INTRODUZIONE
Negli ultimi anni le criptovalute sono passate da fenomeno di nicchia a componente significativa dei patrimoni di privati e imprese. Di pari passo sono cresciute l’attenzione del legislatore e i controlli dell’Agenzia delle Entrate. I verificatori fiscali incrociano dati bancari, report dagli exchange e segnalazioni antiriciclaggio; basta un flusso in ingresso o in uscita collegato a bitcoin o a un token per far scattare un accertamento fiscale aggressivo. Spesso, tuttavia, le contestazioni partono da presunzioni, automatismi e interpretazioni normative non aggiornate, con il risultato di imputare al contribuente redditi inesistenti o di applicare erroneamente sanzioni.
Un accertamento bancario legato a criptovalute può mettere a rischio conti correnti, beni aziendali e reputazione. Eppure esistono strumenti efficaci per difendersi: la normativa fiscale e giurisprudenziale in materia crypto è in continua evoluzione e, se conosciuta, offre margini importanti per contestare o limitare la pretesa tributaria. Per questo è indispensabile reagire tempestivamente, farsi assistere da professionisti competenti e predisporre una strategia difensiva basata su norme, circolari ufficiali e ultime sentenze della Corte di Cassazione.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è il fondatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con competenze avanzate in diritto bancario, tributario e crypto‑assets. È cassazionista, coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e ricopre ruoli di responsabilità in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Grazie all’integrazione delle competenze legali e contabili, lo studio offre assistenza completa a imprenditori, professionisti e privati nella gestione di accertamenti fiscali sulle criptovalute. L’Avv. Monardo e il suo staff:
- analizzano l’atto di accertamento e verificano la legittimità della notifica;
- ricostruiscono la storia delle operazioni crypto (trading, holding, staking, NFT) e il relativo costo di acquisto;
- elaborano ricorsi, memorie difensive e istanze di sospensione dell’esecutività;
- intraprendono trattative con l’Agenzia delle Entrate (accertamento con adesione, mediazioni, transazioni fiscali);
- predispongono piani di rientro o percorsi giudiziali e stragiudiziali (es. sovraindebitamento, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione).
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una consulenza tempestiva può fare la differenza tra salvaguardare il patrimonio o subire sanzioni sproporzionate.
1. CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
L’ordinamento italiano ha introdotto negli ultimi anni una disciplina specifica per le cripto‑attività. L’attività normativa si è intensificata con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e la bozza di Legge di Bilancio 2026, integrando il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e armonizzando le regole con le direttive europee antiriciclaggio e con il regolamento MiCA.
1.1 Definizione di cripto‑attività e normativa domestica
- Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) – ha introdotto nel TUIR l’art. 67, comma 1, c‑sexies, qualificando le plusvalenze derivanti da cripto‑attività come redditi diversi di natura finanziaria. La norma ha fissato per il 2023‑2024 una franchigia di 2.000 € e un’aliquota sostitutiva del 26 % per i guadagni realizzati .
- Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) – ha eliminato dal 1º gennaio 2025 la franchigia di 2.000 € e ha previsto che, a partire dal 2026, l’aliquota sulle plusvalenze crypto salga al 33 % .
- Bozza di Legge di Bilancio 2026 – interviene sulle stablecoin: stabilisce che i token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin ancorate all’euro) saranno tassati al 26 %, anziché al 33 %, e non costituirà plusvalenza la conversione da euro a token e viceversa . Questa modifica mira a evitare di tassare le semplici conversioni tra euro e stablecoin.
- D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) – definisce la moneta virtuale come una rappresentazione digitale di valore che non è emessa né garantita da una banca centrale, non è necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, è utilizzata come mezzo di scambio o per investimento e può essere trasferita, memorizzata e negoziata elettronicamente . La legge, aggiornata dal D.Lgs. 125/2019, impone agli exchanger e ai wallet provider di iscriversi in appositi elenchi presso l’OAM (Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) e di comunicare al MEF l’attività svolta .
- Art. 32 DPR 600/1973 – attribuisce all’Agenzia delle Entrate poteri di indagine finanziaria. I dati e i documenti acquisiti tramite le banche e gli intermediari (ai sensi del n. 7 della norma) possono essere posti a base dell’accertamento se il contribuente non dimostra di averli considerati per determinare il reddito imponibile. Prelevamenti e versamenti superiori a 1.000 € giornalieri o 5.000 € mensili non giustificati sono considerati ricavi presunti .
- Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – punisce il reato di dichiarazione infedele quando l’imposta evasa supera i 100.000 € e gli elementi attivi sottratti all’imposizione eccedono il 10 % del totale o 2 milioni di euro . Questa disposizione è spesso contestata in relazione alla mancata dichiarazione di plusvalenze da criptovalute.
