Introduzione
Gestire un’azienda multiservizi significa operare in un mercato complesso e frammentato. Società che si occupano di servizi integrati di pulizia, manutenzione, facility management o cura del verde sono esposte a un duplice rischio: da un lato devono garantire efficienza e competitività in un settore caratterizzato da margini ridotti; dall’altro devono tenere sotto controllo una burocrazia fiscale spesso mutevole e intrusiva. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sui fornitori di servizi, poiché la pluralità di attività svolte porta con sé differenti aliquote IVA, regimi di detrazione e obblighi documentali. Errori nella fatturazione di subappalti, nel trattamento di costi promiscui o nella corretta imputazione dei ricavi possono sfociare in contestazioni rilevanti che mettono a rischio la continuità dell’impresa. Per un imprenditore o per l’amministratore di una società multiservizi è quindi vitale sapere come reagire ad un accertamento fiscale e quali garanzie la legge riconosce al contribuente.
Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, offre un quadro completo sul tema dell’accertamento fiscale alle aziende multiservizi. Analizzeremo le fonti normative italiane, gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e le procedure introdotte dalla riforma del 2023–2025 (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente e D.Lgs. 218/1997). Il taglio è difensivo e pratico: descriveremo passo per passo cosa fare dalla notifica del processo verbale di constatazione (PVC) all’eventuale fase contenziosa, evidenziando errori comuni e soluzioni operative (accertamento con adesione, reclamo e mediazione, ricorso, sospensioni cautelari). Verranno illustrati anche gli strumenti di definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater e quinquies, definizioni agevolate) e le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione) previste dal Codice della crisi d’impresa.
Perché è un tema urgente
L’avviso di accertamento rappresenta l’atto formale con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica o determina d’ufficio le imposte dovute dal contribuente . Esso è presupposto per l’iscrizione a ruolo e per l’eventuale avvio di azioni esecutive (cartelle, ipoteche, fermi, pignoramenti) . Nel caso delle società multiservizi le contestazioni più frequenti riguardano:
- Mancata tenuta di una contabilità separata per i diversi rami d’attività (pulizia, manutenzione, verde pubblico, servizi energetici) con conseguente confusion of costs e ricavi;
- Applicazione errata delle aliquote IVA e delle detrazioni per servizi con aliquote ridotte (10 % per pulizie in locali ad uso abitativo) o esenti;
- Disconoscimento di costi per difetto di prova (fatture per prestazioni generiche, spese promiscue, rimborsi spese ai soci);
- Utilizzo di indicatori presuntivi per la stima dei ricavi (consumi di acqua o energia, coefficienti di redditività di settore) e contestazioni sul margine di profitto ritenuto antieconomico;
- Omissione o tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali e contributive.
Le conseguenze di un accertamento possono essere rilevanti: oltre all’imposta e agli interessi maturano sanzioni fino al 90 % del tributo evaso; l’iscrizione a ruolo può portare a pignoramenti, fermi di veicoli aziendali o ipoteche sugli immobili societari . È quindi fondamentale conoscere i diritti procedimentali (contraddittorio, motivazione dell’atto, termini per le osservazioni) e le opportunità deflative per chiudere la contestazione in modo rapido e conveniente.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative in materia di accertamento
L’ordinamento tributario prevede diverse tipologie di accertamento, ciascuna disciplinata da specifiche disposizioni. Di seguito le principali norme di riferimento:
Accertamenti dell’imposta sul reddito (D.P.R. 600/1973). L’art. 39 distingue l’accertamento analitico da quello induttivo o “presuntivo”. L’Ufficio può procedere a rettificare le dichiarazioni quando riscontra elementi non congrui, errori od omissioni. In caso di contabilità inattendibile, può ricostruire i ricavi presuntivamente sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti . L’accertamento puro induttivo è ammesso solo in casi gravi: omissione della dichiarazione, mancata tenuta dei registri o gravi irregolarità contabili .
Accertamenti sulle imposte indirette (D.P.R. 633/1972). Per l’IVA si applicano gli artt. 54 e 55, che consentono all’Ufficio di procedere a rettifica sulla base di presunzioni se il contribuente non conserva la documentazione o non effettua i versamenti dovuti.
Accertamenti automatizzati e sostanzialmente automatizzati. Gli artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e l’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972 disciplinano i controlli automatici sui dati dichiarati. In questi casi l’obbligo di contraddittorio è escluso dal nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente .
Statuto del contribuente (Legge 212/2000). Lo Statuto dei diritti del contribuente è la “carta costituzionale” del rapporto Fisco-contribuente. L’art. 12, comma 7, prevede che, al termine dell’accesso nei locali del contribuente, l’ufficio debba consegnare il processo verbale di chiusura e concedere 60 giorni per le osservazioni prima di emettere l’avviso di accertamento . Il nuovo art. 6‑bis (introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e vigente dal 18 gennaio 2024) estende il principio del contraddittorio preventivo a tutti gli atti autonomamente impugnabili, con l’obbligo per l’Amministrazione di comunicare uno schema di atto e assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni . L’atto non può essere adottato prima dello spirare del termine; se il termine di decadenza per l’accertamento scade prima, è prorogato di 120 giorni . L’atto finale deve essere motivato con riferimento alle osservazioni del contribuente .
Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). L’art. 6 del decreto consente al contribuente di chiedere all’Ufficio la formulazione di una proposta di accertamento per definire concordemente la pretesa. Il contribuente che ha ricevuto un avviso senza contraddittorio può presentare istanza di adesione entro il termine di impugnazione e ottiene la sospensione dei termini per 90 giorni . Nel caso di invio dello schema di atto previsto dal nuovo art. 6‑bis dello Statuto, l’istanza di adesione deve essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema ; se l’avviso è notificato successivamente, l’istanza può essere presentata nei quindici giorni successivi . Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto nuove preclusioni al rinnovo della domanda: l’istanza di adesione proposta durante la verifica o dopo le osservazioni impedisce di richiederla nuovamente dopo la notifica .
