Introduzione
L’accertamento fiscale è la procedura con cui l’Amministrazione finanziaria controlla che l’impresa abbia dichiarato correttamente i propri redditi e versato le imposte dovute. Per un’azienda che si occupa di retrofitting di macchine utensili – un’attività manifatturiera complessa, caratterizzata da elevati investimenti in beni strumentali e da un’ampia interazione con clienti, fornitori, banche e istituti finanziari – un accertamento può comportare conseguenze gravissime: non solo la richiesta di imposte, sanzioni e interessi, ma anche l’avvio di procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) o l’estromissione dalle agevolazioni fiscali legate all’industria 4.0.
In questo articolo si analizzano le principali norme, le sentenze più recenti (aggiornate a dicembre 2025) e le strategie difensive che l’azienda può adottare. L’obiettivo è duplice: da un lato informare il contribuente sui suoi diritti e sui doveri dell’Amministrazione, dall’altro illustrare gli strumenti per contestare o definire l’accertamento nel modo più conveniente. Il taglio sarà pratico: si parlerà di step operativi, errori da evitare, simulazioni numeriche e tabelle riassuntive.
Perché il tema è urgente
I controlli fiscali si sono intensificati con la digitalizzazione delle banche dati e con l’incrocio di informazioni provenienti da banche, operatori finanziari, fornitori, clienti, piattaforme di pagamento e sistemi di interconnessione industria 4.0. La complessità tecnica delle lavorazioni di revamping e retrofitting può generare movimenti di denaro considerati “anomalie” dagli algoritmi della piattaforma ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), con il rischio di subire accertamenti induttivi basati su presunzioni. Inoltre, a partire dal 18 gennaio 2024 lo Statuto dei diritti del contribuente contiene un obbligo generalizzato di contraddittorio: gli uffici devono comunicare lo schema di atto e attendere le controdeduzioni del contribuente prima di emettere l’avviso, salvo che l’atto rientri tra le eccezioni previste dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024 . Molti accertamenti notificati dopo tale data potrebbero essere annullati se l’Amministrazione non ha rispettato questo diritto fondamentale.
Le principali soluzioni legali che verranno trattate
- Esame della motivazione dell’avviso: l’avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa tributaria. La Cassazione ha ribadito (ord. 21875/2025) che non è ammessa l’integrazione postuma della motivazione ; i documenti richiamati devono essere allegati quando non noti al contribuente .
- Contraddittorio preventivo: dal 18 gennaio 2024 il nuovo art. 6‑bis dello Statuto dispone che quasi tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio e l’atto non può essere emesso prima della scadenza di almeno 60 giorni dalla comunicazione . Approfondiremo le differenze tra accertamenti “a tavolino”, automatizzati e in loco, e i casi di esclusione .
- Accertamento con adesione: spiegazione della procedura prevista dal D.Lgs. 218/1997, dei benefici (riduzione delle sanzioni a un terzo, sospensione dei termini per 90 giorni) e delle modalità per richiederlo .
- Difesa contro presunzioni bancarie: gli articoli 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 presumono che versamenti e prelevamenti non giustificati siano ricavi non dichiarati; mostreremo come la Cassazione (ord. 31396/2025 e 24549/2025) abbia precisato l’onere della prova per gli imprenditori e l’esclusione per i professionisti .
- Strumenti deflativi e di transazione: rottamazione quater e riammissione (legge 15/2025), rateizzazioni in 84 mesi, accertamento con adesione, reclami/mediazioni, definizione agevolata degli avvisi bonari e degli atti di accertamento (DL 39/2024), accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII), concordato minore (art. 74 CCII), piano del consumatore e liquidazione controllata.
- Procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi: illustreremo l’evoluzione della legge 3/2012 e del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati ) e le sentenze della Cassazione sul piano del consumatore (n. 9549/2025) e sul concordato minore (n. 28574/2025) .
Presentazione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è il professionista di riferimento per chi deve affrontare un accertamento fiscale. Cassazionista con esperienza ultradecennale nel diritto bancario e tributario, coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio analizza gli atti impugnati, verifica la legittimità delle pretese fiscali, intraprende ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria, ottiene sospensioni e rateizzazioni, apre trattative con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agente della Riscossione, predispone piani di rientro e ricorre a soluzioni giudiziali e stragiudiziali per difendere l’impresa.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
- DPR 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e DPR 633/1972 (IVA): disciplinano l’accertamento analitico, induttivo e l’uso di presunzioni; l’art. 38 consente l’accertamento sintetico sul reddito delle persone fisiche; l’art. 39 prevede l’accertamento induttivo quando le scritture contabili sono inattendibili. L’art. 32 stabilisce che i versamenti su conti bancari si presumono ricavi se non contabilizzati .
- Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): l’art. 7 impone che gli atti dell’Amministrazione siano motivati e che i documenti richiamati siano allegati se non conosciuti dal contribuente . L’art. 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, sancisce un principio generale di contraddittorio: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo . Il comma 2 esclude gli atti automatizzati, quelli di pronta liquidazione e i controlli formali individuati con decreto ministeriale .
- DL 39/2024 (decreto “Agevolazioni fiscali”) convertito in legge 67/2024: ha spostato al 30 aprile 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo di contraddittorio, prevedendo l’emanazione di un decreto del MEF che elenca gli atti esclusi . Il decreto ministeriale 24 aprile 2024 ha confermato che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli avvisi di liquidazione automatizzata e per i controlli formali.
- D.Lgs. 219/2023: oltre a introdurre l’art. 6-bis, ha modificato l’art. 7 dello Statuto aggiungendo il comma 1‑bis che vieta l’integrazione o sostituzione della motivazione dell’atto, salvo l’adozione di un nuovo provvedimento .
- D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione): consente al contribuente di definire l’accertamento con un accordo che riduce le sanzioni; l’avvio può essere proposto dall’Ufficio con invito o dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; la procedura sospende i termini per 90 giorni .
