Introduzione
La verifica fiscale rappresenta una delle situazioni più temute per le imprese manifatturiere. Nel settore delle macchine utensili – realtà ad alta intensità di investimenti, con margini molto variabili e flussi di cassa spesso legati a forniture complesse – un accertamento dell’Agenzia delle Entrate può mettere in seria difficoltà l’azienda. I motivi di preoccupazione sono numerosi: la possibile contestazione di ricavi non dichiarati, la disconoscenza di costi, la presunzione di redditività di prelievi bancari o movimentazioni sospette, l’applicazione di pesanti sanzioni e interessi.
I rischi maggiori derivano dal non conoscere le norme, dal non comprendere i tempi e le modalità dell’atto di accertamento, dal non produrre le prove documentali richieste o dal non utilizzare tempestivamente gli strumenti deflativi che il nostro ordinamento mette a disposizione (contraddittorio, accertamento con adesione, definizioni agevolate, concordato preventivo biennale, piani di ristrutturazione, piano del consumatore ecc.). Una difesa efficace deve essere immediata e ben strutturata: occorre analizzare l’atto, comprenderne la motivazione, ricostruire le operazioni contabili contestate e scegliere la strategia più idonea (ricorso giurisdizionale, istanze di autotutela, sospensione della riscossione, definizione agevolata, ecc.).
Lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fornisce un supporto completo in questa materia. Cassazionista iscritto all’Albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori, l’Avv. Monardo coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario. È inoltre gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio è quindi in grado di assistere il contribuente dalla fase amministrativa alla eventuale trattativa con l’ufficio, fino all’eventuale ricorso e alle procedure di ristrutturazione del debito.
L’articolo che segue – aggiornato al 22 dicembre 2025 – illustra il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per il produttore di macchine utensili sottoposto a accertamento, propone una procedura passo‑passo, indica le difese e gli strumenti disponibili, riepiloga termini e sanzioni e offre consigli pratici. Nelle conclusioni troverai una call to action per contattare l’Avv. Monardo per una valutazione personalizzata.
📩 Per un’analisi immediata e personalizzata del tuo caso contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.
1. Contesto normativo: leggi e principi generali
1.1. Potere di accertamento e presunzioni fiscali
L’accertamento fiscale è disciplinato principalmente dal D.P.R. 600/1973, che contiene le norme sui controlli sulle imposte dirette. Gli articoli di riferimento comprendono:
- Articolo 32 D.P.R. 600/1973: attribuisce all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza il potere di richiedere informazioni a soggetti pubblici e privati, invitare il contribuente a esibire documenti, accedere ai conti bancari e utilizzare i dati ivi presenti. La norma prevede una presunzione legale: i prelevamenti bancari superiori a 1 000 euro giornalieri o 5 000 euro mensili sono considerati ricavi salvo che il contribuente non indichi il beneficiario e dimostri che la somma non è correlata a ricavi nascosti . È quindi fondamentale conservare documentazione che provi la destinazione dei prelievi per pagamenti a fornitori, stipendi o altre spese aziendali.
- Articolo 39 D.P.R. 600/1973: disciplina l’accertamento del reddito d’impresa. L’accertamento analitico si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti. L’accertamento analitico‑induttivo (comma 1 lettera d) permette di desumere maggiori ricavi anche con presunzioni semplici qualora i conti siano tenuti regolarmente ma presentino incoerenze . Il metodo induttivo puro (comma 2) consente di prescindere totalmente dalle scritture contabili quando mancano o presentano gravi irregolarità .
- Articolo 41‑bis D.P.R. 600/1973: introduce l’accertamento parziale. L’ufficio può emettere un avviso limitato ai maggiori redditi individuati da verifiche specifiche (dati bancari, controlli incrociati, segnalazioni della Guardia di Finanza, ecc.) senza pregiudicare successivi accertamenti .
- Articolo 42 D.P.R. 600/1973: stabilisce i requisiti dell’avviso di accertamento: deve indicare il reddito accertato, le aliquote applicate e le imposte dovute (al lordo e al netto), nonché contenere una motivazione con i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa . Se la motivazione fa riferimento ad altri atti non noti al contribuente, tali atti devono essere allegati; la mancanza di motivazione o di firma comporta la nullità .
- Articolo 43 D.P.R. 600/1973: fissa i termini di decadenza dell’azione accertativa: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione non è presentata o è nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno .
Queste norme consentono al Fisco di ricostruire il reddito anche prescindendo dalle scritture contabili, ma impongono allo stesso tempo requisiti di forma e limiti temporali che il contribuente può far valere in giudizio.
1.2. Statuto dei diritti del contribuente
La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e le successive modifiche hanno introdotto diritti e garanzie fondamentali. Tra le disposizioni più rilevanti:
- Articolo 7 Statuto del Contribuente: gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; se si richiamano altri atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati . Dal 2023, la norma vieta di aggiungere successivamente nuovi fatti o prove (comma 1‑bis) e impone che gli atti di riscossione indichino il tasso di interesse, la legge richiamata e il periodo di riferimento (comma 1‑ter) .
- Articolo 6‑bis Statuto (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): sancisce il principio generale del contraddittorio preventivo. L’Agenzia deve invitare il contribuente a un contraddittorio e assegnargli almeno 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’atto; il termine di decadenza per notificare l’avviso è prorogato di 120 giorni . Restano esclusi i controlli “automatizzati” e i casi di indifferibile necessità.
