Accertamento fiscale a un money transfer: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’invio di denaro attraverso i servizi di money transfer è diventato un gesto quotidiano per lavoratori stranieri, imprenditori, professionisti e famiglie che hanno rapporti economici con l’estero. Le rimesse verso Paesi d’origine rappresentano spesso la principale fonte di sostentamento per i beneficiari. La Banca Mondiale rileva che la somma complessiva delle rimesse dei migranti supera ormai di molto gli aiuti allo sviluppo; in Italia i lavoratori stranieri nel 2023 hanno inviato all’estero oltre 8 miliardi di euro (dato che continua a crescere nel 2024‑2025).

Dal punto di vista fiscale questo flusso non passa inosservato. Il money transfer consente trasferimenti veloci e relativamente anonimi; per questo rientra pienamente nella disciplina antiriciclaggio e i dati delle operazioni vengono acquisiti dall’Agenzia delle entrate, confluiscono nell’“Archivio dei rapporti finanziari” e possono essere utilizzati nell’accertamento tributario. La normativa italiana prevede una soglia massima di 999,99 € per singola operazione di money transfer: il limite è rimasto fermo anche dopo l’aumento generale del limite all’uso del contante e si applica a ogni transazione di rimessa di denaro . Superare questo tetto, anche mediante operazioni frazionate, comporta sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 50.000 € .

Negli ultimi anni l’Agenzia delle entrate ha intensificato le verifiche sulle rimesse e ha iniziato a utilizzare i dati dei money transfer per ricostruire redditi “occulti”. I depositi o i prelievi rilevanti non giustificati sono considerati ricavi e posti a base dell’accertamento se il contribuente non prova il contrario; la legge presume che prelevamenti o versamenti superiori a 1.000 € al giorno o a 5.000 € al mese, non altrimenti documentati, siano reddito imponibile . È sufficiente una sola dichiarazione di terzi per fondare un accertamento, come ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21249/2025 (la dichiarazione di un cliente alla Guardia di Finanza è stata ritenuta idonea a dimostrare compensi non dichiarati). Allo stesso tempo la Corte ha stabilito che i trasferimenti di denaro tramite bonifico o ordini bancari possono costituire liberalità indirette assoggettate all’imposta sulle donazioni .

La conseguenza è che chi invia o riceve somme attraverso i money transfer rischia di subire accertamenti patrimoniali o reddituali particolarmente invasivi. Le contestazioni possono derivare dall’inosservanza dei limiti antiriciclaggio, dall’omessa dichiarazione di trasferimenti verso l’estero, dall’imposta sulle donazioni o dalla presunzione di redditi non dichiarati. Ignorare un invito dell’Agenzia delle entrate o sottovalutare un verbale della Guardia di Finanza può comportare sanzioni, interessi, iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Per difendersi efficacemente occorrono competenze interdisciplinari: diritto tributario, normative bancarie e antiriciclaggio, procedure di sovraindebitamento e strategie negoziali. È fondamentale agire immediatamente, senza aspettare che l’accertamento diventi definitivo.

L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti, esperti in diritto bancario e tributario.
È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In virtù del D.L. 118/2021 opera come Esperto negoziatore della crisi d’impresa, affiancando imprenditori e professionisti che cercano soluzioni negoziate alle difficoltà finanziare. Lo Studio Monardo offre:

  • Analisi preventiva dell’atto: esame tecnico del verbale, della convocazione o dell’avviso di accertamento; verifica dei presupposti, dei termini e dei vizi procedurali.
  • Assistenza nel contraddittorio: predisposizione delle osservazioni, raccolta della documentazione, redazione delle memorie difensive.
  • Ricorso e sospensione: proposizione del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria, richiesta di sospensione cautelare dell’atto e gestione delle udienze.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione di rateizzazioni, accertamento con adesione, definizioni agevolate, rottamazioni delle cartelle, transazioni fiscali e ristrutturazioni del debito.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: impugnazione dei provvedimenti di sequestro, opposizione ai pignoramenti, utilizzo di strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, esdebitazione).

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1. Contesto normativo: leggi, decreti, regole antiriciclaggio e giurisprudenza

1.1 La disciplina generale sull’uso del contante

La normativa italiana contro il riciclaggio e l’evasione fiscale ha fissato limiti stringenti all’uso del contante. L’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (Testo unico antiriciclaggio) vieta il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a una certa soglia (oggi 5.000 €, limite elevato con la legge di bilancio 2023). La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 50.000 € . Sono escluse da questo divieto le transazioni tra il soggetto e il proprio conto bancario.

Tale soglia generale, però, non si applica al money transfer. Le rimesse internazionali tramite circuiti come Western Union, MoneyGram o agenzie analoghe restano soggette al tetto di 999,99 € per operazione, fissato in origine dal D.L. 201/2011 (art. 2) e confermato dall’art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Una guida dei commercialisti ricorda che “il limite per il trasferimento di denaro da/verso l’estero attraverso il sistema Money Transfer ammonta a 1.000,00 €” . Il sito di consulenza fiscale Consulenti Associati ribadisce che “per il servizio di rimessa di denaro (c.d. money transfer) la soglia resta 999,99 euro” . Anche la guida giuridica Vademecum Italia sottolinea che l’innalzamento del limite all’uso del contante non vale per i money transfer e che la soglia di 1.000 € rimane invariata .

Per i turisti stranieri esistono deroghe: l’art. 3 del D.L. 16/2012 (convertito in legge 44/2012) consente loro di pagare beni e servizi in contanti fino a 15.000 € presso commercianti al minuto e agenzie di viaggio (con obbligo di comunicazione). Questo regime non riguarda le rimesse di denaro.

1.2 Antiriciclaggio e obblighi dei money transfer

I servizi di money transfer rientrano tra i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio a effettuare adeguata verifica della clientela, segnalare le operazioni sospette e comunicare le violazioni dei limiti all’uso del contante . Devono inoltre comunicare le informazioni sulle transazioni all’“Archivio dei rapporti finanziari” gestito dall’Agenzia delle entrate. Una recente circolare ha chiarito che l’obbligo di comunicazione riguarda anche gli istituti di money transfer: le banche e gli istituti finanziari devono trasmettere i dati su conti correnti, depositi, carte e anche sulle rimesse eseguite tramite money transfer . Questa banca dati consente al Fisco di incrociare i flussi di denaro con le dichiarazioni dei redditi e di individuare operazioni incoerenti.

La normativa europea prevede inoltre che chi trasporta oltre 10.000 € in contanti all’interno o all’esterno dell’Unione debba presentare dichiarazione doganale. Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, attuato in Italia dal D.Lgs. 195/2008, stabilisce che chiunque entri o esca dal territorio con denaro contante superiore a tale importo è tenuto a dichiararlo all’Agenzia delle dogane, con possibilità di compilare il modello in dogana o via telematica. La mancata dichiarazione comporta sanzioni amministrative e, in presenza di fondati sospetti, sequestri penali. Anche i trasferimenti di denaro contante tramite corrieri professionali o società di change rientrano in quest’obbligo. Le guide dell’Agenzia delle dogane e numerosi articoli divulgativi ricordano che non c’è un divieto di trasportare somme superiori a 10.000 €, ma vi è l’obbligo di dichiararle.

1.3 Poteri dell’amministrazione finanziaria: indagini bancarie e presunzioni

Gli uffici fiscali dispongono di ampi poteri di indagine sui conti bancari e sui rapporti finanziari. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 elenca i poteri degli uffici nell’accertamento delle imposte sui redditi: possono eseguire accessi, ispezioni e verifiche, convocare i contribuenti per ottenere dati e notizie, richiedere la produzione di documenti e, soprattutto, acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i dati relativi a qualsiasi rapporto o operazione . I dati acquisiti possono essere utilizzati nelle rettifiche e negli accertamenti solo se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o di non averne rilevanza; in mancanza di prova contraria, prelevamenti o incassi superiori a 1.000 € giornalieri o 5.000 € mensili sono considerati ricavi e posti a base dell’accertamento .

L’art. 7 del D.P.R. 605/1973 consente all’Agenzia delle entrate di ottenere informazioni sugli investimenti e sulle attività finanziarie detenute all’estero dai contribuenti italiani (obbligo di monitoraggio fiscale, quadro RW) e di incrociare questi dati con quelli forniti dalle autorità estere attraverso lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard). Chi invia denaro all’estero senza dichiararlo può essere accusato di omessa compilazione del quadro RW e di evasione.

