Accertamento fiscale a un produttore di sollevatori: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’azienda che progetta e costruisce sollevatori e piattaforme di sollevamento non significa soltanto conoscere la meccanica, l’elettronica e la sicurezza sul lavoro; vuol dire anche navigare un sistema fiscale complesso e in continua evoluzione. L’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza può mettere a repentaglio l’equilibrio finanziario di un produttore di sollevatori. Un avviso di accertamento, se non affrontato con competenza e tempestività, rischia di trasformarsi in cartelle di pagamento, ipoteche, fermi amministrativi e, nei casi più gravi, pignoramenti dei mezzi aziendali.

Molti imprenditori del settore sottovalutano la portata di una verifica fiscale, immaginando che si tratti di un semplice controllo. In realtà l’accertamento riguarda numerosi aspetti: la corretta dichiarazione dei ricavi, la deducibilità dei costi, la gestione del magazzino (mercuriali, scorte di componenti, rottami), l’utilizzo di macchinari ammortizzati, i movimenti bancari che possono svelare ricavi non contabilizzati e, da qualche anno, l’analisi degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili alle aziende meccaniche. Chi produce piattaforme aeree e carrelli elevatori spesso lavora sia per privati sia per imprese di costruzioni; ciò comporta la gestione di sconti, offerte promozionali e ricarichi differenti fra vendite all’ingrosso, noleggio e vendita al dettaglio. Se il Fisco applica una percentuale di ricarico media in modo indifferenziato o induttivo, l’azienda può trovarsi a dover giustificare un margine inesistente.

L’urgenza di reagire all’avviso di accertamento è data da termini molto rigidi. Dal momento della notifica decorrono scadenze per:

  • presentare osservazioni nel procedimento di contraddittorio preventivo, generalmente entro 60 giorni ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e del nuovo art. 6‑bis introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ;
  • richiedere l’accertamento con adesione, che sospende i termini del ricorso per 90 giorni ma deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto impositivo;
  • promuovere il ricorso tributario, entro 60 giorni dalla notifica (60 giorni lavorativi, salvo sospensione nel periodo di mediazione);
  • aderire a definizioni agevolate o rottamazioni delle cartelle, quando previste dalle leggi di bilancio (come la nuova rottamazione quinquies 2026 ).

Ignorare o sottovalutare questi termini è uno degli errori più gravi. Un imprenditore informato, assistito da professionisti, può contestare l’atto per carenza di motivazione, violazione del diritto di contraddittorio, errata applicazione delle percentuali di ricarico, utilizzo scorretto delle presunzioni bancarie o nullità dell’atto per difetti formali. Può inoltre sfruttare strumenti come l’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e interessi, o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento per ristrutturare i debiti.

L’importanza di un consulente specializzato

Per affrontare un accertamento fiscale nel settore dei sollevatori è indispensabile l’assistenza di un professionista in grado di coniugare competenze giuridiche e contabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. Fra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: può seguire i contenziosi fino alla Suprema Corte di Cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • Coordina professionisti esperti in diritto tributario e bancario su tutto il territorio nazionale;
  • Offre consulenza integrata con commercialisti per l’analisi dei bilanci, la ricostruzione dei ricavi, la verifica degli ammortamenti e la corretta applicazione delle norme IVA.

L’Avv. Monardo e il suo staff aiutano i produttori di sollevatori in vari modi concreti:

  • Analisi dell’atto e della contabilità: verifica formale e sostanziale dell’avviso di accertamento, ricerca di vizi procedurali, ricostruzione dei ricavi reali considerando promozioni, sconti e servizi di noleggio.
  • Interventi nel contraddittorio: predisposizione delle osservazioni e partecipazione al confronto preventivo con l’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente .
  • Accertamento con adesione: negoziazione con l’ufficio per ottenere una riduzione delle sanzioni e la definizione dell’imposta mediante il D.Lgs. 218/1997.
  • Ricorsi e sospensive: predisposizione dei ricorsi alla giustizia tributaria, richiesta di sospensione della riscossione e deposito di istanze cautelari.
  • Trattative e piani di rientro: gestione stragiudiziale con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione per rateizzare il debito o aderire alle definizioni agevolate.
  • Procedure concorsuali e sovraindebitamento: elaborazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per chi si trova in crisi di liquidità.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Diritti del contribuente e contraddittorio preventivo

La Legge 212/2000, nota come Statuto dei diritti del contribuente, riconosce diritti fondamentali al contribuente. L’art. 12, dedicato alle verifiche e ispezioni, stabilisce che gli accessi nei locali aziendali devono essere motivati e svolti durante l’orario d’esercizio; il contribuente deve essere informato dell’oggetto della verifica e può farsi assistere da un professionista. Il verbalizzante deve dare atto delle osservazioni del contribuente nel Processo Verbale di Constatazione (PVC); l’attività ispettiva non può protrarsi oltre trenta giorni, prorogabili in casi complessi.

Il comma 7 dell’art. 12 prevede che, dopo la chiusura della verifica, il contribuente possa presentare osservazioni e richieste entro 60 giorni, e che l’avviso di accertamento non possa essere emesso prima della scadenza di tale termine, salvo casi di fondato pericolo per la riscossione. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’emanazione dell’atto prima dei 60 giorni è illegittima .

Il D.Lgs. 219/2023, in attuazione della riforma fiscale, ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, generalizzando l’obbligo del contraddittorio preventivo. La norma, aggiornata fino al 2 agosto 2025, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni e consentendo l’accesso agli atti del fascicolo . L’atto non può essere adottato prima della scadenza del termine; se questo coincide con il termine di decadenza, la decadenza è prorogata di 120 giorni . Sono esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati e le liquidazioni formali individuate con decreto ministeriale o i casi di fondato pericolo per la riscossione .