Riscossione coattiva (D.P.R. 602/1973). Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può procedere ad espropriazione forzata ; se l’espropriazione non inizia entro un anno, deve essere preceduta da un intimazione con cinque giorni di preavviso . Le procedure esecutive comprendono:
- Fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86). Dopo l’inutile decorso del termine per pagare, l’Agente della riscossione invia un preavviso con 30 giorni di tempo; se il debitore non paga, iscrive il fermo al PRA. Il veicolo fermato non può circolare e ogni successivo atto dispositivo è inopponibile .
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili (art. 77). Decorso il termine dell’art. 50, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito ; l’agente può iscrivere la garanzia anche prima dell’espropriazione se il credito non è inferiore a 20.000 € e deve sempre notificare al debitore una comunicazione preventiva con 30 giorni di tempo .
- Pignoramento. L’espropriazione mobiliare o immobiliare può essere avviata dopo l’iscrizione dell’ipoteca o direttamente per crediti superiori a 20.000 €, con notifica dell’intimazione ad adempiere cinque giorni prima .
Termini di notifica delle cartelle. L’art. 25 del D.P.R. 602/1973 impone la notifica delle cartelle derivanti da liquidazione automatica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione . La violazione di tale termine comporta la decadenza dell’ente alla riscossione .
1.2 Evoluzione del contraddittorio: dalle 60 giorni al nuovo art. 6‑bis
La tutela del contraddittorio in sede di accertamento è stata oggetto di importanti sviluppi giurisprudenziali e normativi.
L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Questa norma, tuttora vigente ma destinata ad essere abrogata dopo la completa implementazione del nuovo art. 6‑bis, sancisce che l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle verifiche . La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inosservanza del termine comporta la nullità dell’atto impositivo “salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza” e che tale termine è stato previsto per garantire al contribuente il tempo necessario per analizzare i dati raccolti e determinarsi sulla sua condotta . La garanzia non può essere surrogata da un contraddittorio comunque svolto: la Suprema Corte ha precisato che la violazione del termine di 60 giorni comporta nullità insanabile anche se il contribuente ha avuto altre occasioni di dialogo . La mancata attivazione del contraddittorio può determinare l’illegittimità dell’avviso anche se l’accesso è stato finalizzato soltanto alla raccolta di documentazione .
Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione.
• Ordinanza n. 2795/2025. In tema di tributi armonizzati (es. IVA), la Cassazione ha affermato che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo e che la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto quando il contribuente dimostra, con la cosiddetta prova di resistenza, quali deduzioni avrebbe potuto far valere .
• Sentenza n. 24001 del 6 settembre 2024. La Corte ha ribadito che il processo verbale di chiusura deve essere redatto in ogni caso di accesso nei locali dell’impresa e che solo dal rilascio di copia decorre il termine di 60 giorni . Anche negli accessi mirati alla mera acquisizione documentale il contribuente ha diritto alla garanzia .
• Ordinanza n. 21517/2023. In questa decisione la Cassazione ha ribadito che il termine dilatorio di sessanta giorni non può essere sostituito da un contraddittorio più o meno lungo svolto tra le parti; la violazione comporta nullità insanabile dell’atto, salvo urgenti esigenze di riscossione .
La “prova di resistenza” delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 18184/2013). Le Sezioni Unite hanno stabilito che, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostra quale sarebbe stato il contenuto delle proprie osservazioni e come esse avrebbero potuto influire sulla decisione. Per le imposte non armonizzate (ad esempio, le imposte sui redditi) il contraddittorio è obbligatorio solo nei casi previsti dalla legge (art. 12, comma 7, e atti per i quali il contraddittorio preventivo è espressamente previsto). Questa distinzione resta valida anche dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis, che prevede l’obbligo generalizzato ma consente comunque all’Agenzia di bypassare il contraddittorio in presenza di pericolo per la riscossione .
Il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. Dal 18 gennaio 2024 il legislatore ha introdotto un principio generale di contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato e effettivo . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto, assegnandogli almeno 60 giorni per le osservazioni; l’atto finale deve essere motivato prendendo posizione sulle osservazioni . Sono esclusi dall’obbligo gli atti automatizzati o motivati da fondato pericolo per la riscossione . Il termine per l’adozione dell’atto è prorogato di 120 giorni se al momento dell’invio dello schema restano meno di 120 giorni alla scadenza del termine di decadenza .
Queste innovazioni, unite alle modifiche del D.Lgs. 81/2025 che limitano la possibilità di presentare più di un’istanza di accertamento con adesione , impongono alle imprese multiservizi di monitorare attentamente i termini e le opportunità di dialogo con l’Amministrazione.
1.3 Rottamazione, definizione agevolata e norme sulla riscossione
Oltre agli strumenti di accertamento, il sistema tributario offre procedure deflative che consentono di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo.
Rottamazione quater (Legge 197/2022). La legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può pagare solo imposta e capitale, senza sanzioni né interessi; sono previsti piani di rateizzazione e la sospensione delle azioni esecutive .
Rottamazione quinquies. Il decreto legge di attuazione della riforma 2025 ha riaperto i termini ed esteso la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023, includendo anche tributi locali e sanzioni amministrative . Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa delle procedure esecutive.
Definizioni agevolate dei contenziosi. La riforma fiscale prevede meccanismi di conciliazione giudiziale e stralcio parziale delle sanzioni a fronte del pagamento dell’imposta. È importante verificare, con l’assistenza di un professionista, la compatibilità tra definizione agevolata e altri istituti (rottamazione, accertamento con adesione, transazione fiscale) per evitare decadenze.
