Introduzione
L’industria vitivinicola costituisce un patrimonio economico e culturale dell’Italia. Le aziende viticole non solo valorizzano il territorio, ma contribuiscono all’export e al turismo. Tuttavia, la complessità della normativa fiscale e la continua attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza espongono i viticoltori a rischi di accertamenti tributari pesanti. In particolare, metodi presuntivi come il “bottigliometro” e il “tovagliometro” sono stati usati per stimare ricavi non dichiarati, generando accertamenti spesso basati su presunzioni più che su dati certi. Ignorare o sottovalutare un avviso di accertamento può portare a sanzioni, interessi, ipoteche, pignoramenti e perfino conseguenze penali in caso di reati fiscali.
Lo scopo di questo articolo è offrire una guida completa e aggiornata (dicembre 2025) su come difendersi in modo efficace, tempestivo e legittimo in caso di accertamento fiscale nei confronti di un’azienda vitivinicola. Illustreremo il quadro normativo, i passaggi procedurali, le strategie difensive, gli strumenti alternativi di definizione agevolata e le possibili soluzioni di crisi d’impresa. L’approccio è pratico e orientato ai diritti del contribuente, con particolare attenzione alla fase di contraddittorio e alle garanzie introdotte dalle recenti riforme.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’autore di questo articolo è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nazionale in diritto bancario, tributario e procedure di crisi. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex Legge 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze su fiscalità agricola, contenzioso tributario, diritto societario e procedure concorsuali. L’Avv. Monardo segue personalmente i procedimenti in Cassazione e ha maturato esperienza specifica nella difesa di aziende vitivinicole, conoscendo a fondo le peculiarità normative del settore.
Come possiamo aiutarti
Il nostro studio offre:
- Analisi approfondita dell’atto di accertamento per verificarne la legittimità formale e sostanziale, inclusa la verifica dei presupposti legali, degli errori di calcolo e della motivazione.
- Ricorsi amministrativi e giudiziari: redazione di memorie difensive, istanze di annullamento in autotutela, ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e, se necessario, ricorsi in Cassazione.
- Richiesta di sospensione e misure cautelari per bloccare sul nascere cartelle esattoriali, pignoramenti e fermi amministrativi.
- Trattative e definizioni agevolate con l’Agenzia delle Entrate, incluse rateizzazioni, rottamazioni e accordi di ristrutturazione del debito.
- Piani di rientro e procedure di sovraindebitamento per tutelare l’imprenditore vitivinicolo e l’azienda, sfruttando gli istituti previsti dal Codice della Crisi e dall’OCC.
- Assistenza in procedure penali tributarie quando l’accertamento comporta ipotesi di reato (es. omessa dichiarazione, emissione di fatture false).
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizziamo la base legale degli accertamenti fiscali che interessano le aziende vitivinicole e i principali orientamenti giurisprudenziali che ne regolano la legittimità. Capire quali norme si applicano e quali sono i diritti del contribuente è essenziale per impostare una difesa efficace.
1.1 Norme di riferimento per l’accertamento
1.1.1 Potere di accertamento e uso di presunzioni
L’art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Quando il contribuente non presenta la dichiarazione o tiene registrazioni contabili inattendibili, l’ufficio può procedere ad un accertamento induttivo e determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Se emergono inesattezze, l’ufficio può desumere l’esistenza di maggiori ricavi o di componenti negativi inesistenti anche mediante semplici indizi, a condizione che siano attendibili e logici . La norma consente di prescindere dalle scritture quando mancano o sono incomplete .
Per l’IVA, l’art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 consente accertamenti induttivi nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, assenza o incompletezza dei registri, omissione sistematica di fatture o irregolarità di particolare gravità. L’ufficio determina in via presuntiva le operazioni imponibili e l’IVA dovuta . Lo stesso articolo precisa che, in presenza di rischio per la riscossione, l’accertamento induttivo può essere effettuato anche prima della scadenza della dichiarazione .
1.1.2 Norme speciali per le attività agricole e vitivinicole
Le aziende vitivinicole rientrano tra le imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. L’imprenditore agricolo è chi esercita coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Sono considerate connesse la manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché la fornitura di beni o servizi con prevalente impiego di risorse aziendali . Ciò significa che la produzione e vendita di vino derivante da uve proprie, la trasformazione e l’imbottigliamento sono attività agricole connesse.
In materia di reddito, l’art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che il reddito agrario è determinato sulla base della rendita catastale dei terreni. Sono ricompresi anche i redditi derivanti dalla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli se si tratta di attività connesse e prevalenti. Le attività che producono beni mediante l’utilizzo di materie prime provenienti in prevalenza dal fondo o dagli animali rientrano nel reddito agrario . Le norme chiariscono che la commercializzazione di vino prodotto prevalentemente con uve proprie è considerata attività agricola .
Per l’IVA esiste un regime speciale destinato ai produttori agricoli (art. 34 del D.P.R. 633/1972). I produttori agricoli possono applicare percentuali di compensazione al momento della vendita per determinare l’IVA detraibile; sono considerati tali coloro che esercitano coltivazione del fondo e le connesse trasformazioni. Fino a un volume d’affari di 7.000 euro è prevista un’esenzione dagli adempimenti, mentre oltre tale soglia vi è l’obbligo di registrare le operazioni e applicare l’IVA con aliquota forfetaria . Inoltre, l’articolo precisa chi sono i soggetti ammessi (coltivatori diretti, cooperative, ecc.) e illustra gli obblighi di registrazione .
