Accertamento fiscale a un produttore di dispositivi medicali: come difendersi subito e bene

Introduzione

Le aziende che producono dispositivi medicali vivono in un contesto normativo ad alto tasso di regole, con continue novità legislative e fiscali. L’attività imprenditoriale, oltre alle sfide tecnico‑scientifiche e commerciali, deve fare i conti con verifiche dell’Agenzia delle Entrate, possibili avvisi di accertamento, richieste di rimborso del payback sanitario e controlli connessi alla spesa pubblica. Un accertamento fiscale mal gestito può comportare sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, contenziosi penali. Capire come difendersi subito e bene è quindi fondamentale.

Nella fase finale della legislatura 2022‑2025 il legislatore ha varato una serie di riforme in materia di diritto tributario, crisi d’impresa e sanità: l’introduzione del principio del contraddittorio endoprocedimentale generale nello Statuto del contribuente (art. 6‑bis), la riforma del Codice della crisi d’impresa, l’abrogazione del differimento dei termini di accertamento, l’ampliamento delle definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio) e, per i produttori di dispositivi medicali, la disciplina del payback ridotta al 25 % per gli anni 2015‑2018 con l’art. 7 del D.L. 95/2025 (convertito nella legge 118/2025) . Accanto a queste novità normative, la giurisprudenza di Cassazione e della Corte costituzionale ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di notifica dell’avviso, sulla validità degli accertamenti integrativi, sul diritto al contraddittorio e sulle conseguenze della sua violazione .

L’obiettivo di questa guida è offrire un quadro completo e aggiornato al mese di dicembre 2025 su come affrontare un accertamento fiscale nei confronti di un produttore di dispositivi medicali. La prospettiva è quella del contribuente/debitore: capire cosa fare alla ricezione dell’atto, quali diritti esercitare, quali difese sollevare e quali strumenti alternativi attivare per ridurre o annullare il debito. In particolare, analizzeremo:

  1. Il quadro normativo: le leggi e le circolari applicabili agli accertamenti fiscali, i termini decadenziali, i requisiti di forma e di motivazione degli avvisi di accertamento e i nuovi obblighi di contraddittorio introdotti dal D.Lgs. 219/2023.
  2. Il payback dei dispositivi medicali: la storia della misura, le decisioni della Corte costituzionale del 2024 e le modifiche introdotte dalla legge 118/2025, con indicazioni pratiche per negoziare o contestare l’obbligo di restituzione.
  3. La procedura passo‑passo: cosa succede dalla notifica dell’avviso di accertamento fino all’eventuale contenzioso; quali termini rispettare, come presentare memorie difensive e come chiedere la sospensione della riscossione.
  4. Le strategie difensive: dalla contestazione formale (motivazione, decadenza, contraddittorio) all’accertamento con adesione, dalla definizione agevolata (rottamazione e saldo e stralcio) fino ai piani di rientro e alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata).
  5. Errori da evitare e consigli pratici: la nostra esperienza ci mostra che molti contribuenti commettono errori per fretta o scarsa conoscenza; segnaleremo quelli più frequenti e come evitarli.
  6. FAQ e simulazioni: oltre 15 domande e risposte sulle problematiche più comuni, con esempi numerici, per rendere l’argomento comprensibile anche a chi non è addetto ai lavori.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

Per affrontare un accertamento fiscale complesso è fondamentale affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario e bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che da oltre venti anni si occupa di diritto tributario, bancario e crisi d’impresa. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati, commercialisti ed esperti contabili di livello nazionale. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012): iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) riconosciuto.
  • Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): in grado di assistere le aziende nell’accesso alla composizione negoziata della crisi e nei piani attestati di ristrutturazione.

Il team dell’Avv. Monardo opera in tutta Italia con una metodologia collaudata: analisi preliminare dell’atto e della documentazione contabile; individuazione delle irregolarità formali; proposta di impugnazione o ricorso; negoziazione con l’Agenzia delle Entrate o con l’ente creditore; elaborazione di piani di rientro sostenibili; assistenza nel giudizio tributario e, ove necessario, attivazione di procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione del debito residuo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Leggi fondamentali e termini per l’accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente maggiori imposte e sanzioni rispetto a quelle dichiarate. La materia è regolata da diversi testi normativi. Tra i più rilevanti:

NormaContenuto sinteticoRiferimenti e note
D.P.R. 600/1973, art. 43Fissa i termini di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento delle imposte dirette: l’ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione manca o è nulla. L’articolo prevede anche che gli accertamenti integrativi siano ammessi solo quando emergono “nuovi elementi” e che questi debbano essere specificati nell’atto, pena l’invalidità .Il termine è “ordinatorio”: se l’ufficio notifica oltre il termine, l’atto è nullo. L’abrogazione del raddoppio dei termini per violazioni penali (L. 208/2015) rende gli anni successivi al 2016 uniformi per Iva e imposte dirette.
D.P.R. 633/1972, art. 57Prevede termini analoghi per l’accertamento IVA: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o entro il quinto anno se la dichiarazione è omessa o infedele.La Cassazione ha più volte ribadito che la violazione dei termini rende l’atto nullo .
Statuto del contribuente (L. 212/2000)Introduce principi fondamentali per la tutela dei contribuenti: obbligo di motivazione (art. 7), diritto al contraddittorio endoprocedimentale (art. 6‑bis) e tutela nel corso di verifiche fiscali (art. 12).
Art. 7, L. 212/2000 – Motivazione degli attiImpone che gli avvisi di accertamento siano motivati con la specifica indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche. Se l’atto richiama altri documenti, questi devono essere allegati o il loro contenuto deve essere riprodotto, altrimenti l’atto è nullo . Vietata l’integrazione successiva della motivazione se non tramite un nuovo atto.
Art. 6‑bis, L. 212/2000 – Principio del contraddittorioIntrodotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che tutti gli atti impositivi autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio con il contribuente, salvo casi di particolare urgenza. L’ufficio deve inviare una bozza di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni. La versione definitiva dell’avviso può essere adottata solo dopo tale termine e deve valutare le osservazioni, motivando l’eventuale mancata accoglienza .
Art. 12, comma 7, L. 212/2000 (abrogato)Prima della riforma, stabiliva che, a conclusione di una verifica fiscale, l’amministrazione dovesse consegnare al contribuente il processo verbale di constatazione (PVC) e non potesse emettere l’accertamento prima di 60 giorni, salvo casi di urgenza . Anche se abrogato, continua ad applicarsi alle verifiche concluse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2023.
D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesioneRegola l’istituto deflattivo che consente di definire l’accertamento prima del contenzioso. Ne parleremo dettagliatamente più avanti.
D.Lgs. 14/2019, art. 67Disciplina la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’articolo consente al consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei debiti. Il piano deve indicare tempi e modalità di superamento della crisi ed essere corredato da un elenco completo dei creditori, del patrimonio, degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e delle entrate del nucleo familiare .
D.L. 95/2025, art. 7, convertito nella L. 118/2025Ha ridotto il contributo payback relativo agli anni 2015‑2018 dovuto dai fornitori di dispositivi medicali al 25 % dell’importo originario; il pagamento estingue definitivamente l’obbligazione e chiude i contenziosi .

1.2 Giurisprudenza recente e principi consolidati

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, delle Commissioni tributarie e della Corte costituzionale ha progressivamente delineato i confini dei poteri dell’amministrazione finanziaria e i diritti del contribuente. Di seguito vengono sintetizzate alcune pronunce chiave utili per chi deve contestare un accertamento.

1.2.1 Obbligo di motivazione e divieto di integrazione successiva

Secondo la Cassazione, l’avviso di accertamento deve contenere l’enunciazione dei fatti, delle prove e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva. Richiamare documenti “esterni” senza allegarli o riprodurne il contenuto viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente . L’amministrazione non può integrare la motivazione successivamente: se emergono nuovi elementi, deve emettere un nuovo avviso integrativo ai sensi dell’art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 .

La sentenza della Cassazione n. 22825 del 2025 ha ribadito che l’accertamento integrativo è legittimo solo se fondato su nuovi elementi di fatto non conosciuti né conoscibili al momento dell’emissione del primo avviso. Se l’ufficio emette un secondo avviso per rimediare a carenze istruttorie o per correggere errori, l’atto è nullo .

1.2.2 Contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza

Il principio del contraddittorio è entrato nel nostro ordinamento con la legge 212/2000 ma, fino alla riforma del 2023, non era previsto un obbligo generalizzato per tutti i tributi. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 21271/2025 hanno chiarito che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio riguardava solo i tributi armonizzati (es. IVA) o i casi in cui fosse previsto espressamente. La mancata attivazione del contraddittorio rende nullo l’atto solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta prova di resistenza, che avrebbe potuto presentare osservazioni idonee a modificare la decisione dell’ufficio . Questa pronuncia conferma la necessità, per il contribuente, di specificare nel ricorso le ragioni che avrebbe potuto far valere.

In senso analogo, l’ordinanza n. 16873/2024 ha sancito che, nei controlli basati su documenti o richieste di informazioni (questionari, inviti a comparire), l’amministrazione deve garantire un effettivo contraddittorio; la sua violazione comporta l’annullamento dell’accertamento se il contribuente illustra le difese che avrebbe potuto opporre .

1.2.3 Violazione del termine dilatorio di 60 giorni

L’ordinanza n. 19151/2024 ha confermato che, per le verifiche concluse con un processo verbale di constatazione prima della riforma, l’ufficio non può emettere l’avviso di accertamento prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del PVC, a meno che ricorrano gravi motivi d’urgenza. La mancata osservanza del termine determina l’invalidità dell’atto . Spetta all’amministrazione provare l’urgenza.

1.2.4 Accertamento induttivo e onere della prova

Nel caso in cui il contribuente non presenti la contabilità o questa sia inattendibile, l’Agenzia può ricostruire i ricavi in modo induttivo, utilizzando presunzioni semplici. La Cassazione, ord. n. 30371/2025 (richiamata da numerosi commentatori), ha affermato che l’omessa esibizione o la tenuta irregolare dell’inventario di magazzino legittima l’accertamento induttivo puro. L’inventario è obbligatorio sia ai sensi del codice civile (art. 2217 c.c.) sia del D.P.R. 600/1973 (art. 15) e la sua assenza consente all’amministrazione di utilizzare presunzioni anche non gravi, precise e concordanti. Il contribuente può sanare la mancata esibizione presentando successivamente la documentazione, ma resta l’onere di dimostrare che la ricostruzione induttiva è errata.

1.2.5 Payback dispositivi medicali – Corte costituzionale 2024 e legge 118/2025

Il payback per i dispositivi medicali è stato introdotto nel 2015 (art. 9‑ter D.L. 78/2015) come meccanismo di ripiano della spesa sanitaria: i fornitori che superano il tetto di spesa regionale devono restituire una quota del fatturato. La Corte costituzionale con sentenza n. 139/2024 ha dichiarato incostituzionale l’art. 8, comma 3, D.L. 34/2023 nella parte in cui subordinava la riduzione del 48 % dell’importo dovuto alla rinuncia alle liti pendenti; la riduzione si applica a tutti i fornitori, indipendentemente dall’adesione . Con sentenza n. 140/2024, la Corte ha ritenuto legittimo il contributo in quanto espressione di solidarietà a favore del Servizio sanitario nazionale, sottolineando che la riduzione del 48 % non è irragionevole .

