e rendendole accessibili .
- Art. 6: le comunicazioni devono essere inviate al domicilio eletto dal contribuente; gli atti privi di sottoscrizione o senza l’indicazione del responsabile sono nulli .
- Art. 12: disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale. La verifica deve essere effettuata per finalità effettive, durante l’orario di esercizio e cercando di ridurre al minimo i disagi . Il contribuente ha diritto a conoscere le ragioni della verifica e ad essere assistito da un professionista . La permanenza dei verificatori nei locali non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili in caso di esigenze particolari . Dopo la chiusura del processo verbale, il contribuente ha sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste, e l’avviso di accertamento non può essere emesso prima di tale termine salvo casi di particolare urgenza .
1.1.2 Poteri di indagine su conti bancari e IVA
- Art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973: autorizza l’amministrazione a richiedere documenti e notizie relative a rapporti bancari dei contribuenti; se il contribuente non dimostra la natura non imponibile delle movimentazioni, gli accrediti e i prelievi sono presunti ricavi tassabili.
- Art. 51, comma 2, n. 7, DPR 633/1972: dispone norme analoghe per l’IVA.
Recentemente la Cassazione, con l’ordinanza 19159/2025, ha ribadito che dai movimenti bancari deriva una presunzione legale in favore dell’Erario, che non necessita dei requisiti di gravità e precisione previsti per le presunzioni semplici . Il contribuente deve fornire prova analitica per ogni movimentazione che dimostri l’estraneità a ricavi imponibili; questa presunzione vale anche per conti cointestati con il coniuge o familiari, poiché la semplice cointestazione non esclude la natura imponibile delle operazioni .
1.1.3 Nuove regole sul contraddittorio preventivo (D.Lgs 13/2024)
Il D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della delega fiscale, ha riformato le procedure di accertamento. Tra le novità principali:
- Obbligo di contraddittorio preventivo: prima di emanare l’avviso di accertamento l’amministrazione deve notificare un invito a comparire e uno schema di atto. L’art. 1, comma 2-bis del D.Lgs 218/1997, come inserito dal D.Lgs 13/2024, impone all’ufficio di invitare il contribuente a presentare osservazioni e istanza di accertamento con adesione; l’invito deve contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa .
- Adesione al processo verbale di constatazione: il nuovo art. 5-quater consente di aderire direttamente al verbale di constatazione, pagando le somme dovute entro trenta giorni, con una riduzione delle sanzioni .
- Termini: l’ufficio deve attendere trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto; il contribuente può chiedere accertamento con adesione fino a quindici giorni dopo la notifica dell’avviso. Il ricorso è sospeso per un ulteriore periodo se viene presentata l’istanza.
1.1.4 Accertamento con adesione (D.Lgs 218/1997)
L’accertamento con adesione è lo strumento deflattivo che consente al contribuente di definire l’atto con l’ufficio, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo (più interessi). Il D.Lgs 218/1997 definisce:
- Art. 1: definizione di accertamento con adesione per le imposte dirette, l’IVA e l’imposta locale sui redditi.
- Art. 2: disciplina l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione (possibilità di definire sia gli avvisi di accertamento sia i processi verbali di constatazione).
- Art. 5: illustra la procedura, i termini di presentazione e la sospensione dei termini di impugnazione.
L’istituto è stato modificato dal D.Lgs 13/2024: la richiesta può essere presentata entro quindici giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (oltre che entro trenta giorni dallo schema di atto), con conseguente sospensione dei termini processuali.
1.1.5 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il concordato preventivo biennale, introdotto dall’art. 10 del D.Lgs 13/2024 e integrato dal D.Lgs 81/2025, permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli ISA (indicatori di affidabilità fiscale) di concordare preventivamente il reddito tassabile per due anni. La Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 (operativa dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo 81/2025) fornisce una guida. In sintesi:
- Possono aderire i contribuenti che nel 2024 hanno applicato gli ISA e non hanno già aderito al CPB per il biennio 2024–2025.
- L’adesione può avvenire contestualmente alla dichiarazione dei redditi o in via autonoma, con proroga del termine al 30 settembre 2025 .
- Sono escluse dal CPB le persone fisiche titolari di reddito autonomo che partecipano a società tra professionisti non aderenti e, reciprocamente, le società quando anche solo uno dei soci non aderisce . L’esclusione non opera se l’attività non è soggetta agli ISA .
- Tra le cause di decadenza: l’omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato entro 60 giorni dalla comunicazione .
- La Circolare chiarisce inoltre le nuove aliquote dell’imposta sostitutiva (43 % per IRPEF e 24 % per IRES) applicabili sul differenziale tra reddito concordato e reddito effettivo oltre soglia .
