Accertamento fiscale a una sala scommesse: come difendersi subito e bene (Aggiornamento dicembre 2025)

Introduzione

Gestire una sala scommesse significa confrontarsi quotidianamente con normative complesse che disciplinano giochi, licenze e tributi. Quando l’Amministrazione finanziaria notifica un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione per recuperare l’imposta unica sulle scommesse o altre imposte (IVA, IRES, IRAP), il rischio è trovarsi di fronte a pretese milionarie. Molti imprenditori sottovalutano l’urgenza di una reazione tempestiva e commettono errori fatali: non impugnano nei termini, trascurano la verifica della legittimità dell’atto oppure pagano somme non dovute. Un accertamento non difeso correttamente può comportare sanzioni dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e addirittura la chiusura dell’attività .

In questo articolo offriamo una guida completa e aggiornata al dicembre 2025 sull’accertamento fiscale nei confronti delle sale scommesse e sui rimedi per difendersi efficacemente. Tratteremo la disciplina dell’imposta unica (decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 e legge di stabilità 2011), le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente modificate dal d.lgs. 219/2023 e le norme procedurali sugli avvisi di accertamento (d.p.r. 600/73 e d.p.r. 633/72). Analizzeremo inoltre le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, tra cui:

  • la sentenza n. 27/2018 della Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento all’imposta unica delle ricevitorie senza concessione per le annualità anteriori al 2011 ;
  • l’ordinanza n. 20560/2024 della Cassazione che ribadisce la solidarietà dipendente tra bookmaker e centro trasmissione dati (CTD) nella riscossione della tassa ;
  • le pronunce del 2024 e del 2025 sul principio di contraddittorio preventivo introdotto nell’art. 6‑bis della L. 212/2000 e sulle regole di motivazione degli atti ;
  • la decisione delle sezioni unite della Cassazione che ha confermato la validità del sistema concessorio italiano respingendo il ricorso Stanleybet (luglio 2024), richiamando i principi di proporzionalità delle restrizioni e di lotta alla criminalità .

Perché rivolgersi subito a un professionista

Affrontare un accertamento senza assistenza è rischioso. L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. La sua squadra multidisciplinare è in grado di:

  • esaminare tempestivamente il processo verbale o l’avviso per verificare la correttezza della notifica, della motivazione, della firma e dei presupposti normativi;
  • avviare il contraddittorio preventivo o presentare osservazioni e memorie difensive nei termini previsti dall’art. 6‑bis L. 212/2000 ;
  • proporre ricorsi davanti alle Corti di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e sollevando eccezioni di legittimità costituzionale o di diritto europeo;
  • negoziare piani di rientro, definizioni agevolate, rottamazioni e transazioni fiscali, ricercando soluzioni stragiudiziali quando vantaggiose;
  • valutare l’accesso a procedure di sovraindebitamento, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione ex L. 3/2012, nonché la composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal d.l. 118/2021.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

Origine e ambito di applicazione

L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è stata riordinata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, che ha sostituito l’imposizione precedente sui giochi. L’art. 1 stabilisce che l’imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualsiasi tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero . La norma specifica che la tassa di cui all’art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948 n. 496 assume la denominazione di imposta unica .

L’ambito soggettivo è stato chiarito dall’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che prevede due importanti disposizioni interpretative:

  • la tassa è dovuta anche quando la raccolta del gioco avviene senza concessione o in caso di inefficacia della concessione ;
  • è soggetto passivo chiunque gestisce concorsi o scommesse, anche tramite CTD, per conto proprio o di terzi, anche esteri, ancorché senza concessione . Se l’attività è esercitata per conto di terzi, questi ultimi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta .

Queste norme rispondono alla necessità di assoggettare al tributo anche i bookmaker esteri o i CTD che operano in Italia senza autorizzazione. La modifica è stata giustificata dalla Corte di Cassazione come strumento per recuperare base imponibile nel settore del gioco e contrastare l’evasione .

Sanzioni e base imponibile

L’art. 5 del d.lgs. 504/1998, come sostituito dalla legge 220/2010, stabilisce un sistema sanzionatorio severo:

  • Il soggetto che sottrae base imponibile all’imposta unica è punito con sanzione amministrativa dal 120 al 240 % della maggiore imposta e, se la base sottratta supera 50 000 euro, con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi .
  • È punito con sanzione del 30 % chi omette o ritarda il pagamento dell’imposta .
  • Nei casi di giocate simulate, oltre all’imposta dovuta, la sanzione è pari alla vincita simulata e prevede la chiusura dell’esercizio fino a un anno .
  • Le sanzioni sono ridotte (a un dodicesimo o un decimo del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni o un anno .

Il comma 67 prevede che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica è utilizzata anche per rettificare le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP . L’Amministrazione dei monopoli e la Guardia di Finanza comunicano le violazioni all’Agenzia delle Entrate . Ciò significa che un accertamento sulle scommesse può generare recuperi anche per altre imposte.

Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 14 febbraio 2018, ha dichiarato illegittimi l’art. 3 del d.lgs. 504/1998 e l’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 220/2010 nella parte in cui assoggettavano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di bookmakers senza concessione per le annualità precedenti al 2011 . La Corte ha ritenuto che in quegli anni i CTD non avevano la possibilità di trasferire l’onere fiscale sul bookmaker e pertanto sarebbero colpiti soggetti privi di capacità contributiva . Dal 2011, invece, le norme interpretative consentono ai centri e ai bookmaker di rinegoziare i rapporti economici e quindi la disposizione è stata ritenuta legittima.

