Accertamento fiscale a un’azienda vending: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’azienda di distributori automatici (vending) comporta non solo l’attenzione alla logistica e alla qualità del servizio, ma anche un rigoroso rispetto degli obblighi fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha rafforzato i controlli sulle imprese che operano nel settore vending, imponendo specifici adempimenti come la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi e intensificando le attività ispettive. Un accertamento fiscale può portare alla contestazione di maggiori imposte, sanzioni e interessi, con il rischio di blocco delle attività attraverso pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Sapere come reagire in modo tempestivo è fondamentale per proteggere il proprio patrimonio e continuare a operare.

In questo articolo esaminiamo nel dettaglio la disciplina normativa e giurisprudenziale relativa agli accertamenti fiscali nelle aziende di vending, le tipologie di accertamento più ricorrenti, i diritti del contribuente, gli strumenti di difesa e le strategie operative per ridurre o annullare il debito. Verranno analizzate anche le soluzioni alternative offerte dall’ordinamento (definizione agevolata, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito) e saranno forniti esempi numerici e tabelle di riepilogo. L’obiettivo è fornire all’imprenditore uno strumento pratico per affrontare con consapevolezza la verifica fiscale e, se necessario, contestare efficacemente l’avviso di accertamento.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con vasti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC); inoltre svolge le funzioni di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa combinazione di competenze legali e fiscali, l’Avv. Monardo può offrire un’assistenza completa in tutte le fasi dell’accertamento: analisi della documentazione, predisposizione di memorie difensive, ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, richiesta di sospensione delle pretese, negoziazione con l’amministrazione finanziaria, redazione di piani di rientro e gestione delle procedure concorsuali. L’approccio è personalizzato: ogni pratica viene esaminata dallo staff di avvocati e commercialisti per individuare la strategia migliore in base alla situazione aziendale e agli obiettivi dell’imprenditore.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina dei corrispettivi nel settore vending

Dal 2017 l’ordinamento italiano ha introdotto un obbligo specifico per i gestori di distributori automatici: memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 127/2015 ha previsto che i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi . La normativa distingue due periodi di entrata in vigore: dal 1 aprile 2017 per i distributori dotati di porta di comunicazione e dal 1 gennaio 2018 per quelli senza porta . La Finanziaria 2018 ha poi esteso l’obbligo, dal 1 luglio 2018, anche ai distributori di carburante .

Per garantire la tracciabilità, l’Agenzia ha disposto l’apposizione di un QRCODE identificativo sul distributore contenente i dati dell’apparecchio e del gestore; il codice deve essere visibile e protetto . Sono previste alcune esclusioni: non rientrano nell’obbligo i distributori meccanici che non erogano beni o servizi (ad esempio macchine a palline), gli apparecchi che fungono solo da strumento di pagamento come pedaggi autostradali o biglietterie automatiche e i distributori gestiti direttamente dai Comuni .

Queste norme hanno un impatto diretto sulle aziende di vending: la trasmissione puntuale dei corrispettivi diviene uno degli elementi su cui l’Agenzia delle Entrate fonda i controlli. Ritardi nella trasmissione, omissioni o alterazioni dei dati possono costituire indizi di evasione e portare alla contestazione di maggiori ricavi non dichiarati. Da qui la necessità di dotarsi di sistemi certificati, verificare regolarmente la corretta trasmissione e conservare i log informatici per eventuali difese.

1.2 Le aliquote IVA e la giurisprudenza sulla somministrazione tramite distributori

La gestione dell’IVA nelle vending machine presenta una particolarità. L’Allegato A, parte II, tabella A del D.P.R. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 % per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività. La Cassazione (sentenza 21809/2018) ha chiarito che questa agevolazione si applica solo se i distributori sono in luoghi aperti a un numero indeterminato di individui e non a una ristretta cerchia di dipendenti; inoltre occorre provare che il destinatario della fattura è l’ente collettivo e non singole persone . In mancanza di tale prova, l’Agenzia può recuperare l’IVA applicando l’aliquota ordinaria (oggi 22 %) e contestare l’elusione.

Le aziende di vending devono quindi prestare attenzione alla corretta qualificazione del luogo di installazione e all’emissione di fatture intestate all’ente collettivo. L’uso improprio dell’aliquota agevolata è una delle cause più frequenti di accertamento.

1.3 Tipologie di accertamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate dispone di diversi strumenti per determinare il reddito e il volume d’affari del contribuente; queste tipologie di accertamento sono regolate dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/1972 per l’IVA. Comprendere la tipologia applicata è fondamentale per predisporre la difesa.

  • Accertamento analitico: l’Ufficio ricalcola le imposte dirette e l’IVA sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione e nelle scritture contabili. Se il contribuente è obbligato a tenere le scritture, l’Amministrazione verifica le inesattezze e corregge le dichiarazioni . Per le persone fisiche non tenute alla contabilità, l’accertamento si basa solo sui dati raccolti attraverso i poteri istruttori .
  • Accertamento induttivo: viene applicato quando le scritture contabili sono inattendibili o mancanti. L’Ufficio determina i maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici e parametri extra-contabili. La Cassazione (sentenza 27692/2024) ha ribadito che per legittimare un accertamento induttivo occorrono elementi gravi, precisi e concordanti che dimostrino incongruenze, e che tali elementi devono essere motivati nell’avviso . Il contribuente può contrastare l’accertamento fornendo prove concrete (ad esempio registri di carico e scarico, contratti con i fornitori, movimenti bancari tracciati).
  • Accertamento analitico-induttivo: si applica quando le scritture sono formalmente corrette ma non rispecchiano la realtà economica. L’Ufficio può integrare i dati contabili con indici di affidabilità economica (ISA) . Per le aziende di vending, questo metodo è utilizzato per stimare il volume d’affari sulla base del numero di macchine installate, del prezzo medio e dei consumi di prodotti. Contestare tali presunzioni con dati reali (fatture di acquisto, rendiconti delle vendite, registro dei corrispettivi) è cruciale.
  • Accertamento sintetico (redditometro): riguarda solo le persone fisiche e determina il reddito presunto sulla base della spesa sostenuta per beni e servizi (ad esempio possesso di barche, auto di lusso). Per gli imprenditori del vending, può riguardare i soci in caso di prelevamenti di utili non dichiarati .
  • Accertamenti da indagini bancarie o finanziarie: l’Agenzia può utilizzare i dati forniti dalle banche per ricostruire i ricavi. I prelevamenti non giustificati superiori a 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili possono essere considerati ricavi , salvo prova contraria.