- Legge 15/2025 (conversione del DL 202/2024, cd. Milleproroghe): riapre la rottamazione quater per i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024; consente di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e prevede pagamenti in un’unica soluzione o in 10 rate, con prime due rate al 31 luglio e 30 novembre 2025 .
- D.Lgs. 110/2024 (riforma della riscossione): dall’1 gennaio 2025 il piano di rateizzazione delle cartelle può essere esteso fino a 84 rate (7 anni) .
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) e Legge 3/2012 (sovraindebitamento): disciplinano gli strumenti di regolazione della crisi per imprenditori e consumatori. Il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha introdotto importanti modifiche, tra cui la possibilità per il piano del consumatore di prevedere una moratoria fino a due anni nel pagamento dei crediti privilegiati .
1.2 Giurisprudenza recente (2024‑2025)
| Tema | Decisione | Principio di diritto | Rilevanza per la difesa |
|---|---|---|---|
| Automatismi e correzioni | Cass. civ., ord. 8462/2024 | L’accertamento automatizzato ex art. 36‑bis DPR 600/1973 può correggere errori aritmetici o aliquote applicate, ma non può risolvere questioni di merito o interpretative; se la pretesa si fonda su valutazioni, occorre un vero avviso di accertamento . | Se l’avviso viene emesso in forma “automatica” ma contiene valutazioni sul merito (per esempio, contestazioni sull’inerenza dei costi di retrofitting), è annullabile. |
| Motivazione per relationem | Cass. civ., ord. 5113/2025 | I documenti richiamati nell’atto devono essere allegati solo se il contribuente non ne ha conoscenza; se la motivazione per relationem è fatta a documenti sconosciuti, l’atto è nullo . | Utile per eccepire la mancanza di allegati (es. verbali di verifica, questionari ISA) o l’insufficienza della motivazione. |
| Divieto di integrazione postuma della motivazione | Cass. civ., ord. 21875/2025 | L’Ente impositore non può integrare la motivazione dell’avviso dopo la sua notifica; l’obbligo di motivare l’atto è intrinseco e non colmabile in contenzioso . | Evita che l’Agenzia giustifichi tardivamente l’accertamento in sede di contenzioso; se l’atto è carente, deve essere annullato. |
| Contraddittorio pre‑accertamento | Cass. civ., Sezioni Unite, sent. 21271/2025 | Per gli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio sussiste solo per i tributi armonizzati (IVA), mentre per le imposte dirette vale solo se previsto dalla legge ; la violazione provoca la nullità solo se il contribuente avrebbe potuto dedurre difese non pretestuose . | Nei procedimenti relativi a periodi antecedenti al 2024, è possibile far valere la mancata instaurazione del contraddittorio per l’IVA. |
| Presunzione sui conti correnti | Cass. civ., ord. 31396/2025 | Versamenti e prelevamenti sui conti correnti si presumono ricavi o compensi; per superare la presunzione il contribuente deve dimostrare che i versamenti sono già registrati o che i prelevamenti sono serviti a pagare beneficiari specifici . | Fondamentale per contrastare accertamenti basati su estratti conto: occorre documentare la provenienza dei bonifici ricevuti per retrofitting (contratti, fatture) e l’uso dei prelievi (pagamento fornitori). |
| Professionisti vs imprenditori | Cass. civ., ord. 24549/2025 | La presunzione relativa ai prelevamenti vale solo per imprenditori; per i professionisti le presunzioni riguardano solo i versamenti . | Gli imprenditori che esercitano attività di retrofitting sono soggetti alla presunzione anche per i prelievi. |
| Piano del consumatore | Cass. civ., sent. 9549/2025 | Nel piano del consumatore ex L. 3/2012, la moratoria per i crediti privilegiati (art. 8 co. 4) deve essere interpretata come termine iniziale: il pagamento dei creditori privilegiati può iniziare entro un anno dall’omologa; con il correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) la moratoria è estesa fino a due anni . | Rilevante per l’imprenditore individuale che, oltre all’attività, abbia debiti personali; consente di ristrutturare i debiti tributari con moratoria su ipoteche. |
| Concordato minore | Cass. civ., sent. 28574/2025 | La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. e l’ordine di prelazione dei creditori; se la proposta equipara privilegiati e chirografari senza base normativa, è inammissibile . | L’imprenditore di retrofitting che accede al concordato minore deve rispettare l’ordine di prelazione; non può ridurre indiscriminatamente i crediti fiscali privilegiati senza l’adesione del Fisco. |
1.3 Presunzioni induttive e studi di settore (ISA)
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sostituiscono gli studi di settore e rappresentano strumenti di compliance e di selezione dei contribuenti. I risultati ISA non costituiscono automaticamente presunzione di ricavi non dichiarati ma semplici elementi di anomalia: la giurisprudenza ricorda che le risultanze degli studi di settore/ISA devono essere integrate da ulteriori elementi e che il contribuente può opporsi presentando documentazione e giustificazioni . Nel settore del retrofitting è frequente che i margini siano ridotti a causa dei costi elevati per componentistica e software; il contribuente può dimostrare l’inerenza dei costi con progetti, ordini e fatture.
1.4 Contraddittorio generalizzato e atto ministeriale del 24 aprile 2024
L’introduzione dell’art. 6‑bis nel 2023 ha segnato una rivoluzione: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. La norma prevede che l’Amministrazione invii al contribuente lo schema di atto e assegni un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni o chiedere l’accesso agli atti . Se la scadenza del contraddittorio supera quella di decadenza dell’avviso, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni. Gli atti adottati al termine devono dare conto delle osservazioni del contribuente.
