Accertamento fiscale a una cooperativa di facchinaggio: come difendersi subito e bene

Introduzione

La gestione di una cooperativa di facchinaggio comporta un’intensa attività operativa, personale numeroso e margini di guadagno spesso ridotti. In questo contesto una verifica fiscale o un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS può mettere seriamente in crisi la cooperativa e i suoi soci. Gli errori di classificazione delle prestazioni (appalto vs. somministrazione), fatturazioni irregolari, mancata conservazione delle scritture contabili o semplicemente carenze organizzative possono originare contestazioni pesanti su IVA, IRES, IRAP e contributi. Per questo motivo è fondamentale conoscere i propri diritti, i termini per difendersi e le strategie da adottare, nonché le soluzioni alternative per definire o abbattere i debiti tributari.

Questa guida aggiornata al 22 dicembre 2025 offre un’analisi completa del regime normativo e giurisprudenziale in tema di accertamento fiscale rivolto a cooperative di facchinaggio. In particolare verrà spiegato cosa prevede la legge italiana (DPR 600/1973, Statuto del contribuente, D.Lgs. 546/1992, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche), quali sono le sentenze più recenti della Corte di Cassazione che riguardano cooperative e appalti, quali sono i termini e le modalità per presentare ricorso, oltre alle principali difese e strumenti deflativi (contraddittorio preventivo, definizione agevolata, rottamazione, piani di ristrutturazione, piano del consumatore ed esdebitazione). L’obiettivo è offrire un vademecum pratico per il contribuente/debitore che voglia reagire tempestivamente ad un avviso di accertamento, sfruttando tutte le tutele previste dalla legge per ridurre, contestare o definire la pretesa fiscale.

Chi siamo: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

L’autore di questa guida è lo Studio Monardo: una struttura multidisciplinare composta da avvocati tributaristi, consulenti del lavoro e commercialisti. Il fondatore, Avv. Giuseppe Angelo Monardo, è:

  • Avvocato cassazionista. Può patrocinare innanzi alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ai sensi della Legge 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina un team di professionisti esperti in diritto bancario, tributario, diritto del lavoro e procedure concorsuali.

Lo studio è specializzato nella difesa di imprenditori, professionisti e cooperative in difficoltà, offrendo servizi di:

  • Analisi dell’atto: valutazione tecnica dell’avviso di accertamento o della cartella per individuare vizi formali e sostanziali.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi innanzi alle Corti di giustizia tributaria, istanze di sospensione delle misure cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche), opposizioni agli atti dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione.
  • Trattative e piani di rientro: assistenza nelle trattative con Agenzia delle entrate e Riscossione, predisposizione di istanze di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata), concordato minore e concordato preventivo per cooperative e imprese.

Call to action: se la tua cooperativa ha ricevuto un avviso di accertamento o ha debiti con il Fisco, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il settore della logistica e del facchinaggio è caratterizzato da contratti di appalto di servizi, uso di cooperative e talvolta interposizione fraudolenta di mano d’opera. Le norme fiscali e previdenziali sono complesse e si intrecciano con il diritto del lavoro. Per orientarsi è essenziale conoscere le disposizioni che regolano la valutazione del reddito e dell’IVA, la notifica e la motivazione dell’avviso di accertamento, i diritti del contribuente e l’evoluzione giurisprudenziale sul tema.

1.1 Articolo 39 DPR 600/1973 – Accertamento analitico-induttivo

Il DPR 29 settembre 1973 n. 600 contiene le norme sulle procedure di accertamento delle imposte sui redditi. L’art. 39 consente all’amministrazione di determinare il reddito imponibile in modo analitico-induttivo quando le scritture contabili sono incomplete, non attendibili o non vengono presentate. In tale ipotesi l’amministrazione può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavandole da elementi esterni come fatture sospette o versamenti sui conti bancari . La norma prevede che:

  • se i libri contabili non sono tenuti o sono irregolari, le dichiarazioni possono essere rettificate anche sulla base di presunzioni;
  • in caso di omissioni o falsità, l’ufficio può prescindere dalle scritture contabili e determinare l’imponibile con ogni altro dato a sua disposizione ;
  • l’azione di accertamento deve essere motivata e fare riferimento a presunzioni idonee, che il contribuente potrà contrastare con prova contraria.

Questa disposizione è spesso invocata negli accertamenti contro le cooperative quando l’Agenzia delle entrate sospetta che i costi per servizi di facchinaggio siano fittizi o sproporzionati rispetto all’attività svolta.

1.2 Articolo 42 DPR 600/1973 – Avviso di accertamento

L’art. 42 disciplina i requisiti dell’avviso di accertamento. Secondo la norma l’atto deve essere motivato e sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato della carriera direttiva. L’omissione della firma comporta la nullità dell’atto . Le sentenze della Cassazione del 2015 hanno chiarito che la validità della delega non richiede qualifica dirigenziale, bastando la qualifica di funzionario della terza area . Per la nostra guida è sufficiente ricordare che l’atto di accertamento deve sempre indicare:

  • la base imponibile e l’imposta o contributo richiesto;
  • le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali si fonda la pretesa fiscale;
  • la firma del dirigente o del funzionario delegato .

La mancanza di motivazione o di sottoscrizione rende nullo l’avviso e permette al contribuente di impugnarlo.

1.3 Termini per proporre ricorso – Art. 21 D.Lgs. 546/1992

Le impugnazioni contro gli atti dell’Agenzia delle entrate devono rispettare termini perentori. L’articolo 21 del Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992), nella versione vigente al 2025, prevede che il ricorso si propone a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . La notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo. Per i rifiuti taciti (ad esempio rimborso imposte), il ricorso può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda e comunque entro il termine di prescrizione . Questa norma è stata abrogata dal D.Lgs. 175/2024 con decorrenza 1 gennaio 2026, ma fino a quella data rimane applicabile .

1.4 Litisconsorzio necessario – Art. 14 D.Lgs. 546/1992

Nelle controversie che coinvolgono più soggetti indissolubilmente legati alla pretesa fiscale (ad esempio la cooperativa e i suoi soci amministratori), l’articolo 14 impone il litisconsorzio necessario: tutti i coobligati devono essere chiamati in giudizio, altrimenti il ricorso è inammissibile. La norma inoltre prevede un comma 6‑bis (introdotto dal D.Lgs. 220/2023) che stabilisce che, nei casi in cui l’atto sia stato emesso da un ente diverso da quello che l’ha notificato, il ricorso deve essere proposto contro entrambe le entità . Per le cooperative di facchinaggio, ciò può avvenire quando l’accertamento riguarda sia la società cooperativa sia i soci responsabili in solido per contributi INPS o IVA.

