Introduzione
Il produttore di impianti CIP (clean‑in‑place) opera in un settore ad alta intensità di investimenti, che richiede grande attenzione alle norme fiscali e alla corretta tenuta contabile. Gli impianti CIP sono sistemi automatizzati di lavaggio e sanificazione di serbatoi, tubazioni e macchinari utilizzati nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e delle bevande. L’Agenzia delle Entrate guarda con particolare attenzione a questo comparto perché l’ammortamento dei macchinari, la gestione delle scorte e dei costi di manutenzione comportano margini di discrezionalità nella dichiarazione dei redditi. Un accertamento fiscale può colpire duramente la continuità dell’impresa, soprattutto quando il produttore di impianti CIP è una società di dimensioni medio‑piccole che lavora con margini ristretti. A differenza di altri settori, un’impresa che produce impianti CIP può trovarsi a gestire ordini su commessa con anticipi e saldi dilazionati, investimenti in ricerca e sviluppo e rapporti con l’estero; ciò rende l’accertamento più complesso e rischioso.
Perché il tema è importante? Gli errori formali o sostanziali nella contabilità o nelle dichiarazioni possono generare maggiori imposte, sanzioni e interessi e portare alla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. La mancata impugnazione nei termini o l’adozione di una difesa inadeguata può condurre al ruolo e alla riscossione coattiva (cartelle, pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche). L’accertamento fiscale non è un destino ineluttabile: conoscere i propri diritti e i rimedi previsti dalla normativa consente di contestare gli errori dell’ufficio, sospendere l’esecuzione, definire l’accertamento in modo agevolato o, nei casi più gravi, accedere a strumenti di regolazione della crisi d’impresa.
L’articolo che segue è aggiornato a dicembre 2025 e si basa esclusivamente su fonti normative (leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, norme del Codice della crisi) e giurisprudenziali (sentenze di Cassazione e Corte costituzionale). Verranno esaminati i passi della procedura di accertamento, le novità della riforma fiscale 2023‑2025, le difese più efficaci e gli strumenti alternativi per definire il debito. Il taglio è pratico e orientato alla tutela del contribuente: l’obiettivo è permettere a imprenditori, amministratori e professionisti che operano nel settore degli impianti CIP di reagire tempestivamente.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano a livello nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ai sensi della Legge 3/2012 e del Codice della crisi) e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi. Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, qualificato presso le Camere di commercio. Tale combinazione di competenze consente di affiancare il contribuente nel contenzioso tributario, ma anche nella predisposizione di piani di rientro e di accordi giudiziali e stragiudiziali.
Nel contesto dell’accertamento fiscale, l’Avv. Monardo e il suo team offrono:
- Analisi preliminare dell’atto: esame della legittimità formale e sostanziale dell’avviso di accertamento, verifica del contraddittorio preventivo e della motivazione.
- Ricorsi e impugnazioni: predisposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario (Commissione tributaria provinciale e regionale) e tutela della posizione del contribuente.
- Sospensione e trattative: richiesta di sospensione della riscossione, accesso all’accertamento con adesione o al concordato preventivo biennale, negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate.
- Piani di rientro e strumenti di crisi: elaborazione di piani di rientro, rottamazioni e definizioni agevolate, accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e a strumenti del Codice della crisi d’impresa.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La riforma dell’accertamento: dal Decreto legislativo n. 13/2024 al principio del contraddittorio generalizzato
La riforma fiscale avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111 ha introdotto importanti novità in materia di accertamento tributario e rapporti tra fisco e contribuente. Il Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, è la norma cardine. Il provvedimento ha modificato il procedimento accertativo, incentivato le forme di adesione e disciplinato il nuovo concordato biennale.
Il decreto interviene sul D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione). L’art. 1 sostituisce il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 218/1997, stabilendo che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente . Il nuovo comma 2‑bis dispone che lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo contiene anche l’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione ; l’invito è inoltre inserito nell’avviso di accertamento o di rettifica. Con la stessa norma viene introdotto l’art. 5‑quater, che prevede la possibilità di aderire ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
Il decreto disciplina anche il concordato preventivo biennale (Titolo II). L’art. 7 prevede che l’Agenzia delle Entrate formula al contribuente una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo e del valore della produzione netta . La proposta è elaborata sulla base di una metodologia che considera gli andamenti economici, i dati dichiarati e gli indici sintetici di affidabilità fiscale; il contribuente può aderire alla proposta entro termini stabiliti . Per i soggetti in regime forfetario l’applicazione del concordato è, in via sperimentale, limitata a una sola annualità .
Una parte fondamentale della riforma riguarda il principio del contraddittorio generalizzato. L’art. 6‑bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e in vigore dal 2024, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni ; gli atti adottati devono tenere conto delle osservazioni e sono motivati con riferimento a quelle non accolte . Sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale .
Il nuovo art. 6‑bis è frutto dell’esperienza giurisprudenziale sviluppata dalla Corte di Cassazione e della necessità di garantire il diritto al contraddittorio sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima dell’entrata in vigore di questa norma, il diritto al contraddittorio era riconosciuto solo in presenza di verifiche con accesso nei locali del contribuente (art. 12, comma 7, dello Statuto) o per i tributi armonizzati (IVA) in forza della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte di cassazione.