- DL 167/1990 (convertito nella L. 227/1990) – disciplina il monitoraggio fiscale dei capitali esteri. L’art. 4 obbliga le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono attività finanziarie estere a indicarle nella dichiarazione annuale dei redditi . Con la circolare 30/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cripto‑attività vanno indicate nel Quadro RW del modello Redditi sia per il monitoraggio sia per il calcolo dell’imposta sulle cripto‑attività ; sono esonerate solo le attività affidate a intermediari residenti che applicano ritenute o imposte sostitutive .
- Circolare AdE 30/E del 27 ottobre 2023 – precisa che rientrano nella nuova disciplina le cessioni a titolo oneroso o il rimborso di cripto‑attività, inclusi token, NFT e proventi da staking; restano escluse le operazioni su strumenti finanziari derivati su crypto. L’imponibile è la differenza tra corrispettivo e costo di acquisto, con possibilità di compensare minusvalenze .
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) – entrato in vigore nel 2024, stabilisce norme armonizzate per gli emittenti di cripto‑attività e i fornitori di servizi. Introduce autorizzazioni e requisiti prudenziali, tutela degli investitori, separazione patrimoniale e misure contro abusi di mercato. La Banca d’Italia, con comunicazione del 22 luglio 2024, ha richiamato l’attenzione degli operatori sull’applicazione di MiCA e ha indicato le procedure autorizzative.
1.2 Giurisprudenza recente e orientamenti dei giudici
La giurisprudenza italiana si sta adeguando alla complessità delle criptovalute. Le pronunce degli ultimi anni offrono spunti fondamentali per impostare la difesa:
- Cassazione penale, Sez. III, sentenza 1760/2025 – riguarda un sequestro probatorio di 1,88 Bitcoin per un valore di 120.638,20 €. La Corte ha osservato che le criptovalute non hanno valore legale come moneta e sono soggette a elevata volatilità. Un sequestro probatorio per equivalente non può riguardare la valuta virtuale ma deve avere ad oggetto l’ammontare dell’imposta evasa in euro . La Corte richiama la direttiva antiriciclaggio (2018/843/UE) e il D.Lgs. 231/2007, ribadendo che le valute virtuali sono rappresentazioni di valore digitale non emesse da autorità centrali e utilizzate come mezzo di scambio o investimento . Di conseguenza il sequestro di criptovalute come “profitto del reato tributario” è illegittimo se l’imposta evasa è in euro .
- Cassazione penale, sentenza 28077/2024 – la Corte ha giudicato penalmente rilevante l’omissione del Quadro RW per cripto‑attività, qualificando l’omissione come violazione sostanziale. La Cassazione ha affermato che l’omessa indicazione nel quadro RW costituisce reato di dichiarazione infedele se la mancata indicazione comporta un’evasione d’imposta superiore alle soglie penali. Questa pronuncia ribadisce che l’obbligo dichiarativo esiste da tempo e che l’incertezza normativa non può essere invocata a propria discolpa.
- Cassazione, ordinanze 23823 e 23824/2020 – hanno stabilito che l’accertamento bancario non necessita di un contraddittorio preventivo, salvo i casi in cui il legislatore lo preveda espressamente. Tuttavia, dottrina e successiva giurisprudenza hanno sottolineato l’importanza di garantire al contribuente un confronto prima della notifica dell’avviso di accertamento, in linea con i principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto del contribuente (L. 212/2000).
- Cassazione, varie pronunce 2024–2025 – ribadiscono che le criptovalute sono beni digitali privi di status di moneta a corso legale; non possono essere assimilate sic et simpliciter alle valute estere e vanno valutate al momento del realizzo. Non esistono zone grigie: l’assenza di una disciplina chiara non esonera dalla dichiarazione di plusvalenze; l’errore di diritto non è scusabile se il contribuente è residente e beneficia dei servizi di consulenza.
Questi orientamenti indicano che la giurisprudenza è severa con gli omissioni, ma allo stesso tempo apre spazi di difesa quando la pretesa fiscale travalica il quadro normativo (ad esempio se sequestra direttamente cripto‑asset anziché il loro controvalore). Un avvocato esperto potrà citare le sentenze più recenti per dimostrare l’illegittimità di determinati atti o sanzioni.
2. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO: COSA SUCCEDE DOPO LA NOTIFICA
Ricevere un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio per operazioni in criptovalute può generare ansia e confusione. Conoscere il percorso procedurale aiuta a non commettere errori e a sfruttare tutte le difese disponibili.
2.1 Tipi di accertamento e atti preliminari
- Invito a comparire (art. 5 D.Lgs. 218/1997) – L’Agenzia invita il contribuente a fornire chiarimenti prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. L’invito avvia la procedura di accertamento con adesione, in cui le parti possono concordare l’imponibile e le sanzioni. L’adesione, se vantaggiosa, consente di ridurre le sanzioni a 1/3 del minimo e di rateizzare il debito.
