Accertamento fiscale a una tipografia: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire una tipografia non significa soltanto produrre libri, brochure o materiale promozionale: comporta anche il rispetto di un fitto intreccio di norme fiscali, contabili e amministrative. Nel contesto italiano la tipografia è un’attività industriale complessa, con margini ridotti, materie prime costose (carta, inchiostri, polimeri) e flussi di cassa irregolari. La pluralità di adempimenti contabili può esporre l’imprenditore a errori formali o sostanziali, che a loro volta possono tradursi in controlli fiscali, recuperi d’imposta e sanzioni. Gli avvisi di accertamento, per una tipografia, possono riguardare l’Iva sulle vendite, l’uso dei registratori telematici, i contratti di prestampa, la classificazione dei ricavi e delle rimanenze, la gestione del magazzino della carta, la cessione di diritti d’autore e la corretta contabilizzazione dei resi.

L’accertamento fiscale rappresenta il momento in cui l’Agenzia delle Entrate formalizza una pretesa impositiva a carico del contribuente. Per chi gestisce una tipografia le conseguenze possono essere drammatiche: riscossioni immediate, ipoteche, pignoramenti sui macchinari, blocco dei conti bancari e perdita di credibilità verso i fornitori. In molti casi il timore dell’accertamento porta a commettere errori: ignorare l’avviso, pagare senza difendersi, affidarsi a soluzioni “fai‑da‑te” o peggio ad intermediari improvvisati. Questo articolo offre uno sguardo completo e aggiornato (dicembre 2025) su come difendersi in maniera tempestiva ed efficace contro un accertamento fiscale ricevuto da una tipografia, illustrando le norme, la giurisprudenza più recente, le procedure, le difese tecniche e le soluzioni alternative.

Perché è essenziale agire subito

La ragione principale per cui occorre reagire prontamente a un avviso di accertamento è che i termini sono brevi e perentori. L’Agenzia delle Entrate ha un termine di decadenza per notificare gli avvisi: cinque anni dal periodo d’imposta (art. 43 del D.P.R. 600/1973), che diventano sette in caso di dichiarazione omessa e otto per il recupero di aiuti di Stato . Dopo la notifica, il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso e soltanto 30 giorni per chiedere la sospensione della riscossione. L’inerzia comporta l’iscrizione a ruolo e l’avvio delle procedure esecutive. Per le tipografie, che spesso lavorano con capitali elevati e margini esigui, un pignoramento può significare la paralisi dell’attività.

Una difesa efficace presuppone la conoscenza delle regole: sapere quali elementi l’amministrazione deve indicare nell’avviso, riconoscere gli errori procedurali, valutare se è opportuno accettare l’accertamento con adesione, presentare memorie o fare ricorso. È altrettanto importante conoscere gli strumenti deflattivi introdotti dalle riforme recenti, come il concordato preventivo biennale (CPB) e il ravvedimento speciale, che possono incidere sui termini di decadenza e ridurre il contenzioso .

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Affrontare un accertamento fiscale richiede competenze specialistiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza decennale in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale, con particolare competenza in difesa del contribuente. Tra i punti di forza dello studio:

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  • Coordinatore di professionisti: guida un team di esperti distribuiti su tutto il territorio nazionale, specializzati in verifica fiscale, contenzioso tributario, diritto bancario e procedure concorsuali.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi ai sensi della Legge 3/2012 e presta attività come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La Legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che rende difficile o impossibile adempiere regolarmente , consentendo la sospensione delle procedure esecutive e lo stralcio dei debiti .
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: può assistere gli imprenditori nella composizione negoziata della crisi e nell’accesso al concordato preventivo.

Lo studio Monardo offre una gamma completa di servizi: analisi dell’atto di accertamento, assistenza nel contraddittorio con l’Ufficio, predisposizione di memorie e documenti, presentazione di ricorsi, istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate e definizione di piani di rientro. L’approccio è personalizzato: ogni tipografia ha una struttura di costi diversa, margini differenti e possibili criticità (es. commesse a cavallo d’anno, resi significativi, produzioni personalizzate), elementi che vanno valutati caso per caso.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendersi da un accertamento fiscale è essenziale conoscere il quadro normativo vigente e le pronunce giurisprudenziali che stabiliscono i confini dell’azione accertatrice. Di seguito si analizzano le principali disposizioni e sentenze che interessano le tipografie.

Termini dell’accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973)

L’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, disciplina i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento. Le norme sono molto severe, perché stabiliscono la decadenza del potere impositivo se l’avviso è notificato oltre i termini:

  1. Cinque anni dal periodo d’imposta: per le dichiarazioni regolarmente presentate, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo . Ad esempio, per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione presentata nel 2020), l’avviso deve pervenire entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe dovute a regimi premiali o adesione al CPB.
  2. Sette anni in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla: se la tipografia non ha presentato la dichiarazione, l’accertamento è notificabile entro il 31 dicembre del settimo anno successivo . Questo allunga notevolmente la finestra di rischio per le aziende che, per dimenticanza o difficoltà economiche, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
  3. Otto anni per il recupero di aiuti di Stato: in presenza di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno . Questa categoria potrebbe riguardare tipografie che hanno usufruito di incentivi o crediti d’imposta per investimenti tecnologici.

Un elemento determinante è la possibilità di notificare accertamenti integrativi. Il comma 3 dell’art. 43 consente all’Ufficio di notificare nuovi avvisi se, prima del decorso del termine, sopravvengono nuovi elementi. L’avviso integrativo deve indicare specificamente i nuovi elementi e gli atti dai quali derivano . Senza l’indicazione di elementi effettivamente nuovi, l’integrazione è nulla.