1.5 Statuto del contribuente – Art. 6‑bis e Art. 12

Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) riconosce garanzie fondamentali ai contribuenti. Due articoli sono particolarmente rilevanti per gli accertamenti:

  1. Articolo 6‑bis (contraddittorio): introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio preventivo. L’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni. L’atto conclusivo non può essere emanato prima della scadenza di tale termine e deve motivare la decisione rispetto alle osservazioni formulate. Sono esclusi gli atti automatizzati o automatizzati e i casi di fondato pericolo per la riscossione. Se la scadenza del contraddittorio cade a ridosso del termine di decadenza dell’accertamento, quest’ultimo è posticipato fino a 120 giorni oltre la scadenza del termine per le osservazioni.
  2. Articolo 12: riguarda le verifiche fiscali in loco. Quando l’amministrazione procede ad accessi e ispezioni, è tenuta a rilasciare un processo verbale di constatazione (PVC), dare al contribuente 60 giorni per controdedurre e non emettere l’avviso prima della scadenza, salvo casi di particolare urgenza. La Cassazione ha affermato che l’assenza del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’annullabilità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere (accertamento misto) .

1.6 Riforma della giustizia tributaria – D.Lgs. 219/2023, 220/2023 e 175/2024

Nel quadro della delega fiscale (L. 111/2023), il Governo ha varato una serie di decreti legislativi che hanno riscritto le regole del processo tributario e della riscossione. I principali interventi sono:

  • D.Lgs. 219/2023: ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente e ha ridefinito l’obbligo di contraddittorio, generalizzandolo.
  • D.Lgs. 220/2023: ha modificato il D.Lgs. 546/1992 introducendo il giudice monocratico, l’obbligo di mediazione per le cause di valore inferiore a 50 mila euro (in vigore dal 4 gennaio 2024), ha disciplinato la prova testimoniale e ha introdotto l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.
  • D.Lgs. 175/2024 (codice della giustizia tributaria): entrerà in vigore il 1 gennaio 2026 e abrogherà il D.Lgs. 546/1992, sostituendolo con nuove norme processuali. Alcune disposizioni si applicano già ai ricorsi notificati dopo il 1 settembre 2024 (ad esempio la prova testimoniale scritta). Per gli accertamenti notificati entro il 2025, tuttavia, continuano ad applicarsi le regole del D.Lgs. 546/1992.

1.7 Giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alle cooperative di facchinaggio

1.7.1 Interposizione fittizia e società cartiera: Sentenza Cass., sez. V, 28 maggio 2025 n. 14200

In un caso di evasione fiscale tramite cooperative di facchinaggio, la Cassazione ha sanzionato l’utilizzo di una società cartiera per la fatturazione di servizi inesistenti. La cooperativa emetteva fatture a favore di una società committente per servizi di facchinaggio, ma non versava le imposte né gli oneri previdenziali; le somme venivano poi restituite in contanti ai soci o ad altri soggetti. La Corte ha affermato che tale struttura costituisce una interposizione fittizia e giustifica il recupero dell’IVA detratta e dei costi dedotti, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 39 DPR 600/1973 . L’amministrazione può dimostrare la falsità delle operazioni anche sulla base di indizi e non è tenuta a individuare i beneficiari finali delle somme . Per le cooperative di facchinaggio questa sentenza è un monito: l’utilizzo di cooperative schermo per abbattere i costi è considerato abuso del diritto e comporta conseguenze penali e tributarie.

1.7.2 Appalto lecito e somministrazione di manodopera: Ordinanza Cass. n. 20591/2024

La distinzione tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera è rilevante ai fini della deducibilità dei costi e della responsabilità contributiva. Con l’ordinanza n. 20591/2024 la Cassazione ha stabilito che il contratto è un vero appalto quando l’appaltatore assume il rischio d’impresa e organizza autonomamente l’attività, anche se le prestazioni consistono solo in lavoro manuale; se invece l’appaltatore mette a disposizione personale sotto la direzione del committente, si tratta di somministrazione e i costi sono indeducibili . Il giudice deve quindi verificare se la cooperativa organizza il servizio (pianificazione dei turni, messa a disposizione di mezzi, assunzione del rischio) per distinguere un appalto da un’interposizione vietata.

1.7.3 Accertamento misto e contraddittorio preventivo: Ordinanza Cass. n. 1860/2024

Con l’ordinanza n. 1860/2024 la Cassazione ha delineato i confini dell’accertamento misto, in cui l’Agenzia usa contemporaneamente dati contabili e studi di settore. La Corte ha chiarito che se gli studi di settore costituiscono solo uno dei tanti elementi probatori, non si applica la disciplina speciale sul contraddittorio degli studi di settore; si applicano invece le regole generali dell’art. 12 Statuto del contribuente . Inoltre ha ribadito che per gli accertamenti “a tavolino”, cioè senza accesso presso la sede del contribuente, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio; la nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio sussiste solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere .

1.7.4 Principio di autosufficienza del ricorso: Ordinanza Cass. n. [21791/2015] (richiamata nel 2025)

Nel 2025 la Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato sul principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. In un caso riguardante una società di trasporti che aveva stipulato un contratto di appalto con una cooperativa di facchinaggio, l’Agenzia delle entrate contestava l’indeducibilità dei costi IRAP e l’indetraibilità dell’IVA, sostenendo che il contratto fosse una somministrazione fittizia. La Suprema Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso dell’Amministrazione non riportava i passaggi essenziali dell’avviso e del PVC, violando l’art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile . Questo episodio sottolinea quanto sia importante predisporre atti processuali completi: la mancanza di autosufficienza può precludere la difesa del Fisco.