La giurisprudenza ha interpretato in senso garantista queste disposizioni. Con ordinanza n. 287/2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora l’ufficio, dopo la notifica del PVC, formuli nuovi rilievi o contestazioni rispetto a quelli iniziali, il termine di 60 giorni per presentare osservazioni decorre dalla comunicazione di tali nuovi rilievi . Questo consente al contribuente di articolare la propria difesa in piena conoscenza delle ragioni dell’ufficio e costituisce applicazione dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dagli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione .

1.2 Indagini finanziarie e presunzioni bancarie

L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 conferisce all’Agenzia delle Entrate il potere di effettuare indagini finanziarie presso istituti bancari e altri intermediari. La norma prevede che le risultanze dei conti correnti intestati o cointestati al contribuente costituiscano presunzione legale di ricavi non dichiarati, a meno che il contribuente non dimostri l’inerenza o l’estraneità delle movimentazioni all’attività aziendale. Il testo impone all’ufficio di richiedere l’autorizzazione alla Direzione regionale o al comando della Guardia di Finanza per accedere ai dati bancari . L’autorizzazione è un atto interno e la sua irregolarità non comporta l’inutilizzabilità dei dati; ciò è stato ribadito dall’ordinanza n. 27128/2025, secondo cui il contribuente deve dimostrare che la carenza autorizzativa ha leso i suoi diritti fondamentali .

La presunzione bancaria opera anche quando le movimentazioni avvengano su conti intestati a familiari o soci del contribuente. Tuttavia la Cassazione ha precisato che la semplice relazione familiare non basta: occorrono elementi concreti che dimostrino l’effettiva disponibilità del conto da parte del contribuente. L’ordinanza n. 7583/2025 ha affermato che il vincolo familiare va integrato con indizi, come l’insufficiente capacità reddituale del familiare o la contiguità tra questi e l’impresa, e che l’onere di allegazione grava sull’ufficio .

La sentenza n. 7552/2025 ha ulteriormente stabilito che la presunzione di cui all’art. 32 si applica a tutti i contribuenti, non solo agli imprenditori. Chiunque effettui numerose transazioni online o movimenti bancari qualificabili come attività abituale può essere sottoposto a verifica; la distinzione tra imprenditore civilistico (art. 2082 c.c.) e soggetto che svolge attività commerciale ai fini fiscali non impedisce l’applicazione della presunzione .

1.3 Accertamento analitico-induttivo e percentuale di ricarico

Il D.P.R. 600/1973 consente all’amministrazione, quando i registri contabili sono inattendibili, di procedere all’accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d). In questo contesto l’ufficio ricostruisce i ricavi utilizzando elementi presuntivi, fra i quali la percentuale di ricarico applicata ai costi. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’uso di questo metodo richiede criteri razionali.

Con la sentenza n. 31785/2025 la Suprema Corte ha cassato un accertamento basato sulla media aritmetica del ricarico applicato indistintamente a vendite al dettaglio e all’ingrosso. La massima del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riassume i principi: il giudice deve verificare la scelta dell’amministrazione in base alle censure del contribuente, tenendo conto della natura omogenea o eterogenea dei beni-merce, della rilevanza dei campioni selezionati e della coerenza con il criterio di media (aritmetica o ponderata) adottato; il contribuente, da parte sua, non è tenuto a dimostrare l’esatta incidenza delle sue contestazioni sulla media ponderata ma basta che sollevi elementi specifici e analitici, come sconti, promozioni o periodi di saldi . La Corte ha ritenuto erroneo applicare la media aritmetica semplice a beni venduti sia al dettaglio sia all’ingrosso, poiché le percentuali di ricarico sono diverse e ciò comporta un risultato inattendibile .

Già nel 2024 un’altra pronuncia (n. 28030/2024) aveva sottolineato che l’amministrazione deve scegliere campioni rappresentativi dei beni, distinguere tra categorie omogenee e utilizzare criteri coerenti con la natura delle merci; l’uso di liste di prezzi generiche e la somma indiscriminata di merci eterogenee sono vizi che portano all’annullamento dell’accertamento .

1.4 Nullità dell’avviso e altri vizi formali

Oltre ai profili sostanziali, la giurisprudenza ha individuato diverse cause di nullità dell’avviso di accertamento. L’ordinanza n. 23939/2025 ha dichiarato nullo l’atto emesso nei confronti di una società già estinta; tale nullità si estende anche agli avvisi emessi nei confronti dei soci, poiché la base su cui si fondano è inesistente . Altre pronunce hanno censurato l’assenza di motivazione, la mancanza di firma del funzionario competente, la notifica a soggetti non legittimati o l’emissione dell’atto prima del termine di 60 giorni dall’ispezione .

1.5 Strumenti deflativi del contenzioso e rottamazioni

L’ordinamento offre al contribuente diversi strumenti per evitare il contenzioso o per definire le pendenze fiscali:

  1. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di definire l’accertamento con sanzioni ridotte a un terzo e rateazione del dovuto. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; l’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e la definizione deve concludersi entro 90 giorni. In caso di accordo, i termini per impugnare l’atto sono sospesi e riprendono a decorrere solo in caso di mancata adesione. Dal 2024 il procedimento è coordinato con il contraddittorio preventivo.
  2. Rottamazioni e definizioni agevolate: la Legge n. 197/2022 ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle esattoriali, mentre la Legge di bilancio 2026 (art. 23) ha previsto la nuova rottamazione‑quinquies. Quest’ultima permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali con interessi al 4% . La definizione sospende i termini di prescrizione, blocca fermi e ipoteche e impedisce nuove azioni esecutive .
  3. Definizione agevolata delle liti pendenti: alcune leggi di bilancio consentono di chiudere i contenziosi tributari pendenti versando una percentuale del tributo a seconda dello stato e dell’esito del giudizio. Nel 2023 la definizione agevolata ex art. 1, commi 186–205, della L. 197/2022 ha permesso di definire le controversie pendenti pagando dal 5% al 100% del valore della controversia a seconda dell’esito del giudizio.
  4. Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F.): nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) è possibile proporre il pagamento parziale dei tributi erariali e degli accessori, soggetto all’omologazione del tribunale.
  5. Ravvedimento operoso: permette di regolarizzare spontaneamente violazioni dichiarative o omessi versamenti con sanzioni ridotte in base al ritardo (D.Lgs. 472/1997).

