Accertamento fiscale a un broker forex: come difendersi subito e bene

Introduzione

Negli ultimi anni il trading sul mercato delle valute ha registrato un’esplosione di utenti privati e piccoli imprenditori che operano tramite broker forex residenti all’estero. Complice la digitalizzazione delle piattaforme, la facilità di aprire conti su intermediari internazionali e la promessa di guadagni rapidi, molti contribuenti si sono avvicinati al mondo del forex senza conoscere a fondo le implicazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, grazie allo scambio automatico di informazioni tra Stati (sistemi CRS, DAC2 e, dal 2027, DAC8 per le cripto‑attività), riceve ormai flussi dettagliati sui movimenti bancari e finanziari di residenti italiani presso broker di tutto il mondo. Per questo motivo sono in aumento lettere di compliance, questionari e veri e propri avvisi di accertamento nei confronti di chi non dichiara correttamente le plusvalenze o non compila il quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli investimenti e le attività finanziarie estere.

Ricevere un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o una segnalazione della Guardia di Finanza può generare forte preoccupazione. I rischi non si limitano alle sanzioni amministrative: in presenza di importi evasi elevati possono scattare anche procedimenti penali ex D.Lgs. 74/2000 per dichiarazione infedele o omessa dichiarazione, con possibili sequestri e misure cautelari. Inoltre, l’induttivo basato sulle movimentazioni bancarie (art. 32 del D.P.R. 600/1973) presume come reddito tassabile i prelievi e i versamenti non giustificati superiore a determinate soglie . Senza un’adeguata difesa il contribuente rischia di vedersi contestare guadagni inesistenti, di non saper contestare la riqualificazione delle operazioni come attività d’impresa e di subire la riscossione coattiva con fermi, ipoteche o pignoramenti.

In questa guida, aggiornata al dicembre 2025, illustriamo in modo chiaro, ma tecnicamente rigoroso, come affrontare un accertamento fiscale relativo al forex. Verrà analizzato il contesto normativo e giurisprudenziale (TUIR, Statuto del contribuente, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 472/1997, D.Lgs. 74/2000, articoli del Codice del processo tributario e pronunce della Cassazione) e forniremo un percorso pratico per difendersi: dalla lettura della notifica ai ricorsi, dalla sospensione delle pretese all’accertamento con adesione, fino alle soluzioni stragiudiziali come il ravvedimento operoso o le definizioni agevolate. Per rendere l’articolo immediatamente fruibile, utilizzeremo tabelle, esempi numerici e una sezione FAQ con le domande più frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Il presente approfondimento è redatto con la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e professionista specializzato in diritto bancario e tributario. L’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare di avvocati, commercialisti ed esperti contabili operanti a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), nonché Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’esperienza maturata nei contenziosi fiscali, bancari e finanziari, l’Avv. Monardo offre una tutela personalizzata ai contribuenti che si trovano a dover fronteggiare un accertamento su operazioni forex o cripto. Lo studio supporta il cliente nelle seguenti attività:

  • Analisi dell’atto di accertamento e dei documenti allegati (estratti conto, report del broker, segnalazioni bancarie).
  • Richiesta e verifica del fascicolo istruttorio presso l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, per controllare l’iter procedimentale e le prove acquisite.
  • Redazione di memorie difensive, istanze di autotutela, ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e al giudice di appello.
  • Assistenza in procedure di accertamento con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale, al fine di ridurre imposte e sanzioni.
  • Negoziazione di piani di rientro e rateizzazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, per evitare misure cautelari ed esecutive.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, come il ravvedimento operoso, la rottamazione delle cartelle, le definizioni agevolate e, per i casi di sovraindebitamento, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione.

L’obiettivo è offrire al contribuente una tutela completa, basata sulla conoscenza approfondita della normativa, sull’analisi delle pronunce più recenti e sulla capacità di individuare strategie efficaci per ridurre il debito e prevenire conseguenze penali o patrimoniali.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le principali norme e sentenze che disciplinano la tassazione delle operazioni in valuta estera, i poteri dell’amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente. Una conoscenza approfondita del quadro normativo consente di verificare la legittimità degli atti di accertamento e di predisporre una difesa mirata.

1.1 TUIR: plusvalenze da valuta estera e strumenti derivati

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) classifica i redditi prodotti da persone fisiche in diverse categorie. Per il trading forex e le operazioni su valute è fondamentale conoscere articolo 67 e articolo 68.

1.1.1 Redditi diversi (art. 67 TUIR)

L’articolo 67, comma 1, lettera c‑ter), stabilisce che sono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di valute estere quando il prelievo dal deposito o conto corrente in valuta estera viene considerato una vendita di valute. La norma precisa che tali plusvalenze sono imponibili solo se l’ammontare dei prelievi, in ciascun periodo d’imposta, supera complessivamente 51.645,69 euro (corrispondente ai 100 milioni di lire previsti in origine) per almeno sette giorni lavorativi consecutivi . Se il saldo medio in valuta non supera tale soglia, le eventuali plusvalenze maturate non sono tassate. La disposizione comprende anche le plusvalenze realizzate tramite operazioni a termine su valute e strumenti finanziari rappresentativi di valute .

Sempre l’articolo 67 contempla le plusvalenze da contratti derivati e altri rapporti finanziari (lettera c‑quater), nonché i proventi da certificati di deposito in valuta estera. Questa distinzione è essenziale: se il contribuente opera con contratti CFD (Contracts for Difference), opzioni o futures su valute, i guadagni rientrano nelle stesse regole dei redditi diversi e sono soggetti alla imposta sostitutiva del 26 %; tuttavia, la quantificazione della plusvalenza dipende dalla tipologia di contratto e dal momento del realizzo.

1.1.2 Determinazione delle plusvalenze (art. 68 TUIR)

L’articolo 68 disciplina il metodo di calcolo delle plusvalenze. Per le valute vendute a termine, il costo fiscale si assume pari al cambio a pronti della data di stipula del contratto, mentre la plusvalenza si determina confrontando il corrispettivo ottenuto con il costo riferito alle valute cedute . Se si effettua un prelievo dal conto corrente in valuta, e non è possibile individuare il costo di acquisto delle singole valute prelevate, la legge impone di assumere quale costo il minore dei cambi mensili del mese in cui avviene il prelievo o del mese precedente . Il corrispettivo, invece, è determinato secondo il valore normale delle valute al momento del prelievo.

Nel caso di operazioni a margine o con derivati, si applicano regole specifiche: la plusvalenza coincide con la differenza tra il valore di liquidazione del contratto e il costo (premio o margine) sostenuto. Se si subiscono minusvalenze, queste possono essere compensate con plusvalenze della stessa categoria nei successivi quattro periodi d’imposta.

1.1.3 Imposizione sostitutiva e modalità dichiarative

I redditi diversi da plusvalenze su valute estere sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26 %. Quando le operazioni sono effettuate tramite un intermediario residente (banche o SIM italiane), l’imposta è prelevata alla fonte mediante il regime del risparmio amministrato o gestito: l’intermediario effettua il calcolo delle plusvalenze e trattiene l’imposta sostitutiva. Se invece il contribuente utilizza broker esteri (es. eToro, Interactive Brokers, IG, plus500) privi di stabile organizzazione in Italia, la tassazione avviene in regime dichiarativo: occorre riportare le plusvalenze (o le minusvalenze) nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche, calcolare l’imposta e versarla con il modello F24. È inoltre necessario compilare il quadro RW per indicare la consistenza degli investimenti esteri.

1.2 Poteri dell’Amministrazione finanziaria: art. 32 del D.P.R. 600/1973

Il cuore dell’accertamento sui conti di trading è l’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, che attribuisce ampi poteri di indagine agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. La norma consente all’amministrazione di:

  • Richiedere dati e notizie ai contribuenti, ai terzi, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari . Le banche e gli intermediari sono obbligati a fornire informazioni sui movimenti e i saldi di conti e depositi.
  • Presumere come ricavi o compensi i versamenti e le operazioni annotate sui conti che non risultano dal bilancio o dalle scritture contabili, salvo prova contraria del contribuente . In altre parole, se sul conto del trader compaiono bonifici o prelievi rilevanti non dichiarati, l’ufficio può considerarli reddito imponibile a meno che non si dimostri l’origine non tassabile (es. restituzione di capitale, trasferimento tra conti personali, versamento per operazioni fittizie).
  • Effettuare accessi e ispezioni presso la sede del contribuente o di terzi, nonché ricostruire il volume d’affari in modo induttivo se la contabilità risulta inattendibile.