1.7.5 Lavoro subordinato dei soci di cooperativa e obblighi contributivi: Ordinanza Cass. 23 settembre 2025

Nel settore facchinaggio capita che i soci‑lavoratori operino in condizioni analoghe ai dipendenti. La Cassazione, con ordinanza del 23 settembre 2025, ha ribadito che la qualificazione del rapporto non dipende dal nome dato dalle parti ma dalle modalità concrete di svolgimento. La presenza di eterodirezione, la ripetitività delle mansioni e l’assenza di rischio d’impresa dimostrano l’esistenza di un lavoro subordinato; conseguentemente la cooperativa deve versare i contributi previdenziali . Questa pronuncia, sebbene non direttamente tributaria, evidenzia come l’INPS possa ricalcolare contributi e sanzioni quando la cooperativa non rispetta la disciplina sul lavoro.

1.7.6 Concordato minore e ordine delle prelazioni: Sentenza Cass. 28574/2025

Il concordato minore è uno strumento negoziale di regolazione della crisi da sovraindebitamento per imprenditori sotto soglia. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 12 settembre 2025, ha affermato che la proposta di concordato minore, pur lasciando ampio margine di negoziazione, non può derogare all’ordine delle prelazioni e alla par condicio dei creditori. Il mancato rispetto di queste regole rende la proposta inammissibile, rilievo che il giudice deve compiere d’ufficio . Per una cooperativa di facchinaggio che si avvale del concordato minore, è quindi fondamentale predisporre un piano che rispetti le regole di graduazione dei crediti.

1.8 Normativa sulla riscossione e agevolazioni

1.8.1 Definizione agevolata – Rottamazione “quater” (Legge n. 197/2022)

La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate‑Riscossione per il periodo 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022. Secondo l’art. 1 commi 231‑252, il contribuente può estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica: sono abbonate sanzioni, interessi di mora e aggio . Per le sanzioni non tributarie (codice della strada, contributi previdenziali), l’agevolazione riguarda solo gli interessi e le maggiorazioni . Il DL 51/2023 ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda, e il Milleproroghe 2024 ha consentito la riammissione dei decaduti che non avevano versato le prime rate entro dicembre 2024 .

1.8.2 Pace fiscale 2025

A fine 2025 sono state ipotizzate nuove misure di pace fiscale (“Rottamazione quinquies”) con la Legge di bilancio 2026. Le bozze, non ancora convertite al 22 dicembre 2025, prevedono di replicare la definizione agevolata per i carichi affidati tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 e di riaprire i termini per i soggetti che non hanno presentato domanda. Le cooperative interessate dovranno monitorare i successivi provvedimenti per conoscere i requisiti di accesso.

1.8.3 Ristrutturazione dei debiti e misure protettive – Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato a regime il 15 luglio 2022 e modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. correttivo-ter), disciplina le procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, consumatori e cooperative sociali). Per le cooperative di facchinaggio le procedure più utili sono:

  • Concordato minore (artt. 74–86 CCII): consente a imprenditori sotto soglia di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza dell’OCC. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e può prevedere moratorie e falcidie, ma non può comprimere arbitrariamente i creditori privilegiati . L’art. 74 comma 4 richiama le norme del concordato preventivo, rendendo applicabili anche gli artt. 96 e 154 CCII, che considerano i debiti anteriori come scaduti ai soli fini concorsuali .
  • Piano del consumatore (artt. 66–73 CCII): destinato alle persone fisiche sovraindebitate che non esercitano più attività d’impresa. La definizione di consumatore è data dall’art. 2 CCII come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale . Il piano consente di ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui, una volta eseguito il piano . La procedura si attua tramite l’OCC e richiede la buona fede del debitore e il rispetto di determinate condizioni (divieto di precedenti esdebitazioni nei cinque anni, assenza di frodi, ecc.) . Il piano può prevedere la falcidia dei debiti anche verso l’erario, salvo debiti per sanzioni penali o tributarie .
  • Liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII): procedura alternativa per il debitore che non ha una prospettiva di rientro mediante un piano; prevede la liquidazione dei beni con la possibilità di ottenere l’esdebitazione al termine. Può essere utilizzata quando la cooperativa non è in grado di presentare un piano di continuità.

2. Procedure dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Quando l’Agenzia delle entrate o l’INPS notifica un avviso di accertamento alla cooperativa, è fondamentale agire tempestivamente e rispettare le scadenze. In questa sezione vengono illustrati i passaggi operativi.

2.1 Ricezione e verifica dell’atto

  1. Data di notifica: verificare la data in cui l’atto è stato consegnato (raccomandata A/R, PEC o consegna a mano). I termini decorrono da questa data.
  2. Controllo formale: verificare che l’atto sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato (art. 42 DPR 600/1973). L’assenza di sottoscrizione comporta nullità .
  3. Motivazione: controllare se l’atto indica la base imponibile, l’imposta, gli interessi e le sanzioni; deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto. Le carenze motivazionali danno luogo a nullità.
  4. Riferimenti normativi: l’atto deve riportare gli articoli di legge applicati e la quantificazione dei tributi e sanzioni. Eventuali errori di calcolo possono essere contestati.

Se l’atto presenta vizi formali, si potrà formulare ricorso entro i termini per impugnarlo. È consigliabile affidarsi a un professionista per individuare errori nascosti.

2.2 Richiesta di contraddittorio preventivo

Dal 18 gennaio 2024, per gli atti autonomamente impugnabili (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, atti di recupero del credito d’imposta) l’ufficio deve garantire un contraddittorio preventivo. In pratica, prima di emettere l’atto, l’amministrazione invia al contribuente uno schema di accertamento e concede almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Il contribuente può:

  • richiedere l’accesso agli atti del fascicolo;
  • presentare memorie e documenti per spiegare la propria posizione;
  • fornire spiegazioni su eventuali presunzioni.

Alla fine del contraddittorio l’ufficio deve motivare l’atto tenendo conto delle osservazioni e specificando perché non le abbia accolte. Se l’atto non è preceduto dal contraddittorio o è emesso prima della scadenza del termine, è annullabile. Tuttavia, per gli accertamenti “a tavolino” (analitico‑induttivi) la Cassazione ritiene che la violazione del contraddittorio comporti nullità solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere .

2.3 Provvedimento di autotutela

Se, dopo la notifica dell’atto, si riscontrano errori evidenti (ad esempio doppia imposizione, calcoli sbagliati, presunzioni infondate), la cooperativa può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’avviso. L’autotutela è discrezionale, ma se l’errore è manifesto l’ufficio può annullare o correggere l’atto senza bisogno di ricorrere al giudice. La richiesta non sospende i termini per il ricorso; è prudente presentare l’autotutela insieme al ricorso cautelativo.