1.4 Il principio del contraddittorio e i diritti del contribuente

La Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) garantisce al contribuente il diritto a partecipare al procedimento di accertamento, a ricevere una motivazione completa dell’atto e a non subire prove illegittime. La riforma del 2024 (D.Lgs. 13/2024) ha rafforzato questi diritti.

  • Contraddittorio preventivo: l’Amministrazione deve comunicare lo schema di atto impositivo e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni o esaminare il fascicolo . L’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza del termine; se la scadenza coincide con il termine di decadenza, quest’ultimo è posticipato di 120 giorni .
  • Motivazione dell’atto: gli atti devono indicare l’ufficio competente, i responsabili del procedimento, le modalità di ricorso e allegare o riassumere gli atti richiamati . Qualsiasi prova su cui si fonda l’accertamento deve essere allegata o richiamata in modo specifico.
  • Non utilizzabilità delle prove illegittime: le prove acquisite in violazione della legge (ad esempio durante accessi effettuati oltre i termini o senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica) non possono essere utilizzate .

Il mancato rispetto di questi diritti comporta l’annullabilità o la nullità dell’avviso di accertamento, a seconda della gravità del vizio . Il contribuente deve però sollevare tali eccezioni nel ricorso introduttivo; in mancanza, i vizi non possono essere fatti valere nei successivi gradi di giudizio .

1.5 Giurisprudenza recente su accertamenti e aziende di vending

Oltre alla pronuncia del 2018 sull’aliquota agevolata, numerose sentenze della Cassazione degli ultimi anni riguardano l’attendibilità degli accertamenti induttivi e la tutela del contribuente.

  • Cassazione n. 27692/2024 (contraddittorio e accertamento induttivo): la Suprema Corte ha stabilito che l’Amministrazione deve fornire elementi gravi e precisi per procedere in modo induttivo e che l’assenza di motivazione integra nullità dell’atto . Questa sentenza è fondamentale per le aziende di vending, spesso oggetto di accertamenti basati su presunti volumi di vendita non supportati da dati concreti.
  • Cassazione ordinanza n. 9549/2025 (piano del consumatore): la Corte ha ribadito che l’omologazione del piano del consumatore (procedura di sovraindebitamento) non richiede la votazione dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e la fattibilità del piano . Nei casi in cui l’imprenditore del vending sia sovraindebitato, questa pronuncia permette di definire un piano senza il veto dei creditori privilegiati e rappresenta una via per salvaguardare l’attività.
  • Cassazione 2018 n. 21809 (aliquota IVA ridotta): come visto, ha fissato i presupposti per applicare l’aliquota del 4 % , ribadendo che la prova della destinazione a una collettività deve essere fornita dal contribuente.

Queste decisioni, insieme alle norme contenute nello Statuto del contribuente, costituiscono il quadro giuridico di riferimento per preparare la difesa contro un accertamento fiscale in ambito vending.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

2.1 Ricezione del Processo Verbale di Constatazione (PVC)

Nella maggior parte dei controlli fiscali su aziende di vending, l’accertamento inizia con un accesso presso la sede o i locali dove si trovano le macchine. Gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza verificano la regolarità della trasmissione dei corrispettivi, controllano i dispositivi, analizzano i libri contabili e confrontano i dati trasmessi con i volumi di acquisto. Al termine delle operazioni rilasciano un Processo Verbale di Constatazione (PVC) che riporta le irregolarità riscontrate.

Il PVC non è ancora un atto impositivo ma costituisce la base dell’eventuale avviso di accertamento. Dal momento della notifica del PVC decorre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6-bis della Legge 212/2000 per presentare osservazioni e documenti . È quindi fondamentale, una volta ricevuto il PVC:

  1. Analizzare immediatamente i rilievi: verificare se le contestazioni sono fondate, se si basano su presunzioni errate o su dati parziali. Per esempio, se viene contestato un maggior volume di vendite rispetto ai corrispettivi trasmessi, occorre dimostrare con prove documentali (contratti di comodato, rifornimenti, schede di caricamento) che le macchine erano fuori servizio o collocate in luoghi con basso traffico.
  2. Richiedere la copia integrale del fascicolo: l’Art. 7 della Legge 212/2000 consente di accedere agli atti su cui si basano i rilievi . Talvolta il PVC fa riferimento a indagini bancarie o a verbali di altre verifiche; averne copia è essenziale per replicare.
  3. Presentare osservazioni e memorie: entro 60 giorni si possono trasmettere al competente Ufficio memorie difensive, allegando documenti che confutino le presunzioni. Questo è un passaggio cruciale: l’amministrazione deve considerare le osservazioni e motivare l’eventuale avviso di accertamento in merito .