- Articolo 12 Statuto: disciplina le ispezioni nei locali aziendali. L’accesso deve essere giustificato da reali esigenze di indagine, indicare l’oggetto e i motivi, svolgersi durante l’orario ordinario e nel rispetto della riservatezza. Il contribuente può farsi assistere da un professionista; il verbale deve riportare le osservazioni e deve essere sottoscritto. Il tempo massimo della verifica è di 30 giorni lavorativi (15 giorni per chi utilizza contabilità semplificata), salvo proroghe . La norma prevede la possibilità di ricorso al Garante del contribuente per contestare comportamenti irregolari.
Le modifiche del 2023 hanno rafforzato le garanzie, abrogando il vecchio comma 7 (60 giorni di contraddittorio solo per accertamenti conseguenti a ispezioni) e generalizzando l’obbligo di contraddittorio. Secondo la Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 21271/2025, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) e solo se il contribuente dimostrava che avrebbe potuto fornire prove efficaci . Dopo il 2023 il contraddittorio è la regola.
1.3. Poteri istruttori e presunzioni sulle movimentazioni bancarie
Le verifiche bancarie assumono un ruolo centrale perché molte imprese di macchine utensili utilizzano bonifici, assegni e prelievi per pagare fornitori e dipendenti. L’articolo 32 D.P.R. 600/1973 stabilisce la presunzione di maggior reddito in caso di movimentazioni non giustificate; la Cassazione ha confermato che tale presunzione si applica a tutti i contribuenti e non solo a imprenditori e professionisti . È quindi necessario predisporre documentazione adeguata (ricevute, fatture, contratto di fornitura, note spese) per dimostrare la natura delle movimentazioni.
La giurisprudenza del 2025 ha ribadito l’onere di prova in capo al contribuente: l’ordinanza Cass. 19574/2025 ha affermato che il contribuente sottoposto ad accertamento analitico‑induttivo può sempre dedurre i costi presunti ed è ammesso a fornire una prova anche presuntiva della percentuale di costi sostenuti, in coerenza con la sentenza Corte Costituzionale n. 10/2023 che ha riconosciuto il diritto a dedurre i costi anche in assenza di scritture. La Cassazione ha inoltre precisato che la presunzione sulle operazioni bancarie è relativa e può essere superata con prova contraria; il contribuente deve tuttavia dimostrare la destinazione dei fondi.
1.4. Specificità del settore delle macchine utensili
I produttori di macchine utensili operano in un contesto peculiare:
- Alti investimenti in beni strumentali: le macchine CNC, torni, punzonatrici e presse richiedono forti esborsi; spesso si finanziano con leasing. Le differenze tra rate pagate e deduzioni fiscali possono generare contestazioni sulla corretta imputazione dei canoni e sui coefficienti di ammortamento.
- Flussi di cassa irregolari: i pagamenti avvengono a stato avanzamento lavori e spesso si incassano acconti; i ritardi dei clienti possono determinare squilibri di liquidità e costringere a ricorrere a affidamenti bancari. Prelievi di denaro per pagare fornitori possono essere fraintesi come utili personali se non correttamente documentati.
- Magazzino complesso: utensili, ricambi, componentistica elettronica e software rappresentano voci di costo rilevanti; errori nel valore del magazzino possono generare maggiori ricavi presunti.
- Commesse internazionali: le vendite verso l’estero implicano la gestione di IVA intracomunitaria o esportazioni; errori documentali (prove di esportazione) possono causare addebiti di imposta.
- Subfornitura e agenti: le provvigioni pagate alla rete commerciale devono essere tracciate e documentate; in un’importante ordinanza la Cassazione (Sez. V, num. 6262/2025) ha cassato una sentenza che aveva accolto il ricorso di un fabbricante di macchine per la formatura di metalli ritenendo insufficiente la documentazione sulle provvigioni. La Corte ha ricordato che l’onere di provare l’inerenza dei costi e la loro effettiva utilità grava sul contribuente .
Per queste ragioni è opportuno predisporre un sistema di contabilità analitica dettagliata e conservare la documentazione probatoria (contratti di vendita, ordini, DDT, rapportini di lavoro, contratti con agenti, documenti di trasporto esteri, ecc.).
2. Procedure di accertamento: iter e tempi
Quando la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate iniziano un controllo, la procedura può svilupparsi secondo fasi precise. Comprendere questi passaggi consente al contribuente di muoversi correttamente.
2.1. Pre‑verifica e accesso presso la sede aziendale
- Invito o comunicazione: l’ufficio può invitare il contribuente a comparire o a produrre documenti. Tale invito deve indicare l’oggetto e i motivi; rifiutarsi può costituire presunzione di evasione.
- Accesso e ispezione: in base all’art. 12 Statuto, l’accesso presso i locali deve essere motivato e avvenire durante l’orario ordinario . Gli operanti devono esibire l’autorizzazione e informare l’imprenditore dei suoi diritti (assistenza di un professionista, possibilità di fare osservazioni).
- Verbale di constatazione: al termine della verifica viene redatto un verbale che riassume le operazioni compiute e le violazioni contestate. Il contribuente può apporre osservazioni e note; in caso di accesso deve firmare ma può rifiutarsi di firmare le singole dichiarazioni.
2.2. Contraddittorio preventivo
Dopo la riforma del 2023, il contraddittorio preventivo è regola generale. L’ufficio trasmette un processo verbale di constatazione o una comunicazione di irregolarità e assegna al contribuente almeno 60 giorni per presentare memorie difensive. L’Agenzia esamina le osservazioni e può:
- Archiviare la pratica se le motivazioni sono convincenti;
- Modificare l’accertamento (riducendo la pretesa);
- Procedere con l’emissione dell’avviso.