1.4 L’imposta di bollo sui money transfer (2011‑2012)

Nel 2011 l’art. 2, comma 35‑octies, del D.L. 138/2011 introdusse un’imposta di bollo del 2 % sulle rimesse di denaro effettuate attraverso banche e agenzie di money transfer, con importo minimo di 3 € per operazione. La misura fu duramente contestata per il suo carattere discriminatorio e fu impugnata dalle Regioni speciali. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 241/2012, ha descritto l’imposta definendo la sua base imponibile e l’aliquota . Dopo pochi mesi, però, la norma fu abrogata dal D.L. 16/2012 e l’imposta non è più applicabile. Rimane solo il costo della commissione che ogni operatore di money transfer applica a carico del mittente.

1.5 La giurisprudenza di Cassazione sugli accertamenti da money transfer

1.5.1 Ord. Cassazione n. 21249/2025 – dichiarazioni di terzi utilizzabili come prova

Nel 2025 la Cassazione (sez. tributaria) ha depositato l’ordinanza n. 21249 con la quale ha affermato che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi rese alla Guardia di Finanza sono utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario. Nel caso specifico un cliente aveva dichiarato di aver pagato compensi “in nero” a un avvocato tramite consegna in contanti. Secondo la Corte, anche un solo indizio grave e preciso (come la dichiarazione del cliente) può legittimare l’accertamento se il contribuente non fornisce prova contraria. Questa pronuncia è stata richiamata da numerosi commentatori perché consente al Fisco di basare l’accertamento su una dichiarazione di terzi senza necessità di ulteriori riscontri documentali, trattandosi di pagamenti in contanti che non lasciano tracce bancarie. La decisione impone ai contribuenti di documentare con precisione la provenienza delle somme versate o prelevate e di non sottovalutare le dichiarazioni di chi effettua rimesse o riceve denaro.

1.5.2 Sent. Cassazione n. 7442/2024 – liberalità indirette tramite bonifici

La Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza n. 7442/2024 che i trasferimenti di denaro eseguiti con bonifico o ordine bancario possono costituire liberalità indirette soggette all’imposta sulle donazioni. L’art. 56‑bis, comma 1, del D.Lgs. 346/1990 prevede che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti gli atti di disposizione che comportano un arricchimento del donatario correlato a un impoverimento del donante senza forma solenne, siano soggette a imposta con aliquota dell’8% se il valore supera le franchigie (1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 € per fratelli e sorelle) . La Corte ha chiarito che anche un trasferimento di attività finanziarie detenute all’estero e poi rimpatriate tramite collaborazione volontaria può essere considerato liberalità e tassato se manca la forma dell’atto pubblico. Per i contribuenti che inviano o ricevono somme tramite money transfer è quindi essenziale dimostrare la causa del trasferimento (prestito, restituzione, pagamento, donazione entro la franchigia) e, se si tratta di donazione, valutare l’opportunità dell’atto notarile.

1.5.3 Ordinanza Cassazione n. 28130/2020 – accertamento basato su indagini penali

L’ordinanza n. 28130/2020 (sez. VI civile) ha riguardato un accertamento fiscale fondato sulle indagini penali relative a trasferimenti di denaro all’estero tramite money transfer. La Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle informazioni raccolte nel procedimento penale per reati di riciclaggio: i dati delle intercettazioni e delle operazioni dei money transfer costituiscono elementi presuntivi idonei a fondare un accertamento. La decisione conferma il costante coordinamento tra autorità giudiziarie e fiscali e la possibilità per il Fisco di valorizzare evidenze penali (come l’utilizzo sistematico di nomi fittizi o la frazionamento dei trasferimenti) per presumere l’esistenza di redditi non dichiarati.

1.6 Altri riferimenti normativi utili

  • D.Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza) e D.Lgs. 11/2010: definiscono gli istituti di pagamento e disciplinano il servizio di remittance (rimessa di denaro), demandando alla Banca d’Italia l’autorizzazione degli operatori di money transfer.
  • D.Lgs. 90/2017 (recepimento IV direttiva antiriciclaggio): ha modificato gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 231/2007 introducendo un regime sanzionatorio fisso per l’uso del contante; le sanzioni per violazione del limite del money transfer vanno da 1.000 a 50.000 €, con possibilità di oblazione .
  • Regolamento UE 2015/847: disciplina la tracciabilità dei trasferimenti di fondi e prescrive l’indicazione dell’ordinante e del beneficiario nelle operazioni di money transfer.
  • Quadro RW (art. 4 del D.L. 167/1990): obbliga i residenti italiani che detengono attività estere di natura finanziaria, compresi conti correnti e depositi presso money transfer, a dichiararle nella dichiarazione dei redditi.
  • Codice penale, artt. 648‑bis e 648‑ter: puniscono il riciclaggio e l’autoriciclaggio; la Cassazione ha esteso l’applicazione del reato anche alle sistematiche violazioni delle norme antiriciclaggio da parte degli operatori di money transfer.

2. Procedura dell’accertamento: cosa succede dopo la notifica

L’accertamento fiscale connesso a operazioni di money transfer può assumere diverse forme: accertamento sintetico (redditometro), accertamento bancario sui conti e depositi, accertamento patrimoniale o accertamento da monitoraggio estero. In tutti i casi occorre conoscere i passaggi procedurali e i termini per non perdere il diritto di difesa.

2.1 Invito al contraddittorio e accessi della Guardia di Finanza

  1. Accesso e acquisizione dei dati: la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle entrate acquisiscono i movimenti di money transfer dall’Archivio dei rapporti finanziari o richiedono direttamente alle agenzie di remittance la documentazione sulle operazioni effettuate dal contribuente. L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consente agli uffici di chiedere dati relativi a “qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata” .
  2. Invito a comparire: prima di emettere l’avviso di accertamento, l’ufficio invia un invito al contraddittorio (art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997) con cui convoca il contribuente per fornire dati e chiarimenti sui movimenti rilevati. L’invito indica le operazioni contestate, la normativa violata e offre un termine (di norma 15 o 30 giorni) per presentare documenti.
  3. Verifica dei giustificativi: il contribuente deve dimostrare la provenienza delle somme inviate o ricevute. Gli accertamenti patrimoniali si basano sulla capacità contributiva e richiedono di spiegare l’incremento patrimoniale mediante redditi dichiarati, risparmi, prestiti, donazioni o successioni. Se le giustificazioni sono ritenute idonee, l’ufficio archivia il procedimento o riduce l’importo.

2.2 Avviso di accertamento

Se le spiegazioni non sono ritenute sufficienti o se il contribuente non risponde, l’Agenzia delle entrate emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato, indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, riportare i calcoli, la base imponibile e le sanzioni. L’atto è notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (o del settimo anno in caso di dichiarazione omessa o infedele). Nel caso di accertamenti bancari, l’avviso deve precisare i prelevamenti o versamenti considerati reddito e il motivo per cui non sono stati ritenuti giustificati .

Una volta notificato, l’avviso diventa esecutivo dopo 60 giorni. Entro questo termine è possibile:

  • Presentare istanza di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997, art. 6) per tentare una definizione agevolata con riduzione delle sanzioni. L’istanza sospende i termini per 90 giorni e, se l’accordo viene raggiunto, consente di pagare con riduzione delle sanzioni a un terzo.
  • Impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende l’esecutività solo se si richiede la sospensione cautelare e questa viene accolta dal collegio giudicante.
  • Ricorrere all’autotutela chiedendo la correzione o l’annullamento dell’atto se si riscontrano errori evidenti. L’autotutela non sospende i termini per impugnare.

2.3 Termini e decadenze

  • Termine per rispondere all’invito: 15 o 30 giorni, salvo proroga.
  • Notifica avviso di accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 43 D.P.R. 600/1973). Per l’IVA e l’IRAP si applicano i termini dell’art. 57 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973.
  • Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: entro 60 giorni dalla notifica.
  • Pagamento rateale: se non si ricorre, il pagamento può essere dilazionato fino a 8 rate trimestrali (o 16 per importi superiori a 50.000 €); in caso di impugnazione, la rateazione può essere concessa dall’ente impositore.
  • Sospensione della riscossione: possibile se si presenta istanza motivata e se sussistono gravi motivi (art. 47 del D.Lgs. 546/1992).
  • Prescrizione delle sanzioni: la pretesa sanzionatoria si prescrive in cinque anni dalla violazione, salvo atti interruttivi.