- Questionario o richiesta di documenti – In base all’art. 32 DPR 600/1973 l’Ufficio può invitare il contribuente a esibire contratti, report dagli exchange, estratti di wallet e documentazione bancaria . I documenti devono essere forniti entro il termine assegnato (in genere 15 giorni), salvo proroghe. La mancata risposta può comportare l’applicazione di presunzioni a sfavore del contribuente.
- Processo verbale di constatazione (PVC) – Nel caso di verifiche in loco (rare per attività crypto) la Guardia di Finanza redige un PVC con le contestazioni. Il contribuente può presentare osservazioni nei 60 giorni successivi; l’avviso di accertamento non può essere emesso prima che sia decorso tale termine, pena la nullità dell’atto.
- Avviso di accertamento – È l’atto con cui l’Amministrazione recupera imposte, sanzioni e interessi. Per i tributi diretti e l’IVA l’avviso deve essere preceduto da un invito al contraddittorio; per l’imposta sulle cripto‑attività (imposta sostitutiva) la prassi è in evoluzione. L’avviso può essere notificato tramite PEC, raccomandata A/R o messo notificatore. Importante verificare la correttezza della notifica (ad esempio l’indirizzo PEC, i termini, la firma).
2.2 Tempi e termini per reagire
- Termine per l’accertamento: la legge prevede che il Fisco possa emettere accertamento entro 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, entro il settimo anno. Le plusvalenze da cripto‑attività relative al 2021 sono dunque accertabili fino al 31 dicembre 2027.
- 30 giorni: termine minimo tra l’invito al contraddittorio e l’emissione dell’avviso di accertamento (salvo urgenza). Serve per predisporre la difesa e produrre documenti.
- 60 giorni: tempo a disposizione per presentare ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Decorsi 60 giorni dalla notifica, l’atto diviene definitivo e il debito esigibile.
- 90 giorni: termine per l’istanza di accertamento con adesione, che sospende i termini per il ricorso e consente di trattare con l’Ufficio.
- Termine di pagamento: l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo; entro 60 giorni dalla notifica bisogna pagare o impugnare. Con il ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività depositando istanza al giudice o alla stessa Agenzia se è pendente adesione.
2.3 Diritti del contribuente
Nonostante la severità della normativa, il contribuente dispone di garanzie importanti:
- Contraddittorio: se l’avviso di accertamento non è preceduto da un invito a contraddittorio nelle materie per cui è previsto, l’atto è nullo. La Cassazione (ss.uu. 24823/2015) ha affermato la valenza generale del contraddittorio anche in assenza di espressa previsione, richiamando il principio di cooperazione e buona fede.
- Diritto al silenzio: nessuna norma impone di fornire password o chiavi private. Tuttavia, la mancata collaborazione può giustificare presunzioni. È consigliabile fornire estratti e report dagli exchange, non le chiavi private.
- Tutela della privacy: i dati raccolti ai sensi dell’art. 32 devono essere utilizzati solo per l’accertamento e conservati nel rispetto della normativa sulla riservatezza .
- Assistenza professionale: durante l’intero procedimento è possibile farsi rappresentare da un avvocato o commercialista; in udienza è obbligatoria l’assistenza tecnica per controversie superiori a 3.000 €.
3. STRATEGIE LEGALI E DIFENSIVE
Una difesa efficace si fonda su analisi tecnica, documentazione completa e conoscenza della giurisprudenza. Ecco le principali linee di azione.
3.1 Verifica della legittimità dell’atto
- Notifica irregolare – Verificare se l’avviso è stato notificato a un indirizzo PEC corretto o se è stato rispettato il domicilio eletto. La notifica a una PEC diversa o a un indirizzo errato è causa di nullità.
- Motivazione dell’accertamento – L’atto deve indicare con chiarezza le operazioni contestate, le norme violate e il metodo di calcolo. Se il Fisco si limita a richiamare i report bancari senza indicare il criterio per determinare la plusvalenza, l’accertamento è nullo per carenza di motivazione.
- Presunzioni bancarie – L’art. 32 DPR 600/1973 consente di presumere ricavi da versamenti o prelevamenti non giustificati. Tuttavia, l’Ufficio deve considerare le caratteristiche delle criptovalute: molti movimenti sono trasferimenti interni tra wallet o convertitori che non generano reddito. La Cassazione ha più volte affermato che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che il contribuente può vincerle con prova analitica .
- Quadro normativo applicato – Accertare se l’Ufficio ha applicato correttamente l’art. 67 c‑sexies TUIR. Per gli anni anteriori al 2023, in assenza di norma specifica, le plusvalenze erano tassate per analogia alle valute estere; l’Agenzia non può pretendere di applicare retroattivamente la normativa del 2023.