Nel 2025 la situazione è ulteriormente mutata: l’art. 7 del D.L. 95/2025, convertito nella legge 118/2025, ha previsto che i fornitori di dispositivi medicali debbano versare solo il 25 % degli importi originari per gli anni 2015‑2018. Il pagamento, da effettuarsi entro il 9 settembre 2025, estingue definitivamente l’obbligo e chiude i contenziosi . Questa norma, sebbene riduca l’esposizione debitoria, impone alle imprese di affrontare un pagamento immediato che incide sulla liquidità aziendale; è quindi fondamentale valutarne l’impatto e, se necessario, negoziare piani di rientro.

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’avviso di accertamento

La tempestività e l’ordine con cui si affronta un avviso di accertamento sono determinanti per il buon esito della difesa. Di seguito illustreremo le fasi principali dalla notifica fino all’eventuale giudizio, con indicazione dei termini perentori da rispettare.

2.1 Ricezione dell’avviso e analisi preliminare

L’avviso di accertamento viene normalmente notificato tramite posta raccomandata, PEC (per le società iscritte al Registro delle imprese) o, in alcuni casi, direttamente al legale rappresentante. Al suo interno devono essere riportati:

  • I dati del contribuente (denominazione, codice fiscale).
  • L’ufficio che emette l’atto e il responsabile del procedimento.
  • La descrizione dei fatti contestati, con riferimento a documenti allegati.
  • Le norme di legge applicate e l’indicazione delle imposte e sanzioni dovute.
  • Le modalità e i termini per impugnare o aderire.
  • Il “codice atto” che consente di visualizzare eventuali allegati.

Cosa fare subito:

  1. Registrare la data di notifica: i termini per il ricorso decorrono dal giorno della ricezione (o dal decimo giorno se la raccomandata è giacente). Conservare la busta e la ricevuta.
  2. Esaminare motivazione e allegati: verificare se l’atto contiene una motivazione completa. Se si fa riferimento a processi verbali, perizie, o altre relazioni non allegate, chiederne immediatamente copia, in quanto il richiamo a documenti non conosciuti può rendere nullo l’atto .
  3. Verificare la tempestività dell’avviso: controllare l’anno di imposta contestato e verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini previsti dagli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.
  4. Valutare la presenza di “nuovi elementi” se si tratta di avviso integrativo: il contribuente deve controllare se l’amministrazione ha indicato quali nuovi elementi giustificano l’integrazione. In caso contrario, l’atto può essere impugnato .
  5. Attivare immediatamente il professionista: l’analisi tecnica dell’atto richiede competenze giuridico‑contabili. Contattare l’Avv. Monardo o un professionista di fiducia consente di impostare una strategia tempestiva.

2.2 Contraddittorio e memorie difensive

Se l’avviso è stato preceduto da un invito al contraddittorio (ex art. 6‑bis dello Statuto del contribuente) o se è stata svolta una verifica con processo verbale di constatazione, il contribuente può presentare osservazioni e memorie:

  1. Contraddittorio su bozza di avviso: l’ufficio deve inviare una bozza in cui illustra gli elementi emersi. Il contribuente ha almeno 60 giorni per inviare memorie, chiedere un incontro e fornire documenti. L’ufficio non può adottare l’avviso prima di tale termine, salvo urgenti ragioni motivate .
  2. Memorie dopo il PVC: per le verifiche concluse prima del 21 luglio 2023, il contribuente ha 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione per presentare osservazioni (art. 12, comma 7, ora abrogato). La mancata osservanza di questo termine da parte dell’amministrazione può comportare la nullità dell’accertamento .
  3. Istanza di proroga: se sono necessari ulteriori documenti o perizie, il contribuente può chiedere un termine maggiore per presentare memorie, dimostrando la complessità delle questioni.
  4. Gestione del contraddittorio: è consigliabile presentare memorie scritte supportate da documentazione contabile, perizie economiche e normative, evidenziando eventuali errori dell’ufficio (incongruenze, errata applicazione di coefficienti, mancanza di prove). Mostrare la prova di resistenza: illustrare quali argomentazioni avrebbero potuto condurre l’ufficio a una diversa determinazione, per prevenire eccezioni sulla carenza di interesse .

2.3 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione consente di definire l’avviso prima di impugnare dinanzi al giudice tributario. La procedura è facoltativa ma spesso vantaggiosa perché comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo o alla metà, la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 8 anni e la possibilità di estinguere eventuali reati fiscali legati agli omessi versamenti. Ecco come funziona:

  1. Presentazione dell’istanza: entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (o dell’invito al contraddittorio), il contribuente può presentare un’istanza di adesione all’ufficio che ha emesso l’atto. L’istanza sospende i termini per il ricorso per 90 giorni.
  2. Ufficio competente: le Entrate fissano un incontro con il contribuente (o il suo professionista) per discutere gli elementi dell’accertamento. È possibile fare più incontri e presentare ulteriori documenti.
  3. Verbale di adesione: se si raggiunge un accordo, si sottoscrive un verbale indicando gli importi dovuti, le sanzioni ridotte e la rateizzazione. L’accordo è irrevocabile; il pagamento deve avvenire entro 20 giorni (o 90 giorni con interessi). La rateizzazione può arrivare a 8 anni per importi elevati. Se si decade da una rata, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui con le sanzioni piene.
  4. Esclusione della conciliazione giudiziale: se il contribuente aderisce, non può proporre ricorso sul medesimo atto; se non si raggiunge l’accordo, i termini per il ricorso ricominciano a decorrere.