2.4 Accertamento sintetico e redditometro

Il redditometro (art. 38 del D.P.R. 600/1973) consente all’amministrazione di determinare il reddito complessivo in base alle spese sostenute dal contribuente. Le operazioni di money transfer possono essere considerate elementi indicativi di maggiore capacità contributiva: l’invio di somme all’estero senza un reddito adeguato può far presumere la disponibilità di redditi non dichiarati. In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare che le somme trasferite derivano da redditi tassati, da risparmi pregressi, da donazioni o da restituzioni di prestiti; in mancanza di prova, la presunzione diventa definitiva.

2.5 Monitoraggio fiscale e quadro RW

Chi trasferisce somme verso o da Paesi esteri deve rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale. L’art. 4 del D.L. 167/1990 (convertito in legge 227/1990) prevede l’obbligo di indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi:

  • gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero;
  • i trasferimenti da, verso e per l’estero effettuati attraverso intermediari non residenti, compresi i money transfer;
  • le rimesse di denaro che, nel corso dell’anno, superano complessivamente 15.000 €.

L’omessa compilazione del quadro RW comporta sanzioni dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (raddoppiate se l’investimento è detenuto in Paesi non cooperativi). Il contribuente può regolarizzare spontaneamente le violazioni mediante ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) o, se ricorrono le condizioni, aderendo a definizioni agevolate.

3. Difese e strategie legali contro l’accertamento da money transfer

3.1 Raccolta di documentazione e ricostruzione dei flussi

La prima difesa consiste nel ricostruire la provenienza delle somme inviate o ricevute:

  • Estratti conto bancari e storici: servono a dimostrare che il denaro trasferito proviene da redditi già tassati (stipendi, compensi professionali, affitti, dividendi) o da risparmi accumulati nel tempo. È utile esibire gli estratti bancari degli ultimi anni, evidenziando i prelievi coerenti con le rimesse.
  • Dichiarazioni dei redditi e modello 730: attestano la capacità contributiva e mostrano che i redditi dichiarati sono sufficienti a giustificare i trasferimenti.
  • Contratti di prestito o riconoscimento di debito: se le somme trasferite derivano da un prestito concesso o restituito, conviene redigere un contratto scritto (anche scrittura privata autenticata) che indichi l’importo, la causale e i termini di restituzione.
  • Atti di donazione: quando le somme trasferite costituiscono liberalità tra parenti, è opportuno stipulare un atto notarile se l’importo è rilevante, oppure predisporre una dichiarazione scritta firmata dal donante e dal beneficiario. La Cassazione ha ricordato che le liberalità indirette senza forma solenne sono soggette a imposta sulle donazioni se superano le franchigie .
  • Prove di successione o vendita di beni: se il denaro deriva da eredità o dalla vendita di un immobile, occorre fornire la documentazione notarile (dichiarazione di successione, atti di compravendita) e dimostrare che le somme sono state già tassate.
  • Ricevute di spese sostenute: qualora il denaro trasferito serva a pagare spese mediche, scolastiche, affitti o altri oneri di familiari residenti all’estero, si possono esibire le fatture o le ricevute, dimostrando che il trasferimento ha una causa lecita.

3.2 Contestazione delle presunzioni legali

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che i prelevamenti e i versamenti ingiustificati sono considerati ricavi se il contribuente non ne indica il beneficiario . Tuttavia la giurisprudenza ha precisato che questa presunzione non opera automaticamente e deve essere supportata da indizi gravi e concordanti. Alcune difese possibili:

  • Prova contraria analitica: il contribuente può dimostrare che i prelievi non hanno rilevanza fiscale (ad esempio sono destinati a spese personali o famigliari già coperte con redditi tassati) o che i versamenti derivano da risparmi, prestiti o donazioni non imponibili.
  • Dimostrazione del beneficiario: indicare il soggetto a favore del quale è stata eseguita la rimessa e fornire la documentazione della causale (contratto, ricevuta).
  • Illegittimità del metodo: contestare l’uso di un accertamento bancario se l’ufficio non ha rispettato il contraddittorio preventivo o non ha richiesto l’autorizzazione del direttore centrale (obbligatoria per richiedere dati bancari).
  • Prescrizione o decadenza: verificare se l’avviso è stato notificato oltre i termini o se l’atto si riferisce a periodi già decaduti.
  • Sproporzione e mancanza di prova: in sede giudiziale si può sostenere che l’importo presunto non è coerente con i dati disponibili e che l’ufficio ha applicato la presunzione senza considerare le circostanze concrete.

3.3 Opposizione al verbale e ricorso

Se la verifica è condotta dalla Guardia di Finanza e termina con un Processo verbale di constatazione (PVC), è fondamentale presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente). Le osservazioni devono essere specifiche: spiegare l’origine delle somme, allegare documenti, contestare la qualificazione dei trasferimenti come ricavi. L’ufficio deve rispondere motivando le ragioni del mancato accoglimento.

Se l’avviso viene comunque emesso, si può:

  1. Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria: il ricorso deve contenere i motivi, gli atti impugnati e la richiesta di annullamento. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività versando un terzo delle imposte contestate. La difesa tecnica da parte di un avvocato o commercialista è obbligatoria per controversie superiori a 3.000 €.
  2. Richiedere la prova testimoniale: benché nel processo tributario non sia ammessa la testimonianza in senso stretto, dopo la riforma del 2023 il giudice può valutare dichiarazioni scritte giurate di terzi. L’ordinanza 21249/2025 consente l’utilizzo di dichiarazioni extraprocessuali anche a favore del contribuente: si possono quindi produrre dichiarazioni di parenti o clienti che attestano la causa della rimessa.
  3. Chiedere la sospensione cautelare: se vi sono gravi e fondati motivi e un pregiudizio irreparabile, il giudice può sospendere l’efficacia dell’atto.
  4. Eccepire vizi formali: omessa motivazione, mancanza di contraddittorio, violazione del diritto di difesa, firma illegittima, incompetenza funzionale, notificazione nulla.

3.4 Accertamento con adesione e definizioni agevolate

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente al contribuente di evitare il contenzioso e chiudere la controversia con una riduzione delle sanzioni. Dopo l’avviso, il contribuente può presentare istanza all’ufficio entro 60 giorni; l’ufficio convoca un contraddittorio e, se si raggiunge l’accordo, l’imposta dovuta si paga con sanzioni ridotte a un terzo e interessi legali. Il pagamento può essere rateizzato. L’adesione non implica il riconoscimento della pretesa ma evita rischi processuali.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto definizioni agevolate delle cartelle e degli avvisi bonari (rottamazioni). La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto la rottamazione-quater che consente di estinguere i ruoli affidati all’Agenzia delle entrate Riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e gli interessi, senza sanzioni e interessi di mora. Nel 2025 il D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) ha riaperto i termini per chi era stato escluso. Anche gli avvisi di accertamento esecutivi possono essere oggetto di definizione agevolata se non ancora impugnati o se il giudizio è pendente.

3.5 Rateazioni, sospensioni e piani di rientro

Una volta iscritte a ruolo le somme dovute, il contribuente può chiedere la rateazione fino a 72 rate (Legge 689/1981). In caso di grave difficoltà economica si può ottenere la rateazione straordinaria fino a 120 rate, documentando la temporanea situazione di crisi. Durante la rateazione l’Agenzia delle entrate Riscossione non può procedere a pignoramenti se il debitore rispetta i pagamenti.

È possibile chiedere la sospensione amministrativa dell’esecuzione (art. 47 del D.Lgs. 546/1992) in presenza di vizi evidenti dell’atto o di sopravvenienze (es. accoglimento del ricorso in primo grado). La sospensione può essere richiesta al direttore dell’ufficio o al giudice tributario.

Quando vi sono più debiti e il contribuente non riesce a far fronte, si possono negoziare piani di rientro con l’Agente della riscossione o con le banche, sfruttando la figura del negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). L’Avv. Monardo, come esperto negoziatore, può assistere imprese e professionisti nella redazione di proposte ai creditori e nell’elaborazione di piani sostenibili.