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto di accertamento

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento

Il produttore di sollevatori che riceve un avviso di accertamento deve innanzitutto verificare la data di notifica (via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) per calcolare i termini di difesa. L’atto deve contenere:

  • la motivazione e i presupposti di fatto e di diritto;
  • l’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti;
  • l’ufficio che lo ha emesso e il funzionario responsabile;
  • l’invito a presentare osservazioni e la possibilità di accedere al contraddittorio.

Prima di qualsiasi azione è utile confrontare il contenuto dell’avviso con i documenti aziendali (contabilità, registri IVA, fatture di acquisto e vendita, contratti di noleggio, estratti conto bancari, bilanci) per individuare eventuali errori materiali dell’ufficio.

2.2 Contraddittorio preventivo

Se l’avviso rientra fra gli atti soggetti a contraddittorio (ad esempio accertamenti analitico‑induttivi, avvisi di recupero IVA, maggiori ricavi da indagini bancarie), l’ufficio invia al contribuente lo schema di atto e assegna almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni . Durante tale periodo è possibile:

  1. Accedere e estrarre copia del fascicolo presso l’ufficio, esaminando i documenti utilizzati dall’amministrazione (processo verbale, dati di Banca d’Italia, comparazioni con i parametri ISA, campioni di prodotti). È consigliato farsi assistere da un professionista.
  2. Predisporre osservazioni e documenti: contestare l’inattendibilità della percentuale di ricarico indicando i diversi ricarichi per categorie di sollevatori (gru a torre, piattaforme a pantografo, carrelli elevatori, piattaforme semoventi), dimostrare la presenza di sconti in periodi promozionali, la vendita di lotti fuori moda a prezzi ribassati, l’esistenza di residui di magazzino o la circostanza che certe spese hanno natura straordinaria (manutenzioni, ricerca e sviluppo, garanzie). Per le movimentazioni bancarie, fornire le pezze giustificative (distinte di versamento, bonifici dei clienti, anticipi su commessa), evidenziando quali entrate sono rimborsi spese o finanziamenti soci.
  3. Partecipare all’udienza di contraddittorio: il confronto con l’ufficio consente di illustrare le proprie ragioni. In base all’art. 6‑bis, l’atto finale deve motivare espressamente le ragioni per cui le osservazioni non sono state accolte .

Se l’ufficio emette l’avviso prima della scadenza dei 60 giorni, l’atto è annullabile per violazione del diritto di difesa . La Cassazione ha chiarito che il mancato rispetto del termine non è sanato dal fatto che l’ufficio attenda fino allo spirare dei 60 giorni per notificare l’avviso; l’illegittimità nasce dal fatto stesso di aver deliberato l’atto prima del termine .

2.3 Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un istituto deflativo previsto dal D.Lgs. 218/1997 che consente al contribuente di definire la pretesa con una riduzione delle sanzioni. La procedura si attiva:

  1. Su iniziativa dell’ufficio: l’ufficio invia un invito al contraddittorio in cui propone una determinazione dell’imposta. Il contribuente può accettare o formulare osservazioni; in caso di adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  2. Su istanza del contribuente: entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’imprenditore può presentare istanza di adesione. L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni; la definizione deve avvenire entro 90 giorni. Durante questo periodo i termini per il ricorso sono sospesi.

In sede di adesione è possibile rideterminare ricavi e costi tenendo conto delle specificità dell’attività: ad esempio, differenziare i margini fra sollevatori di alta portata (venduti a imprese di costruzioni) e piattaforme leggere (destinate al noleggio), dimostrare l’obsolescenza di alcuni modelli e la presenza di rimanenze invendute. È essenziale fornire report di magazzino e analisi dei costi per convincere l’ufficio della fondatezza delle proprie deduzioni.

Se l’accordo è raggiunto, si sottoscrive un atto di adesione con l’indicazione delle somme dovute. Le sanzioni sono ridotte a 1/3, gli interessi sono quelli legali. Il pagamento può essere rateizzato fino a un massimo di 8 rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 50.000 euro). In caso di mancato pagamento, l’adesione perde efficacia e il debito torna a essere riscosso con sanzioni intere.

2.4 Ricorso tributario e strumenti processuali

Se il contribuente non aderisce o se l’accordo non si raggiunge, l’avviso può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (il termine riprende a decorrere dopo l’esito dell’adesione). Il ricorso deve indicare specificamente i motivi di illegittimità, che possono essere:

  • Violazione di legge: inosservanza delle norme procedurali (art. 12 e 6‑bis dello Statuto del contribuente, art. 32 e 39 del D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 218/1997).
  • Difetto di motivazione: l’atto non espone le ragioni di fatto o di diritto, non indica i documenti su cui si basa or non confuta le osservazioni presentate.
  • Inesistenza o estinzione del soggetto: l’avviso è stato emesso a una società già estinta, come censurato dalla Cassazione .
  • Erronea qualificazione: l’ufficio ha considerato ricavi somme irrilevanti (prestiti soci, rimborsi spese, vendite di beni ammortizzati).
  • Errore nei criteri di ricarico: calcolo della media su campioni eterogenei o uso della media aritmetica anziché ponderata .
  • Indagini bancarie irregolari: estensione ai conti di familiari senza indizi specifici o mancanza di autorizzazione (solo se il contribuente dimostra l’effettiva lesione dei suoi diritti ).

Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, allegando il periculum (pericolo di danno grave) e il fumus boni iuris (probabilità di successo). La Corte può sospendere l’atto fino alla decisione di merito. In caso di soccombenza, la sentenza può essere impugnata entro 60 giorni avanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e, successivamente, con ricorso per Cassazione.

3. Difese e strategie specifiche per un produttore di sollevatori

Il settore della produzione di sollevatori presenta peculiarità che devono essere evidenziate in sede di accertamento. Di seguito alcune strategie difensive articolate in base alle principali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

3.1 Contestazione della percentuale di ricarico

L’ufficio spesso ricostruisce i ricavi applicando una percentuale di ricarico ai costi di produzione o acquisto dei sollevatori. Questo metodo può essere contestato quando:

  1. La contabilità è attendibile: se i registri IVA, i libri contabili e i bilanci sono tenuti con regolarità e non sono emersi gravi irregolarità, l’ufficio non può disattenderli e deve motivare l’utilizzo del metodo induttivo.
  2. Campioni non rappresentativi: l’azienda produce diversi modelli (gru a torre, piattaforme aeree a braccio articolato, montacarichi, carrelli elevatori) con margini differenti. Applicare la stessa percentuale a tutti è irragionevole. Citando la sentenza n. 31785/2025, si può sostenere che il giudice deve verificare la coerenza dei campioni e che non è necessario dimostrare la misura dell’incidenza delle contestazioni sulla media ponderata .
  3. Media aritmetica vs. ponderata: l’ufficio spesso calcola la media aritmetica dei ricarichi; in presenza di fatturato diversificato per volumi, la media ponderata è l’unica tecnica corretta. La pronuncia n. 31785/2025 e quella n. 28030/2024 hanno censurato l’uso della media aritmetica .
  4. Sconti, promozioni e rimanenze: il produttore può dimostrare che, nel periodo oggetto di verifica, sono state praticate campagne promozionali (ad esempio per modelli prossimi alla sostituzione), che alcuni sollevatori sono stati venduti a prezzo di costo per ridurre il magazzino o per fidelizzare i clienti, e che sono stati effettuati sconti commerciali legati a contratti di manutenzione pluriennale. Questi elementi riducono la percentuale media di ricarico.
  5. Costi specifici: la produzione di sollevatori richiede investimenti in ricerca e sviluppo, certificazioni CE, verifiche di conformità e collaudi. Tali costi possono non essere imputati al singolo prodotto ma incidono sull’andamento economico. È opportuno dimostrare che l’utile lordo riportato in bilancio è compatibile con i costi effettivi.

3.2 Difesa dalle presunzioni bancarie

Quando l’accertamento si fonda su indagini bancarie, l’ufficio presume che tutti i versamenti sui conti correnti siano ricavi. Per contestare questa presunzione:

  1. Documentare ogni versamento: conservare le copie di bonifici, assegni e altri documenti che dimostrino la natura delle entrate (prestiti soci, rimborsi spese, anticipazioni su commesse, incassi di clienti già fatturati). Allegare contratti di noleggio, pagamenti anticipati per ordini futuri o garanzie.
  2. Giustificare i prelevamenti: dimostrare che i prelievi non hanno finalità aziendali (ad esempio, trasferimento a conti di risparmio, pagamento di imposte personali) e che non esiste remunerazione “in nero”. La presunzione riguarda solo i versamenti, ma i prelevamenti non giustificati possono essere considerati compensi occulti per professionisti.
  3. Evidenziare le triangolazioni: in un’industria meccanica spesso si utilizzano conti correnti dedicati a leasing o mutui. È importante mostrare che alcuni movimenti riguardano finanziamenti per l’acquisto di macchinari, non ricavi. I contratti di leasing e le fatture dei fornitori devono essere esibiti.
  4. Contestare l’estensione ai conti dei familiari: se l’ufficio estende l’indagine ai conti dei soci o dei familiari, occorre far valere la giurisprudenza secondo cui la mera contiguità familiare non basta; l’ufficio deve fornire ulteriori elementi che dimostrino l’insufficiente capacità reddituale o la mancanza di attività del familiare . In assenza di tali elementi, la presunzione è illegittima.
  5. Invocare la non utilizzabilità dei dati per violazione di diritti fondamentali: l’ordinanza n. 27128/2025 ha riconosciuto che l’assenza o irregolarità dell’autorizzazione all’indagine bancaria non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei dati . Tuttavia, qualora l’indagine abbia violato diritti fondamentali (es. segreto professionale, privacy), il contribuente può chiedere l’esclusione di tali elementi.

3.3 Altre strategie difensive

  • Dimostrare la regolarità del magazzino: i sollevatori sono beni durevoli con cicli di vendita lunghi. È possibile che alcuni macchinari restino in esposizione o a magazzino per più anni prima di essere venduti. L’amministrazione deve tenere conto dell’ammortamento e dell’obsolescenza. Presentare inventari dettagliati e foto.
  • Controllo degli ISA: gli indici sintetici di affidabilità possono far scattare un accertamento quando l’azienda risulta “non affidabile”. È possibile rettificare gli ISA con apposita dichiarazione integrativa indicando situazioni particolari (commesse straordinarie, calo di ordinativi, variazioni di produzione). Contestare la loro applicazione agli anni d’imposta precedenti alle modifiche normative.
  • Eccezione di nullità per mancanza di motivazione: se l’avviso richiama genericamente le risultanze bancarie o applica un ricarico senza spiegare il criterio adottato, è possibile eccepire la violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 42 D.P.R. 600/1973 (motivazione), oltre all’art. 97 Cost.
  • Eccezione di decadenza: il potere di accertamento è soggetto a termini (normalmente 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). Il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti è oggi subordinato alla presentazione della denuncia entro i termini ordinari; il contribuente può contestare l’uso strumentale della denuncia .
  • Nullità per estinzione della società: se l’avviso è notificato a una società già cancellata dal registro imprese, è nullo . Ciò può accadere nel caso di gruppi societari in cui le linee di produzione sono state cedute.

