Introduzione
Nel 2025 la cosiddetta creator economy è diventata uno dei segmenti più dinamici del mercato. L’innovazione tecnologica, la diffusione dei social network e l’apertura di nuovi modelli di business hanno consentito a migliaia di persone di generare redditi significativi attraverso la produzione di contenuti digitali: video, podcast, streaming, recensioni, fotografie e messaggi promozionali. Questa crescita, tuttavia, è stata accompagnata da un’intensa attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell’INPS e di altre autorità (AGCM, Garante Privacy). Dai primi dossier delle fiamme gialle sulle piattaforme di gioco alle maxi verifiche del 2024 su OnlyFans, l’attenzione del Fisco per i content creator e gli influencer è ormai strutturale .
Ricevere un avviso di accertamento fiscale può causare ansia e incertezza: spesso l’amministrazione contesta compensi non dichiarati, l’omessa apertura della partita IVA, l’errata applicazione del regime forfettario o la mancata fatturazione di sponsorizzazioni e introiti da piattaforme. Le conseguenze possono essere severe: sanzioni fino al 240 % dell’imposta, iscrizioni a ruolo e misure cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) . Questo articolo spiega, con taglio giuridico-divulgativo e aggiornato a dicembre 2025, quali sono i diritti e gli obblighi di un content creator in caso di accertamento fiscale e quali strategie mettere in campo per difendersi subito e bene.
L’analisi è arricchita dalla presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza pluriennale in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. L’avvocato Monardo:
- è iscritto come Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e nei registri del Ministero della Giustizia;
- è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore ai sensi del decreto-legge 118/2021;
- coordina procedure di esdebitazione, ristrutturazione e gestione di contenziosi tributari in tutta Italia;
- offre consulenze personalizzate per analizzare gli atti, presentare memorie difensive, avviare istanze di autotutela, proporre ricorsi e negoziare con l’amministrazione un piano di rientro o la definizione agevolata del debito.
La sua struttura assiste professionisti, imprenditori e privati nell’esame puntuale del provvedimento (avviso di accertamento, avviso di addebito, cartella esattoriale), nell’individuazione dei vizi formali e sostanziali, nella sospensione dell’esecutorietà e nel ricorso davanti al giudice tributario. L’obiettivo è ridurre o annullare il debito, proteggere i beni del contribuente e favorire un ritorno alla serenità finanziaria.
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1. Quadro normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione di content creator e inquadramento fiscale
La Circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025 ha finalmente definito i “content creator” come coloro che elaborano contenuti scritti, immagini, video o audio da distribuire tramite piattaforme digitali . La circolare distingue tra attività amatoriale e attività finalizzata al profitto e osserva che il reddito può essere generato attraverso diverse modalità: pagamenti diretti dalla piattaforma, sponsorizzazioni, merchandising, donazioni o vendita di prodotti . Gli operatori possono collaborare con agenzie che fungono da intermediari fra brand e creatori . La circolare chiarisce che a partire dal 1 gennaio 2025 è operativo il nuovo codice ATECO 73.11.03 “attività di influencer marketing” .
Sul piano fiscale, occorre qualificare correttamente i compensi. Il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) distingue:
- Redditi di lavoro autonomo (art. 53, D.P.R. 917/1986): sono tali i redditi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni . Questa categoria comprende l’attività dell’influencer che sfrutta la propria immagine in modo professionale, come confermato dalla Circolare INPS e dalla sentenza n. 219/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, secondo cui gli introiti derivanti dallo sfruttamento della propria immagine rientrano nel lavoro autonomo【1880†L1886-L1891】.
- Redditi d’impresa (art. 55 TUIR): derivano dall’esercizio abituale di imprese commerciali. La norma precisa che rientrano in questa categoria i redditi prodotti mediante attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi . Se l’attività del content creator presenta un’organizzazione complessa e sistematica – con struttura d’impresa, dipendenti o mezzi di produzione rilevanti – è necessario aprire una partita IVA come impresa e iscriversi alla Camera di Commercio .
- Redditi diversi (art. 67 TUIR): sono quelli che non costituiscono redditi di capitale, di lavoro autonomo o d’impresa . Se l’attività di creazione di contenuti è episodica e saltuaria, i compensi possono essere inquadrati come redditi diversi; tuttavia, superare i 5.000 euro annui fa presumere l’abitualità e comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata .
La corretta qualificazione del reddito incide anche sull’IVA. Se l’attività è abituale e professionale, le prestazioni di promozione o pubblicità rese dall’influencer sono operazioni imponibili ai fini IVA , con obbligo di emissione di fattura e applicazione dell’aliquota ordinaria (salvo regimi agevolati, come il forfettario). Anche i beni o servizi ricevuti in natura (compensations in kind) devono essere valorizzati al valore normale di mercato .
1.2 Inquadramento previdenziale e contributivo
La stessa Circolare INPS 44/2025 fornisce una disamina dettagliata dell’inquadramento previdenziale. Secondo l’Istituto:
- l’attività può rientrare nella Gestione commercianti se gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, come quando si vendono video, banner pubblicitari o si gestisce merchandising ;
- se l’attività è svolta abitualmente come lavoro autonomo senza struttura imprenditoriale, il professionista deve iscriversi alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) ; l’iscrizione è obbligatoria anche per prestazioni occasionali superiori a 5.000 euro ;
- qualora la prestazione sia assimilabile a un’attività artistica o di spettacolo (attore di audiovisivi, fotomodello, pro gamer), con contratto con un committente, scatta l’obbligo di contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) .
