! Accertamento fiscale a un circolo ricreativo: come difendersi subito e bene

Introduzione

Un avviso di accertamento fiscale a un circolo ricreativo può trasformarsi in un vero terremoto: dal recupero delle imposte al rischio di perdere definitivamente le agevolazioni fiscali, fino alle sanzioni e all’avvio di azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Molti gestori di club, associazioni culturali o sportive credono di essere “al riparo” perché l’ente non persegue uno scopo di lucro, ma commettono errori che espongono l’associazione a verifiche e accertamenti: somministrare pasti o bevande anche ai non soci, pubblicizzare il bar del circolo su Internet, non registrare i verbali delle assemblee oppure usare le quote sociali per coprire perdite di attività palesemente commerciali. In questi casi l’amministrazione finanziaria qualifica l’attività come commerciale e riqualifica le somme incassate in proventi imponibili, applicando l’IVA, l’IRES e sanzioni che possono mettere in ginocchio il sodalizio.

L’obiettivo di questo lungo articolo è fornire un’analisi completa e aggiornata (dicembre 2025) su come difendersi da un accertamento fiscale che colpisce un circolo ricreativo. Partiremo dal quadro normativo e dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione per capire quando un’attività perde la connotazione “istituzionale” e diventa commerciale. Descriveremo poi, passo per passo, cosa succede dopo la notifica dell’atto, quali sono i diritti del contribuente, entro quali termini impugnare e quali strategie attivare: ricorso, autotutela, accertamento con adesione, sospensione giudiziale, definizione agevolata o piani di rientro. Analizzeremo gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) e forniremo consigli pratici per evitare gli errori più comuni.

Questo articolo adotta un taglio giuridico–divulgativo: spiegheremo concetti tecnici con un linguaggio comprensibile a imprenditori, dirigenti di associazioni e privati cittadini, ma senza rinunciare a un’analisi rigorosa delle norme e delle sentenze. La prospettiva è sempre quella del debitore o contribuente, con un approccio difensivo e orientato alla risoluzione.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarvi

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nei settori bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati nella difesa di imprese, associazioni sportive e circoli ricreativi. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, l’avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo bagaglio di competenze consente al suo studio di affrontare non solo gli aspetti tributari, ma anche quelli civilistici e societari legati alla gestione di enti e associazioni.

Se avete ricevuto un avviso di accertamento o temete un controllo, l’Avv. Monardo e il suo team possono assistervi in modo concreto: analisi dell’atto per verificare vizi formali e sostanziali; predisposizione di ricorsi e memorie difensive; richiesta di sospensione delle somme contestate; trattative con l’Agenzia delle Entrate per accertamenti con adesione o definizioni agevolate; piani di rientro personalizzati; avvio di procedure giudiziali o stragiudiziali per bloccare immediatamente le azioni esecutive e salvaguardare il patrimonio dell’associazione e dei suoi rappresentanti legali.

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1 – Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 Le regole fiscali per i circoli ricreativi e le associazioni

La disciplina fiscale applicabile ai circoli ricreativi deriva da un insieme di norme contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), nel D.P.R. 633/1972 (IVA), nella legge sullo statuto dei diritti del contribuente e nel Codice del Terzo settore. Queste disposizioni stabiliscono quando un’associazione può essere considerata ente non commerciale e quando, al contrario, viene tassata come impresa. Vediamo i punti principali.

1.1.1 Art. 148 TUIR – Enti di tipo associativo

L’articolo 148 del TUIR stabilisce che non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni, consorzi e altri enti non commerciali. Le quote associative non concorrono alla formazione del reddito . Tuttavia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dietro corrispettivo specifico rese agli associati si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciale ; queste somme concorrono al reddito d’impresa se abituali o, in alternativa, ai redditi diversi se occasionali .

Per le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, politiche o sindacali, il comma 3 stabilisce che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, purché effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti o di altre associazioni della medesima organizzazione . Tuttavia, tale “decommercializzazione” non si applica a una serie di attività indicate al comma 4 (ad esempio gestione di spacci aziendali e mense, organizzazione di viaggi e fiere, attività pubblicitaria) . Inoltre, la somministrazione di alimenti e bevande presso i locali dell’associazione è considerata non commerciale solo se è strettamente complementare alle attività istituzionali e riservata agli stessi soggetti indicati nel comma 3 .

Per poter usufruire di queste agevolazioni, le associazioni devono inserire nello statuto determinate clausole obbligatorie (comma 8), tra cui il divieto di distribuire utili anche in modo indiretto, l’obbligo di devolvere il patrimonio a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento, la disciplina uniforme del rapporto associativo, l’obbligo di redigere un rendiconto annuale, l’elettività degli organi sociali, la sovranità dell’assemblea e l’intrasmissibilità delle quote . La mancanza di tali clausole comporta la perdita dello status di ente non commerciale e l’assoggettamento a imposte.

1.1.2 Art. 4 DPR 633/1972 – Esercizio di imprese ai fini IVA

Ai fini IVA, l’articolo 4 del DPR 633/1972 indica quando un soggetto agisce come impresa. In via generale, l’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni . Il comma 6 prevede che non si considerano commerciali, anche ai fini IVA, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari a condizione che tale attività sia strettamente complementare agli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma . Il comma 7 impone alle associazioni di inserire negli statuti le clausole previste anche dall’art. 148 TUIR (divieto di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, democraticità del rapporto associativo, redazione del rendiconto, elezione libera degli organi e intrasmissibilità delle quote) .