1.1.3 Poteri degli uffici e accessi ispettivi
L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 conferisce ampi poteri agli uffici fiscali: essi possono chiedere dati e notizie mediante questionari, convocare il contribuente per chiarimenti, effettuare accessi e ispezioni, richiedere informazioni a pubbliche amministrazioni e banche . I dati ottenuti possono essere utilizzati per gli accertamenti se il contribuente non prova di averli considerati nelle dichiarazioni . L’art. 52 del D.P.R. 633/1972 disciplina invece accessi, ispezioni e verifiche nei locali delle imprese: l’accesso deve essere autorizzato e documentato in un processo verbale che deve essere sottoscritto dal contribuente; per locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria . Il contribuente ha diritto a ricevere copia del verbale e di farvi annotare le proprie osservazioni .
1.1.4 Il contraddittorio preventivo e i diritti del contribuente
Le riforme degli ultimi anni hanno rafforzato le garanzie dei contribuenti. La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 e dal D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, che hanno generalizzato il principio di contraddittorio. Secondo tali norme, l’Amministrazione finanziaria deve notificare al contribuente una comunicazione di accertamento o processo verbale di constatazione (PVC) e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni, memorie e documenti . La mancata osservanza di tale termine rende l’atto nullo. Inoltre, l’ufficio è obbligato a motivare la risposta alle osservazioni del contribuente, con riferimento agli atti e ai documenti esaminati . Il contraddittorio è escluso solo per gli atti automatizzati e per specifiche ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
La dottrina professionale ha analizzato queste innovazioni: il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha sottolineato che il nuovo art. 6-bis dello Statuto impone l’invio di un avviso di accertamento con allegata relazione istruttoria, la concessione di 60 giorni per controdeduzioni e l’obbligo dell’ufficio di tener conto delle osservazioni e motivare l’atto finale . Qualora l’Agenzia emetta l’avviso senza rispettare tali garanzie, l’accertamento è invalido . Anche la letteratura giuridica ha evidenziato che il contraddittorio è un diritto fondamentale ispirato ai principi europei e alla tutela del legittimo affidamento .
1.1.5 Sintesi normativa: tabella riassuntiva
| Norma | Contenuto essenziale | Punti difensivi |
|---|---|---|
| Art. 39 DPR 600/1973 | L’ufficio può determinare il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti quando la dichiarazione è omessa o i registri sono inattendibili. | Verificare se le presunzioni usate siano effettivamente gravi, precise e concordanti; contestare l’uso di dati parziali; dimostrare la veridicità delle scritture . |
| Art. 55 DPR 633/1972 | Accertamento induttivo IVA: possibile in caso di mancata dichiarazione, irregolarità gravi o omissione di fatture. | Verificare la presenza di irregolarità così gravi; contestare l’assenza di rischi per la riscossione; presentare documentazione di scorta . |
| Art. 34 DPR 633/1972 | Regime speciale IVA per produttori agricoli e percentuali di compensazione; esenzione sotto 7.000 €. | Rivendicare l’applicazione del regime quando l’attività rientra nell’agricoltura; controllare il volume d’affari . |
| Art. 32 TUIR | Definisce il reddito agrario e include le attività connesse di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli . | Dimostrare che la vendita del vino proviene prevalentemente da uve proprie; usare la tassazione catastale; contestare l’assimilazione a reddito d’impresa. |
| Art. 2135 c.c. | Qualifica l’imprenditore agricolo e include le attività connesse come trasformazione e vendita . | Rivendicare la natura agricola dell’attività per beneficiare del regime fiscale agevolato. |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Poteri dell’ufficio: richieste di informazioni, questionari, accessi, indagini bancarie . | Verificare la corretta procedura nelle richieste e negli accessi; eccepire l’illegittimità delle indagini bancarie prive di autorizzazione. |
| Art. 52 DPR 633/1972 | Accessi e ispezioni: necessità di autorizzazione, verbalizzazione, diritti del contribuente . | Accertare che l’accesso sia stato autorizzato; far annotare le contestazioni nel verbale; chiedere copia integrale. |
| Legge 212/2000, art. 6-bis (come mod. dal D.Lgs. 219/2023) | Introduce il contraddittorio preventivo con termine minimo di 60 giorni e obbligo di motivazione . | Richiedere la nullità dell’atto se il termine non è concesso o se la motivazione è carente; presentare osservazioni puntuali. |
1.2 Giurisprudenza rilevante
1.2.1 Presunzioni e “bottigliometro”
La Corte di Cassazione ha chiarito che gli accertamenti fondati su presunzioni possono basarsi anche su un unico elemento, purché questo sia grave, preciso e concordante. Nella sentenza Cass. 19136/2024, riguardante il cosiddetto “tovagliometro”, la Corte ha affermato che non esiste un divieto di doppia presunzione e che la quantità di tovaglioli acquistati può costituire indizio sufficiente per stimare il numero dei pasti serviti . La Corte ha ribadito che l’esistenza dell’operazione ignota non deve essere l’unica conseguenza possibile del fatto noto, ma deve essere sostenibile secondo id quod plerumque accidit (ciò che accade più spesso) . Sebbene tale pronuncia riguardi un ristorante, i principi si applicano anche al “bottigliometro”: il numero di bottiglie acquistate o la produzione di vino può costituire indizio per accertare maggiori ricavi, ma devono esserci riscontri ulteriori (prezzi medi, scorte, registri di cantina, rese per ettaro) per soddisfare il requisito di precisione e concordanza.
Diversi accertamenti nei confronti di viticoltori hanno fatto uso del bottigliometro, confrontando la produzione stimata di uva o di bottiglie con i ricavi dichiarati. Le sentenze di merito hanno spesso annullato tali avvisi quando l’Agenzia non ha considerato circostanze come perdite di prodotto, scarti, vendite sottocosto e diversificazione di prezzi tra canali (cantina, export, enoteche). L’orientamento consolidato è che la presunzione debba essere supportata da più elementi e aperta al contraddittorio. L’assenza di contraddittorio e la mancata considerazione delle osservazioni del contribuente comportano la nullità dell’accertamento.