Giurisprudenza sulla decadenza

La giurisprudenza conferma che il mancato rispetto dei termini rende l’avviso inesistente. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’accertamento è illegittimo se notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno (o del settimo/ottavo, a seconda dei casi). Una sentenza del 2025 (Cass. ord. 17668/2025) ha risolto un dubbio nato durante la pandemia: l’art. 157 del D.L. 34/2020 ha prorogato i termini di notifica tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 al periodo 1° marzo 2021–28 febbraio 2022. La Corte ha stabilito che a tale termine non si aggiunge l’ulteriore sospensione di 85 giorni prevista dall’art. 67 del D.L. 18/2020; l’estensione straordinaria assorbe quella generale . Il termine finale per le notifiche relative all’anno 2020 è quindi il 28 febbraio 2022 e non oltre. Questo precedente è utile per valutare la validità degli avvisi notificati tardi.

Il 2025 è un anno particolare perché coincide con la scadenza ordinaria per gli avvisi relativi all’annualità 2019. Tuttavia, gli istituti introdotti nel 2024–2025 (regimi premiali ISA e tracciabilità, Concordato Preventivo Biennale e sanatoria) possono prorogare tali termini. I contributi di studi professionali ricordano che chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025–2026 beneficia di una proroga automatica di un anno: gli avvisi che scadrebbero al 31 dicembre 2025 slittano al 31 dicembre 2026 . Chi aderisce alla sanatoria o ravvedimento speciale prevista dall’art. 2‑quater del D.L. 113/2024 vede i termini estendersi addirittura al 31 dicembre 2028 . Tali proroghe, pur offrendo respiro all’amministrazione, complicano la difesa: occorre verificare se il contribuente ha usufruito di regimi premiali o strumenti di compliance per calcolare correttamente la decadenza.

Obbligo di contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000)

Con la riforma fiscale del 2023 la tutela del contraddittorio preventivo è stata consacrata nello Statuto dei diritti del contribuente. L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . Il contraddittorio non è necessario per gli atti automatizzati o di controllo formale (es. avvisi bonari) , ma per gli avvisi di accertamento “a tavolino” o in rettifica è obbligatorio. L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni o accedere al fascicolo . Se la scadenza del termine di contraddittorio coincide con la scadenza della decadenza, il termine di decadenza si proroga di 120 giorni . L’atto adottato deve motivare le ragioni per cui l’Ufficio non accoglie le osservazioni del contribuente .

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha evidenziato l’importanza di questa innovazione: il contraddittorio anticipato diventa principio generale dell’ordinamento, con applicazione estesa a tutti i procedimenti fiscali. Il documento istituzionale evidenzia che la riforma rafforza la trasparenza e la partecipazione del contribuente .

Giurisprudenza sul contraddittorio

La Cassazione, prima della riforma, aveva riconosciuto l’obbligo di contraddittorio solo per i tributi armonizzati. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 21271/2025 hanno chiarito che, per i tributi non armonizzati, l’obbligo scatta soltanto quando è previsto dalla legge. Inoltre, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali deduzioni avrebbe formulato e che tali deduzioni non sono pretestuose . La riforma del 2023 ha superato questa limitazione e reso il contraddittorio regola generale, ma la giurisprudenza resta utile per valutare gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis.

Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Il procedimento di accertamento con adesione consente di definire il debito fiscale attraverso un accordo tra contribuente e Ufficio, evitando il contenzioso. L’art. 2 del D.Lgs. 218/1997 afferma che l’accertamento definito con adesione non è impugnabile, non può essere modificato dall’ufficio e produce effetti anche rispetto a reati tributari limitatamente ai fatti oggetto della definizione . Le sanzioni sono ridotte a un quarto del minimo previsto dalla legge , offrendo un vantaggio economico notevole.

L’adesione non preclude successivi accertamenti se sopravvengono nuovi elementi che fanno emergere un reddito superiore al 50% di quello definito o non inferiore a 150 milioni di lire (oggi circa 77 000 €) . Per attivare la procedura l’ufficio invia un invito a comparire, oppure il contribuente può presentare un’istanza autonoma. La definizione può riguardare anche Iva e altre imposte indirette, e vincola l’Ufficio per tutti i tributi connessi .

Proroghe dei termini e strumenti deflattivi (CPB e ravvedimento speciale)

La riforma del 2024–2025 ha introdotto nuovi strumenti di compliance che influenzano i termini di accertamento:

  • Concordato Preventivo Biennale (CPB): previsto dal D.Lgs. 13/2024, consente ai contribuenti di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile dei successivi due anni. Chi aderisce al CPB ottiene una proroga automatica di un anno dei termini di accertamento che scadono al 31 dicembre 2025, portandoli al 31 dicembre 2026 . L’effetto non è opzionale: è automatico e non subordinato a condizioni, quindi la tipografia aderente al CPB deve essere consapevole che la finestra di rischio si estende.
  • Ravvedimento speciale (sanatoria): introdotto dall’art. 2‑quater del D.L. 113/2024, consente di regolarizzare le violazioni dichiarative pagando l’imposta e una sanzione ridotta (10% o 20% a seconda dei casi). L’adesione comporta l’estensione dei termini di accertamento fino al 31 dicembre 2028 . Per un imprenditore tipografo che aderisce alla sanatoria, l’anno d’imposta 2019, che scadrebbe nel 2025, resta accertabile fino al 2028.
  • Regimi premiali ISA e tracciabilità: l’art. 3 del D.Lgs. 127/2015 prevede una riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che utilizzano mezzi di pagamento tracciabili, e una riduzione di un anno per chi raggiunge un punteggio ISA pari o superiore a 8 . Di conseguenza, il periodo d’imposta 2020 può scadere già il 31 dicembre 2024 per chi adotta solo mezzi tracciati, ma questa riduzione si riallinea al 2026 se il contribuente aderisce al CPB .