Grazie a tali poteri, l’Agenzia delle Entrate può incrociare le segnalazioni ricevute dai broker esteri con le informazioni bancarie e con i dati dichiarati. Se emergono incongruenze (es. proventi da trading non dichiarati, mancata compilazione del quadro RW, differenze tra saldi contabili e fiscali), scatta la presunzione di reddito che il contribuente dovrà superare con documentazione puntuale.

1.3 Obblighi di monitoraggio fiscale: art. 4 del D.L. 167/1990 e quadro RW

Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all’estero è disciplinato dall’articolo 4 del D.L. 167/1990. La norma impone ai soggetti residenti (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero, anche se non producono redditi imponibili . Dal 2013 l’obbligo è stato esteso anche ai titolari effettivi delle attività, secondo le definizioni antiriciclaggio .

Per i conti di trading su broker esteri, il contribuente deve indicare nel quadro RW:

  • Il valore iniziale e finale del deposito o conto in valuta, convertito in euro al cambio al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
  • L’ammontare massimo del conto nel periodo d’imposta, calcolato sulla base dei cambi mensili.
  • Eventuali movimenti di trasferimento di capitale, specificando la natura delle operazioni (versamenti, prelievi, trasferimenti interni).

L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore non dichiarato (raddoppiate per le attività detenute in Paesi black list) e, in presenza di plusvalenze non dichiarate, può essere contestata anche la sanzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 471/1997. Tuttavia, la regolarizzazione spontanea attraverso il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente una forte riduzione delle sanzioni (come vedremo al paragrafo 4).

1.4 Reati tributari: D.Lgs. 74/2000

Oltre alle sanzioni amministrative, gli accertamenti sul forex possono sfociare in procedimenti penali quando l’imposta evasa supera determinate soglie. Il D.Lgs. 74/2000 disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA. In particolare:

  • Dichiarazione infedele (art. 4): punisce con la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi chi, al fine di evadere le imposte, indica in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi. È necessario che l’imposta evasa superi 100.000 euro e che l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione superi il 10 % del totale o 2 milioni di euro .
  • Omessa dichiarazione (art. 5): punisce con la reclusione da 2 a 5 anni chi non presenta la dichiarazione quando è dovuta. Il reato scatta se l’imposta evasa supera 50.000 euro. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza non è considerata omessa .

In presenza di un accertamento su operazioni forex che evidenzi un’evasione superiore alle soglie, la Procura della Repubblica può iscrivere il contribuente nel registro degli indagati. È quindi fondamentale agire tempestivamente, regolarizzare eventuali omissioni e predisporre una difesa efficace per evitare le conseguenze penali.

1.5 Procedimenti deflativi: accertamento con adesione e definizione agevolata

Per ridurre il contenzioso e favorire la compliance, il legislatore ha introdotto diversi strumenti di definizione anticipata delle controversie.

1.5.1 Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997)

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può chiedere di definire la pretesa mediante accertamento con adesione. L’istanza deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso (normalmente 60 giorni dalla notifica). La presentazione sospende per 90 giorni i termini per l’impugnazione . Durante la procedura, il contribuente e l’ufficio discutono la base imponibile e concordano l’imposta, le sanzioni (ridotte a 1/3) e gli interessi. Se si raggiunge un accordo, l’atto perde efficacia per la parte definita; il contribuente paga il dovuto (anche rateizzabile) e non può più impugnare.

1.5.2 Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16 D.Lgs. 472/1997)

Quando l’accertamento si limita a contestare violazioni amministrative (es. tardiva dichiarazione, errori nel quadro RW), l’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 consente di definire la sanzione pagando un terzo del minimo edittale . Il pagamento deve avvenire entro il termine di proposizione del ricorso. In alternativa, è possibile chiedere la rateizzazione. Questa definizione chiude la controversia, ma l’imposta e gli interessi devono comunque essere versati integralmente.

1.5.3 Mediazione e reclamo (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992)

Per gli atti di valore fino a 50.000 euro, prima di presentare il ricorso dinanzi al giudice tributario occorre inviare un reclamo con istanza di mediazione all’ufficio che ha emesso l’atto. Entro 90 giorni l’ufficio può accogliere il reclamo, formulare una proposta di mediazione o rigettarlo. Decorso il termine, il contribuente può depositare il ricorso presso la Commissione Tributaria. La mediazione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo.

1.6 Tempi e modalità di ricorso: art. 21 del D.Lgs. 546/1992

Chi non intende aderire all’accertamento può presentare un ricorso tributario. L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto . Per i rimborsi da silenzio‑rifiuto, il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza senza risposta. Il ricorso va notificato all’ufficio impositore e successivamente depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale.

1.7 Diritti del contribuente durante le verifiche: art. 12 L. 212/2000

Lo Statuto dei diritti del contribuente tutela la posizione del soggetto sottoposto a controlli. L’articolo 12, comma 5, prevede che la permanenza degli organi di controllo presso la sede del contribuente non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in casi eccezionali . La Corte di Cassazione ha chiarito che tale termine è ordinatorio ma la sua violazione può determinare l’illegittimità degli atti se viene compromessa la difesa del contribuente. L’Ufficio deve inoltre rilasciare copia del verbale e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di urgenza.

1.8 Definizioni e giurisprudenza su criptovalute e valute virtuali

Sebbene l’argomento principale sia il forex, molte contestazioni recenti riguardano anche i broker che operano con criptovalute. La Corte di Cassazione nella sentenza n. 1760/2025 ha definito le valute virtuali come una rappresentazione di valore non emessa da una banca centrale né da un ente pubblico, utilizzata come mezzo di scambio e soggetta a riconversione in valute ufficiali . La Corte, richiamando la direttiva UE 2018/843, ha sottolineato che gli operatori di criptovalute sono assimilati ai cambiavalute ai fini degli obblighi antiriciclaggio. Sebbene la sentenza affronti un sequestro probatorio per reati tributari diversi dal forex, la definizione di valuta virtuale e il riferimento ai poteri di sequestro evidenziano l’attenzione del legislatore e della giurisprudenza per gli investimenti digitali. Ciò rafforza la necessità di monitorare e dichiarare correttamente anche i profitti derivanti da cripto‑attività e di consultare professionisti che seguano l’evoluzione normativa.

1.9 Riqualificazione dell’attività in reddito d’impresa

Una delle contestazioni più frequenti nei confronti di trader ad alta frequenza riguarda la possibile riqualificazione dei redditi da “diversi” a redditi d’impresa. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 26950/2017 e sentenze successive), il semplice elevato numero di operazioni non basta per qualificare l’attività come imprenditoriale; è necessario verificare l’esistenza di un’organizzazione, la professionalità e la sistematicità dell’attività . Tuttavia, l’amministrazione finanziaria spesso contesta l’esercizio abituale e organizzato, soprattutto quando il contribuente utilizza software automatici di trading, investe capitali ingenti o offre servizi di consulenza a terzi. In caso di riqualificazione come reddito d’impresa, i proventi sono assoggettati all’IRPEF con aliquote progressive (fino al 43 %), all’IRAP e all’apertura della partita IVA, con obblighi contabili e contributivi. La difesa dovrà dimostrare l’occasionalità delle operazioni, la mancanza di struttura organizzata e l’assenza di clienti o terzi beneficiari.

1.10 Obblighi di comunicazione e scambio automatico di informazioni

Negli ultimi anni l’Italia, insieme agli altri Stati dell’Unione europea, ha aderito agli accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali. Tale scambio è disciplinato dalle direttive DAC2 (direttiva 2011/16/UE modificata dalla direttiva 2014/107/UE), DAC6 (direttiva 2018/822/UE sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi) e, dal 2023, DAC7 per i marketplace digitali. A partire dal 2027 entrerà in vigore la DAC8, che estende lo scambio automatico ai fornitori di servizi relativi alle cripto‑attività. Parallelamente, il Common Reporting Standard (CRS) elaborato dall’OCSE obbliga gli intermediari finanziari a trasmettere alle autorità fiscali locali i dati sui conti finanziari detenuti da residenti esteri. L’Agenzia delle Entrate riceve questi flussi e li utilizza per avviare controlli sui contribuenti che non dichiarano i propri investimenti esteri. Ciò significa che aprire un conto presso un broker forex in Estonia, nel Regno Unito o in un paradiso fiscale non garantisce l’anonimato: i dati sui saldi e sui movimenti vengono comunicati all’Italia e incrociati con le dichiarazioni.