4. Strumenti alternativi e vie di uscita

4.1 Definizione agevolata (“rottamazione‑quinquies” 2026)

La Legge di bilancio 2026 (art. 23) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, ampliando la platea dei contribuenti rispetto alla “quater”. I punti principali:

CaratteristicaDescrizioneRiferimento normativo
Carichi sanabiliCartelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, escluse quelle derivanti da avvisi di accertamentoL. Bilancio 2026, art. 23
Somme dovutePagamento del solo capitale e delle spese di notifica; sanzioni e interessi di mora sono stralciatiArt. 23, c. 1
Modalità di pagamentoUnica soluzione entro il 31 luglio 2026 o massimo 54 rate bimestrali: prime tre rate 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; dalla quarta, rate bimestrali fino a maggio 2035. Interesse 4% dal 2027Commi 4–5
EffettiSospensione di prescrizione e decadenza; sospensione di azioni esecutive, fermi amministrativi e ipoteche; blocco nuove procedureComma 8
RequisitiL’istanza va presentata entro il 30 aprile 2026; il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi e rinunciarvi

La rottamazione‑quinquies è utile per i produttori di sollevatori che si trovino con cartelle esattoriali pregresse dovute a precedenti accertamenti o ritardi nei versamenti. È importante verificare l’inclusione nella sanatoria (sono esclusi i carichi derivanti da accertamento) e la convenienza rispetto alla rateizzazione ordinaria.

4.2 Rottamazione‑quater e altre definizioni agevolate

Chi ha già aderito alla rottamazione‑quater introdotta dalla L. 197/2022 deve essere in regola con i versamenti scaduti al 30 settembre 2025 per essere ammesso alla “quinquies”. Se si è decaduti dalla quater, è possibile ripresentare domanda per la quinquies con inclusione delle rate non pagate. Altre definizioni previste dalla legislazione recente comprendono:

  • Stralcio delle micro-cartelle: cancellazione automatica dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010 (Legge 197/2022 art. 1, c. 229–230). Per l’azienda, ciò può liberare da vecchie multe stradali o tributi locali.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: per le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, con pagamento del 90% (1º grado), 40% (2º grado), 15% (Cassazione) o 5% (con doppia soccombenza dell’Agenzia). Il termine per aderire è scaduto il 30 settembre 2023, ma future leggi di bilancio potrebbero riproporlo.

4.3 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti

Gli imprenditori individuali o i soci delle società di persone che hanno accumulato debiti fiscali possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla precedente Legge 3/2012. Gli strumenti principali sono:

  • Piano del consumatore (art. 71–75 CCII): riservato alla persona fisica che non esercita attività imprenditoriale. Consente di ristrutturare i debiti presentando un piano che preveda il pagamento, anche parziale, con le risorse future. Il tribunale omologa il piano se i creditori sono soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 76–80 CCII): aperto anche agli imprenditori sotto soglia e ai professionisti. Richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti. È possibile trattare con l’Erario proponendo il pagamento parziale delle imposte.
  • Liquidazione controllata (art. 268–283 CCII): procedura per chi non è in grado di proporre un piano. Il patrimonio viene liquidato sotto la supervisione di un OCC e, al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione (art. 283 CCII), ottenendo la liberazione residua dai debiti.

L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, supporta i debitori nella scelta dello strumento più adatto, nella predisposizione del piano e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate per ottenere il voto favorevole al piano.

4.4 Transazione fiscale nelle procedure concorsuali

Le società di capitali che affrontano una crisi di liquidità possono ricorrere al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. In tali procedure è possibile proporre una transazione fiscale (art. 182‑ter L.F., ora confluito nel CCII), che prevede il pagamento parziale dei debiti erariali e previdenziali. L’omologazione del concordato comporta la falcidia dei crediti tributari secondo quanto concordato. Per le imprese di medie dimensioni che producono sollevatori e operano su commesse internazionali, questa può essere una via d’uscita per preservare l’attività e mantenere i livelli occupazionali.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte difese vengono vanificate da errori procedurali o da una gestione superficiale dell’accertamento. Ecco i più frequenti:

  1. Non rispettare i termini: ignorare o dimenticare il termine di 60 giorni per presentare osservazioni o ricorrere è fatale. Annotare la data di notifica e programmare le scadenze.
  2. Sottovalutare il contraddittorio: l’imprenditore talvolta rimane passivo o invia poche righe di osservazioni. Il contraddittorio è invece un’opportunità per esporre dettagliatamente la situazione, fornire documenti e convincere l’ufficio a rivedere la pretesa.
  3. Non conservare le pezze giustificative: per contrastare le presunzioni bancarie è necessario conservare documenti (distinte, contratti, fatture) per almeno dieci anni. In mancanza di documentazione, l’ufficio avrà gioco facile.
  4. Confondere conti personali e aziendali: utilizzare lo stesso conto per pagamenti personali e aziendali complica la difesa. È consigliabile separare i conti e utilizzare sistemi di pagamento tracciati.
  5. Applicare ricarichi irrealistici: alcuni imprenditori fissano ricarichi molto alti su alcune commesse e molto bassi su altre senza una logica documentata; ciò espone a contestazioni. È opportuno adottare listini interni, giustificare gli sconti e documentare le promozioni.
  6. Non consultare un professionista: la normativa tributaria è complessa e in continua evoluzione. Un avvocato o commercialista esperto può individuare vizi dell’atto, proporre strategie e negoziare con l’ufficio.
  7. Ignorare le opportunità deflative: non valutare l’accertamento con adesione, la rottamazione o le procedure di sovraindebitamento può portare a pagare più del dovuto o a subire azioni esecutive.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme chiave e termini