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento

Se le osservazioni non vengono ritenute sufficienti, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere notificato al contribuente entro i termini di decadenza (di solito il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione) e deve riportare:

  • i dati del contribuente e dell’ufficio;
  • la descrizione dei fatti contestati e delle norme violate;
  • il calcolo dei maggiori ricavi e delle imposte, sanzioni e interessi;
  • le motivazioni, con riferimento alle prove acquisite ;
  • l’indicazione dei rimedi esperibili (ricorso, adesione, acquiescenza).

L’avviso può essere esecutivo, cioè immediatamente titolo per l’iscrizione a ruolo e l’avvio delle procedure esecutive. Con la riforma del D.Lgs. 13/2024, tutte le imposte accertate diventano esecutive decorsi 60 giorni dalla notifica, salvo presentazione di ricorso.

2.3 Termini e scadenze

Una volta ricevuto l’avviso, l’imprenditore ha diverse opzioni e deve rispettare termini stringenti:

FaseTermine dalla notificaAzioni possibili
Contraddittorio60 giorniPresentazione di osservazioni al PVC; richiesta di accertamento con adesione; istanza di autotutela
Acquiescenza60 giorniPagamento integrale degli importi con riduzione delle sanzioni al 1/3; consente di estinguere il debito ed evitare il contenzioso
Accertamento con adesione90 giorni (termine sospeso per max 90 giorni se si presenta istanza entro 60)Procedura di mediazione con l’ufficio; sanzioni ridotte al 1/3 e rateizzazione fino a 8 trimestri (che possono arrivare a 16 per somme superiori a 50 000 €)
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado60 giorniDeposito del ricorso telematico; è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività; pagamento del contributo unificato

È importante calendarizzare questi termini. La mancata impugnazione nei termini rende definitivo l’accertamento.

2.4 Impugnazione: ricorso e sospensiva

Il ricorso deve essere depositato telematicamente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) competente per territorio. Il contribuente deve motivare i vizi dell’atto (violazione di legge, difetto di motivazione, errori di calcolo) e allegare la prova documentale. È opportuno nominare un difensore abilitato (avvocato o commercialista) e, per cause superiori a 50 000 €, è obbligatoria l’assistenza tecnica.

Contemporaneamente al ricorso è possibile depositare istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto. La Corte decide sulla sospensiva in camera di consiglio, bilanciando l’interesse dell’erario con il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente (ad esempio se la società rischia il fallimento). Se la sospensione viene accolta, le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche) vengono congelate fino alla decisione di merito.

2.5 Le procedure di adesione e gli strumenti deflattivi

In alternativa al contenzioso, il contribuente può aderire a strumenti deflattivi:

  1. Acquiescenza: pagamento integrale delle imposte contestate entro 60 giorni con riduzione della sanzione a un terzo e rinuncia all’impugnazione. È utile se l’atto è corretto e si preferisce chiudere subito la posizione.
  2. Accertamento con adesione: regolato dal D.Lgs. 218/1997, consente di negoziare con l’ufficio il quantum dovuto. Presentando l’istanza entro 60 giorni dalla notifica, si sospende il termine per il ricorso per 90 giorni. L’ufficio convoca il contribuente; se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si può ottenere la rateizzazione. Questa procedura è particolarmente vantaggiosa per le aziende di vending che riescono a dimostrare errori di calcolo o circostanze attenuanti.
  3. Adesione ai PVC: in caso di verbale con invito all’adesione, si può definire la lite prima ancora dell’avviso con riduzione delle sanzioni e pagamento in unica soluzione o rate.
  4. Definizioni agevolate e rottamazioni: strumenti straordinari introdotti dal legislatore per chiudere i debiti iscritti a ruolo. Nel 2023 la Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater; nel 2024/2025 il Decreto “Milleproroghe” (D.L. 202/2024, convertito in L. 15/2025) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti . La procedura consente di pagare solo le imposte e gli interessi legali (2 % annuo) senza sanzioni e interessi di mora, con possibilità di rateazione fino a dieci rate .

3 Difese e strategie legali per le aziende di vending

3.1 Analisi tecnica dell’atto

La prima azione da intraprendere è analizzare in profondità l’avviso di accertamento. Occorre verificare:

  • Motivazione e allegati: l’atto deve spiegare in modo dettagliato i fatti, le norme violate e i calcoli. Se fa riferimento a documenti non allegati o non accessibili, si può eccepire la violazione dell’art. 7, co. 1, della Legge 212/2000 e chiedere l’annullamento .
  • Prove utilizzate: controllare se le prove derivano da accessi irregolari (ad esempio perquisizioni senza autorizzazione). Le prove illegittime non possono essere utilizzate .
  • Tipologia di accertamento: identificare se è analitico, induttivo o analitico-induttivo. In caso di metodo induttivo, verificare se l’ufficio ha motivato adeguatamente l’inattendibilità delle scritture e l’esistenza di elementi gravi e concordanti .
  • Determinazione dei ricavi: nelle aziende di vending l’amministrazione spesso ricostruisce i ricavi moltiplicando il numero di macchine per il prezzo medio del prodotto. Tale metodo è contestabile se si dimostra che alcune macchine erano inattive, ubicate in luoghi poco frequentati o destinate a uso gratuito (es. esposizioni promozionali).