Procedure di composizione della crisi e esdebitazione. Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e la Legge 3/2012 (ora abrogata ma rimasta applicabile alle procedure pendenti) consentono a imprenditori, professionisti e consumatori di definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione con esdebitazione. L’esdebitazione, prevista dagli artt. 278 e 283 del Codice, permette al debitore meritevole che ha concluso una procedura di liberarsi dai debiti residui . Le procedure accessibili ai soggetti non fallibili (tra cui molte imprese multiservizi in forma individuale o societaria di piccole dimensioni) includono il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. La riforma del 2022 ha ampliato l’ambito soggettivo e semplificato le procedure , riconoscendo il beneficio dell’esdebitazione anche agli imprenditori commerciali sotto la soglia fallimentare. Per le imprese più grandi è prevista la transazione fiscale (art. 63 CCII), che consente di ridurre il debito tributario all’interno di un concordato.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del PVC o dell’avviso di accertamento
Ricevere un processo verbale di constatazione o un avviso di accertamento può generare panico. Tuttavia, la legge offre precise tutele procedimentali. Vediamo cosa fare, step by step, per difendersi subito e bene.
2.1 Lettura dell’atto e verifica formale
- Identificare l’atto ricevuto. La cartella di pagamento è diversa dall’avviso di accertamento. Quest’ultimo determina l’imposta dovuta e contiene gli estremi della pretesa (dati del contribuente, base giuridica, motivazione, tributo e sanzioni) . La cartella di pagamento, invece, è l’atto con cui si riscuotono tributi già definiti e deve essere notificata entro termini perentori .
- Controllare la notifica. Verificare che l’atto sia stato notificato nel domicilio fiscale dell’impresa o via PEC. Se la notifica è viziata (ad esempio indirizzata alla sede sbagliata o non consegnata al legale rappresentante), è possibile eccepire la nullità.
- Verificare la firma dell’atto. L’avviso deve essere sottoscritto dal dirigente competente dell’Agenzia delle Entrate o dal funzionario delegato; la mancanza di sottoscrizione rende l’atto nullo.
- Analizzare la motivazione. L’atto deve contenere una motivazione sufficiente e deve indicare le prove e le presunzioni su cui si basa. Un difetto di motivazione (ad esempio, richiamo generico a un PVC senza allegare il verbale) può essere contestato.
2.2 Verifica del contraddittorio e dei termini
- Se l’atto segue una verifica in sede. Se è stato effettuato un accesso presso i locali dell’azienda multiservizi, l’ufficio deve consegnare il verbale di chiusura e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso . La violazione di questo termine comporta la nullità dell’avviso . Per i tributi armonizzati la nullità richiede la prova di resistenza , ma per gli altri tributi è sufficiente il mancato rispetto della norma.
- Se l’atto è emesso in assenza di accesso. In assenza di accesso, la riforma impone comunque il contraddittorio preventivo: l’Agenzia deve trasmettere uno schema di atto e attendere 60 giorni per le osservazioni . L’avviso notificato prima del decorso del termine è annullabile . Se il contribuente invia le osservazioni in anticipo, l’Ufficio deve comunque attendere la scadenza dei 60 giorni: il termine non si riduce per effetto dell’invio anticipato .
- Calcolare i termini di impugnazione. Dalla notifica dell’avviso decorrono 60 giorni per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria provinciale). L’istanza di accertamento con adesione sospende il termine per 90 giorni . Con il nuovo contraddittorio, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto ; se l’avviso è notificato dopo la comunicazione, l’istanza può essere presentata nei 15 giorni successivi .
- Eventuale preavviso di fermo o ipoteca. Se l’atto ricevuto è un preavviso di fermo amministrativo, occorre agire entro 30 giorni per evitare l’iscrizione del fermo ; la prova che il veicolo è strumentale all’attività va fornita nello stesso termine . Per l’ipoteca, l’agente deve notificare un preavviso con 30 giorni di tempo : è possibile chiedere la sospensione o contestare la sussistenza dei requisiti (ad esempio, se il debito è inferiore a 20.000 € o a 120.000 € quando si tratta dell’unica abitazione ).
2.3 Presentare osservazioni e documenti
Durante il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto o dallo schema di atto è fondamentale presentare osservazioni dettagliate. Esempi:
- Dimostrare l’attendibilità della contabilità: fornire libri contabili, fatture, contratti, prospetti di costi per dimostrare la congruità dei ricavi.
- Controdedurre alle presunzioni: se l’Ufficio utilizza parametri come consumi di acqua, energia o carburante per stimare i ricavi, presentare elementi che giustificano tali consumi (es. lavori di manutenzione straordinaria, periodi di inattività). La Cassazione ha annullato accertamenti fondati unicamente su consumi idrici presunti senza ulteriori elementi .
- Contestare i coefficienti di redditività: per le multiservizi non esiste un coefficiente unico; i margini variano a seconda del tipo di servizio e della percentuale di subappalto. È utile allegare studi di settore, bilanci di anni precedenti e analisi di mercato per dimostrare che la redditività contestata non tiene conto delle caratteristiche dell’azienda.
- Dimostrare la strumentalità dei beni: per evitare il fermo, dimostrare che i veicoli sono indispensabili all’esercizio dell’attività ; per evitare l’ipoteca, dimostrare che l’immobile è l’unica abitazione e che il debito non supera le soglie di legge .
- Produrre certificazioni e perizie: per contestare la stima di lavori, è utile fornire relazioni tecniche, stati di avanzamento lavori e perizie di professionisti.
L’invio di osservazioni o documenti non esaurisce il diritto al contraddittorio: l’Ufficio deve attendere il termine per poi motivare l’atto con riferimento alle argomentazioni del contribuente .
2.4 Accertamento con adesione e altre soluzioni deflative
Se le osservazioni non portano all’annullamento dell’atto, il contribuente può valutare strumenti deflativi per definire il debito.
- Accertamento con adesione. Disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, consente di concordare con l’Ufficio l’imposta e le sanzioni, ottenendo una riduzione di un terzo delle sanzioni (talvolta la metà). L’istanza può essere presentata:
- entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto ;
- entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso se è stato preceduto da uno schema ;
- entro il termine di impugnazione dell’avviso se non si applica il contraddittorio . La presentazione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione . L’Ufficio invita a comparire entro 15 giorni e, se si raggiunge l’accordo, si redige un verbale con il pagamento entro 20 giorni o in rate fino a otto anni. Il D.Lgs. 81/2025 ha reso l’adesione una “occasione unica”: chi ha già presentato un’istanza in fase di verifica o dopo le osservazioni non può riproporla dopo la notifica .