In sintesi, le prestazioni di servizi (come la somministrazione di cibi e bevande o l’organizzazione di viaggi) sono considerate attività commerciali se rivolte anche a soggetti diversi dagli associati o se non sono strettamente complementari all’attività istituzionale. In tal caso l’IVA deve essere applicata, i corrispettivi concorrono alla formazione del reddito e l’associazione deve tenere contabilità ordinaria.

1.1.3 Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

Con la riforma del Terzo settore, il legislatore ha ridefinito la disciplina fiscale degli enti del Terzo settore (ETS). L’articolo 79 stabilisce che per gli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni del presente titolo oltre alle norme del TUIR . Le attività di interesse generale elencate dall’art. 5 si considerano non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi ; il comma 2‑bis precisa che restano non commerciali anche quando i ricavi superano i costi di non oltre il 6 % per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi consecutivi .

Il Codice del Terzo settore, inoltre, introduce l’obbligo per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di adottare regole di trasparenza, rendicontazione e democraticità e prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per gli ETS iscritti (art. 94 d.lgs. 117/2017). Per i circoli che non intendono iscriversi al RUNTS rimane applicabile l’art. 148 TUIR.

1.1.4 D.L. 185/2008 e modello EAS

L’art. 30 del D.L. 185/2008 (convertito in L. 2/2009) ha introdotto l’obbligo per gli enti associativi di trasmettere all’Agenzia delle Entrate un Modello EAS (enti associativi), contenente dati relativi agli elementi identificativi e qualificanti dell’associazione. L’obiettivo del legislatore è “conoscere e monitorare gli enti associativi” al fine di contrastare l’uso abusivo delle agevolazioni . Nel 2025 la Cassazione ha chiarito che l’omessa presentazione del modello EAS costituisce una violazione formale, che legittima l’attività di controllo dell’Agenzia ma non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni se l’associazione rispetta i requisiti sostanziali . L’ordinanza n. 20027/2025 ha sancito che l’omissione è “mero elemento indiziario” e che spetta al giudice valutare, caso per caso, se le agevolazioni possono essere confermate .

1.1.5 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) e contraddittorio

La legge 212/2000 riconosce importanti garanzie al contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’art. 12 prevede che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali si svolgano in orari compatibili con l’attività e con il minor disagio possibile, che il contribuente sia informato delle ragioni dell’accertamento, che possa farsi assistere da un professionista e che abbia diritto a far verbalizzare le proprie osservazioni . La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in casi complessi , e il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente se ritiene che i verificatori agiscano irregolarmente .

Fino al 2023 l’art. 12 comma 7 riconosceva un termine di 60 giorni tra la chiusura del processo verbale e l’emissione dell’avviso di accertamento; tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023. In sua sostituzione, il decreto ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente che istituisce un principio generale del contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giustizia tributaria devono essere preceduti da uno schema d’atto notificato al contribuente, che dispone di almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni e accedere agli atti . L’amministrazione finanziaria non può emettere l’atto prima della scadenza del termine, e se la scadenza del contraddittorio coincide con il termine di decadenza, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . La riforma rafforza il diritto di partecipare al procedimento e rende annullabili gli atti emessi senza contraddittorio (salvo eccezioni per atti automatizzati o casi di pericolo per la riscossione).

1.1.6 Disposizioni sul processo tributario (D.Lgs. 546/1992)

Il decreto 546/1992 disciplina il processo tributario. Esso prevede la possibilità per il contribuente di impugnare gli atti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale) entro un certo termine (generalmente 60 giorni dalla notifica dell’atto) e di chiedere la sospensione dell’esecuzione. L’art. 47 (nel testo vigente dal 4 gennaio 2024) stabilisce che il ricorrente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quando dall’esecuzione potrebbe derivare un danno grave e irreparabile; il giudice decide sull’istanza con ordinanza motivata, fissando la cauzione quando ritiene opportuno. L’art. 47‑ter, introdotto nel 2024, consente al giudice, all’esito della domanda cautelare, di definire in maniera semplificata il giudizio decidendo nel merito l’atto impugnato; questa norma mira a velocizzare il processo e a ridurre i costi.

1.2 Sentenze recenti della Cassazione e rilevanza per i circoli ricreativi

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emesso diverse pronunce che chiariscono quando un’associazione perde la qualifica di ente non commerciale e come vanno interpretate le clausole statutarie obbligatorie.

1.2.1 Ordinanza n. 25416/2024 – Bar del circolo e attività commerciale

Con l’ordinanza n. 25416/2024, la Cassazione ha rigettato il ricorso di un circolo ricreativo che contestava il carattere commerciale del proprio bar. La Corte ha affermato che la somministrazione di alimenti e bevande a fronte di corrispettivi specifici qualifica l’attività come commerciale quando non è esclusivamente riservata ai soci e non è strumentale agli scopi istituzionali. Nel caso esaminato, il circolo non aveva dimostrato di aver adottato misure efficaci per impedire l’accesso ai non soci e, anzi, esponeva all’esterno il menù con prezzi solo lievemente inferiori a quelli di mercato. Di conseguenza, l’intera attività è stata riqualificata come commerciale ai fini IVA e IRES. L’onere della prova grava sull’associazione che chiede l’esenzione; la mera dichiarazione di aver limitato l’accesso ai soci non è sufficiente. Tale pronuncia si fonda sui criteri dell’art. 148 TUIR e dell’art. 4 DPR 633/72 .