Inoltre, la Legge n. 97/2013 e il D.Lgs. 90/2017 (che ha recepito la IV direttiva antiriciclaggio) hanno introdotto un rafforzamento degli obblighi di identificazione del cliente e di adeguata verifica (KYC) da parte degli intermediari finanziari e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. I broker forex devono acquisire informazioni sul titolare effettivo, sulla provenienza dei fondi e sullo scopo dell’operatività, comunicando operazioni sospette all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria). In caso di operazioni anomale, gli intermediari possono bloccare l’account e segnalare l’utente. Pertanto, il contribuente deve assicurarsi che i fondi depositati presso i broker abbiano provenienza lecita e tracciabile.

1.11 Doppia imposizione e crediti d’imposta esteri

Gli investitori che operano su mercati esteri possono essere soggetti a doppia imposizione: una tassazione nel Paese in cui si trova il broker e una in Italia. L’Italia ha stipulato numerose convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione dei redditi da capitale e da plusvalenze nello Stato di residenza del beneficiario e, talvolta, la ritenuta alla fonte nello Stato della fonte con possibilità di deduzione. L’art. 165 TUIR consente di detrarre dalle imposte italiane il credito d’imposta pagato all’estero, entro il limite dell’imposta corrispondente al reddito estero. In pratica, se un broker estero applica una ritenuta (ad esempio, il 15 % negli Stati Uniti su interessi o dividendi), il contribuente italiano può dedurre tale ritenuta dall’imposta sostitutiva del 26 %. Tuttavia, per i redditi diversi da plusvalenze su valute (che spesso non subiscono ritenute all’estero), non vi è credito d’imposta: l’intero importo è tassato in Italia. È importante verificare la convenzione applicabile e conservare la documentazione delle imposte pagate all’estero.

1.12 Ruolo della Guardia di Finanza e procedura antiriciclaggio

La Guardia di Finanza ha un ruolo centrale nei controlli sui conti di trading. In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e l’UIF, la GdF effettua indagini sui flussi finanziari, esegue accessi presso i broker nazionali, raccoglie informazioni dagli intermediari esteri tramite le autorità competenti e segnala eventuali reati penali. In caso di sospetto reato di riciclaggio, i militari possono procedere a sequestro preventivo delle somme derivanti da operazioni sospette, come avvenuto nel caso della Cassazione 1760/2025 riguardante il sequestro di bitcoin . È pertanto fondamentale dimostrare la tracciabilità dei fondi e la liceità dell’origine dei capitali investiti.

1.13 Onere della prova e presunzioni

Nel contenzioso tributario l’onere della prova è ripartito tra le parti: l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare la fonte del proprio convincimento, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria alle presunzioni legali. Le presunzioni ex art. 32 DPR 600/1973 sono presunzioni relative: il contribuente può superarle provando che i movimenti sui conti non rappresentano reddito . Se l’Ufficio dispone di dati bancari o di segnalazioni internazionali che indicano versamenti o profitti non dichiarati, spetta al contribuente dimostrare l’esattezza delle proprie dichiarazioni. La difesa deve quindi raccogliere tutte le prove possibili (documenti contabili, contratti, giustificativi) e, se necessario, chiedere perizie tecniche per dimostrare la correttezza dei calcoli fiscali.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento o una lettera di compliance non significa automaticamente che si è condannati a pagare: il contribuente ha diversi strumenti per verificare e contestare la pretesa fiscale. Di seguito descriviamo la procedura da seguire per difendersi in maniera efficace.

2.1 Distinguere tra lettera di compliance e avviso di accertamento

Lettera di compliance o invito a regolarizzare: è una comunicazione preliminare attraverso cui l’Agenzia delle Entrate segnala anomalie riscontrate (mancata dichiarazione di plusvalenze, omissione del quadro RW, movimenti finanziari non coerenti) e invita il contribuente a fornire chiarimenti. Non è ancora un atto impositivo, ma ignorarlo può portare all’apertura di un controllo formale. In questa fase è consigliabile:

  1. Leggere attentamente la comunicazione e verificare l’anno o gli anni interessati, l’oggetto della contestazione e i termini per fornire la risposta.
  2. Richiedere accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate per ottenere copia dei documenti utilizzati (report da broker, dati bancari). È un diritto previsto dalla legge n. 241/1990 e dallo Statuto del contribuente.
  3. Elaborare una memoria difensiva con l’ausilio di un professionista, allegando documentazione (estratti conto, attestazioni del broker) che dimostri l’esattezza delle dichiarazioni o che giustifichi i movimenti contestati.
  4. Valutare il ravvedimento operoso: se effettivamente si rilevano omissioni, si può regolarizzare spontaneamente pagando le imposte e le sanzioni ridotte. Una risposta tempestiva evita l’emissione dell’avviso di accertamento.

Avviso di accertamento: è l’atto con cui l’Ufficio determina in via definitiva l’imposta dovuta, applica le sanzioni e indica i termini per il pagamento o per l’impugnazione. L’avviso deve essere motivato e contenere le norme violate e le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. Dopo la notifica, il contribuente ha tre principali opzioni: pagare, chiedere l’accertamento con adesione o presentare ricorso.

2.2 Calcolare i termini: attenzione alle scadenze

Termine per proporre il ricorso: 60 giorni dalla notifica . Il termine è perentorio; se scade senza azioni, l’accertamento diventa definitivo.

Sospensione dei termini: in caso di istanza di accertamento con adesione, il decorso dei 60 giorni è sospeso per 90 giorni . Durante tale periodo è sospesa anche la riscossione.

Decorrenza della riscossione: salvo impugnazione, l’avviso diventa esecutivo dopo 60 giorni, e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può iscrivere a ruolo gli importi dovuti e procedere con eventuali fermi amministrativi, iscrizione di ipoteca o pignoramenti.

2.3 Analizzare la documentazione e le motivazioni

È fondamentale esaminare le contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate per individuare eventuali errori o vizi dell’atto. Tra i punti da verificare:

  • Corretta ricostruzione delle plusvalenze: confrontare i dati del fisco con i propri estratti conto, verificare se sono state considerate minusvalenze o plusvalenze non realizzate (ad esempio, prelievi di capitale senza conversione in euro). Controllare che le plusvalenze da forex siano calcolate secondo i criteri degli articoli 67 e 68 TUIR .
  • Presunzione ex art. 32 DPR 600/1973: verificare se l’ufficio si è basato su presunzioni automatiche da versamenti su conti bancari senza consentire la prova contraria . È possibile dimostrare che i movimenti derivano da trasferimenti interni, restituzioni di capitale o bonifici tra conti personali.
  • Motivazione dell’avviso: l’atto deve specificare gli elementi su cui si fonda e le ragioni della pretesa. Una motivazione generica può essere impugnata per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000.
  • Corretta qualificazione dell’attività: valutare se la riqualificazione da reddito diverso a reddito d’impresa è fondata. La giurisprudenza richiede che l’attività sia organizzata e abituale; il semplice numero di operazioni non basta . Un’errata qualificazione può essere motivo di ricorso.
  • Verifica delle sanzioni: controllare che le sanzioni siano determinate nel rispetto delle norme; se l’amministrazione applica sanzioni cumulate per omessa dichiarazione e per mancata compilazione del quadro RW, si può eccepire il principio del ne bis in idem e richiedere la riduzione per definizione agevolata .

2.4 Presentare istanza di accertamento con adesione

Se, a seguito dell’esame, emergono effettivamente importi non dichiarati ma vi sono elementi per contestare parzialmente la pretesa, conviene valutare l’accertamento con adesione. La procedura offre vantaggi:

  • Sospensione dei termini: la presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per l’impugnazione .
  • Riduzione delle sanzioni: le sanzioni amministrative vengono ridotte a 1/3 del minimo edittale.
  • Rateizzazione: l’accordo può prevedere il pagamento rateale dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.

L’istanza deve contenere l’indicazione dell’atto da definire, l’anno o gli anni di imposta e può essere presentata a mano, tramite PEC o raccomandata. Entro 15 giorni l’ufficio convoca il contribuente. Se si raggiunge l’accordo, si firma il verbale di adesione e si procede al pagamento.