- Reclamo e mediazione. Per gli atti di valore fino a 50.000 €, è obbligatorio presentare un reclamo all’Agenzia prima del ricorso (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992). La mediazione consente di ridurre le sanzioni fino al 35 %. Anche la presentazione del reclamo sospende i termini di pagamento e di iscrizione a ruolo.
- Acquiescenza. Il contribuente può accettare integralmente l’accertamento entro 30 giorni dalla notifica, con riduzione a un terzo delle sanzioni. Questa scelta è irrevocabile e preclude il ricorso: deve essere valutata solo se non sussistono vizi e le contestazioni appaiono fondate.
- Rottamazione e definizione agevolata dei carichi. Se il debito è già iscritto a ruolo, è possibile accedere alla rottamazione quater o quinquies, pagando solo tributi e interessi legali . È necessario verificare la compatibilità con l’accertamento in corso.
2.5 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e misure cautelari
Se il dialogo con l’Ufficio non porta a un accordo, occorre depositare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o dalla conclusione della sospensione). Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione del giudice competente (Corte di Giustizia Tributaria provinciale);
- l’esposizione dei fatti e dei motivi (vizi procedurali, vizi di merito, eccesso di potere);
- l’indicazione dei mezzi di prova (documenti, testimonianze, perizie);
- la richiesta di sospensione dell’atto qualora la sua esecuzione arrechi grave danno.
Sospensione cautelare. Ai sensi degli artt. 47 e 52 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento (cartella, avviso di accertamento esecutivo) dimostrando il periculum in mora (grave ed irreparabile danno). È particolarmente importante per le multiservizi che rischiano fermi amministrativi o pignoramenti su beni strumentali.
Appello e ricorso per cassazione. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata in appello entro 60 giorni dalla notifica. Contro la decisione di secondo grado è ammesso il ricorso per cassazione per motivi di legittimità.
3. Difese e strategie legali
Per difendersi efficacemente da un accertamento fiscale è necessario combinare competenze giuridiche e contabili. Di seguito le principali strategie da valutare con l’assistenza di un professionista.
3.1 Eccezioni procedurali
- Nullità per violazione del contraddittorio. Se l’avviso è stato emesso prima del decorso dei 60 giorni dal verbale di chiusura o senza lo schema di atto, si può eccepire la violazione dell’art. 12, comma 7, o dell’art. 6‑bis e chiedere l’annullamento. È utile sottolineare che la garanzia non ammette equipollenti e che la Cassazione ha ritenuto nullo un avviso emesso in violazione del termine, salvo comprovate ragioni di urgenza . Per l’IVA va dimostrata la prova di resistenza (quali osservazioni avrebbero potuto influire sull’accertamento) .
- Vizi di notifica. L’atto è nullo se notificato a indirizzo errato, a soggetto non legittimato o con modalità non previste dalla legge. Particolare attenzione merita la notifica via PEC: deve essere trasmessa dall’indirizzo istituzionale dell’ufficio e firmata digitalmente.
- Difetto di motivazione. Un avviso che non esplicita le ragioni della rettifica viola l’art. 42 D.P.R. 600/1973. È frequente che l’Ufficio alleghi un estratto del PVC senza illustrarne i contenuti; in tal caso la motivazione è insufficiente.
- Incompetenza dell’ufficio o del funzionario. Gli atti devono essere emessi dalla direzione provinciale o regionale territorialmente competente e sottoscritti dal dirigente. La mancanza di delega o la sottoscrizione da parte di soggetto diverso determina nullità.
- Prescrizione e decadenza. È necessario verificare che l’avviso sia stato notificato entro i termini di decadenza (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per l’IRPEF/IRES e del quarto anno per l’IVA). Analogamente occorre verificare che la cartella di pagamento sia stata notificata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 .
3.2 Eccezioni di merito
- Attacco alle presunzioni induttive. Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti . È possibile contestare la mancanza di ulteriori riscontri oltre ai consumi di acqua o energia e dimostrare, con documentazione contraria, che i consumi non riflettono ricavi non dichiarati. Cassazione ha censurato accertamenti basati su indici isolati (consumi idrici) privi di riscontri .
- Antieconomicità dell’impresa. L’Ufficio può contestare ricavi insufficienti sulla base di margini inferiori alla media. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che l’antieconomicità è solo un indizio e non consente di procedere ad accertamento induttivo puro senza ulteriori prove. Il contribuente può giustificare margini ridotti con l’andamento del mercato, costi imprevisti o investimenti.
- Contestazione della ripresa dell’IVA. Le società multiservizi forniscono servizi con aliquote diverse: è fondamentale dimostrare l’esatta natura delle prestazioni (ad esempio, se la manutenzione è accessoria a un contratto di appalto principale). Le note di credito, le prestazioni esenti o le fatture per subappalti devono essere documentate per evitare il disconoscimento dell’IVA detraibile.
- Detraibilità dei costi. L’Amministrazione può disconoscere costi generici o non inerenti. Per difendersi occorre produrre contratti, ordini di servizio, buste paga, rapporti di intervento che provino l’effettiva prestazione. Se il costo è stato sostenuto nell’interesse dell’azienda, deve essere deducibile anche se il beneficiario è un socio o un amministratore.
- Ammissione di compensi e rimborsi a soci/amministratori. In molte società multiservizi i soci svolgono mansioni operative e ricevono rimborsi spese. È importante dimostrare l’effettività dei rimborsi e la ragionevolezza del compenso. In caso contrario l’Ufficio può riqualificare tali somme come distribuzione occulta di utili.