AmbitoNorma di riferimentoTermini e contenuti essenziali
Contraddittorio preventivoArt. 6‑bis, L. 212/2000Invio dello schema di atto; almeno 60 giorni per controdeduzioni; proroga del termine di decadenza; esclusioni per atti automatizzati.
Verifiche fiscaliArt. 12, L. 212/2000Verifiche nei locali aziendali durante l’orario di esercizio; possibilità di farsi assistere; termine massimo di 30 giorni; 60 giorni per presentare osservazioni.
Indagini bancarieArt. 32, D.P.R. 600/1973Autorizzazione del direttore dell’ufficio; presunzione legale dei versamenti come ricavi; onere del contribuente di provarne l’estraneità; estensibilità ai conti di familiari solo con ulteriori indizi .
Accertamento analitico-induttivoArt. 39, D.P.R. 600/1973Applicabile se la contabilità è inattendibile; ricostruzione dei ricavi con elementi presuntivi; l’uso della media ponderata dei ricarichi è preferibile alla media aritmetica .
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Istanza entro 30 giorni; convocazione entro 15 giorni; definizione entro 90 giorni; sanzioni ridotte a 1/3; sospensione dei termini di ricorso.
Rottamazione‑quinquiesLegge di bilancio 2026, art. 23Carichi 2000–2023; esclusione degli avvisi di accertamento; pagamento del capitale in unica soluzione o 54 rate; interessi al 4%; istanza entro 30 aprile 2026; sospensione delle procedure esecutive.

6.2 Tipologie di contestazioni e difese possibili

Contestazione dell’UfficioDifesa del produttoreRiferimenti giurisprudenziali
Ricavi non dichiarati derivanti da versamenti bancariProdurre documenti che giustificano ogni versamento (prestiti soci, rimborsi, anticipi); separare conti personali e aziendali; contestare l’estensione ai conti dei familiari quando mancano indizi concretiCass. 7583/2025: la mera relazione familiare non basta; servono ulteriori elementi .
Applicazione di un’unica percentuale di ricaricoDimostrare la diversità dei prodotti (gru, piattaforme, carrelli), la presenza di sconti e promozioni; richiedere l’uso della media ponderata; presentare un proprio calcolo dei marginiCass. 31785/2025: l’amministrazione deve scegliere campioni rappresentativi; il contribuente non deve provare l’esatta incidenza ma solo sollevare elementi specifici .
Mancato rispetto del contraddittorioEccepire l’annullabilità dell’atto per violazione dell’art. 6‑bis; dimostrare che l’atto è stato deliberato prima della scadenza del termine o che non sono state valutate le osservazioniCass. 19151/2024 (esempio): avviso emesso prima di 60 giorni è illegittimo .
Emissione dell’avviso a società estintaDimostrare l’intervenuta cancellazione dal registro imprese prima della notifica; eccepire la nullità assoluta dell’attoCass. 23939/2025: l’accertamento emesso verso una società estinta è nullo e non può essere utilizzato contro i soci .