2.5 Ricorso alla Commissione Tributaria

Se non si intende aderire o se la proposta dell’ufficio è inaccettabile, occorre presentare ricorso entro 60 giorni . Il ricorso va notificato all’ufficio impositore (di norma tramite PEC) e, entro 30 giorni dalla notifica, depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale competente, allegando copia dell’atto impugnato, documenti, copia della notifica e attestato di versamento del contributo unificato. Nel ricorso bisogna evidenziare i motivi di diritto e di fatto per cui si chiede l’annullamento totale o parziale dell’avviso: ad esempio, errata determinazione della base imponibile, violazione di legge, vizi di motivazione o di notifica, decadenza dei termini, abuso del potere istruttorio.

Nella stessa sede può essere chiesta la sospensione dell’esecutività dell’atto, allegando documentazione che dimostri il pregiudizio grave e irreparabile che si subirebbe dall’immediata riscossione (es. blocco del conto corrente, impossibilità di sostenere spese essenziali). La Commissione decide sulla sospensione in via cautelare.

2.6 Possibile conciliazione in giudizio

Durante la fase di ricorso, fino al momento in cui la Commissione dichiara chiusa la discussione, le parti possono raggiungere un accordo di conciliazione giudiziale. In tal caso le sanzioni sono ridotte a 1/3 o 2/3 a seconda dello stato del giudizio. È uno strumento utile se emergono nuove prove o se l’ufficio riconosce la fondatezza di parte delle eccezioni del contribuente.

2.7 Ricorso in appello e in Cassazione

Se il ricorso viene respinto, il contribuente può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica. In ogni fase è essenziale che la difesa sia affidata a un professionista competente e che si valuti il costo‑beneficio della prosecuzione, considerando le spese legali, gli interessi e le possibili sanzioni.

3. Difese e strategie legali per contestare l’accertamento

La scelta della strategia difensiva dipende dal tipo di contestazione, dalla documentazione disponibile e dalla situazione soggettiva del contribuente. In questa sezione analizziamo le principali linee difensive.

3.1 Dimostrare l’occasionalità delle operazioni

Se l’Agenzia delle Entrate riqualifica l’attività di trading come impresa, occorre dimostrare che le operazioni sono occasionali e non organizzate. Gli elementi da valorizzare sono:

  • Assenza di struttura organizzata: non utilizzo di software automatici professionali, assenza di collaboratori o dipendenti, esecuzione degli ordini da semplice risparmiatore.
  • Numero limitato di operazioni: sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che il numero di operazioni da solo non è sufficiente a qualificare l’attività come d’impresa , è consigliabile dimostrare che non si opera quotidianamente o a scopo di lucro prevalente.
  • Irregolarità temporale: le operazioni sono concentrate in alcuni periodi e non costituiscono un’attività abituale.
  • Assenza di clienti o prestazione di servizi a terzi: il trader opera solo per sé e non gestisce capitali di altri.

Documentare questi elementi (con estratti conto, contratti, testimonianze) può impedire la riqualificazione in reddito d’impresa e l’applicazione di IVA e IRAP.

3.2 Disconoscere la presunzione di reddito ex art. 32 DPR 600/1973

Quando l’accertamento si basa su versamenti e prelievi annotati su conti personali, è possibile provare che tali movimentazioni non rappresentano redditi. Alcuni esempi:

  • Versamenti di capitale proprio: il contribuente deposita risparmi già tassati. Può esibire buste paga, dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti o disinvestimenti da altri asset.
  • Bonifici da conti propri: trasferimenti tra conti intestati allo stesso soggetto non generano reddito. Fornendo rendiconti di entrambi i conti si neutralizza la presunzione.
  • Restituzione di prestiti o anticipi: se i versamenti riguardano la restituzione di somme date in prestito, è necessario mostrare il contratto di prestito o almeno gli estratti contabili che provano l’anticipazione e la successiva restituzione.
  • Prelievi per investimenti o spese personali: i prelievi dal conto di trading non costituiscono realizzo di plusvalenze se sono semplici trasferimenti di capitale in valuta estera; la plusvalenza si realizza solo al momento della conversione in euro o altra valuta diversa .

La difesa deve quindi raccogliere tutte le prove (estratti conto, ricevute, contratti) per dimostrare l’insussistenza di reddito imponibile e contestare la presunzione automatica.

3.3 Verificare la corretta applicazione di soglie e franchigie

Un elemento spesso trascurato dagli uffici è la soglia dei 51.645,69 euro prevista dall’art. 67 TUIR. Le plusvalenze da prelievi di valuta estera sono imponibili solo se il saldo medio del conto supera tale importo per almeno 7 giorni . È quindi fondamentale ricalcolare l’andamento del conto, magari con l’aiuto di un consulente, per verificare se la soglia è stata effettivamente superata. Se non lo è, le plusvalenze non sono tassabili e l’accertamento deve essere annullato.

3.4 Dimostrare la corretta determinazione delle plusvalenze

Molti accertamenti si basano su calcoli errati delle plusvalenze. Il contribuente deve:

  • Ricostruire il costo fiscale delle valute acquistate, applicando i cambi a pronti alla data di acquisto o, se non documentabile, assumendo il minore dei cambi mensili indicati dall’art. 68 .
  • Documentare le minusvalenze subite negli anni precedenti, che possono essere portate in compensazione nei quattro periodi d’imposta successivi. Se l’ufficio non ha tenuto conto di tali minusvalenze, l’imposta va rideterminata.
  • Dimostrare l’assenza di realizzo: se le operazioni di conversione sono rimaste all’interno della stessa valuta estera (es. conversione da dollari USA a sterline e poi a dollari), può non esservi plusvalenza in euro.
  • Considerare i costi e le commissioni: le commissioni pagate al broker sono deducibili dalla plusvalenza. È opportuno allegare le fatture o i report delle commissioni.

3.5 Contestare vizi formali e procedurali

Oltre al merito, l’atto può essere impugnato per motivi formali:

  • Vizio di notifica: l’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo per le dichiarazioni presentate e del settimo anno per quelle omesse). Una notifica oltre tali termini rende nullo l’atto.
  • Motivazione insufficiente: se l’atto non indica le ragioni della maggiore imposizione o se si limita a formule generiche, viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente e può essere annullato.
  • Violazione del contraddittorio: in tema di tributi armonizzati (IVA) il contraddittorio preventivo è obbligatorio; per le imposte dirette, la giurisprudenza ritiene che l’assenza del contraddittorio possa comunque comportare l’illegittimità dell’atto se incide sulla difesa.
  • Superamento dei 30 giorni di permanenza degli organi di controllo presso la sede del contribuente senza motivo .

3.6 Prevenire il procedimento penale

Se dalle contestazioni emerge un’imposta evasa prossima alle soglie penali (50.000 euro per l’omessa dichiarazione e 100.000 euro per la dichiarazione infedele ), è fondamentale intervenire prima che la notizia di reato venga trasmessa alla procura. Strategie utili:

  • Ravvedimento operoso: la regolarizzazione spontanea prima dell’avvio delle indagini può attenuare o escludere la punibilità.
  • Accertamento con adesione: definendo la pretesa, si evitano contestazioni penali se l’imposta definita scende al di sotto delle soglie.
  • Pagamento integrale delle imposte: spesso il pagamento prima dell’avviso di conclusione delle indagini è considerato come attenuante (causa di non punibilità ex art. 13‐bis D.Lgs. 74/2000).

4. Strumenti alternativi: ravvedimento, rottamazione, piani del consumatore e soluzioni per il sovraindebitamento

Quando le contestazioni sono fondate ma l’importo da versare è elevato, il contribuente può ricorrere a strumenti alternativi per ridurre sanzioni e interessi o per ristrutturare il debito.

4.1 Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997)

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare errori e omissioni fiscali beneficiando di sanzioni ridotte. Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziate verifiche, la sanzione può essere ridotta fino a un decimo del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, fino a un nono entro il termine per la dichiarazione successiva e ad un ottavo se l’irregolarità è regolarizzata entro l’ultimo giorno del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Per la tardiva compilazione del quadro RW, la sanzione base di 258 euro può essere ridotta a circa 28,67 euro se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni . Il contribuente deve versare l’imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta tramite modello F24.