In sintesi, i content creator devono valutare attentamente il proprio inquadramento previdenziale e aprire le posizioni INPS corrette per evitare contestazioni future.
1.3 Obblighi formali e sostanziali
Oltre all’emissione di fattura e alla corretta iscrizione previdenziale, l’influencer è tenuto a:
- aprire la partita IVA con codice ATECO appropriato (73.11.03 dal 2025 ) se l’attività è abituale;
- tenere la contabilità e conservare la documentazione contabile (contratti, fatture, ricevute di pagamenti, corrispondenza con agenzie e committenti);
- dichiarare tutti i redditi prodotti in Italia e all’estero (principio del worldwide income). La residenza fiscale viene determinata secondo l’art. 2 del TUIR: se il contribuente è residente in Italia per più di 183 giorni, è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti. I compensi percepiti da piattaforme estere vanno dichiarati e, se necessari, devono essere indicati nel quadro RW per il monitoraggio fiscale;
- emettere ricevute o fatture anche in caso di compensazioni in natura, valorizzando correttamente i beni o servizi ottenuti ;
- conservare i contratti e le prove degli accordi con brand, agenzie o piattaforme per dimostrare la correttezza della qualificazione dei redditi.
1.4 Avviso di accertamento e procedura amministrativa
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina gli accertamenti sulle imposte sui redditi. L’articolo 42 stabilisce che gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notifica di un avviso sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato . L’avviso deve indicare:
- l’imponibile accertato, le aliquote applicate e le imposte liquidate;
- la motivazione, cioè i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano il recupero d’imposta ;
- la base imponibile, le deduzioni e le detrazioni contestate e l’eventuale riferimento ad altri atti (che devono essere allegati se non conosciuti dal contribuente) .
L’avviso di accertamento è nullo se privo di sottoscrizione, indicazioni o motivazione . Ai fini IVA si applicano analoghe disposizioni nel D.P.R. 633/1972. Nel 2025 l’avviso viene notificato in modo “esecutivo”: trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento o ricorso, l’atto diventa titolo idoneo per la riscossione, che può avvenire anche prima del giudizio.
Nel contesto dei diritti del contribuente, lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) svolge un ruolo centrale. L’articolo 12 prevede che tutte le verifiche fiscali nei locali del contribuente devono essere motivate e condotte con la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto ad essere informato sulle ragioni e sull’oggetto della verifica e può farsi assistere da un professionista . La permanenza degli operatori non può superare trenta giorni lavorativi prorogabili per altri trenta . Nel caso di un content creator, tali garanzie diventano fondamentali quando l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza eseguono accessi, controlli su conti correnti e ispezioni dei documenti.
Per l’accesso alla giurisdizione, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario) – che tuttavia sarà riformato dal 1 gennaio 2026 – prevede che il ricorso avverso l’avviso di accertamento deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto . La mancata impugnazione entro questo termine comporta la definitività del debito e l’avvio delle procedure di riscossione.
1.5 Giurisprudenza recente (2023‑2025)
Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana si è occupata in più occasioni dei content creator, chiarendone l’inquadramento fiscale e previdenziale. Tra le decisioni più importanti si segnalano:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. VII, sentenza 12 febbraio 2024 n. 468: ha riconosciuto che le spese per l’acquisto di capi di abbigliamento sostenute da una fashion influencer sono inerenti all’attività professionale, poiché strettamente collegate alla produzione di contenuti, e ne ha ammesso la deducibilità . La Corte ha considerato il vestiario come strumento di lavoro e ha valorizzato la specificità della professione, sottolineando che i costi vanno valutati con giudizio qualitativo e non esclusivamente utilitaristico.
- Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 4 marzo 2024 n. 2615: ha inquadrato l’attività di influencer che promuove stabilmente i prodotti di un’azienda come agente di commercio, richiamando gli articoli 1742 e seguenti del codice civile . I giudici hanno evidenziato che la promozione continuativa dei prodotti e la percezione di compensi legati alle vendite tramite codice personalizzato configurano una vera e propria attività di intermediazione commerciale, con conseguente iscrizione alla gestione Enasarco e applicazione delle regole sugli agenti.
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, Sez. II, sentenza 219/2/2023 (cd. “caso Ronaldo”): ha confermato che i redditi derivanti dalla gestione dell’immagine di un calciatore famoso sono redditi di lavoro autonomo e non plusvalenze o diritti d’autore. La Corte ha negato il rimborso delle imposte sostenendo che tali proventi devono essere tassati come redditi di lavoro autonomo . La decisione costituisce un precedente fondamentale anche per gli influencer, poiché la gestione dell’immagine personale rientra nella loro attività principale.
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sentenza n. 219/2023: richiamata dalla Circolare INPS 44/2025, afferma che l’attività dell’influencer, intesa come gestione abituale della propria immagine, rientra nei redditi di lavoro autonomo .