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Perché la mia azienda di sollevatori ha ricevuto un avviso di accertamento?
    L’Agenzia delle Entrate può avviare l’accertamento quando rileva irregolarità nei dati dichiarati, incongruenze rispetto agli ISA di riferimento, scostamenti tra ricavi dichiarati e movimenti bancari, oppure se emergono elementi dai controlli incrociati. Nel settore dei sollevatori è frequente che i magazzini contengano beni costosi e che le vendite avvengano con margini variabili; ciò può suscitare sospetti se i ricavi appaiono troppo bassi rispetto ai costi.
  2. Cosa devo controllare appena ricevo l’avviso?
    Verifica la data di notifica e la corretta intestazione dell’atto; controlla se l’atto contiene la motivazione, l’indicazione degli articoli di legge violati e la firma del funzionario competente. Assicurati che la società cui è intestato l’avviso esista ancora e che non vi siano errori nell’anagrafica o nei periodi d’imposta.
  3. Posso ottenere copia dei documenti su cui si basa l’accertamento?
    Sì. In virtù dell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, l’ufficio deve fornire lo schema di atto e consentire l’accesso agli atti del fascicolo . Puoi estrarre copia dei processi verbali, dei dati bancari e dei calcoli utilizzati per ricostruire i ricavi.
  4. Quanto tempo ho per presentare le mie osservazioni?
    Hai 60 giorni dalla ricezione dello schema di atto. Il termine può essere ridotto solo in caso di fondato pericolo per la riscossione. Se l’ufficio non rispetta tale termine, l’atto è annullabile .
  5. È necessario presentare subito un ricorso?
    Non necessariamente. Prima di ricorrere, puoi partecipare al contraddittorio e, se necessario, presentare istanza di accertamento con adesione per negoziare l’importo. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o, se hai presentato l’istanza di adesione, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento.
  6. Cosa succede se non rispondo al contraddittorio?
    Se non presenti osservazioni, l’ufficio emetterà comunque l’atto definitivo. La mancanza di riscontro non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma preclude la possibilità di far valere certe eccezioni in sede amministrativa. Partecipare al contraddittorio permette spesso di ridurre la pretesa.
  7. Gli accertamenti bancari si applicano anche ai conti dei miei familiari?
    Solo se l’ufficio dimostra che le movimentazioni sono riconducibili all’azienda. La Cassazione ha affermato che il semplice vincolo familiare non è sufficiente; occorrono altri indizi, come la mancanza di reddito del familiare o la contiguità con l’attività .
  8. La mancanza di autorizzazione all’indagine bancaria rende nullo l’accertamento?
    No. L’ordinanza n. 27128/2025 chiarisce che l’autorizzazione del direttore è un atto interno e la sua carenza non comporta l’inutilizzabilità dei dati, a meno che non si dimostri la lesione di diritti fondamentali (es. segreto professionale) .
  9. Come contestare la percentuale di ricarico applicata dal Fisco?
    È necessario dimostrare che i prodotti hanno margini diversi e che l’ufficio non ha considerato sconti, promozioni o vendite a prezzo di saldo. La giurisprudenza riconosce che il contribuente non deve calcolare lui stesso la media ponderata; basta sollevare elementi specifici . È utile presentare un prospetto dei margini effettivi per categorie di prodotti.
  10. L’accertamento può basarsi su dati di anni precedenti?
    Sì, ma l’ufficio deve dimostrare che le condizioni aziendali sono stabili. La Cassazione ha affermato che la percentuale di ricarico può essere trasportata tra annualità diverse solo se l’attività è omogenea e non vi sono cambiamenti di mercato. Per un produttore di sollevatori che introduce nuovi modelli o modifica la struttura dei costi, l’utilizzo di parametri di anni precedenti può essere censurato.
  11. Se la società è stata cancellata, l’avviso è valido?
    No. L’ordinanza n. 23939/2025 stabilisce che l’avviso emesso a una società estinta è nullo e non produce effetti nemmeno verso i soci .
  12. Posso aderire alla rottamazione per debiti derivanti da accertamento?
    I debiti derivanti da avvisi di accertamento entrati a ruolo non rientrano nella rottamazione quinquies . Tuttavia, puoi comunque chiedere una rateizzazione ordinaria o, se pendono giudizi, attendere future definizioni agevolate.
  13. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione quinquies?
    Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio. In tal caso l’Agenzia Entrate–Riscossione recupererà l’intero debito con interessi e sanzioni e potrà avviare azioni esecutive. È importante programmare i pagamenti e, se necessario, richiedere un piano di rientro complementare.
  14. È possibile ridurre o rateizzare le sanzioni senza accertamento con adesione?
    Sì. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni pagando sanzioni ridotte. Ad esempio, entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta a 1/10; entro un anno a 1/8; entro due anni a 1/7; oltre due anni a 1/6 (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Inoltre, molte norme prevedono la riduzione delle sanzioni nei procedimenti di definizione agevolata delle controversie.
  15. Cosa succede se presento istanza di adesione ma l’ufficio non risponde?
    Se l’ufficio non convoca il contribuente entro 15 giorni o non conclude il procedimento entro 90 giorni, il termine di sospensione del ricorso cessa e puoi presentare ricorso. Alcuni uffici inviano comunque una comunicazione di diniego; è consigliabile contattare l’ufficio per sollecitare la convocazione.
  16. L’accertamento può essere annullato per errore nel calcolo degli interessi?
    Gli errori di calcolo non determinano la nullità dell’atto ma devono essere corretti. Puoi richiedere la rettifica dell’atto o sollevare l’eccezione in sede di ricorso. La Cassazione ritiene che la presenza di errori formali non sempre incide sulla validità, ma se l’errore è talmente grave da incidere sulla motivazione, l’atto può essere annullato.
  17. È consigliabile pagare e ricorrere?
    Il pagamento non preclude la possibilità di ricorrere se l’atto non è divenuto definitivo. Tuttavia, dopo il pagamento l’ufficio potrebbe considerare il debito definito. Prima di pagare è bene valutare con un professionista la convenienza tra adesione, ricorso e definizione agevolata.
  18. Se perdo il ricorso, posso proporre un piano del consumatore per i debiti fiscali?
    Sì. Le procedure di sovraindebitamento consentono di includere anche i debiti fiscali, ma è necessario il consenso dell’Erario o la sua adesione al piano. L’OCC nominerà un gestore che predisporrà la proposta da sottoporre ai creditori. La procedura richiede la meritevolezza del debitore, cioè la mancanza di colpa grave nell’indebitamento.
  19. È possibile concordare col Fisco una transazione fiscale al di fuori delle procedure concorsuali?
    In via ordinaria, la transazione fiscale è prevista solo nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso la transazione extra‑concorsuale in casi particolari, come la definizione di debiti IVA nell’ambito di un piano del consumatore. È opportuno valutare con un professionista se sussistono i presupposti.
  20. Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?
    Perché un professionista esperto può individuare i vizi dell’atto, negoziare con l’ufficio, redigere ricorsi efficaci, valutare la convenienza di aderire alla definizione agevolata o di attivare procedure di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti capaci di offrire soluzioni personalizzate.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione 1 – Contestazione della percentuale di ricarico

Scenario: l’Agenzia delle Entrate contesta a “LiftTech S.r.l.”, produttore di piattaforme di sollevamento, maggiori ricavi per l’anno 2024. Sulla base di un campione di 5 modelli, l’ufficio applica una percentuale di ricarico media del 25% ai costi complessivi (2 milioni di euro), ottenendo ricavi presunti pari a 2,5 milioni. La società ha dichiarato ricavi per 2,2 milioni. L’Ufficio, quindi, accerta ricavi non dichiarati pari a 300.000 euro (2,5 – 2,2 milioni) con relative imposte e sanzioni.