4.2 Definizione agevolata e rottamazioni delle cartelle

La legislazione recente ha previsto diverse forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (ad esempio, la “rottamazione quater” introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e prorogata dalla Manovra 2024). Tali strumenti consentono di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi oppure un importo ridotto delle sanzioni e degli interessi di mora. Per aderire è necessario presentare apposita domanda nei termini fissati dalle norme e provvedere ai pagamenti rateali entro le scadenze previste. Queste misure sono soggette a continue proroghe e modifiche legislative: è quindi consigliabile verificare sempre la normativa vigente al momento dell’accertamento.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Quando il contribuente si trova in una situazione di sovraindebitamento e non riesce a far fronte ai debiti tributari, può ricorrere agli strumenti della Legge 3/2012 (oggi confluiti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Il piano del consumatore consente al debitore non fallibile di proporre un piano di rientro ai creditori, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e l’omologazione da parte del tribunale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano, valutando la sostenibilità delle rate e la possibilità di stralcio parziale dei debiti tributari. In alternativa, le procedure di ristrutturazione del debito per imprenditori (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo minore) permettono di rinegoziare l’intero debito, comprese le cartelle esattoriali.

4.4 Definizioni speciali introdotte dalle leggi di bilancio

Le ultime leggi di bilancio (L. 197/2023 e L. 213/2023) hanno introdotto disposizioni per la regolarizzazione delle cripto‑attività (commi 126‑147 della legge n. 197/2022) e per la rideterminazione del costo fiscale dei titoli esteri e delle partecipazioni, nonché per la rimodulazione delle aliquote sulle plusvalenze. Ad esempio, la Legge di bilancio 2024 ha confermato l’imposta sostitutiva al 26 % per la maggior parte delle plusvalenze finanziarie, ma ha eliminato la precedente esenzione fino a 2.000 euro annui per i redditi da cripto‑attività. Tali norme, pur non riguardando direttamente il forex, incidono sui contribuenti che investono anche in criptovalute e dimostrano l’evoluzione normativa.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti accertamenti derivano da comportamenti superficiali o errate convinzioni sul trattamento fiscale delle operazioni in valuta. Ecco gli errori più comuni e i consigli per prevenirli:

5.1 Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ignorare una lettera di compliance o un questionario dell’Agenzia delle Entrate è l’errore più grave: l’Ufficio interpreterà il silenzio come ammissione e procederà con l’accertamento. È essenziale rispondere nei termini, fornendo documentazione e, se necessario, regolarizzando la posizione.

5.2 Non compilare il quadro RW

Molti trader credono che, se il conto estero non produce redditi, non sia necessario indicarlo. In realtà l’obbligo di monitoraggio sussiste anche in assenza di plusvalenze . La mancata compilazione comporta sanzioni salate e può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Compilare il quadro RW richiede di indicare il valore al 1° gennaio, al 31 dicembre e l’ammontare massimo del conto; affidarsi a un professionista aiuta a evitare errori.

5.3 Dimenticare il limite dei 51.645,69 euro

Molti accertamenti derivano dalla mancata applicazione della franchigia prevista dall’art. 67 TUIR. Prima di dichiarare plusvalenze su conti in valuta, verificare se il saldo medio del conto ha superato la soglia . Se non è stata superata, la plusvalenza non è imponibile. Occorre però conservare documentazione che attesti il saldo giornaliero del conto.

5.4 Confondere plusvalenze realizzate e non realizzate

Nel forex è facile confondere i profitti derivanti dalla rivalutazione della valuta con quelli effettivamente realizzati. Le plusvalenze si tassano solo al momento della conversione in euro o prelievo che costituisce cessione . Se il capitale rimane in valuta estera, non si genera plusvalenza tassabile (salvo la soglia del saldo medio). È necessario quindi distinguere le variazioni del controvalore in euro, spesso riportate dai broker, dalle plusvalenze fiscali.

5.5 Non conservare documentazione

La difesa in sede di accertamento si basa su prove. È indispensabile conservare estratti conto mensili, report delle operazioni rilasciati dal broker, contratti e comunicazioni. Molti broker esteri consentono di scaricare i report in formato CSV o PDF. Conservare questi documenti per almeno dieci anni consente di dimostrare la liceità delle operazioni in caso di contestazioni future.

5.6 Fare ricorso senza assistenza specializzata

Il contenzioso tributario è una materia tecnica; presentare un ricorso improvvisato può compromettere la possibilità di successo. È consigliabile rivolgersi ad avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario, come lo staff dell’Avv. Monardo, in grado di individuare vizi di forma, eccezioni sostanziali e di negoziare soluzioni vantaggiose.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle che sintetizzano le principali norme, soglie e strumenti difensivi. Evitiamo frasi lunghe nelle tabelle, limitandoci a parole chiave e cifre per una rapida lettura.

6.1 Classificazione e tassazione dei redditi da forex

Tipologia di operazioneNormativa di riferimentoRegime fiscaleNote
Cessione di valute estere / prelievi da conti in valutaArt. 67, c. 1, lett. c‑ter TUIRReddito diverso soggetto a imposta sostitutiva 26 %Tassabile solo se saldo > 51.645,69 € per almeno 7 giorni
Operazioni a termine, futures, CFD su valuteArt. 67, c. 1, lett. c‑quater TUIRReddito diverso 26 %Plusvalenza = differenza tra prezzo di vendita e costo; minusvalenze compensabili entro 4 anni
Trading abituale con organizzazioneArt. 55 TUIR (reddito d’impresa)Tassazione progressiva IRPEF + IRAP + IVANecessario verificare professionalità e struttura organizzata; numero operazioni non sufficiente
Valute e crypto detenute all’esteroArt. 4 D.L. 167/1990Obbligo quadro RWSanzioni 3‑15 % valore non dichiarato

6.2 Principali scadenze e termini

EventoTermineRiferimento normativoEffetto
Ricezione avviso di accertamento60 giorni per ricorsoArt. 21 D.Lgs. 546/1992Decorsi i termini l’atto è definitivo
Richiesta di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notificaArt. 6 D.Lgs. 218/1997Sospensione di 90 giorni dei termini di ricorso
Permanenza organi di controllo30 + 30 giorniArt. 12 L. 212/2000Eccesso può invalidare l’accertamento
Presentazione quadro RW tardivoEntro 90 giorniArt. 13 D.Lgs. 472/1997Sanzioni ridotte a 1/9 del minimo

6.3 Sanzioni penali e soglie di punibilità

ReatoImposta evasa / elementi attiviSanzioneNormativa
Dichiarazione infedele> 100.000 € di imposta evasa e > 10 % degli elementi attivi o 2 M€Reclusione 2‑4 anni e 6 mesiArt. 4 D.Lgs. 74/2000
Omessa dichiarazione> 50.000 € di imposta evasaReclusione 2‑5 anniArt. 5 D.Lgs. 74/2000

6.4 Strumenti difensivi e loro effetti

StrumentoDescrizioneVantaggiNormativa
Accertamento con adesioneProcedura di definizione concordata con l’AgenziaSospensione termini, riduzione sanzioni a 1/3, rateizzazioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Definizione agevolata sanzioniPagamento 1/3 del minimo della sanzioneRapida chiusura dell’attoArt. 16 D.Lgs. 472/1997
Reclamo e mediazioneIstanza per atti < 50.000 €Possibilità di accordo, sanzioni ridotteArt. 17‑bis D.Lgs. 546/1992
Ricorso tributarioImpugnazione dinanzi alla CTPAnnullamento totale/parziale dell’atto; sospensione esecutivitàArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Ravvedimento operosoRegolarizzazione spontaneaRiduzione sanzioni fino a 1/9Art. 13 D.Lgs. 472/1997
Rottamazione cartelleDefinizione agevolata ruoliRiduzione/azzeramento sanzioni e interessiLeggi di bilancio 2023‑2024
Piano del consumatore / ristrutturazioneProcedure per sovraindebitamentoRinegoziazione debiti, esdebitazione parzialeLegge 3/2012

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo alle domande che riceviamo più spesso da trader e investitori che hanno ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate o intendono mettersi in regola. Le risposte si basano sulla normativa vigente e sull’esperienza dello studio dell’Avv. Monardo.

7.1 Devo dichiarare sempre i profitti ottenuti con il forex?

Sì, i guadagni derivanti dalla vendita di valute estere, da contratti derivati o da CFD sono redditi diversi tassati con un’imposta sostitutiva del 26 %. Devi dichiarare le plusvalenze nel quadro RT del Modello Redditi. Se operi con intermediari italiani, la banca può trattenere l’imposta alla fonte; ma se operi con broker esteri, sei responsabile del calcolo e del versamento dell’imposta.