3.2 Contestazione dei rilievi sui corrispettivi

Per quanto riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi, le contestazioni più comuni riguardano la mancata registrazione di incassi. La difesa può svilupparsi su più fronti:

  1. Anomalie tecnologiche: dimostrare, con perizie tecniche o certificazioni del produttore, che alcune vending machine hanno subito malfunzionamenti (ad esempio problemi di connettività) che hanno impedito la memorizzazione o la trasmissione. Gli interventi di manutenzione e i registri di assistenza diventano prove decisive.
  2. Incassi non soggetti a IVA: alcune operazioni possono essere escluse dalla trasmissione (es. distributori che emettono biglietti di trasporto o lavaggi auto); il provvedimento 30.6.2016 e la Risoluzione 116/E del 2016 escludono questi apparecchi . Se l’avviso ha computato questi ricavi come imponibili, è possibile chiederne l’eliminazione.
  3. Variazione del prezzo e promozioni: spesso l’ufficio calcola i ricavi sulla base di un prezzo medio (es. 1 € per un caffè). È utile dimostrare con registri che sono state effettuate promozioni a prezzo ridotto o offerte gratuite (es. presso un ente in convenzione). La documentazione contrattuale e le comunicazioni commerciali possono invalidare la presunzione.
  4. Vendite in luoghi “collettivi”: se si applica l’aliquota IVA ridotta, bisogna provare che i distributori sono collocati in edifici destinati alla collettività (ospedali, scuole) e che la fattura è intestata all’ente . In assenza di tale prova, l’Agenzia recupera la differenza d’IVA.

3.3 Accertamento con adesione e riduzione del debito

L’accertamento con adesione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per chiudere la vertenza riducendo notevolmente le sanzioni. Ecco i passaggi fondamentali:

  1. Presentazione dell’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. L’istanza sospende i termini per il ricorso per 90 giorni.
  2. Convocazione del contribuente da parte dell’ufficio per un incontro in cui discutere i rilievi. È consigliata l’assistenza di un professionista esperto che possa negoziare riduzioni basate su errori materiali, vizi formali o presupposti giuridici controversi.
  3. Redazione dell’atto di adesione: se si raggiunge l’accordo, si sottoscrive un verbale che stabilisce l’importo dovuto. Le sanzioni sono ridotte a un terzo; è possibile rateizzare fino a 8 trimestri, prorogabili a 16 se l’importo supera 50 000 €.
  4. Pagamento: il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio. È quindi opportuno valutare attentamente la sostenibilità dell’accordo.

3.4 Ricorso e difesa in giudizio

Quando la conciliazione non è possibile, la strada del ricorso resta la principale. La strategia difensiva deve articolarsi su più livelli:

  • Eccepire i vizi formali: violazione del contraddittorio, difetto di motivazione, uso di prove illegittime. La giurisprudenza ha mostrato grande attenzione alla tutela dei diritti del contribuente; un vizio formale può comportare l’annullamento dell’atto.
  • Controperizia contabile: presentare una perizia di parte che ricostruisca i ricavi effettivi sulla base di dati oggettivi (fatture di acquisto, contatori delle macchine, registri di manutenzione). La perizia può dimostrare che i margini di guadagno sono inferiori a quelli presunti dall’ufficio.
  • Prove testimoniali e documentali: contratti di comodato con clienti che dimostrano l’uso limitato delle macchine; dichiarazioni di istituti o aziende presso cui le macchine sono installate; certificazioni dei fornitori.
  • Precedenti giurisprudenziali: citare sentenze favorevoli può aiutare a sostenere l’interpretazione più aderente agli interessi del contribuente. Ad esempio, richiamare la Cassazione 27692/2024 per affermare che le presunzioni devono essere gravi e concordanti .

3.5 Sospensione e misure cautelari

Durante la pendenza del ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso. Il giudice valuta la presenza di due requisiti:

  • Fumus boni iuris (presunzione di fondatezza del ricorso): ad esempio se sono state riscontrate violazioni del contraddittorio o presunzioni non circostanziate;
  • Periculum in mora (danno grave e irreparabile): per le aziende di vending può essere la perdita di contratti a seguito di pignoramenti o fermi amministrativi sui veicoli di rifornimento.

Se la sospensione è concessa, l’Agente della riscossione non può procedere con pignoramenti o iscrizioni ipotecarie fino alla decisione di merito.

4 Strumenti alternativi per la gestione del debito

4.1 Definizione agevolata e rottamazioni (rottamazione quater e quinqies)

Le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. L’ultima misura in vigore è la rottamazione quater, introdotta dalla Legge 197/2022 per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Nel 2024/2025 il Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024, convertito in L. 15/2025) ha riaperto i termini per i contribuenti che erano decaduti dal piano. La norma consente la riammissione alle stesse condizioni:

  • possono accedere i contribuenti che avevano presentato la domanda nel 2023 e sono decaduti per mancato pagamento ;
  • la domanda di riammissione deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 tramite il servizio telematico “Riammissione Rottamazione-quater” ;
  • il contribuente può scegliere di versare l’importo residuo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in dieci rate: due nel 2025 (31 luglio e 30 novembre) e le restanti nel 2026 e 2027 ;
  • il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro cinque giorni dalla scadenza ;
  • con la riammissione vengono sospese le procedure esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche fino al pagamento della prima rata ;
  • se il contribuente paga la prima rata, le procedure esecutive pendenti si estinguono .

Nel 2025 il legislatore potrebbe introdurre una rottamazione quinqies per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 (ipotesi allo studio in Parlamento); al momento, tuttavia, occorre attenersi ai termini della quater.

Per le aziende di vending che hanno ricevuto cartelle di pagamento relative a imposte pregresse, la definizione agevolata rappresenta un’opportunità significativa: consente di azzerare le sanzioni e gli interessi di mora e di pagare in più anni, evitando pignoramenti. Tuttavia, è necessario valutare la sostenibilità del piano per evitare di decadere nuovamente e perdere i benefici.