1.2.2 Ordinanza n. 20027/2025 – Omessa presentazione del modello EAS

L’ordinanza n. 20027/2025 affronta l’ipotesi dell’omessa presentazione del modello EAS. La Cassazione ha riconosciuto che l’omissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica fiscale, ma non determina l’automatica decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR. Il giudice deve verificare l’effettivo possesso dei requisiti sostanziali: l’assenza di scopo di lucro, l’esistenza delle clausole statutarie obbligatorie, l’attività svolta in favore degli associati e il rispetto del principio di democraticità . Solo la reiterata violazione delle prescrizioni o la presenza di elementi di natura commerciale può portare alla perdita del regime agevolato. Questa pronuncia riduce gli effetti sanzionatori dell’omissione e ribadisce l’approccio “sostanzialistico” già accolto da dottrina e giurisprudenza .

1.2.3 Ordinanza n. 24070/2024 – Requisiti ONLUS

Nel 2024 la Cassazione ha confermato un avviso di accertamento nei confronti di un’associazione che si qualificava come ONLUS ma non rispettava la democraticità interna e la trasparenza gestionale. L’ordinanza n. 24070/2024 ha rilevato gravi irregolarità: assenza di assemblee regolari, funzionamento anomalo del consiglio direttivo, opacità nella gestione dei pagamenti e delle iscrizioni, ammissione irregolare di nuovi soci. La Corte ha ricordato che il D.Lgs. 460/1997 richiede alle ONLUS l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il rispetto dei principi di democraticità e di controllo interno; in mancanza, l’ente perde le agevolazioni e viene tassato come impresa.

1.2.4 Sentenza SS.UU. n. 21271/2025 – Contraddittorio preventivo e prova di resistenza

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 21271/2025, hanno precisato che il contraddittorio endoprocedimentale non è un formalismo fine a sé stesso: la nullità dell’atto per mancata instaurazione del contraddittorio può essere dichiarata solo se il contribuente dimostra le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e la non pretestuosità delle stesse . In caso contrario, la violazione del contraddittorio non determina l’annullamento dell’atto. Questa pronuncia, pur riferita alla disciplina precedente all’art. 6‑bis, conferma l’importanza di partecipare attivamente alla fase istruttoria: fornire documenti, deduzioni e spiegazioni può incidere sull’esito del procedimento.

1.2.5 Altre decisioni rilevanti

La Cassazione ha più volte ribadito che:

  • L’onere della prova della natura non commerciale grava sull’associazione; è necessario dimostrare con documenti e controlli effettivi che le attività a pagamento sono riservate ai soci o ai tesserati .
  • Le agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche (regime 398/1991) richiedono l’iscrizione a una federazione sportiva (Fsn/Dsa/Eps) e l’effettivo svolgimento di attività sportiva senza fine di lucro .
  • L’assenza di uno statuto con le clausole richieste (divieto di distribuzione utili, democraticità, rendiconto ecc.) comporta la perdita del regime agevolato, anche se l’ente afferma di rispettare tali principi in concreto .
  • La distribuzione anche indiretta di utili (es. corrispettivi ai soci proporzionali all’attività svolta, retribuzioni eccessive agli amministratori, uso personale dei beni sociali) è causa di decadenza dai benefici fiscali.

2 – Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento non significa essere già condannati a pagare: il contribuente dispone di tutele importanti e può contestare vizi formali o di merito. Tuttavia è fondamentale rispettare le scadenze e attivarsi tempestivamente. Ecco le fasi principali.

2.1 Verifica e processo verbale di constatazione (PVC)

Le verifiche presso i locali dell’associazione devono rispettare i limiti dell’art. 12 L. 212/2000: accesso durante l’orario di attività, informazione sui motivi del controllo, diritto di farsi assistere da un professionista e di far inserire le proprie osservazioni nel verbale . La presenza dei verificatori non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 nei casi complessi . Al termine dell’ispezione la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate redige un processo verbale di constatazione (PVC) che riporta i fatti accertati, le violazioni rilevate e invita l’ente a presentare osservazioni e controdeduzioni.

2.2 Contraddittorio e fase pre‑accertativa

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis L. 212/2000, l’amministrazione deve notificare uno schema di avviso che riepiloga i rilievi contestati e concede un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni e consultare gli atti . Questo contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili e la sua omissione comporta l’annullabilità dell’atto (salvo i casi di atti automatizzati o fondato pericolo per la riscossione). Durante questo periodo, l’associazione può fornire documenti (statuto, verbali, registri soci, rendiconto), spiegare le proprie attività, evidenziare eventuali errori di rilevazione (ad esempio la presenza di tessere, controlli all’ingresso, prezzi ridotti esclusivamente per i soci). È essenziale collaborare e rispondere puntualmente: molte controversie si risolvono già in questa fase.

2.3 Emissione dell’avviso di accertamento

Se l’amministrazione ritiene non fondate le controdeduzioni, emette l’avviso di accertamento. L’atto deve indicare i fatti contestati, le norme violate e le motivazioni, nonché specificare l’imponibile recuperato, le sanzioni e gli interessi. A differenza del passato, l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo: trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme a titolo provvisorio e procedere alla riscossione. Tuttavia, il contribuente può:

  1. Proporre ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per i provvedimenti cautelari o per le imposte di registro). Il ricorso si notifica all’Agenzia delle Entrate e si deposita presso la segreteria della corte.
  2. Chiedere la sospensione dell’atto ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, allegando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (fondamento del ricorso). La corte può concedere la sospensione totale o parziale e può subordinare la sospensione alla prestazione di garanzia.
  3. Presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendo l’annullamento o la rettifica per errori di calcolo, di persona, di notifica, decadenza o prescrizione. Anche se non sospende i termini per impugnare, l’autotutela può portare all’annullamento dell’atto senza costi.