3.3 Strumenti cautelari e difesa contro la riscossione
Quando l’avviso diviene esecutivo e viene iscritta a ruolo la somma, il contribuente può essere colpito da procedure cautelari o esecutive. Oltre a contestare l’atto principale è possibile difendersi contro:
- Preavviso di fermo amministrativo. Il fermo può essere iscritto sui beni mobili registrati dopo un preavviso di 30 giorni . È possibile chiedere all’Agente della riscossione la sospensione e dimostrare la strumentalità del veicolo per l’attività d’impresa . Se il fermo è già iscritto, si può impugnare dinanzi al Giudice di pace (per i tributi locali) o al giudice tributario (per i tributi erariali).
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili. L’ipoteca può essere iscritta solo per crediti superiori a 20.000 € e deve essere preceduta da comunicazione preventiva di 30 giorni . Per i debiti inferiori a 120.000 € relativi all’unica abitazione non di lusso, l’ipoteca è illegittima . La giurisprudenza riconosce la possibilità di contestare l’ipoteca anche in sede di opposizione agli atti esecutivi.
- Intimazione ad adempiere e pignoramento. Decorso un anno dalla cartella senza avviare l’espropriazione, l’Agente deve inviare un’intimazione a pagare entro cinque giorni . Se l’atto è privo dei requisiti formali o il credito è prescritto, l’intimazione e il pignoramento possono essere impugnati.
3.4 Altre strategie difensive
- Autotutela. Prima di adire il giudice è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia se si ritiene che l’atto sia palesemente illegittimo (ad esempio per errore di persona, doppia imposizione, calcolo errato). L’amministrazione può correggere o annullare l’atto d’ufficio.
- Transazione fiscale. Le imprese multiservizi in procedura concorsuale possono proporre la transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione, chiedendo alla Giudice la riduzione del debito fiscale in relazione alla capacità di pagamento.
- Rateizzazione e piani di rientro. L’Agente della riscossione concede piani di rateizzazione fino a 120 rate mensili per debiti fiscali. È possibile chiedere una dilazione anche nell’ambito dell’accertamento con adesione o della definizione agevolata.
- Istanza di sgravio e sospensione presso l’ente creditore. Se il carico iscritto a ruolo è stato già pagato o è frutto di un errore, si può chiedere all’ente creditore lo sgravio immediato e, in attesa, la sospensione amministrativa.
4. Strumenti alternativi per la definizione del debito
4.1 Rottamazione e definizione agevolata
Rottamazione quater (Legge 197/2022). Consente di estinguere i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta, gli interessi legali e l’aggio. Sono esclusi interessi di mora e sanzioni . Il contribuente può scegliere un piano di pagamento in rate fino a 18 mesi; il versamento della prima rata produce l’estinzione delle procedure esecutive. Se salta una rata, la definizione si estingue.
Rottamazione quinquies (Decreto legge 2025). Estende la definizione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e include i tributi locali e le sanzioni per violazioni del Codice della strada . I contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione quater possono essere riammessi; i termini di pagamento sono analoghi alla precedente definizione.
Stralcio parziale. Alcuni provvedimenti consentono lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € per i carichi affidati dal 2000 al 2015; l’estinzione avviene senza necessità di domanda. Per importi superiori è prevista la riduzione delle sanzioni.
4.2 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
L’accertamento con adesione è lo strumento principale per chiudere la contestazione prima di instaurare il contenzioso. È particolarmente utile per le imprese multiservizi perché permette di concordare un importo più basso e di rateizzarlo fino a otto anni. L’adesione ha effetto solo per i tributi trattati; rimangono escluse le imposte comunali che devono essere definite con l’ente locale.
La conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) consente di definire la lite in udienza: le sanzioni sono ridotte al 50 % in primo grado e al 40 % in secondo grado. È una soluzione da valutare se il contenzioso riguarda questioni di diritto discusse e l’esito è incerto.
4.3 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione
Per le società multiservizi di dimensione ridotta e per i soci amministratori che hanno garantito con il proprio patrimonio (ad esempio con fideiussioni) può essere opportuno ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione. Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) consente al debitore non fallibile (consumatore, imprenditore sotto la soglia di fallimento, professionista) di proporre un piano per soddisfare i creditori, comprese le amministrazioni fiscali. Nel piano del consumatore l’omologazione avviene anche senza l’approvazione dei creditori: occorre dimostrare di avere agito con meritevolezza e di avere una capacità di rimborso sostenibile .
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F. e ora artt. 57 e seguenti CCII) è un contratto con i creditori approvato dal tribunale. Anche l’Agenzia delle Entrate può aderire a piani che prevedono la falcidia del debito tributario, purché l’accordo garantisca un trattamento non inferiore a quello conseguibile in via ordinaria .
Liquidazione controllata ed esdebitazione. Se il patrimonio non consente il risanamento, il debitore può chiedere la liquidazione controllata dei beni, una procedura simile al fallimento ma riservata ai soggetti non fallibili. Al termine della procedura, il tribunale può concedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui, se il debitore ha collaborato e non ha commesso atti in frode . L’esdebitazione si applica anche agli imprenditori commerciali sotto soglia, ai professionisti e alle società agricole .
4.4 Transazione fiscale e concordato preventivo
Le imprese multiservizi che operano in forma societaria e hanno debiti ingenti possono accedere alla transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo. L’art. 63 del Codice della crisi consente di proporre alla Amministrazione finanziaria la falcidia del debito tributario a condizione che il piano garantisca un soddisfacimento superiore rispetto alla liquidazione giudiziale. L’approvazione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; è quindi necessario predisporre un piano credibile, con l’ausilio di consulenti aziendali e legali.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare il termine di 60 giorni: molti imprenditori presentano subito memorie difensive o pagano l’acconto pensando di accelerare la procedura; in realtà l’invio anticipato delle deduzioni non fa decorrere il termine . È sempre preferibile sfruttare l’intero periodo per raccogliere documenti e consulenze.
- Sottovalutare il contraddittorio preventivo: lo schema di atto non è una mera informativa ma un’opportunità per far valere la propria versione. Trascurare di inviare osservazioni può precludere la prova di resistenza e ostacolare il successo del ricorso.