La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il CTD e il bookmaker estero sono coobbligati solidalmente al pagamento dell’imposta unica. L’ordinanza n. 20560/2024 sottolinea che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può notificare l’avviso di accertamento sia al centro sia al bookmaker e che la solidarietà è “dipendente”: il CTD è il gestore dell’attività sul territorio e partecipa attivamente alla raccolta, quindi non è un mero esecutore . La Cassazione ha inoltre richiamato la possibilità di conciliazione in sede di cassazione, introdotta dal d.lgs. 220/2023, ma ha precisato che il rinvio dell’udienza per la conciliazione non si estende automaticamente ai giudizi di legittimità .

Un’altra decisione di grande importanza è quella delle Sezioni Unite della Cassazione del luglio 2024 (caso Stanleybet), che ha confermato la validità del sistema concessorio italiano e respinto la tesi del bookmaker inglese secondo cui le restrizioni italiane violerebbero la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui gli Stati possono subordinare l’attività di giochi d’azzardo al rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia per ragioni di ordine pubblico e prevenzione della criminalità, a condizione che le limitazioni siano proporzionate .

1.2 Lo Statuto dei diritti del contribuente e il contraddittorio generalizzato

Il d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 ha profondamente modificato la L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). Tra le novità di maggior impatto per le sale scommesse vi è l’introduzione dell’art. 6‑bis:

  • Principio del contraddittorio – Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente . L’ufficio deve comunicare lo schema di atto e assegnare un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni .
  • Atti esclusi – Non sussiste diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale individuati dal Ministero delle Finanze, né nei casi di fondato pericolo per la riscossione .
  • Motivazione rafforzata – L’atto finale deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e motivare espressamente le ragioni di eventuale rigetto . Inoltre, l’art. 7 L. 212/2000, come modificato, impone che gli atti autonomamente impugnabili indichino specificamente presupposti e mezzi di prova; tali elementi non possono essere modificati o integrati successivamente (art. 7, commi 1-bis e 1-ter) .
  • Nullità e annullabilità – Sono introdotti articoli 7-bis, 7-ter e seguenti, che distinguono tra annullabilità per violazione di legge o vizi procedurali e nullità per difetto assoluto di attribuzione o violazione del giudicato .

Queste disposizioni rafforzano le garanzie difensive: la mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto annullabile e la contestazione di tale vizio non necessita più di dimostrare che l’esito sarebbe potuto essere diverso (cosiddetta “prova di resistenza”). L’art. 6‑bis si applica agli atti notificati dal 18 gennaio 2024.

1.3 L’avviso di accertamento secondo il d.p.r. 600/1973

Il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. L’art. 42 dispone che gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato . L’avviso deve indicare l’imponibile accertato, le aliquote applicate, le imposte liquidate al lordo e al netto delle detrazioni e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato . Se la motivazione fa riferimento a un atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato ; altrimenti l’atto è nullo .

L’art. 43 stabilisce i termini di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è il settimo anno . L’ufficio può integrare l’accertamento fino alla scadenza del termine notificando nuovi avvisi, ma deve indicare i nuovi elementi su cui si basa . Queste scadenze sono fondamentali per eccepire la decadenza della pretesa.

Il d.p.r. 633/1972 regola l’accertamento IVA con norme analoghe (art. 54 e seguenti). Inoltre, l’art. 60 del d.p.r. 600/73 disciplina la notifica degli atti tributari, che può avvenire tramite ufficiale giudiziario, agente della riscossione, posta raccomandata o PEC. Un vizio di notifica può rendere nullo l’atto.

1.4 Sanzioni tributarie e principio di proporzionalità

Le sanzioni in materia di imposte dirette e IVA sono previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. L’art. 12 prevede che, quando per una stessa violazione è prevista l’applicazione di più sanzioni, queste si applicano in maniera autonoma; tuttavia, se la violazione riguarda più tributi, le sanzioni si applicano separatamente . Nel caso dell’imposta unica, il legislatore ha previsto un regime speciale di riduzioni e di cumulabilità .

È fondamentale valutare se le sanzioni sono proporzionate: la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto agli Stati un ampio margine nel settore dei giochi d’azzardo per ragioni di ordine pubblico , ma le restrizioni devono essere coerenti e non discriminatorie.

2. Procedura dopo la notifica dell’atto: termini, adempimenti e diritti del contribuente

Ricevere un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento può generare panico. La difesa efficace inizia dalla conoscenza dei termini procedurali e dei diritti riconosciuti dall’ordinamento. Di seguito una guida passo per passo.

2.1 Dal controllo al processo verbale di constatazione (PVC)

Nelle attività di verifica fiscale, l’Amministrazione (Agenzia delle Dogane e Monopoli, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza) può effettuare:

  1. Accessi e ispezioni presso la sala scommesse per verificare la regolarità della licenza, il volume delle giocate, i registri e la contabilità.
  2. Verifiche a tavolino (controlli documentali) basate su dichiarazioni e banche dati.