La mancata risposta non pregiudica il diritto di difesa in giudizio ma può essere valutata negativamente; inoltre l’ufficio può motivare l’avviso richiamando lo studio di settore o altri indicatori senza ulteriori spiegazioni. La giurisprudenza ha riconosciuto che nei controlli “a tavolino” eseguiti prima del 2023 l’assenza di contraddittorio non comporta nullità se il tributo non è armonizzato, salvo che il contribuente dimostri quali prove avrebbe potuto fornire . Dopo il 2023 la violazione del contraddittorio è causa di annullamento.
2.3. Avviso di accertamento
L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dall’art. 43 e deve rispettare i requisiti formali dell’art. 42. La motivazione può essere redatta per relationem (richiamando il verbale o altri documenti), ma tali atti devono essere allegati o riprodotti . La notifica può avvenire tramite raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. È possibile richiedere copia integrale del fascicolo.
Dal momento della notifica decorrono i 60 giorni per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale). È altresì possibile presentare un’istanza di accertamento con adesione (entro 60 giorni), che sospende per 90 giorni i termini di impugnazione. In alternativa, nei 30 giorni successivi alla notifica dell’avviso è possibile proporre domanda di definizione agevolata ove prevista (vedi infra).
2.4. Pagamento e riscossione
L’avviso di accertamento diventa esecutivo trascorsi 60 giorni senza impugnazione; dopo 30 giorni ulteriori (90 giorni totali) può essere iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva. È pertanto fondamentale:
- Richiedere la sospensione della riscossione in sede di ricorso, dimostrando il fumus boni iuris (presumibile fondatezza) e il periculum in mora (pericolo di danno grave);
- Proporre istanze di rateizzazione se si intende pagare;
- Verificare la possibilità di definire il debito mediante rottamazione, saldo e stralcio o definizione agevolata.
3. Difese e strategie legali contro l’accertamento
3.1. Impugnazione dell’avviso
Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni (30 se l’avviso è preceduto da invito a comparire ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 218/1997) presso la Corte di Giustizia tributaria competente. L’atto deve indicare l’autorità adita, i motivi di impugnazione, la data di notificazione dell’atto impugnato, i mezzi di prova e la richiesta di sospensione. La Cassazione ha più volte ribadito l’importanza della motivazione del ricorso: non è sufficiente contestare genericamente l’atto, occorre specificare quali errori di diritto o di fatto si imputano all’ufficio.
Di seguito i motivi di contestazione più frequenti nel settore delle macchine utensili:
- Violazione di legge: mancata allegazione del verbale; motivazione insufficiente o contraddittoria; superamento dei termini di decadenza; violazione del contraddittorio; utilizzo indebito di studi di settore. La Cassazione n. 40936/2021 (manutenzione macchine utensili) ha affermato che lo scostamento dagli studi di settore costituisce presunzione semplice che richiede il contraddittorio e non giustifica l’inversione dell’onere della prova .
- Errata ricostruzione del reddito: contestazione di ricavi presunti non supportati da gravi indizi; mancato riconoscimento di costi; utilizzo di margini e mark‑up generici. L’ordinanza Cass. 6262/2025 ha ribadito che l’onere della prova sui costi deducibili (ad esempio provvigioni a agenti) grava sul contribuente e deve essere dimostrato con documenti che provino l’inerenza e l’utilità .
- Presunzioni bancarie: disconoscimento della presunzione di ricavi per prelievi o versamenti; dimostrazione della destinazione a fornitori, salari, leasing; produzione di estratti conto, bonifici, fatture, contratti.
- Vizi formali: irregolarità della notifica (mancata prova della consegna, indirizzo errato), mancanza di sottoscrizione, firma elettronica irregolare.
3.2. Accertamento con adesione
Ai sensi del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può definire la controversia attraverso l’accertamento con adesione, raggiungendo un accordo con l’ufficio circa la misura delle imposte dovute. I vantaggi includono:
- Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo;
- Possibilità di rateizzare il pagamento;
- Sospensione dei termini per impugnare l’avviso;
- Conservazione del diritto a impugnare l’atto in caso di mancato accordo.
Lo strumento è consigliabile quando le irregolarità contestate hanno una base fattuale difficilmente contestabile (omessa fatturazione, errori formali) e si vogliono evitare tempi lunghi del contenzioso.
3.3. Autotutela e richiesta di annullamento
L’autotutela consente di chiedere all’Agenzia delle Entrate l’annullamento in sede amministrativa dell’atto illegittimo o infondato. La richiesta può essere presentata anche dopo la notifica dell’avviso ma prima dell’iscrizione a ruolo. È utile quando:
- L’atto presenta errori evidenti (scambio di persona, duplicazione di redditi);
- Vi è giurisprudenza consolidata contraria alla pretesa;
- L’ufficio ha commesso errori di calcolo.
L’istanza non sospende i termini di impugnazione; conviene quindi inoltrarla contestualmente al ricorso.
3.4. Sospensione della riscossione
Durante il contenzioso il contribuente può richiedere la sospensione giudiziale dell’atto, dimostrando che l’esecuzione può causare un pregiudizio grave e irreparabile. È importante allegare bilanci, situazione finanziaria, e spiegare come il pagamento integrale impedirebbe la continuità aziendale (ad es. blocco dei conti, impossibilità di pagare dipendenti o fornitori). In parallelo è possibile chiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate Riscossione secondo i piani ordinari (72 rate mensili) o straordinari (120 rate) se vi è un peggioramento della situazione economica.
3.5. Contestazione di prove illegittime
Nel 2025 la Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 8452/2025 sull’utilizzabilità di prove acquisite in violazione di norme procedurali. La Corte ha stabilito che non ogni irritualità nell’acquisizione di prove comporta la loro inutilizzabilità nel processo tributario; occorre che la prova sia stata raccolta in violazione di diritti fondamentali (libertà personale, domicilio, segreto delle comunicazioni). In assenza di tali violazioni, il giudice tributario può utilizzare prove anche irregolari . Questa decisione cautela l’Amministrazione ma al tempo stesso consente al contribuente di eccepire l’illegittima acquisizione di documenti (es. intercettazioni non autorizzate, accessi senza mandato).