2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se non si raggiunge un accordo in autotutela o nel contraddittorio, è necessario depositare un ricorso presso la competente Corte di giustizia tributaria (CGT) entro 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992 ). I passaggi sono:

  1. Redazione del ricorso: deve contenere i motivi di impugnazione, l’indicazione dell’atto impugnato, la richiesta di sospensione, la prova documentale e la firma del difensore abilitato. È possibile proporre istanza di conciliazione.
  2. Notifica all’Agenzia: il ricorso va notificato all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia delle entrate, INPS o INAIL). In caso di difetto di notifica dell’atto da parte di un ente diverso (ad esempio Agenzia delle entrate-Riscossione), è necessario citare entrambi i soggetti (comma 6‑bis art. 14 D.Lgs. 546/1992 ).
  3. Deposito in CGT: entro 30 giorni dalla notifica si deve depositare copia del ricorso con la prova di avvenuta notifica. Per cause di valore inferiore a 50 mila euro è obbligatoria la mediazione e il ricorso deve essere preceduto da istanza di reclamo.
  4. Istanza cautelare: contestualmente al ricorso è opportuno chiedere la sospensione della riscossione, motivando il pregiudizio grave e irreparabile in caso di pagamento immediato. Il giudice può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione.
  5. Giudizio di primo grado: la CGT provinciale decide in composizione monocratica per cause sino a 3 mila euro e in composizione collegiale per le altre. Il contribuente può avvalersi di un difensore (avvocato o dottore commercialista iscritto all’albo).

2.5 I termini di decadenza dell’azione accertativa

La legge stabilisce per ciascun tributo il termine entro il quale l’amministrazione deve emettere l’avviso:

  • IVA: di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 57 DPR 633/1972). Per omessa dichiarazione il termine è raddoppiato.
  • Imposte dirette (IRES/IRPEF): entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Per omessa dichiarazione il termine è raddoppiato.
  • IRAP: termini analoghi a IRES.
  • Contributi INPS: l’INPS può emettere avvisi di addebito entro 5 anni dalla scadenza del contributo, ma le sanzioni sono prescrivibili in 5 anni.

L’introduzione del contraddittorio preventivo ha previsto che, quando i 60 giorni per il contraddittorio scadono oltre il termine di decadenza, quest’ultimo sia prorogato di 120 giorni. Ciò significa che l’amministrazione può avere più tempo per emettere l’avviso a seguito del contraddittorio.

2.6 Fase di appello e ricorso per Cassazione

Se la decisione di primo grado è sfavorevole, la cooperativa può proporre appello alla CGT di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Dal 4 gennaio 2024, per cause di valore non superiore a 3 mila euro, l’appello è ammesso solo per motivi di legittimità; per cause di valore superiore a 50 mila euro è possibile l’appello anche nel merito. A decorrere dal 1 gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove norme del D.Lgs. 175/2024.

Il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per motivi di diritto. È essenziale rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere gli atti, i documenti e le parti essenziali della controversia, altrimenti sarà dichiarato inammissibile .

3. Difese e strategie legali

Per contrastare efficacemente un accertamento, la cooperativa di facchinaggio deve poter contare su un ventaglio di difese di merito e procedurali. Di seguito si esaminano le principali strategie.

3.1 Contestazione dell’interposizione fittizia e dell’abuso del diritto

Le cooperative di facchinaggio sono spesso sospettate di essere cartiere utilizzate per creare costi fittizi. Per difendersi da questa accusa bisogna dimostrare che:

  • La cooperativa esiste realmente, è iscritta all’albo e possiede una struttura organizzativa (sede, mezzi, personale qualificato).
  • La cooperativa assume il rischio d’impresa: sopporta le perdite, organizza i turni, gestisce i mezzi e gli strumenti per l’esecuzione del servizio.
  • I costi sono congrui rispetto alle tariffe di mercato e non vi è una restituzione fraudolenta delle somme.

In giudizio si può produrre la documentazione contabile, i contratti di appalto, i contratti di assunzione dei soci‑lavoratori, le buste paga e le prove di pagamento dei contributi. È opportuno dimostrare che i soci percepiscono un compenso adeguato e che la cooperativa ha pagato IVA e imposte sui redditi.

3.2 Prova dei costi: documenti e testimoni

L’amministrazione può disconoscere i costi dedotti se non sono supportati da fatture regolari e documenti giustificativi (bolle di trasporto, rapportini di servizio, contratti). Per contrastare l’accertamento analitico‑induttivo è quindi necessario raccogliere:

  • Contratti di appalto, ordini di servizio e cronoprogrammi che dimostrino la gestione autonoma della cooperativa.
  • Fatture di acquisto di mezzi (carrelli elevatori, autocarri) e di affitto di magazzini.
  • Fogli di presenza dei soci‑lavoratori e libri paga.
  • Testimonianze di clienti e fornitori che certifichino l’effettiva prestazione del servizio.

La recente riforma (D.Lgs. 220/2023) consente la prova testimoniale nel processo tributario (in vigore dal 1 settembre 2024 per gli atti notificati dopo tale data). Le testimonianze potranno essere determinanti per dimostrare l’effettività del servizio.

3.3 Vizi formali dell’atto

Molti accertamenti possono essere annullati per vizi formali:

  • Mancanza di motivazione: se l’atto non espone i motivi giuridici e fattuali della pretesa o si limita a un generico rinvio alla verifica.
  • Mancata sottoscrizione: come visto, l’assenza della firma del dirigente o la delega irregolare rendono nullo l’atto .
  • Notifica irregolare: se l’atto non è notificato correttamente (indirizzo errato, mancanza di relata di notifica), il ricorso può essere accolto.
  • Omissione del contraddittorio: se l’atto è stato emesso dopo il 18 gennaio 2024 senza contraddittorio preventivo (laddove obbligatorio), è annullabile.

3.4 Contestazioni sulla qualificazione del contratto (appalto vs. somministrazione)

La deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA dipendono dalla natura del contratto stipulato tra la cooperativa e il committente. Per dimostrare che si tratta di un vero appalto e non di somministrazione occorre provare:

  • Autonomia organizzativa: la cooperativa gestisce i mezzi, decide i turni, assume e licenzia i soci e sostiene il rischio di impresa.
  • Fatturazione congrua: le prestazioni sono remunerate in base a tariffe di mercato e non nascondono un compenso ai soci.
  • Assenza di eterodirezione: il committente non esercita un potere direttivo sui lavoratori; fornisce solo indicazioni generali.