3.6 Sovraindebitamento ed esdebitazione

Per privati e piccoli imprenditori che non possono accedere al fallimento, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offrono strumenti di composizione della crisi. È possibile:

  • presentare un piano del consumatore, mediante l’OCC, che consente di pagare i debiti secondo le proprie capacità reddituali, ottenendo l’esdebitazione al termine;
  • proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti con la maggioranza dei creditori, omologato dal tribunale;
  • richiedere la liquidazione controllata del patrimonio con cui un soggetto sovraindebitato mette a disposizione i propri beni per soddisfare i creditori e, dopo tre anni, ottiene l’esdebitazione;
  • ricorrere alla esdebitazione del debitore incapiente, introdotta dal D.Lgs. 14/2019, che permette di liberarsi dai debiti residui in caso di assoluta mancanza di beni e redditi.

Lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di gestore della crisi da sovraindebitamento dell’Avv. Monardo, assiste i debitori in tutte le fasi: predisposizione della documentazione, scelta dello strumento più adatto, deposito della domanda, rapporti con l’OCC e i creditori.

4. Strumenti alternativi e opportunità

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rimesse di denaro non dichiarate possono generare cartelle esattoriali e ruoli. Per gestirle si possono sfruttare le rottamazioni e le definizioni agevolate che il legislatore introduce periodicamente:

  1. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): consente di chiudere i debiti affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi, senza sanzioni né aggi. I versamenti possono essere effettuati in 18 rate in cinque anni.
  2. Definizione avvisi bonari (art. 1, commi 153‑159, L. 197/2022): riduce a 1/18 le sanzioni sugli avvisi bonari relativi al periodo 2019‑2021.
  3. Riammissione alla rottamazione (D.L. 202/2024, conv. L. 15/2025): offre a chi non è riuscito a pagare le rate entro le scadenze di rientrare nella definizione versando gli importi scaduti entro nuovi termini.
  4. Stralcio delle cartelle fino a 1.000 €: introdotto dalla legge di bilancio 2023, prevede l’annullamento automatico, senza istanza, dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1.000 €.

Le definizioni agevolate possono essere utilizzate anche per gli esiti di accertamenti da money transfer, purché rientrino nelle tipologie indicate dalla legge. Prima di aderire è opportuno verificare la convenienza economica e la compatibilità con eventuali ricorsi pendenti.

4.2 Transazione fiscale e accordi giudiziali

Nel contesto delle procedure di sovraindebitamento e del concordato preventivo, la transazione fiscale permette di ridurre l’imposta, gli interessi e le sanzioni mediante un accordo con l’Agenzia delle entrate. L’accordo deve prevedere il pagamento di una percentuale del credito tributario in funzione della capacità di soddisfacimento dei creditori. Il Codice della crisi d’impresa consente anche accordi di ristrutturazione con transazione fiscale omologati dal tribunale. Lo Studio Monardo assiste i debitori nel negoziare transazioni con il Fisco e nel predisporre piani attestati.

4.3 Autotutela e annullamento degli atti

Se l’accertamento presenta evidenti errori (ad esempio scambio di persona, importi duplicati, calcoli errati, notifica irregolare), si può presentare un’istanza di autotutela chiedendo l’annullamento in via amministrativa. L’istanza non sospende i termini per ricorrere, ma se accolta annulla l’atto senza costi. L’Agenzia delle entrate è obbligata a esercitare l’autotutela quando il provvedimento è illegittimo o infondato e non occorre alcuna ulteriore attività istruttoria.

4.4 Cooperazione volontaria e collaborazione internazionale

Chi ha omesso di dichiarare investimenti o trasferimenti all’estero può regolarizzare la posizione attraverso la collaborazione volontaria (voluntary disclosure), prevista dalla L. 186/2014 e riaperta più volte. Consente di dichiarare attività e utili detenuti all’estero pagando imposta, interessi e sanzioni ridotte ed evitando il rischio penale per reati fiscali connessi. È uno strumento utile a sanare rimesse non dichiarate prima che l’Agenzia delle entrate avvii l’accertamento.

Grazie agli accordi di scambio automatico di informazioni (CRS e FATCA) e alle direttive comunitarie, l’amministrazione italiana riceve periodicamente dati sui conti esteri intestati a residenti italiani. I money transfer formalmente non sono banche, ma gli ordinanti e i beneficiari possono essere individuati tramite il codice MTCN e i documenti di identità. Per questo è illusorio pensare che le rimesse all’estero restino anonime. Meglio regolarizzare e dichiarare.

4.5 Pianificazione patrimoniale e protezione del patrimonio

Chi trasferisce somme importanti all’estero per aiutare familiari o per proteggere il patrimonio deve valutare le conseguenze fiscali. Le donazioni di somme superiori alle franchigie devono essere formalizzate con atto pubblico; in caso contrario l’atto può essere riqualificato come liberalità indiretta e tassato . Se invece si stipula un prestito infruttifero, è opportuno prevedere l’obbligo di restituzione e registrare il contratto per dare data certa.

La creazione di un trust o di un patto di famiglia può proteggere il patrimonio da creditori e assicurare la gestione delle risorse, ma deve essere strutturata con attenzione per evitare azioni revocatorie e contestazioni di elusione. In particolare l’utilizzo del trust per sottrarre somme alla riscossione può essere impugnato dai creditori entro cinque anni e, se effettuato in prossimità della crisi, può configurare reato. Lo Studio Monardo offre consulenza su strumenti di pianificazione patrimoniale leciti e su come trasferire somme all’estero nel rispetto della normativa.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’invito o l’avviso: non rispondere agli inviti dell’Agenzia delle entrate o lasciare trascorrere i termini significa rinunciare al diritto di difesa. È essenziale rispondere tempestivamente, anche solo per chiedere una proroga e raccogliere la documentazione.
  2. Spiegazioni generiche o verbali: l’onere della prova spetta al contribuente; affermazioni generiche (“ho risparmiato”) o documenti informali non bastano. È necessario fornire prove scritte, contratti, ricevute e dichiarazioni giurate.
  3. Frazionare artificialmente le operazioni: eseguire più trasferimenti inferiori a 1.000 € per eludere la soglia è vietato e può costituire frazionamento abusivo. Le autorità considerano l’operazione unitaria e applicano la sanzione per l’importo complessivo .
  4. Affidarsi a operatori non autorizzati: alcune agenzie informali non rispettano gli obblighi antiriciclaggio; oltre al rischio di frode, chi si serve di tali canali rischia sanzioni e segnalazioni. È sempre consigliabile verificare che il money transfer sia autorizzato dalla Banca d’Italia.
  5. Mancato monitoraggio fiscale: chi detiene conti esteri o invia somme regolarmente a un familiare all’estero deve verificare se ricorrono gli obblighi di compilazione del quadro RW. Le omissioni sono pesantemente sanzionate.
  6. Non considerare l’imposta sulle donazioni: trasferire somme elevate a familiari senza formalizzare la donazione può generare un debito d’imposta con aliquota dell’8 % . Occorre valutare le franchigie e, se necessario, stipulare l’atto pubblico.
  7. Pensare che il Fisco non veda i money transfer: la circolare dell’Agenzia delle entrate che estende l’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari ai money transfer dimostra che questi dati sono monitorati . Ogni operazione è registrata tramite codice MTCN e può essere ricondotta al mittente e al beneficiario.
  8. Evitare di farsi assistere da un professionista: la normativa è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato specializzato può individuare vizi procedurali, contestare le presunzioni e proporre soluzioni negoziali che il contribuente difficilmente potrebbe gestire da solo.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti e norme antiriciclaggio

AspettoLimite/normaFonte
Limite generale trasferimenti in contante tra soggetti diversi5.000 € (dal 2023). Violazione sanzionata con multa da 1.000 € a 50.000 €Art. 49 D.Lgs. 231/2007
Limite money transfer999,99 € per singola operazione (limite confermato)Art. 49 D.Lgs. 231/2007; D.L. 201/2011
Limite per turisti stranieri (pagamenti in contanti)15.000 € per acquisti presso commercianti al minuto o agenzie di viaggioArt. 3 D.L. 16/2012
Obbligo di dichiarazione doganaleTrasporto di denaro contante ≥ 10.000 € dentro o fuori l’UE: obbligo di dichiarazione; sanzioni in caso di omessa dichiarazioneRegolamento CE 1889/2005; D.Lgs. 195/2008
Sanzioni per violazione del limite money transferDa 1.000 € a 50.000 €, con possibilità di oblazioneArt. 63 D.Lgs. 231/2007
Presunzione su prelevamenti o versamentiPrelevamenti o incassi > 1.000 € al giorno o 5.000 € al mese sono considerati ricavi se non giustificatiArt. 32 D.P.R. 600/1973
Imposta sulle liberalità indiretteAliquota 8 % se il valore supera le franchigie (1 M€ parenti stretti; 100.000 € fratelli/sorelle)Art. 56‑bis D.Lgs. 346/1990

6.2 Principali termini procedurali

FaseTermine
Risposta all’invito al contraddittorio15 o 30 giorni (prorogabili)
Presentazione osservazioni al PVC60 giorni dalla notifica
Notifica avviso di accertamentoEntro 31 dicembre del quinto anno successivo (o settimo in caso di omessa dichiarazione)
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avviso
Rateazione ordinariaFino a 8 rate trimestrali (16 se importo > 50.000 €)
Rateazione straordinariaFino a 120 rate mensili (previa dimostrazione della situazione di difficoltà)

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Posso inviare 1.500 € all’estero dividendo l’importo in due operazioni da 750 €?
No. L’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 vieta il frazionamento artificiale delle operazioni. Anche se ogni transazione è inferiore alla soglia di 1.000 €, l’operazione unica di trasferimento di 1.500 € viene considerata nella sua totalità e comporta la sanzione prevista .