1.2.2 Indagini bancarie e reddito agrario
La Cassazione civile, ordinanza 26971/2025 ha affrontato il caso di un imprenditore agricolo sottoposto a accertamento sintetico sulla base di movimentazioni bancarie. La Corte ha evidenziato che il regime del reddito agrario non impedisce all’ufficio di ricorrere a indagini bancarie e al redditometro. Tuttavia, il contribuente può dimostrare che i prelevamenti e versamenti bancari derivano da attività agricole tassate catastalmente, che i bonifici si riferiscono a investimenti, finanziamenti e restituzioni d’imposta, e che il tenore di vita è compatibile con il reddito agrario . La sentenza sottolinea che spetta al contribuente dimostrare l’inerenza delle movimentazioni e che non esiste un diritto assoluto a un regime agevolato; l’ufficio può utilizzare art. 38 DPR 600/1973 (accertamento sintetico) quando emerge una capacità contributiva superiore.
1.2.3 Cancellazione della società e successione di responsabilità
La sentenza Cass. 3625/02/2025 ha affrontato la questione della cancellazione di una società dal registro imprese. La Corte ha chiarito che, se una società viene estinta per cancellazione, gli obblighi tributari non si estinguono ma si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate può emettere avvisi di accertamento nei confronti dei soci; la mancata notificazione ai soci comporta un vizio di necessaria integrazione del contraddittorio . Per le aziende vitivinicole, spesso costituite in forma di società agricola o cooperativa, è fondamentale verificare la corretta individuazione dei soggetti passivi dopo l’estinzione.
1.2.4 Violazioni procedurali e nullità degli atti
I giudici tributari annullano gli accertamenti quando l’ufficio non rispetta le garanzie procedurali: ad esempio, l’assenza di contraddittorio preventivo, il mancato rispetto del termine di 60 giorni, l’assenza di motivazione, l’assenza di delega o firma di un dirigente incompetente e la notifica a un soggetto diverso dal contribuente. Anche l’omessa indicazione dell’istruttoria (verifiche e documenti su cui si fonda l’accertamento) può costituire motivo di nullità. È utile ricordare che la motivazione “per relationem” (richiamare atti o verbalizzazioni esterne) è valida solo se al contribuente viene consentito l’accesso a tali documenti.
1.3 Sintesi giurisprudenziale: tabella riassuntiva
| Sentenza | Principi affermati | Implicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Cass. 19136/2024 (“tovagliometro”) | La presunzione può basarsi anche su un solo elemento (es. quantità di tovaglioli) se è grave, precisa e concordante; non esiste divieto di doppia presunzione . | Contestare la precisione e concordanza delle presunzioni; documentare dati alternativi (es. scarti, promozioni). |
| Cass. 26971/2025 (reddito agrario e indagini bancarie) | L’uso del redditometro e delle indagini bancarie è possibile anche per imprenditori agricoli; l’onere della prova sulla provenienza dei fondi grava sul contribuente . | Preparare documentazione delle movimentazioni bancarie (prestiti, contributi, investimenti); verificare la compatibilità del tenore di vita con il reddito agrario. |
| Cass. 3625/02/2025 (estinzione società) | La cancellazione di una società non estingue i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso . | Verificare la corretta notifica agli ex soci; contestare eventuali vizi di litisconsorzio. |
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione è un momento delicato. Ecco una guida operativa su cosa fare e quali sono i termini da rispettare.
2.1 Tipologie di atti
- Processo Verbale di Constatazione (PVC): redatto a seguito di accesso o ispezione dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. È il documento nel quale vengono riportati i fatti rilevati e le presunte violazioni. Il PVC non è immediatamente esecutivo ma costituisce la base dell’accertamento.
- Invito al contraddittorio: comunicazione inviata dall’ufficio nella quale vengono esposti i motivi dell’accertamento e si invita il contribuente a presentare osservazioni entro 60 giorni. Questo atto è obbligatorio salvo nei casi esclusi. La mancata risposta non comporta acquiescenza, ma priva il contribuente della possibilità di far valere le proprie ragioni in questa fase.
- Avviso di accertamento: atto impositivo con il quale l’ufficio determina le imposte dovute e le sanzioni. Diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica se non è impugnato. Oggi l’avviso deve contenere l’indicazione delle osservazioni del contribuente e la risposta motivata dell’ufficio (art. 6‑bis Statuto del contribuente ).
2.2 Termini e scadenze
- 60 giorni: tempo concesso al contribuente per presentare osservazioni e documenti dopo il PVC o l’invito al contraddittorio. Il termine si calcola dalla data di ricezione e, se l’atto è notificato a mezzo PEC, dalla data di consegna.
- 30 giorni: termine per impugnare un avviso di accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Dal 2023, il ricorso deve essere notificato all’ufficio entro 30 giorni dalla ricezione e depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica. Il mancato rispetto rende definitivo l’atto.
- 90 giorni: nel processo tributario, prima di depositare il ricorso, occorre attendere 90 giorni se è stata presentata un’istanza di accertamento con adesione o di conciliazione. Questo periodo sospende i termini per l’impugnazione.
- 60 giorni: tempo per presentare ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex Commissione Regionale) dalla notifica della sentenza di primo grado.
- Cassazione: contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, se notificata; altrimenti entro 6 mesi dal deposito.
2.3 Cosa fare subito
- Leggere attentamente l’atto: verificare i dati identificativi, la firma, la normativa richiamata, il periodo d’imposta e le contestazioni mosse.
- Verificare la notifica: controllare che sia stata eseguita correttamente (PEC, posta, ufficiale giudiziario) e nei confronti del soggetto legittimato (contribuente o soci, nel caso di società estinta ).