Al termine delle operazioni l’organo accertatore redige il processo verbale di constatazione (PVC), che riporta le violazioni rilevate e le prove raccolte. Con la riforma del 2023, il contribuente ha diritto a:

  • presentare osservazioni entro 60 giorni dal rilascio del PVC, anche se il previgente art. 12 comma 7 L. 212/2000 è stato abrogato; le memorie difensive restano utili per anticipare le argomentazioni all’ufficio ;
  • accedere agli atti e ottenere copia del fascicolo ;
  • chiedere l’audizione in contraddittorio.

È consigliabile inviare memorie scritte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, documentando le ragioni della propria difesa e allegando contratti, contabilità, estratti conto e prove che smentiscano le contestazioni.

2.2 Lo schema di atto e il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000)

Dopo l’entrata in vigore del contraddittorio generalizzato (18 gennaio 2024), l’ufficio deve inviare al contribuente uno schema di atto (ad esempio un avviso di accertamento in bozza) e concedere almeno 60 giorni per controdeduzioni . Durante questo periodo è possibile:

  1. Presentare osservazioni puntuali, contestando errori di calcolo, violazioni procedurali, assenza di prove o errata applicazione delle aliquote.
  2. Richiedere l’accesso agli atti e ai dati di calcolo.
  3. Proporre un accertamento con adesione (cfr. d.lgs. 218/1997), una procedura negoziale che consente di definire la controversia con il pagamento di imposta e sanzioni ridotte a un terzo.

L’ufficio non può emettere l’avviso prima della scadenza del termine. Se le parti raggiungono un accordo, la questione si chiude. In caso contrario, l’ufficio emette l’avviso motivando le ragioni di rigetto delle osservazioni .

2.3 L’avviso di accertamento: notificazione e contenuto

L’avviso deve rispettare i requisiti dell’art. 42 d.p.r. 600/1973:

RequisitoDescrizione
FirmaDeve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato . La mancanza di sottoscrizione comporta nullità.
Indicazioni fiscaliDeve indicare l’imponibile accertato, le aliquote, l’imposta al lordo e al netto di detrazioni e crediti .
MotivazioneDeve spiegare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, con riferimento alle norme applicate. Se richiama altri atti non conosciuti, questi devono essere allegati .
TerminiL’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno (o settimo se dichiarazione omessa) .

Se l’avviso omette uno di questi elementi o se il termine è scaduto, si può eccepire la nullità o la decadenza dell’accertamento.

2.4 Impugnazione dell’avviso: ricorso, mediazione e sospensione

Se il contribuente non aderisce alla proposta e ritiene illegittimo l’avviso, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notificazione. Dal 2023 il ricorso può essere depositato telematicamente (processo tributario telematico). È consigliabile:

  1. Chiedere la sospensione dell’atto allegando motivi di grave e irreparabile danno (ad esempio chiusura della sala, perdita della concessione). L’art. 47 d.lgs. 546/1992 consente di ottenere una sospensione provvisoria.
  2. Indicare le eccezioni di nullità (mancanza di contraddittorio, motivazione, firma), decadenza, violazione di norme speciali (es. art. 1 comma 66 L. 220/2010) e richiedere, se del caso, la rimessione alla Corte di Giustizia UE o alla Corte Costituzionale.
  3. Allegare documenti (contratti con bookmaker, scontrini, versamenti all’Agenzia, contabilità, relazioni tecniche) e chiedere la prova testimoniale per dimostrare l’esistenza di rapporti con l’estero o la correttezza dei dati dichiarati.

Dal 2016 è prevista una mediazione obbligatoria per le controversie fino a 50 000 euro (oggi 100 000 euro con la riforma 2024), durante la quale l’ufficio può ridurre la pretesa con sanzioni al 35 %. Dal 2024 le parti possono anche proporre conciliazione in Cassazione (art. 48 e 48‑bis d.lgs. 546/92), applicabile anche alle controversie pendenti .

2.5 Dal ricorso alla decisione: tempi e gradi di giudizio

Il giudizio tributario è strutturato su tre gradi:

  1. Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) – Decide entro un anno circa; la decisione può confermare, annullare o ridurre l’accertamento. Contro la sentenza si può proporre appello.
  2. Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione tributaria regionale) – Esamina il merito e decide entro un anno. Contro la sentenza si può proporre ricorso per cassazione.
  3. Corte di Cassazione – Valuta solo motivi di diritto; può cassare la sentenza con rinvio o decidere nel merito. Le sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza; l’ordinanza 20560/2024 è un esempio di consolidamento della solidarietà tra CTD e bookmaker .

Durante la pendenza del giudizio l’ufficio non può attivare procedure esecutive per il 50 % delle somme contestate; per la restante parte può iscrivere a ruolo a titolo provvisorio dopo la sentenza di primo grado. Se si ottiene la sospensione, la riscossione è congelata fino alla decisione.

2.6 Notifiche e decadenze nella riscossione coattiva

Dopo l’accertamento definitivo (sentenza passata in giudicato o mancata impugnazione), l’agenzia può iscrivere a ruolo ed emettere cartella di pagamento o avviso di intimazione. È essenziale verificare:

  • Prescrizione: la cartella deve essere notificata entro termini di decadenza (generalmente 3 anni dall’accertamento), altrimenti il credito si prescrive.
  • Notifica: se la cartella non è stata notificata correttamente (ad esempio a indirizzo errato, senza prova di consegna, o a una società estinta), è impugnabile.
  • Pignoramenti e fermi: l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o pignoramento sui conti solo dopo aver inviato l’avviso di intimazione (d.lgs. 602/1973).