3.2 Ricostruzione delle operazioni e prova delle plusvalenze
L’onere di dimostrare l’esistenza di redditi spetta all’Amministrazione. Tuttavia, la mancata collaborazione può rendere difficoltosa la difesa. È quindi utile:
- Conservare estratti dalle piattaforme exchange (storico acquisti/vendite, depositi, prelievi), report da wallet e documentazione dei costi di acquisizione.
- Ricostruire cronologicamente le operazioni distinguendo detenzione (holding), scambio fra crypto e realizzo in euro. Ai sensi della circolare 30/E, la permuta tra cripto‑attività aventi le stesse caratteristiche e funzioni (es. permuta BTC/ETH) non costituisce realizzo; viceversa la conversione in euro o la permuta con asset diversi (NFT, stablecoin) genera plusvalenza .
- Dimostrare l’assenza di plusvalenze: se l’azienda ha venduto crypto in perdita o se i prelievi sono semplici trasferimenti tra wallet, la presunzione dell’art. 32 è superata. Occorre predisporre tabelle riepilogative con date, quantità, costi d’acquisto e valori di realizzo.
- Documentare la natura dell’attività: differenziare tra attività occasionali (gestione patrimoniale) e attività professionali o d’impresa. La ricorrenza di transazioni e l’utilizzo di strutture organizzate possono indurre l’Ufficio a qualificare i proventi come reddito d’impresa o di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR. Dimostrare l’occasionalità può evitare contestazioni di IRAP o IVA.
3.3 Impugnazione dell’accertamento
Se dopo l’istruttoria l’Amministrazione conferma la pretesa, si può:
- Accertamento con adesione – Presentare istanza entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. La procedura sospende i termini per il ricorso. In presenza di presupposti favorevoli (ad esempio errori tecnici dell’Ufficio), l’adesione consente di ottenere una riduzione delle sanzioni al 1/3 e la rateizzazione fino a 8 anni. Bisogna valutare se conviene aderire o proseguire il contenzioso.
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria – Va depositato entro 60 giorni. Si può contestare la violazione di legge (applicazione retroattiva, errata qualificazione), la carenza di motivazione, l’illegittimità della notifica o la mancata prova delle plusvalenze. Il ricorso deve essere ben strutturato, con esposizione dei fatti, richiami normativi e giurisprudenziali, prova documentale e perizia tecnica.
- Istanza di sospensione – Contemporaneamente al ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecutività per periculum in mora (danno grave e irreparabile) e fumus boni iuris (apparente fondatezza delle tesi difensive). Sarà necessario allegare situazione economica, rischio di insolvenza e argomenti giuridici solidi.
- Autotutela – È sempre possibile presentare istanza di annullamento in autotutela all’Ufficio se emergono errori evidenti (es. errata identificazione del contribuente, duplicazione di conteggi). L’amministrazione non è obbligata a provvedere, ma può essere un percorso parallelo al contenzioso.
3.4 Difese contro il sequestro e l’esecuzione
Come visto, l’ordinanza di sequestro probatorio o preventivo di criptovalute può essere impugnata per violazione di legge se viene sequestrato un asset diverso dal profitto del reato. La Cassazione 1760/2025 ha ribadito che i bitcoin non sono moneta avente corso legale e che il sequestro per equivalente deve riguardare l’ammontare dell’imposta evasa in euro . Di conseguenza:
- In caso di sequestro di wallet o conti exchange l’avvocato può eccepire l’illegittimità del sequestro per equivalente e chiedere la restituzione dei crypto‑asset, producendo le sentenze di Cassazione come precedente.
- È possibile proporre ricorso per riesame al Tribunale entro 10 giorni dalla notifica del decreto di sequestro e successivo ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.p. L’argomentazione dovrà richiamare il concetto di “moneta virtuale” e l’assenza di potere liberatorio .
3.5 Tutela penale: dichiarazione infedele e omessa dichiarazione
Il D.Lgs. 74/2000 punisce la dichiarazione infedele (art. 4) e l’omessa dichiarazione (art. 5). Nel contesto crypto:
- Omettere di indicare le plusvalenze o gli asset nel quadro RW può integrare il reato di dichiarazione infedele se l’imposta evasa supera 100.000 € e gli importi occultati superano il 10 % degli elementi attivi o i 2 milioni di euro .
- La giurisprudenza (sentenze 28077/2024 e 8269/2025) afferma che l’incertezza normativa sulle crypto non costituisce errore scusabile; chi realizza plusvalenze deve dichiararle.