1.1.6 Definizioni agevolate e rottamazioni
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione -quater”). L’art. 1, commi 231–252 stabilisce che i debiti possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese; non si pagano interessi e sanzioni . L’adesione è stata riaperta più volte; per i contribuenti in difficoltà è uno strumento per ridurre notevolmente il carico.
1.1.7 Piani del consumatore e procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012)
La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 consente alle persone fisiche sovraindebitate (consumatori, professionisti o imprenditori minori) di accedere a procedure di regolazione della crisi. Ai nostri fini sono rilevanti:
- Art. 6: definizioni di sovraindebitamento (situazione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente) e di consumatore .
- Art. 12-bis: disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore, con facoltà per il giudice di sospendere le procedure esecutive e di pronunciare l’omologa entro sei mesi ; la decisione produce gli effetti di un sequestro e consente al debitore di proseguire l’attività .
- Art. 12-ter: spiega che l’omologazione vincola i creditori anteriori, sospende esecuzioni e produce la liberazione del debitore al termine dell’esecuzione del piano .
Queste procedure sono utili se il professionista non riesce a sostenere il debito tributario, permettendogli di negoziare un piano sostenibile e di ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).
1.1.8 Obblighi di comunicazione delle piattaforme digitali (D.Lgs 32/2023 – DAC 7)
Dal 2024 le piattaforme digitali (marketplace, siti di e‑commerce, app di servizi) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate dai venditori. Il D.Lgs 32/2023, che recepisce la direttiva UE 2021/514 (DAC 7), prevede che:
- I gestori trasmettano i dati delle operazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo .
- Sono obbligati i gestori di piattaforme registrati in un Paese UE; possono scegliere in quale Stato membro adempiere l’obbligo .
- Devono essere comunicate diverse attività: locazione di beni immobili, servizi personali, vendita di beni e noleggio di mezzi di trasporto . Sono escluse le grandi società quotate e i venditori con meno di 30 operazioni e corrispettivi inferiori a 2 000 euro .
- La comunicazione deve includere i dati anagrafici e fiscali del venditore, il numero di attività facilitate, i corrispettivi pagati e l’eventuale presenza di stabile organizzazione . L’Agenzia delle Entrate trasmette tali informazioni alle autorità degli altri Stati membri entro due mesi .
Questo sistema consente al fisco di accertare i redditi generati da vendite online e di incrociare i dati con la dichiarazione dei redditi. Per gli sviluppatori che vendono template, plugin o servizi su marketplace come ThemeForest, GitHub Sponsors, Shopify o Amazon, i compensi saranno automaticamente comunicati, rendendo più probabile l’accertamento in caso di mancata dichiarazione.
1.2 Giurisprudenza recente
1.2.1 Cassazione 7552/2025 – Vendite online come attività d’impresa
La Cassazione, con sentenza 21 marzo 2025 n. 7552, ha stabilito che la vendita abituale di beni online (es. tramite eBay) costituisce attività commerciale anche senza una struttura organizzata. La massima afferma che l’abitualità, unita alla professionalità, delimita un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità; pertanto anche un’unica operazione, se inserita in un contesto organizzato e reiterato, integra l’esercizio di un’attività economica . La Corte ha inoltre precisato che i movimenti bancari costituiscono presunzioni legali nei confronti di tutti i contribuenti (non solo imprese) e che spetta al contribuente fornire prova contraria .
1.2.2 Cassazione 166/2025 – Effetti limitati dell’adesione
Con ordinanza 7 gennaio 2025 n. 166 la Cassazione ha chiarito che l’accertamento con adesione definito per un periodo d’imposta non crea un vincolo per gli anni successivi. Il Fisco può emettere un nuovo accertamento per annualità diverse anche se i fatti contestati sono simili, poiché l’adesione ha natura transattiva e non costituisce giudicato .
1.2.3 Cassazione SS.UU. 21271/2025 – Contraddittorio e prova di resistenza
Le Sezioni Unite, con sentenza 13 settembre 2025 n. 21271, hanno affrontato il tema del contraddittorio preventivo. Secondo i giudici, la violazione del contraddittorio non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento; il contribuente deve dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto proporre (cosiddetta prova di resistenza). In assenza di tale prova, l’atto resta valido . È quindi fondamentale presentare osservazioni circostanziate durante la fase di interlocuzione.
1.2.4 Cassazione 19159/2025 – Presunzioni da conti correnti cointestati
Come visto sopra, l’ordinanza 12 luglio 2025 n. 19159 ha ribadito che la presunzione legale sugli accrediti bancari si applica anche ai conti cointestati; la mera cointestazione con il coniuge non esclude l’applicabilità della presunzione . Il contribuente deve fornire prova analitica dell’estraneità delle operazioni.