- Analizzare la motivazione: l’atto deve indicare le ragioni di diritto e di fatto dell’accertamento e illustrare le prove a carico. La motivazione “per relationem” è consentita solo se si offre accesso agli atti.
- Esaminare la base presuntiva: se l’accertamento si fonda su presunzioni (bottigliometro, tovagliometro), verificare la serietà, precisione e concordanza degli indizi e la presenza di ulteriori elementi. Contestare presunzioni generiche e doppie presunzioni .
- Raccogliere documenti: registri di cantina, quaderni di campagna, fatture di acquisto uve, registri di carico e scarico, contratti di vendita, documenti bancari, tabelle di resa per ettaro, certificazioni DOC/DOCG, analisi di laboratorio. Qualsiasi documento idoneo a dimostrare le reali quantità prodotte e vendute.
- Rivolgersi a un professionista: avvocato tributarista, commercialista o gestore della crisi. Un professionista esperto può individuare vizi formali, procedurali o sostanziali e consigliare la strategia più idonea.
- Valutare l’adesione o la mediazione: se l’avviso appare fondato ma eccessivo, si può richiedere l’accertamento con adesione che consente una riduzione delle sanzioni (fino a 2/3) e la rateizzazione. In alcuni casi conviene definire la lite mediante conciliazione giudiziale.
- Presentare istanza in autotutela: quando emergono errori evidenti (soggetto sbagliato, calcoli errati, prescrizione), è possibile chiedere all’ufficio l’annullamento o la rettifica in autotutela.
2.4 Procedura di contraddittorio e accertamento con adesione
Il contraddittorio anticipato introdotto dal D.Lgs. 219/2023 consente al contribuente di essere coinvolto prima dell’emissione dell’atto. Ricevuta la comunicazione, il contribuente può:
- Richiedere l’accesso agli atti e visionare i documenti su cui si basa l’accertamento.
- Presentare memorie e documenti entro 60 giorni. Le osservazioni devono essere puntuali, indicando errori di fatto, errata applicazione della legge, assenza di presupposti, e devono allegare documentazione contraria. È opportuno replicare punto per punto alle contestazioni.
- Richiedere un incontro con i funzionari dell’ufficio per discutere oralmente la situazione. Spesso l’interlocuzione diretta consente di far emergere elementi che non risultano dai documenti.
- Accertamento con adesione: se le contestazioni non sono totalmente infondate, si può aderire in parte all’accertamento. Tale istituto permette di definire la lite con la riduzione delle sanzioni e il pagamento rateale in massimo 8 rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 50.000 euro).
Se l’ufficio non accoglie le osservazioni e notifica l’avviso, resta la possibilità di impugnare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
3. Difese e strategie legali
Qui analizziamo le principali strategie per contestare un accertamento fiscale nei confronti di un’azienda vitivinicola. Ogni caso richiede una valutazione specifica, ma alcune linee generali possono orientare il contribuente.
3.1 Contestare la validità formale dell’atto
- Vizi di notifica: la notifica è nulla se effettuata a soggetti diversi dal contribuente (es. società estinta senza chiamare i soci), se non è stata depositata presso l’indirizzo PEC corretto o se non è stata rispettata la norma sul luogo di notifica. Un vizio di notifica comporta la nullità dell’atto.
- Mancanza di contraddittorio: l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo quando dovuto rende l’atto nullo . È necessario verificare se l’accertamento rientra nelle ipotesi di esclusione (es. controlli automatizzati) o se l’ufficio ha correttamente concesso 60 giorni.
- Difetto di motivazione: la motivazione deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda; deve essere specifica e non generica. La mancanza di motivazione o la motivazione generica per relationem senza allegare il PVC comportano la nullità.
- Competenza e firma: l’avviso deve essere firmato da un funzionario competente, con delega valida. Spesso l’atto è sottoscritto da soggetti privi di qualifica dirigenziale; in tal caso si può eccepire la nullità.
- Prescrizione e decadenza: verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini (generalmente 5 anni dalla presentazione della dichiarazione o 7 anni in caso di omessa presentazione). Gli avvisi emessi oltre il termine sono prescritti.
3.2 Contestare la ricostruzione del reddito e dell’IVA
- Presunzioni infondate: contestare l’applicazione del bottigliometro mettendo in evidenza gli scostamenti con la realtà aziendale: scarti di lavorazione, vino di bassa qualità venduto a prezzi inferiori, vendite promozionali, eventuali rimanenze di fine esercizio, cali di peso e di gradazione. Allegare registri di cantina, certificazioni enologiche, fatture, documenti di trasporto.
- Rendimenti agricoli: dimostrare che la produzione di uva e vino è influenzata da fattori climatici (grandine, siccità), malattie della vite, caratteristiche del vitigno e resa per ettaro. In alcune annate la resa può essere inferiore a quella presunta dalla media; è opportuno allegare certificati rilasciati dai consorzi di tutela.
- Fatturazione e prezzi: spiegare le politiche commerciali: vendita in bottiglie di diversi formati, sconti ai grossisti, vendite dirette al consumatore con margini più bassi. Mostrare listini prezzi, contratti con clienti e fatture a prezzi inferiori. Contestare l’uso di prezzi medi generici.
- IVA speciale agricola: richiedere l’applicazione dell’art. 34 DPR 633/1972 se l’attività rientra nell’agricoltura. La determinazione dell’IVA con percentuali di compensazione può ridurre l’imposta dovuta . Presentare documenti che attestano che oltre il 50 % delle uve proviene dai propri vigneti.