Il comma 2 dello stesso articolo esclude dall’obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e i controlli formali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze . Il decreto ministeriale 24 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha elencato gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio, tra cui gli avvisi di liquidazione automatica ex artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e gli avvisi di recupero di crediti d’imposta. Tutti gli altri atti (avvisi di accertamento “analitici” o “induttivi”, atti di recupero IVA, inviti a comparire, etc.) rientrano nell’obbligo di contraddittorio. Nonostante un atto di indirizzo ministeriale avesse spostato l’entrata in vigore al 30 aprile 2024, numerosi commentatori hanno segnalato l’illegittimità di tale proroga . La situazione si è stabilizzata con il DL 39/2024, che ha ufficialmente posticipato l’operatività al 30 aprile 2024.
2. Procedura dopo la notifica dell’atto: step operativi
Quando un’azienda riceve un avviso di accertamento o un avviso di contestazione (ad esempio un processo verbale di constatazione), deve rispettare determinate scadenze e attivarsi immediatamente. Ecco i passaggi principali.
2.1 Notifica dell’avviso e diritti del contribuente
L’avviso di accertamento deve essere notificato nel rispetto dei termini di decadenza (normalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i redditi e entro il 31 dicembre del settimo anno per l’IVA quando non è stata presentata la dichiarazione). L’atto deve:
- indicare l’ufficio che lo ha emesso, la motivazione in fatto e in diritto, l’imposta richiesta, le sanzioni e gli interessi;
- richiamare e allegare (o rendere disponibili) i documenti su cui si fonda la pretesa ;
- informare il contribuente della possibilità di ricorrere, dei termini e dell’autorità competente (Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado);
- precisare che, se non viene impugnato entro 60 giorni dalla notifica, l’avviso diventa definitivo ed esecutivo ex art. 29 DL 78/2010.
Attenzione: per gli avvisi notificati dopo il 30 aprile 2024 (a meno che non rientrino nelle eccezioni), deve essere stato attivato il contraddittorio e devono essere trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . Se la notifica avviene prima, l’atto è annullabile.
2.2 Analisi preliminare dell’atto
Dopo aver ricevuto l’avviso, occorre:
- Verificare la motivazione: controllare se l’atto spiega le ragioni della pretesa e se allega i documenti richiamati (processo verbale di constatazione, questionari ISA, bilanci, estratti conti). In caso di motivazione generica o meramente per relationem senza allegati, si può proporre eccezione di nullità .
- Controllare la legittimità della notifica: l’avviso deve essere inviato alla sede legale o al domicilio eletto; se la notifica è viziata (es. invio a un indirizzo diverso o a persona non abilitata), l’atto è annullabile.
- Verificare i termini: controllare se il periodo d’imposta contestato rientra nei termini di decadenza; per l’IVA e per l’imposta sui redditi l’Amministrazione ha 5 anni (8 se la dichiarazione è omessa) per notificare l’atto.
- Esaminare la natura dei recuperi: distinguere tra recuperi legati a errori aritmetici (avvisi bonari) e recuperi di maggior imposta, che richiedono un vero avviso di accertamento.
2.3 Presentazione di memorie o osservazioni durante il contraddittorio
Se l’atto rientra nel regime del contraddittorio (art. 6‑bis), l’Ufficio deve prima comunicare lo schema di avviso. Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare memorie difensive o produrre documenti. In questa fase è importante:
- richiedere l’accesso a tutti gli atti (fascicolo, report ISA, questionari, verbali) per valutare la base delle contestazioni;
- fornire spiegazioni puntuali (es. dettagli sui costi di retrofitting, contratti di ricondizionamento, pagamenti da parte dei clienti) per dimostrare l’infondatezza delle presunzioni;
- proporre una definizione concordata mediante accertamento con adesione o definizione agevolata se conviene.
L’Amministrazione, chiuso il contraddittorio, deve motivare l’avviso indicando perché non accoglie le osservazioni del contribuente .
2.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado
Se non si vuole o non si può definire l’atto in via amministrativa, occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, depositando il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:
- i dati del ricorrente e dell’Ufficio resistente;
- la descrizione dei fatti e delle motivazioni contestate (errori di calcolo, vizi procedurali, violazione del contraddittorio, carenza di motivazione, errata qualificazione dei ricavi, inerenza dei costi);
- le richieste (annullamento totale o parziale dell’atto, rinvio in istruttoria, compensazione delle spese).
Durante il giudizio è possibile chiedere la sospensione dell’atto (sospensione dell’esecuzione) quando vi è un danno grave e irreparabile. Il ricorso può essere seguito da un reclamo/mediazione se il valore della controversia non supera 50.000 €. In questo caso l’Ufficio deve proporre una soluzione entro 90 giorni.
2.5 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un istituto deflativo disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Può essere attivato dall’Amministrazione con un invito a comparire (che riporta le violazioni contestate e l’importo della definizione) o dal contribuente, che può proporre istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . La procedura comporta:
- Sospensione dei termini: la presentazione della domanda sospende per 90 giorni i termini per impugnare l’avviso .
- Incontro: si svolge un incontro con il funzionario dell’Ufficio per discutere le contestazioni. Si possono esibire documenti, spiegazioni e calcoli per ridurre la pretesa.
- Accordo: se si raggiunge l’accordo, viene redatto un atto di adesione che definisce il maggiore tributo. Le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo del minimo; gli interessi sono calcolati al tasso legale .
- Pagamento: il contribuente deve pagare entro 20 giorni; può rateizzare (fino a 8 rate trimestrali se l’importo supera 50.000 €). In caso di mancato pagamento la definizione perde efficacia e l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo.
L’accertamento con adesione è consigliabile quando la pretesa è fondata su elementi difficili da contestare o quando si vuole chiudere in tempi rapidi riducendo le sanzioni. Tuttavia, l’adesione costituisce riconoscimento del debito: bisogna valutare attentamente la convenienza.