La giurisprudenza recente: la prova di resistenza e l’obbligo generalizzato di contraddittorio
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce del 2024‑2025, ha ridefinito i confini del diritto al contraddittorio. L’ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2795, ha affermato che, in materia di tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale e che la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa . La massima chiarisce la necessità di dimostrare, davanti al giudice, quali elementi difensivi si sarebbero potuti rappresentare durante il contraddittorio preventivo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 luglio 2025, n. 21271, hanno affrontato direttamente il tema della cosiddetta “prova di resistenza”. La Corte ha ribadito che la violazione del principio di contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente allega elementi fattuali che avrebbe potuto portare all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria e che potrebbero incidere sulle determinazioni dell’ufficio, con esclusione degli elementi pretestuosi . La tutela non può essere limitata alle sole ipotesi in cui il contribuente risulti vittorioso nel merito; il contraddittorio serve a garantire un’istruttoria completa e a fornire all’Amministrazione ogni apporto conoscitivo utile . Le Sezioni Unite hanno inoltre richiamato la precedente giurisprudenza (Sent. SSUU nn. 19667‑19668/2014) secondo la quale l’omessa attivazione del contraddittorio in materia di iscrizione ipotecaria comporta nullità dell’atto per violazione del diritto alla partecipazione .
La stessa Cassazione, con l’ordinanza 8 settembre 2025, n. 24783, ha confermato che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale si applica ai tributi armonizzati e la sua violazione rende l’atto invalido, a condizione che il contribuente abbia indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere . Questa pronuncia ripercorre il caso di un avviso di accertamento emesso sulla base degli studi di settore senza attivare il contraddittorio; la Corte ha ritenuto legittima l’annullabilità dell’atto perché l’Amministrazione non aveva consentito alla contribuente di dimostrare circostanze fattuali rilevanti .
In sintesi, la giurisprudenza del 2024‑2025 conferma che il diritto al contraddittorio non è più una prerogativa eccezionale ma costituisce un principio generale dell’ordinamento tributario. Tuttavia, per invalidare un atto per omessa instaurazione del contraddittorio occorre dimostrare che il confronto avrebbe potuto incidere sulle scelte dell’Ufficio; si tratta della prova di resistenza.
Statuto del contribuente e diritti del contribuente durante le verifiche
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) stabilisce numerosi diritti e garanzie in favore dei soggetti sottoposti a verifiche fiscali. L’art. 12 prevede che gli accessi, ispezioni e verifiche devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile ; il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni della verifica, di farsi assistere da un professionista e di effettuare l’esame dei documenti anche presso lo studio del proprio difensore . Durante la verifica le osservazioni del contribuente e del professionista devono essere verbalizzate .
Il comma 7 (ora abrogato) stabiliva che, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura, il contribuente poteva inviare osservazioni entro 60 giorni e che l’avviso di accertamento non poteva essere emanato prima dello spirare di tale termine . Sebbene la norma sia stata abrogata con l’introduzione del nuovo art. 6‑bis, la giurisprudenza continua a valorizzare l’importanza di questo termine per consentire un confronto effettivo. Nel 2025, l’art. 12 è stato ulteriormente modificato (D.L. 17 giugno 2025, n. 84 convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108) per rafforzare la tutela del contribuente .
Codice della crisi d’impresa, sovraindebitamento e composizione negoziata
Per le imprese che non riescono a far fronte ai debiti fiscali, l’ordinamento prevede strumenti di regolazione della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) disciplina diversi strumenti che possono essere utilizzati anche per risolvere posizioni tributarie. L’art. 7 prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza; se vengono presentate più domande (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale), il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione . Se la domanda non è accolta o è inammissibile, il tribunale procede all’apertura della liquidazione giudiziale .
Accanto agli strumenti del Codice, restano applicabili la Legge 3/2012 (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) per i soggetti non fallibili e il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 sulla composizione negoziata della crisi, convertito nella L. 21 ottobre 2021, n. 147. Quest’ultimo prevede la figura dell’esperto negoziatore: un professionista indipendente incaricato di assistere l’imprenditore nella predisposizione di un piano di risanamento e nella negoziazione con i creditori. La legge consente all’imprenditore in crisi di chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive e cautelari) e di operare con la continuità aziendale durante le trattative.
Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto
1. Notifica del processo verbale di constatazione e avviso bonario
La procedura di accertamento comincia spesso con un accesso, ispezione o verifica presso la sede dell’impresa. Gli operatori dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza rilasciano un processo verbale di chiusura delle operazioni nel quale indicano i rilievi e i possibili recuperi d’imposta. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, il contribuente può comunicare osservazioni entro 60 giorni . Per i tributi armonizzati l’Amministrazione deve osservare questo termine, salvo casi di urgenza motivata; la violazione comporta la nullità dell’atto (giurisprudenza Cass. SSUU 2014).
Nel caso dei produttori di impianti CIP, il processo verbale può contestare, ad esempio:
- Incongruenze di magazzino: differenza tra rimanenze iniziali e finali o tra le componenti di macchinari esportati.
- Mancata registrazione di ricavi o sotto‑fatturazione di impianti venduti all’estero.
- Costi non inerenti o sovradimensionati (ricerca, consulenze, diritti di brevetto).
- Amortamento errato dei macchinari CIP.
Quando non vi sono accessi ma l’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati con banche dati (controlli “a tavolino”), invia un invito al contraddittorio o una comunicazione di irregolarità. Con la riforma 2023‑2025, lo schema di atto deve essere comunicato al contribuente assegnando un termine di almeno 60 giorni .