2. La commissione del money transfer rientra nel limite di 1.000 €?
Sì. Il Ministero dell’economia ha chiarito che la soglia di 1.000 € è “assoluta e oggettiva” e comprende l’importo trasferito e la commissione pagata all’operatore . Se la commissione porta la somma complessiva oltre la soglia, l’operazione non può essere eseguita in contanti e deve essere effettuata tramite conto corrente.

3. È legale ricevere soldi da parenti all’estero tramite money transfer?
Sì, purché l’importo non superi 1.000 € per operazione e la rimessa sia giustificata. Se la somma supera le franchigie delle donazioni e viene considerata liberalità, può essere soggetta all’imposta sulle donazioni . Per importi elevati è consigliabile effettuare un bonifico bancario e stipulare un atto di donazione.

4. Devo dichiarare i soldi inviati tramite money transfer nel quadro RW?
Non sempre. Il quadro RW si compila per le attività finanziarie detenute all’estero e per i trasferimenti da o verso l’estero che, nel corso dell’anno, superano 15.000 €. Le rimesse occasionali inferiori a questa soglia non richiedono dichiarazione; tuttavia se il denaro viene depositato all’estero su un conto personale, l’investimento va dichiarato.

5. Come posso dimostrare che i soldi trasferiti provengono da risparmi?
È utile esibire le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, gli estratti conto che mostrano i prelievi periodici e una relazione contabile che ricostruisca la capacità di risparmio. La coerenza temporale (es. accumulo di risparmi nel corso di più anni) è decisiva per convincere il Fisco .

6. Ho ricevuto un avviso di accertamento per rimesse di denaro fatte tre anni fa: è valido?
Sì, se il termine di decadenza non è decorso. L’ufficio può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di imposta (es. per un’operazione del 2022, l’avviso può essere notificato fino al 31 dicembre 2027). Se il termine è scaduto, si può eccepire la decadenza.

7. Posso oppormi se l’Agenzia delle entrate non mi ha convocato prima di notificare l’avviso?
Sì. Il mancato contraddittorio preventivo può costituire motivo di annullamento se ha impedito al contribuente di far valere le proprie ragioni. Tuttavia l’obbligo di contraddittorio non è generalizzato: vale per gli accertamenti standard in presenza di controlli automatizzati o formali; non si applica sempre nei casi di indagini finanziarie. È comunque possibile eccepire la violazione del diritto di difesa.

8. Cosa succede se non pago la sanzione per aver superato il limite di 1.000 €?
L’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo la sanzione e procede con la riscossione. In assenza di pagamento possono essere disposti fermi amministrativi dei veicoli, iscrizioni ipotecarie su immobili o pignoramenti presso terzi. La sanzione può essere rateizzata e ridotta mediante oblazione .

9. Posso inviare più di 1.000 € tramite bonifico bancario senza sanzioni?
Sì. Il limite di 1.000 € riguarda esclusivamente il trasferimento di contante tramite money transfer o cambio valute. Se si dispone di un conto corrente, è possibile inviare somme superiori mediante bonifico bancario o altri strumenti tracciabili. Resta comunque l’obbligo di dichiarare i trasferimenti rilevanti nel quadro RW.

10. Il Fisco può considerare i versamenti che ricevo dall’estero come reddito imponibile?
Sì, se non dimostri la provenienza delle somme. Le rimesse possono essere tassate come redditi diversi se non sono riconducibili a fonti lecite o se rappresentano corrispettivi di servizi non dichiarati. È fondamentale documentare la causa della ricezione (donazione, restituzione di prestito, vendita di beni).

11. La banca segnala all’Agenzia delle entrate i miei versamenti in contanti?
Le banche inviano segnalazioni aggregate per i versamenti in contanti superiori a 10.000 € mensili alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e possono effettuare segnalazioni di operazioni sospette se l’operatività non è coerente con il profilo del cliente . Queste informazioni vengono condivise con l’Agenzia delle entrate che può avviare un controllo.

12. Sono un lavoratore straniero in Italia: posso inviare ogni mese 800 € a mia madre nel mio Paese?
Sì. La normativa consente rimesse fino a 999,99 € per operazione . È consigliabile conservare lo scontrino del money transfer, indicare la causale (ad esempio “aiuto familiare”) e, se l’importo inviato supera nel corso dell’anno 15.000 €, verificare l’obbligo di dichiarazione. In alternativa, aprire un conto corrente e disporre bonifici regolari può semplificare la tracciabilità.

13. Posso ricevere 3.000 € da un amico tramite money transfer se vivo all’estero?
No, non in contanti. Se la somma è superiore a 1.000 €, il trasferimento deve avvenire tramite un intermediario autorizzato con addebito su conto corrente. In caso contrario la transazione è vietata e comporta sanzioni per il mittente e per il ricevente .

14. Ho venduto un’auto a un parente e ho ricevuto i soldi tramite money transfer. È legale?
Dipende dall’importo. Se il prezzo supera 999,99 €, non si può usare un money transfer in contanti; occorre utilizzare un mezzo tracciabile (bonifico, assegno). In caso contrario l’operazione è nulla e soggetta a sanzioni. È sempre opportuno stipulare un contratto di vendita e dichiarare la cessione.

15. Le agenzie di money transfer devono fornire i miei dati al Fisco?
Sì. La circolare dell’Agenzia delle entrate che disciplina l’“Archivio dei rapporti finanziari” chiarisce che anche i servizi di money transfer sono tenuti a comunicare i dati relativi alle operazioni . Pertanto le rimesse sono monitorate e, se incoerenti con i redditi dichiarati, possono generare accertamenti.

16. Le sanzioni per l’uso del contante si applicano anche alle criptovalute?
Le criptovalute non sono considerate contante ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007; tuttavia le transazioni in criptovalute sono oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità e devono essere tracciate. Gli operatori di exchange sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Il trasferimento di criptovalute può generare obblighi di monitoraggio fiscale e tassazione delle plusvalenze.

17. Posso trasferire al mio conto in Svizzera 50.000 € tramite money transfer?
No. Il money transfer non consente di trasferire importi così elevati; la soglia è 1.000 € per operazione. Per somme ingenti è necessario utilizzare un bonifico bancario. Occorre inoltre compilare il quadro RW e, se si trasporta l’importo in contanti, presentare dichiarazione doganale.

18. Quali sono le differenze tra money transfer e bonifico?
Il bonifico è un ordine di pagamento disposto presso una banca o un istituto di pagamento, comporta l’addebito su conto corrente e non ha limiti di importo; richiede l’indicazione dell’IBAN del beneficiario e dei dati dell’ordinante. Il money transfer è un servizio di rimessa istantanea di denaro in contanti verso l’estero; richiede un documento di identità, non necessita di conto corrente e ha un limite di 999,99 €. Le commissioni del money transfer sono generalmente più alte.

19. Cosa succede se la Guardia di Finanza trova 20.000 € in contanti durante una verifica?
Il possesso di contante non è vietato; la violazione riguarda il trasferimento di denaro tra soggetti diversi. Tuttavia l’ammontare può costituire indizio di evasione. La Guardia di Finanza può segnalare l’operazione e l’Agenzia delle entrate può avviare un accertamento patrimoniale. È importante dimostrare l’origine lecita del denaro e, se il contante viene trasportato all’estero, presentare la dichiarazione doganale.