2.6 Autotutela e annullamento d’ufficio
Se l’accertamento contiene errori evidenti (ad esempio doppia imposizione, scambio di soggetti, mancata considerazione di documenti già inviati), l’Ufficio può provvedere in autotutela all’annullamento totale o parziale dell’atto. La richiesta può essere presentata anche dopo la scadenza dei termini di impugnazione. L’autotutela, tuttavia, non costituisce un diritto in capo al contribuente, ma un potere discrezionale dell’Amministrazione.
3. Difese e strategie legali
3.1 Eccezioni procedurali: violazione del contraddittorio, nullità dell’atto
- Violazione del contraddittorio: se l’Ufficio non ha instaurato il contraddittorio obbligatorio (per atti emessi dopo il 30 aprile 2024) o ha ignorato il termine di 60 giorni, l’atto è annullabile. Nei periodi precedenti, per le imposte non armonizzate (IRPEF e IRAP) l’obbligo sorge solo se previsto da norme speciali .
- Carenza o contraddittorietà della motivazione: l’avviso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto; se la motivazione è generica (rimando a parametri ISA senza spiegazioni), se manca l’allegazione dei documenti richiamati o se l’Amministrazione integra la motivazione in giudizio, l’atto è nullo .
- Incompetenza dell’organo che emette l’atto: l’avviso deve essere firmato dal dirigente con la qualifica dirigenziale; in mancanza, è nullo.
- Decadenza e prescrizione: si può eccepire la decadenza se l’atto è stato notificato oltre il termine; per le violazioni collegate a reati tributari, i termini raddoppiano solo se entro la decadenza viene trasmessa la notizia di reato (Cass. SU 1584/2016).
3.2 Contestazione delle presunzioni bancarie
Le verifiche bancarie sono uno degli strumenti più utilizzati per le aziende. L’Amministrazione può chiedere alle banche tutti i movimenti sui conti (art. 32 DPR 600/1973). Le presunzioni sono le seguenti:
- Versamenti: si presumono ricavi o compensi non dichiarati. Per superare la presunzione bisogna provare che i versamenti sono già contabilizzati (ad esempio bonifici dei clienti con fattura emessa) o che si riferiscono a finanziamenti soci o restituzioni di anticipazioni .
- Prelevamenti: per gli imprenditori (non per i professionisti) i prelievi non giustificati si presumono impiegati per pagamenti in nero; la Cassazione ha confermato nel 2025 che questa presunzione vale solo per gli imprenditori .
- Conti intestati a terzi: se l’Amministrazione prova che il conto è nella disponibilità dell’azienda (per esempio perché gestito dal socio), si applicano le presunzioni.
Strategia difensiva:
- Raccogliere i documenti: contratti con i clienti, fatture, estratti conto analitici, ordini di pagamento, modulistica SEPA. Documentare l’origine di ogni versamento.
- Dimostrare l’inerenza dei prelievi: per i pagamenti in contanti occorre individuare i fornitori beneficiari (nominativi, fatture). In mancanza, la presunzione è difficilmente superabile.
- Richiedere perizia contabile: la difesa può produrre una perizia che ricostruisca i flussi finanziari e dimostri che i versamenti coincidono con ricavi già dichiarati.
- Proporre un accertamento con adesione: se la prova è insufficiente, può convenire definire l’accertamento con sanzioni ridotte.
3.3 Accertamento induttivo e studi di settore/ISA
Quando la contabilità presenta irregolarità gravi (omissione di fatture, incongruenze tra bilancio e prima nota, inattendibilità dei mastrini) l’ufficio può procedere ad accertamento induttivo (art. 39 DPR 600/1973). In questo caso la pretesa si basa su presunzioni semplici e su comparazioni con le medie di settore. Tuttavia, la giurisprudenza stabilisce che:
- gli ISA sono semplici indizi: la Cassazione considera gli studi di settore come presunzioni semplici che richiedono altri elementi per fondare l’accertamento ;
- il contribuente può dimostrare l’infondatezza delle presunzioni con documenti idonei (es. progetti speciali di retrofitting che generano costi straordinari, fattori congiunturali, calo del mercato);
- l’Ufficio deve rispettare il contraddittorio: i rilievi basati su ISA devono essere comunicati e discussi con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso; la mancata instaurazione del contraddittorio comporta nullità dell’atto.
3.4 Categorie di costi nel retrofitting: inerenza e deducibilità
Il retrofitting comporta lavori di modernizzazione dei macchinari: sostituzione di componenti elettroniche, software, sensori, adeguamenti Industria 4.0, certificazioni CE. I costi principali riguardano:
- Acquisto di componenti e software: deducibili se inerenza e congruità sono documentate (contratti con fornitori, capitolati, certificazioni); vanno ammortizzati se si tratta di beni strumentali.
- Spese per periti, ingegneri e progettisti: deducibili come costi di consulenza.
- Spese per formazione del personale: deducibili come costi di aggiornamento professionale.
- Contributi pubblici (iperammortamento, crediti d’imposta 4.0): vanno imputati come sopravvenienze attive, con possibile ripresa a tassazione se non correttamente utilizzati.
L’Ufficio potrebbe contestare l’inerenza dei costi se mancano documenti o se i costi superano il valore di mercato. È essenziale fornire prove (contratti, fatture, relazioni tecniche) e affidarsi a periti che certificano la necessità degli interventi.
3.5 Ruolo del professionista: analisi, ricorso e mediazione
Affrontare un accertamento richiede competenze multidisciplinari: fiscali, contabili, legali. Il professionista:
- analizza l’atto e gli allegati;
- verifica il rispetto del contraddittorio e della motivazione;
- raccoglie i documenti giustificativi (contabilità, contratti, progetti, bilanci);
- redige memorie difensive e controdeduzioni durante il contraddittorio;
- propone accertamento con adesione o altre definizioni agevolate;
- presenta ricorso e rappresenta il contribuente in giudizio;
- assiste nella richiesta di sospensione dell’atto e nella gestione della riscossione;
- valuta l’eventuale accesso a strumenti di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato minore, sovraindebitamento).