2.4 Processo tributario e gradi di giudizio

Il giudizio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado prevede la fissazione dell’udienza, la costituzione in giudizio delle parti e la possibilità di depositare memorie e documenti. La sentenza è appellabile entro 60 giorni (se notificata) o 6 mesi (se non notificata) davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. La decisione di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge o nullità. La riforma del 2022 (L. 130/2022) ha introdotto giudici monocratici per cause di valore fino a 3.000 euro e ha previsto la mediaconciliazione obbligatoria in primo grado; tuttavia, nei giudizi riguardanti associazioni e importi rilevanti, la composizione è generalmente collegiale.

2.5 Termini di decadenza e prescrizione

L’amministrazione può esercitare il potere di accertamento entro i termini previsti dal TUIR e dalla legislazione speciale (di regola, 5 anni per le imposte dirette se la dichiarazione è stata presentata, 7 anni se è omessa). In caso di reati fiscali, i termini di accertamento possono essere raddoppiati. Per l’IVA, l’art. 57 DPR 633/72 prevede termini analoghi. È fondamentale verificare se l’avviso è stato notificato oltre il termine di decadenza: la Cassazione ha più volte dichiarato illegittimi gli accertamenti tardivi.

3 – Difese e strategie legali per circoli ricreativi e associazioni

Affrontare un accertamento fiscale richiede una strategia articolata: non basta contestare genericamente l’operato dell’amministrazione, ma occorre predisporre documentazione probatoria, individuare vizi procedurali e valutare strumenti alternativi. Di seguito una panoramica delle principali difese.

3.1 Verificare la regolarità procedurale

La prima linea di difesa consiste nel controllo degli adempimenti compiuti dagli organi di controllo:

  • Comunicazione delle ragioni del controllo: durante la verifica gli ispettori devono informare l’ente delle ragioni e dell’oggetto della verifica ; la mancata informativa può costituire vizio procedurale.
  • Rispetto dei tempi: se la permanenza dei verificatori supera i 30 giorni lavorativi senza proroga motivata , o se l’avviso di accertamento viene emesso prima della scadenza del termine concesso per il contraddittorio , l’atto è annullabile.
  • Motivazione dell’avviso: l’atto deve contenere le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto. La carenza o il difetto di motivazione può essere eccepito in giudizio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità non può essere sanata da motivazioni aggiunte nel corso del processo.
  • Competenza e legittimazione: accertare che l’avviso sia stato firmato dal funzionario competente e notificato all’indirizzo corretto; eventuali errori possono invalidare l’atto.

3.2 Dimostrare la natura non commerciale

La difesa nel merito si basa sulla prova della natura istituzionale delle attività. Per superare la presunzione di commercialità è indispensabile documentare:

  • Riservatezza delle prestazioni: prove (registri degli accessi, tessere identificative, sistema di campanello) che dimostrino l’accesso limitato ai soli soci e tesserati. La Cassazione esclude la non commercialità quando l’attività è aperta anche ai terzi o non esistono controlli .
  • Corrispettivi specifici: dimostrare che le quote e i contributi non costituiscono corrispettivi specifici per servizi supplementari; se vengono richieste somme aggiuntive per attività particolari (es. corsi di ballo, cene) occorre documentare che tali attività sono strettamente funzionali allo scopo dell’associazione.
  • Prezzi non concorrenziali: documentare che i prezzi applicati per alimenti, bevande o servizi sono significativamente inferiori a quelli di mercato e non generano utili.
  • Statuto conforme: presentare lo statuto registrato con le clausole obbligatorie (divieto di distribuzione utili, devoluzione del patrimonio, democraticità) . La mancanza di queste clausole è motivo di decadenza. In caso di irregolarità, è consigliabile adottare una nuova versione dello statuto prima dell’accertamento.
  • Verbali assembleari: conservare i verbali di assemblee e consigli direttivi che documentano l’effettiva partecipazione democratica degli associati e la regolare approvazione dei bilanci.
  • Modello EAS: se il modello non è stato trasmesso, allegare prova dell’adempimento tardivo tramite remissione in bonis e dimostrare i requisiti sostanziali .

3.3 Contestare la qualificazione dell’attività

In alcuni casi il circolo può sostenere che l’attività qualificata come commerciale dall’Agenzia sia invece complementare e funzionale agli scopi istituzionali (ad esempio la gestione del bar durante le attività culturali). La Cassazione ha riconosciuto che la somministrazione di alimenti e bevande non è commerciale quando è strettamente funzionale alle attività dell’associazione e riservata ai soci . È quindi opportuno dimostrare:

  • L’insussistenza di pubblicità esterna o di iniziative aperte al pubblico non associato.
  • L’assenza di margine di lucro e l’utilizzo degli eventuali avanzi per fini istituzionali.
  • La stretta connessione fra l’attività contestata e le finalità culturali, sportive o ricreative.