7.2 Le plusvalenze sono tassate anche se non ho prelevato i fondi?

La plusvalenza si realizza quando vendi la valuta o prelevi dal conto in valuta convertendo l’importo in euro. Finché i fondi restano in valuta estera sul conto, non c’è realizzo; tuttavia, se il saldo medio supera 51.645,69 euro per almeno 7 giorni, anche i prelievi sono considerati realizzo e vanno tassati .

7.3 Se lascio i profitti sul conto estero, devo comunque compilare il quadro RW?

Sì. L’obbligo di monitoraggio sussiste a prescindere dal realizzo di plusvalenze . Devi indicare il valore del conto al 1° gennaio, al 31 dicembre e l’ammontare massimo durante l’anno. La mancata compilazione comporta sanzioni dal 3 % al 15 % del valore.

7.4 Esiste una soglia sotto la quale non sono tassato?

Sì. Per i prelievi di valuta estera dal conto in valuta, l’imponibilità scatta solo se il saldo medio supera 51.645,69 euro per almeno 7 giorni . Tuttavia, per le plusvalenze derivanti da contratti derivati (CFD, futures), la soglia non si applica: ogni plusvalenza realizzata è tassabile.

7.5 Cosa succede se non dichiaro le plusvalenze?

L’Agenzia delle Entrate può accertare d’ufficio la plusvalenza, applicando l’imposta sostitutiva e le sanzioni (dal 100 % al 200 % dell’imposta). Se l’imposta evasa supera 50.000 euro, si configura il reato di omessa dichiarazione ; sopra i 100.000 euro scatta il reato di dichiarazione infedele .

7.6 Se ricevo una lettera di compliance, sono obbligato a pagare?

No. La lettera di compliance non è un atto impositivo. È un invito a chiarire la posizione o a regolarizzarla spontaneamente. È consigliabile rispondere entro il termine indicato, fornendo le spiegazioni e, se necessario, regolarizzando le omissioni con il ravvedimento operoso per evitare sanzioni più elevate.

7.7 Posso compensare le minusvalenze con le plusvalenze?

Sì. Le minusvalenze derivanti da operazioni su valute e strumenti finanziari possono essere compensate con future plusvalenze della stessa categoria entro il quarto periodo d’imposta successivo. È quindi opportuno monitorare i risultati di tutte le operazioni e conservare la documentazione.

7.8 Come si calcola la plusvalenza su un prelievo in dollari?

Supponiamo di prelevare dal conto in dollari 20.000 USD in data 1° giugno. Il costo fiscale delle valute prelevate è pari al cambio a pronti alla data di acquisto o, se non disponibile, al minore dei cambi mensili del mese di prelievo o del mese precedente . Il corrispettivo si assume pari al cambio a pronti del giorno del prelievo. La plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo (20.000 USD * cambio al 1° giugno) e il costo fiscale (20.000 USD * cambio storico o cambio più basso dei mesi di riferimento). L’imposta sostitutiva è il 26 % della plusvalenza in euro.

7.9 Cosa posso fare se non ho compilato il quadro RW per un conto estero?

Puoi avvalerti del ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa e pagando la sanzione ridotta. Se presenti il quadro entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/9 di 258 euro . Trascorsi i 90 giorni ma entro un anno, la sanzione è 1/8; entro due anni 1/7; oltre due anni 1/6. Devi inoltre pagare eventuali IVIE/IVAFE dovute.

7.10 E se il saldo del mio conto era inferiore ai 51.645,69 euro ma l’Agenzia delle Entrate mi ha contestato una plusvalenza?

Occorre dimostrare, con documentazione del broker, che il saldo medio non ha superato la soglia per 7 giorni . Se l’accertamento si basa solo sulle variazioni del cambio, senza considerare la franchigia, puoi chiedere l’annullamento dell’atto.

7.11 Quali documenti devo conservare per difendermi?

Conserva estratti conto bancari e del broker, report mensili o annuali delle operazioni, comunicazioni del broker, contratti e fatture relative alle commissioni. Questi documenti servono a ricostruire le plusvalenze e a provare la provenienza delle somme.

7.12 Posso scaricare i costi delle piattaforme e delle commissioni?

Sì. Le commissioni pagate ai broker per l’esecuzione delle operazioni, i canoni di piattaforma e i costi di conversione possono essere dedotti dal calcolo della plusvalenza, purché documentati. Conserva le fatture o i report di sintesi.

7.13 Cosa succede se l’avviso di accertamento contiene errori formali?

Errori nella notifica, nella motivazione o nel calcolo possono rendere l’atto nullo. È fondamentale farli valere nel ricorso: ad esempio, se l’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza o se non indica le ragioni specifiche della pretesa. Il giudice può annullare l’atto o ridurne gli effetti.

7.14 In quali casi conviene aderire all’accertamento con adesione?

Conviene aderire quando la pretesa appare fondata ma si desidera ottenere una riduzione delle sanzioni e la rateizzazione del debito. L’accertamento con adesione sospende i termini e consente di chiudere la controversia in tempi più brevi . Non conviene aderire se si ritiene che l’atto sia radicalmente infondato o se si vuole far valere vizi procedurali.

7.15 Come funziona il piano del consumatore per i debiti fiscali?

Il piano del consumatore (Legge 3/2012) permette alle persone fisiche in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori (incluso il Fisco) un piano di rientro sostenibile. Il piano, predisposto con l’ausilio di un Gestore della crisi e omologato dal tribunale, può prevedere la falcidia dei debiti fiscali e la loro rateizzazione. L’Avv. Monardo, essendo gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assisterti nella procedura.

7.16 Cosa rischia chi non risponde alle richieste di informazione dell’Agenzia delle Entrate?

L’art. 32 del DPR 600/1973 prevede che, in mancanza di risposta ai questionari e alle richieste di informazioni, gli uffici possano procedere all’accertamento assumendo come veri i dati in loro possesso . Inoltre, il contribuente può essere sanzionato per mancata collaborazione. È quindi importante rispondere ai questionari fornendo la documentazione necessaria.

7.17 Le criptovalute sono tassate come il forex?

Le plusvalenze su criptovalute sono tassate con un’imposta sostitutiva del 26 % e devono essere indicate nel quadro RT. Tuttavia, la Legge di bilancio 2023 ha eliminato la precedente esenzione per plusvalenze inferiori a 2.000 euro. Inoltre, per le valute virtuali la definizione di valuta è diversa: la Cassazione ha definito le criptovalute come rappresentazioni digitali non emesse da banche centrali . In caso di detenzione di wallet esteri o exchange, occorre compilare il quadro RW.

7.18 Come posso prevenire un accertamento sul forex?

Essere in regola fin dall’inizio è la strategia migliore. Compila correttamente il quadro RW, registra tutte le operazioni, verifica le plusvalenze soggette a tassazione, conserva la documentazione e, se hai dubbi, rivolgiti a un professionista. Non attendere la lettera di compliance per mettere in ordine la tua posizione.

7.19 Posso chiedere lo sconto sulle sanzioni anche dopo aver presentato il ricorso?

Durante il contenzioso è possibile proporre la conciliazione giudiziale e ottenere una riduzione delle sanzioni (1/3 o 2/3 in base alla fase). Tuttavia, le sanzioni sono ridotte ulteriormente quando si aderisce prima (accertamento con adesione o ravvedimento). Ogni fase ha i suoi benefici e costi; un avvocato può aiutare a scegliere la strada più vantaggiosa.

7.20 Un prelievo dall’exchange di criptovalute è tassabile come plusvalenza?

Il prelievo in sé non genera plusvalenza. La plusvalenza si realizza quando converti la criptovaluta in euro o in altra valuta ufficiale. Tuttavia, se prelevi la criptovaluta e successivamente la vendi (anche tramite un “OTC” o una piattaforma P2P), la differenza tra il valore di acquisto e il prezzo di vendita costituisce plusvalenza tassabile. È consigliabile monitorare le operazioni e conservare la documentazione di tutti gli acquisti e le vendite.

8. Simulazioni pratiche e casi concreti

Per comprendere meglio l’impatto fiscale delle operazioni forex e le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, presentiamo alcune simulazioni numeriche e casi reali (con dati di fantasia) che illustrano le possibili criticità e le strategie difensive.