Queste pronunce mostrano l’orientamento rigoroso della Suprema Corte: i giudici tutelano il diritto al contraddittorio ma non annullano l’atto se il contribuente non prova concretamente come avrebbe potuto difendersi. È quindi essenziale predisporre una difesa tecnica puntuale fin dal primo confronto con l’ufficio.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento (o lo schema di atto ai sensi del contraddittorio preventivo), il professionista deve seguire una serie di passi per esercitare i propri diritti ed evitare decadenze. Ecco la procedura tipica:
- Verifica della notifica e degli elementi formali
- Controllare la data di notifica (PEC, raccomandata o messo notificatore) e segnare in agenda i termini per le osservazioni e per il ricorso.
- Verificare che l’avviso sia motivato e sottoscritto e che riporti il nominativo del responsabile del procedimento (Art. 7 L. 212/2000).
- Esaminare se l’atto sia preceduto da invito al contraddittorio. Se l’invito manca e l’imposta è armonizzata (IVA), valutare la rilevanza della violazione in base alla “prova di resistenza”.
- Analisi della pretesa
- Confrontare le somme contestate con le dichiarazioni presentate, i ricavi effettivi e la contabilità. Per i freelance digitali, controllare i dati delle piattaforme (marketplace), i conti correnti e i servizi di pagamento (PayPal, Stripe, Amazon Pay).
- Se l’accertamento è induttivo basato su movimenti bancari, predisporre prova analitica per ogni accredito (committente, causale, estratto contabile). Anche i versamenti provenienti da conti cointestati devono essere giustificati .
- Richiesta di documentazione all’ufficio
- È possibile chiedere accesso agli atti per visionare il fascicolo, gli estratti di conto e i documenti in possesso dell’amministrazione (art. 24 L. 241/1990). La richiesta sospende i termini per dieci giorni.
- Presentazione di osservazioni e istanza di adesione
- Se si è ricevuto uno schema di atto (contraddittorio preventivo), entro 30 giorni si possono inviare osservazioni scritte e/o comparire per l’audizione. È consigliabile presentarsi con il proprio consulente per illustrare le prove e contestare i rilievi.
- Entro lo stesso termine o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, si può presentare l’istanza di accertamento con adesione. Questo sospende i termini per il ricorso per un periodo di 90 giorni (art. 6, comma 3, D.Lgs 218/1997).
- Accertamento con adesione
- L’ufficio fissa un incontro. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione. Il contribuente paga entro venti giorni e ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo. Se non si raggiunge l’accordo, si può comunque impugnare l’avviso.
- Ricorso alla giustizia tributaria
- In assenza di adesione o se la proposta dell’ufficio è sfavorevole, si deve proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (al netto delle sospensioni). È indispensabile che il ricorso contenga l’indicazione dei fatti, dei motivi, la richiesta di prove e l’allegazione di documenti.
- È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, dimostrando il danno grave e irreparabile. L’udienza di merito si tiene in media dopo alcuni mesi. Contro la sentenza è ammesso appello e poi ricorso in Cassazione.
- Valutare gli istituti deflattivi alternativi
- Se il debito è ormai in cartella di pagamento, si può aderire alla rottamazione in base alle finestre normative (ad esempio rottamazione-quater), pagando solo il capitale .
- Se si rientra tra i soggetti ISA e conviene, si può valutare l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio successivo . Ciò evita nuovi accertamenti per i periodi concordati, ma richiede il rispetto dei requisiti.
- In caso di sovraindebitamento, si può ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione (L. 3/2012), ottenendo la sospensione delle azioni esecutive e, a esecuzione completata, l’esdebitazione .
3. Difese e strategie legali per sviluppatori e freelance digitali
3.1 Contestare la qualificazione dell’attività: occasionalità vs abitualità
Uno degli aspetti più frequenti nei confronti dei freelance è la contestazione che i proventi derivino da attività abituale e non occasionale; ciò comporta l’assoggettamento a IVA e contributi INPS, con recupero retroattivo di imposte e sanzioni. La giurisprudenza individua quattro elementi per valutare l’abitualità: ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità. Anche una sola operazione, se inserita in un contesto organizzato, può essere considerata abituale .
Strategie di difesa
- Dimostrare la natura occasionale dei singoli progetti: fornire contratti, corrispondenza e documenti che evidenzino la casualità dell’attività (es. un unico incarico progettuale). Mostrare che le prestazioni non sono ripetute nel tempo.
- Comprovare l’esistenza di un’attività principale diversa: ad esempio, se si è dipendenti o studenti, documentare che le prestazioni informatiche sono residuali.