La Cassazione ha affermato che l’appalto è lecito quando l’appaltatore organizza autonomamente il processo produttivo e assume il rischio d’impresa, anche senza mezzi propri . Se la prova contraria viene fornita con documenti e testimonianze, l’accertamento potrà essere annullato.

3.5 Termini e prescrizioni

È possibile eccepire la decadenza del potere accertativo se l’atto è stato notificato oltre i termini (5 anni dal periodo d’imposta o 7 anni in caso di omessa dichiarazione). È importante verificare se vi sono stati interruzioni dei termini (ad esempio ispezioni, richieste di documenti) e se il contraddittorio preventivo ha spostato la scadenza.

3.6 Sospensione e rateizzazione

Nel corso del giudizio o anche prima di fare ricorso, la cooperativa può chiedere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo (max 120 rate mensili) oppure presentare un’istanza di sospensione degli atti esecutivi. È spesso opportuno pagare la parte incontestabile del debito e impugnare la parte contestata; ciò dimostra buona fede e riduce interessi e sanzioni.

3.7 Definizione agevolata delle liti pendenti

In alcune ipotesi il legislatore ha previsto strumenti per definire le liti pendenti con riduzione o annullamento delle sanzioni. Nel 2023, con la legge di bilancio, è stata introdotta la definizione agevolata degli atti del contenzioso fino in Cassazione, con pagamento del 100 % della quota dovuta e uno sconto sulle sanzioni (varia in base al grado di giudizio). Per conoscere l’eventuale riapertura dei termini occorre monitorare i provvedimenti futuri.

4. Strumenti alternativi e procedimenti deflativi

Oltre alla difesa in giudizio, la cooperativa può avvalersi di strumenti alternativi per ridurre o eliminare i debiti fiscali e contributivi.

4.1 Rottamazione e definizione agevolata (Rottamazione quater)

La rottamazione quater (Legge 197/2022 art. 1 commi 231–252) consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione pagando solo capitale e spese . Ecco i punti principali:

AspettoDescrizione
Periodi interessatiCarichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Cosa si pagaSolo l’imposta o il contributo, più le spese di notifica e di procedure esecutive. Non si pagano sanzioni, interessi, aggio.
Debiti esclusiMulta per violazioni del codice della strada (si pagano le sanzioni ma non gli interessi), debiti derivanti da pronunce penali, somme per aiuti di Stato non recuperati, crediti non definibili.
ModalitàDomanda da presentare sul sito dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione; pagamento in unica soluzione o rate (max 18 rate in cinque anni).
RiammissioneIl Milleproroghe 2024 consente ai decaduti di essere riammessi pagando le rate arretrate entro il 9 dicembre 2025 .

L’adesione alla rottamazione sospende le azioni esecutive e consente la cancellazione di fermi e ipoteche una volta pagata la prima rata. Tuttavia, se non si pagano le rate, si decade e non si potrà più aderire per gli stessi carichi.

4.2 Transazione fiscale e piani di rientro

La transazione fiscale (art. 182‑ter L.F., oggi art. 63 CCII) consente, nell’ambito di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, di proporre all’erario il pagamento parziale dei debiti tributari. La cooperativa può negoziare un abbattimento delle sanzioni e degli interessi e ottenere una dilazione sul capitale. La proposta deve essere convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

4.3 Piano del consumatore e esdebitazione

Se i soci della cooperativa sono persone fisiche con debiti personali garantiti con il patrimonio personale (ad esempio soci illimitatamente responsabili o che hanno prestato garanzie), possono accedere al piano del consumatore. Questa procedura consente di ottenere l’esdebitazione, cancellando i debiti una volta eseguito il piano . I requisiti sono:

  • La persona deve essere un consumatore nel senso dell’art. 2 CCII (agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale) .
  • Non deve avere ottenuto esdebitazioni nei cinque anni precedenti e non può avere beneficiato dell’esdebitazione più di due volte .
  • Deve presentare la domanda tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e proporre un piano sostenibile, dimostrando la buona fede e l’assenza di frode.

La procedura prevede la sospensione dei pignoramenti e delle azioni esecutive e la cancellazione del debito residuo alla fine. Non possono essere cancellate le sanzioni penali o tributarie e gli obblighi di mantenimento .

4.4 Concordato minore

Le cooperative di facchinaggio che superano la soglia dei requisiti per il piano del consumatore ma restano sotto soglia per il fallimento possono accedere al concordato minore (art. 74 CCII). La proposta può prevedere falcidie, dilazioni e conversioni di crediti; tuttavia deve rispettare l’ordine delle prelazioni e la par condicio creditorum . La Cassazione ha stabilito che una proposta che prevede il pagamento integrale del credito ipotecario e il 5 % agli altri creditori privilegiati è inammissibile poiché viola l’ordine delle cause di prelazione . Occorre quindi strutturare il piano in modo equilibrato, eventualmente prevedendo moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati .

Il concordato minore richiede l’assistenza dell’OCC, la predisposizione di una relazione del professionista attestatore sulla fattibilità e la convenienza e l’approvazione del tribunale. La domanda può essere depositata anche dal debitore minore (imprenditore agricolo, professionista, cooperativa con attivo inferiore a 200 mila euro e passivo inferiore a 500 mila euro).

4.5 Liquidazione controllata e esdebitazione dell’imprenditore

Se la cooperativa non è in grado di ristrutturare i debiti, la liquidazione controllata consente di liquidare i beni e distribuire il ricavato ai creditori. Al termine della procedura l’imprenditore (o i soci illimitatamente responsabili) può chiedere l’esdebitazione. Questa opzione è utile quando la cooperativa non ha più contratti di appalto e non può proseguire l’attività.

4.6 Piano di risanamento attestato e concordato preventivo semplificato

Per imprese di dimensioni maggiori, come cooperative di facchinaggio con fatturato significativo, è possibile ricorrere al piano di risanamento attestato (art. 56 CCII) e al concordato preventivo o concordato semplificato (art. 284 CCII). Questi strumenti prevedono la possibilità di ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la ristrutturazione dei debiti tributari tramite transazione fiscale.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gestire un accertamento fiscale richiede attenzione e strategia. Di seguito un elenco di errori da evitare e suggerimenti pratici.