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione
4.1 Rottamazione quater e riammissione (2025)
La rottamazione quater è stata introdotta dalla legge 197/2022 e consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della Riscossione relativi al periodo 2000‑30 giugno 2022, pagando soltanto le imposte e le somme affidate, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. La legge prevedeva la domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento in 18 rate. Con il passare del tempo molti contribuenti sono decaduti.
La legge 15/2025, convertendo il DL 202/2024, ha riaperto i termini per i decaduti entro il 31 dicembre 2024. I contribuenti che avevano presentato la domanda originaria e non hanno pagato le rate potevano presentare una dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Gli importi non versati vengono ricompresi in un nuovo piano; non occorre recuperare i versamenti pregressi. La legge prevede:
- Modalità di pagamento: in un’unica soluzione o in 10 rate; le prime due scadono il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027 ;
- Tolleranza: pagamento considerato tempestivo se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza ;
- Interesse agevolato: 2% annuo sulle rate, dal 1° novembre 2023 ;
- Decadenza: il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici, con ripristino di sanzioni e interessi .
Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il pagamento della prima rata produce effetti immediati: sospende fermi amministrativi e blocca le procedure esecutive, con estinzione di pignoramenti presso terzi . Tuttavia, non ha effetto sulle esecuzioni promosse da altri creditori privati .
4.2 Rateizzazione (fino a 84 rate) e definizione agevolata degli avvisi bonari
Dal 1° gennaio 2025, D.Lgs. 110/2024 ha modificato le regole della riscossione: il piano di rateizzazione ordinario passa da 72 a 84 rate (7 anni) . Per importi inferiori a 120.000 €, la richiesta può essere presentata senza garanzie; per importi superiori occorre fideiussione. La rateizzazione è concessa anche ai contribuenti decaduti da precedenti rateazioni se il debito non supera 120.000 €.
Inoltre, il DL 39/2024 ha previsto la definizione agevolata degli avvisi bonari e degli avvisi di liquidazione: pagando le imposte e gli interessi senza sanzioni entro 30 giorni dalla notifica, il contribuente evita l’iscrizione a ruolo. Questo strumento è utile quando il controllo automatizzato rileva errori materiali o ritardati versamenti.
4.3 Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione agevolati sono disciplinati dagli artt. 60 e ss. del CCII. Si tratta di un accordo omologato dal tribunale in cui l’imprenditore negozia con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Rispetto agli accordi “tradizionali”, la versione agevolata richiede:
- l’adesione di almeno 30% dei creditori per ottenere misure protettive e 60% per ottenere l’omologazione ;
- l’applicazione anche ai creditori non aderenti (cram‑down) se l’accordo è sottoscritto dalla maggioranza qualificata;
- la possibilità di ristrutturare tutti i debiti, compresi quelli tributari e previdenziali, con falcidia e dilazioni se il Fisco aderisce o non si oppone ;
- la sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante la procedura .
Procedura: il debitore redige un piano con l’assistenza di un professionista indipendente, ottiene l’attestazione di fattibilità, acquisisce le adesioni dei creditori, deposita l’accordo al tribunale e richiede misure protettive. In caso di opposizioni, il giudice decide sull’omologazione e può estendere gli effetti ai non aderenti .
Per un’azienda di retrofitting con esposizioni bancarie, fornitori e carichi fiscali, l’accordo agevolato consente di evitare la liquidazione giudiziale e di continuare l’attività. È fondamentale dimostrare la sostenibilità del piano, la continuità aziendale e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
4.4 Concordato minore (art. 74 CCII)
Il concordato minore è uno strumento riservato ai debit over 100k?? Note: accessible to small entrepreneurs not soggetti a liquidazione giudiziale. It permette di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con l’omologazione del tribunale. La Cassazione n. 28574/2025 ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la par condicio creditorum: non è possibile derogare all’ordine delle cause di prelazione e pagare indiscriminatamente i creditori privilegiati e chirografari . Se la proposta viola queste regole, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità anche prima del giudizio di omologa.
4.5 Piano del consumatore e liquidazione controllata (Legge 3/2012, CCII art. 73)
Il piano del consumatore (oggi “ristrutturazione dei debiti del consumatore” nel CCII) consente alla persona fisica che non svolge attività imprenditoriale di proporre un piano di pagamento ai creditori. La Cassazione n. 9549/2025 ha chiarito che il termine annuale indicato dall’art. 8 co. 4 della Legge 3/2012 non è un termine finale ma iniziale: il pagamento dei crediti privilegiati deve iniziare entro un anno dall’omologazione, ma può proseguire anche oltre . Con il correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) il termine è stato portato a due anni .
Per gli imprenditori individuali o i soci di società di persone che hanno contratto debiti personali (ad esempio fideiussioni per leasing delle macchine utensili), il piano del consumatore può essere un’opzione per liberarsi dalle esposizioni con un pagamento parziale.
La liquidazione controllata (art. 73 CCII) è l’equivalente della liquidazione giudiziale per il sovraindebitato: tutti i beni vengono liquidati e il residuo debito è cancellato (esdebitazione) salvo per i crediti fiscali derivanti da attività fraudolente o dolose. È una misura estrema da valutare quando non è possibile pagare i debiti.
4.6 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
La composizione negoziata è una procedura introdotta nel 2021 (poi integrata dal CCII) che consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere la nomina di un esperto iscritto presso la Camera di commercio per condurre trattative con i creditori. Lo scopo è raggiungere accordi che evitino la crisi irreversibile. Il Ministero della Giustizia sottolinea che la composizione negoziata permette di ottenere la riduzione di interessi e sanzioni fiscali, di richiedere misure protettive sui beni e di continuare l’attività . Per l’azienda di retrofitting è un’arma importante: consente di negoziare la sospensione dei pignoramenti e di concordare piani di pagamento con fornitori e Fisco. L’Avv. Monardo, quale Esperto negoziatore, può assistere l’imprenditore in questa procedura.