3.6. Costi deducibili e onere della prova
Uno dei punti più delicati per i produttori di macchine utensili è la deducibilità dei costi: spese per consulenze, provvigioni, leasing, manutenzione, ricerca e sviluppo, formazione dei tecnici. La giurisprudenza richiede che tali costi siano inerenti, documentati e proporzionati. L’ordinanza Cass. 6262/2025 – che riguardava una società del settore macchine utensili – ha ribadito che i costi per consulenze devono essere corredati da contratti dettagliati e report dell’attività svolta; un generico contratto e l’ammissione che l’attività non è documentabile possono determinare la loro indeducibilità . Inoltre, la decisione ha censurato la mancata ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta in caso di fusione, richiamando l’art. 172 del TUIR .
La regola generale è che l’onere di provare l’inerenza e la necessità dei costi spetta al contribuente; in caso di contestazione è importante predisporre dossier interni, report di consulenti, contratti, fatture dettagliate, prove dell’utilità della spesa (aumento di produttività, accesso a nuovi mercati, risoluzione di problemi tecnici). Per le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni occorrono prove dell’effetto promozionale.
3.7. Presunzione sulle vendite online e definizione di “impresa”
L’attività di vendita online di pezzi o componenti di macchine utensili può generare incertezza sulla qualificazione dei redditi. La Cassazione 7552/2025 ha affermato che la frequenza e l’abitualità delle operazioni di vendita online sono elementi che qualificano l’attività come impresa anche se il contribuente non dispone di una struttura organizzata; la nozione tributaria di imprenditore ai sensi dell’art. 55 TUIR richiede solo la professionalità abituale . In tale contesto, le presunzioni sui movimenti bancari (art. 32) si applicano a tutti i contribuenti . Pertanto, anche un artigiano che vende ricambi online può essere considerato imprenditore e subire un accertamento induttivo se le transazioni sono numerose e non dichiarate.
3.8. Rapporto tra processo penale e processo tributario
Nel 2024 il legislatore ha introdotto l’art. 21‑bis del D.Lgs. 74/2000 (poi confluito nel Testo unico delle sanzioni tributarie) che disciplina l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario. La Cassazione 3800/2025 ha interpretato restrittivamente la norma, stabilendo che la sentenza penale di assoluzione per “fatto non sussiste” o “non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato solo sulle sanzioni e non sul tributo; il giudice tributario deve valutare autonomamente i fatti e le prove . Questa posizione implica che l’assoluzione in sede penale non impedisce al Fisco di recuperare l’imposta e conferma la distinzione tra profilo penale e tributario. Nelle controversie del settore macchine utensili, ad esempio in caso di frodi carosello, il contribuente dovrà dimostrare l’effettività delle operazioni anche se assolto in sede penale.
4. Strumenti alternativi e deflativi
Oltre al contenzioso e all’accertamento con adesione, la normativa vigente offre varie misure per ridurre, definire o ristrutturare il debito fiscale. Per il 2025 sono disponibili i seguenti strumenti.
4.1. Rottamazione quater e definizione agevolata (Legge 197/2022 e DL 84/2025)
La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231‑252) ha introdotto la rottamazione quater, una definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I debiti possono essere estinti pagando solo l’imposta e le spese, senza interessi e sanzioni . Nel 2024 e 2025 la misura è stata integrata con riaperture dei termini (D.L. 202/2024) e disposizioni attuative.
Il D.L. 84/2025 (art. 12‑bis) ha fornito un’interpretazione autentica: per dichiarare estinto il giudizio tributario è sufficiente il pagamento della prima o unica rata della rottamazione; il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo e le pronunce pregresse perdono efficacia . Ciò permette di chiudere rapidamente i contenziosi: il contribuente che ha aderito e pagato la prima rata può richiedere l’estinzione della lite e non rischia di dover pagare sanzioni residue.
Per i produttori di macchine utensili è importante verificare:
- se i carichi rientrano nel periodo 2000‑2022 (Iva, Irpef/Ires, contributi);
- l’importo delle sanzioni che verrebbero condonate;
- la sostenibilità del pagamento delle rate;
- l’effetto sulle posizioni pendenti (liti fiscali, pignoramenti, ipoteche).
4.2. Rottamazione quinquies e saldo e stralcio dei carichi esattoriali
Nel 2024 il legislatore ha introdotto la rottamazione quinquies (art. 3 bis D.L. 202/2024) per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023 non inclusi nella quater, con condizioni simili (pagamento del capitale e delle spese). È stata inoltre prevista la possibilità di definire tramite saldo e stralcio le cartelle relative a contribuenti con indicatori di affidabilità molto bassi (ISEE inferiore a 20 000 euro), con abbattimenti più incisivi. Queste misure sono di interesse soprattutto per i titolari di ditte individuali o soci di società di persone.