Per difendersi, è essenziale ricostruire correttamente l’intreccio di regimi applicabili: un avviso notificato oltre i termini è inesistente e può essere annullato in via preliminare. Gli avvisi notificati entro i termini prorogati, invece, richiedono difese di merito.

Accertamenti integrativi e principio di novità

L’Agenzia delle Entrate può emettere un nuovo avviso (accertamento integrativo) se emergono nuovi elementi prima della scadenza del termine. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 22825/2025, ha ricordato che l’accertamento integrativo è un’eccezione al principio di unicità dell’azione accertatrice: può giustificarsi solo in presenza di elementi effettivamente nuovi. Una diversa o più approfondita valutazione del materiale probatorio già acquisito non legittima l’integrazione . La Corte ha precisato che è onere dell’Amministrazione dimostrare quali siano tali elementi, da quali documenti emergano e perché non siano stati considerati nel primo avviso . Se l’accertamento integrativo si fonda su fatti già noti, è nullo .

Irregolarità nelle indagini finanziarie

Le indagini bancarie e finanziarie sono uno strumento frequente negli accertamenti delle tipografie, specialmente quando l’Ufficio sospetta vendite “in nero” o sovrafatturazioni. La giurisprudenza del 2025 (Cass. ord. 27128/2025) ha stabilito che le irregolarità formali nelle indagini non annullano automaticamente l’accertamento: è necessario dimostrare che la violazione ha compromesso i diritti costituzionali di difesa o causato un concreto pregiudizio. Ad esempio, un’errata richiesta di documenti bancari non invalida l’intero procedimento se il contribuente ha potuto comunque replicare.

Sovraindebitamento e tutela del debitore

La Legge 3/2012 rappresenta un’ancora di salvezza per i piccoli imprenditori sovraindebitati. L’art. 6, comma 2, lettera a) definisce il sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà di adempiere o l’impossibilità definitiva di adempiere regolarmente . Gli strumenti previsti (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) consentono di: – soddisfare i creditori in base alle reali possibilità economiche con rate sostenibili ; – ottenere la sospensione delle procedure esecutive, dei pignoramenti e dei fermi amministrativi ; – ridurre l’ammontare del debito anche fino all’80% .

Per una tipografia schiacciata da accertamenti e debiti bancari, la procedura di sovraindebitamento può rappresentare l’unica via per continuare l’attività. L’Avv. Monardo, in quanto gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’imprenditore nel predisporre la domanda e nel negoziare con i creditori.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Quando arriva un avviso di accertamento, il tempo diventa un fattore critico. Di seguito sono indicati i passaggi operativi che una tipografia dovrebbe seguire con l’assistenza del proprio professionista.

1. Verifica della notifica e dei termini di decadenza

La prima verifica riguarda la validità della notifica (corretta intestazione, indirizzo, raccomandata o PEC) e il rispetto dei termini di decadenza. Occorre controllare:

  1. Annualità accertata: determinare l’anno di imposta a cui l’avviso si riferisce (ad esempio 2019 per il quale la dichiarazione è stata presentata nel 2020). Tenendo conto dell’art. 43, verificare se l’avviso rientra nel termine di cinque/sei/otto anni .
  2. Eventuali proroghe: se la tipografia ha aderito al CPB o al ravvedimento speciale, i termini si allungano . Occorre controllare la data di adesione e l’effettiva proroga comunicata dall’Agenzia delle Entrate.
  3. Notifica del PVC (processo verbale di constatazione) e del pre‑avviso: in alcuni casi l’Ufficio redige un PVC, che deve essere consegnato al contribuente e allegato all’avviso. L’assenza del PVC può essere eccepita come vizio di motivazione.
  4. Sospensioni straordinarie: per gli avvisi relativi al 2020, verificare la corretta applicazione della proroga pandemica; eventuali accorpamenti di sospensioni potrebbero rendere l’atto tardivo .

L’errata determinazione del termine di decadenza è un vizio preliminare che consente di annullare l’avviso senza entrare nel merito. Gli avvisi notificati oltre il termine sono inesistenti e non sanabili.

2. Analisi del contenuto e del calcolo

Una volta accertata la tempestività della notifica, occorre analizzare il contenuto dell’avviso:

  • Motivazione: l’atto deve esporre con chiarezza i motivi della rettifica, indicare i documenti e gli elementi sui quali si basa, e spiegare come si giunge al maggior imponibile. Se l’avviso è fondato su presunzioni (ad esempio, consumi di carta rispetto alla produzione dichiarata, margini di ricarico, analisi dei costi), tali presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La mancanza di motivazione è motivo di nullità.
  • Nuovi elementi: in caso di accertamento integrativo, verificare che siano indicati nuovi elementi specifici e che l’atto non si limiti a rivalutare fatti già conosciuti .
  • Quadro normativo: controllare se l’Ufficio ha applicato correttamente gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità), le percentuali di ricarico per le tipografie, i costi standard, le detrazioni e deduzioni spettanti. Errori in queste componenti possono ridurre notevolmente la base imponibile.
  • Sanzioni: verificare la misura delle sanzioni e se sono state raddoppiate (ad esempio per violazione reiterata). Con l’adesione al procedimento di definizione le sanzioni si riducono a un quarto .