2.4 Ricorso al giudice tributario

Se non si aderisce o la trattativa fallisce, l’unica strada è il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992. I passaggi fondamentali:

  1. Termine perentorio: il ricorso va notificato all’ente impositore entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine sospeso se è stata presentata istanza di adesione). La notifica può avvenire per PEC.
  2. Contenuto del ricorso: deve indicare i motivi di impugnazione (vizi formali e sostanziali), le prove offerte, la richiesta di sospensiva e di annullamento. Occorre allegare l’atto impugnato e la documentazione.
  3. Costituzione in giudizio: entro 30 giorni dalla notifica, il ricorrente deve depositare copia del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria, insieme alla ricevuta di notifica e alla prova del pagamento del contributo unificato. Per le controversie tributarie, l’importo varia in base al valore della lite; per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’importo è fisso (€ 98,00) .
  4. Sospensione della riscossione: insieme al ricorso è possibile presentare istanza di sospensiva per bloccare le procedure esecutive. Il giudice può sospendere in tutto o in parte la riscossione qualora ricorrano gravi ragioni e il pagamento arrechi un danno grave e irreparabile.
  5. Giudizio di primo grado e appello: la Corte di giustizia tributaria decide con sentenza; le parti possono impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni. La sentenza di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge.

2.5 Riscossione e sospensione

L’avviso di accertamento può essere “esecutivo” (cartella di pagamento contestuale) o “non esecutivo” (sarà iscritta a ruolo solo dopo). Con la legge di stabilità 2024 è stata reintrodotta l’iscrizione automatica a ruolo dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il contribuente può:

  • Pagare entro 60 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/3; questo pagamento estingue la pretesa.
  • Presentare ricorso e chiedere la sospensione: in questo caso la riscossione resta sospesa fino alla decisione sulla sospensiva.
  • Rateizzare il debito: se gli importi sono iscritti a ruolo, il contribuente può richiedere la rateizzazione all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) con un piano fino a 72 rate mensili ordinarie o, in presenza di comprovate difficoltà, fino a 120 rate.

3. Difese e strategie legali

3.1 Vizi formali dell’avviso

I vizi formali sono spesso risolutivi perché comportano la nullità dell’atto a prescindere dal merito. Tra i principali:

  1. Violazione del termine di decadenza: se l’avviso è notificato oltre i termini previsti dagli artt. 43 D.P.R. 600/1973 o art. 57 D.P.R. 633/1972, è nullo. In materia di IVA, per le annualità fino al 2015 era previsto il raddoppio dei termini in caso di reato; la legge 208/2015 ha abrogato questa disposizione, per cui gli avvisi emessi dopo il 1° gennaio 2016 devono sempre essere notificati entro 4 o 5 anni.
  2. Difetto di motivazione: la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, o il richiamo a documenti non allegati, violano l’art. 7 dello Statuto . In sede di ricorso occorre rilevare specificamente l’assenza di motivazione e il diritto a conoscere gli atti.
  3. Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha inviato una bozza di accertamento o non ha atteso i 60 giorni dal PVC, l’atto è annullabile . Tuttavia, nel ricorso bisogna dimostrare quali osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito, secondo la “prova di resistenza” .
  4. Sottoscrizione da parte di funzionario incompetente: l’avviso deve essere firmato dal responsabile del procedimento o da altro dirigente delegato. La sottoscrizione da parte di soggetto privo di qualifica dirigenziale può comportare la nullità.

3.2 Vizi sostanziali e contestazione del merito

Oltre ai vizi formali, il contribuente può contestare il merito dell’accertamento, fornendo prove documentali e argomentazioni tecniche. Alcuni esempi:

  1. Errata ricostruzione dei ricavi: negli accertamenti induttivi, spesso l’ufficio utilizza coefficienti o presunzioni basati su medie di settore. Occorre dimostrare l’inattendibilità di tali presunzioni, presentando bilanci dettagliati, analisi di costi e margini, perizie economiche e contratti commerciali. La Cassazione ha confermato che l’inventario di magazzino è fondamentale; la sua mancanza legittima l’induttivo puro, ma il contribuente può comunque fornire prove contrarie.
  2. Costi e detrazioni Iva negate: contestare l’eventuale disconoscimento di costi deducibili o Iva detraibile, dimostrando l’inerenza e la regolarità delle fatture. In caso di fatture soggettivamente inesistenti (cartiere), è necessario provare l’ignoranza incolpevole dell’irregolarità e l’avvenuta verifica.
  3. Inesistenza del presupposto impositivo: per esempio, contestare la qualifica di “imprenditore” o l’esistenza di stabile organizzazione in Italia.
  4. Errore nel calcolo delle sanzioni: verificare che le sanzioni siano applicate correttamente (es. cumulo giuridico, ravvedimento) e che non superino i limiti di legge.
  5. Sgravio per il payback: se si contesta un avviso legato al payback dei dispositivi medicali, verificare se l’importo tiene conto della riduzione del 48 % riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. 139/2024) e dell’ulteriore riduzione al 25 % per gli anni 2015‑2018 prevista dall’art. 7 D.L. 95/2025 .

3.3 Strategie di definizione: rottamazione, conciliazioni e procedure di sovraindebitamento

Oltre all’accertamento con adesione, il legislatore ha introdotto numerosi strumenti per definire le posizioni debitorie senza proseguire nel contenzioso. Vediamoli.