2. Avviso di accertamento: termini e decadenza
Se il contribuente non aderisce ai rilievi o se l’Amministrazione ritiene infondate le osservazioni, viene notificato l’avviso di accertamento. I termini di decadenza per emettere l’avviso sono disciplinati dagli articoli 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte dirette) e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA). In generale:
- Se la dichiarazione è stata presentata nei termini, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata (quarto anno per gli avvisi relativi agli anni fino al 2015).
- Se la dichiarazione è omessa o non è attendibile, il termine è di sette anni (otto anni per gli anni fino al 2015).
Per le imprese che aderiscono a regimi di cooperative compliance o a regimi di adempimento collaborativo, i termini possono essere ridotti.
L’avviso di accertamento deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. La motivazione deve essere chiara, non contraddittoria e completa; la Cassazione ha ritenuto legittimo l’avviso solo se dall’atto si comprendono i motivi delle riprese . La riforma del 2023 prevede l’obbligo di motivazione rafforzata: gli uffici devono confrontarsi con le osservazioni del contribuente (art. 6‑bis, comma 3).
3. Contraddittorio e adesione
Una volta ricevuto l’avviso di accertamento (o lo schema di atto), il contribuente ha diverse possibilità:
- Presentare osservazioni o memorie entro i termini indicati (di regola 60 giorni). Nelle osservazioni è fondamentale esporre fatti e documenti non conosciuti dall’ufficio che potrebbero ridurre o eliminare la pretesa; secondo la Cassazione, solo l’enunciazione di elementi concreti consente l’annullamento dell’atto per violazione del contraddittorio .
- Richiedere l’accertamento con adesione. Il D.Lgs. 13/2024 ha modificato l’istituto: l’ufficio deve invitare il contribuente a presentare istanza di adesione già nello schema di atto e nell’avviso . La procedura consente di definire le imposte e le sanzioni con una riduzione delle sanzioni a un terzo. La richiesta sospende i termini per impugnare l’avviso per il periodo necessario a svolgere il contraddittorio.
- Accedere al concordato preventivo biennale. I produttori di impianti CIP possono valutare l’adesione a questo istituto se rientrano nei soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che possiedono determinati requisiti dimensionali. La proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate mira a stabilire per due anni un reddito e un valore della produzione netta, basandosi sui dati dichiarati e sugli andamenti economici . L’adesione consente di evitare accertamenti per il biennio di riferimento e garantisce certezza fiscale.
4. Ricorso dinanzi al giudice tributario
Se il contribuente non accetta la pretesa e non definisce l’accertamento con adesione, può presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento; il termine è elevato a 150 giorni se il domicilio del contribuente è all’estero.
Nel ricorso si possono eccepire:
- Vizi formali (mancanza di contraddittorio, motivazione insufficiente, notificazione irregolare).
- Vizi sostanziali (errata applicazione della normativa, carente istruttoria, inerenza dei costi, qualificazione giuridica errata, contabilizzazione degli ammortamenti).
- Prescrizione o decadenza (avviso notificato fuori termine).
Il ricorso deve essere redatto in forma motivata con l’indicazione dei documenti probatori. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e la fumus boni iuris (probabilità di successo).
5. Mediazione e conciliazione
Per gli avvisi di accertamento di importo non superiore a 50.000 euro (valore della controversia), il contribuente è tenuto a presentare un istanza di mediazione tributaria all’Ufficio che ha emesso l’atto. La presentazione dell’istanza è condizione di procedibilità; la mancata risposta entro 90 giorni equivale a rigetto e consente di proporre ricorso.
Durante il processo, le parti possono raggiungere un accordo conciliativo. La conciliazione giudiziale si distingue dalla mediazione perché interviene davanti al giudice; nel caso di accordo, le sanzioni si riducono al 40% e non si può più impugnare l’atto.
6. Forme di definizione agevolata e rottamazione
Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni una serie di definizioni agevolate delle pendenze fiscali e delle cartelle. Esempi:
- La rottamazione quater delle cartelle prevista dalla legge di bilancio 2023 ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni né interessi di mora, pagando il capitale e le spese di notifica.
- La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, disciplinata da provvedimenti temporanei (es. D.L. 193/2016 e D.L. 119/2018), consente di chiudere le posizioni pagando solo le imposte e ridotte sanzioni.
- Il ravvedimento speciale per le violazioni relative alle dichiarazioni 2022 (legge di bilancio 2023) permette di regolarizzare errori ed omissioni pagando un ottavo del minimo della sanzione.
Anche se non sempre disponibili, questi strumenti vanno monitorati perché possono rappresentare una valida alternativa al contenzioso per un’impresa che produce impianti CIP.
7. Riscossione e tutela cautelare
Se il contribuente non impugna l’avviso o non definisce il debito, l’accertamento diventa esecutivo; l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme e delega la riscossione ad Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento esecutivo, in caso di mancato pagamento l’Agente può attivare misure cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). L’impresa può chiedere la rateazione del debito e, in casi di grave difficoltà, la sospensione amministrativa o giudiziale.
Per le aziende produttrici di impianti CIP, un pignoramento dei conti correnti o dei macchinari può interrompere la produzione: è quindi fondamentale agire tempestivamente, presentando ricorso, istanze di sospensione e, se necessario, accedendo agli strumenti di regolazione della crisi come la composizione negoziata o la liquidazione controllata.
Difese e strategie legali
Verifica della legittimità dell’atto
Una difesa efficace parte dall’analisi dell’avviso di accertamento. I principali profili da esaminare sono:
- Rispetto del contraddittorio – verificare se l’Amministrazione ha inviato lo schema di atto e se ha concesso il termine di 60 giorni per le osservazioni; se non l’ha fatto, verificare se il tributo è armonizzato (IVA) e se la violazione può essere eccepita con prova di resistenza .