20. Il Fisco può accedere ai dati dei money transfer senza autorizzazione?
L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 prevede che l’Agenzia delle entrate richieda dati alle banche e agli intermediari finanziari previa autorizzazione del direttore centrale o regionale . Tuttavia per l’acquisizione dei dati già comunicati all’“Archivio dei rapporti finanziari” non occorre ulteriore autorizzazione. Gli operatori di money transfer devono fornire le informazioni su richiesta.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Caso A: lavoratore straniero che invia rimesse regolari

Scenario: Ali, cittadino marocchino residente in Italia, lavora come operaio e guadagna 1.500 € netti al mese. Ogni mese invia 800 € alla madre tramite un money transfer autorizzato. Dopo tre anni l’Agenzia delle entrate gli invia un invito a comparire, contestando rimesse complessive per 28.800 € e ipotizzando redditi non dichiarati.

Difesa: Ali dimostra di aver percepito regolarmente lo stipendio (buste paga e dichiarazioni dei redditi) e di aver sostenuto spese contenute (affitto modesto, poche spese personali). Presenta estratti conto che mostrano prelievi mensili di 800 €, ricorda che il limite per il money transfer è 999,99 € e che ogni operazione è stata effettuata all’interno di tale soglia . Alleghia anche la ricevuta del money transfer con la causale “aiuto familiare”. L’Agenzia riconosce la coerenza tra redditi e trasferimenti e archivia la contestazione.

8.2 Caso B: imprenditore che trasferisce utili non dichiarati

Scenario: Marco è titolare di una ditta individuale e, per occultare parte dei ricavi, versa quotidianamente 900 € in contanti presso una rete di money transfer. In un anno trasferisce all’estero 200.000 €, intestando le transazioni a diversi nominativi. La Guardia di Finanza scopre l’operazione e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate.

Contestazione: L’accertamento è basato sulle indagini bancarie e sulle operazioni di money transfer. L’ufficio presume che i prelevamenti siano ricavi non dichiarati. Marco, convocato, non fornisce giustificazioni. L’Agenzia emette un avviso di accertamento IRPEF e IVA per oltre 200.000 €, applicando sanzioni e interessi. Le rimesse sono state frazionate per eludere la soglia di 1.000 €; di conseguenza l’ufficio applica la sanzione prevista dall’art. 63 D.Lgs. 231/2007 .

Difesa: Marco avrebbe potuto impugnare contestando la mancanza di contraddittorio e dimostrando la provenienza delle somme, ad esempio come restituzione di prestiti ai soci o distribuzione di utili già tassati. Avrebbe potuto evitare le sanzioni ravvedendosi, presentando dichiarazioni integrative e aderendo al ravvedimento operoso prima della verifica. Nel caso concreto la mancata collaborazione rende difficile la difesa e l’accertamento diventa definitivo.

8.3 Caso C: donazione dissimulata tramite bonifico

Scenario: Laura riceve 150.000 € dal padre residente in Svizzera tramite un bonifico bancario. Non redige alcun atto notarile, pensando si tratti di un prestito. Qualche anno dopo riceve un avviso di liquidazione dell’imposta sulle donazioni con aliquota dell’8%. La Cassazione, con la sentenza n. 7442/2024, ha stabilito che le liberalità indirette sono assoggettate a imposta ; l’ufficio requalifica il bonifico come donazione.

Difesa: Laura può dimostrare che il bonifico era un prestito restituibile, producendo un contratto di mutuo predisposto successivamente o attestazioni bancarie che dimostrano la restituzione delle somme. In mancanza, l’imposta è dovuta. Se invece il padre avesse formalizzato la donazione con atto notarile, l’operazione sarebbe stata esente, in quanto la franchigia tra genitori e figli è di 1 milione di euro.

8.4 Caso D: omissione del quadro RW

Scenario: Giuseppe, consulente informatico, riceve ogni trimestre 5.000 € da un cliente statunitense tramite money transfer. Converte i dollari in euro e li accredita su un conto online estero (PayPal) lasciando i fondi in deposito. Non indica i movimenti nel quadro RW. Dopo un controllo incrociato, l’Agenzia delle entrate contesta l’omessa dichiarazione di attività estera e applica una sanzione del 6% (tra il 3% e il 15%) sull’importo non dichiarato.

Difesa: Giuseppe può ridurre le sanzioni con ravvedimento operoso versando tardivamente l’imposta e la sanzione minima, oppure può dimostrare che il denaro non era un investimento ma transito temporaneo. È però consigliabile dichiarare tali conti nel quadro RW, anche se l’importo resta depositato solo per poche settimane.

9. Accertamento sintetico (redditometro) e money transfer

L’accertamento sintetico è una metodologia di ricostruzione reddituale prevista dall’art. 38 del D.P.R. 600/1973 che consente all’amministrazione finanziaria di determinare il reddito presunto di un contribuente sulla base delle spese sostenute e della capacità contributiva manifestata. Notoriamente conosciuto come “redditometro”, questo strumento è stato oggetto di numerose modifiche normative e sospensioni negli ultimi anni. Anche se al momento della stesura di questo articolo il decreto attuativo per il nuovo redditometro è ancora in fase di revisione, le regole base dell’accertamento sintetico restano valide e possono essere applicate anche alle rimesse effettuate tramite money transfer.

9.1 Come funziona il redditometro

Il redditometro confronta i redditi dichiarati dal contribuente con le spese sostenute per mantenere determinati beni e servizi (immobili, auto, vacanze, polizze assicurative, acquisto di contanti e trasferimenti di denaro). Se le spese risultano incoerenti con il reddito dichiarato, l’Agenzia delle entrate può presumere che esista reddito non dichiarato. Le principali caratteristiche dell’accertamento sintetico sono:

  • Soglia di rilevanza: l’accertamento si avvia quando la spesa presunta eccede di almeno il 20 % il reddito dichiarato. Le tabelle ministeriali individuano spese medie per categorie socio‑economiche e zone geografiche.
  • Contraddittorio obbligatorio: prima di emettere l’avviso l’ufficio deve convocare il contribuente per spiegare le incongruenze e consentire la produzione di prove contrarie.
  • Onere della prova invertito: spetta al contribuente dimostrare che le spese contestate sono sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, con risparmi accumulati in anni precedenti o con somme ricevute a titolo di donazione o prestito. In mancanza di prova, l’ufficio presume maggiori redditi.

9.2 Money transfer e spese di mantenimento

Le rimesse all’estero tramite money transfer rientrano tra le spese considerate dal redditometro. Anche se non costituiscono necessariamente reddito imponibile, possono indicare una capacità di spesa incoerente con i redditi dichiarati. Ad esempio, una famiglia che dichiara un reddito annuo di 20.000 € ma trasferisce all’estero 15.000 € tramite money transfer può essere oggetto di accertamento sintetico, soprattutto se le rimesse si sommano ad altre spese (mutuo, affitto, auto). In questo caso l’Agenzia potrebbe presumere che la famiglia disponga di redditi aggiuntivi non dichiarati.

Per difendersi, occorre documentare la provenienza delle somme trasferite, dimostrando che derivano da risparmi preesistenti, da donazioni esenti, da prestiti o da redditi esenti (ad esempio indennità per invalidità o borse di studio). È utile conservare:

  • Ricevute dei money transfer con indicazione della causale (sostegno famigliare, spese mediche, studi, ecc.)
  • Contratti o scritture private che attestino eventuali prestiti o donazioni ricevute.
  • Estratti conto che evidenziano prelievi da conti bancari regolarmente dichiarati.

9.3 Redditometro e spese per investimenti all’estero

Il redditometro può ricostruire anche gli investimenti effettuati all’estero (acquisto di immobili, titoli, polizze) e i trasferimenti di denaro verso conti esteri. Se un contribuente trasferisce denaro tramite money transfer o bonifico verso un conto straniero e poi investe in un immobile, l’Agenzia delle entrate può considerare l’intero investimento come spesa rilevante. Le rimesse irregolari possono far scattare il monitoraggio fiscale tramite quadro RW (v. paragrafo 10) e, se non dichiarate, generare sanzioni del 3‑15 % o del 6‑30 % dell’importo non monitorato.

Per evitare contestazioni, è consigliabile segnalare nei modelli dichiarativi tutti gli investimenti e i trasferimenti rilevanti, anche se non producono reddito imponibile, e allegare documenti che attestino l’origine delle somme (attestazioni di vendita di beni, successioni, risparmi).