- Non verificare la motivazione dell’avviso: spesso le aziende accettano le contestazioni senza esaminare se l’atto è fondato. Il difetto di motivazione (richiamo a un PVC non allegato, mancata indicazione delle prove) è causa di nullità.
- Dimenticare di controllare i termini di decadenza: la notifica tardiva dell’avviso o della cartella rende nulla la pretesa. È opportuno tenere un calendario delle dichiarazioni presentate per verificare la tempestività dell’atto.
- Trascurare la compatibilità tra strumenti: accedere alla rottamazione quando l’accertamento è ancora in corso può non essere conveniente; al contrario, un accertamento con adesione non consente di presentare poi la domanda di rottamazione per lo stesso carico. Serve una valutazione integrata.
- Non gestire le procedure di riscossione: ignorare il preavviso di fermo o di ipoteca può portare al blocco dell’attività o alla vendita forzata dei beni. È necessario intervenire tempestivamente con ricorsi, istanze di sospensione o rateizzazioni.
- Affidarsi a professionisti non specializzati: il diritto tributario richiede competenze specifiche. Un consulente generico potrebbe non cogliere vizi procedurali o opportunità deflative. È consigliabile rivolgersi a avvocati e commercialisti esperti in materia tributaria e crisi d’impresa.
- Omettere la contabilità separata: nelle multiservizi è fondamentale distinguere i ricavi e i costi di ciascun servizio per evitare presunzioni di ricavi occulti. Adeguare i sistemi contabili e archiviare le commesse per singolo cliente permette di rispondere con precisione alle verifiche.
- Non conservare la documentazione: fatture, contratti di subappalto, stati di avanzamento lavori e registri devono essere conservati per almeno dieci anni. La mancanza di documenti facilita l’accertamento induttivo.
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Principali norme e termini
| Norma | Contenuto essenziale | Implicazioni pratiche |
|---|---|---|
| Art. 39 D.P.R. 600/1973 | Disciplina l’accertamento analitico e induttivo. L’amministrazione può rettificare le dichiarazioni sulla base di scritture inattendibili e presunzioni gravi, precise e concordanti . | Accertamenti fondati solo su indizi isolati (es. consumi idrici) sono illegittimi ; il contribuente deve dimostrare la correttezza dei propri registri. |
| Art. 12, comma 7, L. 212/2000 | Prevede che dopo l’accesso l’ufficio deve rilasciare il verbale di chiusura e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso . | Se il termine non è rispettato, l’avviso è nullo salvo urgenti esigenze; la garanzia non può essere surrogata . |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Introduce il principio del contraddittorio preventivo: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto e un termine di 60 giorni ; l’atto finale deve motivare sulle osservazioni . | Obbliga l’Agenzia a dialogare con il contribuente. Se manca lo schema o l’atto è notificato prima del termine, è annullabile; proroga il termine di decadenza di 120 giorni . |
| Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Consente al contribuente di chiedere l’accertamento con adesione; l’istanza presentata dopo la notifica dell’avviso sospende i termini per 90 giorni ; nel caso di schema di atto, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni . | Permette di concordare le imposte con riduzione delle sanzioni; dopo la novella del 2025 l’istanza non può essere riproposta se già presentata in fase di verifica . |
| Art. 50 D.P.R. 602/1973 | Fissa a 60 giorni il termine per avviare l’espropriazione forzata dopo la cartella ; se l’espropriazione non inizia entro un anno, è necessaria una intimazione con 5 giorni di preavviso . | Serve per verificare la legittimità dei pignoramenti; l’intimazione deve rispettare forma e tempi. |
| Art. 86 D.P.R. 602/1973 | Regola il fermo amministrativo: l’Agente invia un preavviso con 30 giorni per pagare; se il debitore non paga, iscrive il fermo al PRA . | Il veicolo non può circolare; per evitarlo occorre dimostrare l’uso strumentale del mezzo . |
| Art. 77 D.P.R. 602/1973 | Prevede l’iscrizione di ipoteca sugli immobili per un importo pari al doppio del credito dopo la scadenza dell’art. 50 ; l’ipoteca può essere iscritta anche prima dell’espropriazione se il credito supera 20.000 € ; è necessaria una comunicazione preventiva con 30 giorni di preavviso . | L’ipoteca è illegittima se il debito è inferiore a 20.000 €; per l’unica abitazione non di lusso, il limite è 120.000 € . |
| Art. 25 D.P.R. 602/1973 | Fissa i termini di decadenza per notificare le cartelle: per la liquidazione automatica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo . | Consente di eccepire la decadenza se l’ente notifica la cartella oltre tali termini . |
Tabella 2 – Strumenti deflativi e procedurali
| Strumento | Normativa | Requisiti principali | Benefici |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Istanza entro 30 giorni dallo schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso ; sospensione dei termini per 90 giorni . | Riduzione delle sanzioni di un terzo; possibilità di rateizzare fino a 8 anni; evita il contenzioso. |
| Reclamo e mediazione | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 | Valore della lite fino a 50.000 €; presentazione del reclamo prima del ricorso. | Riduzione delle sanzioni fino al 35 %; sospensione delle azioni esecutive. |
| Acquiescenza | Art. 15 D.Lgs. 218/1997 | Pagamento integrale dell’imposta entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. | Riduzione delle sanzioni a un terzo; evita il contenzioso ma preclude il ricorso. |
| Rottamazione quater | Legge 197/2022 | Carichi affidati tra 2000 e 2022; domanda entro il termine previsto; pagamento anche rateale. | Stralcio di sanzioni e interessi di mora; sospensione delle procedure esecutive. |
| Rottamazione quinquies | Decreto legge 2025 | Carichi affidati fino al 31 dicembre 2023; riammissione dei decaduti dalla quater; rateizzazione. | Stessi benefici della quater; estensione ai tributi locali. |
| Piano del consumatore | Artt. 65–77 CCII; L. 3/2012 | Debitore persona fisica o imprenditore sotto soglia; meritevolezza e sostenibilità del piano. | Riduzione e ristrutturazione dei debiti, inclusi fiscali; omologazione anche senza consenso dei creditori. |
| Accordo di ristrutturazione | Art. 182‑bis L.F. (oggi artt. 57 ss. CCII) | Impresa con debiti sostenibili; accordo con i creditori rappresentanti il 60 % dei crediti. | Falcidia dei debiti; omologa dal tribunale; coinvolge l’Agenzia delle Entrate. |
| Liquidazione controllata ed esdebitazione | Art. 278 ss. CCII | Debitore insolvente che non può proporre un piano; richiesta di liquidazione dei beni. | Liberazione dai debiti residui al termine della procedura . |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è un avviso di accertamento?