- Motivazione e prova – l’avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La Cassazione ha affermato che la motivazione è sufficiente se permette al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi; l’assenza o la contraddittorietà della motivazione comporta nullità .
- Notifica e termini – controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini di decadenza e con le modalità prescritte (raccomandata, PEC) e se l’atto riporta la data della consegna.
- Legittimazione e competenza – l’ufficio che emette l’atto deve essere competente territorialmente; eventuali trasferimenti di residenza o sede sociale possono rendere illegittima la notifica.
- Prescrizione delle sanzioni – verificare se le sanzioni sono prescritte; la prescrizione quinquennale decorre dalla data di notifica della cartella.
Contestazione dei rilievi: inerenza, competenza temporale e valore degli impianti CIP
Le riprese contestate ai produttori di impianti CIP riguardano spesso:
- Inerenza dei costi: i costi deducibili devono essere inerenti all’attività d’impresa. È necessario dimostrare che spese di consulenza, ricerca e sviluppo, certificazioni sanitarie e prove di laboratorio sono funzionali alla produzione degli impianti CIP.
- Ammortamenti e spese capitalizzate: il TUIR consente di ammortizzare i beni strumentali con quote proporzionali alla durata. Le verifiche mirano a contestare quote eccessive. Occorre fornire documentazione tecnica sui cicli di vita degli impianti CIP, spesso complessi e soggetti a rapida obsolescenza.
- Ricavi e commesse pluriennali: la gestione delle commesse CIP può richiedere l’applicazione del criterio della percentuale di completamento (long term contracts). Le rilevazioni contabili devono essere coerenti con la produzione.
- Esportazioni e IVA: le vendite di impianti CIP verso paesi UE o extra‑UE danno diritto all’esenzione IVA (art. 8 e art. 41 del DPR 633/1972). L’ufficio può contestare la mancanza di prova delle cessioni intracomunitarie o dell’uscita della merce: occorre conservare documenti di trasporto (CMR), dichiarazioni doganali, attestazioni di arrivo.
Accertamento con adesione e definizione anticipata
L’accertamento con adesione è uno strumento efficace per chiudere il contenzioso evitando il giudizio. Le novità del D.Lgs. 13/2024 hanno reso l’istituto più accessibile:
- Invito alla presentazione dell’istanza: l’ufficio deve invitare il contribuente a presentare l’istanza nel contraddittorio preventivo .
- Riduzione delle sanzioni: definendo con adesione, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo (per IVA e imposte sui redditi).
- Sospensione dei termini: la presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare l’avviso fino a quando l’ufficio notifica l’esito (che deve avvenire entro 90 giorni).
- Pagamento rateale: è possibile rateizzare fino a un massimo di otto rate trimestrali.
Per un produttore di impianti CIP può essere conveniente definire l’accertamento con adesione quando la pretesa è motivata e le contestazioni sono supportate da prove documentali in possesso dell’ufficio; l’adesione consente di limitare l’esborso e di evitare la pubblicità dell’accertamento. Occorre tuttavia valutare se la definizione ridotta è più conveniente rispetto a un eventuale successo in giudizio.
Concordato preventivo biennale
Il concordato preventivo biennale è stato introdotto per fornire certezza fiscale e ridurre il contenzioso. Come illustrato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate elabora una proposta basata sui dati dichiarati e su indici di affidabilità . L’adesione è volontaria e consente di stabilizzare per due anni il livello di reddito e di produzione netta. Le principali caratteristiche sono:
- Plateau dei contribuenti: possono aderire i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno una posizione di regolarità contributiva (assenza di debiti tributari al momento della proposta) .
- Elaborazione automatizzata: la proposta è elaborata attraverso algoritmi che considerano i dati in possesso dell’Amministrazione, gli andamenti economici e i mercati .
- Effetti: l’adesione esclude l’applicazione di nuovi accertamenti per il biennio di riferimento, salvo emersione di gravi indizi di evasione o frode. Il contribuente è tenuto a versare le imposte sulla base del reddito concordato, anche se il reddito effettivo dovesse risultare inferiore.
- Recesso e decadenza: il contribuente decade dal concordato se non rispetta i versamenti o se la sua posizione fiscale non rimane regolare; la decadenza comporta il recupero delle imposte dovute.
Per i produttori di impianti CIP, l’adesione al concordato va ponderata con attenzione: se gli andamenti di mercato sono altamente variabili (ad esempio, per oscillazioni del prezzo dell’acciaio o per fluttuazioni della domanda nel settore alimentare), l’impegno biennale potrebbe risultare penalizzante. Tuttavia, per imprese con margini stabili e prevedibili, il concordato offre certezza e riduce l’esposizione ai controlli.
Liti pendenti, conciliazione e definizione agevolata
Il legislatore periodicamente consente la definizione delle liti pendenti in Cassazione o in altre fasi, mediante il pagamento di un importo ridotto. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (contributo variabile in base al grado di giudizio). È importante verificare se la propria lite rientri fra quelle definibili e se la definizione comporta la rinuncia a eventuali eccezioni.
Strumenti di pianificazione e prevenzione
Oltre alle difese reattive, il produttore di impianti CIP può adottare misure preventive:
- Organizzare una contabilità analitica che consenta di tracciare i costi per commessa, distinguere i costi capitalizzati da quelli di esercizio e dimostrare l’inerenza.
- Monitorare gli indici di affidabilità (ISA) e adeguare la dichiarazione per evitare scostamenti che possano generare controlli automatici.