9.4 Sentenze e prassi sul redditometro

La giurisprudenza ha più volte chiarito che il redditometro non può basarsi su dati astratti ma deve tener conto delle condizioni personali e famigliari del contribuente. Tra i principi affermati:

  • Necessità del contraddittorio: la Cassazione ha ribadito che l’ufficio deve instaurare un contraddittorio effettivo prima di determinare il reddito sintetico, consentendo al contribuente di fornire spiegazioni e prove. La mancata attivazione del contraddittorio rende l’accertamento nullo.
  • Prova contraria analitica: il contribuente deve fornire una prova analitica e non generica dell’origine delle somme utilizzate per le spese contestate. Estratti conto, contratti di mutuo, atti notarili e dichiarazioni di terzi sono strumenti idonei.
  • Esclusione delle spese di mantenimento dei familiari: in alcune pronunce, le spese sostenute per il mantenimento di figli e genitori sono state considerate non idonee a generare maggior reddito se derivano da donazioni o prestiti regolarmente documentati.

L’attenzione alle rimesse in denaro è destinata a crescere: incrociando i dati dell’Archivio dei rapporti finanziari con quelli del redditometro, l’Agenzia può individuare spese anomale e avviare un accertamento sintetico.

10. Monitoraggio fiscale, quadro RW e trasferimenti internazionali

Oltre ai limiti all’uso del contante e alle sanzioni, chi trasferisce denaro o detiene patrimoni all’estero deve rispettare l’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dal D.L. 167/1990. Il monitoraggio si attua attraverso la compilazione del quadro RW del modello Redditi, in cui il contribuente residente deve dichiarare:

  • Investimenti e attività finanziarie estere: conti correnti, depositi, titoli, azioni, polizze, partecipazioni in società estere, quote di fondi comuni.
  • Trasferimenti da e verso l’estero di ammontare complessivo superiore a 15.000 € nel corso dell’anno, anche se frazionati.
  • Valore degli immobili situati all’estero e imposta sul valore degli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie (IVAFE).

10.1 Quando compilare il quadro RW

Il quadro RW deve essere compilato anche se l’investimento all’estero non produce redditi imponibili o se la somma trasferita è stata restituita. Ad esempio, se si apre un conto corrente in Francia per pochi mesi e si trasferiscono 20.000 € tramite bonifico o money transfer, l’esistenza del conto e il valore massimo raggiunto devono essere indicati nel quadro RW. Sono esentati dalla dichiarazione solo i depositi detenuti su conti di banche italiane che hanno sedi all’estero e i conti di corrispondenza necessari per svolgere attività professionali (es. avvocati, agenti marittimi).

Le rimesse di importi inferiori a 15.000 € complessivi nell’anno non determinano l’obbligo di monitoraggio, ma se il denaro viene lasciato su un conto estero o investito in titoli, la segnalazione è comunque richiesta. La soglia dei 15.000 € comprende sia i trasferimenti in uscita sia quelli in entrata.

10.2 Sanzioni per l’omesso monitoraggio

Le sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW sono severissime: dal 3 % al 15 % dell’ammontare non dichiarato, elevabile dal 6 % al 30 % se l’attività è detenuta in Stati o territori non cooperativi (cosiddette black list). In caso di dichiarazione tardiva o infedele, la sanzione è ridotta ma resta significativa. È prevista una sanzione minima di 250 € per ogni periodo d’imposta.

Chi regolarizza spontaneamente la violazione con il ravvedimento operoso può ridurre la sanzione a un sesto del minimo: in questo caso occorre versare la sanzione ridotta, gli interessi e, se dovuta, l’imposta sostitutiva sul rendimento (IVAFE/IVIE). L’istituto del ravvedimento è particolarmente utile per chi ha omesso di dichiarare conti PayPal o carte prepagate estere, spesso utilizzate per ricevere pagamenti da piattaforme digitali.

10.3 Collegamento con i money transfer

Le rimesse effettuate tramite money transfer non richiedono di per sé la compilazione del quadro RW, perché il money transfer non dà luogo all’apertura di un conto all’estero. Tuttavia, se il beneficiario riceve il denaro su un conto straniero intestato a lui, sorge l’obbligo di monitorare l’attività finanziaria. Ancora più rilevante è il caso in cui il mittente effettui la rimessa su un proprio conto estero (es. per risparmiare commissioni o per poi effettuare pagamenti internazionali): in questa ipotesi l’operazione va riportata nel quadro RW. È fondamentale conservare le ricevute dei trasferimenti per dimostrare che la somma dichiarata corrisponde alle rimesse effettuate.

10.4 Cooperazione internazionale e scambio di informazioni

Grazie agli accordi di scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard – CRS, e FATCA per gli Stati Uniti), le banche estere comunicano annualmente all’Agenzia delle entrate italiane i dati sui conti detenuti da residenti. Questo rende quasi impossibile occultare capitali all’estero: anche se le rimesse vengono frazionate e non dichiarate, la banca straniera trasmette l’informazione. Per evitare sanzioni e procedimenti penali, è consigliabile dichiarare sempre i conti esteri e regolarizzare eventuali omissioni tramite voluntary disclosure.

11. Glossario dei principali termini

Per orientarsi tra la terminologia giuridica e fiscale utilizzata in questo articolo, di seguito presentiamo un breve glossario. Questa sezione aiuta a comprendere concetti chiave utili per affrontare un accertamento fiscale collegato ai money transfer.

Accertamento – Procedimento amministrativo con cui l’Agenzia delle entrate determina il reddito o l’imposta dovuta, rettificando la dichiarazione del contribuente o rilevando imposte non dichiarate. Può essere ordinario (basato su controlli formali) o straordinario (accesso, ispezione, verifica).

Accertamento con adesione – Strumento che permette al contribuente di definire l’accertamento attraverso un accordo con l’ufficio, beneficiando di una riduzione delle sanzioni e della possibilità di pagare ratealmente.

Accertamento sintetico (redditometro) – Metodo di ricostruzione del reddito basato sulle spese sostenute e sul tenore di vita. L’amministrazione presume redditi non dichiarati se le spese superano significativamente il reddito dichiarato.

Archivio dei rapporti finanziari – Banca dati gestita dall’Agenzia delle entrate che raccoglie informazioni sui conti correnti, depositi, carte di credito e, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia, anche sui money transfer . Serve per incrociare i dati e individuare incongruenze.

Avviso di accertamento – Atto con cui l’ufficio comunica al contribuente il tributo accertato, le sanzioni e gli interessi. L’avviso ha efficacia esecutiva e, se non impugnato, può essere iscritto a ruolo e portare a pignoramenti.

Cartella di pagamento – Documento emesso dall’Agente della riscossione (Agenzia delle entrate Riscossione) contenente l’importo da pagare per tributi, sanzioni e interessi iscritti a ruolo. Se la cartella non viene pagata, si può procedere al pignoramento o all’ipoteca.

Contraddittorio – Fase del procedimento in cui il contribuente è convocato per fornire chiarimenti e documenti. Lo Statuto del contribuente prevede l’obbligatorietà del contraddittorio nelle verifiche che durano più di 8 giorni e negli accertamenti da indagini bancarie.

Donazione – Atto con cui un soggetto trasferisce gratuitamente un bene o una somma a un altro soggetto. Le donazioni indirette, come i trasferimenti di denaro senza atto notarile, possono essere soggette a imposta sulle donazioni .

Frazionamento – Suddivisione artificiale di un’operazione allo scopo di eludere la soglia antiriciclaggio. Il frazionamento dei trasferimenti in contante è sanzionato e può essere considerato un unico trasferimento .

Money transfer – Servizio di rimessa di denaro offerto da istituti di pagamento e agenti in attività finanziaria che consente di trasferire denaro in contanti verso l’estero o all’interno del Paese senza necessità di un conto corrente. La soglia massima per operazione è di 999,99 € .

Quadro RW – Sezione del modello Redditi dedicata al monitoraggio fiscale delle attività estere. Deve essere compilato da chi detiene attività finanziarie o immobiliari all’estero o effettua trasferimenti da o verso l’estero superiori a 15.000 € complessivi.

Ravvedimento operoso – Istituto che consente al contribuente di sanare volontariamente violazioni fiscali pagando sanzioni ridotte, interessi e imposte dovute. È utile per regolarizzare l’omesso monitoraggio e l’omessa dichiarazione di redditi.