Queste pronunce delineano i confini tra lavoro autonomo, impresa e lavoro subordinato e possono essere invocate in sede di difesa per contestare la ricostruzione dell’amministrazione. Oltre a esse, nel 2024‑2025 diverse Commissioni tributarie hanno riconosciuto la deducibilità dei costi di marketing, la necessità di motivazione dell’avviso di accertamento e la rilevanza della prova dell’attività occasionalmente svolta.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
2.1 Ricezione dell’avviso e prima analisi
Quando un content creator riceve un avviso di accertamento (o un avviso di addebito INPS), la reazione tempestiva è fondamentale. L’atto può essere notificato mediante posta raccomandata, PEC o consegna a mani. È essenziale:
- Verificare la data di notifica: da quel momento decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso . Se la notificazione è irregolare (ad esempio priva di relata di notifica o inviata a indirizzo errato), si può eccepire la nullità.
- Esaminare la motivazione: l’avviso deve specificare l’imponibile accertato, le imposte e le ragioni giuridiche su cui si basa . La motivazione è essenziale per consentire al contribuente di difendersi. Se l’atto si limita a richiamare altri documenti non allegati, è invalido.
- Richiedere copia degli atti: se l’avviso fa riferimento a processi verbali di constatazione (PVC), accertamenti bancari o segnalazioni di terzi, il contribuente ha diritto a ottenerne copia per predisporre le difese.
- Raccogliere la documentazione: contratti, fatture, estratti conto, corrispondenza con brand e piattaforme, certificazioni rilasciate dalle piattaforme (YouTube, TikTok, OnlyFans) riguardanti i compensi percepiti. Sarà utile dimostrare la reale entità dei redditi, la loro natura (occasionale o abituale), le spese deducibili e l’inerenza dei costi.
2.2 Possibilità di definizione anticipata
Prima di impugnare, è spesso consigliabile valutare le procedure “deflattive” che consentono di definire il debito con riduzione delle sanzioni e degli interessi:
- Autotutela: consiste nella presentazione di un’istanza all’ufficio emittente per chiedere l’annullamento o la rettifica dell’atto per evidenti errori (duplicazioni, errori materiali, motivazione insufficiente, mancata comunicazione preventiva). La giurisprudenza afferma che l’istanza non sospende il termine di 60 giorni per ricorrere, salvo diversa previsione; pertanto deve essere presentata tempestivamente.
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): permette di definire la controversia con una riduzione delle sanzioni a un terzo e di rateizzare il debito. La procedura prevede la presentazione di un’istanza di adesione entro 60 giorni dall’avviso; l’ufficio invita il contribuente al contraddittorio, esamina le memorie e, se le parti raggiungono un accordo, il contribuente paga le somme concordate. L’adesione sospende i termini per il ricorso e, in caso di mancato accordo, il contribuente può proporre ricorso entro lo stesso termine residuo.
- Definizione agevolata (rottamazione/quater): negli ultimi anni i governi hanno introdotto misure straordinarie (rottamazione quater 2023, definizione liti pendenti 2023‑2024, stralcio mini‑cartelle) per consentire di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi ridotti. Nel 2024, con la legge di Bilancio e il decreto “Adempimenti 2024”, è stata prevista la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione entro il 2023 e la sanatoria delle liti pendenti. È necessario verificare se l’atto rientra nei periodi e nei requisiti previsti e se conviene aderire.
2.3 Presentazione del ricorso
Se la definizione anticipata non è praticabile o non soddisfa gli interessi del contribuente, è necessario proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) competente:
- Redazione del ricorso: il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’art. 18 del D.Lgs. 546/1992 (fino alla riforma del 2026), tra cui la cognizione del giudice, i motivi, le richieste, il valore della controversia e l’indirizzo PEC del difensore. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, salvo il caso in cui la controversia abbia valore inferiore a 3.000 euro.
- Notifica del ricorso all’ufficio che ha emesso l’avviso e agli altri eventuali controinteressati entro 60 giorni dalla notifica . La notifica può avvenire via PEC o tramite ufficiale giudiziario.
- Deposito presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria entro 30 giorni dalla notificazione (termine che, dopo la riforma del 2024, è stato ridotto a 15 giorni per alcune cause). Il deposito avviene telematicamente tramite il sistema SIGIT.
- Istanza cautelare: contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutorietà dell’atto, dimostrando che dall’esecuzione potrebbe derivare un danno grave e irreparabile. Il giudice, previo contraddittorio con l’ufficio, decide con ordinanza.
2.4 Processo e giudizio
Il processo tributario si articola nelle seguenti fasi:
- Costituzione delle parti: l’ufficio deposità le proprie controdeduzioni. Le parti possono scambiarsi memorie illustrative e documenti; i nuovi documenti devono essere depositati almeno 10 giorni prima dell’udienza.
- Discussione in udienza: il giudice può disporre la trattazione in modalità telematica o cartolare. In udienza vengono esposti gli argomenti; il difensore può replicare alle controdeduzioni. Nella fase di merito si discutono eccezioni di legittimità, questioni di merito, vizi di forma dell’atto, giurisprudenza favorevole, prove documentali e testimonianze (queste ultime generalmente non ammesse nel processo tributario).
- Decisione: la Corte pronuncia la sentenza, che può annullare l’atto, confermarlo in tutto o in parte o sostituirlo con una maggiore o minore pretesa. La sentenza è impugnabile con appello entro 60 giorni dalla notifica.
3. Difese e strategie legali
L’efficacia della difesa dipende dalla tempestività e dalla qualità delle argomentazioni. Alcune strategie possono essere applicate in ogni fase:
3.1 Vizi formali dell’avviso
- Difetto di motivazione: se l’avviso non specifica gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base della rettifica, è nullo . La Cassazione ha ripetutamente affermato che la motivazione deve essere sufficiente a consentire al contribuente di comprendere l’origine e la natura della pretesa. Il difensore può contestare l’assenza di allegati, la generica indicazione di “indagini bancarie” senza documenti, l’omessa descrizione dei calcoli utilizzati.