3.3.1 Rottamazione e definizione agevolata

Con la legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) è stata introdotta la cosiddetta Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252), che consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi moratori. Le domande andavano presentate entro il 30 giugno 2023. Chi aveva aderito ma non aveva pagato le rate entro ottobre 2023 ha potuto usufruire delle norme di riapertura dei termini introdotte dal D.L. 202/2024 e convertite nella legge 15/2025, che hanno consentito il rientro di coloro che erano decaduti .

Nel 2025, la legge 15/2025 (conversione del “decreto Proroghe”) ha stabilito che coloro che non hanno versato le rate di luglio e settembre 2023 possono rientrare nella definizione, purché paghino le rate scadute entro il 15 novembre 2025 . È dunque possibile sanare le posizioni pregresse e beneficiare degli sconti, ma occorre rispettare i nuovi termini.

3.3.2 Saldo e stralcio e definizione liti pendenti

Altre definizioni agevolate riguardano:

  • Saldo e stralcio (Legge 145/2018): per contribuenti con ISEE fino a € 20.000, il pagamento di una percentuale del debito (16 %, 20 % o 35 %) in base al reddito, con cancellazione del residuo. Questa misura non è stata replicata nel 2025, ma i residui possono essere gestiti con le procedure di sovraindebitamento.
  • Definizione delle liti pendenti: talvolta la legge di bilancio consente di definire i giudizi tributari pendenti con il pagamento di una percentuale dell’imposta; queste misure sono sporadiche e vanno verificate di volta in volta.

3.3.3 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Il codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) consente agli imprenditori e ai consumatori sovraindebitati di accedere a procedure di composizione della crisi che prevedono anche la transazione fiscale, ossia la possibilità di trattare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione di imposte e sanzioni. Due gli strumenti rilevanti per i produttori di dispositivi medicali in crisi:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67‑73): permette alle persone fisiche che non sono soggette a procedure concorsuali (imprenditori minori, artigiani, professionisti) di proporre un piano ai creditori con l’ausilio dell’OCC. Il piano può prevedere il pagamento parziale e dilazionato dei debiti; i creditori votano e il tribunale omologa se ritiene il piano fattibile. I requisiti sono stati descritti all’art. 67: elenco dei creditori, descrizione del patrimonio, indicazione degli atti straordinari compiuti, dichiarazioni dei redditi e entrate familiari .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata: strumenti rivolti agli imprenditori commerciali e ai professionisti. Consentono di proporre ai creditori il pagamento integrale dei crediti privilegiati e una percentuale sui chirografari, con la possibilità di falcidia di tributi e contributi. La partecipazione dell’Agenzia delle Entrate è obbligatoria; il tribunale omologa anche senza l’adesione se ritiene la proposta conveniente.

3.3.4 Esdebitazione

Al termine della procedura di sovraindebitamento, il debitore che abbia correttamente eseguito il piano può chiedere al tribunale la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. È un beneficio cruciale che consente di ripartire e che può essere richiesto solo una volta ogni cinque anni. L’esdebitazione è preclusa in caso di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.

3.4 Strategie negoziali e trattative stragiudiziali

In alcuni casi è possibile risolvere l’accertamento con trattative dirette con l’ufficio senza formalizzare un accertamento con adesione. Questo accade quando l’atto impositivo ha vizi evidenti e l’ufficio, temendo di soccombere in giudizio, è disposto a ridurre la pretesa. Lo staff dell’Avv. Monardo utilizza questa tecnica per ottenere:

  1. Sgravio parziale o totale: presentando memorie e documenti che dimostrano errori nell’accertamento, si può ottenere l’annullamento dell’atto. È fondamentale valorizzare la giurisprudenza favorevole e dimostrare l’inesistenza della violazione.
  2. Dilazione personalizzata: in presenza di debiti elevati, proporre piani di pagamento oltre i termini standard, motivando con la situazione aziendale e la necessità di mantenere l’operatività.
  3. Compensazione con crediti d’imposta: se l’azienda vanta crediti IVA o altri crediti verso l’Erario, è possibile chiederne la compensazione con le somme iscritte a ruolo.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

4.1 Rottamazione delle cartelle

Le definizioni agevolate sono state uno strumento ricorrente negli ultimi anni. Con la Rottamazione‑quater (legge 197/2022) i contribuenti potevano estinguere i carichi senza sanzioni e interessi moratori. Per i produttori di dispositivi medicali, aderire alla rottamazione consente di liberarsi da debiti passati e concentrarsi sulle contestazioni ancora aperte. È bene ricordare che:

  • Possono essere rottamate solo le somme affidate all’agente della riscossione (cartelle esattoriali) fino al 30 giugno 2022.
  • I debiti oggetto di liti pendenti possono essere rottamate solo rinunciando al ricorso (se non sono tributi locali).
  • Il pagamento può essere rateizzato; la decadenza si verifica con l’omesso o insufficiente versamento anche di una sola rata.

4.2 Piano di ristrutturazione del consumatore e liquidazione controllata

Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) ha riformato la L. 3/2012 introducendo procedure più flessibili. Il piano di ristrutturazione del consumatore è rivolto alle persone fisiche sovraindebitate che non sono soggette a fallimento (commercianti sotto soglia, professionisti, agricoltori). Può essere utilizzato anche dall’imprenditore che produce dispositivi medicali come persona fisica o da soci di società di persone che hanno garantito con il proprio patrimonio i debiti sociali.

Requisiti principali dell’art. 67 D.Lgs. 14/2019:

  • Assistito da OCC: il consumatore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che lo assiste nella predisposizione del piano.
  • Contenuto libero e falcidiabile: il piano può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, indicando tempi e modalità per superare la crisi .
  • Elenco completo dei creditori: la domanda deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, dal patrimonio, dagli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dalle entrate del nucleo familiare .
  • Moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati: il piano può prevedere una moratoria di due anni per i crediti privilegiati, salvo interessi legali .
  • Omologa del tribunale: il giudice omologa il piano se ritiene che il debitore possa effettivamente adempiere e che i creditori ricevano una somma maggiore rispetto alla liquidazione.

Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori; le procedure esecutive sono sospese e il debitore, se rispetta il piano, può chiedere l’esdebitazione finale.

4.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio

Per gli imprenditori commerciali e le società è prevista la possibilità di presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 56 e 64‑bis D.Lgs. 14/2019). Queste procedure sono più complesse e richiedono l’intervento di professionisti per la relazione attestatrice. Offrono la possibilità di falcidiare anche i crediti fiscali e contributivi, previa transazione fiscale (art. 63). Il tribunale può omologare l’accordo anche se l’Agenzia delle Entrate non aderisce, purché la soddisfazione offerta sia superiore a quella ottenuta in caso di liquidazione giudiziale.

4.4 Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata

Se non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può richiedere la liquidazione controllata (artt. 268 ss. D.Lgs. 14/2019), che sostituisce l’ex liquidazione del patrimonio. Consiste nella vendita di tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nel corso della nostra pratica professionale abbiamo osservato che i produttori di dispositivi medicali, come molte imprese, commettono errori ricorrenti quando sono destinatari di un avviso di accertamento. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare la notifica o agire in ritardo: molti imprenditori, sommersi dalle attività quotidiane, non danno immediata importanza all’avviso di accertamento. Errore grave: i termini per la difesa decorrono dalla notifica. Anche un giorno di ritardo può precludere la possibilità di ricorrere.
  2. Non farsi assistere da un professionista specializzato: le norme tributarie sono complesse e in continua evoluzione. Affidarsi al consulente interno o allo studio che gestisce la contabilità può non essere sufficiente. È preferibile coinvolgere un avvocato tributarista e un commercialista esperto in accertamenti.
  3. Non partecipare al contraddittorio: il contraddittorio è un’occasione preziosa per ridurre la pretesa. Molti contribuenti non rispondono agli inviti, pensando che l’ufficio abbia già deciso. Al contrario, presentare memorie e documenti può portare all’annullamento parziale o totale dell’avviso.
  4. Fornire documenti incompleti o contraddittori: in fase di verifica o contraddittorio è fondamentale fornire documenti chiari e coerenti; contraddizioni o mancanze alimentano i sospetti dell’ufficio e legittimano l’accertamento induttivo.
  5. Confondere strumenti diversi: rottamazione, accertamento con adesione, definizione agevolata, accordi di ristrutturazione sono istituti differenti con procedure e benefici specifici. Scegliere lo strumento sbagliato può comportare la perdita di opportunità.
  6. Sottovalutare l’impatto del payback: molti produttori di dispositivi medicali hanno sperato che il contenzioso fosse definito dalla Corte costituzionale. Con la legge 118/2025 le somme sono ridotte, ma vanno pagate in tempi stretti . Non pianificare la liquidità necessaria può portare a insolvenza.

Consigli pratici:

  • Conservare e organizzare tutta la documentazione contabile (inventario di magazzino, contratti, fatture, ordini). Assicurarsi che l’inventario sia aggiornato, poiché la sua mancanza legittima l’accertamento induttivo.
  • Quando arriva una richiesta di documenti (questionario), rispondere puntualmente; la mancata risposta legittima l’accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973.
  • Verificare periodicamente la posizione fiscale e contributiva, anche tramite estratti di ruolo, per intercettare eventuali carichi affidati alla riscossione.
  • In caso di difficoltà finanziaria, attivarsi per tempo con piani di rientro o procedure di sovraindebitamento; attendere che arrivi un pignoramento rende più difficile trovare soluzioni.

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito proponiamo una serie di domande e risposte basate sulle problematiche più ricorrenti dei nostri assistiti. Le FAQ sono suddivise per argomento. Se non trovi risposta al tuo caso specifico, contattaci per una consulenza personalizzata.

  1. Cosa succede se l’avviso di accertamento non è motivato?

Se l’avviso non indica le ragioni di fatto e di diritto della pretesa o richiama documenti non allegati, viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente e può essere annullato dal giudice. La motivazione è imprescindibile .

  1. L’Agenzia delle Entrate può integrare successivamente l’avviso con altri documenti?

No. L’amministrazione può emettere un nuovo avviso integrativo solo se emergono nuovi elementi di fatto. Non può integrare la motivazione dell’avviso originario in giudizio .

  1. Cos’è il contraddittorio endoprocedimentale e quando è obbligatorio?

È il confronto preventivo tra ufficio e contribuente. Dal 2024 è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili (art. 6‑bis Statuto), salvo casi di particolare urgenza. L’ufficio deve inviare una bozza dell’atto e attendere almeno 60 giorni per ricevere osservazioni . Per gli atti emessi prima del 21 luglio 2023, l’obbligo riguarda solo i tributi armonizzati o i casi previsti da leggi speciali .

  1. Cosa si intende per “prova di resistenza”?

È l’onere del contribuente di dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto presentare durante il contraddittorio e che avrebbero potuto determinare un esito diverso. La Cassazione ha precisato che la violazione del contraddittorio annulla l’atto solo se il contribuente dimostra la rilevanza delle sue osservazioni .

  1. Quali sono i termini per impugnare l’avviso?

Il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni.

  1. Posso pagare a rate un avviso di accertamento?

Sì. Se si aderisce all’accertamento con adesione, il pagamento può essere rateizzato fino a 8 anni. Se l’avviso è iscritto a ruolo, si possono chiedere fino a 72 rate ordinarie (120 in casi di grave difficoltà). Tuttavia, la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione; occorre chiedere la sospensione.