- Utilizzare il ravvedimento operoso per correggere errori prima che l’ufficio li rilevi. Il ravvedimento comporta sanzioni ridotte (da un decimo a un quinto a seconda del momento).
Difese nel processo: prova di resistenza e onere probatorio
Nel processo tributario l’onere della prova della fondatezza della pretesa spetta all’Amministrazione, ma il contribuente deve dimostrare la inerenza dei costi, la veridicità dei ricavi e l’eventuale inesistenza del presupposto impositivo. La prova di resistenza è fondamentale quando si eccepisce la violazione del contraddittorio: occorre indicare quali elementi avrebbero potuto incidere sulla decisione dell’ufficio . Se l’impresa CIP può dimostrare, ad esempio, che determinati costi erano legati a prove di sanificazione obbligatorie o che la sottofatturazione imputata era in realtà uno sconto commerciale, il giudice potrà annullare l’avviso.
Misure cautelari: sospensione e rateazione
In pendenza del giudizio, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione. La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere la riscossione se l’atto presenta gravi vizi e se l’esecuzione arreca un danno grave e irreparabile (ad esempio, l’impossibilità di pagare fornitori e dipendenti).
Per quanto riguarda la riscossione, è possibile chiedere la rateazione del debito iscritto a ruolo: fino a 72 rate mensili ordinariamente, estendibili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà. Le rateazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione permettono di evitare fermi e pignoramenti, ma decadono se si omettono 5 rate anche non consecutive.
Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, crisi d’impresa e sovraindebitamento
Rottamazione e definizioni agevolate delle cartelle
Le definizioni agevolate rappresentano un’importante opportunità per regolare debiti iscritti a ruolo. Negli ultimi anni si sono susseguite varie “rottamazioni”, l’ultima delle quali, la Rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi. Sono inoltre previsti il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE basso e il piano di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1, commi 153‑159, legge 197/2022), che consente di definire i verbali pagando un importo percentuale delle imposte contestate.
La definizione agevolata non è sempre disponibile; occorre monitorare le leggi di bilancio e i decreti collegati. Per un produttore di impianti CIP con debiti iscritti a ruolo, la rottamazione può liberare risorse e permettere di continuare l’attività.
Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata
La Legge 3/2012 (sovraindebitamento) e il Codice della crisi prevedono strumenti per i soggetti non fallibili (imprese sotto soglia, professionisti, associazioni, privati). Essi comprendono:
- Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa; consente di proporre un piano di pagamento dei debiti con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi e di ottenere l’esdebitazione finale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori minori e professionisti; richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti e consente la falcidia delle imposte con il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate.
- Liquidazione controllata: procedura prevista dal Codice della crisi (artt. 268 ss.) per liquidare il patrimonio del debitore con la nomina di un liquidatore giudiziale. Dopo la vendita dei beni e il riparto, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
Per le società di persone e le microimprese produttrici di impianti CIP, questi strumenti possono essere utilizzati per risolvere una situazione di insolvenza fiscale. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi, può assistere il debitore nella predisposizione delle istanze e nel dialogo con l’Agenzia delle Entrate.
Composizione negoziata della crisi e esperto negoziatore
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’imprenditore può presentare un’istanza alla Camera di commercio per nominare un esperto negoziatore che lo aiuti a negoziare con i creditori e a predisporre un piano di risanamento. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione, ma deve adottare decisioni coerenti con il piano; può chiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari e possono consentire di bloccare pignoramenti e ipoteche. Per i produttori di impianti CIP, la composizione negoziata rappresenta un’alternativa al fallimento e permette di preservare l’operatività della fabbrica.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica dell’avviso – il mancato rispetto dei termini (60 giorni per ricorrere) comporta l’irrevocabilità dell’atto. È necessario agire subito, consultando un professionista.
- Non conservare la documentazione – un’impostazione contabile imprecisa, la perdita di fatture, contratti e prove di trasporto impediscono di dimostrare l’inerenza dei costi e la legittimità delle esenzioni IVA. È consigliabile archiviare digitalmente i documenti e predisporre registri di magazzino aggiornati.
- Sottovalutare il contraddittorio – la possibilità di presentare osservazioni o aderire all’accertamento con adesione è un’occasione per ridurre la pretesa. Non rispondere equivale a perdere una difesa importante.
- Omettere la prova di resistenza – per eccepire la violazione del contraddittorio, occorre indicare gli elementi che l’Amministrazione non ha valutato e che potrebbero modificare l’accertamento .
- Non valutare gli strumenti di crisi – quando l’indebitamento è elevato, è preferibile affrontare la situazione con strumenti quali il piano di rientro, la composizione negoziata o la liquidazione controllata. L’assistenza di un gestore della crisi può fare la differenza.
- Affidarsi a consulenti non specializzati – il settore CIP presenta peculiarità tecniche; è opportuno rivolgersi a professionisti con esperienza in diritto tributario e in crisi d’impresa.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche che riassumono norme e strumenti difensivi.