- Reddito agrario: dimostrare che l’attività di vinificazione e vendita rientra nell’art. 32 TUIR e nell’art. 2135 c.c. Per qualificarsi come agricola, almeno la metà della materia prima deve provenire da coltivazioni proprie . Produrre documenti che attestino la provenienza delle uve e la percentuale di uve acquistate.
3.3 Indagini bancarie
L’ufficio può utilizzare i dati dei conti correnti aziendali e personali per presumere ricavi non dichiarati (art. 32 DPR 600/1973). Le Cass. 26971/2025 ribadisce che l’onere di giustificare ogni movimento grava sul contribuente, anche se è imprenditore agricolo . Per difendersi:
- Ricostruire le operazioni bancarie: fornire un prospetto dettagliato dei versamenti e prelevamenti, specificando la causale (contributi pubblici, finanziamenti bancari, rimborsi IVA, anticipi su vendite future, prestiti da soci o familiari). Allegare contratti di finanziamento, estratti conto e documentazione di supporto.
- Dimostrare l’inerenza: provare che i movimenti bancari sono collegati all’attività agricola o a investimenti (es. acquisto macchinari, impianto di nuovi vigneti, ristrutturazione cantina) e che il reddito agrario giustifica il tenore di vita.
- Controllare la proporzione tra prelevamenti e compensi: se i prelevamenti sono inferiori ai ricavi, l’ufficio potrebbe presumere ricavi occultati; fornire prova contraria.
3.4 Aspetti penali: false fatture e omesso versamento
Quando l’accertamento evidenzia condotte penalmente rilevanti (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa o infedele dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili), la vicenda può sfociare in un procedimento penale. In un caso relativo a un’azienda produttrice di alcool (Cass. civ., ord. 13 dicembre 2024 n. 32262), la Cassazione ha affermato che l’utilizzo di fatture false e l’indebita detrazione di IVA configurano reati distinti; l’amministrazione può contestare a fini fiscali l’indetraibilità dell’IVA e le relative sanzioni . È fondamentale:
- Valutare il rischio penale: consultarsi con un penalista per affrontare eventuali processi per dichiarazione fraudolenta o indebita compensazione.
- Separare la posizione del contribuente: nei casi di società, accertare le responsabilità personali degli amministratori e la possibilità di definizioni agevolate.
- Utilizzare il patteggiamento o la sospensione del processo: la definizione agevolata del debito tributario può influire sulla pena; il pagamento del tributo e delle sanzioni può essere circostanza attenuante o causa di estinzione del reato.
3.5 Collaborazione volontaria e ravvedimento operoso
Se il contribuente si accorge di errori prima di ricevere l’accertamento, può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) e versare spontaneamente imposte e sanzioni ridotte. Esiste anche la collaborazione volontaria per l’emersione di redditi all’estero. In ambito agricolo, il ravvedimento è utile per regolarizzare l’IVA omessa o per correggere le dichiarazioni.
3.6 Procedure di “rottamazione” e definizione agevolata
Il legislatore ha introdotto diversi strumenti per definire i debiti fiscali, noti come “pace fiscale”. La Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, nota come rottamazione quater. La misura consente di estinguere i debiti pagando solo l’imposta e le spese esecutive, escludendo interessi, sanzioni e aggio . La stessa norma prevede la possibilità di versare in un’unica soluzione o in rate fino a 18 scadenze. Leggi successive (Legge 51/2023 e leggi di conversione dei decreti Milleproroghe) hanno prorogato i termini e consentito il rientro dei contribuenti decaduti .
Nel 2025 è stata annunciata una possibile rottamazione quinquies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, ma al momento in cui si scrive non è ancora stata emanata. Un’azienda vitivinicola con cartelle esattoriali può valutare la definizione agevolata per chiudere i debiti pregressi e concentrarsi sul contenzioso pendente.
3.7 Accordi di ristrutturazione e sovraindebitamento
Quando il debito fiscale è insostenibile, è possibile ricorrere agli istituti previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e dalla Legge 3/2012, ora confluita nel Codice. Tra questi:
- Concordato minore: procedura riservata agli imprenditori minori (tra cui molte aziende agricole) che consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione e di falcidia dei debiti. Prevede la nomina di un OCC e l’omologazione da parte del tribunale.
- Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche sovraindebitate, consente di ottenere la cancellazione parziale dei debiti tributari con l’approvazione del giudice.
- Accordo di composizione della crisi: permette di negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione che diventa vincolante una volta omologato dal tribunale.
L’Avv. Monardo, in quanto Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il viticoltore nella predisposizione della domanda, nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate e nel predisporre il piano di rientro sostenibile.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore
La complessità del contenzioso tributario e l’onere economico che comporta spesso spingono le aziende a valutare soluzioni alternative. Vediamo in dettaglio i principali strumenti disponibili.
4.1 Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
L’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater. I contribuenti possono estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo le somme a titolo di imposta, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le spese esecutive, senza sanzioni, interessi di mora né aggio . La norma prevede:
- Domanda online tramite area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La scadenza per presentare l’istanza è stata prorogata più volte, l’ultima al 31 ottobre 2024 (per i ruoli 2000‑2022), con possibilità di re‑iscrizione per i decaduti.
- Pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024 o in un massimo di 18 rate bimestrali (prime due rate del 10 % ciascuna, poi rate costanti). L’omesso o insufficiente versamento comporta la decadenza dalla definizione.
- Stralcio automatico dei mini debiti fino a 1.000 euro, anche senza domanda, per i carichi affidati fino al 2015.
- Compatibilità con procedimenti penali: la definizione agevolata non estingue i reati, ma l’intervenuto pagamento può essere considerato circostanza attenuante.