- Per evitare conseguenze penali è consigliabile ravvedersi spontaneamente presentando dichiarazione integrativa e versando imposta, interessi e sanzioni ridotte. Il ravvedimento è più conveniente della definizione agevolata o del condono perché evita l’insorgere di responsabilità penale.
4. STRUMENTI ALTERNATIVI E MISURE AGEVOLATIVE
Oltre al contenzioso, il contribuente può valutare strumenti alternativi per regolarizzare la propria posizione o ridurre il carico fiscale. Ecco i principali.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei ruoli
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle. Questi istituti consentono di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, azzerando sanzioni e interessi di mora. Se l’accertamento crypto sfocia in una cartella di pagamento, l’azienda può aderire alla rottamazione delle cartelle residua (es. rottamazione quater). Occorre verificare i termini di adesione e la possibilità di rateizzare in 18 rate.
4.2 Ravvedimento operoso e regolarizzazione delle cripto‑attività
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un regime di regolarizzazione per le cripto‑attività non dichiarate detenute al 31 dicembre 2022. Il contribuente può versare un’imposta sostitutiva del 14 % sul valore delle cripto‑attività e una sanzione ridotta (circa 0,5 % per l’omissione RW e 3,5 % per l’omessa dichiarazione di plusvalenze) . Questa sanatoria è ancora attivabile in determinati casi e permette di regolarizzare le posizioni pregresse senza contenzioso.
Per le annualità successive, il ravvedimento operoso consente di sanare violazioni versando imposta, interessi e sanzioni ridotte in base al tempo trascorso. È applicabile anche all’imposta sulle cripto‑attività e conviene sempre rispetto a un accertamento penale.
4.3 Piani del consumatore, esdebitazione e sovraindebitamento
Quando il debito tributario crypto e altri debiti conducono a una situazione di insolvenza, la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza) offre strumenti per il sovraindebitamento:
- Piano del consumatore – rivolto alle persone fisiche non imprenditrici; consente di proporre ai creditori (tra cui l’Erario) un piano di ristrutturazione con falcidia dei debiti e pagamento rateale.
- Accordo di composizione della crisi – indirizzato a imprenditori minori e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. Può includere la falcidia del debito fiscale previo assenso dell’Agenzia.
- Liquidazione controllata – consente di liberarsi dai debiti eccettuando quelli derivanti da sanzioni penali; dopo tre anni, il debitore può ottenere l’esdebitazione totale.
L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, assiste i debitori nella predisposizione di questi piani, negoziando con il Fisco e proteggendo l’impresa da pignoramenti e ipoteche.
4.4 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione dei debiti
Nel quadro del Codice della Crisi d’impresa la transazione fiscale consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale dei tributi nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di falcidiare l’IVA, purché non si arrechi pregiudizio al soddisfacimento del credito pubblico. Per le imprese crypto in difficoltà, la transazione fiscale può rappresentare uno strumento decisivo.
5. ERRORI COMUNI E CONSIGLI PRATICI
L’esperienza dello studio Monardo evidenzia alcuni errori ricorrenti commessi da aziende e professionisti nel gestire le cripto‑attività:
- Non tenere traccia delle operazioni: molti contribuenti conservano solo l’estratto finale dell’exchange. È indispensabile archiviare tutte le transazioni, compresi depositi, prelievi e scambi tra wallet, per ricostruire il costo di carico e dimostrare l’assenza di plusvalenze.
- Confondere detenzione e realizzo: la semplice detenzione (holding) non produce reddito; la plusvalenza nasce solo al momento della cessione o permuta con asset diversi. Segnare nel proprio dossier la data di conversione e il corrispettivo percepito.
- Omettere il quadro RW: tutti i possessori di crypto devono indicarle nel quadro RW, a prescindere dall’importo. Anche se l’asset è depositato presso un exchange italiano, l’Agenzia richiede comunque la compilazione del RW . L’omissione può comportare pesanti sanzioni e responsabilità penali.
- Utilizzare conti personali per transazioni aziendali: mescolare fondi personali e aziendali complica la ricostruzione e può far presumere redditi non dichiarati. È preferibile utilizzare conti distinti e contabilità separata per l’attività crypto.
- Non dichiarare i redditi da staking e DeFi: la circolare 30/E/2023 include tra i proventi tassabili anche i rendimenti derivanti da staking, lending e liquidity mining . Occorre determinare il valore in euro al momento della maturazione.
- Trascurare gli adempimenti antiriciclaggio: gli operatori (exchanger, custodian) devono essere registrati presso l’OAM e adottare procedure di adeguata verifica della clientela . L’azienda che opera come intermediario senza registrazione rischia sanzioni e sospensione dell’attività.
6. TABELLE RIEPILOGATIVE
Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi e procedurali. Le tabelle contengono solo parole chiave o frasi brevi, non periodi lunghi, per rispondere ai criteri SEO e di leggibilità.