Tabella 1 – Principali norme di riferimento
| Norma | Oggetto | Punti chiave |
|---|---|---|
| D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 | Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale | Modifica l’accertamento con adesione (invito a presentare istanza), introduce l’art. 5‑quater sulla adesione ai verbali di constatazione e disciplina il concordato preventivo biennale |
| Legge 27 luglio 2000, n. 212 – art. 6‑bis | Principio del contraddittorio | Tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; l’Amministrazione deve comunicare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni |
| Legge 27 luglio 2000, n. 212 – art. 12 | Diritti del contribuente durante le verifiche | Accesso motivato; diritto di essere informati; possibilità di presentare osservazioni; termine di 60 giorni per comunicare osservazioni prima dell’avviso |
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 43 | Termine di decadenza accertamento imposte dirette | Avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (o settimo se la dichiarazione è omessa). |
| D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 57 | Termine di decadenza accertamento IVA | Simile art. 43: avviso entro il quinto anno successivo o entro il settimo per omissione. |
| D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – art. 7 | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza | Prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi; il tribunale privilegia le soluzioni diverse dalla liquidazione . |
| D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021) | Composizione negoziata della crisi d’impresa | Introduce l’esperto negoziatore e consente misure protettive per le imprese in crisi. |
Tabella 2 – Termini principali della procedura di accertamento
| Fase | Termine | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Comunicazione del processo verbale di constatazione | 60 giorni per presentare osservazioni | Art. 12, comma 7, Statuto del contribuente (ora sostituito dal contraddittorio generalizzato) |
| Invio dello schema di atto (contraddittorio preventivo) | Termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni | Art. 6‑bis, legge 212/2000 |
| Notifica dell’avviso di accertamento | Entro 5 anni (o 7 anni se dichiarazione omessa) dal periodo d’imposta | Artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (150 giorni se residente all’estero) | D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza di accertamento con adesione | Sospende i termini per impugnare; l’ufficio deve concludere entro 90 giorni | D.Lgs. 218/1997, modificato dal D.Lgs. 13/2024 |
| Adesione al concordato preventivo biennale | Termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi | D.Lgs. 13/2024 |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e agevolativi
| Strumento | Caratteristiche | Benefici |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Confronto tra contribuente e ufficio prima dell’adozione dell’atto; obbligatorio per gli atti impugnabili (salvo eccezioni) | Permette di spiegare la propria posizione, ridurre o evitare l’accertamento, maturare la prova di resistenza. |
| Accertamento con adesione | Procedura consensuale per definire l’imposta; riduzione delle sanzioni a un terzo; possibilità di rateizzare | Evita il contenzioso; sospende i termini. |
| Concordato preventivo biennale | Proposta dell’Agenzia per due anni; calcolo basato su indici di affidabilità; obbligo di mantenimento | Offre certezza fiscale e sospende gli accertamenti. |
| Mediazione tributaria | Per controversie fino a 50.000 euro; istanza all’ufficio prima del ricorso | Possibilità di chiudere la lite con riduzione delle sanzioni. |
| Conciliazione giudiziale | Accordo davanti al giudice con riduzione al 40% delle sanzioni | Evita l’appello e consente di definire la lite. |
| Definizioni agevolate (rottamazioni) | Estinzione dei debiti iscritti a ruolo con riduzione o annullamento di sanzioni e interessi | Libera risorse e riduce il carico fiscale. |
| Ravvedimento operoso | Regolarizzazione spontanea di violazioni con sanzioni ridotte | Evita l’avvio dell’accertamento. |
| Strumenti del Codice della crisi | Accordi di ristrutturazione, piano di rientro, liquidazione controllata | Permettono di ristrutturare o liquidare i debiti con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi. |
FAQ – domande e risposte pratiche
1. Ho ricevuto un processo verbale di constatazione: entro quanto tempo devo rispondere?
Il termine per comunicare osservazioni è di 60 giorni dal rilascio del verbale . Con la riforma 2024 il verbale è sostituito dallo schema di atto previsto dall’art. 6‑bis, che concede lo stesso termine. È opportuno utilizzare tutto il periodo per raccogliere documentazione e predisporre una difesa.
2. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
Dal 2024, in virtù dell’art. 6‑bis dello Statuto, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità , salvo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto ministeriale . Per i tributi armonizzati, la giurisprudenza ha esteso l’obbligo anche in assenza di norma espressa .
3. Cosa si intende per prova di resistenza?
La prova di resistenza è l’onere che grava sul contribuente quando eccepisce la violazione del contraddittorio: deve indicare quali elementi fattuali avrebbe potuto dedurre se fosse stato ascoltato, e che tali elementi avrebbero potuto incidere sulle determinazioni dell’ufficio . Se non si dimostra questa incidenza, l’atto non è annullabile.
4. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso (150 giorni se residente all’estero). È possibile richiedere l’accertamento con adesione che sospende i termini.
5. Posso evitare il contenzioso definendo l’accertamento?
Sì. Con l’accertamento con adesione si riducono le sanzioni a un terzo; il nuovo D.Lgs. 13/2024 prevede l’invito a presentare istanza già nello schema di atto . È inoltre possibile valutare la definizione agevolata se prevista dalla legge di bilancio e, per importi bassi, la mediazione tributaria.
6. Cos’è il concordato preventivo biennale e conviene aderire?
È un accordo con l’Agenzia delle Entrate che fissa per due anni il reddito e il valore della produzione netta. L’Agenzia elabora una proposta sulla base dei dati disponibili e degli indici di affidabilità ; l’adesione evita accertamenti per il biennio. Conviene aderire se l’azienda ha redditi stabili e vuole certezza fiscale, ma può essere penalizzante se i risultati futuri dovessero essere inferiori.
7. Ho un debito con l’Agenzia delle Entrate già iscritto a ruolo: posso bloccare i pignoramenti?
È possibile chiedere la rateazione del debito (fino a 72 o 120 rate), la sospensione se il debito è prescritto o se vi sono vizi formali, o aderire a definizioni agevolate (rottamazioni). In caso di gravi difficoltà, si può ricorrere agli strumenti della crisi d’impresa (composizione negoziata, piano di rientro).