4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti
La legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può chiudere il contenzioso pagando una percentuale del tributo in base allo stato e al grado di giudizio: 90 % se la lite è pendente in primo grado, 40 % se la lite è stata vinta dal contribuente in primo grado e l’Agenzia ha appellato, 15 % se il contribuente ha vinto in secondo grado e l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, 5 % se la lite ha ad oggetto solo sanzioni. È richiesta la rinuncia al ricorso e la certificazione del pagamento.
4.3 Conciliazione e accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente di definire l’imponibile concordando l’importo con l’ufficio. Oltre alla riduzione delle sanzioni, consente di ottenere la rateizzazione in 8 o 12 rate trimestrali e di bloccare la riscossione fino al termine della definizione. La conciliazione giudiziale può avvenire davanti alla Corte di Giustizia Tributaria: le parti si accordano su un importo ridotto e la sanzione si riduce fino a un terzo.
4.4 Piani del consumatore e procedure concorsuali
La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi) ha introdotto strumenti per soggetti sovraindebitati non fallibili (tra cui gli imprenditori agricoli). Il piano del consumatore consente la ristrutturazione del debito con una proposta al giudice, che può prevedere la falcidia del credito tributario. L’accordo di composizione della crisi richiede l’approvazione dei creditori e permette di ristrutturare anche i debiti fiscali. Nel concordato minore, la proposta può prevedere la falcidia del debito tributario con il consenso dell’Agenzia. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e negoziatore, può assistere l’imprenditore nel predisporre la domanda e nel coordinarsi con l’OCC.
5. Errori comuni e consigli pratici
Gli errori in fase di accertamento possono costare caro. Ecco i più frequenti:
- Ignorare l’atto: molti contribuenti non leggono l’avviso o lo sottovalutano, convinti di poterlo pagare più avanti. Trascorsi i termini, l’atto diventa definitivo e si avvia la riscossione coattiva.
- Rispondere senza strategia: inviare osservazioni generiche o prive di documenti è quasi inutile. È fondamentale replicare puntualmente e allegare prove concrete.
- Non consultare un professionista: le norme fiscali sono complesse e in continua evoluzione. Rivolgersi a un avvocato tributarista e a un commercialista esperto può fare la differenza tra vincere e perdere la causa.
- Confondere regime agricolo e commerciale: molti viticoltori non distinguono l’attività agricola (tassata catastalmente) da quella commerciale (tassata con IRES e IVA ordinaria). Questa confusione porta a errori in bilancio e a contestazioni.
- Omettere registri e documenti: l’assenza di registri di cantina, quaderni di campagna e documenti di trasporto compromette la difesa. La tenuta della contabilità vitivinicola è obbligatoria e rappresenta la principale arma difensiva.
- Non aggiornarsi sulle novità normative: ad esempio, non essere informati sulle rottamazioni, sul contraddittorio esteso o sul calo di sanzioni. Aggiornarsi consente di sfruttare tutte le opportunità.
- Sottovalutare gli aspetti penali: chi utilizza fatture false o occlude documenti rischia il penale. È necessario gestire da subito la vicenda in chiave penal-tributaria.
Consigli pratici
- Organizzare la documentazione: creare un archivio digitale con tutte le fatture di acquisto e vendita, registri di magazzino, contratti, certificati di qualità, corrispondenza con i clienti. Utilizzare software gestionali per l’enologia.
- Monitorare la resa per ettaro: confrontare la produzione con i dati pubblicati dalle regioni e dai consorzi. Se la resa è inferiore, conservare le prove (perizie agronomiche, foto, certificazioni di danni).
- Tenere traccia dei prezzi di vendita: predisporre listini diversi per canali (GDO, export, enoteca, agriturismo) e documentare sconti e promozioni.
- Separare i conti correnti: avere conti dedicati all’attività e non mischiare le finanze personali. Per i conti personali, annotare la provenienza di ogni movimento per poter giustificare eventuali indagini bancarie .
- Aggiornarsi e formarsi: partecipare a seminari, webinar e corsi organizzati da associazioni agricole e commercialisti. L’aggiornamento professionale evita errori e consente di conoscere le opportunità fiscali.
6. Domande frequenti (FAQ)
Ecco una serie di domande e risposte su questioni ricorrenti legate agli accertamenti fiscali nelle aziende vitivinicole.
- Quando può scattare un accertamento per una cantina vitivinicola?
L’Agenzia delle Entrate può avviare un accertamento quando emergono anomalie tra la produzione e i ricavi dichiarati, da incroci di banche dati, segnalazioni, controlli sul campo, irregolarità contabili o indagini bancarie. Per esempio, un elevato acquisto di bottiglie senza corrispondenti vendite dichiarate può far nascere il sospetto di vendite in nero.
- Che cos’è il “bottigliometro”?
È un metodo presuntivo attraverso cui l’Agenzia ricostruisce i ricavi di un’azienda vitivinicola basandosi sul numero di bottiglie prodotte o acquistate e sui prezzi medi di vendita. La Cassazione ha stabilito che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti ; se basate su un solo elemento non suffragato da altri indizi, possono essere contestate.
- Posso oppormi all’accertamento se l’Agenzia non mi ha concesso 60 giorni?
Sì. Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per quasi tutti gli accertamenti non automatizzati; l’amministrazione deve concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . La violazione comporta la nullità dell’atto.
- È vero che un agricoltore paga le imposte solo sulla rendita catastale?
In linea generale sì: il reddito agrario è calcolato sulla rendita catastale. Tuttavia, se l’azienda svolge attività commerciale prevalente (es. acquista vino altrui per rivenderlo) o se si riscontrano indicazioni di maggiore capacità contributiva (spese elevate, conti correnti ricchi), l’ufficio può accertare il reddito con metodo analitico o sintetico .
- Cosa succede se la società è stata sciolta ma arriva un avviso di accertamento?