8.1 Calcolo della plusvalenza su prelievo da conto in valuta

Scenario: Marco ha un conto in dollari USA presso un broker estero. Nel corso del 2024 effettua versamenti per 30.000 USD al cambio medio di 1,10 €/USD. Al 15 settembre preleva 20.000 USD, convertendoli in euro. Il cambio del 15 settembre è 1,05 €/USD. Non dispone di documentazione sull’esatto costo d’acquisto per ciascuna tranche.

Calcolo del costo fiscale: In mancanza di documentazione, l’art. 68 TUIR impone di assumere quale costo il minore dei cambi mensili del mese del prelievo o del precedente . Supponiamo che il cambio minimo di agosto e settembre sia 1,04 €/USD. Il costo totale della valuta prelevata (20.000 USD) è quindi 20.000 × 1,04 € = 20.800 €.

Ricavo: Il corrispettivo si assume al cambio del 15 settembre, pari a 1,05 €. Pertanto, il ricavo è 20.000 × 1,05 € = 21.000 €.

Plusvalenza: 21.000 € – 20.800 € = 200 €. L’imposta sostitutiva al 26 % è 200 × 26 % = 52 €. Se Marco disponeva di minusvalenze pregresse, può compensarle riducendo o annullando l’imposta.

Controllo della soglia: Occorre verificare che il conto abbia superato il saldo medio di 51.645,69 € per almeno 7 giorni . In questo scenario il saldo in euro non supera tale importo, quindi l’operazione potrebbe non essere imponibile; tuttavia, a fini prudenziali, si considera tassabile la plusvalenza in presenza di prelievi che eccedono i versamenti.

8.2 Accertamento basato su presunzione di reddito

Scenario: Laura riceve un questionario dall’Agenzia delle Entrate che le chiede di giustificare versamenti per complessivi 80.000 € sul suo conto corrente italiano, provenienti da un exchange di criptovalute. Non avendo dichiarato plusvalenze, l’Ufficio presume che si tratti di redditi non dichiarati ex art. 32 DPR 600/1973 . Laura sostiene che si tratta del rimborso del capitale investito.

Difesa: Laura deve fornire documenti che provino l’esistenza di un investimento precedente nelle criptovalute e la successiva vendita. Se dimostra che l’investimento originario era superiore o uguale all’importo prelevato, può sostenere che il versamento rappresenta restituzione di capitale e non plusvalenza. Inoltre, se le plusvalenze sono state realizzate con prelievi inferiori alla soglia di 51.645,69 €, può eccepire l’esenzione.

Esito: Se la documentazione è convincente, l’Ufficio dovrebbe archiviare la segnalazione. In mancanza di prove, il versamento sarà considerato reddito e verrà tassato con sanzioni.

8.3 Riqualificazione in reddito d’impresa

Scenario: Paolo effettua trading su forex con un volume di operazioni annuo di 1,5 milioni di euro, utilizza un software di trading automatico e percepisce commissioni per gestire conti di amici e parenti. L’Agenzia delle Entrate contesta che non si tratta di redditi diversi ma di reddito d’impresa.

Analisi: Nonostante la Cassazione abbia affermato che il numero di operazioni non basta per qualificarle come attività d’impresa , nel caso di Paolo vi sono elementi tipici dell’impresa: organizzazione (software), abitualità (operazioni quotidiane), intermediazione per conto terzi. Pertanto, la riqualificazione appare legittima.

Difesa: Paolo potrebbe dimostrare che l’attività non è gestita con struttura organizzata e che le operazioni per terzi sono occasionali e senza remunerazione. Se ciò non è possibile, conviene regolarizzare la posizione aprendo partita IVA, presentando le dichiarazioni integrative e aderendo all’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.

8.4 Ravvedimento operoso per quadro RW omesso

Scenario: Giulia ha un conto presso un broker estero con un saldo massimo di 40.000 € nel 2024. Non ha compilato il quadro RW nella dichiarazione dei redditi 2025. Ricevendo una lettera di compliance, decide di regolarizzare.

Calcolo della sanzione: La sanzione per omessa compilazione del quadro RW è pari al 3 % del valore non dichiarato (1.200 €). Grazie al ravvedimento operoso, entro 90 giorni, la sanzione è ridotta a 1/9 (circa 133,33 €). Giulia dovrà pagare la sanzione ridotta, gli interessi e presentare il quadro RW integrativo. Questa procedura evita ulteriori sanzioni e l’apertura di un accertamento.

10. Guida pratica alla dichiarazione dei redditi per chi investe nel forex

Un aspetto spesso trascurato è la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La complessità dei modelli fiscali italiani (730, Redditi PF) e la mancanza di istruzioni specifiche per il forex possono generare errori. Ecco una guida passo‑passo.

10.1 Regime dichiarativo: quadro RT

Quando si opera con broker esteri, il trader è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nel quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche. Il quadro è diviso in sezioni:

  1. Sezione I: plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e altri strumenti finanziari.
  2. Sezione II: plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e titoli non quotati.
  3. Sezione III: redditi di natura finanziaria percepiti all’estero.
  4. Sezione IV: plusvalenze derivanti da cessioni di valute estere e rapporti di cambio non negoziati nei mercati regolamentati.

Per i trader forex occorre compilare la sezione IV indicando, per ciascuna operazione o per ciascun broker, il corrispettivo di vendita (in euro), il costo di acquisto (convertito in euro al cambio storico o al cambio minimo mensile ), la plusvalenza o minusvalenza, e l’imposta sostitutiva dovuta. È possibile presentare una tabella riepilogativa delle operazioni, allegando i report del broker. Le minusvalenze vengono riportate nella sezione II dei redditi diversi, con indicazione dell’anno di formazione e dell’ammontare residuo.

Esempio operativo: se nel corso dell’anno si sono realizzate plusvalenze per 5.000 € e minusvalenze per 2.000 €, si indica nella sezione IV una plusvalenza netta di 3.000 € e si calcola l’imposta sostitutiva del 26 % su 3.000 €, pari a 780 €. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze (ad esempio 7.000 € di minusvalenze e 5.000 € di plusvalenze), la minusvalenza residua di 2.000 € può essere riportata negli anni successivi.

10.2 Monitoraggio fiscale: quadro RW

Il quadro RW va compilato anche se non si sono realizzate plusvalenze. Le istruzioni richiedono di indicare:

  • Il codice dello Stato estero in cui è situato il broker o l’intermediario. Se il broker è registrato in più Paesi, si fa riferimento alla sede legale.
  • Il valore iniziale: saldo del conto al 1° gennaio convertito al tasso di cambio della Banca d’Italia al 1° gennaio.
  • Il valore finale: saldo al 31 dicembre al cambio del 31 dicembre.
  • Il valore massimo: la più alta giacenza convertita al cambio del giorno in cui si è verificata.
  • La quota di possesso: per conti cointestati si indica la percentuale di titolarità.
  • La modalità di acquisizione: codice “1” per acquisto, codice “2” per costituzione, codice “3” per altri casi.

Ai fini dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero), si applica un’aliquota dello 0,2 % sul valore del conto al 31 dicembre; tuttavia, l’imposta non si applica se il conto ha un saldo medio inferiore a 5.000 € (franchigia). Per i depositi in valuta estera, l’IVAFE si calcola convertendo il saldo in euro al cambio del 31 dicembre.

10.3 Errori ricorrenti nella compilazione dei quadri

Molti contribuenti si affidano ai report rilasciati dal broker, ma questi report indicano solo il controvalore delle operazioni, non le plusvalenze fiscali. Gli errori più comuni sono:

  • Non convertire correttamente le valute: occorre utilizzare i cambi pubblicati dalla Banca d’Italia (rilevazione del 1° giorno lavorativo dell’anno) e non i cambi applicati dal broker.
  • Dimenticare di riportare le minusvalenze: non indicare le minusvalenze significa perdere la possibilità di compensare future plusvalenze.
  • Indicare il totale del conto come plusvalenza: il saldo finale del conto non corrisponde alla plusvalenza; occorre calcolare la differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita .
  • Non compilare le sezioni relative all’IVAFE: la compilazione è obbligatoria anche se l’imposta non è dovuta per effetto della franchigia.

Rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità internazionale o utilizzare software certificati può ridurre significativamente il rischio di errori.