5.1 Errori comuni

  • Ignorare l’avviso o ritardare la reazione: non rispettare il termine di 60 giorni per il ricorso comporta la definitività dell’accertamento .
  • Non richiedere il contraddittorio: trascurare di chiedere la bozza dell’atto o di presentare osservazioni indebolisce la posizione difensiva.
  • Mancanza di documentazione: la cooperativa deve conservare scritture, contratti, fatture e report di servizio. La mancanza di documenti impedisce di contrastare presunzioni e di dimostrare la realtà delle prestazioni.
  • Fatturazione irregolare: emissione di fatture con descrizioni generiche (“servizio facchinaggio”) senza indicazione di ore lavorate, lavoratori impiegati o mezzi utilizzati. Ciò alimenta i sospetti di costi fittizi.
  • Non versare contributi e imposte: la cooperativa deve versare IVA, imposte dirette e contributi INPS in modo tempestivo. Il mancato pagamento genera sanzioni e interessi e alimenta l’immagine di società cartiera.
  • Affidarsi a professionisti poco esperti: un avviso di accertamento richiede competenze tributarie e procedurali specifiche. Affidarsi a consulenti generici può comportare la perdita dei termini o l’adozione di strategie inappropriate.

5.2 Consigli pratici

  • Organizzare la documentazione: predisporre contratti di appalto dettagliati, registrare le ore lavorate, conservare le buste paga e le ricevute di pagamento dei contributi. Mantenere un registro delle istruzioni fornite ai soci-lavoratori per dimostrare l’autonomia organizzativa.
  • Monitorare i versamenti: verificare che IVA, ritenute d’acconto e contributi siano versati regolarmente. In caso di difficoltà, chiedere rateizzazioni o sospensioni prima che la posizione degeneri.
  • Verificare i contratti con il committente: assicurarsi che il committente non eserciti un potere direttivo sui lavoratori e che l’oggetto del contratto sia la prestazione di un servizio e non la mera fornitura di forza lavoro.
  • Utilizzare la fatturazione elettronica con descrizioni analitiche: indicare nella fattura il numero di lavoratori impiegati, le ore lavorate, i mezzi utilizzati e il luogo di prestazione.
  • Chiedere la consulenza di professionisti: rivolgersi a un avvocato tributarista o ad un commercialista esperto in cooperative può fare la differenza. Lo Studio Monardo offre servizi di consulenza personalizzata, analisi degli atti e difesa in giudizio.
  • Considerare soluzioni alternative: se la cooperativa si trova in difficoltà finanziaria, valutare procedure di sovraindebitamento, rottamazione e piani di ristrutturazione. Agire per tempo evita l’aggravarsi del debito e la perdita della continuità aziendale.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, si riportano alcune tabelle riepilogative sulle norme, i termini, le sanzioni e gli strumenti di difesa.

6.1 Norme principali coinvolte nell’accertamento fiscale

NormaOggettoSpunti essenziali
Art. 39 DPR 600/1973Accertamento analitico-induttivoL’ufficio può rettificare il reddito anche in assenza di scritture contabili affidabili e può usare presunzioni gravi, precise e concordanti .
Art. 42 DPR 600/1973Avviso di accertamentoL’avviso deve essere motivato e firmato dal capo dell’ufficio; la mancanza di sottoscrizione comporta nullità .
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoOgni atto impugnabile deve essere preceduto da uno schema di atto e 60 giorni per le osservazioni; le osservazioni devono essere valutate.
Art. 12 L. 212/2000Verifiche fiscali in locoDopo accessi e ispezioni, l’ufficio deve redigere un PVC e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso, salvo urgenza; la violazione comporta l’annullabilità solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio .
Art. 21 D.Lgs. 546/1992Termine per proporre ricorsoIl ricorso si propone entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, pena l’inammissibilità .
Art. 14 D.Lgs. 546/1992Litisconsorzio necessarioQuando l’accertamento riguarda più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio; il comma 6‑bis richiede di citare sia l’ente emittente sia quello notificatore .
Art. 74 CCIIConcordato minoreConsente a imprenditori sotto soglia di proporre un piano, ma devono essere rispettate le prelazioni e la par condicio creditorum .
Art. 67–73 CCIIPiano del consumatoreDisciplinano la composizione dei debiti del consumatore, definito come persona fisica con debiti estranei all’impresa; prevedono la possibilità di esdebitazione .

6.2 Tempi e scadenze

FaseTermineRiferimento
Richiesta di contraddittorioNon meno di 60 giorni prima dell’avvisoArt. 6‑bis L. 212/2000
Notifica dell’avviso di accertamentoEntro 5 anni dalla dichiarazione (7 anni per omessa dichiarazione)Art. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972
Ricorso in CGT60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
AutotutelaNon sospende i termini, va presentata prima della scadenza dei 60 giorniPrassi Agenzia delle Entrate
Mediazione/reclamo (valore < 50.000 €)90 giorni dalla notifica; ricorso sospesoD.Lgs. 220/2023
Riammissione alla rottamazione9 dicembre 2025 per le rate scadute al 31/12/2024Milleproroghe 2024

6.3 Sanzioni e interessi

ViolazioneSanzione ordinariaPossibile riduzione
Omessa o infedele dichiarazione redditi90 % – 180 % dell’impostaRiduzione a 1/3 in caso di adesione spontanea o definizione agevolata; ravvedimento operoso.
Omesso versamento IVA30 % dell’importo non versatoRiduzione a 1/9 con ravvedimento entro 30 giorni; adesione alla rottamazione quater abbuona sanzioni .
Omissione contributi INPS30 % dei contributi dovuti; interessi legaliPossibile riduzione a 30 % con rateizzazione; rottamazione non si applica ai contributi INPS, ma gli interessi possono essere ridotti nelle definizioni agevolate.
Fatture soggettivamente inesistenti (società cartiera)Recupero dell’IVA detratta, deduzione dei costi negata, sanzioni fino al 200 %Possibile dimostrazione di buona fede o presunzione non grave; prove documentali necessarie .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. La mia cooperativa ha ricevuto un avviso di accertamento per presunta interposizione fittizia. Cosa devo fare per prima cosa?