4.7 Esdebitazione dell’incapiente
La legge 3/2012, modificata dal correttivo 2024 e dal CCII, prevede l’esdebitazione per il debitore incapiente: se, dopo l’esecuzione della liquidazione controllata, non resta alcun attivo, il giudice può dichiarare estinti i debiti residui. Il beneficiario deve aver collaborato lealmente e non deve aver determinato la crisi con colpa grave. Questa misura permette di ripartire liberamente senza debiti residui.
4.8 Tabella riepilogativa degli strumenti deflativi e di ristrutturazione
| Strumento | Normativa | Destinatari | Benefici principali | Condizioni |
|---|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Tutti i contribuenti destinatari di avvisi di accertamento | Riduzione sanzioni a 1/3; sospensione termini (90 gg); pagamento rateale | Presentare istanza entro 60 gg dall’avviso ; accordo con l’Ufficio; pagamento entro 20 gg. |
| Rottamazione quater | Legge 197/2022, DL 202/2024, Legge 15/2025 | Debitori con cartelle affidate fino al 30 giugno 2022, inclusi decaduti | Pagamento di imposta senza sanzioni, interessi e aggio; dilazione fino a 10 rate ; estinzione procedure esecutive | Domanda di riammissione entro 30 aprile 2025; pagamento prima rata entro 31 luglio 2025. |
| Rateizzazione 84 rate | D.Lgs. 110/2024 | Contribuenti con debiti iscritti a ruolo | Piano di pagamento fino a 7 anni ; interesse agevolato; possibile senza garanzia per importi <120.000 € | Presentare domanda all’Agente della Riscossione; decadenza se non si pagano 5 rate. |
| Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60 CCII) | CCII, art. 60; modifiche D.Lgs. 83/2022 | Imprenditori (anche agricoli) non soggetti a liquidazione giudiziale | Adesione del 30% per misure protettive, del 60% per omologazione ; falcidia e dilazioni dei debiti fiscali ; sospensione azioni esecutive | Richiesta al tribunale; attestazione di fattibilità; piano sostenibile. |
| Concordato minore (art. 74 CCII) | CCII, artt. 74‑82; Cass. 28574/2025 | Debitori non fallibili (imprenditori minori, professionisti) | Possibile ristrutturare debiti con parziale soddisfo; misure protettive | Proposta deve rispettare l’ordine di prelazione; adesione creditori; piano attestato. |
| Piano del consumatore / ristrutturazione debiti del consumatore | Legge 3/2012; CCII art. 67; Cass. 9549/2025 ; D.Lgs. 136/2024 | Consumatore o imprenditore individuale con debiti personali | Moratoria fino a 2 anni sui crediti privilegiati; possibile falcidia dei debiti tributari | Piano attestato; omologa del tribunale; pagamento dei creditori in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021; CCII | Imprenditori in squilibrio economico-finanziario | Nomina di un esperto, negoziazione con i creditori; misure protettive; riduzione di sanzioni e interessi | Istanza sulla piattaforma telematica; nomina dell’esperto dalla Camera di Commercio; negoziato assistito. |
| Liquidazione controllata ed esdebitazione | Legge 3/2012, CCII art. 73 | Debitori incapienti o sovraindebitati | Liquidazione dei beni e cancellazione del debito residuo (esdebitazione) | Dimostrare stato di sovraindebitamento; collaborazione leale; esclusione per debiti fraudolenti. |
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un accertamento fiscale richiede tempestività e metodo. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.
- Ignorare l’avviso: molti imprenditori sottovalutano l’importanza dei termini. Se non si presenta ricorso entro 60 giorni o non si chiede l’accertamento con adesione, l’avviso diventa definitivo ed esecutivo. Consiglio: contattare subito un professionista, annotare le scadenze e valutare le opzioni.
- Non partecipare al contraddittorio: con il nuovo art. 6‑bis, il contraddittorio è uno strumento fondamentale per far valere le proprie ragioni. Consiglio: sfruttare la finestra di 60 giorni per presentare memorie e documenti; se l’Ufficio non rispetta questo diritto, sollevare l’eccezione di nullità.
- Non conservare la documentazione: nel retrofitting le commesse durano anni e coinvolgono molte fatture. L’Agenzia può contestare la deducibilità dei costi o la provenienza dei ricavi se mancano le prove. Consiglio: organizzare l’archivio dei contratti, dei registri e dei documenti fiscali; richiedere ai fornitori certificazioni e dichiarazioni di congruità.
- Usare conti personali per l’attività: i conti correnti personali non devono essere utilizzati per l’attività d’impresa; i movimenti sono soggetti a presunzione . Consiglio: separare rigorosamente i conti e, se costretti a usare conti personali, annotare con precisione le operazioni.
- Accettare soluzioni standard senza calcolo: alcune procedure deflative (rottamazione, rateizzazione, adesione) possono sembrare vantaggiose ma richiedono un’analisi del cash flow e dell’incidenza fiscale. Consiglio: valutare se la definizione è sostenibile; considerare l’accesso a strumenti di ristrutturazione della crisi che consentano la prosecuzione dell’attività.
- Evitare il contenzioso per paura: spesso il contribuente cede per timore di sanzioni. Tuttavia, la giurisprudenza conferma che molti accertamenti sono annullabili per vizi formali o sostanziali. Consiglio: affidarsi a professionisti esperti per valutare la chance di successo del ricorso.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento?
Se l’avviso non viene impugnato entro 60 giorni o non si chiede l’accertamento con adesione, diventa definitivo ed esecutivo, con iscrizione a ruolo e attivazione della riscossione forzata. - L’Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento senza contraddittorio?