- Dimostrare l’assenza di organizzazione: non avere un ufficio, dipendenti, strumenti strutturati; lavorare da casa senza investimenti fissi. Fornire prove come fatture di acquisto di piccoli importi, assenza di partita IVA, regimi forfettari preesistenti.
- Evidenziare l’assenza di promozione professionale: se non si dispone di un sito di e-commerce e non si svolge pubblicità, la cessione di un software può essere vista come atto isolato.
Tuttavia, con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione DAC 7 e la presunzione legale derivante dai conti bancari, è più difficile sostenere che numerose transazioni siano occasionali. Diventa quindi essenziale separare i conti personali da quelli professionali e tenere traccia analitica di ogni incasso.
3.2 Controllare la procedura di contraddittorio
L’assenza o l’irregolarità del contraddittorio può costituire motivo di difesa. Secondo le Sezioni Unite, la violazione non è automaticamente invalidante: il contribuente deve provare quali eccezioni avrebbe sollevato . Dunque, durante l’invito:
- Presentare osservazioni dettagliate: contestare la ricostruzione dei ricavi, proporre analisi alternative e chiedere la correzione degli errori materiali.
- Depositare prove: contratti, fatture, e-mail, estratti contabili e, se possibile, perizie di commercialisti che attestino la correttezza delle dichiarazioni.
- Richiedere un processo verbale dell’incontro per attestare l’avvenuta discussione.
3.3 Contestare le presunzioni da indagini bancarie
Le indagini sui conti correnti rappresentano l’arma principale del fisco nei confronti di chi opera online. L’ordinanza 19159/2025 conferma che la presunzione legale vale anche per conti cointestati . Per superarla:
- Annotare ogni operazione bancaria: creare un registro con data, importo, committente e descrizione del lavoro. Le prove (contratti, fatture, estratti) devono essere prodotte per ogni versamento.
- Separa l’attività professionale da quella personale: utilizzare un conto dedicato esclusivamente all’attività freelance; limitare l’uso promiscuo per spese familiari.
- Fornire documenti giustificativi per i versamenti da conti cointestati, dimostrando che derivano da redditi del coniuge o da somme non imponibili (es. donazioni).
- Contestare la ricostruzione induttiva se i movimenti riguardano rimborsi spese, anticipazioni o trasferimenti interbancari.
3.4 Rilevare vizi formali e difetto di motivazione
Un avviso di accertamento deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, nonché la norma applicata (art. 7 L. 212/2000). Se manca la motivazione o se l’atto si fonda su elementi errati (ad esempio, ricostruzione di ricavi basata su un’errata classificazione dei bonifici), è possibile eccepire nullità o annullabilità dell’atto.
I vizi formali tipici da cercare:
- Notifica irregolare (invio a indirizzo sbagliato, PEC non valida, mancata spedizione al domicilio fiscale eletto).
- Mancanza di contraddittorio quando previsto (per accertamenti successivi al 30 aprile 2024; per atti diversi da quelli elencati nel decreto – come i controlli automatizzati – il contraddittorio non è obbligatorio).
- Mancata sottoscrizione dell’atto da parte del dirigente competente.
- Motivazione generica o “per relationem” non sufficiente (richiami a verbali senza allegazione completa).
Se sussiste un vizio, è possibile ottenerne l’annullamento in autotutela (richiesta all’ufficio) o sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
3.5 Valutare la convenienza dell’adesione o del ricorso
Per decidere se accettare l’accertamento con adesione occorre confrontare:
- Imposta teorica, sanzioni e interessi se si prosegue il contenzioso. In caso di soccombenza, si pagheranno l’imposta intera, le sanzioni dal 90 % al 180 % e gli interessi.
- Imposta e sanzioni ridotte in adesione (sanzioni a un terzo) e la possibilità di rateizzare fino a otto rate trimestrali. Tuttavia l’adesione comporta il pagamento immediato e rinuncia al giudizio.
- Possibilità di rottamazione: se il debito andrà a cartella, si potrà forse definire con la rottamazione pagando solo il capitale .
- Valore probatorio della propria difesa: se la ricostruzione del fisco è errata e si dispone di solide prove, il ricorso può portare a annullamento totale o parziale.
L’Avv. Monardo supporta il contribuente nell’analisi costi/benefici e nella scelta dello strumento più conveniente.
3.6 Pianificare le strategie processuali
Se si decide di impugnare l’avviso, è essenziale curare fin da subito la strategia:
- Preparare il fascicolo con documenti ordinati, estratti contabili, fatture, contratti e normative di riferimento.