6.1 Norme principali e contenuti
| Norma / fonte | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 67, c. 1, c‑sexies TUIR | Tassazione delle cripto‑attività | Plusvalenze da cripto‑attività tassate come redditi diversi. Franchigia 2.000 € (2023‑2024). Aliquota 26 %. |
| L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) | Modifiche alla tassazione crypto | Eliminata la franchigia dal 2025; dal 2026 l’aliquota sale al 33 %. |
| Bozza L. Bilancio 2026 | Stablecoin | Aliquota 26 % per token di moneta elettronica; conversione euro/token non è plusvalenza. |
| Circolare AdE 30/E/2023 | Chiarimenti fiscali | Rilevanza di vendite, rimborsi e permute con token diversi; esclusione dei derivati; compensazione minusvalenze. |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Poteri di indagine bancaria | Dati bancari e prelevamenti superiori a 1.000 €/giorno o 5.000 €/mese presunti ricavi se non giustificati. |
| Art. 4 D.Lgs. 74/2000 | Dichiarazione infedele | Reato tributario se imposta evasa >100.000 € e ricavi occultati >10 % o 2 M €. |
| Art. 4 DL 167/1990 | Monitoraggio fiscale | Obbligo di indicare investimenti e attività finanziarie estere nel Quadro RW. |
| D.Lgs. 231/2007 | Definizione di moneta virtuale | Rappresentazione digitale di valore non emessa da banca centrale; utilizzata come mezzo di scambio o investimento. |
| Cassazione 1760/2025 | Sequestro di criptovalute | Il sequestro probatorio per equivalente di bitcoin è illegittimo; l’oggetto deve essere l’imposta evasa in euro. |
| Cassazione 28077/2024 | Quadro RW | Omissione RW è violazione sostanziale; obbligo dichiarativo anche per le crypto. |
6.2 Termini procedimentali e strumenti difensivi
| Fase/strumento | Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Invito al contraddittorio | 30 giorni prima dell’avviso | Avvia l’accertamento con adesione. |
| Osservazioni al PVC | 60 giorni | Sospende l’avviso di accertamento. |
| Ricorso al giudice tributario | 60 giorni dalla notifica | Contestazione dell’atto; richiesta sospensione. |
| Istanza di adesione | 30 giorni | Riduzione sanzioni 1/3; rateizzazione. |
| Ravvedimento operoso | Variabile | Riduce le sanzioni in base al ritardo; evita il contenzioso. |
| Rottamazione/definizione agevolata | Finestre periodiche | Pagamento imposta e interessi legali, condono sanzioni. |
7. DOMANDE E RISPOSTE (FAQ)
1. È sempre obbligatorio indicare le criptovalute nel quadro RW?
Sì. Ai sensi dell’art. 4 DL 167/1990 e delle istruzioni del Modello Redditi 2024, le cripto‑attività vanno indicate nel quadro RW indipendentemente dall’importo e dal luogo di detenzione . L’esonero riguarda solo i casi in cui l’intermediario residente applica ritenute o imposte sostitutive , ipotesi rara per gli exchange crypto.
2. La semplice detenzione di criptovalute genera imposte?
No. Finché non c’è realizzo (vendita, permuta con asset diversi o rimborso), non si generano plusvalenze. La detenzione va però monitorata nel quadro RW e può essere soggetta all’imposta sul valore delle cripto‑attività (imposta patrimoniale) prevista dal 2023.
3. Come si calcola la plusvalenza su bitcoin e altcoin?
La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo realizzato e il costo di acquisto. È necessario documentare il prezzo pagato al momento dell’acquisto (anche in euro equivalente) e il prezzo di vendita. Le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze dello stesso anno o dei quattro anni successivi.
4. La permuta tra due criptovalute è tassata?
Secondo la circolare 30/E/2023, la permuta tra cripto‑attività con la stessa funzione e caratteristiche non è un realizzo (es. scambio BTC/ETH). Tuttavia, la permuta tra asset con funzione diversa (es. scambio di un NFT contro Ethereum) è tassata come cessione .
5. Qual è l’aliquota di tassazione per il 2025?
Dal 1º gennaio 2025 la franchigia di 2.000 € è stata abolita e tutte le plusvalenze da cripto‑attività sono tassate al 26 % . A partire dal 2026 l’aliquota salirà al 33 % salvo eccezioni per i token di moneta elettronica (26 %) .
6. La conversione tra euro e stablecoin è imponibile?
La bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede che la conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro (stablecoin ancorate all’euro) non costituisca realizzazione di plusvalenza . Fino all’entrata in vigore della norma, la prudenza suggerisce di dichiarare eventuali differenze di valore.