A questo stadio la difesa si sposta nel campo della riscossione; è comunque possibile impugnare la cartella per vizi originari dell’accertamento o per decadenza.

3. Difese e strategie legali per le sale scommesse

L’azione difensiva deve essere calibrata sul tipo di atto, sulla fase procedurale e sulle peculiarità dell’attività (presenza o assenza di concessione, rapporti con bookmaker esteri, contabilità, etc.). Di seguito le principali strategie.

3.1 Verifica preliminare dell’atto: vizi formali e sostanziali

  1. Controllo della notifica – Verificare che l’avviso sia stato notificato mediante PEC o ufficiale giudiziario all’indirizzo corretto e che la relata contenga data, firma e soggetto abilitato. Errori di notifica rendono l’atto inesistente o nullo.
  2. Verifica della firma – Se l’avviso non è firmato dal capo dell’ufficio o da dirigente delegato, è nullo .
  3. Analisi della motivazione – L’avviso deve esplicitare i fatti contestati, le fonti e le prove; la motivazione generica o per relationem senza allegati è nulla . Nel caso di accertamenti induttivi (metodo “media provinciale”, “margine di ricarico”), occorre indicare i dati statistici utilizzati e dimostrare che la situazione della sala scommesse è assimilabile.
  4. Termine di decadenza – Verificare se l’avviso è stato notificato oltre il quinto o il settimo anno .
  5. Giurisdizione competente – Gli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane sono soggetti alla giurisdizione tributaria; eventuali sanzioni amministrative possono essere contestate anche davanti al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale).

3.2 Contestazione dei presupposti dell’imposta unica

Se la sala scommesse opera come centro di trasmissione dati (CTD) per conto di un bookmaker estero, occorre verificare:

  • Anno d’imposta – Per le annualità precedenti al 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della soggettività passiva del CTD . Pertanto si può chiedere l’annullamento della pretesa.
  • Rapporto contrattuale – Dimostrare che la sala agisce in mera esecuzione per conto del bookmaker, senza autonomia decisionale né organizzativa. L’ordinanza 20560/2024 evidenzia che il CTD partecipa attivamente alla raccolta, incassa le giocate e paga le vincite . Documentare l’assenza di partecipazione alla gestione può escludere la soggettività passiva.
  • Aliquote applicate – L’ufficio calcola la base imponibile in base alle giocate raccolte. È possibile contestare la metodologia (ad esempio l’uso della media provinciale in assenza di dati certi) e chiedere di applicare l’aliquota corretta (3 % sulle scommesse ippiche, 2 % su quelle sportive, etc.).
  • Licenza – Verificare se la sala disponeva di concessione ADM o autorizzazione rilasciata da altri Stati. Nel caso Stanleybet le sezioni unite hanno riconosciuto che l’Italia può richiedere doppia autorizzazione (concessione e polizia) per ragioni di ordine pubblico .

3.3 Accertamento con adesione e conciliazione

La definizione in via amministrativa può essere vantaggiosa quando le contestazioni sono fondate e si vuole ridurre il carico sanzionatorio. Le principali opzioni sono:

  1. Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) – Può essere attivato dal contribuente entro i termini per impugnare l’avviso. Consente di negoziare la base imponibile con riduzione delle sanzioni a un terzo e pagamento rateale fino a 8 rate trimestrali. È applicabile anche all’imposta unica.
  2. Conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48‑bis d.lgs. 546/92) – In primo e secondo grado è possibile chiudere la lite pagando il 50 % del minimo edittale delle sanzioni; dal 2024 la conciliazione può essere estesa anche in Cassazione con riduzione al 60 % del minimo.
  3. Autotutela – L’ufficio può annullare o modificare l’atto in caso di evidente errore o illegittimità (ad es. errore di calcolo, doppia imposizione, soggetto errato). Non ci sono termini, ma la presentazione di istanza di autotutela non sospende i termini di impugnazione.
  4. Rottamazioni e definizioni agevolate – Periodicamente il legislatore introduce strumenti di pace fiscale (rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio). Ad esempio, la “rottamazione‑quater” del 2023 permetteva di estinguere le cartelle affidate all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 senza sanzioni e interessi. Questi strumenti non eliminano l’imposta ma riducono gli oneri accessori. Nel 2024 e 2025 il governo ha annunciato nuove definizioni agevolate che potrebbe essere necessario monitorare.

3.4 Ricorso giudiziario: eccezioni e prove

Nel ricorso al giudice tributario si possono articolare diverse eccezioni:

  • Nullità per difetto di contraddittorio – In mancanza dell’art. 6‑bis, l’atto è annullabile .
  • Nullità per motivazione inesistente – Se l’avviso non spiega i fatti o si limita a formule generiche, in violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 42 d.p.r. 600/73 .
  • Decadenza – Impugnare l’atto per notifica tardiva rispetto ai termini di cui all’art. 43 .
  • Incompetenza – Eccepire la mancanza di potere dell’ufficio (es. Avviso firmato da soggetto non abilitato, o emesso da ufficio territorialmente incompetente).
  • Violazione di norme europee – Invocare la libertà di prestazione di servizi o la Direttiva servizi nel caso di bookmaker esteri; richiedere la disapplicazione di norme nazionali contrastanti o il rinvio pregiudiziale.