- Mancata sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato dal dirigente o da un funzionario delegato; in mancanza, è nullo .
- Inosservanza dello Statuto del Contribuente: un accesso senza autorizzazione o con eccessiva durata, la mancata comunicazione dei diritti e dei motivi della verifica o la mancata concessione del termine di 60 giorni tra la consegna del PVC e l’emissione dell’avviso (contraddittorio endoprocedimentale) integrano violazioni dello Statuto .
- Errata notificazione: se l’avviso viene notificato oltre i termini di decadenza previsti dagli articoli 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972, o se è spedito a un indirizzo errato, il contribuente può eccepire l’intervenuta decadenza. Per il 2019, ad esempio, il termine ordinario era il 31 dicembre 2024 (con proroghe emergenziali legate alla pandemia).
3.2 Vizi sostanziali e contestazioni di merito
- Errata qualificazione del reddito: l’avviso potrebbe qualificare l’attività come impresa mentre in realtà si tratta di lavoro autonomo o viceversa. L’avvocato può fornire elementi (contratti, fatture, organizzazione) per dimostrare la natura occasionale dell’attività. La circolare INPS 44/2025 e la giurisprudenza (sentenza 219/2/2023) sono utili per sostenere che la semplice gestione dell’immagine non integra cessione di diritti d’autore【1880†L1886-L1891】.
- Errore nella ricostruzione dei ricavi: la Guardia di Finanza spesso effettua controlli incrociando numero di follower, engagement rate e tariffe medie per stimare i proventi . Questi parametri sono indicativi e non sempre riflettono la realtà. È possibile dimostrare che le tariffe effettivamente applicate sono inferiori, che l’engagement non si traduce in pagamenti o che determinati periodi sono stati infruttuosi.
- Spese deducibili: per ridurre l’imponibile e le sanzioni, è fondamentale dimostrare l’inerenza delle spese sostenute. Dopo la sentenza della CGT Lombardia n. 468/2024, le spese di abbigliamento, accessori o viaggi possono essere dedotte se rappresentano strumenti di lavoro per la produzione dei contenuti . La documentazione (prove di utilizzo nei contenuti, contratti con brand, plan editoriali) è essenziale per convincere l’Amministrazione o il giudice.
- Prova dell’occasionalità: se l’attività è episodica e non organizzata, i redditi possono essere qualificati come “redditi diversi” o “redditi diversi da lavoro autonomo” e la sanzione è ridotta. È utile dimostrare la mancanza di partita IVA, l’assenza di strutture e di investimenti, il carattere sporadico delle collaborazioni.
- Errori materiali: l’Amministrazione può aver contabilizzato due volte la stessa entrata, imputato compensi a soggetti sbagliati (ad esempio confondendo i conti correnti di persone diverse) o applicato aliquote errate. La difesa deve controllare ogni voce e proporre correzioni.
3.3 Strategie procedurali
- Richiesta di sospensione: contestare l’esecutività dell’avviso e chiedere la sospensione in sede giudiziale per evitare pignoramenti e ipoteche. Occorre dimostrare il danno grave e irreparabile (ad esempio impossibilità di pagare dipendenti, blocco dell’attività online).
- Utilizzo dell’autotutela: presentare memorie difensive all’ufficio prima dell’emissione dell’avviso o dopo, evidenziando errori che l’Amministrazione può correggere d’ufficio. L’autotutela non ha costi e può portare all’annullamento totale o parziale dell’atto.
- Accertamento con adesione: partecipare al contraddittorio con l’ufficio per ottenere una riduzione delle sanzioni. In questa sede si possono proporre ricostruzioni alternative dei ricavi, documentare le spese e concordare un importo ragionevole. La rateizzazione consente di dilazionare il pagamento fino a otto rate trimestrali.
- Ristrutturazione dei debiti: se il debito è elevato e il contribuente si trova in stato di sovraindebitamento, è possibile avvalersi delle procedure della Legge 3/2012 (ora confluite nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e avviare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti presso l’OCC. In questi casi l’avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, può predisporre un piano che contempli la falcidia del debito tributario con il consenso dell’Agenzia.
3.4 Difesa penale: reati tributari
Quando l’omissione d’imposta supera le soglie penali (superiore a 50.000 euro per l’omessa dichiarazione o 100.000 euro per la dichiarazione infedele secondo il D.Lgs. 74/2000), l’influencer può essere accusato di reato tributario. È importante sapere che:
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000): punisce chi, fuori dei casi di omessa dichiarazione, indica redditi inferiori di oltre il 10 % rispetto a quelli effettivi. Le sanzioni penali prevedono reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni; tuttavia l’articolo è stato abrogato dal d.lgs. 173/2024 per le annualità a decorrere dal 2025. Per i periodi precedenti resta applicabile.
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000): punisce chi non presenta la dichiarazione dei redditi o IVA. La sanzione penale scatta quando l’imposta evasa supera 50.000 euro. Nel 2025 il legislatore ha elevato la soglia a 70.000 euro per l’IRPEF.