8. Le spese di ricerca e sviluppo per gli impianti CIP sono deducibili?
Sono deducibili se inerenti e documentate. Occorre dimostrare che le spese sono funzionali alla produzione degli impianti CIP, ad esempio per test di sanificazione o sviluppo di nuove tecnologie. Le spese capitalizzate devono essere ammortizzate secondo i criteri del TUIR.
9. In che modo si dimostra l’esportazione di un impianto CIP?
Per le cessioni intracomunitarie occorre conservare la prova di consegna nel paese UE (documento di trasporto, CMR, fatture). Per le esportazioni extra‑UE è necessario conservare la dichiarazione doganale e la prova dell’uscita dal territorio italiano. Senza documentazione l’ufficio potrebbe contestare l’applicazione dell’esenzione IVA.
10. Posso impugnare un avviso emesso “ante tempus”?
Sì. L’avviso non può essere emanato prima dello scadere del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale; un avviso emesso in violazione di tale termine è nullo. Questa regola, derivante dall’art. 12, comma 7, dello Statuto, continua a essere rilevante per le verifiche con accesso .
11. Cosa succede se non rispondo allo schema di atto?
Se non si risponde, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento sulla base dei rilievi. Non rispondere equivale a rinunciare al contraddittorio. Anche se si intende impugnare successivamente, è consigliabile presentare osservazioni per costruire la prova di resistenza.
12. La violazione del contraddittorio comporta sempre la nullità dell’atto?
No. Come chiarito dalla giurisprudenza, la violazione comporta l’invalidità se il contribuente dimostra quali elementi avrebbe potuto far valere. Se le difese sono solo pretestuose, l’atto resta valido . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, tuttavia, l’obbligo generalizzato rafforza la posizione del contribuente.
13. Posso chiedere l’intervento del Garante del contribuente?
Sì. Se durante la verifica ritieni che i verificatori stiano agendo in modo non conforme, puoi rivolgerti al Garante del contribuente (art. 12, comma 6, Statuto). Il Garante può mediare con l’ufficio e segnalare irregolarità.
14. Le imprese CIP rientrano nei regimi di adempimento collaborativo?
Le imprese con ricavi o volume d’affari superiori a 750 milioni di euro possono aderire al regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 128/2015), che prevede un rapporto trasparente con l’Agenzia e la riduzione delle sanzioni. Per le piccole e medie imprese CIP il regime non si applica, ma possono utilizzare il concordato preventivo biennale.
15. Cosa succede se aderisco al concordato e poi non rispetto i versamenti?
La decadenza dal concordato comporta il recupero delle imposte dovute e l’applicazione di sanzioni. Inoltre, l’adesione preclude l’accesso ad altri istituti agevolativi per il periodo di riferimento. È quindi fondamentale valutare la propria capacità finanziaria prima di aderire.
16. Il contraddittorio preventivo si applica agli atti degli enti locali (IMU, TARI)?
L’art. 6‑bis demanda a un decreto del MEF l’individuazione degli atti esclusi; il decreto 24 aprile 2024 ha escluso gli atti automatizzati ma non menziona gli enti locali . Pertanto, salvo diverse disposizioni locali, gli enti dovrebbero applicare il contraddittorio preventivo agli atti impugnabili.
17. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata per un produttore di impianti CIP?
Permette di negoziare con i creditori e di ottenere misure protettive che sospendono azioni esecutive. L’esperto negoziatore aiuta a predisporre un piano di risanamento; l’imprenditore conserva la gestione e può continuare la produzione. È particolarmente utile quando l’indebitamento fiscale minaccia la continuità dell’attività.
18. In caso di successiva legislazione sulla rottamazione, potrò aderire anche se ho già presentato ricorso?
Di regola, la definizione agevolata delle liti pendenti richiede la rinuncia al ricorso; tuttavia, le rottamazioni delle cartelle si applicano anche ai debiti oggetto di contenzioso, purché non siano stati annullati con sentenza definitiva. Occorre leggere le norme specifiche della definizione.
19. Posso detrarre l’IVA sulle spese di manutenzione degli impianti CIP?
Sì, se le spese sono riferite a manutenzioni ordinarie o straordinarie dei macchinari utilizzati nell’attività e sono documentate. L’IVA è detraibile nella misura in cui i beni sono utilizzati per operazioni imponibili; in caso di pro rata occorre applicare la percentuale di detrazione.
20. Qual è il ruolo dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa?
L’esperto negoziatore, previsto dal D.L. 118/2021, è un professionista indipendente nominato dalla Camera di commercio; supporta l’imprenditore nella redazione del piano di risanamento, facilita il dialogo con i creditori e monitora il rispetto della normativa. L’Avv. Monardo è iscritto tra gli esperti negoziatori e può assistere le imprese CIP in questa procedura.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Contestazione di ammortamenti e aderente con adesione
Scenario: la società Alfa CIP Srl, con sede a Parma, ha acquistato nel 2021 una linea completa di impianti CIP per 500.000 euro. Ha ammortizzato il bene in tre anni, portando in deduzione quote di 166.667 euro all’anno. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo “a tavolino” e contesta l’eccessiva velocità di ammortamento, ritenendo che la durata utile sia di 8 anni. Viene notificato uno schema di atto nel giugno 2024 con la proposta di recuperare a tassazione 125.000 euro (la differenza fra la quota dedotta e quella ritenuta corretta) e di irrogare sanzioni pari al 50%.