3.4 Valutare le soluzioni alternative: adesione e definizioni agevolate

Prima o dopo la proposizione del ricorso, si possono percorrere diverse strade per ridurre l’importo dovuto o dilazionare il pagamento:

a) Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

È un accordo tra contribuente e Agenzia delle Entrate che permette di ridurre le sanzioni (a 1/3 del minimo) e di rateizzare il debito fino a un massimo di 8 rate trimestrali. Per attivarlo è necessario presentare un’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’ufficio convoca l’ente per un contraddittorio. L’adesione comporta la rinuncia al ricorso, ma consente di evitare il rischio di perdere in giudizio e di ridurre notevolmente le sanzioni.

b) Rottamazione e definizione agevolata delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, quater bis), che consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo la quota capitale e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Le definizioni sono periodiche: per esempio, la rottamazione quater introdotta con la legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) riguardava i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e permetteva il pagamento in un massimo di 18 rate. È plausibile che nel 2025 vengano riproposte nuove rottamazioni; occorre verificare la normativa vigente al momento della notifica e aderire entro i termini previsti.

c) Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’art. 1 commi 153‑159 L. 197/2022 ha previsto la possibilità di definire gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021 pagando le imposte e i contributi con sanzioni ridotte al 3 %. Anche in questo caso le scadenze sono fissate da norme specifiche; l’assistenza di un professionista è fondamentale per verificare la convenienza.

d) Rateizzazione e piani di rientro

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione consente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (estendibili a 120 in caso di comprovata difficoltà economica). La rateizzazione impedisce l’iscrizione di fermi e ipoteche finché le rate sono pagate regolarmente. È possibile richiederla anche in pendenza di ricorso; tuttavia, le rate non sospendono il termine per impugnare l’atto.

3.5 Utilizzare gli strumenti per la crisi da sovraindebitamento

Se l’associazione o i suoi rappresentanti legali si trovano in una situazione di grave indebitamento, è possibile ricorrere alla Legge 3/2012 (nuovo Codice della crisi da sovraindebitamento). Come Gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo può assistere nella predisposizione di:

  • Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche non imprenditori; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile sotto il controllo del giudice. Le residue obbligazioni vengono esdebitate a fine procedura.
  • Accordo di composizione della crisi: destinato a professionisti e imprese minori; prevede la ristrutturazione dei debiti mediante un accordo omologato dal tribunale. Può includere transazioni fiscali con l’Agenzia delle Entrate.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: permette di liquidare i beni del debitore per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione finale. È un percorso più drastico, ma consente di azzerare i debiti residui.

La riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 83/2022) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), un istituto che affida a un esperto negoziatore la ricerca di soluzioni per il risanamento. L’Avv. Monardo, in quanto Esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assistere gli enti che svolgono attività economica nell’avviare la procedura e nel negoziare con l’amministrazione finanziaria la riduzione o la dilazione del debito fiscale.

3.6 Strategie difensive per i rappresentanti legali

Le verifiche fiscali spesso coinvolgono anche i membri del consiglio direttivo o dell’organo amministrativo. La Cassazione ha precisato che i componenti di un’associazione rispondono in solido delle imposte solo se svolgono funzioni gestorie o se hanno tratto personale beneficio dal mancato pagamento. È quindi importante dimostrare la corretta gestione, l’assenza di remunerazioni indebite e la separazione tra patrimonio dell’ente e patrimonio personale. In caso di coinvolgimento penale (es. emissione di fatture false, omessa dichiarazione o appropriazione indebita), è essenziale adottare strategie di difesa penale coordinate con la difesa tributaria.

4 – Strumenti alternativi e percorsi di soluzione

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Come anticipato, le definizioni agevolate consentono di chiudere le pendenze pagando solo una parte degli interessi e delle sanzioni. Occorre però prestare attenzione ai requisiti soggettivi e temporali: non tutti i carichi possono essere rottamati e le domande devono essere presentate entro termini perentori fissati dalla legge. È consigliabile verificare costantemente i provvedimenti normativi, perché il legislatore introduce periodicamente nuove definizioni (per esempio la “pace fiscale” 2023, la rottamazione quater bis del 2024 e possibili estensioni nel 2025).

4.2 Accertamento con adesione e mediazione

L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni e di rateizzare; la procedura di mediazione tributaria (art. 17 bis D.Lgs. 546/1992) è obbligatoria per controversie di valore fino a 50.000 euro e permette di definire la controversia prima del giudizio con un ulteriore abbattimento delle sanzioni. Nel 2024 la soglia è stata innalzata a 100.000 euro per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024. In ambito associativo la mediazione è particolarmente utile per evitare il giudizio e limitare i costi.

4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

Come visto, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento consentono di ottenere la sospensione delle azioni esecutive, compresi pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, per tutta la durata della procedura. Una volta omologato il piano o l’accordo e rispettate le condizioni, è possibile ottenere l’esdebitazione dalle residue pretese fiscali. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può guidare l’ente nell’elaborazione di un piano sostenibile e nella negoziazione con i creditori pubblici e privati.

4.4 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

Nel quadro delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e procedure da sovraindebitamento) è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riduzione di sanzioni e interessi e il pagamento parziale delle imposte. La transazione richiede la valutazione dell’effettiva convenienza per l’Erario; l’Avv. Monardo può predisporre piani dettagliati e relazioni sulla capacità di soddisfazione dei creditori.