4.3. Concordato preventivo biennale (CPB)
Il D.Lgs. 13/2024, modificato dal D.Lgs. 81/2025, ha introdotto il Concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/E del 24 giugno 2025), l’istituto consente di concordare con il Fisco il reddito per due periodi d’imposta, versando imposte e contributi sulla base del reddito concordato . I punti principali sono:
- Possono aderire i contribuenti ISA che nel 2024 hanno svolto in via prevalente un’attività con ISA approvati e che non hanno gravi irregolarità;
- L’Agenzia formula una proposta di reddito e di valore della produzione netta (IRAP) basata su dati storici e su indicatori di affidabilità;
- Il contribuente può accettare la proposta entro la scadenza (30 settembre 2025 per il biennio 2025‑2026);
- Una volta accettata, il reddito è “blindato” per due anni: non sono ammessi accertamenti se il contribuente rispetta i versamenti; l’Agenzia intensificherà invece i controlli su chi non aderisce;
- In caso di mancato rispetto dei versamenti, si incorre in decadenza e gli accertamenti potranno essere effettuati con maggiori poteri .
Per un produttore di macchine utensili la CPB può rappresentare un modo per ottenere certezza sul carico fiscale e programmare investimenti. Occorre però valutare la proposta con attenzione: se il reddito concordato è superiore al reddito effettivo atteso, l’adesione può risultare onerosa. Lo Studio Monardo assiste le imprese nella valutazione economica e nel confronto con l’Agenzia.
4.4. Ravvedimento speciale e regolarizzazione delle violazioni formali
Il D.L. 113/2024 (c.d. decreto omnibus) ha introdotto un ravvedimento speciale per gli anni 2018‑2022: i contribuenti possono regolarizzare errori e omissioni versando un’imposta sostitutiva ridotta e interessi. La guida ANCE ricorda che la norma consente di versare il 2,5% del maggior imponibile definito e di beneficiare di una riduzione delle sanzioni . Il ravvedimento può essere utile per sanare omissioni contabili (ad esempio fatture non registrate o registrate in ritardo) prima di un’eventuale verifica.
4.5. Transazione fiscale e ristrutturazione dei debiti
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter), ha ampliato la possibilità di trattare i debiti fiscali nell’ambito delle procedure concorsuali e negoziali. In particolare:
- Composizione negoziata della crisi: grazie all’art. 23 comma 2‑bis CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale anche durante la composizione negoziata, offrendo un pagamento parziale o dilazionato dei tributi . Ciò consente di definire i debiti fiscali senza dover accedere subito al concordato preventivo. L’accordo deve essere approvato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane ed è soggetto a criteri di convenienza.
- Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII): il correttivo-ter ha riscritto la norma stabilendo che l’Amministrazione finanziaria deve esprimersi entro 60 giorni sulla proposta di transazione; in caso di mancato riscontro, si ritiene formato l’assenso. Tuttavia l’omologazione forzosa (cram down) è possibile solo se il debitore soddisfa almeno una soglia minima di pagamento del debito tributario (variabile in base al tipo di debito e alla natura della violazione) . In particolare, non è ammesso il cram down se l’azienda ha utilizzato fatture false o ha realizzato violazioni fraudolente .
- Concordato preventivo (art. 88 CCII): anche qui la transazione fiscale è ammessa; l’accordo prevede la riduzione dei tributi e deve essere accompagnato da un’attestazione di convenienza. Il correttivo-ter ha introdotto la possibilità di cumulare la proposta di transazione con la richiesta di omologazione e ha previsto la sospensione automatica delle procedure esecutive sui beni strumentali necessari alla continuità aziendale.
La transazione fiscale è uno strumento complesso ma particolarmente utile per le aziende in difficoltà: permette di ridurre i carichi tributari, ottenere dilazioni e proseguire l’attività. Lo Studio Monardo, grazie alla qualifica di esperto negoziatore dell’Avv. Monardo, assiste le imprese nella predisposizione del piano e nella trattativa con l’Erario.
4.6. Procedure di sovraindebitamento e piano del consumatore
Per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone, così come per amministratori e garanti che abbiano contratto debiti personali a favore della società, la Legge 3/2012 (ora integrata nel CCII) prevede procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel 2025 è possibile accedere a:
- Piano di ristrutturazione del consumatore: permette al debitore non fallibile di proporre un piano di pagamento ai creditori, anche con falcidie e dilazioni; non richiede il voto dei creditori ma solo l’omologazione del giudice. La guida di Tassorama spiega che il piano è rivolto a persone fisiche, professionisti o ditte individuali con indebitamento consumeristico; consente la cancellazione dei debiti residui mediante esdebitazione .
- Concordato minore (ex accordo di composizione): destinato a imprenditori minori e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori e consente l’esdebitazione finale.
- Esdebitazione del debitore incapiente: per chi non possiede beni o redditi aggredibili; dopo un periodo di osservazione la legge prevede la cancellazione completa dei debiti .
La procedura si avvia presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con la nomina di un gestore; l’intervento di un professionista esperto è necessario per predisporre la proposta, gestire i rapporti con i creditori e dimostrare la meritevolezza. Il tempo medio varia da 6 a 12 mesi; durante la procedura le azioni esecutive e i pignoramenti sono sospesi.
4.7. Piani di rientro con fornitori e banche
Oltre agli strumenti normativi, è spesso necessario negoziare direttamente con fornitori e istituti di credito. Le aziende di macchine utensili hanno rapporti consolidati con fornitori di acciaio, componentistica elettronica e meccanica di precisione; un blocco dei pagamenti può interrompere la produzione. Lo Studio Monardo assiste nell’elaborazione di piani di rientro sostenibili e nella negoziazione di accordi di moratoria, evitando che i fornitori richiedano il pagamento immediato delle scadenze. Con le banche è possibile richiedere la ristrutturazione dei finanziamenti, la sospensione delle rate (prevista dal Codice della crisi in presenza di procedure negoziate) e la riduzione degli interessi.
4.8. Errori comuni da evitare
- Ignorare gli inviti dell’Agenzia: non presentarsi al contraddittorio o non fornire documentazione può essere interpretato come mancata collaborazione e giustificare l’uso di presunzioni.