Prima di tutto verifica la data di notifica e contatta un professionista. Controlla se l’avviso è sottoscritto e motivato (art. 42 DPR 600/1973). Richiedi copia degli atti del fascicolo e verifica se l’atto è stato preceduto dal contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis Statuto del contribuente). Puoi chiedere l’autotutela ma presenta comunque il ricorso entro 60 giorni.

  1. Quali sono i presupposti per considerare un appalto di facchinaggio come somministrazione illegittima?

Secondo la Cassazione, l’appalto è lecito quando l’appaltatore assume il rischio d’impresa e organizza autonomamente il servizio, anche se privo di mezzi propri . Se la cooperativa mette a disposizione personale che opera sotto la direzione del committente, l’operazione è una somministrazione vietata; i costi non sono deducibili e l’IVA è indetraibile.

  1. Ho ricevuto lo schema di accertamento: devo rispondere entro 60 giorni?

Sì. Dal 18 gennaio 2024 tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto che concede almeno 60 giorni per le osservazioni. È consigliabile inviare una memoria difensiva con documenti a sostegno. Se il termine scade a ridosso della prescrizione, quest’ultima è prorogata di 120 giorni.

  1. Cosa succede se l’ufficio non risponde alle mie osservazioni?

L’ufficio può procedere comunque all’emissione dell’atto, ma deve motivarlo spiegando perché non ha accolto le tue osservazioni. L’assenza di risposta non blocca l’avviso.

  1. Posso impugnare l’avviso anche se non ho fatto osservazioni nello schema?

Sì. Il contraddittorio preventivo non sostituisce il ricorso giudiziale. Se l’atto è infondato o irregolare, puoi impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica.

  1. È vero che le sentenze della Cassazione non mi consentono più di eccepire la mancanza del contraddittorio?

Non del tutto. La Cassazione ha chiarito che per accertamenti “a tavolino” la violazione del contraddittorio rileva solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto svolgere . Tuttavia l’art. 6‑bis Statuto del contribuente, introdotto nel 2024, prevede l’obbligo di contraddittorio e l’atto è annullabile se non rispettato. Occorre valutare caso per caso.

  1. Se la cooperativa non paga IVA e contributi per problemi di liquidità, posso chiedere la rottamazione?

Sì. La rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati entro il 30 giugno 2022 pagando solo imposta e spese . Se rientri nei periodi previsti, puoi presentare la domanda sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La riammissione per i decaduti è possibile entro il 9 dicembre 2025 .

  1. La definizione agevolata riguarda anche i contributi INPS?

La rottamazione quater non si applica ai contributi INPS se non sono stati affidati all’agente della riscossione. Tuttavia i contributi inseriti nel ruolo possono essere estinti pagando solo capitale e spese. Per i contributi correnti è possibile chiedere rateizzazioni o riduzioni.

  1. Il mio ricorso può essere dichiarato inammissibile per principio di autosufficienza?

Sì. Il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione completa dei fatti e delle prove. Un ricorso che rinvia genericamente ad atti non trascritti può essere dichiarato inammissibile .

  1. Quali documenti devo produrre per dimostrare che non sono una società cartiera?

Contratti di appalto, registrazioni delle ore lavorate, fatture con descrizioni analitiche, verbali di assemblea della cooperativa, documentazione bancaria che attesti i pagamenti ai soci e ai fornitori, dichiarazioni dei redditi e versamenti dell’IVA.

  1. Posso ottenere la sospensione del pignoramento se presento il piano del consumatore?

Sì. La presentazione di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato minore) comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive e dei pignoramenti; il giudice può autorizzare le misure protettive .

  1. La definizione agevolata estingue automaticamente il processo tributario?

No. Per i processi pendenti la definizione agevolata comporta la sospensione del giudizio; l’estinzione avviene solo se il contribuente presenta dichiarazione di rinuncia e paga la prima rata . Se non paga, la causa prosegue.

  1. È possibile rateizzare l’avviso di addebito INPS?

Sì. L’INPS consente la rateizzazione fino a 60 mesi dei contributi arretrati. In caso di ricorso tributario, la rateizzazione non preclude la contestazione ma comporta la rinuncia agli interessi di mora.

  1. Il piano del consumatore può comprendere debiti derivanti dalla cooperativa?

Sì, se il socio è consumatore (persona fisica con debiti estranei all’attività d’impresa) e ha cessato l’attività imprenditoriale. La giurisprudenza ammette che nel piano siano inclusi anche debiti d’impresa pregressi se il debitore non esercita più l’attività .

  1. Cosa succede se la proposta di concordato minore non rispetta l’ordine delle prelazioni?

La proposta è inammissibile. La Cassazione ha stabilito che la libertà di contenuto della proposta non può derogare all’ordine delle cause di prelazione e alla par condicio creditorum . Il giudice può rilevare l’inammissibilità anche d’ufficio.

  1. È possibile contestare una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione incompetente?

Sì. Se l’agente della riscossione non ha competenza territoriale o ha notificato l’atto senza delega, la cartella è nulla. Esistono pronunce della CGT Molise e della Cassazione che annullano le cartelle emesse in assenza di competenza .

  1. Come vengono tassati i contributi in conto impianti ricevuti dalla cooperativa?

L’Agenzia delle entrate ritiene che i contributi in conto impianti siano imponibili salvo che siano finalizzati a un investimento e siano contabilizzati secondo l’art. 109 TUIR. Un recente articolo di Fisco e Tasse (novembre 2025) ha chiarito che, se concessi a un professionista, sono tassati come reddito di lavoro autonomo .

  1. La mancata adesione alla definizione agevolata preclude la rateizzazione ordinaria?

No. È sempre possibile chiedere la rateizzazione ordinaria dei carichi iscritti a ruolo; la rottamazione è una facoltà che consente di azzerare sanzioni e interessi ma non sostituisce la rateizzazione ordinaria.

  1. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato minore?

L’accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) è un accordo con i creditori che deve essere omologato dal tribunale; prevede che i creditori rappresentanti il 60 % dei crediti aderiscano. Il concordato minore (art. 74 CCII) è una procedura concorsuale in cui tutti i creditori sono vincolati dal piano approvato. Nel concordato minore esistono regole più stringenti sull’ordine delle prelazioni .