5 – Errori comuni e consigli pratici

Molti circoli ricreativi incappano in accertamenti per leggerezza o disinformazione. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:

  • Non redigere uno statuto conforme: lo statuto deve contenere tutte le clausole richieste (divieto di distribuire utili, democraticità, rendiconto annuale, intrasmissibilità della quota) . È opportuno farlo redigere da un professionista e registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate.
  • Aprire il bar al pubblico: anche la somministrazione occasionale a terzi può far perdere la qualifica di ente non commerciale . Occorre predisporre controlli all’ingresso e limitare l’accesso ai soci.
  • Applicare prezzi di mercato: praticare prezzi identici a quelli di bar commerciali è indice di attività imprenditoriale. I prezzi devono essere calmierati e finalizzati al rimborso dei costi.
  • Confondere quote associative e corrispettivi specifici: la quota associativa annuale non è tassata, ma contributi aggiuntivi legati a servizi particolari sono imponibili se non rientrano nelle attività istituzionali.
  • Omettere la tenuta dei registri soci e dei verbali: è essenziale conservare l’elenco aggiornato dei soci, le ricevute delle quote, i verbali delle assemblee e dei consigli direttivi per dimostrare la democraticità e la trasparenza.
  • Non presentare il modello EAS: anche se la Cassazione considera l’omissione una violazione formale, il modello rimane obbligatorio per molti enti e consente di evitare controlli mirati . Verificate se siete esonerati (ETS iscritti nel RUNTS, ASD iscritte al RASD) e, in caso contrario, compilatelo entro i termini o ricorrete alla remissione in bonis.
  • Ignorare la fase pre‑accertativa: non partecipare al contraddittorio significa rinunciare a influire sull’accertamento. Fornite sempre controdeduzioni puntuali e documentate.
  • Impugnare l’avviso senza chiedere la sospensione: se non richiedete la sospensione, l’Agente della riscossione può procedere a pignoramenti o ipoteche anche se avete impugnato l’atto. Presentate l’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 contestualmente al ricorso.
  • Pagare subito senza valutare alternative: spesso è possibile ridurre le sanzioni attraverso l’adesione o la definizione agevolata; valutate sempre la convenienza economica con un professionista.

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Sintesi delle principali norme e requisiti

Norma/istitutoContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 148 TUIRStabilisce che le quote associative non concorrono al reddito e che le prestazioni verso corrispettivi specifici sono commerciali; indica le attività non commerciali per associazioni culturali e sportive; prevede clausole statutarie obbligatorie
Art. 4 DPR 633/72Individua le attività considerate commerciali ai fini IVA; riconosce la non commercialità per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soci e complementare agli scopi istituzionali; prevede le medesime clausole statutarie del TUIR
Art. 79 D.Lgs. 117/2017Per gli enti del Terzo settore, le attività di interesse generale sono non commerciali se svolte gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi; i ricavi possono superare i costi fino al 6 % per tre periodi d’imposta
Art. 30 D.L. 185/2008 e mod. EASIntroduce l’obbligo di comunicare dati identificativi degli enti associativi; l’omessa presentazione è violazione formale che consente controlli ma non comporta decadenza automatica
Art. 6‑bis L. 212/2000Principio del contraddittorio: gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema d’atto che assegna al contribuente almeno 60 giorni per controdedurre; l’atto emesso prima della scadenza è annullabile
Art. 12 L. 212/2000Disciplina le verifiche fiscali: informazione al contribuente, diritto all’assistenza professionale, annotazione delle osservazioni, durata massima della permanenza dei verificatori
Art. 47 D.Lgs. 546/92Consente di chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato per evitare danni gravi e irreparabili; il giudice decide con ordinanza motivata e può fissare una cauzionenormazione D.Lgs. 546/1992

6.2 Termini e scadenze fondamentali

Fase/attoTermineNote
Presentazione controdeduzioni al PVC (contraddittorio)≥ 60 giorniTermini previsti dall’art. 6‑bis L. 212/2000 ; in caso di pericolo per la riscossione o di atti automatizzati, l’amministrazione può derogare
Ricorso alla corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avvisoPer alcuni tributi (registro, successioni) il termine è 30 giorni; decorso il termine l’atto diventa definitivo
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende i termini per impugnare per un massimo di 90 giorni
Presentazione del Modello EASEntro 60 giorni dalla costituzione dell’associazioneGli ETS iscritti al RUNTS e le ASD iscritte al RASD sono esonerati; è possibile la remissione in bonis
Richiesta di sospensione dell’attoContestuale al ricorso o nelle fasi successiveL’ordinanza del giudice sospende la riscossione fino all’udienza
Termine per appellare la sentenza di primo grado60 giorni (se notificata) o 6 mesi (se non notificata)L’appello si propone davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado

6.3 Strumenti difensivi e loro effetti

StrumentoEffettoVantaggiCriticità
Ricorso e sospensioneImpugnazione dell’avviso dinanzi alla corte di giustizia tributaria; richiesta di sospensione dell’attoPossibilità di annullare l’atto; sospensione immediata delle procedure esecutiveNecessità di dimostrare fondamento giuridico (fumus) e danno grave (periculum)
Accertamento con adesioneAccordo con l’amministrazione che riduce le sanzioni a 1/3 e consente rateizzazioneRiduzione sanzioni; tempi rapidi; certezza dell’esitoRinuncia al ricorso; occorre pagare il dovuto entro 20 giorni
AutotutelaAnnullamento o rettifica dell’atto da parte dell’ufficio in caso di errori evidentiGratuita; può eliminare totalmente l’accertamentoNon sospende termini per ricorrere; discrezionale
Rottamazione/definizione agevolataPagamento dei debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi di moraNotevole risparmio; rateizzazione lungaDisponibile solo per carichi affidati entro date specifiche; occorre rispettare scadenze legislative
Mediazione tributariaConciliazione con l’ufficio per controversie di valore limitatoSconti su sanzioni; evita il giudizioObbligatoria sotto la soglia; occorre versare una quota del tributo
Piani di sovraindebitamento (L. 3/2012)Ristrutturazione dei debiti e sospensione delle azioni esecutivePossibilità di azzerare debiti residui; tutela dai creditoriProcedura complessa; richiede approvazione del giudice e degli organi preposti

7 – Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti pratici con risposte concise e orientate all’azione.