Le prove possono includere documenti contrattuali, conti correnti, registri, report telematici ADM, testimonianze di clienti e dipendenti, perizie contabili. È utile richiedere la produzione dei documenti da parte dell’ufficio (art. 7 d.lgs. 546/92) e ricorrere a consulenze tecniche d’ufficio.

3.5 Strumenti di tutela del patrimonio

Quando il debito è elevato e la sala rischia la chiusura, occorre valutare strumenti per proteggere il patrimonio e continuare l’attività:

  1. Rateizzazione e sospensione – L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane consentono di dilazionare il pagamento fino a 72 rate; la rateazione può sospendere le azioni esecutive. Per importi superiori a 120 000 euro è necessaria garanzia fideiussoria.
  2. Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) – Consentono a imprenditori non fallibili e a consumatori di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale. Prevedono la sospensione delle esecuzioni e, in alcuni casi, l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) dopo la liquidazione.
  3. Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021) – Strumento destinato alle imprese in difficoltà che permette di negoziare con i creditori un piano di risanamento con l’assistenza di un esperto indipendente. L’avv. Monardo è iscritto come esperto negoziatore; questo consente di proteggere la sala scommesse da iniziative esecutive durante la negoziazione.
  4. Trust e segregazione patrimoniale – In alcuni casi è possibile proteggere il patrimonio personale dei soci attraverso strumenti di protezione legale (trust, fondi patrimoniali). Questi strumenti richiedono una consulenza specialistica per evitare contestazioni di frode.

4. Strumenti alternativi e soluzioni extra‑giudiziali

Oltre alla classica impugnazione, l’ordinamento italiano e la prassi amministrativa prevedono strumenti che possono aiutare il contribuente a ridurre o regolare il debito fiscale.

4.1 Rottamazioni, definizioni agevolate e pace fiscale

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto periodicamente definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (“rottamazione”) e condoni. Alcuni esempi:

AnnoProvvedimento e oggettoVantaggi principali
2016–2018Rottamazione delle cartelle (D.L. 193/2016, convertito dalla L. 225/2016)Pagamento del debito affidato all’agente della riscossione senza sanzioni e interessi di mora.
2019Saldo e stralcio e rottamazione‑ter (L. 145/2018)Riduzione percentuale del debito per contribuenti in grave difficoltà economica e pagamento rateale fino a 5 anni.
2023Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Estinzione dei carichi affidati entro il 30 giugno 2022 versando solo imposta e interessi legali; definizione liti pendenti con pagamento del 90 % o del 40 % del tributo a seconda del grado di giudizio.
2024–2025Definizioni agevolate in discussioneIl Parlamento discute proposte di definizione agevolata dei ruoli affidati fino al 31 dicembre 2023. Si prevede la cancellazione di sanzioni e interessi e la possibilità di rateizzazioni più lunghe.

Per beneficiare di tali misure occorre verificare se il proprio debito rientra nell’ambito soggettivo (imposta unica e sanzioni amministrative sono di solito inclusi) e presentare istanza nei termini indicati dalla legge. Lo studio dell’Avv. Monardo segue costantemente l’evoluzione normativa per cogliere queste opportunità.

4.2 Piani di rientro personalizzati

Le Agenzie fiscali possono concedere rateizzazioni ordinarie e straordinarie:

  • Fino a 72 rate mensili senza garanzia per debiti inferiori a 120 000 euro.
  • Fino a 120 rate con dimostrazione dello stato di difficoltà (rateizzazione straordinaria).
  • Possibilità di sospensione in caso di riduzione del fatturato superiore al 30 %.

Per la sala scommesse il piano di rientro deve tenere conto della stagionalità delle scommesse, delle entrate effettive e della necessità di mantenere la concessione. Presentare un piano realistico aumenta le probabilità di accoglimento.

4.3 Accordi di ristrutturazione e sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 3/2012 offre soluzioni per i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, consumatori). Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi – Richiede l’approvazione del 60 % dei creditori e l’omologazione del tribunale. Prevede la falcidia dei debiti e il pagamento rateale. Si applica a debiti tributari e contributivi; l’Erario può falcidiare anche l’IVA e le ritenute se la proposta è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione.
  2. Piano del consumatore – Riservato a consumatori e imprenditori agricoli. Non richiede l’approvazione dei creditori; basta l’omologazione del tribunale. Il piano può prevedere la sospensione dei pignoramenti e l’esdebitazione finale.
  3. Liquidazione controllata – Consente di liquidare i beni del debitore per ripagare i crediti; al termine si ottiene l’esdebitazione.

Queste procedure bloccano le azioni esecutive e congelano gli interessi di mora; rappresentano un’ultima ratio per evitare la chiusura e ripartire con un carico ridotto. L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione delle istanze e nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021)

Il decreto-legge 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con creditori e fisco. L’accesso alla procedura comporta:

  • sospensione delle azioni esecutive e cautelari;
  • possibilità di chiedere misure protettive e autorizzazioni per l’esercizio dell’attività;
  • negoziazione di accordi di ristrutturazione o di piani attestati.