- Frode fiscale (artt. 2, 3, 8 D.Lgs. 74/2000): riguardano l’emissione o l’utilizzo di fatture false, l’occultamento di documenti e altri artifici. Nel mondo dei content creator ciò può avvenire se si emettono fatture a società fittizie o si utilizzano false sponsorizzazioni per dedurre costi inesistenti.
In questi casi è necessaria la presenza di un difensore esperto in diritto penale tributario, in grado di valutare le opzioni (come il ravvedimento operoso, la definizione agevolata o la prova della buona fede) e l’eventuale patteggiamento.
4. Strumenti alternativi e soluzioni di esdebitazione
4.1 Rottamazioni, definizioni agevolate e conciliazione
Il Legislatore ha introdotto nel 2023‑2025 numerose misure per facilitare la regolarizzazione dei debiti tributari:
- Rottamazione quater: consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2023 pagando solo l’imposta e una quota ridotta di interessi. L’adesione consente di pagare in 18 rate in cinque anni.
- Definizione liti pendenti: introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e prorogata per il 2024, permette di chiudere i processi tributari versando una percentuale dell’imposta in contestazione in base al grado di giudizio e all’esito precedente (ad esempio 40 % se il contribuente ha vinto in primo grado, 15 % se ha vinto anche in secondo grado).
- Accertamento con adesione telematico: con la riforma 2023 l’adesione può essere richiesta e conclusa telematicamente mediante la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
- Conciliazione giudiziale: permette alle parti di chiudere la lite in udienza con una riduzione delle sanzioni al 40 %. Può essere richiesta anche in grado di appello.
4.2 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
Quando l’influencer accumula debiti fiscali ingenti e non riesce a farvi fronte, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019) offre tre procedure:
- Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività d’impresa. Consente di proporre ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) un piano di pagamento sostenibile, con abbattimento delle sanzioni e talvolta anche del capitale. Richiede la nomina di un gestore della crisi (OCC) che assista il debitore.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: simile al piano ma richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. È adatto ai piccoli imprenditori e ai professionisti.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio e la cancellazione dei debiti residui. Può essere una soluzione quando il contribuente non ha redditi sufficienti a proporre un piano.
L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, è in grado di predisporre la documentazione richiesta, negoziare con i creditori e ottenere l’approvazione del giudice.
4.3 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)
Per gli imprenditori che esercitano attività d’impresa (influencer con struttura societaria), il decreto-legge 118/2021 ha introdotto lo strumento della composizione negoziata della crisi. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore che lo assista nella ricerca di accordi con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate. Tale procedura consente di sospendere le azioni esecutive e, se positiva, di ristrutturare i debiti con la continuità aziendale. L’avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, può seguire gli influencer imprenditori in questo percorso.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notificazione: molti creatori sottovalutano gli atti dell’Agenzia delle Entrate, considerandoli avvisi di scarsa importanza. In realtà, trascorsi 60 giorni l’avviso diventa definitivo. Non reagire tempestivamente significa perdere la possibilità di ricorrere.
- Affidarsi a modelli generici: utilizzare fac‑simile trovati online per le memorie difensive o i ricorsi può essere pericoloso. Ogni caso è diverso: un professionista esperto sa individuare i vizi specifici e i più recenti orientamenti giurisprudenziali.
- Non conservare la documentazione: l’influencer deve conservare contratti, fatture, messaggi, mail e screenshot che dimostrano i rapporti con brand e piattaforme. Senza prove è difficile contestare le ricostruzioni del Fisco.
- Applicare in modo errato il regime forfettario: molti creatori entrano nel regime forfettario pur avendo spese elevate o ricavi superiori al limite (100.000 euro annui). Il Fisco può contestare l’applicazione del regime e ricalcolare le imposte.
- Dedurre costi personali: dedurre vacanze, vestiti o cene senza dimostrare l’inerenza all’attività può portare a contestazioni. È necessario documentare l’utilizzo professionale (ad esempio, foto e video pubblicati durante il viaggio).
- Evitare l’IVA: l’errata applicazione del reverse charge o l’omessa fatturazione di compensi esteri può comportare sanzioni. Bisogna conoscere le regole di territorialità e, se necessario, emettere autofattura.
- Trascurare l’INPS: l’omessa iscrizione alla gestione previdenziale può generare un avviso di addebito con interessi e sanzioni. È preferibile regolarizzarsi prima che l’INPS emetta la cartella.
- Non considerare i rapporti internazionali: se il content creator è residente in Italia ma collabora con brand esteri o vive per lunghi periodi all’estero, deve valutare eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, i criteri di residenza e l’obbligo di monitoraggio fiscale.