È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o determina d’ufficio l’imposta dovuta, indicandone la motivazione, le norme applicate, l’imposta, le sanzioni e le modalità di pagamento .
2. Quanti giorni ho per presentare osservazioni dopo un processo verbale?
Se vi è stato un accesso nei locali dell’impresa, l’ufficio deve consegnare il verbale di chiusura e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso . Entro questo termine puoi presentare osservazioni e richieste.
3. Il termine di 60 giorni può essere ridotto inviando prima le osservazioni?
No. Anche se il contribuente trasmette le proprie deduzioni prima della scadenza, l’Agenzia deve attendere il decorso integrale del termine: il periodo è dilatorio e garantistico .
4. Il contraddittorio preventivo si applica a tutti gli atti?
Dal 18 gennaio 2024 il nuovo art. 6‑bis prevede l’obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili , con esclusione degli atti automatizzati o dei casi di fondato pericolo per la riscossione .
5. Cosa succede se l’Agenzia emette l’avviso prima dei 60 giorni?
L’avviso è nullo (o annullabile, a seconda del tributo) salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza . Per l’IVA occorre dimostrare la prova di resistenza, cioè cosa si sarebbe potuto dedurre nel contraddittorio .
6. Quando posso chiedere l’accertamento con adesione?
Puoi presentare l’istanza entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso se è stato preceduto da uno schema ; altrimenti entro il termine di impugnazione . L’istanza sospende per 90 giorni il termine per ricorrere .
7. Posso presentare più di un’istanza di adesione?
No. Il D.Lgs. 81/2025 ha introdotto preclusioni: se hai già presentato istanza durante la verifica o dopo le osservazioni, non puoi riproporla dopo la notifica .
8. Qual è la differenza tra accertamento con adesione e rottamazione?
L’accertamento con adesione riguarda la definizione dell’avviso prima che diventi definitivo; comporta la riduzione delle sanzioni ma non degli interessi e si paga quanto concordato. La rottamazione riguarda i debiti già iscritti a ruolo e consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali, stralciando sanzioni e interessi di mora .
9. Posso impugnare un preavviso di fermo?
Il preavviso è un atto endoprocedimentale. È possibile chiedere la sospensione al Direttore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dimostrando che il veicolo è strumentale . Se il fermo viene iscritto, può essere impugnato davanti al giudice competente.
10. Quando l’ipoteca esattoriale è illegittima?
È illegittima se il credito è inferiore a 20.000 € , se manca la comunicazione preventiva con 30 giorni di tempo o se l’immobile è l’unica abitazione e il credito non supera 120.000 € .
11. Cosa sono i termini di decadenza della cartella di pagamento?
La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (liquidazione automatica) . La violazione del termine comporta la decadenza della pretesa .
12. Posso rateizzare il debito?
Sì. L’Agente della riscossione concede rateazioni fino a 120 rate; in sede di accertamento con adesione è possibile chiedere fino a 8 anni; la rateizzazione è ammessa anche nella rottamazione.
13. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Il piano del consumatore è riservato ai debitori non imprenditori o imprenditori sotto soglia; è omologato anche senza consenso dei creditori e comporta la liberazione dai debiti residui . L’accordo di ristrutturazione è un contratto con i creditori che richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti .
14. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata, anche non la prima, determina la perdita dei benefici e la somma residua torna esigibile integralmente con sanzioni e interessi .
15. Quali controlli sono più frequenti per le aziende multiservizi?
Gli uffici verificano l’esatta applicazione delle aliquote IVA, la correttezza dei subappalti (reverse charge), la congruità dei margini rispetto ai coefficienti di settore, la regolare tenuta delle scritture e la corretta imputazione dei costi. Sono frequenti anche controlli incrociati con INPS e INAIL per verificare la presenza di personale in nero o l’errata classificazione dei dipendenti.
16. Che differenza c’è tra avviso di liquidazione, avviso di accertamento e avviso bonario?
L’avviso di liquidazione riguarda imposte già dichiarate (imposta di registro, ipotecaria o catastale) e non comporta la notifica di uno schema di atto. L’avviso di accertamento rettifica o determina d’ufficio un’imposta e richiede il contraddittorio. L’avviso bonario è un mero sollecito di pagamento inviato a seguito di controllo automatizzato; non è impugnabile.
17. Le società multiservizi possono richiedere l’esdebitazione?
Se rientrano nella nozione di imprenditore sotto soglia (ricavi inferiori a determinati limiti, meno di cinque soci, patrimonio limitato), possono accedere alla liquidazione controllata e ottenere l’esdebitazione al termine della procedura . Per le società più grandi è possibile la transazione fiscale in concordato preventivo.
18. Il contraddittorio endoprocedimentale si applica anche ai tributi locali (IMU, TARI)?
In linea di principio sì, ma la norma esclude gli atti automatizzati e gli atti di pronto pagamento . Alcuni comuni applicano comunque il contraddittorio per assicurare maggiori garanzie; è consigliabile verificare i regolamenti locali.
19. Posso chiedere un consulto gratuito prima di decidere come procedere?
Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre una prima analisi gratuita dell’atto, valuta i vizi formali e sostanziali e propone le strategie più efficaci. Contatta lo studio per ricevere una consulenza personalizzata.