3. Attivazione del contraddittorio e presentazione di osservazioni

Se l’avviso è preceduto dallo schema di atto previsto dall’art. 6‑bis, la tipografia dispone di almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti . È essenziale sfruttare questo termine per far valere le proprie ragioni e allegare prove. Nella pratica, il contraddittorio si svolge così:

  1. Ricezione dello schema di atto con indicazione del maggior imponibile e dei motivi. La tipografia deve verificare la data di ricezione per calcolare i 60 giorni.
  2. Richiesta di accesso agli atti: l’art. 6‑bis consente di accedere ed estrarre copia dei documenti del fascicolo . Il professionista chiederà la copia del PVC, delle relazioni ispettive, delle indagini bancarie e di eventuali perizie tecniche.
  3. Predisposizione delle memorie: la tipografia può contestare l’uso di coefficienti di ricarico non congrui, dimostrare l’uso di carta per commesse non remunerative, giustificare gli scarti di produzione, indicare la restituzione di resi o la non pagabilità di alcuni crediti. È opportuno allegare contratti, fatture, registri di carico/scarico, planimetrie e qualunque documento atto a dimostrare la corrispondenza tra ricavi e costi.
  4. Incontro presso l’Ufficio: l’avvocato e il consulente tecnico espongono le proprie difese, eventualmente richiedendo l’annullamento o la revisione dell’avviso.

Qualora l’Ufficio non accogli le osservazioni, l’atto finale deve motivare il perché . L’assenza di motivazione riferita alle osservazioni può essere eccepita in giudizio.

4. Valutazione dell’accertamento con adesione

La tipografia può accettare l’adesione sia in fase di contraddittorio sia dopo la notifica dell’avviso. I vantaggi principali sono:

  • Riduzione delle sanzioni: un quarto del minimo . Se, ad esempio, la sanzione minima è il 90% dell’imposta evasa, con l’adesione si paga il 22,5%.
  • Rateizzazione: l’imposta e le sanzioni possono essere pagate in un numero di rate (fino a otto trimestrali) con interessi legali.
  • Evitare il contenzioso: l’adesione è definitiva e non impugnabile ; evita costi e tempi del giudizio. Per le tipografie con risorse limitate, può essere preferibile pagare un importo ridotto subito anziché affrontare un processo lungo.

Tuttavia, l’adesione non conviene in ogni caso. È sconsigliabile quando l’avviso è palesemente illegittimo (e.g., notificato fuori termine) o se l’Ufficio non ha individuato correttamente i ricavi. Inoltre, l’adesione non evita un eventuale accertamento integrativo quando emergono nuovi elementi superiori al 50% del reddito definito . Prima di aderire è fondamentale consultare un professionista che calcoli la convenienza economica.

5. Ricorso alla giustizia tributaria

Se il contribuente decide di non aderire, può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). La procedura prevede:

  1. Termine: 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o dalla risposta dell’Ufficio al contraddittorio). Il termine è sospeso per i mesi di agosto.
  2. Contenuto del ricorso: indicazione del giudice, dell’atto impugnato, dei motivi di diritto e di fatto, delle prove e delle istanze istruttorie. Occorre allegare l’atto, la documentazione contabile e i documenti che dimostrano la decadenza, l’assenza di motivazione o l’errata applicazione della normativa.
  3. Deposito telematico: dal 2023 il processo tributario è integralmente telematico. Il ricorso deve essere depositato tramite il Portale della Giustizia Tributaria con firma digitale.
  4. Pagamento del contributo unificato: proporzionale al valore della lite.
  5. Richiesta di sospensione: se l’esecuzione dell’atto può causare un danno irreparabile, si può chiedere la sospensione della riscossione. La tipografia dovrà dimostrare la gravità e l’urgenza (ad esempio, pignoramenti sui macchinari che impedirebbero di lavorare).

Il giudizio di primo grado può durare da pochi mesi a un anno e si conclude con una sentenza. Contro la decisione è possibile ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e infine alla Corte di Cassazione.

6. Strumenti deflattivi successivi all’avviso

Oltre all’adesione, esistono altri strumenti per definire le pendenze:

  1. Rottamazione dei carichi: nel 2023 è stata introdotta la “rottamazione quater”, che consente di estinguere i ruoli affidati all’Agente della Riscossione versando solo il capitale e una quota di interessi e sanzioni. Anche se la finestra per aderire alla rottamazione quater è scaduta a novembre 2023, il legislatore potrebbe riaprire la definizione. Per le tipografie con cartelle pregresse la rottamazione è un’opportunità per alleggerire i debiti fiscali.
  2. Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge di bilancio 2023 ha permesso di definire le controversie tributarie versando una percentuale variabile in base al grado del giudizio. Questa definizione potrebbe essere riproposta nelle leggi future; occorre monitorare i nuovi decreti.
  3. Ravvedimento speciale: già citato, consente di regolarizzare dichiarazioni infedeli entro il 2024–2025 con sanzione ridotta. La tipografia che non ha dichiarato tutti i ricavi può optare per questo istituto per evitare l’accertamento.
  4. Transazione fiscale e concordato preventivo: nell’ambito di una procedura concorsuale (es. concordato preventivo o liquidazione controllata), il debitore può proporre ai creditori e all’Erario un pagamento dilazionato e ridotto. La tipografia in crisi può quindi negoziare un accordo omologato che impedisca ulteriori azioni esecutive.