- Distruggere o non conservare i documenti: la legge impone la conservazione per almeno 10 anni. È opportuno custodire estratti conto, contratti, email, report di produzione, schede di lavorazione, certificazioni di qualità.
- Comunicare in modo errato con l’Ufficio: ogni dichiarazione al verificatore può costituire confessione; è consigliabile farsi assistere da un professionista sin dall’inizio.
- Accettare proposte di pagamento senza verifica: aderire a rateizzazioni o definizioni agevolate senza valutare la sostenibilità può portare a decadenza e aggravamento del debito.
- Tralasciare le scadenze processuali: i termini per ricorrere, aderire all’accertamento con adesione o alle definizioni agevolate sono perentori.
- Sottovalutare la gestione della crisi: attendere troppo prima di attivare le procedure di sovraindebitamento o la composizione negoziata può pregiudicare la continuità aziendale e la possibilità di accordi favorevoli.
5. Tabelle riassuntive
Le seguenti tabelle sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi utili al produttore di macchine utensili.
Tabella 1 – Poteri e presunzioni dell’Agenzia delle Entrate
| Ambito | Riferimento normativo | Sintesi |
|---|---|---|
| Presunzione su prelievi bancari | Art. 32 D.P.R. 600/1973 | Prelievi superiori a 1 000 €/giorno o 5 000 €/mese sono considerati ricavi se non se ne prova la destinazione . |
| Presunzione di maggior reddito da studi di settore/ISA | Art. 39 D.P.R. 600/1973, DL 331/1993 | Gli scostamenti dalle medie di settore sono presunzioni semplici; necessitano di contraddittorio e non invertono l’onere della prova . |
| Ricostruzione induttiva dei ricavi | Art. 39 comma 2 D.P.R. 600/1973 | In assenza di contabilità o con gravi irregolarità l’Ufficio può ricostruire i ricavi con presunzioni anche non gravi . |
| Accertamento parziale | Art. 41‑bis D.P.R. 600/1973 | Sulla base di dati di terzi o della Guardia di Finanza l’Ufficio può emettere un avviso limitato ai redditi emersi . |
Tabella 2 – Diritti del contribuente
| Diritto | Riferimento normativo | Contenuto |
|---|---|---|
| Motivazione degli atti | Art. 7 Statuto | Gli atti devono indicare fatti e ragioni giuridiche; vige il divieto di integrare successivamente la motivazione . |
| Contraddittorio preventivo | Art. 6‑bis Statuto | Invito al contribuente con 60 giorni di tempo per osservazioni; obbligatorio per tutti gli atti dal 2023 . |
| Diritti durante le ispezioni | Art. 12 Statuto | Accessi motivati, durante l’orario, con possibilità di assistenza e limite di 30 giorni . |
| Ricorso | D.Lgs. 546/1992 | 60 giorni per impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia tributaria; sospensione ottenibile con provvedimento del giudice. |
Tabella 3 – Strumenti deflativi e di definizione
| Strumento | Base normativa | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Definizione concordata dell’accertamento con riduzione delle sanzioni a 1/3; sospende i termini. |
| Rottamazione quater | L. 197/2022, commi 231‑252 | Estinzione dei carichi 2000‑2022 pagando imposta e spese senza sanzioni e interessi; pendenza giudiziaria estinta con pagamento prima rata . |
| Rottamazione quinquies | D.L. 202/2024 art. 3 bis | Simile alla quater per carichi fino al 2023; include saldo e stralcio per contribuenti con ISEE basso. |
| Concordato preventivo biennale (CPB) | D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 81/2025 | Proposta di reddito biennale per contribuenti ISA; blocco degli accertamenti se si rispettano i versamenti . |
| Ravvedimento speciale 2018‑2022 | D.L. 113/2024 | Regolarizzazione degli anni pregressi con imposta sostitutiva ridotta . |
| Transazione fiscale | D.Lgs. 14/2019 (artt. 23, 63, 88) modif. D.Lgs. 136/2024 | Possibilità di accordo con l’Erario in composizione negoziata e in accordi/concordati; introdotto l’obbligo di soglia minima di soddisfacimento . |
| Procedure di sovraindebitamento | L. 3/2012 e CCII | Piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione; sospensione delle azioni esecutive e possibilità di cancellazione dei debiti residuali . |
6. FAQ (domande frequenti)
- Cosa devo fare se ricevo un invito a comparire dell’Agenzia delle Entrate?
È consigliabile partecipare, eventualmente facendosi assistere da un professionista. Fornire i documenti richiesti e chiarire le operazioni contestate può evitare l’emissione dell’avviso. Ignorare l’invito può comportare presunzioni sfavorevoli e l’utilizzo di metodi induttivi. - Posso non far entrare i verificatori se non sono preparato?
No. L’accesso nei locali aziendali deve essere autorizzato e motivato, ma il rifiuto ingiustificato può essere considerato ostacolo all’accertamento. È però possibile chiedere di rinviare l’accesso a un orario compatibile con le esigenze produttive e farsi assistere da un professionista . - Quanto tempo ho per difendermi dopo la notifica dell’avviso?
60 giorni dalla notifica per presentare ricorso o per aderire all’accertamento con adesione. Se si riceve una proposta di definizione agevolata, la scadenza può essere diversa (30 giorni per la rottamazione quater). In caso di contraddittorio preventivo, i 60 giorni decorrono dopo l’eventuale risposta. - Se aderisco all’accertamento con adesione, evito i controlli futuri?
L’adesione riguarda solo l’anno oggetto di accertamento. Per gli anni successivi sono possibili ulteriori verifiche. Tuttavia la conclusione dell’adesione dimostra buona fede e collaborazione e può ridurre il rischio di controlli. - La presunzione sui prelievi bancari si applica anche ai soci e agli amministratori?