L’avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Può aiutare la sala scommesse a prevenire l’insolvenza, negoziando con l’Amministrazione finanziaria la rateizzazione del debito o la rimodulazione delle concessioni.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un accertamento fiscale richiede preparazione e prudenza. Molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare la notifica – La mancata impugnazione entro 60 giorni rende definitivo l’accertamento. Anche se si ritiene l’atto illegittimo, è necessario presentare ricorso per evitare la decadenza del diritto di difesa.
  2. Pagare subito senza verifiche – Alcuni imprenditori, presi dalla paura, pagano quanto richiesto senza controllare. In caso di vizi, si perde la possibilità di recuperare le somme versate. È preferibile presentare ricorso e chiedere la sospensione.
  3. Non attivare il contraddittorio – Dall’inizio del 2024 il contraddittorio è obbligatorio. Non partecipare alla fase di confronto priva il contribuente della possibilità di chiarire la propria posizione e potrebbe essere usato dall’ufficio per sostenere che il contribuente non ha contestato i fatti.
  4. Omettere documenti – Non allegare documenti giustificativi (contratti con bookmaker, contabilità, certificati ADM, prove di pagamento dell’imposta unica) indebolisce la difesa. È fondamentale conservare registri e ricevute per 10 anni.
  5. Fidarsi di informazioni non ufficiali – Molti siti web promettono la cancellazione del debito senza ricorso o offrono schemi generici. Occorre affidarsi a professionisti che analizzino il caso concreto.
  6. Non considerare la mediazione – La mediazione può evitare costi processuali e ridurre le sanzioni. Ignorarla significa perdere un’opportunità.
  7. Trascurare la gestione patrimoniale – In presenza di debiti rilevanti occorre valutare la protezione del patrimonio personale, la riduzione dei costi e la pianificazione finanziaria.

Consigli pratici

  • Conservare documenti digitali – Utilizzare software gestionali che registrino tutte le giocate e generino report da allegare in caso di verifica.
  • Monitorare le normative – Le leggi sulle scommesse e l’imposta unica sono soggette a frequenti modifiche. Iscriversi a newsletter specializzate può prevenire omissioni.
  • Collaborare con il bookmaker – Se si opera come CTD, prevedere clausole contrattuali che consentano di trasferire l’onere fiscale o di ottenere rimborsi in caso di accertamenti.
  • Richiedere consulenza periodica – Un check-up fiscale annuale permette di individuare criticità e regolarizzare eventuali errori prima che diventino oggetto di verifica.

6. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai quesiti più comuni posti da titolari di sale scommesse e da contribuenti coinvolti in accertamenti relativi all’imposta unica e agli altri tributi.

  1. Cos’è l’imposta unica sulle scommesse e chi la deve pagare?
    L’imposta unica è un tributo sui concorsi pronostici e sulle scommesse di qualsiasi tipo. È dovuta da chi gestisce o raccoglie scommesse, anche senza concessione. Se l’attività è esercitata per conto di terzi (es. bookmaker esteri), questi sono obbligati in solido .
  2. Sono un centro trasmissione dati (CTD) senza concessione: devo pagare l’imposta?
    Sì, dal 2011 l’art. 1, comma 66, lettera b), della legge 220/2010 prevede che l’imposta è dovuta anche in assenza di concessione . Per le annualità precedenti al 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma , quindi l’imposta non è dovuta.
  3. Quali sono le aliquote dell’imposta unica?
    Le aliquote variano in base al tipo di scommessa: ad esempio 3 % per le scommesse ippiche, 2 % per quelle sportive, 8 % per le scommesse a quota fissa su altri eventi. L’Agenzia calcola la base imponibile su cui applicare l’aliquota.
  4. Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo e non può più essere contestato. L’Amministrazione iscriverà a ruolo l’imposta e potrà procedere con la riscossione coattiva.
  5. Come posso contestare la mancanza di contraddittorio?
    Nel ricorso si deve eccepire la violazione dell’art. 6‑bis L. 212/2000, chiedendo l’annullamento dell’atto. Non è più necessario dimostrare che la decisione sarebbe stata diversa; la mancanza del contraddittorio comporta annullabilità .
  6. L’Agenzia può notificare l’avviso solo al bookmaker estero?
    No. La Cassazione ha ribadito che CTD e bookmaker sono coobbligati in solido . L’avviso può essere notificato ad entrambi.
  7. È possibile rateizzare l’imposta unica?
    Sì. In sede di adesione o durante la riscossione si può chiedere la rateizzazione fino a 72 rate (o 120 in casi straordinari). La rateizzazione non evita il pagamento ma consente di diluire l’esborso.
  8. Posso recuperare l’IVA sull’imposta unica?
    No. L’imposta unica è un tributo speciale e non è soggetta a IVA. Tuttavia, la base imponibile sottratta all’imposta unica può essere utilizzata per rettificare IVA e imposte sui redditi .
  9. La Guardia di Finanza ha sequestrato computer e documenti: cosa posso fare?
    È possibile richiedere il riesame del sequestro al giudice, soprattutto se i documenti contengono dati sensibili di terzi o se l’operazione è sproporzionata. In sede fiscale è possibile eccepire l’uso di prove acquisite in violazione di legge (art. 7‑quinquies L. 212/2000) .
  10. Che differenza c’è tra contraddittorio preventivo e contraddittorio endoprocedimentale?
    Il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis) si applica prima dell’adozione dell’atto e riguarda tutti gli atti impugnabili. Il contraddittorio endoprocedimentale, previsto dal vecchio art. 12, comma 7 (abrogato), riguardava le memorie da presentare dopo la chiusura del PVC; oggi resta facoltativo, ma è consigliabile presentare osservazioni comunque .
  11. È vero che le licenze ottenute all’estero bastano per operare in Italia?
    No. Le sezioni unite della Cassazione hanno confermato che l’Italia può richiedere concessione ADM e autorizzazione di polizia per ragioni di ordine pubblico, anche se l’operatore possiede licenze in altri Stati .
  12. Posso chiedere la sospensione della riscossione durante il ricorso?
    Sì. L’art. 47 d.lgs. 546/92 consente di presentare istanza cautelare al giudice chiedendo la sospensione totale o parziale dell’imposta, dimostrando il pericolo di danno grave e irreparabile (es. impossibilità di continuare l’attività).
  13. Le sanzioni sono sempre dal 120 al 240 %?
    Le sanzioni previste dall’art. 5 d.lgs. 504/98 variano in base alla violazione: 120‑240 % per sottrazione di base imponibile , 30 % per omesso versamento , importo pari alla vincita simulata per giocate finte . In caso di definizione agevolata o ravvedimento operoso, sono ridotte.
  14. Cosa succede se pago l’imposta unica ma poi il ricorso viene accolto?
    L’importo versato è rimborsabile. Occorre presentare domanda di rimborso all’Agenzia delle Entrate o all’ADM entro 48 mesi dalla data di pagamento, allegando la sentenza favorevole.
  15. Le multe amministrative per mancanza di licenza si sommano all’imposta?
    Sì. L’ADM può infliggere sanzioni amministrative (chiusura, sequestri, confisca) oltre al recupero dell’imposta. Occorre impugnare separatamente i provvedimenti amministrativi dinanzi al giudice ordinario.
  16. C’è un modo per evitare l’imposta unica operando on-line?
    No. L’imposta si applica anche alle scommesse a distanza . L’uso di piattaforme digitali senza concessione non esclude l’obbligo tributario e può integrare reati penali.
  17. È possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti tributari tramite la legge 3/2012?
    Sì. L’accordo o il piano del consumatore possono prevedere la falcidia del debito e, dopo la liquidazione, il giudice può disporre l’esdebitazione. Tuttavia, la fattibilità dipende dal patrimonio e dal reddito; l’Erario può opporsi se la proposta è antieconomica.
  18. Cos’è la solidarietà “dipendente” tra CTD e bookmaker?
    Secondo la Cassazione, la solidarietà è “dipendente” perché il CTD agisce come gestore autonomo e partecipa all’organizzazione delle scommesse; di conseguenza, risponde dell’imposta insieme al bookmaker . Ciò non esclude il diritto di rivalsa del CTD nei confronti del bookmaker.
  19. Posso ottenere la cancellazione totale del debito?
    La cancellazione totale è possibile solo in caso di ricorso vittorioso, esonero per illegittimità costituzionale (es. annualità pre‑2011 ) o esdebitazione in procedure di sovraindebitamento. In altri casi si può ottenere la riduzione di sanzioni e interessi.
  20. Perché dovrei rivolgermi all’Avv. Monardo?
    Perché con la sua esperienza cassazionista e il supporto di un team multidisciplinare può valutare rapidamente la legittimità dell’accertamento, sfruttare tutte le eccezioni formali e sostanziali, negoziare con l’ufficio e, se necessario, avviare procedure di ristrutturazione o sovraindebitamento.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico di un accertamento sull’imposta unica e l’efficacia delle strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni basate su scenari realistici.