- Valutare l’eventuale prova peritale (ad esempio per dimostrare che i versamenti bancari sono finanziamenti soci, restituzioni di prestiti, rimborsi spese o ricavi già tassati).
- Richiedere la sospensione dell’atto per evitare il pagamento immediato; la commissione valuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Considerare un’istanza di mediazione tributaria per importi inferiori a 50 000 euro, obbligatoria prima del ricorso.
4. Strumenti alternativi per definire o estinguere il debito
4.1 Definizione agevolata e rottamazione-quater
La rottamazione-quater consente di pagare solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni, per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . I vantaggi sono evidenti: riduzione del carico fino al 40–50 % e possibilità di rateizzare in più anni. Le adesioni si sono susseguite nel 2023 e 2024; per future riaperture occorre monitorare la normativa.
Per periodi successivi, il legislatore potrebbe introdurre nuove rottamazioni (es. “rottamazione-quater bis” o “saldo e stralcio”), ma al momento (dicembre 2025) non ci sono nuovi provvedimenti. Anche la definizione agevolata delle liti pendenti e delle irregolarità formali (art. 1, commi 186–204, L. 197/2022) rappresenta uno strumento per chi ha contenziosi in corso.
4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)
Il CPB consente di concordare preventivamente il reddito per due anni, evitando accertamenti per i periodi concordati. È rivolto ai soggetti ISA, quindi a molti freelance digitali con partita IVA che redigono il modello Redditi. Per chi rispetta i requisiti, il CPB offre:
- Certezza del carico fiscale, utile per pianificare investimenti e cash flow.
- Riduzione o sterilizzazione delle indagini: l’amministrazione non può effettuare accertamenti se il contribuente rispetta gli obblighi e dichiara il reddito concordato.
- Applicazione di un’imposta sostitutiva sul reddito eccedente il concordato; l’aliquota è del 43 % per le persone fisiche e 24 % per le società .
Occorre tuttavia valutare la convenienza, poiché il reddito concordato potrebbe essere superiore a quello effettivo. Inoltre, l’esclusione di coloro che fanno parte di società tra professionisti non aderenti complica l’adesione .
4.3 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
Per chi non riesce a far fronte a debiti tributari e commerciali, le procedure della L. 3/2012 (ora coordinate dal Codice della Crisi) offrono vie di uscita:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche non imprenditori (o ex imprenditori cessati da almeno un anno) che hanno accumulato debiti per spese familiari o professionali modeste. Consente di proporre un piano di rientro con falcidia (taglio) del debito e di ottenere l’omologazione del tribunale. Il giudice può sospendere le procedure esecutive e deve decidere entro sei mesi .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto anche a professionisti e imprenditori minori; richiede l’assenso di almeno il 60 % dei creditori. Permette la falcidia dei debiti fiscali entro i limiti previsti (possibile solo interessi e sanzioni, non il capitale).
- Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio; dopo il riparto e il pagamento, può ottenere l’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: se non ci sono beni da liquidare, si può chiedere la liberazione immediata dai debiti residui dopo tre anni, con divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni .
L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste i clienti nella predisposizione del piano, nella negoziazione con i creditori e nella presentazione dell’istanza al tribunale.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti professionisti commettono errori che pregiudicano la difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:
| Errore comune | Perché è un problema | Suggerimento pratico |
|---|---|---|
| Ignorare l’invito al contraddittorio | se non si risponde allo schema di atto entro 30 giorni, si perdono occasioni per dimostrare errori e vizi; la Cassazione richiede la prova di resistenza per eccepire la mancanza del contraddittorio | rispondere sempre per iscritto con osservazioni e documenti; farsi assistere da un professionista |
| Non separare i conti personali e professionali | i versamenti su conti cointestati o promiscui sono considerati redditi imponibili; spetta al contribuente dimostrare la natura non imponibile | aprire un conto dedicato all’attività freelance; registrare le causali di ogni bonifico |
| Non conservare documenti | senza contratti, fatture e corrispondenza è difficile dimostrare che i proventi non sono imponibili o che sono stati dichiarati | conservare digitalmente e in modo ordinato tutti i documenti; usare software di fatturazione e gestione delle commesse |
| Pagare con contanti o metodi non tracciabili | rende impossibile dimostrare le uscite; le indagini bancarie ricostruiscono i ricavi ma non i costi | utilizzare sistemi tracciati (bonifici, carte) e annotare le spese |
| Compilare dichiarazioni dei redditi senza controllare gli ISA | un punteggio ISA basso può attivare l’accertamento; l’adesione al CPB richiede punteggi adeguati | simulare gli ISA prima di inviare la dichiarazione; inserire dati corretti |
| Sottovalutare la rottamazione o l’esdebitazione | non approfittare di definizioni agevolate può comportare l’accumulo di interessi e sanzioni | verificare sempre se ci sono rottamazioni aperte; consultare un professionista |
Oltre a questi, è importante mantenere una comunicazione proattiva con l’Agenzia delle Entrate; i funzionari apprezzano la collaborazione e potrebbero ridurre l’intensità dell’accertamento. In ogni fase occorre farsi assistere da un avvocato tributarista o da un commercialista esperto: l’improvvisazione può portare a errori irreparabili.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un accertamento fiscale e quando può essere notificato?