  1. Se la cooperativa perde i principali appalti e non può più lavorare, cosa conviene fare?

In assenza di prospettive di continuità, potrebbe essere conveniente attivare la liquidazione controllata. In questo modo i beni della cooperativa vengono liquidati in un contesto ordinato e i soci possono ottenere l’esdebitazione al termine della procedura.

8. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

8.1 Simulazione A – Accertamento IVA e IRES con contestazione di interposizione fittizia

Scenario: la cooperativa Alfa Coop s.r.l., con 50 soci‑lavoratori, fattura all’azienda committente Beta S.p.A. servizi di facchinaggio per 3 milioni di euro all’anno. L’Agenzia delle entrate notifica un avviso di accertamento per l’anno 2023 contestando che la cooperativa sia una società cartiera perché:

  • i soci hanno percepito compensi molto bassi e hanno restituito parte delle somme;
  • la cooperativa non ha versato l’IVA né le ritenute;
  • la cooperativa non possiede mezzi propri e le fatture sono generiche.

Contestazioni della cooperativa:

  1. Autonomia organizzativa: la cooperativa produce contratti di locazione per carrelli elevatori e autocarri, ordini di servizio e planning di turni; dimostra di assumere il rischio d’impresa (pagamento assicurazioni, manutenzione mezzi, infortuni). Presenta buste paga e versamenti contributivi regolari.
  2. Basi presuntive non gravi, precise e concordanti: contesta l’assenza di prove circa la restituzione delle somme. Gli unici elementi sono le dichiarazioni di un socio licenziato e un’operazione bancaria sospetta.
  3. Contraddittorio preventivo violato: l’Agenzia ha notificato direttamente l’avviso senza inviare lo schema di accertamento; l’atto è annullabile ai sensi dell’art. 6‑bis.

Esito probabile: in sede di ricorso la cooperativa potrebbe far valere l’assenza del contraddittorio e contestare la mancanza di elementi idonei a qualificare la società come cartiera. L’annullamento dell’atto potrebbe essere pronunciato per violazione del contraddittorio o per carenza probatoria, alla luce della sentenza Cass. 14200/2025 .

8.2 Simulazione B – Contestazione di appalto fittizio e recupero dei contributi INPS

Scenario: la cooperativa Gamma, che fornisce servizi di facchinaggio a un centro logistico, viene ispezionata dall’INPS. L’ente contesta che i soci‑lavoratori siano in realtà lavoratori subordinati del committente e richiede il pagamento dei contributi maggiorati per 5 anni. L’avviso di addebito è fondato su questi elementi:

  • i soci non usano mezzi propri e lavorano secondo turni stabiliti dal committente;
  • percepiscono un compenso orario fisso senza rischio d’impresa;
  • il committente esercita potere disciplinare.

Difesa della cooperativa:

  • dimostra che è la cooperativa a decidere i turni, a sostituire i soci e a gestire la formazione;
  • esibisce contratti di appalto che indicano il corrispettivo a corpo;
  • produce testimoni (clienti e soci) per provare l’autonomia.

La Cassazione (ord. 20591/2024) ha stabilito che l’appalto è lecito se l’appaltatore organizza autonomamente l’attività . In questo caso il giudice dovrà verificare i fatti. Se viene riconosciuto l’appalto, l’INPS dovrà ricalcolare i contributi.

8.3 Simulazione C – Utilizzo del piano del consumatore

Scenario: Tizio, socio fondatore di una cooperativa di facchinaggio, ha dato fideiussioni personali per i finanziamenti aziendali. La cooperativa entra in crisi e non paga i debiti, lasciando Tizio con un’esposizione verso banca e fornitori per 150 mila euro. Non esercita più attività imprenditoriale. Decide di presentare un piano del consumatore.

Passaggi:

  1. Tizio si rivolge all’OCC e presenta la domanda; il professionista redige il piano, prevedendo il pagamento di 30 mila euro in 5 anni (rate da 500 €/mese) e l’esdebitazione del residuo.
  2. Viene documentato che Tizio è un consumatore ai sensi dell’art. 2 CCII , poiché non svolge più attività d’impresa.
  3. Il tribunale omologa il piano; tutti i creditori (compresa l’agenzia delle entrate per le imposte personali) sono vincolati al pagamento proposto.
  4. Dopo 5 anni Tizio ottiene l’esdebitazione. Le sanzioni tributarie e le multe restano fuori ma si prescrivono.

Questa simulazione mostra come un socio possa liberarsi dei debiti personali legati alla cooperativa sfruttando lo strumento del piano del consumatore.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale rivolto a una cooperativa di facchinaggio è un evento critico che può minacciare la sopravvivenza dell’ente e la stabilità economica dei soci. Tuttavia la legge italiana offre numerose tutele: l’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dal 2024, i requisiti formali dell’avviso di accertamento, i termini perentori per l’azione dell’amministrazione, la possibilità di impugnare gli atti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e la facoltà di accedere a procedure di definizione agevolata o di sovraindebitamento. La giurisprudenza più recente della Cassazione ha chiarito i confini tra appalto e somministrazione, ha sanzionato la creazione di società cartiere e ha delimitato l’obbligo di contraddittorio negli accertamenti misti. È pertanto possibile difendersi con successo, a condizione di agire tempestivamente e di raccogliere la documentazione necessaria.

Lo Studio legale Monardo, con il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, è al fianco delle cooperative e dei loro soci per:

  • Analizzare gli avvisi di accertamento, individuare vizi formali e sostanziali e predisporre le difese più efficaci;
  • Assistere nella fase di contraddittorio e nella redazione delle memorie difensive;
  • Promuovere ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e richiedere sospensioni di pagamenti, pignoramenti, fermi e ipoteche;
  • Negoziare piani di rientro, rateizzazioni e definizioni agevolate (rottamazione, transazioni fiscali);
  • Accompagnare i soci in percorsi di esdebitazione tramite piani del consumatore, concordati minori o liquidazioni controllate.

Agire subito è essenziale: i termini per presentare ricorso e per aderire alle definizioni agevolate sono brevi. Ogni giorno di ritardo può pregiudicare la difesa e far lievitare l’importo dovuto. Per questo è importante rivolgersi a professionisti esperti che sappiano sfruttare le ultime novità normative e giurisprudenziali.

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