Sì. La Cassazione ha chiarito che la presunzione dell’art. 32 D.P.R. 600/1973 riguarda tutti i contribuenti; quindi prelevamenti non giustificati dai conti societari possono essere considerati distribuzione di utili ai soci . Per evitare contestazioni è utile annotare la destinazione dei prelievi e, se sono anticipazioni ai soci, formalizzare contratti di finanziamento. - Cosa succede se non allegano al mio avviso il verbale o altri documenti richiamati?
L’avviso potrebbe essere nullo per difetto di motivazione. L’art. 7 Statuto impone che gli atti non conosciuti siano allegati . Nel ricorso è importante eccepire la mancanza di allegazione e dimostrare che non è stato possibile conoscere la pretesa. - Se vendo ricambi su un portale online devo essere considerato imprenditore?
Sì se l’attività è abituale e professionale. La Cassazione ha stabilito che numerose transazioni online costituiscono attività d’impresa indipendentemente dalla presenza di una struttura organizzata . È quindi necessario dichiarare i redditi e registrare le operazioni. - Cosa prevede la rottamazione quater per le imprese?
Consente di estinguere le cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di riscossione. Sanzioni e interessi sono annullati. Il pagamento può avvenire in rate fino a cinque anni; il giudizio pendente è estinto con il pagamento della prima rata . - Posso partecipare al concordato preventivo biennale se ho debiti pregressi?
Solo se si è in regola con i versamenti e non si hanno violazioni fiscali gravi. Il D.Lgs. 13/2024 prevede cause di esclusione (omessa presentazione della dichiarazione, debiti tributari iscritti a ruolo non pagati, condanne per reati tributari). È importante verificare la propria posizione prima di aderire. - Che cosa è la transazione fiscale?
È un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che consente di ridurre e rateizzare i debiti fiscali e contributivi nell’ambito di procedure concorsuali (concordato, accordi di ristrutturazione) o della composizione negoziata. Il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha permesso di proporre la transazione già durante la composizione negoziata . - Quando conviene attivare la procedura di sovraindebitamento?
Quando i debiti fiscali e verso i fornitori superano la capacità di pagamento e non si è in grado di rispettare i piani di rientro. Le procedure (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) consentono di sospendere le azioni esecutive e di proporre un piano sostenibile . - Posso bloccare un pignoramento sul conto aziendale?
Sì, chiedendo la sospensione giudiziale in sede di ricorso o ricorrendo al giudice dell’esecuzione. Inoltre, la presentazione di un piano di ristrutturazione o di un accordo di transazione fiscale può ottenere la sospensione automatica delle azioni esecutive sui beni strumentali indispensabili. - Quali documenti devo conservare per difendermi?
Contratti di vendita e acquisto, ordini, documenti di trasporto, fatture, ricevute bancarie, contratti di leasing, registri di magazzino, contratti con agenti, report di consulenza, estratti conto, e-mail di conferma ordini, bilanci di verifica. Conservare anche le certificazioni di qualità e le schede di lavorazione per dimostrare l’effettiva produzione. - Se sono assolto in sede penale, il Fisco può ancora recuperare le imposte?
Sì. L’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000, secondo l’interpretazione della Cassazione 3800/2025, limita l’efficacia della sentenza penale di assoluzione alle sanzioni; l’imposta resta dovuta e il giudice tributario può valutare autonomamente le prove . - In quanto tempo si definisce una procedura di accertamento?
Se si aderisce all’accertamento con adesione, la definizione può avvenire in pochi mesi. Se si ricorre in giudizio, il primo grado richiede 1‑2 anni e l’appello altri 1‑2 anni. L’eventuale ricorso in Cassazione può richiedere ulteriori anni. Definizioni agevolate e rottamazioni consentono di chiudere rapidamente il contenzioso. - Posso rateizzare le somme dovute con l’accertamento?
Sì. L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di dilazionare il pagamento in un massimo di 72 rate (rateizzazione ordinaria) o 120 rate (straordinaria) se l’impresa è in comprovate difficoltà. In sede di accertamento con adesione la rateizzazione è concessa fino a otto rate trimestrali. - Cosa accade se non rispetto la rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e la perdita delle agevolazioni; l’intero debito (imposte, interessi, sanzioni) viene iscritto a ruolo e diventano immediatamente esigibili. È quindi fondamentale valutare la sostenibilità del piano. - Qual è il ruolo dell’esperto negoziatore della crisi?
L’esperto negoziatore, figura introdotta dal D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore nella composizione negoziata. Egli analizza la situazione finanziaria, elabora proposte di accordo con creditori (incluse transazioni fiscali) e favorisce il raggiungimento di un accordo. L’Avv. Monardo è iscritto all’albo degli esperti negoziatori e può guidare le imprese di macchine utensili in queste procedure. - Le prove acquisite illegittimamente sono inutilizzabili?
No, salvo che violino diritti fondamentali come la libertà personale, il domicilio o il segreto delle comunicazioni. La Cassazione 8452/2025 ha stabilito che la semplice irregolarità non comporta l’inutilizzabilità della prova . - Quali sono le cause di decadenza dal Concordato preventivo biennale?
Il D.Lgs. 13/2024 prevede diverse cause di decadenza: mancato versamento delle imposte dovute, omissione di versamenti previdenziali, utilizzo di fatture false, commissione di reati tributari, mancata trasmissione della dichiarazione dei redditi. In caso di decadenza tornano applicabili i termini ordinari di accertamento e si perde la protezione dagli accertamenti.