- Non farsi assistere: credere di poter affrontare l’accertamento senza consulenza professionale può essere rischioso. La materia tributaria è complessa e in costante evoluzione.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Tipologia di reddito e obblighi
| Inquadramento | Normativa di riferimento | Caratteristiche principali |
|---|---|---|
| Lavoro autonomo | Art. 53 TUIR | Esercizio abituale di arti e professioni; obbligo di partita IVA se attività abituale; iscrizione alla Gestione separata |
| Impresa | Art. 55 TUIR | Attività organizzata con mezzi e struttura; iscrizione alla Camera di Commercio; gestione commercianti |
| Redditi diversi | Art. 67 TUIR | Attività occasionale e non organizzata; tassazione residuale; iscrizione alla Gestione separata solo oltre 5.000 euro |
6.2 Scadenze e termini procedurali
| Procedura | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Presentazione del ricorso | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025) |
| Istanza di adesione | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 218/1997 |
| Deposito del ricorso | 30 giorni dalla notificazione del ricorso | Art. 22 D.Lgs. 546/1992 |
| Durata massima di una verifica fiscale | 30 giorni prorogabili per altri 30 | Art. 12 Statuto del contribuente |
6.3 Sanzioni principali per violazioni fiscali
| Violazione | Sanzioni amministrative | Eventuali conseguenze penali |
|---|---|---|
| Omessa dichiarazione | Dal 120 % al 240 % dell’imposta evasa; interessi e sanzioni accessorie | Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni se l’imposta evasa supera 50.000 euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000) |
| Dichiarazione infedele | Sanzione dal 90 % al 180 % della maggiore imposta | Reclusione da 1 anno a 4 anni (art. 4 D.Lgs. 74/2000, abrogato dal 2024 per le annualità successive) |
| Omessa fatturazione/IVA | Sanzione pari al 90 % dell’imposta; possibile sequestro di beni | Possibile applicazione degli artt. 2 e 8 D.Lgs. 74/2000 in caso di fatture false |
| Omissione contributiva (INPS) | Maggiorazione contributi, sanzioni e interessi | Iscrizione a ruolo; azione civile di recupero; possibile accertamento penale per omesso versamento se oltre soglia |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Sono un content creator e ho ricevuto una lettera di compliance che mi invita a spiegare alcuni movimenti bancari. Sono obbligato a rispondere?
Sì. La “lettera di compliance” è un invito a fornire chiarimenti prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento. Rispondere permette di spiegare la natura dei movimenti (ad esempio rimborsi spese, donazioni, pagamenti già dichiarati) e può evitare la rettifica. L’assenza di risposta può far presumere redditi non dichiarati. - Non ho mai aperto la partita IVA perché ho guadagnato meno di 5.000 euro. Posso ricevere un avviso di accertamento?
In linea di principio, i compensi inferiori a 5.000 euro percepiti in modo occasionale possono essere qualificati come redditi diversi , soggetti a ritenuta d’acconto. Tuttavia se l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attività sia abituale (ad esempio per numero di collaborazioni, utilizzo di banner pubblicitari o organizzazione stabile), può contestare l’omessa partita IVA. In tal caso occorre dimostrare la reale occasionalità. - La piattaforma estera mi paga le sponsorizzazioni con bonifici in dollari. Devo applicare l’IVA?
Se sei un lavoratore autonomo o imprenditore italiano, la prestazione di promozione resa a un committente estero è soggetta alle regole di territorialità IVA. Se il committente è un’azienda UE, si applica il reverse charge; se è extra‑UE, l’operazione è fuori campo IVA ma va documentata. In ogni caso i compensi vanno dichiarati e convertiti in euro. - Ho ricevuto beni in regalo (vestiti, gadget) senza obbligo di pubblicità. Sono tassabili?
Se si tratta di un vero omaggio (nessun obbligo di promozione), non si configura un reddito imponibile . Tuttavia occorre dimostrare che non esiste alcun accordo di sponsorizzazione o contropartita. Se il bene è fornito come corrispettivo per un post, deve essere fatturato al valore di mercato. - Quali sono le prove che l’amministrazione può utilizzare per ricostruire i miei redditi?
L’Agenzia delle Entrate può effettuare indagini bancarie, accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria, incrociare i pagamenti elettronici e analizzare le sponsorizzazioni dichiarate dalle aziende . Può anche basarsi sul numero di follower, sul tariffario medio per post e su liste di prezzi predisposte dalle agenzie. È importante dimostrare l’effettivo ammontare dei compensi con fatture, contratti e certificazioni. - Posso presentare ricorso senza avvocato?
Per controversie di valore inferiore a 3.000 euro è possibile stare in giudizio personalmente. Tuttavia, considerata la complessità della materia, è consigliabile affidarsi a un professionista esperto. - Durante la verifica, i funzionari possono restare in casa o nell’ufficio per giorni?
L’art. 12 dello Statuto del contribuente limita la permanenza a 30 giorni lavorativi prorogabili per altri 30 . Il contribuente ha diritto a chiedere che l’esame dei documenti sia effettuato presso l’ufficio dell’amministrazione o nello studio del professionista . - Posso rateizzare le somme richieste?
Sì. In caso di definizione con adesione o di pagamento di cartelle esattoriali, è possibile rateizzare l’importo fino a 8 rate trimestrali (adesione) o secondo i piani dell’agente della riscossione (fino a 72 rate mensili, 120 in casi di comprovata difficoltà). Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio. - Se presento istanza di adesione, si sospendono i termini per il ricorso?
Sì. L’istanza sospende i termini per la proposizione del ricorso fino a quando dura la procedura di adesione. In caso di mancato accordo, il termine riprende a decorrere con un minimo di 30 giorni. - Come dimostrare l’inerenza di una spesa (es. vestiti o viaggi)?
Conservando ricevute, fatture, foto, video e post che mostrano l’utilizzo del bene o del servizio nell’attività professionale. La sentenza della CGT Lombardia del 12 febbraio 2024 riconosce che gli abiti possono essere deducibili se costituiscono strumento di lavoro . - Cosa succede se l’avviso è emesso prima dei 60 giorni dal PVC?