Dal 30 aprile 2024 il contraddittorio è obbligatorio per quasi tutti gli atti; sono esclusi gli avvisi automatizzati e di controllo formale individuati dal decreto 24 aprile 2024 . - Cosa devo fare durante il contraddittorio?
Richiedere l’accesso agli atti, analizzare le contestazioni e presentare memorie difensive. È consigliabile farsi assistere da un avvocato o commercialista. - Posso sospendere il pagamento durante il ricorso?
Sì, è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’esecutività dell’atto alla Corte di Giustizia Tributaria se sussistono gravi motivi. - Cos’è l’accertamento con adesione e quando conviene?
È una procedura che consente di definire le imposte dovute con sanzioni ridotte; conviene quando la pretesa è fondata e si desidera ridurre le sanzioni . - Come si contesta un accertamento basato sui movimenti bancari?
Occorre dimostrare l’origine dei versamenti (fatture, finanziamenti soci) e l’utilizzo dei prelievi (pagamento fornitori). In assenza di prova, i versamenti si presumono ricavi . - Gli ISA possono essere usati per accertare ricavi non dichiarati?
Gli ISA sono indici di affidabilità e non prove dirette; costituiscono solo presunzioni semplici che devono essere corroborate da altri elementi . - È possibile definire in via agevolata gli avvisi bonari?
Sì, il DL 39/2024 consente la definizione degli avvisi bonari pagando solo imposte e interessi (senza sanzioni) entro 30 giorni. - Cosa prevede la riammissione alla rottamazione quater?
I decaduti possono presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare in 10 rate; la prima rata scade il 31 luglio 2025 . - Che differenza c’è tra concordato minore e accordo di ristrutturazione agevolato?
Il concordato minore richiede il rispetto dell’ordine di prelazione (Cass. 28574/2025 ) e l’omologa del tribunale; l’accordo di ristrutturazione agevolato prevede soglie di adesione e può estendersi ai non aderenti . - Un imprenditore può accedere al piano del consumatore?
No, il piano del consumatore è riservato a persone fisiche non imprenditori. Tuttavia, l’imprenditore individuale che ha cessato l’attività può accedervi per i debiti personali. - Che cos’è la composizione negoziata?
È una procedura con cui l’imprenditore nomina un esperto per negoziare con i creditori; consente misure protettive e riduzioni di interessi e sanzioni . - Le sanzioni penali possono derivare dall’accertamento?
Sì, se le violazioni integrano reati (es. dichiarazione fraudolenta, omesso versamento di ritenute, indebita compensazione) l’Ufficio trasmette la notizia di reato alla Procura. In questi casi i termini di accertamento raddoppiano. - Come si rateizzano i carichi fiscali?
Si presenta richiesta all’Agente della Riscossione; dal 2025 si può rateizzare fino a 84 rate . Per importi <120.000 € non servono garanzie. - Cosa succede se non pago una rata della rottamazione o della rateizzazione?
Per la rottamazione, la decadenza è automatica e i benefici si perdono . Nella rateizzazione ordinaria, la decadenza avviene dopo il mancato pagamento di cinque rate. - È possibile cancellare le ipoteche e i fermi amministrativi?
Sì, con il pagamento della prima rata della rottamazione o con la definizione del debito tramite accordo di ristrutturazione; i fermi sono sospesi immediatamente . - Un fornitore può rifiutare l’accordo di ristrutturazione?
Sì, ma se si raggiunge la soglia del 60% dei crediti l’accordo può essere omologato e si applica anche ai creditori dissenzienti . - Il Fisco può essere falcidiato in un concordato minore?
Sì, ma solo nel rispetto dell’ordine di prelazione. Il trattamento deve essere proporzionato e non può penalizzare eccessivamente gli altri creditori. - Quanto dura la sospensione dei termini nell’accertamento con adesione?
La sospensione dura 90 giorni dal momento della presentazione dell’istanza . - Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente?
È la cancellazione dei debiti residui al termine della liquidazione controllata quando non resta alcun attivo e il debitore ha agito con correttezza. Rappresenta l’ultima possibilità per ripartire.
7. Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Simulazione 1: accertamento induttivo su azienda di retrofitting
Scenario: la società “TechRetrofit Srl” riceve un avviso di accertamento per l’anno 2023. L’Ufficio contesta:
- Ricavi non dichiarati per 200.000 € sulla base di versamenti bancari;
- Costi non inerenti per 80.000 € (spese di consulenza ritenute personali);
- Applicazione degli ISA: il punteggio dell’azienda (4,5) è inferiore alla media di settore (8).
Azioni della difesa:
- Contraddittorio: la società riceve lo schema di avviso il 2 maggio 2024. Entro il 1° luglio presenta memorie con prove: i versamenti sono anticipi dei clienti, documentati da contratti di retrofitting. I costi contestati sono spese per ingegneri e consulenti che hanno redatto i progetti (fatture e relazioni allegate).
- Accertamento con adesione: l’Ufficio propone di ridurre i ricavi non dichiarati a 50.000 € e riconosce i costi; accetta di applicare le sanzioni minime. La società paga entro 20 giorni e chiude la vertenza.
- Simulazione calcoli:
- Imponibile recuperato: 50.000 €. Aliquota IRES 24% = 12.000 €; IRAP 3,9% = 1.950 €; IVA 22% = 11.000 € (se non fatturata).
- Sanzioni: in accertamento ordinario sarebbero 90% dell’imposta (art. 1 comma 2 D.Lgs. 471/1997); con adesione sono ridotte a 1/3 del minimo: 90% × 1/3 = 30%. Quindi sanzione IRES 3.600 €, sanzione IVA 3.300 €. Totale imposte e sanzioni = 31.850 €.
- Interessi: calcolati al tasso legale (5% nel 2025). Per semplicità 1.500 €. Totale da pagare = 33.350 €.