  1. Quali attività può svolgere un circolo ricreativo senza perdere lo status di ente non commerciale? – Il circolo può svolgere attività istituzionali (culturali, sportive, ricreative) riservate ai soci. Le prestazioni a pagamento (bar, ristorante, viaggi) sono ammesse solo se strettamente funzionali agli scopi e riservate ai soci .
  2. La gestione del bar è sempre attività commerciale? – No. È commerciale se aperta anche ai non soci o se manca la prova dell’esclusiva fruizione da parte degli associati. Se il servizio è complementare alle attività e accessibile solo ai soci, può restare non commerciale .
  3. Come posso dimostrare che il bar è riservato ai soci? – Tramite tessere nominative, registro degli ingressi, sistemi di controllo all’ingresso (campanello), cartelli che vietano l’accesso ai non soci e verbali che attestano le modalità di controllo.
  4. Cosa sono le “clausole statutarie obbligatorie”? – Sono le clausole che lo statuto deve contenere per godere delle agevolazioni: divieto di distribuzione degli utili anche indiretta, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, democraticità del rapporto associativo, rendiconto annuale, elettività degli organi sociali e intrasmissibilità delle quote .
  5. Come si distinguono le quote associative dai corrispettivi specifici? – Le quote associative sono somme versate per l’iscrizione e la partecipazione alla vita associativa; non sono correlate a servizi specifici. I corrispettivi specifici (es. corsi, cene, eventi aperti) sono pagamenti per prestazioni particolari e, salvo che ricorrano i requisiti di istituzionalità, costituiscono redditi commerciali.
  6. È obbligatorio presentare il modello EAS? – Gli enti associativi privati devono presentarlo entro 60 giorni dalla costituzione salvo casi di esonero (ETS iscritti al RUNTS, ASD iscritte al RASD). L’omesso invio è una violazione formale, ma rappresenta un indizio per l’amministrazione .
  7. Cosa succede se non rispondo al processo verbale di constatazione? – Perdi un’importante opportunità di chiarire la tua posizione. Con l’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio è obbligatorio: l’amministrazione deve aspettare almeno 60 giorni; se non presenti osservazioni, l’accertamento proseguirà senza i tuoi elementi difensivi .
  8. Quali termini ho per impugnare l’avviso di accertamento? – Di regola 60 giorni dalla notifica (30 giorni in alcune ipotesi). Il termine resta sospeso durante l’adesione. Decorso tale termine, l’accertamento diventa definitivo e non è più impugnabile.
  9. Come si richiede la sospensione dell’atto impugnato? – Nella stessa istanza con cui depositi il ricorso o con atto separato. Devi dimostrare che l’esecuzione immediata dell’avviso comporterebbe un danno grave e irreparabile e che il ricorso ha fondamento. Il giudice emette un’ordinanza che può sospendere totalmente o parzialmente la riscossione.
  10. È possibile evitare il giudizio con un accordo? – Sì. Attraverso l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) o la mediazione tributaria si può definire la controversia con riduzione delle sanzioni e rateizzazione. Occorre valutare se le proposte dell’ufficio sono vantaggiose.
  11. Posso rateizzare il debito? – L’Agenzia delle Entrate – Riscossione consente rateizzazioni fino a 72 rate mensili (120 in caso di gravi difficoltà). Per debiti oltre 5.000 euro è richiesto l’ISEE o la documentazione contabile. La rateizzazione sospende le procedure esecutive ma non interrompe i termini per il ricorso.
  12. Le sanzioni sono sempre dovute? – No. In sede di adesione o di definizione agevolata le sanzioni vengono ridotte; se dimostri la buona fede, la mancanza di colpa o l’errore scusabile, le sanzioni possono essere annullate o ridotte.
  13. Il presidente e i consiglieri dell’associazione rischiano il patrimonio personale? – In linea generale, no: l’associazione è un soggetto distinto. Tuttavia i dirigenti rispondono se hanno beneficiato personalmente dell’evasione o se hanno commesso reati tributari (emissione di fatture inesistenti, distrazione di fondi). È fondamentale gestire correttamente la contabilità e adottare procedure interne di controllo.
  14. Cosa prevede il nuovo art. 6‑bis per il contraddittorio? – Prevede che gli atti impugnabili siano preceduti da un contraddittorio obbligatorio con assegnazione di almeno 60 giorni per controdedurre; l’atto emesso prima della scadenza è annullabile . Non si applica agli atti automatizzati o in caso di pericolo per la riscossione.
  15. Cos’è l’esdebitazione? – È la liberazione dai debiti residui a favore del debitore che abbia adempiuto alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo o liquidazione controllata). Permette di ripartire senza le pendenze fiscali pregresse.
  16. Posso usare la Legge 3/2012 per i debiti dell’associazione? – La procedura è applicabile anche agli enti non commerciali e ai rappresentanti legali se ricorrono i requisiti di crisi. Permette di presentare un piano di pagamento sostenibile e sospendere le azioni esecutive.
  17. Le raccolte fondi sono tassate? – Le raccolte fondi occasionali, organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, non costituiscono attività commerciale se i ricavi non superano le spese e se l’iniziativa è documentata. Sono previste forme semplificate di rendicontazione.
  18. È necessario avere un codice fiscale o una partita IVA? – Ogni associazione deve avere un codice fiscale; se svolge attività commerciale in via occasionale può aprire una partita IVA solo per i proventi commerciali. In caso di attività abituale o ripetuta, l’apertura della partita IVA è obbligatoria.
  19. Posso pubblicizzare le attività del circolo? – La pubblicità esterna (social network, volantini, siti web) può essere interpretata come segno di commercialità. Si consiglia di limitare la pubblicizzazione ai soci e di evitare promozioni rivolte al pubblico indifferenziato.
  20. Come tutelarsi prima di un accertamento? – Verificare periodicamente lo statuto, i verbali e la contabilità; assicurarsi che tutte le clausole obbligatorie siano presenti; mantenere un registro soci aggiornato; differenziare le quote associative dai corrispettivi; limitare l’accesso ai non soci e conservare documenti che attestino la gestione democratica. Un check-up periodico con un professionista aiuta a prevenire irregolarità.