L’accertamento fiscale è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica i redditi dichiarati e richiede il pagamento di maggiori imposte e sanzioni. Può essere emesso in base a verifiche documentali, a controlli automatici o a indagini bancarie. I termini ordinari sono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (es. accertamento per l’anno 2020 notificato entro il 31 dicembre 2025).
- Quali sono i diritti durante una verifica fiscale presso il domicilio o la sede?
Lo Statuto del contribuente prevede che la verifica avvenga per reali necessità e durante gli orari di esercizio ; il contribuente deve essere informato del motivo e può farsi assistere . La permanenza dei verificatori non può superare trenta giorni lavorativi . Dopo il processo verbale, ha sessanta giorni per presentare osservazioni .
- Che cos’è il contraddittorio preventivo obbligatorio?
Dal 30 aprile 2024, l’amministrazione deve notificare al contribuente uno schema di atto che anticipa l’avviso di accertamento e un invito a comparire. Il contribuente ha 30 giorni per presentare osservazioni o per chiedere l’accertamento con adesione . L’atto definitivo non può essere emesso prima di tale termine, salvo urgenze.
- Cos’è l’accertamento con adesione e quali vantaggi offre?
È un accordo tra contribuente e ufficio che consente di definire la pretesa pagando l’imposta e le sanzioni ridotte a un terzo. Implica il versamento di quanto concordato entro 20 giorni dall’adesione. L’adesione sospende i termini per il ricorso e evita il contenzioso.
- Posso accedere all’accertamento con adesione anche dopo aver ricevuto l’avviso?
Sì. È possibile presentare l’istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Durante l’istanza i termini del ricorso sono sospesi per 90 giorni (art. 6 D.Lgs 218/1997).
- Come si calcolano le sanzioni se aderisco?
Le sanzioni vengono ridotte a un terzo di quelle previste nella sentenza o nell’avviso. Ad esempio, se la sanzione ordinaria è 90 % dell’imposta, con l’adesione si pagherà il 30 %. Inoltre, si pagano gli interessi legali.
- Cosa succede se non rispondo allo schema di atto?
L’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento. In sede di ricorso non potrai eccepire la mancanza del contraddittorio se non provi concretamente quali difese avresti dedotto (prova di resistenza) .
- L’Agenzia può controllare i miei conti bancari anche se non sono imprenditore?
Sì. L’art. 32 DPR 600/1973 autorizza le indagini bancarie per tutti i contribuenti. I versamenti e prelevamenti sono presunti ricavi; la Cassazione ribadisce che la presunzione vale anche per i professionisti e per i conti cointestati .
- Come posso provare che i bonifici non sono ricavi imponibili?
Occorre fornire documenti specifici per ogni operazione: fatture emesse, note di addebito, contratti, lettere di incarico, copia di pagamenti ricevuti a titolo di prestito o restituzione. Le prove devono dimostrare la natura non imponibile o già tassata.
- Le vendite occasionali di template o software sono tassate?
- Se il reddito deriva da un’unica operazione isolata, può essere considerato reddito diverso. Tuttavia, se la cessione avviene con regolarità e con struttura organizzata (es. shop online, pubblicità, sistemi di pagamento), è considerata attività abituale e quindi imponibile come lavoro autonomo o d’impresa .
- Cos’è il concordato preventivo biennale e quando conviene aderire?
- Il CPB consente di concordare con il fisco il reddito per due anni. È rivolto ai contribuenti soggetti agli ISA; offre certezza fiscale e prevede un’imposta sostitutiva sul reddito eccedente . Conviene se si prevede un reddito stabile o in crescita e se si vuole evitare accertamenti, ma non è accessibile ai soci di studi associati se tutti i soci non aderiscono .
- La rottamazione-quater cancella il debito?
- La rottamazione-quater consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo il capitale e le spese; sanzioni e interessi sono annullati . Non cancella l’intero debito ma riduce notevolmente l’importo. Occorre aderire entro i termini stabiliti dalla legge.
- Cosa posso fare se non riesco a pagare i debiti tributari?