10.4 Dichiarazione congiunta e regime di separazione

Nel caso di coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, è possibile scegliere di tassare separatamente i redditi finanziari. Se uno dei coniugi ha realizzato plusvalenze e l’altro minusvalenze, conviene presentare dichiarazioni separate per non compromettere la compensazione delle minusvalenze. In ogni caso, entrambi devono compilare il quadro RW per le attività estere di cui sono titolari.

10.5 Invio telematico e conservazione della documentazione

La dichiarazione può essere inviata telematicamente tramite l’Agenzia delle Entrate o intermediari abilitati. È consigliabile conservare la ricevuta di presentazione e la ricevuta di pagamento F24. Inoltre, occorre conservare per almeno dieci anni:

  • Report delle operazioni di compravendita e dei prelievi.
  • Estratti conto bancari e del broker.
  • Documenti di identità e prove di residenza fiscale.
  • Contratti e condizioni generali del broker.

In caso di accertamento, la mancanza di documentazione può impedire di dimostrare il costo fiscale, aggravando la pretesa.

11. Rateizzazione e sospensione della riscossione

Quando l’accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o perché confermato dai giudici), l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione procede a riscuotere gli importi iscritti a ruolo. In presenza di importi elevati, il contribuente può chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione.

11.1 Rateizzazione dei debiti fiscali

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili; in casi di comprovata difficoltà economica, la rateizzazione può arrivare a 120 rate (dieci anni). Per accedere alla rateizzazione occorre:

  1. Presentare una domanda all’Agente della riscossione, indicando l’importo del debito e la propria situazione patrimoniale.
  2. Dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà mediante ISEE, dichiarazioni dei redditi e situazione debitoria.
  3. Versare la prima rata entro la scadenza indicata nella comunicazione di accoglimento.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio e l’immediata prosecuzione della riscossione. È pertanto consigliabile calcolare attentamente la sostenibilità del piano prima di aderirvi.

11.2 Sospensione della riscossione in caso di ricorso

Quando si propone ricorso alla Commissione Tributaria, l’accertamento è comunque esecutivo e il debitore deve versare un terzo dell’imposta per accedere alla sospensione automatica. Tuttavia, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione fornendo prova del danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato. La Commissione può sospendere la riscossione fino alla decisione di merito. In caso di ricorso in Cassazione, la sospensione può essere ottenuta anche dinanzi al giudice d’appello.

11.3 Compensazione e utilizzo di crediti tributari

Se il contribuente dispone di crediti d’imposta (ad esempio, crediti IVA, crediti per ritenute eccedenti, bonus fiscali), può utilizzarli in compensazione per estinguere i debiti iscritti a ruolo. La compensazione avviene tramite modello F24 e può essere totale o parziale. È necessario verificare che i crediti siano certi, liquidi ed esigibili e non vi siano vincoli alla compensazione (ad esempio, crediti da bonus edilizi ceduti). In caso di utilizzo di crediti inesistenti, si applicano sanzioni e può configurarsi il reato di indebita compensazione.

11.4 Tutela del patrimonio

Se la riscossione prosegue e si teme il pignoramento di beni, è possibile:

  • Costituire un fondo patrimoniale o trust per proteggere i beni di famiglia; tuttavia, tali atti non devono essere finalizzati a frodare i creditori e devono essere costituiti prima del sorgere del debito.
  • Ricorrere a procedure concorsuali (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione) per sospendere le azioni esecutive e proporre ai creditori un piano di pagamento.
  • Negoziare un accordo transattivo con l’Agente della riscossione, soprattutto se l’importo comprende sanzioni e interessi che possono essere oggetto di riduzione.

La difesa patrimoniale richiede un’analisi personalizzata: ogni operazione deve essere valutata alla luce della normativa sulla revocatoria fallimentare e sulle sanzioni penali per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Lo studio dell’Avv. Monardo collabora con notai e consulenti finanziari per predisporre strumenti di protezione patrimoniale nel rispetto della legge.

12. Aspetti internazionali e residenza fiscale

L’operatività sui mercati esteri solleva spesso dubbi sulla residenza fiscale. Alcuni trader si trasferiscono all’estero o aprono società in Paesi a bassa tassazione per evitare l’imposizione italiana. È importante comprendere quando la residenza fiscale si sposta e quali rischi comporta.

12.1 Residenza delle persone fisiche

Ai sensi dell’art. 2 TUIR, una persona fisica è considerata residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni), è iscritta all’anagrafe della popolazione residente, ha il domicilio o la residenza in Italia. È sufficiente che sussista uno di questi elementi. Inoltre, la presunzione di residenza si applica ai cittadini italiani cancellati dall’anagrafe dei residenti e trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria.

Coloro che si trasferiscono all’estero per operare su mercati finanziari devono dimostrare di avere il centro degli interessi vitali nel nuovo Stato: casa principale, famiglia, patrimonio, attività lavorativa. Se l’Agenzia delle Entrate dimostra che il soggetto, pur residente formalmente all’estero, gestisce i propri affari dall’Italia (esterovestizione), può recuperare le imposte evase e applicare sanzioni e interessi.

12.2 Residenza delle società e stabili organizzazioni

Alcuni trader creano società all’estero per gestire l’attività di trading. Ai sensi dell’art. 73 TUIR, una società è residente in Italia se ha la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La presunzione di residenza si applica alle società estere controllate o amministrate da soggetti residenti in Italia. Se l’attività è svolta tramite stabile organizzazione in Italia, i redditi devono essere dichiarati in Italia. La creazione di società offshore senza una sostanza economica reale costituisce “esterovestizione” ed è sanzionata con il recupero delle imposte e le relative sanzioni.

12.3 Convenzioni internazionali e scambio di informazioni

L’Italia ha sottoscritto convenzioni con numerosi Paesi per evitare la doppia imposizione. Le convenzioni stabiliscono che le plusvalenze derivanti da cessioni di valute sono tassate nel Paese di residenza del contribuente. Ciò consente al trader residente in Italia di dichiarare le plusvalenze solo in Italia e, se il broker estero applica una ritenuta, di dedurla tramite il credito d’imposta (art. 165 TUIR). Inoltre, tramite le convenzioni, gli Stati si impegnano a scambiarsi informazioni sui redditi e sui conti bancari. Il contribuente non può dunque fare affidamento sull’anonimato garantito dal broker.

12.4 Fiscalità dei broker con sede in paesi extra UE

Le piattaforme di trading con sede in paesi extra UE (es. Regno Unito post‑Brexit, Stati Uniti, Australia) continuano a fornire servizi ai residenti europei, ma sono soggette a regolamentazioni diverse. È possibile che applichino ritenute fiscali su interessi, dividendi o certificati; tali ritenute possono essere recuperate solo se prevista la convenzione. Per questo è opportuno scegliere intermediari autorizzati con i quali sia possibile ottenere la certificazione delle imposte pagate all’estero da allegare alla dichiarazione italiana.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale in materia di forex e trading online rappresenta una sfida complessa per molti contribuenti. La normativa italiana è articolata: distingue tra plusvalenze su valute estere, strumenti derivati e reddito d’impresa; impone l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW ; attribuisce ampi poteri all’Amministrazione finanziaria con presunzioni legali ; fissa soglie di punibilità penale . Tuttavia, il contribuente dispone di diritti e strumenti difensivi: può fornire prova contraria, chiedere l’accertamento con adesione , definire le sanzioni , presentare ricorso , avvalersi del ravvedimento operoso o ricorrere ai piani del consumatore per il sovraindebitamento. La giurisprudenza, come le sentenze della Cassazione sulla riqualificazione delle attività e sulla definizione di valute virtuali , offre ulteriori spunti per la difesa.

Affrontare un accertamento non è mai semplice: occorre analizzare con precisione gli atti, raccogliere la documentazione, conoscere le leggi e le pronunce più recenti. È fondamentale agire con tempestività: i termini per impugnare sono perentori e, una volta scaduti, la pretesa fiscale diventa definitiva. Inoltre, ritardare può far scattare le soglie penali e compromettere la possibilità di definire l’atto con sanzioni ridotte.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono aiutarti ad analizzare l’atto, contestare le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate, calcolare correttamente le plusvalenze, valutare la convenienza di aderire o ricorrere, predisporre piani di rientro e difenderti in sede giudiziale e stragiudiziale. Grazie alla competenza in diritto bancario, tributario e della crisi da sovraindebitamento, lo studio offre un’assistenza a 360° per tutelare il tuo patrimonio e ridurre l’impatto fiscale.

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