La cancellazione dal registro imprese non estingue i debiti fiscali; questi si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto hanno ricevuto . Se l’avviso è notificato alla società estinta senza coinvolgere i soci, è viziato e può essere impugnato.
- Posso rateizzare le somme dovute?
Sì. Con l’accertamento con adesione e con la definizione agevolata è possibile rateizzare l’imposta e le sanzioni. Anche dopo la definitività dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente piani di rateizzazione ordinari fino a 72 rate (o 120 in casi di comprovata difficoltà).
- Quali documenti devo conservare per difendermi?
Registri di cantina, fatture di acquisto e vendita, contratti con conferitori e clienti, registri di carico e scarico, analisi enologiche, dichiarazioni di vendemmia, certificati di qualità, estratti conti bancari, assicurazioni sul raccolto e fotografie dei danni da eventi atmosferici.
- Cosa rischio se non pago l’IVA e le imposte accertate?
In caso di mancato pagamento dell’IVA, si applicano sanzioni dal 30 % al 60 % e interessi. Se l’importo evaso supera le soglie penali (40.000 € per IVA, 50.000 € per imposte dirette), scatta il reato di omessa o infedele dichiarazione con rischio di reclusione.
- Posso chiedere la sospensione del pignoramento?
Sì. In presenza di ricorso, è possibile chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria la sospensione dell’esecuzione se sussiste un periculum in mora (danno grave e irreparabile) e un fumus boni iuris (presunzione di fondatezza del ricorso). La presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria) può facilitare l’accoglimento.
- È consigliabile aderire alla rottamazione quater?
Dipende. Se i carichi iscritti a ruolo sono composti principalmente da interessi e sanzioni, la rottamazione quater permette un notevole risparmio perché si pagano solo imposta e spese. Tuttavia, bisogna disporre delle somme per le rate e valutare se le cartelle sono impugnabili per vizi formali.
- Cosa succede se il viticoltore vende vino acquistato da terzi?
La vendita di vino prodotto con materia prima acquistata da terzi, quando supera una certa percentuale, fa perdere il regime di reddito agrario e IVA agricola. L’attività diventa commerciale e si applicano IRES e IVA ordinaria. L’azienda deve tenere contabilità ordinaria e dichiarare i ricavi analiticamente.
- Il contratto di conferimento a cooperativa mi protegge?
I soci conferenti alle cantine sociali conferiscono l’uva e ricevono in cambio il vino o la remunerazione. La cooperativa emette fattura e si assume parte degli adempimenti fiscali. Tuttavia, se il socio vende direttamente una parte del vino prodotto dalla cooperativa, resta responsabile della corretta registrazione e dichiarazione.
- Che differenza c’è tra controllo automatizzato e controllo formale?
Il controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) è svolto con sistemi informatici e riguarda errori materiali nelle dichiarazioni (es. calcoli). Non prevede contraddittorio preventivo. Il controllo formale (art. 36-ter) verifica la documentazione e può richiedere giustificativi; in genere non comporta un contraddittorio esteso. Diverso è l’accertamento sostanziale, che richiede la partecipazione del contribuente.
- Posso compensare crediti fiscali con il debito accertato?
In linea generale sì, se i crediti sono certi, liquidi ed esigibili e non vi sono sospensioni (es. per controllo sul credito IVA). Tuttavia, la compensazione è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000 € non pagati. Inoltre, la compensazione in frode (utilizzo di crediti inesistenti) costituisce reato.
- È vero che si può impugnare l’estratto di ruolo?
La giurisprudenza ammette l’impugnazione del ruolo e della cartella solo quando il contribuente dimostra un interesse concreto e attuale, ad esempio quando l’iscrizione a ruolo comporta un’ipoteca o un pignoramento. La semplice iscrizione a ruolo non basta; occorre un pregiudizio imminente.
- L’acquisto di macchinari con contributi pubblici incide sull’accertamento?
I contributi a fondo perduto o in conto capitale concorrono alla formazione del reddito in base alle modalità stabilite dall’art. 88 TUIR (imputazione in quote). Tuttavia, possono spiegare gli incrementi patrimoniali e giustificare uscite bancarie, riducendo l’impatto dell’accertamento.
- Cosa fa un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento?
È un professionista iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia che assiste i debitori non fallibili nel proporre piani di ristrutturazione o accordi di composizione. Nel contesto vitivinicolo, aiuta a predisporre piani che comprendano il debito fiscale, facilitando l’omologazione e il blocco delle azioni esecutive.
- Se ricevo un avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un contratto di compravendita di vigneto, come mi difendo?
Verificare la corretta classificazione catastale del terreno, la sussistenza di benefici agricoli (esenzione per imprenditore agricolo professionale), l’applicazione di agevolazioni (imposta in misura fissa per i conferimenti a società agricole). In caso di omessa considerazione di tali benefici, presentare ricorso.
- Il pignoramento dell’azienda agricola è immediato dopo l’accertamento?
No. Dopo che l’avviso diventa definitivo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica la cartella o l’atto di intimazione. Se non si paga, può seguire il pignoramento. Tuttavia, l’imprenditore agricolo ha diritto a una procedura esecutiva speciale ex art. 515 c.p.c., che prevede la limitazione del pignoramento ai beni non essenziali.
- Posso accedere al Fondo di solidarietà nazionale per calamità naturali?
Sì. Se la produzione di uva e vino è stata danneggiata da eventi atmosferici eccezionali (gelate, grandine), il viticoltore può richiedere indennizzi al Ministero dell’Agricoltura. I contributi ricevuti non sono soggetti a IVA e possono ridurre i ricavi dichiarati. È essenziale allegare tali domande nell’ambito dell’accertamento.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto degli accertamenti e le possibili difese, proponiamo alcune simulazioni con numeri ipotetici. Le cifre sono esemplificative ma aiutano a visualizzare le differenze tra diversi scenari.