Vantaggi: la società riduce la pretesa da 200.000 € a 50.000 €, ottiene sconti sulle sanzioni e chiude la vertenza senza ricorso.
7.2 Simulazione 2: riammissione alla rottamazione quater
Scenario: l’impresa “RetroMachines Snc” aveva aderito alla rottamazione quater nel 2023 per un debito di 150.000 € (imposte) oltre a sanzioni e interessi pari a 60.000 €, totale cartelle 210.000 €. Aveva pagato la prima rata ma è decaduta per mancato pagamento della rata del 31 marzo 2024.
Riammissione (legge 15/2025):
- Presenta dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025.
- L’Agente della Riscossione invia entro il 30 giugno il nuovo piano: l’imposta residua di 140.000 € viene ripartita in 10 rate; la prima scade il 31 luglio 2025 e la seconda il 30 novembre 2025 .
- L’impresa sceglie la rateizzazione. Le rate sono distribuite così (interesse 2%):
- 31 luglio 2025: 14.000 €
- 30 novembre 2025: 14.000 €
- 28 febbraio 2026: 14.280 € (con interessi)
- 31 maggio 2026: 14.280 €
- 31 luglio 2026: 14.280 €
- 30 novembre 2026: 14.280 €
- 28 febbraio 2027: 14.280 €
- 31 maggio 2027: 14.280 €
- 31 luglio 2027: 14.280 €
- 30 novembre 2027: 14.280 €
Effetti: con il pagamento della prima rata si sospendono le procedure esecutive (pignoramenti, fermi); la società risparmia 60.000 € di sanzioni e interessi. Se paga regolarmente, al termine del piano i debiti sono estinti.
7.3 Simulazione 3: accordo di ristrutturazione agevolato
Scenario: la società “MachineUpgrade Srl” ha debiti per 3 milioni di euro: 1 milione verso banche, 800.000 € verso fornitori, 700.000 € di debiti fiscali (cartelle) e 500.000 € di debiti previdenziali. Il fatturato annuo è 2 milioni, con margine operativo lordo di 400.000 €; l’azienda è in tensione di liquidità ma ha commesse future e un patrimonio immobiliare di 1 milione.
Procedura:
- Redazione del piano: con l’aiuto di un professionista l’azienda predispone un piano quinquennale che prevede: pagamento integrale dei debiti previdenziali, pagamento al 50% dei debiti fiscali con una moratoria di 2 anni per i crediti privilegiati, pagamento al 40% dei fornitori e rinegoziazione del debito bancario.
- Adesione dei creditori: ottiene l’adesione del 35% del monte debiti (banche e alcuni fornitori) che consente di chiedere misure protettive e sospendere le azioni esecutive . In seguito ottiene il 65% e deposita l’accordo in tribunale.
- Omologazione: il giudice omologa l’accordo nonostante l’opposizione di un fornitore; l’accordo si estende anche ai creditori non aderenti. Il Fisco non ha formulato opposizione; quindi i debiti tributari sono ridotti del 50% e rateizzati in 5 anni.
- Vantaggi: l’azienda evita la liquidazione giudiziale, continua l’attività e ristruttura i debiti con percentuali sostenibili. Gli investimenti necessari per il retrofitting continuano grazie alla salvaguardia del patrimonio immobiliare.
7.4 Simulazione 4: concordato minore con rispetto dei privilegi
Scenario: l’impresa individuale “RevampTech di Rossi” non è fallibile (fatturato < 200.000 €); ha debiti per 300.000 €: 50.000 € con una banca (garantiti da ipoteca sulla casa di famiglia), 150.000 € con l’Agenzia delle Entrate (IVA e ritenute) e 100.000 € con fornitori. Presenta una proposta di concordato minore prevedendo il pagamento integrale della banca e il pagamento al 5% degli altri creditori.
Decisione della Cassazione: secondo la sentenza 28574/2025 la proposta deve rispettare l’ordine di prelazione; non può equiparare i creditori privilegiati e chirografari . In questo caso, la proposta viola la par condicio perché i fornitori sono trattati allo stesso modo del Fisco (creditore privilegiato) senza la loro adesione. Il giudice deve dichiarare inammissibile la proposta.
Correzione: la proposta viene riformulata: pagamento al 100% del debito ipotecario; pagamento al 40% dei debiti fiscali; pagamento al 10% dei fornitori. Con l’accordo del Fisco e del 60% dei creditori, il piano può essere omologato.
8. Conclusione
L’accertamento fiscale per un’azienda di retrofitting macchine utensili è una situazione complessa che richiede attenzione immediata. Come abbiamo visto, il quadro normativo è articolato e in continua evoluzione: l’introduzione del contraddittorio generalizzato ha rafforzato le garanzie del contribuente; la giurisprudenza (Cass. 21875/2025, 5113/2025) ha chiarito i limiti della motivazione degli atti ; le procedure deflative e di ristrutturazione offrono soluzioni per evitare l’escalation del debito. L’azienda deve conoscere i propri diritti, raccogliere la documentazione e agire tempestivamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti rappresentano un partner strategico per affrontare l’accertamento: possono analizzare l’atto, individuare vizi procedurali, presentare memorie durante il contraddittorio, assistere nel ricorso, proporre accertamento con adesione o definizione agevolata, negoziare con l’Agente della Riscossione per rateizzazioni o rottamazioni, elaborare piani di ristrutturazione ex CCII, assistere nelle procedure di composizione negoziata e sovraindebitamento. Grazie alla qualifica di cassazionista, all’iscrizione come gestore della crisi da sovraindebitamento, alla fiducia come professionista di un OCC e al ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e di impostare strategie legali efficaci.
Non rimandare: se hai ricevuto un accertamento o una cartella, se sei in ritardo con i pagamenti o se la tua azienda è in difficoltà, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Una valutazione tempestiva consente di individuare la migliore soluzione e di difendersi con decisione.