7. Simulazioni pratiche
7.1. Presunzione di ricavi da prelevamenti bancari
Scenario: l’impresa Alfa, produttrice di torni CNC, effettua prelievi in contanti per 8 000 euro in un mese per pagare un fornitore di componenti elettronici che richiede pagamento in contanti. Nel corso del controllo, la Guardia di Finanza contesta i prelievi perché non giustificati da fatture immediate.
Soluzione: ai sensi dell’art. 32, i prelievi oltre 5 000 euro sono presunti ricavi . L’impresa deve dimostrare la reale destinazione del denaro. È sufficiente esibire il contratto con il fornitore, la conferma d’ordine, la bolla di consegna della merce e l’annotazione contabile del pagamento. In assenza di fattura immediata, si può produrre ricevuta o dichiarazione del fornitore. Se la prova convince l’ufficio, la presunzione è superata.
7.2. Applicazione degli studi di settore/ISA
Scenario: la società Beta S.r.l., specializzata nella produzione di presse, dichiara ricavi per 600 000 euro; l’indice ISA di settore stima ricavi normali per 1 000 000 euro. L’ufficio avvia l’accertamento e applica la differenza, ritenendo inattendibile la contabilità.
Soluzione: la Cassazione ha precisato che gli ISA sono presunzioni semplici: la motivazione dell’avviso non può limitarsi a rilevare lo scostamento . La società deve partecipare al contraddittorio, spiegare le ragioni del fatturato più basso (per esempio calo degli ordini, aumento dei costi di acciaio e energia, problematiche logistiche), fornire documentazione (ordini, contratti, bilancio) e chiedere l’annullamento o la riduzione dell’accertamento. Se la spiegazione è attendibile, l’Ufficio è tenuto a tenerne conto o a motivare perché non l’ha accolta. In sede di ricorso, il giudice può ridurre o annullare l’accertamento.
7.3. Deduzione delle provvigioni ad agenti esteri
Scenario: la Gamma S.p.A. esporta centri di lavoro in Germania e paga ingenti provvigioni a un broker tedesco senza indicare il dettaglio delle prestazioni. L’Agenzia contesta la deducibilità delle provvigioni.
Soluzione: in base ai principi della Cassazione 6262/2025, la società deve dimostrare l’inerenza delle provvigioni. Dovrà quindi produrre il contratto con l’agente, le e-mail che dimostrano la ricerca di nuovi clienti, la prova delle trattative e gli ordini acquisiti grazie al broker. Se la documentazione è generica, la deduzione può essere negata . È consigliabile predisporre dossier per ciascun agente contenenti i risultati conseguiti e i corrispettivi pagati.
7.4. Adesione al concordato preventivo biennale
Scenario: la Delta S.r.l., produttore di macchine utensili, presenta per il 2024 un indice ISA di 8 (affidabilità elevata). L’Agenzia propone un reddito concordato di 700 000 euro per il biennio 2025‑2026, superiore alla media storica (650 000 euro).
Soluzione: la società valuta i pro e i contro: aderendo ottiene la certezza del carico fiscale per due anni, evita l’accertamento e beneficia di eventuali riduzioni contributive; tuttavia paga imposte su un reddito leggermente più alto. Se prevede un aumento degli ordini o intende investire, l’adesione può essere vantaggiosa. In caso contrario potrebbe rifiutare e affrontare i controlli, ma deve considerare che la legge prevede più controlli sui soggetti non aderenti. Lo Studio Monardo può elaborare proiezioni e supportare la decisione.
7.5. Ristrutturazione tramite transazione fiscale
Scenario: la Epsilon S.r.l., con debiti fiscali per 1,2 milioni di euro e debiti bancari, avvia la composizione negoziata. Propone di pagare il 50% del debito fiscale in dieci anni. L’Agenzia non risponde entro 60 giorni.
Soluzione: secondo il correttivo-ter, il silenzio dell’Agenzia equivale ad assenso . La società può quindi richiedere al tribunale l’omologazione dell’accordo. Se l’accordo è conveniente rispetto alla liquidazione, il giudice lo approva e l’impresa continua a operare. È fondamentale che la proposta superi le soglie minime di soddisfacimento e che non vi siano violazioni fraudolente.
8. Conclusione
L’accertamento fiscale per una società produttrice di macchine utensili è una fase critica che richiede tempestività, competenza e strategia. Il legislatore ha predisposto un sistema complesso in cui i poteri dell’Amministrazione sono ampi ma devono essere esercitati nel rispetto di norme procedurali e garanzie del contribuente. La giurisprudenza più recente conferma che le presunzioni fiscali (movimentazioni bancarie, studi di settore, vendite online) possono essere superate con adeguata prova contraria; l’obbligo di motivazione e di contraddittorio è essenziale; la sentenza penale di assoluzione produce effetti limitati al profilo sanzionatorio.
Per un’azienda manifatturiera diventa fondamentale preparare la documentazione, curare la contabilità, conservare prove delle operazioni, dotarsi di consulenti qualificati. Agire tempestivamente significa ridurre i rischi di sanzioni e interessi, accedere a definizioni agevolate, rateizzazioni, rottamazioni, concordati preventivi, transazioni fiscali o procedure di sovraindebitamento.
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un servizio integrato: analisi dell’atto di accertamento, predisposizione di memorie difensive, assistenza nel contraddittorio, presentazione di ricorsi, negoziazione con l’ufficio, elaborazione di piani di ristrutturazione e soluzioni stragiudiziali. Grazie alla combinazione di competenze legali e commerciali, l’avvocato e il suo staff sono in grado di proteggere il patrimonio aziendale, evitare la paralisi produttiva e orientare l’impresa verso la continuità.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie concrete e tempestive.