4.2 Rateizzazioni ordinarie e piani di dilazione

Oltre alle rottamazioni, l’Agente della riscossione offre la rateizzazione ordinaria delle cartelle. In genere sono previsti piani fino a 72 rate mensili per debiti fino a 120 000 €; per importi superiori si può richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate. La domanda si presenta tramite il portale dell’Agenzia della Riscossione, allegando l’ISEE per i contribuenti persone fisiche o la documentazione contabile per le imprese. La mancata presentazione di due rate consecutive comporta la decadenza.

Per le aziende di vending con flussi di cassa stagionali, è consigliabile richiedere piani con rate calibrate in base ai mesi di maggiore incasso (ad esempio, nei periodi invernali la vendita di caffè e bevande calde è più elevata). In alternativa, si può valutare il ricorso al Fondo di garanzia per le PMI per ottenere liquidità e saldare i debiti fiscali.

4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Quando l’azienda o l’imprenditore si trovano in una condizione di insolvenza non reversibile, le procedure di sovraindebitamento possono rappresentare la soluzione. La legge n. 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) prevede tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: rivolto al debitore persona fisica che non svolge attività imprenditoriale (o svolge un’attività di impresa minore). La Cassazione, con l’ordinanza 9549/2025, ha precisato che l’omologazione del piano non richiede il voto dei creditori e che il giudice può approvarlo se ritiene il piano meritevole e fattibile . Il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati e una moratoria fino a 12 mesi . Per l’imprenditore del vending, questa procedura è utile se i debiti personali (anche fiscali) sono collegati all’attività e non superano i limiti previsti (500 000 € per il consumatore). Non è applicabile ai fideiussori di attività d’impresa se i debiti derivano dalla garanzia di operazioni imprenditoriali.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: è una procedura aperta ai debitori non fallibili (es. imprenditori sotto soglia o professionisti) che consente di concordare con i creditori un piano di pagamento; necessita dell’approvazione del 60 % dei crediti. È più oneroso del piano del consumatore ma può coinvolgere l’Erario che, a certe condizioni, deve accettare proposte che assicurino la soddisfazione del debito in misura almeno pari a quella ottenibile in sede esecutiva.
  3. Liquidazione controllata: simile al fallimento, comporta la liquidazione del patrimonio del debitore, con l’esdebitazione residua al termine. Per gli imprenditori del vending che non riescono a sostenere né piani di rientro né accordi, può rappresentare l’ultima possibilità per ripartire da zero (fresh start).

4.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Il Codice della crisi prevede l’istituto della esdebitazione del debitore incapiente, destinato a persone fisiche che non possiedono beni né redditi rilevanti. Il debitore può ottenere, una sola volta, la cancellazione integrale dei debiti fiscali e dei debiti verso i privati; l’accesso è condizionato alla dimostrazione della buona fede e del fatto che nei quattro anni successivi il debitore non abbia pagato neppure parzialmente. Per l’imprenditore del vending che ha cessato l’attività e non ha patrimonio, questa procedura può liberare dai debiti residui.

4.5 Mediazione e transazione fiscale

La riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 13/2024) ha introdotto la possibilità di proporre mediazioni e transazioni fiscali durante il giudizio. Il contribuente può chiedere al giudice di conciliare la controversia riducendo sanzioni e interessi. L’Amministrazione valuta la convenienza della transazione in relazione alla probabilità di vittoria. Nei procedimenti di sovraindebitamento e nelle procedure di concordato preventivo, l’Erario può concedere falcidie e dilazioni purché il trattamento offerto sia più vantaggioso rispetto alla liquidazione.

5 Errori comuni e consigli pratici

Gestire correttamente l’attività di vending richiede attenzione quotidiana e una gestione documentale scrupolosa. Gli errori più comuni che portano a un accertamento sono:

  1. Omissione o ritardo nella trasmissione dei corrispettivi: la mancata registrazione entro le 24 ore può far scattare le sanzioni e indurre l’ufficio a presumere maggiori incassi. È consigliabile automatizzare i processi, verificare quotidianamente l’esito delle trasmissioni e conservare le ricevute telematiche.
  2. Utilizzo improprio dell’aliquota IVA agevolata: applicare il 4 % senza i requisiti di legge espone alla contestazione . È opportuno installare le macchine in luoghi effettivamente destinati alla collettività e intestare le fatture all’ente.
  3. Gestione contabile approssimativa: la mancanza di registri di carico/scarico, l’assenza di inventari o la non quadratura tra acquisti e vendite alimentano l’accertamento induttivo. Utilizzare software gestionali e verificare periodicamente la congruenza dei dati riduce il rischio.
  4. Non fornire controdeduzioni entro il termine: ignorare il PVC o rispondere superficialmente significa perdere un’occasione per far valere le proprie ragioni. La consulenza di un professionista può individuare vizi e fornire spiegazioni tecniche che scoraggiano l’Ufficio dal procedere.
  5. Ritardare il ricorso: molte aziende attendono l’arrivo della cartella esattoriale prima di agire, quando ormai i termini sono scaduti. Occorre agire nei 60 giorni dalla notifica dell’avviso.
  6. Affidarsi a difese standard: ogni accertamento è diverso; replicare modelli trovati online può portare a rigetti. È necessario un esame personalizzato, soprattutto nei settori come il vending con caratteristiche peculiari.
  7. Trascurare le rottamazioni: ignorare la possibilità di aderire a definizioni agevolate comporta il pagamento integrale di sanzioni e interessi. Anche se non si dispone immediatamente delle somme, la rateizzazione può rendere sostenibile il pagamento.
  8. Confondere patrimonio personale e aziendale: nelle imprese individuali e nelle società di persone, i debiti fiscali possono riflettersi sul patrimonio personale. È prudente valutare la trasformazione in società di capitali (SRL) per limitare la responsabilità e, in caso di insolvenza, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