Difese e strategie legali

Ogni accertamento ha peculiarità diverse, ma alcune difese ricorrono con frequenza. La difesa del contribuente deve essere strutturata e documentata per convincere l’Amministrazione o il giudice. Di seguito una panoramica delle eccezioni più efficaci.

Difese preliminari (vizi di forma e decadenza)

  1. Decadenza: se l’avviso è stato notificato oltre i termini (5, 7, 8 anni o termini prorogati) l’accertamento è inesistente e va impugnato con eccezione preliminare. Spesso gli Uffici calcolano erroneamente le proroghe del CPB o della sanatoria; il professionista deve dimostrare che il termine è spirato.
  2. Difetto di contraddittorio: l’assenza dello schema di atto o la sua consegna tardiva rende annullabile l’avviso . In questo caso la difesa evidenzia che il contribuente non ha potuto presentare osservazioni e chiede l’annullamento integrale.
  3. Nullità per difetto di motivazione: un avviso che non spiega l’origine del maggior imponibile o non indica i documenti su cui si fonda è privo di motivazione; la Cassazione ha spesso annullato accertamenti privi di PVC allegato.
  4. Individuazione errata del soggetto passivo: nelle tipografie la struttura societaria può essere complessa (società di persone, S.r.l., consorzi). Se l’avviso è intestato al soggetto sbagliato o se l’amministratore è erroneamente ritenuto responsabile, l’atto è nullo.
  5. Errori nella notifica: l’uso di PEC non iscritta nei registri ufficiali, la notifica a indirizzo errato o l’assenza della relata di notifica sono vizi da far valere.

Difese di merito

  1. Contestazione dei ricavi presunti: l’Ufficio spesso utilizza coefficienti di ricarico o percentuali standard per stimare i ricavi di una tipografia. È possibile dimostrare che tali coefficienti non si applicano alla propria realtà, fornendo la prova dell’incidenza dei costi di produzione, dell’obsolescenza dei macchinari, degli sconti praticati ai clienti o della perdita di commesse. Il professionista può richiedere una perizia tecnica di parte.
  2. Scarto di produzione e rese: la produzione tipografica comporta un elevato scarto (carta non stampata, prove di stampa, tagli). Dimostrare gli scarti tramite registri e contratti di smaltimento permette di spiegare la differenza tra acquisti di materia prima e fatturato.
  3. Vendite a cavallo d’anno: i ricavi possono essere imputati all’anno in cui si verifica la consegna. Dimostrare che le commesse fatturate a gennaio sono state consegnate a dicembre può ridurre l’imponibile del periodo accertato.
  4. Nuovi elementi: in caso di accertamento integrativo, contestare l’assenza di elementi nuovi, come stabilito dalla Cassazione . L’Amministrazione deve provare che gli elementi non erano già noti.
  5. Indagini bancarie: se l’accertamento si basa su versamenti bancari, la tipografia può dimostrare che i versamenti riguardano anticipi per commesse future, prestiti soci, finanziamenti o giroconti. Le irregolarità formali nelle indagini non annullano l’accertamento ma si possono contestare le presunzioni.
  6. Transazioni e note di credito: l’esibizione delle note di credito e delle transazioni risolutive spiega eventuali scostamenti tra ricavi e incassi.

Strategie processuali

  1. Reperimento delle prove: predisporre sin dalla fase amministrativa un fascicolo con tutti i documenti (contratti, ordini, DDT, registri di stampa, estratti conto) per dimostrare la correttezza delle dichiarazioni.
  2. Perizia tecnica: nei casi complessi è opportuno incaricare un consulente tecnico (ingegnere grafico, perito industriale) che ricostruisca i cicli di produzione e confermi gli scarti, i tempi di macchinario, la percentuale di resi.
  3. Mediazione e transazione: anche nel processo tributario è possibile proporre la conciliazione. Presentare un’offerta ragionevole può chiudere la controversia con un pagamento ridotto.
  4. Coordinamento con altre procedure: se la tipografia è in crisi, occorre coordinare la difesa con la procedura di sovraindebitamento o con la composizione negoziata. L’ammissione alla procedura può sospendere o bloccare l’esecuzione e rendere più efficace la strategia difensiva.

Strumenti alternativi e soluzioni di composizione

Oltre al contenzioso, esistono vari strumenti per risolvere il debito fiscale in maniera sostenibile.

Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il CPB è un accordo che consente di fissare anticipatamente il reddito e il valore della produzione netta per due annualità. Per le tipografie che aderiscono:

  • l’amministrazione determina, sulla base di indicatori di affidabilità e di dati dichiarativi, un reddito congruo; il contribuente può accettare o rifiutare;
  • in caso di accettazione, l’imposta dovuta per le due annualità è quella concordata; non sono possibili accertamenti, salvo i controlli automatizzati e il recupero dei crediti d’imposta;
  • i termini di decadenza degli accertamenti che scadono il 31 dicembre 2025 si prorogano al 31 dicembre 2026 ;
  • l’adesione esclude la possibilità di accedere successivamente alla sanatoria per i medesimi periodi.

Il CPB è utile per le tipografie con redditi stabili e contabilità trasparente: consente di pianificare il carico fiscale per due anni e di ridurre l’incertezza degli accertamenti. Tuttavia, chi ha margini variabili o benefici fiscali (crediti di imposta per investimenti) potrebbe trovare meno conveniente accettare un reddito concordato.