  1. Cosa fare se ricevo un accertamento induttivo basato su presunzioni?

È necessario contestare la validità delle presunzioni, dimostrando con documenti e perizie che i ricavi stimati sono infondati. La Cassazione 30371/2025 ha ricordato che la mancanza dell’inventario consente l’induttivo puro, ma il contribuente può sempre fornire prove contrarie. Valutare se la contabilità è attendibile e se le presunzioni utilizzate sono gravi, precise e concordanti.

  1. Come impugnare un avviso relativo al payback dei dispositivi medicali?

Occorre verificare se l’importo preteso tiene conto della riduzione del 48 % (art. 8 D.L. 34/2023 dichiarato incostituzionale) e della riduzione al 25 % per gli anni 2015‑2018 (L. 118/2025). In caso di sforamento del tetto di spesa regionale, è possibile contestare la quota attribuita, dimostrando che la propria azienda non ha concorso al superamento o che i dati di fatturato sono errati. Se l’azienda decide di pagare quanto dovuto, è consigliabile pianificare la liquidità e, se necessario, ricorrere a un piano di ristrutturazione.

  1. Cosa significa accertamento integrativo?

È un secondo avviso emesso dallo stesso ufficio su una medesima annualità per integrare o modificare un avviso precedente. È ammesso solo quando emergono nuovi elementi di fatto; non può essere utilizzato per correggere vizi formali o errori di calcolo. La mancata indicazione dei nuovi elementi rende l’accertamento integrativo nullo .

  1. Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?

Per i produttori di dispositivi medicali è fondamentale conservare: bilanci, registri IVA, libri contabili, inventario di magazzino, contratti di fornitura, ordini e DDT, certificazioni di conformità, corrispondenza commerciale e tutto ciò che documenta le transazioni. Per il payback: fatturato suddiviso per Regione e anno, dichiarazioni IVA, eventuali contestazioni presentate.

  1. La mancata risposta ai questionari dell’Agenzia comporta automaticamente l’accertamento?

Secondo l’art. 32 D.P.R. 600/1973, la mancata risposta agli inviti a fornire dati e notizie legittima l’accertamento induttivo e consente di utilizzare presunzioni. È quindi consigliabile rispondere sempre entro il termine, allegando la documentazione richiesta.

  1. È possibile transigere i tributi nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento?

Sì. Il Codice della crisi prevede la transazione fiscale nell’ambito del piano del consumatore e degli accordi di ristrutturazione. L’Agenzia delle Entrate può ridurre la pretesa tributaria se la proposta risulta più vantaggiosa della liquidazione giudiziale. L’omologazione del piano vincola l’ente anche senza il suo assenso (art. 63 D.Lgs. 14/2019).

  1. Cosa accade se non pago il payback entro il termine previsto?

Se non si versa la quota dovuta entro la scadenza (9 settembre 2025 per gli anni 2015‑2018), l’ente sanitario regionale può iscrivere a ruolo l’intero importo originario più sanzioni. È comunque possibile presentare ricorso o richiedere un piano di rientro.

  1. Posso compensare il debito payback con crediti verso la Pubblica amministrazione?

Alcune leggi regionali consentono la compensazione tra crediti maturati nei confronti del Servizio sanitario e debiti payback. È necessario verificare la normativa regionale e presentare istanza alla propria ASL o Regione.

  1. Che cos’è l’esdebitazione e quando la posso ottenere?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui al termine di una procedura di sovraindebitamento o di liquidazione controllata. Può essere richiesta dal consumatore che abbia adempiuto integralmente o per almeno il 20 % ai crediti chirografari, che non abbia commesso atti di frode e che non abbia già beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti.

  1. È possibile rateizzare il payback?

La legge 118/2025 non prevede esplicitamente la rateizzazione del 25 %; tuttavia molte Regioni hanno introdotto piani di rientro o accordi transattivi con i fornitori. È consigliabile inoltrare un’istanza motivata all’ente regionale.

  1. La definizione agevolata (rottamazione) comprende i debiti payback?

No. Il payback è un’obbligazione di natura extra‑tributaria connessa alla spesa sanitaria e non rientra nelle cartelle esattoriali ordinarie. Tuttavia, se l’obbligazione è stata iscritta a ruolo, potrebbe essere oggetto di definizione agevolata solo se la norma lo prevede espressamente.

  1. Come funziona l’accertamento con adesione per le imposte locali (IMU, TARI)?

Le imposte locali sono gestite dai Comuni e seguono regole differenti. Molti Comuni prevedono la possibilità di definire l’avviso con il pagamento del tributo e di una sanzione ridotta. Occorre consultare il regolamento comunale e, se previsto, chiedere l’adesione.

  1. Un avviso di accertamento può essere annullato se il funzionario che lo ha sottoscritto non è un dirigente?

La giurisprudenza ritiene nullo l’avviso firmato da un funzionario privo di poteri dirigenziali. Occorre tuttavia verificare se vi sia stata una valida delega di firma o se la firma sia apposta digitalmente con qualificazioni adeguate. La difesa deve eccepire il vizio in ricorso e allegare la prova.

  1. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate perde i termini, ma emette comunque la cartella di pagamento?

La cartella è nulla e può essere impugnata. È comunque necessario proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria per far valere la decadenza, poiché l’ufficio non annulla automaticamente l’atto.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto di un accertamento fiscale e le opzioni difensive, proponiamo due simulazioni basate su casi reali (i nomi sono di fantasia).