Consigli pratici

  • Organizza la documentazione: conserva in modo ordinato contratti, fatture, registri di manutenzione, report delle vending machine e copia dei corrispettivi telematici. La prova documentale è l’arma migliore.
  • Aggiorna i software: le normative sui corrispettivi sono soggette a continue modifiche. Assicurati che le vending machine siano dotate di dispositivi aggiornati e conformi ai provvedimenti dell’Agenzia.
  • Effettua audit interni: verifica periodicamente la corrispondenza tra corrispettivi incassati e prodotti caricati; effettua inventari a sorpresa per individuare scostamenti.
  • Ricorri a consulenti qualificati: un commercialista esperto in vending e un avvocato tributarista possono prevenire errori e predisporre difese efficaci. Gli errori procedurali commessi da chi non è esperto possono costare molto più dell’onorario di un professionista.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento e articoli principali

MateriaNormaContenuto essenziale
Trasmissione telematica dei corrispettiviD.Lgs. 127/2015, art. 2, co. 2; Provv. Ag. Entrate 30/6/2016; Ris. 116/E 2016Obbligo di memorizzare e trasmettere i corrispettivi per i distributori automatici dal 1 aprile 2017 (con porta di comunicazione) o dal 1 gennaio 2018 (senza porta) ; definizione delle caratteristiche tecniche e delle esclusioni .
IVA e aliquote agevolateD.P.R. 633/1972, Tabella A, parte II, voce 38Aliquota del 4 % per somministrazioni tramite distributori collocati in luoghi destinati alla collettività .
Accertamento e determinazione del redditoD.P.R. 600/1973, artt. 39-41; D.P.R. 633/1972Regolano l’accertamento analitico, induttivo, analitico-induttivo e sintetico; prevedono i poteri istruttori dell’Amministrazione e i limiti nell’uso delle presunzioni .
Statuto del contribuenteLegge 212/2000, artt. 6-bis, 7, 7-bis, 7-terIntroduce il contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni ; obbligo di motivazione dettagliata ; disciplinano l’annullabilità e la nullità degli atti ; vietano l’uso di prove illegittime .
Rottamazione quaterLegge 197/2022, art. 1 co. 231‑252; D.L. 202/2024 conv. in L. 15/2025Consente la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 mediante pagamento di imposte e interessi ridotti; reintroduce la riammissione per i decaduti con domanda entro il 30 aprile 2025 e rateizzazione fino a 10 rate ; sospende le procedure esecutive .
SovraindebitamentoLegge 3/2012; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi)Prevede piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata; la Cassazione (ord. 9549/2025) ha stabilito che l’omologazione del piano del consumatore non richiede il voto dei creditori e può falcidiare i crediti privilegiati .

6.2 Termini principali della procedura di accertamento

FaseTermineRiferimento normativo
Osservazioni al PVC60 giorni dalla notificaArt. 6-bis Legge 212/2000
Notifica avviso di accertamentoEntro 31 dicembre del quinto anno successivo (quarto per l’IVA)Artt. 43 D.P.R. 600/1973; 57 D.P.R. 633/1972
Acquiescenza60 giorni dalla notificaArt. 15 D.Lgs. 218/1997
Istanza di accertamento con adesione60 giorni; sospende per 90 giorni il termine per il ricorsoArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Ricorso alla CGT di primo grado60 giorniArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Riammissione rottamazione quater30 aprile 2025Art. 3-bis D.L. 202/2024 conv. in L. 15/2025

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiLimiti
AcquiescenzaSanzioni ridotte a 1/3; pagamento immediato chiude la controversiaNecessario pagare l’intero debito entro 60 giorni; non impugnabile in seguito
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 1/3; possibilità di rateizzare; sospensione del termine per il ricorsoRichiede la partecipazione dell’ufficio; il mancato accordo fa perdere tempo
RicorsoPossibilità di annullare totalmente o parzialmente l’accertamento; sospensione dell’esecutivitàTempi lunghi; rischio di condanna alle spese; necessità di difesa tecnica
Rottamazione quaterAzzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora; rateizzazione fino a 10 rate; sospensione delle procedure esecutiveSolo per carichi iscritti a ruolo; esclusi i debiti non ancora cartolarizzati; decadenza in caso di mancato pagamento
Piano del consumatoreOmologazione senza voto dei creditori ; falcidia dei crediti privilegiati ; moratoria fino a 12 mesiSolo per persone fisiche sovraindebitate; necessita di meritevolezza; esclude i fideiussori di debiti d’impresa