Ravvedimento speciale (sanatoria)

Il ravvedimento speciale introdotto dal D.L. 113/2024 permette di regolarizzare le violazioni dichiarative 2021–2022 versando la differenza d’imposta e una sanzione ridotta al 10% (o 5% se l’imposta è pagata entro il 2023). L’adesione comporta la proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2028 . Per le tipografie che hanno omesso di dichiarare parte dei ricavi, il ravvedimento speciale consente di evitare l’emissione di un avviso di accertamento più gravoso.

Rottamazioni e definizioni agevolate

I periodici condoni – rottamazioni, definizioni agevolate, rottamazione quater – consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo il capitale e gli interessi minimi. Occorre verificare se sono aperte finestre di adesione. La rottamazione quater del 2023 ha previsto il pagamento in un massimo di 18 rate in cinque anni, ma i termini sono scaduti; in futuro potrebbero essere prorogati.

Definizione agevolata delle liti pendenti e degli accertamenti

Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto procedure per definire le liti pendenti pagando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio. Queste procedure richiedono il ritiro del ricorso e il pagamento del dovuto in unica soluzione o rate. Per chi intende chiudere il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, queste definizioni rappresentano un’opzione da valutare.

Procedure di sovraindebitamento

Se l’accertamento fiscale si aggiunge ad altri debiti e la tipografia non riesce più a far fronte alle obbligazioni, l’imprenditore può accedere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 . Le soluzioni possibili sono:

  1. Piano del consumatore (ora esteso anche ai piccoli imprenditori non fallibili): il piano viene omologato dal Tribunale e consente di pagare i debiti in base al reddito disponibile, con riduzione dell’ammontare. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: negoziato con i creditori e approvato dal Tribunale; prevede la falcidia dei debiti e il pagamento in un certo periodo.
  3. Liquidazione del patrimonio (liquidazione controllata): il patrimonio dell’imprenditore viene liquidato per soddisfare i creditori e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione.

L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi e professionista fiduciario dell’OCC, segue l’imprenditore in tutte le fasi: analisi del debito, predisposizione della domanda, interazione con i creditori e omologazione in Tribunale.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è un percorso volontario per le imprese in difficoltà che intendono negoziare con i creditori una soluzione che eviti il fallimento. Per le tipografie, la composizione negoziata può essere utile quando l’accertamento fiscale incide su un’impresa già fragile. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che assiste nel dialogo con l’Erario e con gli altri creditori; la procedura consente di chiedere misure protettive e sospensive.

Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori incappano in errori che possono compromettere la difesa. Di seguito alcuni consigli da seguire e gli errori da evitare:

  1. Ignorare l’avviso: sperare che il problema si risolva da solo è la peggiore decisione. I termini per l’impugnazione decorrono dalla notifica; perdere i termini significa dover pagare tutto.
  2. Affidarsi a consigli non professionali: il diritto tributario è complesso. Rivolgersi a consulenti improvvisati può peggiorare la situazione. È essenziale farsi assistere da avvocati e commercialisti specializzati.
  3. Non conservare la documentazione: la difesa si basa su prove. Registri di magazzino, fogli di produzione, note di credito e contratti vanno conservati in modo ordinato. Per le tipografie, la prova dei resi e degli scarti è fondamentale.
  4. Non partecipare al contraddittorio: l’art. 6‑bis offre un’opportunità per spiegare la propria posizione. Non presentare osservazioni significa lasciare all’Ufficio l’ultima parola.
  5. Confondere accertamento e riscossione: l’avviso di accertamento è solo il primo passo. Dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare pignoramenti. Occorre agire prima per bloccare le azioni esecutive.
  6. Trascurare la pianificazione fiscale: aderire al CPB o ai regimi premiali richiede una valutazione ex ante. Una pianificazione adeguata può ridurre i rischi di accertamento.
  7. Non considerare la procedura di sovraindebitamento: molte tipografie, schiacciate da debiti, non conoscono la possibilità di azzerarli con la Legge 3/2012. Informarsi può salvare l’azienda.

Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme e scadenze. Le tabelle non sostituiscono l’analisi del caso concreto ma offrono una guida rapida.

Tabella 1 – Termini di decadenza degli avvisi di accertamento

Annualità/RegimeTermini ordinari (art. 43 D.P.R. 600/1973)Termine con CPB (D.Lgs. 13/2024)Termine con sanatoria (DL 113/2024)
Dichiarazione presentata31/12 del 5º anno successivo (es. annualità 2019 → 31/12/2025)Slitta al 31/12 dell’anno successivo (es. 31/12/2026)Slitta al 31/12 del terzo anno successivo (es. 31/12/2028)
Dichiarazione omessa31/12 del 7º anno31/12 del 8º anno31/12 del 10º anno
Recupero aiuti di Stato31/12 dell’8º anno31/12 del 9º anno31/12 dell’11º anno

Nota: i termini possono essere ridotti di uno o due anni se il contribuente beneficia dei regimi premiali ISA o tracciabilità , ma tali riduzioni si riallineano alla proroga del CPB .