7.1 Simulazione 1 – Accertamento IRES e IVA a un produttore di dispositivi medicali

Contesto: La società “Meditech S.r.l.” produce dispositivi ortopedici. Nel 2024 subisce una verifica della Guardia di Finanza; viene contestata l’inesistenza di alcune fatture di acquisto (fornitore dichiarato “cartiera”) e l’inesistenza di ricavi per € 500.000. L’ufficio emette un avviso di accertamento per l’anno 2019 con le seguenti contestazioni:

  • Maggior imponibile IRES: € 500.000
  • Maggior IVA: € 110.000 (aliquota 22 %)
  • Sanzioni per infedele dichiarazione: 90 % dell’imposta (art. 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997)
  • Sanzioni per indebita detrazione IVA: 90 %

Verifica dei termini: L’avviso viene notificato il 30 dicembre 2024. Poiché la dichiarazione IRES 2019 è stata presentata il 30 novembre 2020, il termine quinquennale ex art. 43 scade il 31 dicembre 2025; l’avviso è tempestivo .

Difese:

  1. Motivazione e allegati: L’avviso cita un processo verbale con le dichiarazioni di un testimone e le fatture ritenute inesistenti, ma non allega le prove. Il contribuente richiede la documentazione. Se l’ufficio non la produce, la motivazione è carente e può essere contestata .
  2. Contraddittorio: La verifica si è conclusa con un PVC consegnato il 15 settembre 2024; l’avviso è emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni e non sono indicate ragioni di urgenza. Invocando l’art. 12, comma 7, l’accertamento è nullo .
  3. Merito: La società dimostra, con documentazione bancaria e corrispondenza, che il fornitore ha effettivamente consegnato i beni; l’inesistenza è solo soggettiva. La Cassazione ammette la detrazione IVA se il destinatario prova l’inesistenza soggettiva. Il ricavo di € 500.000 è giustificato da una fornitura non fatturata per errore; la società emette autofattura e regolarizza.

Possibile esito: L’ufficio, constatate le irregolarità procedurali, accetta in parte le difese e, tramite accertamento con adesione, riduce l’imponibile a € 200.000, con sanzioni ridotte a un terzo. La società paga l’imposta e rateizza in 6 anni, evitando il giudizio.

7.2 Simulazione 2 – Payback dispositivi medicali 2015‑2018

Contesto: “BioCare S.p.A.” ha fornito dispositivi medicali alle Regioni Lazio e Lombardia. Nel 2019 riceve comunicazione dalla Regione Lazio di contributo payback relativo agli anni 2015‑2018 per un importo complessivo di € 2.000.000. La società impugna per eccesso di potere e mancanza di istruttoria. Nel 2024, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la Regione ricalcola la quota al 52 % (€ 1.040.000). Con l’art. 7 D.L. 95/2025 il payback è ridotto al 25 % (€ 500.000) e BioCare è tenuta a versare tale somma entro il 9 settembre 2025 .

Opzioni:

  1. Pagamento immediato: BioCare decide di pagare l’intero importo di € 500.000 entro il termine per chiudere la controversia e per poter partecipare alle future gare regionali. La somma incide sulla liquidità, ma evita ulteriori sanzioni.
  2. Richiesta di rateizzazione: BioCare chiede alla Regione un piano in 12 rate mensili. La Regione accoglie, in base a un regolamento regionale che consente la dilazione. Il pagamento dilazionato consente di non compromettere la gestione corrente.
  3. Ricorso al TAR: BioCare sostiene che anche la riduzione al 25 % è eccessiva e propone ricorso al TAR. Tuttavia, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità del payback come misura di solidarietà ; la possibilità di successo è limitata. Inoltre, il mancato pagamento comporta la perdita della possibilità di partecipare alle gare pubbliche, con danno reputazionale.

Consigli: in presenza di riduzioni normative, conviene valutare attentamente la possibilità di aderire e chiudere la controversia. È comunque utile verificare il calcolo dell’importo, la quota spettante a ciascuna Regione e la corretta applicazione del tetto di spesa.

Conclusione

Un accertamento fiscale nei confronti di un produttore di dispositivi medicali è una vicenda complessa, che richiede competenze giuridiche e contabili e un approccio tempestivo. Le normative vigenti impongono all’amministrazione di motivare adeguatamente l’avviso, rispettare i termini di decadenza e garantire il contraddittorio. La giurisprudenza recente ha rafforzato le tutele del contribuente, ma ha anche sottolineato l’importanza della prova di resistenza: la difesa deve dimostrare quali argomentazioni avrebbe potuto addurre se fosse stata ascoltata .

Per i produttori di dispositivi medicali, il 2025 ha portato importanti novità: la conferma dell’incostituzionalità della clausola che subordinava la riduzione del 48 % del payback alla rinuncia ai ricorsi , l’ulteriore riduzione al 25 % e la scadenza imminente per il pagamento . È fondamentale non sottovalutare l’impatto di queste somme sulla gestione finanziaria e valutare se sia opportuno aderire o contestare.

La difesa efficace contro un accertamento si basa su:

  1. Analisi tempestiva dell’atto e rilevazione dei vizi formali (motivazione, termini, firma);
  2. Partecipazione attiva al contraddittorio, presentando memorie e dimostrando la correttezza della propria posizione;
  3. Utilizzo degli strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione, la rottamazione e le definizioni agevolate;
  4. Ricorso a procedure di sovraindebitamento per aziende e imprenditori in crisi, con piani personalizzati e possibilità di esdebitazione;
  5. Assistenza di professionisti specializzati che conoscano la normativa e la giurisprudenza più recente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono pronti ad assisterti in ogni fase: dalla verifica degli atti all’elaborazione della migliore strategia, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla rappresentanza in giudizio. Grazie alla sua esperienza come cassazionista, gestore della crisi e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può individuare la soluzione più adeguata per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle esattoriali.

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