Analisi del contribuente:

  1. Classificazione dei prodotti: LiftTech produce due categorie principali:
  2. Piattaforme a forbice (3 modelli venduti principalmente a imprese di edilizia) con un ricarico effettivo del 20%;
  3. Piattaforme articolate elettriche (2 modelli venduti per il noleggio) con ricarico effettivo del 35% perché dotate di batterie al litio e sistemi di controllo avanzati.
  4. Ricostruzione interna dei ricavi: sui costi di 2 milioni, 1,4 milioni riguardano le piattaforme a forbice e 0,6 milioni le piattaforme articolate. Applicando il ricarico effettivo su ogni categoria:
  5. 1,4 milioni × 1,20 = 1,68 milioni di ricavi;
  6. 0,6 milioni × 1,35 = 0,81 milioni di ricavi;
  7. Totale ricavi effettivi: 2,49 milioni.
  8. Sconti e promozioni: la società dimostra che, su un valore di 0,3 milioni di piattaforme a forbice, sono stati applicati sconti del 15% per smaltire l’inventario. Questo riduce di 45.000 euro i ricavi.
  9. Risultato rideterminato: ricavi corretti = 2,49 milioni – 45.000 = 2,445 milioni, sostanzialmente pari a quanto dichiarato (2,2 milioni, considerando anche altre componenti).

Esito possibile: in sede di contraddittorio, esibendo i documenti e le analisi, la società può contestare la media aritmetica applicata dall’ufficio e richiedere l’uso della media ponderata, in linea con la giurisprudenza . L’ufficio, valutate le osservazioni, può ridurre la pretesa o proporre un accordo in adesione.

8.2 Simulazione 2 – Giustificazione delle movimentazioni bancarie

Scenario: l’ufficio rileva che, nel 2024, la “Sollevatori Parma s.n.c.” ha ricevuto versamenti per 500.000 euro su un conto intestato al socio Tizio ma non registrati nella contabilità. L’Agenzia presume che tali somme siano ricavi non dichiarati e emette un avviso di accertamento per imposte evase.

Difesa del contribuente:

  1. Dimostrazione della natura dei versamenti: Tizio mostra che 300.000 euro provengono da un mutuo personale acceso per acquistare un capannone e successivamente girato alla società come finanziamento soci (contratto e bonifico); 100.000 euro derivano dalla vendita di una casa ereditata (rogito e bonifico); 50.000 euro sono rimborsi spese per una fiera internazionale (fatture e rimborso della fiera). Solo 50.000 euro sono effettivamente incassi di servizi di manutenzione non ancora fatturati.
  2. Ripresa contabile: La società provvede ad emettere fattura per i 50.000 euro di servizi. I restanti importi vengono annotati come finanziamenti soci e proventi personali.
  3. Contestazione dell’estensione ai familiari: L’ufficio aveva anche considerato i versamenti sul conto della moglie del socio. La difesa eccepisce che la moglie ha un lavoro autonomo con reddito congruo; non vi sono elementi per ritenere che le somme appartengano alla società .

Esito possibile: l’ufficio, riconosciuta la documentazione, potrebbe ridurre drasticamente la pretesa imponendo solo l’imposta sui 50.000 euro. In caso contrario, la società può proporre ricorso, facendo valere l’insufficienza di elementi per estendere la presunzione ai conti dei familiari.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un produttore di sollevatori è un procedimento complesso che richiede competenze giuridiche, contabili e tecniche. I rischi di vedersi recapitare un avviso di accertamento sono legati alla specialità del settore: cicli di vendita lunghi, margini variabili, magazzini costosi, contratti di noleggio e acquisto, promozioni e servizi post‑vendita. Tuttavia, come dimostrano le numerose pronunce della Corte di Cassazione, il contribuente dispone di diritti e strumenti di difesa. Il rispetto dei termini, la partecipazione attiva al contraddittorio preventivo, la contestazione motivata delle presunzioni bancarie e dell’uso di percentuali di ricarico arbitrarie sono armi efficaci per proteggere l’azienda.

Le norme introdotte dalla riforma fiscale hanno rafforzato il diritto al contraddittorio e l’obbligo di motivazione dell’atto , offrendo al contribuente la possibilità di accedere agli atti e di partecipare alla ricostruzione dei propri ricavi. Le recenti sentenze hanno chiarito che l’amministrazione non può applicare presunzioni senza un’adeguata base logica e che, ad esempio, la presunzione bancaria non può essere estesa ai conti dei familiari senza elementi ulteriori , né si può pretendere che il contribuente quantifichi esattamente l’incidenza degli sconti sul ricarico . La nullità dell’avviso emesso a società estinte o il mancato rispetto del termine di 60 giorni sono vizi formali che possono portare all’annullamento totale dell’atto.

Oltre alle difese tecniche, il legislatore ha introdotto strumenti deflativi come l’accertamento con adesione, la definizione agevolata delle cartelle (rottamazione) e le procedure di sovraindebitamento. La rottamazione‑quinquies del 2026 consente di sanare debiti fino al 2023 versando solo il capitale e le spese , mentre le procedure previste dal Codice della crisi offrono soluzioni anche per i debiti fiscali attraverso piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Utilizzare questi strumenti richiede una valutazione attenta dei requisiti e della convenienza, ma può rappresentare una via d’uscita per chi si trova in difficoltà.

In definitiva, agire tempestivamente è la chiave per difendersi bene e ridurre i rischi. Ogni avviso di accertamento va analizzato nelle sue particolarità; ogni caso richiede una strategia su misura che tenga conto della situazione finanziaria dell’azienda, delle caratteristiche dei prodotti e delle prove documentali disponibili. L’assistenza di un professionista come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con competenze trasversali e una rete di commercialisti esperti, permette di individuare i vizi dell’atto, proporre ricorsi efficaci, negoziare con l’amministrazione e valutare la migliore soluzione tra accertamento con adesione, rottamazione o procedure di sovraindebitamento.

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