7. Se trasferisco crypto da un wallet a un altro devo pagare imposte?
No. I trasferimenti interni non generano plusvalenze. Tuttavia, in sede di accertamento bancario occorre documentare che si tratta dello stesso titolare per evitare presunzioni di ricavi.
8. Come mi difendo da un accertamento bancario che presume redditi dalle mie crypto?
È necessario ricostruire e dimostrare analiticamente ogni operazione, fornire prova del costo di acquisto e dimostrare che i flussi bancari derivano da trasferimenti interni o da operazioni infruttuose. Il contribuente può contestare la presunzione dell’art. 32 dimostrando l’irrilevanza fiscale dei movimenti .
9. Posso pagare l’imposta crypto in forma rateale?
Sì. In caso di adesione o definizione agevolata è possibile rateizzare il dovuto fino a 8 anni; nel contenzioso la rateizzazione è concessa su richiesta e subordinata alla prestazione di garanzie.
10. Che succede se non dichiaro plusvalenze per un ammontare superiore a 100.000 €?
Oltre alle sanzioni amministrative, si configura il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000). La pena prevista è la reclusione da due a quattro anni e sei mesi . È consigliabile regolarizzare immediatamente o intraprendere un percorso di definizione.
11. La Guardia di Finanza può sequestrare direttamente le mie criptovalute?
Sì, ma solo se esse costituiscono il profitto diretto del reato. Non è consentito sequestrare crypto per equivalente del debito fiscale. La Cassazione 1760/2025 ha annullato un sequestro di bitcoin perché il profitto era in euro .
12. I proventi da staking e DeFi sono tassati?
Sì. Sono assimilati a rendimenti finanziari e tassati con l’imposta sostitutiva del 26 %. Occorre determinare il valore in euro al momento della maturazione e dichiararlo. Questi redditi vanno indicati in dichiarazione anche se non convertiti in euro.
13. È possibile compensare le minusvalenze generate da crypto con plusvalenze su azioni o altri strumenti finanziari?
Le minusvalenze da cripto‑attività possono essere compensate solo con plusvalenze della stessa categoria (cripto‑attività) e non con redditi di capitale. La normativa opera una distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi.
14. Se ho utilizzato un exchange italiano, devo comunque compilare il quadro RW?
Sì. La circolare 30/E/2023 chiarisce che il quadro RW va compilato anche se le crypto sono depositate presso un intermediario italiano; l’esonero riguarda solo i casi in cui l’intermediario applica ritenuta o imposta sostitutiva .
15. Cosa succede se ricevo una richiesta di documenti con un termine troppo breve?
È possibile chiedere una proroga motivando le difficoltà a reperire i dati. La mancata risposta entro il termine, senza giustificato motivo, può rendere definitiva la presunzione di ricavo. È quindi importante dare sempre un riscontro (anche parziale) e comunicare eventuali impedimenti.
16. Esistono sanzioni per chi non si iscrive al registro OAM come prestatore di servizi crypto?
Sì. L’iscrizione è obbligatoria per gli operatori che forniscono servizi relativi alle valute virtuali. L’omessa iscrizione comporta sanzioni amministrative e la cessazione dell’attività. Secondo il D.Lgs. 231/2007 gli operatori devono effettuare adeguata verifica della clientela e comunicare le operazioni sospette .
17. In caso di errore nella compilazione del quadro RW posso correggere la dichiarazione?
Sì. È possibile presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di legge, versando l’imposta dovuta e le sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso. Correggere spontaneamente l’errore riduce i rischi di accertamento e di sanzioni penali.
18. È legittimo l’accertamento retroattivo per anni anteriori al 2023?
Per gli anni precedenti al 2023 non esisteva una norma specifica sulle cripto‑attività; l’Agenzia delle Entrate assimilava le criptovalute alle valute estere. Tuttavia, non è possibile applicare retroattivamente le norme del 2023. La difesa può contestare la retroattività e sostenere l’assenza di obblighi specifici; la giurisprudenza in materia è in evoluzione.
19. La conversione di NFT in criptovaluta è tassata come permuta?
Sì. Gli NFT hanno funzione diversa dalle criptovalute comuni. La permuta tra NFT e criptovalute genera reddito imponibile da qualificare come reddito di lavoro autonomo (se l’NFT è opera dell’ingegno) o plusvalenza ex art. 67. La Cassazione ha escluso che la permuta sia neutra, trattandosi di beni con natura diversa.
20. Un audit interno può prevenire accertamenti?
Effettuare periodicamente un audit fiscale delle proprie operazioni crypto (anche con l’assistenza di un consulente) consente di verificare la corretta contabilizzazione, la compilazione del quadro RW e l’eventuale emergere di plusvalenze. Prevenire è preferibile a subire un accertamento con sanzioni e interessi.