20. Qual è il vantaggio di rivolgersi ad un avvocato cassazionista?
Un cassazionista può assisterti anche nei gradi successivi e in Cassazione, predisponendo da subito la strategia difensiva con un occhio all’eventuale ricorso per legittimità. Lo studio Monardo coordina un team di commercialisti e consulenti esperti in crisi d’impresa, garantendo un’assistenza integrata.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
8.1 Caso A – Accertamento induttivo per mancate registrazioni
Scenario: Una società multiservizi con 25 dipendenti che effettua servizi di pulizia e manutenzione riceve un PVC dalla Guardia di Finanza per l’anno 2022. I verificatori, dopo aver confrontato i consumi di acqua e detersivi con quelli di imprese analoghe, stimano ricavi non dichiarati per 200.000 €. L’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di accertamento dopo 40 giorni dalla chiusura delle operazioni. L’atto riporta un’imposta IRES aggiuntiva di 50.000 €, IVA di 22.000 € e sanzioni del 90 %.
Difesa:
- Eccezione procedurale: L’avviso è nullo perché emesso prima della scadenza dei 60 giorni previsti dall’art. 12, comma 7. Si chiede l’annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria invocando la giurisprudenza che considera insanabile la violazione del termine .
- Prova di resistenza: In subordine, si dimostra che i consumi di acqua sono elevati per via di lavori di lavaggio straordinario richiesti da un appalto pubblico e documentati da ordini di servizio, quindi la presunzione non è grave né precisa .
- Accertamento con adesione: Se l’Ufficio non accoglie le eccezioni, si presenta istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (preceduto dallo schema) . Nel corso del contraddittorio si raggiunge un accordo riducendo i ricavi non dichiarati a 80.000 €, con IRES di 20.000 € e IVA di 8.800 €, sanzioni ridotte di un terzo. Con rateizzazione in 8 anni, l’azienda paga circa 3.600 € al trimestre, preservando la liquidità.
8.2 Caso B – Preavviso di fermo su veicolo aziendale
Scenario: Una cooperativa multiservizi non paga alcune cartelle relative a ritenute INPS e IVA per un totale di 15.000 €. L’Agente della riscossione invia un preavviso di fermo su tre veicoli adibiti alla manutenzione degli impianti di condizionamento.
Difesa:
- Richiesta di sospensione: Entro 30 giorni si presenta istanza all’Agenzia dimostrando la strumentalità dei veicoli (contratti di manutenzione, elenco dei cantieri) . L’Agente sospende l’iscrizione del fermo per sei mesi.
- Rateizzazione: Contestualmente si chiede la rateizzazione in 72 rate (6 anni) per il pagamento del debito. Il pagamento della prima rata consente di ottenere il provvedimento di revoca del fermo.
- Valutazione di definizione agevolata: Considerato che i debiti risalgono al 2021–2022, si verifica la possibilità di includerli nella rottamazione quinquies, con pagamento dell’imposta senza sanzioni . Se la rottamazione è più conveniente, si presenta l’istanza e si sospendono le rate precedenti.
8.3 Caso C – Piano del consumatore per un imprenditore multiservizi
Scenario: Un imprenditore individuale che gestisce una piccola impresa di pulizie accumula debiti fiscali per 80.000 € (IVA e IRPEF) e debiti con banche per 50.000 €. Le entrate sono calate a causa della perdita di un grande appalto.
Difesa:
- Ricorso al piano del consumatore: In quanto impresa sotto soglia e persona fisica, l’imprenditore può proporre un piano del consumatore. Il piano prevede il pagamento di 30.000 € in 5 anni (rate da 500 € al mese) grazie ai ricavi dei nuovi contratti e la vendita di un’auto non strumentale. L’esdebitazione cancella il restante debito .
- Accordo con l’Agenzia: L’Agenzia delle Entrate, come creditore privilegiato, partecipa al piano ricevendo il 40 % del proprio credito, in linea con quanto conseguirebbe nella liquidazione. Il tribunale omologa il piano e sospende le procedure esecutive.
Conclusione
L’accertamento fiscale è un passaggio delicato per qualsiasi impresa, ma per le società multiservizi può diventare un ostacolo insormontabile se non si interviene tempestivamente. La complessità delle attività svolte, la gestione di subappalti e dipendenti, la diversità di aliquote IVA e la difficoltà di allocare costi e ricavi rendono questo settore particolarmente esposto ai controlli. Le normative in materia di contraddittorio e accertamento sono state profondamente innovate dalla riforma 2023–2025: il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone un contraddittorio preventivo generalizzato e assegna 60 giorni al contribuente per presentare controdeduzioni ; il mancato rispetto di tale garanzia determina la nullità dell’avviso . La Giurisprudenza più recente conferma che la tutela del contribuente non può essere compressa e che l’Amministrazione deve motivare l’atto sulle osservazioni presentate .
Abbiamo visto come procedere passo dopo passo: leggere attentamente l’atto, verificare la notifica e la motivazione, calcolare i termini, utilizzare l’accertamento con adesione e le altre procedure deflative. Le tabelle riepilogative e le FAQ forniscono un vademecum delle norme e delle opportunità a disposizione. Gli esempi pratici dimostrano che, con un’adeguata difesa, è possibile ottenere riduzioni significative delle imposte, sospendere i fermi e rateizzare i pagamenti.
Agire in tempo è fondamentale: ignorare un avviso o un preavviso di fermo può portare a conseguenze gravissime, come il blocco dei mezzi di lavoro, l’iscrizione di ipoteca sull’immobile aziendale o la perdita dell’accesso alla rottamazione. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare i vizi dell’atto, predisporre la documentazione necessaria e scegliere la strategia più vantaggiosa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo e tempestivo. Dalla lettura dell’avviso alla presentazione di osservazioni, dall’accertamento con adesione ai ricorsi, dalle rateizzazioni alle procedure di composizione della crisi, lo studio accompagna il contribuente in ogni fase e contrasta le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi). Grazie alla sua qualifica di cassazionista e alla sua esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di elaborare piani di rientro personalizzati, concordati giudiziali e stragiudiziali, e, se necessario, di ottenere l’esdebitazione per liberare definitivamente il cliente dai debiti.
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