7.1 Calcolo dell’imposta unica e delle sanzioni

Scenario 1: Sala scommesse non autorizzata, annualità 2019

Una sala scommesse senza concessione ADM raccoglie in un anno giocate per 1 000 000 €. L’Agenzia determina la base imponibile applicando l’aliquota del 3 %. Calcoliamo l’imposta e le sanzioni.

  1. Imposta dovuta = 1 000 000 € × 3 % = 30 000 €.
  2. Sanzione per sottrazione di base imponibile = 120 % dell’imposta = 30 000 € × 120 % = 36 000 € (minimo) fino a 240 % (massimo). Supponiamo l’applicazione del minimo perché è la prima violazione.
  3. Totale pretesa = 30 000 € (imposta) + 36 000 € (sanzione) = 66 000 €.

Se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un terzo: 36 000 € ÷ 3 = 12 000 €. Il totale da pagare sarà 42 000 € in un massimo di 8 rate trimestrali.

Scenario 2: Giocate simulate e chiusura dell’esercizio

Il gestore registra giocate simulate per aumentare la provvigione. L’ADM accerta una vincita simulata di 5 000 €. La sanzione prevista dall’art. 5 comma 4 d.lgs. 504/98 è pari alla vincita simulata e comporta la chiusura da tre a sei mesi .

  • Imposta dovuta: 5 000 € × aliquota (supponiamo 3 %) = 150 €.
  • Sanzione: 5 000 € + chiusura dell’esercizio per 4 mesi.

In questo caso l’attività subisce un danno reputazionale e patrimoniale rilevante; è consigliabile impugnare l’atto per dimostrare l’assenza di dolo o errori nella registrazione.

7.2 Simulazione di contraddittorio e riduzione del debito

Scenario 3: Contraddittorio con rideterminazione della base imponibile

Una sala ha registrato incassi di 500 000 € nel 2022. L’ADM, non disponendo dei dati, applica la media provinciale di 800 000 € e contesta un’imposta di 800 000 € × 2 % = 16 000 €.

Durante il contraddittorio il contribuente presenta:

  • estratti dei registratori telematici che provano incassi effettivi di 510 000 €;
  • contratti con bookmaker esteri e ricevute ADM;
  • documentazione bancaria.