8. SIMULAZIONI PRATICHE E NUMERICHE
Di seguito alcuni esempi pratici per capire come applicare la normativa.
8.1 Plusvalenza da vendita di bitcoin nel 2024
Un’azienda acquista 2 BTC al costo di 30.000 € ciascuno nel 2022 (totale 60.000 €). Nel novembre 2024 vende 1 BTC a 40.000 €. La plusvalenza è calcolata così:
- Valore di cessione: 40.000 €
- Costo di acquisto proporzionale: 30.000 €
- Plusvalenza: 10.000 €
Poiché nel 2024 la franchigia di 2.000 € è ancora valida (ultima annualità), l’azienda può dedurre 2.000 € e tassare 8.000 € al 26 %, pagando un’imposta di 2.080 €. La plusvalenza va indicata nel quadro RT del modello Redditi.
8.2 Plusvalenza nel 2025 dopo l’abolizione della franchigia
Supponiamo che nel febbraio 2025 la stessa azienda venda il secondo BTC a 50.000 €. Dal 2025 non esiste più la franchigia: la plusvalenza di 20.000 € (50.000 € – 30.000 €) sarà tassata integralmente al 26 %. L’imposta dovuta sarà 5.200 €.
8.3 Permuta ETH/NFT
Un artista digitale cede un NFT nel 2024 per 5 ETH. Il costo di produzione dell’opera è 1.000 €. Al momento della cessione 5 ETH valgono 8.000 €. La permuta genera reddito di lavoro autonomo per 7.000 € (8.000 € – 1.000 €). L’artista dovrà dichiararlo e versare imposta sostitutiva (se in regime forfettario) o IRPEF progressiva.
8.4 Presunzione bancaria e prova contraria
Un imprenditore versa 50.000 € sul conto aziendale prelevandoli da un wallet crypto nel 2023. L’Agenzia applica la presunzione dell’art. 32. L’imprenditore dimostra che i fondi provengono dalla vendita di crypto acquistate anni prima e che non c’è plusvalenza (ad esempio perché sono state vendute in perdita). Produce report dell’exchange con costi e ricavi. Il giudice accoglie la prova e annulla la pretesa.
9. SENTENZE RECENTI DA CITARE NELLA DIFESA
Per rafforzare la propria posizione, è utile allegare le sentenze più aggiornate della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale che trattano temi analoghi. Di seguito un elenco sintetico da consultare:
- Cass. pen. 1760/2025 – annulla sequestro probatorio di bitcoin in quanto la valuta virtuale non è moneta legale e la confisca deve avere per oggetto il profitto in euro .
- Cass. pen. 28077/2024 – considera l’omessa indicazione di crypto nel quadro RW come violazione sostanziale; definisce la criptovaluta come “asset digitale” e ribadisce l’obbligo dichiarativo.
- Cass. pen. 8269/2025 – (non riportata integralmente in questo testo) conferma che i pagamenti in criptovaluta vanno valorizzati in euro e dichiarati; l’assenza di moneta legale non esonera dall’obbligo tributario.
- Cass. trib. 24823/2015 (Sezioni Unite) – afferma l’obbligo di contraddittorio nelle verifiche fiscali, richiamando i principi dello Statuto del contribuente.
- Cass. trib. 23823/2020 e 23824/2020 – negano il contraddittorio preventivo obbligatorio in assenza di espressa previsione, ma altre pronunce successive evidenziano la necessità di un confronto prima della notifica.
Le sentenze vanno lette integralmente e citate in ricorso. L’Avv. Monardo potrà individuare quelle più attinenti al caso concreto e predisporre la migliore strategia difensiva.
CONCLUSIONE
L’accertamento fiscale sulle criptovalute rappresenta una sfida nuova e insidiosa per aziende e professionisti. La normativa italiana si è evoluta rapidamente: la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’imposta sostitutiva sulle cripto‑attività, la Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la franchigia, e la bozza di Bilancio 2026 disciplina le stablecoin. Nel frattempo la giurisprudenza ha iniziato a delineare i confini dell’applicazione delle norme, negando l’assimilazione delle criptovalute alla moneta legale e censurando i sequestri indiscriminati .
Difendersi è possibile, ma è necessario muoversi con rapidità e competenza. Le principali chiavi di successo sono:
- conoscere le leggi e le circolari di riferimento;
- ricostruire analiticamente le operazioni crypto, distinguendo detenzione e realizzo;
- contestare le presunzioni bancarie con prova documentale;
- utilizzare gli strumenti alternativi (adesione, sanatoria, ravvedimento) quando convengono;
- citare in ricorso le sentenze più aggiornate per evidenziare gli errori dell’Ufficio;
- valutare percorsi di sovraindebitamento o di transazione fiscale per gestire debiti elevati.
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