Tabella 2 – Vizi e rimedi

VizioDescrizioneRimedio
DecadenzaAvviso notificato oltre i termini di leggeRicorso preliminare per nullità assoluta
Mancato contraddittorioAssenza di schema di atto o termine di 60 giorni non rispettatoRicorso per annullamento; possibile chiusura mediante accertamento con adesione
Assenza di motivazioneAvviso privo di spiegazioni o di allegazione del PVCRicorso; richiesta di annullamento
Accertamento integrativo illegittimoNuovi avvisi fondati su fatti già conosciutiOpposizione per violazione del principio di unicità; onere della prova a carico dell’Agenzia
Irregolarità indagini bancarieRichieste bancarie formalmente viziate ma senza pregiudizioContestare la presunzione; dimostrare provenienza dei versamenti

Tabella 3 – Strumenti di definizione e relativi benefici

StrumentoCaratteristicheBenefici
Accertamento con adesioneAccordo con l’Ufficio; non impugnabile ; sanzioni ridotte a 1/4Riduzione delle sanzioni; rateizzazione; chiusura della lite
CPBConcordato biennale di reddito; proroga automatica dei terminiCertezza del carico fiscale; proroga accertamenti; esonero da accertamenti analitici
Ravvedimento specialeSanatoria di violazioni; proroga terminiPagamento con sanzioni ridotte; evitare accertamento integrale
RottamazioneEstinzione dei ruoli pagando solo capitale e interessi minimiAzzeramento delle sanzioni; rateizzazione lunga
SovraindebitamentoProcedura ex Legge 3/2012Sospensione procedure esecutive; falcidia dei debiti

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento e perché arriva?
L’avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente la rettifica del reddito imponibile o dell’Iva e ingiunge il pagamento delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi. Nelle tipografie, gli avvisi derivano spesso da scostamenti tra acquisti di materia prima (carta, inchiostri) e ricavi dichiarati, indagini bancarie o controlli sul corretto utilizzo degli ISA.

2. Che termini ha l’Agenzia per notificare l’avviso?
In generale, cinque anni dal periodo d’imposta . Se la dichiarazione è omessa, il termine è sette anni ; per recupero di aiuti di Stato è otto anni . I termini si allungano con il CPB e la sanatoria .

3. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso?
Sì, dal 2023 tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo , salvo per gli atti automatizzati . L’Ufficio deve inviare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni .

4. Cosa succede se l’Ufficio non mi concede il contraddittorio?
L’atto è annullabile. Puoi eccepire la violazione in sede di ricorso. Le Sezioni Unite hanno precisato che la violazione è rilevante solo se il contribuente indica le deduzioni che avrebbe potuto presentare , ma con l’introduzione dell’art. 6‑bis la tutela è rafforzata.

5. Posso presentare osservazioni se ricevo lo schema di atto?
Sì. Entro il termine di almeno 60 giorni puoi richiedere accesso agli atti e presentare una memoria difensiva spiegando gli errori dell’Ufficio. È consigliato allegare documenti contabili e, per le tipografie, spiegare gli scarti di produzione, le rese e le commesse non remunerative.

6. Quando conviene l’accertamento con adesione?
Conviene quando riconosci la pretesa o quando le contestazioni sono solo parziali e vuoi ridurre le sanzioni. Con l’adesione le sanzioni si riducono a un quarto . Tuttavia, se l’avviso è viziato da decadenza o mancanza di motivazione, è preferibile impugnare.

7. Posso ancora fare ricorso dopo aver aderito?
No. L’accertamento con adesione non è impugnabile . Una volta firmato l’accordo devi rispettare i termini di pagamento.

8. Cosa succede se non pago le rate dell’adesione?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. È importante pianificare i pagamenti.

9. Le proroghe del CPB valgono anche per l’Iva?
Sì. Il D.Lgs. 13/2024 si riferisce agli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’Iva; la proroga si applica a tutti gli avvisi che scadrebbero a fine anno .

10. Cos’è il ravvedimento speciale?
È una sanatoria introdotta dal D.L. 113/2024 che consente di regolarizzare le violazioni dichiarative pagando l’imposta e una sanzione ridotta. Aderendo, i termini di accertamento si estendono fino al 31 dicembre 2028 .

11. Le indagini bancarie possono basarsi su versamenti di clienti?
L’Agenzia può presumere che i versamenti non giustificati sui conti aziendali siano ricavi non dichiarati. Tuttavia, la tipografia può dimostrare che si tratta di anticipi, prestiti soci o ricavi già contabilizzati. Le irregolarità formali nelle richieste non bastano per annullare l’accertamento: occorre provare il pregiudizio.

12. Cosa significa accertamento integrativo?
È un nuovo avviso emesso quando emergono elementi sopravvenuti prima dello spirare del termine. Deve indicare i nuovi elementi, altrimenti è nullo . La Cassazione ha stabilito che non è sufficiente una rivalutazione di fatti già noti .

13. Posso chiedere la sospensione della riscossione?
Sì. Puoi presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o al giudice. Dovrai dimostrare che il pagamento immediato ti causerebbe un danno grave e irreparabile (ad esempio, pignoramento dei macchinari). In presenza di procedura di sovraindebitamento, la sospensione è automatica .

14. Le spese legali sono deducibili?
Le spese sostenute per l’assistenza legale nel contenzioso tributario sono deducibili se inerenti all’attività d’impresa. È opportuno conservare le fatture e registrarle correttamente.

15. Cos’è il piano del consumatore?
È uno strumento della Legge 3/2012 che consente ai debitori non fallibili (inclusi i piccoli imprenditori) di proporre un piano di pagamento parziale ai creditori, omologato dal Tribunale. Il piano prevede rate sostenibili e può ridurre i debiti fino all’80% .

16. Posso avviare la composizione negoziata della crisi e contestare l’accertamento?
Sì. La composizione negoziata non impedisce la difesa nel contenzioso tributario. Tuttavia, l’imprenditore deve coordinare le procedure e informare l’Erario, in quanto il debito tributario rientra nel perimetro delle trattative.