Azioni:
- Alfa CIP Srl riceve lo schema di atto e presenta osservazioni entro 60 giorni, allegando una perizia tecnica che attesta che gli impianti CIP subiscono un obsolescenza rapida per l’innovazione tecnologica e che la loro vita utile è inferiore a 5 anni.
- Contemporaneamente, la società presenta istanza di accertamento con adesione. Durante il contraddittorio l’Agenzia valuta la perizia e riconosce una durata utile di 5 anni. Viene raggiunto un accordo: il recupero fiscale è ridotto a 50.000 euro e le sanzioni sono diminuite a un terzo (8.333 euro).
- Alfa CIP Srl accetta l’accordo, paga in tre rate (imposte e interessi), evitando il contenzioso.
Risultato: l’utilizzo efficace del contraddittorio e dell’accertamento con adesione consente di ridurre la pretesa da 125.000 a 50.000 euro, con un risparmio di circa 75.000 euro e la chiusura della vicenda.
Esempio 2 – Contestazione di esportazioni e impugnazione giudiziale
Scenario: Beta CIP Srl vende nel 2023 impianti a un cliente francese per 1,2 milioni di euro, applicando l’esenzione IVA per cessioni intracomunitarie. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate effettua un accesso presso la sede e contesta la mancanza della prova di uscita della merce dalla dogana italiana. L’ufficio presume che la vendita sia interna e recupera l’IVA (264.000 euro) più sanzioni (30%). Viene emesso un avviso di accertamento in ottobre 2025 senza aver attivato un contraddittorio.
Azioni:
- La società impugna l’avviso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, eccependo la violazione del contraddittorio (non era stato inviato lo schema di atto) e allegando la prova che la merce è stata consegnata in Francia: CMR firmata, conferma di ricezione del cliente e dichiarazione doganale.
- In giudizio l’impresa dimostra che, se fosse stata sentita, avrebbe potuto esibire i documenti (prova di resistenza).
- La Corte accoglie il ricorso, ritenendo nullo l’avviso per violazione del contraddittorio e perché l’Amministrazione non ha considerato i documenti prodotti; si riducono le sanzioni e viene riconosciuto il diritto alla detrazione.
Risultato: Beta CIP Srl ottiene l’annullamento dell’avviso grazie alla tempestiva impugnazione e alla prova di resistenza. Il caso evidenzia quanto sia importante conservare la documentazione delle esportazioni e far valere i propri diritti.
Esempio 3 – Impresa in crisi e composizione negoziata
Scenario: Gamma CIP Srl accumula debiti tributari e contributivi per 800.000 euro a causa di un calo degli ordini e di investimenti in ricerca non remunerativi. Le banche riducono le linee di credito e l’Agenzia delle Entrate iscrive ipoteca sui macchinari. L’azienda è al limite della continuità operativa.
Azioni:
- Gamma CIP Srl contatta l’Avv. Monardo che, in qualità di esperto negoziatore, propone l’accesso alla composizione negoziata. L’istanza viene presentata alla Camera di commercio; si ottiene la nomina di un esperto e l’attivazione di misure protettive che sospendono l’esecuzione.
- Viene predisposto un piano di risanamento che prevede la cessione di una divisione non strategica, la rinegoziazione dei debiti con le banche, la rateazione dei debiti fiscali e l’adesione alla rottamazione delle cartelle per i carichi pregressi.
- L’esperto negoziatore facilita l’accordo con i creditori; l’Agenzia delle Entrate accetta la rateazione lunga e la transazione fiscale per la quota privilegiata. Il piano viene omologato dal tribunale.
Risultato: Gamma CIP Srl evita la liquidazione giudiziale, mantiene l’attività produttiva, ristruttura i debiti e si impegna a pagare le imposte in un arco temporale sostenibile. L’intervento tempestivo del professionista e l’utilizzo degli strumenti di crisi impediscono il pignoramento dei macchinari.
Conclusione
L’accertamento fiscale per un produttore di impianti CIP può rappresentare una minaccia significativa per la sopravvivenza dell’impresa. La complessità della normativa, le recenti riforme e l’evoluzione giurisprudenziale impongono una conoscenza approfondita dei diritti del contribuente e degli strumenti disponibili. Nel corso dell’articolo abbiamo analizzato le novità del D.Lgs. 13/2024, che rende l’accertamento più dialogico e introduce il concordato preventivo biennale, e l’art. 6‑bis dello Statuto che generalizza il contraddittorio . Abbiamo visto come la giurisprudenza più recente, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 21271/2025, abbia definito la prova di resistenza come condizione per ottenere l’annullamento degli atti .
Per difendersi efficacemente occorre agire su più fronti:
- Tempestività nella presentazione di osservazioni e ricorsi;
- Raccolta e conservazione della documentazione per dimostrare inerenza, esportazioni e legittimità degli ammortamenti;
- Valutazione degli istituti deflativi (accertamento con adesione, concordato biennale, mediazione) per chiudere il contenzioso con costi ridotti;
- Utilizzo degli strumenti di crisi (composizione negoziata, piani di rientro, accordi di ristrutturazione) quando il debito rischia di compromettere la continuità aziendale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di assistere i produttori di impianti CIP in tutte le fasi: dalla verifica della legittimità dell’avviso, alla predisposizione del ricorso, fino alla gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e all’utilizzo degli strumenti di regolazione della crisi. Grazie alla doppia competenza in diritto tributario e bancario e al ruolo di gestore e negoziatore della crisi, l’Avv. Monardo può offrire una tutela completa, individuando le strategie più efficaci per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle.
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