- Si può valutare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione (L. 3/2012). Il giudice può sospendere le esecuzioni e omologare un piano con rate sostenibili . Al termine, si può ottenere l’esdebitazione .
- Un accertamento con adesione può precludere accertamenti futuri?
- No. L’adesione vale solo per il periodo d’imposta definito. La Cassazione ha chiarito che l’atto non vincola l’Agenzia per gli anni successivi .
- Come si calcola il termine per ricorrere?
- Il termine di 60 giorni decorre dalla notifica dell’avviso; se si presenta l’istanza di adesione, è sospeso per la durata di 90 giorni. Se scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
- È possibile rateizzare il debito dopo aver perso il giudizio?
- Sì. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili; in caso di particolare difficoltà, è possibile chiedere una dilazione straordinaria fino a 120 rate. Tuttavia, dopo una sentenza sfavorevole si paga anche il 10 % di maggiorazione per il recupero coattivo.
- Cosa succede se ricevo un avviso per vendite su marketplace stranieri (Etsy, ThemeForest)?
- A partire dal 2024 i gestori di piattaforme digitali devono comunicare i dati degli utenti alla Agenzia delle Entrate . Se il reddito è generato all’estero ma ricevuto in Italia, è comunque imponibile. È consigliabile dichiararlo e conservare i report della piattaforma.
- Posso utilizzare contanti per i miei incassi professionali?
- No. I pagamenti in contanti superiori alla soglia di legge (controllare periodicamente il limite) sono vietati e, in ogni caso, rendono le operazioni non documentabili e presuntivamente imponibili. Utilizzare sempre mezzi tracciabili.
- Devo pagare contributi INPS sulla base dell’accertamento?
- Sì. Se l’accertamento riguarda redditi di lavoro autonomo, l’aumento di base imponibile comporta anche contributi previdenziali aggiuntivi presso la gestione separata o la cassa professionale. È possibile contestarli separatamente dinanzi ai giudici previdenziali.
- Cosa succede se ignoro una cartella esattoriale?
- L’agente della riscossione può procedere con il fermo amministrativo dei veicoli, l’ipoteca sugli immobili e il pignoramento presso terzi o del conto corrente. Per bloccare queste azioni è necessario presentare opposizione o aderire alla rottamazione.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Caso: accertamento induttivo basato su movimenti bancari
Scenario: Matteo è un web developer freelance che nel 2023 ha incassato su un conto cointestato con la compagna bonifici per un totale di 40 000 € derivanti da varie piattaforme (ThemeForest per la vendita di template, Upwork per lavori freelance e PayPal per consulenze). Ha presentato la dichiarazione dichiarando redditi di 15 000 €. Nel 2025 riceve un invito al contraddittorio per un accertamento induttivo basato sui movimenti del conto.
Fase 1 – Analisi dell’Ufficio: l’Agenzia somma tutti gli accrediti, sottrae solo i bonifici in uscita per spese riconoscibili (ad esempio ricariche telefoniche e affitto), e ricostruisce un reddito imponibile di 30 000 € (sottraendo 10 000 € di costi presunti). Applica quindi IRPEF, addizionali, IVA ed INPS su questo importo, calcolando un maggiore debito di 9 000 € di imposte e 4 500 € di sanzioni.
Fase 2 – Difesa: Matteo, assistito dall’Avv. Monardo, prepara un registro analitico delle operazioni: dimostra che 12 000 € sono bonifici provenienti dalla compagna (rimborso di spese comuni), 3 000 € sono restituzioni di un prestito familiare, 5 000 € sono rimborsi spese per viaggi, e 5 000 € sono ricavi già tassati l’anno precedente. Rimangono 15 000 € di ricavi non dichiarati.
Fase 3 – Accertamento con adesione: si concorda un imponibile di 18 000 € (15 000 € non dichiarati più 3 000 € di costi non riconosciuti). Le imposte aggiuntive sono pari a 5 400 €, con sanzioni ridotte a un terzo (1 800 €). Matteo paga 7 200 € in un’unica soluzione o in rate. Risparmia così 6 300 € rispetto alla pretesa iniziale (tra imposta, sanzioni e interessi) e evita il contenzioso.
Morale: predisporre documentazione analitica e partecipare al contraddittorio consente di ridurre notevolmente l’imposta. Se Matteo avesse ignorato l’invito, l’ordinanza 19159/2025 gli avrebbe imposto di provare in giudizio la natura non imponibile di ogni bonifico .