17. Cosa accade se la tipografia ha già chiuso l’attività?
L’avviso di accertamento può essere notificato anche a un soggetto cessato. In tal caso risponderà il soggetto che era titolare della ditta al momento delle operazioni contestate. Se l’attività è stata ceduta, occorre verificare le clausole di manleva nel contratto.

18. L’Agenzia può pignorare i macchinari?
Se l’avviso diventa definitivo e non si paga, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere al pignoramento dei beni aziendali. È possibile chiedere la sospensione o proporre un piano di rateizzazione. La procedura di sovraindebitamento sospende i pignoramenti .

19. Qual è il ruolo del commercialista nella difesa?
Il commercialista raccoglie la documentazione contabile, predispone le memorie, calcola l’imposta, verifica gli ISA e collabora con l’avvocato nella strategia difensiva. Un lavoro coordinato è essenziale per una difesa efficace.

20. Devo continuare a pagare le imposte correnti se contesto l’avviso?
Sì. Il contenzioso riguarda gli anni accertati; è fondamentale proseguire il pagamento delle imposte correnti per non accumulare nuovi debiti. La regolarità corrente può anche agevolare l’adesione a regimi premiali e future definizioni.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’effetto economico delle diverse strategie, è utile esaminare alcune simulazioni numeriche. I dati sono ipotetici ma rappresentano situazioni frequenti nel settore tipografico.

Simulazione 1 – Accertamento con adesione

Una tipografia ha dichiarato un reddito imponibile di 100 000 €. L’Agenzia delle Entrate, sulla base di indagini sui consumi di carta, notifica un avviso di accertamento con un maggior reddito di 50 000 € e applica una sanzione del 90% (secondo l’art. 1, D.Lgs. 471/1997). L’imposta (Ires) è del 24%.

Calcolo senza adesione:

  • Imposta aggiuntiva: 50 000 € × 24% = 12 000 €.
  • Sanzione: 12 000 € × 90% = 10 800 €.
  • Interessi: ipotizziamo 5% per 3 anni = 1 800 €.
  • Totale da pagare: 12 000 € + 10 800 € + 1 800 € = 24 600 €.

Calcolo con adesione:

  • Imposta aggiuntiva: 12 000 €.
  • Sanzione ridotta a un quarto: 10 800 € × 25% = 2 700 € .
  • Interessi: 1 800 €.
  • Totale: 12 000 € + 2 700 € + 1 800 € = 16 500 €.

Risparmio: 24 600 € – 16 500 € = 8 100 €. L’adesione consente di ridurre la sanzione da 10 800 € a 2 700 €, con un risparmio rilevante. Inoltre, si può rateizzare in 8 rate trimestrali da circa 2 063 €.

Simulazione 2 – Ricorso e annullamento per decadenza

Una tipografia riceve il 10 gennaio 2026 un avviso relativo all’annualità 2019. Il termine ordinario era il 31 dicembre 2025. Il contribuente non ha aderito al CPB né alla sanatoria, ma ha un punteggio ISA di 9. L’Ufficio ritiene applicabile la riduzione di un anno (scadenza al 31 dicembre 2024) e notifica entro il 2026.

Analisi:

  • Il termine ordinario per le annualità 2019 è il 31 dicembre 2025 . Il punteggio ISA ≥ 8 riduce il termine di un anno , portandolo al 31 dicembre 2024. Tuttavia, per i soggetti con punteggio ISA che aderiscono al CPB la riduzione si riallinea al 31 dicembre 2026 . Poiché il contribuente non ha aderito al CPB, il termine resta al 2024.
  • L’avviso del 10 gennaio 2026 è quindi tardivo.

Esito:

La tipografia presenta ricorso eccependo la decadenza. La Corte annulla l’avviso. Nessuna imposta o sanzione è dovuta.

Simulazione 3 – Accertamento integrativo illegittimo

Nel 2023 la tipografia riceve un avviso per l’anno 2018 e definisce con adesione un reddito concordato. Nel 2024 l’Ufficio notifica un nuovo avviso integrativo basato su un rapporto della Guardia di Finanza del 2018 già acquisito nel primo avviso.

Analisi:

  • La legge consente l’accertamento integrativo solo per elementi sopravvenuti . Il rapporto già conosciuto non è un elemento nuovo.
  • La Cassazione ha stabilito che la rivalutazione di fatti già noti non consente l’integrazione .

Esito:

Il contribuente impugna l’avviso integrativo e ottiene l’annullamento. L’Ufficio deve restituire le somme eventualmente versate in eccedenza.

Conclusione

L’accertamento fiscale può rappresentare un momento difficile per una tipografia, ma non è un destino inevitabile. Conoscere i termini di decadenza, le regole del contraddittorio e le possibilità di adesione consente di impostare una difesa efficace. Le normative recenti, come l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e il D.Lgs. 13/2024 sul CPB, rafforzano i diritti del contribuente e offrono strumenti di compliance che possono prevenire l’accertamento . La giurisprudenza del 2025 conferma l’invalidità degli accertamenti tardivi o privi di nuovi elementi .

Agire tempestivamente è fondamentale: analizzare la notifica, partecipare al contraddittorio, valutare l’adesione e, se necessario, presentare ricorso. Nel contempo è essenziale pianificare la fiscalità, aderire ai regimi premiali e considerare strumenti come il CPB o il ravvedimento speciale. Per le tipografie in difficoltà economica, la procedura di sovraindebitamento offre un percorso per sospendere le azioni esecutive e ridurre i debiti .

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