8 – Simulazioni pratiche

8.1 Esempio 1 – Bar del circolo riservato ai soci

Supponiamo che il Circolo “Amici della Musica” gestisca un piccolo bar interno. Nel 2024 incassa 10.000 euro dalle quote sociali annuali e 6.000 euro dalla vendita di bevande e snack. Il bar è accessibile solo ai soci muniti di tessera; i prezzi sono inferiori del 40 % rispetto a quelli di mercato e non generano utili. Le bevande vengono somministrate durante le prove di musica e gli incontri sociali. In questo caso:

  • I 10.000 euro di quote associative non concorrono al reddito, in quanto versati a titolo di quota .
  • I 6.000 euro sono corrispettivi specifici. Tuttavia, trattandosi di somministrazione complementare alle attività istituzionali e riservata ai soci, l’art. 148 TUIR e l’art. 4 DPR 633/72 permettono di qualificare l’attività come non commerciale . L’associazione non applica IVA e non deve assoggettare i proventi a IRES.
  • Occorre comunque tenere la contabilità separata e conservare documenti che provino la riservatezza del servizio.

8.2 Esempio 2 – Bar aperto anche ai non soci

Il Circolo “Le Tre Caravelle” incassa 8.000 euro dalle quote sociali e 15.000 euro dal bar. L’ingresso è libero: sul sito web sono pubblicati i prezzi e chiunque può accedere. Anche se lo statuto vieta la distribuzione di utili, il bar pratica prezzi analoghi a quelli dei locali vicini. In una verifica del 2023 la Guardia di Finanza contesta la natura commerciale del bar. In questo caso:

  • I 15.000 euro derivanti dal bar sono considerati proventi commerciali. L’associazione è tenuta ad aprire la partita IVA, emettere scontrini, versare l’IVA e assoggettare gli utili a IRES.
  • L’apertura al pubblico e la mancanza di controlli hanno fatto venir meno il requisito della riservatezza; la Cassazione ha più volte precisato che la sola esposizione dei prezzi ai non soci comporta commercialità .
  • Oltre a pagare le imposte, l’associazione rischia sanzioni per omissione di dichiarazione e può perdere le agevolazioni fiscali per gli anni successivi.

8.3 Esempio 3 – Modello EAS non presentato

L’Associazione “Cultura e Teatro” si costituisce nel marzo 2022 ma non presenta il modello EAS. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento con cui l’Agenzia contesta la decadenza dalle agevolazioni. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20027/2025, ha stabilito che l’omissione del modello EAS è violazione formale e non comporta automaticamente la decadenza . Pertanto l’associazione può difendersi dimostrando di possedere i requisiti sostanziali (statuto conforme, attività non commerciale) e può sanare l’omissione tramite remissione in bonis (art. 2 D.L. 16/2012), presentando il modello con la sanzione ridotta. Se l’ente è nel frattempo diventato ETS e iscritto al RUNTS, è esonerato dall’invio del modello.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un circolo ricreativo non deve essere sottovalutato: la perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l’assoggettamento a IVA e IRES, la richiesta di pagare imposte per anni pregressi, sanzioni, interessi e potenziali responsabilità per i dirigenti. Il quadro normativo, come abbiamo visto, è complesso e in continua evoluzione: il TUIR stabilisce quando i proventi sono esenti ; il DPR 633/72 regola la non commercialità ai fini IVA ; il Codice del Terzo settore introduce ulteriori criteri per gli ETS ; il modello EAS rimane un adempimento cruciale; lo Statuto del contribuente e il D.Lgs. 546/92 garantiscono il diritto al contraddittorio e alla sospensione. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’associazione deve provare la natura non commerciale, che l’omissione del modello EAS è solo un indizio e che la nullità per mancato contraddittorio richiede la prova di resistenza .

Agire tempestivamente e con competenza è fondamentale: rispondere alle contestazioni durante il contraddittorio, presentare ricorso nei termini, chiedere la sospensione per evitare pignoramenti e, quando conviene, aderire a definizioni agevolate o rottamazioni. Talvolta è necessario ricorrere a strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento per proteggere l’ente e i suoi rappresentanti.

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