7.1 Caso 1: Presunzione “bottigliometro”
Scenario: l’azienda “Cantina del Sole” produce vino con uve proprie su 10 ettari. Nel 2023 dichiara un volume d’affari di 200.000 €, con 50.000 bottiglie vendute a un prezzo medio di 4 €. L’Agenzia delle Entrate rileva che nel registro di cantina risultano 80.000 bottiglie prodotte e ritiene che 30.000 bottiglie siano state vendute “in nero” a 6 € l’una. L’ufficio usa il bottigliometro e determina un ricavo occulto di 180.000 € (30.000×6). Perciò contesta un’evasione d’IVA e IRES.
Difesa:
- La cantina produce vino di diverse qualità. Delle 80.000 bottiglie, 30.000 sono di un vino da tavola venduto a 3 € e destinate quasi interamente all’esportazione con margine minimo. Altre 10.000 bottiglie sono state conferite al consorzio per l’invecchiamento e non ancora vendute (rimanenze finali). Esibire documenti di esportazione e registri di magazzino dimostra che non vi sono vendite occulte.
- Le rese per ettaro nel 2023 sono state ridotte da un periodo di siccità; l’Agenzia ha utilizzato un coefficiente medio non aggiornato. Presentare certificazioni agronomiche e comunicazioni al consorzio per giustificare la differenza.
- Il prezzo di 6 € indicato dall’Agenzia non rispecchia i listini ufficiali (prezzo medio 4 €). Allegare listini, contratti con clienti e fatture a prezzi inferiori.
Esito atteso: dimostrando la reale destinazione delle bottiglie e i prezzi effettivi, l’azienda può ridurre notevolmente la base imponibile contestata e convincere l’ufficio a rivedere l’accertamento o a definire con adesione una somma ridotta.
7.2 Caso 2: Indagini bancarie e redditometro
Scenario: un agricoltore vitivinicolo persona fisica dichiara un reddito agrario di 15.000 € l’anno. Dal 2021 al 2023, sul suo conto corrente personale risultano versamenti per 200.000 € derivanti dalla vendita di vino sfuso a privati, non fatturata. L’Agenzia applica il redditometro e accerta un reddito imponibile di 70.000 € l’anno. L’agricoltore sostiene che i versamenti provengono da un prestito familiare e da contributi pubblici.
Difesa:
- Presentare contratti di prestito infruttiferi con i familiari, dimostrando l’avvenuto trasferimento di fondi e la restituzione. L’atto deve avere data certa. Associare ogni versamento a un beneficiario.
- Allegare decreti di concessione dei contributi pubblici (PSR, OCM) con relative quietanze di pagamento. Dimostrare che tali fondi non costituiscono ricavi ma contributi in conto capitale.
- Per i versamenti effettivamente correlati a vendite non fatturate, attivare il ravvedimento operoso, emettere fatture tardive e versare l’IVA con sanzioni ridotte. Argomentare che si tratta di errore meramente formale e non di dolo.
Esito atteso: con prove documentali, si potrà ridurre la pretesa e dimostrare la provenienza lecita dei fondi. Eventuali differenze potranno essere sanate con il ravvedimento operoso.
7.3 Caso 3: Società vitivinicola estinta
Scenario: la società “Vigne d’Oro Srl” viene cancellata dal registro delle imprese il 30 giugno 2024 a seguito di fusione. Nel dicembre 2024 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento per IVA e IRES 2022 intestato alla società estinta. L’atto viene depositato nella PEC dell’ex legale rappresentante.
Difesa:
- Eccepire che l’atto è stato notificato a un soggetto inesistente. La Cassazione ha stabilito che, con la cancellazione, la società perde la capacità di essere parte e i debiti si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto ricevuto .
- Chiedere la dichiarazione di nullità dell’atto e l’estinzione del processo. L’Agenzia dovrà riemettere l’avviso nei confronti dei soci, rispettando il contraddittorio e i termini di prescrizione.
- Verificare eventuali eccezioni di prescrizione e decadenza.
Esito atteso: annullamento dell’atto per carenza di legittimazione passiva e necessità di riemissione nei confronti dei soci.
8. Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un’azienda vitivinicola è una situazione complessa che richiede competenze giuridiche, fiscali e tecniche. Le peculiarità del settore, tra regime agricolo, reddito agrario, cali di produzione, rese per ettaro e diversità di prezzi, rendono fondamentale un’analisi puntuale di ogni singolo caso. La legislazione e la giurisprudenza recenti hanno rafforzato i diritti dei contribuenti: il contraddittorio preventivo e il termine minimo di 60 giorni per presentare memorie , l’obbligo di motivazione degli atti , la possibilità di contestare presunzioni non fondate e la tutela della natura agricola attraverso gli artt. 32 TUIR e 2135 c.c. . Allo stesso tempo, la Cassazione ha chiarito che l’agricoltore non può invocare automaticamente il reddito agrario per escludere indagini bancarie e che la cancellazione di una società non cancella i debiti .
Agire tempestivamente è la chiave per difendersi bene: analizzare l’atto, verificare i vizi, raccogliere documenti, formulare osservazioni dettagliate e, se necessario, impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Soluzioni alternative come l’accertamento con adesione, la rottamazione quater, la definizione delle liti pendenti e le procedure di sovraindebitamento offrono vie d’uscita meno conflittuali ma richiedono una valutazione strategica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione la loro esperienza per assistere i viticoltori in ogni fase: dall’analisi dell’atto alla difesa in giudizio, dalle trattative con l’Agenzia alla predisposizione di piani di rientro o procedure di crisi. La sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa è garanzia di competenza e professionalità.
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