La Corte di Cassazione ritiene che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra il verbale e l’avviso comporti l’invalidità dell’accertamento, salvo casi di particolare urgenza. È quindi possibile eccepire la nullità. - Ho fatto un post di beneficenza senza remunerazione ma ho ricevuto un accertamento. Cosa fare?
Bisogna dimostrare che si trattava di iniziativa gratuita, fornendo prove dell’assenza di compensi. Se il Fisco ritiene che esista un corrispettivo occulto (ad esempio, prodotti ricevuti), spetta all’influencer provare il contrario. - La piattaforma mi paga con criptovalute. Come vengono tassate?
Le criptovalute ricevute come compenso sono equiparate a pagamento in natura. Devono essere convertite in euro al momento della ricezione e fatturate. I plus/minusvalenze realizzate alla successiva vendita sono soggette a tassazione come redditi diversi. - Cosa prevede la direttiva DAC7 per i content creator?
La Direttiva UE 2021/514 (DAC7), recepita in Italia dal D.Lgs. 32/2023, obbliga i gestori delle piattaforme digitali a comunicare all’Agenzia delle Entrate i compensi pagati ai venditori o creatori di contenuti. Ciò implica che l’amministrazione riceve dati dettagliati sui ricavi degli influencer e può avviare accertamenti mirati. - È possibile ottenere l’annullamento dell’avviso senza arrivare in giudizio?
Sì. Attraverso l’autotutela o l’interpello, se l’atto presenta vizi evidenti o se emergono elementi non valutati dall’Ufficio. Inoltre, in caso di accordo con l’Agenzia durante la fase di adesione o di conciliazione, l’avviso viene sostituito da un atto di definizione. - Qual è il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Il gestore della crisi, come l’avv. Monardo, analizza la situazione patrimoniale e reddituale, redige il piano e verifica la fattibilità, rappresentando il debitore davanti ai creditori e al giudice. - Posso dedurre le spese per la creazione di contenuti (microfoni, telecamere, software)?
Sì, se la tua attività è qualificata come lavoro autonomo o impresa, le spese per beni strumentali e servizi necessari alla produzione dei contenuti sono deducibili dal reddito. Ricorda di conservare le fatture e di utilizzare i beni in modo prevalente nell’attività. - I follower possono essere considerati “clienti” per l’IVA?
No. I follower non pagano direttamente l’influencer; i ricavi provengono da sponsorizzazioni, pubblicità o donazioni tramite piattaforme. L’IVA si applica ai rapporti con i committenti (brand, agenzie, piattaforme), non ai follower. - Ho un debito elevato e temo il pignoramento. Cosa posso fare?
Oltre alle strategie processuali (ricorso e sospensione), puoi valutare la rateizzazione con l’agente della riscossione o la procedura di sovraindebitamento. Se possiedi un immobile, puoi opporre l’ipoteca o contestare l’illegittimità del fermo amministrativo. Il team dell’avv. Monardo può predisporre le opposizioni e tutelare i tuoi beni. - Sono stato pagato tramite PayPal e non ho emesso fattura. È tracciabile?
Sì. PayPal e le altre piattaforme di pagamento sono soggette agli obblighi di segnalazione dell’UE e i movimenti possono essere tracciati. È opportuno regolarizzare subito la posizione emettendo fattura e versando l’imposta dovuta, per ridurre le sanzioni.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso 1: Influencer occasionale
Scenario: Luca è un appassionato di fotografia che nel 2024 ha realizzato tre collaborazioni con un’azienda di accessori per smartphone. Ha guadagnato 2.500 euro complessivi e non ha aperto la partita IVA. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento perché il Fisco ritiene che abbia svolto attività abituale.
Analisi: L’ammontare percepito (2.500 euro) è inferiore al limite di 5.000 euro e le collaborazioni sono state occasionali. Si può sostenere che i proventi rientrano tra i redditi diversi (art. 67 TUIR) . Luca deve dimostrare la mancanza di organizzazione e l’assenza di reiterazione dell’attività. In sede di adesione potrebbe ottenere la dichiarazione di irrilevanza e l’annullamento dell’avviso.
Esito: se il ricorso è fondato e la prova dell’occasionalità è convincente, l’avviso viene annullato. Luca può regolarizzare eventuali errori presentando un modello Redditi integrativo.
8.2 Caso 2: Fashion influencer con abiti e viaggi
Scenario: Marta è una fashion influencer iscritta come ditta individuale. Nel 2023 ha fatturato 200.000 euro e dedotto 80.000 euro di spese (abiti, accessori, viaggi). Nel 2025 riceve un avviso che contesta l’inerenza di tali costi. L’Agenzia ricalcola un reddito imponibile di 180.000 euro, applicando sanzioni al 90 %.
Analisi: La difesa può basarsi sulla sentenza CGT Lombardia n. 468/2024, che riconosce la deducibilità degli abiti per i fashion influencer . Marta deve presentare prove dell’utilizzo degli indumenti nelle campagne pubblicitarie (fotografie, video, contratti). Per i viaggi deve dimostrare la finalità lavorativa (partecipazione a sfilate, eventi). L’avviso va esaminato per verificare la motivazione; l’eventuale difetto può portare all’annullamento. .
Calcolo: se si ottiene il riconoscimento di 50.000 euro di spese, l’imponibile scende a 130.000 euro. Applicando l’aliquota IRPEF media del 30 % e le addizionali, la maggiore imposta dovuta passa da 54.000 euro a 39.000 euro. Le sanzioni vengono ridotte a un terzo mediante adesione, cioè a 13.000 euro. Sommando imposta e sanzioni, Marta dovrebbe pagare circa 52.000 euro invece di 108.000 euro. Una rateizzazione in otto rate trimestrali da 6.500 euro rende il carico sostenibile.