Sequestro conservativo – Misura cautelare con cui si vincono i beni del contribuente per garantire il pagamento dei tributi. Può essere disposto dall’autorità giudiziaria su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Sovraindebitamento – Situazione di crisi in cui il debitore non riesce a soddisfare regolarmente i debiti. La legge 3/2012 e il D.Lgs. 14/2019 prevedono strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata.

Statuto del contribuente – Legge 212/2000 che tutela i diritti dei contribuenti nei confronti dell’amministrazione finanziaria e disciplina il contraddittorio, l’obbligo di motivazione degli atti, la durata delle verifiche e la pubblicità delle norme.

12. Ulteriori domande frequenti

21. Devo dichiarare un money transfer effettuato per pagare cure mediche di un parente all’estero?
Se invii denaro per pagare spese mediche o assistenza familiare all’estero, l’operazione non è vietata. Tuttavia, se il totale trasferito nell’anno supera 15.000 €, la somma va indicata nel quadro RW come trasferimento verso l’estero. È opportuno conservare le fatture delle cure mediche e allegare una dichiarazione del beneficiario che spieghi la causale. In questo modo puoi dimostrare che il denaro non costituisce reddito occulto e non è soggetto a imposta.

22. Posso incaricare un amico di inviare denaro al mio posto per eludere i limiti?
No. Delegare un terzo per frazionare l’operazione o per inviare denaro in tuo nome non elimina l’obbligo di rispettare la soglia di 999,99 € né evita le sanzioni. Le autorità potrebbero considerare l’operazione unitaria e contestare il frazionamento, applicando la sanzione prevista dall’art. 63 D.Lgs. 231/2007 . Inoltre, se il denaro proviene da redditi non dichiarati, entrambi potrebbero essere coinvolti in accertamenti.

23. Qual è la differenza tra normative antiriciclaggio e normativa fiscale?
Le normative antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) mirano a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti (riciclaggio, finanziamento del terrorismo) e stabiliscono limiti all’uso del contante, obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette. La normativa fiscale (D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973 e leggi successive) disciplina l’obbligo di dichiarazione dei redditi, la determinazione delle imposte, i controlli e le sanzioni. I due sistemi si intrecciano perché i dati raccolti ai fini antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nell’accertamento fiscale .

24. Posso usare un assegno bancario per trasferire denaro a un parente all’estero?
L’assegno bancario è uno strumento di pagamento tracciabile ma richiede che sia intestato a un beneficiario con un conto corrente in cui incassarlo. Per l’estero è preferibile utilizzare bonifici internazionali (SEPA o SWIFT) che garantiscono tracciabilità e rispetto delle normative antiriciclaggio. Se l’importo è superiore a 1.000 €, non può essere trasferito in contanti tramite money transfer. Ricorda che le banche possono chiedere documentazione sulla causale e, in alcuni casi, segnalare l’operazione se risulta sospetta.

25. Cosa fare se l’operatore di money transfer rifiuta di eseguire l’operazione?
L’operatore può rifiutare l’operazione se il cliente non fornisce i documenti di identità, se l’importo supera la soglia ammessa o se ritiene che la transazione sia sospetta. In tal caso, il rifiuto viene registrato e può essere seguito da una segnalazione di operazione sospetta. È inutile recarsi da un altro operatore; conviene verificare se l’importo può essere trasferito con un bonifico bancario o se è necessario fornire ulteriori documenti. Insistere o frazionare l’operazione può aggravare la posizione del cliente.

26. Le app di pagamento (es. PayPal, Revolut, Wise) sono soggette alle stesse regole dei money transfer?
Sì. Le piattaforme di pagamento online sono considerate istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento e sono soggette alla normativa antiriciclaggio. Se trasferisci denaro dal tuo conto PayPal o Revolut a un beneficiario estero, l’operazione è tracciata e, se l’importo complessivo supera 15.000 € nell’anno o se l’account viene alimentato con redditi non dichiarati, scatta l’obbligo di compilare il quadro RW e di dichiarare i redditi eventualmente maturati. Anche questi operatori devono comunicare i dati all’Archivio dei rapporti finanziari. Gli importi inviati tramite app rientrano nell’analisi del redditometro e possono generare accertamenti.

13. Diritti del contribuente e tutele previste dallo Statuto

La legislazione italiana dedica grande attenzione alla tutela del contribuente. Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è una sorta di “carta costituzionale” del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Prevede una serie di garanzie che devono essere rispettate in ogni fase del procedimento, inclusi gli accertamenti basati su operazioni di money transfer.

13.1 Contraddittorio preventivo e motivazione degli atti

L’art. 12 dello Statuto impone all’amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente prima di emettere l’atto definitivo. Ciò significa che, dopo la verifica o l’ispezione, l’ufficio deve comunicare gli esiti e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti. Solo dopo aver valutato le controdeduzioni può emettere l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivatamente indicare i fatti, i presupposti e le norme su cui si fonda e deve riportare la firma del funzionario competente. La mancanza di motivazione o l’assenza del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto.

13.2 Diritto di accesso e riservatezza dei dati

I contribuenti hanno il diritto di accedere agli atti e ai documenti che li riguardano. Possono richiedere copia delle richieste di informazioni inviate alle banche, dei verbali di accesso e delle relazioni trasmesse all’Agenzia. La normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) impone che i dati raccolti siano utilizzati solo per finalità fiscali e antiriciclaggio, con adeguate misure di sicurezza. L’Agenzia delle entrate può ottenere dati bancari e finanziari solo con autorizzazione del Direttore centrale e deve garantire che tali informazioni non siano diffuse a terzi. Il contribuente può inoltre richiedere la rettifica o la cancellazione di dati inesatti.

13.3 Diritto di difesa e di ricorso

Contro un avviso di accertamento il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni. In sede contenziosa può sollevare tutte le eccezioni di merito e di legittimità (vizi di notifica, difetto di motivazione, decadenza, prescrizione). Può inoltre chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se ritiene di subire un danno grave e irreparabile. Durante il processo può depositare documenti, perizie e memorie. In seconda istanza è possibile ricorrere alla Cassazione per violazione di legge. La difesa tecnica è obbligatoria per importi superiori a 3.000 €.

13.4 Tutela in sede civile e penale

Oltre al giudizio tributario, il contribuente può agire in sede civile per richiedere il risarcimento dei danni derivanti da un illegittimo esercizio del potere accertativo (art. 2043 c.c.) o per contestare la responsabilità contrattuale dello Stato. In alcuni casi, ad esempio se l’Agenzia delle entrate diffonde dati riservati o esegue pignoramenti illegittimi, può essere proposta un’azione risarcitoria. Se l’accertamento si basa su fatti penalmente rilevanti, il contribuente ha diritto a difendersi anche nel procedimento penale: la legge prevede l’obbligo di informare il soggetto sotto indagine e di garantirgli l’assistenza di un difensore.

13.5 Attività di prevenzione e collaborazione

Lo Statuto incoraggia l’amministrazione a perseguire una logica di prevenzione e di collaborazione piuttosto che repressiva. Il contribuente che intende regolarizzare la propria posizione prima della contestazione può avvalersi del ravvedimento operoso, dell’accertamento con adesione o della cooperazione volontaria. In tal modo riduce le sanzioni e dimostra la propria buona fede. La collaborazione spontanea facilita la risoluzione del procedimento e consente all’Agenzia di risparmiare risorse.

Conclusione

Le rimesse di denaro tramite money transfer sono uno strumento essenziale per molte famiglie e imprese, ma comportano rischi fiscali significativi se non sono gestite con attenzione. La normativa italiana fissa una soglia di 999,99 € per ogni operazione e richiede la tracciabilità dei movimenti; violare questi limiti comporta sanzioni pesanti . Le agenzie di money transfer sono obbligate a comunicare i dati all’Archivio dei rapporti finanziari, quindi la presunzione che il Fisco non veda queste operazioni è infondata .

Gli accertamenti fiscali basati sui money transfer sono sempre più frequenti: l’Agenzia delle entrate utilizza i movimenti per ricostruire redditi, applica presunzioni su prelevamenti e versamenti e può fondare l’accertamento anche su una sola dichiarazione di terzi (Cass. 21249/2025). La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che i trasferimenti di denaro possono integrare liberalità indirette soggette a imposta . Per questo è fondamentale documentare la provenienza delle somme, formalizzare donazioni e prestiti, rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale e non superare le soglie antiriciclaggio.

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