7 Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un accertamento fiscale per una azienda di vending?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta differenze tra quanto dichiarato (o non dichiarato) e quanto ritiene dovuto. L’accertamento può derivare dalla verifica dei corrispettivi telematici, dall’analisi delle scritture contabili o da presunzioni basate su parametri di settore.
  2. L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi vale per tutte le vending machine?
    Sì, salvo eccezioni. Dal 1 aprile 2017 per i distributori con porta di comunicazione e dal 1 gennaio 2018 per quelli senza , i gestori devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi. Sono esclusi gli apparecchi meccanici che non erogano beni/servizi e le biglietterie automatiche .
  3. Quando si applica l’aliquota IVA del 4 % sulle vendite tramite distributori?
    L’aliquota ridotta si applica se i distributori sono collocati in stabilimenti, ospedali, scuole, caserme o altri luoghi destinati alla collettività e se il destinatario della fattura è l’ente .
  4. Cosa significa contraddittorio preventivo?
    È il diritto del contribuente a essere coinvolto nella fase precedente all’emissione dell’avviso di accertamento. L’Agenzia deve comunicare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per fornire osservazioni . L’atto non può essere emanato prima della scadenza di tale termine.
  5. Quali sono i termini per impugnare l’avviso di accertamento?
    Occorre depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. La presentazione dell’istanza di adesione sospende il termine per 90 giorni.
  6. È possibile rateizzare le somme contestate?
    Sì. Con l’accertamento con adesione le somme possono essere rateizzate fino a 8 trimestri (16 se superiori a 50 000 €). Se il debito è già iscritto a ruolo, è possibile aderire alla rottamazione o chiedere la rateizzazione ordinaria.
  7. Cos’è l’acquiescenza?
    È la scelta di accettare l’accertamento e pagare le somme dovute entro 60 giorni, beneficiando della riduzione della sanzione a un terzo. Implica la rinuncia al ricorso.
  8. Cosa succede se non rispondo al PVC?
    Il silenzio non comporta decadenza dei diritti, ma l’Agenzia potrebbe considerare le contestazioni non confutate e procedere con l’avviso di accertamento. Presentare osservazioni documentate può evitare l’atto o ridurne l’ammontare.
  9. È vero che le presunzioni dell’Agenzia sono sufficienti per accertare i ricavi?
    No. La Cassazione ha stabilito che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . L’Amministrazione deve motivare l’inattendibilità delle scritture contabili e non può basarsi su calcoli generici.
  10. La manutenzione delle vending machine può giustificare la riduzione dei ricavi?
    Sì. È possibile dimostrare, con registri e fatture di assistenza, che alcune macchine erano fuori servizio e non generavano incassi. Anche il periodo di installazione (es. lavori in corso nell’edificio) può essere motivo di riduzione.
  11. Posso evitare l’iscrizione a ruolo aderendo alla rottamazione?
    La rottamazione riguarda solo i debiti già affidati all’Agente della riscossione. Tuttavia, se un avviso diventa definitivo e viene iscritto a ruolo, si potrà aderire alla prossima definizione agevolata (se prevista) o richiedere la rateizzazione.
  12. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione quater?
    Si decade dal beneficio. Tutti gli importi residui, comprensivi di sanzioni e interessi, tornano esigibili e l’Agenzia può avviare le procedure esecutive.
  13. Il piano del consumatore è applicabile ad un imprenditore individuale del vending?
    Dipende. Il piano del consumatore può essere presentato solo da persone fisiche non imprenditori commerciali o da imprenditori minori. È escluso per chi ha debiti derivanti da un’attività commerciale significativa o per i fideiussori di società .
  14. Nel piano del consumatore i creditori devono votare?
    No. La Cassazione ha stabilito che l’omologazione del piano del consumatore non richiede la votazione dei creditori . Il giudice approva o respinge la proposta in base alla meritevolezza e alla convenienza.
  15. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo?
    L’accordo di ristrutturazione è una procedura di sovraindebitamento per soggetti non fallibili; richiede l’approvazione del 60 % dei crediti. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale per imprese soggette a fallimento; necessita della maggioranza dei creditori e prevede la gestione del tribunale.
  16. Cosa succede se l’Agenzia utilizza prove illegittime?
    Le prove acquisite in violazione della legge non possono essere utilizzate . In giudizio si può eccepire l’inutilizzabilità e chiedere l’annullamento dell’atto.
  17. Posso compensare i crediti con i debiti fiscali?
    Sì, ma con limiti. Se si ha un credito nei confronti della Pubblica amministrazione superiore a 5 000 €, l’ente debitore deve verificare se il soggetto è in regola con i carichi iscritti a ruolo (art. 48-bis D.P.R. 602/1973). Con la riammissione alla rottamazione quater, i debiti riamessi non vengono considerati inadempienze .
  18. È possibile applicare la definizione agevolata ai debiti per cui ho già un contenzioso?
    Sì. Con la domanda di adesione alla rottamazione quater, se i carichi sono oggetto di contenzioso, il giudizio può essere sospeso fino alla definizione del piano . Se si pagano tutte le rate, la controversia può essere estinta.
  19. In quali casi l’avviso di accertamento è nullo?
    L’atto è nullo se manca totalmente la competenza dell’ufficio o se è emanato in violazione o elusione di giudicato . È inoltre nullo se non rispetta le norme imperative (es. contraddittorio obbligatorio), sebbene alcuni vizi comportino solo annullabilità.
  20. Quando conviene rivolgersi a un professionista?
    Sempre. L’accertamento fiscale è una procedura complessa in cui ogni dettaglio conta. Un avvocato tributarista e un commercialista esperto nel settore vending possono individuare vizi non evidenti, negoziare con l’ufficio e presentare un ricorso efficace. Inoltre possono consigliare se aderire alla rottamazione o ricorrere a un piano di sovraindebitamento.

8 Simulazioni pratiche

8.1 Ricostruzione induttiva dei ricavi di una vending machine

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate contesti a una società di vending un maggior volume d’affari relativo all’anno 2024. La società gestisce 40 distributori automatici di snack e bevande. Secondo i dati trasmessi, i ricavi dichiarati ammontano a € 120 000. Gli ispettori, sulla base di un’analisi induttiva, calcolano i ricavi presunti moltiplicando 1 € (prezzo medio per vendita) × 200 vendite giornaliere × 300 giorni lavorativi × 40 macchine = € 2 400 000. Essendo la differenza rilevante, emettono un avviso di accertamento recuperando:

  • Maggiori ricavi: € 2 400 000 – € 120 000 = € 2 280 000;
  • IVA al 22 % su € 2 280 000 = € 501 600;
  • Imposte dirette (IRES 24 % + IRAP 3,9 %): € 2 280 000 × 27,9 % = € 636 120;
  • Sanzioni (100 % dell’imposta): € 1 137 720;
  • Interessi legali e di mora.