7.2 Caso: concordato preventivo biennale
Scenario: Laura è una web designer con partita IVA in regime ordinario. Nel 2024 il suo punteggio ISA è 9 (buona affidabilità). Prevede un reddito netto per gli anni 2025–2026 di circa 25 000 €/anno. L’Agenzia propone un reddito concordato di 27 000 €/anno. Se aderisce al CPB:
- Paga le imposte sulla base di 27 000 €, indipendentemente dal reddito effettivo, ma se supera di oltre 85 000 € cumulo non può aderire. Se il reddito effettivo risulta, ad esempio, 33 000 €, paga un’imposta sostitutiva sul differenziale a un’aliquota del 43 % .
- Non riceverà accertamenti per 2025 e 2026 (salvo violazioni gravi).
- Verserà acconti pari al 50 % del reddito concordato.
Conclusione: per Laura il CPB conviene se ritiene di guadagnare più di 27 000 €; se il reddito effettivo è inferiore, pagherà un’imposta superiore. Occorre valutare con un consulente.
8. Tabelle riepilogative
8.1 Principali norme e termini
| Norma | Oggetto | Punti chiave | Citazione |
|---|---|---|---|
| Art. 12 L. 212/2000 | Diritti durante la verifica | Verifica durante orari di esercizio; diritto a essere assistito; massimo 30 giorni; 60 giorni per osservazioni | Statuto del contribuente |
| Art. 1 e 6 L. 212/2000 | Principi generali e comunicazioni | Norme non retroattive e pubblicazione delle circolari ; comunicazioni al domicilio eletto | Statuto del contribuente |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Indagini bancarie | Presunzione legale per i versamenti; il contribuente deve fornire prova analitica | – |
| D.Lgs 13/2024 | Contraddittorio preventivo e adesione | Invito con schema di atto e possibilità di adesione entro 30 giorni ; adesione al processo verbale con riduzione sanzioni | Riforma accertamento |
| D.Lgs 218/1997 | Accertamento con adesione | Riduzione sanzioni; sospensione termini; definizione dell’atto | – |
| D.Lgs 32/2023 | Obblighi piattaforme digitali | Comunicazione dei dati entro 31 gennaio; attività soggette; soglie di esclusione | DAC 7 |
| D.Lgs 81/2025 e Circolare 9/E | Concordato preventivo biennale | Adesione entro 30 settembre; esclusioni; aliquote sostitutive | – |
| L. 197/2022 | Rottamazione-quater | Pagamento del solo capitale per i carichi affidati 2000–2022 | Legge di bilancio 2023 |
| L. 3/2012 | Sovraindebitamento | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione e esdebitazione | Legge antiusura |
8.2 Strumenti difensivi e agevolativi
| Strumento | Descrizione | Vantaggi |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Fase pre‑accertamento in cui il contribuente presenta osservazioni e documenti. | Possibilità di correggere errori, ridurre la base imponibile, evitare il contenzioso. |
| Accertamento con adesione | Accordo con l’ufficio per definire l’imposta e le sanzioni. | Sanzioni ridotte a 1/3; rateizzazione; sospensione termini di ricorso. |
| Rottamazione | Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. | Pagamento di solo capitale e spese; annullamento di interessi e sanzioni. |
| Concordato preventivo biennale | Concordare con l’Agenzia un reddito per due anni. | Certezza fiscale; assenza di accertamenti; aliquota sostitutiva sul differenziale. |
| Mediazione tributaria | Procedura obbligatoria per controversie fino a 50 000 € prima del ricorso. | Riduzione sanzioni al 40 %; possibilità di chiudere la lite rapidamente. |
| Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazione | Procedure giudiziali per sovraindebitamento. | Sospensione di esecuzioni; riduzione dei debiti; esdebitazione finale. |
| Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 | Piani di pagamento presso Agenzia Entrate-Riscossione (72/120 rate). | Dilazione del debito; riduzione dell’impatto finanziario. |
Conclusioni
L’accertamento fiscale nei confronti di un sviluppatore web freelance è sempre più probabile, a causa dell’evoluzione normativa (DAC 7, riforma dell’accertamento) e dell’incremento dei controlli digitali. La presunzione legale derivante dai movimenti bancari costringe il contribuente a tenere una contabilità rigorosa e a giustificare ogni incasso . Le sentenze più recenti della Cassazione confermano l’orientamento restrittivo: la vendita abituale di beni online è considerata attività d’impresa ; l’assenza del contraddittorio non annulla l’atto se non si dimostra la difesa concretamente proponibile ; la cointestazione del conto non esonera dalla presunzione .
Per difendersi occorre agire tempestivamente: verificare la regolarità dell’atto, partecipare al contraddittorio con osservazioni precise, raccogliere e conservare le prove, valutare la convenienza dell’adesione o del contenzioso, utilizzare strumenti come la rottamazione, il concordato preventivo biennale e le procedure di sovraindebitamento.
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