L’ufficio riconosce l’errore e ridetermina la base imponibile a 510 000 €. L’imposta passa da 16 000 € a 510 000 € × 2 % = 10 200 €. In adesione, le sanzioni si riducono a un terzo. Risultato: risparmio di 5 800 € di imposta e riduzione delle sanzioni.

7.3 Accordo di ristrutturazione e falcidia del debito

Scenario 4: Sovraindebitamento di un CTD

Un centro trasmissione dati accumula debiti fiscali per 300 000 € (imposta unica e IVA), non ha beni immobili ma possiede licenza e avviamento. Gli incassi netti annuali sono 50 000 €. Presenta un piano del consumatore proponendo:

  • pagamento di 100 000 € in 5 anni (rate da 20 000 €/anno);
  • liquidazione dei beni mobili (valore stimato 20 000 €);
  • esdebitazione del residuo dopo l’adempimento.

Il tribunale omologa il piano. L’ADM e l’Agenzia delle Entrate accettano perché in caso di liquidazione forzata il recupero sarebbe inferiore. Al termine dei 5 anni il debitore è esdebitato dai restanti 180 000 €. Senza la procedura avrebbe dovuto chiudere la sala e non avrebbe potuto pagare i debiti.

8. Sintesi normativa: tabelle riassuntive

8.1 Norme fondamentali sull’imposta unica e sull’accertamento

NormaContenuto essenzialeCitazione
D.Lgs. 504/1998, art. 1L’imposta unica è dovuta per concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi tipo, anche su eventi esteri .
L. 220/2010, art. 1, comma 66Prevede che l’imposta è dovuta anche se la raccolta avviene senza concessione; soggetto passivo è chiunque gestisce scommesse e, se opera per conto di terzi, essi sono coobbligati .
D.Lgs. 504/1998, art. 5Sanzioni dal 120 al 240 % per sottrazione di base imponibile; 30 % per omesso pagamento; chiusura dell’esercizio e sanzione pari alla vincita per giocate simulate .
Sentenza Corte Costituzionale n. 27/2018Dichiarata l’illegittimità di art. 3 d.lgs. 504/98 e art. 1, comma 66, lett. b, L. 220/2010 per le annualità precedenti al 2011 .
Ordinanza Cass. n. 20560/2024CTD e bookmaker sono solidalmente obbligati; l’accertamento può essere notificato a entrambi .
Statuto del contribuente, art. 6‑bis (d.lgs. 219/2023)Introduce il contraddittorio generalizzato: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio di 60 giorni, pena annullabilità .
D.P.R. 600/1973, art. 42L’avviso di accertamento deve essere firmato, indicare l’imponibile e motivare in modo adeguato; la sua mancanza rende nullo l’atto .
D.P.R. 600/1973, art. 43Termine di decadenza: l’avviso deve essere notificato entro il quinto anno (o settimo se dichiarazione omessa) .

8.2 Termini e strumenti difensivi

FaseTermine/strumentoDescrizione
Memorie dopo PVC60 giorniFacoltà di inviare osservazioni al PVC (non più obbligatorie ma consigliate) .
Contraddittorio generale (art. 6‑bis)≥ 60 giorniL’ufficio invia lo schema di atto e deve attendere le controdeduzioni .
Ricorso60 giorni dalla notificaVa presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; mediazione obbligatoria per controversie < 100 000 €.
Sospensione giudizialeAl momento del ricorsoIstanza di sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 d.lgs. 546/92.
Accertamento con adesioneEntro i termini di impugnazioneConsente riduzione delle sanzioni a un terzo, pagamento rateale.
ConciliazioneIn ogni grado di giudizioPossibile definire la lite pagando il 50 % (o 60 % in Cassazione) delle sanzioni minime .
RottamazioniVariabilePeriodiche definizioni agevolate delle cartelle; riducono sanzioni e interessi.
Rateizzazione del ruoloFino a 72/120 ratePermette di pagare le somme iscritte a ruolo in rate mensili o trimestrali.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una sala scommesse è un procedimento complesso che richiede competenze specialistiche e rapidità d’azione. Le norme sull’imposta unica, la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e i requisiti formali degli avvisi di accertamento determinano un quadro in continua evoluzione. La Corte Costituzionale ha limitato la soggettività passiva dei CTD per le annualità pre‑2011 , mentre la Cassazione ha consolidato la solidarietà tra bookmaker e centri per le annualità successive . Dal 2024 il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili : ciò rafforza le garanzie del contribuente ma impone di partecipare attivamente alla fase pre‑contenziosa.

Agire tempestivamente è fondamentale: entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso occorre valutare la legittimità dell’atto, presentare osservazioni e, se necessario, proporre ricorso. Esistono diversi strumenti per ridurre il debito, dalle definizioni agevolate e accertamento con adesione alle procedure di sovraindebitamento e alla composizione negoziata. Ogni situazione è diversa e richiede un’analisi personalizzata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alla loro esperienza cassazionista, alla competenza nel diritto bancario e tributario e alla qualifica di gestori della crisi, sono in grado di offrire un’assistenza completa: esame degli atti, tutela in giudizio, negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e l’ADM, elaborazione di piani di rientro e accesso a procedure di composizione della crisi. Il loro intervento può fare la differenza tra la chiusura della sala scommesse e la prosecuzione dell’attività con un debito sostenibile.

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