Difesa:

  1. Dimostrare l’inattendibilità della presunzione: la società produce i registri di caricamento che attestano una media di 80 vendite al giorno per macchina, non 200. Inoltre alcune macchine erano in manutenzione per 60 giorni. Il numero di macchine attive è quindi 35 e non 40.
  2. Ricostruzione analitica: incassi reali = 35 macchine × 80 vendite × 1 € × 240 giorni = € 672 000. Alla luce di questi dati, i ricavi dichiarati (€ 120 000) sembrano comunque sottostimati. Si propone di rideterminare i ricavi su base analitico‑induttiva, riconoscendo costi deducibili non considerati (ad esempio canoni di locazione, commissioni a terzi). In sede di adesione, si concorda un ricavo imponibile di € 500 000.
  3. Calcolo con adesione: su € 500 000 (al posto di € 2 280 000) si applicano IVA (€ 110 000) e imposte dirette (€ 139 500). Le sanzioni, ridotte a un terzo, diventano € 83 166. L’importo complessivo da versare (imposte + sanzioni + interessi) viene rateizzato in 16 trimestri (4 anni).

Questa simulazione mostra come contestare le presunzioni e ottenere una riduzione significativa.

8.2 Adesione alla rottamazione quater per un’azienda vending

Un imprenditore del vending ha ricevuto diverse cartelle esattoriali per imposte non versate relative agli anni 2018–2021, per un totale iscritto a ruolo (imposte + sanzioni + interessi) di € 150 000. Nel 2023 aveva aderito alla rottamazione quater, ma è decaduto per mancato pagamento della seconda rata. Con la riapertura dei termini nel 2025 decide di riammettersi.

  • Somma residua delle imposte: € 90 000 (le sanzioni e gli interessi di mora vengono azzerati in virtù della definizione).
  • Modalità di pagamento: sceglie 10 rate; le prime due (31 luglio e 30 novembre 2025) sono di € 9 000 ciascuna; le restanti otto rate di € 9 000 saranno pagate tra il 2026 e il 2027 .
  • Effetti: non vengono avviate nuove procedure esecutive; i pignoramenti già iniziati vengono sospesi . L’imprenditore può quindi utilizzare i flussi di cassa generati dalle macchine per saldare il debito senza subire blocchi.
  • Rischio di decadenza: se supera i 5 giorni di tolleranza oltre la scadenza, decade e dovrà pagare integralmente il debito originario . È quindi fondamentale programmare i pagamenti in base alla stagionalità del fatturato.

8.3 Piano del consumatore per un imprenditore sovraindebitato

Un imprenditore individuale che gestisce una decina di distributori automatici ha cumulato debiti fiscali e bancari per € 400 000. I ricavi annuali dell’attività sono ridotti e non permettono di sostenere le rate dei finanziamenti. Decide di accedere al piano del consumatore.

  • Proposta di piano: pagare il 40 % dei debiti fiscali e il 30 % dei debiti bancari in 8 anni, con una moratoria di 12 mesi. Il piano prevede la vendita di un immobile non strumentale, con il ricavato destinato ai creditori.
  • Procedura: viene depositato il ricorso presso il Tribunale competente e nominato un gestore della crisi (OCC). I creditori vengono informati ma non votano; possono solo presentare osservazioni. Il giudice valuta la meritevolezza e l’attuabilità.
  • Omologa: il giudice approva il piano senza votazione dei creditori, applicando il principio stabilito dalla Cassazione . I crediti privilegiati bancari vengono falcidiati e la parte non coperta dall’immobile è degradata a chirografaria . Il piano prevede una moratoria di 12 mesi prima del pagamento , consentendo all’imprenditore di riorganizzare l’attività.

Questa procedura permette di uscire dal sovraindebitamento salvando l’attività e pagando solo una quota dei debiti.

9 Conclusione

L’accertamento fiscale è un momento delicato per qualsiasi impresa, ma nel settore vending può essere particolarmente complesso a causa della normativa specifica sui corrispettivi telematici, sull’IVA e sulla determinazione dei ricavi. Ignorare un avviso di accertamento o affrontarlo senza competenze tecniche espone l’azienda a sanzioni elevate, interessi e rischi di blocco dell’attività. Come abbiamo visto, la legislazione riconosce al contribuente diritti fondamentali: il contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni , la motivazione dettagliata degli atti , il divieto di utilizzare prove illegittime e la possibilità di impugnare gli accertamenti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Le aziende di vending devono adottare una gestione documentale rigorosa, monitorare costantemente la trasmissione dei corrispettivi e verificare l’attendibilità delle presunzioni. In caso di contestazioni, è possibile scegliere tra diverse strade: acquiescenza se il debito è certo e sostenibile; accertamento con adesione per negoziare la riduzione delle imposte e delle sanzioni; ricorso per contestare vizi di forma e di sostanza; definizioni agevolate (rottamazione quater) per azzerare le sanzioni e rateizzare; procedure di sovraindebitamento per i casi di insolvenza. La giurisprudenza recente, come la sentenza della Cassazione 27692/2024 e l’ordinanza 9549/2025, rafforza la tutela del contribuente e offre argomenti solidi per la difesa.

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