8.3 Caso 3: Content creator con compensi da piattaforme estere
Scenario: Marco produce contenuti di gaming su Twitch e YouTube. Nel 2022 e 2023 ha ricevuto 120.000 euro da Twitch (USA) e 30.000 euro da sponsor europei. Non ha fatturato i compensi e non ha dichiarato i redditi esteri. Nel 2025 riceve un avviso con recupero di imposte IRPEF, IVA e contributi INPS per oltre 80.000 euro.
Analisi: Le entrate da piattaforme estere sono redditi imponibili in Italia e devono essere fatturate; la mancata fatturazione comporta l’applicazione dell’IVA, la sanzione amministrativa e l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata . Marco può difendersi provando la buona fede (mancanza di conoscenza delle regole), chiedendo la definizione con adesione e dimostrando le spese sostenute (hardware, software, editing). Per gli anni pregressi, può presentare ravvedimento operoso. L’eventuale dolo nella dichiarazione infedele potrebbe integrare un reato penale; è quindi opportuno regolarizzare tempestivamente.
Calcolo: supponendo che i costi documentati ammontino a 50.000 euro (pc, telecamere, viaggi), l’imponibile netto è 100.000 euro. L’IRPEF e le addizionali potrebbero aggirarsi intorno a 33.000 euro. L’adesione riduce le sanzioni e consente il pagamento in rate. In caso di procedimento penale, la definizione delle imposte prima della sentenza può portare all’estinzione del reato.
9. Sentenze e fonti autorevoli (riepilogo)
| Numero e data | Corte/Ente | Principio affermato |
|---|---|---|
| Sentenza CGT Lombardia, Sez. VII, 12 febbraio 2024 n. 468 | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia | I costi per l’acquisto di capi di abbigliamento e accessori sostenuti da una fashion influencer sono deducibili in quanto inerenti all’attività . |
| Sentenza Tribunale di Roma, sezione lavoro, 4 marzo 2024 n. 2615 | Tribunale di Roma | L’influencer che promuove stabilmente i prodotti di un’azienda può essere qualificato come agente di commercio, con obblighi contributivi Enasarco . |
| Sentenza CGT Piemonte, 219/2/2023 | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte | I redditi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine di un calciatore/influencer sono redditi di lavoro autonomo; non applicabile il regime dei diritti d’autore . |
| Circolare INPS 44/2025 | INPS | Definisce l’attività di content creator, istituisce il codice ATECO 73.11.03 e regola gli inquadramenti previdenziali . |
| Art. 53 TUIR | D.P.R. 917/1986 | Definisce i redditi di lavoro autonomo come quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni . |
| Art. 55 TUIR | D.P.R. 917/1986 | Stabilisce che sono redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio abituale di imprese commerciali . |
| Art. 67 TUIR | D.P.R. 917/1986 | Elenca i redditi diversi, cioè quelli non riconducibili al lavoro autonomo o d’impresa . |
| Art. 42 D.P.R. 600/1973 | D.P.R. 600/1973 | L’avviso di accertamento deve essere motivato e indicare imponibile, aliquote e imposte . |
| Art. 12 L. 212/2000 | Statuto del contribuente | Garantisce i diritti del contribuente durante le verifiche fiscali, prevede l’informazione sull’oggetto della verifica e la durata massima dell’ispezione . |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (ancora vigente sino al 2025) | Codice del processo tributario | Prevede che il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . |
Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta una fase delicata per qualsiasi contribuente. Per i content creator e gli influencer, che spesso operano in un contesto digitale in rapida evoluzione, la complessità si amplifica: le norme tributarie e previdenziali devono essere attentamente interpretate, i confini tra hobby e attività d’impresa sono labili e la giurisprudenza è in continuo movimento. Tuttavia, come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti giuridici e strategie per difendersi subito e bene.
Il quadro normativo – dal TUIR alla Circolare INPS 44/2025, dallo Statuto del contribuente al Codice del processo tributario – offre spunti di difesa: la corretta qualificazione del reddito, la dimostrazione dell’inerenza delle spese, l’osservanza delle garanzie procedurali e la possibilità di aderire a definizioni agevolate o di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza della CGT Lombardia che riconosce il vestiario come strumento di lavoro e quella del Tribunale di Roma che assimila l’influencer all’agente di commercio , dimostra che i giudici sono sensibili alle peculiarità della creator economy.
Agire tempestivamente è la chiave: analizzare subito l’atto, raccogliere la documentazione, valutare l’adesione o l’autotutela, predisporre il ricorso entro i termini e, se necessario, richiedere la sospensione. Nel contempo, pianificare una corretta gestione fiscale e contributiva (partita IVA, contabilità, iscrizione INPS) riduce il rischio di nuove contestazioni.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per assistere i content creator in ogni fase: dall’analisi preventiva delle posizioni fiscali alla difesa in giudizio, dalla redazione di piani del consumatore alla negoziazione dei debiti. Grazie alla competenza nel diritto tributario, bancario e nella crisi d’impresa e alla qualifica di Gestore della crisi e di esperto negoziatore, l’avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni su misura, valorizzando le peculiarità della professione digitale.
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